«Madurs consells» o «males suggestions»? Forme di patrocinio, consulenza e consiglio nelle cause tra mercanti a Barcellona (secc. XIV-XV)*
p. 125-148
Texte intégral
«(...) nonn è poca guerra a’ mercanti la disputa de’ iuristi, li quali in tucte le cose sono i nimici a tucte le borse loro, et anche perché le cose mercantili hanno bisogno di brevità et spedition presta, la quale cosa è contraria a’ iuristi.»
«Al mercante è prohibito l’essere procuratore ad lites et litigare overo comperare piati: se per lo suo bisogno è detto non litighi, che dobiamo dire per li altrui?»
Benedetto Cotrugli, Il libro dell’arte di mercatura
1A Barcellona il legame tra famiglie mercantili, istituzioni cittadine e monarchia si consolidò notevolmente nel corso del Trecento1. Proprio grazie al peso crescente raggiunto dalle professioni legate al mare nell’economia della Corona e sempre in un costante rapporto di negoziazione con le istituzioni – come pure avvenne in altri contesti mediterranei – i mercanti manifestarono la necessità che le liti che scaturivano quotidianamente dall’esercizio della loro professione fossero risolte rapidamente, sulla base di un accordo o di considerazioni fattuali piuttosto che dottrinarie. La pratica mercantile era ormai considerata un bene comune per la res publica e quindi il fallimento di un mercante e l’impoverimento che gli sarebbe derivato dal dilungarsi di una causa dovevano essere considerati un danno per tutta la comunità. In ambito catalano-aragonese fra Tre e Quattrocento questo discorso sul rapporto tra ‘bene comune’ e pratica mercantile, ampliamente formulato dai consiglieri francescani che affiancarono i monarchi, ebbe un riflesso importante tanto sulla prassi giuridica e legislativa quanto sull’andamento degli equilibri politici tra re e stamento cittadino, il più rappresentativo della componente mercantile2. Nel contesto di quel sistema pattista caratteristico del funzionamento istituzionale della monarchia catalano-aragonese, per il Consolato del Mare di Barcellona, come per quelli delle maggiori città del regno preservare questa procedura, e quindi il controllo sulle controversie che nascevano tra mercanti e patroni, era un modo di salvaguardare un privilegio di tipo giurisdizionale e rivendicare la propria rilevanza politica3.
2A condizionare le procedure di risoluzione dei conflitti mercantili furono quindi le esigenze imposte dalla professione, dal funzionamento dei rapporti tra mercanti e dal riconoscimento dell’attività mercantile come fondamentale per il bene della comunità. Sia si trattasse di cause strettamente legate alla pratica degli affari sia riguardassero la gestione di un’eredità o la difesa di figli non ancora emancipati ponevano il problema dell’analisi delle transazioni economiche, delle circostanze specifiche in cui si erano verificati gli eventi e di prove tecniche, ovvero di aspetti che per essere decodificati richiedevano il possedimento di requisiti specifici o almeno una previa esperienza negli affari. I mercanti dovevano poi dirimere le liti che scaturivano a livello professionale, potendo però continuare in seguito a mantenere quelle relazioni basate sulla fiducia e sulla reputazione; allo stesso modo dovevano pacificare i conflitti che si creavano tra affini, ad esempio nella gestione dei patrimoni, senza per questo minare del tutto i rapporti familiari. Sebbene il passaggio attraverso i fori ordinari garantisse in modo più risoluto una conclusione definitiva della questione, a questa si preferiva la composizione amichevole poiché consentiva di rimarginare la frattura sociale. La stessa procedura consolare adottata sia nei consolati del mare sia nei consolati ultramarini rispettava queste esigenze ed era di fatto associabile a quella del giudizio arbitrale.
