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Traduzioni e cultura giuridica nell’Italia dell’Ottocento

(Traductions et culture juridique dans l’Italie du XIXe siècle)

Italo Birocchi

Texte intégral

I. La traduzione come problema nel mondo del diritto dell’Ottocento

  • 1 G. Carmignani, Dissertazione critica sulle traduzioni, Firenze, presso Molini, Landi e C°, 1808. H (...)
  • 2 « La grande facilità inoltre, che la traduzion delle cose straniere dà a’ più maschini e più lurid (...)

1Nel 1808 Giuseppe Carmignani, da qualche anno titolare della cattedra di Diritto criminale a Pisa, risultò vincitore del premio bandito dall’Accademia Napoleone di Lucca per il miglior elaborato in tema di traduzioni1. Nel suo lungo saggio il giurista toscano distingueva tra traduzioni relative a opere “di gusto” (creative di sentimenti) o a materie “speculative” (scientifiche) e, quanto alla lingua, tra traduzioni dalle lingue classiche dell’antichità o dagli idiomi moderni. In generale il futuro grande penalista, che proprio in quell’anno avrebbe inaugurato la prima delle tante edizioni dei suoi Juris criminalis elementa, manifestava una inclinazione critica rispetto allo strumento della traduzione con la sottolineatura che niente poteva sostituire il possesso di una lingua; e tanto più poi il giudizio di sfavore si appuntava sulle operazioni editoriali concernenti le lingue moderne, pur agevoli da affrontare in prima approssimazione, perché non di rado si risolvevano nella pubblicazione di testi corrotti e dozzinali2.

  • 3 Cfr. M. Berengo, Intellettuali e librai nella Milano della Restaurazione, Milano, FrancoAngeli, 20 (...)
  • 4 G. Carmignani, op. cit., p. 110‑111. Il giurista toscano si cimentò lui stesso nella traduzione de (...)

2Si hanno del resto testimonianze che riferiscono della difficile condizione del traduttore in Italia, impegnato non solo in un lavoro poco appagante e noioso, ma soprattutto compensato assai male e spesso solo in parte in denaro (era previsto una integrazione in libri) a causa della concorrenza spietata tra gli editori3. E tuttavia, per quanto riguardava i testi scientifici il giurista toscano ammetteva che nel conto tra i pregi e i difetti emergeva una indubbia utilità: in quel settore la traduzione era vantaggiosa sia perché, mentre le relazioni scientifiche avevano il bisogno di espandersi a tutto “il mondo civilizzato”, suppliva alla mancanza di un linguaggio universale, sia perché aiutava i cultori delle varie discipline a informarsi senza il dispendio di tempo e di energie per apprendere le lingue4.

  • 5 Notazioni utili in A. Trampus, « Il ruolo del traduttore nel tardo Illuminismo: Ludovico Antonio L (...)
  • 6 Sono problemi specificamente indicati dal futuro illuminista G. Carli, « Intorno alla difficoltà d (...)
  • 7 Nel cuore del secolo sul rapporto tra traduzione e interpretazione del diritto sono note le posizi (...)
  • 8 Su posizioni diverse vi presero parte giuristi del calibro di Manna (cfr. S. Torre, I « principi d (...)

3Carmignani scriveva dopo che in Italia nel corso del secondo Settecento si era sviluppata una notevole attività di traduzione di opere giuridico-politiche5, che diventerà addirittura imponente nell’Ottocento in termini quantitativi e che sarà di grande importanza per la formazione della cultura giuridica nazionale. E poiché è proprio questo il tema che si intende affrontare nel presente saggio, si prescinderà da due pur rilevantissimi aspetti connessi alle traduzioni. Così, sotto un primo riguardo non si affronterà il problema teoretico, che in generale concerneva la duplice difficoltà di trasporre i costrutti, i modi e lo spirito di un idioma in un altro e di rendere il carattere specifico dell’autore, cioè il suo stile6; difficoltà che per il comparto del diritto possono sembrare ridotte sotto quest’ultimo profilo, per la circoscritta rilevanza che nella letteratura giuridica solitamente riveste la forma espressiva dell’autore, ma che sotto l’altro risulta aggravata per l’uso di nomenclature e di categorie sviluppatesi in quei tempi autonomamente nei linguaggi nazionali dal tronco unitario latino (ius civile romanorum e ius canonicum). In fondo, almeno in qualche senso, tradurre è interpretare, come dimostra un dibattito vivacissimo protrattosi ancora per tutto il Novecento7; e dell’interpretazione non poteva che presentare tutta la problematicità. Sotto un secondo riguardo si prescinderà dal nesso, di natura tanto economico-politica quanto giuridica, tra traduzioni, diritto d’autore e libertà di circolazione dei libri, che in Italia vide impegnati numerosi intelletti, specialmente a Napoli tra gli anni Trenta e Quaranta del secolo8.

  • 9 Cfr. L. Lacchè, « Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica (...)

4Ci si limiterà dunque a prendere atto del fenomeno delle opere tradotte, talmente numerose nel campo del diritto da costituire non solo un impegno letterario specifico, ma anche un problema storiografico complesso per quanto riguarda la loro funzione nell’esperienza italiana. Insomma, la traduzione non solo come veicolo o tramite linguistico, bensì come capitolo essenziale della vicenda che attiene alla formazione e implementazione della cultura giuridica nazionale dell’Ottocento9.

  • 10 Si allude a M.T. Napoli, La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte n (...)

5Poiché esiste un ottimo lavoro di schedatura e di primo commento che concerne appunto tale attività nell’Ottocento, qui ci si restringerà a considerare le questioni emerse dopo quella ricerca e cioè negli ultimi trenta anni10.

II. La fioritura delle traduzioni: i dati e una antica tesi

  • 11 Opportunamente l’autrice ha raccolto anche testi che afferiscono solo in senso lato all’area giuri (...)

6Il dato generale è impressionante: per l’intero secolo sono state schedate 2156 traduzioni di testi giuridici o legati al diritto (molti in più volumi), dal francese, tedesco, inglese, latino11. C’era dunque un interesse complesso, di natura intellettuale ma anche economica e dunque un mercato che involgeva committenti, traduttori, destinatari; ognuna di queste categorie aveva poi le proprie specificazioni. Era un mondo che ruotava attorno al diritto, ovviamente, ma questo era un universo frastagliato non solo nei vari ordinamenti (ognuno con tradizioni e fonti diversificate), ma anche negli accostamenti alla materia giuridica a seconda dei sistemi di insegnamento universitario (in particolare dei curricula), della rilevanza delle professioni pratiche, etc. Conviene innanzi tutto disgregare il dato e analizzarlo:

  • le opere tradotte dal francese furono 1315 (il 61 % del totale), quelle dal tedesco 582 (il 27 %), dall’inglese 191 (il 9%) e dal latino 72 (il 3 %)12. Ma, come vedremo, le traduzioni dal latino sono sottostimate;
  • considerando i decenni, la punta massima delle traduzioni si ebbe a metà secolo, nel 1846‑55 con 443 traduzioni (il 20,5%);
  • a partire dalla costituzione del Regno d’Italia (1861) e poi dalla presa di Roma (1870) le traduzioni diminuirono notevolmente;
  • fino al 1870 le traduzioni dal francese furono le più numerose; da allora in poi cedettero il primato a quelle dal tedesco.

7I numeri non sono tutto, naturalmente. In prima battuta si è soliti sostenere, plausibilmente, che questo lavorio di traduzione permise la circolazione della cultura europea in Italia, poiché svolse un’opera di sprovincializzazione, aprì le discussioni, diede accesso a interessi nuovi. E sembrerebbe che le cifre confermino il tòpos storiografico sull’Ottocento giuridico italiano e cioè l’interpretazione per la quale in una prima e più lunga fase, per via dell’importazione dei codici napoleonici e del loro successivo assurgere a modello nei vari ordinamenti e poi nel Regno d’Italia (codificazione del 1865), si registrò una predominante influenza della cultura giuridica francese con parallela diffusione del genere di commentari esegetici. In una seconda fase, il cui inizio una volta era individuato attorno agli anni Ottanta e che ormai si tende a retrodatare di uno o due decenni, si passò a un interesse per la Pandettistica, con espansione crescente anche verso le materie pubblicistiche.

  • 13 La qualifica di “volgare” (nel senso di “comune”) con riferimento al francese è di Giuseppe Acerbi (...)

8Ma inserire in questo tòpos i dati sulle traduzioni appare tanto semplice quanto insoddisfacente perché in quello schema interpretativo precostituito si perdono le ragioni specifiche per cui esse fiorirono. Ci si può chiedere, ad esempio, come mai crescesse l’interesse per la cultura giuridica tedesca proprio quando l’Italia si diede codici unitari sul modello napoleonico. E ancora: perché tante traduzioni dal francese, che era una lingua considerata “volgare” per la sua diffusione e comunque assolutamente accessibile al giurista italiano13? E ulteriormente: perché mai ricorrere a traduzioni per le opere latine, posto che il latino era una lingua familiare, anche al giurista in formazione?

  • 14 È una smentita già chiaramente espressa da M.T. Napoli, op. cit., I, p. 1‑122.
  • 15 Anche solo per l’Italia si potrebbero riempire pagine di bibliografia: basti citare il recente La (...)

9Gli interrogativi si potrebbero moltiplicare portando vieppiù a dubitare che le traduzioni possano essere considerate come strumenti di un combattimento tra la cultura francese e quella tedesca14. Soprattutto importa rilevare che l’evocazione di quella lotta rientra in una concezione primordiale e povera della cultura giuridica, inizialmente identificata addirittura nella produzione giuridica dottrinale; ma anche l’allargamento di quella concezione, ormai del tutto corrente, come complesso dell’attività normativa, giurisprudenziale e scientifica appare poco appagante per una tendenziale visione sommatoria di queste supposte componenti. Fatica ad affermarsi la considerazione della cultura giuridica come insieme di discorsi non meno pratici che teorici, i quali si intrecciano continuamente e che riguardano i più diversi ambiti in cui il giurista si forma ed opera, le risorse e gli strumenti applicativi, l’oggetto e le finalità della sua attività. I recenti e insistiti dibattiti sulla educazione del giurista scontano appunto questo terreno problematico e aperto, come pure le sempre più numerose sedute di autocoscienza storica che le varie discipline e molte istituzioni hanno condotto negli ultimi tempi con visioni più o meno consapevoli15.

