Alla ricerca della volontà del testatore. La moglie « domina et usufructuaria » nella interpretatio dei giuristi di diritto comune
p. 65-104
Texte intégral
I. Il testamento come presidio giuridico della volontà post mortem del soggetto
1Il testamento in epoca romana (come anche in età basso-medievale e moderna) si connota come formidabile strumento di affermazione della volontà del de cuius, messo a disposizione del civis dall’ordinamento. Si tratta infatti, com’è ben noto, di un negozio giuridico mortis causa recante una solenne manifestazione di (ultima) volontà, a carattere dispositivo, peraltro liberamente revocabile in ogni momento, con la quale l’autore assume delle determinazioni e detta delle prescrizioni relative alla sorte dei rapporti giuridici soggettivi (attivi e passivi, anzitutto ma non esclusivamente a contenuto patrimoniale) di cui è titolare, destinate a valere per il momento successivo alla propria morte, a cominciare dalla designazione (essenziale per l’esistenza stessa dell’atto) di uno o più eredi, capaci di succedere a titolo universale al testatore. Un atto giuridico espressione genuina e primaria di autonomia privata, totalmente libero nell’an e vincolato solo parzialmente nel contenuto e nella forma1.
2L’idea di creare uno strumento giuridico flessibile ed efficace per tramandare ed imporre ai posteri la volontà del testatore, messo così in condizione di affermare in extremis la propria soggettività, nel momento in cui diviene concreta ed incombente la prospettiva della morte, deve essere ascritta alla mentalità romana ed ha acquistato concreta forma per merito del genio giuridico dei Romani2, anche se ha trovato poi recezione pure in epoca moderna, così da essere contemplata nel dettato dei codici ottocenteschi3. Si sancisce in tal modo la prevalenza della volontà del soggetto, in quanto sorretta dall’avallo e dalla tutela dell’ordinamento, rispetto alla pura insorgenza di fatti che non s’impongono di per sé nella loro realtà oggettiva ma devono invece ricevere previamente una qualificazione dal diritto, intesa a riconoscerne la giuridicità ed a determinarne la concreta configurazione ed incidenza. Quell’idea, tradotta in quel preciso strumento giuridico, ci pone dunque di fronte ad un prodotto storico ben definito, che possiamo considerare una delle creazioni più tipiche dell’esperienza giuridica romana, tutta protesa nello sforzo di affermare la assoluta preminenza del soggetto, entro una visione schiettamente volontaristica. L’ordinamento giuridico romano ruota infatti intorno alla figura del civis / dominus / paterfamilias, al quale viene messo a disposizione un mezzo per perpetuare la forza vincolante della sua volontà (se manifestata nelle forme prescritte) persino oltre il momento della morte.
3Il volere sovrano del soggetto, ipostatizzato appunto nel testamento e non sindacabile né eludibile4, s’impone alla società intera fino alle estreme conseguenze della frammentazione del patrimonio in capo a più beneficiari che possono anche non avere alcun rapporto di parentela con il disponente ed al caso limite della diseredazione del figlio, pur se ammessa soltanto in ipotesi di eccezionale gravità5. Tutto ciò si ricava dalla complessiva disciplina dell’istituto ed appare evidente già dalla definizione elaborata dalla giurisprudenza romana, enunciata in un frammento di Modestino (D.28,1,1): « Testamentum est voluntatis nostrae iusta sententia de eo, quod quis post mortem suam fieri velit », nonché nei Tituli ex corpore Ulpiani (Ulp. 20,1): « Testamentum est mentis nostrae iusta contestatio, in id sollemniter factum, ut post mortem nostram valeat » e compendiata nelle Istituzioni giustinianee (Inst. 2,10,pr.): « Testamentum ex eo appellatur, quod testatio mentis est »6.
4L’età altomedievale segna l’avvento di una società fondata su caratteri e valori, anche sotto l’aspetto giuridico, in larga parte opposti a quelli di età romana, determinando l’affermazione del modello germanico della successione necessaria ab intestato, fondata sui ‘naturali’ legami di sangue che uniscono le generazioni7. Ciò causa una lunga eclissi del testamento, fin quando la documentazione privata superstite c’induce a concludere che nel basso Medioevo il ricorso a tale atto dispositivo si diffonde di nuovo in buona parte dell’Europa; quando, in un mondo più sicuro ed aperto, l’individuo può tornare ad esprimere la propria soggettività torna a prevalere la successione volontaria, soprattutto nella prassi delle classi dirigenti, sia nobiliari e sia borghesi cittadine. Le migliorate condizioni economiche ed una rinnovata fiducia nelle potenzialità di un soggetto non più costretto ad annullarsi nella dimensione comunitaria per garantirsi la sopravvivenza determinano anche la ricomparsa del testamento, abbastanza duttile per sopportare l’innesto sulla struttura romana di ulteriori elementi, tipicamente medievali, centrati sulla preoccupazione per la salvezza dell’anima del testatore.
5A partire dalla metà del xii secolo pressoché in tutta Italia, ma anche Oltralpe8, riscontriamo, dopo una interruzione di alcuni secoli, la redazione di atti d’ultima volontà sempre più corrispondenti alla configurazione romana; il testamento medievale trova dunque il suo modello concreto, sotto il profilo tecnico-giuridico, in quello antico, la cui fisionomia è delineata compiutamente dalle numerose norme raccolte nel Digesto, nelle Istituzioni e nel Codice di Giustiniano9: come in antico, emerge di nuovo il profilo di un atto unilaterale, mortis causa, strettamente personale e sempre revocabile, con funzione patrimoniale, dal contenuto minimo identificabile in una haeredis institutio valida ed efficace, utile a determinare a favore di chi si compia la successione universale (posto il principio per cui « velut caput et fundamentum intellegitur totius testamenti heredis institutio »: Gai. 2,229, nonché Inst. 2,20,34)10.
6Se il testamento è stato pensato e disciplinato al fine di rendere vincolante la volontà del soggetto per il periodo post mortem, non stupisce che la regola cardine in materia di interpretazione dei testamenti consista nella ricerca della effettiva volontà manifestata dal testatore e nel suo massimo rispetto. Le fonti romane tramandate nel Corpus iuris civilis sono univoche in tal senso, unendo con una linea ben marcata ed ininterrotta i responsa dei giureconsulti classici alle leggi giustinianee11.
7Di ciò sono convinti anche i giuristi medievali, come dichiarano espressamente in molteplici occasioni. In uno dei suoi consilia Bartolo da Sassoferrato dirà: « Nam in testamentis ante omnia voluntatem testatoris inspicere debemus [...] Et ipsam voluntatem simpliciter servare debemus [...] quae quidem voluntas ex verbis ipsius testamenti in dubio iudicari debet, nec ab ipsis est recedendum [...] »12. L’asserzione è unanimemente condivisa dai doctores legum e viene da tutti ripetuta, senza incertezze o riserve: così Filippo Decio (1454-ca. 1535), un autore tra i più importanti del maturo ius commune, potrà affermare, ben oltre un secolo dopo, ancora una volta in un consilium: « [...] ab ista clara voluntate testatoris non est recedendum, quia voluntas testatoris totum facit »13. Gli esempi potrebbero agevolmente moltiplicarsi.
8La questione non è puramente teorica, poiché il problema dell’interpretazione delle clausole testamentarie si pone sovente nei fatti, a causa della imperizia tecnica del de cuius e, quindi, per la difficoltà di comprendere il contenuto delle prescrizioni inserite nel testamento, al fine di poterle attuare e anzitutto per verificarne la compatibilità con le regole poste dal diritto positivo (legale o consuetudinario a seconda dei contesti e dei vari momenti storici), che talora pongono limiti alla libertà negoziale dei privati. In proposito, scendendo nel particolare, è possibile individuare un caso paradigmatico nel quale la volontà del privato è espressa nel testamento in maniera equivoca, tanto da rendere potenzialmente nulla la disposizione. Risulta pertanto interessante indagare quali soluzioni siano state prospettate dai giuristi per superare tale difficoltà interpretativa, molto frequente nella prassi ed assai rilevante sul piano delle conseguenze economiche della adozione dell’una ovvero dell’altra tra le diverse letture possibili della clausola testamentaria mal formulata.
II. Il legato alla moglie « domina et usufructuaria »: il contenuto della clausola secondo la consuetudine
9Il tema specifico oggetto di analisi in questa sede è appunto stabilire quale significato debba attribuirsi alla formula sovente usata nei testamenti medievali (presente però assai spesso anche in quelli di età moderna, con una continuità d’impiego degna di essere segnalata) con la quale il testatore prevede un legato a favore della moglie, per il caso che resti vedova, con parole oggettivamente equivoche: «relinquo eam dominam et usufructuariam» (con varianti significative che però non cambiano il senso della clausola, quali « foeminam, dominam, massaram », « dominam, massariam et usufructuariam »; « dominam et gubernatricem »)14.
10Quelle direttive ermeneutiche tanto chiare nel disegno astratto delle teorizzazioni fondate su casi di scuola devono dunque essere faticosamente adattate alla indocile realtà risultante dalla documentazione privata, ove si registra con significativa frequenza il ricorso a dizioni (solo di poco variabili nella forma e comunque di identico valore nella sostanza) che propongono una problematica contaminatio tra usufrutto e proprietà. Ecco, allora, una ipotesi nella quale ai legisti si pone con tutta evidenza la necessità di coordinare con la disciplina romanistica, della quale si propongono quali custodi e difensori, un tipico prodotto del rozzo ma vitale diritto altomedievale, ove al rispetto consapevole delle antiche nozioni si sostituisce un generico richiamo ad istituti che, pur di ascendenza romana, sono stati profondamente rimodellati in base alle nuove esigenze, tanto da farne talvolta dimenticare perfino i più tipici tratti distintivi, fusi nel crogiuolo di un’esperienza giuridica tanto diversa. In questo caso risalta la radicale metamorfosi subita dal dominium e dai diritti reali in età altomedievale (confermata poi dalla sistemazione teorica offerta secoli dopo dalla scientia iuris), all’insegna di una permeabilità tra quegli istituti fondata sull’effettività dei poteri esercitati e lontana da ogni formalismo, accompagnata da una antropologia giuridica profondamente mutata rispetto a quella romana15.
11Secondo i principi del diritto romano, accolti anche in epoca moderna, la formula evocata appare, se presa alla lettera, insanabilmente contraddittoria e quindi nulla ed inapplicabile: il dominium e l’usufrutto (quale diritto reale su cosa altrui, come scolpito nella definizione offerta da Paolo in D.7,1,1: «usus fructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia») sono diritti alternativi, che non possono coesistere in capo allo stesso soggetto sugli stessi beni.
12Le fonti che lungo i secoli testimoniano dell’uso della formula nella documentazione privata di buona parte dell’Europa e della sua controversa interpretazione sono varie e devono essere messe a frutto in modo sinottico per venire a capo della oggettiva difficoltà interpretativa che ne scaturisce: prassi documentale, costituita dagli atti di ultima volontà dei privati; trattati di ars notaria (riferendoci principalmente a quelli duecenteschi, di ambiente bolognese); raccolte di consuetudini e statuti cittadini; opinioni dottrinali espresse dalla scientia iuris, entro opere a carattere più propriamente didattico-teorico (commentari), ovvero con finalità spiccatamente pratiche (consilia). Abbiamo quindi una variegata tipologia di fonti giuridiche e vari livelli normativi rilevanti per la soluzione della questione, al fine di riuscire a dare alla clausola una qualche applicazione accettabile sia sul piano formale, tecnico-giuridico, che su quello sostanziale, della equa tutela dei diversi interessi in gioco.
13In età comunale si diffonde precocemente una consuetudine applicativa prodotto delle ripetute sentenze emesse a chiusura dei numerosi processi nati dalle prevedibili contese tra gli eredi e la vedova per l’attribuzione della proprietà dei beni ricompresi nel legato alla moglie. La soluzione offerta in merito (maturata, dicono le fonti, a Bologna «in curia Bulgari»16) è chiara e netta nella sua smaccata unilateralità: in presenza di figli maschi (usualmente designati dal de cuius quali eredi), alla vedova spettano soltanto gli alimenti; si tratta di una soluzione che si mostra in sintonia col dettato degli statuti cittadini in materia di successione testamentaria, dove la tendenza diffusa è quella di limitare notevolmente i diritti successori della vedova. In realtà, occorre dire che gli statuti di solito non prendono in considerazione la fattispecie qui in esame17, che resta rimessa per intero alla prassi negoziale e, poi, all’attività ermeneutica dei giureconsulti18.
14La posizione della vedova in questo caso è dunque depotenziata e marginalizzata a vantaggio degli eredi (in quanto siano i figli maschi), per mantenere coeso e disponibile il patrimonio familiare19. Si tratta di una soluzione in linea con la tendenza misogina manifestata sotto molteplici profili dal diritto medievale e destinata a perpetuarsi nella prima modernità, che limita fortemente i diritti delle donne, specificamente in campo successorio20 (ricordiamo la presunzione che vuole soddisfatta la legittima a favore della figlia mediante l’attribuzione della dote, di fatto ottenendo l’esito di una esclusione delle figlie dalla spartizione dell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione mortis causa21).
15In questo caso tuttavia il riconoscimento alla vedova del solo diritto agli alimenti determina una vera e propria interpretatio abrogans della clausola testamentaria, che viene in sostanza accantonata, a seguito di una valutazione comparativa degli interessi in gioco che vede prevalere quelli dei figli e più in generale del gruppo agnatizio. In tal modo si riconduce l’esecuzione del testamento alla osservanza di un diverso ma concorrente indirizzo consuetudinario, anch’esso di matrice altomedievale ed accolto poi sovente dagli statuti che lo formalizzano ed estendono, ostile alla possibilità per la moglie di acquistare una parte dei beni. Ciò sfocia in taluni casi nella impossibilità per la vedova di ottenere in proprietà una parte del patrimonio del marito premorto, nello specifico con il divieto (come a Genova o ad Alessandria) di ricorrere in presenza di figli all’istituto della tertia o della quarta (appunto la previsione, a seconda dei luoghi, della attribuzione in proprietà di un terzo o un quarto dei beni del defunto alla vedova: uso diffuso nella prassi altomedievale e recepito dalla normativa longobarda, restando comunque sempre esclusa la possibilità per la donna di ereditare l’intero patrimonio). Si noti che la previsione consuetudinaria/statutaria in questione assume oggettivo rilievo anche per il fatto d’imporre un limite ai diritti successori della vedova attraverso la limitazione anzitutto della libertà del testatore, che non può disporre a piacimento del proprio patrimonio, contro la regola generale.
16In effetti, nella contesa sono direttamente coinvolti principi che conducono al cuore della organizzazione della famiglia e della società medievale, poiché riguardano il ruolo della donna nella nascente civiltà comunale, filtrato attraverso le lenti colorate del diritto successorio e di famiglia22, la sua autonomia all’interno della casa del marito, la sua autorità nei confronti dei figli, considerati dall’ordinamento come depositari privilegiati del nome e del patrimonio familiari e quindi tutelati quali legittimi destinatari della successione paterna, anche al di là della effettiva ed esplicita intenzione parentale, per come si è espressa nel testamento.
17Questa tendenza restrittiva dei diritti muliebri manifestatasi nell’Italia comunale andava a limitare fortemente una prassi altomedievale di segno opposto, la quale, come risulta dalla lettura delle numerose cartae pervenuteci, concernenti le disposizioni d’ultima volontà del marito, mostra il perdurare della tendenza, già marcatamente presente in epoca tardo-imperiale, volta ad attribuire alla vedova il godimento in vita di tutto o di gran parte del patrimonio del defunto coniuge, secondo un uso ricorrente che le limitazioni legislative avevano potuto soltanto arginare. Così, alla vedova assai sovente andava l’usufrutto universale del patrimonio, in aggiunta alla tertia o alla quarta che le spettava in proprietà. Questo tipo di testamento maritale si tramanda inalterato nell’Italia altomedievale, giustificando gli interventi normativi dei re longobardi (volti a salvaguardare i diritti dei figli) approdanti ad un punto di equilibrio nel c. 14 di Astolfo (anno 755)23.
