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Légiférer dans la ville médiévale

 | 
Jean-Marie Cauchies
, 
Éric Bousmar

La validità degli statuti cittadini nel territorio (Lombardia, sec. XIV-XV)

Giorgio Chittolini

Texte intégral

0. Premessa

1Scopo di questo intervento è vedere brevemente-in relazione allo stato di Milano, e più precisamente alla Lombardia, fra XIV e XV secolo: nel tardo periodo comunale, cioè, e nel periodo in cui Visconti e Sforza vi impiantarono il loro dominio, dando origine al ducato di Milano (1395-1499)-la vasta capacità di irradiazione e di vigenza degli statuti delle città, anche al di fuori delle mura, e più precisamente nei vasti territori (‘contadi’) che dalle città medesime dipendevano; e la preminenza che essi vi esercitarono, rispetto ad altre fonti di diritto, come principale strumento dell’amministrazione della giustizia e più in generale della vita giuridica del distretto.

  • 1 H. CONRAD, Deutsche Rechtsgeschichte, I: Frühzeit und Mittelalter, Karlsruhe, 19622, I, pp. 354-55 (...)
  • 2 Per la pregnanza del concetto di Territorium, in area tedesca, cfr. D. WILLOWEIT, Rechtsgrundlagen (...)
  • 3 Rispettivamente H. CONRAD, Deutsche Rechtsgeschichte, op. cit.. II, p. 368, e K. KROESCHEL, Deutsc (...)
  • 4 Cfr., per la Germania, D. WILLOWEIT, Stadt und Territorium im Heiligen Römischen Reich. Eine Einfü (...)

2Lo statuto, elaborato e posto in vigore dagli stessi cives, era la massima espressione della legislazione cittadina, ed era il principale elemento costitutivo del cosiddetto diritto urbano (diversamente da quanto accadeva in altri paesi d’Europa, ove il ‘diritto urbano’ non solo non era necessariamente ‘statutario’, ma nemmeno era ‘prodotto’ localmente dagli abitanti della città, bensì costituito da norme e principi introdotti dall’autorità superiore: banni, editti, carte di franchigia, etc.). Inoltre, al di là delle Alpi, il diritto urbano tendeva ad essere circoscritto, come ambito di applicazione, alle città e ai loro abitanti (cives, Bürger, citoyens, etc.), accanto a un diritto più ampio (Landrecht, droit régional)1, distinto da quello urbano, e valido per ambiti territoriali più vasti (Territorium, Land, pays)2, all’interno del quale la città rappresenta una circoscrizione particolare, un « geschlossene Rechtsbereich », « eine Insel... als Bezirk eigenen Rechts im umgebenden Lande3 »: nel quadro, sempre, di altri ‘diritti territoriali’ (del regno, dell’impero, etc.)4. Il fenomeno, ben noto in area imperiale, dell’assunzione del diritto di una città da parte di un’altra città, non comportava però l’‘estensione dell’‘autorità della prima sulla seconda, la creazione di un ambito unitario di giurisdizione e di governo all’interno del quale le Töchterstädte dipendessero dall’autorità giuridica o tanto meno politica della dalla Mutterstadt.

  • 5 Mi permetto di rinviare a G. CHITTOLINI, Statuti e autonomie urbane. Introduzione, in Statuti, cit (...)
  • 6 Il diritto dello statuto prevaleva, in caso di contrasto, anche rispetto al diritto comune: diritt (...)

3Nell’Italia dei comuni il diritto statutario si presentava dunque non solo più ampio e più ricco, rispetto ad altri diritti, concorrenti nello stesso ambito urbano5; ma esso - ed è questo il tema principale del mio intervento - vigeva ben oltre le mura della città, su tutto il territorio su cui la città esercitava il suo dominio politico: ponendosi come preminente (rispetto ad es. al diritto feudale), o a normazioni di organismi particolari (statuti di castra, comunità rurali, etc.); e ponendosi come legge valida per tutto il distretto dipendente: tanto da fare, dello ‘stato cittadino’ (la città, e il suo ‘contado’, di estensione sovente assai ampia), un’entità in larga misura unificata e tendenzialmente unitaria anche dal punto di vista della legge: uno stato cittadino in cui altri ‘diritti’ avevano valore, in generale, subordinato6.

  • 7 Rimando, anche per più ampie indicazioni bibliografiche, a G. CHITTOLINI, A Geography of the « Con (...)

4L’aspetto correlativo a questo quadro è la limitata presenza e la limitata diffusione, in Lombardia, di statuti di ‘centri minori’, privi di rango urbano, e di statuti di villaggi rurali. Si tratta di una sorte di ‘vuoto statutario’ comune ad altre regioni italiane, dove pure, in conseguenza della forza espansiva del comune urbano, si affermava l’egemonia della legislazione statutaria cittadina. Ma è un vuoto che in Lombardia appare forse particolarmente accentuato, in corrispondenza col forte controllo non solo normativo, ma anche politico, amministrativo, ed economico, che le città nel tardo Medioevo erano giunte ad esercitare sui loro contado7.

1. L’organizzazione istituzionale del contado nella Lombardia comunale nella regolamentazione statutaria

5Tale capacità di controllo è conseguenza della ben nota organizzazione dell’Italia padana in un sistema di stati cittadini, ognuno costituito da un centra urbano, circondato da un territorio relativamente vasto su cui la città esercita appunto il suo dominio come una vera e propria città-stato. Non solo infatti le città, come altrove in Europa, conoscono un fiorente sviluppo; ma in più risultano protagoniste di vasti processi di unificazione politica territoriale, che altrove in Europa sono realizzati piuttosto da forze signorili (herrschaftliche Territorienbildung). Si tratta dei grandi comuni cittadini, che corrispondono di regola alle antiche civitates della tarda romanità, divenute sedi diocesane, e sulle quali, piuttosto che su città nuove, si era innestato quasi sempre il grande sviluppo urbano dei secoli X-XIII. Il loro numero non è dunque alto, e tende anzi a restare abbastanza stabile nel periodo di cui ci occupiamo (secoli XIIXV). Nel cuore della pianura padano-veneta, in particolare, entro l’ideale quadrilatero delimitato da Asti, Vercelli, Treviso e Bologna, su una superficie di circa 50.000 chilometri quadrati, troviamo non più di una ventina di diocesi-grandi comuni urbani, che danno vita ad altrettanti stati cittadini, senza che si determini la nascita di nuove città. Si tratta di centri i quali, già nel secolo XI e XII, ancora prima dll’affermazione e dell’espansione del regime comunale, apparivano ricchi di una lunga tradizione di capoluoghi territoriali, ecclesiastici e civili; centri i cui antichi distretti – i municipia, i comitatus, e soprattutto le diocesi-offrivano come i calchi per la per la formazione di un territorio politicamente dipendente, di un ‘contado’, in età comunale.

  • 8 ID, A Geography of the « Contadi » in late Communal Italy, op. cit.

6Tali contadi si trovavano pertanto ad essere mediamente estesi, nell’Italia padana, assai più che in altre aree europee, e anche italiane (non già poche decine o qualche centinaio di chilometri quadrati, ma territori diocesani che giungevano sino a oltre 2-3000 chilometri quadrati); e all’interno di questi territori potevano trovarsi - accano a molti villaggi rurali - centri di un certo rilievo demografïco ed economico (per intenderci, di varie migliaia di abitanti, con artigiani, mercanti: centri che altrove in Europa avrebbero avuto rango urbano; ma centri che, nella rigida organizzazione territoriale imperniata in Italia intorno ai grandi comuni città-stato), si trovavano politicamente e amministrativamente soggetti a questi, e dovevano riconosceme l’autorità8.

  • 9 Cfr., per un aspetto significativo, J. W. BUSCH, Zum Prozess der Verschriftlichung des Redites in (...)
  • 10 I passi del Caroelli, compresi nel primo volume delle Disquisitiones juridicae, Milano 1728, p. 22 (...)

7Corrispettiva appunto di questa autorità e superiorità politica era il fatto che su tutto il territorio della città vigevano le leggi del comune, gli statuti cittadini, costituitisi precocemente in corpi normativi assai ampi9, tali anzi da formate una sorta di Landrecht, o di ‘legge provinciale’, come più tardi la dottrina l’avrebbe definita: « Cum hodie civitates habent sua regimina - secondo la Glossa -, singula civitas habetur pro una provincia, et bene dictum Glosse confirmat Bartolus respectu earum civitatem quae habent proprium regimen ». Così ricorda un giurista novarese vissuto fra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo, Placido Luigi Caroelli, il quale continua: « Additio autem ad eundem Bartolum sub litera B dicit traditionem Glossae locum obtinere praesertim in civitatibus Lombardiae, quia singula earum habet ius ad instar provinciae »10.

  • 11 Dopo gli studi di R. CAGGESE, Classi e comuni rurali nel Medioevo italiano. Saggio di storia econo (...)
  • 12 F. SOMAINI, Processi costitutivi, dinamiche politiche e strutture istituzionali dello stato viscon (...)

8Non è possibile offrire qui un quadro esauriente delle numerose norme che regolavano, sulla base dello statuto, l’organizzazione del territorio soggetto. L’argomento della organizzazione dei contadi e della popolazione rurale nell’ambito dello stato cittadino è stato varie volte toccato, in trattazioni di carattere generale e in trattazioni monografiche, relative a diverse aree italiane11; ma sappiamo che queste norme statutarie, soggette come erano a modifiche non sempre pervenuteci, a ripetizioni tralatizie e anacronistiche, dovrebbero essere studiate e ricostruite città per città nel loro evolversi (e altrettanto bene sappiamo che esse, da sole, non ci danno mai il quadro del funzionamento effettivo della macchina comunale). Colpisce tuttavia, in molte delle redazioni degli statuti urbani lombardi che ci sono pervenuti (redazioni riferibili in genere al secolo XIV e a revisioni viscontee, anche se largamente derivanti da redazioni precedenti)12, la larga diffusione delle medesime norme, tanto da far riconoscere orientamenti normativi molto simili, e tali da configurare un modello tendenzialmente unitario. Al tramonto dell’età comunale, al momento della soggezione ai Visconti, le città lombarde e padane avevano elaborato ormai da tempo, principalmente attraverso gli statuti (anche se non solo attraverso di essi) tutto un sistema di norme che regolamentavano l’organizzazione politica, amministrativa, fiscale, etc. del territorio soggetto, sia a vantaggio degli interessi pubblici e collettivi del comune, sia a tutela degli interessi individuali dei cives.

  • 13 Gli statuti di Parma del 1347 stabilivano che ogni villaggio dotato di chiesa « ad quam homines po (...)
  • 14 Cfr. ad esempio Statuta Communitatis Novariae [ 1276-1277], a cura di A. CERUTI, in Historiae Patr (...)
  • 15 Statuta Cremonae facta et compilata currente anno Domini MCCCXXXIX..., a cura di U. GUALAZZINI, Mi (...)
  • 16 Non di rado, soprattutto nelle redazioni più tarde, queste norme sono raccolte in gruppi, o sezion (...)
  • 17 Statuta Papiae 1383, libro I, r.ca « De non compellendo cives civitatis Papiae ad aliqua onera per (...)
  • 18 Statuta Cremonae 1382, r.ca « De impositione & consignatione bladi quolibet anno fienda », nr. ccc (...)

9Un esame, seppur sommario e rapsodico, mostra ad esempio come vari statuti prevedessero l’obbligo, per ogni comunità del territorio, anche minima, di costituirsi in ‘comune rurale’. Il comune rurale aveva perduto ormai quel significato di libertà che aveva assunto per i rustici fra XII e XIII secolo, come organismo che sancisse il riscatto dal servaggio e il riacquisto della libertà. Diventava piuttosto strumento dell’organizzazione politico-amministrativa del contado cittadino: da costituirsi obbligatoriamente, quindi, con propri magistrati, intesi come interlocutori delle magistrature cittadine e come responsabili di fronte ad esse. Si stabiliva così che anche gli insediamenti minori o minimi (talora a partire da un minimo di 5 fuochi!) si costituissero in comunità, con i loro consoli, campari (preposti alla polizia campestre), etc.13. Talora gli statuti urbani, in quanto validi per tutto il territorio soggetto, prevedevano esplicitamente l’obbligo, per questi magistrati rurali, di impegnarsi con giuramento ad obbedire agli statuti medesimi, e alle magistrature urbane, prestando adeguata fideiussione14. E’ noto inoltre come essi prevedessero, fra l’altro, norme in materia giurisdizionale (a ribadire la preminenza del tribunale urbano e a circoscrivere le competenze dei giusdicenti rurali: i quali, insieme ai consoli, dovevano viceversa prestare aiuto ai magistrati cittadini)15; norme relative alla ‘polizia campestre’, ai ‘danni dati’, all’ordine pubblico (a salvaguardare il vivere ordinato delle popolazioni rurali, e a tutelare i beni dei proprietari fondiari, spesso cittadini)16; norme in materia fiscale (a regolamentare il pagamento delle imposizioni della città, e a dichiarare l’esenzione dei cives dalle imposizioni delle comunità rurali)17; norme in materia annonaria18, e ancora in materia di pignoramenti, di manutenzione delle strade, di pesi e misure, etc.

10Il dominio politico della città, e l’ampia regolamentazione prevista dagli statuti cittadini, lasciavano così uno spazio assai limitato - sia per quanto riguardava l’autonomia e la potestas statuendi dei centri rurali, sia per quanto riguardava le materie in cui essi potevano intervenire - alla legislazione propria degli abitanti delle campagne.

2. Gli statuti rurali nella Lombardia comunale (sec. XIII-XIV)

11Questo non significava che nella Lombardia degli inizi del secolo XIV mancassero del tutto statuti di comunità rurali: anche se bisogna aggiungere che sul loro numero e sulle loro caratteristiche non siamo molto informati.

  • 19 Per l’area lombarda possiamo ricordare, a titolo di esempio e senza pretesa di completezza, C. BAS (...)
  • 20 Gli statuti signorili che ancora erano emanati venivano riconoscendo in genere la presenza e la co (...)

12Probabilmente si erano fatti più rari, o si emanavano solo eccezionalmente, dopo il secolo XIV, quei più antichi testi, cui si pure si dà spesso il nome di statuti, e della cui emanazione o esistenza abbiamo invece notizie numerose dalla seconda metà del secolo XII, e ancor più per i decenni successivi, sin oltre la metà del Duecento. Si tratta di testi in genere piuttosto, brevi in cui venivano definiti convenzioni e rapporti fra signori e rustici, e in cui venivano raccolte, spesso disordinatamente, consuetudini e norme in materia civile, penale ed agraria; testi pervenutici di regola grazie a documenti conservati negli archivi dei ‘signori’ (per lo più enti ecclesiastici) piuttosto che in archivi di comunità19. Questi statuti - che furono probabilmente assai più numerosi di quelli che conosciamo, o di cui ci sia rimasta indiretta menzione - vennero probabilmente perdendo di importanza, se non di validità, con il consolidarsi della dominazione comunale sul contado20.

