1 Lo spoil system indica negli Stati Uniti il diritto riconosciuto al partito giunto al potere di destituire e di nominare liberamente i funzionari.
2 Cfr. le mie considerazioni su questo punto in L’État en France, de 1789 à nos jours (Paris, Seuil, 1990), e Le Modèle politique français (Paris, Seuil, 2004).
3 P.-P. Royer-Collard, citato in G. Thuillier, Témoins de l’administration, de Saint-Just à Marx, Paris, Berger-Levrault, 1967, p. 29.
4 La prima opera che segna una rottura su questo punto è quella di A. Vivien, Études administratives, 2a ed., 2 voll., Paris, 1852 [tr. it. di C. De Rogatis, Studi amministrativi, Napoli, Carluccio, 1849].
5 De l’enseignement et du noviciat administratif en Allemagne, “Revue de législation et de jurisprudence”, t. XVIII, luglio-dicembre 1843.
6 Citato da P. Bastid, Un juriste pamphlétaire, Cormenin, Paris, 1948.
7 Su questa costruzione di una funzione pubblica organizzata cfr. la sintesi di F. Dreyfus, L’Invention de la bureaucratie. Servir l’État en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis (xviiie-xxe siècles), Paris, La Découverte, 2000, così come i dati raccolti in L’État en France, de 1789 à nos jours cit.
8 Rapporto presentato nel 1886 da T. Steeg a nome della Commissione per l’insegnamento della Camera dei deputati (citato in Histoire de la fonction publique en France, t. III, Paris, Nouvelle Librairie de France, 1993).
9 Cfr. l’opera collettiva Les Épurations administratives, xixe et xxe siècles, Genève, Droz, 1977.
10 Cfr. L’épuration de 1789, in Le Conseil d’État, 1799-1974, Paris, Éditions du Cnrs, 1974.
11 Cfr. A. Charpentier, Le Parti radical et radical-socialiste à travers ses congrès (1901-1911), Paris, 1913 (cfr. cap. XIII, «Les fonctionnaires»).
12 Cfr. R.L. McCormick, The Discovery that Business Corrupts Politics: a Reappraisal of the Origins of Progressivism, in K. Allerfeldt, The Progressive Era in the USA, 1890-1921, Abingdon, Ashgate, 2007.
13 Per essere completi, bisognerebbe anche menzionare un terzo approccio al fatto amministrativo: quello dei giuristi tedeschi. Gerber fin dal 1865, e poi soprattutto Jellinek, elaborarono un’importante teoria della personalità morale dello Stato (i suoi due volumi de Lo Stato moderno e il suo diritto (Allgemeine Staatslehre) apparvero nel 1900, cfr. la riedizione critica della traduzione francese, Lgdj, 2005) [tr. it. di M. Petrozziello, La dottrina generale dello Stato, Milano, Società Editrice Libraria, 1921]. Ma la prospettiva non è la stessa che si incontra in Francia e negli Stati Uniti, in cui il fine è in effetti, più limitatamente, quello di giustificare la distinzione tra lo Stato e il monarca in un momento in cui quest’ultimo si basava ancora su una teoria patrimonialista dello Stato. Su queste dottrine e la loro ricezione in Francia, cfr. i contributi raccolti in O. Beaud e P. Wachsmann, La Science juridique française et la Science juridique allemande de 1870 à 1918 (Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 1997). Più tardi, all’inizio degli anni 1920, gli appelli di Carl Schmitt a edificare uno «Stato neutro» per distruggere il gioco dei partiti politici presenteranno anch’essi dei tratti ben definiti.
14 Traggo l’espressione da P. Bourdieu (cfr. il suo Post-scriptum: «Pour un corporatisme de l’universel», in Id., Les Règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris, Seuil, 1992) [tr. it. di A. Boschetti e E. Bottaro, Le regole dell’arte: genesi e struttura del campo letterario, Milano, il Saggiatore, 2005], ma dandole un diverso campo di applicazione rispetto a quello degli ambienti intellettuali.
