Premessa
p. 7-14
Texte intégral
1Questo libro intende offrire un contributo all’attuale dibattito sul mondo del lavoro nell’epoca di Industry 4.0.
2La cosiddetta “quarta rivoluzione industriale in atto” nasce dall’imposizione nel tessuto economico e sociale di tecnologie sempre più innovative e soprattutto di un uso sistemico e diffuso di internet, divenuto strutturale nei processi produttivi e nella società dei servizi, che ha modificato integralmente il contenuto degli stessi, le esigenze e le aspettative, oltreché lo stesso modo di vivere, pensare e ragionare1.
3Il risultato di questo processo (spontaneo, veloce, imprevedibile e soprattutto, per certi versi, irreversibile) è la diffusione di attività e aziende, ma anche di modalità di comunicazione, pensiero ed esternazione del proprio io e della propria personalità, nuove e sconosciute già solo pochi anni fa.
4Ne è derivata una nuova dimensione dell’uomo nella società e nell’economia.
5Ma anche, per quanto maggiormente interessa gli aspetti che tenterò di approfondire in questo volume, una nuova dimensione del lavoro, in un momento in cui, in verità già da almeno vent’anni, il paradigma lavorativo stava gradualmente cambiando, non riconoscendosi più nelle categorie tradizionali.
6Significativamente è stato detto:
Non c’è mai stato un momento migliore per essere un lavoratore specializzato o istruito nel senso giusto del termine, perché questo è il tipo di persona che può usare la tecnologia per creare e catturare valore. Però non c’è mai stato un momento peggiore per essere un lavoratore che ha da offrire soltanto capacità “ordinarie” perché computer, robot e altre tecnologie digitali stanno acquisendo le medesime capacità e competenze a una velocità inimmaginabile.2
7Vedremo quanto una simile affermazione sia prossima alla realtà dei fatti.
8Da una parte, è senz’altro vero che molti lavori tradizionali sono destinati a scomparire, anche (ma non solo) a causa dall’avvento e della diffusione delle nuove tecnologie. Dall’altra, bisogna anche ricordare però come non è certo peculiarità della “quarta rivoluzione industriale in atto” quella di incidere sul paradigma lavorativo dominante.
9Cambiano gli anni, cambiano le tecnologie, si modificano i gusti e le mode, cambiano gli status sociali e i rapporti di forza nella società. Anche il lavoro cambia, o meglio si evolve.
10Il lavoratore è quindi chiamato a capire gli anni in cui vive e a confrontarsi con essi; così come sono chiamati a farlo l’interprete e il legislatore.
11La prospettiva di questo libro è quella dell’operatore del settore che, nella sua attività di avvocato giuslavorista datoriale, prova a dire la sua, con la consapevolezza di chi utilizza le regole del gioco per professione, e avendo a mente le dinamiche interne alle aziende che con tali regole si confrontano quotidianamente.
12Mi perdoni allora il lettore se le conclusioni cui giungerò potranno apparire azzardate e ai limiti del provocatorio.
13Anticipando solo in parte quanto dirò, premetto che non intendo avanzare alcuna denuncia nei confronti del recente – e ancora attuale, nonostante gli ultimi (episodici e decontestualizzati) tentativi normativi di invertire una rotta che ormai aveva assunto una portata sistemica e mutato radicalmente il modo di pensare il diritto del lavoro – fenomeno di smantellamento delle tutele del lavoro subordinato.
14Tale fenomeno è reale e tangibile, e radicale è stata, negli ultimi anni, la rivisitazione delle categorie stesse sottese alla tradizione giuslavoristica italiana. Ciò è avvenuto per mano legislativa e nonostante le riserve espresse dalla giurisprudenza giuslavoristica, che in questo processo ha giocato un ruolo da “freno a mano” degli effetti delle novità legislative.
15In tale contesto la cosiddetta “riforma Fornero” ha costituito una vera e propria “rivoluzione culturale”, perché per la prima volta ha smantellato il sistema di Employment Protection Legislation (epl)3 italiano (riuscendo – giova ricordarlo – laddove il ddl n. 848/2002 aveva fallito), mentre i successivi passaggi legislativi di cui al Jobs Act “targato Italia” altro non sono che l’estremizzazione di un cambiamento culturale che tuttavia aveva avuto origine con il governo “tecnico” di Mario Monti4.
