Domicilium e incolae tra repubblica e principato
p. 43-76
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L’origine del domicilium
1Quando quella mirabile squadra di commissari bizantini guidati da Triboniano inseriva nella raccolta di brani giurisprudenziali, nella forma che ci è pervenuta, un frammento di Alfeno era certo lontana dall’immaginare quali dubbi, perplessità, problematicità interpretative avrebbe suscitato circa l’origine e la definizione di domicilium1. Né si immaginava che la questione si sarebbe poi ulteriormente complicata quando, in un altro corpo normativo della compilazione giustinianea (il Codex repetitae praelectionis), avrebbe trovato posto pure una costituzione di Diocleziano e Massimiano che, riprendendo un precedente specifico intervento normativo di Adriano in materia, richiamava anch’essa in termini sostanzialmente coincidenti il concetto di domicilium2.
2Da una prima e semplice lettura dei due testi appare chiara la coincidenza sostanziale mentre l’unica vera differenza sta nell’assenza del termine domicilium nel primo passo. E se è comprensibile che su questi passi si sia polarizzata l’attenzione degli studiosi, meno accettabile è stato l’atteggiamento successivo che, metodologicamente inopportuno per l’esclusione di una serie rilevante di documenti, ha condotto a conclusioni insoddisfacenti quando non infondate, a cominciare da quella secondo cui l’individuazione del domicilium, la sua definizione tecnica e la relativa disciplina normativa dovessero farsi risalire agli inizi dell’età classica o tutt’al più alla fine della repubblica3.
3Ho affrontato in altra sede la questione dell’origine del domicilium, ma è qui opportuno ricordare come l’arco temporale entro cui collocare le radici dell’istituto fosse certamente la media età repubblicana. Sono le tracce a nostra disposizione invero significative che ci spingono proficuamente verso una risalita nel tempo. Infatti a parte alcuni documenti particolarmente significativi pervenutici per via epigrafica4, accantonata la testimonianza di Cicerone sul domicilium contenuta nella celebre orazione in difesa dell’amico Archia5 significativamente aderente al responso dei Digesta alfeniani, vi è un passo delle Noctes Atticae di Gellio che merita un certo interesse :
Gell. N.A. 1.12.8 : Praeterea Capito Ateius scriptum reliquit neque eius legendam filiam, qui domicilium in Italia non haberet, et excusandum eius, qui liberos tres haberet.
4Gellio citava una perentoria asserzione di Ateio Capitone, tratta probabilmente dal de iure pontificio, secondo cui uno dei requisiti essenziali perché una giovane potesse accedere al sacerdozio di Vesta era il possesso del domicilium in Italia. È assai plausibile che tale principio non fosse affatto una novità di quei tempi ma fosse affiorato già da molto nell’ambito dello ius sacrum. L’esistenza ad un certo momento di una norma richiedente il domicilium in Italia, induce ragionevolmente a credere che si sia dinanzi a una interpretazione più larga e più recente di quella originaria, quando cioè in un tempo più antico per le giovani aspiranti al sacerdozio di Vesta i pontefici non potevano che richiedere il domicilium in urbe o nell’immediato contado. Il limite di questa testimonianza, a mio giudizio di particolare rilievo, è l’assenza di ogni riferimento cronologico, che impedisce di estrarre dati affidanti sull’origine dell’istituto ; anche se permette di avanzare la congettura che l’emersione del domicilium fosse avvenuta all’interno dello ius sacrum e grazie all’elaborazione giurisprudenziale del collegio dei pontifices. Ma questa è appunto soltanto una congettura6.
5Elementi di valutazione più concreti ci provengono invece da quella che senza alcun dubbio costituisce uno dei più importanti documenti nella difficile risalita delle origini del domicilium, ovvero un frammento del noto Miles gloriosus di Plauto :
Plaut. Mil. glor. 2.450 : [ph.] : Mittis <me> an non mittis ? [sc.] : Immo vi atque invitam, ingratiis, nisivoluntate ibis, rapiamte domum. [ph.] : Hosticum hoc mihi domicilium est : Athenis domus est atque erus. Ego istam domum neque moror, neque vos qui homines sitis novi, neque scio.
6Soffermiamoci su questo gustoso incontro-scontro tra i due servi del miles Pyrgopolinices e Filocomasio (la donna del soldato) : questa finse di essere la sorella gemella proveniente da Atene, quando uscendo dalla casa del vicino del miles, venne assalita da Scèledro, fedele servo di Pirgopolinìce. Il servo, adirato con la donna del suo dominus sorpresa a intrattenere rapporti assai intimi con Plèusicle, ospite del vicino, con voce grossa le intimò di ritornare subito a casa a pena di essere trascinata con forza. Filocomasio reagì, dichiarando di non conoscere colui che la apostrofava e puntualizzando che quella casa, la casa di Pleriplecomeno (il vicino di Pirgopolinìce), da dove usciva era il luogo – chiamato dalla donna domicilium – in cui era ospitata ; ma la sua casa, la sua domus era cosa diversa e si trovava ad Atene, così come ateniese era il suo padrone. Come si vede dalla lettura del passo plautino affiorano elementi di primaria importanza. Non solo Plauto conosceva e usava nella sua commedia la parola domicilium, ma cosa ancor più rilevante la utilizzava con sapienza, ovvero con un’accezione diversa da quella di domus, come a dimostrare l’esistenza di una distinzione concettuale di evidente ed immediata percezione. Infatti la donna distingueva il luogo in cui in quel momento si trovava (domicilium) dalla casa (domus) in cui viveva, ad Atene, e dove era sottoposta al suo erus. Dunque del tutto ingiustificata la disinvoltura con cui sinora gli studiosi hanno guardato a tale fonte, mentre i dati impongono alcune impegnative riflessioni. Innanzitutto, pur non spingendoci ancora in valutazioni di segno tecnico, deve registrarsi il dato semantico della coesistenza nel medesimo testo di domus e domicilium, e poiché il Miles gloriosus è databile con precisione al 205 a.C.7 ciò implica che la provenienza etimologica del lemma domicilium da domus nel III sec. a.C. era già definitivamente compiuta, tanto da essere assunta in testi teatrali. Anzi può aggiungersi che proprio il fatto che sia stato usato nella commedia popolare è indice di un processo linguistico compiuto e consolidato nel senso che domicilium non fosse ai tempi di Plauto neppure un neologismo bensì un vocabolo da tempo appartenente alla lingua latina.
7La questione non è da poco. Il dilemma testuale più significativo concerne il riconoscimento o meno del significato tecnico-giuridico del domicilium plautino, riproponendo la questione complessa ed invero poco indagata del rapporto tra letteratura e diritto. E a tal proposito ha ragione chi avverte che nella commediografia plautina spesso si smarrisce « lo statuto specifico del testo in cui il “motivo giuridico” è incastonato8 », ovvero i fini per cui quel testo è stato confezionato, il ruolo sociale che occuperà l’autore e il pubblico, ecc. È peraltro convinzione diffusa, luogo comune, che la commedia popolare si rivolgesse ad un pubblico vasto e neppure particolarmente colto, il che ovviamente costringeva in qualche misura all’uso di un linguaggio di immediata percezione, dunque assai diffuso e né particolarmente tecnico né dotto. Al tempo stesso però non ci si deve spingere oltremodo lungo questo versante perché va facendosi sempre più larga strada l’opposto orientamento, la difficoltà cioè di immaginare il pubblico plautino particolarmente rozzo e ignorante. Si osserva infatti che « si trattava delle stesse persone che assistevano anche a rappresentazioni tragiche. Erano in grado di cogliere la parodia della tragedia e Plauto poteva far loro credito di un certo spirito e di una certa intelligenza9 ». Quello che assisteva al Miles gloriosus era pertanto un pubblico tutt’altro che culturalmente sprovveduto, e tuttavia non vi è alcun dubbio che Plauto amplificasse il carattere popolaresco della commedia neviana, « sul ceppo della comicità italica, dell’irruente, farsesca ‘vis comica’ plebea10 ».
8Che dire allora : Plauto è attendibile sul punto ? La distinzione domus-domicilium che segno possedeva ? Aveva quella valenza squisitamente giuridica che troviamo nei testi giurisprudenziali classici e postclassici ? Da un lato, bisogna pur riconoscere con la necessaria prudenza che al lessico plautino non sempre possa attribuirsi una precisione tecnico-giuridica ; da un altro lato però, se consideriamo che Plauto doveva farsi capire da un pubblico vasto ed eterogeneo, siamo quasi condotti a concludere che almeno nella percezione dell’opinione pubblica, degli strati popolari o se preferiamo in quelli meno rozzi, il domicilium fosse concetto nient’affatto estraneo, anzi che appartenesse al lessico comune. Sotto un diverso punto di vista, non possiamo escludere che Plauto abbia utilizzato a tal proposito figure giuridiche greche, anche perché parrebbe che il Miles gloriosus sia stato desunto da un originale greco11. Ma a tale spiegazione si oppongono diversi ostacoli. In primo luogo, il lessico giuridico attico non aveva di domicilium un termine equivalente. In secondo luogo, nonostante tale lacuna lessicale apprendiamo dai documenti in nostro possesso che i Greci invece possedevano i concetti di « domicilio », di « residenza stabile » e di « residenza temporanea », tuttavia senza alcuna precisa corrispondenza di questi con le nostre categorie12. Sicché il dato giuridico che può esser accostato al domicilio romano è l’iscrizione a un demos, in qualche misura analogo all’iscrizione alle tribus romane. Ma nulla di più. Lo spettatore doveva « essere consapevole di trovarsi, come luogo ideale in una città greca13 », ma la sua percezione non doveva essere neppure per un momento attraversata dal dubbio, turbata dalla eventuale distonia o confusione tra diritto romano e diritto greco : insomma doveva restare squisitamente romana14. E non trascuriamo infine neppure un ultimo particolare : a parlare erano personaggi popolari, due servi ed una meretrix. Plauto sarebbe stato efficace se avesse messo in bocca a costoro espressioni poco conosciute, istituti talmente particolari, distinzioni così raffinate da risultare astrusità e sottigliezze ai più ? Quale verosimiglianza avrebbe avuto la rappresentazione ? In realtà, i margini per avanzare fondatamente perplessità sono davvero assai stretti, se non inesistenti, e del resto sempre all’interno del corpus plautino si scovano altri elementi che, seppure indirettamente, ci fanno capire fino in fondo quanto il concetto di domicilio fosse di largo dominio. Tale è il caso ad es. di alcuni passaggi del Mercator (644-653) :
[ch.] : Non possum durare ; certumst exsulatum hinc ire me. Sed quam capiam civitatem cogito potissumum : Megares, Eretriam, Corinthum, Chalcidem, Cretam, Cyprum, Sicyonem, Cnidum, Zacynthum, Lesbiam, Boeotiam. [eu.] : Qur istuc coeptas consilium ? [ch.] : Quia enim me adflictat amor. [eu.] : Quid tu ais ? Quid, quom illuc, quo nunc ire paritas, veneris, si ibi amare forte occipias atque item eius sit inopia, iam inde porro aufugies, deinde item illinc, si item evenerit ? Quid modus tibi exsilio tandem eveniet, quid finis fugae ? Quae patria aut domus tibi stabilis esse poterit ?
9A parte la peculiare accezione di exilium come mutamento di domicilio, la locuzione domus tibi stabilis esse esprime bene il concetto del domicilio come luogo di stabile permanenza di un individuo. Ma non è tutto. Vi è un ulteriore elemento di valutazione che lo stesso Plauto ci offre. È assai noto lo stretto rapporto intercorrente tra domicilium e la condizione di incola : il domicilium, si è costantemente ribadito tra gli studiosi, era il requisito perché un individuo potesse esser considerato incola rispetto ad una civitas. Ebbene in altri testi plautini è facile imbattersi nella parola incola. Così nell’Aulularia (3.406-407 : Attatae, cives, populares, incolae, advenae omnes, date viam qua fugere liceat, facite totae plateae pateant), come nel Persa (4.554-555 : Si incolae bene sunt morati, id pulchre munitum arbitror ; perfidia et peculatus ex urbe et avaritia si exulant...). Su questi testi ritorneremo tra breve però è a tutti evidente che il richiamo a incola si contrapponeva (o se preferiamo si affiancava) a civis ed esprimeva il rapporto stabile, duraturo di un individuo con la città.