15 Cfr. i suoi sviluppi nel primo capitolo dell’opera Les Transformations du droit public, Paris, 1925.
16 L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, nuova ed., t. I, prefazione alla seconda edizione del 1920, Paris, 1927, p. x. Le prime formulazioni delle sue teorie si trovano in L’État, le Droit objectif et la Loi positive (1901), e in L’État, les Gouvernants et les Agents (1903). Una riedizione di queste due opere, con prefazione di Franck Moderne, è stata pubblicata da Dalloz nel 2003.
17 Ibid., t. II, La Théorie générale de l’État, p. 59.
18 Ibid., p. 62.
19 Ibid., p. 61.
20 Les Transformations du droit public cit., p. 52.
21 Traité de droit constitutionnel cit., t. I, p. IX.
22 L’opera di G. Gurvitch, L’idée du droit social (Paris, 1932), è ancora una buona introduzione a questo movimento. Cfr. anche, più recentemente, l’opera molto chiarificatrice di H.S. Jones, The French State in Question: Public Law and Political Argument in the Third Republic, Cambridge, Cambridge University Press, 1993. L’opera di M. Hauriou merita anch’essa di essere analizzata in questo quadro. Egli è in effetti l’altro grande teorico del servizio pubblico. Anche lui concepisce prevalentemente il potere a partire dalla sua funzione di creazione di ordine e di solidarietà. E ne trae le medesime conseguenze: la legittimità del potere deriva anche dalla sua capacità di svolgere correttamente la sua funzione (cfr. i suoi Principes de droit public, Paris, 1910).
23 H.J. Laski, La conception de l’État de Léon Duguit, “Archives de philosophie du droit e de sociologie juridique”, nn. 1-2, 1932.
24 L. Duguit, L’État, les Gouvernants et les Agents, Paris, 1903, p. 413.
25 Id., Traité de droit constitutionnel cit., t. II, p. 67-68.
26 M. Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public, 6a ed., Paris, 1907, p. 60.
27 «I funzionari, scrive Hauriou, anche quando sono subordinati alla potenza pubblica, risentono di questo fatto solo fino a un certo punto; sotto ogni aspetto, grazie all’autonomia di cui godono nella loro funzione, vengono considerati come i collaboratori della potenza pubblica e si trovano per questo in una situazione di gestione» (ibid., p. 61).
28 Cfr. J. e M. Ozouf, La République des instituteurs, Paris, Gallimard-Seuil, 1992, pp. 68-73.
29 Circolare in data 20 settembre 1887, citata da M. Leroy, Syndicats et services publics, Paris, 1909, p. 251.
30 Cfr. Traité de droit constitutionnel cit., t. II, pp. 66-68, e t. III, pp. 89-103.
31 Ibid., t. III, p. 97.
32 Cfr. M. Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public, 6a ed. cit., pp. 560-562.
33 Traité de droit constitutionnel cit., t. III, p. 110.
34 Ibid., p. 163.
35 É. Durkheim, Leçons de sociologie. Physique des moeurs et du droit (1898-1900), Paris, Puf, 1950, p. 61 [tr. it. di M.L. Corvi e A.S. Piergrossi, Lezioni di sociologia: fisica dei costumi e del diritto, Milano, Etas, 1973]. Cfr. su questo punto P. Birnbaum, La conception durkheimienne de l’État: l’apolitisme des fonctionnaires, “Revue française de sociologie”, aprile-giugno 1976.
36 G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, tr. it. di V. Cicero, Milano, Bompiani, 2006, § 303, p. 513.
37 W. Wilson, The Study of Administration, “Political Science Quarterly”, vol. 2, n. 2, giugno 1887.
38 Non dobbiamo dimenticare che il termine amministrazione in America ha il doppio significato di amministrazione e di governo.
39 Sull’impatto effettivo di questo articolo al momento della sua pubblicazione, cfr. D.W. Martin, The Fading Legacy of Woodrow Wilson, “Public Administration Review”, vol. 48, n. 2, marzo-aprile 1988, e P.P. Van Riper, The American Administrative State: Wilson and the Founders. An Unorthodox View, “Public Administration Review”, vol. 43, n. 6, novembre-dicembre 1983.