18Il marito poteva, dunque, legare alla consorte l’usufrutto soltanto sulla metà dei propri beni (detratti preliminarmente morgengabe e meta, spettanti comunque alla donna, che ne acquistava la proprietà), se la coppia aveva figli, mentre la quota diminuiva ad un terzo, ove vi fossero uno o due figli di altro letto, e ad un quarto ove fossero tre e così via, proporzionalmente al loro numero, in modo da non intaccare la portio legitima spettante ai figli. Con tutto ciò, la pratica sembra aver spesso violato il disposto legislativo, a tutto vantaggio della moglie, beneficiaria solitamente di un legato che le attribuiva anche estesi poteri di direzione della casa e di guida della famiglia, investendola di una autorità pari a quella del disponente, compresa la tutela sui figli minori. La vedova si configura così quale gubernatrix della famiglia e del suo patrimonio, e la formula che le concede tali prerogative (e che spesso usa dunque a ragion veduta certe locuzioni, tecnicamente improprie ma sostanzialmente corrispondenti al fine perseguito) va ben oltre l’attribuzione di un mero vidualizio24, a dimostrazione del netto miglioramento nel corso del tempo della posizione muliebre nella famiglia germanica, a contatto con i costumi latini. Per tutto ciò, sovente, l’usufrutto viene a sostanziarsi di poteri ben maggiori di quelli tipici, restando salvo soltanto il divieto di alienare i beni, ed avvicinandosi, in qualche modo, ad un vero dominio.
19Circa i diritti successori della moglie previsti dalle consuetudini redatte dell’Italia settentrionale, l’uso praticato quasi ovunque di lasciare alla moglie la terza o quarta parte dei beni del marito premorto (ma spesso, per testamento, anche molto di più), si scontrò però con l’opposto orientamento privilegiante gli agnati del de cuius. Tale favor agnationis progressivamente prevalente spinse così, ad esempio, i Genovesi ad abolire ogni diritto alla terza o alla quarta, con l’assegnazione in contropartita di una misera somma quale antefatto; la stessa cosa accadde ad Alessandria. Tale antefatto veniva commisurato alla dote portata dalla donna, ed ella vi aveva diritto soltanto ove fosse stata cacciata dalla casa del marito, o vi fosse trattata in modo tale da essere costretta a ritornare nella propria famiglia : così negli Statuti alessandrini del 1297, alla rubrica « De solutione dotis post divortium mulieris facienda et de alimentis praestandis »25.
20Più direttamente interessanti, ai fini del nostro discorso, le norme contenute nel Liber consuetudinum Mediolani (1216), ispirate alla c.d. consuetudo in curia Bulgari e in definitiva sovrapponibili grosso modo alle posizioni dottrinali prevalenti all’epoca, favorevoli alla successione per via agnatizia e disposte ad accettare una lettura restrittiva della clausola testamentaria. In tale testo normativo il marito non poteva lasciare alla moglie più dell’usufrutto e la formula ibrida e ambigua che ormai conosciamo veniva anch’essa ritradotta in un legato d’usufrutto, a patto di rispettare vincoli precisi (cioè fintantoché la vedova fosse rimasta nella casa maritale, avesse tenuto una condotta onesta e non avesse richiesto la dote né la quarta di sua spettanza), mentre si trasformava addirittura nel mero diritto agli alimenti, da quantificarsi in base al prudente apprezzamento del giudice («iudicis arbitrio»), in presenza di figli o nipoti: « Amplius maritus uxori suae in ultima voluntate, iure consuetudinario nostrae civitatis, nihil praeter usumfructum relinquere potest. Et si domina et massaria et usufructuaria, ut moris est, a marito suo constituatur vel domina tantum vel massaria tantum vel usufructuaria tantum, nihil amplius habebit quam usumfructum. Ita vero ut secundum facultatem et dignitatem, iudicis arbitrio, alimenta uxori decernantur, si filios vel nepotes vel alios descendentes habuerit. Alioquin totum usumfructum habebit donec in domo viri honeste permanserit et dotem et quartam non receperit »26.
21Il limite evidente di questa soluzione, se teniamo fermo il dogma richiamato supra del rispetto della voluntas testatoris, è che tale volontà viene palesemente tradita e disattesa: qualunque fosse stata la reale intenzione del marito, infatti, egli voleva sicuramente lasciare alla moglie qualcosa di più dei soli alimenti. È opportuno notare tra l’altro che il diritto agli alimenti pone il legatario in una posizione di indubbia dipendenza dall’erede, il quale stabilisce in concreto quale sia il contenuto della prestazione alimentare da fornire, sulla base di parametri in astratto chiari e insindacabili posti a tutela della legataria (che ha diritto, più ampiamente, al mantenimento di un tenore di vita paragonabile a quello precedente alla morte del marito), ma che possono essere di fatto applicati in modo fortemente restrittivo (l’erede può infatti invocare – sovente in modo strumentale – un peggioramento delle proprie condizioni patrimoniali che giustifichi il ridimensionamento delle prestazioni fornite alla vedova).
III. Affectio maritalis, fragilitas sexus, famiglia agnatizia: le molteplici tessere di un puzzle complesso
22Rispetto alla consuetudine, la dottrina giuridica cerca di offrire una soluzione più equilibrata ma pur sempre tollerabile dal sistema normativo di ius proprium (consuetudini/statuti), nettamente orientato a favore dei figli rispetto alla vedova. Il doctor legum del xii e xiii secolo conosce bene le clausole testamentarie a cui fanno ricorso da secoli i mariti per fornire post mortem una tutela alle mogli27. Precise e concordi testimonianze di tale uso sono attestate a Napoli e nei centri vicini (Gaeta, Amalfi) tra il x ed il xii secolo, fino al punto di lasciar chiara traccia nelle consuetudini amalfitane, che stabiliscono che la vedova – finché resti fedele alla memoria del marito – entri nella disponibilità dei beni del defunto per amministrare il patrimonio familiare, assumendo una potestà gestionale ampia, da intendersi prevista non contro i figli e in genere gli eredi, ma anzitutto nel loro interesse (c. X): «Mulier coniugata, post mortem viri sui, est domna et domina bonorum viri sui, ad tenendum, regendum et gubernandum bona ipsa ad opus filiorum et haeredum viri sui, donec custodiat lectum viri sui»; analogamente nel territorio ravennate. A tali atti, riconducibili ad aree ancora permeate dalla tradizione romanistica, corrispondono numerosi documenti d’ambiente longobardo, a partire dall’viii secolo, a riprova (come notava Tamassia) di una fondamentale unitarietà della vita civile delle popolazioni italiche, che mantenne fortissimi legami con la tradizione romana, pur adottando all’occorrenza soluzioni autonome e in molti casi opposte a quelle proposte dal modello romano. Nel caso di specie, appunto, spesso il legato non si limita ad attribuire alla donna l’usufrutto, ma designa l’onorata quale «domna et domina regendi et gubernandi fruendi et commedendi»28. Si tratta di previsioni risalenti ad una consolidata pratica plurisecolare, che aveva così dato risposta alle preoccupazioni maritali, esprimendo in modo eloquente con quella terminologia eterodossa, ma vigorosamente precettiva, affetto, riconoscenza e considerazione per il ruolo fondamentale ricoperto dalla donna all’interno della famiglia.
23Il giurista non poteva ignorare la volontà maritale, visto il dogma interpretativo al quale era vincolato ma, al contempo, non poteva fare a meno di rilevare e stigmatizzare, dall’alto della ritrovata padronanza di quegli istituti romanistici, così impropriamente accostati, espressioni palesemente ed irrimediabilmente viziate da una intima contraddizione, da una clamorosa incongruenza, che rendeva la lettura dell’intentio testatoris non così chiara e scontata.
24Il compito del glossatore, in questo come in tutti i casi più o meno simili che gli si proponevano, non si dimostrava dei più agevoli, poiché non gli si chiedeva una semplice declaratoria di non conformità della prassi ai dettami giustinianei (la quale sarebbe stata, da sola, infeconda ed improponibile), ma un’operazione sostanzialmente diversa e molto più raffinata e complessa, mirante a sostituire alle vecchie e rudimentali regole prodotte dal diritto consuetudinario altomedievale un complesso normativo ugualmente modellato sulle istanze affioranti nella società civile ma migliorato ed irrobustito mediante la messa a frutto dei risultati cui era pervenuta la riflessione giurisprudenziale sui singoli temi.
25Inoltre, se la finalità dichiarata dell’ordinamento è quella di individuare la effettiva volontà del testatore e darle fedele attuazione, l’interpretazione che si rende necessaria di una norma altrimenti nulla e comunque inapplicabile apre la strada alla valorizzazione anche di interessi di altri soggetti, diversi dal de cuius. Nello specifico, le comunità alle quali il testatore appartiene: il gruppo agnatizio di cui si fanno portavoce i figli eredi, ma più in generale l’intera comunità locale (che non intende tutelare la posizione della vedova al punto da preferirla ai figli del testatore, mettendo in discussione la trasmissione patrimoniale per via di successione agnatizia)29. Il giurista non deve quindi soltanto attribuire un significato tecnicamente appropriato alla disposizione testamentaria, che non confligga in modo troppo evidente con le norme romane, ma deve anche tener presente sul piano sostanziale la tendenza che emerge sempre più forte nella società a favorire il nucleo familiare a scapito dei diritti della vedova30.
26Una lettura strettamente tecnico-giuridica ed eccessivamente formalistica della clausola rischierebbe di sovrainterpretare tali parole e di fraintenderle e finirebbe per rendere il legato radicalmente nullo. Dunque, per salvare la validità della disposizione di ultima volontà e far emergere la reale volontà del testatore, vera stella polare per il giurista interprete del testamento, il dominio della vedova cui si fa riferimento non andrà inteso in senso proprio, ma piuttosto nel senso di una «quadam praeminentia in domo» spettante alla vedova. Lettura che appare insieme la più fedele alla voluntas testatoris ed anche la più tollerabile dagli ordinamenti particolari del tardo Medioevo, che privilegiano in modo marcato la trasmissione del patrimonio in via agnatizia, sfruttando appunto i meccanismi della successione mortis causa.
27Ritenere la donna senz’altro proprietaria significa vanificare le attese della parentela del defunto, a cominciare dai figli, che in tal modo ereditano quasi soltanto il nome del padre, condannando la famiglia ad una ineluttabile decadenza, se non alla sicura rovina; accedere invece alla tesi della invalidità radicale del legato, per intrinseca contraddittorietà del disposto ivi contenuto, comporterebbe una punizione dura ed immeritata nei confronti della vedova ed un tradimento altrettanto clamoroso delle intenzioni del disponente, facendo inoltre venir meno uno dei meccanismi che, nel suo disegno, dovrebbero garantire il perdurare della coesione familiare, affidata alla autorità della madre-vedova.
28In questo quadro, il rischio incombente da scongiurare, ben chiaro a tutti gli interessati, è quello di un secondo matrimonio della donna, nei fatti tutt’altro che improbabile, i cui effetti devono essere neutralizzati per salvaguardare gli interessi dei figli di primo letto e dell’intero clan agnatizio. Si ritiene infatti che in tal caso la vedova si troverebbe giocoforza sotto l’influenza invincibile del nuovo marito, subordinata al suo volere dal punto di vista psicologico ancor prima che giuridico, incline quindi ad eseguire i suoi ordini ed incapace pertanto di tutelare i diritti patrimoniali dei figli nati dall’unione con il marito defunto; in tale quadro la concreta prospettiva per costoro è la perdita di ogni chance di ottenere almeno una parte del patrimonio paterno, dirottato per intero a favore dei figli del secondo matrimonio. Tutto ciò a causa della naturale fragilitas sexus muliebre, da cui origina la subordinazione – de facto, se non de iure – al nuovo marito della donna (per quanto proprietaria dei beni ereditari e dunque formalmente in grado di disporne liberamente). Esempio, questo, della traduzione sul piano giuridico di concezioni antropologiche di fondo basate su una visione deteriore della donna, vista come un essere debole fisicamente e psicologicamente, incapace di seguire con fermezza d’animo una linea di condotta autonomamente scelta, facilmente influenzabile nelle sue determinazioni dalla preponderante personalità maschile31.
29Tale visione della donna quale essere irrazionale, preda di passioni e pulsioni non dominabili, mutevole ed incostante, incapace di autogovernarsi e necessariamente ricondotto sotto la tutela maschile, per il bene suo e degli altri, era stata espressa con forza dalla tradizione filosofica di matrice aristotelica32 ed avvalorata poi dalla teologia cristiana33, fino a permeare fortemente il diritto canonico. Graziano, forte dell’autorità dei Padri della Chiesa, tra i quali sant’Agostino, san Gerolamo, sant’Ambrogio, tutti recepiti nel Decretum, pone la donna in una aperta condizione di sudditanza verso l’uomo (come si legge in C. 33, q. 5, dictum post c. 11)34; in tale ottica, dando coesione e compiutezza alla visione misogina fatta propria dalla Chiesa, Tommaso d’Aquino somma all’insegnamento di san Paolo quello di Aristotele, giungendo ad affermare che « femina est aliquid deficiens et occasionatum », cosicché « naturaliter femina subiecta viro, quia naturaliter in homine magis abundat discretio rationis », anche se tale subordinazione deve ritenersi «oeconomica vel civilis, secundum quam praesidens utitur subiectis ad eorum utilitatem et bonum» (Summa theol. Ia, q. 92, art. 1). L’affermazione tomista per cui « in mulieribus non est sufficiens robur mentis ad hoc quod concupiscentiis resistant » (Summa theol., IIa IIae, q. 165, art. 2) si salda idealmente con gli analoghi accenti rintracciabili nel Corpus iuris civilis. Convinzioni tutt’altro che relegate nella dimensione speculativa ma che si riverberano in modo diretto sull’organizzazione sociale e giuridica della società medievale e della prima modernità, influendo infine anche su quesiti squisitamente tecnici – ma dai risvolti economici concreti e molto rilevanti – come quello circa il senso della disposizione che indica la vedova domina et usufructuaria dei beni maritali.
30Pur non prevedendo il diritto comune un principio generale che sancisse tout court l’incapacità muliebre di agire, erano previste in concreto tali e tante limitazioni, nei settori più diversi, da relegare senza scampo le donne in posizione nettamente subordinata rispetto all’elemento maschile. Infatti, anche a prescindere dalla impossibilità di partecipare alla vita pubblica e di prendere parte direttamente all’attività di governo della comunità35, forti restrizioni vigevano anche in ambito privatistico, dove l’incontro del diritto romano, che conteneva talune norme poste a tutela della libera formazione e manifestazione della volontà femminile, sul presupposto della fragilitas sexus36 (anche se non fissava propriamente una disparità di condizione in ragione del sesso), con le consuetudini germaniche (e longobarde in particolare37), che sottoponevano la donna alla penetrante autorità del mundoaldus38, aveva sortito l’effetto di una sostanziale amputazione della autonomia giuridica muliebre, sia nel compimento dei negozi inter vivos sia in campo successorio39.
31Proprio in tale ultimo settore, da sempre connotato da una forte coloritura pubblicistica, la disparità di condizioni si manifestava in maniera più sensibile, poiché alla preoccupazione di impedire che la donna arrecasse danno a sé ed agli altri mediante una attività giuridica sconsiderata, frutto di congenita instabilità di carattere e debolezza di giudizio, si sommava la pressante e prevalente necessità di assicurare il raggiungimento di taluni obiettivi di ordine superiore, in quanto relativi alla tutela di interessi di natura pubblica, da cogliersi essenzialmente nel mantenimento della coesione del gruppo familiare, sotto l’aspetto patrimoniale come sotto quello personale. Per questo si posero una serie di vincoli ed ostacoli alla testamenti factio della donna, sia attiva che passiva, riscontrabili tanto nelle norme consuetudinarie relative al diritto feudale, quanto nelle disposizioni contenute nelle raccolte di consuetudini o nei testi statutari che si andavano redigendo tra la fine del xii ed il xiii secolo nelle varie città d’Italia40.
32Non mancarono, del resto, giuristi pronti ad avallare simile tendenza, sposando le tesi di chi raffigurava la donna come un essere maligno ed infido, oltre che debole e volubile, pronto a profittare della credulità maschile a proprio vantaggio: di qui la necessità, in funzione di autodifesa, di neutralizzare con specifici strumenti tecnici, per quanto possibile, simile perpetua fonte di perturbamento per l’ordinato svolgersi della vita familiare e sociale.
