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Légiférer, gouverner et juger

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Éric Bousmar
, 
Philippe Desmette
, 
Nicolas Simon

Le moyen âge entre coutumes et droit édictal : Italie, Savoie, France d'oc et d'oïl (IXe-XVe siècle)

La giustizia ecclesiastica nei Sinodi lombardi dell’età carolingia

Antonio Padoa-Schioppa

Full text

Capitolari olonesi dell’825

  • 1 Capitularia regum Francorum, II/1, ed. Boretius (A.) e Krause (V.), MGH 1883/1994, n. 163, p. 326; (...)

1I tre capitolari ecclesiastici deliberati da Lotario a Corteolona nell’anno 8251 meritano un richiamo in questa sede in quanto (come riferisce uno dei mss. che li hanno conservati) essi furono emanati dopo un sinodo episcopale tenuto nella stessa località.

  • 2 Lotario, Capitulare Olonnense ecclesiasticum alterum, a. 825 maggio, c. 5-6 (Capitularia I, nr. 16 (...)
  • 3 Lotario, Capitulare Olonnense ecclesiasticum primum, maggio 825, (Capitularia, I, nr. 163), c. 4, (...)

2Viene anzitutto confermata, da parte del sovrano, la subordinazione del vescovo al metropolita: nei confronti del vescovo che abbia omesso di contestare a un presbitero la coabitazione con una donna, l’imperatore prevede il deferimento del vescovo alla giustizia del metropolita2. Ed innovando parzialmente rispetto al passato, Lotario dispose che ogni vescovo o abate potesse avvalersi di due avvocati; e che costoro fossero esenti dall’obbligo militare dell’ost («ab hoste relaxamus»)3.

  • 4 Lotario, Capitulare Olonnense ecclesiasticum primum, maggio 825, (Capitularia, I, nr. 163, pr., p. (...)
  • 5 Idem, pr., p. 326.

3Ma significativa, nella disciplina disposta da Lotario, è soprattutto la stretta connessione stabilita tra la giustizia ecclesiastica e la giustizia secolare. Nei confronti dei recidivi «pro quibuslibet culpis atque criminibus» colpiti da scomunica, si stabilisce che, se inadempienti quanto alla penitenza, essi «verberibus coherceantur», e che siano inoltre obbligati a pagare il bando regio e ad essere condotti «in vinculis» davanti allo stesso sovrano4. E questo vale anche nei confronti dei vassalli del re5.

  • 6 Idem, c. 5, p. 327 = Capitulare italicum, Lotario 19.

4Inoltre, lo stesso Lotario stabilì che chi avesse continuato ad esercitare l’usura dopo essere stato ammonito dal vescovo, venisse costretto dal conte del luogo a sottomettersi al giudizio regio6.

5Quali tra queste disposizioni fossero state espressamente sollecitate nel perduto sinodo episcopale pavese, e quali invece fossero di matrice secolare non è chiaro. Ma appare probabile che esse corrispondessero a richieste di parte ecclesiastica, in particolare là dove si prevede l’intervento coattivo del conte a sostegno del clero per la mancata sottottomissione del colpevole alla penitenza irrogata dal sacerdote.

I Sinodi di Pavia dell’845-850

  • 7 «Angilberto II», Bertolini (M.-G.), in Dizionario Biografico degli Italiani, t. III, Roma, 1961, p (...)
  • 8 Gavinelli (S.), «Il vescovo Giuseppe di Ivrea nel circuito culturale carolingio», in Paolino d’Aqui (...)
  • 9 Su Liutardo, Hoff (E.), Pavia und seine Bischöfe im Mittelalter, Pavia 1943, p. 99-102.

6Nei primi anni del regno di Ludovico II, alla metà del secolo IX, due sinodi tenuti a breve distanza di tempo a Pavia indirizzarono al sovrano una serie di indicazioni relative alla disciplina ecclesiastica, che auspicavano venisse attuata nel regno, in conflitto con alcune prassi e consuetudini da correggere e da contrastare. Ne furono promotori l’arcivescovo di Milano Angilberto II (824-859)7, il primate di Aquileia (Andrea nel primo Sinodo dell’845-850; il suo successore Teodemaro nel secondo Sinodo dell’850) e Giuseppe vescovo di Ivrea, abate del monastero della Novalesa e, dall’anno 850, anche cancelliere del re8; mentre stranamente non risulta presente né viene menzionato il vescovo di Pavia, Liutardo (841-864), che pure fu uno dei consiglieri più ascoltati di Ludovico II9.

  • 10 Pavia, 845-850, in MGH, Concilia, III, Die Konzilien der karolingische Teilreiche 843-859, ed. Har (...)

7I vescovi erano stati sollecitati da un commonitorium di poco precedente, con il quale il sovrano – in ciò proseguendo l’indirizzo già praticato da Carlo Magno in diverse occasioni, in particolare nell’813, e da Ludovico il Pio e Lotario nell’829 – li aveva invitati a pronunciarsi sulle condizioni dell’ordine ecclesiastico e a segnalare «quidquid in prefatis ordinibus extra ordinem est», nell’intento di restaurare la disciplina prescritta dai canoni della Chiesa10.

  • 11 Pavia, 845-850, in MGH, Concilia, III, n. 21, pp. 207-215. Il testo è conservato in due mss., Goth (...)
  • 12 Pavia, 845-850, n. 21, c. 2, in MGH, Concilia, III, p. 211.

