3. Sovranità e sovranismo
p. 90-115
Texte intégral
La sovranità e i suoi critici
1Dall’inizio del Novecento in poi la “sovranità” ha iniziato a sperimentare cosa significhi divenire una nozione friabile, dopo che per secoli la sua funzione era stata quella di architrave della potenza pubblica e simbolo per antonomasia del potere giuridico-politico. La certificazione di tale processo sul piano disciplinare e culturale è culminata negli anni Ottanta del secolo scorso con la crisi dello “Stato” come oggetto storiografico1. L’attacco alla funzione sovrana, prima che a questo o quel sovrano giuridico e politico, ha comportato un mutamento di prospettiva nel lavoro storico, che si è trovato a risituare nella pratica sociale atti tradizionalmente ascritti ai pubblici poteri, in modo da valorizzare al massimo decisioni e azioni fondate su scelte, calcoli, strategie degli attori au ras du sol. Basti pensare, in tal senso, all’impulso innovatore rappresentato da quella costola della storia sociale che è la microstoria, che nelle sue declinazioni più aggiornate e meno integraliste è impegnata, tra l’altro, a snellire il concetto d’istituzione dal fardello weberiano dell’Anstalt, e quindi dall’ancoraggio necessario a forme strutturate di apparati pubblici o privati che prescrivono lo schema di condotta ai soggetti2. Esemplari, da questo punto di vista, alcune ricerche sulla cittadinanza di antico regime, un tema che per eccellenza si presta a letture in cui il riconoscimento da parte dell’autorità pubblica (lettere di naturalizzazione) riveste un ruolo decisivo. Invece, secondo questo indirizzo, il “sovrano” conta relativamente poco e molto di più incidono i rapporti di diritto privato – capacità di contrattare, ereditare ecc., inserimento nel mondo del lavoro – in cui sono presi i singoli attori, prove tangibili dell’appartenenza effettiva alla comunità indipendentemente dall’esistenza di un provvedimento dell’autorità pubblica3. Dalla scuola delle “Annales”, che ha impregnato larga parte della storia sociale del secondo dopoguerra, fino alla microstoria si è affermata pertanto una robusta corrente investigativa orientata a descrivere i processi politici, economici e sociali svincolati dal ruolo del direttore d’orchestra che imposta dall’alto il cosa e il come farlo, dettando il tempo normativo alla società.
2Se ci si sposta dall’ambito storiografico notiamo che l’esito della delegittimazione della sovranità come prisma per la comprensione di un ordine sociale e politico è stato preparato, anche sul piano teorico, dal convergere di prospettive diverse in una delegittimazione iconoclasta di quel modello, indicato come parametro fuorviante sia per la comprensione scientifica del diritto, sia per una corretta individuazione delle relazioni di potere disseminate nella società. Da parte del diritto, della sociologia e della filosofia gli attacchi al paradigma privilegiato del realismo politico e della teoria del diritto pubblico tardo-ottocentesco hanno trovato in Kelsen, Luhmann e Foucault alcuni tra gli interpreti di spicco. A diverso titolo questi autori sono stati capaci di sviluppare un campionario di argomenti che hanno minato alle fondamenta una costruzione su cui nei secoli si è modellata la titolarità superiore della forza politica, di matrice laica oppure, come nel caso della potestas pontificale, religiosa4. Ricordiamo sommariamente i passaggi, peraltro noti, che hanno prodotto questo smottamento.
3Nel saggio Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts pubblicato nel 1920, Kelsen considera il concetto di sovranità statale come un ostacolo da liquidare perché non ha più senso all’interno di una visione monista dell’ordinamento giuridico centrato sul diritto internazionale, la cui oggettiva validità è corroborata da un insieme di sanzioni che gli assicurano autonomia rispetto agli ordinamenti particolari dei singoli stati. Pensare il diritto senza la questione della sovranità appare a Kelsen tanto una presa d’atto scientifica dell’insostenibilità della tesi dualista diritto interno-diritto internazionale, quanto un compito morale inseparabile dalle ragioni della democrazia e della pacifica convivenza tra gli stati. Un principio, questo, come l’avrebbe sancito la Carta delle Nazioni Unite del 1945, che prevede sanzioni – dalla forza dissuasiva peraltro assai blanda, la storia seguente docet – contro le azioni di paesi colpevoli di minacciare la sicurezza internazionale. L’affermazione di un limite all’unilateralismo delle volontà statali, aldilà della sua reale efficacia, conferma comunque un punto di svolta: la sovranità non è il postulato ultimo della storicità e positività del diritto, è piuttosto un “dogma” che inscena un’unità dove in realtà questa non va ricercata, perché si trova nella trama del supremo ordinamento internazionale, unica civitas maxima che non ha bisogno di nessun riconoscimento statale per esistere nella sua oggettiva autonomia giacché la sua validità, come il trascendentale kantiano, è presupposta. Per tale motivo, concludeva Kelsen, “il concetto di sovranità deve essere radicalmente rimosso. È questa la rivoluzione della coscienza culturale di cui abbiamo per prima cosa bisogno”5. Luigi Ferrajoli ha dato compiutezza massima a tale programma, sostenendo l’antinomia irriducibile tra sovranità e Stato di diritto sia sul piano interno, perché la prima è incompatibile con l’idea che ogni potere è sub lege, sia sul piano internazionale, perché essa è in contraddizione con la Carta dell’Onu del 1945 e la Dichiarazione universale dei diritti del 1948. In quanto potere fondato sull’assenza di limiti, la sovranità è la negazione del diritto e viceversa6.
4Dal versante sociologico (e giuridico), la visione dell’unità statale e di una sovranità come centro di ideazione e decisione politica onnicomprensiva è stata rimessa in discussione dall’approccio sistemico di Niklas Luhmann e della sua scuola. Qui la modernità è fatta coincidere non più col predominio di alcuni principi fondamentali, sul modello di un Illuminismo astratto difeso da Habermas e dagli ultimi francofortesi, bensì sulla comparabilità di sistemi funzionali: “la teoria dei sistemi sociali assume la forma di un conglomerato di sistemi sociali che non vengono descritti secondo un principio, un valore o una norma e neanche in base ad un principio etico, ma a partire dalla comparabilità come conseguenza di autonomia, autopoiesi, apertura operativa, ecc.”7. La sovranità come pietra angolare del costituzionalismo politico ancorato al ruolo egemonico dello Stato lascia progressivamente il campo all’idea di un costituzionalismo societale, per dirla con Teubner, che opera al di fuori dei binari programmatici della normatività incardinati negli organi della carta costituzionale. Una costituzione che si delinea con profilo variabile in ragione della forza centrifuga degli aggregati sociali produce inevitabilmente sfere locali di governo, logiche di gestione multiple che estromettono la legittimità pratica, oltre che euristica, di una categoria classica come la sovranità, emanazione del vecchio ius publicum europeum fondato per l’appunto sulla coesistenza di una pluralità di Stati nazionali autodeterminantisi8. Si assottigliano perciò, nell’approccio sistemico, le condizioni per pensare lo spazio del potere secondo la logica di un centro autoreferenziale che sussume e rappresenta la capacità di governo propria ai diversi ambiti dell’agire sociale.