  • 21 E’ in queste aree montane e prealpine che si possono in effetti ritrovare quelle « serie particola (...)
  • 22 I primi si possono vedere nell’edizione Statuta Cannobii, Novara, 1767 (il testo, nelle sue prime, (...)
  • 23 G. CHITTOLINI, Signorie rurali e feudi alla fine del Medioevo, in Comuni e Signorie: istituzioni, (...)
  • 24 E allora con la rivendicazione della propria autonoma giurisdizione signorile nei confronti della (...)

13Si continuarono a elaborare statuti semmai in aree meno soggette all’influenza delle città, aree ‘marginali’, come si usa dire, rispetto all’aspirazione di controllo dei comuni cittadini; statuti che poterono allora assumere qui maggiore ampiezza. Ciò poteva avvenire ad esempio in aree discoste geograficamente dai centri urbani, situate lungo le vallate alpine o sulle rive dei laghi, caratterizzate tradizionalmente da una maggiore autonomia. Qui soprattutto si registra una singolare continuità e vivacità di produzione statutaria - vivacità che esprime la forza di una consuetudine non tradita dallo statuto -21, e non pochi testi - intesi a regolare le occorrenze particolari di comunità complesse - assunsero precocemente una notevole ampiezza e articolazione, toccando materie diverse, come avvenne ad esempio nei ben noti casi di Cannobio (1211?), o di Vertova (1235-36)22. E statuti continuarono a essere emanati in quelle aree nelle quali la ‘signoria rurale’ sopravviveva, ora riconosciuta, altre volte solo tollerata dal comune urbano23, o talora in antagonismo aperto con esso, come nell’Appennino parmense-piacentino, o nel pavese24.

14Ma nelle aree più direttamente soggette al controllo del comune cittadino la produttività statutaria delle comunità rurali o castrensi sembra esser stata fortemente limitata sia quanto al numero, sia quanto ai contenuti: un’impressione che deriva dalla scarsità dei testi rimasti (alcuni dei quali certamente ‘cancellati’ da statuizioni successive), e, soprattutto, dalle scarse notizie indirette che possediamo dell’esistenza di statuti propri di terre, borghi, villaggi.

15Gli statuti urbani, ormai presenti in redazioni ampie e articolate, prevedevano essi stessi, infatti, come si è visto, normative specifiche sulle comunità rurali, e, poiché rivendicavano piena validità su tutto il territorio politicamente soggetto alla città, non consentivano ai villaggi del contado di emanare statuti, norme o provvisioni contrastanti con essi: in particolare di emanare quegli eventuali conventa et statuta miranti a limitare le prerogative dei cittadini e dei nobili. Gli statuti rurali trovavano quindi ambiti di validità spesso fortemente ridotti e circoscritti entro quel quadro che dalla normazione del comune cittadino risultava primariamente delineato, e a cui non si poteva derogare.

  • 25 P. SCHAEFER, Das Sottocenere im Mittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte der Südschweiz und des Ita (...)
  • 26 SCHAEFER, Il Sottoceneri, op. cit., pp. 322 (nota 22) e 315 (solo dopo la conquista viscontea i co (...)

16« La città di Como - ci riferiamo a una situazione specificamente e attentamente studiata - pretendeva di esercitare la sovranità statutaria in tutto il territorio. Nessuno poteva promulgare statuti contro l’honor communis Cumarum, che riguardassero cioè un campo d’azione che la città si fosse espressamente riservato ». Potevano esistere « regolamenti locali per i compiti autonomi dei comuni non cadevano sotto questo divieto », « statuti locali i quali regolavano quelle funzioni che Como rimetteva o addirittura imponeva ai comuni locali », e per i quali prevedeva procedure di periodica approvazione. Ma questi statuti non potevano riguardare le materie già regolamentate dagli statuti urbani, a patto di perdere ogni validità: non potevano regolare per esempio « gli ordinamenti processuale e penale, che esistevano soltanto nella raccolta degli statuti di Como, la quale conteneva, oltre il regolamento municipale della comunità locale, anche una legislazione valida per tutto il paese »: e agli statuti di Como in effetti ci si richiama nelle liti, e sono gli statuti di Como che disciplinano i ridotti margini della legislazione locale25. Anche entra questi ristretti limiti sembra inoltre che « Como abbia impedito, il più a lungo possibile, la loro codificazione »: così nel Sottoceneri, anche per Lugano e Mendrisio, come nella Valtellina, dove, ricorda il Besta « imperavano gli statuta e le consuetudines scriptae di Como... »26.

  • 27 Cfr. ad esempio per Bergamo, sino alla metà del Trecento, gli statuti esaminati da C. STORTI STORC (...)
  • 28 A Novara, mentre lo statuto del 1276-77 riguardava soprattutto i tempi e i modi di approvazione, d (...)
  • 29 Vedi più avanti, alla nota 69.

17Una situazione analoga a quella comasca sembra si ritrovi in altri distretti urbani lombardi, su cui si sono condotte ricerche sistematiche27; e si può intravvedere dagli statuti di altre città, non ancora adeguatamente studiate28. In sostanza, cioè, una normativa urbana relativa al contado ampia e articolata, e che tende ad ampliarsi ancora fra Trecento e Cinquecento29, determina una politica di contenimento della legislazione statutaria rurale, attraverso il rigido disciplinamento delle statuizioni, il divieto, in particolare, che esse contengano norme contrarie agli statuti della città, o ai diritti dei cives, l’obbligo comunque della loro approvazione da parte delle autorità del comune urbano o del signore: con l’effetto di una forte limitazione nel numero e nella portata delle statuizioni delle comunità rurali.

18Se dunque non mancavano statuti locali di villaggi e terre nelle aree di più diretta influenza urbana, nella piena e tarda età comunale essi assumevano però la forma di accordi e convenzioni fra gli abitanti ed eventualmente i proprietari del luogo - pacta inter vicinos, fabulae paganae -, e riguardavano aspetti particolari della vita sociale ed economica, quali soprattutto l’uso e la gestione dei beni comuni o la tutela delle colture, o talora anche il rapporto fra originari e forestieri; ma non si spingevano ad entrare in questioni di maggior rilievo e di più diretta attinenza ai rapporti cives/rustici, o a quelle relative ad esempio all’amministrazione della giustizia, quale era regolata dallo statuto urbano.

19Si delinea quindi, in una cornice di forte subordinazione e di disciplinamento sotto la città, un quadro di notevole povertà statutaria. Nella piena e tarda età comunale il possesso di un vero e proprio statuto, ampio e comprensivo di una normativa giurisdizionale, sembra esser stato prerogativa di un numero assai limitato di comunità: soprattutto, come si diceva, nelle aree pianeggianti o comunque più permeabili dall’influenza urbana.

3. Interventi sugli statuti urbani e statuizioni di centri minori nell’età viscontea

20Il definitivo consolidamento del dominio visconteo su Milano e sulle città lombarde, a partire dagli anni ‘30 del secolo XIV, provocò alcuni mutamenti.

  • 30 STORTI STORCHI, Aspetti generali della legislazione statutaria lombarda, op. cit., pp. 76-78.
  • 31 Ivi, pp. 78-79, p. 96 ss, e passim; COGNASSO, Note e documenti sulla formazione dello Stato viscon (...)

21Da un lato, i Visconti rivendicarono il diritto di emanare norme e decreti: dapprima in quanto ‘domini’ delle diverse città, e perciò depositari di quell’ » arbitrium super bono et pacifico statu » che Bartolo aveva riconosciuto ai magistrati comunali30; poi, ancora, come vicari imperiali; poi, a maggior ragione, come duchi di Milano31; e in particolare rivendicarono il diritto di sottoporre a verifica ed approvazione gli statuti urbani: verifiche e riforme che si succedettero a più riprese nel corso del ‘300 e poi ancora nel ‘400. Dall’ altro lato - diversamente da quanto era avvenuto nell’età dello stato cittadino - favorirono la redazione di nuovi statuti da parte di un certo numero di comunità minori.

  • 32 C. STORTI STORCHI, Lo statuto quattrocentesco di Crema, in Crema 1185. Una contrastata autonomia, (...)
  • 33 D. M. BUENO DE MESQUITA, Gian Galeazzo Visconti Duke of Milan (1351-1402): a Study in the Politica (...)

22Per quanto riguarda le revisioni degli statuti urbani. questi si moltiplicarono, a più riprese, nel corso del 300: gli anni ‘50 e ‘60 sono stati indicati come quelli di un « generale intervento di revisione e di riforma delle città soggette al dominio »32; e sempre relativamente agli statuti urbani, si multiplicarono gli interventi di Gian Galeazzo negli ultimi due decenni del secoli33.

  • 34 STORTI STORCHI, Aspetti generali della legislazione statutaria lombarda, op. cit., pp. 73-74.
  • 35 A. MASSETTO, La cultura giuridica civilistica, in Aa. Vv., Storia di Pavia, vol. III: Dal libero c (...)

23Questi interventi - così come quelli successivi, per tutta l’età viscontea - ebbero certamente l’effetto, a quanto si può per ora giudicare, di introdurre nella legislazione statutaria norme o modifiche di ispirazione signorile (fors’anche nel tentativo di una uniformazione giuridica del dominio34, una uniformazione in parte forse anche realizzata35): e ciò vuoi attraverso le ‘correzioni’ cui lo statuto era sottoposto, vuoi per i decreti stessi dei signori.

  • 36 Sul significato dello statuto sentito come simbolo di autonomia da parte di città e centri soggett (...)
  • 37 CHITTOLINI, Statuti e autonomie urbane, op. cit., pp. 21-32; STORTI STORCHI, Edizioni di statuti, (...)
  • 38 A. MASSETTO, Le fonti del diritto nella Lombardia del Quattrocento, in J.-M. CAUCHIES, G. CHITTOLI (...)

24Ebbero però anche l’effetto di salvaguardare gli statuti, nella loro qualità cioè di testo normativo primario per la città - con tutto quello che ciò comportava di riconoscimento di autorità e di autonomia36 e, come del resto abbiamo visto, di salvaguardare anche una gran parte dei loro contenuti, come legge della città e del territorio37. Restarono confermate in particolare - di quello statuto cittadino, alla cui osservanza gli officiali ducali dovevano impegnarsi con giuramento entrando in carica - molte delle rubriche cui abbiamo fatto riferimento per l’età comunale, relativamente al governo del contado, e al controllo degli statuti rurali. Di fatto non voile o non poté svilupparsi intorno a queste materie - come del resto in numerose altre - una organica legislazione principesca38.

  • 39 Cfr. da ultimo SOMAINI, Processi costitutivi, op. cit., pp. 744 ss., 763.
  • 40 F. COGNASSO, L’unificazione della Lombardia sotto Milano, in Storia di Milano, a cura della fondaz (...)

25Sul territorio, tuttavia, si faceva di fatto più forte l’influenza del principe, la quale si manifestava del resto, più in generale, in una pratica di governo che non di rado, con vari provvedimenti amministrativi, fiscali, giurisdizionali, travalicava lo statuto urbano39. In materia di statuti rurali ad esempio era al principe che veniva progressivamente riservato il diritto di autorizzarne la stesura, e il diritto di approvarli. E un aspetto importante della politica viscontea del Trecento fu, come prima si accennava, il favore alla redazione di nuovi statuti per i centri minori, con un sensibile aumento di statuizioni che si verificò in particolare fra i decenni centrali del Trecento e i primi del Quattrocento, un periodo che corrisponde alla fase di assestamento degli ordinamenti territoriali dello stato visconteo, dopo il primo tumultuoso momento della conquista, e dopo che, dagli inizi appunto degli anni ‘30, il dominio dei signori di Milano appariva ormai stabile e consolidato su tutta la Lombardia40. L’aspirazione di molti borghi, terre e organismi federativi a darsi statuti propri - aspirazione che sembra accentuarsi fra XIII e XIV secolo, in parallelo a una loro crescita complessiva - trovava ora da parte dei Visconti riscontro assai più favorevole di quanto non avesse avuto da parte degli stati cittadini: e ciò secondo il disegno di un ordinamento amministrativo e giurisdizionale imperniato su una serie di distretti minori, che a quei centri spesso facevano capo, in consonanza con un modello politico di stato che i Visconti sembravano intesi a creare, per riconoscere maggiori spazi ai minori centri non urbani, e per controbilanciare l’eccessivo peso delle città.

  • 41 VARANINI, Statuti rurali e organizzazione del contado, op. cit., pp. 71-72. Cfr. anche S. R. EPSTE (...)
  • 42 G. CHITTOLINI, La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV-XV, To (...)

26Numerosi borghi e centri lombardi non urbani si erano sviluppati infatti fra XIII e XIV secolo; e in essi piccole aristocrazie locali di notai, di medi proprietari, di artigiani trafficanti appaltatori: animati-come si è rilevato per la campagna veneta-da una « volontà imitativa delle istituzioni urbane », e da « esigenze non dissimili da quelle dei cives coi quali del resto aspiravano ad integrarsi »41. Verso questi ceti, e verso queste ‘terre’ i Visconti dimostrano un’attenzione particolare, mostrando nel contempo un chiaro l’orientamento ad assegnare loro spazi istituzionali più ampi, a stabilire raccordi più diretti ed efficac: i tratti che del resto si sono già messi in luce sia per quanto riguarda questi centri minori, sia per quanto riguarda le comunità e le vallate alpine, o le signorie rurali42.

  • 43 Per l’area bergamasca cfr. VARANINI, La tradizione statutaria della Valle Brembana, op. cit., p. 1 (...)

27E’ in questo quadro che sembra prender corpo, intorno alla metà del Trecento, un ordinamento territoriale ben più articolato e decentrato rispetto a quello fortemente urbanocentrico dell’età precedente; un ordinamento che ad alcuni di questi centri e organismi minori riconosce autonomie particolari (ci ritorneremo fra breve), ma che in generale fa dei centri minori, o di numerosi fra essi (anche quelli non del tutto ‘separati’, o terre non ‘de per se’) i capisaldi di una nuova organizzazione amministrativa e giurisdizionale. Si tratta di terre e di borghi situati nella pianura, anche non lontano dalle città; si tratta di piccoli centri dell’area alpina e prealpina, intorno a cui si delineano circoscrizioni territoriali (comunità e federazione di valle, comunità di ‘terre del lago’) spesso ricalcate su preesistenti organismi federativi. Quei centri ottengono prerogative e privilegi; diventano sedi di podesterie, di vicariati, di capitaneati, e funzionano come terminali stabili e istituzionalizzati del governo del signore, più stabili e assestati di quanto non fosse in precedenza43 (si diffonde in questo periodo, ad esempio, a partire dalla metà del Trecento, la pratica della conservazione dei decreti signorili in appositi registri, o in aggiunta agli statuti). I podestà svolgono funzioni importanti, in particolare amministrano giustizia; ed essi hanno bisogno, per esercitare queste funzioni, di nuovi strumenti, anche normativi; hanno bisogno di statuti appunto che definiscano e regolino le loro competenze giurisdizionali in materia civile e criminale.