8Il primo sinodo, databile all’845-85011 (prima che Ludovico II divenisse imperatore), esordisce chiedendo al re di consentire a quei vescovi che si fossero mostrati negligenti nella cura pastorale e nei rapporti con i sacerdoti della diocesi una possibilità di emendarsi («aliquantulum emendandi spatium tribuatis»), e solo in caso negativo, «si cito delicta non correxerint, severiori sententiae subiacebunt». Viene quindi evocato, per ottenerne conferma, il privilegio del foro ecclesiastico: chiunque avrà lagnanze contro un vescovo o un chierico, «noverit nos [i vescovi] paratos esse» ad ascoltarlo e «si qui perperam gessisse probati fuerint, debita animadversione punire»12.

  • 13 Idem, n. 21, c. 3, p. 211.

9I vescovi lamentano poi che i potentes e i nobiles – «qui pauperibus iniuriam facere soliti sunt»: il drastico giudizio è significativo – disertino le funzioni sacre presso le chiese maggiori, perché proprietari di chiese private, rendendo così di fatto impossibile ai sacerdoti di richiamarli ai loro doveri nelle omelie, «ubi praedicationem audire possint». Queste le espressioni del Sinodo13:

Maxime potentes ac nobiles, quos studiosius ad predicationem venire oportebat, iuxta domos suas basilicas habent, in quibus divinum audientes officium ad maiores ecclesias rarius venire consentiunt. Et dum soli afflicti et pauperes veniunt, quid aliud, quam ut pacienter mala ferant, illis predicandum est? Si autem divites, qui pauperibus iniuriam facere soliti sunt, venire non rennuerent, illius omnimodis praedicandum esset, ut a rapinis se compescerent utque, dum possunt, elemonysis peccata sua redimerent […]. Admonendo sunt igitur potentes, ut ad maiores ecclesias, ubi predicatione audire possint, sepius conveniant […].

10È un testo di alta levatura etica e religiosa, che non ha paralleli analoghi in altri capitoli sinodali. Da solo, esso vale ad attribuire al Sinodo pavese un significato molto rilevante, del quale portano il merito i tre vescovi che ne furono i promotori. Va peraltro osservato che esso non fu ripreso dalla successiva tradizione delle Collezioni canoniche.

  • 14 Idem, n. 21, c. 4, in MGH, Concilia, III, p. 212 n. 21.
  • 15 Agobardo arcivescovo di Lione a Bernardo arcivescovo di Vienne (anni 822-829), MGH, Epistolae Karo (...)

11C’è di più. Il medesimo Sinodo richiama il fatto che spesso quei chierici che i personaggi potenti adibiscono al servizio delle loro chiese private non hanno neppure ricevuto gli ordini maggiori, ovvero sono nominati non dal clero ma in un’adunanza dove gli stessi titolari della chiesa privata si sono introdotti per esercitare pressioni, o ancora sono scelti «propter familiaritatis gratiam» ovvero «propter pecuniarum acceptionem»: cosicché coloro che essi dovrebbero «venerare tamquam patres, velut subditos contemnunt»14. Espressione davvero pregnante! Già Agobardo di Lione aveva lanciato strali acuminati per denunciare l’abbassamento della funzione pastorale a uno stato di umiliante sottomissione da parte dei signori nei confronti dei chierici al loro servizio15. Sono istanze precise e pungenti, che gettano qualche luce su una realtà che non richiede commenti.

  • 16 Idem, c. 5, p. 212.
  • 17 Idem, c. 10, p. 213.

12La riaffermazione della competenza della Chiesa a intervenire nei confronti dei chierici è ribadita anche a proposito della prava consuetudo di appropriarsi dei frutti o dei redditi che dovrebbero venire alla chiesa da parte di chierici avidi, i quali «redditus ad proprias domos abducunt»: intervenga allora il vescovo, si chiede, a rimuovere i colpevoli, se necessario sottoponendoli, se questo intervento non basta, al giudizio sinodale, mentre i laici siano perseguiti per furto16. Nei confronti poi di quei vescovi o abati che si rendano responsabili di simili abusi – alcuni ve n’erano, evidentemente – il sinodo pavese chiede al re stesso di intervenire: «ut [res ecclesiarum subtractae] restituantur vestram regiam maiestatem imploramus humiliter»17.

  • 18 Idem, c. 12, p. 214.

13Un sostegno del potere secolare è invocato dai vescovi anche nei confronti degli autori di illeciti e crimini: si intervenga contro chi si sia unito in matrimonio con «proximis suis (in violazione degli impedimenti di parentela previsti dal computo dei gradi canonici) vel Deo sacratis mulieribus», ma anche contro omicidi e altri criminali. Al fine di indurre costoro alle penitenze prescritte dai canoni, il sinodo chiede al sovrano «ut [episcopi] comitum vestrorum auxilio fulciantur»18.

14Dunque, da un lato vi è la rivendicazione del privilegio ormai antico del foro ecclesiastico per le questioni e le cause in cui sia convenuto un chierico; d’altro lato vi è l’esplicita richiesta, da parte dei vescovi, di una cooperazione attiva dei conti e del monarca stesso per agevolare gli interventi di natura penitenziale che spettano alla Chiesa nei riguardi di chi, autore di illeciti o crimini, abbia peccato e debba redimersi dalla colpa sul piano religioso.