5Con una semantica di tutt’altro tipo, Michel Foucault descrive questo scenario nella seconda metà degli anni Settanta del secolo scorso. Il movimento classico del comando sovrano, che plana dall’alto sulla testa dei cittadini, è ribaltato in un processo di coagulazione progressiva di pratiche di governo, elaborate al di fuori di quella sfera d’influenza diretta, che a partire dal xvi secolo, epoca tradizionalmente identificata con lo sviluppo teorico della sovranità, contraddicono la rappresentazione di unità ordinamentale polarizzata attorno al trono del re. Semmai, secondo Foucault, se proprio si vuole mantenere una prospettiva statocentrica occorre rovesciare il quadro e parlare di “governamentalizzazione dello Stato”, cioè di un potere sovrano che si accaparra le forme e le tecniche di dominazione elaborate in seno alla società, e le annette mano a mano sotto la propria egida9. Rispetto alla figura del re e allo strumento della legge di cui si avvale per saturare lo spazio del diritto pubblico, Foucault ricalibra lo sguardo sulla prassi del dominio, primo motore del senso storico, e a partire da questo fattore ridisegna l’incidenza del diritto sovrano:
Ho cercato di far valere tanto nel suo segreto quanto nella sua brutalità, la dominazione, e di mostrare, a partire di qui, non soltanto come il diritto sia, in linea di massima, lo strumento della dominazione – il che va da sé – ma anche come, fin dove e sotto che forma, il diritto trasmette e mette in opera rapporti che non sono rapporti di sovranità, ma di dominazione. Da notare che, quando dico diritto, non penso semplicemente alla legge, ma all’insieme degli apparati, istituzioni, regolamenti che applicano il diritto. E quando parlo di dominazione non intendo tanto il fatto massivo di ‘una’ dominazione globale dell’uno sugli altri o di un gruppo su un altro, ma le molteplici forme di dominazione che possono esercitarsi all’interno della società. Non prendo in considerazione dunque il re nella sua posizione centrale, ma i soggetti nelle loro relazioni reciproche; non intendo la sovranità nella sua costruzione unica, ma gli assoggettamenti molteplici che hanno luogo e funzionano all’interno del corpo sociale.10
6Il modello del potere sovrano si decompone perché la sua condizione di pensabilità e operatività consiste nel godere di una localizzazione privilegiata ed esclusiva, e quindi di un’istituzione che sorregga e significhi anche simbolicamente tale supremazia. Infatti, la critica rivolta al concetto di sovranità per compiersi in maniera radicale non può che accompagnarsi a quella d’istituzione, che anzi la precede. Nel corso del 1973-1974, Il Potere psichiatrico, ritornando su alcuni aspetti che gli parevano contestabili nella sua Storia della follia, Foucault aveva rivisto la critica del potere psichiatrico in termini d’istituzione per opporgli la critica fondata sull’analisi di rapporti propri a una microfisica del potere:
Ritengo […] che neppure la nozione di istituzione sia sufficiente. Mi sembra che nasconda un certo numero di pericoli, perché a partire dal momento in cui si parla di istituzione, si parla in realtà di individui e insieme di collettività, presupponendo come già dati l’individuo, la collettività e le regole che governano entrambi. Diventa facile, di conseguenza, far precipitare qui tutta una serie di discorsi di tipo psicologico o sociologico. […] L’aspetto importante non è […] costituito dalle regolarità istituzionali, bensì, e in misura molto maggiore, dalle disposizioni di potere, dalle correlazioni, dalle reti, dalle correnti, dagli scambi, dai punti d’appoggio, dalle differenze di potenziale che caratterizzano una forma di potere, e che credo siano appunto gli elementi costitutivi al contempo dell’individuo e della collettività.11
7Una volta destituita la sovranità, conseguenza di un supporto anch’esso demitizzato (“Dobbiamo essere decisamente anti-istituzionalisti”12), si sbaglierebbe se si cercasse altrove la sua sopravvivenza, giacché indebolendosi i presupposti storici fondanti all’ombra dello Stato moderno dal xvi secolo in poi, non è più pertinente continuare a impiegare lo stesso nome, sovranità, per processi storici che invece esigono altre definizioni e spiegazioni. Non ha dunque molto senso parlare di sovranità al plurale per descrivere la proliferazione di tante relazioni di dominio non più imputabili al monopolio del Giano bifronte westfaliano, sovrano interno/esterno. Si tratta di altra cosa, a meno che non si opti per una concezione della sovranità in senso schmittiano, che immagina la creazione del diritto sulla base dell’eccezione oltre la legge13. Ma mentre la decisione sul caso eccezionale è pur sempre finalizzata, in Schmitt, alla realizzazione di un ordine politico che non taglia i ponti con la ragion di Stato, dalla critica foucaultiana alla sovranità come chiave esplicativa del potere emerge una frammentazione del classico monopolio della forza tale da imporre il congedo da quel concetto. Per rappresentare più adeguatamente l’assetto dei rapporti socio-economici e di conseguenza politici oltre che giuridici, Foucault scopre il “governo” quale criterio sintetico del funzionamento delle relazioni di potere, scoperta che prelude a un’ulteriore e decisiva estromissione della forma sovrana, che dopo la politica e il diritto riguarda anche la dimensione economica. La sua ricostruzione del discorso liberale, dagli albori settecenteschi dell’economia politica fino ai teorici dell’Ordoliberalismus tedesco del primo e secondo dopoguerra, per arrivare ai sostenitori americani della teoria del capitale umano dei primi anni Settanta, segnala un presupposto non negoziabile per le diverse correnti di quella galassia di pensiero. Se il mercato diventa il solo luogo di verità che orienta, nella sua fondamentale indiscernibilità per l’osservatore esterno, le conseguenti decisioni del livello politico, allora la delegittimazione del principio di sovranità non riguarda solo il reale funzionamento del potere politico e legale, ma anche lo spazio dell’economia. Nel quadro della razionalità liberale classica il mercato era una verità nativa da tutelare come tale, per quella neoliberale il mercato concorrenziale diviene un obiettivo da raggiungere attraverso politiche adeguate e interventi giuridici mirati. In entrambi i casi, tuttavia, gli attori istituzionali non possono che assegnargli il compito di termometro che verifichi l’adeguatezza delle scelte da essi compiute. Non esiste un sovrano economico, una cabina di regia che da una posizione di vertice determina le condotte degli attori della produzione e dello scambio dei beni, perché quella visibilità privilegiata è ormai frammentata in un processo di deistituzionalizzazione inafferrabile secondo la classica griglia weberiana di titolarità e responsabilità degli apparati burocratici statali. Se l’economia politica guarda a un luogo materiale e immateriale allo stesso tempo come il mercato, teatro di verità e non di giustizia, allora la dissociazione tra economia e sovranità contribuisce non soltanto a rivendicare l’autonomia della sfera degli interessi individuali dall’impulso o dalla conferma da parte di un’autorità pubblica. In maniera ancora più radicale, si destruttura l’idea stessa di sovranità quale punto di vista totalizzante su ciò che accade nelle dinamiche sociali. In definitiva la prospettiva dall’alto, che per definizione è quella della sovranità, è screditata dall’economia politica che ne contesta la presunzione di potere e sapere di solito attribuita a quel ruolo: “Il liberalismo nella sua consistenza moderna – osserva Foucault – è iniziato nel momento in cui è stata formulata l’incompatibilità essenziale, tra la molteplicità non totalizzabile, caratteristica dei soggetti d’interesse, dei soggetti economici, e la sovranità totalizzante del sovrano giuridico”14.
8Il movimento di dispersione nell’asse comando-obbedienza non è solo il frutto dell’insubordinazione alla volontà dell’uno, sul modello della Servitù volontaria di La Boétie; e non è neppure l’affermazione dei diritti individuali preesistenti alla sovranità statale, secondo il discorso giusnaturalista. Si tratta di qualcosa di più profondo, che s’incardina al cuore della vita materiale di uomini e donne, perché coinvolge il regime di creazione e circolazione della ricchezza fondato su quell’interesse individuale assunto come valore apodittico di un’antropologia del tutto naturalizzata. La decapitazione del sovrano come personificazione astratta di potere-sapere non potrebbe essere meglio descritta da quanto emerge nel seguente brano tratto dallo stesso corso di Foucault:
Al sovrano giuridico, al sovrano detentore di diritti e fondatore del diritto positivo a partire dal diritto naturale degli individui, l’homo oeconomicus è qualcuno che può dire: tu non devi, ma non perché io abbia dei diritti e tu non abbia il diritto di intaccarli. Questo piuttosto è ciò che dice l’uomo del diritto… L’homo oeconomicus non dice questo. Certo, anche lui dice al sovrano: non devi. Ma glielo dice in questa forma: non devi, perché non puoi. E non puoi nel senso perché ‘sei impotente’. E perché sei impotente, perché non puoi? Non puoi perché non sai e non sai perché non puoi sapere.15
9L’impotenza del sovrano la misuriamo quotidianamente quando si pensi all’ingovernabilità di quella sorta di persona metafisica che è divenuta oggi il mercato, ormai dotata di tutti gli attributi emotivi di un soggetto sociale in carne e ossa. Non a caso si afferma anche una psicologia dei mercati, quando la stessa “disciplina” è impensabile se applicata alla sovranità. Il re è nudo e anche insensibile.
10In un ipotetico libro nero della sovranità criticata, il capitolo “Foucault” oltre a individuare le traiettorie di alcuni discorsi che contribuiscono a destrutturare quel mito politico-giuridico portandoci al cuore neoliberale della nostra attualità, introduce la categoria di governo come criterio alternativo alla sovranità. L’intuizione è feconda almeno per due motivi: innanzitutto perché, alla luce della lettura della razionalità neoliberale come razionalità di governo, prendono corpo analisi geopolitiche ed economiche su alcune aree del pianeta in cui la combinazione tra governi locali e spinta del capitale globale configura quelle che sono state definite forme “graduate” di sovranità16. L’aggettivo “graduate” indica l’attenuazione della forza di comando di uno Stato su alcune parti del proprio territorio, elette a spazi privilegiati ed eccezionali per lo sviluppo delle strategie tipiche delle grandi imprese internazionali. Ma il “governo” di Foucault è anche importante perché, di lì a poco, il mondo intero scopre la governance, termine polisemico e dalle applicazioni altrettanto diverse, ma che al di là di una geografia che si è estesa ben oltre l’ambito originario della corporation, possiede un connotato abrasivo della sovranità statale, al punto che si è parlato di “rivoluzione dolce”17. La governance descrive una processualità tendenzialmente orizzontale e una regolazione contingente e frastagliata di un settore dell’agire sociale più che una precisa istituzione. La nozione rinvia perciò meno a un’entità titolare di un potere egemonico che a un processo risultante della composizione, non necessariamente armoniosa, di segmenti istituzionali non gerarchici e attori rappresentativi dei più ampi interessi sociali le cui norme e pratiche regolano, guidano e controllano un certo settore. I punti di riferimento della rappresentanza democratica come il Parlamento e i partiti sono scavalcati dalla rappresentazione d’interessi corporativi il cui gioco e la cui composizione relegano sullo sfondo il ruolo legittimante per l’intero sistema politico e giuridico svolto dal concetto di sovranità popolare18.
