URL originale : https://books.openedition.org/res/12247
4. “Cambiare sole”
Il diritto privato come infrastruttura del comune
p. 77-88
Texte intégral
1Abbiamo a lungo sognato una forma della politica – la sovranità – che forse non è mai esistita. Tuttavia, il sogno ha avuto l’enorme e stupefacente potere di istituire questa stessa forma, nella nostra immaginazione e nelle nostre pratiche, come l’unica e la più autentica che ci fosse. La sovranità è stata ed è l’operatore logico che governa l’attribuzione del carattere della “politicità” alle azioni e agli attori. È stata, per i moderni, il sinonimo stesso di politica: il marchio istituzionale e la soglia epistemica che rende qualcuno o qualcosa leggibile e riconoscibile come appartenente al regno della politica, e che, allo stesso modo, quando appare assente, lo condanna all’illeggibilità e quindi alla non esistenza. Gli effetti materiali e morali dei suoi modi di operare – quindi di qualificare gli esseri e di distribuirli – sono per noi così intimi e familiari che è difficile elencarli. È una storia troppo lunga, complessa e conosciuta per essere ripercorsa. Crediamo che sia giunta alla fine. Questo saggio si impegna dunque a fare del “comune” un antidoto a questa formidabile fantasticheria. Il “comune” funziona qui prima di tutto come il nome di una possibilità e di un esercizio: quello di smettere di confondere i sogni con la realtà e quindi, allo stesso tempo, quello di cominciare ad agire – e a leggere e dire – la politica in modo diverso.
2Affinché questo doppio compito sia portato a termine con successo, dovremo evocare una tecnica e un sapere che non solo ha avuto un ruolo eminente, e così spesso trascurato, nella storia del moderno telescopage della politica e della sovranità, ma che potrebbe averne uno ancora più decisivo allorché si tratterà di disfarlo. Si tratta ovviamente del diritto. E, come vedremo, soprattutto del cosiddetto diritto “civile” o “privato”. Ma prima di tutto dobbiamo renderci disponibili a un esercizio di “spaesamento”: quello che ci permetterà di riconoscere che le forme in cui la politica – lo stare insieme e la cooperazione di molte e molti – si manifesta e si realizza sono molteplici, plurali, equivoche, contestuali, innumerevoli. Se abbiamo accettato di designare le modalità di composizione di un collettivo e i mezzi per realizzarlo sotto il nome antiquato di “politica”, è stato a prezzo della sua stessa storicità e contingenza. È questa contingenza che deve essere ristabilita. Pierre Clastres, nel suo saggio Copernico e i selvaggi1, ci ha fornito le istruzioni per questo delicato esercizio di storicizzazione radicale e di nominalismo conseguente:
Ciò che soprattutto colpisce è il constatarvi la graduale dissoluzione del politico che, assente là dove ci si aspettava di trovarlo, si crede di reperire a tutti i livelli delle società arcaiche. Tutto allora rientra nel campo del politico, tutti i sottogruppi e unità (gruppi di parentela, classi di età, unità di produzione ecc.) costituenti una società, sono investiti, a proposito ed a sproposito, di un significato politico che finisce per coprire l’intero spazio sociale perdendo di conseguenza la propria specificità. Che se dovunque vi è politica, non ve ne è più in nessun luogo. È del resto il caso di chiedersi se non si cerchi proprio di dire questo: che le società arcaiche non sono vere società, poiché non sono società politiche. Insomma, vi sarebbe ragione di credere che il potere politico è impensabile dal momento che lo si nullifica nell’atto stesso di coglierlo. Nulla vieta, tuttavia, di supporre che l’etnologia non si ponga altri problemi all’infuori di quelli che essa può risolvere. Allora bisogna domandarsi: a quali condizioni è pensabile il potere politico? Se l’antropologia segna il passo, ciò significa che si trova a un punto morto e che occorre cambiare strada. La via in cui essa si smarrisce è la più facile, quella che si lascia imboccare ciecamente, che il nostro stesso mondo culturale ci indica, non in quanto esso si dispiega nell’universale, ma in quanto si rivela non meno particolare che qualsiasi altro. La condizione è che si rinunci asceticamente, noi diremo, alla concezione esotica del mondo arcaico, concezione che, in ultima analisi, determina massicciamente il discorso, che si pretende scientifico, su esso mondo. La condizione consisterà, in questo caso, nella decisione di prendere finalmente sul