1. Istituire i beni comuni
Una prospettiva filosofico-giuridica
p. 27-44
Texte intégral
1Il titolo di questo saggio – che, non troppo obliquamente, è un omaggio all’immagine del diritto restituita dai titoli di Yan Thomas1 – descrive un’aporia, un double bind. Da una parte, i beni comuni (deliberatamente al plurale); dall’altra, le istituzioni, o, ancora meglio, l’operazione di istituire (instituere). Per descrivere l’aporia si potrebbe cominciare con una costatazione di ordine sociologico: la diffusione del discorso sui beni comuni è sintomo di una certa crisi istituzionale. Quella che potremmo definire più esattamente – e tuttavia con un grado di generalità assai elevato – una crisi della mediazione classica e, più in generale, una crisi delle forme della rappresentanza. I beni comuni si sono imposti come una – o forse “la” – parola d’ordine in grado di sfuggire alla classica dicotomia tra (diritto) pubblico e (diritto) privato ormai inadatta a offrire un quadro capace di ospitare le metamorfosi soggettive e istituzionali che si sono prodotte nelle società contemporanee2.
2Quello dei beni comuni – per risultare un discorso sensato – andrà inquadrato come una forma speciale di critica della proprietà. Vero e proprio “terzo spazio” in cui i rapporti tra soggetto e proprietà possono essere ripensati, esso revoca in dubbio ogni “naturale” rapporto che allacci l’uno all’altra e, disfacendo e incrinando tanto la sovranità del soggetto quanto il soggetto della sovranità, inquieta il rapporto tra appropriazione e volontà su cui si è costruita buona parte del discorso giuridico occidentale. I beni comuni sembrano mettere sotto cauzione – e si vedrà a che livello di radicalità – distinzioni troppo coriacee tra teoria e prassi. Diremo tuttavia che se, teoricamente, essi permettono di avviare una riflessione intorno al legame tra soggettività e proprietà (dunque, almeno: libertà, volontà, agency e mascolinità)3, praticamente offrono occasioni concrete di sperimentazione di assetti istituzionali liberi da quella ipoteca. È questo il motivo che permette di superare – pur riconoscendone il valore – le discussioni intorno al posto dei beni comuni: se essi siano un lascito, un’eredità o una promessa; se essi siano da collocarsi prima, dopo o oltre la modernità4; se di questa siano l’antitesi assoluta o il più desiderabile dei doni. Ciò su cui si concentra questo contributo è piuttosto la chance che – nei modi dell’antinomia – il rapporto tra diritto e commons offre alla costruzione di un discorso e di una prassi che siano tanto anti-sovrane e anti-proprietarie almeno quanto anti-identitarie e anti-essenzialiste.
Tra politica e diritto
3Se, come sostiene Pierre Rosanvallon, la nostra è l’epoca della sfiducia5, essa è in primo luogo e soprattutto una sfiducia verso le istituzioni e una critica permanente alla loro legittimità. Ma c’è di più: almeno in Italia, la diffusione massiccia della formula “beni comuni” si pretende dotata di uno speciale tenore anti-istituzionale6. Il termine copre, attraverso una qualificazione attributiva (acqua, scuola, lavoro, sapere, teatro Valle, ecc.)7, un campo tanto vasto da coincidere con la cooperazione sociale in quanto tale.
4Non c’è nulla da deplorare in un simile processo8. Al contrario, si sarebbe tentati, e a buon diritto, di riconoscere in questo carattere diffusivo o contagioso tipico dei beni comuni il dispiegarsi di una logica egemonica. Utilizzando le categorie forgiate dal filosofo argentino Ernesto Laclau, si potrebbe senz’altro affermare che i beni comuni incarnino un “significante vuoto”9: un concetto capace di articolare, ordinandole, una serie di domande sociali altrimenti disperse. I beni comuni, in altri termini, sarebbero capaci di trasformare una catena differenziale di istanze sociali diverse in una catena equivalenziale. Secondo la lezione di Laclau, perché un concetto – un significante vuoto – possa occupare il posto dell’universale esso deve progressivamente svuotarsi della propria specificità. È precisamente qualcosa del genere ciò che sta accadendo nel caso dei beni comuni. Concetti astratti, luoghi fisici, risorse naturali sono stati politicamente istituiti o socialmente qualificati come “beni comuni” allorquando venivano rivendicati come tali. Diremo dunque che – nel campo degli usi sociali – la definizione e la pratica dei beni comuni sono coestensive. In altre parole: le lotte per i beni comuni esibiscono un potere istituente o costituente che inerisce ai beni comuni stessi10.
5Si può dunque osservare in che misura questa logica sociale o politica dei beni comuni sia difficilmente compatibile con uno sforzo di concettualizzazione giuridico-istituzionale: laddove la pratica sociale esibisce una tendenza a moltiplicare, diffondere e incrementare i casi di predicazione possibile di alcunché come un esemplare di una serie potenzialmente infinita di beni comuni, la lingua del diritto definisce, inquadra, riduce il numero delle possibilità, ancorando la pluralità interminabile delle predicazioni possibili alla stabilità di un referente unico, univoco e inequivoco. Ecco dunque articolata l’aporia e dichiarata allo stesso tempo la necessità di pensare attraverso essa11, cercando di padroneggiare la moltiplicazione equivoca degli usi sociali e l’opportunità – che è allo stesso tempo metodologica e politica – di garantire ai beni comuni una definizione giuridica stabile.
6Un approccio filosofico può aiutare se non ad afferrare, almeno a intuire con maggiore chiarezza quale sia la posta in gioco dell’aporia, ovvero a rendere compatibile l’urgenza politica del tema dei beni comuni (e l’innegabile effetto di politicizzazione implicato in ogni esperienza di commoning), con la necessità di un loro inquadramento giuridico. Il problema, tuttavia, è che il diritto non ha ancora prodotto gli strumenti e le operazioni all’altezza della novità politica incarnata e annunciata dai beni comuni12. È dunque uno sforzo di creatività e di inventività giuridica a essere richiesto. Il doppio statuto del diritto – che è a un tempo una tecnica d’ordine e una grammatica di trasformazione13 – può in questo caso brillare e mostrarsi in tutta evidenza: se, nell’universo discorsivo del diritto – un universo fondamentalmente dibattimentale e litigioso – vincolare è allo stesso tempo abilitare, allora una definizione giuridica, una istituzionalizzazione dei beni comuni, è necessaria e urgente per più d’una ragione14.
I diritti di chi?