10In definitiva, se Plauto ci dimostra con i suoi lavori teatrali una piena consapevolezza delle figure di incola e domicilium, deve ammettersi che ai tempi del commediografo (fine III sec. a.C. – inizi II sec. a.C.) sicuramente esse non erano confinate sul solo piano lessicale : incola e domicilium, figure reciprocamente legate da un intimo, stretto rapporto, già probabile frutto dell’elaborazione giurisprudenziale dei pontifices, erano da tempo comparse nell’ordinamento giuridico romano.
L’incolato e la definitio di Pomponio
11La ricerca delle radici del domicilium implica (in realtà esige) anche l’indagine sull’incolatus. Deve ammettersi che sul tema un orientamento diffuso ha concentrato sforzi ricostruttivi e di riflessione a partire dal preciso e tardo arco temporale che va dalla fine dell’età repubblicana in avanti ; mentre è in qualche misura mancata, simmetricamente a quanto accaduto per il domicilium, un’indagine più serrata sulle origini dell’incolatus. In dottrina è noto il rapporto tra il domicilium e l’incolato e se volessimo ricorrere ad una sintetica, efficace e condivisa definizione di incola sarebbe facile scegliere quella avanzata decenni or sono da un autorevole studioso, umberto Laffi, secondo cui il termine « designa solitamente15, nel vocabolario giuridico romano, il forestiero che ha fissato liberamente il proprio domicilium in una comunità alla quale non appartiene iure originis ». A coloro che fissavano liberamente il proprio domicilio in una comunità diversa da quella originaria poi si aggiungevano, acquistandone la qualifica, anche « quegli individui che si stabilivano in una nuova sede a seguito di un provvedimento autoritativo del governo romano16 ». In entrambi i casi « il domicilium rappresenta il vincolo giuridico che determina la condizione dell’incola verso la comunità nella quale è immigrato17 ». Come si vede tuttavia, per quanto chiara, la definizione appena riportata mostra una qualche prudenza e al contempo fa intravedere delle zone grigie. Sicché sono da accogliere le istanze di ricerca sugli incolae appunto perché spesse permangono le ombre sui contorni della loro fisionomia giuridica18.
12Ora, è sufficientemente noto che uno dei testi principali sul tema è costituito dalla definizione giuridica di incola pervenutaci grazie alla conservazione di un frammento del Liber singularis enchiridii di Pomponio da parte dei commissari giustinianei nel cinquantesimo libro dei Digesta :
D. 50.16.239.2 (Pomp. l. sing. ench.) : ‘Incola’ est qui aliqua regione domicilium suum contulit : quem Graeci paroikon appellant. Nec tantum hi, qui in oppido morantur, incolae sunt, sed etiam qui alicuius oppidi finibus ita agrum habent, ut in eum se quasi in aliquam sedem recipiant.
13La definizione di incola offerta da Pomponio mi sembra assai puntuale per ribadire innanzitutto quello che non è mai stato un punto controverso, e cioè che secondo il giurista lo status di incola si fondasse indissolubilmente sul domicilium19. Prima di andare avanti però occorre una piccola premessa di ordine generale sulla finalità del testo in esame e sulla sua collocazione in quella parte dell’antologia giurisprudenziale, dal momento che il passo dell’Enchiridion è stato utilizzato in dottrina sotto profili diversi. Per es. il ricorso di Pomponio alla figura del paroikos per tradurre incola ha fatto pensare a Marrone20 che il testo rientrasse tra quelli utilizzati dai bizantini per l’utilità non del Romano colto, come nelle probabili intenzioni originali dell’autore del brano, bensì per « giovare all’interprete di cultura ellenistica, buon conoscitore della lingua greca ma non sempre altrettanto buon conoscitore della lingua latina ».
14Ma a parte queste considerazioni che riguardano un aspetto non secondario, sebbene non di nostro diretto interesse, entriamo nella sostanza del passo in cui Pomponio offriva un inquadramento ampio dell’incola : incola era colui che aveva costituito il proprio domicilium in aliqua regione, dove l’aggettivo aliqua significava una regione diversa da quella di provenienza. E incola poteva considerarsi sia l’individuo con propria stabile dimora in un centro urbano (nec tantum hi, qui in oppido morantur), sia il proprietario di un fondo nei pressi del centro urbano, entro i suoi confini (sed etiam qui alicuius oppidi finibus ita agrum habent). Circa l’interpretazione, certo assai nota in dottrina, v’è da osservare che a parte qualche eccezione è mancata in generale un’adeguata riflessione sul testo all’apparenza assai chiaro ma, come vedremo nelle prossime pagine, assai impegnativo per i complessi risvolti esegetici.
15Cominciamo dunque a separare e ad analizzare le questioni. La prima riguardava i rapporti e le equivalenze linguistiche tra latino e greco. Nel testo pomponiano dunque si proponeva una equazione tra incolae e paroikoi, ma quanto i due termini coincidevano effettivamente ? Se nel diritto romano con incolae si comprendevano sia gli abitanti in senso stretto della città sia i residenti nelle campagne, nell’Oriente ellenistico pare invece che esistesse una maggiore stratificazione e che i paroikoi fossero soltanto i residenti nella chôra. Tra gli studiosi infatti le interpretazioni divergono anche profondamente e non bisogna dimenticare che accanto ai paroikoi si ponevano i metoikoi cioè i domiciliati in una città straniera la cui definizione e riconoscimento giuridico ci è attestata nei documenti antichi a partire dal V sec. a.C. con una disposizione solonica (Plut. Solon 24.4)21. A complicare ulteriormente il problema bisogna infine aggiungere che nel diritto attico, e più in generale nel linguaggio giuridico greco, non vi era un corrispondente di domicilium.
16A mio giudizio Pomponio era consapevole delle differenze concettuali correnti tra incola e paroikos e tuttavia, tenendo conto delle diverse tradizioni giuridiche e culturali delle città orientali dell’impero, introduceva la precisazione sed etiam qui alicuius oppidi finibus ita agrum habent con funzione unificante mediante cui operava una forzatura interpretativa di incola e paroikos. Ma la questione non si chiude così, perché bisogna fare i conti anche con altri problemi di ordine testuale gravanti su D. 50.16.239.2. Non è mancato infatti chi ha considerato interpolato il brano, individuando diverse anomalie22. Così si è proposto di espungere aliqua regione perché espressione troppo generica e lata e particolarmente stridente con il preciso e ristretto oppidum. Obiezioni tuttavia nient’affatto convincenti. Cominciamo da oppidum : Pomponio ha usato oppidum e non urbs a mio avviso per evitare che restassero esclusi altri fenomeni di urbanizzazione, trattandosi peraltro di un termine onnicomprensivo di immediata percezione da parte del lettore anche non giurista.
17A tal proposito mi sembra particolarmente illuminante la parte finale di un più ampio e interessante brano delle Etimologie di Isidoro di Siviglia, Etym. 9.4.42 : Urbani vocabantur, qui Romae habitabant. Qui vero in ceteris locis, oppidani. Nam sola urbs Roma, cetera oppida. Ritorneremo tra breve su Isidoro, ma in questo frammento, che conclude una messe di definizioni per noi assai utile, è importante cogliere l’esigenza di una semplificazione dinanzi a una pluralità di forme articolate di urbanizzazione. Questo mi pare il significato da attribuire alle parole di Isidoro, peraltro assai chiare, a proposito di urbani e oppidani, di urbs e oppidum. Urbs si addiceva soltanto a Roma mentre le altre realtà urbane (cetera) erano qualificate oppida. Se questa interpretazione è almeno plausibile mi sembra che non ci sia altra prova migliore, almeno per quanto concerne oppidum, per respingere il sospetto di inquinamento del brano da parte di mani postclassiche o bizantine. E del resto se volgiamo il capo verso i documenti più antichi, e in particolare verso fonti epigrafiche di età repubblicana, ricaviamo un’ulteriore conferma del fatto che il termine non era certo una novità postclassica :
lex Mun. Tarent. linn. 26-31 (FIRA. I2, n. 18) : Quei decurio municipi Tarentinei est erit queiue in municipio Tarenti[no in] senatu sententiam deixerit, is in o[pp]ido tarentei aut intra eius muni[cipi]| fineis aedificium quod non minu[s] MD tegularum tectum sit habeto [sine]| d(olo) m(alo). Quei eorum ita aedificium suom non habebit seiue quis eorum [eo]| aedificium emerit mancupioue acceperit quo hoic legi fraudem f[axit], | is in annos singulos HS n(ummus) (quinque milia) municipiotarentio dare damnas esto.
18Lo statuto del municipio di Taranto prescriveva l’obbligo per i decurioni di avere in città o nel relativo contado, comunque entro i confini (in oppido Tarentei aut intra eius municipi fineis), una casa di una certa, rilevante, dimensione (un aedificium con un tetto con un numero di tegulae non inferiore a MD23). È agevole osservare che nella medesima disposizione Taranto è chiamata una prima volta oppidum e una seconda volta municipium. La norma è dunque importante perché ci permette di acquisire come dato inoppugnabile sul piano linguistico che oppidum nel linguaggio giuridico-legislativo di piena età repubblicana possedesse sia un significato largo indicante innanzitutto una realtà fortificata ma poco urbanizzata sia una diversa e pregnante accezione tecnica individuante anche le strutture urbane più avanzate, sul piano della romanizzazione in generale, come i municipia.
19Passando all’altro punto sospetto di inquinamento testuale, cioè aliqua regione, può dirsi che qui non si incontra affatto vaghezza, imprecisione, come si è erroneamente sostenuto, ma al contrario mi sembra una locuzione ben aderente alla finalità esplicative perseguite dal giurista, volte cioè all’individuazione di una categoria di abitanti, di cui il domicilium era l’elemento qualificante in senso strettamente giuridico, stanziati su un territorio non indicante la ristretta dimensione urbana. Incola pertanto era colui che trasferiva il proprio domicilium in un determinato luogo, altro, diverso da quello d’origine.
20È proprio a questo punto che più complesso e certamente più delicato diventa invece il ragionamento, quando Pomponio passa all’ulteriore precisazione, secondo cui nella categoria dell’incola rientravano anche qui alicuius oppidi finibus ita agrum habent, ut eum se quasi in aliquam sedem recipiant. La questione interpretativa si inseriva così nella più generale distinzione degli abitanti delle città : questi erano innanzitutto i coloni o i municipes ; accanto ad essi si ponevano poi i non coloni, cioè qui incolae erant in quanto di altra provenienza (origo) ma ivi domiciliati. Ma su queste coordinate generali piovono il sed etiam e il successivo quasi con cui Pomponio sembra aprire un profilo interpretativo di non poco conto. La definitio del giurista finisce allora per costituire una novità in materia di incolato, status giuridico rispetto al quale il presupposto non era più unicamente e rigorosamente il domicilium ma anche la semplice proprietà di un fondo. Da qui ulteriori e legittimi interrogativi : ci si sta imbattendo infatti, per questa parte, in un caso di manipolazione successiva del testo pomponiano ? Oppure ammettendo la genuinità del sed etiam e del quasi è possibile ipotizzare che il giurista rappresentasse una stratificazione del concetto di incola, l’allargamento del suo ambito, l’estensione delle sue accezioni di cui la più ampia veniva assunta come esito finale della sua definitio ?
21Escludendo l’ipotesi della corruzione che – anche nella seconda parte del testo – non mi sembra possa agganciarsi a solidi argomenti, dal tenore affiora invece l’esigenza del giurista di proporre un’articolazione della definizione in senso esplicativo in base alla quale all’interno della categoria di incolae operava un’ulteriore distinzione tra coloro che abitavano nel centro cittadino e coloro che possedevano un fondo entro i confini della città. A ben vedere, la peculiarità della definitio di Pomponio costituiva un’evidente estensione dell’incolato anche a chi era privo di domicilium in senso stretto, ma titolare di un fondo nel relativo contado. Come è facile convenire, l’estensione concettuale non è questione marginale e infatti non casualmente in dottrina si è aperta una discussione non ancora sopita, né facile da sciogliere su chi fossero davvero gli incolae. Così, sebbene mossi dall’esigenza di dare logica e coerenza alle fonti e di conciliarle soprattutto con D. 50.16.239.2, gli studiosi si sono divisi tra chi come Rostovzev ha sostenuto l’esistenza di due classi di incolae : la prima comprendente coloro che vivevano nella città e la seconda composta dai « possessori di parcelle di terreno appartenenti al territorio, all’ager della città24 » ; e chi come Berger invece, pur accettando l’idea delle due classi, ha considerato incolae soltanto gli appartenenti alla seconda classe ovvero gli abitanti dei sobborghi della città25. Mentre non è mancato neppure chi come De Ruggiero, non riuscendo a trovare un’interpretazione conducente, si è affidato ad argomentazioni, a mio giudizio del tutto errate, secondo cui era addirittura da considerare improprio l’uso di incola da parte dei giuristi romani a proposito degli abitanti della campagna, giacché sarebbero stati soltanto gli « abitanti della città i veri incolae26 ».