33Resta tuttavia il dato di fatto che, nonostante la normativa di epoca comunale indichi un ridotto spazio di autonomia concesso alle donne nella società e nella famiglia, la documentazione privata (con riguardo specifico agli atti di ultima volontà) testimonia invece il permanere di un atteggiamento di particolare rispetto e considerazione per la donna all’interno della famiglia, manifestantesi tangibilmente soprattutto nelle disposizioni del marito per la consorte, nella realistica previsione della sua sopravvivenza al testatore41: se le regole relative alla successione delle figlie confermano solitamente la posposizione dei loro interessi a quelli dei fratelli maschi (tipica è la diffusissima norma che vieta alla figlia dotata – e quindi già uscita dal nucleo familiare d’origine, per sposarsi o per abbracciare la vita religiosa – di farsi avanti a reclamare una parte dell’eredità, con un sensibile decurtamento delle sue aspettative sul patrimonio paterno), la situazione della domina è meno sfavorita, proprio per il frequente riconoscimento da parte del marito, in sede di stesura del testamento, dei meriti ch’ella può vantare come sua fedele compagna di vita, come accorta reggitrice della casa, come madre ed educatrice dei suoi figli42.
34Ciò non toglie che perduri una radicata diffidenza verso le donne ed una sfiducia nella loro capacità di autogovernarsi senza una guida maschile. Posto che la società tardomedievale non tollera di buon grado le vedove (a meno che abbraccino la vita religiosa), si contrappongono in questo caso interessi contrastanti: da un lato, il marito cerca di vincolare la vedova alla fedeltà alla sua memoria responsabilizzandola verso i figli e attribuendole un ruolo di comando nella famiglia e una apprezzabile autonomia economica, mentre dall’altro la famiglia d’origine esercita sulla donna notevoli pressioni perché recuperi la dote e passi a seconde nozze, con la pressoché sicura conseguenza di effetti patrimoniali deleteri sui figli di primo letto.
35Del resto, secondo la visione più rigorosamente misogina, probabilmente maggioritaria nel sentire comune, con una scelta del genere il marito corre un grosso rischio; si leggano i consigli di un mercante toscano intorno alla metà del Trecento:
« S’avvenisse che tu ammalassi e venissi in caso che per paura di morte tu facessi testamento e lasciassi dietro a te moglie e figliuoli, guardati come dal fuoco di non lasciare i fatti tuoi e de’ tuoi fanciulli solamente in mano de la donna tua, non istante ch’ella sia loro madre, in però che le femine sono quasi tutte vane e di leggiere animo, e agevole cosa è a svolgerle. E in molti modi e per molte cagioni può avvenire ch’ella lascerà i tuoi fanciulli, e torrà loro il loro patrimonio, o tratteràgli male, o vedràgli trattare male altrui, e strassi cheta, o per utile che ne tornerà a lei o a suoi figliuoli d’altro marito ch’ell’abbia auto prima di te, o a suoi parenti del suo ceppo, o per utile che ne tornerà a suo amico di cui si fia innamorata, o per paura di colui che vorrà occupare il loro: o in uno modo o in altro quasi mai niuna può stare leale e ferma che non sia isvolta. Sì che mai in femina sola sanza freno d’uomo non fidare e non lasciare i fatti tuoi e de’ tuoi fanciulli [...] »43.
36Il testatore/marito, del resto, per quanto detto, si pone solitamente un duplice obiettivo: egli non soltanto intende preoccuparsi della sorte della moglie, mettendola al riparo dalle possibili angherie dei figli, ma al contempo vuole assicurarsi che il proprio nucleo familiare sfugga alla disgregazione, fatale ove si verifichi lo smembramento del patrimonio comune e la diaspora dei suoi componenti44; mentre i figli, dal canto loro, vengono scoraggiati dall’ostacolare la preminenza della madre dalla prospettiva di doverle restituire, in caso contrario, la dote, ove ella ritorni nella famiglia d’origine o si rimariti, sopportando in tal caso una perdita secca che può condurre al tracollo le finanze della casata.
37Una testimonianza significativa della prassi documentaria bassomedievale nelle città italiane può ricavarsi dal tenore di un testamento bolognese, esemplare nella struttura e nel contenuto, di un tale Dominus Caravita, nel quale, dopo una serie di disposizioni pro anima sua, presenti pressoché costantemente in apertura degli atti di ultima volontà di questa epoca, ed alcuni legati a membri più o meno stretti della famiglia, si dettano regole precise e dettagliate dirette a garantire una solida posizione economica e sociale della futura vedova, all’interno del gruppo familiare e della più ampia cerchia parentale. Si fa dunque grande attenzione a precisare e ribadire l’acquisto da parte della donna della libera disponibilità dei beni che le vengono legati, fintantoché resterà nella casa del marito, così configurando un usufrutto senz’altro in gran parte sovrapponibile alla proprietà piena (i beni potranno essere venduti, donati, alienati e destinati a suo piacere), in aggiunta al prelegato della dote, di un’ulteriore somma di danaro, dei beni commestibili, del corredo, del letto e della mobilia esistenti in casa al momento della morte del de cuius. Una vedova, insomma, che doveva riconoscersi «domina potestativa et libera administratrix», nonostante consuetudini e statuti ponessero al contrario, come visto, norme pesantemente restrittive:
« Dominam Aichilinam uxorem suam in domo sua reliquit dominam et usufructuariam et potestativam et liberam et specialem et universalem suarum rerum administratricem, ita ut possit vendere donare et alienare et quidquid sibi placuerit de rebus eius facere donec vixerit vel in domo eius steterit. Et insuper praelegavit ei dotem suam, scilicet octuagintaquinque lib. bon., et insuper de suo vigintiquinque lib. bon. et totum id quod habet pro victu in domo sua vel alibi, scilicet panem vinum carnes ligna et omnia ad victum necessaria, quae sunt vel erunt tempore obitus in domo sua; et insuper lectum suum cum omni suo apparatu et omnes pannos de dorso et pro dorso sui domine totamque mobiliam ipsius domine. Et hec omnia relicta dicta domina habeat et accipiat sua auctoritate sine alicuius obstaculo statim post obitum sui testatoris remanente ea semper ut dictum est domina potestativa et libera administratrice »45.
38La tutela della donna, per quanto sta in potere del marito testante, può dirsi assicurata nel migliore e più sicuro dei modi, ove si consideri ch’ella figura anche tra gli esecutori testamentari. Sembra, poi, non inutile segnalare che risulta quale notaio rogante tale atto Ranieri da Perugia, uno dei maggiori esperti di ars notariae della prima metà del Duecento, precorritore sotto molti aspetti dell’opera sistematrice di Rolandino, all’epoca già noto e stimato per il fortunato Liber formularius46 con il quale indicava la strada del rinnovamento e dell’aggiornamento della professione notarile su basi scientifiche solide.
IV. Alla ricerca di una soluzione equilibrata: gli esiti dell’interpretatio dottorale
39I Glossatori bolognesi adottano spesso una posizione decisamente pregiudizievole verso la donna, accogliendo sic et simpliciter la soluzione consuetudinaria che concede soltanto gli alimenti in presenza di figli maschi (la glossa accursiana Derogari, ad auth. Hoc locum47 offre il panorama completo dei significati astrattamente possibili: dalla invalidità radicale del legato, alla previsione di due legati, aventi ad oggetto l’uno la proprietà e l’altro l’usufrutto, con conseguente facoltà di elezione tra i due spettante all’onorata, alla attribuzione dell’usufrutto, a quella dei soli alimenti, in presenza della istituzione dei figli quali eredi)48 e insistendo sull’attribuzione della qualità di domina solo honorifice, dunque senza alcuna ricaduta pratica, come dice ad es. Alberto Galeotti – attivo nella seconda metà del Duecento – nella sua Margarita aurea: « Quid si dico “relinquo dominam et dominatricem uxorem meam”, dic haec verba sic debere intelligi, ut illa honorifice secundum quantitatem patrimonii habeat sua necessaria, ergo illa verba sic debemus accipere, secundum communem usum [...] »49. Tutto ciò, come nel caso di Azzone, invocando una lettura basata sull’aequitas per giustificare il palese discostarsi dalle parole del testatore e la preferenza dei figli eredi rispetto alla moglie: « scio tamen quod cum quis ita dicat, “relinquo dominam et potestativam uxorem meam omnium bonorum”, ita interpretantur omnes doctores de aequitate quod videatur ei reliquisse alimenta et vestiarium et calciarium honeste non quod posset percipere et recondere »50. Sulla stessa linea interpretativa si colloca poi anche Odofredo, che ha già ben presenti le alternative in campo, anche se con il suo stile prolisso e meno incisivo rischia di banalizzare quello che si presenta come uno spinoso caso di contrasto di fonti concorrenti (ben evidenziato invece poi dal Butrigario) invocando la necessità di piegarsi, semplicemente e genericamente, alla forza della «opinio vulgi» per scongiurare il rischio di porre nel nulla la disposizione testamentaria e peraltro attento a giustificare in tal modo (alla luce di principi ermeneutici generali di matrice romanistica) la prevalenza di fatto riconosciuta alla consuetudine sulla legge romana: « Unde sicut maritus volebat uxorem hoc habere eo vivo, ita eo mortuo vult quod habeat hoc. Et ita interpretatum est ex consuetudine in civitate ista, et pronunciatum est ita saepe habito consilio iurisperitorum et minime sunt mutanda quae diu etc. ut colligitur ff. de legibus et senatoconsultibus, l. Minime, et l. Si de interpretatione. Item in ambiguis debemus interpretari ut res potius valeat quam pereat [...] Item in talibus est inspicere vulgi opinionem, et sequi legale est [...] »51.
40Non meno lucida e di grande spessore teorico l’analisi proposta da Cino da Pistoia nel suo grande commento al Codice dei primi anni del Trecento (1312-1314), laddove nel passo di commento ancora una volta alla auth. Hoc locum, post l. unicam C. si secundo nupserit mulier (C.5,10)52, riconosciuta sedes materiae in argomento, offre in sequenza quattro possibili soluzioni. La prima rileva che ususfructus e dominium sono incompatibili tra loro, giungendo alla conclusione che la clausola sia nulla, se i due termini si leggono nel loro significato proprio, « quia hic est repugnantia [...] et ubi est repugnantia, vitiatur totum »; assunte in senso tecnico, le posizioni di proprietaria e di usufruttuaria si negano a vicenda e ne scaturisce un vizio insanabile dell’intera disposizione; il facile riferimento normativo su cui fondare questa posizione è dato dalla regula iuris formulata da Celso: « Ubi pugnantia inter se in testamento iuberentur, neutrum ratum est » (D.50,17,188,pr.). Una soluzione tecnicamente impeccabile, supportata dalle fonti romane, ma certo insoddisfacente nell’ottica del testatore (oltre che della vedova, ovviamente).
41La seconda lettura giunge al risultato opposto, lasciando alla donna la scelta tra i due diritti, proprio perché incompatibili, al fine di salvare il legato, sciogliendo la et in una disgiuntiva. Se la interpretazione letterale vanifica il legato, un disinvolto intervento che attribuisce alla et il senso di un aut consente alla vedova di diventare proprietaria dei beni del de cuius, ove lo voglia. Una soluzione che ha dalla sua il favore di giuristi del calibro di Jacques de Révigny e di Dino del Mugello, come si premura di precisare Cino. La forzatura interpretativa però appare al dunque eccessiva, perché sembra ragionevolmente andare molto oltre l’intenzione del marito testante.
42Residua poi la diversa interpretatio, verosimilmente la più comunemente applicata, perché la più equilibrata rispetto alle altre, ma soprattutto perché conforme alla consuetudine, cioè quella che tramuta l’usufrutto in alimenta: « De consuetudine tamen interpretatum est, quod mulier in praemisso casu habet alimenta tantum causa, per illa verba “relinquo dominam et usufructuariam” etc. ». Una soluzione certo non favorevole alla vedova, anche se occorre dare alla nozione di alimenti il senso largo di tutto ciò che attiene al sostentamento della persona ed alla conduzione di una normale esistenza, consentendole di avere lo stesso tenore di vita di cui godeva constante matrimonio, sulla base del rilievo che quella fosse esattamente la volontà espressa dal testatore, sia pure in modo così maldestro. L’uso libero dei beni del marito ancora in vita rendeva la moglie abusive proprietaria, le consentiva cioè di comportarsi “come se” fosse stata padrona, pur non disponendo formalmente del diritto sui beni: tale condizione continuerà immutata con i figli/eredi al posto del marito «sicut fiebat ante». Una via d’uscita gradita alla famiglia del defunto e reputata equa dalla società del tempo, tanto da dar vita ad una prassi interpretativa ed applicativa sfociata in una vera e propria norma consuetudinaria, richiamata da Cino, il quale però avverte che, ove quella consuetudo in concreto mancasse, si dovrebbe tornare ad una delle opzioni già esposte, che evidentemente lo convincono di più sul piano tecnico ma devono cedere il passo al diritto positivo, incarnato in questo caso dalla consuetudine accolta nella prassi.
43Un’additio alle parole di Cino, tuttavia, propone anche una quarta via d’uscita, valorizzando il contenuto dell’usufrutto, il quale è avvicinabile alla proprietà sotto l’aspetto dell’esercizio dei quotidiani poteri gestionali di ordinaria amministrazione, che consentono all’usufruttuario di trarre le utilità economiche ricavabili dalla res (tranne soltanto il prezzo della vendita, ovviamente non consentita) ; per tale motivo il testatore potrebbe aver visto una somiglianza tra uti frui e dominium, così da fare riferimento cumulativamente ad entrambe le situazioni soggettive, accomunate ancora una volta senza fare troppa attenzione ai tecnicismi legali. In fondo, l’accostamento non suona così insolito ed eretico ai nostri autori, se Baldo potrà affermare, facendo sfoggio di pragmatismo e duttilità nella lettura delle diverse situazioni, che in base al contesto della proposizione e all’intenzione di chi parla talora costui può dire usufrutto riferendosi alla proprietà : « [...] hoc nomen ususfructus quandoque accipitur pro proprietate, et istud est incertum ratione adiuncti [...] vel propter intentionem loquentis [...] »53.
44Esisterebbe però, a vero dire, un’ulteriore possibilità, senz’altro la più sofisticata tecnicamente, che porterebbe all’identificazione dell’usufrutto con la proprietà, sfruttando la nozione, originalmente elaborata dai giuristi medievali e sconosciuta al diritto romano, di usufrutto causale54; mentre nel primo caso alla fine si avrebbe un semplice legato di usufrutto, c.d. “formale” (usando la terminologia delle fonti giurisprudenziali medievali), nel secondo l’attribuzione dell’usufrutto causale equivarrebbe tout court al legato del dominium: un esito dunque di gran lunga più favorevole alla vedova e certo inviso alla prassi, pertanto accantonato senza ripensamenti dai giureconsulti, a riprova del carattere tutt’altro che neutrale, sul piano economico e politico, delle varie soluzioni proposte.
45Insomma, al termine di un’analisi approfondita che offre la scelta tra letture di segno opposto, tutte astrattamente plausibili, la maggior parte dei giureconsulti accantona interpretazioni più sofisticate che non trovano però il supporto del diritto effettivamente applicato e si orienta nel senso di accogliere quella interpretazione che per un verso dà risalto alla continuità della disponibilità di fatto per la moglie dei beni del marito, ma che alla fine non si discosta più di tanto, se non nella motivazione teorica, dalla consuetudine che riduceva il lascito ad un mero legato degli alimenti; certo, l’usufrutto è uno ius in re più facilmente tutelabile e consente quasi di azzerare lo spazio di discrezionalità circa il quantum della prestazione, la cui determinazione invece è lasciata agli eredi nel caso della somministrazione degli alimenti, ma il risultato finale in concreto tende a sovrapporsi forse più di quanto non emerga in punta di diritto. In ogni modo, resta fermo che consentire alla donna (prima moglie, poi vedova) di comportarsi “come” proprietaria, significa al contempo escluderne categoricamente la titolarità di una situazione soggettiva di rango dominativo, esercitata soltanto abusive, così sposando in definitiva, magari smussando gli angoli di certe eccessive unilateralità, la tesi favorevole agli interessi dei figli/eredi.
46Tutto ciò emerge con chiarezza soprattutto nel Trecento, momento nel quale la scienza giuridica riesce a mettere a fuoco e risolvere il problema tecnico proponendo una soluzione equilibrata nel senso suindicato. Da Cino a Iacopo Butrigario fino a Bartolo da Sassoferrato e ancor più a Baldo degli Ubaldi55 troviamo una sequenza di autori di primissimo piano che riassumono i termini della questione e la avviano a soluzione definitiva in modo analogo, cosicché emerge in embrione una vera communis opinio doctorum, adottata poi da consulenti e giudici anche nei secoli successivi.