  • 44 Sul rapporta fra nuove statuizioni e processi di riassetto territoriale (la creazione, ad esempio, (...)
  • 45 E non è casuale, in concomitanza con questo processo, la ripresa, da parte della dottrina, del con (...)
  • 46 Per l’area veneta cfr. VARANINI, Statuti rurali e organizzazione del contado, op. cit.’, ID., Gli (...)

28E’ probabilmente da porre in relazione a questi orientamenti di politica territoriale, e a questo processo di riordinamento amministrativo, il fenomeno della redazione di nuovi statuti44, i quali in effetti si fanno numerosi, per parecchie comunità di peso non mediocre, nei decenni corrispondenti alla signoria di Bernabò Visconti, e poi soprattutto di Gian Galeazzo45, secondo una cronologia, e con caratteri che differenziano il dominio visconteo da quella di altri stati dell’Italia centro-settentrionale, dove non mi pare che si ritrovi un trend analogo46: a testimonianza dell’importanza degli anni del pieno e tardo Trecento per l’orgnizzazione territoriale dello stato milanese.

  • 47 L. MANZONI, Bibliografia statutaria e storica italiana, voll. I/II: Leggi Municipali, Bologna, 187 (...)

29Non è difficile rendersi conto di questo addensarsi di statuizioni - pur in assenza, per ora, di studi complessivi - anche solo ripercorrendo le raccolte di edizioni statuti lombardi (come ad esempio quelle, numerose, contenute nel Corpus statutorum italicorum), o cataloghi come quelli del Manzoni, del Fontana e del Chelazzi47, o la raccolta di statuti lombardi costituita presso l’Istituto di Storia del Diritto dell’Università degli Studi di Milano: anche se va aggiunto che non sempre da quelle edizioni o descrizioni si può ricavare con sicurezza la data di prima promulgazione (non è escluso che in alcuni casi possa trattarsi di riforma di uno statuto precedente), e nemmeno una datazione sempre sicura delle diverse parti dei testi statutari quali sono oggi conservati. Non mi sembra dubbio in ogni caso che questo moltiplicarsi di statuizioni e di interventi debla essere ricondotto all’iniziativa dei Visconti. Gli statuti attribuiscono di regola questa iniziativa alle comunità, e dei Visconti risulta solo l’approvazione e l’eventuale correzione del testo sottoposto; ma la coincidenza delle date, la regolarità con cui si rispetta la procedura dell’approvazione, l’attenzione con cui il lavorio di elaborazione viene seguito da parte della cancelleria del signore (soprattutto negli anni di Gian Galeazzo e con il costante intervento del cancelliere Comolo, al quale dalla fine degli anni ‘80 è sistematicamente delegata questa materia): tutto dimostra la vigile regia dei signori di Milano, e lascia ben intravvedere la loro opera di sollecitazione e di intervento.

4. Gli statuti dei centri minori autonomi e separati emanati in età signorile

30Ora, si poneva, per questi numerosi nuovi statuti, il problema del rapporto con gli statuti delle città nel cui territorio erano compresi (così come si ponevano, fra questi centri e le città di appartenenza, più generali problemi di ordine politico, fiscale, amministrativo). In particolare fino a che punto questi nuovi statuti si odevano essere come un nuovo jus proprium, specifico di quei centri, al di fuori dello statuto urbano, e magari in contrapposizione con esso (per quanto, sempre, possiamo discernere attraverso la varie stratificazioni di norme e possiamo orientarci attraverso una ‘tradizione’ dei testi statutari stessi che non ci garantisce sempre da interpolazioni o mutilazioni)?

  • 48 Cfr. rispettivamente G. CHITTOLINI, Le « terre separate » nel ducato di Milano in età sforzesca, i (...)
  • 49 E. NASALLI ROCCA, Bobbio e i suoi statuti, in Archivio storico lombarde, 56, 1930, pp. 193-227 e 4 (...)
  • 50 A questa fase risalgono gli statuti di alcune piccole località: Sale nel Pavese, separata nel 1413 (...)
  • 51 D. BERNONI, Le vicende di Asola, Roma, 1876, pp. 107-109; SOLAZZI, Gli statuti di Viadana del seco (...)
  • 52 Mortara ad esempio nel 1409 ottenne da Facino Cane la separazione da Pavia e, contemporaneamente, (...)
  • 53 Così per Chiari nel 1427, allorché Filippo Maria, confermando a quella terra la recente concession (...)
  • 54 STORTI STORCHI, Edizioni di statuti nel secolo XVI: qualche riflessione sul diritto municipale in (...)

31a) Sicuramente desiderosi di porsi in una posizione distinta e in qualche misura antagonistica rispetto agli statui dei centri urbani sono gli statuti dei centri e dei territori che in questa opera di riassestamento signorile della Lombardia cittadina venivano ad aver riconosciuta un’autonomia più piena, e tale da comportare una vera e propria ‘separazione’ dai ‘contadi’ ai quali esse avrebbero dovuto appartenere (sia che si trattasse di castra nobilia che già al momento dell’avvento del dominio visconteo avevano ottenuto condizioni particolari, sia terre privilegiate e ‘separate’ in una fase successiva, fra secondo Trecento e primi Quattrocento). Lo stesso avveniva per le terre e le vallate alpine la cui separazione era ora più nettamente formalizzata48. La rescissione dei legami con la città (e quindi con lo statuto urbano) richiedeva necessariamente una normativa specifica, e una statuizione autonoma. In alcuni casi per verità si ovvio al problema con la dichiarazione esplicita da parte dei Visconti che si poteva continuare il ricorso alla legislazione della città, magari temporaneamente, in attesa dello statuto (fatte salve, naturalmente, le nuove prerogative che dal punto di vista politico questi minori centri avevano acquisito). Di regola però la separazione comportò la correlativa redazione di un nuovo statuto. E’ il caso-per ricordare alcuni esempi meglio studiati-di Bobbio già nel 1342, di Bra nel 1370, di San Colombano nel 137449. E lo stesso avvenne in seguito, sempre nei primi decenni del Quattrocento, nella nuova fase delle separazioni operate da Filippo Maria durante le sue guerre di riconquista del ducato50, così come avvenne per altre terre lombarde ad opera dei signori cui esse si trovarono soggette, prima di tornare sotto il dominio visconteo (che molte di quelle separazioni confermò): per Asola, ad esempio, da parte di Pandolfo Malatesta, o per Casalmaggiore da parte della Signoria di Venezia51. L’autorizzazione a compilare nuovi statuti si accompagnava di fatto alla concessione della separazione52; ma anche quando tali esplicite autorizzazioni non sono attestate si può rilevare una coincidenza di tempi fra la concessione dei privilegi di autonomia e l’elaborazione di una legislazione statutaria locale. Il ricorso a statuti estranei (per lo più urbani) era autorizzato come misura temporanea, in attesa della redazione di un testo locale53. E il possesso della ‘facultas condendi statuta’ venne considerato come prova di una condizione di separazione54.

  • 55 CHITTOLINI, Città, comunità e feudi, op. cit., pp. 117-118, con vari altri esempi, sia lombardi ch (...)

32Questi statuti di terre ‘separate’ presentano in effetti tratti particolari, poiché esse largamente profittano dell’ampia capacità statuente loro riconosciuta, e che le pone fuori del controllo della città e di ogni altro fuorché del signore: gli statuti - per lo più nei proemi, o nelle rubriche di particolare rilievo politico, come quelle relative al giuramento del podestà: proemi e rubriche che diventano veri e propri manifesti di autonomia - ribadiscono la loro condizione di corpo autonomo e separato, de per sè e con mero e misto imperio, si dichiarano come fonte di diritto preminente, seconda solo alla lex o alla voluntas del principe, proibendo di ricorrere allo statuto urbano, ed escludendolo, di regola, dalla gerarchia delle fonti del diritto. Il podestà del borgo e castello di Treviglio, ad esempio, secondo gli statuti del 1393, entrando in carica, attesta solennemente di possedere il mero e misto imperio, così come lo possiede il comune del luogo (« habeat merum et mixtum imperium, et plenam et liberam jurisdictionem, prout habet commune dicti castri »); il podestà inoltre dovrà impegnarsi a difendere, come patrimonio prezioso, le prerogative della comunità (« honorem, bonum statum, iura, iursdictiones, immunitates, gratias »), e analogo impegno si richiede agli altri officiali, ai consiglieri, agli abitanti. « Servabo et servari faciam - stabilisce la rubrica ‘De sacramento rectoris et suorum officialium’ degli statuti di Soncino del 1393-statuta et ordinamenta communis Sonzini, et ipsis deficientibus servabo et servari faciam bonas consuetudines et provisiones communis Sonzini, et ipsis deficientibus jus commune, et plus et minus prout placuerit domino Domino nostro »55.

  • 56 Ad esempio in materia di amministrazione della giustizia e di procedure giudiziaria tendono a escl (...)
  • 57 Ibid. Cfr. anche Statuta civilia et criminalia Vallis Lugani, op. cit., rubrica 105; e P. SCHAEFER (...)
  • 58 G. CHITTOLINI, A proposito di statuti, copiaticci, « jus proprium » e autonomia, in Il dedalo stat (...)

33Su varie questioni specifiche questi statuti oppongono una propria normazione - se non un proprio diritto - a quella dello statuto urbano, in una sorta di dialogo a distanza: in materia di amministrazione della giustizia (escludendo la possibilità di intervento di officiali e giusdicenti estranei, e in particolare dei giusdicenti della città), in materia di tutela della locale proprietà fondiaria verso la penetrazione di cives e di forenses, in materia fiscale56. Talora cercano di riproporre a loro vantaggio nei confronti dei piccoli villaggi circostanti quel modello di organizzazione territoriale urbanocentrico che per altro verso contrastano così aspramente nei confronti della loro ‘città dominante’; proponendosi - le terre separate della campagna - come piccoli capoluoghi, ed introducendo a loro favore le stesse norme che gli statuti urbani imponevano alle minori comunità rurali: in materia di approvvigionamento annonario, di tributi, di responsabilità solidale dei rustici, di tutela della proprietà fondiaria contro i danni dati, di manutenzione di argini, strade, canali. Anche per quanto riguardava la redazione di statuti limitavano drasticamente la potestas statuendi dei villaggi minori57. Si finiva così per ritrovare una cert’aria di famiglia fra statuti urbani e statuti delle ‘quasi-città’, i quali ultimi, in non pochi casi, non rifuggivano da massicce copiature degli autorevoli statuti dei comuni urbani, depurandoli ovviamente di ogni pretesa di superiorità e viceversa attribuendo a sè medesimi e ai propri magistrati quelle prerogative di autonomia o sovranità politica che gli statuti urbani riservavano alla città58.

34Si configurava quindi per alcune località - centri non urbani, ma borghi insigniora come avrebbe scritto Gabriele Verri -, se non sempre un nuovo jus proprium, una statuizione particolare e autonoma, svincolata da quella della città, che vedeva quindi limitata o esclusa la sua possibilità di applicazione, per quanto si può vedere dalla prassi lombarda (anche se non senza dispareri e incertezze nella dottrina).

  • 59 Nel senso precisato in BESTA, Fonti: legislazione e scienza giuridica, op. cit., p. 548.
  • 60 Su questi Statuta communis et hominum burgi de Lugano, cfr. A. LATTES, Gli statuti di Lugano, op. (...)
  • 61 Gli statuti di Castel San Giovanni, a cura di E. FALCONI, Parma 1963.
  • 62 Statuta terre Sancti Columbani et suae jurisdictionis, Lodi, 1586, prime pagine n.n.
  • 63 STORTI STORCHI, Edizioni di statuti nel secolo XVI, op. cit., p. 206.

35b) In quella che tuttavia sembra essere la maggioranza dei casi, di centri ‘minori’, magari promossi a sede di podesteria locale (di tribunale decentrato cioè, officiato da un rappresentante del duca), gli statuti, anche quando si trattava di statuti ‘giurisdizionali’ 59, civili e criminali, di regola continuavano a presupporre lo statuto della città, cui si dichiarava non potersi derogare. Gli statuti del borgo di Lugano ad esempio, risalenti forse al 1370, continuavano a prevedere il ricorso agli statuti comaschi per varie materie, perché la formula di approvazione del vicario di Galeazzo Visconti dichiarava esplicitamente che gli statuti locali non potevano derogare alla giurisdizione che la città di Como aveva su quella terra, e in materia di giurisdizione appunto non avevano valore60; la preminenza degli statuti urbani era stata riconosciuta parimenti dagli statuti di Castel San Giovanni, nel piacentino, emanati una decina d’anni prima61; l’obbligo del ricorso agli statuti di Pavia fu stabilito dal duca Filippo Maria Visconti nel 1432 allorché San Colombano, dopo un periodo di ‘separazione’, fu aggregato nuovamente al distretto pavese62. Quando, in età sforzesca, fu riformato lo statuto di Novara, copia dello statuto fu inviato a tutte le comunità della giurisdizione, affinché lo si potesse bene legere et intelligere e non si potesse affermante l’ignoranza63.

  • 64 Cfr. supra, nota 10.
  • 65 Numerosi sono i decreti che tendono, in genere, a confermare le norme di tradizione urbana; ben no (...)

36Ugualmente si dichiarava esplicitamente e si prescriveva l’obbligo di far ricorso agli statuti cittadini come fonte di diritto suppletivo (che in certe materie potesse integrare la normazione locale, in omissis et deficientibus); statuti che - per l’interpretazione larga di cui erano suscettibili, acquistavano talora la pregnanza di uno jus commune provinciale entro cui comunque lo jus particolare del castrum o della terra era compreso64: ferma restando la teorica precedenza di una legislazione principesca, che però in molte materie risultava di fatto assai poco invadente, o addirittura corroborava la antica normativa urbana, a tutela della centralità della città e degli interessi dei cives65.

  • 66 Sulle terre separate della pianura, e sulla limitata estensione dei loro territori, CHITTOLINI, Ci (...)
  • 67 Cfr. ad es. Paolo di CASTRO, Consiliorum, cons. XXXIX, (ed. Venezia 1581, c. 20r.). Un’ampia rasse (...)
  • 68 Cfr. infra, nota 73.

37L’assestarsi dello stato visconteo, nel corso de Trecento, aveva dunque comportato modifiche nella geografia statutaria precedente, con la comparsa di un certo numero di redazioni statutarie di centri minori, che nelle varie provincie si aggiunsero agli statuti urbani. Ma, se l’area di applicazione del diritto urbano si riduceva, ciò accadeva in aree ‘marginali’, prevalentemente alpine, o a ridosso della montagna o dei laghi; ovvero, nella pianura, di fronte ad alcune poche terre separate: non però numerose, nè dotate di un territorio consistente66. Gli statuti giurisdizionali degli altri centri restarono invece - in caso di deficienze, omissioni, o, a maggior ragione, di norme contrastanti, - per quanto si può giudicare, in una materia certamente fluida e controversa - dipendenti da quelli urbani: « statuta et consuetudines civitatis debent servari in comitatu »67, come ripete concorde la dottrina, anche nel caso di città cadute in soggezione di un principe, quando il principe ne abbia implicitamente o esplicitamente approvato le leggi68.

