Premessa
p. 7-12
Texte intégral
1Ancora qualche anno addietro il caso giudiziario che ci accingiamo a trattare si sarebbe contraddistinto per la sua evidente inattualità, espressione perfetta di quell’estetica vintage che riveste di valore e significato fenomeni riemergenti da un passato prossimo e rispetto ai quali il presente esibisce un apprezzamento talvolta imbarazzato. Non siamo più sicuri che quel che ci sarebbe parso un evento datato e comunque in controtendenza rispetto al discorso giuridico dominante continui a suonarci anacronistico. Eppure stiamo parlando di un lasso temporale di appena una quindicina d’anni, che però è sufficiente a illustrare con quale rapidità ormai s’impongono i ritmi del cambiamento storico. Quel che a un osservatore dell’epoca sarebbe suonata, per i motivi che diremo, una rivendicazione fuori tempo massimo, al tribunale di una località del Sud Italia, che nel novembre 2006 licenziava una monumentale sentenza di condanna per associazione a delinquere di tipo mafioso ex art. 416 bis, era di certo sembrata la soluzione migliore per riaffermare il valore imperituro di un concetto fondamentale: la sovranità dello Stato. Fatto sta che, alla luce del contagio sovranista di cui è vittima attualmente l’Europa e non solo, l’osservatore odierno avrebbe probabilmente qualche remora in più nel liquidare come sorpassata la difesa di quel principio, il cui deperimento al contrario viene ormai vissuto con agguerrita – e preoccupante – nostalgia. Sarebbe senz’altro troppo accreditare questa sentenza di una preveggente forza retrospettiva, quasi che i giudici siano riusciti ad anticipare il futuro volgendo lo sguardo alle loro spalle. L’esercizio di strabismo temporale cui ci obbliga è solo l’effetto secondario di un processo per mafia la cui qualità principale consiste nel trasformare il titolo della propria ragione giuridica, conquistandosi il rango di processo politico a tutto tondo. Ed è proprio sotto questa luce che il caso in questione ci interessa.
2In linea con la tendenza che trova spesso il potere giudiziario sostituirsi agli organi politici e amministrativi nella lotta contro le criminalità mafiose, la sentenza al centro della nostra analisi riafferma, come tante altre dello stesso genere, la volontà della potestà statale di difendere la legalità endemicamente violata da reati così socialmente pervasivi. Se si trattasse soltanto di documentare un esempio di diligenza, professionalità e coraggio degli organi giudiziari difronte a sfide che ancora fino all’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso non erano raccolte con la stessa solerzia, potremmo limitarci a registrare questo caso come un episodio, tra altri, di un’inversione di tendenza. In realtà diversi elementi contribuiscono a emancipare questa sentenza dal piano della pura cronaca giudiziaria per proiettarla su quello ben più sintomatico della riflessione storica, giuridica e politica. Siamo confrontati a una di quelle situazioni in cui la casistica giurisprudenziale si fa autentica storia del presente, se con questa espressione s’intende, alla Foucault, la comprensione di ciò che siamo attraverso la ricognizione di precedenti soglie di discontinuità.