3In tal senso è chiara l’importanza dei dispensatori di consigli e pareri tecnici, ossia di quanti affiancavano chi era incaricato di formulare un giudizio e/o dirimere una lite. In ambito mercantile, i primi dispensatori di consigli furono quegli arbitratores eletti dai mercanti in modo concorde per ottenere una composizione amichevole o affini e parenti al giudizio dei quali si ricorreva per pacificare faccende interne al nucleo familiare. Altri dispensatori di consigli erano i prohoms – probi viri – che intervenivano nei giudizi consolari, i consulenti tecnici o periti, e quindi in senso lato anche i testimoni, oltre alle figure legate al patrocinio tecnico, come causidici e giuristi nella loro triplice veste di avvocati, giudici o consiglieri del titolare della giurisdizione. Infine, tra i dispensatori di consigli deve essere annoverato lo stesso monarca che, come sommo garante di giustizia, una volta sollecitato per via di supplica poteva suggerire alle parti una via di composizione o al giurista a cui affidava la causa i criteri con cui avrebbe dovuto trattarla.
4Muovendo dalla prassi, e avvalendomi del supporto di studi specifici, in questo saggio prenderò in esame un aspetto rilevante della risoluzione dei conflitti, quello rappresentato dal ruolo dei consulenti o, per meglio dire, dei dispensatori di consigli e pareri che assistevano tanto i giudici quanto le parti nel momento di dover deliberare su una controversia. Facendo di volta in volta qualche necessaria premessa sul quadro istituzionale e riferimenti a realtà comparabili, prenderò in esame i requisiti di formazione, gli strumenti e le caratteristiche deontologiche – quindi quel complesso di doveri e norme etico-sociali che regolavano l’esercizio di queste attività – richiesti ai professionisti che si dedicavano ad assistere le parti e il giudice presso i diversi fori di Barcellona allo scopo di rispondere ai seguenti quesiti: quali furono le principali differenze che caratterizzarono i tribunali nell’elaborazione della sentenza? Vi fu davvero una differenza di procedura, colta e non, fra tribunali ordinari e curie mercantili? Su che tipo di prove, di pareri tecnici e di testimonianze si basavano i giudici di quelle corti per raggiungere la sentenza? Chi richiedeva i pareri? In quali aspetti differivano e su quali basi erano formulati? Erano o no coercitivi? Esistevano delle penalizzazioni per chi aveva dispensato cattivi consigli o per quei consulenti che avevano agito in modo fraudolento? Infine, vi fu coscienza da parte dei soggetti coinvolti nelle liti delle differenze procedurali e dei vantaggi che poteva presupporre il ricorrere a un tribunale piuttosto che a un altro?
5Per meglio cogliere la molteplicità dei suddetti aspetti, nelle pagine a seguire s’incroceranno due piani diversi. In primo luogo quello dell’elaborazione e della rivendicazione di un diritto e di una prassi mercantili “altri” rispetto a quelli colti, messa in atto dai mercanti catalani e favorita a Barcellona dal consolidamento in senso corporativo della comunità degli uomini di mare. Nondimeno la caratteristica mobilità di gruppi socio-professionali come quelli mercantili, insieme al fatto che questi soggetti operavano all’estero in contesti distinti da quelli d’origine e in contatto con mercanti provenienti da diverse realtà culturali, istituzionali e religiose, aveva posto la necessità di mettere in atto, diffondere e uniformare a livello mediterraneo pratiche che favorissero il rispetto dei contratti e la salvaguardia dei diritti di proprietà. L’altro piano sarà quindi quello del rapporto tra mercanti stranieri e giustizia/e. Tali questioni saranno infatti studiate a partire dall’analisi di conflitti che ebbero come scenario principale la città di Barcellona, importante centro commerciale e finanziario, e che coinvolsero uomini d’affari stranieri – fiorentini, pisani e lucchesi – presenti nella città comitale e apparentemente privi di propri ufficiali con compiti di giustizia.