V. La sistemazione offerta da Bartolo da Sassoferrato e Baldo degli Ubaldi
47L’approccio bartoliano, come al solito, si distingue per la capacità peculiare di mettere ordine nell’intrico di interpretazioni possibili. Bartolo conosce perfettamente la soluzione offerta in materia dalla prassi e cita esplicitamente la consuetudine consolidata, per la quale alla vedova spetta, nel migliore dei casi, l’usufrutto del patrimonio del de cuius mentre, nel peggiore, in presenza della istituzione dei figli quali eredi, si riconosce alla donna soltanto il diritto agli alimenti. In ogni caso, ancor prima di una valutazione nel merito, al Nostro preme di riformulare correttamente sul piano tecnico i termini della questione, senza appagarsi di considerare i contenuti sostanziali del punto controverso: al di là della risposta concretamente offerta dalla prassi, accettabile sul piano della giustizia sostanziale, ciò che dispiace al Doctor è l’assenza di un preliminare inquadramento teorico del problema, per farne poi discendere in via di deduzione una lettura plausibile, logicamente e giuridicamente.
48Ancora una volta in tal modo si dimostra che il giurisperito non insegue una qualsiasi interpretazione della norma, formalisticamente limitandosi a controllarne dall’esterno la congruità con le regole poste dalla legislazione romana; al Doctor legum si chiede molto di più: egli deve assicurare che siano rispettati i principi di fondo dell’ordinamento e che vi sia una intima consonanza tra la disciplina giuridica dettata per determinate fattispecie e la opinione diffusa nel corpo sociale circa la qualificazione di quelle stesse ipotesi. Senza di ciò, il diritto si condanna ad una irrimediabile e rovinosa sovrastrutturalità, una volta che sia reciso il cordone ombelicale che costitutivamente unisce gli accadimenti che si verificano nella vita associata e le norme poste per regolarli, in sintonia con la mentalità e le convinzioni prevalenti della comunità.
49L’analisi bartoliana giunge così, per progressive approssimazioni, ad una lettura che tenga conto di tutti gli elementi, riuscendo a contemperarli in grado apprezzabile. Nel caso di specie, ciò significa dare attuazione in rilevante misura alla volontà manifestata dal marito ed insieme scongiurare l’eventualità che la vedova resti titolare del suo patrimonio a danno dei discendenti del de cuius, avvertita come un vero pericolo da evitare. Di qui la ferma asserzione « quod tale legatum valeat non obstante repugnantia, quia dico posse reduci ad concordiam »56, dove appare quasi superfluo rilevare la forte sottolineatura del ruolo determinante assolto dall’esperto di leggi, l’unico in grado di far emergere la compatibilità fra nome in apparenza incompatibili. Tutto si risolve, quindi, nel riconoscere l’uso improprio del termine domina, causato dalla percezione comune che chi dispone dell’usufrutto può essere in qualche modo additato come il proprietario del bene, poiché ne trae ogni possibile utilità.
50La chiave di volta del ragionamento sta, dunque, nel riportare il contenuto della clausola al suo reale significato e nel poter poi ricostruire correttamente la vera intenzione maldestramente formulata con quelle parole nel testamento. In fondo, tale inesatto modo di esprimersi trova una giustificazione, sia pur parziale, nella indicazione da parte delle stesse fonti dell’usufrutto quale pars dominii: niente di strano, allora, che si sia inteso dare maggior risalto e forza alla previsione del legato accostando temerariamente le due posizioni soggettive, in modo tecnicamente incongruo e persino fuorviante ma eloquente ed univoco sotto il profilo dell’indicazione della effettiva volontà del marito testante.
51Per completezza d’informazione, Bartolo non trascura, infine, una ulteriore teoria, già propugnata da Azzone, secondo la quale l’improprietà dei termini adottati risiede in un diverso significato da attribuire alla apparente endiadi domina et usufructuaria, sovente accompagnata e completata da epiteti quali massaria, gubernatrix e simili; quel significato non sarebbe prodotto dal generico accostamento dell’usufruttuario al proprietario, ma si evincerebbe con esattezza ponendo mente alla qualità della persona legataria. La moglie (possibile futura vedova) viene dunque designata domina al solo fine di sottolinearne il ruolo, che dovrà esserle conservato senza contrasti, all’interno della casa maritale, quale reggitrice e sovrana incontrastata nella conduzione del ménage domestico57, in quella rigida ripartizione funzionale dei ruoli all’interno della famiglia che la vede sempre più relegata (specie nelle famiglie di condizione medio-alta, in città ma anche nelle campagne) nella parte subalterna, ma non priva di autonomia e dignità, della responsabile dell’andamento della casa58.
52In sostanza, l’impasse interpretativo, su cui nel tempo si sono soffermati tutti i dottori (Bartolo non si esime dal citare Dino, Iacopo d’Arena e la glossa magna) può superarsi dando valore atecnico al termine domina e affini (i sinonimi adottati fanno emergere tale aspetto in modo più evidente: gubernatrix, massaria, etc.), leggendolo in chiave quasi “sociologica” e facendo invece risaltare il valore tecnico della designazione di usufructuaria, che indicherebbe l’effettivo contenuto giuridico della clausola testamentaria e ne individuerebbe l’elemento concretamente precettivo:
« Quaerit Dynus quid si testator dixit «relinquo uxorem meam dominam, et usufructuariam », quid important ista verba? Videtur, quod non valet, quia continet repugnantiam; quia non potest esse quis dominus, et usufructuarius, l. Uti frui, supra, si usufructus petatur. Dynus dicit, de iure mulier potest eligere, vel proprietatem plenam, vel usumfructum tantum, et sic dictio “et” ponatur pro “vel” [...] Et idem tenet Iacobus de Arena [...] ; glossa dicit, quod de consuetudine obtenta in curia Bulgari habet solum alimenta, liberis existentibus; secus si extraneis institutis [...] Quaero, quid si dixerit testator, « relinquo dominam, et massariam »; vel « dominam et dominatricem », quid importent ista verba? Respondeo: non important dominium, sed quandam praeminentiam in domo: sicut erat praeminens ante mortem viri domini [...] »59.
53Si evita così di contrastare in modo diretto le disposizioni statutarie e soprattutto si salva la sostanziale aderenza alla voluntas testatoris: con ogni verosimiglianza il marito non vuole che la moglie diventi proprietaria dei beni dell’eredità, privandone i figli, posto che non ha ritenuto opportuno designarla come erede; l’usufrutto appare perciò un buon compromesso tra i due diversi obiettivi perseguiti dal marito (non rendere la moglie proprietaria dei beni ereditari ma garantirne comunque l’autosufficienza economica per il resto della sua vita, senza sottrarre al proprio gruppo familiare una fondamentale base patrimoniale). In fondo, lo ius utendi fruendi è stato originariamente configurato a Roma come diritto reale proprio per risolvere una situazione di possibile contrasto tra gli interessi dei figli/eredi e quelli della moglie/vedova e il legatum ususfructus a favore di quest’ultima60 rappresenta proprio la modalità tipica ed originaria di costituzione di questo diritto61, e come tale certo ha continuato ad essere anche la più ricorrente nei fatti, stante il risultato solitamente perseguito per suo tramite. Si tratta insomma di 1) prevedere una attribuzione patrimoniale a favore della vedova che la renda autonoma e indipendente economicamente rispetto agli eredi, anche ove questi fossero i figli; al contempo 2) impedire che il patrimonio e in specie gli immobili compresi nell’asse ereditario finiscano nella piena proprietà della vedova invece che andare all’erede (almeno nel caso in cui vi siano figli maschi)62.
54Conferma puntuale e non reticente delle posizioni suesposte ci giunge da una serie di consilia resi da Bartolo63 su questi temi, che risultano essere, dallo spoglio sistematico della produzione consiliare dei maggiori autori tre-quattrocenteschi, fonte costante e copiosa di liti e di conseguenti contese giudiziali, provocando ricorrenti pronunce in argomento da parte dei Doctores64, concordi nel sostenere alcune tesi divenute in breve tempo communes opiniones indiscusse65. I passi leggibili nei consilia indicano rispetto ai brani commentariali sin qui analizzati un atteggiamento identico, senza sostanziali diversità nell’iter logico seguito e nella soluzione ultima proposta, pur trattandosi stavolta di testi rivolti alla immediata e diretta utilizzazione in giudizio e non più destinati ad approfondire sul piano dottrinale il problema, di fronte ad un pubblico di studenti. Ritroviamo qui la stessa preoccupazione di riaffermare anzitutto e con forza la validità del legato, al di là del contenuto da riconoscervi, anche se si sposa decisamente la tesi della denominazione della moglie quale domina «ratione praeminentiae», forse perché ritenuta più immediatamente comprensibile anche da parte dei profani di sottigliezze giuridiche, rispetto alle dotte ma ostiche osservazioni sulla cangiante natura dell’uti frui. Non può neppure tacersi, comunque, il riferimento costantemente presente alla consuetudine, evidentemente assai diffusa e seguita nella prassi delle città italiane66. Del resto, le possibili varianti sul tema sono molte, trattandosi di materia notoriamente intricata67, di per sé deputata a fornire ampiamente motivi di contenzioso per recarsi davanti al giudice68. Gli esempi possono davvero moltiplicarsi, pur in una notabile identità di accenti69.
55L’atto maldestramente steso dal testatore pone sovente grandi problemi di interpretazione e di esecuzione, quando si tratti di capire quale indicazione debba prevalere, in presenza di difficoltà oggettive di coordinamento delle diverse previsioni; in particolare, sollevano seri dubbi le ipotesi di sostituzione fedecommissaria, frequentemente previste in questa epoca, che si intersecano spesso con il legato generale di usufrutto a favore della vedova. Il caso si trova affrontato più volte; ad es. in un consilium (incipit: « Petrus Maioli de Perusio in testamento »70) dove proprio l’applicazione intelligente della consuetudine (« de consuetudine ista verba interpretata sunt [...] Sed ego dico in quaestione proposita standum consuetudini scriptae ») spinge a distinguere, in presenza della istituzione di coeredi, tra la metà del patrimonio spettante ai figli del de cuius e l’altra metà destinata a soggetti estranei alla famiglia. La ferita inferta alle regole del diritto comune secondo le quali, una volta ricondotto il termine domina ad un uso improprio ed atecnico, l’oggetto del legato dovrebbe consistere nell’usufrutto generale, si giustifica soltanto in considerazione del favore con il quale l’ordinamento guarda alle pretese dei figli, riducendo l’usufrutto al solo diritto agli alimenti.
56Spunti di riflessione dai quali emergono accentuazioni diverse da autore e autore non mancano; interessante in tal senso la riflessione critica del Butrigario, che riprende l’indicazione presente in Cino, relativa alla prevalenza della consuetudine sul testo del Digesto (che, come abbiam visto, anche Odofredo aveva registrato, cercando però di dissimularla); il Doctor bolognese conclude la rassegna delle diverse teorie applicabili al caso considerato dichiarando l’impotenza della scientia iuris a schierarsi contro una consuetudine consolidata, nonostante l’individuazione in senso contrario di un principio romanistico di portata generale, fondato su di una precisa lex del Digesto (la l. Si Titius, D. de usufructu legato (D.33,2,10), che scioglie proprio il nodo della concorrenza di un legato di proprietà e di uno di usufrutto sullo stesso bene allo stesso onorato, nel senso della libera opzione del legatario); si tratta di una ipotesi esemplare nella quale vengono poste frontalmente a confronto la legge romana e la consuetudine, ma in tale caso limite il dottore di leggi non può fare altro che registrare la prevalenza della seconda. Acquista quindi un valore ed un sapore tutto particolare la rassegnata notazione del giurista che invoca con piena consapevolezza, quale condizione necessaria per far prevalere il diritto giustinianeo (tra l’altro conforme alla sua personale convinzione), l’emergere e l’affermarsi di un’altra e diversa consuetudine: in mancanza di ciò, l’ordinamento accorda il proprio favore alla norma posta dalla prassi, disconoscendo la diretta applicabilità dell’antico diritto romano: « Dico quod ubi esset consuetudo ego dicerem aliter et adhaererem legi praeall. ff. de usufructu legato, l. Si Titio fundus »71. In realtà, ormai nessuno ardisce contraddire la soluzione impostasi nella prassi e il problema si sposta sulla sua migliore giustificazione sul piano teorico. L’analisi più incisiva e chiara sul punto è offerta dal grande allievo di Bartolo, Baldo degli Ubaldi, che riesce a saldare esplicitamente l’indagine attenta dell’intentio testatoris alla congruità tecnica del disposto testamentario (ancora in sede di commento alla auth. Hoc locum): identica la quaestio posta dal giurista: « Modo hic quaeritur de tali quaestione: vir in testamento dicit: “relinquo uxorem meam dominam, et usufructuariam”; modo quaeritur, quid consequitur mulier per ista verba? »72, in gran parte analoga la rassegna delle diverse tesi in campo. Baldo sottolinea l’importanza di guardare anzitutto alla volontà del testatore, più che allo stretto significato delle parole usate (« et tunc recorrendum est ad intentionem testatoris, potius quam ad meram significationem verborum, et strictam materiam sermonis »73): in tale ottica è possibile recuperare la consuetudine che assegnava gli alimenti alla vedova, intendendoli in senso più ampio di ciò che è strettamente necessario per vivere. Il dominio cui si riferisce il marito/testatore concerne la gestione del bene, l’aspetto della sua amministrazione al fine di ricavarne delle utilitates sul piano economico, non quello del compimento di atti dispositivi e ciò si sposa con l’elemento della preminenza della vedova nella vita della famiglia e nella gestione della casa, in continuità con quanto accadeva vivente il marito, tradotto con l’appellativo pregnante e, in questo contesto, inequivoco, di domina: « [...] per hoc enim quod eam dominam appellavit, videtur ei relinquere quandam praeminentiam, iuxta solitam hactenus consuetudinem in vita mariti, et ita post mortem concedere, ut sicut rebus mariti tanquam domina eo vivo utebatur, sic et nunc [...] »74.
57Altrettanto nitida e puntuale nel proporre secondo un preciso ordine ragionato le soluzioni possibili appare la disamina che leggiamo nel commento alla l. Titia cum testamento75: oltre alla consueta dialettica tra principi interpretativi di diritto comune e consuetudine, compare la sequela dei maggiori giuristi che si sono espressi sul punto, ad indicare il senso di una tradizione ininterrotta, alla radice di una di quelle communes opiniones che entro pochi decenni assolveranno con qualche efficacia alla funzione certificatrice del diritto vigente. Da rilevare, infine, l’importanza attribuita al tenore della clausola e quindi all’intentio dell’autore del testamento: a giudizio di Baldo, se mancano o vengono meno i figli maschi eredi (che fanno prevalere il favor agnationis, in un modo che esorbita del tutto dal testo dell’atto)76, si deve tornare ad attribuire alla legataria l’usufrutto non tanto, come indica Bartolo, per affermare il favor matrimonii, ma perché quello è il senso da attribuire al vocabolo, correttamente interpretato, anche ove il beneficato fosse il marito ovvero legataria fosse la concubina, la madre o la sorella77.
58Non stupisce poi, in considerazione della fama raggiunta dal Nostro quale consiliator e tenendo conto del grande numero di pareri baldiani che ci sono pervenuti78, che tracce relativamente cospicue della problematica qui affrontata emergano anche estendendo la ricerca ai consilia, del resto volti per definizione ad enucleare i principi e le regole pratiche utili a dirimere le controversie sulle situazioni oggettivamente di maggiore complessità:
« Quidam instituto haerede extraneo legavit uxori per haec verba: « volo uxorem meam esse dominam omnium bonorum meorum, donec ipsa domina comitissa vixerit, et vidualem vitam duxerit, et caste et honeste vixerit in domo mea, et de dicta domo mea dotem suam non exegerit: cui uxori meae lego usumfructum omnium bonorum meorum donec etc. » [...] Modo quaeritur utrum, stando in domo, et caste et honeste vivendo, ut in prima parte legati continetur, debeat habere integrum usumfructum. Et dicendum est quod sic. Nam cum extraneus haeres instituitur, verbum “ususfructus” plenum habet significatum. Cum autem instituitur filius, tunc habet locum consuetudo scripta in curia Bulgari: quae per universalem consuetudinem est approbata ex communi usu loquendi, ut habet sola alimenta, intelligantur relicta: ut no. in l. 2. C. si secundo nupserit mulier, et per Dynum in l. Titia cum testamento, §. Titia cum nuberet, ff. de legatis II. Ex his apparet, quod cum hic extraneus haeres fuerit institutus, uxor testatoris debet habere plenum usumfructum omnium bonorum, nam non debet esse deterior conditio uxoris quam cuiuslibet alterius legatarii, ut ff. de usufructu legato, l. Uxori maritus »79.