3I processi per mafia, si sa, soffrono di una ridondanza simbolica che in taluni frangenti ha funzionato da lavacro collettivo, occasione palingenetica per una coscienza civile desiderosa d’immaginare un punto di non ritorno. Al rito giudiziario, soprattutto se di dimensioni spettacolari per numero d’imputati, gravità dei capi d’imputazione, ampiezza diacronica dei fatti giudicati, sofisticatezza del tessuto di complicità politico-economiche, si è sovente domandato non solo di rendere giustizia e smascherare i meccanismi effettivi che governano interi pezzi di società, ma anche qualcosa per cui è strutturalmente inadeguato: sterilizzare le condizioni ambientali che hanno nutrito il fenomeno mafioso e impedirgli così di riprodursi. L’esemplarità di una svolta dal sapore millenaristico, l’ansia messianica per un nuovo inizio rappresentano una tonalità neppure troppo nascosta di alcuni processi per mafia – si pensi al famoso maxiprocesso svoltosi a Palermo tra il 10 febbraio 1986 e il 16 dicembre 1987, recentemente rivisitato dal film di Marco Bellocchio Il traditore, o a quello denominato “Rinascita Scott” iniziato il 13 gennaio 2021 a Lamezia Terme – in cui opinione pubblica e magistrati sembrano ritrovarsi simbioticamente in una volontà di redenzione che aspira a inaugurare una nuova epoca. Non è una coincidenza se, oltre la storia e il diritto, sia l’antropologia a considerare questi processi rilevanti per il suo punto di osservazione1. Ma forse occorrerebbe interrogarsi anche su questa categoria-monstre che è il “maxiprocesso”, del tutto priva di autonoma consistenza giuridica, e tuttavia onerata di tali valenze mediatiche che hanno finito per costruirle un’aura d’ipergiuridicità – fare i conti una volta per tutte – non esente da pericolosi effetti distorsivi sul piano storico e giudiziario2.
4Ebbene, il processo di cui ci occupiamo possiede in grado assai ridotto una simile forza simbolica, malgrado il diffuso radicamento sociale delle vicende trattate. O meglio il significato simbolico sta altrove, non nel connubio catartico tra istituzioni e opinione pubblica, ma più discretamente tra le maglie del diritto e della filosofia politica. Perché il caso in questione non può essere semplicemente rubricato negli annali della lotta giudiziaria contro il crimine organizzato, ma merita di essere considerato per ciò che di più originale ci trasmette in qualità di processo “politico”. “Politico” niente affatto per lo status degli imputati perché anche qui l’aspettativa purificatoria sarebbe del tutto delusa, vista la loro semplice estrazione dalla società “civile”. Ma “politico” in ragione dei meccanismi processuali che hanno trasformato un reato associativo di diritto comune, anche se con la peculiarità mafiosa, in un reato di stampo prettamente politico. E non perché gli strumenti procedurali cui si è fatto ricorso sono un prolungamento giudiziario di un potere politico che si difende continuando a combattere i suoi avversari con altri mezzi3. L’art. 416 bis del codice penale, su cui avremo modo di soffermarci, introduce una nuova fattispecie di reato utile a contrastare il fenomeno mafioso, ma non modifica, va da sé, la procedura, che invece attinge alle sue risorse ordinarie per rigenerare integralmente la natura del processo. Processo che, occorre chiarirlo subito, non presenta semplicemente dei risvolti politici, ma è intrinsecamente politico vista la qualità del bene che intende difendere: la sovranità. All’analisi di questa metamorfosi processuale e alle implicazioni storiche e teoriche di una sentenza che brilla, tra l’altro, per la distrazione pressocché totale che l’ha circondata, è dedicato il presente lavoro.
5Nasce il dubbio se una vicenda così povera di risonanza, riportata prevalentemente dalle cronache locali e con l’eccezione di un solo quotidiano a diffusione nazionale4, giustifichi l’attenzione che qui le si vuol attribuire. Probabilmente se ci limitassimo a considerarla come un ordinario processo per mafia, il suo significato potrebbe difficilmente valicare i confini regionali, restando anonimamente depositata negli archivi di un tribunale. La posta in gioco tuttavia è altra, come emerge con nettezza da atti processuali che hanno purtroppo lasciato inerte il senso critico e la curiosità degli ambienti giuridici e scientifici5, evidentemente adusi a vicende catalogate sotto un marchio notorio. In realtà dobbiamo misurarci con un caso per taluni aspetti assolutamente singolare, e ciò basta a sottrarlo all’indifferenza ordinaria per trasformarlo in una sfida teorica, oltre che in un rivelatore delle contraddizioni delle nostre categorie politiche.