15Appare ben chiaro anche qui come i due poteri, il secolare e l’ecclesiastico, si rafforzino vicendevolmente. Se la comune fede comporta l’ostracismo anche secolare verso chi si sia macchiato di comportamenti che la religione riprova, rendendo più agevole isolare e perseguire il colpevole con le pene previste dalle leggi, è altrettanto utile alla Chiesa poter contare sul sostegno del principe e dei conti quando il colpevole è renitente, specie se si tratta di un personaggio potente.

  • 19 Pavia, 850, MGH, Concilia, III, n. 23, p. 217-229. Il testo è conservato in quattro mss.: Gotha I. (...)

16Il secondo sinodo, anch’esso tenuto a Pavia, risale a poco più tardi, all’anno 850, quando Ludovico II aveva ormai conseguito anche la corona imperiale19. I tre vescovi di Milano (Angilberto II), Aquileia (dove Teodemaro è succeduto a Giovanni) e Ivrea sono nuovamente alla guida del sinodo. Esso è una vera e propria summa di ammonimenti di condotta per il clero, vescovi inclusi, cui si accompagna un fascio di regole che potremmo definire di vera e propria procedura penitenziale. La riteniamo di particolare rilevanza.

  • 20 Sinodo di Pavia, a. 850, n. 23, c. 6, in MGH, Concilia, III, p. 222.

17I presbiteri delle singole villae sono invitati dal sinodo a convocare tutti i padri di famiglia della parrocchia, affinché ciascuno sia chiamato a dichiarare un eventuale crimine commesso pubblicamente da loro stessi o dai parenti che con loro coabitano; in tal caso, dovranno assoggettarsi alla penitenza pubblica («publice peniteant»). Quanto ai crimini occulti, essi siano confessati a uomini scelti dai vescovi e dai presbiteri come idonei a fungere da «medici delle ferite segrete dell’animo»; se costoro hanno dubbi, chiedano consiglio al proprio vescovo; se lo stesso vescovo esita, si consigli con due o tre vescovi vicini; e se occorre si ricorra al metropolita e al sinodo provinciale, memori dell’epistola di Timoteo che invita ad ammonire pubblicamente i peccatori per distogliere altri dal peccato. Se poi la confessione è occulta, si potrà discuterne collegialmente tra i vescovi evidenziando la natura e la misura del peccato e decretando un congruo modo di correzione del colpevole, senza tuttavia rivelarne il nome20:

c. 6: oportet enim ut plebium archiprespyteri per singulas villas ununquemque patrem familias conveniant, quatinus tam ipsi, quam omnes in eorum domibus commorantes, qui publice crimina perpetrarunt, publice peniteant; qui vero occulte deliquerunt, illis confiteantur, quos episcopi et plebium archipresbyteri idoneos ad secreciora vulnera mentium medicos elegerint; qui si forsitan in aliquo dubitaverint, episcoporum suorum non dissimulent implorare sententiam. Si vero episcopus hesitaverit, non aspernetur consulere vicinos episcopos et ambiguam rem alterius aut certe duorum vel trium fratrum examinare consensu. Quodsi adeo obscuritate vel novitate perplexa res fuerit, siquidem diffamatum certae personae scelus est, metropolitani et provincialis synodi palam sententia requiratur, ut illud impleatur apostoli «peccantes publice argue, ut et caeteri metum habeant» (Tim. 5, 20). Si autem oculta confessio est, et is, a quo queritur salutis consilium, explicare non sufficit, potest suppresso facinorosi nomine qualitas quantitasque peccati discuti et congruus correctionis modus inveniri.

  • 21 Sulla quale si veda anzitutto l’analisi di de Jong (M.), op. cit., p. 863-902.

18La distinzione tra publica crimina e crimini occulti21 è qui delineata con chiarezza, indicando altresì una procedura articolata e precisa per i casi che risultino dubbi, nel merito ma anche (ci sembra) nella loro natura di «occulti» o invece di «pubblici». Il ricorso dell’arcipresbitero al vescovo ma anche, se è il caso, del vescovo ai vescovi delle diocesi vicine o al parere di due o tre altri fratres (verosimilmente colleghi nel sacerdozio) si completa con l’ipotesi di un ulteriore approccio per i casi in cui la confessione privata non sembri adeguata: si potrà allora, come si è visto, discutere collegialmente la questione della penitenza senza tuttavia esplicitare il nome del colpevole.

19Il medesimo sinodo, riprendendo motivi precedenti, impone ai pubblici penitenti di astenersi da ogni carica militare e pubblica, dalla partecipazione ad assemblee e dall’amministrazione della giustizia, mentre non saranno impediti nella cura delle cose domestiche, a meno che la coscienza dell’enormità delle loro colpe non li renda, come spesso accade, incapaci anche di questo:

c. 12: Hoc enim omnibus christianis intimandum est, qua hi, qui sacri altaris communione privati et pro suis sceleribus reverendis aditibus exclusi publice poenitentie subiugati sunt, nullo militie secularis uti cingulo nullamque rei publicae debent administrare dignitatem; quia nec popularibus conventibus eos misceri oportet nec vacare salutationibus nec quorumlibet causas iudicare, cum sint ipsi divino addicti iuditio; domesticas autem necessitates curare non prohibentur, nisi forte propter scelerum, ut sepe fit, enormitatem conscientie stimulis exagitati et mente perculsi ipsius private rei administrationem implere nequiverint.