6Nelle maggiori città commerciali europee e mediterranee le questioni di giustizia fra mercanti della stessa origine furono solitamente competenza di un console o di un ufficiale della natio, rappresentante della comunità in terra straniera. Ciò nonostante, nei secoli XIV e XV, a Barcellona non vi fu un’organizzazione istituzionalizzata per la presenza straniera, come un consolato o un fondaco in cui si difendessero gli interessi delle famiglie provenienti da Firenze, Lucca e Pisa ed è sporadica l’attestazione di un rappresentante incaricato delle questioni di giustizia che coinvolgevano questi gruppi. Questi soggetti potevano poi godere di un distinto status, dal momento che alcuni avevano acquisito la cittadinanza barcellonese, mentre altri godevano di quei privilegi, quali le carte di familiarità, che gli consentivano di accedere direttamente alla giustizia del re4. Per risolvere le controversie professionali utilizzavano vie di composizione extragiudiziale, come gli arbitrati, o facevano riferimento, come i catalani, al Consolato del Mare; nel caso in cui il conflitto avesse coinvolto altre materie e soggetti potevano ricorrere al vicario, fino a supplicare l’intervento dell’audiencia regia. Ancora potevano essere convocati, come imputati o in veste di testimoni, di fronte al tribunale della bailia per delitti commessi contro il patrimonio regio. Pur rispondendo ciascuna di queste curie a determinati criteri concernenti soggetti e materie trattate, come spesso accadde nel Medioevo, la mancanza di una netta definizione dei confini giurisdizionali creava nella pratica della giustizia un accavallamento delle competenze, complicando il quadro di un già intricato panorama istituzionale.
Vie di composizione extragiudiziale: dall’elezione di arbitri all’intervento di amici e parenti
7I mercanti per quelle liti che si generavano con frequenza in relazione ai contratti, non si rivolgevano alla corte del Consolato del Mare e tanto meno ai tribunali ordinari o alla giustizia del re. Le questioni riguardanti le transazioni commerciali o le liti tra familiari e affini dovevano essere risolte rapidamente, senza creare fratture. Nei casi in cui si fosse cercata una rapida e pacifica risoluzione della controversia, i mercanti si avvalevano dell’elezione di arbitri ovvero di persone esperte in materia che agivano in veste di pacificatori, cercando un accordo ragionevole per entrambe le parti.
8L’arbitrato aveva dunque la funzione di ripristinare la concordia e di ristabilire un legame sociale duraturo5. Le parti potevano rivolgersi a un arbiter, un giurista o un avvocato associabile al giudice che fosse a conoscenza del diritto e, pur eletto liberamente, si appoggiasse a una procedura giudiziaria imitativa indirizzandosi alla soddisfazione dei soggetti coinvolti. Più spesso ricorrevano ad arbitratores: colleghi mercanti che agivano in buona fede sulla base dell’esperienza professionale6. Di fatto l’arbitrator in origine si limitava alla lettura dell’accordo raggiunto dalle parti, ricoprendo prevalentemente un ruolo di mediazione. Secondo il formulario presente nei documenti di nomina le parti si obbligavano reciprocamente e volontariamente, affidandosi a due arbitros et arbitratores, laudatores et amicabiles compositores a nobis dictis partibus communiter electos.
9In occasione della nomina erano stabiliti una pena in caso d’inadempienza della sentenza, che costituiva un elemento fondamentale per la validazione del compromesso, un tempo limite di formulazione della stessa e s’impegnavano dei beni a garanzia del rispetto degli accordi che sarebbero stati proposti dagli arbitri. L’elaborazione di questo tipo di responsi prevedeva l’uso di prove tecniche, quali i contratti, la corrispondenza e i libri di conto. Accadeva spesso che, quando le parti erano entrambe di origine toscana, gli arbitri fossero scelti tra i mercanti catalani, come ad esempio nelle liti di materia commerciale tra i fiorentini Filippo Strozzi e Francesco Tosinghi, che elessero i mercanti di Barcellona Joan Llobera e Eimeric de la Via o tra i pisani Giovanni della Seta e Francesco Buzzaccherini, che nominarono Joan Barqueres e Bernat Bret7. Questa procedura doveva forse garantire una minore parzialità degli arbitri e una composizione che evitasse di creare ulteriori tensioni tra connazionali. D’altronde per garantire l’equilibrio nella lite tra un mercante di origine straniera e un catalano o per favorire l’analisi delle prove scritte, uno dei due arbitri poteva essere scelto fra i membri della medesima nazione del primo. Diversamente rispetto a quando avveniva a Barcellona, nella Pisa coeva nei contratti di elezione degli arbitri si specificava chiaramente come uno fosse eletto da una parte e il secondo dall’altra.
