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Conseiller les juges au Moyen Âge

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Martine Charageat

Les donneurs d’avis aspect institutionnels

Consigliare alla vendetta, consigliare alla giustizia. Pratiche e culture politiche nell’Italia comunale

Andrea Zorzi

Testo integrale

1I. In un convegno dedicato al processo decisionale e alle teorie e alle pratiche del consigliare cercherò di portare un contributo su alcune pratiche e su alcune culture che caratterizzarono l’esercizio della giustizia nell’Italia comunale, evidenziando in particolare come nelle città italiane dei secoli XII-XIV consigliare alla giustizia potesse significare consigliare innanzitutto alla vendetta. Come in altre società storiche, infatti, anche in quella comunale la giustizia non si esauriva nella sua amministrazione da parte di giudici nei tribunali, ma si esprimeva in un pluralismo di modi di condurre e risolvere i conflitti: modi pacifici (attraverso tregue e paci) e violenti (attraverso faide e vendette), e soluzioni extraprocessuali (come gli arbitrati e le grazie) o sanzionatrici (le pene e ammende).

  • 1 Mario Sbriccoli, «Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli st (...)
  • 2 Per ulteriori approfondimenti su questi aspetti mi permetto di rinviare ad Andrea Zorzi, «La cultu (...)

2Il pluralismo giudiziario esprimeva una coerenza unitaria. Per dirla con le parole di un grande storico del diritto penale, Mario Sbriccoli, la «giustizia praticata» può apparire «plurale ma è unitaria: è una sola – è ‘la giustizia’ – ma conosce modi diversi per manifestarsi e affermarsi», e ciò perché essa «ha lo scopo di ‘rendere ragione’ o ‘dare soddisfazione’, raddrizzare un torto, riparare un danno, compensare, risarcire, pacificare, oppure irrogare una pena, o più semplicemente dare seguito a una previsione normativa attraverso un procedimento regolato»1. In questo ambito la logica e la cultura della vendetta davano forma sia all’attività della giustizia del comune, concepita come ritorsione sanzionatrice, sia alle pratiche ordinarie delle relazioni sociali e politiche. Queste erano informate dai concetti guida di “amicizia” e “inimicizia”, e centrale ne era la logica della vendetta tra “nemici”2.

3L’educazione del cittadino comunale fu pertanto anche l’educazione alla vendetta, non come atto impulsivo ma come scelta strategicamente ponderata, quale esito, appunto, di un consilium. Gestire una faida o ricorrere alla vendetta infatti non erano pratiche alla portata di ogni individuo o famiglia, perché comportavano dei pericoli, potevano avere pesanti conseguenze economiche e politiche, causare l’isolamento sociale, etc. La scelta di vendicarsi di offese ricevute e, soprattutto, di condurre nel tempo un conflitto erano opzioni che gli individui e i gruppi parentali ponderavano sulla base della disponibilità di risorse adeguate. Ciò spiega perché vi ricorressero con maggiore facilità i lignaggi più potenti in termini di strutture demografiche, di relazioni sociali, di peso politico e di risorse economiche e simboliche. Ma ciò non significa che la vendetta e la faida fossero appannaggio esclusivo di un gruppo sociale determinato.

  • 3 Per usare il linguaggio storiografico francese: Jean-Claude Maire Vigueur, Cavaliers et citoyens. (...)
  • 4 Oltre ai testi citati nella nota no 2, cfr. anche Andrea Zorzi, «Pluralismo giudiziario e document (...)

4In altre sedi ho mostrato come la cultura della vendetta non fosse uno stile di vita tipico della nobiltà urbana – una militia, si noti, aperta a tutti coloro che potevano permettersi un cavallo, non una cavalleria di rito (fatta di cavaliers, cioè, e non di chevaliers3) –, un modello sociale e culturale poi ripreso imitativamente dagli altri gruppi sociali emergenti sul piano politico. La documentazione comunale mostra una realtà variegata e complessa delle pratiche del conflitto, che appaiono diffuse tra i diversi gruppi sociali. La vendetta e la faida erano praticate dagli individui e dai gruppi familiari che potevano permettersi di sostenerne i costi materiali e simbolici e le conseguenze sociali e politiche4. Questo spiega perché la vendetta fosse l’esito di un processo decisionale dei gruppi coinvolti, fosse oggetto di consilium et auxilium. Si trattava di strategie: non, cioè, di atti impulsivi.

5II. Prenderò inizialmente in esame tre tipologie documentarie differenti: una cronaca cittadina, un trattato pedagogico morale, e un manuale per il cittadino. Ciascuna di esse rinvia a una serie di pratiche sociali, di cui fornisce una rappresentazione.

  • 5 Sulla cronaca e la sua datazione, cfr. Franca Ragone, Giovanni Villani e i suoi continuatori: la s (...)
  • 6 Sul conflitto, cfr. Enrico Faini, «Il convito del 1216. La vendetta all'origine del fazionalismo f (...)

6La cronaca è quella fiorentina di autore anonimo, in passato attribuita a Brunetto Latini (e nota come Cronaca dello pseudo Brunetto), probabilmente compilata alla fine del Duecento5. Essa racconta l’episodio di una vendetta consumata nel 1216, che altri cronisti fiorentini del secolo successivo avrebbero poi posto all’origine della formazione delle parti guelfa e ghibellina fiorentine. In realtà si trattò di un conflitto ordinario maturato in seno al gruppo sociale dei milites, che era allora egemone socialmente e politicamente in città6.

  • 7 Cronica fiorentina…, p. 118.
  • 8 Cfr. E. Faini, «Il convito del 1216…»., p. 22-23.
  • 9 Si veda, per esempio, Lorenzo Fabbri, «Trattatistica e pratica dell’alleanza matrimoniale», in M. (...)
  • 10 Cronica fiorentina…, p. 118.
  • 11 Come ha rimarcato E. Faini, «Il convito del 1216…»., p. 15.

7Brevemente. Ad una festa per l’addobbamento di un cavaliere, per un diverbio un giovane miles della famiglia dei Buondelmonti, Buondelmonte, ferì a un braccio un altro cavaliere, Oddo Arrighi dei Fifanti. Scrive il cronista: «Tornati ogn’uomo a sua magione, messer Oddo Arrighi fece consilglo di suoi amici e parenti […]; e per loro fue consilglato, che di queste cose fosse pace e Messer Bondelmonte tolglesse per molgle» la nipote di Oddo Arrighi dei Fifanti7. Da altre fonti sappiamo che sia il Buondelmonti sia l’Arrighi appartenevano alla medesima fazione politica8. E dunque, nonostante l’offesa, la vittima, dietro “consiglio” di “amici e parenti”, decise di fare pace, siglandola con un matrimonio, una pratica – come è noto – che in molte società non serviva solo a procurare alleanze ma anche a ristabilire equilibri sociali incrinati e relazioni familiari vulnerate9. Buondelmonte però non mantenne fede alla promessa matrimoniale e il giorno degli sponsali andò a fidanzarsi con un’altra donna, appartenente alla casata dei Donati. Il cronista sottolinea tre elementi: Buondelmonte agì «sanza alkuno consilglo», si fidanzò nel giorno stesso fissato per le nozze quando ormai «la gente dall’una parte e d’altra fue raunata», e nel recarsi dai Donati passò «per Porte Sancte Marie»10, vale a dire sotto le case di Oddo Arrighi dei Fifanti11. All’offesa fisica aggiunse cioè una provocatoria offesa all’onore del suo nemico.

  • 12 Cronica fiorentina…, p. 118-119.

8Questi però non reagì impulsivamente, per quanto fosse «molto cruccioso», cioè furente. Decise invece di consigliarsi nuovamente («fece uno consilglo») «con tutti li suoi amici e parenti», radunandoli in un luogo simbolico: la «chiesa di Santa Maria sopra Porta» che sovrastava proprio il punto attraverso la quale Buondelmonte (che risiedeva in un castello a sud di Firenze) era entrato in città per recarsi a fidanzarsi. Leggiamo per intero la veridica ricostruzione che del consiglio fa l’anonimo cronista: «quivi [Oddo Arrighi dei Fifanti] fortemente si lamentò della vergongnia, che lli era stato fatto per messer Bondelmonte; sì che fue consilglato per certi huomini, ch’a llui fosse dato d’uno basstone, e altri dissero k’elli fosse fedito nella faccia: infra lli quali rispose messer Mossca di Lamberti, e disse: - Se tu batti o ffiedi, pensa prima di fare la fossa, dove tue ricoveri: ma dàlli tale che ssi paia, ché cosa fatta cappa à Avvenne che tra lloro fue diliberato, che lla vendetta fosse fatta in quello loco, dove la gente era raunata a fare il giuramento del matrimonio»12.

  • 13 «Sì che lla mattina della passqua di Risorexio, appiè di Marzo, in capo del Ponte Vecchio, messer (...)
  • 14 Giovanni Villani, nella sua Cronica, le indica con esattezza: «il detto messer Bondelmonte fue att (...)