22È comprensibile allora la persistenza di dubbi e perplessità, se non l’emersione prepotente di ulteriori e conseguenti interrogativi, e cioè quanto esatta sia stata sinora la rappresentazione dell’incolato ; quanto corrispondesse la relativa configurazione giuridica proposta da Pomponio con quella originaria e quanto invece costituisse una novità successiva, frutto dell’elaborazione della giurisprudenza classica e addirittura attribuibile al giurista antoniniano ; e ancora quando collocare l’emersione dell’incolato come status riconosciuto nell’ordinamento giuridico romano. Mi è così opportuno ritornare sul tema, trovando anche l’occasione di rivedere alcune mie recenti conclusioni, ancora una volta attraverso una risalita nel tempo.
Le più antiche testimonianze sull’incolato
23Se volessimo risolvere sbrigativamente e con disinvoltura la questione dell’origine dell’incolato potremmo semplicemente e con agio fare un rinvio a quanto detto a proposito del domicilium : accertata cioè l’origine medio-repubblicana del domicilium e vista la sua intima connessione con l’incolato, sarebbe quasi un superfluo e scontato esercizio intellettuale cercare le radici di quest’ultimo. E tuttavia andiamo a rileggere i primi documenti che attestano all’interno delle compagini cittadine l’elemento degli incolae. Ancora una volta, e non si tratta affatto di una coincidenza, si ritorna alla commediografia plautina, assumendo come utile punto di ripartenza il già citato frammento del Miles gloriosus27. Il brano plautino non contiene in effetti diretti riferimenti a incola, eppure è utile per fugare qualche dubbio. La non attribuzione esplicita alla donna dello status di incola possiede un qualche rilevante significato ? E poi, siamo in presenza di assenza o di omissione ? Propenderei piuttosto per la seconda ipotesi, ritenendo questa omissione di per sé non significativa per semplice logica e buon senso. Se incola era il domiciliato in una città diversa da quella d’origine, non c’era alcuna ragione nell’economia del discorso che suggerisse a Plauto di precisare, anzi era ovvio considerare superfluo, ridondante, lo stato giuridico di incola di Filocomasio. E del resto la donna manifestava espressamente – ed è questa la cosa rilevante attraverso cui definiva anche la sua, momentanea, condizione – che pur avendo ad Atene la propria domus lì invece possedeva il domicilium. Se ciò è vero appare giocoforza riconoscere al commediografo un saldo dominio dei concetti in questione. Ma per il momento fermiamoci qui, e spostiamo la nostra attenzione su altre assai più importanti testimonianze di Plauto contenenti invece espliciti riferimenti a incola, di cui leggiamo subito il primo proveniente dal Rudens :
Plaut. Rudens 4.906-907 : [gr.] Neptuno has ago gratias meo patrono, qui salsis locis incolit pisculentis [...].
24Non si tratta di un testo decisivo, sebbene vi compaia la voce verbale incolit che serve appunto a indicare la dimora stabile di un soggetto. Mentre assai più interessanti sono i due successivi testi, uno del Persa e l’altro dell’aulularia :
Plaut. Persa 4.554-555 : [sa.] Satin Athenae tibi sunt visae fortunatae atque opiparae ? [vi.] Urbis speciem vidi, hominum mores perspexi parum. [to.] Numquid in principio cessavit verbum docte dicere ? [do.] Hau potui etiam in primo verbo perspicere sapientiam. [sa.] Quid id quod vidisti ? Ut munitum muro tibi visum oppidumst ? [vi.] Si incolae bene sunt morati, id pulchre munitum arbitror ; perfidia et peculatus ex urbe et avaritia si exulant […].
25Il brano del Persa mi pare comunque utile perché fornisce un’accezione di incola più generica e al tempo stesso indubbiamente imprecisa sul piano terminologico e impropria su quello giuridico, in quanto riferita alla cittadinanza, cioè i cives visti come incolae cioè abitanti. Più significativo e denso di maggiori implicazioni giuridiche mi sembra invece il senso con cui Plauto usa incola nell’Aulularia :
Plaut. Aulul. 3.406-407 : [co.] Attatae, cives, populares, incolae, accolae, advenae omnes, date viam qua fugere liceat, facite tota plateae pateant.
26È proprio questo frammento dell’Aulularia a mio avviso ad essere particolarmente indicativo e a fornire utili spunti. Il personaggio di Plauto si slancia in un appello, una chiamata di tutte quelle che possiamo individuare quali componenti della compagine sociale della città : cives, populares, incolae, accolae, advenae, in un interessante gioco di intreccio e di sovrapposizioni dei ranghi sociali. Cives e populares e accolae, cives e incolae e advenae.È così interessante osservare che Plauto non si limitava a citare gli incolae, ma elencando altri segmenti di popolazione o di presenze nella città indicava esplicitamente che quella degli incolae non era categoria interamente comprensiva di tutti gli altri stranieri, di coloro cioè che presenti in città non erano riconducibili né all’elemento cittadino indigeno, né a quello esogeno epperò domiciliato rappresentato dagli incolae. Se dunque alla fine del III sec. a.C. troviamo presenti nel lessico della commedia popolare28 incola e domicilium appare chiaro che ci troviamo dinanzi a elementi difficilmente controvertibili della loro emersione nell’ordinamento giuridico e del loro reciproco nesso.
27Soffermiamoci tuttavia ancora su questo testo per mettere a fuoco il profilo, diverso ma in qualche modo correlato, degli altri elementi della popolazione individuabili nella compagine sociale di una comunità cittadina. Come abbiamo osservato in Plauto, accanto agli incolae si collocavano gli advenae. In verità nel testo leggiamo advenae omnes, Plauto quindi ha usato un’espressione in qualche modo ambivalente, essendo suscettibile di diverse interpretazioni. Infatti o si ritiene che omnes sia aggettivo specificamente riferito a advenae oppure si pensa, ipotesi che tendo a escludere, che omnes avesse funzione di sintesi. Credo appunto più congrua la prima ipotesi e cioè che omnes non fosse un indice retorico, ma indizio di una differenza tra stranieri e stranieri. Nell’appello di Cuocigrongo rivolto a tutti di sgomberare strade e piazze affiorerebbe allora una rappresentazione plastica di quotidiana vita cittadina, strade e piazze affollate da una folla composita di cittadini e stranieri. Advenae omnes, diceva Cuocigrongo e si rivolgeva dunque a tutti gli stranieri presenti nella città, compresi i forestieri di passaggio, quelli occasionali o di maggiore frequentazione ma non domiciliati, la cui presenza non poteva dirsi stabile, permanente, ma legata a congiunture, o a interessi temporali dell’individuo (si pensi alla categoria successiva di chi si recava per ragioni di studio in un’altra città senza acquistarne né cittadinanza né domicilium, restandoci per un arco temporale anche relativamente lungo ; o si pensi ai negotiatores, a coloro che in generale erano hospites sulla base della concessione di una tessera hospitalis, ecc.29). Insomma dall’Aulularia si desume che incolae erano stranieri diversi da altri sul piano del rapporto con la comunità e che l’elemento distintivo non poteva che essere il possesso o meno del domicilium. La forte mobilità sociale ormai era il segno del mutamento della fisionomia sociale di Roma e delle città a questa riconducibili30, che vedeva diversi ordini di popolazione il cui rapporto variava sensibilmente sul presupposto del possesso del domicilium.
28Advenae si diceva in Plauto. Della non perfetta coincidenza con gli incolae residuò in qualche misura traccia in documenti posteriori. Assai utili a tal proposito soggiungono alcuni brani delle Etymologiae di Isidoro di Siviglia :
Isid. Etym. 10.15 : Advena, eo quod aliunde adveniat.
29In questo primo testo Isidoro offriva la definizione di advena, cioè di colui che proveniente aliunde in ciò era affine all’incola. Sembrerebbe così, secondo lo spirito e il tenore testuale di Isidoro, che il termine indicasse una categoria generale entro cui poi far ricadere l’incola cioè lo straniero domiciliato. In altro luogo delle Etymologiae – altrettanto interessante anche per un confronto circa l’aderenza della percezione e padronanza dei concetti in questione al loro inquadramento giuridico – è possibile ricavare la differenza ancora persistente corrente tra le due figure nel VII sec. d.C. :
Isid. Etym. 9.4.35-42 : Coloni sunt cultores advenae, dicti a cultura agri. [36] Sunt enim aliunde venientes atque alienum agrum locatum colentes, ac debentes condicionem genitali solopropteragri culturam sub dominiopossessoris, pro eo quod his locatus est fundus. Coloni autem quattuor modis dicuntur. Nam coloni aut Romani sunt, aut coloni latini, aut coloni auxiliares, aut coloni ruris privati. [37] Inquilini vocati quasi incolentes aliena. Non enim habentpropriam sedem, sed in terra aliena inhabitant. [38] differt autem inter inquilinum et advenam. Inquilini enim sunt qui emigrant, et non perpetuo permanent. Advenae autem vel incolae adventicii perhibentur, sed permanentes ; et inde incolae, quia iam habitatores sunt, ab incolendo. [39] Indigenae sunt inde geniti, et in eodem loco nati, ubi inhabitant. [40] Incola autem non indigenam, sed advenam indicat. [41] Peregrini dicti eo quod ignorantur eorum parentes, a quibus orti existunt. Sunt enim de longinqua regione. [42] Urbani vocabantur, qui Romae habitabant. Qui vero in ceteris locis, oppidani. Nam sola urbs Roma, cetera oppida.
30Non sono d’accordo nel pensare che Isidoro navigasse con qualche difficoltà all’interno di questa terminologia31. Al contrario a me pare che ben dominasse i concetti e le figure ruotanti attorno a quella che ormai era la definizione canonica di incola, una definizione che non a caso rimarcava in taluni passaggi una terminologia strettamente affine a quella osservata nella definitio di Sesto Pomponio. Nella prospettiva di rendere giustizia a Isidoro mi sembra peraltro interessante un indizio linguistico proprio nell’espressione incolae adventicii preceduta da autem vel e poi et inde, locuzioni avverbiali che ci dicono di trovarci dinanzi ad una ridondanza in altri tempi spiegabile diversamente piuttosto che a confusione. Certo restiamo sul piano delle congetture ma la lettera del testo spinge, invece di liquidare Isidoro, a vedere in quelle scarne righe il tentativo di delineare ordini di popolazione diversi e darne anche una rappresentazione dinamica : incolae adventicii nell’intenzione di Isidoro potrebbe indicare gli stranieri stabilitisi altrove ma non ancora in possesso del nuovo domicilium ; e come non ricordare l’indicazione plautina in base alla quale c’erano advenae e advenae ? C’è infine pure un aggancio sintattico nel frammento delle Etymologiae, laddove Isidoro poi scriveva et inde incolae, quia iam habitatores sunt, ab incolendo, cioè « e quindi (da qui) poi incolae perché già abitanti ».