serio l’uomo delle società primitive, sotto tutti i suoi aspetti e in tutte le sue dimensioni comprese le forme politiche, anche, e soprattutto, se queste si realizzano, nelle società arcaiche, come negazione di ciò che la politica è nel mondo occidentale. Bisogna accettare l’idea che la negazione non significa il nulla, e che quando Io specchio non riflette la nostra immagine, ciò non prova che non vi sia nulla da vedere. Più semplicemente: cosi come la nostra cultura ha finito per riconoscere che l’uomo primitivo non è un bambino ma, considerato individualmente, un adulto, essa potrà progredire ulteriormente se gli riconoscerà una equivalente maturità collettiva.2
3Clastres mostra efficacemente l’effetto di cancellazione che una definizione stipulatoria di cosa sia la politica può avere su esperienze che non condividono le caratteristiche che sono state considerate salienti in un dato tempo e in una specifica parte di mondo. Questa – illeggibilità e dunque esclusione-svalutazione dei contesti, da un lato, e riproduzione e quindi istituzione violenta dei concetti, dall’altro – è la prestazione tipica della politica considerata nella sua forma sovrana. Non si tratta tuttavia solo di logica dei concetti. Qui è in gioco la storia materiale delle razionalità politiche moderne. La sovranità ha potuto essere costruita come lo schema della politica pretendendo che l’obbligazione – e quindi la legittimità – fosse il risultato aritmetico di un mitico baratto tra sicurezza e protezione. La sintesi di volontà eterogenee e di interessi plurivoci prodotta dall’Uno decidente – il sovrano – ha scelto il nome di “rappresentanza”. Il prodotto di questo trasferimento e la forma logica di questa auto-obbligazione – o presentificazione di una sostanza assente – si chiamerà “legge”. Questi sono gli effetti della macchina (che, a sua volta, porta il venerabile nome di “Stato”): la cancellazione del “comune” attraverso l’istituzione di una fonte unica ed esclusiva di obbligazione e legittimità. Quando la politica funziona solo per riprodurre il circuito dell’obbedienza e del comando, statalismo e legalismo sono e devono essere indiscernibili.
4Una storia giuridica, quindi? Sì e no. Una storia di diritto, senza dubbio. Ma ciò che la genealogia logica e storica della sovranità mostra, e che andrà approfondito ulteriormente, è il fatto che la modernità eredita contemporaneamente due storie del diritto privato. La prima è quella che istituisce la “topologia moderna”: separazione del (diritto) pubblico – luogo topico dell’universale; sede della generalità e dell’uguaglianza formale; fondamento eponimo della politica –, dal (diritto) privato – recinto delle libertà e dei poteri; circuito dello scambio e della circolazione dei beni; spazio dell’asimmetria e della differenza economica, sessuale e cognitiva. Ciò che non è stato sufficientemente sottolineato finora è il fatto che questa topologia moderna della apparente separazione tra diritto pubblico e diritto privato è l’infrastruttura stessa della forma politica moderna. Si tratta, tra l’altro, di un argomento ineludibile per accedere all’archeologia del capitalismo moderno. Solo l’istituzione dello Stato come soggetto (pubblico) e persona, totalità capace di atti di volontà e proprietaria di un patrimonio, permette la costruzione, omologa e isomorfa, di un soggetto proprietario (privato). Si tratta, va da sé, di un’economia sessuata delle categorie3. Imperium e dominium si riflettono l’uno nell’altro, così come la sovranità del soggetto si riflette nel soggetto sovrano4. È sufficiente pensare alla forma del “Codice” e alla sua storia per averne una prova decisiva: in effetti, “Codice”, nella modernità, non è stato che il nome di una produzione pubblica del privato, di una generazione pubblica e statuale del mercato, se non di una vera istituzione politica del proprio “altro” e del proprio “fuori”. Mentre legge e Stato coincidono, il “privato” – necessariamente destinato a prendere la forma logica dell’individualità – non è che un effetto del “pubblico”5. Il diritto soggettivo, forma eminente di ogni soggettivazione del diritto oggettivo e dell’ordinamento, fornirà il punto di collegamento tra l’uguaglianza, pretesa regina dello spazio pubblico della cittadinanza, e la possibilità dell’appropriazione e dell’alienazione (di sé e dei beni), che definirà lo spazio privato come quello della proprietà privata e del contratto di scambio6.