40 Cfr. S.C. Patterson, «Remembering Frank J. Goodnow», PS. Political Science and Politics, vol. 34, n. 4, dicembre 2001.
41 Cfr. la nuova edizione di Politics and Administration: A Study in Government, New Brunswick, Transaction Publishers, 2003, con un’introduzione di John A. Rohr.
42 Su questa rottura concettuale, cfr. M. White, Social Thought in America: The Revolt against Formalism (1949), New York, Oxford University Press, 1976 [tr. it. di A. Prandi, La rivolta contro il formalismo, Bologna, il Mulino, 1956], così come E.A. Purcell, The Crisis of Democratic Theory: Scientific Naturalism and the Problem of Value, Lexington, University Press of Kentucky, 1973.
43 In uomini come Wilson e Goodnow c’è in questa misura una forte attrazione per quella che percepiscono come la forza di un «modello continentale europeo». E perciò nei loro scritti si riferiscono spesso alla Francia e alla Prussia.
44 Su questo movimento cfr. i libri chiave di S. Haber, Efficiency and Uplift: Scientific Management in the Progressive Era, 1890-1920, Chicago, The University of Chicago Press, 1964; S.P. Hays, Conservation and The Gospel of Efficiency: The Progressive Conservation Movement, 1890-1920, nuova ed. New York, Atheneum, 1969; R.H. Wiebe, The Search for Order, 1877-1920, nuova ed. Westport (Conn.), Greenwood Press, 1980; J.A. Merkle, Management and Ideology. The Legacy of the International Scientific Management Movement, Berkeley, University of California Press, 1980.
45 Cfr. S. Skowronek, Building a New American State: The Expansion of National Administrative Capacities, 1877-1920, Cambridge, Cambridge University Press, 1982, p. 177 e sgg.
46 Su queste esperienze, si vedano tre opere contemporanee: J.J. Hamilton, Government by Commission or the Dethronment of the City Boss, New York, 1911; C.R. Woodruff (a cura di), City Government by Commission, New York, 1911, così come la raccolta assai completa pubblicata dall’American Academy of Political and Social Science, Commission Government in American Cities, Philadelphia, 1911. Per uno studio più recente cfr. B.R. Rice, Progressive Cities: The Commission Government Movement in America, 1901-1920, Austin, University of Texas Press, 1977.
47 Per una prima valutazione di questo sistema cfr. H.A. Stone, D.K. Price e K.H. Stone, City Manager Government in the United States: A Review after Twenty Five Years, Chicago, 1940. Il miglior studio recente è quello di M.J. Schiesl, The Politics of Efficiency: Municipal Administration and Reform in America, 1800-1920, Los Angeles, University of California Press, 1977.
48 Il termine sembra sia stato coniato nel 1919. Cfr. R. de Roussy de Sales, Un mouvement nouveau aux États-Unis: la technocratie, “Revue de Paris”, 15 marzo 1933.
49 Sulla difesa dello Stato neutro contro lo Stato dei partiti in Schmitt cfr. le considerazioni di O. Beaud, Les Derniers Jours de Weimar. Carl Schmitt et l’avènement du nazisme, Paris, Descartes et Cie, 1997, pp. 50-72.
50 Cfr. la sintesi di S. Rials, Administration et organisation, 1910-1930. De l’organisation de la bataille à la bataille de l’organisation dans l’administration française, Paris, Beauchesne, 1977. Sull’impatto pratico di queste idee, cfr. A. Chatriot, Fayol, les fayoliens et l’impossible réforme de l’Administration durant l’entre-deux-guerres, “Entreprises et histoire”, n. 34, dicembre 2003.
51 Cfr. per esempio l’opera emblematica di J. Barthélemy, Le Problème de la compétence dans la démocratie, Paris, Alcan, 1918.
