1. Un caso (quasi) comune
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Texte intégral
I fatti
1Il 21 settembre 2006 il Tribunale di * condannava 43 persone per diversi atti commessi in riferimento a più capi d’imputazione – furto, estorsione, minacce, traffico di stupefacenti, usura, truffa, alterazione degli appalti pubblici, detenzione di esplosivo ecc. – la maggior parte dei quali idealmente inscritti nella fattispecie più grave dell’art. 416 bis del codice penale: costituzione e partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso. L’enunciato normativo precisa che “l’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”1.
2Secondo la ricostruzione del tribunale le condotte criminose compiute dagli imputati in più località dello stesso territorio trovavano il loro asse di coerenza, al di là della continuità dei reati di volta in volta considerati, nel fatto di emanare da un’unica organizzazione con un vertice riconosciuto, operante anche nei periodi di detenzione per altre condanne, i suoi familiari e una serie di affiliati, nel rispetto della struttura tipica del clan mafioso. Di qui la necessità di far confluire in unico processo tre richieste di rinvio a giudizio avviate autonomamente in sedi diverse, visti i collegamenti tra le inchieste per il coinvolgimento di personaggi legati dal vincolo di appartenenza all’organizzazione criminale. S’intuisce facilmente come un processo in cui s’incardinano, seppur laboriosamente (atti, p. 47 sgg.), tre distinti procedimenti seguiti a tre distinti decreti di rinvio a giudizio, comporti una notevole mole di prove, alcune delle quali, le cosiddette captative, cioè le intercettazioni telefoniche e ambientali, spesso soggette a contestazione dalle difese (atti, pp. 59-60 e 606 sgg.), ma al contempo illuminanti per documentare l’ampiezza degli interessi economici da cui trae forza l’egemonia dell’organizzazione (atti, p. 662 sgg.). Al termine di un’istruttoria dibattimentale particolarmente faticosa per l’ingente quantità e soprattutto la disorganicità di produzione del materiale probatorio (atti, p. 68), il tribunale ha potuto emettere il suo giudizio alla luce di una nutrita documentazione bancaria, di complesse consulenze tecniche, di migliaia di rapporti di polizia oltre che dei resoconti di altri processi connessi che già avevano certificato l’esistenza dell’associazione criminale in questione. A ciò si aggiunge la trascrizione di circa mille intercettazioni telefoniche e ambientali e di 175 dichiarazioni testimoniali di cui 21 da parte di collaboratori di giustizia, cioè di quelle figure che per aver fatto parte dell’organizzazione criminosa decidono di fornire agli organi inquirenti e giudicanti le informazioni in loro possesso, contribuendo così a far luce in maniera decisiva sullo svolgimento reale dei fatti penalmente rilevanti.
3A proposito dell’apporto dei collaboratori di giustizia, che nel processo in questione, tuttavia, è stato giudicato dal tribunale “complessivamente modesto” e comunque subordinato ad altre prove più decisive (atti, p. 501), i giudici forniscono un’opportuna precisazione tecnica. Quando si parla di collaboratori di giustizia si parla in realtà di quel mezzo di prova conosciuto come “chiamata di correità” (art. 192 c.p.p.), che consiste nelle dichiarazioni rilasciate da un coimputato del medesimo reato o imputato in un procedimento connesso. Sulla base di una pronuncia della Cass. Pen. a sezioni unite (n. 1653 del 22.2.1993) richiamata dal tribunale (atti, p. 502 sgg.) tali dichiarazioni hanno pieno valore di prova contro l’accusato, a condizione che sia stata preventivamente appurata la credibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante (“in relazione, tra l’altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici”) e si siano effettuate le adeguate verifiche del dichiarato (“l’intrinseca consistenza, e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni”). Riscontri che possono consistere in “elementi, fattuali e/o logici, esterni alla chiamata nel senso che pur dovendosi collegare ai fatti riferiti dal chiamante, debbono tuttavia essere esterni ad essi, allo scopo di evitare che la verifica sia circolare, tautologica ed autoreferente e cioè che in definitiva la ricerca finisca per usare come sostegno dell’ipotesi probatoria che si trae dalla chiamata, la chiamata stessa e cioè lo stesso dato da riscontrare” (Cass. Pen. Sez. IV n. 6343 del 31.3.1998).
4Ispirata a soluzioni analoghe già adottate in materia di associazione terroristica, la legge 45 del 2001 riordina il fenomeno dei collaboratori di giustizia nell’ambito dell’associazione mafiosa. La loro posizione non va confusa con quella dei testimoni di giustizia, che non provengono dall’ambiente malavitoso e ricoprono però un ruolo importante nelle indagini in ragione di altre circostanze, per esempio essere le persone offese del reato, com’è il caso particolarmente emblematico, nel processo in questione, di una vittima dell’usura (cfr. atti, p. 689 sgg.). Per entrambe le categorie, una volta appurata la piena attendibilità e l’assenza di calcoli opportunistici, l’ordinamento prevede un riconoscimento all’utilità del loro ruolo, garantendo per i collaboratori di giustizia precisi sconti di pena e un programma di protezione, misura che per i testimoni di giustizia scatta quando sia riscontrato il pericolo per loro stessi e i familiari. Confrontato a un impianto probatorio di notevoli dimensioni, il tribunale si è trovato nella necessità di redigere una sentenza che rispetto alla bipartizione classica – svolgimento del processo e motivi della decisione – lascia spazio a un terzo passaggio sulla classificazione e i contenuti delle prove acquisite.
5Questa, in estrema sintesi, la portata di un processo alimentato da un catalogo d’illegalità eterogenee, che già erano state accertate giudiziariamente come il prodotto dalla stessa organizzazione in un periodo antecedente al 1995 e che il tribunale legge ora in sequenza storica con gli eventi sottoposti al suo giudizio fino al 2004. Portata a far luce su reati dipanatisi in un lungo periodo e con coinvolgimenti assai ramificati, il testo della sentenza offre inevitabilmente un’impressione barocca (11 sezioni suddivise in capitoli per un totale di più di 1100 pagine). Ai magistrati, tuttavia, non restavano troppe soluzioni per illustrare quella che potrebbe definirsi l’agnizione finale – logica ancor prima che temporale – del reato associativo di tipo mafioso ex art. 416 bis, e cioè che gli imputati si sono avvalsi della pressione esercitata dal sodalizio criminoso sull’ambiente sociale per realizzare vantaggi ingiusti per sé o per altri2.
6A esclusione dei casi in cui il reato di associazione mafiosa sia unificato ad altre violazioni dal vincolo della continuazione, eventualità che comunque non significa l’assorbimento nell’art. 416 bis degli altri capi d’imputazione, ogni reato è ovviamente contestato nella sua specificità ai differenti autori. E tuttavia una condanna per associazione mafiosa possiede un impatto simbolico oggettivamente più forte di una condanna per truffa o estorsione, allo stesso modo in cui l’esistenza del sodalizio criminale rivelata dal processo sembra quasi assumere i tratti di condizione trascendentale delle singole illegalità. Ricollocati in quell’orizzonte, i reati “ordinari” acquistano un significato che non avrebbero senza il supplemento di senso conferito loro dall’organizzazione mafiosa. È questa l’essenza della conclusione generale che i giudici esprimono con sintesi efficace: “il contesto probatorio ha offerto un quadro di reati agevolati dalla associazione mafiosa, più che agevolanti l’esistenza della stessa” (atti, p. 1055). Vero e proprio super-io criminale, il clan coordina ed esalta la responsabilità dei singoli, a qualsiasi titolo siano coinvolti: promotori, organizzatori, dirigenti, partecipi. È indicativo che questa considerazione d’insieme preceda l’analisi dettagliata del ricorso al metodo mafioso come circostanza aggravante dei singoli capi d’imputazione, quasi a voler distinguere un elemento contingente del reato (l’agire mafioso) dall’esistenza dell’associazione mafiosa che funge da cornice di riferimento, se non proprio da impulso originario, per i diversi delitti. In altri termini, un conto è sfruttare le risorse di un metodo tremendo nella sua provata efficacia restando però dei criminali “indipendenti”, un altro è farlo da agenti di un’organizzazione malavitosa di cui quel metodo è prerogativa ontologica. In questo secondo caso si tratta di provare che il clan è il principio causale della dinamica delittuosa, ferma restando la contestazione più liquida dell’aggravante del metodo per ogni ipotesi di reato. Di qui il dualismo irrisolto, ma non per questo inaccettabile, di una sentenza che lungi dal diluire la mafia in un savoir-faire, ne ritiene ampiamente dimostrata anche l’esistenza come soggetto-clan. Il modo non è la cosa: a certe ellissi post-moderne i giudici non sembrano prestare molto credito distinguendo a ragione le due situazioni, anche per evitare che la mafiosità come modo di fare s’insinui impalpabilmente tra le condotte qualificandole senza limiti, a rischio di far evaporare i grumi duri di questo attore collettivo, i conglomerati di potere riferibili a persone in carne e ossa che compongono la struttura più tenace. Queste entità associative appaiono una presenza del tutto plausibile allo sguardo socio-antropologico, ma non sono di agevole riconoscibilità per le categorie giuridiche, soprattutto quando si tratta di responsabilità penale. Del resto la posta in gioco dell’art. 416 bis è anche questa: a fronte di un’arma repressiva dalle potenzialità indiscusse, il giudice deve dotarsi di un grande rigore nel ragionamento e, soprattutto, applicarlo alla luce di un ventaglio probatorio ampio, coerente e accuratamente scandagliato. Se tali condizioni non dovessero realizzarsi, tanto vale limitarsi a contestare la circostanza aggravante del metodo mafioso, lasciando che la prova dell’esistenza del soggetto-mafia possa emergere da altre inchieste. I giudici del processo che qui ci occupa hanno ritenuto che sussistessero i presupposti per osservare la presenza di un soggetto-mafia, e non solo una modalità particolare nella commissione dei delitti. In sostanza hanno appurato che il metodo permea un’entità collettiva definendone la sostanza, al punto che anche conseguire vantaggi leciti, ma privi di tutela dall’ordinamento, può risultare funzionale all’esistenza dell’associazione criminale, come già ebbe a precisare la Cassazione3.