10Le traduzioni fanno parte appunto di questo quadro, come risorsa creativa e moltiplicativa di cultura. Se si parte dall’idea che esse fossero un filtro utile per la comunicazione attiva tra diverse esperienze, il problema storico consiste nel precisarne il ruolo svolto nella costruzione del diritto nazionale e nel contempo nel contribuire a mantenere (in forme nuove) un rapporto vivo tra il diritto patrio e la civiltà giuridica occidentale, erede del ius commune. Il filtro non è affatto neutro, è piuttosto arbitrario e artificiale: la traduzione implicava la scelta su che cosa rendere nella lingua italiana – correlativamente si determinava anche che cosa non tradurre – e presentava inoltre modalità e stili che sono anch’essi rivelatori di finalità, impieghi e destinatari diversi.

11In questo schizzo si cercherà di dimostrare come le traduzioni siano state un veicolo importante o forse decisivo per la formazione della cultura giuridica nazionale nell’Ottocento, servendola in forme diverse in una fase iniziale di accumulazione (§ III) e poi in un momento selettivo e più raffinato, per unificarla e articolarla nelle varie branche (§ IV).

III. La realtà complessa: le traduzioni giuridiche come mezzo per la costruzione della scienza giuridica italiana: a) la fase di accumulazione

  • 16 L’opera di Bielfeld circolò tra l’altro anche attraverso le considerazioni di Condorcet, tradotte (...)
  • 17 Leggi e costituzioni di Sua Maestà, lib. III, tit. XXII, § 15 (edizione 1770) ; dettagli interpret (...)

12Nel secondo Settecento il pensiero riformatore e le politiche dell’assolutismo illuminato avevano promosso orientamenti nuovi nelle concezioni del diritto, con una significativa trasformazione nell’uso delle categorie generali riguardanti le fonti. In particolare, accantonata l’antica dialettica tra ius commune e iura propria, al centro veniva posto il rapporto tra diritto razionale universale, di orizzonte giusnaturalistico, e ius patrium. Seguendo la lezione di Montesquieu, Filangieri aveva operato la distinzione tra bontà assoluta e bontà relativa delle leggi, ove quest’ultima categoria alludeva alla storicità e particolarità delle condizioni secondo le quali ogni ordinamento viveva. Si scopriva la storia, la geografia e l’economia, come settori da indagare per via sperimentale e come profili diversi di una realtà unitaria, mentre una scienza politica rinnovata che utilizzava come leva d’intervento la legislazione – notissimi, circolanti in francese ma anche tradotti i Principes de la législation universelle di Georg Ludwig Schmidt von Avenstein16 e le Institutions politiques di Jacob Friedrich Bielfeld, letti avidamente insieme alla Scienza della legislazione di Filangieri – espandeva gli spazi dei diritti patri, il cui insegnamento venne anche inserito in diversi curricula universitari, a cominciare dal Regno di Napoli (cattedra di ius Regni, istituita nel 1735). Parallelamente si andò affermando un processo di specificazione territoriale delle pronunzie giurisprudenziali di ciascun ordinamento che ebbe talvolta, come nel caso sabaudo, una sorta di riconoscimento e di impulso attraverso la normativa regia17. Le patrie, però, erano tante, locali o tutt’al più regionali. Mancava il soggetto, la nazione, cui facesse capo il diritto come espressione di una civiltà ritenuta unitaria nei suoi aspetti di fondo.

  • 18 Si può pensare al suggestivo e originale affresco di C. Cattaneo, « La città considerata come prin (...)

13Costruire la nazione, dunque, al di là delle barriere degli Stati, in una visione storicista e tuttavia dinamica e aperta: la si forgiava come soggetto forte perché se ne asseriva la preesistenza e indipendenza rispetto alle diverse forme politico-statuali e perché creatore di valori di civiltà, ma nel contempo inserito nell’alveo del progresso, cioè dell’incivilimento. Si trattava di plasmarne la storia, scoprirne i tesori comuni nell’arte e nelle lettere, raccogliere nelle gallerie biografiche le vite degli uomini illustri, ripercorrere le vicende delle aggregazioni emblematiche, come ad esempio la città18. E con un procedimento tipico delle operazioni di definizione di una identità, si poterono anche individuare i suoi tratti caratteristici per genere di appartenenza e per differenza. Questa via fu particolarmente seguita nell’ambito giuridico: la tradizione che si era affermata a partire dal basso Medioevo come diritto comune – s’intende: un diritto comune in progressiva salsa patria, specialmente nell’ambito pubblicistico – poteva essere ora arricchita e specificata attraverso gli apporti che venivano dalle esperienze ordinamentali recenti e contigue, una delle quali, del resto, riassunta nella codificazione napoleonica, era stata anche diritto vigente in tanta parte della penisola.

  • 19 Assai diverse, ad esempio, le visuali della cultura giuridica francese per la forte tradizione del (...)
  • 20 Una panoramica sui caratteri della interpretazione di Vico nella prima metà dell’Ottocento, che ne (...)
  • 21 Puntualmente C. Boncompagni, Introduzione alla scienza del diritto ad uso degli italiani, Lugano, (...)
  • 22 Riferimenti in S. Moravia, op. cit., p. 352‑353. La terminologia di Romagnosi si rifaceva a una cl (...)

14Si apriva un cantiere originale nel quale storicismo e sperimentalismo convivevano19. Un Vico opportunamente depurato degli aspetti fantastici e meno saldi del suo pensiero (l’intervento della Provvidenza, i corsi e i ricorsi della storia) era ripreso nella interpretazione rettificata, dinamica e moderna, proposta dal tardo illuminismo e costituì con Romagnosi il referente principale di una cultura giuridica che, come va approfondendo la recente storiografia, appare vivace e articolata20. Tra filosofia dei lumi e riscoperta della storia, si predicava l’incivilimento, che implicava movimento verso il progresso e però continuità con la civiltà esistente21: l’arricchimento poteva avvenire facendo tesoro di altre esperienze (scambi, relazioni, conoscenze) e innestando ecletticamente sul proprio tessuto appropriate soluzioni. Per usare la terminologia di Romagnosi, i caratteri “nativi” della civiltà della nazione dovevano sposarsi con quelli “dativi”, cioè tratti dall’esterno22.

  • 23 Si può ad esempio pensare a Ferdinando IV che, nel reinsediarsi sul trono del Regno delle Due Sici (...)
  • 24 Sono idee di F. Alemagna, « L’Italia e i suoi codici », Monitore dei Tribunali, 4, 1963, riportate (...)
  • 25 Il brano del futuro grande maestro dell’Università pisana, che aveva già al suo attivo la prima de (...)

15Si procedeva con accostamenti e confronti, si “imitava” (nel senso dato dalla dottrina umanistica) con un lavorio che era inizialmente rivolto alle diverse patrie ma presto alla nazione del movimento risorgimentale23. L’impronta era eclettica e le direttrici non preordinate. Nel mezzo di questo processo (1863) si arrivò a parlare della necessità di preparare un «prospetto enciclopedico giuridico» incentrato sul principio della nazionalità e tutto da implementare, secondando lo svolgimento filosofico e storico, nelle articolazioni degli istituti e dei rapporti di diritto24; e quasi negli stessi anni (1859) il giovanissimo Gabba asseriva che la legislazione più conveniente per l’Italia non doveva essere un miscuglio di leggi assunte da varia provenienza, bensì sarebbe dovuta risultare da «un composto di buoni elementi da qualunque parte raccolti, e per la sua saviezza e lucidezza degna della nazione italiana»25. Il che presupponeva intreccio di proposte, confronti tra punti di vista, attività di preparazione e sperimentazione; mentre, in mezzo alla varietà apparente, si andava predicando una sintesi e approntando una rete discorsiva abbastanza coesa intessuta di un linguaggio comune e di istituti basilari disposti ordinatamente, a partire dal diritto privato e dalla filosofia.

  • 26 Il rilievo sulla spinta della prassi per le traduzioni della prima metà dell’Ottocento è già in F. (...)
  • 27 È il caso di Matteo de Augustinis, avvocato e professore privato a Napoli (tenne scuola con Pasqua (...)

16Fondamentale fu lo strumento della traduzione, che consentiva un’opera di apertura e assimilazione, tipica dei processi culturali. L’iniziativa era diffusa e, contrariamente a un luogo comune, non mosse dalla dottrina di scuola, bensì dalla prassi, assai più dinamica perché direttamente a contatto con i problemi del diritto vigente26. S’intende che l’opera di traduzione sia di per sé di carattere intellettuale – implica scelte, strumentazione linguistica, padronanza storica, cultura letteraria, progettualità complessiva –, ma la spinta fu appunto impressa da giuristi non accademici: magistrati, avvocati, insegnanti privati, tutti svincolati dai programmi universitari e talvolta veri e propri sperimentatori di idee nuove27. E in effetti le traduzioni non presentavano utilità per le lezioni ufficiali e d’altro canto nelle Università non si ritrova nei primi decenni del secolo la sensibilità necessaria per un lavoro autonomo di traduzione. Lo si vedrà meglio più avanti; per ora interessa rilevare che i rivolgimenti politico-istituzionali, mentre implicavano connessioni culturali complesse, dettavano tempi veloci di adeguamento linguistico che nel mondo del diritto non si risolvevano in innocue scelte lessicali. Ne andava dell’interpretazione e dunque dei contenuti e degli orientamenti sistematici.

  • 28 « Irrompe il francese sull’orizzonte della lingua giuridica italiana che ancora non si era del tut (...)
  • 29 Ne ripercorre criticamente i primi passi, soffermandosi in particolare sul motivo che spinse all’e (...)