11Assurta ormai a universale nominalistico, la governance diviene la parola per imputare a un soggetto un’attività “che esiste anche se non esiste il soggetto che la svolge”, come è stato osservato da un noto giurista19. Siamo in presenza di quelle finzioni terminologiche produttive di realtà utili, come in questo caso, a perpetuare l’idea di un fulcro decisionale unitario che è difficile identificare. Tuttavia il carattere illusorio di quest’ultimo, metamorfosato sotto la derivazione anglofona dall’antico ceppo semantico della gubernatio, non può essere dichiarato senza ambagi perché è condizionato dalla tenace resistenza dell’archetipo culturale secondo il quale la politica, il potere, il governo restano espressioni di una regalità del centro20.
12Il problema è che questa pulsione centripeta, restando probabilmente ancora forte in termini di psicologia sociale, non lo è più, da diverso tempo, se si guarda al funzionamento delle relazioni internazionali e, in particolar modo, dell’Unione europea il cui Libro bianco già del 2001, dedicato al tema, pur nella sua ambivalenza associa la governance ai principi di partecipazione e responsabilizzazione nel processo formativo delle politiche europee. Un’occasione questa, forse ormai sfiorita, ma che testimonia la propensione a “stemperare progressivamente i presupposti ‘governisti’ e gerarchici dei sistemi politici occidentali”21. Il coordinamento multilaterale ha l’ambizione di relegare in secondo piano la funzione di una volontà di comando, tipica degli aggregati strutturati di potere come lo sono i governi sovrani degli Stati. Questo aspetto dovrebbe tra l’altro indurre a maggiore cautela nell’uso dell’espressione “sovranità europea”, in sé aporetica perché sembra sposare quel tipo di potere che l’Unione europea ha invece preso come contro-modello nella ricerca di una propria identità istituzionale in questi anni. Senza contare che, da un punto di vista non tecnocratico ma dei soggetti umani, pensare in termini di sovranità europea difficilmente si accorda con l’idea di un’Europa concepita come civitas augescens, aperta a differenze incrementali e pluridentitarie, oltre la cornice satura dello Stato22. In definitiva il senso più plausibile di un’espressione come “sovranità europea” è quello d’indicare la concorrenza interna tra sovranità del tutto (sovranazionale) e sovranità delle parti (statali), preludio a quel federalismo europeo auspicato da molti; oppure, all’inverso, anticamera di processi disgregativi, che negli ultimi anni sembrano aver ripreso inesorabilmente corso, fondati sull’incompatibilità tra soluzione federale e sovranità statale il cui attributo irrinunciabile resta l’indivisibilità23.
13Lo slittamento nelle retrovie del ruolo delle sovranità statale per certi versi sembrerebbe essere stato attenuato dal fenomeno della decolonizzazione, che dagli anni Sessanta del secolo scorso si è imposto rivitalizzando le strutture del potere nazionale emancipato dalla potenza coloniale. In realtà è ormai sotto gli occhi di tutti che quel processo d’indipendenza se, da un lato, ha mobilitato le menti dei giuristi più versati in ingegneria costituzionale, al punto che in tanti si sono scoperti commessi-viaggiatori (occidentali) chiamati a immaginare l’intelaiatura istituzionale dei nuovi Stati-nazione, dall’altro sembra rivelarsi nella maggior parte dei casi una tappa di passaggio per la cooptazione in quello che corrivamente è chiamato l’ordine economico-finanziario mondiale. Quest’ultimo di per sé esige l’annientamento di uno dei caratteri fondamentali della sovranità moderna, la netta delimitazione di confini territoriali tra un dentro e un fuori. In tal senso si è parlato di sovranità imperiale, espressione volta più a esaltare l’ossimoro che a indicare uno spostamento della sovranità su uno spazio senza frontiere24. La forma-impero si pone, infatti, originariamente in concorrenza con le pretese “sovrane” dei singoli principi fin dalla notissima massima rex superiorem non recognoscens in regno suo est imperator25, su cui s’impernia il modello di una soggettività politica che esercita in una condizione di aseità, come avrebbe detto la scolastica a proposito di Dio, una potestà derivata solo da sé stessa. Ma ancor prima che si parlasse di sovranità imperiale, già all’inizio degli anni Settanta del secolo scorso cominciavano ad affermarsi dottrine in materia di relazioni internazionali e, in particolare, di economia politica internazionale, che auspicavano il superamento dell’impostazione realista centrata su macroattori militarizzati come gli Stati e su nette separazioni binarie: comando dall’alto e obbedienza dal basso, esercizio interno del dominio e riconoscimento di un esterno che ne segna il limite. La nuova visione invitava invece a pensare in termini di società mondiale “a ragnatela”, focalizzata sulle interconnessioni governative per aree di problemi26. Ecco allora farsi strada, alla luce dell’internazionalizzazione del diritto come orizzonte della condizione giuridica contemporanea da un lato e del cosmopolitismo difeso dal neoliberalismo economico dall’altro, l’idea di una sovranità oltre lo Stato, espressione che non significa la conservazione del concetto nei suoi fasti moderni, ma l’esternalizzazione del suo immaginario nostalgico, più che della sua realtà, su comunità transnazionali dai confini geografici meno netti e definibili27.
14Tuttavia appare teoricamente arduo preservare un concetto, nella sua essenza inseparabile dalle idee di accentramento, monopolio e pienezza, per riproporlo in una congiuntura storica e teorica dove invece si mettono primariamente in discussione quelle caratteristiche che sono il nerbo insostituibile della sovranità. Basti pensare all’avvento dei flussi migratori seguiti alla decolonizzazione, il caso forse più lampante dell’inadeguatezza dei governi sovrani nazionali nell’affrontare la questione facendo leva sulle prerogative tipiche del Leviatano che fu: un potere di comando da esercitare su una popolazione e un territorio come entità materialmente determinate. Il migrante è precisamente quella realtà non “sovranizzata” e soprattutto non “sovranizzabile”, sia perché non c’è alcun monopolio statale capace di governare un fenomeno per definizione fluttuante dettando la linea per gli altri Stati, sia perché accanto a quello statale esistono altri ordinamenti derivati dalla cultura del migrante più che dal suo stato di provenienza o di accoglienza. In questo senso il diritto di famiglia rappresenta il canale più poroso per facilitare la flessibilità dell’ordinamento statale e, di conseguenza, l’affievolirsi della sovranità nazionale sulla materia sotto i colpi del pluralismo giuridico da un lato e del multiculturalismo dall’altro28. Lo stesso deficit di sovranità statale che si manifesta, in definitiva, per un altro genere di flussi, quello dei capitali nei circuiti finanziari, per i quali difficilmente si può ipotizzare una cabina di regia in grado di pilotare, al di là specifiche congiunture, il tracciato acefalo della loro diffusione.
15Insomma, è intellettualmente fuorviante estendere una categoria oltre le sue mura canoniche perché non combacia più con la realtà su cui ha sperimentato il suo plurisecolare tirocinio. Inoltre, non è affatto scontato che si possa pervenire con la sovranità a un grado di astrazione tecnica, come accade per gli istituti giuridici in senso proprio, tale da renderla maneggiabile come un guscio vuoto per adattamenti multipli e svincolati dalla matrice iniziale. Dire sovranità significa identificare quella cosa lì e non la moltiplicazione incontrollata delle sue forme apocrife e pericolosamente supplenti: il “pilota automatico”29 del mercato e l’ineffabile sovranità del consumatore celebrata dalla scuola liberale austriaca e oggi divenuta luogo comune; le grandi lobby della finanza camuffate sotto l’etichetta astratta dei creditori che da sovrani spodestano la sovranità di Stati alla bancarotta finanziaria come nel caso della Grecia; ma anche le corti di giustizia internazionali, i giganti della sanità e della biochimica, le cinque grandi multinazionali dell’intelligenza artificiale (Gafam)30. Chiamare di volta in volta queste diverse entità “sovrane” significa trasferire arbitrariamente una forma di dominio, che storicamente è dotata di precisi attributi, a centri di potere che operano invece secondo logiche diverse. La sovranità, osservava al riguardo Carré de Malberg, è il nome specifico che si dà alla “puissance d’Etat” e non si estende ad altre forme di “puissance” che si esercitano su corporazioni private31.