7L’esperienza italiana della commissione Rodotà è stata una prima e fondamentale tappa in questa direzione15. I giuristi riuniti nella commissione dal governo dell’epoca – si era nel 2008 – avevano il compito di mettere mano alla riscrittura della disciplina dei beni pubblici nel Codice Civile italiano, datato 1942. La necessità di superare l’opposizione binaria tra un pubblico identificato con lo Stato e un privato incarnato dal mercato era ben presente ai membri della commissione. I beni comuni – sebbene originati da un ripensamento del concetto stesso di pubblicità – sono stati dunque concettualizzati come un tertium genus tra proprietà privata e proprietà pubblica. Questa la definizione di beni comuni prodotta dalla commissione:
I beni comuni sono quei beni che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali e al libero sviluppo delle persone e dei quali, perciò, la legge deve garantire in ogni caso la fruizione collettiva, diretta e da parte di tutti, anche in favore delle generazioni future.
8Ci si potrebbe contentare di occupare lo spazio che segue con un commento dettagliato di queste righe. È preferibile tuttavia concentrarsi su una tensione che appare in questa formula e sul quadro giuridico-politico entro cui essa si installa. La questione centrale suggerita dal dettato della definizione è quella di una fondamentale tensione tra titolarità e funzione. Il rapporto tra regimi e beni è infatti rovesciato: ciò che importa sono questi ultimi e il loro inquadramento in uno speciale regime sarà piuttosto una conseguenza che non una premessa della loro definizione. Ma forse più ancora che di un rovesciamento, sarebbe opportuno parlare di una progressiva indistinzione; come è stato dimostrato, la dipendenza classica tra beni e servizi è, nel caso dei beni comuni, e dunque dei diritti che ne discendono, integralmente sovvertita16. Il rapporto di transitività che corre tra beni e servizi (che, incidentalmente, mette sotto cauzione alcune assunzioni antropocentriche tipiche del diritto civile occidentale) non potrà non avere effetti sulla qualità della relazione che allaccia proprietà e gestione. A queste novità strutturali si accompagnano ulteriori, possibili problematizzazioni17: a prima vista infatti il polo della funzione sembra assorbire quello della titolarità. Che sia pubblica o privata, la titolarità dei beni comuni deve garantire che la loro funzione sia soddisfatta. Ma, come si vedrà, le cose sono più complicate di così. L’altra possibile pista di approfondimento ha a che fare con lo speciale montaggio che una simile definizione opera tra i beni comuni e i diritti fondamentali.
9Ma cerchiamo di seguire un ordine. Ritorniamo sulla questione della titolarità: come detto, si ha l’impressione che, a partire da questa definizione, la funzione sia il polo magnetico a cui la titolarità sarebbe in qualche modo subordinata. Se ciò che importa è la soddisfazione di certi diritti fondamentali, è opportuno domandarsi chi sia allora il titolare di questi diritti. La risposta più immediata – lo Stato in qualità di “ente esponenziale” titolato a rappresentare la collettività dei cittadini – è anche la meno evidente, almeno se si accetta che i beni comuni implichino e, si direbbe un po’ barbaramente, “performino”, una speciale critica del dispositivo della rappresentanza. Tuttavia è proprio questa la logica espressa dalla Corte di Cassazione in una sentenza del 14 febbraio 2011 in cui i beni comuni sono definiti indipendentemente dal diritto di proprietà e unicamente in virtù della loro funzionalità in rapporto agli interessi di una collettività18. Il soggetto destinato a realizzarli è infatti proprio lo Stato sociale. Sebbene dunque la titolarità sia attribuita alla collettività, la mediazione dello Stato riappare. Il passaggio dal pubblico al comune sembra allora piuttosto una sequenza che trascorre dal pubblico al pubblico “attraversando” il comune. I beni appartengono alla collettività, ma sono amministrati dallo Stato che ha come compito principale quello di garantirne la funzione, che, lo abbiamo visto, coincide con la soddisfazione di un diritto fondamentale.
10La situazione è ingarbugliata e a questa altezza è allora opportuno concedersi un breve détour genealogico, dotato di un duplice scopo: da un lato, si potrà meglio apprezzare fino a che punto, nel caso dei beni comuni, titolarità e funzione siano co-implicati se non integralmente indeterminati, e si intuirà che il terreno più propizio e pertinente a risolvere alcuni problemi di ordine logico che da questa indeterminazione discendono è quello procedurale; in secondo luogo, si avrà occasione di ritornare sull’importanza di stabilire una genealogia pertinente per una lotta politica efficace19.
“Vacanze” romane
11Per sbrogliare la relazione, che appare sempre più quella di una indeterminazione, tra funzione e titolarità, possiamo ritornare a due importanti saggi di Yan Thomas: l’uno consacrato all’istituzione civile della città del 199320 e l’altro dedicato alle res religiosae nel diritto romano del 200221. Perché Yan Thomas e perché Roma? In primo luogo la scelta di richiamarsi all’eredità di Yan Thomas è determinata dal fatto che il suo approccio al diritto permette di situarsi precisamente nell’aporia che si disegnava all’inizio: secondo Thomas
lo storico del diritto non cerca di decifrare, dietro le astrazioni del diritto, la realtà di un gioco sociale dove si darebbe a vedere l’irriducibile singolarità dei suoi attori e l’irriducibile realtà dei suoi rapporti: sono questa stessa singolarità e questa stessa realtà che esso al contrario sospende e mette provvisoriamente a distanza. Non certamente per negare che il diritto si rapporti a dei referenti concreti, cosa che sarebbe assurda, ma al fine di descrivere gli effetti pratici di tutte le mediazioni formali attraverso le quali esso si interpone tra i soggetti e loro stessi, tra la società e essa stessa. Per descrivere insomma il lavoro attraverso cui il diritto agisce di rimando sui suoi referenti per trasformarli, al modo in cui ogni tecnica sociale trasforma la società alla quale essa rinvia ma sulla quale essa allo stesso tempo opera. [l’historien du droit […] ne s’essaye pas a déchiffrer, derrière les abstractions du droit, la réalité d’un jeu sociale où se donnerait à voir l’irréductible singularité de ses acteurs et l’irréductible réalité de ses rapports: c’est cette singularité et cette réalité mêmes qu’il suspend au contraire et qu’il met provisoirement à distance. Non, bien sûr, pour nier que le droit se rapports à des référents concrètes, ce qui serait absurde, mais pour décrire les effets pratiques de toutes les médiations formelles par lesquelles il s’interpose entre les sujet et eux-mêmes, entre la société et elle-même. Pour décrire en somme, le travail par lequel le droit agit en retour sur ces référents pour les transformer, à la manière dont toute technique sociale transforme la société à laquelle elle renvoie mais sur laquelle en même temps elle opère].22
12Il rapporto tra diritto e società, astrazione formale e trasformazione materiale è dunque di natura dialettica: non esiste nessuna purezza, che sia sociale o giuridica, cui richiamarsi, ma un perpetuo andirivieni tra il mondo reale e il diritto che, come si è non troppo paradossalmente sostenuto, è “un altro mondo”23. Si potrebbe affermare, quindi, che i significati sociali, o i “fatti”, esistono quando esistono giuridicamente.
