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Société, économie, administration dans le Code Théodosien

 | 
Sylvie Crogiez-Pétrequin
, 
Pierre Jaillette

I – La norme impériale et sa codification

La pubblicazione del Codice Teodosiano in Oriente e in Occidente e il giudizio sull’attività dei prudentes

Andrea Lovato

Abstract

The Theodosian Code was published in the Eastern Roman Empire on February 15th 438 through a constitution by Theodosius sent to the praefectus praetorio (NTh I); It was published in the Western part of the Empire and in the African province a few months later. From January 1st 439 onwards, the new code was thus officially enforced in all the territories of the Empire. My purpose is to deal with Theodosius’s attitude towards the former jurisconsults at the close of the decade starting with the draft of 429 and coming to a close with the final rendition of 438, a profound shift in perspective having occurred in the meantime. Indeed, Theodosius’s Novella I gives a pretty negative image of legal matters, the assumption being that such a judgement refers not only to the contemporary jurists but to those of the past as well. The prudentes may also have been harshly criticised by the Emperor for two reasons: on the one hand, because of the way they were drawn up, by nature irreconciliable with the demands of simplicity and conciseness Theodosius was striving for in his codification and, on the other hand, owing to the often insurmountable difficulties to check the authenticity of the jurisprudential texts they produced.

Full text

1Con la costituzione del 15 febbraio 438, riportata in NTh I, l’imperatore Teodosio II pubblicava il suo codice in Oriente. Al prefetto del pretorio Florentius, al quale la norma era indirizzata, si affidava il compito di diffonderne i contenuti «per tutti i popoli e per tutte le province»:

  • 1 NTh I, 1, § 8. Sono le parole conclusive della lunga novella.

Quod restat, Florenti p(arens) k(arissime) a(tque) a(mantissime), inlustris et magnifica auctoritas tua, cui amicum, cui familiare est placere principibus, edictis prop(ositis) in omnium populorum, in omnium prouinciarum notitiam scita maiestatis augustae nostrae faciat peruenire1.

  • 2 Cf. Platner, Ashby 1965; Richardson 1992; Guidobaldi 1999; Atzeri 2008, p. 134.
  • 3 Il verbale della storica seduta è riportato nei Gesta senatus Romani de Theodosiano publicando, in (...)

2Pochi mesi più tardi si svolse a Palma, tra la Curia Iulia e l’arco di Settimio Severo2, una celebre seduta del Senato romano, presieduta da Anicio Achillio Glabrione Fausto: in casa dell’illustre personaggio, per tre volte prefetto della città, prefetto del pretorio e console ordinario, si decise di pubblicare il codice in Occidente e nella provincia d’Africa. Era questa la volontà di Teodosio, condivisa da Valentiniano III «con devozione di socio e affetto di figlio», come ricordava, aprendo l’adunanza, lo stesso Glabrione3:

Aeternorum principum felicitas eo usque procedit augmento, ut ornamentis pacis instruat, quos bellorum sorte defendit. Proximo superiore anno cum felicissimam sacrorum omnium coniunctionem pro deuotione comitarer, peractis feliciter nuptiis hanc quoque orbis suo sacratissimus princeps dominus noster Theodosius adicere uoluit dignitatem, ut in unum collectis legum praeceptionibus sequenda per orbem sedecim librorum compendio, quos sacratissimo suo nomine uoluit consecrari, constitui iuberet. Quam rem aeternus princeps dominus noster Valentinianus deuotione socii, affectu filii conprobavit.

  • 4 Anche a questo codice, tuttavia, si riconosceva valore normativo: in caso di contrasto tra le dispo (...)
  • 5 Tra gli studiosi, peraltro, sono molto discusse le modalità pratiche di realizzazione del pro-Tra g (...)

3Dal primo gennaio 439 il nuovo codice entrava dunque ufficialmente in vigore sia in Oriente che in Occidente. A un decennio prima risaliva il progetto, contenuto in CTh I, 1, 5 del 26 marzo 429. Com’è noto, il disegno iniziale prevedeva la stesura di due codici: nel primo sarebbero rientrate le norme da Costantino in poi, purché si trattasse di editti o fossero dotate di carattere generale. Non era necessario che le costituzioni riportate fossero tutte vigenti. L’intento scolastico avrebbe giustificato la conoscenza dei precetti desueti, «validi solo per gli affari del proprio tempo»4. Nel secondo, al contrario, dovevano trovar posto solo norme in vigore, tratte dal primo codice e dai precedenti, il Gregoriano e l’Ermogeniano; e si stabilì pure che la stesura avvenisse con l’aiuto delle opere dei giuristi classici5. «Chiamato con il nostro nome», il Codex Theodosianus avrebbe indicato a tutti «le condotte da seguire e quelle da evitare».

CTh I, 1, 5:
IMPP. THEODOSIVS ET VALENTINIANVS AA. AD SENATVM.
Ad similitudinem Gregoriani atque Hermogeniani codicis cunctas colligi constitutiones decernimus, quas Constantinus inclitus et post eum diui principes nosque tulimus, edictorum uiribus aut sacra generalitate subnixas. Et primum tituli, que negotiorum sunt certa uocabula, separandi ita sunt, ut, si capitulis diuersis expressis ad plures titulos constitutio una pertineat, quod ubique aptum est, collocetur; dein, quod in utramque dici partem faciet uarietas, lectionum probetur ordine non solum reputatis consulibus et tempore quaesito imperii, sed ipsius etiam compositione operis ualidiora esse, quae sunt posteriora, monstrante; post haec, ut constitutionum ipsa etiam uerba, quae ad rem pertinent, reseruentur, praetermissis illis, quae sanciendae rei non ex ipsa necessitate adiuncta sunt. Sed cum simplicius iustiusque sit praetermissis eis, quas posteriores infirmant, explicari solas, quas ualere conueniet, hunc quidem codicem et priores diligentioribus conpositos cognoscamus, quorum scholasticae intentioni tribuitur nosse etiam illa, quae mandata silentio in desuetudinem abierunt, pro sui tantum temporis negotiis ualitura. Ex his autem tribus codicibus, et per singulos titulos cohaerentibus prudentium tractatibus et responsis, eorundem opera, qui tertium ordinabunt, noster erit alius, qui nullum errorem, nullas patietur ambages, qui nostro nomine nuncupatus sequenda omnibus uitandaque monstrabit. (...)