16Ritorna allora assai utile attenersi alla proprietà di un concetto di cui Hegel ha probabilmente dato la formulazione più penetrante: elevata a idealità, cioè a una realtà che non è empirica, la sovranità è descritta come un tutto individuale, “soggettività certa di sé stessa e come autodeterminazione astratta – e, pertanto, priva di fondamento – della volontà, nella quale si trova l’estremo della decisione”32. La definizione hegeliana offre il minimo comun denominatore ontologico che sottende, aldilà delle loro specificità, le diverse manifestazioni storiche che in termini politico-istituzionali incarnano questo concetto di sovranità. Si tratta certamente di un “cluster concept” com’è stato osservato33, in grado cioè di declinarsi in contesti semantici diversi ognuno dei quali ne offre una coloritura funzionale diversa. Ma questa polivalenza del concetto non annulla il suo nucleo basilare, altrimenti non si capiscono le resistenze attuali alla sua liquidazione, tutte inguaribilmente protese verso un futuro che guarda all’indietro: la sovranità come totalità individuale che lo Stato (Hegel), la nazione (Sieyès), il popolo (Rousseau, o il “we the people” che apre il preambolo costituente della convenzione di Filadelfia) o qualsiasi altro centro d’imputazione omnicomprensivo è capace di omogeneizzare sotto il segno dell’Uno34. Un Uno la cui posizione trascende l’ambiente verso il quale rivendica la propria asimmetria. Qui non è tanto una questione di titolarità, peraltro decisiva dal punto di vista politico, bensì del carattere distintivo dell’essere sovrano: un “modo” unico valido per ogni autorità che si vuole esclusivamente suprema, cioè di ultima istanza, e come tale riconosciuta35.
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17Abbiamo sommariamente delineato un panorama degli attacchi, più o meno diretti, che da un secolo a questa parte hanno contribuito a erodere la sovranità non soltanto come simbolo politico e giuridico, ma anche come paradigma culturale. È il principio stesso di un’identità titolare di una forza esclusiva ed effettuale su una comunità che sembra stridere non soltanto con diversi modelli teorici, ma anche col paesaggio contemporaneo dei rapporti di comando, sfuggiti ormai al controllo degli Stati-nazione, che di quel principio sovrano sono stati per secoli gli interpreti privilegiati.
18Al cospetto di questi scenari globali e degli orientamenti post-sovrani ben noti a tutti, sorge un dubbio più che plausibile: quale senso può avere ripiegarsi su un episodio di cronaca giudiziaria, che un Braudel non avrebbe esitato a catalogare tra gli sterili singhiozzi dell’aborrita histoire événementielle? Perché affezionarsi agli scarti della storia, che invece produce sapere utile e vero solo quando osserva le regolarità di lungo periodo? Non si rischia di trovare una facile protezione nella scelta dell’evento minoritario, invisibile nella sua apparente ripetizione del già noto, scovato quasi per fascinazione estetica ma, in definitiva, poco eloquente oltre la sua nicchia locale? Grazie alla distanza temporale nel frattempo maturata dal momento in cui il processo si è celebrato, è forse possibile considerare questa frazione di vita giudiziaria con la consapevolezza che la sua singolarità, su cui ci siamo interrogati all’inizio, comporta un impatto non trascurabile sulla comprensione di fatti dalla portata assai più vasta. Da una parte, la sentenza del processo rappresenta un’eccedenza incoerente con una temperie politica e culturale che sembrava aver generosamente vergato il certificato di morte civile della sovranità. Un’anomalia domestica, così contigua tuttavia all’esperienza quotidiana da riuscire a camuffare il suo esotismo politico tra i risvolti della cronaca ordinaria. D’altra parte, questa difformità assume una valenza più funzionale se ci soffermiamo invece sugli ultimi anni, durante i quali quella sovranità data bella per sepolta sembra di colpo dare segni di vita nello sciabordio scomposto dei discorsi sovranisti.
19Situato in questa congiuntura di tempi diversi e ravvicinati, allora il processo si ritaglia una radura distonica rispetto al discorso mainstream, ma capace di schiudere una prospettiva da cui osservare dove finisce una tendenza e ne riparte un’altra, che con la prima intrattiene un rapporto, per così dire, di omogeneità discontinua. Processando un clan mafioso, i giudici costruivano qualcosa che non rientrava di certo nelle loro ambizioni: una superfice di scambio tra tendenze storiche. Più che restituirci allora la visibilità in miniatura di un indebolimento del paradigma sovrano cui il tribunale sembrerebbe voler resistere, questo caso processuale rappresenta soprattutto un laboratorio cerniera che permette di distanziarsi tanto dalla critica a quel paradigma, quanto dal suo apparente riciclaggio nelle forme che conosciamo oggi. Ritorna allora la questione del caso giudiziario come atomo di conoscenza storica, che però resta una conoscenza insoddisfacente se il caso stesso è ridotto a espediente stenografico di movimenti più vasti. In questo senso il caso deve sottrarsi all’aggiustamento di sguardo indotto dai giochi di scala, che sembrano favorire una visione più nitida dei fatti quando la focale si restringe. Tutto il problema risiede perciò nella possibilità di conciliare l’osservazione topica con la legittima pretesa di elevarsi a una generalità di più ampio respiro, senza passare per la confortevole presunzione di ritrarre la stessa cosa colta però in un dettaglio, cioè alla grandezza differente del particolare. All’opposto, il caso giudiziario in questione non va neppure inteso come un frammento afono cui restituire dignità, soffocato dalla magniloquenza della storia scritta nelle cancellerie e nei grandi apparati burocratici. Non serve ad amplificare ciò che altrimenti rimarrebbe anonimo e derelitto, secondo un impegno “etico” che vuole proiettare una luce riparatoria sulla negletta cultura dei cosiddetti unplugged. Il nostro caso giudiziario, ci si perdoni la ridondanza, se possiede uno spessore concettuale degno d’interesse, non è perché rende giustizia a eventi che altrimenti resterebbero senza rilievo. Su questo terreno le tenaci investigazioni d’archivio promosse dalla microstoria hanno prodotto risultati capaci d’indebolire i vieti paradigmi omnicomprensivi della storia statuale. Invece la ragione storica e di metodo della vicenda che ci occupa risiede nella capacità, specifica al processo in questione, di conciliare due aspettative spesso aliene l’una all’altra: la particolarità del fait divers e una sua più ampia proiezione di senso. Il problema della sovranità convocata in giudizio come parte lesa propizia, nella sua caratteristica di avvenimento discreto e al contempo epocale, la sostenibilità e la fertilità di un incontro tra micro e macro al di fuori di rappresentazioni di scala. Il fatto di cronaca minima e il fatto politico globale non sono più contrapposti, secondo un modulo critico caro alla microstoria, ma combinati grazie al catalizzatore del caso giudiziario. Un caso che, a sua volta, sfugge all’ordinario della ripetizione in virtù delle proprietà tecniche attivate dalla procedura del diritto. In questo modo riscatta il contenuto di una banale routine – che tale è, ormai, un processo ex art. 416 bis – per estremizzarne la sfida politica e giuridica, esigendo al contempo da chi osserva riflessioni meno scontate. Insomma, guardare più da vicino il caso della sovranità mutilata, isolandolo finché possibile dall’incessante brusio dei discorsi e delle teorie della politica e del diritto, aiuta meno a recludere che a traghettare l’oggetto oltre i suoi abituali confini interpretativi. Lo rende visibile nella sua rara stranezza che, come tale, è predisposta a esaltare il valore squisitamente qualitativo e originale di quell’oggetto. Il fatto che un caso del genere non benefici di una prova empirica come la ripetizione in serie, requisito indispensabile per una storiografia epistemologicamente confortata da costanti e variabili su tempi e campi lunghi – in diritto si direbbe “fare giurisprudenza” –, non vuol dire che non produca conseguenze di più significativo momento, perché in realtà opera da innesco per conoscenze impreviste36. Solo così, per dirla sempre con Braudel, la congiuntura disvela il suo intrigante recitativo. Cerchiamo, in conclusione di questo lavoro, di capire perché.
Una sentenza “suicida”
20Il fenomeno dell’internazionalizzazione del diritto, lo abbiamo detto, è solitamente indicato come uno dei fattori che negli ultimi decenni hanno inciso profondamente sul corpo del Leviatano, inaridendolo nelle prerogative ontologiche riconosciutegli dal diritto e dalla politica – e ancor prima dalla teologia a proposito del potere pontificio – ma anche nella capacità di diagnosticare i luoghi e i modi di esercizio del dominio. Potrebbe sembrare che una vicenda giudiziaria come la nostra, conclusasi con un’intempestiva apologia della sovranità menomata, sia da considerare come una reazione fuori sede contro lo spossessamento delle volontà nazionali a beneficio di un ordine che le trascenda, secondo l’auspicio formulato da Kelsen nel 1920. Tuttavia qui è necessaria una precisazione, perché altrimenti si può facilmente ridurre il caso in questione a qualcosa che non è.