7Non sappiamo, e non è questa la sede per stabilirlo, se l’ambizione del tribunale sia stata premiata dallo svolgimento del processo. Di sicuro il lavoro che l’ha accompagnato rappresenta una solida garanzia per riflettere sulle questioni non solo dogmatiche interne alla disciplina, ma anche di più ampio respiro teorico che il caso solleva. Ed è essenzialmente di queste ultime che vorremo trattare, visto che il nostro non è lo sguardo dello specialista puro, del quale non intendiamo neppure adottare la prospettiva. La casistica, infatti, non esalta la contingenza per rendere precarie le certezze della teoria, e non si propone neppure come l’incursione empirica che guida il turismo aneddotico del diritto prima di riaccompagnarlo nel suo collaudato perimetro dogmatico. La casistica è piuttosto la via principale che consente al diritto di pensare l’altro da sé, cioè il mondo sociale, senza l’ossessione dell’autoreferenzialità ma con la consapevolezza rigorosa della distinzione tra i due ambiti. In questo senso la casistica rappresenta l’autentico terrain del diritto, mentre un’attenzione centrata sugli attori, peraltro non priva d’interesse da rotocalco, soddisfa soprattutto i protocolli della sociologia, cioè di un’analisi che dell’incapacità di pensare in sé l’astrazione tecnica prodotta dal diritto fa la sua risorsa critica. Nella coreografia sociologica il “caso” perde la sua scorza dura di distillato della prassi giuridica, la quale mentre riveste linguisticamente il corpo materiale del fatto ne produce simultaneamente la carne. Ma questa operazione resta poco “biodegradabile” per gli scopi cognitivi delle scienze sociali che preferiscono ambientare e affievolire la “durezza” del caso nella realtà più malleabile e mediaticamente accattivante dell’affaire. Il che significa contestualizzare le norme in società, secondo un modello che nella storiografia del diritto ha trovato anche importanti interpreti come A. M. Hespanha4.
8Per comprovare sul piano giuridico lo schema sociologico dell’associazione mafiosa, il tribunale ha dovuto intraprendere una minuziosa ricognizione storica sui reati genetici che hanno dato la prima forma al clan, ripercorrendo la biografia professionale e giudiziaria del suo “fondatore” fin dal 1976 (atti, p. 80 sgg. e p. 453 sgg.) e, progressivamente, la trama dei rapporti con i suoi sodali. Talune intercettazioni ambientali sono preziosamente sintomatiche di cosa significhi, per un’organizzazione criminale, esercitare il controllo su un territorio e chi lo vive (atti, p. 887). E tuttavia occorre intendersi su questo punto: per documentare la responsabilità penale non occorre vagliare i riti d’iniziazione, le procedure di affiliazione e le prove di fedeltà alla causa associativa, tutte esperienze che pur fanno la loro comparsa durante il dibattimento grazie alle rivelazioni dei collaboratori di giustizia. Innanzitutto perché, come ancora di recente ribadiva la Cassazione, non sono necessari questi rituali per attestare l’appartenenza al gruppo criminale, bastano quelli che si definiscono “fatti concludenti” per desumere l’esistenza di un accordo tra organizzazione e membro, in base al quale il singolo si rende stabilmente disponibile alla realizzazione degli scopi illeciti dell’associazione che lo riconosce come suo adepto (Cass. Pen. Sez. VI, sent. del 16 aprile 2014, n. 16958). In ogni caso certe liturgie potranno essere valutate come utili indizi, senza perciò denotare un profilo d’illegalità fin quando non sono strutturalmente collegate ai reati, di cui peraltro descrivono lo sfondo sociale e talune peculiarità meritevoli di un’appropriata etnografia. La vigile attenzione dei magistrati su questi aspetti è davvero istruttiva, oltre che rassicurante: “su […] fatti specifici, più che sui vari gradi della ’ndrangheta progressivamente ricoperti da vari imputati di questo processo, di cui hanno parlato vari collaboratori, il Tribunale innesta le sue convinzioni” (atti, p. 959). Decodificata, l’affermazione significa che in circostanze come queste, in cui forte è il richiamo di considerazioni lato sensu “culturaliste”, il diritto non ha bisogno di essere legittimato da riscontri su tale versante per istituire giuridicamente l’associazione mafiosa. Emblematica, in tal senso, la questione del cosiddetto “fondatore”. Se in termini socio-antropologici, ma probabilmente anche criminologici, individuare il fondatore di un qualsiasi sodalizio appare un passo indispensabile per capire la natura e il funzionamento del fenomeno, per il diritto lo è molto meno. A tal punto che il tribunale, con piena consapevolezza della distinzione, reputa del tutto irrilevante per il processo interrogarsi sul “costitutore” dell’associazione mafiosa, vista “l’impossibilità di dire il momento in cui un’associazione criminale assume nel territorio la fama intimidatrice che caratterizza l’associazione mafiosa” (atti, pp. 937-938). Allo stesso modo individuare il “capo fondatore” significa ricercare una mitologia sociale, una figura priva di rilevanza giuridica: parlare di fondatore di un’associazione di stampo mafioso, conclude perentoriamente il tribunale, “è un ossimoro giuridico (forse anche sociologico)” (atti, p. 939). Si capisce che non è la presenza di un capo a determinare la qualificazione giuridica delle attività proprie a queste forme associative, il che dimostra come il diritto riesca agevolmente a neutralizzare il ruolo di categorie che sono invece essenziali in sociologia e antropologia per rappresentare l’esistenza di un gruppo organizzato5. Tra status e operazioni, il moderno diritto formale opta decisamente per le seconde, e non occorre scomodare Henry Sumner Maine per rendersene conto6. Le posizioni soggettive, i ruoli, le capacità non sono sostanze, ma il riflesso delle procedure regolate da norme, ferma restando l’attività dell’interpretazione che inevitabilmente sollecita la sfera soggettiva – degli amministratori, dei giudici, delle parti di un contratto, ecc. – ma nei limiti di quella ragionevolezza che eviti l’arbitrio.
9D’altro canto, però, sarebbe insensato sottovalutare il contributo che proviene da inchieste e processi che possano far luce, ex auctoritate, su forme di vita apprese altrimenti grazie alle scienze sociali, oltre che dalla letteratura e dal cinema. Dalle rivelazioni dei collaboratori di giustizia7 si è potuto così risalire all’organigramma tipico dell’associazione mafiosa denominata “’ndrangheta”, federazione di clan malavitosi dislocati su tutto il territorio regionale, suddiviso in vere e proprie “giurisdizioni”, per riprendere il termine tecnico impiegato da un collaboratore di giustizia nel definire l’esercizio del potere di ogni cosca su una precisa porzione di territorio (atti, p. 230). Questa, a sua volta, è gestita da capizona locali affiliati al clan, come precisa un altro collaboratore (atti, p. 234). Allo stesso modo che per la giurisdizione legale, anche per quella mafiosa le competenze sono rigidamente suddivise e gli sconfinamenti territoriali di un clan nello spazio altrui devono essere autorizzati dal capo clan accogliente: “per andare a casa degli altri ci vuole prima il permesso e l’autorizzazione” (atti, p. 236). Relativamente egemone all’interno della federazione che invece egemone lo è per intero, ogni cosca criminale intrattiene rapporti anche all’esterno del suo spazio con altri gruppi malavitosi, in particolare per il traffico di droga che si svolge su circuiti necessariamente plurimi (atti, pp. 243-244). Da rilevare – ma era cosa nota – come le stesse prigioni non siano esenti dall’applicazione di questi rapporti di sovranità mafiosa e che il sistema penitenziario funzioni a pieno titolo come luogo privilegiato della loro riproduzione (atti, p. 252). Si potrebbe dire che, giusta la tesi foucaultiana, una volta di più il carcere si conferma esperimento per la gestione differenziata degli illegalismi.
10Dalle dichiarazioni di uno dei collaboratori più accreditati si ricava invece l’ordine delle posizioni all’interno della struttura:
Nella ’ndrangheta vi è una via gerarchica che, con l’affiliazione, parte da “Picciotto”, che sarebbe il primo grado, poi c’è “Camorrista”, secondo grado, poi “Sgarrista” il terzo grado, “La Santa” il quarto grado, “Vangelo” il quinto grado, poi c’è il “Trequartino” sesto grado e “Diritto e medaglione” settimo grado… Portare in copiata indica una linea di appartenenza, con possibilità di presentarsi facendo questi nomi a persone di fuori… non si può spendere il nome di qualcuno inutilmente ed inappropriatamente e quando si è verificato ci sono state bastonate, braccia spezzate e gambe spezzate… “la sentinella di omertà” è colui che vigila fuori la porta per impedire che qualcuno entri nel momento in cui si sta fidelizzando qualcuno; ciò avviene anche in carcere. (Atti, p. 180)
11Una descrizione che combacia con quella fornita anche da un altro collaboratore (atti, p. 214), mentre un quadro più aggiornato emerge da un altro ex appartenente:
C’è la società minore e la società maggiore, la società minore si parte da quando un bravo ragazzo viene iniziato e gli viene data la cosiddetta prima, che poi sarebbe picciotto di giornata, poi c’è il grado di camorrista. Nella società maggiore si entra quando una persona gli viene conferito il merito dello sgarro, che sarebbe la cosiddetta terza. Poi a salire c’è la santa, poi c’è il vangelo, sempre a salire, poi c’è il trequartino, poi c’è il quartino che una volta si chiamava diritto e medaglione adesso si chiama quartino, si chiamava quartino quando io non ero collaboratore e poi c’è il crimine, l’area criminale che dovrebbe essere uno dei meriti delle doti massime che ci sono a livello di ’ndrangheta. (Atti, p. 218) 8
12È innegabile che rappresentazioni di questo genere riescano a incidere sull’immaginario di un’opinione pubblica mai troppo smagata dinanzi a rituali arcaici che inscenano codici di condotta e tavole di valori apparentemente lontani dalle forme razionali del dominio nelle società occidentali. In termini processuali, però, la loro efficacia dovrebbe limitarsi a rafforzare l’intima convinzione del giudice, ma non a determinarla nell’accertamento della verità giuridica. Il criterio per coniugare logicamente la qualificazione dell’accaduto e le decisioni conseguenti sul piano del diritto resta, infatti, l’impiego rigoroso del procedimento di sussunzione della condotta concreta nello schema normativo. Un criterio che, tuttavia, non va seguito in maniera assoluta, perché a seconda dei casi il ragionamento deduttivo può risultare inadeguato a fronte di un procedimento argomentativo basato sull’abduzione oppure su un’ermeneutica più comprensiva degli elementi specifici alla situazione da giudicare9.