VI. L’affermazione della communis opinio doctorum in materia
59La lettura delle opere dei giureconsulti tra xii e xiv secolo ci consente dunque di delineare l’opzione interpretativa affermatasi – tra le varie astrattamente possibili – nel caso del legato alla vedova indicata quale «domina et usufructuaria», fondata su precise motivazioni socio-economiche e formulata in concreto mediante il ricorso ad un impegnativo lavorio d’interpretatio tecnico-giuridica. Nel pieno Trecento, dopo che Bartolo e Baldo si sono dedicati a ripensare la costruzione giuridica dell’intera fattispecie, sulla scorta della riflessione già svolta dalla agguerrita dottrina duecentesca, il punctum iuris dovrebbe potersi considerare acclarato e la trappola della potenziale contraddittorietà della clausola, sfociante nella sua nullità, disinnescata definitivamente. La letteratura consiliaristica successiva, tuttavia, situata tra lo spirare del xiv secolo e la prima metà del xvi, ci testimonia che non sembrano affatto diminuire con il tempo le ipotesi di contenzioso scaturite dal casus che qui ci interessa, cosicché, di conseguenza, non diradano neppure i consilia dedicati alla messa a fuoco del problema (sempre meno originale e progressivamente appesantita oltre ogni dire da sovrabbondanti allegazioni di auctoritates), né i riferimenti ad esso entro la letteratura commentariale80. Non mancano del resto i riscontri documentari di quanto andiamo dicendo, rintracciabili pressoché in ogni raccolta di atti privati pervenutaci: i fondi notarili testimoniano con abbondanza, specie per l’incipiente epoca moderna (per la quale disponiamo per molte località di una mole considerevole di atti), della diffusione generalizzata e tutt’altro che recessiva del ricorso alla clausola qui studiata, al di là di ogni tentativo statutario o dottrinale di limitare il fenomeno (nel primo caso ponendo divieti espressi e sancendo la nullità delle disposizioni contrastanti, nel secondo svuotando dall’interno la portata precettiva della formula, ridotta a dichiarazione d’intenti dal contenuto molto variabile e comunque assai ridotto)81.
60Di fatto, si registra una sorta di cristallizzazione nelle argomentazioni addotte per venire a capo della difficoltà proposta dalla fattispecie concreta, secondo una parabola analoga a quella conosciuta dalla riflessione sulla configurazione del diritto di usufrutto, la quale resta immutata, nella sostanza, nel pensiero ascrivibile agli autori posteriori a Baldo, almeno fino a quando non sopraggiunge il tentativo di revisione in chiave umanistica, volto ad una maggiore fedeltà ai testi romani, avviato dall’Alciato e dallo Zasius. Abbiamo quindi l’occasione di osservare il processo di formazione di una communis opinio e la sua affermazione82, tanto autorevole e vincolante nei confronti del ceto dei giureconsulti nel suo complesso, e tanto duratura, da scoraggiare per lungo tempo un serio impegno intellettuale per la ricerca di possibili risposte diverse.
61Inutile in questa sede riprodurre per esteso la sequenza seriale dei testi che riportano i numerosi pareri coralmente affermanti i ridotti diritti della vedova sul patrimonio del defunto coniuge; resta fermo che le raccolte di consilia contengono invariabilmente, tra gli innumerevoli responsi di argomento successorio, alcuni pezzi che si preoccupano di ribadire la validità di quei principi già fissati da Bartolo e Baldo alcuni decenni (o, addirittura, uno o due secoli) prima, con notabile costanza d’impostazione e di risultati.
62Ciò vale sia per i Doctores contemporanei o di poco posteriori a Baldo, quali Angelo degli Ubaldi83, Pietro d’Ancarano84, Bartolomeo da Saliceto, Paolo di Castro o Angelo Gambiglioni85, sia per coloro che sono attivi nel pieno Quattrocento ed oltre, come Alessandro Tartagni86 o Giason del Maino.
63Non resta dunque che verificare e sottolineare questa uniformità di giudizio, che sfocia nella individuazione delle medesime soluzioni concrete e che infine trascolora insensibilmente nella consapevole rinuncia ad esprimere davvero un parere autonomo, per quanto omologo nel risultato a quello dei più antichi maestri. Col passare delle generazioni, i giureconsulti paiono appagarsi di ripercorrere le vie tracciate da altri, dando dimostrazione, tutt’al più, di possedere una conoscenza approfondita della letteratura esistente ed una buona tecnica nel districarsi tra i pro ed i contra del ragionamento dialettico svolto, sempre più ripetitivo, sempre meno originale, senza un reale ulteriore approfondimento del problema. L’analisi minuziosa ed impeccabile dei mille quesiti concreti posti dalla prassi rappresenta ancora il punto di forza del lavoro dei doctores, ma non riesce a mascherare la ripetitività dell’approccio adottato e dei percorsi ermeneutici battuti87.
64Le fonti lasciano comunque trasparire, in base al tipo di quesiti che i giuristi sono chiamati a sciogliere, ricavabili dai consilia pervenutici, una tendenza oggettivamente non favorevole al riconoscimento nei fatti dei diritti che lo ius commune, in teoria, garantiva alla vedova, la quale veniva a trovarsi in una posizione difficile sotto ogni aspetto. Così come era valutato severamente il passare a seconde nozze (poiché poneva in pericolo i diritti successori dei figli di primo letto)88, anche l’uscita dalla casa del marito defunto (spesso forzata, e molto simile ad una cacciata, nonostante le disposizioni testamentarie sulla preminenza della domina) poteva essere accompagnata dalla sgradita sorpresa del rifiuto pretestuoso degli eredi a corrispondere gli alimenti ed a restituire la dote (senza la quale si presentava relativamente problematico anche il rientro nella famiglia d’origine o, ancor di più, un nuovo matrimonio).
65Notiamo, infine, che tra i significati astrattamente possibili della clausola «domina et usufructuaria» viene talora enunciato per completezza dalla dottrina – come visto anche supra nell’additio al passo di Cino – anche quello dell’attribuzione del dominio; si tratta di una opzione tecnicamente sofisticata che potrebbe comunque essere validamente sostenuta sul piano teorico, sfruttando la creazione da parte dei giuristi medievali della figura del c.d. “usufrutto causale” (come noto descritto come «causatus a proprietate» e, quindi, «non separatus a proprietate»89): una species di usufrutto di cui è titolare il dominus e che normalmente non emerge, posta nella zona d’ombra proiettata dal dominium, ma alla quale si ricorre in alcune occasioni per risolvere problemi interpretativi dati dalle fonti romane (ad es. in tema di configurazione del diritto di accrescimento). Riconoscere la vedova titolare di un usufrutto causale rafforzerebbe in modo conclusivo la sua posizione di proprietaria e sarebbe perfettamente plausibile sul piano dogmatico (non certo nella prospettiva romanistica, bensì in quella di ius commune, che sul punto si pone consapevolmente in modo originale); si tratterebbe soltanto di riconoscere nella formula usata dal testatore un’endiadi. È però davvero significativo che nessun giurista ritenga percorribile questa strada: il risultato, del tutto sbilanciato a favore dei diritti successori della vedova, sarebbe inaccettabile per la società dell’epoca ed incongruo con il contesto normativo a cui abbiamo fatto riferimento: troviamo qui una ulteriore riprova della piena sintonia delle elaborazioni dottrinali dei doctores legum con i valori giuridici, sociali, politici professati dalla società coeva (in questo caso impostata su posizioni misogine).
66In conclusione, la formula qui studiata, nella oggettiva ambiguità di significato che la connota e alla luce delle variegate letture che ne forniscono la consuetudine e la scienza giuridica, segnala una dialettica serrata tra le tendenze misogine che caratterizzano l’organizzazione familiare della società medievale e gli spazi di autonomia nonostante tutto riservati alla vedova, attraverso lo strumento del legato di usufrutto previsto a suo favore dal marito nel testamento (a patto, beninteso, ch’ella rimanga entro il perimetro dello spazio disegnato per lei dalle disposizioni del de cuius ed accetti quindi di rimanere nella casa familiare, senza chiedere indietro la dote né, tantomeno, concludere un secondo matrimonio). Da questo punto di vista, l’impressione è che la storiografia non storico-giuridica – che pure oggi presta molta più attenzione che in passato al diritto ed alle sue tecnicalità – abbia sottovalutato il rilievo pratico di questa apertura di credito (pur se entro confini stretti, come detto) verso la moglie/vedova90, attratta da istituti più appariscenti e attenta soprattutto alle vicende della dote e della proprietà dei beni dotali o al tema della limitata capacità di agire sanata solo con la presenza e l’assenso del mundoaldo agli atti dispositivi muliebri91. In realtà, le sfaccettature dei rapporti giuridici entro la famiglia, anche nei loro risvolti successori, sono numerose e complesse e la loro piena messa a fuoco presuppone la decodifica sul piano tecnico degli istituti giuridici che li regolano e che influenzano significativamente le dinamiche tout court dei rapporti interpersonali92. Tra questi può senz’altro collocarsi anche il riferimento alla vedova domina et usufructuaria.
Notes de bas de page
1 Sulla configurazione del testamento romano la bibliografia è vasta; si vedano tra gli altri: P. Voci, Diritto ereditario romano, II, Parte speciale. Successione ab intestato. Successione testamentaria, Milano, Giuffrè, 1963 ; M. Amelotti, Il testamento romano attraverso la prassi documentale. I. Le forme classiche di testamento, Firenze, Le Monnier, 1966 ; A.D. Manfredini, La volontà oltre la morte. Profili di diritto ereditario romano, Torino, Giappichelli, 1991 ; C. Paulus, Die Idee der postmortalen Persönlichkeit im römischen Testamentsrecht. Zur gesellschaftlichen und rechtlichen Bedeutung einzelner Testamentsklauseln, Berlin, Duncker & Humblot, 1992 ; G. Scherillo, Corso di diritto romano. Il testamento, a cura di F. Gnoli, Bologna, Cisalpino Istituto Editoriale Universitario, 1999 ; riassuntivamente, cfr. M. Amelotti, «Testamento (diritto romano)», “voce” della Enciclopedia del diritto, XLIV, Milano, Giuffrè, 1992, p. 459-470. Per una recente rilettura in argomento, cfr. C.M.A. Rinolfi, Testamentorum autem genera initio duo fuerunt: nam aut calatis comitiis testamentum faciebant... aut in procintu. Testamenti, diritto e religione in Roma antica, Torino, Giappichelli, 2020, specie p. 30-46 sulla definizione di testamentum.
2 Al testamento si dedica molto spazio nel Corpus iuris civilis: la disciplina è delineata nel Digesto nei libri dal XXVIII al XXXVII (ma anche altrove, come ad es. nel lib. V, tit. 2, De inofficioso testamento), nel Codice nel libro VI, dal tit. 21 in poi, nelle Istituzioni nel libro II, nei titoli 10-19. Ai nostri fini sono importanti soprattutto le norme contenute nel libro XXVIII del Digesto, dedicate alla capacità di testare e alla forma dell’atto (tit. 1, Qui testamenta facere possunt et quemadmodum testamenta fiant), alla istituzione di erede ed alla diseredazione (tit. 2, De liberis et postumis heredibus instituendis vel exheredandis e tit. 5, De heredibus instituendis), all’efficacia o inefficacia del testamento (tit. 3, De iniusto rupto irrito facto testamento).
3 Ricordiamo l’art. 895 del Code civil napoleonico, promulgato nel 1804 (che non fa tuttavia riferimento all’istituzione di erede): « Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps ou il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu’il peut révoquer »; disposizione riproposta quasi identica dall’art. 759 del Codice Civile italiano del 1865. Forse ancor più legati alla tradizione romanistica sono i §§ 552 e 553 dell’ABGB austriaco del 1811.
4 Il quadro generale qui fornito può mitigarsi ma non muta nella sostanza, anche ove teniamo a mente l’introduzione nell’ordinamento romano di alcuni correttivi volti a limitare la piena libertas testandi del de cuius, in favore di taluni soggetti riconosciuti meritevoli di tutela, ai quali è pertanto concesso di agire in giudizio proponendo una querela inofficiosi testamenti per dar loro modo di far valere gli strettissimi vincoli familiari che li legano al testatore (a cominciare dai figli che siano sine causa diseredati o comunque pretermessi): cfr. Inst. 2,18, De inofficioso testamento.
5 Cfr. Inst. 2,13, De exheredatione liberorum.
6 Circa l’etimologia della parola, ricordiamo il noto passo delle Notti Attiche di Gellio (7,12,1) che testimonia di quella (erronea) fornita da Servio Sulpicio Rufo nel I sec. a.C., accolta tralatiziamente dai giureconsulti posteriori, appunto fino a Giustiniano.
7 Cfr. G. Vismara, « La successione volontaria nelle leggi barbariche » (1940), ora in Id., Scritti di storia giuridica. 6. Le successioni ereditarie, Milano, Giuffrè, 1988, p. 107-143.
8 Per la regione corrispondente all’antica Gallia si vedano le testimonianze riportate e commentate in R. Aubenas, Cours d’histoire du droit privé. Anciens pays de Droit Écrit, III : Testaments et Successions dans les anciens pays de droit écrit au Moyen Age et sous l’ancien régime, Aix-en-Provence, La Pensée Universitaire, 1954, p. 29-95 ; nonché il quadro d’insieme offerto in P. Ourliac, J. De Malafosse, Histoire du droit privé, III. Le droit familial, Paris, Presses Universitaires de France, 1968, p. 365-537. Per una ricerca delimitata territorialmente, significativa anche se relativa ad un periodo posteriore, cfr. J. Chiffoleau, La comptabilité de l’au-delà : les hommes, la mort et la religion dans la région d’Avignon à la fin du Moyen Age (vers 1320 - vers 1480), Roma, École française de Rome, 1980, specie p. 33-89, sulla pratica testamentaria.
9 Siamo ben consapevoli del fatto che parlare genericamente di testamento “romano”, senza ulteriori specificazioni e distinzioni temporali, rappresenta una forzatura ed un’indebita semplificazione. È pur vero, comunque, che il significato di fondo dell’istituto, nel senso che abbiamo chiarito, rimane sostanzialmente invariato nei secoli e riconduce all’innegabile unitarietà della esperienza giuridica romana sul piano degli istituti privatistici; per altro verso, occorre ricordare che per i doctores legum medievali l’unico diritto romano ch’essi conoscono è quello travasato e per tale via conservato nelle compilazioni giustinianee.
10 Cfr. G. Vismara, « Appunti intorno alla ‘Haeredis institutio’ » (1939), nonché Id., « “Haeredem instituere” nelle fonti medievali » (1940), entrambi ora in Id., Scritti di storia giuridica. 6. Le successioni ereditarie, op. cit., p. 37-106 e p. 145-209.
11 Basti ricordare la regula formulata da Paolo in D.50,17,12: «In testamentis plenius voluntates testantium interpretamur», confermata dal canone ermeneutico fornito nel 531 dallo stesso Giustiniano (C.6,27,5,1a): «semper vestigia voluntatis sequimur testatorum».
12 Bartoli a Saxoferrato Consilia, Quaestiones et Tractatus, Venetiis, apud Iuntas, 1585, vol. I, cons. 216, fol. 49v, n. 1.
13 Philippi Decii Mediolanensis Consilia sive responsa, Francofurti ad Moenum, impensis Sigis. Feyrabend., 1588, cons. 418, n. 2, fol. 456v. Affermazione in tutto analoga si trova in un altro consilium di questo autore: ibid., cons. 582, n. 4, fol. 614r, dove si esplicita inoltre che «ubi est manifestus sensus testatoris alia interpretatio non requiritur».
14 Per una approfondita trattazione del tema e per l’indicazione puntuale delle fonti e il necessario corredo bibliografico, si rimanda anzitutto a quanto abbiamo scritto in proposito ormai oltre venticinque anni fa: G. Rossi, « Duplex est ususfructus ». Ricerche sulla natura dell’usufrutto nel diritto comune. II. Da Baldo agli inizi dell’Umanesimo giuridico, Padova, Cedam, 1996, p. 261-377, nella parte terza del volume («Concreti profili applicativi»), capitolo X, dal titolo «Il legato di usufrutto alla vedova nella produzione consiliare».