  • 69 Le norme relative a queste materie tendono ad essere col tempo ampliate, meglio definite, riordina (...)

38E del resto nel corso del Trecento, e ancora nel Quattrocento e nel Cinquecento, pur in un periodo di decrescente fecondità statutaria, assistiamo a un arricchimento della normativa statutaria urbana relativa alla campagna, soprattutto in materia fiscale e di danni dati, con norme fiscali, giurisdizionali e di polizia campestre69: a testimonianza dell’interesse dei cives per la tutela di una proprietà fondiaria urbana che andava aumentado nel contado.

  • 70 CHITTOLINI, Città, comunità e feudi, op. cit., pp. 114-115 e passim.

39Di fatto, intorno alla metà del Quattrocento, in occasione di quella rifondazione costituzionale compiuta da Francesco Sforza nel momento della sua ascesa al trono ducale, è riconosciuto il principio generale della preminenza del mero e misto imperio della città e della sua omnimoda jurisdictio, tam in civilibus quam in criminalibus: un riconoscimento che comporta la preminenza dela giurisdizione della città, del suo tribunale, del suo statuto (pur con le limitazioni derivanti dai privilegi ammessi dal duca a favore di alcuni centri del contado, e in particolare delle non molte terre confermate nel loro status di separazione)70.

  • 71 Ivi, p. 42 ss. La parola statutum, nella sua evoluzione, ben registrata dal linguaggio cancelleres (...)
  • 72 E. DEZZA, Gli statuti di Pavia, in Storia di Pavia, vol. III, t. I: Dal libero comune alla fine de (...)

40E comporta il riconoscimento della validità e vigenza dello statuto urbano, riconoscimento che le città talora ridomandavano esplicitamente (così come per converso era richiesta la conferma o la concessione dello statuto da parte di minori comunità rurali71) anche in altre materie, private e pubbliche formali e sostanziali, civili e criminali: materie che, in conseguenza forse degli interventi viscontei, sono apparsi a taluno aver acquistato una certa aria di famiglia, una comune « forma statutorum et decretorum Lombardiae », come scrive ad esempio il grande ‘pratico’ Giovanni Pietro Ferrari, agli inizi del Quattrocento72 anche se questa patina di uniformità non valeva a rompere, come ora torneremo a dire, alcune connotazione fortemente municipali dei diversi statuti

  • 73 Cfr. ad esempio A. TARTAGNI, Consilia, II, 151,4, a proposito della dipendenza del castrum della S (...)

41Era del resto la situazione prevista dalla dottrina, sia per la Lombardia che altrove: dottrina che, là dove ritrovava che il principe avesser riconosciuto le leggi urbane, riconosceva parimenti la subordinazione ad esse dei territori del contado che non avessero statuti, ovvero delle terre dipendenti che pure avessero statuti; in taluni casi anche degli degli statuti di terre non ‘separate’73.

5. Gli statuti delle minori comunità rurali

42In ogni caso, anche in questi decenni viscontei, sembra siano rimaste assai limitate le statuizioni di centri e villaggi minori. L’ondata di statuizioni del periodo visconteo - e a maggior ragione il definirsi di uno statuto autonomistico come quello sopra delineato - non riguarda inatti le piccole comunità rurali che restano comprese entro l’ambito di influenza politica delle città (situate cioè in quelle parti dei contadi in cui l’autorità urbana continua ad esercitarsi in forma più diretta ed efficace, in particolare nella pianura).

  • 74 CHITTOLINI, La formazione dello stato regionale, op. cit., pp. 292 ss.; E. FASANO GUARINI, Gli sta (...)
  • 75 EAD., ivi, pp. 109-113; e cfr. ora A. DANI, I comuni dello Stato di Siena e le loro assemblee (sec (...)

43I Visconti non mostrano nessun particolare interesse a sollecitare iniziative di minori comunità e villaggi. Non si verifica in Lombardia nulla di simile a quello che avviene nella Toscana fiorentina degli inizi del Quattrocento allorché, proprio in concomitanza con l’impianto di uno ‘stato territoriale’, si registra una vivace sollecitazione da parte di Firenze, anche verso i più piccoli comuni, perché essi si diano i loro statuti, a consolidare i locali nuclei di aggregazione rurali, anche in funzione di contrapposizione alla legislazione statutaria delle altre città toscane, ora soggette a Firenze, nei contadi delle quali quei comuni rurali e comunelli si trovavano. E’ una sollecitazione che risponde a un particolare modello di stato regionale, in cui Firenze - secondo una tradizione antica di rapporti con comunità o ‘leghe’ del territorio - scavalca le città suddite, appoggiandosi direttamente a organismi e ‘centri minori’74 Una vitalità statutaria e comunitativa che, seppure per diversi motivi, si può trovare anche nel Senese75.

  • 76 G. COZZI, La politica del diritto nella repubblica veneta, in Stato, società e giustizia nella rep (...)
  • 77 SAVELLI, Gli statuti della Liguria, op. cit., pp. 4-9, 20 ss., e passim; ID., Geografia statutaria (...)
  • 78 B. ANDREOLLI, Per una morfologia della statutaria medievale emiliana: il caso modenese, in La libe (...)
  • 79 Cenni in P. PIRILLO, « E seco porta lettere d’ubidientia e di comandamento agli uomini dell’alpe » (...)
  • 80 Sul « vuoto statutario » intorno a Perugia M. G. NICO e P. BIANCIARDI, L’unione fra potere pontifi (...)

44Ciò non sembra accadere invece, pur nella grande varietà di situationi locali, dove il modello di stato è un altro, dove le città hanno conservato negli stati regionali una posizione più forte. Come infatti non accade in Lombardia, non accade nelle pianure della Terraferma veneta76, o in Liguria rispetto alla ‘dominante’, Genova77; non nei distretti dei maggiori contadi cittadini emiliani, fossero essi estensi78, o pontifici79; così come intorno alle città maggiori dello Stato della Chiesa, nelle Marche e in Umbria80. Qui i centri urbani, ancora ostili a statuti rurali, fanno meglio valere la loro ‘sovranità statutaria’.

  • 81 Qualche cenno in generale sull’area padana in G. CHITTOLINI, Cities, « City-states », and regional (...)

45Nella pianura lombarda, cosi come in altre delle altre aree citate, i grandi comuni cittadini incrementano, come si è visto, una legislazione propria, intesa a regolare più compiutamente la vita delle comunità rurali soggette, soprattutto in materia fiscale e di danni dati, a tutela ancora dei crescenti interessi fondiari dei ceti urbani, e a tutela anche delle perduranti prerogative del comune urbano sul suo territorio (o meglio sulla parte di esso che avevano conservato dopo le separazioni borghigiane, montane o feudali): nel quadro della posizione di rispetto che lo stato regionale ha qui riconosciuto alla città81. E di questa legislazione pretendono appunto l’applicazione nel contado, contenendo la redazione di statuti rurali e contestandone la validità.

  • 82 Statuti di Lonate Pozzolo (anni 1496-98), trascrizione e note di F. BERTOLI e R. GARATTI, estratto (...)
  • 83 P. CARONI, Statutum, estratto da Scrinium. Studi e testimonianze pubblicati in occasione della 53. (...)

46Di fatto nella Lombardia visconteo-sforzesca ci sono rimasti soltanto pochissimi statuti per le piccole comunità rurali delle campagne. Non è certo da escludere che altri ne esistessero: simili, ad esempio allo statuto del piccolo villaggio di Lonate Pozzolo, redatto a fine Quattrocento, e rinvenuto pochi anni fa nelle filze di un notaio locale, uno statuto che si aggiunge così ai pochissimi noti per l’area milanese82. Si tratta di statuti, tuttavia, i quali, più che a regolare complessivamente la vita di una comunità, appaiono simili semmai alle antiche fabulae e convenienciae fra vicini: volte a definire soprattutto le minute occorrenze della vita sociale ed economica del villaggio - regolabili del resto anche con altri strumenti giuridici e normativi, in assenza di uno statuto83 -; non materie delicate o politiche, altrove e altrimenti disciplinate. E saranno solo statuti di questo genere che si introdurranno semmai nei primi secoli dell’età moderna. Vediamo, a mo’ di esempio, le situazioni di alcune province che conosciamo meglio (in attesa che ricerche più sistematiche consentano di avere un quadro più ampio e attendibile per l’intero ducato).

  • 84 Statuta ab Armelina de Confanoneriis... data terrae et hominibus Cecognariae, op. cit. ; Statuta A (...)

47Per il territorio cremonese, ad esempio, (esteso oltre 1500 chilometri quadrati), e per il periodo fra 300 e 400, sappiamo dell’esistenza di statuti (solo alcuni dei quali ci sono conservati) per quella mezza dozzina di terre che ebbero privilegi di separazione e furono podesterie (cioè sedi di un tribunale locale) per piccoli distretti rurali, come Crema (poi passata a Venezia), Casalmaggiore, Castelleone, Pizzighettone, Soncino, Mozzanica, forse Fontanella. Ci sono conservati inoltre tre statuti ‘signorili’: due, già ricordati, molto semplici e rudimentali entrambi, relativi ai domini della grande abbazia bresciana di S. Giulia nel territori di Cicognara (1261-97, 1342) e di Alfiano (1305); un terzo, di impianto più ampio e giurisdizionale, come di piccolo staterello autonomo, per Viadana (inizi sec. xiv): statuto emanato dai Cavalcabò ai tempi della loro signoria su quel castrum, e rimasto poi in vigore anche quando Viadana passò sotto il dominio visconteo, e poi gonzaghesco84. Di altri statuti non si ha per ora notizia.

  • 85 M. R. CORTESI, Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XIII-XVIII, B (...)

48Nel territorio bergamasco, assai più esteso, sin quasi 3000 chilometri quadrati, per oltre 2/3 collinare e montano-territorio la cui situazione è ben nota grazie agli studi di M. R. Cortesi-troviamo solo due statuti nella pianura, e cioè a Romano e Martinengo (podesterie, e poi ‘terre separate’ dal primo ‘400), nessun altro per i pur numerosi e popolosi centri presenti. Nell’ area montana troviamo invece una decina di statuti di comunità di valle, e una dozzina di statuti di piccole comunità montane (un’altra ventina di statuti si aggiungeranno fra ‘500 e ‘700)85.

49Ancora più semplice la situazione nel territorio lodigiano, tutto pianeggiante esteso poco meno di un migliaio di chilometri quadrati: l’unico statuto noto è quello di San Colombano, concesso al momento della separazione, come sopra si è ricordato.

  • 86 FASANOGUARINI, Lo Stato mediceo di Cosimo I, op. cit., pp. 101-103. La redazione di molti di quest (...)

50Di qui, insomma, l’impressione di ‘vuoto statutario’ che offrono le pianure lombarde (e veneto-padane): impressione tanto più forte se la mettiamo a confronto con l’esuberanza nella produzione di statuti locali da parte di altre aree: in particolare da parte delle campagne del dominio fiorentino nel Quattrocento, come si è già accennato, che costituiscono il caso forse più significativo. Utilizando la diligente ricognizione compiuta da E. Fasano Guarini, possiamo vedere il numero e la distribuzione degli statuti locali, a mo’ di esempio, nel territorio pistoiese. Qui, su una superficie di circa 900 chilometri quadrati, collinare per lo più e in parte montagnosa, nell’età di Cosimo I, intorno alla metà del Cinquecento, ritroviamo quattro statuti ‘giurisdizionali e amministrativi’ per le quattro podesterie nelle quali era diviso il territorio, ma, accanto a questi, oltre una quindicina di statuti ‘amministrativi’ - per regolare cioè il funzionamento amministrativo di comuni e organismi locali - e 22 statuti che fautrice definisce ‘rurali’, relativi cioè alle altre occorrenze, soprattutto agricole e quotidiane, dela vita comunitaria. Anche nel Pistoiese la densità statutaria (sia di statuti amministrativi sia di statuti rurali) si fa più alta man mano che dalla valle dell’Arno si procede verso il crinale dell’Appennino, nelle aree cioè di più marcata impronta collinare e montana; ma non mancano nella parte meridionale del territorio, e presentano inoltre quella vivacità e ricchezza di spunti polemici contro la legislazione urbana cui già abbiamo accennato86.

  • 87 CORTESI, Statuti rurali e statuti di valle, op. cit., cartine a pp. 143-45. In queste aree inoltre (...)
  • 88 Oltre alle ricerche citate di FALCONI, Statuti territoriali del parmense, BARN1, L’organizzazione (...)

51Se vorremo trovare in Lombardia una certa densità e produttività statutarie, nel tardo Trecento e nel Quattrocento, da parte di piccole comunità, al di fuori di quelle terre autonome o quei piccoli capoluoghi amministrativi che i Visconti stessi vollero dotare di un loro statuto, dovremo guardare ancora una volta oltre i confini dei territori di più stretto controllo urbano, alle aree ‘marginali’ che prima si ricordavano: le aree montane (si è sopra ricordata la sensibile differenza del numero di statuti nella pianura e nelle valli87: una situazione che possiamo ritrovare anche nelle aree collinari e montagnose cui prima si accennava); oppure le zone dove sopravvivevano giurisdizioni feudali o ‘signorili’, laiche o ecclesiastiche, le quali, anche attraverso l’emanazione di uno statuto, intendevano riaffermare la loro autonomia nei confronti della città, o del principe88.

  • 89 Cfr. ad es. A. CORTONESI, Ruralia. Economie e paesaggi del Medioevo italiano, Roma, 1995, in parti (...)
  • 90 In mancanza di ricerche generali dedicate a questo tema (ricerche come quelle citate di SPAGGIARI,(...)

52Ed è, forse, la medesima situazione che ritroviamo in altre province dell’Italia centro-settentrionale, come si è già accennato: una situazione di relativamente alta ‘densità statutaria’ in aree contrassegnate da una presenza di signorie rurali89; o in aree in cui più lieve era avvertita comunque la presenza della città, come ad esempio in varie parti del Piemonte e del Monferrato, della Liguria periferica, dell’Appennino emiliano e tosco-romagnolo90: una situazione che si contrappone a quella di mancanza di statuti locali, come abbiamo visto, intorno a centri urbani forti e capaci di una estesa influenza sulle campagne intorno.

  • 91 Si vedano in particolare SAVELLI, Gli statuti della Liguria, op. cit., pp. 9, 26 ss.33; O. RAGGIO,(...)