Il clan e la legge
13Il lavoro ricostruttivo delle svariate e reiterate violazioni penali al centro del processo ha portato i giudici a compiere un salto di qualità nell’ipotesi accusatoria: le condotte degli imputati non sono state lette solo come espressione della responsabilità individuale, ma come tessere di un mosaico più vasto dietro il quale si staglia la presenza di un’entità collettiva, il clan mafioso. È difatti sulla pertinenza storica e giuridica di questo soggetto anomalo per il diritto – non si tratta di un’associazione pubblicamente riconoscibile dotata di un rappresentante legale – che si è interrogato il collegio giudicante quando ha deciso di riconoscerlo come il centro d’irradiazione delle diverse specie delittuose. Dalla lettura degli atti si capisce come il passaggio fosse particolarmente delicato, anche perché un’organizzazione criminale di tipo mafioso è certo strutturata secondo le sue logiche interne, com’è emerso dalle rivelazioni di collaboratori e testimoni di giustizia. E tuttavia, sul piano del diritto penale, il clan appare un termine di riferimento assai più fluido, difficile da afferrare come una presenza fisica concreta e distinta, non solo perché vige il principio della responsabilità individuale, ma anche perché la segretezza che circonda il suo operato ne ostacola il riconoscimento pubblico. In definitiva, per diverso tempo l’unico indicatore tangibile dell’esistenza di un soggetto collettivo chiamato clan si è ricavato dai segnali della reazione sociale, dallo stato di soggezione e paura di tutti quelli e quelle che, direttamente o indirettamente, si sono scontrati con l’esercizio di un potere ricattatorio a opera degli adepti alla stessa “ragione sociale”. L’esistenza del clan si è basata cioè sulla percezione diffusa che i reati commessi da tale organizzazione provenissero da un corpo collettivo rispetto al quale i singoli autori fossero dei semplici agenti. Ma quando per ragioni storiche, culturali e ambientali è mancata questa percezione sociale, in assenza di parametri alternativi non è stato così scandaloso per un cardinale sentenziare, in un passato neppure troppo remoto, che la mafia fosse un’invenzione social-comunista per denigrare un particolare partito politico10.
14I giudici del processo di cui ci occupiamo non si sono accontentati di questo riduzionismo sociologico e hanno inteso invece dimostrare la rilevanza penale e processuale di un’entità chiamata “clan” sulla base del collegamento tra condotte illecite dei singoli e soggetto collettivo titolare di un unico disegno delinquenziale. In altri termini hanno applicato l’art. 416 bis che stabilisce i requisiti di una fattispecie criminosa piuttosto complessa qual è per l’appunto l’associazione di tipo mafioso. L’argomentazione del tribunale parte da dati concreti certi, non perché acquisiti da fonti terze come possono esserlo le ricerche storiche o le inchieste giornalistiche, ma perché accertati definitivamente da precedenti processi: “nel territorio di * è esistita quantomeno fino al dicembre 1992, un’associazione a delinquere di stampo mafioso denominata “Clan *”. Una sentenza passata in giudicato lo afferma. Un’altra, anch’essa passata in giudicato, fornisce i prodromi indiziari di una realtà criminale in piena evoluzione” (atti, p. 942).
15Agli occhi delle scienze storiche e sociali può apparire discutibile la disinvoltura con cui il diritto autoproduce le fonti che gli permettono di esprimere un giudizio normativo sulla realtà11. E tuttavia non bisogna neppure ingannarsi sulla maggiore genuinità di fonti apparentemente spontanee come la “voce pubblica”, la “fama” o l’“infamia” di un insieme di persone additate come mafiose e quindi reputate appartenere a un’organizzazione criminale. I postulati troppo ingenui di una storia sociale che attribuisce significati dirimenti alle verità generate dal “basso” sono stati all’occorrenza smentiti da chi ha rilevato, tra l’altro, quanto di poco spontaneo ci sia, in realtà, dietro le “voci pubbliche”, il più delle volte create ad arte da gruppi criminali concorrenti per questioni di mera supremazia12. Per di più, seguendo la stessa fonte storiografica, mette conto ricordare che fin dall’unificazione italiana per giungere ad anni più recenti della storia repubblicana, l’adozione di provvedimenti polizieschi (ammonizioni, domicilio coatto) e giudiziari si è spesso appoggiata sull’impersonalità della “voce pubblica”, una nozione dall’antica e feconda carriera istituzionale, ma di sicuro non la più adeguata ad assicurare agli imputati le dovute garanzie13. Ecco perché è merito di processi come questo e, ancor prima, di altri ben più famosi, l’aver ricondotto nell’alveo della dinamica giudiziaria e delle sue regole l’accertamento della natura mafiosa di un’organizzazione, grazie in particolare alle confessioni degli ex membri, alle testimonianze e agli altri mezzi di prova logica che permettono la ricostruzione induttiva dei fenomeni. In una prospettiva teleologica potrebbe anche essere auspicabile che il discorso del giudice e il discorso dello storico convergano armoniosamente intorno a una tesi consensuale, senza risentimento tra vincitori e vinti. Non sarebbe probabilmente un gran giorno per la verità e la libertà, mentre un desiderio escatologico proiettato sulla storia troverebbe forse di che appagarsi. Ma siccome non siamo più disposti a sopportare le conseguenze nefaste di modelli epifanici applicati agli eventi umani, è molto più auspicabile che storici e giudici elaborino in totale autonomia i propri sistemi di qualificazione dei fatti, senza dimenticare però una differenza sostanziale. Salvo situazioni particolari legate a giudizi su eventi del passato di una comunità nazionale, e per le quali l’ingresso dello storico come testimone nel processo può condizionarne l’esito finale14, vale il criterio opposto: mentre per lo storico il processo è un evento da cui non può prescindere nell’inventario delle fonti studiate, per il giudice il lavoro dello storico resta normalmente estraneo alla determinazione della verità giudiziaria per ottenere la quale, invece, egli dispone di strumenti tecnici autosufficienti. E questa autosufficienza può applicarsi tanto alla specifica vicenda che è chiamato a giudicare, quanto a precedenti processi legati all’attuale da evidenti nessi di continuità. I risultati anteriori, soprattutto se passati in giudicato, determinano in modo quasi obbligatorio il giudice ad acquisirli come dati oggettivi su cui sviluppare gli argomenti fondativi delle sue decisioni. Va da sé che lo storico non è condizionato dai fatti empirici appurati già dai suoi colleghi così come lo è, al contrario, il giudice dinanzi ai fatti giuridici accertati da altri organi giudiziari, benché ciò non impedisca a quest’ultimo di scoprire una verità diversa. Di sicuro non possiamo più considerare vigente il formalismo dell’antico brocardo, quod non est in actis non est in mundo, in base al quale il giudice poteva decidere una causa solo alla luce della documentazione scritta prodotta dalle parti. E tuttavia anche se vale il principio del libero convincimento del giudice penale nell’apprezzare l’attendibilità delle prove e la rilevanza giuridica dei fatti dimostrati, è altrettanto certo che la denuncia contenuta in un reportage giornalistico sull’attività di un gruppo mafioso non potrebbe essere invocata dai magistrati per certificare l’esistenza di un clan, se quella stessa denuncia non fosse tradotta e filtrata nel processo secondo le forme previste.
16Nel caso in questione, l’esistenza di un clan mafioso come fatto giudiziario riconosciuto è ricavata da due sentenze passate in giudicato che hanno documentato l’evoluzione cronologica e materiale di un “locale di mafia”, cioè di una cellula appartenente all’organismo “’ndrangheta” (atti, p. 948). L’ulteriore ambizione del processo è documentare la permanenza di questo “locale” anche nel periodo successivo a quello attestato dai due precedenti, cioè fino alla data del decreto di rinvio a giudizio per il processo in corso. La durata di un sodalizio, composto da soggetti precisamente individuati che compiono reati eseguendo un comune disegno criminoso in un arco cronologico determinabile: ecco la situazione complessa, tutt’altro che scontata, che i giudici si sono peritati di ricostruire consapevoli che “vana ed ingenua sarebbe la ricerca di chi cercasse la prova dell’esistenza di una cosca mafiosa attraverso certificazioni, se non notarili, quantomeno documentali” (atti, p. 949). Gli indicatori di tale permanenza risiedono allora in “fatti sintomatici” che sarebbero i rapporti tra i membri del clan in questione e gli appartenenti ad altri sodalizi criminosi della regione. Sono questi ultimi, in definitiva, a fornire dall’esterno la prova di riconoscimento che quel dato clan esiste, possiede una sua storia, è un interlocutore stabile nella ripartizione degli affari e del controllo territoriale nella persona del suo vertice indiscusso e dei suoi adepti. Va da sé che questi “fatti sintomatici” ampiamente elencati (atti, pp. 942-958) si desumono da un paziente incrocio tra fonti testimoniali da un lato e prove documentali e captative dall’altro, cioè dalla ritessitura logica di un mosaico che parla significativamente nella sua interezza e non nelle singole tessere. Di qui la trama, agli occhi dei magistrati, di “un’ultra-attività” ascrivibile al clan come tale rispetto alle singole attività criminose imputabili ai diversi condannati o addirittura rimaste parzialmente senza autori, come emerge dalla seconda sentenza passata in giudicato nei confronti della quale il tribunale è visibilmente polemico (atti, p. 859). Parlando di “ultra-attività” i giudici impiegano un’espressione audace per indicare la perdurante operatività del clan oltre la data di un precedente accertamento giudiziario. Il riferimento è di ordine temporale e spiega la continuità ininterrotta dell’azione criminale attribuibile alla stessa cosca. Tuttavia il termine “ultra-attività” introduce anche una sfumatura qualitativa che ci fa capire come l’illecito del tutto (il clan) non è la semplice somma degli illeciti compiuti delle parti. Il valore criminale aggiunto, per così dire, è ciò che qualifica e rende plausibile l’associazione di stampo mafioso nei termini in cui la prevede l’art. 416 bis.
17Nella volontà di giudicare un sistema, oltre che singoli imputati, il tribunale intende riportare sotto l’egida delle categorie giuridiche uno spaccato sociale, si sarebbe detto una volta, colto in tre distinte articolazioni: “l’autocoscienza dell’essere e del voler essere gruppo criminale, la consapevolezza del rapporto col territorio, l’effetto diffuso che la fama del gruppo determina nel territorio stesso” (atti, p. 960). Si tratta di propositi che potrebbero suonare un’arbitraria digressione su un terreno che sfugge alla competenza dei magistrati. Per di più l’ambito è quello assai scivoloso dei reati associativi, che prevedono la punibilità per il solo fatto di promuovere, costituire o organizzare un sodalizio il cui scopo è commettere delitti (art. 416 c.p.), indipendentemente da ogni consumazione di questi ultimi. Il rischio di tali situazioni, com’è facile intuire, è di applicare sbrigativamente il triste modello dei reati di status, dei tipi normativi d’autore, secondo cui si è responsabili per quel che si è – nel caso di specie essere identificato dal ruolo di mafioso – e non per i propri comportamenti. E tuttavia la caratterizzazione psico-sociologica del gruppo suggerita dal tribunale serve a rafforzare l’ipotesi accusatoria “associazione a delinquere di tipo mafioso”, che non solo permette di rileggere in una diversa economia dell’illegalità reati altrimenti distribuiti nei rivoli delle vicende individuali, ma li interpreta anche secondo quello speciale carattere associativo che è la tipologia mafiosa. Ecco perché il tribunale non invade un campo argomentativo a lui estraneo, ma rende plausibile l’applicazione dell’art. 416 bis, ponendosi nelle condizioni di fondare la tesi che fa del caso in questione non solo un processo antimafia – evento per la nostra ricerca del tutto secondario – bensì un esperimento di riparazione della sovranità. E questo evento, come si vedrà, secondario e scontato lo è molto meno.
