Riflessioni critiche sulle alternative politico-normative sulla prostituzione in Italia1
p. 25-48
Texte intégral
1«La legge Merlin per me è una gran boiata»: così l’operaio di una fabbrica milanese risponde a Pier Paolo Pasolini nel documentario Comizi d’amore. Gli fanno eco uomini intervistati a Napoli: «Erano molto meglio le case di tolleranza, primo per l’igiene, poi per la gioventù». E a Palermo: «Per i giovani siciliani era più comoda la casa di tolleranza, perché diversamente non sanno cosa fare e dove andare. Difatti c’è una corruzione terribile in questi ultimi tempi».
2È il 1965, e il regista e scrittore italiano intraprende un viaggio attraverso il Paese per scoprire le opinioni di italiani e italiane in fatto di sessualità e amore. Ne emerge un quadro contraddittorio, tra spinte emancipatrici e libertarie al Nord, che preludono al Sessantotto, e caparbie resistenze di codici antichi al Sud, fondati sull’onore e sul privilegio maschile. In tema di prostituzione, però, lo stivale appare unito in un’unica convinzione: si stava meglio prima del 1958, prima della legge promossa dalla senatrice Lina Merlin. Ovvero prima che fossero abrogate le disposizioni che, a partire dal regolamento Cavour del 1860, consentivano l’esercito della prostituzione nei bordelli prevedendo la schedatura delle meretrici, controlli sanitari obbligatori, e vigilanza costante delle forze di polizia sull’attività delle donne e delle tenutarie.
3Se negli anni Cinquanta la discussione della proposta abolizionista aveva rappresentato il terreno di uno scontro epocale tra tradizione e modernità, la resistenza maschile che Pasolini documenta, alla metà del decennio successivo, testimoniano la portata culturale di una norma che ha scosso intere visioni non solo della prostituzione, ma del genere, della sessualità, delle relazioni di coppia e familiari.
4A oltre sessant’anni di distanza, la legge n. 75 del 20 febbraio 1958 è ancora in vigore, senza modifiche significative. In Italia è dunque vietato l’esercizio delle case di prostituzione, e sono puniti i reati di sfruttamento della prostituzione altrui (sia come fatto puramente economico, sia quando attuato con violenza, minaccia o inganno, che ne rappresentano delle aggravanti), favoreggiamento, reclutamento, agevolazione e induzione, mentre l’adescamento scandaloso o molesto può essere sanzionato con una multa.
5Il mito delle case di piacere è però resistito, nell’immaginario maschile, ben oltre i primi decenni del dopoguerra (Serughetti 2013). Nel contempo, soprattutto a partire dal principio degli anni Ottanta, la rappresentazione di nuove urgenze legate alle migrazioni, alla tratta a scopo di sfruttamento, e al “decoro” delle città (Pitch 2013) hanno indotto una proliferazione di proposte di riforma intese a mettere mano all’impianto della norma, per abrogarla, o per rafforzarne o allentarne il carattere punitivo verso le prostitute, gli sfruttatori, o i clienti. Sebbene nessuna di esse sia mai arrivata ad essere discussa dalle camere, i testi presentati costituiscono una fonte di importanti indicazioni rispetto alle evoluzioni intervenute nel discorso pubblico sulla prostituzione in Italia.
6In questo contributo, a partire dalla ricostruzione di alcuni elementi del dibattito che accompagnò negli anni Cinquanta l’iter di approvazione della legge Merlin, intendo valutare in prospettiva i cambiamenti intervenuti nella rappresentazione della prostituzione come “problema” che richiede soluzione, nella visione della “prostituta” e del ruolo dello Stato, facendo particolare riferimento ai disegni di legge sulla prostituzione presentati al Parlamento negli anni più recenti, ovvero nella XVII e XVIII legislatura.
7L’analisi implicherà l’identificazione dell’azione strutturante di diversi “discorsi”, nel senso proposto da Foucault (1969, 1970, 1976), applicato da Carol Bacchi (Bacchi 1999, 2009; Bacchi, Eveline 2010) ai processi di costruzione delle politiche di genere, e da altre autrici in specifico alle politiche sul commercio sessuale (Spanger 2011; Crowhurst 2012). «Il modo in cui i “problemi” sono rappresentati», scrivono Bacchi ed Eveline,
ha effetti importanti per ciò che può essere considerato problematico, per ciò che è messo a tacere e per come le persone pensano a questi problemi e al loro posto nel mondo. Le rappresentazioni dei problemi (il modo in cui i “problemi” sono rappresentati) sono quindi interventi politici che costituiscono “problemi” politici nella realtà. (Bacchi, Eveline 2010, p. 112)
8In queste pagine, evidenzierò quindi il nesso tra i discorsi che danno forma al problema e l’approccio politico prescelto per la sua soluzione. I diversi approcci saranno poi esaminati con riguardo al ruolo che assegnano allo Stato, mostrando come l’intervento politico sul tema in questione sfugga ad alternative classiche del pensiero filosofico-politico, come quella tra liberalismo e paternalismo.
1. Il progetto Merlin: discorso sanitario e questione morale
9Nell’approccio che ho scelto di adottare per l’analisi delle proposte di riforma della legge italiana sulla prostituzione, un ambito di intervento politico-legislativo come quello qui esaminato è descritto come un costrutto a cui danno forma diversi discorsi, che cambiano nel tempo, che confliggono o si contaminano tra loro, e che danno luogo a rappresentazioni dei problemi da cui discendono possibilità di soluzione. Le proposte di legge di modifica della legge Merlin, che analizzerò più avanti, sono quindi considerati come espressione di saperi, istituzioni, ruoli, pratiche che agiscono nel produrre l’oggetto in questione, e che intendo rintracciare – con l’aiuto della letteratura storiografica – a partire dal dibattito da cui la normativa attualmente in vigore scaturì, negli anni Cinquanta.
10Nei dieci anni in cui durò il suo iter parlamentare, il progetto di riforma promosso da Lina Merlin divenne un’occasione inedita di confronto e un terreno di aperto scontro tra il vecchio e il nuovo nella società e nella cultura italiana del dopoguerra. Sullo sfondo del conflitto che opponeva il fronte trasversale dei fautori delle case chiuse e quello abolizionista capitanato dalla deputata socialista si stagliava infatti la crisi di un ordine sociale e sessuale che vedeva mutare i ruoli e i costumi, soprattutto delle donne, alimentando il senso di una minaccia per la tradizionale supremazia maschile nella sfera pubblica e privata.
11Le ricostruzioni storiche del dibattito che accompagnò l’approvazione della legge raccontano perciò le paure che popolano l’immaginario di una società ancora fortemente patriarcale: la mascolinizzazione della donna, che comincia ad aver accesso alle professioni e alla politica; la devirilizzazione del maschio; la confusione delle identità e il rovesciamento dei valori e delle gerarchie, la degenerazione dei costumi, il dilagare del vizio (Azara 1997, 2017; Bellassai 2006). C’era chi, come lo psicologo Dino Origlia, descriveva la prostitute come «le antesignane del movimento verso il matriarcato, le suffragette per così dire del femminismo» (Origlia in Bellassai 2006, p. 101).
12Si consideri che il movimento per l’abolizione dei regolamenti che istituivano le case di tolleranza era nato nella seconda metà dell’Ottocento in Inghilterra grazie alla guida di una femminista, Josephine Butler, sebbene riunisse in una stessa coalizione anche donne e uomini appartenenti al protestantesimo evangelico, al socialismo, al liberalismo radicale, e in una fase successiva anche del cattolicesimo (Danna 2001a).