  • 22 Sinodo di Pavia, a. 850, n. 23, c. 12 in MGH, Concilia, III, p. 225.
  • 23 Sul rapporto tra excommunicatio e anathema sono ancora da vedere le note di Hinschius (P.), System (...)
  • 24 Il sinodo di Meaux-Paris di cinque anni precedente aveva definito l’anatema «eterne mortis dampnat (...)
  • 25 Sinodo di Pavia, a. 850, n. 23, c. 12 in MGH, Concilia, III, op. cit. (vedi nota 10), p. 225 s.: « (...)

20Se poi i colpevoli si sono rifiutati di rispondere all’ammonizione del vescovo e di accettare la penitenza, contro di loro va pronunciato l’anatema che li estromette dal corpo della Chiesa universale condannandoli «tamquam putrida ac desperata membra» (c. 12)22: una sanzione ben più grave rispetto alla scomunica23, sino al punto che essi neppure in morte potranno venir riammessi nella Chiesa24. Ma si prescrive che a tale terribile conseguenza non si giunga se non dopo la più attenta valutazione, informandone il metropolita e con delibera del sinodo provinciale25. L’asprezza della sanzione canonica contro gli autori di crimini raggiunge qui il suo acme.

  • 26 Sul tema: Hamilton (S.), «The Anglo-Saxon and Frankish Evidence for the Reconciliation of Excommun (...)
  • 27 Concilio di Cartagine, a. 397, c. 30 (Coll. Quesnelliana, PL 56, col. 427; Halitgar, Poenitentiale (...)
  • 28 Sinodo di Pavia, a. 850, n. 23, c. 7, in MGH, Concilia, III, p. 223.

21Importanti sono anche le disposizioni del Sinodo relative alla procedura di riconciliazione dei penitenti26. Da un lato il sinodo prevede che sulla base della loro condotta il tempo della penitenza possa venire abbreviato o invece dilatato in caso di inosservanza, d’altro lato – riprendendo le disposizioni dei concili africani del quarto secolo27 – riserva al solo vescovo, non ai presbiteri, il potere di operare la reconciliatio paenitentium28.

22Se non vediamo male, alcune disposizioni di questi due Sinodi sono non solo degne di nota per le ragioni esposte, ma anche originali rispetto agli altri testi normativi coevi. La disciplina per l’accertamento della penitenza sia per i crimini occulti che per i crimini pubblici, l’invito a scegliere confessori idonei per saggezza, i casi per i quali si rinvia alla cognizione di uno o più vescovi, la previsione di un potere discrezionale nella misura della penitenza stessa, l’opzione di non rendere pubblico il nome del peccatore quando si renda opportuno un parere collegiale relativo alla peniternza nel caso di una confessione occulta: sono alcuni tra i punti meritevoli di attenzione.

23Per tale insieme di elementi, i due Sinodi pavesi dell’845-850 – sulla genesi dei quali vorremmo poter sapere di più, anche se appare probabile che il ruolo dell’arcivescovo di Milano Angilberto II sia stato determinante in entrambi – ci sembrano i più notevoli tra i sinodi dell’Italia carolingia. Ed è singolare che essi non siano stati ripresi nella tradizione successiva delle collezioni canoniche.

  • 29 Reginone di Prum, De synodalibus causis, II. 411-418, ed. Wasserschleben (F.G.A.), Leipzig 1840, p (...)

24Mezzo secolo più tardi Reginone di Prum esporrà una procedura più articolata29, che sarà in larga parte riprodotta da Burcardo di Worms e che avrà lunga fortuna sino a Graziano ed oltre.

Sinodi milanesi e pavesi (863-889)

  • 30 Sinodo di Milano, ottobre 863, in MGH, Concilia, IV: Concilia aevi karolini 860-874, ed. Hartmann (...)
  • 31 Edita in PL 67, coll. 135-216. Un esemplare della seconda metà del secolo IX, scritto in loco, è c (...)

25A Milano l’arcivescovo Tadone (a. 860-868) tenne nell’anno 863 un sinodo con altri undici vescovi suffraganei dell’archidiocesi, nel quale vennero ripetuti, in forma simile ma non identica, diversi precetti già adottati dal Sinodo di Pavia di tredici anni anteriore, anch’esso presieduto dall’allora arcivescovo di Milano Angilberto II, come si è visto sopra. Vi si aggiungono anche altri canoni, alcuni dei quali si richiamano espressamente ai concili antichi: Calcedonia per la tutela dei monasteri (c. 3, p. 161), Gangra per il corretto impiego delle decime e delle oblazioni in favore delle chiese (c. 8, p. 161), Toledo per le condizioni di ammissione all’asilo ecclesiastico (c. 13, p. 162)30. La fonte di questi richiami sembra essere la Collezione Dionisio-Adriana31.

  • 32 Sinodo di Milano, ottobre 863, in MGH, Concilia, IV, n. 17, c. 1, a p. 160.

26Ai vescovi si impone di assegnare sacerdoti idonei alle pievi, sanzionando chi ometta di farlo con l’esclusione dalla comunione, da deliberarsi in occasione del sinodo successivo: una misura che il sinodo pavese non aveva adottato32. Contro il sacerdote che si appropri indebitamente dei redditi di chiese battesimali o di benefici di cui dovrebbe prendersi cura, si delibera l’esclusione dalla comunione se non vi sia colpa (dal momento che il chierico dichiarava spesso – così riferisce il canone – di averlo fatto per invito dello stesso vescovo), mentre nel caso in cui l’appropriazione sia deliberata, il responsabile perderà il beneficio (Idem, c. 2, p. 160). Accanto a disposizioni a tutela degli ospizi per i poveri e i malati (xenodochia) per i quali si deve impiegare una quinta parte dei redditi lasciati dal testatore (Idem, cc. 4 e 5, p. 161; cfr. i cc. 15 e 16 del Sinodo di Pavia dell’850), l’anatema è irrogato contro chi accolga presso di sé un presbitero o un chierico sottraendolo al proprio vescovo con il pretesto di proteggerlo, in realtà per evitargli le dovute sanzioni ecclesiastiche (Idem, c. 7, p. 161).