5Ma – ecco la domanda – non esiste forse un’altra possibile storia del diritto privato, una storia in cui il suo rapporto con il comune si articola in modo molto diverso dall’immagine che lo riduce all’antonimo – anche morale – del pubblico? La risposta che diamo non è solo affermativa, ma stabilisce un’intimità originaria – storica e logica – tra il diritto privato e il comune della cooperazione. Si tratta, per così dire, di un argomento giuridico materialista a favore della compatibilità tra l’ipotesi che interpreta il comune come principio politico7 e quella che lo identifica con un vero e proprio modo di produzione8. Per avanzarlo – per immaginare e dimostrare cioè che il diritto privato, esonerato dal rapporto dialettico con il diritto pubblico e dalla logica sovrana del padroneggiamento, ha un ruolo eminente nell’istituzione dei collettivi – è ancora una volta a Pierre Clastres che vale la pena di domandare un parere:
Si tratta di una rivoluzione copernicana, nel senso che fino ad oggi, e sotto certi aspetti, l’etnologia ha fatto ruotare le culture primitive intorno alla civiltà occidentale e, si potrebbe dire, di moto centripeto. L’antropologia politica ci sembra dimostrare ampiamente la necessità di un rovesciamento completo delle prospettive (almeno se si intende veramente fare sulle società arcaiche un discorso adeguato al loro modo di essere, non a quello della nostra). Ma essa incontra un limite che non è tanto quello delle società primitive, quanto il limite che essa medesima porta in sé, quello stesso dell’Occidente di cui essa presenta tuttora l’impronta. Per sfuggire all’attrazione della sua terra d’origine, ed innalzarsi alla vera libertà di pensiero, per sottrarsi all’evidenza naturale in cui continua ad aggirarsi, la riflessione sul potere deve operare la conversione “eliocentrica”: da cui guadagnerà forse una miglior comprensione del mondo degli altri e, di riflesso, del nostro. La via della conversione le è del resto indicata da un pensatore del nostro tempo che ha saputo prendere sul serio il pensiero dei Selvaggi: l’opera di Claude Lévi-Strauss ci dimostra la correttezza del procedimento con l’ampiezza (forse ancora insospettata) delle sue conquiste, e ci stimola a procedere oltre. È tempo di cambiare sole e di mettersi in marcia.9
6Cerchiamo dunque di fare buon uso delle intuizioni antropologiche di Clastres con l’obiettivo di chiarire il nostro argomento giuridico. Abbiamo detto che la modernità politica – istituita e infestata dallo spettro della sovranità – era l’erede di una duplice storia del diritto privato. Ma abbiamo anche visto che una di queste due storie era in realtà solo una storia – se non la vera e propria storia – dell’identificazione della politica con il (diritto) pubblico; o, più precisamente, era la storia di come il diritto pubblico ha potuto produrre – attraverso una sofisticata macchina che aveva come ingranaggi il Codice, il diritto soggettivo e il diritto di proprietà – nient’altro che il diritto privato, dando così forma e sostanza alla topologia moderna, a quella immagine della politica che è ancora la nostra. Il diritto privato che siamo abituati perlopiù a considerare e che abbiamo spesso l’abitudine di biasimare non è quindi altro che un prodotto dell’istituzione della forma politica moderna. Esso incarna il modo comodo e astuto con cui il pubblico ha stabilito il proprio “altro” nella forma dell’economico10. Quando difendiamo la politica dalle intrusioni del mercato, dalle colonizzazioni dell’economico, dalle vessazioni di una logica parassitaria e moralmente nefasta, agiamo come attori inconsapevoli di una separazione – quella tra pubblico e privato – radicalmente solidale con gli effetti che ha prodotto. Questi ultimi non sono infatti le conseguenze impreviste che attenterebbero alla purezza del pubblico e alla perfezione equitativa e partecipativa della politica, ma il risultato inevitabile di una politica sovrana del padroneggiamento che, per esistere e riprodursi, ha dovuto istituire il “privato” come l’altro del “pubblico”.