17Date queste premesse, il fenomeno delle traduzioni ruotò inizialmente attorno ai codici di provenienza francese; e non poteva che predominare lo spirito di comparazione. In larga misura si traduceva per accostare e raffrontare, soprattutto allorché il testo da importare consisteva in un commento esegetico sulla codificazione napoleonica, che veniva considerata in parallelo con la corrispondente legislazione patria e con i principi e le norme del diritto romano; ma sovveniva anche la considerazione della legislazione austriaca, non solo perché presente nella cultura europea, ma anche perché vigente – e di nuovo si tratta di una spinta pratica – nel Lombardo-Veneto dopo la Restaurazione. Per questo le traduzioni erano usualmente corredate da prefazioni, annotazioni, postfazioni, aggiunte e cambiamenti, strumenti tipici, sin dalla letteratura tardomedievale, per confrontare e aggiornare, cioè per costruire. E non stupisce che le opere di Domat e di Pothier avessero una grande fortuna – come al solito, soprattutto tra i pratici – nella trasposizione in idioma italiano. Per questa via si importarono nella lingua giuridica italiana termini nuovi o si impressero significati “moderni” a parole antiche28; è il caso, notissimo, del termine “costituzione”, che rispetto al significato classico nel sistema delle fonti romane, già nella letteratura del Settecento aveva assunto torsioni inedite, stabilizzate poi nel significato moderno dopo le esperienze delle Rivoluzioni in America e in Francia. Nel contempo si prospettavano schemi interpretativi che erano rapportati al diritto vigente, ma spiegati e definiti attraverso l’analisi storica e comparatistica. Si importava anche un ordine espositivo, quello del codice: è un dato che può apparire di pedissequo conformismo, ma forniva comunque un modulo solido attorno a cui ordinare l’insieme degli istituti. Si trattava di far trapassare il patrimonio di elaborazioni, che in precedenza era organizzato secondo la partizione delle Istituzioni giustinianee o nella sequenza del Codice e del Digesto, nella forma nuova dei codici, avvertendo di volta in volta delle varianti di soluzioni. Un’ideologia più o meno improntata al nazionalismo e a lungo corrente persino dopo il fascismo sottolineerà che i contenuti delle codificazioni importate dalla Francia erano propri della tradizione del diritto comune impiantato in Italia, sicché la loro introduzione in età napoleonica sarebbe stato solo un dare nuova veste a materiali preesistenti29: non fu così, perché lo spirito dell’Ottantanove (diritti della persona, eguaglianza di diritto, proprietà, visione liberale del contratto) era tutt’altro che insito nella tradizione del diritto comune, imperniata essenzialmente sugli status e dunque sulle diseguaglianze. Le traduzioni, dunque, cooperarono al trapasso negli orizzonti e nei contenuti e aiutarono ad affermare anche l’ordine sistematico della materia.

  • 30 Di Gian Vincenzo Gravina si continuarono a pubblicare nella prima metà dell’Ottocento le principal (...)
  • 31 D. Cavallari, Istituzioni civili, traduzione dell’avvocato Mattia Spano, I‑IV, Napoli, Dalla Tipog (...)
  • 32 Heineccius fu volgarizzato anche in forma di “specchio” (Specchio d’istituzioni civili dedotte dal (...)
  • 33 La vecchia versione italiana di Giovanni Battista Almici, risalente al 1757‑59 e tutt’altro che fe (...)
  • 34 J.L.E. Lerminier, Introduzione generale alla storia del diritto, Napoli, Dalla tipografia Trani, 1 (...)
  • 35 H. Ahrens, Corso di diritto naturale o di filosofia del diritto secondo lo stato attuale di questa (...)

18Ma la traduzione non interessò solo testi legati ai codici. Fu utilizzata anche per rendere in idioma italiano la parte più significativa di produzione giuridica circolante nelle scuole, originariamente pubblicata in latino. Tale esigenza rientrava nella fase di transizione da una didattica esclusivamente imperniata sul latino a un’altra impartita solo in italiano; il che avverrà compiutamente negli anni successivi al Quarantotto. Ecco allora l’esigenza di ridare nuova vita a opere di maestri italiani volgendole in italiano, come nel caso di autori settecenteschi quali Gravina, Devoti, Renazzi, Lampredi e, ormai all’inizio del nuovo secolo, Carmignani30; ma ancora più tardi si sentì la necessità di aggiornare in italiano testi pubblicati recentemente in latino, fino a Cavallari e Merlo31. Si spiega altresì la straordinaria fortuna del Commentario alle Pandette di Johann Voet che, molto utile per le lezioni pluriennali di Digesto, ebbe ripetute versioni in italiano fino al 1847‑53. Soprattutto si comprende l’ancor più ampio successo dei manuali di Johann Gottlieb Heineccius (non ovviamente delle opere specialistiche o antiquarie), sia di quelli civilistici, sia di quelli giusnaturalistici, che circolarono in innumerevoli traduzioni32: tutt’altro che espressione di gusti passatisti, questi ultimi erano utilizzati come testi scolastici, ma attiravano anche i pratici, per la capacità di esprimere lo spirito di ragione in quelle forme assiomatiche che tanto assomigliavano allo stile e alle espressioni codicistiche. Certo il nodo filosofico non poteva essere sciolto solo con la diffusione dell’ormai centenario testo del giurista tedesco o dell’ancor più antico libro di Pufendorf33. In parallelo si sviluppava un interesse specifico per la filosofia giuridica dell’Ottocento, a cominciare da Hegel, anche declinata storicamente (Lerminier, Stahl), secondo un indirizzo che collocava la storia e la filosofia su vasi comunicanti34; e di nuovo conviene notare il sottostante aspetto pratico e attualizzante, se è vero che alla prima versione italiana del libro di Ahrens (1841), pubblicata a Napoli, fu annesso il carteggio intercorso tra Pasquale Stanislao Mancini e Terenzio Mamiani sul fondamento del diritto punitivo (poi accresciuto e pubblicato più volte), maturato ben lontano dalle aule accademiche35.

  • 36 Per le rispettive opere si rinvia a M.T. Napoli, op. cit., III, ad nomen, e II, schede.

19Un altro importante versante delle traduzioni riguardò le opere dedicate alle nuove branche del diritto. Esse rivelavano dunque un forte interesse per la specialità delle diverse discipline, indipendentemente dai curricula universitari che raramente contemplavano un insegnamento apposito. In proposito si mostra l’insufficienza del discorso tradizionale che considera monoliticamente la produzione codicistica e i relativi commentari. In realtà, come è noto, la codificazione nacque con la distinzione in cinque branche (civile, commerciale, penale e le due della procedura), sicché tendenzialmente si innescò un processo di specializzazione della dottrina, che sorgeva però dalla pratica. Di nuovo, le traduzioni accumularono materiali importanti per la successiva formazione delle rispettive discipline. E se il diritto criminale vantava già una durevole autonomia scientifica, implementata anche attraverso apposite cattedre universitarie, lo stesso non può dirsi delle procedure – il campo era affollato da Practicae per usi forensi, spesso rimaste allo stato manoscritto – e del commerciale, che vantava sì una lunga tradizione, legata però al particolarismo della condizione del mercante e dunque alla dialettica antica tra ius commune e ius speciale mercatorum. A maggior ragione le traduzioni furono importanti per il campo del diritto pubblico, in cui in Italia non esisteva un terreno consolidato di insegnamento autonomo, se non per le cattedre settecentesche di ius naturale parzialmente dedicate ai profili della sovranità e dei diritti e doveri dei sudditi. Le versioni italiane della prima metà dell’Ottocento riguardarono opere composite sulle dottrine dello Stato e sul diritto costituzionale, sulle istituzioni, non di rado commiste a profili filosofici e tuttavia anche in questo caso apprestarono i materiali di costruzione per le sistemazioni successive. Un cenno particolare merita poi il comparto internazionalista, che, lontano dal mondo accademico, era allora terreno d’interesse della diplomazia e ritagliava essenzialmente i propri spazi all’interno delle opere del diritto delle genti (circolavano i classici, fino a Vattel, che ebbe anche una traduzione italiana nel 1804‑05, ma non mancava qualche autore recente come Schmalz, tradotto nel 1821). Nei due decenni centrali del secolo si ebbe un interesse nuovo per la materia, soprattutto nel fertilissimo laboratorio napoletano, dove nel 1837 un pratico come Nicola Rocco aveva edito un trattato di diritto internazionale privato di risonanza europea e dove in quegli anni operava, già interessato alle tematiche pubblicistico-internazionalistiche, il futuro primo cattedratico della materia, Pasquale Stanislao Mancini: ed ecco allora le versioni italiane delle opere di Jean Jacques Gaspard Foelix (1843), Wilhelm Schäffner (1859), Henry Wheaton (1859 e 1860), Silvestre Pinheiro Ferreira (1860) e Paul Louis Ernest Pradier Foderé (1860), che vertevano sui diversi versanti della nuova disciplina (privato, commerciale, pubblico, nonché sulla storia)36.

  • 37 La classificazione dei traduttori nelle tre categorie dei docenti, avvocati e magistrati che si ri (...)
  • 38 N. Falck, Corso d’Introduzione generale allo studio del dritto ossia Enciclopedia giuridica, Napol (...)
  • 39 Il testo è stato ripubblicato più volte (edizione consultata: N. Nicolini, Del passaggio dall’anti (...)
  • 40 N. Nicolini, Dell’indole e del corso del diritto penale, in IDEM, Quistioni di drittto (sic), II, (...)
  • 41 N. Nicolini, Dell’analisi e della sintesi. Saggio di studi etimologici, Napoli, Dalla tipografia D (...)
  • 42 N. Nicolini, Del passaggio dall’antica alla nuova legislazione, cit., p. 23 nt. 37 ; è un concetto (...)