13Tuttavia, il discorso femminista, così come quello anti-femminista, restarono per lo più impliciti nel dibattito parlamentare, dove a prevalere furono, da una parte, la questione medica e sanitaria, spesso accompagnata da preoccupazioni di tutela dell’ordine pubblico; dall’altra, la questione morale, spesso declinata attraverso richiami ai valori della religione cattolica (Bellassai, 2006).
14Il tema del pericolo sanitario fu il cavallo di battaglia del fronte anti-abolizionista, formato da liberali, monarchici, socialdemocratici, rappresentanti del Movimento Sociale Italiano e vari esponenti di altri partiti. La soppressione dei bordelli, stando ai discorsi dell’ala più conservatrice del Parlamento, e di vari rappresentanti della comunità medica, avrebbe portato alla proliferazione incontrollata delle malattie a trasmissione sessuale (Bellassai 2006; Azara 2017). Ma dietro la metafora del controllo sanitario si nascondeva «l’angosciosa urgenza di difendere l’ordine morale di una società nell’epoca di più ampi e profondi mutamenti a memoria d’uomo» (Bellassai 2006, p. 136). Questo ordine aveva il suo architrave nella famiglia; la prostituzione, intesa come “male necessario”2, svolgeva il ruolo di salvaguardare il “bene” superiore della castità delle spose e della tenuta dei matrimoni, garantendo uno sfogo controllato alla sessualità maschile. Le scorie dell’istituto monogamico richiedevano di essere contenute entro determinati confini, e nascosti alla vista, da cui i bordelli con le persiane chiuse.
15Nella discussione parlamentare risuona dunque l’eco di un discorso medico sulla tutela della salute pubblica che, nei due secoli precedenti, aveva assunto una progressiva prevalenza su quello religioso relativo all’immoralità della prostituta, e che era legato a doppio filo con il sistema di regolamentazione, e le sue pratiche di registrazione e controllo (Bellassai 2006). Non casualmente il regolamento Cavour, esteso dopo l’unità d’Italia a tutto il territorio nazionale, ebbe come autore uno dei più noti studiosi di sifilide e infezioni sessuali, Casimiro Sperino (Greco 1987).
16In parallelo, alla fine dell’Ottocento si era affermato il discorso criminologico lombrosiano sulla “prostituta nata” – equivalente femminile dell’“uomo delinquente” (Lombroso, Ferrero, 1893)3 –, che, sebbene superato sul piano scientifico al tempo del dibattito sulla Merlin, trova negli anni Cinquanta ancora numerosi sostenitori tra i deputati e i senatori, decisi a difendere la società dalle prostitute in quanto soggetti pericolosi (Bellassai 2006).
17Gli argomenti a favore dell’abolizione, quelli grazie a cui la coalizione di forze politiche formata da socialisti, comunisti, repubblicani, democristiani vinse la battaglia parlamentare, si basavano invece soprattutto su discorsi di tipo morale e sociale, con riferimenti alla prostituzione come piaga da sanare, e alla necessità di migliorare i consumi, di eliminare il vizio, di esercitare il dominio della ragione sui sensi. Questi erano del resto i principali temi dell’abolizionismo ottocentesco e primo-novecentesco4.
18Come ha notato Tamar Pitch (1989), confrontando il progetto presentato da Lina Merlin il 6 agosto del 1948 e il testo rielaborato dalla prima commissione del Senato nel 1949, non molto dissimile da quello che alla fine sarà approvato, si nota come le originarie preoccupazioni di difesa dei diritti civili e di garanzia dell’uguaglianza dei sessi – in applicazione dell’art. 3 della Costituzione – perdono di peso, a favore di accenti più moralistici e assistenziali, più disciplinari e repressivi, rivolti insomma più a colpire la corruzione, il vizio e la criminalità che a garantire piena cittadinanza alle donne che si prostituiscono.
Se l’accento del progetto originario cade sulla salvaguardia delle libertà e si fa forte della Costituzione, il nuovo progetto sottolinea piuttosto gli effetti di “corruzione”, “vizio”, criminalità che la regolamentazione produce. […] La casistica dello sfruttamento si allarga fino a comprendere, tra l’altro, «chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze, o qualunque altro locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all’interno del locale stesso, si danno alla prostituzione» e chiunque non solo “recluti”, ma “agevoli” la prostituzione di qualcuno. (ivi, pp. 182-183)
19Grande rilievo assume anche la parte dedicata alla «rieducazione», con un accento più disciplinare-assistenziale.
20Un altro tema forte della relazione con cui Lina Merlin presentò il progetto nel 1948 era l’esigenza di porre un argine, dopo il ventennio fascista, allo strapotere degli organi di polizia, e alla minaccia costante di violazione della privacy e della libertà personale. Nella versione del 1949, invece, «la veemenza di Merlin contro gli organi di pubblica sicurezza è anch’essa smussata: non si parla più di abolizione della polizia del costume […], ma della costituzione di un corpo speciale femminile» (ivi, p. 183) che gradualmente assuma i compiti di prevenzione del buon costume e della prostituzione.
21Da battaglia civile e ugualitaria contro i regolamenti, quella per l’approvazione della legge assume quindi più i tratti di una crociata per la “pulizia morale”, mentre la lotta alla regolamentazione finisce per confondersi con la lotta alla prostituzione.
22Su questo terreno avviene l’incontro con i cattolici che ottengono, in cambio del loro voto favorevole al progetto, una sorta di primazia morale sul tema e un “robusto ridimensionamento dei toni femministi” (Bellassai 2006, p. 153).
23Quelle che anti-abolizionisti e abolizionisti giocano l’una contro l’altra sono concezioni opposte dello Stato: una che gli attribuisce primariamente compiti di difesa sociale, l’altra che gli assegna un ruolo di direzione etica e morale. Manca quasi del tutto, o soccombe nel corso del dibattito parlamentare, la visione dello Stato come «supremo garante dei diritti individuali e insieme promotore di diritti sociali» (Pitch 1989, p. 187), di cui si trovavano invece elementi nel progetto originario di Lina Merlin.
24Nello scontro fra fronti opposti si misurano anche due visioni opposte della prostituta: donna pericolosa perché fonte di contagio, delinquenza e malcostume, da controllare in nome della difesa sociale; oppure vittima innocente della miseria, della delinquenza e del malcostume altrui, da proteggere e rieducare. Manca quasi del tutto una voce femminile autonoma, che affronti la questione a partire dal riconoscimento dell’autodeterminazione delle donne in campo sessuale.
2. La crisi dell’abolizionismo: migrazioni, tratta e discorso securitario
25Bisognerà aspettare il decennio successivo all’approvazione della legge, e più ancora gli anni Settanta, perché alcune delle istanze implicite nella lotta della senatrice Merlin trovino il linguaggio necessario per esprimersi. Ciò è accaduto principalmente grazie alla «seconda ondata» del femminismo, che dalla metà degli anni Sessanta ha sottoposto a una nuova critica tutte le istituzioni politiche, sociali, economiche, linguistiche che sostengono il potere maschile; e grazie alla parallela nascita di un movimento per i diritti delle lavoratrici del sesso.