52 Egli aveva già cominciato a costruire la sua problematica in un primo libro pubblicato nel 1908, L’Administration de la France. Les fonctionnaires.
53 H. Chardon, Le Pouvoir Administratif, Paris, 1911, p. 29: «Il servizio pubblico – scrive ancora – è permanente e necessario, mentre nulla è più mobile e spesso più vano delle valutazioni politiche» (ibid., p. 111).
54 Ibid., p. 55.
55 Ibid., p. 191. «In questo momento – scrive – ciascuno, nel limite delle sue funzioni, è superiore a ogni autorità».
56 H. Chardon, Les Deux Forces. Le nombre, l’élite, Paris, 1921, pp. 13-14.
57 Per completare questo quadro, converrebbe anche sottolineare l’uso apertamente antidemocratico che talvolta è stato fatto della legittimità di identificazione con l’interesse generale. In Asia o in America latina, colpi di Stato perpetrati da militari «modernizzatori» hanno spesso trovato giustificazione nell’esigenza di mettere in campo un potere al servizio dell’interesse generale che si sostituiva a un potere civile ritenuto corrotto. Possiamo anche ricordare che i regimi comunisti si sono sempre presentati come se esprimessero una «democrazia reale», cioè un potere identificato con il bene pubblico.
58 Cfr. su questo punto gli articoli e il manifesto citati da H. Michel, Les Courants de pensée de la Résistance, Paris, Puf, 1962, pp. 359-366.
59 L’espressione è di Jean-Pierre Rioux, nel suo «Prologo» a F. Bloch-Lainé e J. Bouvier, La France restaurée, 1944-1954, Paris, Fayard, 1986, p. 26.
60 La formula è di Simon Nora, riportata da F. Fourquet in Les Comptes de la puissance. Histoire de la comptabilité nationale et du Plan, Paris, Encres, 1980 (un’eccellente introduzione, composta ampiamente da interviste, per cogliere le motivazioni e i modi di azione di questa generazione).
61 Queste formule sono tratte da una delle figure esemplari di questo ambiente, F. Bloch-Lainé, Profession: fonctionnaire, Paris, Seuil, 1976.
62 S. Nora, Servir l’État, “Le Débat”, n. 40, maggio-settembre 1986, p. 102. Le citazioni che seguono sono tratte da questo articolo.
63 Si vedano in particolare i lavori di Jon Elster o di Pierre Bourdieu su questo punto.
64 Qui non vengono distinti il concorso e l’esame. L’idea di selezione delle competenze è in effetti la stessa, dato che il concorso aggiunge una dimensione supplementare di classificazione (il che ne fa la forma di riferimento in questo caso).
65 Cfr. in particolare la sua Théorie nouvelle d’économie sociale et politique, Paris, Capelle, 1842. Per gli sviluppi sull’elezione e il concorso, cfr. pp. 576-585. Tutte le citazioni che seguono sono tratte da queste pagine.
66 C. Pecqueur osserva: «La scelta dei candidati verrebbe singolarmente facilitata se a tutte le sfere di funzionamento si applicasse il modo misto di elezione e di classificazione che richiede al contempo l’esame, il concorso e il diploma» (Théorie nouvelle d’économie sociale cit., p. 362). Il tema si ritrova anche nella letteratura fourierista volta a sottolineare la specificità dell’elezione societaria, che si suppone faccia coincidere perfettamente scelta democratica e determinazione delle competenze (cfr. per esempio F. Cantagrel, Le Fou du Palais-Royal [1845], Paris, Fayard, 1984, pp. 364-365).
67 É. Laboulaye, De l’enseignement et du noviciat administratif en Allemagne, art. cit.
68 Ibid., p. 528. Ibid. anche per la citazione seguente.
69 La composizione dei giurì, dell’esame e del concorso è dunque decisiva. Laboulaye insisteva affinché gli universitari, supposti depositari di un «sapere oggettivo», vi avessero il posto d’onore.