21La “mutilazione” o “menomazione” della sovranità di cui parlano i giudici non coincide con quella “limitazione” della sovranità statale che un ordinamento giuridico nazionale può assumere, ritraendosi dinanzi agli atti di un ordine giuridico sovrannazionale. La famosa sentenza del Consiglio di Stato francese del 14 maggio 2010, n. 312 305 – che applica l’interpretazione del Conseil constitutionnel del 12 maggio 2010 (n. 2010-605 DC ), Loi sur les jeux en ligne, per armonizzare la nuova procedura introdotta dalla c.d. “Question prioritaire de constitutionnalité” col diritto dell’Unione europea – stabilendo che è compito del giudice amministrativo assicurare in ogni momento il primato del diritto dell’Unione europea su quello nazionale, non dichiara la mutilazione sovrana in senso tecnico civilistico stabilita invece nel nostro processo per mafia. Si tratta più propriamente di una limitazione alla sovranità che l’organo giudiziario garante dell’applicazione delle leggi francesi riconosce alla luce del primato del diritto europeo su quello nazionale, della sua unità ed effettività già sancito nel 1964 da una sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea (CJCE, 15.7.1964, Costa c/ ENEL, aff. 6/64). La limitazione della sovranità rientra qui in un problema di gerarchie di fonti, quindi in un rapporto di verticalità tra ordinamenti alla luce del quale la sovranità di quello nazionale è subordinata a quello internazionale, benché rispetto al monismo oggettivo della teoria kelseniana questo processo di subordinazione passi per il riconoscimento di un organo giudiziario dell’ordinamento interno come il Conseil d’Etat. In altri termini, la limitazione della sovranità nazionale è pur sempre l’espressione di una decisione sovrana dello Stato che l’accetta e, come tale, essa è potenzialmente reversibile. In modo implicito si capisce che questo potere suona come l’ennesima conferma di come l’idea di autolimitazione statale poggi su basi davvero precarie37. Senza contare poi che in diversi ordinamenti esistono i contro-limiti dei principi costituzionali fondamentali che prevalgono su ogni altra fonte, interna o internazionale; principi e norme costituzionali sempre emendabili da parte di ogni Stato, che proprio in ciò esprimerebbe la sua essenza squisitamente sovrana38. Insomma il problema dibattuto dal diritto costituzionale è come immaginare una sovranità divisibile tra lo Stato e altri organismi sovranazionali, come rendere accettabile e praticabile l’idea che la sovranità non sia inderogabilmente sinonimo di Uno, ma possa essere concepita a titolarità multipla, sincronica e cooperativa. In fondo il nodo della sovranità condivisa, da un punto di vista interno, è addirittura congenito alla tripartizione dei poteri, la prova storica più inoppugnabile del fatto che la sovranità moderna si pensa già da Montesquieu in poi come una e trina, come un’entità concettualmente aggregata, ma operativamente disarticolata in poteri governati da un equilibrio in cui l’uno non prevarichi l’altro39.
22Nulla di tutto questo dibattito fa neppure capolino nel caso che ci riguarda, che con sommesso snobismo, verrebbe voglia di dire, reimposta altrove il problema, lasciando che la procedura giudiziaria, non di una corte superiore ma di un tribunale ordinario, pronunci un verdetto in termini filosofici assai più denso di quanto la torrenziale letteratura teorica e dogmatica sia riuscita a produrre dagli anni Novanta in poi su sovranità delegata o condivisa tra stati e ordinamenti sovranazionali. La lesione della sovranità non emerge pertanto da una questione di concorrenza tra istituzioni che appartengono a ordinamenti giuridici distinti in cui si dibatte quale sia superiore di grado all’altro. Qui l’attentato alla sovranità che il tribunale rileva è piuttosto l’esito di azioni materiali che sottraggono allo Stato una porzione del suo substrato, restringono cioè quel che i romani avrebbero chiamato la sua amplitudo, procurandogli un detrimentum, un danno alla sua metaforica corporeità, cioè alla forma-Stato.
23Ma se così stanno le cose, allora assistiamo a un evento singolare e al contempo paradossale, ed è forse proprio questa combinazione a determinare l’unicità del caso. Un potere dello Stato, il giudiziario, stabilisce che la sovranità statale, di cui questo stesso potere giudiziario è un’emanazione, è stata violata e per tale ragione merita di essere risarcita in termini pecuniari. Nel momento in cui ufficializza una rivendicazione di questo tipo, il tribunale finisce inesorabilmente per emettere una sentenza suicida. Il fenomeno delle sentenze suicide è ben conosciuto in dottrina, ma per una ragione diversa da quella di cui si discute. Normalmente si parla di sentenza suicida se le motivazioni del verdetto sono argomentate in maniera tale da far emergere evidenti incongruenze logiche col dispositivo, aprendo così la strada a una loro facile impugnazione. Si può trattare d’infortuni più o meno intenzionali in cui incappano i giudici estensori della sentenza, prigionieri di un retropensiero che smentisce la soluzione licenziata in giudizio: tipico il caso dell’estensore convinto della colpevolezza degli imputati nonostante la sentenza di assoluzione, come è avvenuto in Italia per il famoso processo a Sofri, Bompressi e Pietrostefani per l’assassinio del commissario Calabresi. Oppure si può più ordinariamente trattare di sbavature logiche inerenti al modo di argomentare. In un’eventualità come nell’altra il problema delle sentenze cosiddette suicide è comunque il segno di un’impotenza del sistema giudiziario a produrre decisioni adeguatamente suffragate da prove e argomenti capaci di convincere innanzitutto chi le ha partorite e, in secondo luogo, le parti e l’opinione pubblica. Di qui l’espediente di lasciare aperto il canale dell’impugnabilità per vizi logici delle motivazioni difronte alla Cassazione, per cercare di neutralizzare il merito di una sentenza con cui il giudice estensore, verosimilmente in minoranza rispetto agli altri membri togati e popolari, era in disaccordo.
24Ora la natura suicida di una sentenza che condanna alcuni soggetti a indennizzare lo Stato per la mutilazione della sovranità non corrisponde al modello tipo che abbiamo appena descritto. E non perché a emetterla sia stato un tribunale invece di una corte d’assise, dove è possibile che si crei quella frattura tra giudici togati e giurati da cui nasce la tentazione per il togato insoddisfatto dell’esito del processo di “vendicarsi” redigendo motivazioni inconciliabili col dispositivo. Un giudice penale può sperimentare altri stratagemmi di autolesionismo, che consistono nel condannare la propria sentenza all’attaccabilità non in sede giudiziaria attraverso le forme rituali d’impugnazione, ma su un proscenio che è quello della critica scientifica e del riconoscimento simbolico. Per un eccesso di zelo protettivo nei riguardi della sovranità, i giudici l’hanno esposta alla condizione d’inesistenza – diabolicamente mimetizzata, va ammesso – almeno con le caratteristiche che la storia della politica e del diritto le hanno da secoli attribuito. Nel nostro caso questo suicidio esemplare si consuma non per un conflitto interno all’organo giudicante, bensì per l’attrito tra logica della sentenza e principi di ordine metagiuridico, al punto da produrre un indebolimento radicale delle ragioni che invece la sentenza pretendeva tutelare. Le motivazioni sono infatti l’ultimo atto di un iter processuale che ha iniziato a minare le fondamenta della sua decisione finale dal momento in cui il presidente del tribunale accetta la costituzione come parte civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riconoscendole il ruolo di legittimo rappresentante di quel centro d’interessi supremo per una collettività politica che è la sovranità. Il secondo momento è il riconoscimento a quest’organo di un indennizzo di 10.000.000 di euro per il pregiudizio sofferto dall’entità che egli rappresenta, quella sovranità che risulta certamente vittoriosa nel processo, ma non altrettanto nella storia e nello stesso immaginario politico. La mutilazione subita dalla sovranità a causa dell’attività mafiosa sembra trovare un ristoro, più o meno adeguato, nella liquidazione del danno civile, che tuttavia per un rimbalzo ironico della storia si rivela essere una vittoria anch’essa mutilata perché produce suo malgrado una metamorfosi fulminea del concetto di sovranità. Una metamorfosi che comporta una caduta ontologica verticale del suo statuto giuridico-politico al punto che, letta con occhi meno interni alla logica del processo e più attenti alla rappresentazione culturale del potere, non si sa bene se una simile perdita simbolica sia meno grave di quella materiale sofferta dallo Stato per l’attività dell’organizzazione criminale. Infatti, dal momento in cui si descrive il danno civile come una mutilazione della sovranità, si ammette che quest’ultima sia decomponibile in particelle come una sorta di bene catastale, misurabile e traducibile nel suo valore sul modello di una grandezza fisica. La riparazione che ne consegue è pertanto il frutto della commutazione del danno in prezzo, secondo parametri propri alla valutazione patrimoniale che fanno inevitabilmente precipitare la sovranità nel calderone civilistico della tariffazione che si applica a ogni bene. Il bene “sovranità” non è dunque di una specie diversa da quella di un qualunque bene civile.