26Tuttavia, la vera rottura nel discorso pubblico sulla prostituzione, che comporta la messa in crisi del modello abolizionista, avviene negli anni Ottanta in risposta ai mutamenti prodotti dalle migrazioni internazionali nella composizione e organizzazione dei mercati del sesso. Mentre negli anni Settanta il generale miglioramento delle condizioni economiche del Paese aveva provocato una diminuzione della prostituzione di strada (Tatafiore 1997; Corso, Landi 1998), nel decennio successivo si è aperta infatti una fase nuova, con la moltiplicazione di soggetti, generi, nazionalità, tipi di prestazione e luoghi del commercio sessuale. L’arrivo di donne, persone trans e uomini stranieri di diverse provenienze – dal Sud America alla Nigeria, dall’Est Europa alla Cina5 – ha radicalmente mutato, in poco più di un trentennio, la fisionomia del mercato del sesso italiano, immettendo una varietà senza precedenti, etnica e linguistica, di genere e sessuale, insieme a una pluralità di percorsi e progetti migratori, volontari e coatti. Con la migrazione fa infatti la sua comparsa anche il lato più oscuro della mobilità globale, la tratta di persone a scopo di sfruttamento sessuale.
27La legge Merlin, «concepita per regolare un fenomeno italiano, femminile e adulto» (Balestrieri 2014, p. 272) mostra allora agli occhi di molti osservatori politici la sua inadeguatezza, specialmente per l’incapacità di rispondere a due problemi che suscitano allarme sociale: la presenza crescente di prostituzione nelle strade e la presenza di quello che viene sempre più chiamato il racket della prostituzione straniera, adulta e minorile. L’impianto abolizionista della legge è così accusato di provocare il dilagare del commercio sessuale negli spazi pubblici e dei connessi fenomeni criminali. Un nuovo discorso securitario, che unisce la tradizionale preoccupazione per la salute dei cittadini a quella per l’ordine pubblico e per il contrasto della microcriminalità, si impone a partire da allora nel dibattito politico e nell’opinione pubblica, generando proposte di cambiamento della normativa in vigore, nella direzione di una nuova regolamentazione (Tatafiore 1997; Danna 2001a; Pitch, Ventimiglia 2001).
28A un simile intento viene presto piegata anche la consapevolezza crescente, che si fa strada negli anni Novanta, rispetto ai fenomeni di tratta e sfruttamento sessuale che coinvolgono donne e minori migranti. A questo proposito, tuttavia, si evidenzia negli stessi anni la nascita di discorsi diversi, per molti versi opposti, che attualizzano alcuni motivi caratteristici del dibattito degli anni Cinquanta, introducendo però elementi nuovi legati al nuovo panorama politico e sociale.
29In primo luogo, nell’approccio legislativo al fenomeno aumentano le iniziative di tipo giuridico-repressivo che, combinando gli intenti di difesa sociale con quelli di contrasto dello sfruttamento sessuale, individuano il problema nell’esistenza di una prostituzione di strada che si propongono di eliminare. Come è stato notato, in questa prospettiva «la regolamentazione della prostituzione viene spesso perseguita per affrontare gli “altri problemi” con cui la prostituzione si trova ad essere confusa e i soggetti “problematici” associati alla prostituzione che sono stati costruiti come bisognosi di disciplina e regolamentazione» (Crowhurst 2012, p. 224). Gli “altri problemi” sono la migrazione, la delinquenza, la corruzione, la tossicodipendenza, la povertà urbana, ma anche «l’identità eterosessuale/omosessuale, la monogamia» (Garofalo Geymonat 2014, p. 8); non manca mai, inoltre, un riferimento alla tratta e allo sfruttamento come fenomeni da combattere.
30Molto diverso da quello securitario è il discorso sociale che, riprendendo la visione già diffusa nella prima metà del secolo della prostituzione come “piaga” da sanare e come frutto della “miseria” (Azara 2017, pp. 57-65), vede una molteplicità di attori pubblici e privati pensare, attuare e promuovere interventi di riduzione del danno sociale e sanitario6, e di accompagnamento delle vittime di tratta e sfruttamento nei percorsi di fuoriuscita. A questo fine, a partire dal 1998, svolgerà un ruolo essenziale l’art. 18 del Testo Unico sull’immigrazione, che prevede la possibilità di riconoscere un permesso di soggiorno allo straniero che intenda sottrarsi a situazioni di violenza o di grave sfruttamento e che corra per questo concreti pericoli per la sua incolumità: da allora sono stati attivati progetti in tutta Italia, gestiti da enti del terzo settore, per favorire l’emersione e i percorsi di assistenza e integrazione, specialmente per le vittime di sfruttamento sessuale.
31All’interno dell’elaborazione teorica e politica sulla tratta di donne a scopo di sfruttamento sessuale assume poi un crescente protagonismo, a partire dagli anni Novanta, il discorso femminista anti-prostituzione. Questo avviene parallelamente in molti Paesi europei (Spanger 2011; Garofalo Geymonat, 2014), generando un rinnovato attivismo abolizionista transnazionale che, in alcuni casi, dà luogo a modifiche normative in senso punitivo, specialmente verso la domanda di prostituzione. È il caso della Svezia che nel 1999 approva una legge di tipo neo-proibizionista7 che criminalizza in modo unilaterale l’atto di pagare per servizi sessuali, punendo i clienti ma non le prostitute. Il suo esempio è stato seguito dalla Norvegia e dall’Islanda nel 2009, e più recentemente dalla Francia, dall’Irlanda del Nord e dalla Repubblica d’Irlanda. Questo approccio, nato in seno all’analisi politica del femminismo radicale anti-prostituzione ma che si è oggi largamente emancipato dalle sue origini, proponendosi come una visione capace di mobilitare tanto un attivismo laico per i diritti delle donne quanto lo sforzo di organizzazioni religiose a tutela della dignità della donna (Serughetti 2016), non fa distinzioni tra prostituzione e sfruttamento sessuale, vede il commercio sessuale come una pratica dannosa per chi la esercita, e la domanda di servizi sessuali a pagamento come un abuso fisico e una manifestazione della diseguaglianza di genere8.
32All’interno del discorso femminista, tuttavia, a questo approccio se ne contrappone un altro, a cui è data meno voce nel dibattito pubblico sul tema e che risulta pertanto meno capace di influire sui processi di costruzione di policy e di proposta legislativa (Spanger 2011; Crowhurst 2012): quello delle e dei sex worker – organizzati in associazioni, collettivi e sindacati – e dei loro alleati. In Italia, nasce nel 1982 il Comitato per i diritti civili delle prostitute, guidato da Pia Covre e Carla Corso, per chiedere leggi non discriminatorie, libertà e uguaglianza per chi esercita la prostituzione, e in particolare: depenalizzazione dei reati che rendono controllabile e controllata la vita di chi si prostituisce (in particolare il reato di favoreggiamento che impedisce, per esempio, a due o più prostitute di lavorare insieme, di pagare persone per la propria sicurezza, ecc.), riconoscimento di pieni diritti civili e sociali, protezione contro la violenza, lotta allo stigma che grava sul lavoro sessuale9.
33Ciò che il Comitato cominciava allora ad evidenziare, e su cui concorda una letteratura giuridica di area liberale10, è che la legge Merlin, mentre libera la persona che si prostituisce da una serie di costrizioni, le fa però terra bruciata intorno, punendo tutta una serie di condotte che non arrecano alcun danno – quali la mutua assistenza tra sex worker o la prestazione di servizi di trasporto, di sicurezza, informatici – sotto le fattispecie dello sfruttamento e del favoreggiamento, anche se svolte senza fini di lucro.