15 Per una messa a fuoco della tematica richiamata, si veda P. Grossi, Le situazioni reali nell’esperienza giuridica medievale. Corso di storia del diritto, Padova, Cedam, 1968, nonché i saggi raccolti in Id., Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali, Milano, Giuffrè, 1992; sulla vicenda affine ma distinta dell’usufrutto, la cui configurazione risulta un’utile pietra di paragone per comprendere l’evoluzione indicata, cfr. G. Rossi, « Duplex est ususfructus ». Ricerche sulla natura dell’usufrutto nel diritto comune. I. Dai Glossatori a Bartolo, Padova, Cedam, 1996.
16 Sul significato di questa locuzione cfr. M. Bellomo, «Consuetudo Bononie in curia Bulgari scripta», in Rivista internazionale di diritto comune, XXIV (2013), p. 11-18, nonché in GLOSSAE. European Journal of Legal History, 10 (2013), p. 88-94.
17 Non mancano tuttavia eccezioni eloquenti, come nel caso degli statuti duecenteschi di Parma, che limitano agli alimenti il contenuto della clausola qui studiata, a parte la restituzione della dote: « Additum est huic capitulo quod si aliquis relinquit seu relinquet uxorem suam dominam et massariam et usufructuariam seu fideicommissariam, quod ob hoc dicta uxor non possit nec debeat habere ultra dotem nisi alimenta decencia secundum facultates determinata: et hoc salvis legatis a marito relictis. [...] » (Statuta communis Parmae digesta anno MCCLV, cur. A. Ronchini, Parmae, ex officina Petri Fiaccadorii, 1856, lib. II, post cap. De non recipienda lamentancia ab aliqua femina vel ab alio pro ea de incontro vel quarta, et quantum possit a viro uxori legari, et quid uxor relicta domina et massaria possit habere de bonis viri sui, p. 247-248). Norma confermata negli statuti parmensi del 1494.
18 L’eventuale presenza di capitoli statutari dedicati a sciogliere i dubbi in materia non risolverebbe comunque in via definitiva il problema interpretativo, ma soltanto lo sposterebbe dalle parole del testamento a quelle dello statuto; ricordiamo le accanite discussioni tra i doctores legum sulla necessaria interpretazione degli statuti ove vi si trovassero norme oscure o mal formulate, ovvero in contrasto con le leggi giustinianee o, ancora, non conformi al sentire comune e pertanto potenziale fonte di iniquità. Sulle varie possibili posizioni dei doctores medievali sull’argomento e sulle molteplici implicazioni sul piano giuridico e politico, d’obbligo richiamare l’analisi di M. Sbriccoli, L’interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell’età comunale, Milano, Giuffrè, 1969 (lavoro non a caso centrato sin dal titolo non tanto sul posto spettante agli statuti nel panorama delle fonti nel diritto medievale, quanto sul ruolo dei loro interpreti entro il sistema di ius commune).
19 È il caso tuttavia di sottolineare che l’assetto patrimoniale in materia successoria presupposto dalle norme consuetudinarie (poi trasfuse sovente anche negli statuti comunali) di cui ci stiamo occupando, anche se rappresenta il modello di gran lunga prevalente nella Penisola, non deve far dimenticare la presenza di rilevanti eccezioni in regioni eccentriche ma non secondarie, esposte ad influenze di diversa matrice, quali Venezia e la Sicilia. In entrambi i casi, infatti, osserviamo l’instaurarsi piuttosto di un regime di comunione familiare, con esiti assai diversi da quelli di cui ci stiamo qui occupando, in caso di morte di uno dei coniugi. Cfr. G. Zordan, « I vari aspetti della comunione familiare di beni nella Venezia dei secoli xi-xii », in Studi Veneziani, VIII (1966), p. 127-194; D. Novarese, « Un “consilium” maltese di Giovanni Nicoletti da Imola e la disciplina della comunione tra coniugi in Sicilia », in Rivista di Storia del Diritto Italiano, LX (1987), p. 205-254 (rilevante il tentativo del Doctor di ricondurre comunque la consuetudo siciliana nell’alveo dei principi del diritto comune); A. Romano, « Successioni e difesa del patrimonio familiare nel Regno di Sicilia », in L. Bonfield (ed.), Marriage, Property and Succession, Berlin, Duncker & Humblot, 1992, p. 71-154.
20 Un buon quadro d’insieme, in prospettiva storico-giuridica, è offerto in A. Romano, Famiglia, successioni e patrimonio familiare nell’Italia medievale e moderna, Torino, Giappichelli, 1994, p. 1-85 ; per una documentata ed aggiornata riconsiderazione complessiva del tema, si veda ora T. Kuehn, Family and gender in Renaissance Italy, 1300-1600, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 2017 (sul tema specifico dei lasciti alla vedova nei testamenti maritali, p. 256-266).
21 L. Mayali, Droit savant et coutumes. L’exclusion des filles dotées (xiie-xve siècles), Frankfurt am Main, Klostermann, 1987 ; nonché, T. Kuehn, «“Dos non teneat locum legitime”: dowry as a woman’s inheritance in early Quattrocento Florence », in P. Andersen et al. (eds.), Law and marriage in medieval and early modern times, Copenhagen, Djøf Forlag, 2012, p. 231-248 ; S. Feci, « L’esclusione delle donne dalla successione ereditaria in italia tra medioevo ed età moderna: una questione aperta », in Rivista di Storia del diritto italiano, XCI (2018), p. 149-181, con ampia bibliografia aggiornata, riprodotto ora in inglese, con modifiche, col titolo « The Exclusion of Women from Inheritance Rights: An Unresolved Issue? », in M. Lanzinger et al. (eds.), Negotiations of gender and property through legal regimes (14th-19th century): stipulating, litigating, mediating, Leiden-Boston, Brill, 2021, p. 29-51.
22 Ancora importante risulta l’organica trattazione di questi temi nell’opera pionieristica di N. Tamassia, La famiglia italiana nei secoli decimoquinto e decimosesto, Milano-Palermo-Napoli, Sandron, s.d. (ma 1911), specie p. 267-310 e 325-350. Una sintetica ma puntuale descrizione della disciplina giuridica dei vincoli familiari e, in particolare, della posizione della donna nel diritto medievale è reperibile in testi istituzionali ormai “classici” quali M. Roberti, Svolgimento storico del diritto privato in Italia. 3. La famiglia, Padova, Cedam, 1935; A. Marongiu, La famiglia nell’Italia meridionale (sec. viii-xiii), Milano, Vita e Pensiero, 1944 ; P. Torelli, Lezioni di storia del diritto italiano. Diritto privato. La famiglia, Milano, Giuffrè, 1947 ; E. Besta, La famiglia nella storia del diritto italiano, Milano, Giuffrè, 1962.
23 Ahist., c. 14: « Si quis Langobardus decidens uxori suae usumfructum de rebus suis iudicare voluerit, et filius, vel filias ex ea reliquerit, non amplius ei pro usumfructum iudicare possit, quam medietatem ex sua substantia super illud, quod ei in morgincap et metam, secundum legem datum fuerit. Et si filius, aut filias ex alia uxore reliquerit unum aut duos, possit uxori suae tertiam portionem ad usumfructum relinquere; si fuerint tres, quartam partem; si amplius per eo numero computetur [...] ». La norma, che abroga quella molto più rigorosa contenuta nel c. 103 di Liutprando (anno 728), vietante ogni attribuzione patrimoniale a favore della donna eccedente meta e morgengabe (con le quali già veniva trasferito in sua proprietà un quarto delle sostanze del marito), attesta la forza di una prassi testamentaria che si intuisce assai diffusa, come mostrano i superstiti atti privati coevi. Sottolineiamo, poi, la presenza costante della clausola subordinante la liberalità al permanere della donna nella condizione vedovile.
24 Sul tema, per quanto concerne la vicenda altomedievale, risulta ancora fondamentale lo studio di N. Tamassia, « Il testamento del marito. Studio di storia giuridica italiana » (1905), ora in Id., Scritti di storia giuridica, III, Padova, Cedam, 1969, p. 379-422. Concordi su tale ricostruzione F. Schupfer, « La famiglia presso i Longobardi », in Archivio giuridico, I (1868), specie p. 130-131; F. Brandileone, « Studi preliminari sullo svolgimento storico dei rapporti patrimoniali tra coniugi in Italia », in Archivio Giuridico, LXVII (1901), ora in Id., Scritti di storia del diritto privato italiano, I, Bologna, Zanichelli, 1931, p. 229-319; E. Besta, « Il diritto consuetudinario di Bari », in Rivista italiana per le scienze giuridiche, XXXVI (1903), p. 3-113, ora in Id., Scritti di storia giuridica meridionale, a cura di G. Cassandro, Bari, Società di Storia Patria per la Puglia, 1962, p. 121-230, specie p. 205-207, con indicazione di documenti privati; G. Ferrari dalle Spade, Ricerche sul diritto ereditario in Occidente nell’alto medioevo con speciale riguardo all’Italia, Padova, F.lli Drucker, 1914, ora in Id., Scritti giuridici, II, Milano, Giuffrè, 1954, p. 1-172, specie p. 79.
25 Il Liber Consuetudinum Mediolani appare invece meno drastico, e riporta ancora una rubrica concernente la quarta (ed in primis l’actio in rem esperibile per ottenerla e i beni e diritti che vi possono rientrare): Liber Consuetudinum Mediolani anni MCCXVI, a cura di E. Besta e G.L. Barni, Nuova edizione interamente rifatta, Milano, Giuffrè, 1949, in rubr. XI, De quarta, p. 88-91.
26 Ibidem, in rubr. XV, De successionibus ab intestato, nn. 7-8, p. 94-95 (anche se pare più congrua la collocazione dell’edizione ottocentesca, a cura di F. Berlan, Milano, 1868, in rubr. XIX, De ultimis voluntatibus defunctorum, p. 37, F-G). Sul punto cfr. Romano, Famiglia, successioni e patrimonio familiare, op. cit., p. 49-60 e spec. p. 56 e nota 156 ; nonché C. Storti Storchi, « La tradizione longobarda nel diritto bergamasco: i rapporti patrimoniali tra coniugi (secoli xii-xiv) », in Diritto comune e diritti locali nella storia dell’Europa. Atti del Convegno di Varenna (12-15 giugno 1979), Milano, Giuffrè, 1980, p. 481-553, specie p. 535-547, sull’odium quartae; A. Zaninoni, « “Foemina, domina, massara”. Appunti sulla condizione socio-giuridica della donna a Piacenza tra xii e xiii secolo », in Nuova Rivista Storica, LXXIII (1989), p. 181-190 ; L. Garlati, « Women’s Succession from the Middle Ages to the Modern Era », in M.G. di Renzo Villata (ed.), Succession Law, Practice and Society in Europe across the Centuries, Cham-Heidelberg-New York-Dordrecht-London, Springer, 2018, p. 207-230: 216-217 (con il richiamo alla norma delle consuetudini milanesi e al diritto statutario di alcune città: Piacenza, Bergamo, Trento).
27 Cfr. Ancora Tamassia, « Il testamento del marito », op. cit., passim. L’Autore delinea la notevole diffusione nei secoli anteriori al Mille del legato (molto spesso generale) di usufrutto a favore della vedova, individuata quale custode dell’unità familiare e continuatrice del diritto del paterfamilias defunto; in realtà si trattava di una pratica già assai radicata nel periodo tardo imperiale, poi continuata senza cesure nell’epoca successiva e riscontrabile in ogni parte della penisola, a dispetto della frattura giuridica non meno che politica seguita all’arrivo dei Longobardi in Italia.
28 R. Neapolitani Archivi Monumenta edita ac illustrata, Neapoli, 1845, I, 1, n. 17 (a. 932); ma anche « domina et gobernatrice » (Codice Diplomatico Longobardo, a cura di L. Schiaparelli, I, Roma, Istituto Storico Italiano, 1929 (Fonti per la Storia d’Italia, n. 62), n. 90), secondo una formula ricorrente ed univoca (gli esempi potrebbero moltiplicarsi; indicazioni estese in Tamassia, «Il testamento del marito», op. cit., p. 392 sq.).
29 In proposito resta valido il quadro ricostruito da D. Owen Hughes, « Struttura familiare e sistemi di successione ereditaria nei testamenti dell’Europa medievale », in Quaderni storici, XXXIII (1976), p. 929-952.
30 Del resto, anche nel diritto giustinianeo non mancavano norme che privilegiavano la trasmissione del nome e della ricchezza familiare per via di agnazione; il passo di Ulpiano contenuto nel titolo De verborum significatione (D.50,16,195) è ben noto ai giuristi medievali ed è utile a dare sostegno all’impostazione medievale.
31 Abbiamo ripercorso il fornitissimo catalogo di argumenta misogini delle fonti classiche e medievali, non solo giuridiche ma anzitutto filosofiche e teologiche, analizzando il trattato De legibus connubialibus et iure maritali, dedicato da André Tiraqueau alla quaestio de matrimonio (e quindi in primis alla natura della donna) : cfr. G. Rossi, « “Viri uxoribus imperanto. Uxores viris obediunto”. I rapporti coniugali tra modelli classici e diritto consuetudinario in André Tiraqueau », in G. Rossi (a cura di), La tradizione politica aristotelica nel Rinascimento europeo: tra “familia” e “civitas”, Torino, Giappichelli, 2004, p. 163-226 ; poi, più approfonditamente, Id., Incunaboli della modernità. Scienza giuridica e cultura umanistica in André Tiraqueau (1488-1558), Torino, Giappichelli, 2007, p. 285-488, spec. p. 337-359 (anche per la bibliografia di riferimento).
32 Sulla misoginia del pensiero di Aristotele e la sua determinante permanenza nella tradizione medievale e umanistica cfr. I.G. Mastrorosa, « L’inferiorità fisiologica e politica della donna in Leon Battista Alberti: le radici aristoteliche », in Rossi (a cura di), La tradizione politica aristotelica nel Rinascimento europeo: tra “familia” e “civitas”, op. cit., p. 25-78.
33 Ancora fondamentali in merito gli studi di K.E. Børresen, Natura e ruolo della donna in Agostino e Tommaso d’Aquino (ediz. orig. Oslo-Paris, Universitetsforlaget-Maison Mame, 1968 – trad. ital. di E. Liliana Lanzarini), Assisi, Cittadella Editrice, 1979 ; Ead. (a cura di), A immagine di Dio: modelli di genere nella tradizione giudaica e cristiana (ediz. orig. Oslo, Fortress Press, 1991 – trad. ital. di L. Lanzarini), Roma, Carocci, 2001.
34 Utile, per un inquadramento di carattere generale di questi temi, il contributo di R. Metz, « Le statut de la femme en droit canonique médiéval », in La Femme (Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, XII), II, Bruxelles, Éditions de la Librairie Encyclopedique, 1962, p. 59-113, ora in Id., La femme et l’enfant dans le droit canonique médiéval, London, Variorum Reprints, 1985; cfr. pure i saggi contenuti in M.T. Guerra Medici (a cura di), Orientamenti civilistici e canonistici sulla condizione della donna, Atti del Seminario Internazionale (Roma, 28-29 ottobre 1991), Napoli, ESI, 1996.
35 Per quanto riguarda l’ambito pubblicistico, la norma di base è rinvenibile in D.50,17,2, dove Ulpiano esprime il principio generale dell’esclusione delle donne da ogni officium pubblico, allo stesso modo dei minori, e quindi anzitutto sia dal cursus honorum magistratuale che da ogni ruolo in ambito giurisdizionale : « Feminae ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotae sunt et ideo nec iudices esse possunt nec magistratum gerere nec postulare nec pro alio intervenire nec procuratores existere. Item impubes omnibus officiis civilibus debet abstinere ». La letteratura in argomento è molto ricca; tra i molti studi in merito, ricordiamo e.g. S. Dixon, « Infirmitas sexus: womanly weakness in Roman law », in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, LII (1984), p. 343-371; B. Feldner, « Der Ausschluss der Frau vom römischen officium », in Revue internationale des Droits de l’Antiquité, XLVII (2000), p. 381-396; nonché da ultimo L. Peppe, Civis Romana. Forme giuridiche e modelli sociali dell’appartenenza e dell’identità femminili in Roma antica, Lecce, Edizioni Grifo, 2016, p. 301-321, con ampia bibliografia.