18Processando un sistema, cioè una coerente forma di vita durevolmente, ma non esclusivamente, impostata sull’illegalità – la cosiddetta “ultra-attività” del clan – il tribunale fa ampio ricorso alla prova logica, cioè alla combinazione di elementi parziali, e non per forza legati tra loro, che permettono di chiarire indirettamente la realtà più di quanto riesca a farlo, ad esempio, una prova diretta. Una dichiarazione reticente o una ritrattazione possono essere più rivelatrici di una testimonianza sul clima di omertà e di soggezione che contraddistingue il potere mafioso. Come spiegano i giudici, “proprio in un processo del genere e dinanzi ad un’imputazione di cui all’art. 416 bis c.p. occorre assolutamente evitare una parcellizzazione dei singoli elementi di prova che invece vanno valutati unitariamente onde verificare se risulti provata o meno l’ipotesi accusatoria. È infatti evidente […] che anche elementi di per sé non costituenti fatti reato ben possono essere valutati come chiaro indice della sussistenza di un’associazione mafiosa” (atti, p. 968).
19In un’ottica più attenta alle ragioni del garantismo, l’impiego della prova logica richiede cautela quando si tratta di accertare le responsabilità individuali, perché non è consentito inferire l’appartenenza all’associazione da singoli indicatori sintomatici quali, per esempio, il vincolo di parentela con un pregiudicato mafioso oppure sporadici contatti con membri riconosciuti dell’associazione (Cass. sez. I, 1.07.1994). Non si può dire, a questo proposito, che il tribunale sia incorso in deduzioni sbrigative quando ha dovuto valutare le abituali frequentazioni pubbliche fra diversi membri del clan. Non è infatti alla luce di simili indicatori che ha inteso documentare la mafiosità delle condotte: “l’intreccio di rapporti fra gli imputati di questo processo è un dato certo ed acquisito, che riguarda tutti gli imputati, ma, di per sé, resta nella fisiologia del tessuto urbano di un piccolo centro” (atti, p. 1026). L’indizio diventa invece una prova chiara se c’è partecipazione continuata alle riunioni organizzative che si svolgono regolarmente in uno stesso luogo (Cass. sez. I, 12.4.2013, n. 26684). Il criterio da seguire è non confondere l’accertamento del singolo fatto delittuoso con l’appartenenza all’associazione mafiosa, poiché per quest’ultima si richiederebbe la compresenza tanto dell’elemento morale quanto di quello materiale: la consapevole volontà di aderire al sodalizio (l’affectio societatis sceleris) abbinata al compimento dello specifico reato. La cultura giuridica di uno stato democratico non potrebbe quindi avallare, in linea di principio, l’esistenza del reato “associazione mafiosa” alla luce della sola prova di affiliazione senza comportamenti concreti, proprio per non giustificare il famigerato modello del responsabile per “status”. Tuttavia, l’attenzione a evitare queste pericolose scorciatoie non può ignorare che l’art. 416 bis gioca sull’ambivalenza tra potenziale e concreto, suscitando inevitabilmente posizioni diverse nella giurisprudenza. La stessa Corte di Cassazione, del resto, ancora in una recente sentenza (sez. II, 10.5.2017, n. 27394) certificava un contrasto di opinione interno tra i fautori, maggioritari, della tesi del c.d. “modello organizzatorio”, secondo il quale si è mafiosi per il solo fatto di mettersi a disposizione dell’organizzazione malavitosa, e i sostenitori della tesi c.d. “causale”, per i quali invece occorre appurare “un contributo apprezzabile al rafforzamento del sodalizio”15. In particolare la forza d’intimidazione del vincolo associativo può essere letta come una situazione scaturita da precise condotte illegali, mentre per altri l’intimidazione si realizza di per sé già come prerogativa insita nel fatto associativo, indipendentemente dal compimento di precise violenze fisiche o morali, una volta appurata lo stato d’intimidazione e omertà diffuso sul territorio. In altri termini è sufficiente un ben collaudato apparato di segni, senza specifiche condotte delittuose, per concretare un’egemonia mafiosa16. Il che significa rubricare il delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso tra i reati di pericolo presunto, perché il mettersi a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi dell’organizzazione, indipendentemente da qualsiasi evento lesivo specifico, configura di per sé un problema per l’ordine pubblico17. Di qui una decisa anticipazione della tutela penale legata a un’impostazione non causalista che anche il tribunale del nostro processo sembra sposare quando ritiene che il vero marchio della supremazia mafiosa consiste nella sua inquietante immobilità: “l’associazione mafiosa – concludono i giudici – tanto più è tale, quanto meno deve far ricorso a minacce esplicite” (atti, p. 985). In questo modo si sostituisce l’obbedienza a un ordine esterno con la regolarità automatica di comportamenti che hanno ormai trasformato l’imposizione esterna in consuetudine irriflessa.
20La tentazione di considerare un sodalizio criminale come un codice di segni da decifrare può suonare una provocazione antropo-semiologica piuttosto irritante per l’approccio sociologico e criminologico più tradizionale, che nella mafia vede innanzitutto sopraffazione e violenza. Quasi che l’attenzione rivolta al potere dei segni facesse perdere di vista quel potere che i segni esprimono. La mafia da trattare come oggetto “filologico” del resto s’inscrive in una visione del fenomeno che già nell’Ottocento, relativamente alla Sicilia, era stata proposta da una tendenza etnologica locale incarnata dal folklorico Giuseppe Pitrè il quale descriveva il carattere e le forme espressive della mafia, a cominciare dal suo stesso nome, in termini d’indecifrabilità univoca. Non sappiamo se l’approccio filologico o etno-semiologico possa valere, in astratto, come parametro di lettura del fenomeno mafioso anche per l’ambito regionale in cui si svolgono le vicende affrontate dal nostro processo. E ci piace pensare che il discorso del diritto, soprattutto in materia penale, conservi una distanza di sicurezza dalle pericolose suggestioni della “demopsicologia”, per impiegare il termine col quale Pitrè stesso chiama il folklore18. Non resta che constatare la sensibilità felicemente sincretica dei giudici nel coniugare i due registri, quello dell’associazione mafiosa come violenza e come linguaggio, con i loro rispettivi quadri di lettura. Tutto ciò mostra che il diritto, restando sé stesso, può liberarsi dall’immagine frusta che lo vuole un asettico cantiere di ordini coercitivi: conoscere in senso sociale e regolare in senso giuridico sono prerogative distinte, ma perfettamente compatibili, in un’aula di giustizia.
21Alla luce di questi problemi si comprendono gli sforzi del tribunale nel coniugare la ricerca delle responsabilità individuali con il ricorso a una prova logica che permette di ampliare l’intelligibilità dei fatti (delittuosi e non), inquadrandoli nell’orizzonte più complesso del fenomeno mafioso. Non è agevole accusare un agente collettivo che si sottrae alla personificazione, perché l’organizzazione mafiosa non è semplicemente l’aggregato di soggetti in carne e ossa, ma piuttosto una prassi diffusa che, favorendo l’ingiusta supremazia di alcuni ottenuta con l’intimidazione e l’omertà, conculca la libertà di tutti. La situazione documentata dal processo è perciò quella di una complicità sempre più inestricabile tra sistema clanico e ambiente, laddove tra le ragioni tutelate dal diritto che i giudici hanno saputo cogliere e affermare affiora anche l’esigenza di ripristinare la differenza tra questi due elementi, a beneficio di un pieno funzionamento della democrazia. E ciò non tanto in ossequio all’autoreferenzialità del sistema, compreso quello giuridico, rispetto all’ambiente circostante, come pretende l’autopoiesi tecnocratica di Luhmann19. Qui si tratta dell’operazione opposta, cioè di riaffermare l’autonomia dell’ambiente, quando le pretese egemoniche del sistema finiscono per fagocitarlo o comunque trasformarlo in puro prolungamento della sua logica funzionale, nella fattispecie anche criminale. Nel lessico ormai attardato del liberalismo politico classico, si direbbe che le energie della società civile devono essere liberate dall’asservimento a un potere illegittimo e oppressivo. Naturalmente il principio della distinzione tra sistema e ambiente vale in generale, sia che il sistema operi nella legalità sia che la infranga, come nel caso che ci occupa. Nel perseguire un simile obiettivo che resta sullo sfondo, anche se è di gran lunga il più importante, il processo non sembra pago di giudicare persone e reati, ma intende fare i conti con qualcosa di empiricamente più inafferrabile: un clima morale, un sentimento diffuso che governa gli atteggiamenti, le condotte, i pensieri e i moti d’animo, una cappa psicologica pietrificante ormai percepita come fisiologica. Ecco perché l’applicazione dell’art. 416 bis si svolge lungo due direttrici distinte ma parallele: la “prova” del reato e il “segno” del sistema, dove l’assenza del primo non invalida automaticamente il secondo, poiché la valutazione giuridica e la diagnosi socio-antropologica, agli occhi dei giudici, sono due coinquiline che vivono in buona intesa nel palazzo della giustizia. Anzi, confidando in una capacità esegetica poco incline alle rigidità formalistiche, il tribunale trae conforto da una pronuncia della Cassazione nel rivendicare la giustezza metodologica della sua scelta, poiché in materia di associazione a delinquere di stampo mafioso la ricomposizione dei frammenti in un insieme coerente e dotato di senso è una via obbligata, altrimenti la rinuncia a questa che è la prova logica può costituire un motivo di annullamento della sentenza20.