In breve: in nome della tutela della sua dignità, la normativa tuttora in vigore, punendo l’altrui condotta per così dire collaborativa, spinge la persona dedita alla prostituzione in una condizione di solitudine non solo professionale, ma […] esistenziale. La prostituta la si vuole libera, ma isolata, perché chiunque le sta vicino o la favorisce rischia di incorrere in responsabilità penale».(Giunta 2014, p. 306)
34Come ha scritto Roberta Tatafiore, pensatrice femminista molto vicina al Comitato di Pordenone, con la legge Merlin la prostituzione «è contemporaneamente ovunque ammessa e ovunque vietata, e ovunque controllabile e all’occorrenza controllata» (Tatafiore 1997, pp. 133-134), a discapito soprattutto dei diritti di chi la esercita. Tuttavia, osservava l’autrice a metà degli anni Novanta, l’idea che la legge debba essere cambiata perché «crea figure di donne deboli e discriminate socialmente» non sembra trovare spazio nel panorama delle forze politiche, che sono invece concentrate sui suoi effetti di «disordine pubblico» e sull’«inefficacia repressiva» (ivi, pp. 134-135).
35A partire dalla fine del secolo scorso, le manifestazioni di “panico morale” (Cohen 1972) alimentate dalla rappresentazione della prostituzione di strada come pericolo per la salute, la sicurezza e il pubblico decoro hanno prodotto la proliferazione di strumenti amministrativi locali: le ordinanze anti-prostituzione che normano minuziosamente l’espressività fisica e sessuale pubblicamente consentita, spesso basandosi su stereotipi di genere e razziali che costruiscono determinati gruppi – donne e trans migranti – come target delle misure repressive (Maluccelli, Martini 2002; Crowhurst 2012; Serughetti 2013; Pitch 2013).
36Nessuno dei discorsi sulla prostituzione esaminati fin qui è invece riuscito a produrre cambiamenti di rilievo sul piano legislativo nazionale. Il dettato normativo è rimasto pressoché immutato, mentre nelle Legislature che si sono avvicendate dal 1979 (inizio della VIII) a luglio 2022 (quando si avvia alla conclusione la XVIII) sono stati presentati nei due rami del Parlamento 171 disegni di legge in materia di prostituzione, di cui 20 nella XVII legislatura e 7 in quella successiva, la maggioranza dei quali contiene proposte di riforma della Merlin11.
37Di seguito, la lettura dei contenuti di queste proposte consentirà di evidenziare i principali orientamenti politici e modelli di policy che si contendono il campo; la rappresentazione del “problema” che vi sottostà; le visioni della prostituzione e della prostituta; e le concezioni alternative del ruolo che deve svolgere in merito lo Stato attraverso l’articolazione dei suoi poteri.
3. La prostituzione come questione politica
38Dei 20 disegni di legge presentati al Parlamento tra il 2013 e il 2018, per metà al Senato e per l’altra metà alla Camera dei deputati, otto sono riferibili all’area del centrosinistra12; quattro vedono primo firmatario un rappresentante di partiti di centrodestra13; due provengono dalla Lega Nord14. All’area del centro appartengono due ddl15; altri due sono a firma di parlamentari del Gruppo misto16; uno solo – l’ultimo presentato nella legislatura – ha come unica firmataria una esponente del Movimento 5 Stelle17. Nella legislatura successiva, si conta un solo ddl a firma di esponenti del Partito Democratico (centrosinistra)18, tre di Forza Italia (centrodestra)19, due della Lega20, uno del Movimento 5 Stelle21.
3.1. Obiettivi e modelli di policy
39Quali obiettivi si propongono i disegni qui elencati? Con quali modifiche della legislazione attuale intendono perseguirli? A quali modelli di policy si rifanno?
40In base agli obiettivi e al tipo di sistema di regolazione della prostituzione che vanno a delineare, si possono distinguere le proposte in tre categorie.
- Eliminare la prostituzione punendo la domanda
Un primo gruppo di ddl simili tra loro22 introduce il reato di acquisto di servizi sessuali, punito con ammenda e pena detentiva in caso di reiterazione, nella convinzione che la domanda di prostituzione incentivi la tratta di esseri umani, sia parte della catena di sfruttamento e costituisca una violazione della «dignità delle donne». L’orientamento più diffuso, sul modello della Svezia, è a depenalizzare del tutto, contestualmente, l’attività di chi si prostituisce, aggravando invece le pene per induzione, sfruttamento e favoreggiamento. Viene menzionata anche la necessità di istituire progetti per il «recupero sociale» dei clienti e delle vittime di sfruttamento. - Riconoscere la prostituzione come lavoro, tutelare salute pubblica e sicurezza
Un secondo gruppo di ddl, provenienti da tutte le aree politiche, è unito dall’obiettivo di superare la legge Merlin introducendo, in diverse varianti, forme di legalizzazione (regolamentarismo o neo-regolamentarismo) che consentano di riportare l’esercizio della prostituzione adulta e volontaria nell’alveo del diritto, e di sottrarlo alla clandestinità e alla contiguità con fenomeni criminali. In premessa, tutte queste proposte distinguono il lavoro sessuale dalla prostituzione coatta, proponendo anche misure che mirano a rafforzare la repressione dei fenomeni di sfruttamento: «la prostituzione non va infatti confusa con la tratta sessuale. Per quanto alcuni si rifiutino, a causa di preconcetti ideologici, di cogliere questo fatto, ci sono persone che liberamente scelgono di prostituirsi»23. Tutti i disegni menzionano poi la necessità di risolvere, contestualmente, anche una serie di altri problemi: dal decoro urbano alla salute pubblica.
All’interno dello stesso gruppo, tuttavia, si può effettuare una distinzione a seconda che l’accento principale sia posto sulla tutela dei diritti delle lavoratrici e i lavoratori sessuali, oppure sulle sole esigenze di difesa sociale, attraverso cui passa uno dei principali elementi di distinzione tra il neo-regolamentarismo, in vigore nell’Unione Europea in Paesi come l’Olanda e la Germania24, e la regolamentazione classica. Inoltre, i ddl possono essere ripartiti in base al fatto che vietino del tutto l’esercizio della prostituzione in strada, secondo il principio che ispirava i regolamenti otto e novecenteschi, oppure prevedano forme di esercizio in zone pubbliche deputate (zoning).
Si possono così identificare tre sottoinsiemi: disegni di legge d’impianto classicamente regolamentarista, che vietano la prostituzione all’aperto e in luogo pubblico, prevedendo la possibilità di gestione di case di tolleranza oppure il solo esercizio individuale, con obblighi di registrazione e di controlli sanitari periodici la cui violazione è punita attraverso sanzioni amministrative o penali25; disegni che hanno l’obiettivo di tutelare il lavoro di chi si prostituisce, prevedendo diritti (autodeterminazione, riservatezza, protezione sociale) e doveri (registrazione e obblighi fiscali) secondo il modello neo-regolamentarista, ma limitandone l’esercizio ai soli luoghi chiusi26; disegni basati su un impianto di depenalizzazione del lavoro sessuale, che prevedono diritti e doveri per chi lo esercita sia al chiuso (in appartamenti e/o in locali) sia all’aperto, con interventi di zonizzazione da parte dei comuni per individuare aree pubbliche in cui sia consentito27. - Riduzione del danno, contrasto dello sfruttamento e reinserimento sociale
Nell’alveo del modello abolizionista, a cui si apportano modifiche senza mutarne i presupposti, si muovono tre disegni di legge di esponenti del Partito Democatico e uno di Forza Italia28. Il quadro normativo disegnato dalla legge Merlin è qui preferito alle alternative proibizioniste o regolamentariste, tuttavia si ritengono necessarie alcune riforme, di segno differente. - Due disegni (ddl C.268 e C.381 XVII legislatura) prevedono, in un’ottica di riduzione del danno sanitario e sociale, e di empowerment dei soggetti «deboli», la depenalizzazione di alcuni reati puniti dalla legge 75/1958: la concessione in locazione o in uso di un immobile in cui si eserciti la prostituzione, l’esercizio in forma associata, la reciproca assistenza tra soggetti che esercitano la prostituzione (che viene così esclusa dalla fattispecie del favoreggiamento). Lo scopo è di incoraggiare forme di esercizio autoregolato in appartamento, limitando il commercio sessuale in strada, dove entrambe le proposte prevedono la possibilità di definire zone di divieto e altre in cui è consentito.