36 Ricordiamo, ad es., le previsioni della lex Voconia in campo successorio o del senatoconsulto Velleiano, che scoraggiava l’intercessio. In materia privatistica, per la verità, l’assimilazione delle donne agli impuberi e la conseguente sottoposizione a tutela previste nel periodo repubblicano tendono a scomparire durante il principato, già sotto Claudio e poi definitivamente dopo Diocleziano (valga, per tutti, B. Albanese, Le persone nel diritto privato romano, Palermo, Tip. Montaina, 1979, specie p. 529-537). Già Gaio aveva osservato che il riferimento alla levitas animi muliebre per giustificare una speciale tutela appariva una ragione magis speciosa quam vera, enunciando il principio per cui « mulieres… quae perfectae aetatis sunt, ipsae sibi negotia tractant » (Gai. 1,190). Resta fermo, però, che la donna, in epoca comunale ed oltre, si trova normalmente soggetta alla patria potestas, con tutto quel che ne consegue quanto ai penetranti limiti della capacità d’agire; in mancanza di un atto formale di emancipazione l’autorità paterna non cessa neppure dopo il matrimonio, manifestandosi in un effettivo potere di controllo, pur se esercitato in forma negativa ed oscurato da quello che acquista il marito in qualità di mundoaldo (v. T. Kuehn, « Women, Marriage, and Patria Potestas in Late Medieval Florence », in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XLIX (1981), p. 127-147, ora in Id., Law, Family, and Women. Toward a Legal Anthropology of Renaissance Italy, Chicago-London, Chicago University Press, 1991, p. 197-211).
37 Cfr. già A. Solmi, « La condizione privata della donna e la giurisprudenza longobarda dell’Italia meridionale », in Archivio giuridico, LXVIII (1902), ora in Id., Contributi alla storia del diritto comune, Roma, Edizioni del Foro Italiano, 1937, p. 451-506. Si vedano anche i saggi raccolti in K. Fisher Drew, Law and Society in Early Medieval Europe, London, Variorum Reprints, 1988, specialmente « The Family in Frankish Law, The Family in Visigothic Law, The Germanic Family of the Leges Burgundionum » (1963), « The Law of the family in the germanic Barbarian Kingdom’s: a Synthesis » (1977).
38 Già l’Editto di Rotari sancisce a chiare lettere il principio: « Nulli mulieri liberae, sub regni nostri ditionem legis Langobardorum viventem, liceat in sui potestatem arbitrium, id est selpmundia vivere, nisi semper sub potestatem virorum, aut certe regis, debeat permanere ; nec aliquid de res mobiles aut immobiles sine voluntate illius, in cuius mundium fuerit, habeat potestatem donandi, aut alienandi » (Roth. c. 204). Si veda in merito l’esteso saggio di E. Cortese, « Per la storia del mundio in Italia », in Rivista italiana per le scienze giuridiche, VIII (1955-1956), p. 323-474. Per l’età umanistica cfr. anche T. Kuehn, «“Cum Consensu Mundualdi”: Legal Guardianship of Women in Quattrocento Florence», in Viator, XIII (1982), p. 309-333, ora in Id., Law, Family, and Women, op. cit., p. 212-237.
39 Per una prima informazione, cfr. M.T. Guerra Medici, I diritti delle donne nella società altomedievale, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1986.
40 Si veda A. Lattes, Il diritto consuetudinario delle città lombarde, Milano, Hoepli, 1899 (rist. anast. Milano, Cisalpino-Goliardica, 1972), specie p. 253-55 ; E. Besta, « Il diritto e le leggi civili di Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo », in L’Ateneo Veneto, XX-XXII (1897-1899), specie p. 101 ; F. Niccolai, Note sulle consuetudini di Alessandria del 1179, Milano, Giuffrè, 1939 ; Id., La formazione del diritto successorio negli statuti comunali del territorio lombardo-tosco, Milano, Giuffrè, 1940 ; M.T. Guerra Medici, « Diritto statutario e condizione della donna nella città medievale dei secc. XII-XIV », in Rivista di Storia del Diritto Italiano, LXV (1992), p. 319-336. Cfr. anche Ead., «L’esclusione delle donne dalla successione legittima e la “Constitutio super statutariis successionibus” di Innocenzo XI», in Rivista di Storia del Diritto Italiano, LVI (1983), p. 261-294.
41 Una chiara testimonianza, tra le moltissime offerte dalla prassi, si ricava dal testamento del 1347 del giureconsulto Alberico da Rosciate: « Item constituit predictam dominam Anexiam masariam et usufructuariam toto tempore vite sue, ipsa custodiente lectum et honorem ipsius testatoris et non exigente dotem vel donacionem vel augmentum dotis eidem constitutas per ipsum testatorem [...] » (citiamo dalla nuova edizione di G.P. Zucchetti, con la collab. di Don B. Caccia, I testamenti di Alberico da Rosciate, utriusque iuris peritus, a cura di G.P.G. Scharf, Bergamo, Bergamo University Press - Sestante edizioni, 2020, p. 99), su cui cfr. l’attenta lettura di C. Storti, « La condizione giuridica delle donne della famiglia nelle strategie testamentarie di Alberico da Rosciate (1345-1360) », in M. Davide (a cura di), La condizione giuridica delle donne nel medioevo. Convegno di studio, Trieste, Centro Europeo Ricerche Medievali, 2012, p. 53-93, specie 88-89.
42 Rimarca lo iato tra consuetudini e normativa statutaria da un lato e prassi negoziale e testamentaria dall’altro, nel contesto senese, con una conseguente migliore condizione della donna nella prassi rispetto a quanto emerge dal quadro normativo formale, G. Lumia-Ostinelli, « “Ut cippus domus magis conservetur”. La successione a Siena tra statuti e testamenti (secoli xii-xvii) », in Archivio Storico Italiano, CLXI (2003), p. 3-51: specie 49-50 (sulla moglie domina et usufructuaria cfr. p. 27).
43 Paolo da Certaldo, Libro di buoni costumi, a cura di A. Schiaffini, Firenze, Le Monnier, 1945, n. 374, p. 239-240. Cfr. C. Klapisch-Zuber, « La “madre crudele”. Maternità, vedovanza e dote nella Firenze dei secoli xiv e xv » (1983), ora in Ead., La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze, Roma-Bari, Laterza, 1988, p. 285-303 ; nonchè I. Chabot, « Lineage strategies and the control of windows in Renaissance Florence », in S. Cavallo and L. Warner (eds.), Widowhood in Medieval and Early Modern Europe, London, Longman, 1999, p. 127-144 ; Ead., « Seconde nozze e identità materna nella Firenze del tardo medioevo », in S. Seidel Menchi, A. Jacobson Schutte e T. Kuehn (a cura di), Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo e prima età moderna, Bologna, Il Mulino, 1999, p. 493-523.
44 Insiste su tale interpretazione G. Vismara, « L’unità della famiglia nella storia del diritto in Italia », già in Studia et Documenta Historiae et Iuris, XXII (1956), p. 228-265, ora in Id., Scritti di storia giuridica. 5. La famiglia, Milano, Giuffrè, 1988, p. 1-44, specie p. 18-30 ; nonché Id., Famiglia e successioni nella storia del diritto. Prospettive, Roma, Ed. Studium, 19753, specie p. 36-46. La prova ultima della bontà di tale lettura viene individuata proprio nella costante presenza della condicio viduitatis, che starebbe a dimostrare la preoccupazione quasi esclusiva per l’integrità della famiglia, da preservare con ogni mezzo, piuttosto che la sollecitudine un po’ possessiva verso la moglie. Pone l’accento sull’importanza del ruolo attribuito alla vedova, quale guida e punto di riferimento della famiglia (specie in presenza di figli minori), Tamassia, « Il testamento del marito », op. cit., specie p. 385-390.
45 Si tratta del testamento di Caravita de Denariis, redatto il 2 aprile 1228, in Bologna, «rogante Rainerius Perusinus». Per l’edizione completa del testo, si può leggere in appendice a M. Bertram, « Bologneser Testamente. I. Die urkundliche Überlieferung », in Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, LXX (1990), p. 150-233.
46 Segnaliamo tuttavia che nel suo Liber Ranieri non fa cenno alla clausola che istituisce la vedova domina et usufructuaria quando fornisce il modello dell’instrumentum corrispondente, forse per evitare il ricorso ad una formula ambigua ed impropria in un’opera nata con ambizioni scientifiche. Risulta, invece, nell’Ars notaria dello stesso autore. D’altro canto, la forza della prassi consolidata doveva essere comunque notevole, se il Formularium tabellionum una volta attribuito ad Irnerio conservava la clausola (« Uxorem meam M. dominam et usufructuariam et potestatariam omnium rerum in domo esse volo, donec castam etc. [...] »: Wernerii Formularium tabellionum, ed. I.B. Palmerio, in Bibliotheca Iuridica Medii Aevi, I, Bononiae, 1888, p. 219), così come l’Ars notaria di Salatiele e il Formularium di Martino da Fano. In effetti, non stupisce che nelle artes notarie bolognesi del Duecento la clausola riceva congrua attenzione, fino alla Summa di Rolandino ed al Flos testamentorum, dove compare una lunga ed assai precisa additio la cui paternità spetta a Pietro da Anzola: su tutto ciò cfr. la precisa ricostruzione in G. Chiodi, « Rolandino e il testamento », in G. Tamba (a cura di), Rolandino e l’ars notaria da Bologna all’Europa. Atti del Convegno internazionale di studi storici sulla figura e l’opera di Rolandino (Bologna, 9-10 ottobre 2000), Milano, Giuffrè, 2002, p. 459-582: 499-510.
47 Vale la pena di sottolineare che la problematica qui analizzata scaturisce per intero dalla prassi medievale, senza un riscontro oggettivo nel dettato legislativo romano; il contenuto della novella Hoc locum riguarda infatti un caso diverso, pur se connesso, riprodotto fedelmente nel Casus di Viviano. I legisti bolognesi dimostrano anche in questa occasione di saper guardare ben oltre il corpus normativo romano, aprendo una finestra sulla vita del diritto loro contemporaneo ogni volta che ciò si dimostri opportuno.
48 Sulle letture fornite da Azzone ad Odofredo, passando per Accursio, cfr. anche G. Chiodi, L’interpretazione del testamento nel pensiero dei glossatori, Milano, Giuffrè, 1997, p. 428-440.
49 Alberti Galeotti Parmensis Tractatus, sive Aurea Margarita, seu Quaestionum Summula, Venetiis, 1567, Cap. XXXVIII. De alimentis, qualiter et quo iure petantur, et quando et quibus debeantur, p. 184, n. 23.
50 Azonis Ad singulas leges XII. librorum Codicis Iustinianei commentarius et magnus apparatus, Parisiis, apud Sebastianum Nivellium sub Ciconiis, 1577, ad l. Cum quaeritur, 6. C. de inofficioso testamento (C.3,28,6), p. 200, n. 4.
51 Odofredi in primam Codicis partem complectentem I, II, III, IIII et V librorum Praelectiones (quae Lecturae appellantur), Lugduni, 1552 (rist. anast. Bologna, Forni, Opera Iuridica Rariora, 5,1), ad auth. Hoc locum, C. si secundo nupserit mulier, n. 3.
52 Cyni Pistoriensis In Codicem et aliquot titulos primi Pandectorum tomi, id est, Digesti Veteris doctissima Commentaria, Francoforti ad Moenum, impensis Sigismundi Feyerabendt, 1578 (rist. anast. Torino, Bottega d’Erasmo, 1964), ad auth. Hoc locum, C. si secundo nupserit mulier, n. 6.
53 Baldi Ubaldi Perusini In Primam Digesti Veteris Partem, Commentaria, Venetiis, apud Iuntas, 1577, ad l. Ususfructus, 1. ff. de usufructu (D.7,1,1), fol. 314v, n. 3. Che sia, in questo caso, un autore del pieno Trecento quale Baldo a dare espressione con tanta sicurezza al concetto non toglie che esso sia già ben presente nelle analisi dei primi Glossatori.
54 A questa originale costruzione dottrinale abbiamo dedicato i due volumi della ricerca monografica già ricordata: Rossi, « Duplex est ususfructus ». Ricerche sulla natura dell’usufrutto nel diritto comune, op. cit., spec. p. 161-173 per l’analisi accursiana ; p. 379-432 per la sistemazione di Bartolo (nel I vol.) e p. 25-47 per la riflessione di Baldo (nel II vol.) ; per una esposizione sintetica cfr. G. Rossi, « Usufrutto (Diritto intermedio) », ‘voce’ della Enciclopedia del Diritto, XLV, Milano, Giuffrè, 1992, p. 1100-1111.
55 I testi di Bartolo e dell’allievo Baldo richiamati infra sono riprodotti in extenso e commentati analiticamente in Rossi, « Duplex est ususfructus ». Ricerche sulla natura dell’usufrutto nel diritto comune. II. Da Baldo agli inizi dell’Umanesimo giuridico, op. cit., p. 307-337.
56 Bartoli a Saxoferrato In Primam Codicis Partem Commentaria, Augustae Taurinorum, apud Haeredes Nicolai Bevilaquae, 1577, ad auth. Hoc locum, C. si secundo nupserit mulier, fol. 172v-173r, in prin. e nn. 2-3-6-7.
57 Qualche decennio dopo, a conforto di questa impostazione, Paolo di Castro noterà come alla vedova spettino, in linea generale, quegli onori e quella considerazione che le si addicono, a motivo dello status sociale del defunto marito, sottolineando però che tutto ciò non può produrre alcun effetto sul piano patrimoniale: « Nec obstat quod vidua gaudet privilegio mariti quousque stat in viduitate [...] quia illud est verum quantum ad forum, et quantum ad dignitatem, et alia concernentia suam personam, non quantum ad concernentia patrimonium, quia hoc non reperitur » (Pauli Castrensis Consiliorum sive responsorum volumen primum, Augustae Taurinorum, 1580, cons. 329, n. 3, fol. 173r).
58 Si tratta di un ruolo conservatosi quasi fino ai nostri giorni, specialmente in ambiente contadino, tradizionalmente più conservatore dei vecchi costumi, legato al modello della famiglia allargata e gerarchizzata di ascendenza medievale (cfr. C. Klapisch-Zuber e M. Demonet, « “A uno pane e uno vino”. La famille rurale au debut du xve siècle », in Annales ESC, XXVII (1972), p. 873-901). Così, nell’area padana, a cavallo del fiume Po tra Emilia e Lombardia, si trovavano ancora sino a poco tempo fa tracce negli usi della campagna della posizione di preminenza della “massaia”, che custodisce la casa e dirige le faccende domestiche della famiglia con indiscussa autorevolezza.
59 Bartoli a Saxoferrato In Secundam Infortiati Partem Commentaria, Augustae Taurinorum, apud Haeredes Nicolai Bevilaquae, 1577, ad l. Titia cum testamento, §. Titia, 35. ff. de legatis II (D.31,34,7), fol. 33v, nn. 3-4-5.
60 Si tratta dunque di un particolare caso di legato, che non si distingue strutturalmente dagli altri ma che è, piuttosto, qualificato soggettivamente dalla qualità dell’onorato: la moglie dell’autore del testamento. L’istituto ha avuto una costante fortuna lungo tutto il Medioevo ed oltre, in continuità con la pratica successoria attestata in epoca romana, in quanto utile strumento offerto al marito, che si preoccupa delle sorti della sposa per il periodo posteriore alla propria morte.
61 Concorde su questo punto la storiografia romanistica che si è occupata dell’usufrutto anche in chiave diacronica : G. Grosso, Usufrutto e figure affini nel diritto romano, Torino, Giappichelli, 19582, specie p. 13-15; C. Sanfilippo, Corso di diritto romano. Servitutes personarum, Catania, 19602, p. 33-36.
62 Sull’interpretazione di questa clausola testamentaria da parte di Bartolo si sofferma ora anche P. Mari, Il libro di Bartolo. Aspetti della vita quotidiana nelle opere “bartoliane”, Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull’alto Medioevo, 2021, p. 578-583, usando gli stessi passi commentariali e gli stessi consilia qui analizzati; spiace però constatare che, in linea con l’approccio all’opera bartoliana che caratterizza tutto il volume, la lettura dei passi del giurista di Sassoferrato sia priva di qualsiasi contestualizzazione storica e manchi al contempo di un’analisi tecnico-giuridica che evidenzi e spieghi i contenuti dell’interpretatio bartoliana e li ponga in rapporto con la precedente riflessione giurisprudenziale, unica via per dar conto correttamente del significato di testi altrimenti ridotti al rango di testimonianze della «vita quotidiana» poco più che aneddotiche, spogliate arbitrariamente della loro pregnanza tecnica.