(Segue) Oltre gli incolae
31L’analisi dei testi sinora ci ha condotto con buona sicurezza verso la piena conferma di alcuni risultati. Al tempo stesso si cominciano ad avere dati più precisi come sin da età antica la popolazione di una comunità fosse assai più articolata di quanto si sia stati sinora portati a credere. E adesso siamo nelle condizioni di dire che il ricorso al domicilium quale unico strumento non aiuta nelle ricostruzioni. Se il domicilium infatti individuava soltanto cittadini (municipes o coloni) e stranieri ivi stanziati (incolae), bisogna appunto prendere atto che queste due componenti non esaurivano di certo la compagine della popolazione di una comunità, fosse essa stanziata in maniera permanente o meno. È esemplare quanto si legge ancora in un frammento della lex Ursonensis :
lex Urs. cap. 126 (FIRA. I2, n. 21) : IIuir, aed(ilis), praef(ectus) quicumque c(oloniae) G(enetiuae) I(uliae) ludos scaenicos faciet, si|ue quis alius c(oloniae) G(enetiuae) Iuliae ludos scaenicos faciet, colonos Geneti|uos incolasque hospites[que] atventoresque ita sessum du|cito, ita locum dato distribuito atsignato, uti d(e) e(a) r(e) <de | eo loco dando atsignando> decuriones, cum non min(us)| L decuriones, cum e(a) r(es) c(onsuletur), in decurionibus adfuerint, | decreuerint statuerint s(ine) d(olo) m(alo).
32Solitamente gli studiosi citano questo testo, insieme con altre iscrizioni, per indicare l’attenzione e il riconoscimento che godevano gli incolae da parte delle classi dirigenti cittadine. Ma è evidente la portata riduttiva di questa lettura, perché nella disposizione della norma statutaria di urso relativa alla disponibilità dei posti in occasione dei ludi scaenici si faceva esplicito riferimento alle diverse categorie di individui presenti in città. I decurioni così dovevano prendere in considerazione non solo coloni e incolae, ma apure hospites e atventores 32. Appare singolare allora come non si sia attribuito il giusto risalto a questo frammento della lex Ursonensis, in cui plasticamente riecheggia il brano dell’Aulularia di Plauto riportato qualche pagina addietro :
Plaut. Aulul. 3.406-407 : [co.] Attatae, cives, populares, incolae, accolae, advenae omnes, date viam qua fugere liceat, facite tota plateae pateant.
33Sebbene successiva di secoli rispetto all’opera del commediografo, la lex Ursonensis ci fornisce dunque un quadro abbastanza vivido del variegato elemento sociale di una colonia, ma possiamo senza alcun dubbio dire di una qualunque città del mondo romano a prescindere dallo statuto giuridico, che stimola a escludere ogni ricostruzione astratta e appiattita su testi più tardi come quello di Pomponio.
34Queste presenze naturalmente pongono ulteriori problemi di inquadramento, dal momento che tra gli studiosi si è sovente manifestata la tendenza a forzare l’interpretazione dei documenti cercando di ridurre alla dicotomia cives-incolae una articolazione sociale assai più variegata e non priva di implicazioni giuridiche.
Domicilium e possessio
35Se possiamo intendere l’incolato delle origini come lo status in cui ricadeva lo straniero strettamente domiciliato, è opportuno a questo punto tornare a quell’interrogativo iniziale relativo ad una presunta estensione della definizione di incola di cui abbiamo scorto le tracce nel brano di Pomponio. Era essa riconducibile a Pomponio o preesisteva e dal giurista antoniniano fu soltanto ulteriormente consolidata ?
36A ben guardare è già nelle fonti di età tardorepubblicana che incontriamo l’assimilazione tra domicilium e possessio di un fondo :
Caes. bell. civ. 1.86.3 : Paucis cum esset in utramque partem verbis disputatum, res huc deducitur, ut ii qui habeant domicilium aut possessionem in Hispania, statim, reliqui ad Varum flumen dimittantur.
Cic. de domo 49.127 : Neque tum hoc ille Q. Papirius, qui hanc legem rogavit, sensit neque suspicatus est fore periculum ne domicilia aut possessiones indemnatorum civium consecrarentur.
37Dal passo di Cesare apprendiamo che, dinanzi alle pressanti richieste di congedo immediato dei militari delle legioni pompeiane sotto il comando di Afranio, fu stabilito che si accogliessero dapprima quelle dei domiciliati o dei possessori di fondi in Spagna, mentre gli altri sarebbero stati congedati in seguito presso il fiume Varo. È appena il caso di sottolineare come Cesare tenesse ben distinti i casi in cui in un territorio si possedeva il domicilium ovvero un fondo. La medesima consapevolezza affiora nel frammento della de domo ciceroniana. In entrambi i passi, ma soprattutto in quello cesariano, appare chiaro il nesso secondo cui il domicilium, sebbene distinto, viene del tutto assimilato alla possessio rustica ai fini di un determinato trattamento giuridico.
38Altrettanto interessanti e dense di forti implicazioni per il profilo che stiamo trattando appaiono diverse testimonianze epigrafiche, a cominciare dal già citato frammento della lex Municipii Tarentini :
lex Mun. Tarent. linn. 26-31 (FIRA. I2, n. 18) : Quei decurio municipi Tarentinei est eritqueiue inmunicipio Tarenti[no in] senatusententiam deixerit, is in o[pp]ido Tarentei aut intra eius muni[cipi]/ fineis aedificium quod non minu[s] MD tegularum tectum sit habeto [sine]/ d(olo) m(alo). Quei eorum ita aedificium suom non habebit seiue quis eorum [eo]/ aedificium emerit mancupioue acceperit quo hoic legi fraudem f[axit], / is in annos singulos HS n(ummus)(quinque milia) municipio Tarentio dare damnas esto.
39In questo passo, sebbene tutto dedicato agli obblighi dei decurioni, e sebbene non si menzioni del tutto neppure il domicilium, il legislatore usava come cardine della disposizione il possesso di un aedificium in oppido oppure entro i confini dello stesso municipio – is in oppido Tarentei aut intra eius municipi fineis aedificium quod non minus MD tegularum tectum sit habeto sin dolo malo – con una consonanza testuale non irrilevante.
40Ancora più esplicite sono invece le previsioni degli statuti cittadini di urso e Irni :
lex Urs. cap. 98 (FIRA. I2, n. 21) : Qui in ea colon(ia) intrave eius colon(iae) fines domicilium praediumve habebit neque eius colon(iae) colon(us) erit, is eidem munitioni uti colon(us) pareto.
lex. Irn. cap. 83 : Quicumque [mu]nicipes incolaeve eius municipi erunt a[u]t intr[a fines mu]nicipi eius habitabunt agrum agrosve habebun[t, ii omn]es ea[s operas] dare facere praestareque debento.
41Sebbene appartenenti a epoche diverse, il primo di età cesariana (I sec. a.C.) e il secondo di età flavia (I sec. d.C.), e nonostante alcune differenze lessicali, i frammenti delle due leggi epigrafiche sono stati sinora considerati sostanzialmente equivalenti e pertanto anche in questa sede li utilizzeremo in lettura congiunta. Entrambe le disposizioni infatti riguardavano l’obbligo dei residenti, fossero domiciliati o proprietari terrieri, nella colonia e nel municipium di compartecipare alla realizzazione di opere (munitiones). Secondo l’opinione più accreditata in dottrina, possiamo notare che mentre nella lex Ursonensis la distinzione che il legislatore fa affiorare è più tenue, direi forse più generica, tra coloni e non coloni i quali entro i confini della colonia domicilium praediumve habebunt, nella lex Irnitana invece le figure ben distinte sono quella del municeps e dell’incola che intra fines municipi eius habitabunt agrum agrosve habebunt.
42Secondo questa lettura tradizionalmente invalsa nella critica romanistica si individuavano due classi di abitanti di una medesima comunità : coloro che ne possedevano la cittadinanza, cioè municipes (nel caso di Irni) o coloni (nel caso di urso) e gli incolae, sebbene a proposito di questi ultimi si precisasse che poteva trattarsi sia di coloro che ivi habitabant o habitabunt (espressione certo ambigua in cui si è voluto scorgere un chiaro riferimento al domicilium, ma sul punto ritorneremo tra breve), sia anche di coloro che nella città praedium o agrum agros habebant o habebunt.
43Appare evidente che a seguire questa interpretazione delle norme epigrafiche, che possiede una forte plausibilità, si giunge conseguentemente ad ammettere che in età Flavia, almeno da parte del legislatore, si produsse una divaricazione tra la condizione di incola e il suo presupposto cioè il possesso del domicilium. La peculiarità dell’equiparazione del possesso del domicilium con la proprietà di un fondo invero è questione sottile che apre ulteriori profili, perché anche presso un fondo rustico secondo l’ordinamento giuridico romano vi era libertà di costituire il domicilium :
D. 47.10.5.5 (Ulp. 56 ad ed.) : Si tamen in fundum alienum, qui domino colebatur, introitum sit, Labeo negat esse actionem domino fundi ex lege Cornelia, quia non possit ubique domicilium habere, hoc est per omnes villas suas. ego puto ad omnem habitationem, in qua pater familias habitat, pertinere hanc legem, licet ibi quis domicilium non habeat. Ponamus enim studiorum causa Romae agere : Romae utique domicilium non habet et tamen dicendum est, si vi domus eius introita fuerit, Corneliam locum habere.tantum igitur ad meritoria vel stabula non pertinebit : ceterum ad hos pertinebit, qui inhabitant non momenti causa, licet ibi domicilium non habeant.
44Ulpiano, che riporta una nota disputa, rammenta l’insegnamento di Labeone tendente a negare il riconoscimento generale dell’actio iniuriarum ex lege Cornelia dinanzi alle eventuali intrusioni violente nelle abitazioni altrui. Labeone insomma sosteneva che era legittimo per un pater avere un domicilio in una villa, dunque presso un fondo rustico, ma non in omnes villas di sua proprietà : l’actio iniuriarum nel caso di un pater familias titolare di più villae sarebbe spettata soltanto qualora l’intrusione violenta si fosse posta in essere nella villa ove era effettivamente domiciliato. ulpiano la pensava diversamente, ma non è questo ciò che ci interessa. Pertanto il problema del domicilium in un fondo rustico non si poneva neppure e sbaglia chi come Ettore De Ruggiero ha ritenuto di limitare lo status di incola soltanto agli abitanti della città33. Sicché le norme epigrafiche potrebbero aver fatto riferimento al domicilium presso un fondo rustico.
45E tuttavia non può non osservarsi come invece di parlare di domicilium i legislatori di urso e di Irni abbiano fatto ricorso ad un’espressione, formulata secondo un canone tecnico-giuridico praedium o agrum agrosve habere, nient’affatto coincidente con quella tecnica usata a proposito del domicilium (domicilium habere), e semmai diretta ad esprimere un’assimilazione al domicilium. Il problema così si complica ulteriormente perché in dottrina le due norme epigrafiche poi vengono solitamente utilizzate per la comprensione della definitio pomponiana di incola. Ci si può allora ritenere soddisfatti della recente riproposizione da parte di Yan Thomas34 e di Gabriella Poma dell’opinione ormai sedimentatasi secondo cui nei due statuti affiora una bipartizione degli elementi della popolazione, un’opinione che non aiuta affatto a far perdere agli incolae quegli aspetti di « presenze ambigue ed enigmatiche nel quadro amministrativo e sociale del mondo romano35 » ?
46Io credo che un limite esiste, un limite che ha segnato anche recenti mie conclusioni36, e cioè che si sia a volte aprioristicamente, altre volte superficialmente esclusa l’ipotesi di battere una strada diversa, appunto quella di un’interpretazione alternativa dei documenti a nostra disposizione, a cominciare da un’acuta osservazione di Alvaro d’Ors. Il maestro spagnolo non solo ha escluso l’ipotesi che agrum possa essere un errore del copista al posto di domum, e che non si possa altresì pensare ad habitare domicilium in quanto espressione inusuale oltre che profondamente scorretta ; ma ha puntualmente affermato che « se trata precisamente de distinguir el incola, que tiene domicilio en el municipio, aunque no tenga allí su origo como municipe, del que simplemente tiene una casa rural y conserva su domicilio en otro lugar37 ». Senonché, malgrado quella che mi pare una corretta lettura, lo stesso Alvaro d’Ors non ha tratto tutte le conseguenze dalle sue affermazioni, agevolando il consolidamento dell’opinione della dottrina, mentre a me sembra che proprio da qui possa muoversi la proposta di una seconda lettura, come appena accennato sopra sostanzialmente rifiutata dagli studiosi, un’ipotesi insomma alternativa che in qualche modo possa aiutare a gettare nuova luce sull’incolato.
47Innanzitutto per una maggiore articolazione delle previsioni, e per la portata assorbente anche della norma ursonense, prendiamo in considerazione il cap. 83 della lex Irnitana precisando che domicilium habere e praedium o agrum agros habere sono tutt’altro che espressioni perfettamente sovrapponibili. una cosa è infatti possedere il domicilium e dunque avere eletto in un luogo il centro della propria vita materiale e dei propri affari, cosa diversa è il possesso o la proprietà di un fondo rustico.