9La decisione di uccidere non fu l’unica vagliata per vendicare l’ingiuria (la «vergongnia»): essa fu cioè meditata, valutandone i pro e i contro. Il «consilglo» prese in considerazione anche altre opzioni: una bastonatura, uno sfregio perpetuo e infamante. Alla fine prevalse l’opinione che Buondelmonte avesse dimostrato di non piegarsi facilmente e dunque di potersi rivelare pericoloso se ulteriormente provocato: occorreva andare fino in fondo e ucciderlo («dàlli tale che ssi paia, ché cosa fatta cappa à»). Il cronista adopera anche un termine tecnico per indicare la decisione assunta – «fue deliberato» – echeggiando le pratiche formali delle assemblee comunali. La vendetta fu consumata, come stabilito in consiglio, davanti alla casa della promessa sposa tradita, che era a capo del Ponte Vecchio, nel luogo dove la gente era invano convenuta (il «giovedì die X di febraio») per partecipare al matrimonio. Per dare maggiore pubblicità alla ritorsione fu atteso il giorno di Pasqua (che cadde il 10 aprile 1216), quando Buondelmonte attraversò il ponte a cavallo probabilmente per recarsi alla festa (indossava infatti «una ghirlanda in testa»)13. Aggredito da 5 persone (delle famiglie che costituivano il nucleo di quelle convenute a consiglio)14, Buondelmonte fu ucciso direttamente da Oddo Arrighi dei Fifanti, che «con un coltello li seghò le vene».

10L’offeso si vendicò dunque delle ingiurie subite, dopo una ponderata decisione. Coloro che lo consigliarono alla vendetta, lo aiutarono anche ad eseguirla. Non diedero ad esso, cioè, solo il consilium, ma anche l’auxilium, come nei precetti della trattatistica pedagogica e morale.

  • 15 Albertani Brixiensis Liber consolationis et consilii ex quo hausta est fabula gallica de Melibeo e (...)
  • 16 Su questo testo, cfr. A. Zorzi, «La cultura della vendetta…», p. 144-158. Interpretano il Liber, i (...)

11III. L’episodio fiorentino avvenne nel 1216. Spostiamoci ora di trent’anni, e prendiamo in considerazione l’opera che un causidicus al seguito di podestà professionali, Albertano da Brescia, dedicò nel 1246 proprio al tema del consigliare alla vendetta, alla giustizia e al perdono: quel Liber consolationis et consilii che avrebbe conosciuto una vastissima diffusione nell’Occidente tardomedievale15. Contrariamente a quanto sino a tempi recenti si è ritenuto, il testo – che faceva parte di una trilogia di trattati morali intesa a fornire al civis gli strumenti per bene operare nelle diverse situazioni sociali: le relazioni familiari e la scelta degli amici (il De amore et dilectione Dei et proximi et aliarum rerum et de forma vitae, scritto nel 1238), l’uso sociale della parola, nell’equivalenza tra bene parlare e bene vivere (l’Ars loquendi et tacendi, scritto nel 1245), e appunto la gestione del conflitto (il Liber consolationis et consilii, del 1246) – non rappresenta un attacco alla vendetta da parte di un fautore della giustizia pubblica, bensì una lucida disamina delle pratiche del conflitto, la cui soluzione migliore appare la pace e il perdono16.

  • 17 Albertani Brixiensis Liber consolationis et consilii…, p. 1.
  • 18 Albertani Brixiensis Liber consolationis et consilii…, p. 2: «Quidam juvenis, Melibeus nomine, vir (...)
  • 19 Ibid., p. 6: «At illa dixit: Convoca probatos ac fideles amicos, agnatos quoque et cognatos, et ab (...)

12Centrale, in esso, è la funzione del consilium, come appare chiaro, sin dall’incipit: «Quoniam multi sunt, qui in adversitatibus et tribulationibus taliter affliguntur et deprimuntur, quod, cum in se propter animi perturbationem nec consilium nec consolationem habeant neque ab aliis expectent, ita contristantur, ut de malo in pejus cadant»17. È solo attraverso la sistematica ponderazione del consiglio, innanzitutto degli amici, che si può e si deve elaborare la strategia più adatta nei confronti di chi ci ha offeso. Il Liber si apre infatti in una tipica situazione di conflitto: il protagonista, Melibeus, un giovane «vir potens et dives», subisce l’oltraggio disonorante alle proprie donne da parte di «tres vero sui vicini et hostes antiqui», che approfittano della sua assenza per picchiarne la moglie e sfigurarne la figlia con cinque ferite (le ferite cristologiche agli occhi, alle orecchie, alla bocca, al naso e alle mani)18. La reazione immediata di disperazione e ira è subito oggetto di consolazione da parte della moglie che ha il nome e incarna una delle virtù cardinali, Prudentia. Ed è proprio lei a suggerire al marito di convocare gli amici fedeli e i parenti allargati per trarne consiglio19.

  • 20 Ibid., p. 7: «Plerumque enim accidit, ut, vulneribus in rixa utrinque factis, medici de arte sua u (...)
  • 21 Albertani Brixiensis Liber consolationis et consilii…, p. 7: «Officium est medicorum atque ad illo (...)
  • 22 Ibid., p. 7-8: «Multum commendantes dominum Melibeum ejusque potentiam atque divitias, numerando e (...)
  • 23 Ibid., p. 8: «Adversarorium insuper ejus potentiam vilipendendo eorumque divitias verbis annihilan (...)
  • 24 Ibid., p. 8: «Quare, cum sollicite sit procedendum, consilimus tibi, quatenus personam tuam ita cu (...)
  • 25 Ibid., p. 8-9: «Non enim subito vel celeriter est judicandum, ‘omnia enim subita probantur incauta (...)
  • 26 Ibid., p. 8: «De facto autem vindictæ atque guerræ faciendæ dubium maximum videmus».
  • 27 Ibid., p. 9: «Reprehendendo etiam sapientes de inducia et deliberatione postulata».
  • 28 Letteralmente: «allegando etiam quod, sicut ferrum igne calefactum et candidatum semper melius qua (...)
  • 29 Ibid., p. 9: «Juvenes vero confisi de fortitudine ac viribus suis et etiam de multitudine illorum, (...)

13Il Liber consolationis ci offre una delle rappresentazioni più vivide e ricche di dettagli su come dovevano tenersi queste riunioni. Albertano evidenzia subito, infatti, il rischio d’eterogeneità del consesso e della presenza di vicini, amici e consiglieri di dubbia fedeltà e sincerità. Ogni categoria di convocati si esprime sulla proposta di vendetta manifestata da Melibeo. Per primi prendono la parola i chirurghi, perché a loro spettava un ruolo di consulenza tecnica nei fatti di sangue20 – che, ricordando lo scopo benefico del proprio ufficio, evitano di prendere parte e di consigliare se fare vendetta o meno21. Alla guerra spingono inevitabilmente i suoi vicini, i nemici tornati nelle grazie, gli adulatori e gli «assentatores» – «omnes quasi lacrimantes et dolorem in facie de eo quod acciderat ostendentes» – che lodano la sua potenza e la sua ricchezza, la consistenza del suo lignaggio e di quello dei parenti e degli amici22, e deridono al contrario la forza e la ricchezza del nemico23. Assai più cauti sono invece i saggi e i causidici, che evidenziano subito come il «negotium» sia «arduum», per la potenza e per la ricchezza di entrambe le parti in causa che rendono assai incerti gli esiti di un conflitto, e invitano semmai a rafforzare le misure di difesa e di guardia24. Avvalendosi del consueto corollario di citazioni autoritative25, essi esprimono grossi dubbi sull’efficacia della vendetta e consigliano Melibeo di prendere tempo26. La loro proposta è però contestata dai giovani presenti al consiglio27, che spingono per vendicarsi subito fin che il ferro è caldo28, forti della giovane età, fiduciosi della potenza della propria parte e irridenti la ricchezza e la forza degli avversari29.

  • 30 Ibid., p. 11: «Tunc vero exsurgens Melibeus, facta inter eos more solito partita, cognovit, vigint (...)
  • 31 Ibid., p. 20.
  • 32 Cicero, De Inventione, II. 53.160.
  • 33 Come ha messo in evidenza E. Artifoni, «Prudenza del consigliare…», che ne ha dato la lettura fino (...)
  • 34 Albertani Brixiensis Liber consolationis et consilii…, p. 29-30.
  • 35 Cfr., rispettivamente, Ibid., p. 33-42: XII, De ira vitanda in consiliis; XIII, De cupiditate seu (...)
  • 36 Ibid., p. 42.
  • 37 Cfr., rispettivamente, Ibid., p. 45-53: XVIII, Quorum consilium sit vitandum. De vitando consilio (...)