13Roma, d’altra parte, è qui il nome di un’opposizione; l’opposizione a una certa genealogia dei beni comuni che ha trovato nel Medio Evo e in un Medio Evo purificato di ogni rapporto di forza e immaginato come il non-luogo storico di un equilibrio politico e ecologico assoluto, la sola fonte di immaginazione politica. Contro l’idea secondo cui il Medio Evo sarebbe stato il paradiso perduto dei beni comuni è forse più interessante scoprire nel diritto romano – grazie all’opera di Yan Thomas – alcune piste teoriche dotate oggi ancora di grande interesse.
14Il saggio di Yan Thomas dedicato alle res religiosae è estremamente conosciuto e schizza una sorta di contro-genealogia del commercio e degli scambi. L’indisponibilità di alcuni beni – le res religiosae inappropriabili – è meno il residuo degli scambi tra cose vendibili e acquistabili che la matrice stessa e la bizzarra misura incommensurabile di ogni scambio possibile. Come Yan Thomas ha mostrato anche in un altro saggio – Corpus aut ossa aut cineres. La chose religieuse et le commerce24 – le res religiosae definiscono quella famiglia di beni sottratta al commercio: cose che non possono essere né alienate né gravate da servitù, né date in usufrutto o in pegno né fatte oggetto di una qualunque stipulazione. Appare dunque tutt’altro che accessoria la parentela tra i beni comuni – pensati dalla stessa commissione Rodotà secondo la disciplina dell’inappropriabile e dell’indisponibile – e le res religiosae: entrambe extra commercium, dal momento che costituiscono un patrimonio che non appartiene a nessuno, esse contestano l’idea secondo la quale il diritto sarebbe stato semplicemente il mezzo di una trascrizione storica di un’antropologia proprietaria e possessiva considerata naturale e immodificabile. Yan Thomas mostra esattamente il contrario: esiste infatti una categoria di beni che non dipende né dal privato né dal pubblico, neppure nella sua declinazione statuale, ma che, in quanto inappropriabile, è disponibile all’uso comune.
15È dunque un certo tipo di prassi che insieme discende e istituisce l’esser-comune di un dato bene. Una prassi che – secondo il suggerimento di Giorgio Agamben – potremmo riconoscere sotto le spoglie della profanazione25: quella pratica che – disattivando un dispositivo di cattura e separazione – restituisce un bene all’uso comune degli uomini. Le pratiche profanatorie, gli atti di restituzione al comune espongono le cose nella loro natura di “mezzi puri” e dunque le abbandonano a un regime di inoperosità.
16Si tratta di prassi che possono vantare una storia secolare e di cui si possono isolare almeno due episodi maggiori. Da un lato, l’utopia francescana dell’usus facti: l’ambizione di operare una separazione integrale tra uso e proprietà, di sospendere ogni commercio e uso delle cose sull’orlo del loro impossibile consumo, laddove appunto l’uso di qualcosa si immagina salva rei substantia26. Dall’altro lato, una vicenda – più diffusa e insieme meno identificabile – che risolve il munus comune nella sua dimensione di onus: che fa dunque transitare il munus nel regime dei munera in cui si consumano e decidono i protocolli dell’inclusione e i confini della cittadinanza. A partire dalla sistemazione più organica, custodita nella Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca (1195-1234), fino a Pillio di Medicina e ancora con Guido da Suzzara è questa la nota che continua a suonare: “Municipes dicuntur muneris participes”27. È la sottomissione al fisco a identificare l’appartenenza comunitaria; una patria – una res publica o un Comune – non è determinata da filiazione, lignaggio o patrimonio, ma dalla partecipazione – attraverso il pagamento di imposte o la prestazione di servizi (ovvero dall’insieme dei munera civitatis) – alla comunità. Il paradosso che entrambe le – fallimentari – esperienze storiche attestano è quello di un diritto in cui le cose decidono dei soggetti e le pratiche definiscono e distribuiscono diritti. Siamo dunque agli antipodi dell’esperienza contemporanea del diritto; quella stessa esperienza con cui i beni comuni non smettono e non possono smettere di urtare.
Forma di vita e procedura
17Ciò che resta ancora da pensare è infatti e ancora una volta la questione della titolarità, declinata, finalmente, secondo i concetti di uso, gestione, amministrazione o – forse meglio – governo28. Si riaffaccia, in altre parole, l’interrogativo intorno al soggetto dei beni comuni. La genealogia medievalista ha provato, attraverso un recupero di alcune esperienze di proprietà collettiva29, d’altro canto degne del più alto interesse, a immaginare un soggetto collettivo à part entière incarnato da una comunità, il cui carattere fantasmatico la filosofia si è preoccupata di denunciare30. Simili riprese di certo gierkismo – si pensi a titolo di esempio all’invenzione germanista del “condominio a mani giunte”31 – hanno il merito di mettere il dito su un problema spinoso – quello del rapporto tra titolarità e uso – ma di dargli una risposta sbagliata. Sono infatti i concetti di comunità, di soggettività, di molteplicità, di totalità e di unità che devono essere ripensati da cima a fondo. Ma se consideriamo l’indistinzione tra titolarità e funzione o tra proprietà e uso come una prestazione specifica del regime discorsivo dei beni comuni è necessario comprendere fino a che punto il rapporto tra soggetto e beni possa rivelarsi asimmetrico in una dimensione in cui sono piuttosto i beni stessi, o le risorse o gli eventi, a rivendicare una certa priorità logica sui soggetti32.
18I beni comuni, possiamo dire così, lanciano una sfida che disfa la logica classica del principio di individuazione e obbliga a pensare secondo una logica transindividuale33. Si tratterebbe di un modo di uscire dalle impasse implicate da una vasto numero di idées reçues sulla comunità e allo stesso tempo di sbarazzarsi di un’opposizione ormai filosoficamente esangue come quella tra liberalismo e comunitarismo.