20Insomma, si attingeva a piene mani, con gli strumenti che si avevano a disposizione. Quanto ai traduttori, conviene ancora notarlo, erano per lo più “pratici”, e non tanto perché spesso attivi nei ranghi delle magistrature o dell’avvocatura quanto perché l’intento operativo non era legato se non occasionalmente all’attività dell’insegnamento ufficiale né ai programmi scolastici37. Così il manuale di Introduzione enciclopedica allo studio del diritto di Nils Nikolaus Falk, che ci si aspetterebbe forse tradotto nell’area lombardo-veneta, ove all’indomani della Restaurazione quell’insegnamento era stato stabilmente istituito sulle tracce degli ordinamenti universitari austriaci, apparve invece in versione italiana a Napoli, ove le curiosità intellettuali erano apertissime e prevaleva una onnivora cultura enciclopedica38. Quegli attori appaiono alquanto disordinati perché certo non traducevano secondo un piano programmatico esternamente visibile; e tuttavia nel complesso le principali opere del pensiero giuridico europeo ebbero una edizione italiana. Furono operai in azione, nella concretezza del termine. E non è molto rilevante riscontrare che la qualità delle traduzioni fosse abbastanza frequentemente modesta o addirittura scadente. In quella fase contava soprattutto mettere in circolo materiali da confrontare, proporre esempi di sistemazioni, introdurre in via generale l’italiano nel lessico giuridico. Si trattava, niente meno, del passaggio dall’antica alla nuova legislazione, come recitava nel 1809 il titolo di un’opera di un intelligente protagonista a Napoli, Niccola Nicolini39: un personaggio chiave, nella sua estrazione pratica (magistrato di alte responsabilità al tempo di Murat, emarginato dopo gli avvenimenti del 1820‑21, grande avvocato, infine prestato felicemente all’Università e grande didatta sulla cattedra penalistica, dopo la cosiddetta svolta degli anni Trenta). A lui stesso si deve un’attenzione particolare per l’etimologia dei vocaboli e la loro storia, che entrò come parte integrante del suo insegnamento40; essa ebbe anche un’apprezzatissima espressione in un saggio dedicato a un frammento di quel suo personale Dizionario etimologico che egli andò gradualmente approntando durante la vita41. Senza pedanteria erudita, il giurista riteneva che la strumentazione filologica costituisse la base di tutte le scienze e fosse dunque anche il fondamento per costruire un lessico preciso e da utilizzare consapevolmente nel diritto, a cominciare dal legislatore e poi dagli interpreti: «filologia e giurisprudenza sono i due motori che svolgono a poco a poco e rendono popolari le massime della filosofia civile, dal che i mezzi e l’opportunità al legislatore […] di ricondurre tutta la sparsa legislazione a principii suoi in un codice»42. Era un’istanza di lunga durata e certo molto sentita negli ambienti colti che, riferita alle traduzioni giuridiche, suggeriva un impegno particolare e un’attenzione dedicata e selettiva; e tuttavia prevaleva allora l’esigenza della spendibilità immediata delle opere tradotte, a scapito di una cura più scientifica.

  • 43 Per l’indicazione delle opere si rinvia a M.T. Napoli, op. cit., III, ad nomen, e II, schede. Fora (...)
  • 44 Il giurista meridionale, anche lui vicino ideologicamente ai lumi, aveva operato pure nell’alta ma (...)

21Emblematiche due figure impegnante in situazioni ordinamentali differenti, ma accomunate nel modo di intendere il lavorio giuridico nei decenni successivi alla Restaurazione: Francesco Foramiti (1769‑1843/45), attivo in Veneto, e Pasquale Liberatore (1763‑1842), a Napoli, entrambi avvocati, insegnanti privati, traduttori, divulgatori, enciclopedisti eclettici, specialmente rivolti alla cultura francese (innanzi tutto per simpatie ideologiche). Il primo si cimentò nella traduzione del corpus iuris civilis (da una versione francese) e di numerosi testi di Heineccius, Pothier, Chardon e Pastoret, quasi sempre raffrontati alle soluzioni contemplate nel codice francese e in quello austriaco. Lo animava l’intento esplicito di edificare una rete di istituti e di discipline razionali e patrie, come ad evidenza manifesta l’ambiziosa Enciclopedia legale (I‑V, 1838‑40), che esprimeva in lemmi dalla estensione solitamente cospicua una sorta di compendio pratico e dogmatico della scienza giuridica, forse l’ultimo importante sforzo individuale in questo genere letterario43. Addirittura imponente fu l’opera di traduttore dal latino e dal francese di Liberatore che, pur guardando di preferenza al modello di codificazione francese, era attentissimo alla contaminazione e alla specificazione del diritto44.

  • 45 Cfr. A. Mazzacane, « Alle origini della comparazione giuridica: i carteggi di Carl Joseph Mitterma (...)

22Si spiega perché l’impulso all’opera di traduzione non venisse dagli Atenei. Nella prima metà dell’Ottocento l’universo giuridico universitario era al traino e vivacchiava senza dinamismo, salve le eccezioni qua e là presenti. Ne è una testimonianza l’impietoso resoconto di Savigny dopo le sue visite italiane, forse ingeneroso nel complessivo apprezzamento della scienza giuridica, ma appropriato per quanto riguarda la condizione delle Università. E le rettifiche proposte più benevolmente da Karl Joseph Anton Mittermaier, forte di una robustissima rete di corrispondenti implementata dalle sue attitudini comparatistiche, andavano nel senso della scoperta di energie innovative soprattutto nelle scuole private e negli ambienti pratici45. Ebbene, l’avvocato, il magistrato, l’insegnante privato (figure spesso riunite in una stessa persona) lavoravano in estensione, erano poco interessati alle diatribe metodologiche e piuttosto inclini a quel buon senso eclettico che dall’opera di Cousin aveva ricevuto dignità e forza di penetrazione; usavano modelli collaudati, ma nel contempo si fondavano principalmente sulla comparazione, che immediatamente consentiva di raffrontare contenuti e principi ben conosciuti, ovvero quelli dell’esperienza del diritto comune, del diritto patrio e della codificazione napoleonica applicata a buona parte dell’Italia a partire dal 1806.

23Non si trattava in effetti solo di gestire l’esistente, secondo l’interpretazione rattrappita ed illusoria propagandata dai governi usciti vincitori nel 1815. E mentre lo spirito di nazione si esprimeva in conati politici, culturalmente l’età della Restaurazione fu fucina di proposte e di energie (magari represse, ma ben vive).

24Si comprende come, in prima battuta, per questo lavorio il pratico, che talvolta era uomo di Stato allorché fungeva da consigliere o ministro del principe, guardasse alla cultura francese: sia perché nella Restaurazione per lo più si imboccò la via dei codici (solo in Toscana si resistette), sicché era abbastanza ovvio rifarsi all’esperienza già impiantata da Napoleone, come appare da alcuni giuristi di spicco operanti nell’ordinamento sabaudo (Sclopis, Albini), pure in ottimi rapporti con Savigny e Mittermaier; sia per il fascino dei principi dell’Ottantanove e del modello dello stato di diritto imperniato sulla divisione dei poteri, che era vivo negli ambienti liberali; sia infine perché il retaggio dei lumi aveva collocato la lingua francese come il naturale veicolo espressivo dei letterati.

  • 46 Cfr. M.T. Napoli, op. cit., I, p. 79 ss. Tuttora attualissima la pagina di R. Orestano, « Sulla di (...)
  • 47 È il caso di Luigi Bellavite, che nel 1851 pubblicò una Succinta esposizione della dottrina di Sav (...)
  • 48 Così La Meteora, un periodico sardo dalla vita breve (1843‑45) per l’intervento della censura, usa (...)
  • 49 Si allude, ad esempio, a Gabba (nato nel 1835), a Palma (1837), Filomusi Guelfi (1842), Padelletti (...)

25Ma il mondo giuridico tedesco non venne affatto tagliato fuori, sebbene vi si accostò con una sensibilità che non fu quella immaginata dalla storiografia ottocentesca. Così non ebbero molto risalto le discussioni tra scuola storica e scuola filosofica (il Beruf di Savigny, ad esempio, fu tradotto solo nel 184746). E conviene relativizzare l’importanza dei numeri che dichiarano la netta prevalenza delle traduzioni dal francese nella prima metà dell’Ottocento. Conta anche il modo in cui esse rimbalzarono nelle discussioni giuridiche, in forme solo apparentemente secondarie e magari tramite la mediazione del francese: sotto la veste di compendi, ad esempio, a loro volta in pubblicazione autonoma47 o di sintesi/recensione48. E conta, per così dire, la qualità e l’originalità del saggio che si andava a tradurre, dal momento che l’impatto di un testo di Robert Mohl o di Mittermaier non equivaleva a quello di qualche esegeta di seconda fila. Prima di quanto una volta si pensava, il tedesco diventò pane per i denti dei giuristi di scuola, per effetto di spinte diverse: o perché originari o comunque attivi nei due centri universitari del Lombardo-Veneto (Padova, Pavia), o per le necessità dei precoci specialismi disciplinari (Diritto romano, Diritto internazionale), o per influenze culturali (come l’hegelismo a Napoli), o ancora per la spiccata e quasi univoca vocazione accademica, che sin da giovanissimi stimolò la leva di giuristi nati verso gli anni Quaranta o poco prima a dotarsi degli strumenti linguistici adatti per ricoprire il nuovo ruolo nel sistema di istruzione superiore dello Stato unitario49.

26Il giurista di scuola non aveva bisogno di traduzione e magari era traduttore egli stesso. I casi precoci, in Toscana, di Capei e Conticini sono significativi. Ma qui entriamo già nella storia successiva, alla quale conviene ora dedicarsi.

IV. la formazione del sistema nazionale dell’istruzione superiore e gli specialismi disciplinari

  • 50 Ci si riferisce in particolare ai provvedimenti adottati a partire dal 1846 (riforma del ministro (...)

27Le cose cambiano nel secondo Ottocento, quando viene apprestato un sistema universitario nazionale, che prese forma dalla legge Casati (13 novembre 1859, n. 3725) e che nel giro di una dozzina d’anni omologò l’ordinamento dell’istruzione superiore. Le ventuno Università ebbero un curriculum omogeneo per Facoltà e queste diventarono il baricentro della produzione giuridica, che andò articolandosi per materie e discipline e per generi letterari nella duplice destinazione della didattica e dell’approfondimento scientifico. La spinta alla specialità delle discipline si era anzi avviata nel decennio precedente nell’ordinamento sabaudo, per l’effetto cumulativo della modernizzazione dello Stato e degli apporti intellettuali degli esuli rifugiatisi a Torino e Genova dopo i moti sviluppatisi nel 1848‑49: Torino divenne il motore politico del Risorgimento nazionale e anche il costruttore del sistema unitario universitario50. È proprio l’introduzione di tale ordinamento superiore nazionale – e non invece un astratto passaggio dall’influenza culturale francese a quella tedesca – che spiega il declino graduale delle traduzioni dal francese. Per rispondere all’introduzione di nuove materie e all’articolazione di quelle preesistenti in insegnamenti più specifici si innescò un processo di specializzazione, che fu robusto non solo perché i curricula erano uniformi in tutte le Facoltà del Regno, ma soprattutto perché lo spirito del sistema racchiuso negli strumenti e nelle finalità dell’istruzione superiore tendeva a formare le nuove élites dirigenti dello Stato e delle professioni secondo una prospettiva dinamica e non meramente riproduttiva del sapere. Fatalmente ne derivava che, in un’ottica nazionale, l’impegno didattico richiedesse cattedratici “scienziati”, cioè specialisti impegnati nell’edificazione delle varie discipline.