14Alla fine la decisione viene messa ai voti e passa a larga maggioranza la proposta di fare immediata vendetta e di avviare il conflitto30. È a questo punto che la Prudenza, nei panni della moglie di Melibeo, invita a tornare sulla decisione presa. «Prudentia est rerum bonarum et malarum utrarumque discretio»31, dice la protagonista con una citazione ciceroniana32, la capacità, cioè, di discernere tra bene e male. Il Liber consolationis si dispiega così in un’ampia e sistematica analisi del consilium33. Se ne offre una serie di definizioni generali – «Consilium est hominis intentio vel propositum, quod homini vel hominibus exhibetur vel tribuitur, bonum vel malum persuadendo, motu proprio, super aliquo faciendo vel omittendo. Dicitur etiam consilium, quod capitur cum multis»34 –, e si illustrano, in primo luogo, le cose da evitare: l’ira, la brama e il piacere, le decisioni affrettate, la rivelazione di segreti come anche l’ostentazione delle reali intenzioni35. Si raccomandano le categorie di persone cui chiederlo: «a bonis ergo amicis, et a sapientibus ac peritis, probatis et inventis fidelibus, et maxime a senibus consilium postulandum est»36. E quelle dal quale evitarlo: gli stolti, gli adulatori, i nemici tornati in grazia, i rispettosi per timore, gli ebbri, coloro che dicono una cosa in privato e un’altra in pubblico, gli uomini che godono di cattiva fama e i giovani37.

  • 38 Ibid., p. 64-66.
  • 39 Ibid., p. 66.
  • 40 Ibid., p. 68.

15L’analisi degli errori elencati da Prudenza a Melibeo è franca e dettagliata38: a suo dire, il marito ha convocato un consiglio troppo ampio (una «multitudinem onerosam»), allargato anche ai «malos, juvenes ac stultos, adulatores quoque et simulatores et assentatores, et illos etiam, qui non amore sed timore tibi reverentiam ostendebant», quando invece andava ristretto ai soli «bonos amicos ac sapientes ac peritos, probatos ac fideles inventos et maxime senes»; egli si è poi lasciato trascinare dall’ira e dalla fretta nel condurlo, manifestando troppo apertamente la sua «magnam affectionem de vindicta in continenti facienda», così da orientare la maggioranza dei consiglieri ad accondiscenderne le intenzioni; inoltre, non ci si doveva limitare a un unico consiglio, «cum in tam arduo negotio multa consilia sint necessaria», e, soprattutto, esso andava analizzato e meditato; invece, il marito non ha seguito «voluntatem et sensum sapientium et amicorum, sed potius voluntatem ac sensum multitudinis stultorum atque errantium». Riconoscendo gli errori, Melibeo si dichiara disponibile a tornare sulla propria decisione dopo un nuovo esame della situazione, perché «humanum enim est peccare, diabolicum vero perseverare»39. Prudenza chiarisce al marito che il contrario del male è il bene, «pacem guerræ, concordiam discordiæ», e che «oportet contra discordiam opponere concordiam, et contra guerram opponere pacem»40.

  • 41 Ibid., p. 77.
  • 42 Ibid., p. 78.

16Soprattutto, occorre fare una valutazione prudente e oggettiva delle forze in campo, ed evitare di muovere guerra se non si dispone di risorse adeguate, che non sono solo la ricchezza e la potenza bellica, ma anche la consistenza del lignaggio. Ecco allora che, nel caso di Melibeo, queste condizioni non appaiono sussistere agli occhi della moglie, che gli ricorda che egli è da solo contro tre nemici: «Circa tuam itaque personam notare potes et debes quod, licet magnus sis et dives et potens, solus tamen existis et permanes. Non enim habes filios masculos, neque fratres vel consanguineos germanos vel alios necessarios, quorum timore inimici tui a destructione tuæ personæ cessarent; et, destructa persona, bene nostri, quod divitiarum multitudo dispergitur et nihil valet»41; al contrario, «inimici vero tui sunt tres, et multos habent filios et germanos et alios necessarios, quorum si vindictam faciendo duos vel tres occideris, alii remanerent, qui personam tuam cito destruere valerent»42.

  • 43 Ibid., p. 78.
  • 44 Ibid., p. 87: XXXIX, De officio judicis circa vindictam.
  • 45 Un concetto che un iudex come Albertano riprende e ribadisce anche nel De amore et dilectione Dei (...)
  • 46 Albertani Brixiensis Liber consolationis et consilii…, p. 88: «Itaque, si vindictam facere desider (...)
  • 47 Ibid., p. 88-89: «Talis vindicta mihi displicet; nam de infamia vel pecuniæ amissione parum curare (...)
  • 48 Ibid., p. 93.
  • 49 Come auspicherebbe Melibeo, Ibid., p. 97: «Licet adversarii mei potentiores me videantur ratione p (...)
  • 50 Ibid., p. 103.

17Dove il discorso che Albertano mette in bocca a Prudentia si fa più dotto è nei capitoli successivi. Vi emerge l’appartenenza al ceto dei giudici, là dove l’autore scrive che fare la vendetta «certe non est consentaneum rationi, quia de jure vindicta nulli nisi judici jurisdictionem habenti permittitur, licet defensio in continenti permittatur quibusdam, si fiat cum moderamine inculpatæ tutelæ, ut leges dicunt»43. Prudenza sottolinea come spetti semmai al giudice «malefactores puniendo vindictam exercere ac malos homines terrere»44 – nell’equazione attestata (come vedremo più avanti) in molte altre fonti giuridiche, normative e giudiziarie dell’epoca, che la giustizia è innanzitutto la vendetta, vale a dire che la logica della giustizia è, non a caso, quella della vendetta45 –, e come la sua azione possa colpire le fortune e l’onore del nemico46, lascia ancora una volta insoddisfatto Melibeo47. La moglie sottolinea anche come sia forsennato e pericoloso misurarsi con un avversari più potenti48, e dissennato credere di poter sopperire con il denaro all’esiguità demografica del lignaggio49. La ricchezza, infatti, si consuma nella guerra: «Et non solum divitiæ perduntur per guerram, sed etiam amor Dei et paradisus et vita præsens et amici ac noti per adversam guerræ fortunam taliter amittuntur, quod loco prædictorum omnia mala succedunt»50.

  • 51 Ibid., p. 104: «Et etiam bellum, quod occasione guerræ fieri consueverit, multo fortius est vitand (...)
  • 52 Ibid., p. 106-107: «Plus etiam dico tibi quia, etsi adversarii tui non inciperent petere reconcili (...)
  • 53 Ibid., p. 116-117.
  • 54 Ibid., p. 117.
  • 55 Sulla quale cfr. Antonio Padoa Schioppa, «Delitto e pace privata nel pensiero dei legisti bolognes (...)

18La conclusione del trattato è nel segno della riconciliazione e della pace. Prudenza enumera i motivi per cui il conflitto debba essere evitato51 e consiglia la riconciliazione con i nemici: «Meum est consilium, ut per reconciliationem et concordiam vincas discordiam et guerram»52. Viene nuovamente convocato il consiglio dei parenti e amici, limitato questa volta ai «probatos ac fideles», che «post multam indagationem et prædictarum rerum diligentem examinationem, consilium de reconciliatione, concordia et pace facienda laudaverunt et unanimiter approbaverunt»53. Messi di pace sono inviati ai nemici che accolgono l’invito e si recano «cum juratoribus et paucis aliis devote ad curiam domini Melibei»54. Gli ultimi capitoli del trattato mettono in scena, infatti, la ritualità dei pubblici giuramenti di riconciliazione, vale a dire uno dei momenti salienti, e spesso di risoluzione, dei conflitti di faida. Si noti come il Liber consolationis non proponga affatto la prevalenza della giustizia pubblica, della pena irrogata, cioè, dal giudice di tribunale, bensì la soluzione della pacificazione extra processuale tra le parti55. Ciò perché il trattato – e tanto più significativamente proprio in quanto il suo autore era un giudice di tribunale – origina, si dipana e si risolve tutto all’interno della cultura del conflitto e delle sue logiche.

  • 56 Per un primo quadro su questa letteratura, cfr. Enrico Artifoni, «L’éloquence politique dans les c (...)

19IV. Ad alcuni notai di generazioni successive si devono dei manuali in lingua volgare (e dunque intesi a una larga diffusione) che insegnavano a tenere discorsi in pubblico. In ciascuna di queste raccolte non mancano mai esempi di discorsi su come si deve domandare e offrire consiglio in caso di vendetta. Si tratta di testi pratici, senza scopi morali diretti, ma con la funzione di aiutare i cives a usare le parole adeguate nelle occasioni pubbliche della vita sociale e politica56.

  • 57 Matteo dei Libri, Arringhe, a cura di E. Vincenti, Milano-Napoli, 1974, p. 48-50.