48Habitare come ho cercato di dimostrare altrove38 è un presupposto ma non esaurisce affatto i requisiti necessari perché un soggetto possa considerarsi domiciliato in un determinato luogo. Il significato che habitabunt assume nella portata della norma in effetti riveste un punto centrale. Se è vero che habitabunt riferito a incolae non può essere considerato nient’altro che un pleonasmo, è prudente almeno ipotizzare che il legislatore abbia voluto esprimere un diverso concetto e cioè riferirsi a un elemento della popolazione nient’affatto inquadrabile tra gli incolae perché non ancora domiciliato o neppure domiciliabile. Cosa impedisce di pensare che il proprietario di un fondo in realtà non avesse alcun altro legame con quella comunità mentre fosse civis o incola di un’altra ? È evidente che in questi casi non si può pensare che il legislatore di Irni volesse considerare incola chi lo fosse altrove, e del resto non esiste traccia nelle fonti giuridiche di un minimo dubbio sull’inaccettabilità di un doppio incolato. Anzi proprio tra i documenti giuridici sopravvissuti si è in grado di recuperare preziose informazioni attestanti che ai fini degli obblighi verso le comunità si prendevano in considerazione ordini di popolazioni non esclusivamente riconducibili ai cives o agli incolae. Si pensi al diverso caso dello straniero presente in una città per ragioni di studio e che non avrebbe mai acquistato il domicilium se non quando, dapprima da Adriano e poi da Alessandro Severo, furono fissate precisi requisiti e condizioni39. Ma soprattutto importante in questa prospettiva è il frammento di Arcadio Carisio :
D. 50.4.18.22 (Arc. Char. l. sing. demun. civ.) : Huiusmodiigitur obsequia et hi, qui neque municipes neque incolae sunt, adgnoscere coguntur.
49Credo che anche una semplice lettura del passo tratto dal liber singularis de muneribus civilibus possa far emergere l’infondatezza di ogni, seppur legittimo, dubbio. Il brano, facente parte di un lungo escerto dell’opera del magister libellorum di Costantino, Arcadio Carisio, in cui si forniva una dettagliatissima articolazione della triplex divisio dei munera civilia (munera personalia, patrimoniorum, mixta40) ricordava come rispetto a determinate prestazioni ricorresse l’obbligo di soggetti pur non inquadrabili né tra i cives né tra gli incolae. Il tenore del passo è così piano da far escludere che si trattasse di una novità invalsa nell’ordinamento giuridico romano o della semplice opinio del giurista e da rimandare immediatamente al cap. 98 della lex Ursonensis che distingueva semplicemente tra coloni e non coloni41.
50Ed in effetti abbiamo a questo punto tutti gli elementi per poter affermare con un margine ampio di affidabilità che ci troviamo dinanzi ad una linea di politica normativa in materia in piena e secolare continuità con quanto risulta appunto dalle norme epigrafiche sinora esaminate42.
51Ed infine, ancora un’osservazione. Sinora abbiamo mostrato le principali debolezze della lettura dominante che riferiva intra fines municipi eius habitabunt agrum agrosve habebunt a incolae. Ma se si legge con attenzione è possibile avanzare un appunto sintattico, osservando come il legislatore si sia espresso in due modi ben precisi : in primo luogo si rivolse a quicumque sarebbe stato municeps o incola, e in secondo luogo introdusse con aut una terza categoria di destinatari coloro cioè che intra fines municipi eius habitabunt agrum agrosve habebunt. Questa obiezione si fonda anche sul prosieguo della norma in cui il pronome ii seguito da omnes ben si confà a una molteplicità di destinatari, in questo caso di categorie di destinatari.
52Insomma quella che qui si profila è una lettura diversa che condurrebbe all’individuazione, non di due, ma di ben tre classi o categorie di popolazione a cui si rivolse il legislatore di Irni, ma possiamo dire anche quello di urso. Oltre a quanto detto, questa ipotesi di lavoro ha dalla sua altri argomenti : se ci soffermiamo ancora sulla lettera del frammento non può non riflettersi sul fatto che anche l’utilizzazione al futuro di habitare, cioè habitabunt, ha un suo preciso significato. A mio avviso con habitabunt si individuavano efficacemente quali destinatari della norma coloro che in relazione alla fattispecie e al suo momento temporale dell’opera pubblica avrebbero abitato entro i confini del municipium e tuttavia senza aver ancora avuto il riconoscimento del mutamento del proprio domicilium.
53A tal proposito, seppure aspetto marginale, deve ricordarsi quanto numerose ed univoche siano le iscrizioni a documentazione dell’esistenza di sistemi di registrazioni degli incolae 43. Così leggiamo in :
CIL II.2135 (= ILS 6917) : P. Rutilius P. l(ibertus) Menelavos incola ex d(ecreto) d(ecurionum) municip. municipi Pontif(iciensis) d(e) s(uo) p(osuit) [Obulco] ; CIL V pars prior 875 (= IlS 1374) :... ut incolae quibus fere censemur muneri[bus nobiscum fugantur] [Aquileia] ; CIL VIII pars prior 1641 (= ILS 6818) : Legi autem debebunt municipes item incolae, dumtaxat incolae, qui intra continentia coloniae nostrae aedificia morabuntur, quos, si vobis videtur, optimum erit per IIviros cuiusque anni legi curari autem oportet, ut in locum adulti vel demortui cuiusque statim substituatur, ut semper plenus numerus alatur 44 [Sicca Veneria].
54Questi documenti dimostrano che vi era un momento naturale, antecedente alla formalizzazione burocratica, in cui un soggetto pur abitando stabilmente in un determinato territorio non era ancora formalmente considerato un incola45.
55Ma tutto ciò non deve essere confuso con quella distinzione affiorata da tempo in dottrina secondo cui, alla luce dei dati delle iscrizioni, comprese anche quelle appena richiamate, sarebbe esistita una sottoarticolazione degli incolae in murani ed extramurani, che da Ettore De Ruggiero in avanti si trasmette tralatiziamente in seno alla critica moderna46. A me sembra che ancora una volta si sia incorso in confusione di piani diversi. Ad es. nell’ultima delle iscrizioni sopra riportate, quella cioè proveniente da Sicca Veneria, colonia dell’Africa proconsolare, e contenente parte dei verba del testamento di P. Licinio Papiriano47, alto funzionario equestre pervenuto alla carica a rationibus, compare una disposizione interessante relativa ai pueri e alle puellae beneficiari del diritto agli alimenta. La norma in particolare prendeva in considerazione non tutti gli incolae ma soltanto quelli qui intra continentia coloniae nostrae aedificia morabuntur48. Dedurre da qui l’esistenza in senso formale e giuridicamente rilevante della categoria degli incolae intramurani contrapposta a quella degli incolae extramurani mi sembra una conclusione eccessiva e non del tutto ancorata ai testi.
56Infatti, sebbene ricorrente anche in altri documenti epigrafici, per es. CIL XI pars prior 3013 (Viterbo49) e CIL XI pars prior 3797, 3799, 3808 (Veio50), nulla assicura che espressioni del genere indicassero la formale distinzione degli incolae in sottoclassi. Al contrario, invece, ogni tentativo di proporre una simile articolazione mi sembra destinato ad avere insuccesso dinanzi ai seguenti ostacoli, e cioè : 1) le aggettivazioni intramurani ed extramurani non riguardavano soltanto gli incolae, perché la documentazione epigrafica le dimostra applicate anche ai municipes o a classi di popolazione cittadina altrimente indicata come plebs ; 2) le suddette testimonianze, e non è affatto casuale e neppure secondario, non provengono affatto da autorità pubbliche, bensì da privati e mostrano un evidente tenore celebrativo e commemorativo. Il che significa che simili espressioni, pur riflettendo indubbiamente articolazioni sociali, ed anzi proprio per questa ragione intenzionalmente sottolineate dagli autori dei documenti in questione, erano tuttavia prive di reali implicazioni per l’ordinamento giuridico51.
57La lettura che si propone consente allora di superare quello stallo tra gli studiosi cui si è fatto principalmente riferimento nelle pagine precedenti, e di armonizzare il dato complessivo risultante dalla definitio pomponiana con i documenti epigrafici sin qui richiamati. Tornando dunque alle disposizioni di urso e di Irni, è proprio l’ipotesi della tripartizione degli ordini di popolazione che attribuirebbe una maggiore coerenza e omogeneità alla disposizione finale di assimilazione agli abitanti di coloro che possedevano un fondo e che dunque come i primi non erano domiciliati. In definitiva, accettando questa ipotesi interpretativa, il cap. 83 della lex Irnitana, assai più chiaro sul piano testuale del cap. 103 della lex Ursonensis, mostrava una più forte percezione giuridica e dell’atteggiamento complessivo volti a distinguere le classi di popolazione di una comunità secondo la seguente tripartizione : i municipes, gli incolae e coloro che intra fines municipi eius habitabunt agrum agrosve habebunt.
58Insomma oltre agli incolae, cioè ai domiciliati di altra origo indipendentemente dal fatto che abitassero dentro la città o nella campagna circostante, vi erano poi soggetti che evidentemente pur vivendo nel municipium o nella colonia per ragioni diverse non possedevano il domicilium : o perché non erano ancora registrati quali incolae, o perché non potevano mai eleggere un nuovo domicilium in quanto ivi presenti per ragioni di studio o perché soggetti sottoposti a domicilio obbligatorio (mulieres, milites, senatores, filii, liberti o libertini52), o soltanto perché possedevano un fondo presso il municipio o la colonia, mentre conservavano altrove la propria origo e il proprio domicilio. In ogni caso costoro venivano assimilati ai municipes e agli incolae esclusivamente con riguardo a certi obblighi, e segnatamente alla munitio, rispetto ai quali il legislatore puntava ad un coinvolgimento più largo. Diventa quindi abbastanza comprensibile quello che apparentemente si mostra come il paradosso del coinvolgimento di coloro che assai poco avevano a che fare con la vita materiale del municipio. La ratio del legislatore era così quella di fissare l’obbligo della cooperazione ad opere del municipium non solo verso i soggetti effettivamente domiciliati, cives e incolae, ma di estenderlo a tutti coloro che direttamente o indirettamente avrebbero potuto trarre beneficio da quelle opere53, e dunque anche a quei soggetti non domiciliati ma legati per es. alla città dalla proprietà agraria. Non si trattava di norme di sistema volte a individuare gli ordini di popolazione bensì di disposizioni dirette a spalmare, forse oggi diremmo con funzioni equitative, il peso di determinati obblighi sulla comunità cittadina di soggetti comunque titolari di un rapporto con quest’ultima, fosse di cittadinanza, di incolato, o di proprietà agraria.
59Ed infine, non è affatto secondario notare che il legislatore di Irni, dunque nel I sec. d.C., manteneva una triplice differenziazione dell’elemento sociale di una comunità cittadina, sicché la conclusione è che l’habitare o l’agrum habere o possidere non facevano acquistare di per sé lo status di incola come generalmente si afferma, perché stricto iuris mancava il domicilium quale vincolo giuridico che determinava la condizione di incola verso la comunità nella quale si era immigrati.
60La lettera del testo epigrafico è molto importante e dalla plausibilità della ricostruzione qui proposta assume una luce diversa la definitio di Pomponio in D. 50.16.239.2. Con le norme di urso e di Irni non siamo ancora alla piena assimilazione tra incolae e coloro che abitano o possiedono un fondo entro i confini di una città, ma i presupposti erano già gettati e il corso del tempo ormai avrebbe condotto alla maturazione di quell’esito. Non a caso l’esplicativa ut in eum se quasi in aliquam sedem recipiant di Pomponio sembra essere formulata proprio per il superamento della tripartizione. Il quasi pomponiano (come se, quasiché), lungi dall’essere indice di una glossa, è invece la chiave interpretativa di un orientamento giurisprudenziale che si esprimeva limpidamente a favore dell’assimilazione seppure non per la rigorosa identità, per l’analogia ma non per l’esatta corrispondenza tra il domicilium habere e l’habitare e/o l’agrum habere o possidere, come si prescriveva alla fine dell’età repubblicana e come ancora si distingueva nell’età Flavia54. Dunque più tardi, e probabilmente con Sestio Pomponio, si giunse all’allargamento del concetto di incola. Il giurista antoniniano più di tutti avrebbe finito per razionalizzare e spiegare l’assimilazione tra le diverse figure sulla base della stabile permanenza in una sede.