  • 51 Di recente una approfondita disamina di questo processo per il comparto internazionalistico ha off (...)
  • 52 Spunti interessanti, riferiti in particolare all’insegnamento di Scienza dell’amministrazione nell (...)

28Fu appunto un processo, non uniforme nelle varie branche, che naturalmente richiese tempi non brevi, all’incirca una generazione di giuristi51; e non fu esente da sperimentazioni velleitarie o poco calibrate, presto abbandonate come è il caso dell’Introduzione della Scienza dell’amministrazione o dell’Enciclopedia del diritto, che per un breve periodo sembrarono materie-cardine per la costruzione dello Stato e che però non durarono a lungo52. Gli incidenti di percorso non impedirono comunque che quel processo si affermasse con una gamma di nuovi strumenti espressivi. Prese piede la forma delle prolusioni per illustrare il nucleo del programma dei corsi, o il tema di fondo da trattare o il metodo; si andarono enucleando i manuali, non solo come complesso basilare di contenuti didattici ma anche come ambito identitario che connotava la disciplina e la perimetrava rispetto alle altre: si fondarono riviste che raccoglievano i risultati di ricerche specialiste, li discutevano attraverso le recensioni e allargavano stabilmente lo sguardo alla letteratura continentale. Per l’accesso stesso alla cattedra non bastava più impersonare la generica figura del letterato-giurista (essere in sostanza un avvocato che avesse dato prove letterarie con qualche attinenza al diritto), ma occorreva aver prodotto opere specifiche nella disciplina, con uno studio di tipo monografico. Insomma, sfruttando il patrimonio accumulato nella fase di “incivilimento”, si affermava la figura del giurista specialista: ed era, s’intende, espressione egli stesso di incivilimento.

  • 53 Avvocato e legato da amicizia al filosofo Terenzio Mamiani della Rovere, negli anni Settanta Bigli (...)
  • 54 P. Bigliati, Memoria critica sulla Teorica del Possesso, « Saggi di filosofia civile tolti dagli A (...)
  • 55 Ibid., p. 274. La traduzione italiana del lavoro di Savigny fu dovuta a Pietro Conticini (F.C. Sav (...)
  • 56 Il libro di Molitor, pubblicato postumo, era stato tradotto in italiano nel 1836 (J.Ph. Molitor, I (...)

29Come testimonianza della situazione a metà del secolo, si può accennare al lavoro di un poco conosciuto giurista, Paolo Bigliati, che sarà professore di Diritto internazionale a Genova dal 1883‑8453. Ancora studente nell’Università ligure, si era dedicato a una indagine sul possesso che poi, entrato nell’Accademia di Filosofia Italica, ebbe l’occasione di pubblicare54. Il giovane studioso lamentava che il fondamentale libro di Savigny fosse stato a lungo praticamente ignoto in Italia (fu tradotto solo nel 1839)55. E in effetti nel suo ambizioso affresco storiografico di taglio storico-dogmatico, Bigliati lavorava sui testi romanistici e sulle sistemazioni dell’età moderna (dunque fonti e dottrina espresse in latino) e, tra gli autori recenti, soprattutto sul libro del giurista tedesco (che leggeva in francese) e su quello di Molitor (non è dato sapere se nell’originale francese o in traduzione italiana)56. Ecco: sul piano scientifico parlare di ritardi nel rendere disponibile una versione italiana, e usare poi le traduzioni per un lavoro monografico denunciava ancora l’appartenenza a quella prima fase di accumulazione, che tanto più si spiega con l’ancora immaturo bagaglio culturale dello studente ligure. Non è un caso che la sua riflessione si esprimesse nel periodo in cui si registrò il maggior numero di traduzioni giuridiche: uno strumento collaudato, che aveva aperto vie di conoscenze e che si offriva utilmente a un pubblico crescente (l’aspettativa del “progresso” era di per sé un volano che alimentava il settore dell’istruzione, al di là del fatto che negli anni Cinquanta ci fu una crisi nel numero degli immatricolati nelle Facoltà universitarie, anche di Giurisprudenza).

  • 57 È il pensiero critico di un robusto costruttore del metodo che emerge stilizzato ma netto nella fa (...)
  • 58 Si può estendere al campo del diritto e alla cultura italiana quel che è stato detto per Napoli e (...)
  • 59 La mappatura biografica dei protagonisti è ormai disponibile: superfluo allegare liste di nomi a t (...)
  • 60 Nella scienza giusinternazionalistica, ad esempio, è il caso di Olivi, di Levi-Catellani, di Buzza (...)

30Di lì a poco il rapporto con la letteratura giuridica straniera avrebbe preso un’altra via. Lo slancio alla costruzione della scienza giuridica nazionale tendeva a derubricare gli sforzi di traduzione precedenti come primi accostamenti magari utili e generosi, e tuttavia esteriori perché dettati da un pragmatismo lontano da spirito e metodo scientifico57; ma senza contraddizione la scienza nazionale pensava se stessa in ambito europeo e dunque intenta a dialogare in diretta con la letteratura straniera58. E in effetti l’esigenza della specializzazione portava a misurarsi con le più avanzate esperienze continentali e innanzi tutto a considerare doveroso lo studio e l’aggiornamento immediato e costante. Al di là delle relazioni personali che una volta, attraverso la forma epistolare, rendevano possibile le informazioni e gli scambi, ora si affermavano strumenti “di massa” con le sezioni apposite di rassegne dottrinali contenute nelle riviste giuridiche. Prese piede l’uso di “perfezionarsi” all’estero, che si risolveva anche in una palestra linguistica oltre che nella tessitura di conoscenze e metodi di lavoro59. Si partecipava a iniziative internazionali, fossero legate al piano accademico come nel caso dell’Institut de droit international, oppure, con l’andar del tempo, a missioni governative nello svolgimento di quelle attività di consulenza che diventarono usuali nella vita del giurista e che, nel contesto storico italiano, corrispondevano alla fase di crescenza dei compiti dello Stato unitario. Insomma, la scienza specialistica si veniva affermando necessariamente con conoscenze linguistiche, specialmente nei centri di irradiazione delle “scuole” disciplinari, per lo più inizialmente coincidenti con le Università di prima classe ma anche a contatto con le istituzioni. Basti pensare alla Toscana dove, dopo Capei e Conticini, che si possono considerare allievi di Savigny, si svolse il lungo magistero di Serafini, che avrà come allievo Brugi, e di Gabba; a Roma l’appena trentenne Filomusi Guelfi, allievo a Napoli del germanista De Crescenzio, nel 1873 si candidò alla cattedra presentando due traduzioni dal tedesco di Friedrich Ludwig Keller e di Christoph Gottlieb Adolf von Scheurl, entrambe sul processo civile romano (rispettivamente 1871 e 1872). Mentre nell’ex Lombardo-Veneto proseguì la tradizione che veniva dal governo austriaco, con personalità che talvolta superbamente padroneggiavano svariati idiomi60.

  • 61 La testimonianza di Lando Landucci (Trattato di diritto civile italiano, I, Torino, Unione tipogra (...)
  • 62 Si rinvia a F. Furfaro, Recezione e traduzione della Pandettistica in Italia tra Otto e Novecento. (...)
  • 63 Negli ultimi 45 anni del secolo (1856‑1900) il repertorio più volte citato registra solo 5 traduzi (...)
  • 64 Con vicende alterne la filosofia del diritto si affermò nei curricula verso la metà del secolo, ma (...)

31Il numero di opere tradotte diminuì ma, lungi dal segnalare una chiusura ideale o un disinteresse per la comparazione, il decremento indica una selezione in corrispondenza di finalità ora diverse: non più scelte in estensione bensì tendenzialmente specialistiche e di qualità. E infatti si criticavano le traduzioni cattive, come era il caso, proprio mentre si apriva il nuovo secolo, dell’aspro e unilaterale giudizio di Landucci, che si può assumere come rappresentativo di un atteggiamento volto ad affermare il ruolo della scienza nella formazione della cultura giuridica61. Non di rado, perciò, grandi giuristi si facevano loro stessi traduttori, a cominciare dalle opere, presto diventate classiche, dei colleghi tedeschi (Serafini e Alberto Marghieri, Scialoja e Pietro Bonfante, Carlo Fadda e Emilio Bensa, fino all’eletta schiera dei romanisti impegnati nella traduzione del Commentario di Glück e ancora, a testimonianza di un impegno destinato a continuare, quelle di Ludovico Barassi e di Giulio Cesare Buzzati nel nuovo secolo)62. Non si traduceva più dal latino63, sia perché era ormai lontano il tempo dell’utilizzazione didattica dei giuristi dell’Usus modernus, sia perché i sistemi giusnaturalisti stranieri erano stati affiancati da uno sforzo di elaborazione italiano, di varie coloriture (Pietro Baroli, Luigi Taparelli d’Azeglio, Giampaolo Tolomei), tanto che ormai aveva preso piede stabilmente l’insegnamento di Filosofia del diritto64. Inoltre cambiò il rapporto tra quelle effettuate dalla lingua francese e quelle rivolte dal tedesco: sebbene i codici unitari del 1865 fossero modellati su quelli sabaudi e, di riflesso, su quelli napoleonici, l’interesse per le prime si affievolì perché l’esigenza di una scienza italiana saldamente formata prevaleva sul motore pratico. E infatti, sulla spinta di una cultura giuridica nazionale che si andava affermando e che spesso prestava i suoi quadri alle classi di governo, già negli anni Sessanta furono avviati lavori di nuova impronta per quanto riguardava il codice commerciale e quello penale (settore che del resto non aveva un codice unitario), mentre in contemporanea critiche di estrazione accademica venivano espresse sia per quanto concerneva il codice civile, sia le due procedure.