20Nella raccolta più antica, le Arringhe composte nel 1275 da Matteo Libri, un notaio bolognese attivo nella seconda metà del XIII secolo, è inserita una traccia di discorso su Quomodo aliquis habens odium debet petere auxilium a consanguineis suis. Il richiedente deve rivolgersi agli «amici e parenti in cui eo ò plù sperança e fidança ka in altri ke sia», citando, tra gli altri, Salomone («[…] l’anima se delecta in li consigli del bon amico») ed esprimendo fiducia: «k’el ve plaça de no habandonar voi mi in questa mia briga (cioè la faida), ma sì debiate vivamente atturiar e consigliare, sì k’el aparà k’eo abia bona amici e parenti, e ke questo [fato non sia] meo, ma v [sot] ro»57.

  • 58 Cfr. Carlo Frati, «‘Flore de parlare’ o ‘Somma d’arengare’ attribuita a ser Giovanni fiorentino da (...)
  • 59 Giovanni fiorentino da Vignano, Flore de parlar, in Matteo dei Libri, Arringhe…, p. 320.

21Anche nel Flore de parlare, çoè somma d’arengare di Giovanni da Vignano del 1290 circa, probabilmente un notaio fiorentino di cui è rimasta superstite una versione in lingua di area veneto-emiliana58, è presente un esempio di discorso Sì como se po’dire denante da li parenti d’alcun chi sia morto per alcun d’altra parte. Invitando alla vendetta, l’oratore afferma che «se nu’lo vorremo fare, bem siamo tanti e tali che nu’poremo de questa vixenda prendere tal vendeta che per çaschaum cantom de Toschanna e più inançe porà sonare», e commenta: «E queste èm li mie parole, questo è lo me conforto e questo è lo me conseio»59.

  • 60 E redattore di numerosi volgarizzamenti dal latino (tra i quali le Epistolae di Ovidio e la Histor (...)
  • 61 G. Giannardi, «Le “Dicerie” di Filippo Ceffi…», p. 30-31: Come si de' dire a mettere concordia tra (...)
  • 62 Ibid., p. 34-35: «La discordia è sconcia condizione, la quale ci sprona di venire dinanzi da voi. (...)

22Gli esempi più ricchi vengono dalle Dicerie da imparare a dire a huomini giovani et rozzi del fiorentino Filippo Ceffi (o, meglio, di Ceffo, cavaliere fiorentino del popolo di S. Simone), un notaio vissuto nei primi decenni del secolo XIV60. Qui il testo è essenziale, una raccolta di tracce ed esempi di discorsi e consigli che i rettori comunali e i cittadini eminenti devono pronunciare nelle circostanze più diverse. Vi si alternano discorsi per «mettere concordia tra due cittadini»61 e altri in cui la vendetta appare, una volta ancora, un elemento ordinario delle relazioni politiche. In una delle prime dicerie, Come si de’dire al rettore della cittade da parte de maggiori quando si commette un grave malificio62, viene espressa la concezione della giustizia criminale, come equivalente alla vendetta, esercitata dal rettore del comune. I soggetti che parlano sono in questo caso i membri del governo comunale fiorentino, che si rivolgono al podestà per sollecitarlo a punire un «grave malificio» commesso in Firenze. L’esortazione è esplicita – «onde, messer Albuino, il quale siete nostro rettore e stendete la vostra giusta e vendicatrice mano verso il malfattore, procedete valentemente e fate giusta vendetta, la quale piace a Dio e agli uomini buoni» – e si rende interprete del sentimento diffuso nella cittadinanza: «Certo tutti gli Albani gridano vendetta di sì scellerata opera». La giustizia pubblica è dunque, in primo luogo, un atto di vendetta – rapido, rigido, diligente e «onorevole» per il rettore che lo commetta – che gli offesi possono valutare come pienamente soddisfacente.

  • 63 Ibid., p. 37-38: «La ragione vuole che l'amico sia guardato e mantenuto, e per consiglio e per aiu (...)

23Gli stessi cittadini che sono esortati a confortare il podestà a esercitare la «giustizia vendicatrice», sono educati a procedere direttamente alla vendetta, se necessario. Consideriamo, infatti, un’altra diceria della raccolta, Come si dee dire quando vuogli adimandare consiglio alli tuoi parenti e amici, che offre un esempio di discorso per il cittadino offeso che intenda ricorrere al conforto degli amici63. Il preambolo ricorda come «La ragione vuole che l'amico sia guardato e mantenuto, e per consiglio e per aiuto, così nel tempo dell'avversitade come della prosperitade». Per questo il protagonista non ha remore «d'adimandare, in questa mia avversità, consiglio e conforto a voi, amici miei e parenti, sperando che per voi la mia presente adimanda sarà messa ad effetto secondo che si richiede e parrae a voi che sia onore di voi e utile di me». L’insistito richiamo al concetto di onore (la vendetta onorevole, l’onore degli amici e dei parenti, etc.) conferma che la pratica della vendetta contribuiva a definire l’identità del singolo e il prestigio del lignaggio in una società politica regolata dalle relazioni di amicizia e di inimicizia.

24V. Le fonti che ho appena preso in considerazione esprimono un’evidente polisemia del termine «vendetta», indicando sia l’atto di ritorsione sia l’esercizio della giustizia penale da parte delle autorità comunali. Non si tratta di un’equivalenza – attenzione – ma di un intreccio di significati e di sfumature, che credo meriti di essere riconsiderato, al di là di molti luoghi comuni.

  • 64 Cfr. Tommaso D’aquino, Summa Theologiae, II, II, q. CVIII, De vindicatione. Per una prima analisi, (...)
  • 65 Cfr. Yan Thomas, «Se venger au forum. Solidarité familiale et procès criminel à Rome (Ier siècle a (...)
  • 66 Cfr. Yann Rivière, «Pouvoir impériale et vengeance: de ‘Mars ultior’ à la diuina uindicta (Ier-IVe(...)

25Ricorderò, innanzitutto, come il pensiero teologico avesse elaborato una nozione di vendetta come espressione della giustizia divina. Nelle Sacre Scritture è Dio che si riserva la vendetta sui peccatori e i colpevoli, la sua giustizia è espressione della collera divina. Tommaso d’Aquino, nella sua Summa theologiae, iniziata negli anni sessanta del Duecento, affronta due nozioni di vendetta: da un lato condanna come espressione del vizio della collera, la vendetta guidata dall’invidia, dall’orgoglio, dall’ambizione, dall’odio e dalla crudeltà; dall’altro, però, la vendetta è una virtù quando reprime il male, una virtù speciale che può essere esercitata dall’autorità pubblica per punire i crimini e i delitti; è dunque una virtù morale connessa con la giustizia64. D’altra parte, nel diritto romano della fine della repubblica, la procedura accusatoria aveva assorbito nella funzione mediatrice del giudice il sistema vendicatorio65, e nel basso impero si era affermato il monopolio giudiziario del principe, unico detentore del diritto di «vindicare» in quanto espressione in ultima istanza della «divina vindicta»: lo stesso termine «vindicta» finì per indicare l’azione dei giudici66.

  • 67 Come ha rilevato Roberto Celli, Studi sui sistemi normativi delle democrazie comunali. Secoli XII- (...)
  • 68 Statuti inediti della Città di Pisa dal XII al XIV secolo, a cura di F. Bonaini, Firenze, 1854, vo (...)
  • 69 Cfr. Codice diplomatico della Repubblica di Genova, a cura di C. Imperiale di Sant'Angelo, Roma, 1 (...)
  • 70 Statuti pistoiesi del secolo XII. Breve dei consoli (1140-1180), Statuto del podestà (1162-1180), (...)

26Non meraviglia pertanto che alcuni statuti della prima età comunale indichino col termine «vindicta» l’esercizio della giustizia criminale da parte dei consoli del comune. Così, per esempio, a Pisa, nel Breve consulum del 1162, l’espressione «vindictam facere» si riferisce alla sfera dell’esercizio penale, mentre per la risoluzione della cause civili l’espressione utilizzata è «iustitiam facere»67. Va notato come il termine «vindicta» appartenga pienamente al campo semantico dell’azione pubblica. Il dispositivo di una sentenza dei consoli pisani del 1153, che infliggeva pesanti condanne, a cominciare dall’interdizione degli uffici, alla fazione capeggiata dalla famiglia di milites dei Visconti, lo indica con chiarezza: «Proinde, cum rei publicae intersit ne maleficia sint impunita, ad laudem vero bonorum, et ad vindictam malefactorum; ex nostra sana auctoritate a cuncto Pisarum populo in publica contione concessa, calmante ‘fiat, fiat’; habitoque principaliter consiliatorum consilio […] statuimus, sicque, irrevocabiliter ordinamus, publicamus et condemnamus [..]»68. L’esercizio della vendetta (dei malfattori) da parte dei consoli del comune è dunque legittimato dal «populus», esito anche in questo caso di un «consilium», e ispirato dall’interesse generale della «res publica». La vendetta dei consoli appare un atto di equità che emana dalle loro responsabilità civiche. Il caso di Pisa non è un’eccezione. Anche nel primo giuramento di consoli comunali conservatosi, quello di Genova del 1143, il termine vindicta indica la loro azione punitiva69. A sua volta, lo statuto del podestà di Pistoia, databile intorno al 1180, ribadisce la natura consiliare della vendetta degli ufficiali pubblici: «Et statuimus ut potestas Pistoriensis non faciat vindictam in avere vel persona ultra. XX. solidos nisi comuni consilio consiliariorum electorum omnium vel maioris partis qui tunc Pistorie fuerint, exceptis penis set vindictis in capitulis specialiter expressis»70. Nelle vendette sui casi maggiori occorreva, cioè, il parere dei consiglieri del podestà. Sul versante punitivo, evidentemente, la vendetta giudiziaria garantiva piena soddisfazione agli ordinamenti, e non se ne avvertiva l’arretratezza rispetto alle formule giuridiche elaborate in ambito civilistico.