10Gli arbitri dovevano emettere la decisione udite le parti e in base ai documenti prodotti dalle stesse, tenendo in considerazione il complesso delle relazioni e i loro contesti piuttosto che un gruppo di leggi. Nel documento contenente la sentenza arbitrale si premetteva che gli incaricati avessero preso atto del compromissum e consultato le parti rispetto alla documentazione prodotta; gli arbitri dichiaravano di esprimersi sulle questioni che erano state rese loro note, non dando affatto per scontato che fosse venuta fuori tutta la materia di lite, né che fossero state presentate tutte le prove. Giacché l’arbitrato non si atteneva a una procedura formale e l’omissione di elementi rilevanti avrebbe potuto portare alla formulazione di una sentenza parziale, si ribadiva che erano le parti stesse a stabilire la materia del giudizio che quindi avrebbe potuto essere emendato:
E quant les dites coses saben a condempnació, les dites parts condempnam, e en quant sabem a absolució, absolem. E sobre qualsevol altres differències que sien entre les dites parts per rahó de les coses demunt dites, imposam a cascuna part scilenci perpetual. [...] Rettenim nós, emperò, plen poder de interpretar, corregir e esmenar si en la nostra present sentència haurà algunes coses scures o dubioses dignes de interpretació8.
11In questa formula si sostanziava la possibilità di correggere la sentenza in presenza di elementi dubbi e ancora meritevoli di essere interpretati. Prima di emettere i capitoli dell’accordo, i due arbitratores ponevano di fronte ai propri occhi i quattro Vangeli, affinché il loro giudizio procedesse dal volto di Dio e i loro ‘occhi’ potessero ‘vedere’ con equità, ponendo l’accento ancora sulla speranza di potere, con quell’intervento, ripristinare la concordia. Come nelle sentenze emanate dai tribunali ordinari il giudizio doveva attingere alla legge divina ed esserne conforme. Infine si passava all’attribuzione del salario degli arbitri e alla definizione del compenso per la redazione dei documenti notarili da dividere tra le due parti, a cui seguiva l’accettazione dell’accordo.
12L’arbitrato si muoveva dunque su un duplice binario: da una parte nell’intento di restaurare la pace, dall’altra nella necessità di fare giustizia. La sentenza dell’arbiter era teoricamente inappellabile, mentre la proposta di accordo dell’arbitrator conosceva forme di appellabilità. Questa poteva costituire soltanto il punto di partenza di lunghi percorsi giudiziari, che si sarebbero conclusi unicamente al cospetto della giustizia regia. All’arbitrato si poteva arrivare anche su suggerimento delle autorità e dopo essere ricorsi ai tribunali ordinari. Poteva essere lo stesso vicario o il giudice del tribunale vescovile a spingere le parti a cercare una risoluzione pacifica di aspetti concreti del conflitto nell’arbitrato, che quindi non era considerato antitetico alla legge, ma che si andava integrando al processo9. Si poteva pure presentare la situazione opposta, ovvero che si ricorresse all’arbitrato dopo essere passati da un altro giudizio: nel compromissum tra Jacopo Accettanti e Joan Desquer si faceva riferimento a una sentenza emanata da un giudice ordinario della corte del re, a cui il Desquer si sarebbe in seguito appellato mediante l’arbitrato10. In questo caso, però, la lite era affidata a uomini di legge piuttosto che a esperti di materie mercantili. In quella sede si dichiarava che trattandosi dell’appello alla sentenza di un giudice ordinario, non si poteva ricorrere ad arbitrium boni viri, ma ci si affidava a due dottori in legge11.
13I giuristi italiani, nell’ambito della risoluzione delle liti interne ai gruppi familiari, avevano decretato l’opportunità che i conflitti fossero risolti per mezzo degli arbitrati. Questi avrebbero permesso di ritrovare un accordo tra le parti e di ripristinare la concordia per evitare il perdurare dei dissidi e il loro espandersi, fino al consumarsi di vendette. Anche per i gruppi di mercanti toscani che si trasferirono a Barcellona nel Quattrocento, la prima strada per la composizione delle liti interne alla famiglia fu quella che passava per l’elezione concorde di arbitri. Non sempre, però, consentiva di giungere a una pacifica risoluzione del contenzioso che, invece, nelle peggiori circostanze si propagava nel tempo, creando una serie di divisioni non soltanto all’interno del medesimo gruppo di parentela, ma andando a lacerare in modo più generale le relazioni con altri connazionali.