  • 6 Com’è noto, questo nuovo e più limitato disegno è contenuto in CTh I, 1, 6, del 20 dicembre 435. Se (...)
  • 7 Un intendimento assente nel primo programma secondo Archi 1976, p. 34, il quale pone in rilievo, a (...)

4L’ambizioso programma non vide mai la luce, e dopo qualche anno venne sottoposto a una revisione profonda. Nel 435 fu varato un progetto più limitato, che prevedeva la nomina di una commissione, alla quale si attribuì l’incarico di raccogliere in un codice unico tutte le norme generali da Costantino in poi6; ad essa vennero riconosciuti, inoltre, ampi poteri d’intervento sui testi normativi, con facoltà di eliminare le parole superflue, aggiungere le necessarie, modificare le ambigue e correggere le incongrue7.

CTh I, 1, 6, § 1
Quod ut brevitate constrictum claritate luceat, adgressuris hoc opus et demendi superuacanea uerba et adiciendi necessaria et demutandi ambigua et emendandi incongrua tribuimus potestatem, scilicet ut his modis unaquaeque inlustrata constitutio emineat.

  • 8 Alcuni studiosi aggirano l’ostacolo ritenendo che i prudentes menzionati in NTh I non siano quelli (...)

5Nelle rinnovate linee del progetto codificatorio, non vi era più traccia dei tractatus et responsa prudentium, il cui impiego era stato previsto nel 429; e tale silenzio appare mantenuto anche nella novella di pubblicazione del 438. Non solo: in quest’ultima i prudentes vengono sottoposti a dura critica, con parole che rivelano un giudizio profondamente negativo sulla loro scienza. Nel giro di un decennio perciò il mutamento di prospettiva è radicale: dalla volontà dichiarata nel 429, di far ricorso, nella stesura del codice, alle opere dei prudentes, a un atteggiamento di netto disfavore verso i medesimi8. Da questo dato di fatto parte la nostra indagine, alla ricerca delle possibili ragioni in grado di spiegare il cambiamento nelle valutazioni, e nelle scelte, della cancelleria teodosiana.

6Leggiamo alcuni punti significativi della novella. Fin dal principium si sviluppa un’aspra critica:

Saepe nostra clementia dubitauit, quae causa faceret, ut tantis propositis praemiis, quibus artes et studia nutriuntur, tam pauci rarique extiterint, qui plene iuris ciuilis scientia ditarentur, et in tanto lucubrationum tristi pallore uix unus aut alter receperit soliditatem perfectae doctrinae.

7La norma si apre con un interrogativo inquietante: come mai così poche persone si fossero arricchite in pieno della scienza del diritto civile, «e nel tristissimo pallore delle veglie notturne» appena una o due avessero raggiunto «la solidità della perfetta dottrina». Un esordio polemico, con un giudizio pungente sullo stato della scienza del diritto. È probabile che dietro tali parole si nascondessero finalità di propaganda. L’imperatore intendeva celebrare la propria opera, la cui grandezza sarebbe risaltata anche mediante la denuncia del degrado esistente nel campo della dottrina giuridica. Il testo infatti prosegue ricordando i gravi ostacoli in cui si erano imbattuti i commissari:

  • 9 NTh I, 1, § 1.

Quod ne a quoquam ulterius sedula ambiguitate tractetur, si copia inmensa librorum, si actionum diuersitas difficultasque causarum animis nostris occurrat, si denique moles constitutionum diualium, quae uelut sub crassa demersae caligine obscuritatis uallo sui notitiam humanis ingeniis interclusit, uerum egimus negotium temporis nostri, et discussis tenebris conpendio breuitatis lumen legibus dedimus, electis uiris nobilibus exploratae fidei, famosae doctrinae, quibus delegata causa ciuilis officii, purgata interpretatione, retro principum scita uulgavimus...9

8Contro i mali denunciati, la copia inmensa librorum, la diuersitas actionum, la difficultas causarum, la moles constitutionum diualium, che alle menti umane avevano impedito fino ad allora la conoscenza, «allo stesso modo di una coltre di oscurità immersa in una fitta nebbia», si staglia la grandezza del lavoro compiuto. «Abbiamo condotto a termine la vera impresa del nostro tempo», proclamava con enfasi l’imperatore; «disperse le tenebre», il codice ne era il frutto tangibile, merito di una scelta accurata di uomini «di provata fiducia e di chiara dottrina»; e lo scopo ultimo di tanto impegno era esposto, nella continuazione del paragrafo, in questi termini:

ne iurisperitorum ulterius, seueritate mentita dissimulata inscientia, uelut ab ipsis adytis expectarentur formidanda responsa, cum liquido pateat, quo pondere donatio deferatur, qua actione petatur hereditas, quibus uerbis stipulatio colligatur, ut certum uel incertum debitum sit exigendum. Quae singula prudentium detecta uigiliis in apertum lucemque deducta sunt nominis nostri radiante splendore.

9L’affermazione iniziale è sorprendente: seueritate mentita dissimulata inscientia, «nascosta l’ignoranza sotto l’apparenza del rigore». La polemica osservazione puntava dritta al cuore del lavoro dei giurisperiti, tacciati di incompetenza e di un sapere ostentato ma inconsistente. Da costoro altro non era stato possibile ottenere se non formidanda responsa, «responsi temibili». Ora invece sarebbe stato chiaro per tutti come fare una donazione, chiedere un’eredità, eseguire una stipulazione, esigere un debito: grazie all’intervento imperiale, ciascuna delle cose scoperte durante le veglie dei prudentes era stata portata all’aperto e alla luce: nominis nostri radiante splendore, «per mezzo dello splendore raggiante del nostro nome».

  • 10 Il brano documenta il livello di degrado della giurisprudenza contemporanea: cf. per tutti Berger 1 (...)
  • 11 Cf. per tutti Albanese 1985, p. 263, nota 24.

10Senza dubbio il biasimo imperiale era rivolto verso i prudentes del tempo10. Alcuni studiosi hanno notato infatti che più avanti Teodosio sembra manifestare sentimenti di rispetto per i maestri dell’età classica, i quali perciò dovrebbero considerarsi estranei a tale giudizio11. Riteniamo però che circoscrivere la portata della critica dell’imperatore ai soli giureconsulti di epoca teodosiana potrebbe risultare una forzatura, come sarà chiarito tra breve. Per il momento proseguiamo nella lettura.