  • 71 Su questo insieme di testi, cfr. Enrico Artifoni, «I podestà professionali e la fondazione retoric (...)
  • 72 Per la datazione, cfr. Albano Sorbelli, «I teorici del reggimento comunale», Bullettino dell’Istit (...)
  • 73 Cfr. Andrea Zorzi, «Giovanni da Viterbo», in Dizionario biografico degli italiani, Roma, 2001, vol (...)
  • 74 Che cito nell’edizione Orfinus Laudensis, De regimine et sapientia potestatis, a cura di A. Ceruti (...)
  • 75 Iohannis Viterbiensis, Liber de regimine civitatum, a cura di G. Salvemini, in Bibliotheca iuridic (...)
  • 76 Enrico da Susa, Summa Hostiensis super titulos Decretalium, Lugduni, 1517, l. V, De accusationibus(...)

27Anche il regime politico e giudiziario successivo, quello podestarile, rielaborò la medesima nozione della giustizia criminale del giudice come, innanzitutto, esercizio della vendetta. Ce lo indicano con chiarezza alcuni testi della cosiddetta «letteratura podestarile», una manualistica, di orientamento pratico e di matrice retorica e morale, rivolta a fornire istruzioni e modelli di comportamento in primo luogo ai podestà che esercitavano in maniera professionale e itinerante le funzioni politiche e giudiziarie di guida dei comuni italiani71. Autori di questi testi erano perlopiù i giudici e i notai al seguito dei rettori itineranti. Orfino da Lodi, nel suo De regimine et sapientia potestatis, un libro di consigli composto in versi, all’inizio degli anni quaranta72, e Giovanni da Viterbo, autore del Liber de regimine civitatum, databile probabilmente alla fine degli anni trenta (1237)73, adoperano appunto la nozione giudiziaria di vendetta. Secondo Orfino «vindictam teneant crimina queque suam / optima vindicta rationis sit benedica / congrua si pena fuerit, tunc fertur amena / non superet culpas ulcio queque suas»74. Secondo Giovanni, nel capitolo dedicato a De vita et honestate iudicum in officio cum protestate residentium et eorum interpretatione, l’ufficio del giudice «altissime patet [...] in rei vendicatione et in omnibus arbitrariis actionibus»75. Entrambi i testi, di Giovanni e di Orfino, sono – non a caso – coevi del Liber consolationis et consilii di Albertano da Brescia, tutti databili intorno al 1240, e gli autori appartengono allo stesso milieu professionale. Ad elaborare la nozione giudiziaria di vendetta erano dei giuristi, cioè, gli stessi che operavano nei tribunali cittadini. Della procedura che proprio in quei decenni veniva affinandosi in sede processuale, un acuto decretalista quale Enrico da Susa, nella sua Summa del Liber Extra di Gregorio IX (datata al 1250-1253), osservò come lo schema accusatorio si esprimesse come modello formalizzato per «facere ad vindictam»76.

  • 77 Cfr. Carlo Ghisalberti, «La condanna al bando nel diritto comune», Archivio giuridico “Filippo Ser (...)

28Evidenziare l’impianto vendicatorio della giustizia criminale pubblica può anche aiutare a comprendere e meglio collocare la legittimazione giuridica delle pratiche della vendetta ritorsiva che si svilupparono in parallelo. Se non erro, il tema non è stato indagato finora dagli storici del diritto. Esso meriterebbe forse maggiore attenzione, a cominciare, per esempio, dalle opinioni espresse da glossatori come Piacentino e Azione, che cercarono di rintracciare nel Codex quelle rubriche (a cominciare da C. I. 3.27: Quando liceat sine iudice unicuique se vindicare) che potessero legittimare l’impunità dell’uccisione del bandito e, per questa via, le pratiche vendicatrici che apparivano loro ordinarie nelle relazioni sociali urbane77.

  • 78 Per approfondimenti, rinvio ad A. Zorzi, «La cultura della vendetta», p. 164-170; Id., «La legitti (...)
  • 79 Sulla disciplina della vendetta negli statuti, cfr. Antonio Pertile, «Storia del diritto penale», (...)
  • 80 Per la sua regolamentazione a Parma e a Firenze, cfr., rispettivamente, Gabriele Guarisco, Il conf (...)

29Se prendiamo in considerazione il corpo degli statuti comunali italiani, un elemento d’insieme emerge con chiarezza: non si riscontra alcun testo che vieti la vendetta. Nella maggior parte delle città gli statuti non fanno cenno alcuno a proibizioni e delimitazioni. Ciò non sorprende se teniamo in considerazione l’ampia legittimazione di cui godeva la vendetta ritorsiva nella società comunale78. Solo alcuni statuti di poche città regolamentano l’uso della vendetta tra le parti in conflitto, legittimandola – attenzione – non in quanto pratica sociale residuale ma in quanto sistema legittimo di giustizia. Sia in statuti della fine del secolo XII, come quello di Pistoia del 1180, sia in statuti della metà del secolo XIII, come quelli di Bologna del 1252 o di Parma del 1255, sia in statuti della metà del secolo XIV, come quelli di Perugia del 1342 e di Spoleto del 1347, la linea di fondo della ratio normativa è infatti quella di considerare lecite le pratiche di ritorsione79. Le norme si limitavano a regolamentare il diritto alla vendetta, definendone la congruità in relazione alle persone che potevano compierla e subirla, alla sua entità, ai luoghi, etc.80. L’intento era quello di contenere le pratiche di ritorsione trasversale e di evitare il coinvolgimento di schieramenti conflittuali più ampi. Soprattutto, la normativa integrava nel campo giuridico la logica di sistema orientato alla limitazione della violenza e all’equilibrio tra le offese che era propria della vendetta. L’intervento normativo consentiva anche di ufficializzare la mediazione che poteva essere svolta dalle istituzioni per favorire quei momenti – tregue, cauzioni, arbitrati, concordie – che potessero bloccare il conflitto e condurlo a una soluzione pacifica. In definitiva, in alcune città si puntò a legittimare esplicitamente le pratiche della vendetta per contenerne gli effetti.

  • 81 Cfr., per esempio, R. Celli, Studi sui sistemi normativi…, p. 104 sgg.; Giovanni Diurni, «Pena pri (...)

30VI. Le conclusioni di questo breve intervento potrebbero incentrarsi intorno alla seguente questione interpretativa. Se la vendetta appare ispirare sin dalle origini l’azione della giustizia pubblica comunale risulta difficile poter continuare a sostenere – come si è fatto a lungo e come si continua a fare spesso – che la giustizia penale si affermò teleologicamente sulla vendetta, esautorandola progressivamente81.

  • 82 M. Sbriccoli, «Giustizia negoziata, giustizia egemonica…», p. 356.
  • 83 Ibid., p. 360.
  • 84 Ibid., p. 357-358.
  • 85 Ibid., p. 360.

31Per superare l’impasse apparente una suggestione può venirci, ancora una volta, dagli ultimi scritti di Mario Sbriccoli. Egli aveva invitato a riconsiderare la natura della giustizia tardo medievale, proprio muovendo dall’analisi di quella comunale, distinguendo tra un tipo di giustizia «negoziata» – che appare «segnata da uno spiccato carattere ‘comunitario’, fondata sull’appartenenza, diretta principalmente alla riparazione dell’offesa, regolata da norme e prassi condivise, in un ambito in cui domina l’oralità»82 – e una giustizia «egemonica» – caratterizzata invece «da uno spiccato carattere di apparato, fondata sulla sudditanza, diretta principalmente alla punizione del colpevole, regolata da norme di tipo legislativo (prodotte dal princeps), notevolmente e sempre più formalizzata, in un ambito in cui domina la scrittura»83. La giustizia negoziata «riposa sul consenso, prima e più che sulla certezza», in quanto «risalente, radicata, accettata e condivisa»84. La giustizia egemonica si propone invece di «procedere sulla certezza e non necessariamente sul consenso», e per questo deve incardinarsi su «presupposti tecnici» quali «la legge, l’azione, la prova, la pena»85.