14Nella documentazione che si riferisce ai conflitti interni ai gruppi di parentela si faceva riferimento a consiliarii che assistevano il pater familias, la vedova o altri membri della famiglia nel prendere le decisioni. I loro consigli erano giudicati positivamente se erano efficaci e consentivano la risoluzione della controversia o, in caso contrario, erano tacciati di essere males suggestions, suggerimenti che spingevano la parte a protrarre la situazione di discordia da un giudizio all’altro. Questo tipo d’intervento poteva quindi avere un valore positivo e integrarsi al processo quando consentiva di giungere a un accordo. In attesa della sentenza del vescovo, Joan Boffil e la pisana Giovanna della Seta avrebbero dovuto giungere agli accordi relativi al loro divorzio anche grazie alle trattative e all’intervento di alcuni consanguinei e amici – tractantibus et intervenientibus quibusdam consanguineis et amicis –. Non è raro trovare l’intervento degli affini in questo tipo di cause, ad esempio quelle di separazione di fronte al tribunale vescovile, visto che queste interessavano tutto il gruppo familiare che aveva investito nelle doti o nell’alleanza sociale che il matrimonio presupponeva12.
Prohoms, calculadors e testimoni
15Nel corso del Trecento le principali città del Mediterraneo crearono istituzioni per il controllo delle questioni commerciali, in particolare una legislazione ad hoc e tribunali che in prima istanza si occupassero esclusivamente di diritto mercantile. Inizialmente sotto la giurisdizione di questi tribunali ricaddero le questioni concernenti rappresaglie e fallimenti, poi in maniera più ampia tutte le materie di natura commerciale e mercantile13. Un privilegio concesso dai predecessori, e ratificato da Martino I il 15 gennaio 1401, accordò al Consolato del Mare la giurisdizione su tutte la cause civili relative ad azioni o contratti mercantili di qualsiasi specie, tanto di mare come di terra sulle persone di qualsivoglia legis, status, gradus, preheminencie presenti nella città di Barcellona14. Anche nei comuni italiani si andò sviluppando, parallelamente all’amministrazione pianificata degli affari, una cultura giuridica specifica in materia di diritto mercantile. Questa non soltanto portò al perfezionamento delle norme negli statuti, ma anche alla nascita di tribunali specializzati quali ad esempio la Mercanzia di Siena e di Firenze15.
16Il diritto mercantile germinò lontano da un rapporto diretto con la dottrina: le figure contrattuali, gli assestamenti organizzativi e la pratica di risoluzione delle liti nascevano prima di tutto sul piano della prassi e nella misura in cui si presentavano i problemi16. Dal momento che lo ius mercatorum avrebbe dovuto garantire il rispetto dei contratti anche tra soggetti di diversa origine, si rendeva necessaria una normalizzazione delle regole in modo che potessero essere applicate uniformemente nelle differenti piazze commerciali del Mediterraneo pur facenti capo a istituzioni diverse ed evitare, ad esempio, il ricorso a misure estreme quali le rappresaglie. Un forte contributo in questo senso fu dato in Italia dai consilia dei giuristi, mentre nei domini della Corona d’Aragona venne ordinata una compilazione di diritto mercantile chiamata Llibre del Consolat de Mar17. Questa rispondeva all’esigenza di tradurre in testo scritto questi costumi e probabilmente anche a quella di sopperire alle necessità pratiche che venivano dall’applicazione delle norme all’interno dei consolati stessi. Secondo la prassi del Consolato del Mare barcellonese, infatti, i giudici si sarebbero dovuti attenere prima di tutto a questa compilazione, che conteneva le disposizioni principali sulle relazioni tra soggetti e sulle questioni che potevano scaturire dai negozi mercantili.