7Per cominciare a ricostruire un’altra storia (una contro-storia?) del diritto privato, e quindi un’altra storia della politica, è dunque necessario “cambiare sole”. Ciò significa che possiamo considerare il diritto privato – come è stato e come è tuttora – in quanto forma autonoma di istituzione dei collettivi, come la vera e propria impalcatura dei rapporti sociali e della cooperazione sociale. Il diritto privato, allora, una volta che ci saremo liberati dalle ossessioni e dalle false promesse della sovranità, dalla logica del padroneggiamento e da un “pubblico” che opera costantemente a produrre la mistificazione della divisione pubblico-privato, tornerà nuovamente a essere un nome, tra gli infiniti che essa può avere e scegliere, per dire politica. “Cambiare sole” significa accettare che storicamente ci sono state e ci sono molteplici tecniche di istituzione del comune. La cooperazione, la produzione e la vita comune possono infatti essere messe in forma in modi diversi ed eterogenei. Se chiamiamo “politica” questo insieme di modi e maniere, allora sarà impossibile non riconoscere che il diritto privato è stato una delle forme politiche più tipiche dell’Occidente. L’argomento che segue è dunque duplice: da un lato, occorre emancipare la politica dal suo pregiudizio sovrano; dall’altro, una volta realizzato questo primo compito, diventa possibile rivendicare per il diritto privato, anch’esso liberato dalla sua dipendenza dal pubblico-sovrano, lo statuto di una vera e propria politica.
8Il diritto privato preesisteva al momento in cui è stato trasformato nell’antipode del diritto pubblico. Di fatto, è stato presente durante tutta la storia occidentale come forma di coordinazione del sociale, a dispetto della sua organizzazione statuale. È in ragione di ciò che esso può aspirare a giocare un ruolo cruciale in questa congiuntura che riconosce nel comune un principio che dichiara che la separazione tra pubblico e privato non ha più senso. La relazione tra il comune e il diritto privato non ha dunque nulla di accidentale: è piuttosto l’effetto di una dinamica storica e materiale. La crisi della politica sovrana non è soltanto un’evidenza sociologica, ma colpisce anche il modo più singolare di produrre mediazione e forma che sia stato inventato in Occidente. Si tratta quindi di una crisi materiale che investe l’immaginario e i modi in cui siamo abituati ad apprendere la politica. Con la crisi della separazione privato-pubblico e l’emergere del comune, assistiamo a una crisi della trascendenza come forma di mediazione della politica moderna. La fine tanto della mediazione metaforica che della verticalità. Il protagonismo del diritto privato è in questo senso ciò che risulta da questa crisi, ma anche ciò che la precede: esso emerge e si ri-presenta come una forma già operativa di ordinare il sociale. Il diritto privato è infatti una mediazione orizzontale, immanente e metonimica.
9Agli antipodi della rappresentanza, il diritto privato è una mediazione che non avviene attraverso la produzione di uno iato da riempire, di una sintesi da compiere, di una metamorfosi da elicitare, di una sostanza da manifestare: è al cuore dei rapporti sociali essendo la loro stessa grammatica. In questo senso, possiamo riconoscere al diritto privato un modo molto singolare di mettere in forma il sociale: esso compone il collettivo e il comune non secondo il modello “greco” di un nomos che sarebbe il risultato di una produzione legittima e i cui effetti sarebbero garantiti in funzione della sua forma, ma riposa su un modello “romano”, lo ius, che fornisce la trama astratta ai rapporti e ai conflitti sociali orizzontali11. Il diritto privato organizza il sociale senza supplemento. La trascendenza della rappresentanza non gli è in nessun senso propria. I suoi attori non sono i cittadini – soggetti che, per esercitare i loro diritti, hanno dovuto subire una metamorfosi –, ma i “privati”, gli attori sociali in quanto tali, prima che una potente alchimia produca, all’interno di loro stessi, una scissione tra una parte pubblica titolare di diritti e una privata libera di vendere, vendersi e comprare sul mercato. Risiedono qui l’immanenza e il materialismo così tipici del diritto privato: non è un caso che tutti i sistemi giuridici lo conoscano anche con il nome di diritto civile. È stato infatti il sapere tipico e la tecnica eminente della città, la vera cosmologia dei moderni: in esso e attraverso di esso gli esseri sono nominati e distribuiti, gli status e le identità assegnati e negoziati, le controversie decise e riprodotte all’infinito. Nessuna necessità di sostanzializzare o dare un fondamento ontologico alle proprie categorie: le operazioni del diritto privato erano sufficienti a produrre arrangiamenti in grado di riprodurre la coordinazione sociale e la riproduzione della cooperazione12. Si capisce così fino a che punto la politica – la politica sovrana – sia stata in realtà la vera e propria teologia del diritto: la ricerca di un esorcismo da opporre alle capacità di autogoverno e auto-istituzione del sociale e all’autonomia della cooperazione sociale. Oggi ereditiamo le diffidenze e i timori verso il diritto privato che una identificazione storicamente e logicamente opinabile di esso con il circuito dello scambio economico ci hanno imposto. Al contrario, la crisi della mediazione politica classica ci mostra le virtualità politiche di un diritto che non fa nient’altro che fabbricare le forme della cooperazione e del comune. Una fabbricazione che si oppone strutturalmente al movimento della trascendenza, quello che a volte conduce, in omaggio a una formazione storica contingente ormai in crisi, a confondere il comune con il pubblico.