  • 86 Ibid., p. 349-350.
  • 87 Ibid., p. 359.
  • 88 Mario Sbriccoli, «La benda della Giustizia. Iconografia, diritto e leggi penali dal medioevo all’e (...)
  • 89 Mario Sbriccoli, «Giustizia criminale», in M. Fioravanti (ed.), Lo Stato moderno in Europa. Istitu (...)
  • 90 Ibid., p. 164.
  • 91 Ibid., p. 205.

32Secondo Sbriccoli andrebbero designate «col nome di ‘giustizia’ vendette e ritorsioni, negoziati e accordi, transazioni e composizioni, mediazioni e paci private, patti, condiscendenze, rinunce, perdoni e remissioni. Tutto ciò non essendo l’effetto della giustizia ‘statale’, nel senso della giustizia di apparato, celebrata da organi pubblici a essa deputati. […] Gli storici, riflettendo su quelle culture e su quelle mentalità, dovrebbero forse dire ‘giustizia la prima, repressione la seconda’, e andrebbero molto più vicini al segno»86. In sostanza, la vendetta apparteneva alla giustizia condivisa e diffusa, «la sola vera giustizia pensabile ed accettabile», mentre la pena e il processo ex officio sembravano «non corrispondere se non per tratti, e in speciali circostanze, all’idea di giustizia elaborata e introiettata dalle comunità»87. Nell’interpretazione di Sbriccoli, infatti, l’egemonia del potere punitivo pubblico «impiegherà qualche secolo a divenire (formalmente) monopolio della potestà punitiva degli Stati»88. Il «processo di incivilimento dei sistemi penali» gli appariva un tortuoso e incompiuto percorso di emancipazione dalla «vendetta degli individui, delle società, degli Stati»89. Se «la storia del ‘penale’ può essere pensata come la storia di una lunga fuoruscita dalla vendetta»90, per continuare a citare Sbriccoli, «la fuoruscita dalla vendetta non è, da secoli, impresa da poco»91.

33L’interpretazione di senso comune che vuole la giustizia “pubblica” affermarsi teleologicamente sulla vendetta “privata” può dunque prestarsi ad essere discussa: appare semmai la logica della vendetta a dare forma alla giustizia penale. Anche per questo motivo consigliare alla vendetta poteva legittimamente significare consigliare alla giustizia.

Note

1 Mario Sbriccoli, «Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale», in M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi (ed.), Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna, Bologna/Berlin, 2001, p. 345-364 (p. 355).

2 Per ulteriori approfondimenti su questi aspetti mi permetto di rinviare ad Andrea Zorzi, «La cultura della vendetta nel conflitto politico in età comunale», in R. Delle Donne, A. Zorzi (ed.), Le storie e la memoria. In onore di Arnold Esch, Firenze, 2002, p. 135-170; Id., «‘Fracta est civitas magna in tres partes’. Conflitto e costituzione nell’Italia comunale», Scienza e politica. Per una storia delle dottrine politiche, 39, 2008, p. 61-87; Id., «Pace e conflitti nelle città comunali italiane», in F. Sabaté (éd.), Idees de pau a l'edat mitjana, Lleida, 2010.

3 Per usare il linguaggio storiografico francese: Jean-Claude Maire Vigueur, Cavaliers et citoyens. Guerre, conflits et société dans l'Italie communale, XIIe-XIIIe siècles, Paris, 2003, p. 375.

4 Oltre ai testi citati nella nota no 2, cfr. anche Andrea Zorzi, «Pluralismo giudiziario e documentazione: il caso di Firenze in età comunale», in J. Chiffoleau, C. Gauvard, A. Zorzi (ed.), Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge, Rome, 2007, p. 125-187; e Id., «La legittimazione delle pratiche della vendetta nell'Italia comunale», in Cultura, lenguaje y prácticas políticas en las sociedades medievales, «e-Spania. Revue électronique d'études hispaniques médiévales», 4 (décembre 2007), <http://e-spania.revues.org/document2043.html>.

5 Sulla cronaca e la sua datazione, cfr. Franca Ragone, Giovanni Villani e i suoi continuatori: la scrittura delle cronache a Firenze nel Trecento, Roma, 1998, p. 11-12. Edizione moderna: Cronica fiorentina compilata nel secolo XIII, in Testi fiorentini del Dugento e dei primi del Trecento, a cura di A. Schiaffini, Firenze, 1954, p. 82-150.

6 Sul conflitto, cfr. Enrico Faini, «Il convito del 1216. La vendetta all'origine del fazionalismo fiorentino», Annali di Storia di Firenze, I, 2006, p. 9-36.

7 Cronica fiorentina…, p. 118.

8 Cfr. E. Faini, «Il convito del 1216…»., p. 22-23.

9 Si veda, per esempio, Lorenzo Fabbri, «Trattatistica e pratica dell’alleanza matrimoniale», in M. De Giorgio, C. Klapisch-Zuber (ed.), Storia del matrimonio, Roma-Bari, 1996, p. 96-101. Per Firenze, cfr. anche Carol Lansing, The Florentine Magnates. Lineage and Faction in a Medieval Commune, Princeton, 1991, p. 125-126.

10 Cronica fiorentina…, p. 118.

11 Come ha rimarcato E. Faini, «Il convito del 1216…»., p. 15.

12 Cronica fiorentina…, p. 118-119.

13 «Sì che lla mattina della passqua di Risorexio, appiè di Marzo, in capo del Ponte Vecchio, messer Bondelmonte cavalcando a palafreno in giubba di sendado e in mantello con una ghirlanda in testa, messer Ischiatta delli Uberti li corse adosso e dielli d’una maçça in sulla tessta e miselo a terra del cavallo, e tantosto messer Odd’Arrighi con un coltello li seghò le vene, e lasciarlo morto. E questa possta fue fatta in casa gli Amidei. Allora lo romore fue grande; e fue messo in una bara, e la molgle istava nella bara e tenea il capo in grembo for[te] mente piangendo; e per tutta Firenze in questo modo il portarono»: Cronica fiorentina…, p. 118-119.

14 Giovanni Villani, nella sua Cronica, le indica con esattezza: «il detto messer Bondelmonte fue atterrato del cavallo per lo Schiatta degli Uberti, e per lo Mosca Lamberti e Lambertuccio degli Amidei assalito e fedito, e per Oderigo Fifanti gli furono segate le vene e tratto a · ffine; e ebbevi co· lloro uno de’conti da Gangalandi»: Giovanni Villani, Nuova cronica, a cura di G. Porta, Parma, 1990, l. VI, r. XXXVIII: Come si cominciò parte guelfa e ghibellina in Firenze, vol. I, p. 268.

15 Albertani Brixiensis Liber consolationis et consilii ex quo hausta est fabula gallica de Melibeo et Prudentia, a cura di Th. Sundby, Londini, 1873. Da ultimo, cfr. Enrico Artifoni, «Prudenza del consigliare. L’educazione del cittadino nel “Liber consolationis et consilii” di Albertano da Brescia (1246)», in C. Casagrande, C. Crisciani, S. Vecchio (eds.), Consilium. Teorie e pratiche del consigliare nella cultura medievale, Firenze, 2004, p. 195-216.

16 Su questo testo, cfr. A. Zorzi, «La cultura della vendetta…», p. 144-158. Interpretano il Liber, invece, come una condanna della vendetta, Aldo Checchini, «Un giudice nel secolo decimoterzo: Albertano da Brescia», Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, 71, 1911-1912, p. 185-235; James M. Powell, Albertanus of Brescia. The Pursuit of Happiness in the Early Thirteenth Century, Philadelphia, 1992, p. 74-89; e J.-C. Maire Vigueur, Cavaliers et citoyens…, p. 316-319.

17 Albertani Brixiensis Liber consolationis et consilii…, p. 1.

18 Albertani Brixiensis Liber consolationis et consilii…, p. 2: «Quidam juvenis, Melibeus nomine, vir potens et dives, relinquens uxorem et filiam in domo, quas multum diligebat, clauso ostio domus, ivit spatiatum. Tres vero sui vicini et hostes antiqui hoc videntes, appositis scalis ac per fenestras domus intrantes, uxorem Melibei, Prudentiam nomine, verberaverunt fortiter et, filiæ ejus plagis quinque appositis, videlicet in oculis, auribus, ore et naso ac manibus, illamque semivivam relinquentes, abierunt».

19 Ibid., p. 6: «At illa dixit: Convoca probatos ac fideles amicos, agnatos quoque et cognatos, et ab eis super prædictis diligenter consilium postula, et secundum illorum consilium te regas».

20 Ibid., p. 7: «Plerumque enim accidit, ut, vulneribus in rixa utrinque factis, medici de arte sua utrique parti consulant ac utrisque sollicite medelam adhibeant». Sul ruolo consulente dei medici nell’età di diritto comune, cfr. Mario Ascheri, «“Consilium sapientis”, perizia medica e “res iudicata”. Diritto dei ‘dottori’ e istituzioni comunali», in S. Kuttner, K. Pennington (eds.), Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Canon Law, Città del Vaticano, 1980, p. 533-579.