53E mentre nemmeno nell’età moderna la pianura lombarda si caratterizza come produttrice particolarmente attiva di statuti rurali (ricorrendosi evidentemente ad altri strumenti normativi validi in ambito locale), in queste aree registriamo invece la durata, e anzi l’intensificazione di un’attività propriamente statutaria: seppure con caratteri spesso nuovi e tali da configurare non solo una nuova geografia delle fonti del diritto, ma anche un diverso rapporto fra la normativa locale, la normativa urbana, la normativa dello stato91.

Notes

1 H. CONRAD, Deutsche Rechtsgeschichte, I: Frühzeit und Mittelalter, Karlsruhe, 19622, I, pp. 354-55; K. KROESCHELL, Deutsche Rechtsgeschichte, Opladen, 19899, I, pp. 279-80; A. WOLF, Die Gesetzgebung der entstehenden Territorialstaaten, in H. COING (Hg.), Handbuch der Quellen und Literatur der neueren Europäischen Privatrechtsgeschichte, I: Mittelalter (1100-1500), München. 1973, pp. 517-799, in particolare pp. 522n, 549n. Nell’ambito del Landrecht, anzi, per piccole città, risulta difficile parlare di un vero e proprio « diritto urbano », piuttosto che di un diritto, genericamente, « privilegiato »: J. GILISSEN, Le droit privé des villes vu sous l’angle de l’histoire comparative, in La ville, III, Le droit privé, Bruxelles, 1957 (Recueils de la Société Jean Bodin, 8) pp. 5-20, alle pp. 16-17; ciò vale per varie città della Francia meridionale: P.-C. TIMBAL, Le droit privé dans le Midi de la France, in La ville, III: Le droit privé, op. cit., pp. 115-123; e cfr. E. ISENMANN, Die Deutsche Stadt im Spätmittelater, 1250-1500. Stadgestalt, Recht, Stadtregiment, Kirche, Gesellschaft, Wirtschaft, Stuttgart, 1988, pp. 76-104.

2 Per la pregnanza del concetto di Territorium, in area tedesca, cfr. D. WILLOWEIT, Rechtsgrundlagen und Territorialgewalt. Landesobrigkeit, Herrschaftsrechte und Territorium in der Rechtswissenschaft der Neuzeit, Köln-Wien, 1975, in particolare pp. 274 ss.

3 Rispettivamente H. CONRAD, Deutsche Rechtsgeschichte, op. cit.. II, p. 368, e K. KROESCHEL, Deutsche Rechtsgeschichte, op. cit., Il, p. 59.

4 Cfr., per la Germania, D. WILLOWEIT, Stadt und Territorium im Heiligen Römischen Reich. Eine Einführung, in G. CHITTOLINI-D. WILLOWEIT (Hrsg.) Statuten, Stadte und Territorien zwischen Mittelalter und Neuzeit in Italien und Deutschland, Berlin, 1991, pp 39-48, e bibliografia ivi citata (ed. italiana: Statuti, città e territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna, Bologna, 1991); O. KIMMINICH, Deutsche Verfassungsgeschichte, Baden-Baden, 19882, pp. 105-106. Sulla consapevolezza tedesca della differenza del concetto di territorio rispetto all’Italia - dove per territorium si intende essenzialmente un distretto urbano-si veda quanto scrive il giurista seicentesco Andreas Knichen: « nos vero [in Germania] secundum nostrum orizontem, territorium pro ducatu, principatu etc. dicimus »; e « castra apud nos non subiciuntur civitatibus, ut in Italia »: cit. in. M. BERENGO, L’Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età moderna, Torino, 1999, p. 111.

5 Mi permetto di rinviare a G. CHITTOLINI, Statuti e autonomie urbane. Introduzione, in Statuti, città e territori, op. cit., pp. 7-45, alle pp. 9 e ss.

6 Il diritto dello statuto prevaleva, in caso di contrasto, anche rispetto al diritto comune: diritto statutario che, soprattutto nelle sue redazioni più mature e più ‘coite’ (secoli XIII-XVI), appariva largamente nutrito dei principi e delle norme del diritto comune. Cfr. A. LIVA, La gerarchia delle fonti di diritto nelle città dell’Italia settentrionale, Milano, 1976, o. ad esempio, per Siena, M. ASCHERI, Statuti, legislazione, sovranità. Il caso di Siena, in Statuti, città e territori, op. cit., pp. 145-194, p. 24; per il Genovesato R. SAVELLI, Gli statuti della Liguria. Problemi e prospettive di ricerca, in Società e storia, 21,1999, pp. 3-33, p 22; per Tortona E. DEZZA, Gli statuti di Tortona, in Studia et documenta Historiae et juris, 43, 1977, pp. 293-434, p. 360. Sulla preminenza dello statuto urbano in tutto il territorio politicamente soggetto, per il territorio del ducato di Milano, si veda più avanti, alle note 25-32.

7 Rimando, anche per più ampie indicazioni bibliografiche, a G. CHITTOLINI, A Geography of the « Contadi » in late Communal Italy, in S. COHN Jr e S. EPSTEIN, (eds.), Portraits of Medieval and Renaissance Living. Essays in memory of David Herlihy, Ann Arbor, 1996, pp. 417-438; ora in ID., Città, comunità e feudi negli stati dell’Italia centrosettentrionale (secoli XIV-XVI), Milano, 1997, pp. 1-17; ID., Iprincipati italiani alla fine del Medioevo, in Poderes públicos en la Europa Medieval: Principados, Reinos y Coronas. 23 Semana de estudios medievales: Estella, 22-26 julio 1996, Pamplona, 1997, pp. 235-259; ID., Alcune note sul ducato di Milano nel Quattrocento, in S. GENSINI (ed.), Principi e città alla fine del Medioevo, Pisa, 1996, pp. 413-431.

8 ID, A Geography of the « Contadi » in late Communal Italy, op. cit.

9 Cfr., per un aspetto significativo, J. W. BUSCH, Zum Prozess der Verschriftlichung des Redites in lombardischen Kommunen des 13. Jahrhundert, in Frühmittelaterliche Studien, 25, 1991, pp. 373-390. Sulla derivazione della capacità statuente e della ‘iurisdictio’ dall’autorità politica del comune urbano, secondo la teoria largamente accreditata di Bartolo, cfr. C. STORTI STORCHI, Aspetti generali della legislazione statutaria lombarda in età viscontea, in Legislazione e società nell’Italia medieval. Per il VII Centenario degli Statuti di Albenga (1288), Bordighera, 1990, pp. 71-101, alle pp. 7678; e pp. 89-90 per la teoria cosiddetta della permissio, cui i Visconti inclineranno nel secolo XIV (cfr. anche più avanti, nota 46).

10 I passi del Caroelli, compresi nel primo volume delle Disquisitiones juridicae, Milano 1728, p. 224, sono ricordati in A. VISCONTI. La pubblica amministrazione nello stato milanese durante il predominio straniero (1541-1796), Roma 1913, p. 118. Gabriele Verri. a metà Settecento, identificava la « moderna provincia » con il contado cittadino (salva torse l’immunità di alcuni « oppida insigniora »): « Quoniam Langobardia nostra, post adeptam a singulis civitatibus libertatem..., in varia themata divisa est, hinc factum est ut singulae sibi jus dicere voluerint, suasque leges pro modo territoriorum extendere »: G. VERRI, Prodromus de origine et progressu juris mediolanensis, in Constitutiones domini mediolanensis, Mediolani 1747, p. 106.

11 Dopo gli studi di R. CAGGESE, Classi e comuni rurali nel Medioevo italiano. Saggio di storia economica e giuridica, 2 voll., Firenze 1907-1909, e, prima ancora, di A. PERTILE, Storia del diritto italiano dalla caduta dell’impero romano alla codificazione, vol. II/2,Torino, 18982, pp. 148-49; vol. III, Torino, 18942, pp. 167-186, cfr., fra i contributi più recenti, il classico saggio di E. SESTAN, La città comunale italiana dei secoli XIXIII nelle sue note caratteristiche rispetto al movimento comunale europeo, in XIe Congrès des sciences historiques (Stockholm, 21-28 Aout 1960), Rapports, III, Moyen Age, Göteborg-Stockholm-Upsala, 1960; A.I. ΡΙΝΙ, Città, comuni e corporazioni nel Medioevo italiano, Bologna, 1986, pp. 81 ss.; R. BORDONE, Tema cittadino e ritorno alla terra nella storiografia comunale recente, in Quaderni storici, 18, 1983, pp. 225-277; P. CAMMAROSANO, Le campagne nell’età comunale (metà sec. XI-metà sec. XIV), Torino, 1988, pp. 58 ss.; ID., Città e campagna: rapporti politici ed economici, in Società e istituzioni dell’Italia comunale: l’esempio di Perugia (secoli XII-XIV), Perugia, 1988, pp. 303-349; G. PINTO, Città e campagna, in R. ROMANO (ed.), Storia dell’economia italiana, vol. I, Torino 1990, pp. 213-232; S. R. EPSTEIN, Town and Country: economy and institutions in late medieval Italy, in The Economic History Review, 43/3,1993, pp. 453-477; P. JONES, The Italian City-State: from Commune to Signoria, Oxford, 1997, in particolare pp. 360 ss., e passim. Per altre indicazioni bibliografiche cfr. anche G. CHITTOLINI, Poteri feudali signorili e poteri urbani nelle campagne e nelle città dell’Italia centrosettentrionale fra la fine del Medioevo e la prima età moderna, in Società e storia, 21, 1998, pp. 473-510. Per l’area lombarda in particolare v. E. NASALLI ROCCA, Condizioni personali e classi sociali nelle Comunità rurali del Piacentino, in Bollettino storico piacentino, 27, 1932, pp. 145-154; 28, 1933. pp. 17-25, 58-63. Per un quadro europeo cfr. ora BERENGO, L’Europa delle città, op. cit., pp. 111-169, in particolare 146 ss.

12 F. SOMAINI, Processi costitutivi, dinamiche politiche e strutture istituzionali dello stato visconteo-sforzesco, in Aa. Vv., Comuni e signorie nell’Italia settentrionale: La Lombardia [=Storia d’Italia, diretta da G. Galasso, vol. VI], Milano, 1998, pp. 681 785, alle pp. 717-19, 749-50, 819-820. Ma si veda sempre F. COGNASSO, Note e documenti sulla formazione dello Stato visconteo, in Bollettino della società pavese di storia patria, 23, 1923, pp. 23-169: e STORTI STORCHI, Aspetti generali della legislazione statutaria lombarda, op. cit.

13 Gli statuti di Parma del 1347 stabilivano che ogni villaggio dotato di chiesa « ad quam homines possint convenire » costituiva una comunità a sè (« sicuti villa per se »), con l’obbligo quindi di « per se tantum facere mistrales et solvere coltas et facere factiones et condiciones adimplere » (Statuta commuais Parmae anni MCCCXLVII). A Piacenza ogni villa che avesse almeno cinque fuochi era tenuta ad eleggere i suoi consoli: si vedano gli statuti.che portano la data del 1391 (Statuta antiqua civitatis Placentiae, anno MCCCXCI, Brescia, 1560 [d’ora innazi Statuta Placentiae 1391 ], libro IV, r.ca « De consulibus villarum elegendis » nr. 3 (« Si vero villa fuerit infra quantitatem quinque focolariorum teneatur se coniungere cum una ex tribus villis proximioribus habentibus consulem, vel eligere consulem de se ipsa »); r.ca « De campariis eligendis in villis », nr. 36. A Cremona, secondo gli statuti giuntici con la data del 1382, il numero minimo di abitanti che rendeva obbligatoria l’elezione del camparo era di dieci famiglie (Staluta civitatis Cremonae, Cremona, 1578 |d’ora innanzi Statuta Cremonae 1382], r. cacccccviii, pp. 163-164). Nel Lodigiano anche le singole cascine devono avere il loro console: e gli abitatori della « Cassina de Bagnolo », che verso la fine del ‘400 si trovano a non aver proceduto all’ elezione, perchè « dicta cassina est unica domus tantum », sono denunciati per la loro inadempienza al giudice dei malefici della città di Lodi (ARCHIVIO DI STATO DI MILANO, Carteggio ducale, cart. 744, supplica s.d. [giugno 1479). A Pavia lo statuto giuntoci nella redazione del 1393 stabilisce in dieci (in accordo col jus commune, come rilevava F. TORTI, Annotationes seu lucubrationes ad statuta criminalia et decreta inclyte civitatis Papiae..., Pavia, 1617, p. 99) il numero minimo di uomini (che non siano cittadini, ma capi di casa, « stantes et habitantes il aliquo loco, Castro vel villa territorii vel districtus Papiae ») i quali « faciant commune et communitatem » (Statuta de regimine potestatis, civilia et criminalia, Civitatis et Comitatus Papiae..., Pavia, 1505 [d’ora innanzi Statuta Papiae 1393], libro r.ca « Quot homines faciant communitatem », nr. 47, cc. n.n.).

14 Cfr. ad esempio Statuta Communitatis Novariae [ 1276-1277], a cura di A. CERUTI, in Historiae Patriae Monumenta, t. XVI: Leges municipales, t. II, Torino, 1876, col. 505-846, rubr. 225, col. 688; Statuta civitatis Novariae, Novara, 1583 (è pubblicato il testo nella riforma compiuta da Francesco Sforza, l’anno 1460) [d’ora innanzi = Statuta Novariae 1460], libro I, r.ca « Quod potestates seu iudices, consules iustitiae Novariae et communia locorum teneantur ad observantiam statutorum Novariae », p. 27; sull’obbligo delle « sequele » dei sindaci dei comuni, con l’indicazione della somma da versare, comune per comune, ivi, pp. 8,9-10; Statuta Cremonae 1382, r.ca « Quomodo communia et loca districtus Cremonae, et eorum officiales, & in eis habitantes, debeant obedire rectoribus et officialibus civitatis », nr. xxvi, p. 13; Statuta Papiae 1393, libro I, r.ca « De fideiussione prestanda per potestarias », nr.xlviii, cc. n.n.; Statuta Communitatis Brixiae [1313], a cura di F. ODORICI, in Historiae Patriae Monumenta, t. XVI: Leges municipales, t. II, Torino, 1877, col. 1584-1914 [d’ora innanzi Statuta Brixiae 1313], rubr. 153, « Quod communia Brixianae obediant et obedire debeant domino potestati et communi Brixiae, et de poena deinde imposita », col. 1629-30.