22Una tappa di convergenza tra esegesi tecnico-formale e lettura socio-antropologica è fornita dalla prova dell’integrale compenetrazione tra gruppo criminale e territorio, al punto che il nome del paese finisce per identificarsi con la cosca ivi risiedente. A tale riguardo i giudici rilevano come i membri del gruppo impieghino il toponimo come fosse l’appellativo di una persona collettiva, e certo non per ricordare che un paese ha una personalità giuridica, bensì per indicare la piena coincidenza tra esso e il clan. Lo scolorire di un significato geografico in un simbolo delinquenziale, così come emerge dall’uso linguistico da parte degli affiliati, rivela l’idea di un’interscambiabilità tra soggetto e oggetto, tra associati e luogo nei termini di un’indiscutibile appartenenza (“il paese nostro”, dicono gli intercettati, cfr. atti, p. 863 e 1022). La sentenza riesce così a mettere a nudo lo statuto inedito e in piena evoluzione del concetto di “collettivo”, solo in parte definito dalla dimensione personale, concreta o astratta che sia, e per altro verso caratterizzato invece dall’intreccio complesso di operazioni, cose, soggetti, rapporti di forza leciti e illeciti, ruoli istituzionali e condizioni ambientali, culturali e naturali, preesistenti e indotte. Non c’è bisogno di ricorrere all’artefatto della personificazione per rappresentare unitariamente quest’attore collettivo che è il sistema-associazione mafiosa, la cui complessità può essere assunta e descritta in tutta la molteplicità delle sue componenti, umane e non21. E anche se il tribunale, come vedremo, non vorrà privarsi del collaudato sostegno della “persona” per argomentare le sue cruciali decisioni a favore del soggetto-Stato, a proposito dell’associazione mafiosa, che di quel soggetto è la negazione o l’alternativa, la figura della “persona” appare invece descrittivamente inadeguata e destinata a essere rimossa da un funzionamento collettivo di tipo reticolare. I singoli accusati sono allora i prestanome formali di un meccanismo per il quale il principio penale dell’imputazione causale individuale appare un abito un po’ stretto22. Visibilmente i giudici processano un substrato ecologico, un soggetto ibrido sistema-ambiente. Le colpe dei singoli in carne e ossa non sono affatto attenuate, ma solo riconsiderate come variabili all’interno di una solidarietà multicausale che è l’essenza stessa della realtà mafiosa, nonché il bersaglio ideale della sentenza. L’associazione per delinquere di tipo mafioso non indica allora banalmente l’accordo tra volontà individuali ma, in maniera molto più sofisticata, la combinazione di tutti questi elementi eterogenei, riuniti secondo una logica solo in parte pianificata e che, per questo motivo, appaiono di più ardua disarticolazione. Un imputato generale e una responsabilità più liquida si profilano agli occhi del tribunale che, alla fine del suo lavoro, rileva significativamente come “la sciatta e diffusa rassegnazione all’esistente, il suo contagio all’interno delle sfere della pubblica amministrazione potrebbero essere colpe più gravi delle collusioni dei singoli” (atti, p. 989). Il che significa, stante l’intangibilità della responsabilità individuale, che nelle persone si materializzano le nequizie di un sistema del quale sono parti essenziali e sul quale, allo stesso tempo, possiedono un controllo limitato. Di tutto ciò i giudici hanno una nitida consapevolezza e non mitigano certo il rigore delle loro decisioni quasi a compensare o relativizzare le colpe dei singoli, presi in un dispositivo più grande delle loro capacità e intenzioni. Non esistono colpe impersonali e non si possono violare le frontiere della causalità che lega l’azione del soggetto alle sue conseguenze. Gli individui rispondono dei reati e dei danni prodotti dalle loro condotte secondo il criterio della regolarità causale stabilito dalla giurisprudenza consolidata della Cassazione e richiamato dal tribunale (atti, p. 1094): non solo vanno risarciti i danni immediati ma anche quelli indiretti se costituiscono effetti normali del fatto illecito23.
23Tuttavia, dal tribunale si leva anche un invito più sommesso ma insistito ad allargare lo sguardo su un’ipotetica responsabilità collettiva – a fronte d’imputazioni contestate sempre individualmente – rappresentata da quella che si potrebbe definire un’eco-mafia, come suggerisce Gunther Teubner, non a caso influenzato dalla critica al causalismo epistemologico del suo maestro Luhmann24. Eco-mafia non nel senso di un’organizzazione criminale che gestisce il redditizio settore dello smaltimento dei rifiuti, come usa dire comunemente la cronaca giornalistica. Ma nel senso di un sistema multifattoriale che tende a espandersi nell’ambiente senza lasciare spazi residui. Il sistema non va inteso come il costrutto di una ragione che calcola le strategie e individua i mezzi adeguati a realizzarle. Il sistema è piuttosto l’organizzazione di un dato assetto dei rapporti sociali, economici, politici e culturali la cui stabilizzazione deriva dalla tensione verso l’ambiente circostante. Questo sistema è il soggetto autentico di una storia socio-antropologica, divenuta col processo una storia giudiziaria e, in virtù di ciò, dotata di un’evidenza probatoria più stringente, anche se non esclusiva.
24Malgrado una certa spontaneità metodica che accompagna i comportamenti e le psicologie anche all’interno di una società ad alto coefficiente mafioso – i giudici non smettono di stupirsi della “naturalezza con cui si vive la patologia del contesto” (atti, p. 1091) – il sistema non è una presenza astratta, né tantomeno acefala, perché la sua esistenza per il diritto penale va pur sempre ricondotta a un vertice umano indiscusso, che si scambia dapprima tra padre e figlio fino a trasmettersi poi dal primo al secondo, quando il genitore appare materialmente impedito a svolgere il suo ruolo storico. Parafrasando, a sua insaputa, un dogma cruciale della teologia cristiana oltre che un principio del diritto romano (pater et filius eadem persona), un collaboratore di giustizia a proposito del capo della cosca osserva che “il padre e il figlio erano la stessa cosa” (atti, p. 199) – volendo significare una persona sola – mentre altre prove documentali e testimoniali (atti, p. 1029) riconoscono come questa unica entità padre-figlio si sia ormai definitivamente strutturata attorno al ruolo guida del discendente e dei personaggi che all’occorrenza ne suppliscano la funzione (atti, p. 1033). In una situazione a granitica tenuta familiare come quella che caratterizza simili associazioni, la translatio imperii segue inderogabili linee biologiche e confina l’ipotesi del parricidio nel più ameno abitacolo di un divano borghese25.
25Anzi, a essere precisi, il passaggio materiale dei poteri ha luogo solo con la morte del padre, perché non va mai trascurato un dato antropologico di fondo: in ambienti sociali governati dalle leggi del familismo come in particolare sono alcuni tipi di malavita organizzata, l’atto di generare il figlio è garanzia di partecipazione al dominio paterno e non momento di distacco da esso. In questo senso il diritto successorio romano, come ha mostrato Yan Thomas26, pur nella singolare stranezza di una posizione come quella del nascituro considerato come già nato e perciò qualificato suus heres alla stregua del figlio nato col padre in vita, ci offre nella sua oggettiva lontananza una chiave di lettura pertinente per il nostro caso: la continuità tra padre e figlio che fa dei due una stessa persona non riguarda solo una questione d’identità biologica (assicurare l’immortalità della stirpe) ma ancor di più l’esigenza di configurare una catena decisoria capace di agganciare nella sua totalità persino la discendenza postuma del padre. Insomma ciò che conta è questa invisibile presenza istituzionale che è la stabilità del comando e quindi un meccanismo di dominio indipendente dalla naturalità del legame filiale. Il sangue dà continuità alle due persone, ma è il potere paterno che le unifica, il che nell’ambiente mafioso qui preso in esame significa anticipare in vita questa coappartenenza alla sfera immateriale della potestà decisionale – quindi a un’istituzione – che al momento della morte del padre prenderà la forma della successione ereditaria, cioè di un trasferimento immediato di potere. Questo passaggio dallo stato di subordinazione a quello di dominio che è proprio del subentrare del figlio nella sfera del padre dopo la morte di costui, nella dinamica mafiosa è contratto e anticipato in un gioco antinomico tra autonomia ed eteronomia che caratterizza questo sinolo personale padre-figlio, come ha mostrato Thomas27.
26Sull’argomento identitario padre-figlio che s’impone come evidenza non problematica per il ragionamento mafioso, l’apporto della teologia è tanto importante quanto quello del diritto. Procreando, infatti, il padre genera sé stesso in un altro, cosicché non si dà diminuzione della forza del padre semmai una sua moltiplicazione, esattamente come la fiamma che ne genera altre senza perciò perdere d’intensità, per riprendere una metafora cara ai padri della Chiesa28. Di particolare interesse è la posizione del giurista e apologeta Tertulliano che nel più importante trattato preniceano sulla trinità composto all’inizio del iii secolo contesta l’identificazione di Cristo con Dio sostenuta dalla tesi modalista del grammatico Prassea, secondo il quale il figlio sarebbe un modo di manifestazione del padre e non una persona distinta. Per Tertulliano, invece, l’unità del comando del padre non esclude la sua articolazione attraverso il figlio che, da entità diversa, partecipa alla stessa sostanza del padre. Niente potrebbe significare meglio il quadro di unità bipolare reso dal testimone del nostro processo (“il padre e il figlio erano la stessa cosa”) di quanto riesca a farlo il ragionamento teologico-giuridico che affiora, ovviamente senza essere riconosciuto come tale, dal discorso mafioso. Osserva Tertulliano:
Se poi colui al quale compete la monarchia ha anche un figlio, non semplicemente per questo la monarchia vien divisa né cessa di essere tale nel caso che anche il figlio sia assunto a partecipare ad essa, ma continua in primo luogo ad appartenere a colui dal quale la monarchia è comunicata dal figlio, e, mentre appartiene a quello, continua ad essere monarchia, perché è mantenuta da due persone così unite.29
27Se una simile presunzione di consustanzialità padre-figlio assicura l’unicità del dominio mafioso, quest’ultimo può essere minacciato solo quando al capo monarchico si contrapponga un’entità analoga che, per il solo fatto di esistere, genera un conflitto. A quel punto la signoria indivisa padre-figlio non si dissolve dal suo interno ma grazie all’intervento esterno di un altro soggetto con simmetrici caratteri sovrani. Anche su questo punto la logica del clan, e delle lotte tra clan, ricalca da vicino quello che, a mo’ di prologo in cielo, il discorso teologico rappresenta nel dogma trinitario. È sempre Tertulliano a offrici gli spunti più funzionali alla comprensione delle vicende ricostruite dal nostro processo. Conclude Tertulliano polemizzando contro gli gnostici:
Come si può credere – che nel Figlio e nello Spirito Santo, i quali hanno ottenuto il secondo e terzo posto, Dio subisca una divisione e una dispersione, dato che essi tanto intimamente partecipano alla sostanza del Padre? […] La distruzione della monarchia si ha soltanto quando un’altra dominazione, dotata di una sua condizione e di una sua propria natura, e pertanto nemica, le viene sovrapposta, cioè quando viene introdotta un’altra divinità contro il creatore (come fa Marcione), o più divinità – come fanno i vari Valentino e Prodico; allora sì che vengono introdotte per lo scardinamento della monarchia, quando sono introdotte per la distruzione del creatore.30
28Il siparietto teologico testé illustrato non è un orpello dotto per esibire ciò che i mafiosi non sanno di pensare quando rivendicano la perfetta sovrapposizione tra il padre e il figlio nella conduzione degli affari del clan. Lo scopo è piuttosto di non banalizzare in un manierato folklore quel che possiede invece un solido radicamento nel substrato dogmatico del cristianesimo. A tale riguardo molte analisi storiche e antropologiche hanno richiamato l’attenzione sui legami profondi e contorti che gli affiliati ai clan mafiosi instaurano con la fede cristiana, dalle forme rituali alle interpretazioni “personali” del rapporto col divino, di cui danno ampiamente prova i capi come la bassa manovalanza31. Tuttavia non sempre si considera il ruolo di una trama teologico-giuridica, segnalata il più delle volte da enunciati linguistici aleatori, di cui si nutre non solo l’immaginario mafioso ma soprattutto la sua concreta struttura istituzionale.