25Ancora nel 1999 Neil Mac Cormick osservava che a differenza della proprietà, che si perde a beneficio di qualcun altro, la sovranità è più simile alla verginità, “something that can be lost by one without another’s gaining”40. Il ragionamento sembrava appropriato per descrivere il laborioso processo della costruzione europea, in cui i diversi paesi si sono privati di sovranità senza che l’Unione l’acquisisse41. Ma almeno in Francia la già citata sentenza del Conseil d’Etat del 2010 avrebbe cercato di superare il guado. Tuttavia se si segue un ragionamento che non è quello dei costituzionalisti, concentrati in particolare sul problema della sopravvivenza della sovranità degli Stati all’interno dell’Unione europea e delle altre organizzazioni sovranazionali, notiamo che la sentenza al centro della nostra attenzione sembra smentire qualche anno dopo l’equazione pseudoanatomica di Mac Cormick, oltre che destabilizzare secoli di filosofia giuridico-politica. La perdita parziale della sovranità da parte dello Stato si è tradotta in realtà in un arricchimento di altri soggetti, ai quali però non si può chiedere la reintegrazione in maniera specifica di quella perdita, cioè il ripristino dello status quo, bensì l’equivalente economico. In una situazione come un colpo di Stato, una tipologia eversiva non prediletta dalle organizzazioni mafiose e storicamente appannaggio delle forze armate, è invece possibile pretendere che queste ultime restituiscano, con le buone o le cattive, la sovranità usurpata, com’è accaduto quando il Parlamento di uno Stato europeo è stato occupato da un ufficiale dell’esercito nel tentativo di sovvertire le istituzioni democratiche e imporre una dittatura militare42. Qui si tratterebbe di un vero e proprio furto di sovranità, più che di una mutilazione, e l’ipotetica condanna penale che seguirebbe se il golpe non avesse successo supporrebbe comunque la riconsegna prioritaria del mal tolto, cioè la restaurazione della piena agibilità degli organi costituzionali come condizione pre-giudiziaria, mancando la quale il processo contro i golpisti non potrebbe neppure celebrarsi.
26Allineiamo allora uno dopo l’altro i seguenti elementi: per un tribunale della Repubblica la sovranità è un bene che può legittimamente entrare nel circuito di una contropartita qual è normalmente prevista quando un qualsiasi altro bene è danneggiato. Nel caso di specie, il danno consiste nella diminuzione della sovranità, cioè di un’entità concettuale che identifica al contempo la sintesi verticale del potere ma anche la rappresentazione unitaria e suprema della massima ricchezza collettiva che in termini politici il Leviatano offre ai soggetti accolti nel suo corpo. La riparazione del pregiudizio che questa diminuzione ha comportato segue le vie classiche della responsabilità civile come conseguenza di un processo penale. Se sintetizziamo il senso di questi diversi passaggi non è difficile capire che la sovranità, in quanto espressione concettuale della potenza suprema all’interno di una comunità politica, è proiettata in una sfera che le è geneticamente estranea, quella della valutazione monetaria. L’evento in sé possiede una carica simbolica e iconoclasta del tutto evidente, e per riuscire a produrlo i giudici si sono dovuti spingere fino al limite di una vera e propria contraddizione performativa. Accade, infatti, che un organo dello Stato come un tribunale, ricorrendo all’indennizzo pecuniario, rimetta in questione l’essenza di una nozione, la sovranità statale, che sarebbe tuttavia il presupposto per poter compiere quell’operazione, essendo la sovranità dello Stato la cornice al cui interno agisce un potere pubblico. È come se, per restare alla rappresentazione personificata dello Stato che Hobbes delinea nell’introduzione del Leviatano, i magistrati in quanto “membra” del corpo sovrano rimettano in discussione “l’anima” che conferisce loro vita e movimento. Salvo preconizzare il ritorno a epoche piuttosto lontane in cui la giustizia era una questione privata, è un dato incontrovertibile che la funzione giudiziaria trovi il suo fondamento nella sovranità. Certamente alla luce della Costituzione (art. 101) la giustizia è amministrata in nome di una sovranità che è del popolo e non dello Stato-persona, come più volte sancito dalla corte costituzionale nelle sent. n. 12 del 1971 (“Giur. cost.”, 1971, 83 sgg.), n. 373 del 1992 (“Giur. cost.”, 1992, 2977 sgg.) e n. 235 del 1993 (“Giur. cost.”, 1993, 1718 sgg.), ma al di là del titolare della sovranità, è quest’ultima il postulato concettuale in base al quale si esercita la giustizia. E che sia del popolo, dello Stato o della nazione ecc. è la nozione di sovranità in sé a essere storicamente refrattaria a un trattamento di quantificazione che è invece applicabile alla generalità dei beni per calcolare eventuali offese patrimoniali e morali. Non è tanto una questione di difficoltà tecnica a stabilire a quanto possa ammontare il danno cagionato alla sovranità, un traguardo che, come abbiamo visto, un tribunale è in grado di raggiungere attraverso stime più o meno attendibili basate alla fine su un giudizio equitativo. Si tratta piuttosto del fatto che per principio la sovranità è stata sottratta da sempre a questo regime, proiettandosi ontologicamente oltre la sfera del “materiale” e del “morale” per presiedere incontrastata la dimensione dell’inestimabile. E del resto è questo suo status di prossimità alle cose “sacre”43 a creare disagio tra i giuristi quando devono annoverare la sovranità nel loro asettico organigramma tecnico. Ed è sempre questo suo status a farci apparire audace ed elegantemente scandalosa una sentenza che, con ignoranza da supporre dotta, ascrive per intero la sovranità al dominio variegato del reparabile, aggiungendo un tassello distintivo a quel fenomeno che gli amanti della filosofia della storia chiamano genericamente secolarizzazione.
* * *
27Ma a scrutar meglio nel significato di questa sentenza e della sua sorprendente argomentazione, ci si accorge che l’effetto di ritorno di una simile pronuncia non si abbatte tanto sulla sovranità bensì su quella metafisica del soggetto nazionale che oggi chiamiamo sovranismo44. Il carattere “autolesionistico” di una decisione giudiziaria, che pretende porsi a tutela di un’astrazione concettuale – la sovranità come apogeo immaginario della potenza pubblica – monetizzando il pregiudizio che l’avrebbe vulnerata, in realtà sprigiona le sue schegge altrove. Precisamente su quel vuoto d’impotenza, il sovranismo, che del declino della sovranità novecentesca è il lascito tralignato più che il rancoroso revenant. La sovranità muore e consegna il sovranismo come suo rampollo postumo: a questo ricambio di categorie abbiamo imparato ad abituarci nel nuovo millennio, come se l’avvicendamento obbedisse a un inesorabile passaggio di testimone che abbondanti dosi di cosmesi giuridica, di critiche post-strutturaliste e di teorie sistemiche non fossero state capaci di sterilizzare. Ecco allora che, con disarmante profetismo, la sentenza di un tribunale chiamato a decidere su vicende di mafia compie un’operazione parallela meno appariscente, ma non per questo meno incisiva. S’interrompe, infatti, il cortocircuito che all’epitaffio della sovranità collega l’eruzione del sovranismo, perché anzi è proprio quel “declassamento” civilistico della sovranità a produrre le conseguenze più dirompenti non tanto sulla sovranità dello Stato, presenza sempre più estromessa dallo sviluppo economico e tecnologico oltre che dalla tendenza irreversibile verso l’internazionalizzazione del diritto, quanto sulla sua pulsione monologica e insoddisfatta incarnata dal sovranismo. Questo fenomeno è lo spettro che sopravvive una volta fatta l’economia del cadavere. In quanto pura volontà di sé stesso, il sovranismo è sfidato da una sentenza che lo obbliga a fare letteralmente i conti con la ricchezza che pretende difendere. Scopre così che all’onta di una sovranità convertita in cifre non vi è alternativa reale, se non fantasmando un’origine introvabile45, cucita nei regesti di un’altra geologia politica e giuridica che solo una visione mitologica del passato può illudersi di restaurare46. In questo senso, allora, si può anche salutare con un certo sollievo l’operazione che si è definito suicida partorita dal tribunale nei riguardi di una nozione che, inopinatamente disarcionata dal podio dalla sua trascendenza sacrale, si ritrova collocata nella prassi di una democrazia laica e compartecipata.