21 Albertani Brixiensis Liber consolationis et consilii…, p. 7: «Officium est medicorum atque ad illos semper spectat, omnibus prodesse ac nulli nocere […]. Et ideo non expedit eis de guerra vel vindicta consulere, nec inter aliquos partem capere, quare de vindicta facienda minime tibi consulimus».

22 Ibid., p. 7-8: «Multum commendantes dominum Melibeum ejusque potentiam atque divitias, numerando etiam multitudinem agnatorum ejus et cognatorum, affinium quoque et amicorum».

23 Ibid., p. 8: «Adversarorium insuper ejus potentiam vilipendendo eorumque divitias verbis annihilando».

24 Ibid., p. 8: «Quare, cum sollicite sit procedendum, consilimus tibi, quatenus personam tuam ita custodias, quod neque dolus neque astutiæ desint tibi ad cavendum. Insuper etiam domum tuam diligenter munias».

25 Ibid., p. 8-9: «Non enim subito vel celeriter est judicandum, ‘omnia enim subita probantur incauta’ (Cassiodorus, Variae, 1.17.1), et ‘in judicando criminosa est celeritas’ (Publilius Syrus, Sententiae, 293), et ‘ad pœnitendum properat qui cito judicat’ (ivi, 32), quare dicit consuevit: ‘Optimum judicem existimo, qui cito intelligit et tarde judicat’; nam licet mora omnis odio sit, non tamen in judicando mora competens est reprobanda; scriptum est enim: ‘Mora omnis odio est, sed facit sapientem’ (ivi, 352)».

26 Ibid., p. 8: «De facto autem vindictæ atque guerræ faciendæ dubium maximum videmus».

27 Ibid., p. 9: «Reprehendendo etiam sapientes de inducia et deliberatione postulata».

28 Letteralmente: «allegando etiam quod, sicut ferrum igne calefactum et candidatum semper melius quam frigidum laboratur, ita et injuria recens in continenti semper melius quam ex intervallo vindicatur»: Ibid., p. 9-10.

29 Ibid., p. 9: «Juvenes vero confisi de fortitudine ac viribus suis et etiam de multitudine illorum, qui videbantur amici, post multas laudes domini Melibei ac divitiarum et parentelæ illius et potentiæ, consuluerunt vindictam in continenti faciendam et guerram potenti manu pertractandam, adversariorum potentiam et divitias pro nihilo reputantes».

30 Ibid., p. 11: «Tunc vero exsurgens Melibeus, facta inter eos more solito partita, cognovit, viginti partes illorum esse de partita vindictæ in continenti faciendæ atque guerræ viriliter pertractandæ, unde consilium illorum laudavit, insuper et firmavit».

31 Ibid., p. 20.

32 Cicero, De Inventione, II. 53.160.

33 Come ha messo in evidenza E. Artifoni, «Prudenza del consigliare…», che ne ha dato la lettura finora più attenta sulla sua dimensione di testo didattico inteso a valorizzare le pratiche del consiglio.

34 Albertani Brixiensis Liber consolationis et consilii…, p. 29-30.

35 Cfr., rispettivamente, Ibid., p. 33-42: XII, De ira vitanda in consiliis; XIII, De cupiditate seu voluptate vitanda in consiliis; XIV, De festinantia vitanda in consiliis; XV, De secreto non propalando nisi propter necessitatem et utilitatem; e XVI, De non ostendenda voluntate in consiliis.

36 Ibid., p. 42.

37 Cfr., rispettivamente, Ibid., p. 45-53: XVIII, Quorum consilium sit vitandum. De vitando consilio stultorum; XIX, De vitando consilio adulatorum; XX, De vitando consilio illorum, qui sunt vel jam fuerunt inimici et postea in gratiam redierunt; XXI, De vitando consilio illorum, qui non amore, sed timore reverentiam ostendunt; XXII, De vitando consilio ebriosorum; XXIII, De vitando consilio illorum, qui secreto aliud consulunt, et palam aliud se velle ostendunt; XXIV, De consilio mali hominis vitando et suspecto habendo; e XXV, De vitando consilio juvenis et suspecto habendo.

38 Ibid., p. 64-66.

39 Ibid., p. 66.

40 Ibid., p. 68.

41 Ibid., p. 77.

42 Ibid., p. 78.

43 Ibid., p. 78.

44 Ibid., p. 87: XXXIX, De officio judicis circa vindictam.

45 Un concetto che un iudex come Albertano riprende e ribadisce anche nel De amore et dilectione Dei et proximi et aliarum rerum et de forma vitae, al capitolo XV del l. III, De vindicta facienda vel obmittenda vel temperanda, et de officio iudicis vel cuiuslibet circa vindictam.

46 Albertani Brixiensis Liber consolationis et consilii…, p. 88: «Itaque, si vindictam facere desideras, ad judicem jurisdictionem vel imperium habentem recurras, qui justitia mediante adversarios tuos debita cohercione punire non tardabit. Aut enim punientur corporaliter inimici tui, aut injuriam condempnati efficientur infames; et sic, post amissionem magnæ quantitatis suæ substantiæ, infamati ac depauperati cum dedecore ac vituperio vivent».

47 Ibid., p. 88-89: «Talis vindicta mihi displicet; nam de infamia vel pecuniæ amissione parum curarent. Ego vero si emendam pro injuria mihi et filiæ meæ illata susciperem, sine dedecore ac vituperio de cetero vivere non valerem. Spreta itaque vindicta judiciali, fortunam volo temptare atque, vindictam per me faciendo, fortunæ adhærere; quia furtuna usque nunc me fovit et, dante Domino, ad vindictam me adjuvabit».

48 Ibid., p. 93.

49 Come auspicherebbe Melibeo, Ibid., p. 97: «Licet adversarii mei potentiores me videantur ratione personarum, ego tamen potentior sum illis ratione rerum; quia respectu mei pauperes sunt; et, cum divitiæ atque ‘pecuniæ sint regimen omnium rerum’, multitudinem hominum mediante pecunia de facili potero habere, ita quod etiam ratione personarum illos potero superare et ad necessitatem et paupertatem ac mendicitatem et mortem illos perducere».

50 Ibid., p. 103.

51 Ibid., p. 104: «Et etiam bellum, quod occasione guerræ fieri consueverit, multo fortius est vitandum multis rationibus».

52 Ibid., p. 106-107: «Plus etiam dico tibi quia, etsi adversarii tui non inciperent petere reconciliationem, nihilominus deberes tu illius reconciliationis facere inceptionem».

53 Ibid., p. 116-117.

54 Ibid., p. 117.

55 Sulla quale cfr. Antonio Padoa Schioppa, «Delitto e pace privata nel pensiero dei legisti bolognesi. Brevi note», Studia Gratiana, 20, 1976, p. 269-287; Id., «Delitto e pace privata nel diritto lombardo: prime note», in Diritto comune e diritti locali nella storia dell'Europa, Milano, 1980, p. 555-578; e A. Zorzi, «Pace e conflitti nelle città comunali italiane…».

56 Per un primo quadro su questa letteratura, cfr. Enrico Artifoni, «L’éloquence politique dans les cités communales (XIIIe siècle)», in I. Heullant-Donat (ed.), Cultures italiennes (XIIe-XVe siècles), Paris, 2000, p. 269-296; e Paolo Cammarosano , «L’éloquence laïque dans l’Italie communale (fin du XIIe-XIVe siècle)», Bibliothèque de l’École des Chartes, 158, 2000, p. 431-442.

57 Matteo dei Libri, Arringhe, a cura di E. Vincenti, Milano-Napoli, 1974, p. 48-50.

58 Cfr. Carlo Frati, «‘Flore de parlare’ o ‘Somma d’arengare’ attribuita a ser Giovanni fiorentino da Vignano in un codice Marciano», Giornale storico della letteratura italiana, 61, 1913, p. 1-31, 228-265.

59 Giovanni fiorentino da Vignano, Flore de parlar, in Matteo dei Libri, Arringhe…, p. 320.

60 E redattore di numerosi volgarizzamenti dal latino (tra i quali le Epistolae di Ovidio e la Historia destructionis Troiae di Guido delle Colonne): cfr. Marco Palma, «Ceffi, Filippo», in Dizionario biografico degli italiani, Roma, 1979, vol. XXIII, p. 320-321. Le citazioni sono tratte dall’edizione in Giuliana Giannardi, «Le “Dicerie” di Filippo Ceffi», Studi di filologia italiana, 6, 1942, p. 27-63.