70 “Le Fédéraliste”, n. 57 (tr. fr. rimaneggiata, Paris, Lgdj, 1957, p. 474).
71 E.J. Sieyès, Dire sur la question du veto royal, Paris, 7 settembre 1789, p. 14 [tr. it. di G. Troisi Spagnoli, Discorso dell’abate Sieyès sulla questione del Veto regio, in Id., Opere e testimonianze politiche cit., vol. 2, pp. 433-454].
72 “Le Fédéraliste”, n. 10 (ed. citata, p. 73).
73 Ricordiamo del resto che in Francia, durante la Rivoluzione, non c’erano candidature organizzate. Il fatto di aspirare ai voti degli altri era assimilato a una forma di pretenziosità, a una certa maniera di voler essere superiore, alla manifestazione di un’ambizione sospetta. In una parola, si presentiva un certo tanfo aristocratico nella distinzione che la candidatura portava automaticamente con sé. Il rifiuto delle candidature aveva così all’inizio una dimensione che potremmo dire «democratica». Su questo punto capitale cfr. il mio Le Peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en France, Paris, Gallimard, 1998 [tr. it. cit., pp. 43-49].
74 L’individuo-generalità che si distingue attraverso l’elezione si differenzia per questa ragione dall’individuo qualunque che invece viene selezionato da un’estrazione a sorte. Vi è certamente anche in quest’ultimo caso paradigmatico lo stesso presupposto di uguaglianza, la stessa volontà di non confondere una scelta con una competizione. Ma la principale qualità dell’individuo estratto a sorte è la sua banalità. È questa che si cerca quando si vuole costituire, per esempio, un giurì popolare. Il fine è in questo caso quello di valorizzare l’espressione di una generalità immediata, che la nozione di prossimità raddoppia a suo modo nella costituzione di un giurì. L’elezione ideale tende, per quanto la riguarda, a individuare quella che potremmo chiamare una generalità esemplare. Per gli uomini del 1789, in Francia, vi sono perciò due modi complementari di pensare l’istituzione democratica della generalità. L’eletto e il giurato incarnano così, ciascuno a suo modo, quell’interesse generale che si tratta di riattivare.
75 Questo perché la critica delle storture sociologiche che possono sottendere l’organizzazione dei concorsi e svuotarli del loro contenuto democratico avrà un impatto decisivo (si veda la sociologia di Pierre Bourdieu), prolungando la denuncia dei malfunzionamenti del sistema rappresentativo.
76 F. Guizot, Histoire des origines du gouvernement représentatif (1821), nuova ed., Paris, 1851, t. II, p. 150 [tr. it. Storia delle origini del governo rappresentativo in Europa, Palermo, Amenta, 1862].
77 J.-C.-L.S. Sismondi, Études sur la constitution des peuples libres, Bruxelles, Treuttel et Würtz, 1836, p. 51.
78 L’argomento è citato e analizzato da É. Laboulaye in De l’enseignement et du noviciat administratif en Allemagne, art. cit., p. 590.
79 Cfr. G. Thuillier, L’Ena avant l’Ena, Paris, Puf, 1983. Sulle reticenze parlamentari nei confronti della formula dei concorsi, cfr. ugualmente dello stesso autore Bureaucratie et bureaucrates en France au xixe siècle, Genève, Droz, 1980.
80 Cfr. per esempio J.G. Courcelle-Seneuil, Études sur le mandarinat français, in La Société moderne. Études morales et politiques, Paris, 1892, pp. 356-384.
81 Cfr. J. Gernet, Organisation, principes et pratique de l’administration chinoise (xie-xixe siècles), in F. Bloch-Lainé et G. Étienne (a cura di), Servir l’État, Paris, Éditions de L’Ehees, 1987.
82 Cfr. la sua Constitution des Cinq Pouvoirs, in annesso ai suoi Souvenirs d’un révolutionnaire chinois (1925), Paris, 1933. Cfr. anche Kong-Chin-Tsong, La Constitution des Cinq Pouvoirs. Théorie et application, tesi, Bruxelles, 1932.