11La celebrazione dell’opera compiuta culmina nel terzo paragrafo, con l’annuncio che dal primo gennaio dell’anno successivo a nessuno sarebbe stato consentito, nella quotidiana prassi forense, ricorrere al diritto imperiale, o redigere atti processuali, se non attingendo dai libri trasmessi nel nome di Teodosio e conservati nei sacri archivi; e ancora una volta a tali parole si accompagna un’aspra critica:

Quamobrem detersa nube uoluminum, in quibus multorum nihil explicantium aetates adtritae sunt, conpendiosam diualium constitutionum scientiam ex diui Constantini temporibus roboramus, nulli post Kal. Ian. concessa licentia ad forum et cotidianas aduocationes ius principale deferre uel litis instrumenta conponere, nisi ex his uidelicet libris, qui in nostri nominis uocabulum transierunt et sacris habentur in scriniis.

12Finalmente era stata dispersa «la nube di volumi, su cui si erano logorate le vite di molti uomini che nulla avevano spiegato». Si conservava memoria però di quanti avevano governato l’impero. A nessuno degli imperatori precedenti sarebbe stata sottratta la propria «eternità»: tutti, al contrario, erano uniti al nome di Teodosio, «in un’augusta associazione». Egli però rivendicava a se stesso il merito di aver conquistato la lux sola breuitatis:

  • 12 Nella continuazione di NTh I, 1, § 3.

Quamquam nulli retro principum aeternitas sua detracta est, nullius latoris occidit nomen: immo lucis gratia mutati claritudine consultorum augusta nobiscum societate iunguntur. Manet igitur manebitque perpetuo elimata gloria conditorum nec in nostrum titulum demigrauit nisi lux sola breuitatis12.

  • 13 Così Archi 1976, p. 35.
  • 14 In uno dei punti centrali di CTh I, 1, 5: (...) Ad tanti consummationem operis et contexendos codic (...)

13La claritudo consultorum, la chiarezza e la semplicità delle decisioni, e la lux breuitatis, prendono il posto delle fosche immagini addensate nei paragrafi precedenti: il pallore delle veglie notturne, la quantità immensa di libri, l’ignoranza dei giurisperiti. Fino a quel momento l’amministrazione della giustizia era stata ostacolata dal cumulo delle fonti di cognizione sovrappostesi nei secoli13; ora però il magisterium uitae, la strada maestra del programma originario14, trovava concreta attuazione in una raccolta informata alla lux breuitatis.

  • 15 Così Archi 1984, p. 348.
  • 16 Schulz 19532, p. 289 = Schulz 1968, p. 516.
  • 17 Archi 1976, p. 35-36; Cenderelli 1983, p. 41, aggiunge che dopo il 429 Teodosio doveva aver iniziat (...)
  • 18 Importanti, sotto questo profilo, le ricerche di Volterra (cf. sopra nota 10); ma spunti in tale di (...)

14L’esigenza di un diritto semplice, facilmente intelligibile e applicabile, potrebbe spiegare l’atteggiamento di Teodosio verso i giureconsulti. Se tra le finalità di un codice che voleva essere magisterium uitae vi erano chiarezza e brevità normativa15, con tali obiettivi strideva la controversialità dell’antico mondo giurisprudenziale. La legge di pubblicazione del Codex dimostra manifestamente l’avversione per il ius incertum della giurisprudenza, scrive Schulz16; ed è probabile che il disfavore si traducesse in una netta presa di distanza dal mondo dei prudentes, non esclusi quelli del passato. La copia inmensa librorum – dalla quale, come osserva Archi, gli stessi commissari dovevano restare sorpresi17 – o la nubes uoluminum, erano formulazioni dal tenore così generale, da non poter scartare a priori l’ipotesi che fossero riferite anche alle opere dei giuristi classici18. In altre parole, si potrebbe supporre che fosse il ceto giurisprudenziale nel suo complesso a non godere della fiducia di Teodosio II.

  • 19 Si riportano alcuni esempi in ordine cronologico: Modestino in CJ 3, 42, 5 (Imp. Gordianus A. Sabin (...)
  • 20 Sui quali cf. per tutti Gaudemet 1962, p. 1223-1227.

15Un indizio che lascia pensare ad un atteggiamento di diffidenza da parte dell’imperatore verso gli antichi prudentes si scorge nella circostanza, verificabile mediante la lettura dei testi riportati nei codici, per cui nella legislazione di Teodosio, a differenza di quella di altri imperatori, non si fa mai riferimento a scritti giurisprudenziali. Soffermiamoci sul punto. Tra le tecniche di redazione delle norme imperiali, una era costituita dal ricorso agli orientamenti emersi fra i giureconsulti del passato: gli uffici della cancelleria imperiale potevano generalizzare (con adattamenti e modifiche) le soluzioni formulate dagli antichi prudentes, al fine di disciplinare determinate fattispecie. In tal caso si faceva di regola menzione di nomi e opere dei giureconsulti consultati e utilizzati19. Ciò non si verifica però con Teodosio. Un silenzio dovuto forse ai noti problemi relativi alla tradizione testuale del Teodosiano20, ma che potrebbe dipendere anche da scelte consapevoli. In contrario non rileva NTh XII, in tema di divorzio: qui alla revoca delle disposizioni concernenti il ripudio si accompagnava la decisione di ritornare ad ueteres leges responsaque prudentium. La formulazione, in sé assai generica, si colora di un senso meno vago se ricordiamo che la norma fu emanata lo stesso anno in cui entrava in vigore il nuovo codice: lungi dall’attribuire ai prudentes un ruolo di rilievo, con queste parole la cancelleria teodosiana intendeva, con ogni probabilità, semplicemente richiamarsi ai criteri di applicazione del diritto desumibili dall’impianto complessivo del codice: il ius principale innanzitutto, poi gli scritti dei prudentes, ma solo in base al rigido schema della legge delle citazioni, ed esclusivamente in via ausiliaria e subordinata.

  • 21 Così Archi 1976, p. 31.