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29L’espansione degli affari riconducibili al vertice padre-figlio e ai suoi affiliati si alimenta peraltro dalla preesistente “situazione di degrado amministrativo” dovuta all’assenza delle più elementari forme di controllo da parte delle autorità pubbliche (atti, p. 988). In questo quadro si propiziano agevolmente le condizioni per l’esercizio di un monopolio commerciale su alcuni beni, ma anche sul settore legato alla circolazione alternativa, lecita e illecita, del denaro e del credito. E siccome un processo può illustrare un sistema ma deve giudicare le persone, va da sé che il dispositivo della sentenza s’indirizza a condotte e soggetti precisi, differenziandone la responsabilità se si tratta di partecipanti oppure di promotori, dirigenti e organizzatori dell’associazione mafiosa (art. 416 bis, 1 e 2 co).
30Oltre che sulle persone organicamente legate al clan, il tribunale si è soffermato su quelle attività illegali che ne consolidano il potere e provengono però da soggetti non affiliati (atti, pp. 1046-1051). Si tratta della fattispecie controversa del “concorso esterno in associazione mafiosa”, una tipologia di reato elaborata per intero dall’interpretazione estensiva che la giurisprudenza ha dato dell’art. 416 bis. Una creazione giurisprudenziale che, come tale, sfida alcuni principi-cardine del diritto penale, il primo dei quali è proprio la riserva di legge e, di conseguenza, quell’idea di tassatività per cui il reato deve essere legale, certo e determinato (art. 7 Convenzione europea dei diritti dell’uomo, oltre che art. 25 della Costituzione italiana: nullum crimen, nulla poena sine lege.). Le insidie di questa invenzione giurisprudenziale si annidano soprattutto nell’eventualità che dietro l’interpretazione estensiva della norma si allunghi l’ombra del ragionamento analogico che è espressamente vietato in materia penale. Nello stimare che alcune condotte corrispondono al concorso esterno in associazione mafiosa, i giudici assumono la piena validità di questa tipologia di reato pur consapevoli del travagliato iter che ha portato la Cassazione a definire il concorrente esterno “la persona che, priva dell’affectio societatis e non essendo inserita nella struttura organizzativa dell’associazione, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, purché questo abbia un’effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell’associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima”32. Si capisce che una fattispecie così delineata sia del tutto funzionale alla logica di un processo che, come dicevamo, non intende mettere sotto accusa solo i membri del sodalizio, ma tutti i fattori, umani e non, che operando nell’ambiente cementano il sistema. Quest’ultimo, in definitiva, è l’imputato un po’ reale un po’ immaginario per il quale il tribunale ritaglia un adeguato abito giuridico, strappandolo a una fattualità irrilevante sul piano del diritto.
31Si sbaglierebbe, tuttavia, a confondere il sistema con la sola élite dirigenziale, quella che in altri processi e inchieste era stata battezzata la “cupola” della mafia33. Il sistema non è un metodo di decisione condiviso da un’oligarchia di capi, ma una combinazione di elementi personali, materiali, culturali e ambientali irriducibili alla volontà dei soggetti individuali. Pretendere di cogliere con una sentenza penale il livello di una responsabilità diffusa può apparire velleitario, se non arbitrario e pericoloso. E del resto l’evoluzione giurisprudenziale sul reato di concorso esterno in associazione mafiosa non è immune da questi rischi. Ma qui ci preme segnalare la sagacia di un tribunale che, senza forzature particolari, coltiva le diverse prospettive della valutazione giudiziaria, ampliandone la portata oltre, ma non contro, il rigido dovere di contestare precisi addebiti a imputati determinati. Così la garanzia del giusto processo e quindi il riconoscimento delle colpe personali sono inseparabili dall’esigenza di superare il normale accertamento istituzionale, senza perciò tradirlo, accordando al giudizio uno spettro d’intelligibilità più complesso. Nel solco del loro compito primario, i giudici si avvalgono degli strumenti legislativi a loro disposizione – l’art. 416 bis e le sue estensioni giurisprudenziali – per sottomettere alle categorie giuridiche una realtà fluida e debordante come l’associazione mafiosa, nozione di cui propongono una lettura evolutiva e probabilmente più sintonica con i cambiamenti e la consistenza sociale dell’attuale fenomeno. Lo sforzo della sentenza è proprio quello di far convergere i due piani, l’applicazione formale delle norme e l’autonomia sociale dei fatti, evitando l’uso improprio di uno strumento giuridico, il reato di concorso esterno, già oggetto di fondate critiche dottrinali e, recentemente, di sanzione della CEDU34. Alla luce di un bagaglio probatorio che include tanto le evidenze legali quanto la diagnosi di una più estesa sintomatologia socio-mentale, il collegio dei giudici ritiene quindi dimostrata la sussistenza “di un gruppo criminale, organico alla ’ndrangheta, che ha fatto della capacità intimidativa del gruppo stesso e delle condizioni di assoggettamento di una comunità diffusamente intimidita […], lo strumento per raggiungere i propri scopi finalizzati al conseguimento di profitti ingiusti sia da attività lecite che da attività illecite” (atti, p. 1024).
32Rispetto alle scienze sociali che osservano l’avverarsi di un cambiamento attraverso concatenazioni fattoriali multiple in cui è difficile individuare uno snodo fatidico, il diritto ha bisogno di cogliere più distintamente un momento decisivo, dove il termine “decisivo” non esprime tanto un potere decisionistico di uno o più individui quanto un’esigenza di decisività, cioè la previsione di scarti che trasformano la realtà grazie all’opera del sistema giuridico nel suo complesso. Con buona pace di Montesquieu, il diritto non rinuncia a un fiat per immaginare il mutamento degli stati di cose, nessuna resistenza delle forze istitutive del sociale può privarlo dell’artificio come autonoma risorsa per incidere sulla cronologia e i contenuti della storia. Altro è constatare la realizzazione vischiosa di questo cambiamento governato da tempi solidi, anche perché, come sosteneva sempre Montesquieu questa volta a ragione, la società non si cambia per decreto. Ecco, il lungo testo della sentenza trasmette la netta sensazione che i giudici siano consapevoli dell’importanza di fotografare insieme queste due realtà distinte ma combinabili in una lettura a tutto tondo: il momento decisivo del diritto e la trama densa e articolata del fatto sociale. La peculiarità del reato associativo, del resto, sembra chiedere uno sforzo di composizione tra anamnesi socio-antropologica e volontà normativa, senza che la presenza della prima possa suonare come un’intollerabile intromissione nel compito ordinario del rendere giustizia che appartiene alla seconda.
33E tuttavia l’originalità della sentenza non si ferma qui, perché in un’immaginaria gerarchia delle priorità la cognizione e la sanzione dei reati e dei loro autori appaiono doppiate, se non addirittura scavalcate, dall’apprensione di fenomeni più ampi e profondi, documentati solo in parte da quel “clima” socio-culturale cui si è accennato. Non si tratta solo di giudicare la responsabilità penale degli imputati; e non è neppure in gioco il lucido ritratto di un sistema incardinato nell’ambiente, al punto che la frontiera tra i due termini finisce per svanire. La sentenza schiude un altro versante, che spiega e giustifica l’interesse per una vicenda che, altrimenti, potrebbe essere relegata senza remore tra le storie di ordinaria mafiosità rappresentate in tante aule giudiziarie della penisola, ma anche osservate sul campo dalle scienze sociali. Infatti, nell’enunciare il dispositivo di una decisione maturata dopo una ricca istruttoria dibattimentale, il collegio si accorda un momento di riflessione che introduce un cambiamento sostanziale nel processo. Parliamo della natura del processo più che del merito delle sue disposizioni e il riconoscimento delle responsabilità. È singolare che i significati originali e innovativi di un verdetto per un caso di associazione mafiosa non derivino tanto dalla dimostrazione del reticolo di complicità tra società malavitosa e classe politica, vero e proprio mantra che alimenta la curiosità mai paga dell’opinione pubblica. Ed è altrettanto sorprendente che tali significati non emergano neppure dalla decifrazione di delitti irrisolti o dalla dimostrazione dell’intreccio totale tra economia e crimine mafioso, situazione che fino a qualche anno fa si riteneva tipica di alcune aree geografiche della penisola, mentre oggi è impossibile confinare nel territorio nazionale. Nulla di tutto ciò contraddistingue il processo in questione, sia perché non sono emerse collusioni particolari con la classe dirigente, sia perché l’osmosi tra mafia ed economia è ormai il dato più banale in questo tipo di reati e perciò non rappresenta un tratto distintivo.
34La novità autentica, in realtà, risiede altrove, in quel passaggio all’apparenza più periferico, rispetto al nucleo del processo penale, che è la costituzione delle parti civili. Danneggiate dall’offesa del bene giuridico procurata dal reato e perciò individuate consequenzialmente alla luce dei fatti giudicati, le vittime svolgono qui una funzione chiave nel riformulare la posta in gioco principale del processo, perché almeno la presenza di una di esse imprime un significato imprevisto ma al contempo rivelatore dell’intrinseca politicità di tutta la storia. Infatti nell’accogliere come parte civile la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’ordinanza del tribunale pone le condizioni affinché la natura del soggetto colpito dal delitto possa riverberarsi sulla natura del processo, trasformandone il problema di merito senza sostanzialmente modificare i capi d’imputazione. Un processo di mafia diventa così qualcosa di diverso non in virtù dei fatti accertati e dei personaggi coinvolti, ma grazie alle risorse puramente tecniche della procedura. Le forme incidono sulla realtà materiale degli eventi accaduti e ne riplasmano per intero la cifra non solo giuridica ma anche sociale. Quando tutti gli attori del processo entrano in aula con la consapevolezza di partecipare a un dibattimento per vicende di criminalità organizzata e ne escono con un verdetto intrinsecamente politico, ebbene non hanno contribuito a trasformare uno schema interpretativo dei fatti, ma hanno prodotto un nuovo fatto sociale grazie alle risorse del diritto. Operando, in sostanza, una sorta di trapianto dell’art. 416 bis dal campo dei delitti contro l’ordine pubblico in cui lo colloca il codice penale (libro II, titolo V) in quello dei delitti contro la personalità interna dello Stato (libro II, titolo I, capo II), considerando cioè un’associazione mafiosa alla stregua della cospirazione politica mediante associazione ex art. 305 c.p. perché entrambe ledono lo stesso bene giuridico, il tribunale sviluppa un ragionamento su un duplice piano: da un lato colloca all’apice della vita istituzionale il danno prodotto dalla criminalità organizzata, dall’altro, così facendo, si serve della “sovranità” per puntualizzare il bene oltraggiato35 e trasforma però il senso di questa categoria fondamentale della moderna filosofia politico-giuridica.