19La storia del diritto è ricca di esempi concreti e spesso sconcertanti che aiutano a pensare il genere di paradossi logici legati ai rapporti tra rappresentanza e titolarità; basti pensare alla strana teoria di Mosè da Ravenna, che, nel xii secolo, elaborava una dottrina giuridica che permettesse di imputare diritti e attribuire beni a luoghi sacri34 o al fatto che ancora in tutto il diritto francese di Ancien régime appaia qualcosa di tanto curioso come la formula di “maisons usagères”35. Una storia meno risalente di quanto non sembri se si pensa che essa giunge almeno fino alla sentenza della Corte di Cassazione dell’ottobre del 1953 che al fine di salvaguardare i diritti di sfruttamento agricolo in capo a una popolazione di un villaggio ormai disabitato attribuì la titolarità dei diritti alle mura delle case36.
20È tuttavia ancora una volta il diritto romano a offrire un’inaspettata riserva di immaginazione e creatività giuridica. L’articolo di Yan Thomas dedicato all’istituzione civile della città ha per obiettivo precisamente quello di mostrare lo sforzo dei giuristi romani di rompere lo schema di pensiero che attribuisce una priorità assoluta all’individuo rispetto al “tutto”, senza pertanto cedere a una visione “olista”. Secondo Yan Thomas il diritto romano non ci consegna né una teoria della persona giuridica né una teoria della rappresentanza; esso, piuttosto, fornisce i lineamenti di una forma speciale d’individualizzazione o, diremmo foucaultianamente, di soggettivazione di un’unità plurale. Sia il caso della città. Questo strano soggetto è tutto fuorché qualcosa di sostanziale; esso ha piuttosto carattere funzionale o attributivo: è il nome che tiene il luogo di una pluralità. Vi è dunque un’incommensurabilità tra la pluralità concreta di una comunità e l’unità astratta dell’universalità nominale. Il rapporto tra unità e molteplicità è pensato immediatamente – il che però paradossalmente vuol dire: attraverso mediazioni – in rapporto a un terzo; dunque, si potrebbe azzardare, già in una dimensione procedurale. È per questo motivo che la città non è una persona né un corpo; essa è piuttosto un nomen la totalità dei cui attributi è declinata secondo una modalità negativa: i suoi beni non a caso sono detti res nullius in bonis. “Tutto considerato” (“Somme toute”), come sostiene Thomas, “la città altro non era che un nome che designava l’operazione, riconosciuta negativamente, di messa tra parentesi dei diritti singolari” (“la cité n’était qu’un nom qui recouvrait l’opération, reconnue comme négative, de mise entre parenthèses des droits singuliers”).
21Questa difficoltà di personificare l’astratto attesta dunque del fatto che nel diritto romano la collettività non è mai una collezione di soggetti, ma sempre una relazione con le proprie unità singolari. In altre parole, Yan Thomas sta qui ricostruendo e additando niente altro che la dimensione logica del comune: l’impossibilità di ridurre la città alla totalità dei cittadini compresa come un’unità esibisce niente meno che l’impossibilità di transitare dal comune al pubblico. Il problema, allora come oggi, è dunque quello del modo di imputare degli atti e di attribuire dei diritti a “qualcosa” che è sempre definito negativamente. La risposta romana non sarà quella della rappresentanza moderna, quanto piuttosto quella di una quasi rappresentanza che si sviluppa e perfeziona entro il dominio della procedura: all’unità della città infatti “non corrisponde alcuna sostanza, ma un posto lasciato libero tra i cittadini al plurale e il magistrato al singolare” (“ne correspond aucune substance, mais une place laissée libre entre les citoyens au pluriel et le magistrat au singulier”).
22È a questo punto che possiamo tornare alla tensione tra titolarità e funzione – o come è possibile adesso affermare: tra proprietà e uso – e, scartando alcune soluzioni organiciste, cercare di comprendere come sia possibile pensare i beni comuni in questo “posto lasciato libero”. Come sì è visto, la commissione Rodotà istituiva un nesso tra beni comuni e diritti fondamentali, collegando dunque i primi alla possibilità per tutti e per ciascuno di rivendicarli in giustizia. È dunque il terreno della procedura il più propizio a immaginare questo luogo vuoto, la complessità del soggetto che è in causa e i beni così speciali che sono i beni comuni. Se è possibile pensare alla procedura come alla cerniera tra domanda sociale e risposta istituzionale, è allora lecito affermare che è sul terreno procedurale che l’immagine del diritto affacciatasi attraverso le parole di Yan Thomas si rende più chiara e consistente. La transitività tra astrazione giuridica e trasformazione della realtà trova nella procedura il suo terreno elettivo: lì dove la duplice dimensione del diritto, la tecnica ordinante e la grammatica trasformativa si indeterminano nell’uso concreto – che potremmo chiamare una creatività vincolata – compiuto da soggetti specifici.
23La procedura è il laboratorio – contingente e provvisorio – in cui si sperimenta una politica post-rappresentativa. Certamente un terreno alternativo – e senz’altro politicamente più seducente – è quello costituzionale. Immaginare i beni comuni come risorsa istituzionale e costituzionale discende anche dal loro tipico tenore istituente (o, se si preferisce, con riguardo alla proprietà, schiettamente destituente). L’ipotesi procedurale ha tuttavia dalla sua la capacità di comporre una maggiore aderenza all’ecologia delle forme di vita contemporanee con l’effettualità – senz’altro circoscritta e vincolata – dei suoi dispositivi. La procedura, insomma, permette, nel caso dei beni comuni, di evitare tanto la vertigine dell’immediato e la seduzione di un governo spontaneo del sociale quanto il tentativo di rianimare la trinità formata dallo Stato, la rappresentanza e la delega. Ma – proprio come nel caso del diritto romano e della sua antropologia individualista (ma non proprietaria) – è difficile pensare un’azione legale plurale nei sistemi di civil law.
24La class action, o azione collettiva, è un caso di studio formidabile su cui lasciar convergere l’insieme di questioni sollevate da una politica (o da un diritto – e si sarà capito fino a che punto, nella congiuntura, l’indistinzione tra politica e diritto è un’indicazione che dagli stessi beni comuni è suggerita e discende) dei beni comuni. Plurali gli attori, comuni i beni, diffusi gli interessi, infiniti i bisogni: quello che resta da pensare è un’“azione” in grado di sintetizzare queste variabili, di configurarle. Non è questa la sede per una discussione dettagliata intorno a forme, modi e modelli dell’azione collettiva. Quello che importa è considerarne la funzionalità e l’aderenza tanto dal lato dei possibili utenti quando da quello dei suoi possibili risultati. Se collettivi sono tanto i soggetti quanto i beni su cui essi vantano diritti a loro volta collettivi, collettiva dovrà essere anche quell’azione in grado di “legare” i primi ai secondi.