  • 65 Si coglie un cenno a questo senso di “traduzione” in P. Beneduce, op. cit., p. 348, la cui analisi (...)

32In generale le traduzioni tesero a diventare un dialogo tra specialisti e per la formazione di specialisti, che peraltro dovettero a loro volta porsi il problema della ricaduta nella prassi. Era in fondo, di nuovo, una questione di “traduzione”65: quel che la scienza aveva assimilato ed elaborato nella sua funzione unificatrice, quel che autonomamente era in grado di produrre come espressione della cultura della nazione doveva essere trasfuso ed impiegato nei circuiti quotidiani della vita civile, ormai ben distanti dai paradigmi d’inizio Ottocento. Le discussioni sul “metodo”, le riflessioni sugli ordinamenti universitari e in generale il protagonismo della giovane generazione postrisorgimentale indicano verso la fine del secolo collocazioni e prospettive nuove.

Notes

1 G. Carmignani, Dissertazione critica sulle traduzioni, Firenze, presso Molini, Landi e C°, 1808. Ha analizzato il testo, ma da altra angolazione rispetto a quella che qui interessa, S. Schwarze, « Giovanni Carmignani e la riflessione teorica sulla traduzione nel primo Ottocento », Giovanni Carmignani (1768‑1847). Maestro di scienze criminali e pratico del foro, sulle soglie del Diritto Penale contemporaneo, a cura di M. Montorzi, Pisa, Edizioni ETS, 2003, p. 439‑462.

2 « La grande facilità inoltre, che la traduzion delle cose straniere dà a’ più maschini e più luridi ingegni di affettar l’ufficio e l’arroganza di autore, fa sì che il paese resti quasi, starei per dire, ammorbato da un nuvolo di libri e librucci, nei quali non vi ha di buono italiano che il nome della città, in cui son essi stampati » (G. Carmignani, op. cit., p. 108).

3 Cfr. M. Berengo, Intellettuali e librai nella Milano della Restaurazione, Milano, FrancoAngeli, 2012, p. 302‑305.

4 G. Carmignani, op. cit., p. 110‑111. Il giurista toscano si cimentò lui stesso nella traduzione del codice penale napoleonico (ne segue le vicende, con ampio corredo di discussioni e polemiche anche per i corposi interessi sottostanti, M.P. Geri, Il magistero di un criminalista di fòro. Giovanni Carmignani « avvocato professore di Leggi », Pisa, Edizioni ETS, 2015, p. 153‑169) e, nonostante le perplessità ripetutamente espresse, accolse alla fine degli anni Trenta l’idea di una traduzione italiana dei propri Elementa juris criminalis (fu effettuata dal maltese Ferdinando Caruana Dingli e pubblicata nel 1848: ibidem, p. 218 e passim).

5 Notazioni utili in A. Trampus, « Il ruolo del traduttore nel tardo Illuminismo: Ludovico Antonio Loschi e la versione italiana del Droit des gens di Emer de Vattel », Il linguaggio del tardo Illuminismo. Politica, diritto e società civile, a cura di A. Trampus, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2011, p. 81‑108.

6 Sono problemi specificamente indicati dal futuro illuminista G. Carli, « Intorno alla difficoltà di ben tradurre » (1743), Opere, XVI, Milano, Imperial Monistero di S. Ambrogio Maggiore, 1787, p. 12.

7 Nel cuore del secolo sul rapporto tra traduzione e interpretazione del diritto sono note le posizioni di Emilio Betti e di Benedetto Croce (cfr. V. Frosini, « Traduzione e interpretazione dei testi giuridici nel pensiero di Emilio Betti », L’ermeneutica giuridica in Emilio Betti, a cura di V. Frosini e F. Riccobono, Milano, Giuffrè, 1994, spec. p. 74‑76, e D. Piccini, Dalla Scienza nuova all’ermeneutica. Il ruolo di Giambattista Vico nella teoria dell’interpretazione di Emilio Betti, Napoli, Istituto italiano per gli studi filosofici, 2007, p. 115‑127). Talvolta non sono mancati interventi di giuristi che toccarono in via teoretica il problema della funzione e dell’efficacia delle traduzioni come, in ambiente napoletano, quelle di Capuano e di Polignani (v. A. Lovato, Diritto romano e scuola storica nell’Ottocento napoletano, Bari, Edizioni Giuseppe Laterza, 1999, p. 34‑41, ripreso nelle rispettive voci curate dallo stesso autore per il Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII‑XX secolo), diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, Bologna, Il Mulino, 2013, I, p. 437‑438, per Capuano, e II, p. 1611‑1612, per Polignani).

8 Su posizioni diverse vi presero parte giuristi del calibro di Manna (cfr. S. Torre, I « principi del foro ». L’avvocatura napoletana dai Borboni all’Unità d’Italia, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2013, p. 223‑224), Emerico Amari, de Augustinis e Mancini (riferimenti in I. Birocchi, « Pasquale Stanislao Mancini e la cultura giuridica del Risorgimento », Per una rilettura di Mancini. Saggi sul diritto del Risorgimento, a cura di I. Birocchi, Pisa, Edizioni ETS, 2018, p. 44‑45 e 110). In dottrina, per quegli anni, cfr. A.Ch. Renouard, Traité des droits d’auteurs dans la littérature, les sciences et les beaux‑arts, II, Paris, chez J. Renouard et C., 1839, p. 36‑41 (contro l’opinione di Pardessus, negava che per la traduzione occorresse una autorizzazione del titolare del diritto d’autore e, sul presupposto che il rivolgere un testo in altro idioma costituisse opera diversa, sosteneva una generale libertà di traduzione).

9 Cfr. L. Lacchè, « Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell’Ottocento », Quaderni fiorentini, XXXIX, 2010, p. 174‑175.

10 Si allude a M.T. Napoli, La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX, I‑III, Napoli, Jovene, 1986‑87.

11 Opportunamente l’autrice ha raccolto anche testi che afferiscono solo in senso lato all’area giuridica. Compaiono così traduzioni della letteratura utopica o di economia politica, che interessavano non tangenzialmente il giurista eclettico dell’Ottocento, specialmente quello legato alla pratica e alle scuole private. Va da sé che l’opera potrebbe essere aggiornata facendo uso dei mezzi informatici attuali.

12 Per semplicità, le cifre sono arrotondate ai decimali e non tengono conto della entità piccolissima di traduzioni dallo spagnolo (12 libri in tutto il secolo) e dal portoghese (3). La percentuale complessiva di queste traduzioni equivale a (allo) 0,7%.

13 La qualifica di “volgare” (nel senso di “comune”) con riferimento al francese è di Giuseppe Acerbi, che fu direttore della Biblioteca italiana: v. le sue affermazioni, nel 1819 e 1826, in M. Berengo, op. cit., p. 300.

14 È una smentita già chiaramente espressa da M.T. Napoli, op. cit., I, p. 1‑122.

15 Anche solo per l’Italia si potrebbero riempire pagine di bibliografia: basti citare il recente La formazione del giurista. Contributi a una riflessione, a cura di B. Pasciuta e L. Loschiavo, Roma, Roma TrE‑Press, 2018 e, per la storia del diritto, Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive, a cura di I. Birocchi e M. Brutti, Torino, Giappichelli, 2016. Per la Francia, su una concezione di culture juridique « radicalement différente » da quella tradizionale si basa il libro di F. Audren, J.‑L. Halpérin, La culture juridique française. Entre mythes et réalités XIXe e XXe siècles, Paris, CNRS Éditions, 2013 (p. 7 per la citazione), con suggestioni del tutto condivisibili.

16 L’opera di Bielfeld circolò tra l’altro anche attraverso le considerazioni di Condorcet, tradotte in italiano agli inizi dell’Ottocento. Di Schmidt si ebbe, oltre a diverse traduzioni italiane settecentesche, anche una edizione ulteriore nel 1805 (è schedata in M.T. Napoli, op. cit., II, p. 7).

17 Leggi e costituzioni di Sua Maestà, lib. III, tit. XXII, § 15 (edizione 1770) ; dettagli interpretativi in I. Birocchi, Alla ricerca dell’ordine. Fonti e cultura giuridica nell’età moderna, Torino, Giappichelli, 2002, p. 340‑342.

18 Si può pensare al suggestivo e originale affresco di C. Cattaneo, « La città considerata come principio ideale delle istorie italiane », pubblicato a puntate ne Il crepuscolo (1858) e poi ripubblicato in infinite edizioni.

19 Assai diverse, ad esempio, le visuali della cultura giuridica francese per la forte tradizione dello Stato unitario, che nell’Ottocento portava al recupero delle esperienze istituzionali e delle spinte spirituali che nei secoli dell’età moderna avevano operato per l’affermarsi di quella tradizione.

20 Una panoramica sui caratteri della interpretazione di Vico nella prima metà dell’Ottocento, che ne spiegano anche la lunga fortuna è quella di S. Moravia, Filosofia e scienze umane nell’età dei lumi, Milano, Sansoni, 2000 (I ed.: 1982), p. 339‑395 (con una disamina della ripresa critica del pensiero vichiano da parte di Romagnosi); sintetica ma puntualissima la pagina di F. Lomonaco in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., II, p. 2043, dedicata appunto a quella fortuna. Su Vico e Romagnosi come referenti principali del canone eclettico che sostanziò la cultura giuridica italiana per buona parte del secolo XIX v., oltre a L. Lacchè, op. cit., dello stesso autore « I giuristi italiani e il Risorgimento. Una proposta per rileggere la questione della cultura giuridica nazionale e delle “scuole” a partire dal canone eclettico », Rivista italiana per le scienze giuridiche, IV, 2013, p. 317‑361.

21 Puntualmente C. Boncompagni, Introduzione alla scienza del diritto ad uso degli italiani, Lugano, Tipografia della Svizzera Italiana, 1848, p. 188.