16Infine, se condividiamo l’idea che nella norma del 429 si parli dei prudentes pensando ai vecchi maestri, è poco verisimile che in NTh I il medesimo termine sia da intendersi in altro modo, arginandone cioè il senso. È vero, piuttosto, che la cancelleria di Teodosio aveva la pretesa di compilare una raccolta di leges e di iura senza diuersitates21; si può pensare allora che i commissari, dinanzi alle molteplici sfaccettature del ius controversum, ritenessero opportuno modificare il programma originario, per timore che un pensiero non componibile in un quadro organico e unitario finisse per soffocare la possibilità pratica di realizzazione del progetto. Ciò spiegherebbe non solo l’esclusione dei giuristi in corso d’opera, ma anche i tratti sarcastici della novella. Con la stesura del codice l’ideale di un diritto chiaro e conciso si era avverato, ma al prezzo di tener lontani i prudentes.

17L’unico punto della novella nel quale si manifesta un atteggiamento di riverenza nei confronti dei ueteres è quello in cui si fa menzione di nomi e cariche dei supremi funzionari che avevano collaborato all’iniziativa.

  • 22 NTh I, 1, § 7. Da notare che non vi è traccia di studiosi: come osserva Gaudemet 1976, p. 264, il l (...)

Longum est memorare, quid in huius consummationem negotii contulerit uigiliis suis Antiochus cuncta sublimis, ex praef(ecto) et cons(ule), quid Maximinus u(ir) inl(ustris), ex quaestore nostri palatii, eminens omni genere litterarum, quid Martyrius u(ir) inl(ustris), comes et quaestor, nostrae clementiae fidus interpres, quid etiam Sperantius Apollodorus Theodorus uiri spectabiles, comites sacri nostri consistorii, quid Epigenes u(ir) s(pectabilis), com(es) et mag(ister) memoriae, quid Procopius u(ir) s(pectabilis), com(es) et magister libellorum, iure omnibus ueteribus conparandi22.

  • 23 In NTh I, 1, § 1:... electis uiris nobilibus exploratae fidei, famosae doctrinae...
  • 24 Cf. Archi 1983, p. 79.

18Uomini «di provata fiducia e di chiara dottrina», aveva già detto l’imperatore23, uomini – aggiungeva ora – «da paragonare di diritto a tutti gli antichi». Alcuni funzionari che si trovavano ai vertici dell’amministrazione statale venivano in tal modo equiparati agli antichi maestri. Tuttavia l’atto di omaggio è troppo generico e scarno per ricavarne qualcosa di concreto; e sorge il dubbio che si trattasse di un modo per esaltare, ancora una volta, l’operato della burocrazia imperiale, più che di una reale forma di ossequio verso i prudentes. Soprattutto, si affermava a chiare lettere che la grande stagione della giurisprudenza, degenerata in inscientia e in formidanda responsa, si era definitivamente chiusa, e che al suo posto subentrava a pieno titolo la burocrazia. Alle opinioni dei giuristi classici si continuava a riconoscersi valore soltanto riducendole a fonti residuali di cognizione, secondo i criteri che stiamo per vedere. In tal modo il codice veniva a sanzionare in via definitiva e ufficiale la rottura dell’equilibrio tra le due forze promotrici dell’evoluzione del diritto, leges et iura24.

  • 25 Com’è noto, la legge riportata in CTh I, 4, 3 si apre confermando gli scritti di Papiniano, Paolo, (...)
  • 26 Cf. Archi 1971, p. 58: nella prospettiva della cancelleria imperiale, scrive lo studioso, l’auctori (...)
  • 27 Cf. per tutti Archi 1971, p. 62; 65-67 e 75; e Archi 1976, p. 28-30 e 59; cf. inoltre Lauria 19673, (...)

19Il ruolo attribuito ai giuristi nella nuova compilazione fu quello voluto e dettato, entro limiti rigorosi e meccanici, dalla legge delle citazioni25. Si potrebbe obiettare che se effettivamente le intenzioni di Teodosio fossero state quelle di escludere dall’opera codificatoria il pensiero dei giuristi, di conseguenza egli non avrebbe neppure accolto, nel codice, una legge con cui si riconosceva una possibilità applicativa esterna alla norma imperiale. Di certo però lo spirito di quella normativa era congeniale ad una mentalità codicistica. Il divario tra le opinioni cristallizzate di alcuni prudentes si sarebbe risolto in base a un semplice calcolo aritmetico, solo eventualmente sulle orme dell’autorità di Papiniano; inoltre, l’auctoritas che in tal modo venivano a possedere taluni giuristi non era più quella intrinseca, propria dell’antico mondo dei prudentes, ma soltanto quella estrinseca, dettata dal supremo volere del principe26. Infine, la funzione assegnata agli antichi prudentes era secondaria, in quanto al loro pensiero si sarebbe fatto ricorso esclusivamente in via ausiliaria e integrativa del ius principale27.

20La preoccupazione imperiale per un diritto certo e chiaro emerge anche da altre fonti. Si è accennato alla storica seduta del Senato di Roma, nella quale si decise la pubblicazione del nuovo codice in Occidente e nella provincia d’Africa. Nel verbale sono riportate con cura le manifestazioni di ossequio e di lode elargite a Teodosio; e tra le varie e ripetute acclamazioni, alcune non sono affatto di maniera. Riportiamo un punto del testo (§ 5):

Constitutionum ambiguum remouistis. Dictum XXIII.
(...) Plures codices fiant habendi officiis. Dictum X.
In scriniis publicis sub signaculis habeantur. Dictum XX.
Ne interpolentur constituta, plures codices fiant. Dictum XXV.
Ne constituta interpolentur, omnes codices litteris conscribantur.
Dictum XVIII.
Huic codici, qui faciendus a constitutionariis, notae iuris non adscribantur. Dictum XII.
Codices in scriniis habendi sumptu publico fiant rogamus.
Dictum XVI.

21Dopo l’encomio di rito, tributato all’imperatore per aver rimosso dalle costituzioni l’ambiguum, il problema della certezza del diritto si presenta qui in un aspetto non trascurabile: quello di una possibile falsificazione del testo. Anche a tale fenomeno, che nasceva dall’assenza di raccolte ufficiali e dalla difficoltà di conoscenza del diritto, la nuova compilazione intendeva porre rimedio. Pluralità di copie del codice, custodia dei testi negli uffici, apposizione di pubblici sigilli, stesura delle norme senza abbreviazioni o commenti, sono le misure stabilite. Il fine dichiarato è che le costituzioni non fossero alterate: ne constituta interpolentur.