63 Su Bartolo quale consiliator e sulla sua produzione di pareri, fatta oggetto del riordino e della conseguente nuova edizione ad opera del Diplovatazio, cfr. M. Ascheri, « The Formation of the Consilia Collection of Bartolus of Sassoferrato and Some of His Autographs », in L. Mayali and S.A.J. Tibbets (eds.), The Two Laws. Studies in Medieval Legal History dedicated to Stephan Kuttner, Washington, The Catholic University of America Press, 1990, p. 188-201.
64 Una lettura “in positivo” della rigogliosa produzione consiliare di questo periodo viene proposta da Kuehn, Law, Family, and Women, op. cit., specie p. 9 sq., partendo dalle posizioni tipiche della moderna antropologia giuridica, attenta soprattutto al momento della soluzione delle dispute, secondo procedure e regole formalizzate, alla ricerca per tale via della «law in practice» (ibid., p. 10).
65 Sui Consilia dottorali come fonte preziosa di conoscenze per la storia della famiglia, cfr. I. Baumgärtner, « Consilia: Quellen für Familie in Krise und Kontinuität », in J. Schuler (hrsg. von), Die Familie als sozialer und historischer Verband: Untersuchungen zum Spätmittelalter und zur frühen Neuzeit, Sigmaringen, Jan Thorbecke, 1987, p. 43-66.
66 Richiamiamo il consilium 8 nei Bartoli a Saxoferrato Consilia, Quaestiones et Tractatus, cit., fol. 5r, nonché il connesso cons. 9 (nel quale prosegue l’esposizione del parere sullo stesso caso), ibid., fol. 5v.
67 Gli aspetti da chiarire sono innumerevoli e concernono quasi ogni aspetto del legato; ad esempio, anche appurato che alla vedova spetti l’usufrutto, resta controverso l’esatto contenuto di quello. Si veda, in questo senso, quanto stabilisce Bartolo nel consilium 50 del I vol., ed. cit., fol. 13v-14r, nn. 1-3 (ma v. cons. 87, vol. II, ed. cit., fol. 70r).
68 Cfr. ancora Bartoli a Saxoferrato In Primam Digesti Veteris Partem Commentaria, Augustae Taurinorum, apud Haeredes Nicolai Bevilaquae, 1577, ad l. Sicut in annos, 3. ff. quibus modis ususfructus amittatur (D.7,4,3), fol. 181v, n. 1. Si veda anche il consilium 33 nel I vol., ed. cit., fol. 10v-11r, n. 2, dove si conferma il ricorso alla consuetudine che limita agli alimenti il legato in presenza di figli.
69 Bartolus a Saxoferrato, In Primam Digesti Novi Partem, Venetiis, apud Iuntas, 1585, ad l. Si ita scriptum, 16. ff. de manumissis testamento (D.40,4,16), fol. 67r, n. 1; nonché il cons. 56, vol. I, ed. cit., fol. 15r-v, n. 5. Notevole per la chiarezza nella resa dei concetti ormai a noi noti anche il cons. 243, vol. I, ed. cit., fol. 53r-v, in prin. e nn. 3-4.
70 Cons. 170, vol. I, ed. cit., fol. 40v (= cons. 92, vol. II, ibid., fol. 70v). Si vedano ancora il cons. 171, ibid., fol. 40v-41r, nonché il cons. 216, sempre nel vol. I, ibid., fol. 49v. Ogni volta la fattispecie è analoga ma presenta specifiche particolarità che impegnano l’interprete.
71 Iacobi Butrigarii Lectura super Codice, Parrhisiis, Joannes Parvus, 1516 (rist. anast. Bologna, Forni, 1973, Opera Iuridica Rariora, 13), ad auth. Hoc locum, C. si secundo nupserit mulier.
72 Baldi Ubaldi Perusini In Quartum et Quintum Codicis libros Commentaria, Venetiis, apud Iuntas, 1599, ad auth. Hoc locum, C. si secundo nupserit mulier, fol. 172v, n. 4. Ricordiamo che si tratta di passi ricavati dai commentari alle compilazioni giustinianee, frutto dei corsi universitari, che sposano dunque l’approfondimento scientifico all’efficacia didattica, in quanto rivolti anzitutto agli studenti.
73 Ibid., fol. 173r, n. 8.
74 Ibid., n. 9.
75 Baldi Ubaldi Perusini In I. et II. Infortiati partem Commentaria, Venetiis, apud Haeredes Georgii Varisci, 1615, ad l. Titia cum testamento, §. Titia, 35. ff. de legatis II (D.31,34,7), fol. 149r-v.
76 Già nella Glossa ordinaria si trova traccia del dibattito intervenuto ben presto sul punto della validità della consuetudine anche a favore di eredi che siano estranei alla famiglia: « Sed an in extraneis institutis habeat locum eadem consuetudo ? Quidam quod non; alii quod sic ; sed de iure videtur quod sic: ut ff. de legibus et senatuscon. l. De quibus, et infra, quae sit longa consuetudo, l. 1. Econtra quod non: quia plenius filiis quam extraneis haereditas debetur: ut infra, de codicil. l. fi. » (glossa Derogari, ad auth. Hoc locum).
77 « Et haec credo vera, sive vir testetur in uxorem, sive econtra uxor in virum [...] Item credo si quis non relinquit uxori, sed concubinae [...], hic enim non est quaestio de favore matrimonii, sed de interpretatione vocabuli. Praeterea idem credo, si testator relinquat matri, vel sorori, licet Bartolus quaerat, et non solvat [...] »: Baldi Ubaldi Perusini In I. et II. Infortiati partem Commentaria, ed. cit., ad l. Titia cum testamento, §. Titia, 35. ff. de legatis II (D.31,34,7), fol. 149v.
78 Sull’attività consulente svolta da Baldo, in parallelo con l’impegno scientifico e didattico, si veda H. Lange, Die Consilien des Baldus de Ubaldis (+ 1400), Wiesbaden, Steiner Verlag, 1974. Sul problema della formazione del corpus consiliare baldiano e su quanto oggi ne resta, cfr. T.M. Izbicki e J. Kirshner, « Consilia of Baldus of Perugia in the Regenstein Library of the University of Chicago », in Bulletin of Medieval Canon Law, XV (1985), p. 95-115; K. Pennington, « The consilia of Baldus de Ubaldis », in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, LVI (1988), p. 85-92; V. Colli, «Il cod. 351 della Biblioteca Capitolare « Feliniana» di Lucca: editori quattrocenteschi e “Libri Consiliorum” di Baldo degli Ubaldi (1327-1400) », in M. Ascheri (a cura di), Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei, Padova, Antenore, 1991, p. 255-282. Un utile resumé aggiornato sulla produzione consiliare baldiana si legge ora in D. Fedele, The Medieval Foundations of International Law. Baldus de Ubaldis (1327-1400), Doctrine and Practice of the Ius Gentium, Leiden-Boston, Brill, 2021, p. 24-28.
79 Baldi de Perusio Consiliorum primum volumen, Lugduni, per Ioannem Pullonum alias de Tridino, 1548, cons. 459, fol. 108va. Il giurista perugino torna spesso ad occuparsi della fattispecie, per risolvere problemi specifici: cfr. ibid., cons. 163, fol. 4vb, n. 2; cons. 237, fol. 50vb, n. 1; cons. 336, fol. 78va-b, nn. 1-3 ; nonché, nel II volume della raccolta di consilia: cons. 21, fol. 4vb, n. 2; cons. 22, fol. 4vb, n. 2.
80 Basti qui citare tra i tanti, exempli gratia, un passo del commento di Bartolomeo da Saliceto (attivo nel pieno Trecento e ad inizio Quattrocento) ancora alla stessa autentica, che si segnala per vivacità e completezza (Bartholomaei a Salyceto Pars tertia, In Quintum et Sextum Codicis Libros, Venetiis, sub insigne Aquilae renovantis, 1574, ad auth. Hoc locum, C. si secundo nupserit mulier, fol. 15v, n. 3) e un consilium di esemplare chiarezza fornito da Paolo di Castro (Pauli Castrensis Consiliorum sive responsorum volumen primum, Venetiis, 1580, cons. 218, n. 1, fol. 107v-108r.); fino a giungere alla prolissa e ormai standardizzata riconsiderazione della quaestio in un consilium di Giason del Maino, uno dei più importanti raccoglitori e sistematori delle opinioni scientifiche trecentesche, tanto diligente quanto ripetitivo e poco originale, secondo il condivisibile giudizio del Savigny. Come al solito, troviamo la ritraduzione del dominium della vedova in termini di semplice gubernatio e administratio dei beni e il riferimento immancabile alla fedele aderenza alla intentio testatoris : Jasonis Mayni Consiliorum sive responsorum volumina quattuor, Venetiis, apud Franciscum Zilettum, 1581, vol. I, cons. 65, fol. 91r-92r, nn. 6-7; 9-11. Specificano la disciplina della fattispecie in questione, senza innovare, anche le indicazioni contenute nel cons. 90 e nel cons. 44 (ibid., rispettivamente fol. 118v, nn. 1-2 e fol. 63r, nn. 13 e 14).
81 Ci limitiamo qui a citare, e.g., alcuni studi relativi alla Toscana tra tardo Medioevo e prima modernità: S. Ricci, “De hac vita transire”. La pratica testamentaria nel Valdarno superiore all’indomani della Peste Nera, Firenze, Opus Libri, 1998, dove sono trascritti vari testamenti recanti la nostra formula (anche se essa non è valorizzata dall’autrice nelle pagine dedicate a «Le donne della famiglia: da destinatarie a donatrici», p. 71-81) ; G. Lumia, Mariti e mogli nei testamenti senesi di età moderna, in G. Calvi e I. Chabot (a cura di), Le ricchezze delle donne. Diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia (xiii-xix secc.), Torino, Rosenberg & Sellier, 1998, p. 43-63: 47-50 ; E. Rava, «Volens in testamento vivere». Testamenti a Pisa, 1240-1320, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2016, p. 219-221 ; S. Duval, « Women and wealth in late medieval Pisa (c. 1350-1420) », in Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge, 130-1 (2018), p. 137-150. La mancata citazione della clausola testamentaria in alcune ricerche (in assenza della trascrizione dei documenti), peraltro ampie e ben documentate, induce a pensare piuttosto ad una lettura atecnica degli atti di ultima volontà sotto questo profilo, che trascuri come ininfluente la formula; così, ad es., ne tace S. Lavarda, L’anima a Dio e il corpo alla terra. Scelte testamentarie nella terraferma veneta (1575-1631), Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1998, che pure indica come in ben 468 testamenti tra quelli da lui studiati il marito lasci in legato l’usufrutto alla moglie (cfr. p. 287-288 e relativa tabella).
82 In tema cfr. G. Rossi, La forza del diritto: la “communis opinio doctorum” come argine all’“arbitrium iudicis” nel processo della prima età moderna, in A. Sciumè (a cura di), Il diritto come forza, la forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra medioevo ed età contemporanea, Torino, Giappichelli, 2012, p. 33-61.
83 Cfr. Angeli de Ubaldis Perusini Consilia, Francofurti, typis Andreae Wecheli, sumptibus Sig. Feyrabend, 1575, cons. 338, fol. 239v-240v; nonché cons. 97, fol. 66r-v; cons. 144, fol. 93r-v; cons. 301, fol. 214r, n. 4; in essi vediamo attribuire alla vedova soltanto gli alimenti filiis extantibus e si riconosce alla locuzione domina et massaria valore soltanto con riguardo alla conduzione della casa.
84 A titolo di esempio, cfr. in Petri Ancharani Consilia sive iuris responsa, Venetiis, apud Nicolaum Bevilaquam, 1568, il consilium 185, fol. 94r, nn. 1 e 2.
85 Cfr. Angeli de Gambilionibus Aretini Consiliorum sive responsorum Liber primus, apud Marcum Amadorum, Venetiis, 1576, cons. 121, nn. 21-27, p. 459. Ancora sull’usufrutto alla vedova interessanti il cons. 55, p. 218 e il cons. 56, p. 221.
86 Cfr. Alexandri Tartagni Imolensis In Primam, et Secundam Infortiati partem Commentaria, Venetiis, apud Iuntas, 1570, ad l. Si constante, 25. ff. soluto matrimonio quemadmodum dos petatur (D.24,3,24), n. 2, fol. 41r-v). Si veda, poi, il cons. 57 nel libro terzo, in Alexandri Tartagni Imolensis Consiliorum liber tertius, Venetiis, Apud Nicolaum Bevilaquam et socios, 1570, fol. 50r-v, ed in specie il cons. 56 (ibid., fol. 49v-50r); nonché il cons. 29 (in Alexandri Tartagni Imolensis Consiliorum liber quartus, Venetiis, Apud Nicolaum Bevilaquam et socios, 1570, fol. 21r-v).
87 Diffusamente in argomento, mettendo a frutto la produzione consiliare del pieno ius commune, cfr. Rossi, « Duplex est ususfructus ». Ricerche sulla natura dell’usufrutto nel diritto comune. II. Da Baldo agli inizi dell’Umanesimo giuridico, op. cit., p. 338-357.
88 Tra i tanti luoghi nei quali ritorna tale concezione, cfr. Petri Ancharani Consilia sive iuris responsa, op. cit., cons. 316, fol. 167r, n. 3, ove si sostiene che «mulieres secundo nubentes legibus sunt odiosae»: in primis perché può presumersi che trascureranno i propri doveri nei confronti dei figli impuberi nati dal primo matrimonio, com’è il caso della domina Lucia della causa su cui è reso il parere (chiamata a rispondere della propria cattiva amministrazione dal figlio Iacopo, ormai adulto).
89 Rimandiamo per tutti ad un limpido passo baldiano : Baldi Ubaldi Perusini In Primam Digesti Veteris Partem Commentaria, Venetiis, apud Iuntas, 1577, ad l. Ususfructus, 1. ff. de usufructu (D.7,1,1), fol. 314v, n. 2.
90 Al punto, talora, di trascurare del tutto nel testo il preciso riferimento contenuto nel titolo del saggio : si veda G. Petti Balbi, « Donna et domina: pratiche testamentarie e condizione femminile a Genova nel secolo xiv », in M.C. Rossi (a cura di), Margini di libertà: testamenti femminili nel medioevo, Atti del convegno internazionale (Verona, 23-25 ottobre 2008), Caselle di Sommacampagna, Cierre Edizioni, 2010, p. 153-182.
91 L’elenco delle ricerche recenti, pur di ottimo livello, che cercano di dare un quadro compiuto della situazione patrimoniale femminile nella famiglia e che tuttavia non prendono in considerazione l’influenza sulla condizione giuridica della vedova delle disposizioni testamentarie del marito, con il ventaglio delle possibili soluzioni disponibili e delle – altrettanto varie – interpretazioni e applicazioni, con ovvie cospicue ricadute concrete sulla vedova, non è breve. Basti qui citare i saggi che compongono il dossier Beyond their dowries. Women and wealth in medieval and early modern north-central Italy, nei Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge, 130-1 (2018), eccettuato il riferimento in Duval (cfr. supra), e tra essi, per tutti, I. Chabot, «“Multe sunt mulieres in matrimonio existentes que habent bona propria”. Réflexions conclusives sur le dossier “Beyond their dowries”», Ibid., p. 199-211; oppure i saggi contenuti in P. Guglielmotti (a cura di), Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli xii e xiii, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2020 (col solo riferimento cursorio in R. Braccia, La libertà delle donne: le vedove tutrici e la gestione patrimoniale della prassi notarile genovese dei secoli xii e xiii, Ibid., p. 331-332); o, ancora, il recentissimo affresco offerto da C. Klapisch-Zuber, Matrimoni rinascimentali. Donne e vita famigliare a Firenze (secc. xiv-xv) (ed. orig. Paris, Seuil/Gallimard, 2020 – trad. ital. di A. Bellavitis), Roma, Viella, 2022.
92 In questo senso sono sottoscrivibili gli inviti ad uno sguardo più attento e consapevole: «[...] un quadro efficace della condizione giuridica e patrimoniale delle donne nell’ultima età medievale non è ricavabile soltanto dalle vicende della dote, ma deve risultare da tutto l’articolato complesso delle aspettative concesse alla moglie sotto forma di clausole di garanzia in vista del maggior numero possibile degli eventi prevedibili per il futuro» (Storti, «La condizione giuridica delle donne», op. cit., p. 91).
Auteur
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Giovanni Rossi
Università di Verona
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