10Il riemergere del diritto privato come forma di organizzazione sociale non segna quindi una nuova era: questo diritto c’è sempre stato. Piuttosto, è un indice del crepuscolo di altre forme di mediazione. L’auto-organizzazione del sociale sopravvive, per così dire, al momento storico in cui la macchina statale era incaricata di dargli forma. Da un lato, il ritiro della politica sovrana fa spazio al diritto privato come vera infrastruttura del sociale, dall’altro, il sociale appare nella forma del comune, di una produzione di valore completamente socializzata. Ecco perché il diritto privato può finalmente essere riconosciuto – storicamente e materialmente – come la vera e propria infrastruttura del comune. La formula che gli autori che si richiamano all’istituzionalismo giuridico hanno spesso usato per descrivere questa normatività intrinseca al sociale (ma sarebbe più corretto riformulare così: il fatto che il sociale è sempre già ordinato) è: ubi societas, ibi ius. Un modo come un altro di riconoscere nel diritto privato il momento riflessivo dell’interazione. In altre parole, il diritto privato non fornisce regole predefinite, procedure in grado di regolare ciò che è già presente. Al contrario, esso partecipa a costruire e ordinare la realtà su cui opera. Ciò è particolarmente vero quando si usa la grammatica del comune. Ciò che è dato, ciò che è, non preesiste all’operazione giuridica che lo fa esistere (i giuristi italiani sono molto legati a una formula il cui impegno ontologico passa troppo spesso inosservato: “porre in essere”). Il sociale, in quanto tale, è un rapporto giuridico, dotato di forme specifiche di mediazione. Il sociale è un rapporto giuridico perché è cooperazione e interazione: una produzione comune del comune.
11Una delle formulazioni più chiare e robuste di questo argomento è dovuta a Widar Cesarini Sforza13. Da un lato, con l’uso dell’espressione “diritto dei privati” ha sottolineato l’esistenza di una normatività tipica del sociale che non dipenderebbe dal pubblico e quindi non rientrerebbe nel diritto privato come diritto privato dello Stato, quello che, come abbiamo visto, esiste solo in virtù del fatto di essere in coppia con il diritto pubblico e logicamente subordinato a esso. In effetti, è possibile apprezzare la consistenza speculativa della sua proposta soltanto allorché si sia in grado di operare la separazione logica tra il concetto di diritto e quello di Stato. Il diritto privato, libero dall’ombra dello Stato, non è una specie normativa minore: è un diritto à part entière. Tuttavia, non è un diritto che si organizza come un sistema di norme, ma, al contrario, come un sistema di rapporti. La normatività sociale, il fatto che la cooperazione sia organizzata e non cieca, non è qualcosa che aspetta il sigillo di approvazione del pubblico per venire alla luce. Il sociale è sempre già ordinato giuridicamente. Il diritto privato non regola condotte che sarebbero già date, ma è il principio di intensità che le istituisce come normativamente salienti. In breve, è il principio di organizzazione e istituzione delle condotte cooperative.