  • 28 Fra le testimonianze più nota ricordiamo due luoghi delle Sententiae pseudopaoline (5, 25, 4 e 9), (...)
  • 29 Così De Marini Avonzo 19752, p. 107.
  • 30 Nel senso che la possibilità di recezione «dall’esterno» di un brano giurisprudenziale, cui si rico (...)

22Anche il diritto giurisprudenziale presentava problemi analoghi. Nella prassi della recitatio, le opinioni degli antichi prudentes avevano lo stesso valore delle costituzioni imperiali, e potevano perciò essere invocate dalle parti nel corso di un processo, al fine di ottenere dal giudice una pronuncia conforme alle ragioni fatte valere. Tuttavia abusi e contraffazioni erano all’ordine del giorno28: e proprio l’obbligo imposto dalla legge delle citazioni di produrre in giudizio, in taluni casi, un manoscritto autorevole dell’opera che interessava, lascia presumere che nell’uso forense circolassero opere di compendio, composte con citazioni di seconda mano che non garantivano l’autenticità dell’opinione riportata29. Con l’adozione di rimedi tendenti a salvaguardare l’integrità e l’uniformità dei testi legislativi riportati nel Codice, ma inapplicabili a quelli giurisprudenziali, recepiti dall’esterno, il divario tra il ius principale e il ius dei prudentes era destinato probabilmente ad accentuarsi30. Il problema testuale premeva nella stessa direzione della controversialità, alimentando atteggiamenti di sfiducia verso l’impiego di un diritto che, sotto più di un profilo, rischiava di offuscare la claritas e la breuitas, dunque il magisterium vitae, vessillo della grande impresa di Teodosio.

Bibliography

Albanese 1985
B.
Albanese, «Sul programma legislativo esposto nel 429 da Teodosio II», AUPA, 38, 1985, p. 253-269 [= B. Albanese, Scritti giuridici II, Palermo, 1991, p. 1669-1679 (Il Circolo giuridico «L. Sampolo». Rivista di dottrina e giurispruenza, n. s. 47)].

Archi 1971
G. G.
Archi, «Il problema delle fonti del diritto nel sistema romano del IV e V secolo», dans Studi in onore di G. Grosso, IV, Torino, 1971, p. 1-93 [= G. G. Archi, Studi sulle fonti del diritto nel Tardo Impero Romano. Teodosio II e Giustiniano, Cagliari, 1987, p. 11-97].

Archi 1976
G. G.
Archi, Teodosio II e la sua codificazione, Napoli, 1976 (Storia del pensiero giuridico, 4).

Archi 1983
G. G.
Archi, «Aspetti giuridici dell’Occidente post-teodosiano», dans G. Crifò, S. Giglio (éd), AARC V, Perugia, 1983, p. 71-196 [= G. G. Archi, Studi sulle fonti del diritto nel Tardo Impero Romano. Teodosio II e Giustiniano, Cagliari, 1987, p. 117-142].

Archi 1984
G. G.
Archi, «Problemi e modelli legislativi all’epoca di Teodosio II e di Giustiniano», SDHI, L, 1984, p. 341-354 [= G. G. Archi, Studi sulle fonti del diritto nel Tardo Impero Romano. Teodosio II e Giustiniano, Cagliari, 1987, p. 99-115].

Atzeri 2008
L.
Atzeri, Gesta senatus Romani de Theodosiano publicando. Il Codice Teodosiano e la sua diffusione ufficiale in occidente, Berlin, 2008 (Freiburger rechtsgeschichtliche Abhandlungen, n. F., 58).

Barone-Adesi 1998
G.
Barone-adesi, Ricerche sui corpora normativi dell’impero romano, 1. I corpora degli iura tardoimperiali, Torino, 1998.

Berger 1918
A.
Berger, «Iurisprudentia», dans RE, X, 1, 1918, col. 1159-1200.

Bianchini 1976
M. G.
Bianchini, «Rileggendo CTh I, 1, 5», Atti del Seminario romanistico Gardesano, Milano, 1976, p. 153-160 [= M. G. Bianchini, Contributi di storia antica in onore di A. Garzetti, Genova, 1976, p. 223-239].

Cenderelli 1983
A.
Cenderelli, Digesto e predigesti. Riflessioni e ipotesi di ricerca, Milano, 1983.

De Marini Avonzo 19752
F. De Marini Avonzo, La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II, Torino, 1975 (2a ed.).

Dovere 1995
E.
Dovere, «Ius principale» e «catholica lex». Dal Teodosiano agli editti su Calcedonia, Napoli, 1995 (Pubblicazioni dal Dipartimento di diritto romano e storia della scienza romanistica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 8).

Ebrard 1953
F.
Ebrard, «Das Theodosische Projekt eines Predigesto», dans Studi in onore di E. Albertario, I, Milano, 1953, p. 581-586.

Gaudemet 1962
J. Gaudemet, «Théodosien (code)», dans Dictionnaire de Droit Canonique, VII, Paris, 1962, col. 1215-1245 [= J. Gaudemet, Études de droit romain, I. Sources et théorie générale du droit, Napoli, 1979, p. 283-300].

Gaudemet 1976
J. Gaudemet, «Aspects politiques de la codification théodosienne», dans Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel Tardo Impero (III-V sec. d. C.), Atti di un incontro tra storici e giuristi, a cura di G. G. Archi, Milano, 1976, p. 261-279 [= J. Gaudemet, Études de droit romain, I. Sources et théorie générale du droit, Napoli, 1979, p. 349-369].

Guidobaldi 1999
F.
Guidobaldi, «Palma (ad Palmam)», dans E. M. Steinby (éd.), LTVR, IV, P-S, Roma, 1999, p. 52-53.

Lambertini 19912
R. Lambertini, La codificazione di Alarico II, Torino, 1991 (2a ed.).

Lauria 19673
M. Lauria, Ius. Visioni romane e moderne, Napoli, 1967 (3a ed.).