16Tale “rivoluzione” ha fallito, non solo perché ha provato a imporre legislativamente un modo di pensare che è estraneo alla tradizione giuslavoristica (e giuridica) italiana (assumendo una prospettiva economicistica da Law and Economics), ma soprattutto perché ha creato un sistema di norme già vecchio, in cui la realtà attuale fatica a riconoscersi5.
17Versiamo ancora, nonostante le recenti riforme (e gli ancor più recenti revirements politici), in un contesto di irreversibile cultural gap, che rende il nostro ordinamento impermeabile alle istanze di tutela delle nuove (e neanche troppo nuove) generazioni, arroccandosi dietro il rimpianto di un passato che non potrà mai più tornare, perché il mondo del lavoro, piaccia o meno, è cambiato e con tali cambiamenti è necessario confrontarsi.
18È per questo motivo che, indipendentemente dalla reale bontà dei precedenti interventi legislativi (e, soprattutto dell’effettiva corrispondenza di questi ultimi con le finalità ostentate nella propaganda mediatica), ritengo che oggi la vera “sfida” sia un’altra, e il “campo di battaglia” sia nel dibattito culturale, prima ancora che nelle aule parlamentari.
19Non vi sarà spazio per alcuna importante “riforma” del diritto del lavoro, infatti, se preliminarmente non si sarà formata una “coscienza sociale” tra i destinatari cui tale ipotetica riforma dovrà rivolgersi, coscienza di cui l’attuale tessuto lavorativo italiano è oggi privo, disorientato com’è dall’ostinazione della politica organizzata, della magistratura e delle stesse parti sociali a restare ancorati a un paradigma di “lavoratore” che non ha più niente a che fare con il mondo del lavoro attuale.
20Il gap che non permette di riconoscere quali siano le sorti del mondo del lavoro (e pertanto del diritto del lavoro) è a ogni livello, e non riguarda soltanto gli anni di Industry 4.0, ma ha le sue origini almeno agli inizi del nuovo secolo, quando la realtà del “precariato” ha raggiunto dimensioni di un vero e proprio fenomeno sociale, senza che tuttavia i “precari” maturassero la consapevolezza di essere tali, e ciò non perché vittime di chissà quali soprusi, ma perché figli di una nuova epoca che con la “precarietà” (o “flessibilità”, che dir si voglia, la prospettiva poco muta la realtà delle cose) doveva imparare a confrontarsi, e non limitarsi a fingere (soprattutto con se stessi) che tale precarietà non esistesse.
21Questo libro prova a porsi questo obiettivo: dare un contributo alla maturazione di quella consapevolezza e di quella coscienza sociale, senza la quale una prospettiva de iure condendo sarebbe già in partenza votata al fallimento.
22Il baricentro del discorso deve allora allontanarsi dall’adesione incondizionata al modello giuslavoristico tradizionale (che è ancora quello del lavoratore subordinato della fabbrica fordista e del modello economico post-fordista) e deve invece calarsi nella prospettiva di un lavoro concepito come naturalmente svincolato dalle sovrastrutture lavoristiche tradizionali.
23Un lavoro più “autonomo”, insomma, ma che allo stesso tempo trovi, ponendosi a paradigma del modello lavorativo 4.0, una dimensione più “autentica” (perché, con la assunzione di consapevolezza della rinnovata “autonomia” del lavoro subordinato, potranno trovare finalmente legittimazione le nuove istanze di tutela che il paradigma lavorativo moderno impone) e, pertanto, più protetta.
24In un simile contesto, “autonomia” non sta a contraddistinguere le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa (nella classica dicotomia subordinazione-autonomia che ancora oggi caratterizza il sistema giuslavoristico italiano), ma assume piuttosto la portata di un connotato intrinseco e strutturale del “lavoro”, in senso lato, di tutta quella frangia di popolazione che svolge attività di tipo “intellettuale creativo”6, ossia quella tipologia di attività che è già, e a maggior ragione sarà sempre più, la prestazione richiesta al lavoratore 4.0.
25Una volta compreso il perimetro del carattere di autonomia che caratterizza l’attuale modello lavorativo, sarà più semplice catalizzare gli sforzi dell’interprete e del legislatore nella direzione più idonea a rispondere alle (nuove) istanze di tutela di Industry 4.0.
26A questo punto è però doverosa una precisazione, che è al contempo la premessa necessaria per comprendere metodologia di lavoro e obiettivi di questo contributo.