I contributi : incolae o altro ?
61Lungo questo angolo di visuale resta tuttavia da chiarire un altro aspetto importante, vale a dire l’eventuale esistenza di ulteriori articolazioni della popolazione di una comunità cittadina, che secondo un’autorevole dottrina55 parrebbe affiorare sempre dalla lex Ursonensis e in particolare ancora una volta dal cap. 103 :
lex Urs. cap. 103 (FIRA. I2, n. 21) : Quicumque in col(onia) Genet(iua) IIuirpraef(ectus)uei(ure) d(icundo) praerit,eumcolonos | incolasquecontributos quocumque tempore colon(iae) fin(ium) | defendorum causa armatos educere decurion(es) cen(suerint), | quot m(aior) p(ars) qui tum aderunt decreuerint, id e(i) s(ine) f(raude) s(ua) f(acere) l(iceto).
62Oltre quanto scritto a proposito di questo controverso ma indubbiamente interessantissimo frammento, si porrebbe un ulteriore problema di altrettanta difficile soluzione consistente nella ricerca di prove dell’esistenza o meno di una particolare categoria di incolae, cioè gli incolae contributi. La questione in realtà è stata già affrontata, con rigore e con problematicità, da umberto Laffi alla luce di numerose testimonianze epigrafiche attestanti la condizione di contributae di numerose comunità cittadine56. Ed è pertanto giusto assumere come posizioni di partenza le tesi dello studioso, incentrate da una tendenzialmente esclusione di contributi come aggettivo di incolae. Deve ricordarsi peraltro come fosse già emersa tra gli editori una tendenza a emendare il passaggio in questione con soluzioni non sempre coincidenti ma univocamente volte a separare contributi da incolae. Così Huschke che nel secondo volume del CIL emendava in col(onos) incolasque contributos<que>57, seguito in questa lettura da Bruns58, da Abbott-Johnson59 e più recentemente da André Chastagnol60 ; mentre Dessau61 e Riccobono62 proponevano colonos incolas{que} contributos, senza tuttavia accettarne il conseguente e indissolubile nesso tra i due termini. E certamente un po’ oscillante è stato pure l’atteggiamento di Alvaro d’Ors63 che, pur accettando il testo trádito, non se l’è sentita di accantonare l’emendamento di Huschke. Da ultimo Michael H. Crawford, nei suoi Roman Statutes, edita il passo in questione con un rifiuto dell’enclitica – que a seguito di contributos proposta da Huschke e separa con virgola incolasque da contributos, sicchè il brano si leggerebbe così :... colonos, incolasque, contributos...64. Anche questa soluzione dinanzi ad un testo chiaro, salvo prova contraria, non sembra possa accogliersi con la larga disinvoltura dell’apposizione di un segno di interpunzione.
63Ma in definitiva, restando alla forma del testo pervenutaci come incisa nel metallo, ancora oggi continua a campeggiare l’interpretazione di Mommsen. Lo studioso, che pure nello Staatsrecht65 dimostrava di accogliere pienamente l’emendamento di Huschke, in un saggio dedicato alla lex Ursonensis, muovendo dall’assunto della equivalenza tra contributus e adtributus, così affermava : « [...] cum incolae dicantur contributi, videntur ibi intellegi non tam cives Romani originis diversae ursone degentes (quamquam hos quoque ad defendendam coloniam adhibitos esse consentaneum est) quam populi sive Latini iuris sive peregrini novae coloniae attributi eo iure, quo Carnos Catalosque Tergestinis, Camunnos Brixianis Augustus attribuit ; sollemne enim est in his attribuendi sive contribuendi vocabulum, nec negari potest incolarum nomine etiam eiusmodi homines recte comprehendi66 ». L’identificazione mommseniana di contributi con adtributi invero non ha convinto gli studiosi. Tanto che Kornemann ha definito gli incolae contributi come coloro che fossero « die Bewohnereines der Kolonie eingegliederten (nicht angegliederten) Territoriums, die Dig. L 16, 239, 2 den incolae intramurani definiert werden als qui alicuius oppidi finibus ita agrum habent, ut in eum se quasi in aliquam sedem recipiant67 ». Ma pure la definizione di Kornemann non convince del tutto perché, come osserva con assoluta puntualità Laffi, non spiega le ragioni per cui a questi incolae extramurani si attribuisse la qualifica di contributi. E tuttavia, anche assumendo le critiche di quest’ultimo studioso, tese a dimostrare la non equivalenza tra contributi e adtributi, in generale le spiegazioni offerte restano in qualche misura problematiche. Infatti non paiono placare ogni dubbio sia l’ipotesi che « la distinzione tra i due concetti non fosse ancora precisamente definita68 » sia l’altra che insinua invece il dubbio di un errore testuale trattandosi di una copia di età vespasianea di un testo cesariano69. Come pure sì corretta ma altrettanto insufficiente è quanto in un altro luogo del suo libro Laffi ha avanzato :
« Si potrebbe proporre un altro tentativo di spiegazione, che si fonda sull’uso tecnico, attestato negli esempi sinora considerati, della forma verbale contribuere. Si può cioè supporre, partendo dall’accettazione di uno degli emendamenti esaminati sopra, che i contributi, i quali risulterebbero in tal caso sottoposti alla giurisdizione dei magistrati di Urso insieme e accanto ai coloni e agli incolae, fossero i membri di una comunità, non meglio identificabile, della Betica o, più precisamente, del conventus Astigitanus, la quale, all’atto della fondazione della colonia di Urso, sia stata contributa, cioè fusa amministrativamente e giurisdizionalmente, con la colonia cesariana70 ».
64È evidente che l’opinione di Laffi si colloca all’interno delle opzioni alternative indicate già nel 1953 da Alvaro d’Ors : « Por contributi puede entenderse los incolae en general, que deben “contribuir” a los munera, o bien los pueblos latinos o peregrinos que se podían hallar como sometidos a la colonia romana, en cuyo caso hay que leer (con Huschke)71 ». E d’altronde non vi è dubbio che da questa impostazione provenga qualche fascio di luce a rischiarare la strada da battere, eppure non mi sembra che si sia giunti così alla soluzione del problema. Infatti da un lato non sembra convincente la prima ipotesi secondo cui i contributi rientravano tra gli incolae in generale come coloro che dovevano contribuire ai munera cittadini. Ciò accadeva infatti senza bisogno di vedersi assegnata la qualifica di contributi, la quale di conseguenza doveva necessariamente voler esprimere qualcosa di diverso e in più.
65Né è soddisfacente la seconda alternativa secondo cui i contributi fossero semplicemente popolazioni latine e peregrine. Intanto diciamo subito che è da escludere che i contributi possano essere identificati con coloro che genericamente intra fines municipi habitabant agrum agrosve habebant. Abbiamo tentato di chiarire nelle pagine precedenti la portata di quella disposizione volta a comprendere individui che non possedevano il domicilio in quanto disponevano di una proprietà oppure che pur abitando entro i confini del municipio non ne avevano ancora assunto il domicilium ovvero non versavano nelle condizioni di poterlo assumere. Ma soprattutto si tratta di una non spiegazione perché anch’essa non indica la ragione dell’attribuzione di quella qualifica.
66A ben vedere dunque non vi sono argomenti che inducono ad accettare le definizioni e i tentativi di chiarimento sinora proposti circa la fisionomia dei contributi. Ciò significa al tempo stesso che allo stato non vi sono neppure ragioni sostanziali che impediscono di qualificare i contributi come incolae. Quali sarebbero infatti gli elementi ostativi al riconoscimento della condizione di incolae ai membri di una comunità c.d. contributa ? Non erano forse essi stanziati in quel territorio e non potevano pertanto legittimamente considerare domiciliati ? E, poiché non era ammissibile per l’ordinamento giuridico romano che un individuo fosse privo di un proprio domicilio72, quale sarebbe dunque stato il domicilium dei membri di una comunità contributa ? Non rientravano essi così, a prescindere dal processo di aggregazione subito, tra gli incolae della comunità generale ? La sensazione è che tali interrogativi impongono una seria rivisitazione delle posizioni della dottrina passate in rassegna. In particolare, a me pare che la tripartiziane coloni, incolae, contributi offerta problematicamente da d’Ors e, più recentemente, da Laffi, se pur convincente nel suo tratto generale, presenti quell’intrinseca debolezza dovuta più al suo sostanziale carattere artificioso73 che ad una esatta individuazione della ragione per cui quelle qualifiche erano attribuite ; in particolare ciò che è mancato è stata l’individuazione della ragione alla base della qualifica di contributi.
67Io credo infatti che il testo del bronzo sia integro e preciso e che il legislatore abbia voluto scrivere proprio incolae contributi. Il dispositivo del cap. 103 della lex Ursonensis insomma ancora una volta non costituiva nient’altro che una norma particolare. Non trascurando la sua funzione squisitamente militare, essa, in quanto diretta a perseguire fini precisi, quali erano considerati appunto quelli di superiori esigenze militari, individuava una categoria particolare di incolae, cioè gli incolae contributi, a cui si assegnavano in tema precisi obblighi. Contributi era così un’evidente aggettivazione di incolae ed esprimeva di una cerchia degli incolae una loro particolare condizione contributiva nei confronti della città.
68Naturalmente la svista sinora è stata quella di far coincidere tali obblighi con i soliti munera cittadini ; si trattava invece di qualcos’altro. Incolae contributi era locuzione con cui si indicavano coloro che in quanto domiciliati presso la città erano certamente incolae, ma che in qualità di contributi – oltre agli oneri finanziari tradizionalmente gravanti su tutti gli incolae – erano chiamati ad assolvere obblighi di natura difensivo-militare. Questo, e non altro, era l’obbligo che con ogni probabilità giustificava l’eccezionale aggettivazione di contributi per alcuni incolae. Ed è comprensibile che si potesse trattare non di singoli ma di intere comunità74. A ben vedere dunque, della tesi di d’Ors e di Laffi può certamente assumersi l’idea che il termine contributio esprimesse la fusione di due comunità distinte, e tuttavia non vi è alcuna ragione per individuare nei contributi un’ulteriore categoria a sé di popolazione, e in tal modo distinta dai coloni e dagli stessi incolae.
69Non mi sembra peraltro una semplice coincidenza o una semplice bizzarria del legislatore che l’espressione incolae contributi nel corpo della lex Ursonensis ricorresse unicamente in questa disposizione : non solo, come è già stato sottolineato, nel cap. 126 – relativo ai posti riservati per i ludi scaenici – il termine contributi non compare più proprio mentre si citano tutti quegli altri elementi della popolazione non riconducibili alle classi dei coloni e degli incolae, e quest’ultimi, gli incolae, vengono così indicati, sic et simpliciter. Ciò aiuta a comprendere ancor di più la ratio della disposizione del cap. 103, la sua marcata peculiarità di individuare alcuni elementi di popolazione priva dello status civitatis su cui far gravare gli onerosi doveri di difesa militare.
70Mi pare infine non sufficientemente valorizzato un dato da Laffi invece ben evidenziato : l’alta probabilità cioè che « anche i cives della comunità contributa potevano con ogni probabilità essere eletti alle somme magistrature cittadine, il che doveva ricompensare, almeno in teoria, la rinuncia da parte della comunità contributa alla propria autonomia giurisdizionale 75 ».
71Se ciò è vero, se cioè questi incolae potevano accedere alle magistrature cittadine è evidente che si schiarisce anche l’altra faccia della medaglia : se con la norma del cap. 103 il legislatore sanciva doveri di ordine militare al tempo stesso si riconoscevano paritariamente diritti politici. In altri termini, dinanzi a certi doveri della città, si produceva un’equiparazione tra coloni, cioè soggetti muniti di cittadinanza, e determinati incolae (i contributi), una equiparazione che ovviamente finiva per produrre una divaricazione tra gli incolae, cioè tra tutti quei soggetti di differente origo ma lì domiciliati che in via generale erano esclusi sia da obblighi militari sia dal cursus honorum cittadino. Il che significa che in generale gli incolae contributi non ricadevano affatto in una condizione deteriore rispetto agli altri incolae. Condizione, certo più onerosa sul piano militare, ma del tutto aderente a un cliché tipico delle società antiche in quanto poi vantaggiosa sul piano dei diritti politici.