15 Statuta Cremonae facta et compilata currente anno Domini MCCCXXXIX..., a cura di U. GUALAZZINI, Milano, 1952, r.ca xxxvi, p. 261; Statuta Cremonae 1382, r.ca xxv « De iurisdictione potestatum, & consulum castrorum et terrarum districtus Cremonae », op. cit. (il limite di competenza dei giusdicenti rurali è stabilito in 40 soldi); Statuta iurisdictionum Mediolani, a cura di A. CERUTI, in Monumenta Historiae Patriae, XVI: Leges municipales, II, Torino, 1876,coll. 975-1086, rubr. 221 e229 (coll. 1058e 1061-62); Statuta Placentiae 1391, r.ca « De consulibus villarum », libre IV, nr. 125; Statuta Papiae 1383, libre I, r.ca lxvi « De pena communium et terrarum territorii Papiae et singularium personarum ibi habitantium in cuius terra vel territorio facta fuerit robaria, depredatio vel rapina vel captio persone vel incendium, vel damnum datum fuerit », cc. n.n.; Statuta, capitula etprovisiones civitatis Derthonae...[1327-1350 ca.], Milano, 1573 [d’ora innanzi Statuta Derthonae], libre II, r.ca[n.n.] 130 (« De potestatibus et officialibus portarum et locorum de foris ») c. 73v (su cui DEZZA, Gli statuti di Tortona, op. cit., p. 391).

16 Non di rado, soprattutto nelle redazioni più tarde, queste norme sono raccolte in gruppi, o sezioni: cfr. ad es. Statuta Placentiae 1391, alle pp. 50-51, 58-68, 72 e passim; Statuta Derthonae, libre II, rubriche n.n. 129-141, sotto vari titoli (e in particolare rubr. 141, « De damnis, et vastis emendandis civibus, et etiam districtualibus Terdonae »), c. 73v-76r.

17 Statuta Papiae 1383, libro I, r.ca « De non compellendo cives civitatis Papiae ad aliqua onera per homines & communia locorum, et universitates districtus, & terrae Papiae, et de possessionibus et rebus ipsorum non imbrigandis per dicta communia et universitates », nr. lxxxi (su cui cfr. TORTI, Annotationes cit., pp. 585-86); Statuta Novariae 1460, le varie rubriche sotto il titolo comune ‘De statutis burgorum et villarum quae jus auferant alicui non facienda’, pp. 166-167, citate; e cfr di O. CARPANI, Lucubrationes in jus municipale quae appellant Statuta Mediolani, Milano, 1583-85, 2 voll., « Rubrica generalis de oneribus », rubriche nn. ccxviii-ccxxxix, ff. 72v-78r.

18 Statuta Cremonae 1382, r.ca « De impositione & consignatione bladi quolibet anno fienda », nr. ccccccxxii, pp. 199-200; Statuta Papiae 1383, libre I, r.ca LXXVII, e D. ZANETTI, Problemi alimentari di un’economia preindustriale. Cereali a Pavia dal 1398 al 1700, Torino, 1964.

19 Per l’area lombarda possiamo ricordare, a titolo di esempio e senza pretesa di completezza, C. BASCAPE, Uno statuto rurale signorile del 1204 [Borghetto], in Archivio storico lombardo, n.s., 1, 1936, pp. 173-181; G. SEREGNI, Del luogo di Arosio e dei suoi statuti nei secoli XII e XIII con appendice di documenti inediti, Torino, 1901 (la redazione degli statuti risale al 12151; Statuti di Campione dell’anno MCCLXVI, in Statuti dei laghi di Como e di Lugano dei secoli XIII e XIV, vol. II, a cura di E. ANDERLONI e A. LAZZATI, Milano, 1915, pp. 235-47 (anni 1266-1306); Statuta ab Armelina de Confanoneriis abatissa monasterii s. Iuliae Brixiae data terrae et hominibus Cecognariae, 1261-1297, in Codex diplomaticus Cremonae, a cura di L. ASTEGIANO, Torino, 1895-98, t. I, pp. 316-19; t. II, pp. 447-449. Su questo tipo di statuti cfr. A. LATTES, Il diritto consuetudinario dette città lombarde, con appendice di testi inediti, Milano, 1899, pp. 365-70; E. BESTA, Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell’impero romano al sec. XVI, in Storia del diritto italiano, diretta da P. DEL GIUDICE, vol. 1/2, Milano, 1925, pp. 547-48, 714-16; G. SOLAZZI, Gli statuti di Viadana del secolo XIV, in U. GUALAZZINI, G. SOLAZZI, A. CAVALCABO, Gli statuti di Cremona del MCCCXXXIX e di Viadana del secolo XIV. Contributo alla teoria generale degli statuti, vol. II, Milano, 1954, pp. 1-156, alle pp. 128-129; P. CAMMAROSANO, Italia medievale. Struttura e geografia dette fonti scritte, Roma, 1990, pp. 126-128; G. M. VARANINI, Statuti rurali e organizzazione del contado: riflessioni comparative su Verona e Vicenza (secoli XIII-XV), in ID., Comuni cittadini e stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento, Verona, 1992, pp. 57-72. Un ampia e utile ricognizione di statuti di comunità rurali in diverse regioni italiane si può ritrovare nel volume di R. DONDARINI (ed.), La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo, Cento, 1995. Cfr. ad es., per quanto riguarda i testi di cui stiamo parlando, W. LAUDADIO, Uomini e potere dal Tronto al Potenza tra XI e XVI secolo, pp. 131-154, pp. 148-49; F. PANERO, Autonomie urbane e rurali nel Piemonte comunale: aspetti e problemi, pp. 291-320, alle pp. 308 ss.

20 Gli statuti signorili che ancora erano emanati venivano riconoscendo in genere la presenza e la competenza giurisdizionale del comune cittadino: cfr. ad es. gli statuti di Alfiano degli inizi del secolo XIV, conservati, inediti, presso l’Archivio di Stato di Cremona (Alfiano era una signoria che il monastero di S. Giulia di Brescia possedeva in terriorio cremonese), riconoscevano ormai ampie competenze giudiziarie al comune di Cremona; mentre gli statuti medesimi regolamentano piuttosto la polizia locale, e i rapporti economici fra domini e rustici. Cfr Statuta Alphiani, in Archivio di Stato di Cremona, (su cui vedi A. ZAFFARONI, Documenti e ricerche sulla corte di Alfiano del monastero di S. Giulia di Brescia (secoli XIII-XIV), tesi di laurea, Università statale di Milano, a.a. 1997-98, relatore G. Chittolini, p. 58). Non diversamente avveniva per l’altra signoria di S. Giulia in territorio cremonese, e cioè per Cicognara (vedi nota precedente); mentre per Arosio, e il modus vivendi raggiunto fra il comune urbano e il signore, il quale si fa egli steso garante del rapporto verso la città, cfr. E. OCCHIPINTI, Il contado milanese nel secolo XIII, Bologna, 1982, p. 101.

21 E’ in queste aree montane e prealpine che si possono in effetti ritrovare quelle « serie particolarmente ricche di statuti comunali antichi » che il Toubert aveva rilevato; ma che sono assai più rare e frammentarie nelle aree della pianura che risultavano più soggette all’influenza urbana: R TOUBERT, Les statuts communaux et l’histoire des campagnes lombardes au XIVe siècle, in Mélanges d’archéologie et d’histoire, LXXI, 1960, pp. 397-508, p. 399.

22 I primi si possono vedere nell’edizione Statuta Cannobii, Novara, 1767 (il testo, nelle sue prime, ampie redazioni, valide per l’intera pieve, risale agli inizi del secolo XIII, forse al 1211: cfr. Biblioteca del Senato. Statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani, dal Medioevo alla fine del secolo 18° (Biblioteca del Senato), a cura di C. CHELAZZI, vol. II, Roma, 1950, p. 45). Sui secondi cfr. ora J. SCHIAVINITREZZI, Sugli statuti rurali di Vertova nel XIII secolo: le riforme del 1284-85, in Archivio storico lombardo, 119, 1993, pp. 443-457.

23 G. CHITTOLINI, Signorie rurali e feudi alla fine del Medioevo, in Comuni e Signorie: istituzioni, società e lotte per l’egemonia, Torino, Utet, 1981 [=Storia d’Italia, diretta da G. GALASSO, IV], pp. 591-676. 1979, alle pp. 633-38.

24 E allora con la rivendicazione della propria autonoma giurisdizione signorile nei confronti della città: cfr. ad esempio R. SORIGA, Statuta loci Vartii del 1320, in Carte e statuti dell’Agro ticinese, Torino, 1932, pp. 263-292; C. ARTOCCHINI, La legislazione statutaria dei Marchesi Malaspina per i feudi della Val Trebbia (sec. XIV). Gli statuti di Cariseto, in Archivio storico per le province parmensi, 1963, pp. 111-170, alle pp. 115-169; L. CAMMI, Ricerche sui domini signorili del vescovo di Pavia (sec. XIII-XV), tesi di laurea, Università degli Studi di Milano, a.a. 1997-98, relatore G. Chittolini. Cfr. anche più avanti, note 92, 94.

25 P. SCHAEFER, Das Sottocenere im Mittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte der Südschweiz und des Italienischen Mittelalters, Aarau. 1931; trad. it. Il Sottoceneri nel Medioevo. Contributo alla storia del Medioevo italiano, Lugano, 1954 (da cui si cita), pp. 320, 321 (e pp. 192-193, 257-59).

26 SCHAEFER, Il Sottoceneri, op. cit., pp. 322 (nota 22) e 315 (solo dopo la conquista viscontea i comuni « poterono pensare a una codificazione dei loro statuti locali, essendosi attenuata la dura pressione di Como »); A. LATTES, Gli statuti di Lugano e del suo Lago, Milano, s.d. (1908], p. 17: ID., Notizie intorno ad alcune pergamene ticinesi, in Bollettino storico della Svizzera italiana, 27, 1935; E. BESTA, Gli Statuti delle Valli dell’Adda e della Mera, in Archivio storico della Svizzera italiana, 27, 1937, p. 8 (già in Studi storici e giuridici dedicati a F. Ciccaglione, Catania 1909,I, pp. 337-372).

27 Cfr. ad esempio per Bergamo, sino alla metà del Trecento, gli statuti esaminati da C. STORTI STORCHI, Diritto e istituzioni a Bergamo dal comune alla signoria, Milano, 1984, pp. 264 ss.; e G. CHITTOLINI, Legislazione statutaria e autonomie nella pianura bergamasca, in Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XIIIXVIII. Atti del Convegno, a cura di M. R. CORTESI, Bergamo, 1984, (ora in ID., Città, comunità e feudi, op. cit., pp. 105-125, a p. 113, ove si fa cenno ad analogHe norme contenute ancora negli statuti successivi del 1391 e del 1430); STORTI STORCHI, Statuti viscontei di Bergamo, ivi, pp. 51-92, a p. 88. Cfr. anche G. M. VARANINI, La tradizione statutaria della Valle Brembana nel Tre-Quattrocento e lo statuto della Valle Brembana superiore del 1468, in Gli statuti della Valle Brembana superiore del 1468, a cura di M. R. CORTESI, Bergamo, 1994, pp. 13-62, p. 14e ss (dove si segnala il mutamento prodotto dall’avvento dei Visconti: relativo peraltro alle comunità » semi-urbane »e a quelle delle valli). Ma si possono vedere ancora, più in generale, PERTILE, Storia del diritto italiano, op. cit., vol. II/2, pp. 148-49; CAGGESE, Classi e comuni rurali, op. cit., vol. II pp. 168-69, 181-82. Spunti anche nelle altre opere citate a nota 11.

28 A Novara, mentre lo statuto del 1276-77 riguardava soprattutto i tempi e i modi di approvazione, da parte dei magistrati cittadini (rubr. « Qualiter statuta paraticorum et societatum Novariae et burgorum et villarum episcopatus debeant approbari »: Statuta Novariae 1276-77, nr. 255, col. 688, gli statuti successivi, che possediamo nella revisione di Francesco Sforza, più severamente, dopo avere ribadito l’obbligo per i « communia locorum » di osservare gli statuti di Novara (Statuta Novariae 1460, p. 27) nella rubrica, « De tollendis statutis burgorum et villarum », proibiscono con norme rigide ogni autonoma elaborazione statutaria, e in particolare le provvisioni contrarie ai cittadini. Sono autorizzati solo gli statuti presentati nel gennaio di ogni anno al podestà di Novara e da questi approvati: « salvo quod quaelibet communitas burgorum et villarum, castrorum et cassinalium [...] possint pro eorum composturis et campariis et accusationibus campariorum et entendis damnorum statuere et ordinare et ordinari facere quicquid voluerint », ma sempre « dummodo ipsa communitas sit in concordia cum dominis et civibus habentibus facere in dicta communitate, seu cum maiori parte ipsorum » (p. 26). Nel sesto libro, alle pagine 166-167, una serie di rubriche sotto il titolo « De statutis burgorum et villarum quae jus auferant alicui non faciendis » proibiscono una serie di pratiche (sul non lavorare le terre dei cittadini, sulle imposizioni di eventuali oneri, etc.) che si temeva potessero essere messe in opera dalle comunità e dai loro abitanti (e sono proprio quelle norme che gli statuti rurali toscani del primo Quattrocento, come più avanti vedremo, si affretteranno a cassare). Ugualmente gli Statuta Brixiae 1313 (lib. II, nr. 130, r.ca « De pena imposita comunibus Brixianae tenentibus statuta contra statuta communis Brixiae ») vietano « statuta aliqua, vel reformationes vel ordinamenta contra honorem et libertatem vel statum communis Brixiae », con le consuete sanzioni e l’annullamento di quei provvedimenti. Come nel caso di Novara è prevista per i comuni rurali la facoltà di « facere ordinamenta quantum est inter se, et in terris suis » (lib. IV, nr. 108). Così gli statuti di Cremona del 1349 vietano ugualmente la redazione di statuti rurali (e di paratici. e collegi): Statuta et ordinamenta Communis Cremonae cit., rubr. xxxvi, p. 261; rubrica ripresa poi in Statuta Cremonae 1382. Di tenore analogo sono le rubriche « Quod communia locorum non faciant statuta nec provisiones contra commune Papiae vel homines civitatis Papiae » (Statuta Papiae 1393, libro I, r.ca [n.n.] xlviiii), di Tortona (Statuta Derthonae, lib. II, r.che xvii e xviii, « Quod commune alicuius loci non faciat statutum contra honorem et iurisdictionem communis Terdonae, nec contra cives dicte civitatis », cc. 46v-47v), di Alessandria (Codex statutorum magnificae Communitatis atque diocesis Alexandrinae ad Reipublicae utilitatem noviter excussi, Alessandria, 1547, pp. 116, 376); mentre toccano lo stesso problema anche le rubriche già citate 221 e 229 (coll. 1058, 1061-62) degli Statuta iurisdictionum Mediolani. Si veda anche il proemio degli statuti di Cremona del 1349: Statuta et ordinamenta, op. cit., p. 1.

29 Vedi più avanti, alla nota 69.

30 STORTI STORCHI, Aspetti generali della legislazione statutaria lombarda, op. cit., pp. 76-78.

31 Ivi, pp. 78-79, p. 96 ss, e passim; COGNASSO, Note e documenti sulla formazione dello Stato visconteo, op. cit.; G. BARNI, La formazione dello stato visconteo, in Archivio storico lombarde, n.s., 6, 1941, pp. 3-66, a pp. 47-52; M. CARAVALE, Ordinamenti giuridici dell’Europa medievale, Bologna, 1994, pp. 652-660.