22 Riferimenti in S. Moravia, op. cit., p. 352‑353. La terminologia di Romagnosi si rifaceva a una classica coppia (nativo/dativo) in uso presso i giuristi del diritto comune con svariate applicazioni (ad esempio, per quanto riguarda la teoria dei vestimenta del consenso nel contratto, ove appunto si distingueva tra una veste nativa – quella propria delle quattro specie dei contratti nominati – e una veste dativa, cioè assunta dall’esterno, come poteva essere la causa nei contratti innominati). È certo, comunque, che nella filosofia della storia di Romagnosi essa era utilizzata per indicare il legame necessario di natura e volontà, di storia e sperimentalismo.

23 Si può ad esempio pensare a Ferdinando IV che, nel reinsediarsi sul trono del Regno delle Due Sicilie, ordinò di redigere un nuovo codice, conforme alla tradizione patria (v. il regio decreto del 2 agosto 1815 di Ferdinando IV in D. Novarese, Istituzioni e processo di codificazione nel Regno delle Due Sicilie, Milano, Giuffrè, 2000, p. 28‑29, che riporta il lungo preambolo). Rifletteva così una cultura che riconosceva, da un lato, la valenza paradigmatica della codificazione francese e, dall’altro, l’originalità della vita giuridica delle popolazioni. S’intende che il sovrano si riservasse l’azione di controllo per evitare che il vessillo della cultura patria potesse essere agitato dalla borghesia liberale facendo da coagulo contro il regime costituito. Più in generale sul Leitmotiv « sì al modello francese, purché nazionalizzato, conformato cioè alla realtà politica, sociale ed economica cui è destinato » v. S. Solimano, « L’edificazione del diritto privato italiano: dalla Restaurazione all’Unità », Il bicentenario del codice napoleonico, Roma, [Atti dei Convegni lincei], Bardi, 2006, p. 64‑65, 77‑78 e passim, con numerose testimonianze che percorrono i decenni intercorsi tra la Restaurazione e l’Unità fino alla rivendicazione di un “codice nazionale”.

24 Sono idee di F. Alemagna, « L’Italia e i suoi codici », Monitore dei Tribunali, 4, 1963, riportate in S. Solimano, op. cit., p. 82‑83 nt. 77.

25 Il brano del futuro grande maestro dell’Università pisana, che aveva già al suo attivo la prima delle sue traduzioni di Mittermaier, è stato spesso riportato dalla storiografia: ad esempio S. Solimano, ‘Il letto di Procuste’. Diritto e politica nella formazione del codice civile unitario, Milano, Giuffrè, 2003, p. 43.

26 Il rilievo sulla spinta della prassi per le traduzioni della prima metà dell’Ottocento è già in F. Ranieri, « Le traduzioni e le annotazioni di opere giuridiche straniere nel sec. XIX come mezzo di penetrazione e di influenza delle dottrine », La formazione storica del diritto moderno in Europa, Firenze, Olschki, 1977, III, p. 1493.

27 È il caso di Matteo de Augustinis, avvocato e professore privato a Napoli (tenne scuola con Pasquale Stanislao Mancini), che tradusse il Manuale del diritto civile francese di Zachariae (1839) e che, sostenitore dell’idea che l’economia fosse la sostanza materiale della forma giuridica, provò a praticarla nei suoi corsi scolastici.

28 « Irrompe il francese sull’orizzonte della lingua giuridica italiana che ancora non si era del tutto emancipata dal latino, e la lingua del diritto vi si adegua nei due modi classici: nascono neologismi, oppure parole vecchie assumono significati nuovi »: così, con riferimento al primo Ottocento, F. Bambi, « Le ragioni della storia tra due bilinguismi », L’italiano giuridico che cambia. Atti del Convegno Firenze, 1° ottobre 2010, Firenze, Accademia della Crusca, 2012, p. 25.

29 Ne ripercorre criticamente i primi passi, soffermandosi in particolare sul motivo che spinse all’edizione ufficiale trilingue del code civil (1806: francese, italiano e latino) R. Ferrante, « Traduzione del codice e tradizione scientifica: la cultura giuridica italiana davanti al Codice Napoleone », Giuseppe Luosi, giurista italiano ed europeo. Traduzioni, tradizioni e tradimenti della codificazione. A 200 anni della traduzione in italiano del Code Napoléon (1806‑2006), a cura di E. Tavilla, Modena, Archivio storico Comune di Modena, 2009, p. 223‑237. Per gli anni cruciali dell’Unità v. S. Solimano, L’edificazione del diritto privato italiano, cit., p. 85 e nt. 89.

30 Di Gian Vincenzo Gravina si continuarono a pubblicare nella prima metà dell’Ottocento le principali opere giuridiche in latino, ma andò emergendo anche un interesse per la produzione in italiano, testimoniata dalle ripetute edizioni del Compendio (o Estratto o Ristretto) del De origine iuris civilis prodotto dal contemporaneo Scipione Maffei. Del canonista Giovanni Devoti furono pubblicate in volgare le Istituzioni canoniche ridotte a compendio per comodo della studiosa gioventù, Bologna, 1838 (altra edizione Bologna, 1850). Del penalista e storico della Sapienza romana Filippo Maria Renazzi furono tradotte le due opere originariamente edite in latino: il Compendio degli elementi di diritto criminale (Napoli, 1833, con altre due edizioni), tradotto e annotato dal futuro grande criminalista Luigi Zuppetta, e la Sinossi degli elementi di diritto criminale (Bologna, 1843‑44). Del giusnaturalista Giovanni Maria Lampredi furono pubblicate diverse edizioni del volgarizzamento del trattato che lo rese noto (Diritto pubblico universale), a partire da quella di Pavia del 1818. Per la traduzione del capolavoro criminalistico di Carmignani v. sopra nt. 4.

31 D. Cavallari, Istituzioni civili, traduzione dell’avvocato Mattia Spano, I‑IV, Napoli, Dalla Tipografia Manzi, 1825‑26; F. Merlo, Istituzioni di diritto civile, Torino, Tipografia Mussano, 1841 (e altre 3 edizioni fino al 1848). Le traduzioni citate in questa nota e in quella precedente non sono state schedate nel repertorio di M.T. Napoli, op. cit.., ove perciò le opere rivolte dal latino all’italiano risultano sottostimate.

32 Heineccius fu volgarizzato anche in forma di “specchio” (Specchio d’istituzioni civili dedotte dalle recitazioni di Eineccio volgarizzate, Bologna, Nobili e comp., 1839) o tenuto presente come modello per un compendio istituzionale (v. G. Cozzolino, Nuovo metodo per apprendere facilmente le Istituzioni civili tradotte dal latino, illustrate e confrontato col nuovo diritto, Napoli, Dalla Stamperia di Gaetano Romeo, 1838: nella pagina iniziale Al lettore l’esplicito riferimento a Heineccius), o annotato con pubblicazioni autonome (D. de Vincentiis, Alcune annotazioni sulle Istituzioni civili di Eineccio, I‑IV, Napoli, Dai torchi di Pasquale Tizzano, 1824‑27).

33 La vecchia versione italiana di Giovanni Battista Almici, risalente al 1757‑59 e tutt’altro che fedele all’originale (il frontespizio stesso avvertiva che il testo era stato « rettificato e accresciuto »), fu riproposta ancora nel 1838‑44.

34 J.L.E. Lerminier, Introduzione generale alla storia del diritto, Napoli, Dalla tipografia Trani, 1833, con una edizione successiva (dell’autore furono tradotte anche altre opere); F.J. Stahl, Storia della filosofia del diritto, Torino, Tipografia Favale e Compagnia, 1853 (altra edizione Torino, 1855).

35 H. Ahrens, Corso di diritto naturale o di filosofia del diritto secondo lo stato attuale di questa scienza in Alemagna, Napoli, Stamperia amministrata da Antonio Agnelli, 1841.

36 Per le rispettive opere si rinvia a M.T. Napoli, op. cit., III, ad nomen, e II, schede.

37 La classificazione dei traduttori nelle tre categorie dei docenti, avvocati e magistrati che si ritrova in M.T. Napoli, op. cit., III (indici), p. 23‑27 appare abbastanza opinabile, sia per le interconnessioni tra questi profili professionali, sia per l’uso dei criteri di ascrizione dei singoli giuristi alle varie categorie (e talvolta infatti uno stesso nominativo compare in due profili professionali differenti).

38 N. Falck, Corso d’Introduzione generale allo studio del dritto ossia Enciclopedia giuridica, Napoli, Tipografia di Giuseppe Colavita, 1847 (la prima edizione tedesca era del 1821).

39 Il testo è stato ripubblicato più volte (edizione consultata: N. Nicolini, Del passaggio dall’antica alla nuova legislazione nel Regno delle Due Sicilie, Napoli, Stabilimento Tip. nel Reale Albergo dei poveri, 1850).

40 N. Nicolini, Dell’indole e del corso del diritto penale, in IDEM, Quistioni di drittto (sic), II, Napoli, Tipografia Salita Infrascata n. 344, 1837, p. 20 («Le voci dunque qui sono per lo più invariabili ed il dritto si muta. Ogni vocabolo dunque racchiude una storia. Il mostrar questa è il mio secondo dovere, e non è qual parte erudita, ma essenziale del mio insegnamento»): si tratta del discorso di inaugurazione della cattedra, pronunciato il 1° dicembre 1831 ed è appena il caso di sottolineare la derivazione da Vico, variamente ripresa nell’Ottocento (S. Moravia, op. cit., p. 348).

41 N. Nicolini, Dell’analisi e della sintesi. Saggio di studi etimologici, Napoli, Dalla tipografia Dicesinia, 1842. Nella dedica iniziale al nipote Francesco Santamaria l’autore spiegava la genesi e la finalità dell’opera (p. 3‑6). Ragguagli su questo libro e sul personaggio in I. Birocchi, « In margine all’opera di Niccola Nicolini. Spunti per un manuale di storia giuridica dell’Ottocento », Tra storia e diritto. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e Sassari, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008, I, p. 111‑155 (spec. p. 135‑136).

42 N. Nicolini, Del passaggio dall’antica alla nuova legislazione, cit., p. 23 nt. 37 ; è un concetto frequentemente espresso nella sua opera (v., ad esempio, Della procedura penale nel Regno delle Due Sicilie, Livorno, Mansi, 1843, spec. parte prima, passim).