Un terzo ddl (S.1838 XVII legislatura) della stessa area politica mira piuttosto al rafforzamento delle «misure volte al contrasto della prostituzione coattiva, nonché all’integrazione, assistenza e formazione professionale in favore delle vittime».
Infine, il ddl Prestigiacomo (C.1656 XVIII legislatura), che a differenza degli altri tre è promosso da una parlamentare di centrodestra, muove sul doppio binario del divieto di prostituzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico – con sanzioni applicabili anche ai clienti, e introducendo una clausola di non punibilità per chi «dimostri di essere stato costretto a prostituirsi contro la sua volontà» –, e della depenalizzazione di fattispecie come la reciproca assistenza e la locazione per civile abitazione di appartamenti nei quale si eserciti la prostituzione.
41Come si può notare, non c’è una corrispondenza chiara tra le aree politiche rappresentate e le proposte in materia di riforma della legge Merlin. Tuttavia, con riferimento agli obiettivi e ai modelli di policy, nel passaggio dalla XVII alla XVIII legislatura si fa più marcata la polarizzazione di visioni che separa destra e sinistra. Mentre infatti, tra il 2013 e il 2018, le proposte del centrosinistra si sono orientate sia verso l’ipotesi neo-proibizionista, sia verso progetti di legalizzazione e di depenalizzazione dell’esercizio della prostituzione, negli anni successivi l’unica opzione rimasta in campo per il Partito Democratico è quella della proibizione dell’acquisto di servizi sessuali. Lo stesso orientamento è stato scelto dal Movimento 5 Stelle. La Lega insiste invece nel proposito di legalizzare le case di prostituzione. Forza Italia, pur con orientamenti diversi, tiene fermo il divieto di prostituzione in luogo pubblico.
3.2. Rappresentazioni del problema e visioni della «prostituta»
42I discorsi precedentemente individuati come emergenti a cavallo tra la fine del secolo scorso e l’inizio del nuovo secolo possono essere qui considerati come le premesse di base di «rappresentazioni del “problema” che costituiscono e trasformano il settore delle politiche nazionali sulla prostituzione» (Spanger 2011, p. 521). È infatti essenziale analizzare i modi in cui il “problema-prostituzione” è rappresentato per poter comprendere la logica delle proposte politiche indirizzate a risolverlo. Come si vedrà, ciò significa anche evidenziare la funzione discorsiva che la prostituzione svolge come significante per altri problemi che inquietano l’opinione pubblica, sopra ogni altro la migrazione e la tratta.
43Nei disegni di legge appartenenti al primo gruppo (gruppo a), la prostituzione è rappresentata come una violazione della “dignità delle donne”, strettamente connessa alla tratta e alla violenza di genere. La scelta delle parole denota la vicinanza a due principali discorsi, che sono andati sempre più convergendo negli ultimi vent’anni: quello morale, spesso d’ispirazione religiosa, e quello femminista anti-prostituzione. Da una parte il commercio sessuale è rappresentato come un problema in quanto è un’attività incompatibile con la conduzione di una vita “dignitosa” secondo un determinato standard morale; dall’altra, la visione del cliente come attore a pieno titolo della catena di sfruttamento segnala l’influenza del discorso neo-proibizionista che, sebbene non si rifaccia qui espressamente all’elaborazione del femminismo radicale, ne eredita però la critica del “sesso della prostituzione” (Barry 1995), che è rappresentato come violenza, manifestazione di una cultura sessista e impedimento alla realizzazione dell’eguaglianza tra i generi.
44La messa a tema della responsabilità dei clienti è un elemento di novità nel discorso pubblico italiano sul tema, un aspetto che era rimasto del tutto indiscusso, come mostra il lavoro di Sandro Bellassai, nel lungo dibattito sulla legge Merlin29. La domanda di prostituzione è ora inquadrata come un «atto contro la dignità della persona e fattore trainante di crimini aberranti, come la tratta di esseri umani»30. Specularmente, chi esercita la prostituzione è descritto come «vittima di soprusi e umiliazioni» perpetrati da sfruttatori, trafficanti e clienti31.
45Nelle proposte di legalizzazione (gruppo b), il “problema-prostituzione” è costruito attraverso due principali frame discorsivi. Uno è quello del “pericolo”, riferito al commercio sessuale in strada, che include rischi sanitari, insicurezza stradale, illegalità diffusa e controllo da parte della criminalità organizzata, ma anche “ostentazione oscena” e “offesa al decoro” o al “pudore”. In alcuni casi la rappresentazione di pericolosità è stemperata dal richiamo alla “questione sociale” da cui ha origine il problema. In altri, le cause di tipo ambientale o strutturale sono taciute, per concentrarsi invece sugli effetti prodotti dall’esistenza della prostituzione, specialmente in luogo pubblico.
46Il secondo frame è quello economico, anch’esso una novità rispetto al dibattito degli anni Cinquanta, dominato come si è visto dal discorso morale e sanitario. Il discorso economico prescinde largamente dalla discussione politica e morale sulla dannosità della pratica, per individuare invece i possibili benefici fiscali derivabili dalla tassazione del commercio sessuale legalizzato, svolto da soggetti maggiorenni consenzienti, e le ricadute positive in termini di diritti e tutele delle lavoratrici e dei lavoratori.
47Nella maggioranza dei casi, tuttavia, la rappresentazione della prostituzione come “pericolo” – che echeggia i discorsi di difesa sociale degli anni Cinquanta, ma anche la visione classica del “male necessario” – e quella della prostituzione come “lavoro” si combinano nel medesimo disegno, suggerendo uno sguardo duplice che distingue tra luoghi di esercizio pubblici o privati, all’aperto e al chiuso, a cui si suppone corrisponda – contro le evidenze delle scienze sociali32 – anche una distinzione tra persone prevalentemente costrette, sfruttate e soggette al controllo di organizzazioni criminali, che si suppone lavorino in strada, e persone che esercitano autonomamente, associate all’esercizio in appartamenti, hotel ecc. Le seconde, si immaginano prevalentemente italiane o europee, e meno condizionate dalla povertà33.
48La persona che si prostituisce è descritta così attraverso formule che oscillano tra il riconoscimento del suo status di lavoratrice/lavoratore e l’accentuazione della sua pericolosità per la trasmissione di malattie sessuali e l’offesa al decoro34. Le due figure non sono del resto necessariamente in contraddizione, laddove il collettivo è implicitamente ripartito attraverso la linea dell’appartenenza etnico-razziale e della classe di reddito.