25L’azione collettiva si confronta statutariamente con una pluralità di soggetti legati da vincoli puramente artificiali e dunque contingenti. La natura del vincolo ha forza procedurale solo laddove sia stato giuridicamente qualificato. Il che vuol dire che ogni tipo di “comunità” può essere il prodotto di una procedura, a prescindere dalla sua naturalità e dalla sua autenticità. Ciò che conta non è una pretesa sostanza collettiva, ma la convergenza contingente di predicati molteplici. Gli interessi – o gli eventi – che innescano una class action hanno, isomorficamente e spesso letteralmente, le stesse caratteristiche dei commons. Condannata tecnicamente all’après-coup, la class action ha tuttavia la speciale capacità di “inventare” nuovi diritti nel momento in cui ne restaura di violati, di identificare, senza autenticare, nuove collettività e dunque di istituire il legame tra quelli e queste.
26La titolarità diffusa – che marca la differentia specifica tra beni pubblici e beni comuni – segna anche un traguardo per la procedura: un possibile laboratorio di tecniche di soggettivazione giuridiche. È un tema venerabile come quello dello standing a essere chiamato e insieme rimesso in causa: nel caso dei commons la natura eccentrica dei beni si specchia su quella in-divenire dei soggetti e rende il rapporto tra questi e quelli un diagramma che distribuisce differentemente i diritti, contribuendo a ridefinire i bisogni. La class action – se rettamente intesa – è quindi anche il luogo in cui la questione della titolarità comincia a sciogliersi, risolvendosi in quella di uno standing che disdice da parte a parte l’antropocentrismo tipico del diritto procedurale37. Ancora una volta, la commissione Rodotà aveva disposto la cornice entro cui è lecito immaginare un ruolo politico per l’azione collettiva:
La tutela inibitoria e la tutela restitutoria spetta allo Stato. La tutela inibitoria spetta a chiunque possa fruire delle utilità dei beni comuni in quanto titolare del corrispondente diritto soggettivo alla loro fruizione. A chiunque possa fruire delle utilità dei beni comuni spetta quindi l’azione tendente a far riconoscere in giudizio l’esistenza del suo diritto e a far cessare eventuali impedimenti al suo esercizio e turbative.38
27Sia il caso Oposa v. Factoran, Jr. discusso dalla Corte Suprema delle Filippine nel 199339. Una class action in cui un gruppo di minorenni – rappresentato dai genitori – agiva in giudizio a nome tanto dei loro coetanei che delle generazioni future a tutela del diritto ambientale (nel caso: di uno speciale diritto costituzionale a un ambiente ecologicamente sano) e contro la concessione da parte di autorità pubbliche di licenze che avrebbero permesso la deforestazione di ampie parti del paese. Tanto dal lato dei soggetti – in questo caso si tratta del più “fantasmatico” e “incapace” degli standing: minorenni e generazioni future – che da quello dei beni (o diritti) reclamati, i commons sono al centro di una configurazione procedurale che di essi è insieme la causa e il prodotto. È a questo tipo di operazione virtuosa – che ogni volta obbliga la tecnica giuridica a farsi grammatica politica – che i beni comuni chiamano il diritto e chi lo vorrà o lo saprà usare conseguentemente.
28Pensare alla class action come a una tecnica giuridica all’altezza delle forme di vita (dunque a un assemblaggio di cose e soggetti, bisogni e diritti) vorrà dire considerarla come quello speciale tipo di prassi in cui gli attori decidono dei significati sociali40. Non è casuale che un’esperienza decisiva come quella della commissione Rodotà sia andata assumendo, nel momento in cui scriviamo, la fisionomia di una vera e propria assemblea costituente itinerante. Un gruppo di giuristi si è impegnato infatti a trascrivere le emergenze e le urgenze sintetizzate dai “beni comuni” nella lingua del diritto. Di più: nella lingua della legge. Questa inedita operazione di lawmaking collettivo riassume le difficoltà e le chances tipiche di una messa in forma giuridica dei beni comuni. Le difficoltà sono quelle legate alla necessaria mediazione tecnica e operativa: quella degli esperti e dei loro codici. Le chances – che sono in numero assai maggiore – investono la stessa possibilità di cambiare lo statuto della forma e di immaginare dunque la possibilità di articolare l’artificialismo del diritto alla materialità delle forme di vita; di praticare, insomma, e di governare, anche, la trasformazione tra bisogni e diritti che il diritto – in virtù del suo speciale tenore discorsivo – è in grado di promettere e di produrre.
Common in Customs
29Che lo si prenda dal lato del rapporto con l’ambiente o da quello delle metamorfosi prodotte dalle nuove forme della produzione e della valorizzazione capitalistica, il discorso dei beni comuni investe la cooperazione sociale sans phrase e le forme possibili della sua organizzazione. Non è casuale che sia dunque la figura del “bisogno” a emergere quale operatore cruciale attorno al quale cimentarsi a ordinare queste altrimenti sparpagliate tessere41. All’incrocio tra forma di vita e rivendicazione di diritti, il bisogno è ciò che i beni comuni – passati attraverso la mediazione concettuale del diritto – impongono come nuovo terreno di lotta e immaginazione politica. Si tratta, una volta di più, di un terreno scivoloso.
30Le decisive ricerche dedicate da E.P. Thompson ai “customs” avevano, tra i molti, il merito di indicare la integrale permeabilità tra il registro dei bisogni e quello dei diritti; tra forma di vita e forma di legge. Se i “customs” sono sì “a whole vocabulary of discourse, of legitimation and expectation”42, essi sono anche e soprattutto una retorica di legittimazione, uno spazio di possibile conflitto:
So far from having the steady permanence suggested by the word “tradition”, custom was a field of change and of contest, an arena in which opposing interests made conflicting claims.43
31Ogni discorso ingenuamente naturalizzante intorno ai beni comuni troverà nelle pagine di Thompson la più recisa delle smentite: la consuetudine, la tradizione e l’uso non sono che i nomi dati a quel perpetuo conflitto intorno ai significati sociali che descrivono i confini mobili di una forma di vita. Il vocabolario riflessivo che permette tale conflitto – e ogni trasformazione – è il diritto. La sede privilegiata entro cui questo conflitto si svolge è la procedura: vero e proprio laboratorio di una perpetua innovazione dei concetti che – ordinando e qualificando le pratiche – decidono dell’arredamento epistemico del nostro mondo e dunque della nostra forma di vita.