12Cesarini Sforza poteva candidamente ammettere che ogni libro di diritto è un libro di etica in quanto si limita a descrivere le condotte umane per come sono e non come dovrebbero essere. Spinozista suo malgrado, Cesarini radicalizza in un certo senso il concetto schmittiano di “ordine concreto”, che era stato lo scudo contro l’onnipotenza della norma (stabilita dallo Stato) e soprattutto contro il normativismo che ne derivava. Solo che per lui, molto rigorosamente, l’ordine concreto non è altro che il diritto privato stesso: forma di vita, se vogliamo intendere questa espressione alla lettera. Allo stesso modo, le norme sono meno un modo di imporre il diritto che di dichiararlo. Per lui, la norma è un atto di conoscenza e non principalmente una questione di volontà: è una forma di descrizione di certi modi di agire. Descrizione, quindi, e non imperativo. A questo proposito, Cesarini fa riferimento a una circolarità tipica del sapere giuridico: poiché la formulazione di una norma non può fare a meno della realtà, quest’ultima sarà a sua volta influenzata dalla norma, che avrà il potere di trasformarla nuovamente. Sperimentalismo estremo e formalismo vanno insieme nel lavoro di Cesarini. Come uno scienziato ha cercato di isolare la caratteristica che fa del giuridico un modo singolare e originario della ragione pratica. Questa qualità unica che trasforma un’azione pratica in un’azione giuridica – un rapporto – non è altro che il “fatto della cooperazione”. Potremmo tradurlo così: quando c’è interazione allora c’è diritto. Il detto ibi societas, ibi ius è ancora una volta confermato.
13Quelle che Cesarini chiama “attività cooperanti” sono infatti interazioni riflettute, azioni in comune, interazione e intersoggettività: comune, appunto. Infatti, egli non manca di riferirsi al fatto che la cooperazione riguarda le necessità fondamentali della vita umana, i bisogni e gli interessi. Tutte queste attività – la cooperazione, il comune come produzione – sono e fanno la realtà del diritto privato. Questo testimonia, secondo Cesarini, un primato logico dei fenomeni giuridici – in quanto fenomeni della vita comune e cooperativa – su ogni altra attività umana individuale. I fenomeni giuridici sono dunque il presupposto gnoseologico della realtà giuridica in quanto tale: poiché gli esseri umani sono prima di tutto associati e cooperanti, il diritto ha la precedenza su qualsiasi altro fenomeno. Il diritto, conclude Cesarini, non è la condizione della vita sociale, che ne sarebbe dunque il risultato, ma l’uno è la garanzia dell’altro, che, a sua volta, è il fine del primo. Il diritto e la società sono quindi una cosa sola: il nome che designa la cooperazione come l’equivalente di una (inesistente) natura umana.
14Il diritto privato collega così la potenza materiale dell’astrazione – il metabolismo di forma e vita – e la storicità radicale nella forma e nel nome del comune. Da un lato, è capace di istituire e organizzare la cooperazione sul piano stesso in cui essa si dispiega; dall’altro, con gli abiti tecnici che gli sono propri, è in grado di produrre soluzioni normative affinché il comune non sia riassorbito dalla logica sovrana. Tutti gli istituti del diritto privato – contratto14, proprietà15, responsabilità civile16 – attendono di essere riletti alla luce di un diritto privato concepito e praticato come diritto del comune. Un diritto privato liberato dal nesso che ancora lo lega falsamente e pericolosamente allo Stato, alla legge e al pubblico; un diritto civile, come avrebbe detto Filippo Vassalli, “extra-statuale”17. Secondo questo grande maestro del diritto civile, il diritto privato non è mai stato sotto il controllo dello Stato per ragioni storiche e tecniche. Il diritto privato, come per Cesarini Sforza, è, secondo Vassalli, una forma speciale di intelligenza pratica: non è da confondere con la brutalità, l’irrazionalità o l’aneconomia del comando. La forza della norma sta proprio nella sua corrispondenza con una vita sociale ordinata. Il diritto come produzione di autorità (pubblica, statuale) perde la propria intelligenza a favore dell’ideologia e della riproduzione dei rapporti di forza. Si tratta di un argomento estremamente prezioso: l’universalità del diritto pubblico e il particolarismo del “suo” diritto privato sono stati uniti nella trascrizione e nel mantenimento del dominio di classe e nella riproduzione di rapporti produttivi diseguali. Al contrario, il diritto privato, inteso come forma normativa autonoma del comune, come sua propria infrastruttura, è per definizione un diritto non sovrano e pluralista.
15Il diritto privato ha dunque tutte le carte in regola per comparire nella cassetta degli attrezzi di coloro che sono impegnati nella costruzione e nella pratica del comune. È già la forza che dà forma e intensità alla produzione sociale, ma perché si politicizzi ulteriormente occorrerà restituirgli il suo tenore non di strumento, ma di linguaggio potente ed efficace, ordinatore e creativo. Il diritto privato è quindi un diritto del comune per ragioni che sono sia politiche che storiche. Resiste al crepuscolo della forma moderna – pubblica, soggettivista, volontaristica, fallica – di mediazione incarnata dalla rappresentanza politica. Già governa e organizza la produzione di valore sotto forma di cooperazione. Il diritto privato è quindi allo stesso tempo una forma politica immanente e una determinazione materiale dei collettivi. Anticamente chiamato rerum notitia, il diritto privato non è che questa macchina di produzione materiale di astrazioni: cose, nomi, forme, mediazioni, conflitti, rapporti, relazioni. In breve, il comune. Non resta che appropriarcene.