28A fronte di una realtà che impone l’interdipendenza come condizione indisponibile per ogni comunità politica, compresa quella statale, appare in tutta la sua fragilità il richiamo ancestrale alla purezza di una figura di dominio, all’assenza di ostacoli, allo scioglimento da vincoli esterni e interni, tutti ingredienti tipici di quell’autosufficienza della sovranità che ora troviamo rimiscelati nell’immaginazione avariata del rigurgito nazionalista. Questo, in definitiva, è il non troppo insospettabile convitato di pietra che spunta fuori quando scolorisce l’inchiostro simpatico del termine sovranismo: l’idea di una comunità che permane identica a sé nei suoi sali e scendi simultanei lungo il tempo della storia e che in questa sua forma identitaria trova la sua imprescrittibile legittimazione47. Un tutto compatto formato da tante singolarità, che si riconoscono senza conoscersi una per una in un perimetro spazialmente determinato ma semanticamente immaginario, da cui fuoriesce all’unisono una voce decisoria chiamata nazione. La patente genetica del sovranismo, al netto delle sue mutevoli configurazioni tattiche assunte nei diversi Stati, trova qui la sua cellula madre, senza perciò ridursi a una versione aggiornata di quell’origine. Al livello del singolo l’equivalente di questo modello politico-giuridico emerge dall’instancabile parenetica sull’autonomia dei privati, un residuato ottocentesco utile a confortare un individualismo che, nonostante la sua egemonia discorsiva degli ultimi decenni, s’infrange sulle debolezze ormai certificate della nozione di diritto soggettivo, sempre più decentrata dall’insorgenza d’interessi trans-soggettivi48. Ma questa è un’altra storia di sovranità mutilate. O forse no.
Notes de bas de page
1A. M. Hespanha, A historiografia juridico-institucional e “a morte do Estado”, “Anuario de filosofia del derecho”, 3, 1986, pp. 191-227.
2Cfr. V. Tigrino, L. Giana, Premessa a Istituzioni, “Quaderni storici”, 139, 2012 dove tra l’altro si legge che le istituzioni vanno intese “come l’esito di specifici comportamenti locali, di azioni localizzate”, secondo un approccio che rispetto allo scetticismo di fondo della microstoria, che evitava il confronto con le istituzioni tipiche dalla vecchia storiografia sullo Stato, propone un’altra visione centrata sui concetti di spazio e azione. Scopo delle istituzioni è “dotare di un significato politico la relazione tra azioni e spazio in cui avvengono, con l’obbiettivo di creare un ambito di competenza” (p. 5).
3Cfr. S. Cerutti, A qui appartiennent les biens qui n’appartiennent à personne? Citoyenneté et droit d’aubaine à l’époque moderne, “Annales HSS”, 62-2, 2007, pp. 355-383. Della stessa autrice cfr. Etrangers. Etude d’une condition d’incertitude dans une société d’Ancien Régime, Paris, Bayard, 2012.
4Sul tema cfr. P. Prodi, Il sovrano pontefice, Bologna, il Mulino, 1982.
5H. Kelsen, Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale. Contributo per una dottrina pura del diritto (1920), Milano, Giuffrè, 1989, p. 469. Che questa visione eudemonistica del diritto internazionale sia stata rimessa in discussione dalle teorie più recenti, che sottolineano piuttosto il pluralismo delle relazioni internazionali di cui lo Stato-nazione non è che un supporto contingente per politiche di governance globali, è per un verso una critica della visione kelseniana ma anche una conferma del deperimento della sovranità.
6L. Ferrajoli, La sovranità nel mondo moderno. Nascita e crisi dello stato nazionale, Anabasi, Milano 1995, p. 42.
7N. Luhmann, Unsere Zukunft hängt von Entscheidungen ab, intervista rilasciata a R. Maresch a Bielefeld il 7 giugno 1993, “Concordia”, 26, 1994, pp. 3-24, trad. it. Il nostro futuro dipende da decisioni, “Topologik – Studi sociali”, 7, 2010, p. 87.
8Cfr. A. Negri, Dentro/contro il diritto sovrano. Dallo stato dei partiti ai movimenti della governance, a cura di G. Allegri, Verona, ombre corte, 2010, p. 202 sgg.
9M. Foucault, Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France 1977-1978, Milano, Feltrinelli, 2005, p. 88 sgg.
10M. Foucault, Bisogna difendere la società. Corso al Collège de France 1975-1976, Milano, Feltrinelli, 1998 (nuova ed. 2020), p. 31
11M. Foucault, Il potere psichiatrico. Corso al Collège de France 1973-1974, Milano, Feltrinelli, 2004, p. 27.
12Ivi, p. 43. Cfr. anche Sorvegliare e punire, Torino, Einaudi, 1976, p. 235 e soprattutto Sicurezza, territorio, popolazione cit., dove è rivendicato un metodo che consiste nel “passare all’esterno dell’istituzione, per sostituirle il punto di vista globale della tecnologia di potere” (p. 93).
13Cfr. M. Terni, Figure del sovrano, “Parolechiave”, 35, 2006, p. 53 sgg.
14M. Foucault, Nascita della biopolitica, Milano, Feltrinelli, 2005, p. 232.
15Ibidem.
16Cfr. A. Ong, Neoliberismo come eccezione. Cittadinanza e sovranità in mutazione, Lucca, La casa Husher, 2013, p. 109 sgg., che constata queste flessioni della sovranità nel modello post-sviluppista delle cosiddette “tigri asiatiche”.
17Cfr. M. R. Ferrarese, Governance. Sugli effetti politici e giuridici di una ‘soft revolution’, “Politiche del diritto”, 2, 2014. Si veda anche della stessa autrice la presentazione al fascicolo che la rivista “Parolechiave”, 56, 2016, pp. 3-15, ha dedicato al tema all’argomento.
18Cfr. A. Arienzo, Governance, “costituzione” e nuove forme di legittimità democratica, in A. Arienzo, F. Scamardella (a cura di), Governance, goverrnabilità e legiitimità democratica, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, p. 156 sgg.
19S. Cassese, Sugli usi di governance, “Parolechiave”, 56, 2016, p. 18.
20Cfr. C. Pasquinelli, L’efficacia simbolica del centro: una lettura antropologica della sovranità, “Parolechiave”, 35, 2006, p. 127 sgg.
21G. Bronzini, Il modello di governance dell’Unione: solo un’approssimazione a un government europeo?, “Parolechiave”, 56, 2016, p. 117.
22Cfr. G. Marramao, Dopo il Leviatano. Individuo e comunità, Torino, Bollati Boringhieri, 2013 (nuova ed.).
23Cfr. O. Beaud, La puissance de l’Etat cit., p. 147.
24Cfr. M. Hardt, A. Negri, Impero, Milano, Rizzoli, 2003, pp. 132-147.
25Cfr. supra, p. 78, n. 65.
26Cfr. R.O. Koehane, J.S. Nye, Transnational Relations and World Politics, Cambridge (Mass), Cambridge University Press, 1972; J. W. Burton, World Society, London, Cambridge University Press, 1972; C.R. Mitchell, World Society as Cobweb: States, Actors and Systemic Processes, in M. Banks (a cura di), Conflict in World Society A New Perspective on International Relations, London, Harvester Press, 1984, pp. 59-77.
27Cfr. J. Lipping, Sovereignity beyond the State, in H. Kalmo, Q. Skinner (a cura di), Sovereignity in Fragments. The Past, Present and Future of a Contested Concept, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, pp. 186-204. Più recentemente nell’ambito del diritto internazionale cfr. E. Cannizzaro, La sovranità oltre lo Stato, Bologna, il Mulino, 2020.
28Come era apparso chiaro già all’inizio della nuova ondata dei processi migratori dei primi anni Novanta. Cfr. A. Facchi, Sovranità e immigrazione nell’Europa contemporanea, in M. Basciu (a cura di), Crisi e metamorfosi della sovranità, Atti del XIX Congresso nazionale della Società italiana di filosofia politica e giuridica (Trento, 29-30.9.1994), Milano, Giuffrè, 1996, pp. 219-234.
29Espressione impiegata nel febbraio del 2013 in una conferenza stampa a Francoforte dall’allora presidente della BCE Mario Draghi. Cfr. B. Spinelli, La sovranità assente, Torino, Einaudi, 2014, pp. 34-35.
30A proposito del rapporto di forza tra sovranità degli stati e colossi dell’intelligenza artificiale si vedano le considerazioni molto interessanti di M-A. Hermitte, Notions fondamentales du droit à l’épreuve du transhumanisme. Souveraineté étatique et GAFAM, in A. Cayol, E. Gaillard (dir.), Les grandes notions juridiques confrontées au(x) transhumanisme(s), Pieterlen, Peter Lang (di prossima pubblicazione).
31R. Carré de Malberg, Contribution cit., p. 70.