61 G. Giannardi, «Le “Dicerie” di Filippo Ceffi…», p. 30-31: Come si de' dire a mettere concordia tra due cittadini.

62 Ibid., p. 34-35: «La discordia è sconcia condizione, la quale ci sprona di venire dinanzi da voi. Piacesse a Dio che non fosse avvenuta, però che sarebbe più tranquillo riposo della nostra mente, e migliore istato di questo comune, e sostenimento di coloro a cui tocca la subita novitade. Ma poi che così è, conviene che ci si prenda debito rimedio. Per la qual cosa è piaciuto a'signori anziani d’Alba che messer Alcino, nobile cavaliere, e io appresso di lui sian venuti, sì come loro oratori, a voi, messer podestà, ad informarvi e a chiarificare del loro intendimento. Conosco bene che sarebbe più ragione di lasciare dire tanta e tale novitade al savio cavaliere mio compagno e maggiore; ma, poi che piace a lui, e lo grave malificio punge mia coscienza, diroe confidandomi del suo correggimento al quale m'attengo e sono contento. Messer lo podestade, ieri si commise, sì come voi sapete, in questa nostra cittade Alba, sì grave malificio per Menso Fuveo contro a Orazio degli Elmini ch’io non conosco sì grande cittadino che ciò avesse commesso che non si tenesse per folle e non savio, pensando alla vostra pronta giustizia e alla possente riverenza degli offesi, ornati di grandezza e di volere; i quali, se non guardassono vostro onore e la libertà di nostra terra, tostamente, con maggior ingiuria, avrebbono vendicato e finito loro oltraggio. Onde, messer Albuino, il quale siete nostro rettore e stendete la vostra giusta e vendicatrice mano verso il malfattore, procedete valentemente e fate giusta vendetta, la quale piace a Dio e agli uomini buoni. Certo tutti gli Albani gridano vendetta di sì scellerata opera. Adunque, da poi che piace a Dio e a noi, da parte de'nostri anziani e governatori vi profferiamo il comune aiuto, ed il minuto popolo vi conforta ciò fare, mettete ad effetto nostra giusta domanda. Credo fermamente che dimostrerete in tal guisa vostra giustizia, che sarà piacere di Dio e onore di voi; sarà mitigamento degli offesi, buono stato di questa terra e utile esemplo degli altri; sì che per alcuno malvagio non si penserae di fare il somigliante».

63 Ibid., p. 37-38: «La ragione vuole che l'amico sia guardato e mantenuto, e per consiglio e per aiuto, così nel tempo dell'avversitade come della prosperitade; e però non mi sgomento d'adimandare, in questa mia avversità, consiglio e conforto a voi, amici miei e parenti, sperando che per voi la mia presente adimanda sarà messa ad effetto secondo che si richiede e parrae a voi che sia onore di voi e utile di me. E però che in voi si riposa l'animo mio, e tutta la mia speranza e tutto il mio diletto è nel vostro consiglio, io mi vi manifesto ch'io mi voglio vendicare del grave oltraggio che mi fue fatto per Senocrate etc.; e però adomando il vostro consiglio e aiuto, e credo fermamente che la cosa tanto tocca a ciascuno di voi che sanza dubbio la riputerete vostra. Io spero che per voi riceverò sanza fallo della impresa onorata fine. Piaccia a Dio che così sia».

64 Cfr. Tommaso D’aquino, Summa Theologiae, II, II, q. CVIII, De vindicatione. Per una prima analisi, si veda anche la voce «Vengeance», in Dictionnaire de Théologie Catholique, Pari, 1947-1950, vol. 15, coll. 2613-2623.

65 Cfr. Yan Thomas, «Se venger au forum. Solidarité familiale et procès criminel à Rome (Ier siècle avant – IIe siècle après J.-C.)», in R. Verdier, J.-P. Poly (ed.), La vengeance. Études d'ethnologie, d'histoire et de philosophie, vol. 3, Vengeance, pouvoirs et idéologies dans quelques civilisations de l'antiquité, Paris, 1984, p. 65-100.

66 Cfr. Yann Rivière, «Pouvoir impériale et vengeance: de ‘Mars ultior’ à la diuina uindicta (Ier-IVe siècle ap. J.-C.)», in D. Barthélemy, F. Bougard, R. Le Jan (ed.), La vengeance. 400-1200, Rome, 2006, p. 7-42.

67 Come ha rilevato Roberto Celli, Studi sui sistemi normativi delle democrazie comunali. Secoli XII-XV. I: Pisa, Siena, Firenze, 1976, p. 104.

68 Statuti inediti della Città di Pisa dal XII al XIV secolo, a cura di F. Bonaini, Firenze, 1854, vol. I, p. 18.

69 Cfr. Codice diplomatico della Repubblica di Genova, a cura di C. Imperiale di Sant'Angelo, Roma, 1936, vol. I, n. 128, p. 153-166.

70 Statuti pistoiesi del secolo XII. Breve dei consoli (1140-1180), Statuto del podestà (1162-1180), a cura di N. Rauty, Pistoia, 1996, p. 235.

71 Su questo insieme di testi, cfr. Enrico Artifoni, «I podestà professionali e la fondazione retorica della politica comunale», Quaderni storici, n. s., 63, 1986, p. 687-719; Id. , «Retorica e organizzazione del linguaggio politico nel Duecento italiano», in P. Cammarosano (ed.), Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento, Roma, 1994, p. 157-182; e Id. , «L’éloquence politique…».

72 Per la datazione, cfr. Albano Sorbelli, «I teorici del reggimento comunale», Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano, 59, 1944, p. 61; e ora Orfino da Lodi, De regimine et sapientia potestatis (Comportamento e saggezza del podestà), a cura di S. Pozzi, Lodi, 1998 (Quaderni di studi lodigiani, 7), p. 13 sgg.

73 Cfr. Andrea Zorzi, «Giovanni da Viterbo», in Dizionario biografico degli italiani, Roma, 2001, vol. LVI, p. 267-272, per la proposta di datazione al 1237 (e con riferimenti alle altre datazioni ipotizzate negli studi).

74 Che cito nell’edizione Orfinus Laudensis, De regimine et sapientia potestatis, a cura di A. Ceruti, Miscellanea di storia italiana, 7 (1869), p. 77.

75 Iohannis Viterbiensis, Liber de regimine civitatum, a cura di G. Salvemini, in Bibliotheca iuridica medii aevi, vol. III, Bologna, 1901, p. 257.

76 Enrico da Susa, Summa Hostiensis super titulos Decretalium, Lugduni, 1517, l. V, De accusationibus, v. Quid sit accusatio. Su questo punto, cfr. Massimo Meccarelli, Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune, Milano, 1998, p. 284. Su Enrico da Susa, cfr. Kenneth Pennington, «Enrico da Susa, detto l’Ostiense (Hostiensis, Henricus de Segusio o Segusio)», in Dizionario biografico degli italiani, Roma, 1993, vol. XLII, p. 758-763.

77 Cfr. Carlo Ghisalberti, «La condanna al bando nel diritto comune», Archivio giuridico “Filippo Serafini”, s. VI, 27, 1960, p. 69-70.

78 Per approfondimenti, rinvio ad A. Zorzi, «La cultura della vendetta», p. 164-170; Id., «La legittimazione delle pratiche della vendetta»; e Id., «Pace e conflitti nelle città comunali italiane».

79 Sulla disciplina della vendetta negli statuti, cfr. Antonio Pertile, «Storia del diritto penale», in Id., Storia del diritto italiano, Torino, 1892, vol. V, p. 7-29; Joseph Kohler, Das Strafrecht der italienischen Statuten vom 12.-16. Jahrhundert, Mannheim, 1895, p. 18-55. Il passaggio dalla regolamentazione alla sanzione della vendetta coincise con la stabilizzazione di nuovi poteri urbani, perlopiù signorili: sul “declino” delle pratiche vendicatrici, rinvio a Andrea Zorzi, «‘Ius erat in armis’. Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo», in G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera (ed.), Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, Bologna, 1994, p. 622-629.

80 Per la sua regolamentazione a Parma e a Firenze, cfr., rispettivamente, Gabriele Guarisco, Il conflitto attraverso le norme. Gestione e risoluzione delle dispute a Parma nel XIII secolo, Bologna, 2005, p. 136-140; Andrea Zorzi, «Pluralismo giudiziario e documentazione…», p. 172-181.

81 Cfr., per esempio, R. Celli, Studi sui sistemi normativi…, p. 104 sgg.; Giovanni Diurni, «Pena privata (diritto intermedio)», e «Pena criminale (diritto intermedio)», in Enciclopedia del diritto, Milano, 1982, vol. XXXII, p. 739-752 e 752-770.

82 M. Sbriccoli, «Giustizia negoziata, giustizia egemonica…», p. 356.

83 Ibid., p. 360.

84 Ibid., p. 357-358.

85 Ibid., p. 360.

86 Ibid., p. 349-350.

87 Ibid., p. 359.

88 Mario Sbriccoli, «La benda della Giustizia. Iconografia, diritto e leggi penali dal medioevo all’età moderna», in Id., P. Costa, M. Fioravanti e altri (ed.), Ordo iuris. Storia e forme dell’esperienza giuridica, Milano, 2003, p. 59.

89 Mario Sbriccoli, «Giustizia criminale», in M. Fioravanti (ed.), Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto, Roma-Bari, 2002, p. 164.

90 Ibid., p. 164.

91 Ibid., p. 205.

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