27Il presupposto generale, infatti, è l’adesione a una ipotesi; ipotesi di cui però – si badi bene, e si perdoni se ciò suonerà come una excusatio non petita (lo è, effettivamente) – il giurista non può (e, a ben vedere, neppure vuole) valutare il grado di verificabilità nella pratica, dovendosi limitare a prenderne atto: Industry 4.0 ha preso il sopravvento, è entrata nelle abitazioni, ha invaso le aziende, il modo di pensare e di comportarsi, i desideri e perfino gli stessi bisogni delle persone.
28Dal punto di vista lavorativo, Industry 4.0 finirà per soppiantare, con le sue macchine, i suoi software e i suoi calcolatori, il lavoratore subordinato tradizionale, che sarà una minoranza quando il lavoratore 4.0 metterà in seria difficoltà l’interprete, e farà vacillare perfino la Grundnorm su cui ha sempre poggiato il diritto del lavoro italiano, ossia la tradizionale distinzione tra lavoratore subordinato (che partecipa delle tutele del diritto del lavoro) e lavoratore autonomo (che al diritto del lavoro, tradizionalmente inteso, è effettivamente estraneo).
29Se tale premessa sia reale o meno, lo si è detto e lo si ribadisce, non è dato saperlo. Quel che è certo, però, è che Industry 4.0 già oggi ha plasmato una nuova concezione di lavoratore in generale e di lavoratore subordinato. Non a caso, infatti, il legislatore del 2017 ha ritenuto di dover coniare la nuova figura del “lavoratore agile”.
30Mentre proliferano ovunque episodi di esperienze lavorative mai vissute prima.
31I driver di Uber e i rider di Foodora e di Deliveroo sono l’esempio più lampante e di grande impatto mediatico, benché numericamente ancora irrilevante.
32Sullo sfondo (ma non certo marginalmente), la marea dei parasubordinati e delle partite iva (che ha iniziato ad aumentare in tempi non sospetti, quando la parola d’ordine era flexicurity e la crisi finanziaria non era neppure preventivabile) raggiunge livelli sempre più elevati.
33Se questo allora è il contesto, indipendentemente dal fatto che il lavoratore 4.0 diventerà o meno il paradigma del lavoro della nuova epoca, è certo che le considerazioni che seguono riguardano non solo un futuro prossimo (che, pure, forse, se la premessa di cui si è appena detto si rivelerà fallace, mai si realizzerà), ma certamente anche una realtà con cui i nostri giorni si stanno già confrontando, e non solo negli ultimi mesi.
Una ulteriore premessa: metodologia di lavoro e finalità
34Preliminarmente vorrei chiarire la metodologia di lavoro che ho adottato.
35Anzitutto: questo è il libro di un giurista. La prospettiva giuridica da cui traggono origine le considerazioni che farò non sono, pertanto, solo una (inevitabile) conseguenza dell’estrazione scientifica e professionale del suo autore, ma sono, soprattutto, frutto di una scelta deliberata e consapevole.
36È il libro di un giurista, dunque; e sotto questo profilo deve pertanto considerarsi un libro “scientifico”, perché esamina l’evoluzione normativa e i risvolti interpretativi di quello che può considerarsi il paradigma tradizionale di lavoro subordinato, messo alla prova dall’avvento di Industry 4.0.
37Allo stesso tempo, tuttavia, il presente contributo rifugge l’ambizione dello studioso che, correttamente, intende far sì che le fondamenta scientifiche delle proprie tesi costituiscano una fortezza impenetrabile, sotto un profilo teorico, alle tesi contrarie, e, in tale tensione intellettuale, concentra la propria attenzione e i propri sforzi sulla ricostruzione dei singoli istituti, sulla formazione della consapevolezza giurisprudenziale, sulla ricognizione delle tesi favorevoli e sulla confutazione di quelle contrarie.
38Per questo non vi sarebbero né lo spazio né il tempo.
39Soprattutto, una simile metodologia di lavoro sarebbe incompatibile con le finalità ultime di questo contributo.
40Non solo lavoretti. Verso un nuovo statuto del lavoro vuole essere infatti un contributo, che parte sì da basi scientifiche, ma che si prefigge obiettivi principalmente divulgativi e si colloca nella prospettiva di alimentare quel dibattito culturale, di cui si è già detto, che è propedeutico a una speculazione scientifica matura e consapevole.
41È quindi il contributo di un giurista, ma, ciononostante, è un libro rivolto non solo a giuristi; è un libro per tutti.