32 C. STORTI STORCHI, Lo statuto quattrocentesco di Crema, in Crema 1185. Una contrastata autonomia, Crema, 1988, pp. 157-79, a p. 162.

33 D. M. BUENO DE MESQUITA, Gian Galeazzo Visconti Duke of Milan (1351-1402): a Study in the Political Career of an Italian Despot, Cambridge, 1941, pp. 57, 177-78, 313; G. BARNI, La formazione dello stato visconteo, op. cit.

34 STORTI STORCHI, Aspetti generali della legislazione statutaria lombarda, op. cit., pp. 73-74.

35 A. MASSETTO, La cultura giuridica civilistica, in Aa. Vv., Storia di Pavia, vol. III: Dal libero comune alla fine del principato indipendente, 1024-1535, t. II, Pavia, 1990, pp. 475-431, in particolare pp. 508-509; E. DEZZA. Gli Statuti di Pavia, ivi, vol. III, t. I, Pavia 1992, pp. 409-431, in partic. p. 424.

36 Sul significato dello statuto sentito come simbolo di autonomia da parte di città e centri soggetti vi è un’amplissima letteratura: cfr. fra i contributi più recenti C. STORTI STORCHI, Edizioni di statuti nel secolo XVI: qualche riflessione sul diritto municipale in Lombardia tra medioevo ed età moderna, in Dal dedalo statutario. Atti dell’incontro di sudio dedicato agli Statuti, Ascona 11-13 novembre 1993, in Archivio storico ticinese, 32, 1995, pp. 193-218, p. 203; G. ORTALLI, L’outil normatif et sa durée. Le droit statutaire dans l’Italie de tradition communale, in Cahiers de Recherches Médievales (XIIIe-XVe),4, 1997, pp. 163-173.

37 CHITTOLINI, Statuti e autonomie urbane, op. cit., pp. 21-32; STORTI STORCHI, Edizioni di statuti, op. cit., p. 198, e pp. 202-203 (su aggiunte surretizie); sulle materie conservate sotto la competenza della legislazione statutaria si veda, per Pavia, l’analisi del DEZZA, Gli statuti di Pavia, op. cit.

38 A. MASSETTO, Le fonti del diritto nella Lombardia del Quattrocento, in J.-M. CAUCHIES, G. CHITTOLINI, Due stati principeschi Ira Medioevo e Rinascimento. Atti del Convegno, Roma, 1990, pp. 49-65. Sul problema del ‘controllo dal centro delle esperienze statutarie locali’ (SAVELLI, Gli statuti, op. cit., p. 20) e sulle diverse soluzioni adottate in stati e periodi diversi cfr. ivi, p. 20; E. FASANO GUARINI, Gli statuti delle città soggette a Firenze tra ‘400 e ‘500: riforme locali e interventi centrait, in Statuti, città e territori, op. cit., pp. 69-124, a p. 83; L. MANNORI, Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (sec. XVI-XVIII), Milano, 1994, in particolare pp. 97-136; e si vedano i lavori di Cozzi e Varanini citati a nota 7.

39 Cfr. da ultimo SOMAINI, Processi costitutivi, op. cit., pp. 744 ss., 763.

40 F. COGNASSO, L’unificazione della Lombardia sotto Milano, in Storia di Milano, a cura della fondazione Treccani degli Alfieri, vol. V; La Signoria dei Visconti (1310-1392), Milano, 1955, p. 362 ss.; e, con specifico riferimento alla storia delle statuizioni, STORTI STORCHI, Aspetti generali della legislazione statutaria lombarda in età viscontea, op. cit., a pp. 69 ss.; SOMAINI, Processi costitutivi, op. cit.. pp. 728 ss.

41 VARANINI, Statuti rurali e organizzazione del contado, op. cit., pp. 71-72. Cfr. anche S. R. EPSTEIN, Manifatture tessili e strutture politico-istituzionali nella Lombardia tardo-medievale. Ipotesi di ricerca, in Studi di storia medioevale e di diplomatica, 14, 1993, pp. 55-89.

42 G. CHITTOLINI, La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV-XV, Torino, 1979, pp. xv ss.; ID, Città, comunità e feudi, op. cit., pp. 19-37 e passim.

43 Per l’area bergamasca cfr. VARANINI, La tradizione statutaria della Valle Brembana, op. cit., p. 17; più in generale SOMAINI, Pratiche politiche, op. cit., pp. 750-54.

44 Sul rapporta fra nuove statuizioni e processi di riassetto territoriale (la creazione, ad esempio, di « un’ordinata maglie di circoscrizioni podestarili e vicariali ») cfr. per il territorio padovano VARANINI, Gli statuti e l’evoluzione politico-istituzionale nel Veneto, op. cit, pp. 29-30, dove si sottolinea anche il fenomeno della circolazione dei corpi statutari « da un podesteria all’altra », e il formarsi in questo modo di ben identificabili « aree statutarie »; per il trentino veneziano cfr. le osservazioni di M. GRAZIOLI, Per una storia della Val di Ledro e dei suoi statuti, in Statuti della Val di Ledro del 1435, a cura di S. GROFF, Roma, 1989, pp. 9-34, alle pp. 27-31.

45 E non è casuale, in concomitanza con questo processo, la ripresa, da parte della dottrina, del concetto di permissio piuttosto che quello di jurisdictio larga, come fondamento della capacità statuente: STORTI STORCHI, Aspetti generali della legislazione statutaria lombarda, op. cit., pp. 81-83 e passim, da notare anche il maggior attivismo di Bernabò. nell’area orientale del dominio, rispetto a Galeazzo (pp. 89-90).

46 Per l’area veneta cfr. VARANINI, Statuti rurali e organizzazione del contado, op. cit.’, ID., Gli statuti e l’evoluzione politico-istituzionale nel Veneto tra governi cittadini e dominazione veneziana (secoli XIV-XV), in La libertà di decidere, op. cit., pp. 320-357; per la Toscana cfr. nota 75; per l’area emiliana e le sue varie articolazioni cfr. Repertoria degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI), a cura di A. VASINA, 2 voll., Roma, 1997-1998 [d’ora innanzi Repertorio degli statuti comunali emiliani]; quanto all’area marchigiana cfr. LAUDADIO, Uomini e poteri, op. cit., pp. 152-154. Per la Liguria si è sottolineata la costante attenzione della Dominante alle pratiche statutarie del dominio: SAVELLI, Gli statuti delta Liguria, op. cit. (p. 20: fra il 1382 e il 1399 furono portati a Genova, per essere approvati, gli statuti di quasi trenta comunità); ID., Geografia statutaria e politiche fiscali, in Studi in onore di Victor Uckmar, Padova, 1997, Π, pp. 1099-1116.

47 L. MANZONI, Bibliografia statutaria e storica italiana, voll. I/II: Leggi Municipali, Bologna, 1876-1879; L. FONTANA, Bibliografia degli Statuti dei comuni dell’Italia superiore, 3 voll., Torino-Milano-Roma 1907; Biblioteca del Senato. Statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani, dal Medioevo alla fine del secolo 18°, a cura di C. CHELAZZI (fino ad ora pubblicati 9 volumi, Roma 1943-1999). Un utile volume di integrazioni bibliografiche, suddiviso per regioni, e dedicato ale pubblicazioni uscite nel decennio 1985-1995, è offerto dal primo volume della Bibliografia statutaria italiana, 1985-1995, Roma, 1998, pubblicata congiuntamente dalla Biblioteca del Senato della Repubblica, dal Centro di Studi sulla civiltà del tardo Medioevo, San Miniato, e dal comitato per gli studi e le edizioni delle fonti normative’, Bologna. La Bibliografia, regione per regione, offre notizie sia sulle edizione di statuti, sia sulle ricerche che utilizzano normative locali.

48 Cfr. rispettivamente G. CHITTOLINI, Le « terre separate » nel ducato di Milano in età sforzesca, in Milano nell’età di Ludovico il Moro, Atti del convegno internazionale, 28 febbraio- 4 marzo 1983, Milano, 1983, pp. 115-128; ID., Principe e comunità alpine in area lombarda alla fine del medioevo, in Le Alpi per l’Europa. Una proposta politica. Economia, territorio, società. Istituzioni, politica, società, Milano, 1988, pp. 219-35: ora ambedue in ID., Città, comunità, feudi, op. cit., pp. 61-84 e pp. 127-44.

49 E. NASALLI ROCCA, Bobbio e i suoi statuti, in Archivio storico lombarde, 56, 1930, pp. 193-227 e 411-46, in particolare p. 435; E. MOSCA (ed.), Gli statuti di Bra, Torino, 1958 (e F. GABOTTO, Ricerche e studi sulla storia di Bra, Bra, 1892, vol. I, p. 239, per quanto riguarda la separazione del 1356). Per San Colombano, separata nel 1371, G. B. CURTI PASINI e G. RANZA, L’ordinamento giudiziario d’un comune rurale lombardo (San Colombano al Lambro) dal Trecento al Settecento, in Atti e memorie del secondo Congresso storico lombardo. Bergamo, 18-19-20 maggio 1937-XV, Milano, 1938, pp. 292-213.

50 A questa fase risalgono gli statuti di alcune piccole località: Sale nel Pavese, separata nel 1413, e poi ancora nel 1424, dopo esser stata per alcuni anni infeudata al condottiero Francesco Bussone, detto il Carmagnola (cfr. Statuta communitatis Salarum, Tortona, 1601; gli statuti sono del 1427); Mozzanica nel Cremonese, che possedeva già statuti dal sec. XIV (cfr. G. ALBINI, Mozzanica nel Medioevo. Una comunità rurale e i suoi statuti, in Seriane ‘80, Crema, 1980, pp. 31-96) ma che ottenne nel 1435 dal duca l’ approvazione di un nuovo testo, che testimonia l’ampiezza dell’autonomia acquisita (Statuta Communitatis Mozaniçae Agri Cremonensis, Milano, 1602). Sul nesso fra « separazione » e statuti, per questi e altri casi, cfr. G. CHITTOLINI, Legislazione statutaria e autonomie nella pianura bergamasca, in CORTESI (ed.), Statuti rurali e statuti di valle (secc. XIII-XVIII). La provincia di Bergamo, Atti del convegno, op. cit., pp. 93-114.

51 D. BERNONI, Le vicende di Asola, Roma, 1876, pp. 107-109; SOLAZZI, Gli statuti di Viadana del secolo XIV, op. cit., pp. 37-38 (per Casalmaggiore).

52 Mortara ad esempio nel 1409 ottenne da Facino Cane la separazione da Pavia e, contemporaneamente, « licentiam et omnimodam baliam condendi statuta (...), quae statuta, prius approbata per prefatum dominum, observentur in dicta terra et potestaria Mortarii pro iure municipali in futurum »: A. BOFFI e F. PEZZA, La novennale signoria di Facino Cane e Beatrice di Tenda sopra Mortara, in Bollettino della società storica pavese, 5, 1905, pp. 320-46, p. 344.

53 Così per Chiari nel 1427, allorché Filippo Maria, confermando a quella terra la recente concessione della « omnimoda iurisdictio in civilibus et criminalibus et mixtis causis », precisa: « intendentes tamen et volentes quod tam in civilibus quam in criminalibus et mixtis causis procedi debeat secundum formant et tenorem statutorum civitatis Brixiae, donec communitas et homines dictae terrae nostrae de Claris statuta et ordinamenta habuerint sub quibus debeant regulari » (G. B. ROTA, Il comune di Chiari. Memorie storiche e documenti, Brescia, 1880, pp. 346-47). Viceversa quando il borgo di San Colombano, dopo la separazione del 1371, fu nuovamente aggregato al distretto di Pavia, si rese necessario un intervento esplicito di Filippo Maria Visconti per consentire che si potesse far ricorso agli statuti pavesi, in difetto degli statuti locali (Statuta terrae Sancti Columbani et suae iurisdictionis, Lodi, 1586, prime pagine, n.n.).

54 STORTI STORCHI, Edizioni di statuti nel secolo XVI: qualche riflessione sul diritto municipale in Lombardia tra medioevo ed età moderna, in Dal dedalo statutario, op. cit., pp. 193-218, pp. 204-206.

55 CHITTOLINI, Città, comunità e feudi, op. cit., pp. 117-118, con vari altri esempi, sia lombardi che veneti e emiliani. Sul rapporto fra « gerarchia delle fonti » e condizioni di autonomia, stabilite o meno da esplicite convenzioni, cfr. SAVELLI, Gli statuti della Liguria, op. cit., p. 24 e note.

56 Ad esempio in materia di amministrazione della giustizia e di procedure giudiziaria tendono a escludere o a limitare il ricorso a tribunali estranei, accentuando le competenze dei giusdicenti locali (anche dei semplici consoli); favoriscono le procedure di arbitrato, regolamentano localisticamente l’appello o l’istituo del consilium sapientis. Per tutelare le proprietà fondiarie e i diritti d’uso dei locali introducono norme gravose o punitive verso i forenses in materia di oneri, e ancora di procedura giudiziaria, per non parlare del diritto di cittadinanza. Sono norme ben note, perché spesso presenti anche in statuti di aree montane; norme che in pianura acquistano tuttavia un altro significato, di specifico opposizione nei confronti dei proprietari fondiari della città: ivi, pp. 110-125.

57 Ibid. Cfr. anche Statuta civilia et criminalia Vallis Lugani, op. cit., rubrica 105; e P. SCHAEFER, Il Sottoceneri, op. cit., p. 259 n. 10.

58 G. CHITTOLINI, A proposito di statuti, copiaticci, « jus proprium » e autonomia, in Il dedalo statutario, op. cit., pp. 171-192; per il concetto di « quasi-città »: ID., Città, comunità e feudi, op. cit., pp. 85-104. Cfr. anche ORTALLI, L’outil normatif, op. cit.; SAVELLI, Gli statuti della Liguria, op. cit., p. 19 e passim.

59 Nel senso precisato in BESTA, Fonti: legislazione e scienza giuridica, op. cit., p. 548.

60 Su questi Statuta communis et hominum burgi de Lugano, cfr. A. LATTES, Gli statuti di Lugano, op. cit., pp. 6-7. la situazione mutò dopo la separazione del borgo e della « Valle » di Lugano dalla città di Como: cfr G. CHITTOLINI, A proposito di statuti, copiaticci, jus proprium e autonomia, op. cit., pp. 171-192.

61 Gli statuti di Castel San Giovanni, a cura di E. FALCONI, Parma 1963.

62 Statuta terre Sancti Columbani et suae jurisdictionis, Lodi, 1586, prime pagine n.n.

63 STORTI STORCHI, Edizioni di statuti nel secolo XVI, op. cit., p. 206.

64 Cfr. supra, nota 10.

65 Numerosi sono i decreti che tendono, in genere, a confermare le norme di tradizione urbana; ben noto in particolare il decreto del novembre 1441 che attribuisce al podestà cittadino la preminenza di « maggior magistrato » nella provincia.