27Un suddiacono deve sorvegliare che il sacrestano impedisca di entrare in chiesa, senza un apposito decreto del vescovo, a chi si sia macchiato di un crimine manifesto (Idem, c. 13, p. 162). Infine, i vescovi affidino la cura dei penitenti a presbiteri idonei e risoluti (strenui), con l’obbligo di informare il vescovo sulla condotta di vita di chi sta in tal modo espiando i propri peccati (Idem, c. 14, p. 162, cfr. Sinodo di Pavia dell’850, c. 7).

  • 33 Su ciò oltre, alle note 38-41 e testo corrispondente.
  • 34 Sinodo di Pavia, 18 febbraio 865, in MGH, Concilia, IV, pp. 188-197 n. 21, alle p. 190 s. Cf. Hart (...)
  • 35 Il libello di Guntario è edito in MGH, Concilia, IV, pp. 192-197 n. 21.
  • 36 Montecassino o Roma, a. 869, in MGH, Concilia, IV, pp. 366-371 n. 32.
  • 37 Annales Bertiniani, ad a. 869, ed. Grat (F.) – Clémencet (S.), Annales de Saint Bertin, Paris 1964 (...)

28Nel febbraio dell’anno 865, di ritorno in Germania dopo il sinodo romano – nel quale il vescovo di Soissons Rothado, che era stato deposto tre anni prima dai vescovi della Francia occidentale, era stato riabilitato33, l’arcivescovo di Colonia ottenne che un sinodo celebrato a Pavia e convocato dall’imperatore Ludovico II rivolgesse a Nicolò I una supplica: Tadone, arcivescovo di Milano, con altri vescovi lombardi e francesi chiedeva – con il consenso e anzi verosimilmente per sollecitazione dello stesso imperatore – la revoca delle sanzioni papali contro i vescovi Guntario di Colonia e Teutgaudo di Treviri34, che erano stati allontanati dalle rispettive cariche per la posizione assunta sulla questione dell’annullamento del primo matrimonio di Lotario II e per la deposizione di Rothado in seguito annullata dal sinodo romano. A sostegno di questa supplica Guntario aveva predisposto un corposo dossier, che riportava numerosi passi di papi e vescovi (anzitutto Leone Magno e Gregorio Magno), nei quali essi avevano adottato un atteggiamento di misericordia e di perdono nei riguardi di chi, dopo essersi macchiato di colpe, si fosse poi ravveduto facendo penitenza35. Che a questa richiesta il papa Nicolò I non abbia accondisceso lo si induce dal fatto che, a quattro anni di distanza, una supplica analoga venne rivolta al successore, il papa Adriano II36; se, come è probabile, il documento a noi giunto che rinnova il diniego – motivandolo sulla base delle prerogative di giudice inappellabile e di ultima istanza della Sede Apostolica – risale effettivamente al papa, ciò significa che la risposta dell’anno 869 fu parimenti negativa quanto alla revoca, mentre Guntario era stato in tale occasione riammesso alla comunione «ut laicus», dopo aver prestato un giuramento di sottomissione37.

  • 38 Karoli imperatoris electio, Pavia, febbraio 876, in MGH, Concilia, vol. V, ed. Hartmann (W.), Schr (...)
  • 39 Karoli II Capitulare Papiense (febbraio 876), in MGH, Concilia, V (875-911), op. cit., nr. 3, p. 2 (...)
  • 40 Capitulare Papiense, c. 6. «[…] ut liceat criminalia scelera et alia quaeque corrigenda inquirere, (...)

29Dopo la morte di Ludovico II avvenuta nell’875, il re della Francia occidentale Carlo il Calvo fu incoronato a Roma imperatore da Giovanni VIII e poco più tardi, nel febbraio dell’876, dichiarato solennemente «protector, dominus ac defensor» del Regno italico (non invece eletto re d’Italia, un’elezione che dopo quella alla carica imperiale, già avvenuta, «non avrebbe avuto più senso»: Arnaldi)38. Contestualmente, in un sinodo tenuto «in palatio Ticinensi», l’imperatore emanò un capitolare39 in cui ribadì tutta una serie di prerogative e di poteri dei vescovi italici: tra questi, la tutela delle proprietà delle Chiese anche in sede vacante (Idem, cc. 3, 10, 14), la facoltà di avvalersi di un adiutor per l’accertamento di criminalia scelera in vista delle sanzioni canoniche e penitenziali40, il divieto per i sacerdoti di sottrarsi all’obbedienza del proprio vescovo assoggettandosi a una potestà secolare (Idem, c. 8), l’obbligo di aiuto reciproco tra conti e vescovi (Idem, c. 12), l’attribuzione ai vescovi della potestà missatica (Idem, cc. 12 e 13), e altro ancora. Tra i prelati presenti al Sinodo di Pavia, il più autorevole era senza dubbio l’arcivescovo milanese Ansperto, primo sottoscrittore di entrambi i documenti.