Notes de bas de page
1P. Clastres, La société contre l’État, Paris, Les Éditions de Minuit, 1974, pp. 7-24; trad. it., La società contro lo Stato. Ricerche di antropologia politica, Milano, Feltrinelli, 1977, pp. 9-24. Argomenti altrettanto convincenti e più “up to date” si trovano in E. Apter, Unexceptional Politics: On Obstruction, Impasse, and the Impolitic, London, Verso, 2017.
2P. Clastres, La société contre l’État cit.
3Cfr. C. Pateman, The Sexual Contract, Cambridge, Polity Press, 1988; S. Rodotà, Dal soggetto alla persona cit.
4Cfr. M. Auer, Der privatrechtliche Diskurs der Moderne, Tübingen, Mohr Siebeck, 2014.
5Cfr. R. Orestano, Edificazione e conoscenza del ‘giuridico’ in Savigny. Tre motivi di riflessione, “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, IX, 1980, p. 21-68.
6In questo saggio la questione del rapporto tra marxismo e diritto, benché presente sullo sfondo, è deliberatamente ignorata. Occorre tuttavia sottolineare che a rigore è il dispositivo del diritto soggettivo, più che il diritto di proprietà in quanto tale, a dover essere l’oggetto di ogni critica del diritto che si pretenda con qualche serietà ispirata al materialismo.
7Il riferimento è evidentemente alla decisiva ricerca di P. Dardot, Ch. Laval, Commun. Essai sur la révolution au xxième siècle, Paris, La Découverte, 2014.
8A. Negri, “Il comune come modo di produzione”, in A. Quarta, M. Spanò (a cura di), Rispondere alla crisi. Comune, cooperazione sociale e diritto, Verona, ombre corte, 2017, pp. 31-41.
9P. Clastres, La société contre l’État cit., pp. 23-24.
10Cfr. S. Hofer, Freiheit ohne Grenzen? Privatrechtstheoretische Diskussionen im 19. Jahrhundert, Tübingen, Mohr Siebeck 2001.
11Cfr. a titolo di sintesi A. Schiavone, Ius. L’invenzione del diritto in Occidente, Torino, Einaudi, 2005.
12Cfr. Y. Thomas, Les Operations du droit, Paris, Seuil - Gallimard-Editions de l’EHESS, 2011. Tutta l’opera di Yan Thomas può essere letta come una dimostrazione della potenza creatrice e organizzatrice del diritto e della sua radicale autonomia. Non è un caso che avesse così lungamente insistito su una lettura anti-rappresentativa del diritto privato romano; su questo aspetto della sua opera è adesso da vedere A. Scalone, La potenza del diritto e il principio rappresentativo, “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, XLVI, 2017, pp. 1015-1025.
13Cfr. W. Cesarini Sforza, Il diritto dei privati, a cura di M. Spanò, Macerata, Quodlibet, 2018; ma qui seguo soprattutto Id., “Senso e condizioni del progresso nella scienza giuridica”, in Id., Vecchie e nuove pagine di filosofia, storia e diritto I. Filosofia e Teoria generale, Milano, Giuffrè, 1967, pp. 121-144.
14Cfr. L. Duguit, Collective Acts as Distinguished from Contracts, “The Yale Law Journal”, 27, 6, 1918, pp. 753-768; A. Nervi, Beni comuni e ruolo del contratto cit.
15Cfr. A. Quarta, Non-proprietà cit.
16Cfr. C. Carmody Tilley, Tort Law Inside Out, “The Yale Law Journal”, 126, 2017, pp. 1320-1406.
17F. Vassalli, “Estrastatualità del diritto civile”, in Id., Studi giuridici, vol. II, t. 2, Milano, Giuffrè, 1960, pp. 753-793. Per argomenti più aggiornati si veda N. Jansen, R. Michaels, Beyond the State: Rethinking Private Law, Tübingen, Mohr Siebeck, 2008.
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