66 Sulle terre separate della pianura, e sulla limitata estensione dei loro territori, CHITTOLINI, Città, comunità efeudi, op. cit., pp. 85 ss., 105 ss. Cfr. tuttavia più avanti, nota 78.

67 Cfr. ad es. Paolo di CASTRO, Consiliorum, cons. XXXIX, (ed. Venezia 1581, c. 20r.). Un’ampia rassegna delle posizioni di diversi giuristi in D. TOSCHI, Practicarum conclusionum juris...; M. SAVELLI, Summa diversorum tractatus..., etc, alle voci « statututm », « castrum », « Civitas » etc.

68 Cfr. infra, nota 73.

69 Le norme relative a queste materie tendono ad essere col tempo ampliate, meglio definite, riordinate, raccolte in libri e sezioni apposite degli statuti talora pubblicate a parte. Per Novara ad esempio cfr. CHELAZZI, Catalogo della raccolta degli statuti, op. cit., vol V, Roma, 1960, p. 70 (per gli statuti del 1460); per Parma, ivi, pp. 221,223, 226 (nel 1576 viene pubblicato separatamente il Liber damnorum datorum); per Cremona ivi, vol. II, p 170. Si veda anche, per Reggio Emilia, A. CAMPANINI, I rubricari degli statuti comunali di Reggio Emilia (secoli XIII-XVI), Bologna, 1997, p. 19. Per Tortona DEZZA, Gli statuti, op. cit., pp. 342, 391ss; per Cremona Statuta Cremonae 1382, pp. 157r-170r. Cfr. anche nota 16.

70 CHITTOLINI, Città, comunità e feudi, op. cit., pp. 114-115 e passim.

71 Ivi, p. 42 ss. La parola statutum, nella sua evoluzione, ben registrata dal linguaggio cancelleresco, non indica semplicemente un testo che deriva il suo nome da una procedura o da una formula tecnica di delibera, ma presuppone un certo status di autonomia, seppure con graduazioni diverse: una condizione istituzionale - come sopra si ricordava - che non tutte le comunità possedevano, e che poneva alcune di esse a un livello superiore a quello di un semplice villaggio rurale. Il possesso, comunque, di uno statuto - dai contenuti magari limitati - avrebbe potuto offrire un primo fondamento a una futura normativa propria, alla introduzione formate o surretizia di norme e di norme e pratiche comunque favorevoli. Probabilmente lo statuto comportava di per sè il riconoscimento di una capacità statuente di cui si pensava di poter in future comunque profittare. Di fatto, nelle richieste quattrocentesche di comunità rurali - avanzate nelle varie occasioni di cambi di regime, di successioni di principi, patteggiamenti in momenti difficili - colpisce la sistematica richiesta della conferma dello statuto - da parte delle comunità che già lo posseggono; e colpisce la frequenza e l’insistenza della richiesta di avere comunque uno ‘statuto’, da parte delle comunità che ancora non l’hanno, indipendentemente quasi dal contenuto che esso potrà avere. Il suo valore non sembra essere vincolato alla qualità di norme specifiche che in esso si dovessero necessariamente comprendere, ma sembra esistere di per sè. E queste richieste si accompagnano di regola a quelle di altre concessioni e privilegi, quasi che lo statuto ne costituisse il corollario obbligato. Si può ricordare ad esempio il dialogo vivace che si accende fra la città di Brescia e le terre del suo distretto allorché fra il 1428-54 e poi ancora nel secondo decennio del Cinquecento, vengono stipulati i patti di soggezione a Venezia: dialogo registrato in parte nella Raccolta di privilegi ducali, giudizi, terminazioni e decreti pubblici... concernenti la città e provincia di Brescia, Brescia, 1732: da un lato le valli e i centri minori richiedono, accanto agli altri privilegi, la conferma dei loro statuti nella forma più ampia; dall’altro la città, ancora nel 1517, vuole far valere il principio « quod omnes terrae totius territorii et dioecesis brixiensis, et maxime Riperia [la « riviera di Salò »] et Vallis Camonica, regulentur secundum statuta civitatis Brixiae, et non aliter, et quod non possint habere aliqua alia statuta in aliquo difformia a dictis statutis Brixiae, et non aliter » (p. 12).

72 E. DEZZA, Gli statuti di Pavia, in Storia di Pavia, vol. III, t. I: Dal libero comune alla fine del principato indipendente 1024-1535, Pavia, 1992, pp. 409-431, a p. 424.

73 Cfr. ad esempio A. TARTAGNI, Consilia, II, 151,4, a proposito della dipendenza del castrum della Somaglia da Lodi; e D. TOSCHI, Practicarum conclusionum juris in omni foro frequentiorum..., conclusio 541: « Statuta civitatis dominantis dicuntur jus commune et extenduntur ad castra et loca subiecta »; e in particolare la conclusio 118 sui « castra separata » (ed. Lione 1434, rispettivamente VII, pp. 337-338, e III, p. 385). Cfr. anche, in generale, A. LIVA, La gerarchia delle fonti di diritto, op. cit., pp. 147-148.

74 CHITTOLINI, La formazione dello stato regionale, op. cit., pp. 292 ss.; E. FASANO GUARINI, Gli statuti delle comunità toscane nell’età moderna, in Miscellanea storica della Valdelsa, 87, 1981 [= Atti del 3° Convegno delle Società Storiche Toscane], pp. 154-69; EAD., Lo Stato mediceo di Cosimo I, Firenze, 1973, pp. 83-107.

75 EAD., ivi, pp. 109-113; e cfr. ora A. DANI, I comuni dello Stato di Siena e le loro assemblee (secc. XIV-XVIII). I caratteri di una cultura giuridico politica, Siena, 1998.

76 G. COZZI, La politica del diritto nella repubblica veneta, in Stato, società e giustizia nella repubblica veneta (sec. XV-XVIII), a cura di G. COZZI, Roma, 1980, pp. 15-132, ora ripubblicato con qualche modifica in G. COZZI, Repubblica di Venezia e stati italiani, Torino, 1982, pp. 217-38 (da cui si cita), pp. 266 ss. (ove si sottolinea, da parte della Repubblica, « una certa indifferenza nei confronti degli statuti di località minori »); G. M. VARANINI, Gli statuti e l’evoluzione politico-istituzionale nel Veneto tra governi cittadini e dominazione veneziana (secoli XIV-XV), in La libertà di decidere, op. cit., p. 334; ID., Statuti rurali e organizzazione del contado, op. cit., p. 71.

77 SAVELLI, Gli statuti della Liguria, op. cit., pp. 4-9, 20 ss., e passim; ID., Geografia statutaria e politiche fiscali, op. cit., anche per le condizioni diverse in cui si trovano varie comunità dello stato.

78 B. ANDREOLLI, Per una morfologia della statutaria medievale emiliana: il caso modenese, in La libertà di decidere, op. cit., pp. 271-289, alle pp. 279-282; A. SPAGGIARI, Gli Statuti « giurisdizionali » negli stati estensi alla fine de ‘500. Il caso della Garfagnana, in Statuti et ordini della vicaria di Castelnuovo di Garfagnana, Lucca, 1993, pp. 15-28.

79 Cenni in P. PIRILLO, « E seco porta lettere d’ubidientia e di comandamento agli uomini dell’alpe ». Le comunità appenniniche fra signoria locale e giurisdizione cittadina (sec. XIV-XVI), in La libertà di decidere, op. cit., pp. 245-269. Per Bologna in particolare cfr. A. DE BENEDICTIS, Patrizi e comunità. Il governo del contado bolognese nel Settecento, Bologna, 1984, pp. 71 ss.; EAD., Gli Statuti bolognesi fra corpi e sovrano, in Statuti, città. territori, op. cit., pp. 195-218; A. VASINA, Introduzione, in Repertorio degli statuti comunali, op. cit., vol. II, p. 8; R. RINALDI, « Territorio bolognese », ivi, vol. I, pp. 89-93.

80 Sul « vuoto statutario » intorno a Perugia M. G. NICO e P. BIANCIARDI, L’unione fra potere pontificio e autonomie locali: Perugia e Spoleto nella normativa due-trecentesca, in La Libertà di decidere, op. cit., pp. 103-131, p. 108; per le Marche v. LAUDADIO, Uomini e potere, op. cit., pp. 150-153.

81 Qualche cenno in generale sull’area padana in G. CHITTOLINI, Cities, « City-states », and regional states in north-central Italy, in Theory and Society, 18, 1989, pp. 689-706; per l’area veneta VARANINI, Comuni cittadini e stato regionale, op. cit., pp. xii ss.

82 Statuti di Lonate Pozzolo (anni 1496-98), trascrizione e note di F. BERTOLI e R. GARATTI, estratto dalla Rassegna Gallaratese di Storia e d’Arte, XXVIII, n. 105, 1, 1969.

83 P. CARONI, Statutum, estratto da Scrinium. Studi e testimonianze pubblicati in occasione della 53.ma assemblea annuale dell’Associazione degli archivisti Svizzeri, Locarno, 1976; ID, Statutum et silentium. Viaggio nell’entourage silenzioso del diritto statutario, in Il dedalo statutario, op. cit., pp. 129-60.

84 Statuta ab Armelina de Confanoneriis... data terrae et hominibus Cecognariae, op. cit. ; Statuta Alphiani, op. cit. ; Gli statuti di Viadana del secolo XIV, op. cit. Dell’esemplare degli statuti di Viadana conservati nell’archivio del Comune è stata fatta una edizione su CD-ROM, a cura di A. ALIANI, C. BARONI, L. BEDULLI, D. CHIZZINI e altri, Gli statuti di Viadana e del suo marchesato (sec. XIV), Mantova, Edizioni Eridania, 1996.

85 M. R. CORTESI, Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XIII-XVIII, Bergamo, 1983.

86 FASANOGUARINI, Lo Stato mediceo di Cosimo I, op. cit., pp. 101-103. La redazione di molti di questi statuti risale, come già detto, a un periodo precedente, XV ο XIV secolo. Sulla forza statutaria di questi comuni nei confronti della città cfr. CHITTOLINI, La formazione dello stato regionale, op. cit., pp. 292 ss.; E. FASANO GUARINI, Città soggette e contadi nel dominio fiorentino tra Quattro e Cinquecento: il caso pisano, in Aa. Vv„ Ricerche di Storia Moderna, I, Pisa, 1976, pp. 1-94. Per il territorio senese, sulla vivacità della partecipazione locale all’elaborazione di una ‘cultura’ giuridica comunitativa, cfr. A. DANI, I comuni dello Stato di Siena e le loro assemblee (secc. XIV-XVIII). I caratteri di una cultura giuridico-politica, Siena, 1998.

87 CORTESI, Statuti rurali e statuti di valle, op. cit., cartine a pp. 143-45. In queste aree inoltre la differenza fra statuti vicinali e statuti giurisdizionali si attenuava, per l’autonomia di cui anche i piccoli centri si trovavano a godere.

88 Oltre alle ricerche citate di FALCONI, Statuti territoriali del parmense, BARN1, L’organizzazione di un feudo nella Val di Parma, CAMMI, Ricerche sui domini signorili del vescovo di Pavia, si veda, per l’area lunigianese, N. M. CONTI, Corpus statutorum lunigianiensium, 3 voll., La Spezia, 1979-1988; per l’area piacentino-pavese le opere citate a nota 25, e a nota 84 per il cremonese. Di particolare interesse, per la marcata impronta signorile, anzi, di piccolo stato autonomo, sono statuti come quelli emanati nel corso del Trecento dal vescovo di Novara per la Riviera d’Orta (un territorio che fu nei secoli successivi al centra di aspre controversie fra i presuli novaresi e il ducato di Milano), o statuti come quelli emanati nel 1429 da Orlando Pallavicino, detto il Magnifico, per i suoi domini cremonesi, parmensi e piacentini. Si vedano rispettivamente, da un lato, Statuta Insulae et Ripperiae Horte, a cura di A. DE REGIBUS, in Statuti del Lago d’Orta del secolo XIV, a cura di A. DE REGIBUS, Milano, 1946, pp. 3-67, e Aa. Vv., La riviera di S. Giulio e i vescovi conti. Un feudo millenario, Verbania, 1992; d’altro lato Statuta Pallavicinia. Cum additionibus, seu reformationibus eorum etc., Parma, 1582(su cui E. NASALLI ROCCA, Gli statuti dello stato Pallavicino e le Additiones di Cortemaggiore, in Bollettino storico piacentino, 21, 1926, pp. 145-156; 22, 1927, pp. 17-26, 67-76; e si veda anche la recensione di U. GUALAZZINI in Archivio storico per le province parmensi, 1928, 302-306). Sul valore di simbolo di sovranità che uno statuto poteva avere anche per formazioni statali di maggior peso (come quella dei i Pio di Carpi) cfr. CHITTOLINI, La formazione dello stato regionale, op. cit., pp. 272, 287.

89 Cfr. ad es. A. CORTONESI, Ruralia. Economie e paesaggi del Medioevo italiano, Roma, 1995, in particolare pp. 171-313; ZACCHIGNA, Note per un inquadramento storico della produzione statutaria friulana, in La libertà di decidere, op. cit., pp. 387-395; C. MONTANARI, Gli statuti piemontesi: problemi e prospettive, in Legislazione e società, op. cit., pp. 203-208.

90 In mancanza di ricerche generali dedicate a questo tema (ricerche come quelle citate di SPAGGIARI, Gli Statuti « giurisdizionali » negli stati estensi, ANDREOLLI, Per una morfologia della statutaria medievale emiliana, P1R1LLO, « E séco porta lettere d’ubidientia ») si deve rinviare, per una prima sommaria ricognizione, ai noti repertori del Manzoni, del Fontana, del Chelazzi; e, più utilmente, ai numerosi repertori statutari su scala regionale che sono stati approntati, o stanno per esserlo: di Bianciardi-Ottaviani per l’Umbria, di Ungari per il Lazio (ma cfr. A. CORTONESI, Sull’edizione degli statuti comunali del Lazio, in Latium, 3, 1986, pp. 121-137), di A. Vasina e vari collaboratori sull’Emilia Romagna (cfr. in particolare A VASINA (ed.), Repertorio, op. cit., vol. 1, pp. 203-283 e 325-375; vol. II, VASINA, Introduzione, pp. 8-9) di G. S. Pene Vidari per il Piemonte, di V. Piergiovanni e R. Savelli per la Liguria. E cfr. sempre Bibliografia statutaria italiana, 1985-1995, op. cit.

91 Si vedano in particolare SAVELLI, Gli statuti della Liguria, op. cit., pp. 9, 26 ss.33; O. RAGGIO, Norme e pratiche. Gli statuti campestri come fonti per una storia locale, in Quaderni storici, 30 (nr. 88), 1995, pp. 155-194; NICO e BIANCIARDI, L’Umbria fra potere pontificio e autonomie locali, op. cit., pp. 129; LAUDADIO, Uomini e potere, op. cit., p. 154.

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