1 Rabaud Saint-Étienne.
2 E.J. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état? (1789), Paris, Puf, 1982, p. 71 [tr. it. cit.].
3 E.J. Sieyès, Quelques idées de constitution applicables à la ville de Paris, luglio 1789, p. 30 [tr. it. Alcune idee di costituzione applicabili alla città di Parigi, in Id., Opere e testimonianze politiche cit., vol. 1, pp. 351-374]. «Il potere costituente – scrive – può tutto in questo campo […]. La Nazione quando esercita il più grande, il più importante dei suoi poteri, deve essere lasciata libera da ogni costrizione e da ogni forma precostituita diversa da quella che decide di adottare» (Préliminaire de la Constitution française, luglio 1789).
4 Formula del giurista Ulrich Preuss, citata da C. Klein, Théorie et pratique du pouvoir constituant, Paris, Puf, 1996, p. 4.
5 Discorso del 10 ottobre 1793 (19 vendemmiaio, anno II). Vedasi su questo punto l’articolo chiarificatore di O. Jouanjan, La suspension de la Constitution de 1793, “Droits”, n. 17, 1993. Cfr. anche le pagine dedicate al «terrore o la deistituzionalizzazione della politica», in La Démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du peuple en France, Paris, Gallimard, 2000.
6 La Philosophie dans le boudoir, in Œuvres du marquis de Sade, Paris, Pauvert, 1986, t. III, p. 510 [tr. it. di D. Gorret, La filosofia nel boudoir, Milano, SE, 1986].
7 A. Negri, Il potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno, Milano, SugarCo, 1992, p. 34. Egli invita a tenere dunque aperto ciò che il pensiero giuridico vorrebbe chiudere» e a considerare il concetto di potere costituente «come matrice del pensiero e della prassi democratica» (p. 23).
8 Cfr. A. Corbin e J.-M. Mayeur, La Barricade, Paris, Publications de la Sorbonne, 1997.
9 Cfr. C. Schmitt, Dottrina della costituzione, tr. it. di A. Caracciolo, Milano, Giuffrè, 1984, p. 110.
10 Cfr. su questo punto il convincente commentario di B. Bernardi, Qu’est-ce qu’une décision politique?, Paris, Vrin, 2003, pp. 86-100.
11 Cfr. J.-G. Collignon, Le Théorie de l’État du peuple tout entier en Union soviétique, Paris, Puf, 1967. Cfr. anche A. Mestre e Ph. Guttinger, Constitutionnalisme jacobin et constitutionnalisme soviétique, Paris, Puf, 1971.
12 M. Adler, Démocratie et conseils ouvriers (1919), nuova ed., Paris, Maspero, 1967, p. 54 [tr. it. di A. Chitarin, Democrazia e consigli operai, Bari, De Donato, 1970]. Egli sottolinea: «La democrazia in uno Stato capitalista è priva della condizione fondamentale senza la quale l’autodeterminazione del popolo è impossibile: un popolo omogeneo» (ibid., suo il corsivo).
13 M. Cachin, Démocratie et soviétisme, “L’Humanité”, 17 agosto 1920.
14 Un’opera recensisce così per molte pagine i 50 000 soviet, i 2 milioni di individui eletti deputati dei soviet a tutti i livelli, le 300 000 commissioni che hanno funzionato in un anno, le centinaia di migliaia di rapporti, di questioni poste, di riunioni organizzate… per dedurne trionfalmente che «82 milioni di persone hanno partecipato alla discussione del programma del Pcus»! Cfr. M. Kroutogolov, La participation du peuple soviétique à l’administration de l’État, in Recueils de la Société Jean Bodin, serie «Gouvernés et gouvernants», Bruxelles, 1965, t. XXVII, p. 333. Cfr. anche, dello stesso autore e nella stessa vena, Qu’est-ce que la démocratie soviétique?, Moscou, Éditions du Progrès, 1978.
15 È il primo, che io sappia, a impiegare l’espressione. Cfr. il suo opuscolo Aux amis de la liberté sur les moyens d’en assurer la durée (7 agosto 1790), in Œuvres de Condorcet, Paris, 1847, t. X, pp. 178-179.
16 Si veda la presentazione di questa problematica nelle pagine dedicate a L’invenzione della democrazia rappresentativa: la sovranità complessa, in La Démocratie inachevée cit., pp. 52-66, così come pp. 404-409. Nella stessa vena, cfr. anche l’importante e suggestiva opera di N. Urbinati, Representative Democracy. Principles and Genealogy, Chicago, The University of Chicago Press, 2006 [ed. it. Democrazia rappresentativa: sovranità e controllo dei poteri, Roma, Donzelli, 2010].
17 Un bene collettivo, secondo la definizione dell’economista Roger Guesnerie, ispirata a ciò che Victor Hugo diceva dell’amore di una madre per i suoi figli, è caratterizzato dal fatto che «ognuno ne ha la sua parte, e tutti lo hanno interamente». Si tratta, in questo senso, di un bene non rivale, e dunque radicalmente collettivo.
18 J.-F. Lyotard, La défection des grands récits, “Intervention”, n. 7, novembre-dicembre 1983.
19 E. Renan, La Monarchie constitutionnelle en France, Paris, 1870, p. 127.
20 È «volontà volente» che non viene mai esaurita dalle parziali realizzazioni della «volontà voluta», per riprendere la nota classificazione stabilita da M. Blondel in L’Action (1893) [tr. it. di S. Sorrentino, L’azione. Saggio di una critica della vita e di una scienza della prassi, Cinisello Balsamo, Edizioni Paoline, 1993].
21 L’espressione, come sappiamo, è stata messa in rilievo da Rawls. Ma è stata ripresa da numerosi teorici della deliberazione.
22 Proprio questa preoccupazione, del resto, permette di spiegare quella che negli anni 1990 è stata chiamata, nella teoria politica, deliberative turn, e che ha corrisposto alla presa di coscienza dei limiti del tema della democrazia partecipativa come vettore essenziale di progresso democratico.
23 Citato da F. Ost, Le Temps du droit, Paris, Odile Jacob, 1999.
24 Cfr. su questo paradosso gli sviluppi di C. Klein, Théorie et pratique du pouvoir constituant cit., pp. 124-131.
25 Si tratta del fine che è stato di fatto perseguito durante la Rivoluzione francese con il principio del divieto delle candidature (cfr. su questa questione gli sviluppi di P. Gueniffey in Le Nombre et la Raison. La Révolution française et les élections, Paris, Éditions de l’Ehess, 1993).
26 Per la Francia cfr. E. Pierre, Traité de droit politique, électoral et parlementaire, Paris, 1902, §§ da 358 a 405.
27 Articolo 59.
28 È il caso di paesi come il Canada, l’India, e anche di paesi in via di sviluppo in cui le elezioni davano luogo a divisioni e contestazioni. Cfr. R.A. Pastor, A Brief History of Electoral Commissions, in L. Diamond, M.F. Plattner e A. Schedler (a cura di), The Self-Restraining State. Power and Accountability in New Democracies, Boulder (Col.), Lynne Rienner Publishers, 1999.