72Non si tratta invero di norme particolarmente eccezionali o di gravi anomalie. Leggendo con attenzione i documenti epigrafici ci si imbatte per es. nello statuto di Malaca che in questo senso contiene una norma di riconoscimento di elettorato attivo agli incolae altrettanto chiara espressione di questa linea di politica normativa :
lex Mun. Malac. cap. 53 (FIRA. I2, n. 24) : Quicumque in eo municipio comitia IIuiris, | item aedilibus, item quaestoribus rogan|dis habebit, ex curiis sorte ducito unam, | in qua incolae, qui ciues | R(omani) latiniue ciues | erunt suffragium ferant, eisque in ea cu|ria suffragi latio esto.|
73La norma statutaria riconosceva così agli incolae (anche qui non a tutti ma soltanto a quelli che erano cittadini romani o latini) il diritto di voto, seppure compresso in una sola curia estratta a sorte (ex curiis sorte ducito unam). Il principio, che in qualche misura riecheggiava l’antico ius suffragii dei Latini a Roma76, sanciva un riconoscimento « leggero77 » del ruolo e della presenza degli incolae cittadini romani e latini nella vita del municipio di Malaca, e al tempo stesso introduceva dinanzi a determinate materie o questioni una differenziazione del trattamento giuridico tra incolae.
Conclusioni
74Per concludere, mi pare che diversi e pure solidi sono gli elementi per collocare cronologicamente almeno nella piena età repubblicana l’origine di domicilium e incola. Si tratta invero di una stima prudenziale, perché domicilium e incola costituiscono gli evidenti indici di una mobilità sociale assai più vasta di quanto si sia sinora proposto e immaginato. A tal proposito non disponiamo di precisi elementi documentali, ma una messe consistente di indizi e di elementi di prova di altra natura ci spinge a collocare ancora indietro nel tempo le origini del domicilium e pertanto dell’incolatus, anche rispetto alla fine del III sec. a.C. Entra in gioco per es. la questione controversa dello ius migrandi già introdotto secondo la tradizione agli albori della repubblica dal foedus Cassianum e su cui la dottrina continua a sbattere la testa78, ma l’indagine sul domicilium credo possa costituire il giusto asse cartesiano.
75È un punto consolidato dello stato delle nostre conoscenze che a cavallo tra monarchia e repubblica le classi dirigenti romane operarono una sorta di chiusura nei confronti degli stranieri, adottando una linea di assai scarsa propensione di concessione della cittadinanza, e le conseguenze non furono certe irrilevanti79. un successivo e credo immediato problema di rapporti con l’elemento sociale esogeno presente a Roma era nella natura delle cose.
76Non si va forse lontani dal vero nel ritenere che ad un certo momento dinanzi a una moltitudine di stranieri presenti a Roma per le ragioni più svariate si cominciasse ad avvertire l’esigenza di distinguere. Distinguere tra chi, abbandonato il proprio luogo d’origine, decideva di fissare stabilmente la propria vita a Roma, chi invece pur immigrato non aveva ancora assunto alcuna volontà al riguardo, e chi ancora si trovava nella civitas per le ragioni più disparate e principalmente quella degli affari, dei commerci, dei negotia, o degli studi, e non aveva ancora ottenuto la registrazione quale incola o non era nelle condizioni di ottenerla. Diventava dunque obbligato il passo per la traduzione sul piano normativo di simili differenziazioni, giacché la presenza di una molteplicità di categorie di soggetti poteva acquisire una rilevanza giuridica sotto svariati profili. La straordinaria documentazione epigrafica sopravvissuta ci offre precisi elementi al riguardo, che ci consentono di apprendere come a volte il legislatore guardasse agli stranieri presenti nel territorio urbano nel loro complesso per es. ai fini dei ludi scaenici ; altre volte come alcune figure rilevassero ai fini delle munitiones cittadine, altre volte ancora per esigenze assai più impegnative come quelle di natura militare. Ma un fatto è sicuro e cioè che intorno al principato di Adriano si avvertì la maturazione di un assetto unitario e di una disciplina più organica della materia. Non è un caso che a tal riguardo molteplici ci siano giunte le tracce di interventi normativi riconducibili agli sforzi di questo princeps80. E non è infine neppure un caso che la più ampia definitio di incola salvata dai commissari bizantini appartenga ad un giurista adrianeo, che insomma sia proprio quella contenuta nel frammento dell’Enchiridion di Sesto Pomponio.
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Vittinghoff, F., « Römische Stadrechtsformen der Kaiserzeit », ZSS, 68, 1951, p. 443.
Zilletti, U., s.v. « Incolato (Diritto romano) », NNDI, 8, Torino, 1962, p. 541 s.
Notes de bas de page
1 D. 50.16.203 (Alf. 7 dig.) : In lege censoria portus Siciliae ita scriptum erat : ‘servos, quos domum quis ducet suo usu, pro is portorium ne dato’. Quaerebatur, si quis a Sicilia servos Romam mitteret fundi instruendi causa, utrum pro his hominibus portorium dare deberet nec ne. Respondit duas esse in hac scriptura quaestiones, primam quid esset ‘domum ducere’, alteram, quid esset ‘suo usu ducere’. Igitur quaeri soleret, utrum, ubi quisque habitaret sive in provincia sive in Italia, an dumtaxat in sua cuiusque patria domus esse recte dicetur. Sed de ea re constitutum esse eam domum unicuique nostrum debere existimari, ubi quisque sedes et tabulas haberet suarumque rerum constitutionem fecisset.
2 C.I. 10.40(39).7.pr.-1 : Cives quidem origo manumissio adlectio adoptio, incolas vero, sicut et divus Hadrianus edicto suo manifestissime declaravit, domicilium facit. [1] Et in eodem loco singulos habere domicilium non ambigitur, ubi quis larem rerumque ac fortunarum suarum summam constituit, unde rursus non sit discessurus, si nihil avocet, unde cum profectus est, peregrinari videtur, quo si rediit, peregrinari iam destitit.
3 Per una essenziale bibliografia sul domicilium : Pernice, 1873, p. 98 ss. ; Baudry, 1892, p. 334 ; von Savigny, 1898, p. 41 ss. ; Carnelutti, 1905, p. 393 ss. ; Leonhard, 1905, p. 12 99 s. ; Berger, 1916, p. 12 49 ss. ; De Ruggiero, 1921, p. 169 ss. ; Tedeschi, 1932, p. 21 3 ss. ; Id., 1936, p. 1 ss. ; Visconti, 1947, p. 429 ss. (cfr. Id., 1940, p. 87 ss.) ; Berger, 1953, p. 441 ; Tedeschi, 1960, p. 189 ss. ; Ayter, 1962, p. 71 ss. ; Nörr, 1963, p. 528 ss. ; Burdese, 1964, p. 837 s. ; Nörr, 1965, p. 433 ss. ; Mayer- Maly, 1967, p. 12 0 ; Salgado, 1980, p. 495 ss. ; Baccari, 1996, p. 79 ss. ; Thomas, 1996, p. 25 ss. ; Licandro, 2004, passim.
4 Lex Rubr. cap. 23 (FIRA I2, n. 19) ; tab. Heracl. lin. 157 (FIRA I2, n. 13) ; lex Urs. capp. 91 e 98 (FIRA I2, n. 21) ; lex Acil. rep. linn. 13-14 e 17 (FIRA I2, n. 7). Per i problemi interpretativi scaturenti da questi testi rimando a Licandro, op. cit., p. 105 ss.
5 Cic. pro Arch. 4.9 : An domicilium Romae non habuit ? Is qui tot annis ante civitatem datam sedem omnium rerum fortunarum suarum Romae collocavit ! An non est professus ? Immo vero iis tabulis professus, quae solae ex illa professione collegioque praetorum obtinent publicarum tabularum auctoritatem.
6 Licandro, 2003, p. 1 ss. [estr.] ; Id., op. cit., p. 102.
7 Ogni dubbio viene fugato dal riferimento alla prigionia di Nevio, cfr. Paratore, 1993, p. 43.
8 Lotito, 1996, p. 185.
9 von Albrecht, 1995, p. 198 ; cfr. Cèbe, 1960, p. 101 ss. Ancora sul teatro di Plauto si leggano le pagine di un recente lavoro di Adriani, 2005, p. 137 ss.
10 Paratore, op. cit., p. 48 s.
11 Sul problema vedi Leo, 1912, p. 170 ; Paoli, 1961, p. 357 ss. ; Gratwick, 2000, p. 154.
12 Sul punto principalmente Costa, 1890, passim ; Paoli, 1960, p. 187 ss. ; Licandro, op. cit., p. 84 s. nt. 93.
13 Lotito, op. cit., p. 202.
14 Cfr. le puntuali osservazioni di von Albrecht, op. cit., p. 196 s.
15 Il corsivo è mio.
16 Laffi, 1966, p. 79.
17 Laffi, op. cit., p. 193.
18 Cfr. Vittinghoff, 1951, p. 443 ; Poma, 1998, p. 136 ; Thomas, op. cit., p. 28 ss. Vedi il tentativo di Jermolova, 1998, p. 102 ss. (in russo). Mentre particolarmente prudente è De Martino, 1975, p. 751 ss.
19 Secondo Visconti, op. cit., p. 435, l’origine della definizione di incola deve cercarsi nell’editto di Adriano richiamato dalla costituzione dioclezianea C. 10.40(39).7pr.-1, ma la tesi è insoddisfacente e trascura tutte le altre testimonianze relative agli incolae precedenti ad Adriano.
20 Marrone, 1995, p. 173 ss. [= in Id., 2003, p. 567 ss.].
21 Rizakis, 1998, p. 599 ss.
22 Tedeschi, op. cit., p. 236.
23 Scialoja, 1896, p. 6 ss. ; Id., 1898a, p. 32 ss. ; Id., 1898b, p. 21 6 ss. [studi ripubblicati in Id., 1934, p. 32 ss., 47 ss., 99 ss.]. Affiancando le suddette linee della lex Municipii Tarentini ad un brano di Nonio Marcello [Non. Marc. comp. doctr. 4 (ed. Lindsay 411)], ad un frammento di Cassio Dione (Cass. Dio 46.31.3) e al cap. 91 della lex Ursonensis, Vittorio Scialoja ricavava così la notizia relativa ad una tassa straordinaria sul patrimonio gravante sui senatori di Roma e desumeva l’esistenza per il municipio di Taranto e per la città di Roma di una disposizione analoga relativa all’obbligo di domicilio rispettivamente per i decurioni e per i senatori. Principio finalizzato non solo alla garanzia patrimoniale, ma ad assicurare la residenza a Roma come a Taranto, per il puntuale espletamento della funzione a cui, senatori e decurioni, erano stati chiamati.
24 Rostovzez, 1973, p. 252 nt. 31.
25 Berger, op. cit., p. 1250.
26 De Ruggiero, op. cit., p. 174. Su tale questione si innesta l’altro profilo del godimento dei commoda su cui fondamentale è un brano di Modestino [D. 50.1.35 (Mod. 1 excus.)] in merito al quale rinvio a Licandro, op. cit., p. 220 ss.
27 Plaut. Mil. glor. 2.450 : [ph.] : Mittis <me> an non mittis ? [sc.] : Immo vi atque invitam, ingratiis, nisi voluntate ibis, rapiam te domum. [ph.] : Hosticum hoc mihi domicilium est : Athenis domus est atque erus. Ego istam domum neque moror, neque vos qui homines sitis novi, neque scio.