6Occorrerebbe a questo punto interrogarsi sullo statuto epistemologico di un caso unico, sul grado di rappresentatività che gli si può riconoscere, poiché non coincide con quel caso-limite o estremo che, come ha brillantemente dimostrato Yan Thomas, è sovente il presupposto per escogitare la soluzione normativa appropriata a situazioni più ordinarie6. Nella sua unicità il caso non può neppure fungere da spartiacque tra orientamenti giurisprudenziali diversi, dando luogo a quello che in francese si definisce un revirement. Confermata in appello e Cassazione anche sul punto che racchiude la sua specificità tutta “politica”, questa sentenza non è stata percepita come momento inaugurale di una nuova tendenza giurisprudenziale, benché segni un’evidente discontinuità nelle motivazioni che giustificano la costituzione dello Stato come parte civile nei processi per reati associativi, sia politici sia comuni7. Giacché non sembra (ancora) aver lasciato in eredità ai giudizi successivi un principio capace di creare un orientamento in tema di un’ipotetica “sovranità menomata o mutilata”, questo caso spicca per la sua eccentricità discreta, al riparo da superfetazioni esegetiche e soffocanti attenzioni mediatiche. Eccentricità che tuttavia pone il problema del rapporto tra storia, diritto e caso unico, proprio perché al diritto appartiene strutturalmente la dimensione della ripetibilità, della potenzialità sempre concreta di una ripresa sia in positivo sia in negativo di una costruzione normativa. E del resto anche al lavoro dello storico l’unicità di un evento crea non pochi ostacoli di ordine conoscitivo nel formulare un giudizio di verità sugli eventi, difficoltà che non sempre possono essere risolte con l’emozione per la scoperta atipica come quella confessata da Foucault e i suoi collaboratori dinanzi al memoriale di Pierre Rivière: “tutto è iniziato dalla nostra stupefazione”8. L’unicità non consiste pertanto nella situazione bizzarra o atipica che il caso descrive o nell’inconsueta qualità letteraria del dossier, come accade nel processo immortalato da Foucault. Da questo punto di vista assisteremmo a una pletora di casi unici e, in definitiva, ogni caso giudiziario è unico. L’unicità qui risiede invece nella valenza tutta politica del fatto da qualificare, che coincide col principio su cui classicamente si edifica l’esistenza stessa della potenza statale. Ed è proprio il modo di concepire la nozione di sovranità a proiettare la sentenza in questione ai margini di una differenza che la consegna, fino a oggi, al destino di un hapax. Solitario nel suo passato, un caso unico non si preclude però imprevedibili riscatti nei diversi mondi possibili che la tecnica del diritto, in sé apolide, è in grado di fecondare, creando situazioni che sarebbe faticoso immaginare in astratto. Su questo aspetto non si può escludere che in un futuro non pronosticabile il processo in questione sarà riscoperto come caso di scuola. Ma per il momento non ci resta che valorizzarlo proprio come evento singolare assai ricco d’implicazioni concettuali in termini politici e giuridici, oltre che istruttivo sui criteri che guidano il nostro modo di rappresentare il potere.
7Veniamo ai fatti, cioè al processo. Prima però una precisazione. Non è la ricostruzione degli eventi giudicati che qui ci interessa, quanto il tema tecnico in sé, con i suoi non trascurabili risvolti teorici. Di qui il tenore di una ricerca che non possiede i requisiti dell’inchiesta storica. Per esserlo, il bagaglio delle fonti avrebbe dovuto essere più variegato, mentre ci limitiamo alla narrazione di un solo osservatore, benché qualificato, qual è il tribunale. La documentazione di cui siamo in possesso, più di 1100 pagine di atti, senza includere né la requisitoria del pubblico ministero, né le arringhe difensive, né le richieste delle parti civili, ci consente tuttavia di far luce adeguatamente sul perché questo giudizio rappresenti un caso nel doppio senso del termine. Innanzitutto come documento, tra i tanti, dell’attività istituzionale che, reprimendo il crimine, ci restituisce un’immagine della realtà storica filtrata nell’aula di giustizia. Questa vicenda giudiziaria, inoltre, delinea i contorni di un avvenimento particolare anche e soprattutto perché, in quella modalità d’istituire il mondo sub specie iuris che è il processo, gli eventi ricostruiti acquistano, nell’economia della procedura in cui sono presi, un significato supplementare. Il caso empirico si arricchisce così di un valore teorico aggiunto, trasformandosi in quell’esperimento riflessivo che è poi il traguardo autentico dell’approccio casistico al diritto: passare il fatto al setaccio faticoso del concetto. Se non si sottopone a questo filtro che lo astrae dalla contingenza, il caso può certamente illustrare la vita, ma nulla più di questo.