35Ignorando probabilmente l’ampiezza degli effetti generati dalla trasformazione della posta in gioco del processo, il collegio giudicante scrive un prezioso capitolo sul destino incompiuto di una nozione che vive soprattutto della sua irreversibile crisi, anche se ritorni di fiamma congiunturali della sovranità appaiono peraltro agevolati da eventi come la riaffermazione delle politiche nazionali in Europa o la lotta ai fenomeni migratori e terroristici e, più in generale, il populismo montante degli ultimi anni. Ma ciò che accade su una scala maggiore non condiziona affatto lo svolgimento dei processi in “micro” che, come nel caso in questione, erodono la sostanza del concetto avviandolo verso una metamorfosi inesorabile. In un’epoca in cui il “politico” è alla ricerca affannosa di un’identità, la sentenza sembra testimoniare questo stato di disagio facendo appello a risorse esogene – la criminalità mafiosa – per ampliare i confini di un campo che sembra aver prosciugato tutte le sue risorse interne. La “sovranità” è la convitata un po’ inattesa – il codice penale prevede la personalità dello Stato come bene giuridico da proteggere e non la sovranità – chiamata a rianimare un discorso, quello del politico, che sembra aver consumato i suoi tradizionali punti di riferimento istituzionali e simbolici. Ma in questo pur comprensibile effetto di ridisegnare uno spazio della prassi grazie all’inclusione di sfere della condotta – la criminalità comune – considerate da sempre degradanti e indegne di figurare accanto alla meno turpe causa morale del delitto politico come osservava Guizot36, la sovranità finisce per immolare sé stessa: agitata come spettro supremo da difendere contro l’attacco mafioso, essa è la vittima più illustre, tragicamente incompresa, di questo tentativo all’apparenza vittorioso di renderla risarcibile. Che la mafia sia “politica” è un’evidenza che ormai non merita neppure di essere liquidata come luogo comune. Che la mafia sia “il politico” è invece un fatto meno anodino e sul quale il processo in esame fornisce spunti di sorprendente interesse. A tale proposito c’è da chiedersi se la contaminazione tra delitto politico e delitto mafioso innescata dalla procedura non corrisponda anche a un evento sociale più sostanziale. Non sarà che anche il delitto mafioso riesce a ottenere quell’adesione sociale che il delitto politico ha saputo storicamente suscitare intorno a sé in forme sovente passionali? L’estensione della logica del diritto penale politico alla materia del diritto penale comune – pur nella tipicità mafiosa – non potrebbe anche essere la spia inquietante di un processo di “moralizzazione” di quest’ultimo assolutamente impensabile non solo ai tempi di Guizot ma fino a qualche decennio fa? E contrariamente alla riprovazione universale che sembra circondarlo nei discorsi ufficiali, il crimine mafioso non potrebbe macabramente guadagnare uno status di maggiore accettabilità grazie all’applicazione di categorie politiche? Qui il processo finisce per isolare un’area di reciproco scambio tra il concetto di “politico” e il concetto di “mafioso” – oltre a quello noto tra mafia e politica – di cui occorre misurare per intero le conseguenze. In definitiva è proprio questa indistinzione alla radice del consenso che la mafia attrae attorno a sé, un fenomeno sbrigativamente spiegato con l’offerta d’impiego e la supplenza di governo che la criminalità organizzata riesce a promuovere rispetto a uno Stato latitante su entrambi i fronti. Se la mafia nel corso di un processo è giuridicamente riconosciuta come forza anti-sovrana, sorge allora la domanda su cosa possa impedirle di diventare il punto di coagulo di tutti i movimenti sociali che, a diverso titolo, lottano contro la sovranità (dello Stato o degli ordinamenti europei e internazionali)37. Questioni collaterali, anche se non di poco conto, suggerite dal carattere certo ambivalente di una sentenza in cui la restaurazione e l’estinzione della sovranità appaiono come i due effetti simultanei di un’operazione giudiziaria che produce esattamente l’inverso di ciò che si propone. Alle diverse implicazioni di questo paradosso è dedicato il seguito dell’analisi.
Notes de bas de page
1Com’è noto, l’articolo è stato introdotto nel codice penale a seguito dell’uccisione del generale C.A. Dalla Chiesa con la legge 13 settembre 1982 n. 646 (detta Rognoni-La Torre). Un reato associativo con questa specificità non esiste nei principali ordinamenti giuridici europei. Per esempio, sia il codice penale francese sia quello tedesco contemplano la semplice fattispecie dell’associazione a delinquere prevista dall’art. 416, cioè la costituzione e la partecipazione a un sodalizio il cui scopo è commettere delitti. Cfr. l’art 450-1 del Code pénal “Participation à une association de malfaiteurs” e il § 129 dello Strafrechtgestztbuch “Bildung krimineller Vereinigungen”.
2Per una disamina puntuale di tutti gli aspetti dell’art. 416 bis cfr. S. Seminara, Gli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 416 bis c.p.., “Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura”, 99, 1998, pp. 295-317. Come è immaginabile la bibliografia su questo tema è molto vasta, ma siccome la storia giurisprudenziale e dottrinaria dell’art. 416 bis non è al centro di questo studio ci limitiamo a rinviare agli ampi riferimenti in A. Mezzotero, L. Matarese, L’ammissibiità della costituzione di parte civile cit., p. 149 sgg.
3“La tipicità del modello associativo delineato dall’art. 416-bis c.p. risiede nella modalità attraverso cui l’associazione si manifesta concretamente e non già negli scopi che si intendono perseguire, atteso che questi, nella formulazione della norma, hanno un carattere indicativo e abbracciano solo genericamente i delitti, comprendendo una varietà indeterminata di possibili tipologie di condotte, che possono essere costituite anche da attività lecite, che hanno come unico comune denominatore l’attuazione o il conseguimento del fine attraverso l’intimidazione e il conseguente insorgere nei terzi di quella situazione di soggezione, che può derivare anche soltanto dalla conoscenza della pericolosità di tale sodalizio”. Cass. pen., sez. I, 10 febbraio 1992, in Giustizia penale, 1992, II, 535, p. 471. Per maggiori riferimenti cfr. A. Mezzotero, L. Matarese, L’ammissibiità della costituzione di parte civile cit., p. 152.
4Su questo si veda la ricognizione assai chiarificatrice di A. Torre, Percorsi della pratica: 1966-1995, “Quaderni storici”, 90, 1995, pp. 799-829.
5Si veda il concetto di Verband in Max Weber la cui esistenza è fatta coincidere “per intero con la presenza di un dirigente o eventualmente di una direzione amministrativa”. Cfr. Economia e società, I, I, § 12. Sull’emergere del tema del capo tra Otto e Novecento si rinvia al notevole studio transnazionale di Y. Cohen, Le siècle des chefs. Une histoire transnationnale du commandement et de l’autorité (1890-1940), Paris, Editions Amsterdam, 2013.
6H. S. Maine, Ancient Law (1861), trad. it. Diritto antico, Milano, Giuffrè, 1988, p. 130. È la famosa formula del cap. v che descrive il movimento delle società progressive dallo status al contratto.
7Per un’analisi storica, giuridica e sociologica del fenomeno si veda A. Dino (a cura di), Pentiti. Il collaboratori di giustizia, le istituzioni, l’opinione pubblica, Roma, Donzelli, 2006. Un approccio antropo-psicologico sulla figura del collaboratore di giustizia in ambito siciliano è offerto da G. Licari, Uomini d’onore e collaboratori di giustizia. Ricerche sull’antropo-psichismo mafioso in Sicilia, “Scienze dell’interazione ”, 1, 2009, pp. 55-69.
8È appena il caso di ricordare un dato ormai notorio nella sua apparente paradossalità: a fronte di un’entità così radicata nelle viscere di un ristretto spazio regionale, gli affari della ’ndrangheta si realizzano da diversi anni su scala planetaria. Il paradosso è in realtà solo apparente perché, secondo le categorie di uno studioso americano del fenomeno mafioso nel suo continente (A. Block, East Side-West Side. Organizing Crime in New York, Cardiff, University College Cardiff Press,1980), power syndicate e enterprise syndicate non sono funzioni distinguibili ma del tutto intrecciate tra loro, come ha dimostrato la storiografia più attenta sul tema in ambito siciliano (S. Lupo, Storia della mafia dalle origini ai giorni nostri, Roma, Donzelli, 2004, p. 31 e passim). Sui modi e i gradi del vincolo di appartenenza alla ’ndrangheta cfr. E. Ciconte, Riti criminali. I codici di affiliazione alla ’ndrangheta, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2015.
9Le critiche al modello logico della sussunzione nell’atto di applicare la regola al caso sono ormai abbondanti, in particolare nell’ambito della teoria e della filosofia del diritto. Da ultimo si veda T. Gazzolo, Il caso giuridico. Una ricostruzione giusfilosofica, Torino, Giappichelli, 2018.
10Si tratta del cardinale di Palermo Ernesto Ruffini che così si espresse in una lettera dell’11 agosto 1963 indirizzata al segretario di Stato del Vaticano Angelo Dell’Acqua il quale, a seguito della prima grande strage di mafia avvenuta il 30 giugno dello stesso anno in cui caddero a Ciaculli diversi esponenti delle forze dell’ordine, invitava il cardinale ad adoperarsi per separare la mentalità mafiosa da quella religiosa. Nella replica assai scettica sulla reale esistenza della mafia, Ruffini citava a suo conforto anche l’opinione di un “un alto funzionario della Polizia, ben addentro alle segrete cose, che proponeva il dubbio: che cosa si dovesse intendere per mafia, e rispondeva egli stesso che trattasi di delinquenza comune e non di associazione a largo raggio”. La lettera è stata pubblicata da Francesco Michele Stabile nella rivista “Segno”, 101-102, 1989. Tra i giudici più inclini alla professione di scetticismo mafioso si ricorda il presidente di sezione della Cassazione Corrado Carnevale, noto come “l’ammazzasentenze”, il quale in un’intervista rilasciata alla fine di luglio 1997 all’allora direttore del settimanale “Panorama” Giuliano Ferrara, giunse a sostenere che “il pasticcio dell’antimafia professionista è nato per colpire gli avversari politici della sinistra di matrice comunista”.
11Si tratta dell’antica questione che risale al diritto romano e alla sua “Isolierung” operata dai giuristi dell’età classica dal mondo dei fatti sociali, politici e filosofici. Cfr. F. Schulz, “Isolieurung”, in Prinzipien des Römischen Rechts (1934), nuova ed. accr. Principles of Roman Law, Oxford, Clarendon Press 1936, pp. 19-39. La traduzione italiana I principi del diritto romano (1946, rist. 1995) è condotta da V. Arangio Ruiz sull’edizione tedesca. Si veda anche Y. Thomas, Mommsen et l’”Isolierung” du droit. Rome, l’Allemagne et l’Etat, Paris, De Boccard, 1984.
12Cfr. S. Lupo, Storia della mafia cit., pp. 31-32.
13Cfr. J. Théry, Fama. L’opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l’inquisition (xiie-xive siècles), in B. Lemesle (dir.), La preuve en justice: de l’Antiquité à nos jours, Rennes, PUR, 2003, pp. 119-147.