42Del resto, penso (e auspico) che l’ampliamento della platea degli interlocutori interessati al dibattito sulle ripercussioni che Industry 4.0 sta dispiegando sulle dinamiche del mondo del lavoro possa agevolare la formazione e la diffusione di quella coscienza sociale che è il presupposto unico e imprescindibile affinché una prospettiva de iure condendo possa effettivamente dar luogo a risultati realmente apprezzabili, schivando l’attivazione di formule esoteriche (quando non puramente propagandistiche) destinate a sopravvivere fino al termine di singole legislature e comunque, nel migliore dei casi, a essere di fatto disapplicate e ignorate dal sistema.
43È necessario capire il fenomeno per evitare che le regole del diritto del lavoro «vengano bypassate dalla realtà che cambia, non riuscendo a tenere il passo e venendo così condannate all’irrilevanza»7.
44È evidente che la portata della tematica, e la natura a un tempo scientifica e divulgativa di questo libro, nonché la necessità di proporre uno strumento di agevole lettura in uno spazio contenuto, imporrà di dosare passaggi di contenuto tecnico più intenso a passaggi in cui esigenze di speditezza e chiarezza esigeranno di dare per assunti i presupposti scientifici del ragionamento, concentrandosi sui risvolti pratici delle singole questioni.
45Mi perdoni pertanto il lettore più “tecnico” se alcuni passaggi potranno risultare solo superficialmente trattati, e mi perdoni altresì il lettore meno avvezzo alla materia se la trattazione si scontrerà con il tecnicismo dei riferimenti normativi e giurisprudenziali e talvolta si soffermerà su alcuni richiami dottrinali.
46Il primo potrà saziare il proprio bisogno di approfondimento facendo riferimento alla (nutrita) bibliografia di quanti si stanno occupando, nelle varie discipline, della questione, mentre al secondo posso solo suggerire pazienza nell’affrontare i passaggi più tecnici (comunque non numerosi) di questo contributo, osservando come la prospettiva tecnica deve considerarsi strumento di miglior comprensione e fruibilità, e non già al contrario ostacolo al dibattito.
47Il libro, infine, si chiude con una serie di proposte, che vogliono in verità essere, poche e circostanziate, “provocazioni” (soprattutto per il lettore un po’ più avveduto, sotto il profilo teorico e giuridico, di tematiche lavoristiche), e che sono volte a porre le basi per una rifondazione del lavoro, inteso nella sua accezione più generale (e senza distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo), intorno a un minimo comune denominatore: un nuovo statuto del Lavoro?
Notes de bas de page
1K. Schwab, La quarta rivoluzione industriale, Milano, FrancoAngeli, 2016. Cfr. A. Gilchrist, Industry 4.0: The Industrial Internet of Things, New York, Apress, 2016; McKinsey & Company, Industry 4.0. How to navigate digitization of the manufacturing sector, https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/industry-four-point-o-how-to-navigae-the-digitization-of-the-manufacturing-sector, McKinsey Digital, 2015.
2E. Brynjolfsson, A. McAfee, La nuova rivoluzione delle macchine, Milano, Feltrinelli, 2015, pp. 18 e 19.
3T. Boeri, J. Van Ours, The Economics of Imperfect Labor Markets: Second Edition, Princeton, Princeton University Press, 2013.
4S. Carrà, Percorsi evolutivi della funzione della responsabilità datoriale nell’ambito del sistema di responsabilità civile italiano, “Responsabilità Civile e Previdenza”, 2015, 5, p. 704.
5Cfr. anche F. Seghezzi, M. Tiraboschi, Al Jobs Act italiano mancano l’anima e la visione di un lavoro e una società che cambia, in F. Seghezzi, M. Tiraboschi (a cura di), Il Jobs Act dal progetto all’attuazione, Modena, ADAPT University Press, 2015, pp. 11-18.
6D. De Masi, Lavoro 2025. Il futuro dell’occupazione (e della disoccupazione), Venezia, Marsilio, 2017.
7R. Del Punta, Un diritto per il Lavoro 4.0, in A. Cipriani, A. Gramolati, G. Mari (a cura di), Il lavoro 4.0. La quarta rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative, Firenze, Firenze University Press, 2018, p. 22 (https://flore.unifi.it/retrieve/e398c37c-d7c3-179a-e053-3705fe0a4cff/Causarano Orofessionalit 4.0 finale.pdf).
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