28 Nessun cenno a tali documenti in Zilletti, 1962, p. 541 s.
29 Cfr. Thomas, op. cit., p. 26 ss.
30 Allo stato delle nostre conoscenze è difficile dire che il domicilium trovasse le sue origini nello ius migrandi riconosciuto agli albori della repubblica dal foedus Cassianum quale diritto di fissare liberamente il proprio domicilio in una qualsiasi delle città della Lega Latina assumendone conseguentemente la cittadinanza, su cui vedi Licandro, op. cit., p. 134 ss. La questione ovviamente fu più complessa ed ebbe diverse concause da analizzare con l’evoluzione e le trasformazioni socioeconomiche, politiche e militari di Roma : a) il massiccio fenomeno della mobilità, mosso dalle politiche di colonizzazione, dalla riduzione in provinciae dei nuovi domini, dai flussi migratori di Latini, Italici e stranieri ; b) le continue scelte di concessioni di cittadinanza ; c) la magmatica e tumultuosa esplosione dei traffici commerciali furono parte di quelle poderose trasformazioni che imposero alle classi dirigenti romane la necessità di ridisegnare le forme giuridiche dei rapporti con tutti i soggetti, non solo i cives, presenti nel territorio romano in senso proprio e nei suoi domini, qualunque fosse il tipo di organizzazione territoriale presa in considerazione (urbs, municipium, colonia, provincia). In questa ottica, sebbene riferite a un’epoca più tarda, del tutto condivisibili sono le osservazioni di Pavis d’Escurac, 1988, p. 57 ss., praecipue p. 62 ; mentre uno studio aggiornato limitatamente all’Italia e per l’età repubblicana è di Scheidel, 2004, p. 1 ss.
31 Così Poma, op. cit., p. 136.
32 Kolendo, 1981, p. 301 ss. ; Frei-Stolba, 1988, p. 191 ss., praecipue p. 220 s. Pavis d’Escurac, op. cit., p. 63 s., ritorna su un punto controverso in dottrina, vale a dire la coincidenza tra incolae e consistentes. Se Schulten, 1972, p. 126, è per l’assimilazione, De Ruggiero, 1900, p. 620 ss., opta invece per l’ipotesi contraria, mentre di recente del tutto agnostico è stato l’atteggiamento di Portillo Martín, 1983, p. 72 s. In realtà anche così posta la questione non sembra conducente. Gli hospites infatti non potevano a rigore considerarsi consistentes e, se vogliamo, è Ulpiano ad essere ancor più chiaro in proposito, D. 5.1.19.1-2 (Ulp. 60 ad ed.).
33 De Ruggiero, op. cit., p. 174.
34 Thomas, op. cit., p. 41 nt. 45, che coglie il dato testuale ma concludendo che « sauf à supposer l’existence d’habitants contribuables qui ne fussent pas incolae, il faut sans doute entendre que la loi juxtapose deux catégories : municipes et incolae, ces derniers étant à leur tour spécifiés comme habitants soit du municipium au sens strict, c’est-à-dire de l’oppidum, soit de l’ager, où ils peuvent posséder des terres ; qui... incolae eius municipi aut intra fines municipi eius habitabunt correspond exactement à la formule de la loi d’Urso, in ea colonia intrave eae coloniae fines ». Molto prudente invece d’Ors, 1986, p. 170.
35 Così Poma, op. cit., p. 136 s. ; ma vedi anche quanto altrove dichiarato : « Il passo della lex Ursonensis da un lato definisce l’incola come il non colonus, dall’altro distingue nettamente, nell’interno della categoria di incolae, chi avrà semplicemente domicilio e chi avrà un praedium, sia che li abbia nel centro urbano (l’oppidum di Pomponio) sia dentro i limiti del territorio della colonia (i fines) ». Cfr. già Thomas, op. cit., p. 28 ss.
36 Licandro, op. cit., p. 238 ss.
37 D’Ors, op. cit., p. 170.
38 Cfr. Licandro, op. cit., p. 173 ss.
39 C. 10.40(39).2pr. (Imp. A lexander A . Crispo). Il rescritto di Alessandro Severo rilasciato a tale Crispo era il segno di una consolidata linea di politica normativa imperiale di favore verso gli studenti, che tuttavia richiedeva elementi di chiarezza ai fini dell’acquisto del domicilium. Dunque a partire da un’epistula di Adriano si sancì il principio che la permanenza stabile in una città per ragioni di studio non costituisse requisito per un automatico mutamento del domicilium, ma che sarebbero occorsi almeno dieci anni. Alessandro Severo poi precisò ulteriormente l’interpretazione della norma relativa all’arco decennale, stabilendo che analogamente il domicilium non si trasferiva per il pater che si recava frequentemente presso il luogo degli studi del proprio figlio tanto da sembrare ivi residente. Ed anzi la costituzione di Alessandro Severo, a parte la riaffermazione della vigenza del principio adrianeo, contiene il chiaro segno di contrasto da parte del regime imperiale del fenomeno dell’elusione dei munera. Infatti, qualora si fosse dimostrata la falsità e capziosità delle dichiarazioni, l’autore sarebbe incorso nel mendacium. Per ulteriori considerazioni e indicazioni bibliografiche si rimanda a Licandro, op. cit., p. 247 ss. e ntt. 142-146.
40 Riflessioni in Grelle, 1999, p. 137 ss. [= in Id., 2005, p. 443 ss.].
41 Cfr. d’Ors, 1953, p. 227 ss.
42 In quest’ottica si collocano pure le disposizioni di Tab. Heracl. linn. 20-55. Circa le prescrizioni sulle professiones legate alle frumentationes (Tab. Heracl. linn. 1-19), vedi principalmente Lo Cascio, 1990, p. 287 ss. ; Id., 1998, p. 365 ss.
43 Sul tema in generale Nicolet, 1985, p. 21 s.
44 Su questi testi Pavis d’Escurac, op. cit., p. 64.
45 Che a Roma e per lungo tempo non si fosse giunti a un sistema di registrazione sufficientemente sicuro si desume da precisa documentazione. Lo Cascio, op. cit., p. 297, a proposito delle disposizioni della Tabula Heracleensis relative alle professiones per le frumentationes e della notizia di Svet. Caes. 41.3, circa lo scopo del relativo recensus condotto vicatim e per dominos insularum così scrive : « il primo o fondamentale obiettivo di questo recensus era quello di fornire una lista e un conteggio di tutti i cives Romani con l’indicazione del loro domicilio, e il suo risultato finale sarebbe stato, appunto, non già quello di definire, fra costoro, i privilegiati che avrebbero dovuto continuare a godere del beneficio delle distribuzioni gratuite, bensì di individuare tutti coloro che avevano il domicilio nella città ».
46 De Ruggiero, op. cit., p. 174 ; cfr. Laffi, op. cit., p. 207 ; Poma, op. cit., p. 139 ss.
47 Sul documento vedi principalmente Christol et Magioncalda, 1991, p. 321 ss. ; Magioncalda, 1994, p. 61 ss. ; Ead., 1995, p. 265 ss. ; Ead., 1999, p. 175 ss.
48 A proposito dei testi in cui ricorre l’espressione aedificia continentia si leggano principalmente i seguenti passi dei Digesta : D. 50.16.2pr. (Paul. 1 ad ed.) ; D. 50.16.87 (Marcell. 12 dig.) ; D. 50.16.173.1 (Ulp. 39 ad Sab.) ; D. 3.3.6 (Paul. 6 ad ed.) ; tab. Heracl. linn. 20-21 (FIRA I2, n. 13). Sul punto osservazioni di Casavola, 1991, p. 39 ss. [= Id., 1992, p. 20 ss.] ; Thomas, op. cit., p. 41 ss. e ntt. 46-48 ; Poma, op. cit., p. 138 ; Licandro, op. cit., p. 125 s. e nt. 171.
49 Il riferimento è a plebei intra murum habitantibus.
50 Il riferimento è a municipes intramurani.
51 Sul punto vedi De Ruggiero, op. cit., p. 174 e nt. 1, che però non sembra affatto trarre le dovute conclusioni ; Mann, 1963, p. 780 nt. 5 ; Laffi, op. cit., p. 207 ; Thomas, op. cit., p. 41 nt. 46 ; Poma, op. cit., p. 135 ss.
52 Cfr. Licandro, op. cit., p. 341 ss.
53 Lamberti, 1993, p. 95.
54 Tracce di un processo evolutivo sono viste pure da Chastagnol, 1996, p. 23 s. Interessante pure D. 50.1.29 (Gaius 1 ad ed. prov.).
55 Laffi, op. cit., p. 132 s.
56 Laffi, op. cit., p. 99 ss.
57 In CIL II.5439.
58 Bruns, 1909, p. 134.
59 Abbott et Johnson, 1926, p. 308.
60 Chastagnol, op. cit., p. 18 nt. 28.
61 In ILS 6087.
62 In FIRA I2, n. 21.
63 D’Ors, op. cit., p. 234.
64 Crawford, 1996, p. 409.
65 Mommsen, 1887, p. 765 nt. 2 ; ma cfr. quanto in Id., 1875, p. 126 [= in Id., 1905, p. 214] : « [...] quamquam recte fortasse Huschkius suasit ut emendetur col(onos) incolasque contributos[que], ut addita particula incolae sint qui semper ita appellantur, contributi autem ab incolis distinguantur ».
66 Mommsen, op. cit., p. 126 [= in Id., op. cit., p. 214].
67 Kornemann, 1940, p. 92 s.
68 Laffi, op. cit., p. 131.
69 Così, ma con forti riserve, Laffi, op. cit., p. 131.
70 Laffi, op. cit., p. 133.
71 D’Ors, op. cit., p. 234.
72 D. 50.1.27.2 (Ulp. 2 ad ed.) ; sul passo ulpianeo ampiamente Licandro, op. cit., p. 204 ss.
73 Si prenda ad es. il caso di Rostovzev, op. cit., p. 252, che sembra identificare, ma ambiguamente, i contributi con gli incolae tout court.
74 Cfr. per es. CIL II.1041 (= IL S 6921) : [Contributenses] Iul(ienses) mutatione oppidi municipes et incolae pagi Translucani et pagi Suburbani ; ma pure Caes. bell. civ. 1.60.1 : Interim Oscenses et Calagurritani, qui erant [cum] Oscensibus contributi, mittunt ad eum legatos seseque imperata facturos pollicentur ; vedi De Ruggiero, op. cit., p. 185 s. ; Laffi, op. cit., p. 206 s. ; Chastagnol, op. cit., p. 18 s.
75 Laffi, op. cit., p. 6 .
76 Liv. 5.3. 4- 5.
77 Così è definita, e a mio avviso efficacemente, l’attribuzione del diritto di voto di cui al cap. 53 della lex Malacitana da Poma, op. cit., p. 47; e non credo, a differenza di quanto invece pensa Zilletti, op. cit., p. 54 , che la norma della lex Malacitana fosse una norma comune agli altri statuti cittadini.
78 Sullo ius migrandi principalmente : Castello, 1958, p. 2 09 ss. ; Catalano, 1965, p. 225 s. ; De Martino, op. cit., p. 75 e nt. 7 ; Talamanca, 1990, p. 106 ; Id., 1991, p. 709 ss. ; Sturm, 1992, p. 721 nt. 1 9 ; Capogrossi Colognesi, 1994, p. 29 ss. ; Laffi, 1995, p. 43 ss. [= in Id., 2001, p. 54 ss.] ; Talamanca, 2001, p. 59. Sono ritornati sul tema Maffi, 1992, p. 25 s. ; Cursi, 1996, p. 21 ss. ; Lamberti, 1996, p. 101 ss.
79 Capogrossi Colognesi, 1994, p. 3 ss.
80 Si tratterebbe a) di un edictum = C. 10.40(39).7pr. (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Aurelio) : Cives quidem origo manumissio adlectio adoptio, incolas vero, sicut et divus hadrianus edicto suo manifestissime declaravit, domicilium facit ; b) di un rescriptum = D. 50.1.37pr. (Call. 1 de cogn.) : De iure omnium incolarum, quos quaeque civitates sibi vindicant, praesidum provinciarum cognitio est. Cum tamen se quis negat incolam esse, apud eum praesidem provinciae agere debet, sub cuius cura est ea civitas, a qua vocatur ad munera, non apud eam, ex qua ipse se dicit oriundum esse : idque divus Hadrianus rescripsit ; c) di un’epistula = C. 10.40(39).2pr.-1 (Imp. Alexander A. Crispo) : Nec ipsi, qui studiorum causa aliquo loci morantur, domicilium ibi habere creduntur, nisi decem annis transactis eo loci sedes sibi constituerunt, secundum epistulam divi Hadriani, nec pater, qui propter filium studentem frequentius ad eum commeat. [1] Sed si aliis rationibus domicilium in splendidissima civitate laodicenorum habere probatus fueris, mendacium, quo minus muneribus fungaris, non proderit. Su questi testi cfr. Licandro, 2004, p. 2 37 ss.
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