  • 41 «Privilegium di Carlo il Calvo (26 febbraio 876)», in Il Museo Diplomatico dell’Archivio di Stato (...)

30Il ruolo di Ansperto nel sostegno a Carlo il Calvo – pur in contrasto con la designazione che Ludovico II aveva effettuato «in articulo mortis» in favore di Ludovico il Germanico – fu in effetti essenziale. E un segno eloquente di questo rapporto stretto è dato dal diploma con il quale Carlo dona ad Ansperto i diritti su «quasdam casellas ad comitatum papiensem pertinentes», site con il terreno circostante nel territorio di Milano presso Cavenago e Ornago, assicurando all’arcivescovo l’immunità da ogni intervento di conti o di autorità pubbliche su questi possedimenti41. Anche il pontefice Giovanni VIII, in questa fase d’intesa con Ansperto, aveva sostenuto l’affermazione di Carlo il Calvo. L’accordo tra l’arcivescovo e il papa si romperà poco più tardi, dopo la morte di Carlo sopravvenuta nell’ottobre dell’anno 877.

  • 42 Synodus Ticinensis, a. 889, MGH, Concilia, vol. V, pp. 268-271; anche in MGH, Legum sectio II: Cap (...)
  • 43 Idem, pr., p. 269.
  • 44 Idem, c. VIII, p. 271, lin. 15-18.

31Di un ulteriore sinodo facciamo qui cenno, svoltosi a Pavia42 in occasione dell’elezione di Guido a re d’Italia nell’889 (l’anno seguente egli riceverà anche la corona imperiale). I vescovi dichiarano di essersi riuniti al termine di un periodo drammatico di violenze e di rapine, «post bella horribilia cladesque nefandissima»43. Ora, dopo la vittoria di Guido che aveva fatto fuggire gli avversari – «bis iam fuga lapsi ut fumus evanuerunt» – i vescovi dichiarano il loro sostegno a lui adducendo a scusa delle loro precedenti esitazioni l’essere stati ingannati dall’avversario (si allude a Berengario)44. Essi chiedono pertanto a Guido la protezione, il mantenimento delle consuetudini relative ai beni e alle prerogative della Chiesa e il libero esercizio dei poteri episcopali sia nei negozi ecclesiastici (cc. 3, 5, 6) che nell’irrogazione delle penitenze (c. 4).

  • 45 Idem, c. 7.

32I vescovi chiedono inoltre che sia i plebei homines che tutti i fedeli «libere suis utantur legibus» e che da parte dei poteri pubblici («ex parte publica») non si esiga da loro di più di quanto sancito dalle leggi né si esercitino violenze: in tal caso il conte dovrà intervenire, e se ometterà di farlo (o addirittura presterà il suo consenso), «a loci episcopo usque dignam satisfactionem excommunicatus habeatur»45. Anche le rapine perpetrate da chi venga da oltre i confini del regno sono condannate e i loro autori scomunicati insieme a chi abbia prestato loro sostegno dall’interno del territorio (c. 10).

  • 46 Idem, post c. VIII, p. 271, p. 271, lin. 6-9.

33Proprio perché Guido ha mostrato «apertis inditiis» di essere sensibile a queste richieste, i vescovi dichiarano di volerlo eleggere al regno: «ideo nobis omnibus complacuit illum eligere in regem et seniorem atque defensorem»46. Questa forma indiretta ma esplicita di collegamento tra le promesse di Guido e la sua elezione da parte dei vescovi è sicuramente significativa e si completa con la sottolineatura del ruolo che i vescovi stessi potranno svolgere a difesa del nuovo sovrano: «adiutores pro posse existamus illi ad suam regnique sui salvationem» (post c. VIII, p. 271, lin. 10).

34In una fase di incertezza e debolezza del potere secolare del re, il sostegno dei vescovi, apertamente condizionato, acquistava un peso diverso rispetto al passato.

Notes

1 Capitularia regum Francorum, II/1, ed. Boretius (A.) e Krause (V.), MGH 1883/1994, n. 163, p. 326; n. 164, p. 328; n. 166, p. 332. Su di essi si veda il mio scritto Sulla giustizia ecclesiastica nell’Italia carolingia: i Capitolari, in Chierici e laici, poteri politici e poteri religiosi nei secoli XI e XII, Un omaggio a Ovidio Capitani, Trieste 2014, n. 36, 100 e 106-107 e testo corrispondente.

2 Lotario, Capitulare Olonnense ecclesiasticum alterum, a. 825 maggio, c. 5-6 (Capitularia I, nr. 164, p. 328); analoga ma più specifica la disciplina della medesima fattispecie in Lotario, Capitula de rebus ecclesiasticis, c. 2, a. 825 (Capitularia I, nr. 166, p. 332): qui si prevede che per procedere contro il sacerdote occorrano da tre a sette testimoni.

3 Lotario, Capitulare Olonnense ecclesiasticum primum, maggio 825, (Capitularia, I, nr. 163), c. 4, p. 326 = Capitulare italicum, Lotario, c. 18.

4 Lotario, Capitulare Olonnense ecclesiasticum primum, maggio 825, (Capitularia, I, nr. 163, pr., p. 326) = Capitulare italicum, Lotario 15: se nei confronti del colpevole la correctio episcopale non è servita, «comitem suum episcopus sibi consociet et per amborum consensum distringatur contemptor»; segue un crescendo di sanzioni per chi non risponda: «bannum nostrum persolvat […]; excommunicetur […]; a comite vinculis constringatur, quousque nostrum suscipiat iudicium».