32La battaglia per i beni comuni – anche e forse soprattutto come “kampf ums Recht” – sintetizza sotto la specie della “proprietà” le preoccupazioni cruciali della razionalità politica contemporanea: la governamentalità neoliberale. Diremo allora che i beni comuni sono quello speciale sito – discorsivo e pratico – entro il quale si combatte una battaglia per il significato di “proprietà”44. Una battaglia che, giocata sul piano della procedura, dunque del litigio e del disaccordo, permette di mantenere sempre insatura la formula che traduce i “customs” in “rights”. La procedura mette in forma – istituisce – i primi e dunque ne definisce contingentemente il significato. L’apertura della configurazione – la sempre costante rivedibilità del significato da un lato, e la speciale performatività della lingua del diritto dall’altro – è garanzia della inesauribilità della cooperazione sociale come processo di reciproco apprendimento: i beni comuni – giuridicamente istituiti – ne sono allo stesso tempo lo strumento e la posta in gioco.
33Dunque i “rights” andranno considerati meno conquiste o traguardi ultimi che non segnali contingenti di posizionamenti sociali nuovi e allo stesso tempo materiali con cui immaginarne la eventuale, ulteriore trasformazione. Secondo la logica spivakiana della “enabling violation”, i diritti sono quegli speciali “pezzi” di linguaggio che vincolando abilitano. I beni comuni e lo sforzo di istituzionalizzazione che li riguarda sono un’occasione unica per disfare la proprietà e tutto quanto il suo corredo di effetti simbolici, economici, politici, giuridici, sociali e antropologici. Come si è visto: se i beni comuni investono profondamente le forme di vita è tuttavia soltanto una speciale dotazione discorsiva – quella giuridica – che permetterà loro di compiere la trasformazione che essi annunciano.
34La riflessione sull’azione collettiva è solamente una delle piste che è possibile imboccare in direzione di una istituzionalizzazione dei beni comuni. È tuttavia di particolare interesse poiché se da un lato mobilita una certa visione tattica del diritto – concepito come un’arma a doppio taglio – dall’altro gli attribuisce un potere unico di dare forma alla realtà. I beni comuni allora, nel loro viaggio tra società e istituzioni, e attraverso una mediazione tanto particolare come quella offerta dalla procedura, sollecitano a ripensare seriamente un invito assai ironico inviatoci da Michel Foucault alla fine della sua vita:
Bisogna trasformare il campo delle istituzioni sociali in un vasto campo sperimentale, così da individuare quali siano le manopole da girare, i bulloni da allentare o da stringere per introdurre il cambiamento voluto. [Il faut transformer le champ des institutions sociales en un vaste champ expérimental, de manière à déterminer quelles sont les manettes à tourner, quels sont le boulons à desserrer ici ou là pour introduire le changement souhaité].45
Notes de bas de page
1Su cui si veda P. Thévenin, Plasticità del diritto. In ricordo di Yan Thomas, “Politica & Società”, 3, 2009, pp. 141-148.
2Per una delle più ampie panoramiche sul tema, in una letteratura che va facendosi sterminata, si vedano almeno D. Bollier, S. Helfrich (a cura di), The Wealth of the Commons: A World Beyond Market and State, Amherst, Levellers Press, 2012 e, in italiano, L. Pennacchi, A. Montebugnoli (a cura di), Tempo di beni comuni. Studi interdisciplinari, Roma, Ediesse, 2013.
3Cfr. S. Rodotà, Dal soggetto alla persona, Napoli, Editoriale Scientifica, 2007.
4È un tema, questo, al centro di L. Pennacchi, Filosofia dei beni comuni. Crisi e primato della sfera pubblica, Roma, Donzelli, 2012.
5P. Rosanvallon, La contre-démocratie. La politique à l’âge de la défiance, Paris, Seuil, 2006; trad. it. Contro-democrazia. La politica nell’era della sfiducia, Roma, Castelvecchi, 2012. Ma vedi anche B. Latour, Si l’on parlait un peu politique?, “Politix”, 15, 58, 2002, pp. 143-166.
6Cfr. S. Bailey, U. Mattei, Social Movements as Constituent Power: The Italian Struggle for the Commons, “Indiana Journal of Global Legal Studies”, 20, 2 (in corso di pubblicazione); si veda anche la sezione “Against the Day” dedicata a “The Commons Movement in Italy” di “South Atlantic Quarterly”, 112, 2, 2013, pp. 366-405.
7Sui limiti politici di un’attribuzione indiscriminata del predicato si veda A. Amendola, “Il lavoro è un bene comune?”, in M.R. Marella (a cura di), Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, Verona, ombre corte, 2012, pp. 258-276.
8La coestensività tra beni comuni e cooperazione sociale nell’epoca del capitalismo postfordista è stata difesa da M. Hardt, A. Negri, Comune. Oltre il privato e il pubblico, Milano, Rizzoli, 2010 e da U. Mattei, Beni comuni. Un manifesto, Roma-Bari, Laterza, 2011.
9Cfr. almeno E. Laclau, Emancipation(s), London-New York, Verso, 1996; Id., La ragione populista, Roma-Bari, Laterza, 2008. L’ipotesi di considerare i beni comuni secondo lo schema del significante-vuoto è stata avanzata anche in L. Coccoli, “Ieri, oggi, domani. I beni comuni tra passato e futuro”, in Id., Commons/Beni comuni. Il dibattito internazionale, Firenze, goWare, 2013 e in A. Ciervo, I beni comuni, Roma, Ediesse, 2013.
10Sull’effervescenza delle pratiche legate ai commons e sul loro rapporto con inedite forme di lawmaking cfr. M.R. Marella, Pratiche del comune. Per una nuova idea di cittadinanza, “Lettera internazionale”, 116, 2013, pp. 40-44.
11Per una cruciale lezione etico-politica sul double bind si veda G.C. Spivak, An Aesthetic Education in the Age of Globalization, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2012.
12Quali notevoli eccezioni alla regola si vedano U. Mattei, “Proprietà (nuove forme di)”, in Enciclopedia del diritto. Annali V, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 1117-1132; M.R. Marella, “Per un diritto dei beni comuni”, in Ead. (a cura di), Oltre il pubblico e il privato cit., pp. 9-28; S. Chignola (a cura di), Il diritto del comune. Crisi della sovranità, proprietà e nuovi poteri costituenti, Verona, ombre corte, 2012; A. Lucarelli, La democrazia dei beni comuni, Roma-Bari, Laterza, 2013.
13Su questa distinzione, e su tutta la discussione sull’azione collettiva che segue, mi permetto di rimandare al mio M. Spanò, Azioni collettive. Soggettivazione, governamentalità, neoliberismo, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013.