14Cfr. Y. Thomas, La vérité, le temps, le juge et l’historien, in Id., Les opérations du droit cit., pp. 255-280. Si veda anche C. Ginzburg, Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri, Torino, Einaudi, 1991; nuova ed. Macerata, Quodlibet, 2020.
15In realtà l’assenza di comportamenti che attuino l’appartenenza all’organizzazione mafiosa è considerata una pura ipotesi teorica, dal momento che emergono regolarmente nei processi le prove di atti che realizzano gli ingiusti vantaggi per l’associazione. Cfr. G. Turone, Il delitto di associazione mafiosa, Milano, Giuffrè, 20153, p. 237 a cui si rinvia per l’analisi più esaustiva sul tema.
16Così Cass. pen., sez. V, 20 aprile 2000, n. 4893. Cfr. A. Mezzotero, L. Matarese, L’ammissibiità della costituzione di parte civile cit., pp. 151-152. Cfr. supra nota 11.
17Sulla partecipazione al sodalizio mafioso nei termini di “messa a disposizione”, la sentenza 27394/2017 richiamandosi alla fondamentale pronuncia della Cassazione SS.UU. n. 33748/2005 sul caso Mannino, precisa che “sul piano semantico, la ‘messa a disposizione’ indica un comportamento che concretizza il suo profilo dinamico nel momento (certus an, incertus quando) in cui all’associato viene chiesta una determinata prestazione nell’interesse dell’associazione, prestazione che non può permettersi di rifiutare, pena pesanti ritorsioni che vanno dall’espulsione … fino all’eventuale soppressione fisica”. Sul carattere presuntivo del delitto di pericolo, la Corte costituzionale (sentenza 11 luglio 1991, n. 333) ha stabilito che al legislatore spetta individuare tanto le condotte cui collegare la presunzione assoluta di pericolo quanto la soglia di pericolosità secondo il criterio ragionevole dell’id quod plerumque accidit.
18In diversi suoi lavori, lo storico Salvatore Lupo ha attirato l’attenzione sul ruolo collaterale, se non addirittura apologetico, che un simile approccio coltiva nei riguardi del fenomeno mafioso. Oltre al già citato Storia della mafia. Dalle origini ai giorni nostri, si veda anche Lo sguardo dello storico, in G. Fiandaca, S. Lupo, La mafia non ha vinto. Il labirinto della trattativa, Roma-Bari, Laterza, 2014, pp. 13-15.
19Sul punto si veda N. Luhmann, Soziale Systeme, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1984; trad. it. Sistemi sociali, Bologna, il Mulino, 1990.
20La sentenza della Cass. Sez. VI, 8 aprile 1997, n. 1525 (Arch. n. proc. pen. 1997, 656), stabilisce che in tali reati “il fulcro centrale della prova è costituito, nella prevalenza dei casi, dalla prova logica, dal momento che la prova dell’esistenza della volontà di assumere il vincolo associativo è desunta per lo più dall’esame d’insieme di condotte frazionate ciascuna delle quali non necessariamente dimostrativa della partecipazione associativa e attraverso un ragionamento dal quale si possa dedurre che le singole intese dirette alla conclusione dei vari reati costituiscono l’espressione del programma delinquenziale oggetto dell’associazione stessa. Costituisce perciò vizio della motivazione censurabile in Cassazione la parcellizzazione della valenza significativa di ogni singola fonte di prova”.
21In questo senso corrisponderebbe a una combinazione ibrida di attori umani e dati di altra natura anch’essi operativi nella realtà (gli “attanti” non umani di cui parla B. Latour a proposito, però, degli agenti elettronici o del mondo animale). Cfr. Politiques de la nature. Comment faire entrer les sciences en démocratie, Paris, La Découverte, 1999 (trad. it. Politiche della natura. Per una democrazia delle scienze, Milano, Cortina, 2000, p. 69 sgg.). Su questo testo di Latour si è soffermato G. Teubner (Ibridi e attanti. Attori collettivi ed enti non umani nella società e nel diritto, Milano, Mimesis, 2015, pp. 21-36), che supera la distinzione classica tra persone e cose per concepire invece delle entità aggregate sotto forma di flussi comunicativi. Sarebbe interessante, alla luce di tale impostazione, analizzare la tecnica dello scambio d’informazioni nella criminalità mafiosa siciliana che, com’è stato provato per alcuni personaggi di spicco, si basa su un metodo all’apparenza arcaico come i “pizzini”, piccole strisce di carta contenenti messaggi in codice scambiati tra i capi latitanti e gli accoliti o i fiancheggiatori incensurati.
22A questo proposito ormai le convenzioni internazionali, in particolare quella dell’OCSE del 17.09.1997 sulla lotta alla corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, ribaltano l’antico brocardo societas delinquere non potest e stabiliscono la responsabilità penale delle persone giuridiche. In Italia il d. lgs 231/2001 ha esteso tale principio anche agli enti collettivi privi di personalità giuridica. Cfr. Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi, a cura di F. Palazzo, Padova, Cedam, 2003.
23Cass. Civ. sent. 4186 del 23.4.1998; Cass. Civ., sent. 8827 del 31.5. 2003; Cass. Civ. sent. 11609 del 5.5.2005.
24Teubner evoca anche il concetto di “cupola” emerso nelle inchieste sulla mafia siciliana per indicare un super livello dell’organizzazione criminale cui imputare la responsabilità collettiva dei delitti. I singoli membri, per il solo fatto dell’affiliazione, sono reputati colpevoli di tali delitti, senza ulteriori prove di coinvolgimento personale: “La costruzione giuridica della Cupola aiuta nella crisi dell’imputazione causale: libera dalle difficoltà quasi insormontabili della prova causale individuale e sostituisce l’imputazione causale con quella collettiva” Cfr. G. Teubner, Ibridi e attanti cit., pp. 58 e 61. Sulla critica al causalismo cfr. N. Luhmann, Soziologisce Aufklärung I, Opladen, Westdeutsche Verlag, 1970, cap 1, trad. it. Illuminismo sociologico, Milano, il Saggiatore, 1979.
25In una riflessione cursoria, come gli accade sovente, Pierre Legendre osserva invece che la mafia scardina l’ordine genealogico perché pone al centro la figura simbolica del padrino (co-pater), un doppio giuridico della figura biologica oltre che “straordinario intreccio del padre e del sovrano”. Il padrino si sostituisce così, inglobandoli, ai due ruoli, “il che significa, per i mafiosi, che non riconoscono né il padre né il sovrano”. P. Legendre, L’inestimable objet de la transmission, Paris, Fayard, 2004 (2 ed.), p. 182. Nella vicenda che qui ci riguarda, tuttavia, la regola genealogica s’impone nella sua ortodossia giuridica, oltre che nella sua efficacia materiale.
26Cfr. La mort du père. Sur le crime de parricide à Rome, Paris, A. Michel, 2017, p. 130.
27Ivi, p. 149. Un’altra mediazione istituzionale che avvalorava l’identità padre-figlio in materia testamentaria è individuata da Thomas nell’artificio del venter, contenitore che permetteva di legare nel medesimo spazio fittizio il padre morto e il nascituro (p. 104).
28Secondo l’immagine presente in Giustino, Dialogo con Trifone, cap. 61 (cfr. C. Moreschini, Introduzione a Tertulliano, Adversus Praxean, trad. it. Contro Prassea, in Opere dottrinali, a cura di C. Moreschini e P. Podolak, Città Nuova, Roma, 2010, p. 441). Su questi problemi che ruotano attorno al concetto di monarchia divina si veda la riflessione di E. Peterson, Il monoteismo come problema politico, Brescia, Queriniana, 1983, p. 44 sg.
29Contro Prassea cit., 3, 3, p. 461.
30Ibid.
31Sul rapporto tra mafia siciliana e religione, cfr. A. Dino, La mafia devota. Chiesa, religione, Cosa nostra, Roma-Bari, Laterza, 2008; D. Puccio-Den, ‘Dieu vou bénisse et vous protège!’ La correspopndance secrète du chef de la mafia sicilienne Bernardo Provenzano (1993-2006), “Revue d’histoire des religions”, 2, 2011, pp. 309-326; si veda anche R. Scarpinato, Mons. D. Mogavero, Dio, mafia, potere, “Micromega”, 7, 2012: La Chiesa gerarchica, la chiesa di Dio, pp. 159-181.
32Cfr. Cass. Pen. Sez. Un. sent. 22327 del 21.05.2003.
33Cfr. supra, p. 34, n. 24.
34Cfr. la sentenza del 14 aprile 2015 Contrada vs Italia nella quale la corte di Strasburgo dà ragione al ricorrente per violazione del principio di legalità e irretroattività della legge penale (art. 7 Convenzione), visto che all’epoca in cui furono compiuti i fatti il ricorrente non poteva prevedere con precisione il reato di cui sarebbe stato accusato, né la pena conseguente, proprio perché la laboriosa creazione giurisprudenziale di questa infrazione rimetteva in discussione la certezza legale della fattispecie criminosa.
35Una sentenza della Cassazione penale (sez. 1) del 26.5.1981 precisava che il soggetto leso nei reati del II titolo, capo II del c.p. è lo Stato in quanto “titolare dei beni giuridici protetti da dette norme e che sono costituiti dagli interessi fondamentali della personalità dello Stato attenendo essi alla inviolabilità del presente ordinamento politico, alla esigenza, alla incolumità e al decoro dei supremi organi dello Stato e al decoro della nazione italiana” (“Giustizia penale”, 1982, II, p. 615). Da questo semplice enunciazione linguistica, si capisce quale slittamento semantico produca l’impiego del termine “sovranità” in luogo di “Stato” e l’ontologia che lo sostiene.
36Già nel 1822 F. Guizot in De la peine de mort en matière politique (n. ed. Paris, Fayard, 1984), con una litote che esprime bene il suo animo conservatore, riconosceva a malincuore che “i delitti politici hanno per caratteristica che la loro perversità morale è più dubbia, più variabile, meno universalmente riconosciuta che non quella dei delitti privati” (cap. 3, ed. it. F. Guizot, Giustizia e politica, a cura di C. Vallauri, Roma, Gangemi, 1998, p. 132). Sullo status di favore accordato al delinquente politico cfr. F. Colao, Il delitto politico tra Ottocento e Novecento, Milano, Giuffrè, 1986, p. 4 sg. Questo divario morale sembra riprodursi anche nello spazio carcerario dove i prigionieri politici sono solitamente separati dai detenuti per reati comuni. Dagli anni Settanta del xx secolo in poi i motivi di questa separatezza, spesso sfociata in isolamento, sono il frutto dell’inasprimento securitario e non di un pregiudizio di favore.
37Basti pensare, a titolo di esempio, al legame tra separatismo siciliano e mafia nel periodo tra il 1943 e il 1947.
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