49Ne è una prova il fatto che le ricadute negative della prostituzione sui soggetti che la praticano, laddove sono menzionate, si iscrivono per lo più nell’ambito della tratta e dello sfruttamento e la riduzione in schiavitù di donne e minori stranieri, in linea con le convenzioni internazionali di cui l’Italia è firmataria. Questo fa sì che, in primo luogo, la figura della “prostituta”, specialmente di strada, sia femminilizzata ed etnicizzata. In secondo luogo, fa sì che un tema ricorrente sia quello dell’eliminazione della prostituzione dai luoghi pubblici o il suo contenimento in spazi deputati, che in molti disegni si suppone possa portare anche a un migliore contrasto dei fenomeni criminali ad essa collegati e all’individuazione delle situazioni di irregolarità giuridica dei cittadini stranieri coinvolti.
50Questo è vero anche per uno dei ddl del terzo gruppo (ddl Prestigiacomo C.1656), che pur preservando l’impianto generale della legge Merlin, si propone di eliminare il fenomeno dalle strade, anche come misura di contrasto dello sfruttamento sessuale di soggetti migranti. Di contro, in altri disegni di impianto abolizionista è riconosciuta la complessità dello scenario del mercato del sesso: non c’è una sola figura in gioco, ma “molteplici facce” che vanno dalla costrizione alla libera scelta, oltre a una molteplicità di presenze non solo femminili, ma anche maschili e trans: soggettività a cui vanno riconosciuti diritti e tutele. Il quadro discorsivo all’interno di cui si colloca la proposta di intervento è qui la comprensione della prostituzione come problema sociale e danno individuale da ridurre.
51Non si può comunque ignorare il ruolo determinante che svolge, nella quasi totalità dei discorsi, l’associazione del “problema-prostituzione” con il “problema-migrazioni” e l’effetto di stereotipi etnico-razziali sulla rappresentazione del lavoro sessuale come pratica pericolosa per la comunità, o dannosa per chi la esercita (Pavarini 2006; Simone 2010; Crowhurst 2011; Pitch 2013). Tanto l’identificazione della prostituzione con la tratta sessuale, operata dai disegni di tipo neo-proibizionista, quanto la netta distinzione tra un mercato di strada sfruttato e uno privato autonomo, presuppongono la forte sovrapposizione discorsiva tra prostituzione di strada – che rappresenta in tutti gli approcci il principale problema –, tratta e migrazione irregolare.
3.3. L’intervento legislativo e il ruolo dello Stato
52Nel corso della battaglia abolizionista contro le case chiuse, l’opposizione politica allo “Stato lenone”, accusato di profittare in prima persona dei guadagni di un commercio infame, animò gli sforzi tanto dell’associazionismo laico e femminista, quanto di quello cristiano e moralista (Azara 1997). Un simile strumentario retorico è oggi impiegato dai sostenitori e le sostenitrici dell’opzione neo-proibizionista, che mediante un rafforzamento dei dispositivi sanzionatori a protezione della «dignità femminile» denunciano l’intenzione non solo di prevenire o ridurre un fenomeno descritto come dannoso, ma anche di usare il diritto penale in funzione simbolica o pedagogica (Pitch, 1989; Serughetti 2016).
53«Lo Stato», afferma per esempio il deputato Gianluigi Gigli, proponente di uno dei disegni di legge di stampo neo-proibizionista, «non può mettersi dalla parte di chi vuole sfruttare la prostituzione»35. L’istituzione pubblica è dunque chiamata, come nel corso del dibattito sulla legge Merlin, a svolgere un ruolo di direzione etica, rifiutando ogni compromissione con condotte ritenute immorali, e stigmatizzandole attraverso il diritto.
54I progetti di legalizzazione di tipo regolamentarista, al contrario, fanno prevalere preoccupazioni di carattere securitario che consegnano allo Stato un compito di difesa sociale. Qui, come già fu per il fronte che si opponeva in Parlamento alla legge Merlin, il legislatore si propone di ridurre i pericoli che l’esistenza della prostituzione, in particolare straniera e di strada, comporta per la collettività; difendere quest’ultima da fenomeni di criminalità, danno sanitario e offesa alla pubblica morale; e assicurare l’assoggettamento di questo commercio al prelievo fiscale. La vittima da tutelare non è, in questo caso, la prostituta, ma la compagine dei cittadini e delle cittadine che «subiscono» gli effetti del fenomeno.
55Cioè che regolamentazione e abolizione mostrano di avere in comune, in questo caso, è tuttavia il ricorso ad apparati sanzionatori, di tipo prevalentemente penale, al fine di eliminare del tutto (neo-proibizionismo) o in parte (regolamentarismo) un fenomeno rappresentato come dannoso, per chi vi è coinvolto o per l’intera collettività.
56I progetti di legalizzazione di ispirazione liberale (sul modello del neo-regolamentarismo) stemperano invece gli accenti repressivi, in favore della costruzione di spazi giuridici per la professionalizzazione del lavoro sessuale. Tuttavia, come abbiamo visto, l’obiettivo dell’allargamento della sfera delle libertà individuali è contraddetto dall’apparato minuziosamente regolativo che molte di queste proposte mettono in campo. Ciò permette di iscriverne le intenzioni all’interno di un discorso disciplinare che mira, in modo diverso ma non opposto rispetto alle misure di proibizione o di regolamentazione, ad assicurare il controllo sociale.
57Le alternative della proibizione e del disciplinamento possono in realtà essere considerate come due facce di quello che è stato chiamato “paternalismo neoliberale”36, che opera non solo attraverso il divieto di comportamenti «oggettivamente» nocivi, ma anche, sempre più spesso, attraverso la responsabilizzazione degli individui e la regolazione delle condotte al fine di ridurre i costi che ricadono sullo Stato per l’uso da parte dei singoli della propria libertà (Zappino 2014; Pitch 2019).
58Non a caso, vari studi comparativi delle politiche europee in materia di prostituzione hanno evidenziato gli effetti non così dissimili prodotti nelle vite delle sex worker da regimi diversi e normalmente considerati alternativi (Hubbard, Matthews, Scoular 2008; Pitcher, Wijers 2014), quali il modello svedese e quello olandese o tedesco. In particolare, viene evidenziato come i principali sforzi si concentrino, nei diversi contesti, sull’eliminazione del commercio sessuale in strada, dunque sull’espulsione della prostituzione povera e straniera dai luoghi della società rispettabile. Ciò che, come già notato, vale anche per l’Italia delle ordinanze locali anti-prostituzione (Crowhurst 2012; Pitch 2013).
59Per concludere l’analisi dei disegni di legge, dal quadro descritto si distinguono almeno in parte le proposte di depenalizzazione, specialmente quelle che si muovono nell’alveo dell’abolizionismo, che – da una posizione minoritaria nello scenario politico – promuovono al tempo stesso un allargamento degli spazi di autodeterminazione e un rafforzamento delle tutele giuridiche e sociali, provando a dare attuazione all’idea di Stato come «supremo garante dei diritti individuali e insieme promotore di diritti sociali» di cui Tamar Pitch segnalava il venir meno nel passaggio dal progetto originario di Lina Merlin all’approvazione della legge.