Manfredini 1981
A. D.
Manfredini, «Osservazioni sulla compilazione teodosiana (CTh I, 1, 5, 6 e NTh I), in margine a CTh IX, 34 (de famosis libellis)», dans G. Crifò, S. Giglio (éd.), AARC, IV, Perugia, 1981, p. 385-428.

Manfredini 1983
A. D.
Manfredini, «Il ‘Codex Theodosianus’ e il ‘codex magisterium vitae’», dans G. Crifò, S. Giglio (éd.), AARC, V, Perugia, 1983, p. 177-208.

Manfredini 1992
A. D.
Manfredini, «Codici e giuristi: riflessioni di uno storico», AUFG, VI (Scienze giuridiche), n. s., 1992, p. 147-154.

Martini 1983
R.
Martini, «Antiochus alter: una vicenda personale nella storia del Theodosianus?», dans G. Crifò, S. Giglio (éd.), AARC, V, Perugia, 1983, p. 123-133.

Mommsen 1904
Th.
Mommsen, Theodosiani libri XVI cum constitutionibus sirmondianis, adsumpto apparatu P. Kruegeri. Textus cum apparatu, Berlin, 1904.

Nocera 1983
S.
Nocera, «Arte di governo e codificazione nel disegno di Teodosio II», dans G. Crifò, S. Giglio (éd.), AARC, V, Perugia, 1983, p. 1-37.

Platner, Ashby 1965
S. B.
Platner, T. Ashby, «ad Palmam», Topographical Dictionary of Ancient Rome, Rome, 1965, p. 382.

Richardson 1992
L.
Richardson Jr., «ad Palmam», A New Topographical Dictionary of Ancient Rome, Baltimore-London, 1992, p. 89.

Scherillo 1942
G.
Scherillo, «La critica del Codice Teodosiano e la legge delle citazioni di Valentiniano III», SDHI, VIII, 1942, p. 5-21 [= G. Scherillo, Scritti giuridici, I. Studi sulle fonti, Milano, 1992, p. 155-174].

Schulz 19532 F. Schulz, History of Roman Legal Science, Oxford, 1953 (2nd éd.) [= F. Schulz, Storia della giurisprudenza romana, Firenze, 1968 (trad. G. Nocera)].

Vincenti 1996
U.
Vincenti, «Codice Teodosiano e interpretazione sistematica», Index, 24, 1996, p. 111-131.

Volterra 1980
E.
Volterra, «Intorno alla formazione del Codice Teodosiano », BIDR, 3e sér., LXXXIII, 1980, p. 109-145 [= E. Volterra, Scritti giuridici, VI. Le fonti, Napoli, 1994, p. 281-317].

Volterra 1981
E.
Volterra, «Sul contenuto del Codice Teodosiano », BIDR, 3e sér., LXXXIV, 1981, p. 85-124 [= E. Volterra, Scritti giuridici, VI. Le fonti, Napoli, 1994, p. 341-380].

Volterra 1983
E.
Volterra, «Sulla legge delle citazioni», Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Memorie delle Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, XXVII, fasc. 4, Roma, 1983, p. 185-267 [= E. Volterra, Scritti giuridici, VI. Le fonti, Napoli, 1994, p. 415-497].

Volterra 1984
E.
Volterra, «La costituzione introduttiva del Codice Teodosiano», dans Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino, 6, Napoli, 1984, p. 3083-3103 [= E. Volterra, Scritti giuridichi, VI. Le fonti, Napoli, 1994, p. 499-519].

Wieacker 1975
F.
Wieacker, Textstufen klassischer Juristen, Göttingen, 1975.

Notes

1 NTh I, 1, § 8. Sono le parole conclusive della lunga novella.

2 Cf. Platner, Ashby 1965; Richardson 1992; Guidobaldi 1999; Atzeri 2008, p. 134.

3 Il verbale della storica seduta è riportato nei Gesta senatus Romani de Theodosiano publicando, in Mommsen, 1904, p. 1-4. Qui è riprodotto il secondo paragrafo.

4 Anche a questo codice, tuttavia, si riconosceva valore normativo: in caso di contrasto tra le disposizioni riportate, erano da considerarsi in vigore quelle più recenti. Per tutti, Albanese 1985, p. 261-265.

5 Tra gli studiosi, peraltro, sono molto discusse le modalità pratiche di realizzazione del pro-Tra gli studiosi, peraltro, sono molto discusse le modalità pratiche di realizzazione del progetto: per una prima informazione cf. Gaudemet 1962 e Lambertini 19912, p. 31-33, nota 35. L’opinione corrente è quella di una raccolta a struttura antologica, con titoli formati da costituzioni in vigore e da brani tratti dai giuristi classici. Tra i molti autori che si sono occupati del tema, condividono tale posizione Wieacker 1975, p. 41-42; Archi 1971, p. 63, nota 122; Bianchini 1976, p. 153-154, che giudica meritevole di attenta considerazione l’accostamento del progetto di Teodosio alla struttura di un’opera come i Vaticana Fragmenta. Minor seguito hanno avuto altre ipotesi: secondo Ebrard 1953, p. 583-586, il progetto del 429 avrebbe mirato esclusivamente a realizzare un’antologia di costituzioni, mentre la funzione dei tractatus et responsa prudentium sarebbe stata soltanto interpretativa e complementare rispetto alle leges; altri studiosi ipotizzano invece uno strumento normativo sostanzialmente fondato su costituzioni e opere giurisprudenziali, ma non redatto in forma antologica. Una puntuale disamina del problema è svolta da Albanese 1985, p. 262-269, che condivide quest’ultima opinione, pensando a regole pratiche elaborate sulla base dei codici precedenti e della raccolta di costituzioni generali voluta dallo stesso imperatore, oltre che con il contributo dei giuristi classici: un impianto analogo a quello delle Institutiones giustiniane. Altri autori infine, fra i quali Volterra 1983, p. 185-186, si limitano a porre in rilievo come non vi siano cenni, nell’oratio teodosiana, sulle modalità con cui in concreto si sarebbe dovuto compiere il lavoro di raccolta e di ordinamento dei materiali giuridici.