43 Per l’indicazione delle opere si rinvia a M.T. Napoli, op. cit., III, ad nomen, e II, schede. Foramiti fu anche il traduttore di G.E.L. de Villeneuve, G. Massé, Nuovo Dizionario di diritto commerciale (Venezia, 1843), che riguardava un altro filone di suo stretto interesse e che ebbe diverse altre edizioni. Sulla traduzione del Digesto di recente B. Abatino, « Gallicismi e franco-latinismi nella traduzione di Francesco Foramiti. I ‘reliqua’ tra ‘edere’ e ‘reddere rationes’ », Interpretare il Digesto. Storia e metodi, a cura di D. Mantovani e A. Padoa Schioppa, Pavia, IUSS Press, 2014, p. 501-534, che, in una panoramica attenta anche alla funzione generale delle traduzioni e all’esame delle successive versioni ottocentesche delle Pandette, ha messo in luce l’impatto della cultura francese nelle scelte lessicali con l’introduzione di neologismi e gallicismi. Sulla figura complessiva del giurista, che ebbe nel figlio Nicolò un continuatore di qualche spessore, v. la prospettazione di L. Casella in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., I, p. 886‑887.

44 Il giurista meridionale, anche lui vicino ideologicamente ai lumi, aveva operato pure nell’alta magistratura e dal 1831 teneva una delle più affermate scuole private di diritto a Napoli. Tradusse, spesso con notazioni, aggiunte e collegamenti con la legislazione del Regno delle Due Sicilie, opere di Domat, Locré, Delvincourt, Carré, Sirey, Meyer, de Gerando, Grenier, Duranton, Toullier, Troplong, Heineccius (un quadro vivo e pieno di ammirazione costruttiva ne ha offerto P.S. Mancini, Della vita e delle opere di Pasquale Liberatore, Napoli, Tipografia Trombetta, 1842; cfr. anche la voce di F. Bonini in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., II, p. 1181‑1183).

45 Cfr. A. Mazzacane, « Alle origini della comparazione giuridica: i carteggi di Carl Joseph Mittermaier », La comparazione giuridica tra Ottocento e Novecento, Milano, Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, 2001, spec. p. 41.

46 Cfr. M.T. Napoli, op. cit., I, p. 79 ss. Tuttora attualissima la pagina di R. Orestano, « Sulla didattica giuridica in Italia tra il XIX e il XX secolo », L’educazione giuridica, I, Modelli di Università e Progetti di riforma, Perugia, Libreria Universitaria, 1975, p. 136, con l’invito a uscire dallo schematico passaggio scuola esegetica/scuola storico-pandettistica approfondendo « la portata effettiva dei due indirizzi, nei loro presupposti politici e quindi ideologici, non meno che nel quadro delle loro diverse matrici culturali, anch’esse legate ai tempi, alle trasformazioni della società, all’affermarsi di nuove correnti di pensiero ».

47 È il caso di Luigi Bellavite, che nel 1851 pubblicò una Succinta esposizione della dottrina di Savigny sul diritto internazionale privato e sulla non retroattività della legge. A lui si deve anche la traduzione (1855) dello Spirito del diritto romano di Jhering (si rinvia alla voce di C. Valsecchi, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, cit., I, p. 206).

48 Così La Meteora, un periodico sardo dalla vita breve (1843‑45) per l’intervento della censura, usava pubblicare articoli non originali, desunti da altre riviste (N. Gabriele, Modelli comunicativi e ragion di Stato. La politica culturale sabauda tra censura e libertà di stampa [1720‑1852], Firenze, Edizioni Polistampa, 2009, p. 329 nt. 158) e in questa forma, ad esempio, riprese un saggio illustrativo dei primi volumi del System di Savigny. A Napoli, circa negli stessi anni, si pose il problema di « scavalcare il muro della lingua » tedesca e provvidero appunto traduzioni, sinossi, compendi, mentre comunque in seno alla cerchia degli studiosi più intraprendenti e vivaci si andava apparecchiando l’appropriazione diretta di quell’idioma (per il campo della filosofia v. G. Oldrini, Gli hegeliani di Napoli. Augusto Vera e la corrente ortodossa, Milano, Feltrinelli, 1964, p. 25‑27 e Id., La cultura filosofica napoletana dell’Ottocento, Roma‑Bari, Laterza, 1973, p. 162‑163).

49 Si allude, ad esempio, a Gabba (nato nel 1835), a Palma (1837), Filomusi Guelfi (1842), Padelletti (1843): maggiori ragguagli nel paragrafo seguente.

50 Ci si riferisce in particolare ai provvedimenti adottati a partire dal 1846 (riforma del ministro Alfieri con modifiche successive), che negli anni seguenti interessarono anche le Università di Genova e i due Atenei sardi (Cagliari e Sassari). Cfr. S. Polenghi, La politica universitaria italiana nell’età della Destra storica 1848‑1876, Brescia, Editrice La Scuola, 1993, p. 15‑90; M. Moretti, I. Porciani, « Da un frammento a un testo. Estate 1859, la discussione preparatoria sulla legge Casati », Le Università e l’Unità d’Italia (1848‑1870), a cura di A. Ferraresi e E. Signori, Bologna, Clueb, 2012, p. 15‑34.

51 Di recente una approfondita disamina di questo processo per il comparto internazionalistico ha offerto E. Mura, All’ombra di Mancini. La disciplina internazionalistica in Italia ai suoi albori, Pisa, Edizioni ETS, 2017.

52 Spunti interessanti, riferiti in particolare all’insegnamento di Scienza dell’amministrazione nell’ordinamento universitario postunitario, in F. Rugge, « “Scienze dello stato” e state building in Italia nei decenni attorno all’Unità », Le Università e l’Unità d’Italia (1848‑1870), cit., p. 181‑187.

53 Avvocato e legato da amicizia al filosofo Terenzio Mamiani della Rovere, negli anni Settanta Bigliati (1833‑1908) fu deputato per due legislature; non ottenne mai l’ordinariato (E. Mura, op. cit., p. 73).

54 P. Bigliati, Memoria critica sulla Teorica del Possesso, « Saggi di filosofia civile tolti dagli Atti dell’Accademia di Filosofia Italica », Genova, Tipografia del Regio Istituto de Sordo-muti, 1861, p. 263‑462.

55 Ibid., p. 274. La traduzione italiana del lavoro di Savigny fu dovuta a Pietro Conticini (F.C. Savigny, Il diritto del possesso, Firenze, Tipografia Pezzati, 1839).

56 Il libro di Molitor, pubblicato postumo, era stato tradotto in italiano nel 1836 (J.Ph. Molitor, Il possesso, la rivendica, la publiciana e le servitù in diritto romano col confronto fra la legislazione romana e il diritto francese, Napoli, Stabilimento tipografico del Tasso, 1836).

57 È il pensiero critico di un robusto costruttore del metodo che emerge stilizzato ma netto nella famosa prolusione con cui nel novembre 1871 inaugurò il corso di Diritto romano nella rinnovata Sapienza della capitale, Filippo Serafini: Del metodo degli studi giuridici in generale e del diritto romano in particolare, Roma, Stabilimento Tipogr. di G. Via, 1872, p. 4. Le traduzioni erano considerate alla stessa stregua dei compendi e delle rassegne, quali strumenti primitivi e non scientifici.

58 Si può estendere al campo del diritto e alla cultura italiana quel che è stato detto per Napoli e le direttrici eclettiche della sua cultura filosofica: «in virtù e nei limiti di questa consistente apertura eclettica alle cose di Francia, e attraverso e oltre la Francia, a quelle di Germania, idee nuove entrano in circolazione; e l’atmosfera della cultura napoletana se ne impregna fortemente […]. Sintomo o, meglio, conseguenza di questo interno movimento è che […] vi si viene a poco a poco operando l’auspicata saldatura tra cultura autoctona e cultura europea » (G. Oldrini, La cultura filosofica napoletana, cit., p. 163).

59 La mappatura biografica dei protagonisti è ormai disponibile: superfluo allegare liste di nomi a testimonianza di come questa prassi prese piede.

60 Nella scienza giusinternazionalistica, ad esempio, è il caso di Olivi, di Levi-Catellani, di Buzzati (cfr. E. Mura, op. cit., p. 239 nt. 18).

61 La testimonianza di Lando Landucci (Trattato di diritto civile italiano, I, Torino, Unione tipografico-editrice, 1900) è stata messa in evidenza da P. Beneduce, «Il “giusto” metodo di Emanuele Gianturco. Manuali e generi letterari alle origini della “scienza italiana”», L’esperienza giuridica di Emanuele Gianturco, a cura di A. Mazzacane, Napoli, Liguori, 1987, p. 299 e 301 nt. 7.

62 Si rinvia a F. Furfaro, Recezione e traduzione della Pandettistica in Italia tra Otto e Novecento. Le note italiane al Lehrbuch des Pandektenrechts di B. Windscheid, Torino, Giappichelli, 2016, spec. p. 169‑262 e 385‑408 (tabella delle traduzioni in lingua italiana delle opere tedesche).

63 Negli ultimi 45 anni del secolo (1856‑1900) il repertorio più volte citato registra solo 5 traduzioni dal latino, che riguardavano peraltro il corpus giustinianeo, le opere utopiche di Tommaso Moro e di Tommaso Campanella (ben tre edizioni) e un testo di Baruch Spinoza sulla libertà di filosofare (M.T. Napoli, op. cit., I, p. 221).

64 Con vicende alterne la filosofia del diritto si affermò nei curricula verso la metà del secolo, ma si stabilizzò definitivamente (a spese dell’insegnamento di Introduzione enciclopedica del diritto) dal 1876 (cfr. F. Gentile, « Il posto della filosofia del diritto negli studi legali secondo Mancini», Pasquale Stanislao Mancini. L’uomo lo studioso il politico, a cura di O. Zecchino, Napoli, Guida, 1991, p. 343‑347).

65 Si coglie un cenno a questo senso di “traduzione” in P. Beneduce, op. cit., p. 348, la cui analisi complessiva mantiene intatta la sua forza suggestiva a distanza di trenta anni.

Auteur

Professore ordinario,
Università Sapienza di Roma

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