5 Idem, pr., p. 326.

6 Idem, c. 5, p. 327 = Capitulare italicum, Lotario 19.

7 «Angilberto II», Bertolini (M.-G.), in Dizionario Biografico degli Italiani, t. III, Roma, 1961, p. 260-263.

8 Gavinelli (S.), «Il vescovo Giuseppe di Ivrea nel circuito culturale carolingio», in Paolino d’Aquileia e il contributo italiano all’Europa carolingia. Atti del Convegno […] Cividale del Friuli, 2000, ed. Chiesa (P.), Udine 2003, p. 167-190; cf. p. 174.

9 Su Liutardo, Hoff (E.), Pavia und seine Bischöfe im Mittelalter, Pavia 1943, p. 99-102.

10 Pavia, 845-850, in MGH, Concilia, III, Die Konzilien der karolingische Teilreiche 843-859, ed. Hartmann (W.), Hannover, 1984, n. 21, p. 209-210: l’invito di Ludovico (re e non ancora imperatore) è riprodotto nell’Incipit del Sinodo: «capitula que […] Hludowicus suis episcopis de statu sui regni considerare precepit»; seguono i quesiti posti dal re, che includono l’invito fatto ai vescovi a segnalare le ingiustizie e gli abusi commessi dai conti e dai ministri del re, nonché l’osservanza da parte di costoro degli obblighi liturgici («si ad predicationem veniunt...») e il rispetto dell’ordine ecclesiastico. Sui due sinodi pavesi dell’845 e dell’850: cf. Hartmann (W.), Die Synoden der Karolingerzeit in Frankreich und in Italien, Paderborn, 1989 (Konziliengeschichte, 8); Id., Kirche und Kirchenrecht um 900. Die Bedeutung der Spätkarolingischen Zeit für Tradition und Innovation im kirchlichen Recht (MGH Schriften, 58), Hannover, 2008, p. 240-244; de Jong (M.), «What was public about public penance? Paenitentia publica and justice in the Carolingian world», in La giustizia nell’Alto Medioevo, secoli IX-XI, Spoleto, 1997, p. 863-902, cf. p. 894-896 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 44).

11 Pavia, 845-850, in MGH, Concilia, III, n. 21, pp. 207-215. Il testo è conservato in due mss., Gotha I. 84 e Wolfenbüttel Blanckenburg 130.

12 Pavia, 845-850, n. 21, c. 2, in MGH, Concilia, III, p. 211.

13 Idem, n. 21, c. 3, p. 211.

14 Idem, n. 21, c. 4, in MGH, Concilia, III, p. 212 n. 21.

15 Agobardo arcivescovo di Lione a Bernardo arcivescovo di Vienne (anni 822-829), MGH, Epistolae Karolini Aevi, vol. V, n. 11, p. 203: i chierici delle chiese private, afferma Agobardo, sono talora adibiti addirittura a funzioni servili, «ut ad mensas ministrent, aut vina misceant, aut canes ducant […]».

16 Idem, c. 5, p. 212.

17 Idem, c. 10, p. 213.

18 Idem, c. 12, p. 214.

19 Pavia, 850, MGH, Concilia, III, n. 23, p. 217-229. Il testo è conservato in quattro mss.: Gotha I. 84; Ivrea XXXVIII (20); München Clm 29555; Wolfenbüttel Blanckenburg 130 (Idem, p. 218).

20 Sinodo di Pavia, a. 850, n. 23, c. 6, in MGH, Concilia, III, p. 222.

21 Sulla quale si veda anzitutto l’analisi di de Jong (M.), op. cit., p. 863-902.

22 Sinodo di Pavia, a. 850, n. 23, c. 12 in MGH, Concilia, III, p. 225.

23 Sul rapporto tra excommunicatio e anathema sono ancora da vedere le note di Hinschius (P.), System des katholischen Kirchenrechts, t. IV, 1883, p. 704 e 800; t. V, 1895, p. 494 e 513, che sottolinea il frequente uso indiscriminato dei due termini nelle fonti; tuttavia in numerose fonti altomedievali la differenza è chiaramente esplicitata, sia quanto alla durata della sanzione sia quanto alla sua natura, che poteva escludere dai sacramenti o dall’intero commercio con la comunità dei fedeli: così in particolare il concilio niceno del 787, can. 1; il Concilio di Costantinopoli dell’869-870, can. 16; il Concilio di Macon dell’855, can. 1; e un frammento di Giovanni VIII accolto ancora da Graziano (Decretum, C. 3, q. 4, c. 12 can. Engeltrudam): cf. v° «Anathème», in Dictionnaire de droit canonique, t. I, 1935, Paris, c. 512-516.

24 Il sinodo di Meaux-Paris di cinque anni precedente aveva definito l’anatema «eterne mortis dampnatio», sicché «non nisi de mortali debet imponi crimine et illi qui aliter non potuerit corrigi» (Meaux-Paris, a. 845-846, c. 56, MGH, Concilia, III, nr. 11, p. 110 s.).

25 Sinodo di Pavia, a. 850, n. 23, c. 12 in MGH, Concilia, III, op. cit. (vedi nota 10), p. 225 s.: «[…] nec absque metropolitani cognitione et provincialium episcoporum communi iuditio quemlibet anathemizandum esse permittimus».