Conclusioni
60La prostituzione, ha scritto Gail Pheterson (1996), funziona come un prisma: attira lo sguardo su di sé, ma al tempo stesso lo devia. Rimanda, cioè, sempre ad altri aspetti della nostra psiche, della cultura e della società, che illumina, deforma e decompone (Garofalo Geymonat 2014). Questo avviene a causa delle caratteristiche di questo particolare oggetto del discorso pubblico, che chiama in causa allo stesso tempo la sfera della sessualità e quella dell’economia e del lavoro. Ma è dovuto, come abbiamo visto, anche alla confluenza, nell’elaborazione del problema-prostituzione, di temi diversi che provocano allarme sociale, in particolare l’associazione discorsiva con la migrazione irregolare, la tratta e lo sfruttamento sessuale, la violenza contro le donne, la delinquenza e il degrado delle aree urbane.
61La lettura dei disegni di legge presentati nelle ultime legislature mostra come a diverse rappresentazioni del problema corrispondano diversi approcci politico-normativi. Alla rappresentazione della prostituzione come violazione della dignità umana, in particolare femminile, corrisponde un intervento di tipo neo-proibizionista, attento a distinguere le vittime da proteggere e i perpetratori da punire; alla visione della prostituzione come problema sociale, legato a discriminazioni e povertà, corrisponde un approccio di riduzione del danno individuale; alla rappresentazione del commercio sessuale come lavoro corrispondono misure che intendono disciplinare la professione; all’accentuazione dei caratteri dannosi per la comunità corrispondono restrizioni nell’esercizio, specialmente nei luoghi pubblici e da parte di soggetti stranieri non-Ue.
62Al contempo, l’analisi evidenzia come le proposte ricadano, con poche eccezioni, nella logica del controllo sociale di soggetti «altri», a cui si applica in modo diverso la nozione di pericolo. La prostituta è pericolosa, come corpo contagioso o osceno, oppure è in pericolo, in quanto esposta alla violenza di elementi estranei, a loro volta pericolosi per la società nel suo complesso37. Ciò vale, in particolare, per il commercio sessuale povero, straniero, in strada.
63A ciò concorre la crescente «alterizzazione» della figura della «prostituta», che da integrata, per quanto in posizione subalterna, nella compagine sociale, nel corso degli ultimi decenni è stata trasformata discorsivamente in elemento di una massa indistinta e minacciosa, che a causa delle differenze di lingua, cultura, colore della pelle, condizione giuridica e sociale resta estranea rispetto al corpo della nazione38.
64È così che, mentre si è fatta strada un’attenzione crescente alla componente economica del lavoro sessuale, che chiama in causa categorie e concetti delle politiche lavoristiche e di welfare, questa non va quasi mai disgiunta da preoccupazioni di tipo morale o securitario. Similmente, la problematizzazione della prostituzione come violenza si alimenta della rappresentazione delle e dei sex worker come soggetti subalterni, genderizzati e razzializzati (Spanger 2011). L’intervento legislativo assume così, più o meno esplicitamente, anche un ruolo di difesa dell’identità nazionale e dei suoi valori fondanti, in particolare della «famiglia tradizionale» italiana (Crowhurst 2012).
65È questa, anche, una delle ragioni per cui nel panorama delle proposte legislative ancora oggi, come nel dibattito degli anni Cinquanta, stenta a trovare spazio una visione laica e femminista, che sappia leggere il fenomeno all’interno del sistema di diseguaglianze economiche, sociali e culturali tra i generi, e che miri per ciò stesso a promuovere l’autodeterminazione individuale e a garantire i diritti sociali dei soggetti coinvolti. Una visione che rifugga da afflati moralistici e tentazioni paternalistiche, tanto quanto da discorsi securitari e disciplinari, e che sappia dunque superare la vecchia polarizzazione tra donna delinquente e vittima innocente.
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Notes de bas de page
1 Una versione precedente di questo contributo è stata pubblicata con il titolo “Superare la Merlin”: prostituzione, discorso pubblico e azione legislativa, «Politeia», XXXV, n. 133, 2019, pp. 198-216.
2 La visione della prostituzione come male necessario si fa risalire al pensiero cristiano di Sant’Agostino e di San Tommaso, che riconobbero ai bordelli una funzione di utilità per la difesa morale della società, come la cloaca che preserva l’edificio intero dall’infezione (Danna 2004).
3 Sulla concezione lombrosiana della prostituta, si vedano: Gibson 1986; Simone 2017.
4 Nell’ambito del femminismo abolizionista ottocentesco, di estrazione prevalentemente borghese, la battaglia per l’abolizione dei regolamenti e contro la prostituzione si nutrì anche di richiami a ideali di purezza femminile e ai ruoli femminili di moglie e madre. Cosicché, scrive Judith Walkowitz, fu facile canalizzare l’insorgenza contro la licenza sessuale maschile «in campagne repressive non solo contro la depravazione maschile ma anche contro la diversità sessuale, campagne controllate dagli uomini e da interessi conservatori i cui scopi erano antitetici ai valori e agli ideali del femminismo» (Walkowitz 1987, p. 163). Per un parallelismo con alcuni esiti analoghi dell’attivismo femminista contemporaneo anti-prostituzione si veda Serughetti 2016.
5 Sulla prostituzione migrante in Italia si vedano, tra gli altri Becucci, Garosi 2008; Carchedi, Tola 2008; Abbatecola 2018.
6 Roberta Tatafiore (1997) analizza l’emergere del problema dell’Aids negli anni Ottanta come terreno di proliferazione di interventi sociali, ma anche come occasione di protagonismo delle sex worker, spesso coinvolte come esperte ed educatrici sessuali.
7 Nella letteratura internazionale questo modello è piuttosto descritto con il termine “neo-abolizionismo”. Come altre autrici e autori (per esempio Danna 2001a; Garofalo Geymonat 2014; Parisi 2018) privilegio qui la dicitura “neo-proibizionismo” in quanto tale approccio determina l’abbandono di uno dei princìpi fondamentali dell’abolizionismo, la libertà individuale di esercitare la prostituzione, approssimandosi maggiormente – negli esiti se non nelle premesse – al modello proibizionista.
8 È stato questo anche l’orientamento espresso dal Parlamento Europeo con la relazione Honeyball (2013/2103(INI)), approvata nel 2014, secondo cui «la prostituzione, la prostituzione forzata e lo sfruttamento sessuale sono questioni altamente legate al genere, nonché violazioni della dignità umana, contrari ai princìpi dei diritti umani, tra cui la parità di genere», e che raccomanda l’adozione del modello neo-proibizionista.
9 Si veda il primo documento pubblico del Comitato, Le prostitute rivendicano il diritto all’esistenza, riportato in Garofalo Geymonat 2014, p. 39.
10 Si veda ad esempio Cadoppi 2014.
11 Il conteggio è effettuato sui disegni contenuti nella banca dati del Senato che riportano nel titolo la parola “prostituzione”. Non sono stati considerati i ddl presentati e ritirati.
12 Ddl C.268 Villecco Calipari (Partito Democratico-PD); C.381Murer (PD); C.1551 Naccarato (PD); C.3890 Bini e altri (PD, Area Popolare-AP, Sinistra Italiana-SI, Misto); S.955 Buemi e altri (gruppo Per le Autonomie-Aut - PSI - MAIE); ddl S.1201 Spilabotte e altri (PD, M5S, FI, AP); Maturani e altri (S.1838); S.2563 Puglisi e Favero (PD). All’area del centrosinistra si può attribuire anche ddl di Buemi e altri (gruppo Per le Autonomie-Aut - PSI - MAIE).