6 Com’è noto, questo nuovo e più limitato disegno è contenuto in CTh I, 1, 6, del 20 dicembre 435. Secondo Archi 1976, p. 35, il lavoro di raccolta dei testi doveva essere già terminato e ci si preoccupava ora di definire le modalità di utilizzo del materiale; tale affermazione, peraltro, è stata sottoposta a critica da Cenderelli 1983, p. 37-38, nota 26. La continuità o meno fra il progetto del 435 e quello precedente è stata discussa fra gli studiosi: cf. tra gli altri Bianchini 1976, p. 154-156, e Manfredini 1981, p. 387-388.

7 Un intendimento assente nel primo programma secondo Archi 1976, p. 34, il quale pone in rilievo, a p. 53, che il compito dei commissari del 435 non era quello di creare un codice senza contraddizioni: i testi normativi erano espressione del progressivo sviluppo degli istituti giuridici, per cui le soluzioni in contrasto non andavano eliminate in quanto costituivano il risultato di un’evoluzione storica. Secondo Vincenti 1996, p. 111-112, al fine di comporre le contraddizioni rinvenibili nel codice, e di ricavare la norma applicabile in concreto, il criterio cronologico sarebbe stato seguito solo qualora non fosse possibile risolvere diversamente il contrasto. L’applicazione di tale criterio sarebbe stata preceduta dal tentativo di coordinare reciprocamente le disposizioni in conflitto, conservando, per quanto possibile, la vigenza di entrambe.

8 Alcuni studiosi aggirano l’ostacolo ritenendo che i prudentes menzionati in NTh I non siano quelli di età classica; si tratterebbe invece dei giureconsulti contemporanei. A nostro avviso una cosa non esclude l’altra: la denuncia del degrado esistente in campo giuridico riguardava in primo luogo la dottrina giuridica dell’epoca di Teodosio, ma non si limitava a questa. Il punto sarà chiarito più avanti. Secondo un’altra interpretazione, per tractatus et responsa prudentium di CTh I, 1, 5 sarebbero da intendersi gli scritti dei giuristi contemporanei: cf. Manfredini 1983, p. 198-199. Tale ipotesi è stata respinta, con osservazioni condivisibili, da Albanese 1985, p. 261-263. La menzione di responsa prudentium ricorre anche nella rubrica di CTh I, 4, con riferimento agli scritti dei giuristi classici: cf. Schulz 19532, p. 114 [ Schulz 1968, p. 206-207, nota 3], condiviso da Archi 1976, p. 12, nota 18, e p. 58.

9 NTh I, 1, § 1.

10 Il brano documenta il livello di degrado della giurisprudenza contemporanea: cf. per tutti Berger 1918, col. 1192-1193 e Manfredini 1992, p. 150. Per l’uso dei termini iurisconsultus e prudens nel Teodosiano, cf. Manfredini 1983, p. 186, nota 34. Altra questione però è se tale valutazione debba ritenersi limitata ai prudentes del tempo. Alcuni studiosi ritengono infatti che la critica imperiale si rivolgesse esclusivamente ai giuristi contemporanei, ma tale limite non è giustificabile, almeno stando ai termini, assai generali, in cui si esprime l’imperatore. Al contrario, si può supporre che fosse il ceto giurisprudenziale nel suo complesso a non godere della fiducia di Teodosio II. Il punto è stato chiarito esaurientemente da Volterra 1981, p. 91: esiste una scienza, scrive lo studioso, che Teodosio e i suoi compilatori hanno individuato, elaborato, indicato, stabilito: la diualium constitutionum scientia, giudicata in grado di sostituire ogni altra fonte anteriore; perciò quanto è stato costruito ed elaborato dai giuristi classici non è più necessario, e dall’opera di costoro può prescindersi. Cf. anche p. 350-351. Dalla sua analisi lo studioso desumeva (p. 122) un dato significativo, la volontà dei redattori teodosiani di escludere sistematicamente ogni accenno alla legislazione e alla dottrina giuridica precostantiniana. Sul punto cf. anche Volterra 1984, p. 3086 e 3089.

11 Cf. per tutti Albanese 1985, p. 263, nota 24.

12 Nella continuazione di NTh I, 1, § 3.

13 Così Archi 1976, p. 35.

14 In uno dei punti centrali di CTh I, 1, 5: (...) Ad tanti consummationem operis et contexendos codices – quorum primus omni generalium constitutionum diuersitate collecta nullaque extra se, quam iam proferri liceat, praetermissa inanem uerborum copiam recusabit, alter omni iuris diuersitate exclusa magisterium uitae suscipiet – deligendi uiri sunt singularis fidei, limatioris ingenii; qui, cum primum codicem nostrae scientiae et publicae auctoritati obtulerint, adgredientur alium, donec dignus editione fuerit, pertractandum. Osserva Nocera 1983, p. 29, che attraverso il magisterium uitae, «quasi il motto del Codex Theodosianus», quest’ultimo, lungi dall’essere semplicemente «una comoda raccolta di leggi, sostitutiva delle singole e sparse leggi», si faceva «canone organico di vita, parola coerente del potere».

15 Così Archi 1984, p. 348.

16 Schulz 19532, p. 289 = Schulz 1968, p. 516.

17 Archi 1976, p. 35-36; Cenderelli 1983, p. 41, aggiunge che dopo il 429 Teodosio doveva aver iniziato a intravedere l’enorme ampiezza e complessità della produzione giurisprudenziale, e che ciò potesse aver suscitato la sua irritazione.

18 Importanti, sotto questo profilo, le ricerche di Volterra (cf. sopra nota 10); ma spunti in tale direzione si ritrovano anche in altri studiosi. Ci limitiamo a segnalare qui, fra i più recenti, Lambertini 19912, p. 45-46, e Dovere 1995, p. 70 e nota 52.