14Per un approccio “dibattimentale” al diritto si vedano V. Marzocchi, Parola e mondo storico-sociale: il caso del diritto, “Politica & Società”, 1, 2012, pp. 89-112 e Id., A jurisdictional concept of law from a philosophical (linguistic-pragmatic) point of view, “Politica & Società”, 1, 2013, pp. 119-142.
15Una ricca documentazione sui lavori della Commissione può essere trovata in U. Mattei, E. Reviglio, S. Rodotà, Stefano (a cura di), Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica, Bologna, il Mulino, 2007 e in U. Mattei, E. Reviglio, S. Rodotà (a cura di), I beni pubblici. Dal governo democratico dell’economia alla riforma del codice civile, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 2010. Ulteriori informazioni in E. Reviglio, “I beni pubblici. Nuovi principi generali ed una nuova tassonomia. Linee guida della proposta di riforma della ‘Commissione Rodotà’ ”, in L. Pennacchi (a cura di), Pubblico, privato, comune. Lezioni dalla crisi globale, Roma, Ediesse, 2010, pp. 505-513.
16U. Mattei, “Proprietà (nuove forme di)” cit., in particolare alle pp. 1125-1130.
17Sarà qui deliberatamente lasciata inesplorata la questione dei diritti delle generazioni future, su cui mi permetto di rimandare al mio M. Spanò, “Who’s the Subject of the Commons for Future Generations? An Essay in Genealogy”, in S. Bailey, G. Farrell, U. Mattei (a cura di), Future Generations and the Commons, Strasbourg, Publications of the Council of Europe, 2013.
18Sulla sentenza si veda S. Lieto, “Beni comuni”, diritti fondamentali e Stato sociale. La corte di Cassazione oltre la prospettiva della proprietà codicistica, “Politica del diritto”, 2, 2011, pp. 331-350.
19Per alcuni interessanti spunti su come condurre una genealogia dei beni comuni si veda L. Coccoli, “Idee del comune”, in M.R. Marella (a cura di), Oltre il pubblico e il privato cit., pp. 31-42.
20Y. Thomas, L’institution civile de la cité, “Le Débat”, 74, 1993, pp. 23-44; adesso anche in Id., Les opérations du droit, Paris, Seuil-Gallimard-EHESS, 2011, pp. 103-130.
21Id., Il valore delle cose, a cura di M. Spanò, Macerata, Quodlibet, 2015.
22Id., Présentation, “Annales, Histoire, Sciences sociales”, 6, 2002, pp. 1425-1428. Per uno sguardo d’insieme sull’opera di Thomas si vedano almeno, oltre al già citato Thévenin, M. Madero, Penser la tradition juridique occidental. Une lecture de Yan Thomas, “Annales, Histoire, Sciences sociales”, 1, 2012, pp. 103-133; E. Coccia, “L’institution et la vérité”, in P. Napoli (sous la direction de), Aux origines des cultures juridiques européennes. Yan Thomas entre droit et sciences sociales, Rome, École Française de Rome, 2013.
23M.-A. Hermitte, Le droit est un autre monde, “Enquête”, 7, 1999, pp. 17-37.
24Y. Thomas, Corpus aut ossa aut cineres. La chose religieuse et le commerce, “Micrologus”, 7, 1999, pp. 73-112. Su cui si veda anche G. Agamben, Il sacramento del linguaggio. Archeologia del giuramento, Roma-Bari, Laterza, 2008.
25Cfr. G. Agamben, Profanazioni, Roma, nottetempo, 2005.
26Si vedano almeno P. Grossi, Usus Facti. La nozione di proprietà nella inaugurazione dell’età nuova, “Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 1, 1972, pp. 287-355 e G. Agamben, Altissima povertà. Regole monastiche e forme di vita, Vicenza, Neri Pozza, 2011. Sul tema resta tuttavia cruciale E. Coccia, Regula et vita. Il diritto monastico e la regola francescana, “Medioevo e rinascimento”, 20, 17, 2007, pp. 97-147. Cfr. inoltre L. Coccoli, Vita comune, beni comuni e uso del diritto, “Politica & Società”, 1, 2012, pp. 125-130.
27Per questa linea di pensiero ci si può adesso riferire a E. Conte, S. Menzinger, La Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca (1195-1234). Fisco, politica, scientia iuris, Roma, Viella, 2012. Più in generale sul rapporto tra cittadinanza, fiscalità e bene comune (o beni comuni) si vedano G. Milani, Avidité et trahison du bien commun. Une peinture infamante du xiiie siècle, “Annales. Histoire, Sciences sociales”, 66, 2011, pp. 705-739 e M. Vallerani, “ ‘Ursus in hoc disco te coget solvere fisco’. Evasione fiscale, giustizia e cittadinanza a Bologna tra Due e Trecento”, in E.C. Pia (a cura di), Credito e cittadinanza nell’Europa mediterranea dal Medioevo all’Età Moderna. Atti del convegno internazionale di studi. Asti, 8-10 ottobre 2009, Asti, Centro studi Renato Bordone sui Lombardi, sul credito e sulla banca, 2014, pp. 39-50. Per una provocatoria ripresa contemporanea del dibattitto sul fisco cfr. P. Sloterdjik, Die nehmende Hand und die gebende Seite: Beiträge zu einer Debatte über die demokratische Neubegründung von Steuern, Berlin, Suhrkamp, 2010; trad. it. La mano che prende e la mano che dà, Milano, Raffaello Cortina, 2012.
28Su questo insieme di temi cfr. P. Napoli, Indisponibilità, servizio pubblico, uso. Concetti orientativi su comune e beni comuni, “Politica & Società”, 3, 2013, pp. 403-426.
29M. Bailey, A Marginal Economy? East Anglian Breckland in the Later Middle Ages, Cambridge, Cambridge University Press, 1989; M. Bloch, Les groupes sociaux dans l’Italie médiévale, “Annales d’histoire économique et sociale”, 1, 1929, pp. 587-589; Id., Les caractères originaux de l’histoire rurale française, Paris, Armand Colin, 1931; V. Clément, De la marche-frontière au pays-des-bois. Forêts, sociétés paysannes et territoires en Vieille-Castille (xie-xxe siècle) [1992], Madrid, Casa de Velázquez, 2002; M. De Moor, L. Shaw-Taylor, P. Warde (a cura di), The Management of Common Land in North West Europe, c. 1500-1850, Turnhout, Brepols, 2002; B. Derouet, Territoire et parenté. Pour une mise en perspective de la communauté rurale et des formes de reproduction familiale, “Annales ESC”, 50, 1995, pp. 645-686; P. Grossi, Un altro modo di possedere. L’emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria, Milano, Giuffrè, 1977; E. Kerridge, The Common Fields of England, Manchester, Manchester University Press, 1992; D. Moreno, O. Raggio (a cura di), Risorse collettive, “Quaderni storici”, 81, 1992; J.M. Neeson, Commoners: Common, Right, Enclosure and Social Change in England, 1700-1820, Cambridge, Cambridge University Press, 1993; U. Petronio, “Usi civici”, in Enciclopedia del diritto, vol. XLV, Milano, Giuffrè, 1992, pp. 930-954; G. Leyte, Domaine et domanialité publique dans la France médiévale (xiie-xve siècles), Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 1996; J.-R. Trochet, Terre comuni nel nord-est della Francia e nel massiccio armoricano: genesi, usi, pratiche, “Quaderni storici”, 79, 1992, pp. 105-134; N. Vivier, Propriété collective et identité communale: les biens communaux en France (1750-1914), Paris, Publications de la Sorbonne, 1998.