26 Sul tema: Hamilton (S.), «The Anglo-Saxon and Frankish Evidence for the Reconciliation of Excommunicants», in Recht und Gericht in Kirche und Welt um 900, ed. Hartmann (W.), Munchen, 2007, p. 169-196 (Schriften des Historischen Kollegs, Kolloquien, 69).

27 Concilio di Cartagine, a. 397, c. 30 (Coll. Quesnelliana, PL 56, col. 427; Halitgar, Poenitentiale, c. 11, ed. Schmitz (H.-J.), Die Bussbücher und das kanonische Bussverfahren (1898), rist. Graz 1958, vol. II, p. 277 et ss).

28 Sinodo di Pavia, a. 850, n. 23, c. 7, in MGH, Concilia, III, p. 223.

29 Reginone di Prum, De synodalibus causis, II. 411-418, ed. Wasserschleben (F.G.A.), Leipzig 1840, p. 368-376 (rist. Graz 1964); ed. Hartmann (W.), Das Sendhandbuch des Regino von Prüm, Darmstadt 2004, p. 438-444; su ciò: Hamilton (S.), op. cit. p. 190-194.

30 Sinodo di Milano, ottobre 863, in MGH, Concilia, IV: Concilia aevi karolini 860-874, ed. Hartmann (W.), Hannover, 1998, n. 17, p. 159-163. Si veda il Concilio di Calcedonia (a. 451), c. 24. Cf. Hartmann (W.), Die Synoden, op. cit., p. 297 et ss.

31 Edita in PL 67, coll. 135-216. Un esemplare della seconda metà del secolo IX, scritto in loco, è conservato a Monza, Biblioteca Capitolare, ms. h-3/151, ff. 94-128.

32 Sinodo di Milano, ottobre 863, in MGH, Concilia, IV, n. 17, c. 1, a p. 160.

33 Su ciò oltre, alle note 38-41 e testo corrispondente.

34 Sinodo di Pavia, 18 febbraio 865, in MGH, Concilia, IV, pp. 188-197 n. 21, alle p. 190 s. Cf. Hartmann (W.), Die Synoden, op. cit., p. 284.

35 Il libello di Guntario è edito in MGH, Concilia, IV, pp. 192-197 n. 21.

36 Montecassino o Roma, a. 869, in MGH, Concilia, IV, pp. 366-371 n. 32.

37 Annales Bertiniani, ad a. 869, ed. Grat (F.) – Clémencet (S.), Annales de Saint Bertin, Paris 1964, p. 123 e 132.

38 Karoli imperatoris electio, Pavia, febbraio 876, in MGH, Concilia, vol. V, ed. Hartmann (W.), Schröder (I.) e Schmitz (G.), Hannover, 2012, n. 3, p. 21-24; e in MGH, Legum sectio II: Capitularia, II, p. 98-100, n. 220. Con il corredo di argomentazioni filologiche è stato convincentemente argomentato che le parole «et Italici regni regem», che seguono alla qualificazione di «protector, senior ac defensor» sopra citata, costituiscono un’aggiunta tardiva, risalente al secolo XVI: Arnaldi (G.), «La tradizione degli Atti dell’Assemblea pavese del febbraio 876», in Atti del Secondo Congresso Internazionale della Società italiana di Storia del diritto (Venezia, 18-22 settembre 1967), Firenze, 1971, p. 51-68, cf. p. 52 s.; Id., Natale 875. Politica, ecclesiologia, cultura del papato altomedievale, Roma 1990, p. 120, n. 301. Cf. ora l’ed. dei Concilia V, p. 19 nota k.

39 Karoli II Capitulare Papiense (febbraio 876), in MGH, Concilia, V (875-911), op. cit., nr. 3, p. 21-24; e in Legum sectio II: Capitularia, II, nr. 221, p. 100-104.

40 Capitulare Papiense, c. 6. «[…] ut liceat criminalia scelera et alia quaeque corrigenda inquirere, discutere et diiudicare canonice».

41 «Privilegium di Carlo il Calvo (26 febbraio 876)», in Il Museo Diplomatico dell’Archivio di Stato di Milano, ed. Natale (A.R.), Milano, 1971 (d’ora in poi MD), I/2, n. 131, altra edizione in Codex diplomaticus Langobardiae, ed. Porro-Lambertenghi (G.), Augustae Taurinorum 1873 (Historiae Patriae Monumenta, 13) (d’ora in poi CDL), col. 445 n. 265; cf. MD, I/2, n. 124, altra edizione in CDL, col. 432 n. 256 (a. 873); e MD, I/2, n. 132, altra edizione in CDL, col. 446 n. 266 (a. 876).

42 Synodus Ticinensis, a. 889, MGH, Concilia, vol. V, pp. 268-271; anche in MGH, Legum sectio II: Capitularia, II, nr. 222, pp. 104-106. Cf. Hartmann (W.), Die Synoden, op. cit., p. 357.

43 Idem, pr., p. 269.

44 Idem, c. VIII, p. 271, lin. 15-18.

45 Idem, c. 7.

46 Idem, post c. VIII, p. 271, p. 271, lin. 6-9.

Author

Professeur émérite de l'Università degli Studi di Milano.
Queste pagine dedicate al caro e illustre amico Jean-Marie Cauchies fanno parte di uno studio più ampio sul tema della giustizia ecclesiastica nell’Italia carolingia, in corso di completamento.

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