19 Si riportano alcuni esempi in ordine cronologico: Modestino in CJ 3, 42, 5 (Imp. Gordianus A. Sabiniano militi); Papiniano in CJ 6, 37, 12, pr. (Imp. Gordianus A. Muciano); Paolo in CJ 5, 4, 6 (Imp. Gordianus A. Valeriae); Papiniano in CJ 7, 32, 3 (Imp. Decius A. Rufo); Papiniano in CJ 6, 42, 16, pr. (Imppp. Carus Carinus et Numerianus AAA. Isidorae); Paolo in CJ 9, 22, 11 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Isidoro); Ulpiano in CJ 9, 41, 11, § 1 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Boetho); Papiniano in CJ 5, 71, 14 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Frontoni); Papiniano in CJ 9, 51, 13, pr. = CTh IX, 43, 1, pr. (Imp. Constantinus A. ad Maximum pu); plerique prudentium in CJ 9, 31, 1, pr. = CTh IX, 20, 1 (Imppp. Valens Gratianus et Valentinianus AAA. Antonio ppo); responsa omnium prudentium in CJ 8, 2, 3, pr. = CTh IV, 21, 1, § 1 (Impp. Arcadius et Honorius AA. Petronio uicario Hispaniarum); Scevola in CTh IV, 4, 3, § 3 (Impp. Arcadius et Honorius AA. Aeternali proconsuli Asiae); Giuliano in CJ 6, 61, 5, § 1 (Impp. Leo et Anthemius AA. Nepoti magistro militum Dalmatiae); Ulpiano in CJ 6, 24, 14, pr. (Imp. Iustinianus A. Iohanni ppo) e in CJ 6, 26, 11, pr. (Imp. Iustinianus A. Iohanni ppo). Interessante anche il testo di CJ 9, 8, 6 (la cui parte iniziale e finale, in greco, è andata perduta), che riporta per esteso due frammenti tratti, rispettivamente, da scritti di Paolo e di Marciano.

20 Sui quali cf. per tutti Gaudemet 1962, p. 1223-1227.

21 Così Archi 1976, p. 31.

22 NTh I, 1, § 7. Da notare che non vi è traccia di studiosi: come osserva Gaudemet 1976, p. 264, il lavoro di compilazione del codice fu l’opera di funzionari, non di teorici del diritto. Protagonista indiscusso fu Antioco, nel 429 uir inlustris quaestor sacri palatii, nel 435 amplissimus atque gloriosissimus praefectorius ac consularis, altamente elogiato da Teodosio nel 438. Del personaggio si è occupato, fra gli altri, Martini 1983, p. 123-124; sui componenti delle commissioni uno studio importante è quello di Volterra 1980, p. 109-110. Ricordiamo che in CTh I, 1, 5 si fa menzione di Apelle, uir doctissimus scholasticus, ma è probabile che si tratti di un avvocato; in CTh I, 1, 6 si nomina, fra gli altri, un certo Erozio, qualificandolo iuris doctor.

23 In NTh I, 1, § 1:... electis uiris nobilibus exploratae fidei, famosae doctrinae...

24 Cf. Archi 1983, p. 79.

25 Com’è noto, la legge riportata in CTh I, 4, 3 si apre confermando gli scritti di Papiniano, Paolo, Gaio, Ulpiano e Modestino, e riconoscendo a Gaio la medesima autorità goduta dagli altri; dall’intera opera gaiana sarebbe stato possibile trarre i brani da «recitare» dinanzi al giudice. La norma, emanata dall’imperatore Valentiniano III nel 426, venne accolta – forse con qualche modifica – nel Codice Teodosiano (oltre che, quasi un secolo dopo, nel Novus Codex giustinianeo). È da escludersi che sia stata aggiunta dopo la pubblicazione del 438, nella sola tradizione manoscritta occidentale. Contro altri orientamenti si pronuncia Scherillo 1942, p. 5-6, con osservazioni condivisibili; sulla tradizione e circolazione in Occidente del testo cf. per tutti Barone-Adesi 1998, p. 25-28. Alcuni profili importanti della nota legge sono stati discussi, fra gli altri, da Lambertini 19912, p. 79-85, cui si rinvia per una puntuale informazione bibliografica; fra i numerosi contributi, mi limito a segnalare quello, fondamentale, di Volterra 1983, p. 185-194.

26 Cf. Archi 1971, p. 58: nella prospettiva della cancelleria imperiale, scrive lo studioso, l’auctoritas riconosciuta agli scritti della giurisprudenza era elargita dall’esterno, cioè con una manifestazione di volontà dell’imperatore. «Si abbandona così uno degli elementi essenziali proprio all’antico mondo giuridico romano, quello cioè della libera scelta sulla base dell’autorità intrinseca, che si intendeva attribuire al parere di ciascun giureconsulto nelle loro disputationes». Per altre riflessioni cf. Archi 1983, p. 79-83, e soprattutto Archi 1976, p. 28: la varietà delle opinioni giurisprudenziali «era più apparenza che sostanza, perché quella uarietas era accettata entro un numero limitato di giuristi dalla cancelleria stessa canonizzati e doveva risolversi secondo principii anche questi preordinati». Cf. anche p. 31 e 58.

27 Cf. per tutti Archi 1971, p. 62; 65-67 e 75; e Archi 1976, p. 28-30 e 59; cf. inoltre Lauria 19673, p. 155-158, e Manfredini 1992, p. 14-151.

28 Fra le testimonianze più nota ricordiamo due luoghi delle Sententiae pseudopaoline (5, 25, 4 e 9), e alcuni passi di Plinio (Ep. 10, 65, 3, 10 e 66) e di Ammiano Marcellino (XXX, 4, 5-19). Ricorrente doveva essere il tentativo delle parti, operato per mezzo delle preces inviate all’imperatore, di deformare la realtà allo scopo di ottenere rescritti favorevoli. Poteva trattarsi di circostanze inesistenti ma simulate (obreptio), o di circostanze esistenti ma dissimulate (subreptio). Interessante sotto tale profilo CTh XIII, 3, 13 del 387, emanata da Valentiniano I, da leggere tenendo presente le osservazioni di Archi 1976, p. 78-79. Cf. anche la norma costantiniana riportata in CTh I, 2, 6 (a. 333). Altre costituzioni rilevanti formano il titolo 22 del I libro del Codice Giustinianeo.

29 Così De Marini Avonzo 19752, p. 107.

30 Nel senso che la possibilità di recezione «dall’esterno» di un brano giurisprudenziale, cui si riconosceva valore normativo, doveva creare problemi in merito al controllo sull’autenticità del testo non facilmente superabili. Il problema certamente si pose: ne è indice il rimedio previsto dalla legge delle citazioni per gli scritti dei giuristi menzionati dai cinque grandi, la collatio codicum, disposta, sulla carta, propter antiquitatis incertum. Ma probabilmente dietro queste parole si celavano preoccupazioni più realistiche.

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Università di Bari

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