13 Ddl S.1351 Malan (Forza Italia-FI); S.1370 Razzi (FI); S.1379 Alberti Casellati e altri (FI); Ddl S.2586 Giovanardi (gruppo Grandi Autonomie e Libertà)
14 Lo stesso disegno di legge è stato presentato da Bitonci e altri al Senato (ddl S.841), e da Caparini alla Camera (C.2153)
15 Ddl C.2503 Gigli e altri (Per l’Italia-PI); C.2788 Vargiu e altri (Scelta Civica, PD, FI, Misto); S.1916 Romano e altri (Aut - PSI - MAIE, AP, PD, Misto).
16 Ddl C.2960 Catalano (Partito Liberale Italiano-PLI); C.3180 Turco e altri (Alternativa Libera).
17 Ddl C.4647 Spadoni (Movimento 5 Stelle).
18 Ddl S. 312 Bini e altri.
19 Ddl C.1656 Prestigiacomo; C. 1708 Caon; C.2256 Ruggieri.
20 Ddl C. 472 Bitonci e altri; S.1047 Rufa e altri.
21 Ddl S. 2537 Maiorino.
22 Nella XVII legislatura, tre di questi ddl sono riconducibili a proponenti del centrosinistra – ddl C.1551 (Naccarato), C.3890 (Bini e altri), S.2563 (Puglisi e Favero) –; uno al centrodestra – ddl S.2586 (Giovanardi); due a formazioni politiche di centro – ddl C.2503 (Gigli e altri), S.1916 (Romano e altri). Nella XVIII un ddl di esponenti del PD, S.312 (Bini e altri), e uno dei Movimento 5 Stelle, S. 2537 (Maiorino), promuovono questo approccio. Il secondo, presentato il 21 febbraio 2022, segue la sentenza della Corte Costituzione n. 141 del 2019, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dei reati di reclutamento e di favoreggiamento della prostituzione, proposta dalla Corte d’Appello di Bari.
23 Ddl C.2960 (Catalano).
24 L’Olanda e la Germania hanno introdotto all’inizio degli anni Duemila il modello chiamato “neo-regolamentarista”, una forma di legalizzazione pensata «non più allo scopo di limitare quella che è considerata una piaga sociale e di scoraggiarla istituendo norme draconiane per le donne che si prostituiscono, ma semplicemente di stabilire regole non discriminatorie al suo esercizio, che viene quindi riconosciuto come un’attività con un profilo legale» (Danna 2001b, p. 27).
25 Tra quelli presentati nel corso della XVII legislatura, appartengono a questo gruppo i ddl S.841 (Bitonci e altri) che è l’unico tra questi a prevedere sole sanzioni amministrative per la violazione delle norme sull’esercizio della prostituzione; S.955 (Buemi e altri); C.2153 (Caparini); S.1370 (Razzi); C.4647 (Spadoni) che al contrario degli altri prevede sanzioni penali per i soli clienti in caso di ricorso ai servizi sessuali di persone non autorizzate. Nella XVIII legislatura, i contenuti delle proposte della Lega sono stati ripresentati, alla Camera e al Senato, con i testi: C. 472 (Bitonci e altri); S.1047 (Rufa e altri). Simile è anche il contenuto della proposta presentata dal ddl C.2256 (Ruggieri).
26 Appartengono a questo gruppo i ddl S.1351 (Malan) e S.1379 (Alberti Casellati e altri) (XVII legislatura).
27 Appartengono a questo gruppo i ddl S.1201 (Spilabotte e altri); C.2788 (Vargiu e altri) che è l’unico di questa categoria a prevedere pene detentive per la trasgressione degli obblighi in capo alla lavoratrice o al lavoratore sessuale; C.2960 (Catalano); C.3180 (Turco e altri) – tutti presentati nella XVII legislatura.
28 Nella XVII legislatura: Villecco Calipari (C.268); Murer (C.381); Maturani e altri (S.1838). Nella XVIII legislatura: Prestigiacomo (C.1656).
29 Trasformare la sessualità maschile in un tema di pubblica discussione appariva in quegli anni, oltre che scabroso, anche culturalmente e cognitivamente difficile, se non impossibile, perché significava minare la stabilità di uno dei fondamenti simbolici dell’ordine politico e sociale. «Agli occhi dei più, viene dunque fatta salva e perpetuata non solo l’intoccabilità del desiderio sessuale maschile, ma la sua stessa non dicibilità, la sua invisibilità linguistica» (Bellassai 2006, p. 141).
30 Ddl S. 2537 (Maiorino).
31 Ddl C.1551 (Naccarato).
32 Per una critica di questa presunta corrispondenza tra luoghi di esercizio e condizioni di autonomia o sfruttamento si veda: Carchedi, Tola 2008.
33 In alcuni ddl, nel caso di cittadine e cittadini non-Ue si richiede che l’autorizzazione all’esercizio sia rilasciata dietro presentazione di un permesso di soggiorno per lavoro in corso di validità, senza specificare se tale permesso possa essere riconosciuto per questo tipo di attività, ignorando dunque i problemi di rinnovo di tale titolo nell’ambito della legislazione sull’immigrazione. Nei Paesi europei che hanno adottato modelli di tipo neo-regolamentarista, le persone provenienti da Paesi terzi sono in pratica escluse dal mercato legale della prostituzione, perché non prevedono permessi di soggiorno per lavoro sessuale, e coloro che sono in possesso di un permesso per altri motivi rischiano di perderlo se trovati a svolgere questa attività (Garofalo Geymonat 2014).
34 Nella relazione di accompagnamento del ddl Razzi si parla per esempio di «portatrici o portatori di malattie sessualmente trasmissibili sia ai clienti sia, di conseguenza, ad altri partner sessuali occasionali o stabili», nonché di offesa al decoro e alla sicurezza a causa di «sgradevoli visioni notturne e diurne di prostitute vestite in maniera minima e volgare per adescare più facilmente la clientela che, se in automobile, crea anche pericolo al regolare scorrimento del traffico».
35 Intervista sull’«Avvenire» del 14 luglio 2016.
36 Soss, Fording e Schram (2011) parlano di “paternalismo neoliberale” per riferirsi alle politiche sulla povertà negli Stati Uniti. Queste, ispirate ai princìpi del neoliberalismo, agiscono attraverso forme di disciplinamento di tipo paternalista che non mirano a eliminare le diseguaglianze ma a mantenere lo status quo, responsabilizzando gli individui per la condizione che vivono ed evitando un eccessivo dispendio di risorse anche di tipo coercitivo. Per una discussione delle nuove forme di paternalismo politico in epoca neoliberale, si vedano: Cuono, Sau 2014; e il volume Paternalismo della rivista «Meridiana», n. 79, 2014.
37 Bruckert e Hannem (2016) analizzano lo stigma che agisce all’interno di tutti i quadri legislativi sulla prostituzione attraverso l’associazione della/del sex worker con la categoria di “rischio”, nella duplice accezione di risky e at risk.
38 Becucci e Garosi (2008) parlano per i decenni del dopoguerra di una “prostituta sociale”, a cui subentrerà, a partire dagli anni Ottanta, la “prostituta massa”. Sulla costruzione della prostituta come “altro”: Massari 2009; Serughetti 2015.
Auteur
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Giorgia Serughetti
È ricercatrice in Filosofia politica presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano-Bicocca. Si occupa di genere e teoria politica e sociale. Al tema del lavoro sessuale ha dedicato, oltre ad articoli in rivista e contributi in volumi collettivi, il libro: Uomini che pagano le donne: Dalla strada al web, i clienti nel mercato del sesso contemporaneo (Ediesse, 2013, 2a ed. 2019)
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