Notes de bas de page
1Cfr. D. Puccio-Den, The Ethnologist and the Magistrate. Giovanni Falcone’s Investigations into Sicilian Mafia, “Ethnologie française”, 1, 2001, pp. 15-27; De l’honneur et de la responsabilité. Les métamorphoses du sujet mafieux, “L’Homme”, 223-224, 2017, pp. 63-98. Sul maxiprocesso di Palermo, cfr. S. Lupo, 1986. Il maxiprocesso, in Aa. Vv., Novecento italiano, Roma-Bari, Laterza, 20204.
2Per la prima volta il termine “maxiprocesso” fu impiegato in ambito politico, l’altro campo di applicazione paradigmatica del reato associativo, a proposito del processo detto “7 aprile” contro Antonio Negri e altri membri di Autonomia operaia. Su questa vicenda si veda da ultimo il bel lavoro di D. Fiorentino, X. Chiaramonte, Il caso 7 aprile. Il processo politico dall’Autonomia Operaia ai No Tav, Milano, Mimesis, 2019.
3La politicizzazione dei processi attraverso le risorse stesse della procedurale è un motivo forte della ricerca storica di J. Chiffoleau sul Medioevo. Si veda, tra gli altri, Le crime de majesté, la politique et l’extraordinaire. Notes sur les collections érudites de procès de lèse-majesté du xviie siècle français et sur leurs exemples médiévaux, in Y-M. Bercé (sous la dir. de), Les procès politiques (xive-xviie siècles) Rome, Ecole française de Rome, 2007, pp. 579-580.
4Si veda l’articolo di A. Fabozzi su “il Manifesto” del 24.12.2006. Va ricordato che, a eccezione dei quotidiani organizzati su base cooperativa, tutti i giornali più importanti aderirono a uno sciopero di tre giorni che non permise loro di coprire la notizia.
5A nostra conoscenza con la sola eccezione di A. Mezzotero, L. Matarese, L’ammissibiità della costituzione di parte civile nell’interesse dello Stato nei processi di mafia. Alla ricerca del bene giuridico oggetto della pretesa risarcitoria, in Rassegna Avvocatura dello Stato, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 2006, pp. 145-163.
6Cfr. Y. Thomas, L’extrême et l’ordinaire. Remarques sur le cas médiéval et la communauté disparue, in Id. Les opérations du droit, Paris, Seuil-Gallimard, 2011, pp. 207-238.
7Per esempio non è sulla base della sovranità lesa che la Corte d’Assise di Roma, il 7 marzo 1983, ammise la costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Interno per la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali ed extrapatrimoniali da parte di Antonio Negri e altri imputati per i reati di associazione sovversiva, banda armata e insurrezione armata contro i poteri dello Stato. Il soggetto offeso fu infatti la persona dello Stato. Cfr. “Rassegna Avvocatura dello Stato”, 1983, I, p. 428. Sul punto cfr. A. Mezzotero, L. Matarese, L’ammissibiità della costituzione di parte civile cit., p. 159, n. 34.
8Cfr. M. Foucault (dir.), Io Pierre Rivière avendo sgozzato mia madre, mia sorella e mio fratello…, Torino, Einaudi, 1976, p. ix.
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