32G.F.W. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, Roma-Bari, Laterza, 1979, § 279. Invitando ad aggrapparsi a questo robusto rampino hegeliano per recuperare la dimensione concettuale autentica della sovranità, un denso studio di Biagio De Giovanni denuncia il dileguarsi della sovranità tra gli assetti sovrannazionali del potere politico tanto celebrati dal costituzionalismo giuridico di marca kelseniana e dal cosmopolitismo dei diritti umani. De Giovanni non esita pertanto a rappresentare questo processo come una sostituzione di sovranità: a quella della sfera pubblica e dello Stato nazionale si sostituisce la sovranità invisibile e tacita dei mercati. Cfr. Elogio della sovranità politica, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, pp. 322-323. L’operazione di De Giovanni è chiara: liberare la sovranità dalla sua confusione con l’arbitrio del sovrano, e quindi dal governo dell’eccezione in senso schmittiano, e rappresentarla invece come grande momento identitario dello Stato moderno. Un pensatore così acuto, dopo aver restituito la sovranità alla sua essenza concettuale, sembra tuttavia tradirla abbandonandola alla leggerezza dello scambio nominalistico, per cui parla indifferentemente di sovranità dello Stato e di sovranità dei mercati, come se la sovranità fosse una cabina vuota di volta in volta occupata da attori eterogenei. Per i mercati, in realtà, occorrerebbe attingere a un nuovo alfabeto del potere, giacché i referenti concettuali della sovranità sono ben precisi e non corrispondono al modus operandi dei mercati, promotori di una diversa tecnologia politica e, va da sé, economica.
33Cito da N. Mac Cormick, Sovereignty and after, in H. Kalmo, Q. Skinner (a cura di), Sovereignty in Fragments cit., p. 152, che riprende l’osservazione da J. Shaw.
34Rispetto a questo modello è interessante il tentativo di depistaggio concettuale operato dalla formula “souveraineté de la raison” introdotta da Guizot durante la monarchia di luglio 1830, una raison che trovava nella costituzione il suo parametro giuridico capace di riassorbire l’idea di sovranità nazionale. Cfr. L. Lacché, The Sovereignty of the Constitution. A historical Debate in a European Perspective, “Journal of Constitutional History”, 34, 2017, p. 88 sgg.
35In questo senso l’archetipo della sovranità va rinvenuto nel concetto di plenitudo potestatis (cfr. supra, p. 84) che il Decretum di Graziano (1140) offre all’elaborazione dottrinale dei canonisti del xiii secolo (c. 2, q. 6, c. 12). Questo potere è pieno perché include il suo esercizio diretto e assoluto così come il suo esercizio delegato, ma pur sempre revocabile. Il teologo Egidio Romano all’inizio del xiv secolo così la definisce: “La plenitudo potestatis appartiene a un agente che può agire senza una causa seconda per compiere un’azione che è compiuta da una causa seconda” (Plenitudo potestatis est in aliquo agente, quando illud agens potest sine causa secunda, quidquid potest cum causa seconda. Cfr. Æ. Romanus, De ecclesiatica potestate [1301], ed. R. Scholz (1929), rist. Aalen, Scientia, 1961, l. III, c. 9, p. 190). Consiste quindi nella capacità esclusiva del pontefice di ricondurre alla propria persona tutto ciò che poteva essere realizzato dai suoi vicari. Più che l’esercizio di un’assoluta riserva di potere, la plenitudo potestatis si riferisce alla decisione di esercitarla o meno. La sua forza è quindi essenzialmente virtuale: potere superiore di fare o non fare. Cfr. R. L. Benson, Plenitudo Potestatis: Evolution of a Formula. From Gregory IV to Gratian, “Studia Gratiana”, XIV, 1967, p. 197; W. Ullmann, Leo I and the Theme of Papal Primacy, “The Journal of Theological Studies”, 11, 1960, pp. 25-51; E. Cortese, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto commune classico, II, Milano, Giuffrè, 1964, pp. 203-230.
36Contestando a François Furet la liquidazione dell’ hapax perché inutilizzabile in una storia seriale, Carlo Ginzburg osserva che in realtà “ogni documento, anche il più anomalo, è inseribile in una serie, non solo: può servire, se analizzato adeguatamente, a gettar luce su un serie documentaria più ampia” Cfr. Microstoria: due o tre cose che so di lei, in C. Ginzburg, Il filo e le tracce. Vero, falso, finto, Milano, Feltrinelli, 2006, p. 254.
37Come dimostra in maniera esemplare la Brexit, una situazione tanto più complicata da gestire quanto più radicata era la presunzione che una volta aderito all’UE i singoli membri non sarebbero più tornati indietro, benché i trattati prevedesserro questa eventualità considerata però più protocollare che realmente attuabile.
38Cfr. M. Troper, The Survival of Sovereignty, in H. Kalmo, Q. Skinner (dir.), Sovereignity in Fragments cit., p. 142. Più recentemente sul punto, cfr. C. Salvi, Globalizzazione e critica del diritto, “Rivista critica del diritto privato”, 1-2, 2020, pp. 30-32. Per una ricognizione di storia costituzionale comparata cfr. i contributi coordinati da U. Müßig apparsi nel “Journal of Constitutional History”, 34, 2017 cit., dedicato a Sovereignty and Constitution: historical issues and contemporary perspectives.
39Sulle implicazioni pratiche e teoriche di questa tripartizione della sovranità, quando si tratta di rappresentarla in giudizio come nel nostro caso, cfr. supra, p. 46 sgg.
40N. Mac Cormick, Questioning Sovereignty: Law, State and Practical Reason, Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 126.
41Cfr. M. Troper, The Survival of Sovereignty cit., p. 135.
42È rimasto visualmente scolpito nella memoria il filmato dell’irruzione nelle Cortes spagnole del tenente Tejero, che a capo di alcuni settori dell’esercito occupò il Parlamento nel 1981, sequestrando il legislativo e l’esecutivo lì presente e determinando, per le poche ore di durata di quel tentativo di golpe, un “vuoto di potere” in attesa d’instaurare un nuovo ordine politico (per una trasposizione letteraria del fatto cfr. J. Cercas, Anatomia di un istante, Milano, Guanda, 2010). Il vuoto di potere è evidentemente impensabile secondo le categorie del diritto che, per principio, ha in orrore il vacuo. La spiegazione storica, va da sé, supplisce a questo handicap normativo, basti pensare a un libro eponimo come Il trono vuoto (Torino, Einaudi, 1989) di Paolo Viola, dedicato proprio al passaggio della sovranità dal monarca alla nazione durante la Rivoluzione francese oppure, per restare in Italia, alla storiografia sull’8 settembre 1943. Ma ciò non fa venir meno la sfida concettuale di riflettere un puro fatto materiale, rappresentabile solo in termini di movimento e refrattario alla qualificazione giuridica. L’idea di sovranità mutilata può anche essere intesa come l’ultima trincea eretta in nome della responsabilità civile, prima che si realizzi la situazione estrema del vuoto di potere. Il tribunale cerca di catturare così una condizione a uno stadio intermedio, dove la “cosa-sovranità” sembra sfuggire al suo titolare senza tuttavia rientrare ancora nella disponibilità di un altro. È come se la materialità della forza poliziesca, normalmente deputata a fronteggiare una situazione di questo tipo, dovesse trovare conferma non tanto nella forma della condanna penale, bensì in una forma giuridica più sottile, ma simbolicamente assai più importante: la riparazione di un bene astratto e inquantificabile qual è il modo d’essere del Leviatano.
43Cfr. supra, p. 64 sgg. a proposito della classificazione dei beni a Roma.
44Per una definizione del concetto come identità (destra) o autodeterminazione (sinistra) si veda da ultimo F. Riccobono, Sovranismi, “Parolechiave”, 1, 2020 pp. 1-10 che introduce numerosi contributi sul tema.
45Sul piano psicanalitico è la compenetrazione tra fantasma e realtà quale tratto caratteristico dell’io sovrano contemporaneo. Cfr. C. Faccincani, L’io sovrano e l’impatto del comune, “Parolechiave”, 1, 2020, p. 91. Sul fantasma della sovranità e la sua nostalgia reazionaria torna anche I. Dominijanni, La trappola sovranista, ivi, pp. 11-28.
46Nonostante coloro che non si rassegnano e ancora recentemente hanno sostenuto che “si deve accettare il suo [della sovranità] ‘ritorno’ come il segno del fallimento di un progetto politico-economico, e al tempo stesso come il sintomo dell’esigenza di nuova politica”. C. Galli, Sovranità, Bologna, il Mulino, 2019, pp. 20-21. Di ritorno alla sovranità dello Stato-nazione come presupposto essenziale al rilancio del progetto socialista dopo la sbornia neoliberale parlano invece T. Fazi, W. Mitchel, Sovranità o barbarie. Il ritorno della questione nazionale, Milano, Meltemi, 2018.
47Cfr. B. Anderson, Comunità immaginate [1991], Roma, Manifestolibri, 1996, p. 42 sgg. Va da sé che il nazionalismo conosce diverse declinazioni storiche e geografiche, quella a cui alludiamo è la forma autoritaria e aggressiva del primo Novecento europeo. Sul punto M. Flores, Nazionalismi e sovranismi: un confronto possibile?, “Parolechiave”, 1, 2020, pp. 103-117.
48Cfr. M. Spanò, Making the Multiple: Toward a Trans-subjective Private Law, “South Atlantic Quarterly”, 118 (4), 2019, pp. 839-855.
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