30Per alcune ormai classiche critiche filosofiche a idee essenzialiste di comunità si vedano almeno M. Blanchot, La Communauté inavouable, Paris, Les Éditions de Minuit, 1984; trad. it. La comunità incofessabile, Milano, SE, 2002; J.-L. Nancy, La communauté dés’uvrée, Paris, Christian Bourgois, 1983; trad. it. La comunità inoperosa, Napoli, Cronopio, 1995; G. Agamben, La comunità che viene, Torino, Bollati Boringhieri, 2001; J. Derrida, Spectres de Marx: l’état de la dette, le travail du deuil et la nouvelle Internationale, Paris, Galilée, 1993; trad. it. Spettri di Marx. Stato del debito, lavoro del lutto e nuova Internazionale, Milano, Raffaello Cortina, 1994; R. Esposito, Communitas. Origine e destino della comunità, Torino, Einaudi, 1998. Per una visione d’insieme di questo paradigma mi permetto di rimandare a V. Rosito, M. Spanò, I soggetti e i poteri. Introduzione alla filosofia sociale contemporanea, Roma, Carocci, 2013, pp. 104-135.
31O. von Gierke, Das Deutsche Genossenschaftsrecht, Graz, Akademische Druck und Verlagsanstalt, 1954.
32Cfr. P. Grossi, Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali, Milano, Giuffrè, 1992; E. Conte, “Cose, persone, obbligazioni, consuetudini. Piccole osservazioni su grandi temi”, in Le sol et l’immeuble. Les formes dissociées de propriété immobilière dans les villes de France et d’Italie (xiie-xixe siècle), Rome, Ecole Française de Rome, 1995, pp. 27-39. Con riferimento ai beni comuni cfr. M.R. Marella, Beni comuni. Oltre l’opposizione tra natura e cultura, “Lettera internazionale”, 113, 2012.
33Cfr. G. Simondon, L’individuation psychique et collective, Paris, Aubier, 1989. Si vedano anche P. Virno, “Moltitudine e principio di individuazione”, in G. Simondon, L’individuazione psichica e collettiva, Roma, DeriveApprodi, 2001, pp. 231-234 e Id., Gli angeli e il general intellect. L’individuazione in Duns Scoto e Gilbert Simondon, “Forme di vita”, 5, 2006, pp. 171-180.
34Su cui si vedano E. Cortese, “Per la storia di una teoria dell’arcivescovo Mosè di Ravenna (m. 1154) sulla proprietà ecclesiastica”, in S. Kuttner, K. Pennington (a cura di), Proceedings of the fifth International Congress of Medieval Canon Law (Salamanca, 1976), Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1980, pp. 117-155; E. Conte, “Intorno a Mosè. Appunti sulla proprietà ecclesiastica prima e dopo l’età del diritto comune”, in I. Birocchi, M. Caravale, E. Conte, U. Petronio (a cura di), A Ennio Cortese, Roma, Il Cigno, 2001, vol. I, pp. 345-367; Y. Thomas, “L’extrême et l’ordinaire. Remarques sur le cas médiéval de la communauté disparue”, in J-C. Passeron, J. Revel (a cura di), Penser par cas, Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2005, pp. 45-73, adesso anche in Id., Les opérations du droit cit., pp. 207-237.
35Finzione giuridica che si deve specialmente a Philippe Antoine Merlin (1754-1839).
36Cfr. E. Conte, Comune proprietario o comune rappresentante? La titolarità dei beni collettivi tra dogmatica e storiografia, “Rivista di Diritto Agrario”, 78, 1999, pp. 181-205; Id., Diritto comune. Storia e storiografia di un sistema dinamico, Bologna, il Mulino, 2009; Id., “Beni comuni e domini collettivi tra storia e diritto”, in M.R. Marella (a cura di), Oltre il pubblico e il privato cit., pp. 43-59.
37C. Stone, Should Trees Have Standing? Law, Morality and the Environment, Oxford, Oxford University Press, 2010.
38E. Reviglio, “I beni pubblici” cit., p. 509.
39R.C. Corona, Class Action, Public Interest Litigation and the Enforcement of Shared Legal Rights and Common Interests in the Environment and Ancestral Lands in the Philippines, in www.aseanlawassociation.org; il caso è citato anche in S. Settis, Azione popolare. Cittadini per il bene comune, Torino, Einaudi, 2012, p. 38.
40Si vedano almeno per il medio evo C. Wickham, Courts and Conflicts in Twelfth-Century Tuscany, Oxford, Oxford University Press, 2004 e per l’età moderna S. Cerutti, Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino xvii secolo), Milano, Feltrinelli, 2003.
41Ruota attorno a un futuro “costituzionalismo dei bisogni” l’importante volume di S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, Laterza, 2012. Sul rapporto tra sistema dei bisogni e class action cfr. A. Ferrara, Su sistema dei bisogni e bene comune, relazione tenuta presso la International Summer School di Filosofia e Politica, Fondazione Italianieuropei, 3-6 giugno 2010.
42E.P. Thompson, Customs in Common: Studies in Traditional Popular Culture, New York, The New Press, 1991, p. 2.
43Ivi, p. 6. Su queste tematiche – con e oltre Thompson – è fondamentale A. Torre, Luoghi. La produzione di località in età moderna e contemporanea, Roma, Donzelli, 2011.
44Cfr. E.M. Peñalver, S.K. Katyal, Property Outlaws: How Squatters, Pirates, and Protesters Improve the Law of Ownership, New Haven, Yale University Press, 2010.
45M. Foucault, “Un système fini face à une demande infinie”, in Id., Dits et écrits II, 1976-1988, Gallimard, Paris 2001, pp. 1186-1202.
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