17Una caratteristica che aveva accomunato la nascita dei tribunali mercantili nel Mediterraneo era stata la loro necessità di fondarsi sulla prassi mercantile e non su una procedura colta, facendo per questo riferimento ad alcuni criteri comuni: la rapidità nella risoluzione dei conflitti – in cui si tendevano a evitare ritardi o dilazioni –, l’accettazione di un limitato numero di prove – libri mercantili, corrispondenza commerciale, registri degli scrivani di bordo –, l’esclusione di difensori tecnici – avvocati, causidici e procuratori –, lo sviluppo delle procedure fallimentari, la rapida esecuzione delle sentenze e, almeno in linea teorica, la loro inappellabilità18. Bartolo aveva ricordato con un ammonimento: «nota quod in curia mercatorum debet iudicari de bono et aequo, omissis iuris solemnitatibus»19.
18Nel tribunale mercantile si doveva giudicare mediante processo sommario – summarie, de plano, sine strepitu et figura iudicii – secondo i criteri del buon senso e dell’equità, per giungere alla veritas negotii con una rapida sentenza, facendo valere le obbligazioni presenti nei contratti, piuttosto che le solenni formalità del diritto. Di fatto il riferimento all’equità è qui da intendersi come un’indicazione a prescindere dal diritto dotto per privilegiare le circostanze di fatto20. I Consolati del Mare presenti nelle principali città commerciali della Corona furono fondati attraverso privilegi concessi dai monarchi alle singole città o alle universitates di mercanti. Si trattava di licenze con cui si stimolava la costruzione di un edificio, di una loggia, dove i consoli potessero abitare e svolgere il proprio ufficio21. In un contesto in cui si scoraggiò l’intervento dei giuristi educati nel diritto comune, che invece facevano parte delle corti ordinarie, che requisiti dovevano possedere i consoli del mare e i giudici d’appello? Chi era incaricato di nominarli?
19Nel Quattrocento erano le autorità municipali barcellonesi a nominare i consoli del mare di Barcellona, così come d’altronde quelli dei consolati ultramarini. L’elezione aveva luogo nella loggia dei mercanti, sede del Consolato, il 25 aprile di ogni anno, giorno di San Marco. Si procedeva nominando una commissione di dodici prohoms appartenenti al Consiglio dei Cento composta, almeno dal 1436, dai rappresentati dei quattro stamenti – quattro cittadini onorati, quattro mercanti, due artisti e due artigiani – che a loro volta avrebbero eletto i due consoli, un cittadino onorato e un mercante, e il giudice d’appello, sempre un mercante22. Le caratteristiche richieste per ricoprire questi uffici costituiscono una premessa fondamentale, in quanto sono chiavi per la comprensione dei criteri con i quali i futuri giudici avrebbero dovuto procedere all’emanazione delle sentenze mercantili. Erano tre le caratteristiche richieste per questa elezione: prima di tutto dovevano essere elette persone notabili dotate di prohomenia – ovvero di una speciale considerazione e rispettabilità –, di un bon saber che si doveva certo riferire alla conoscenza pratica generale delle principali questioni connesse al commercio e alla navigazione e, infine, era necessario che possedessero bo e ret zel nei confronti della giustizia affinché, si diceva, potessero reggere gli uffici nell’interesse generale, a lode di Dio, a servizio del re e a vantaggio della cosa pubblica. Erano quindi questi tre elementi ad essere considerati discriminanti, in altre parole la rispettabilità pubblica, la buona fama, la conoscenza di tematiche mercantili e, infine, un’integerrima volontà di fare giustizia. Non di rado si aggiungeva il riferimento anche a un quarto elemento pure fondamentale della giustizia mercantile, quello appunto dell’equitat.
20Dal momento in cui la parte attrice si presentava di fronte al Consolato del Mare, il giudizio poteva essere affrontato secondo due procedimenti scelti dalla stessa parte nel momento in cui presentava la propria richiesta di giustizia: una modalità orale e una scritta. Il procedimento orale era il più rapido e consentiva di risolvere la questione di fronte ai consoli assistiti dai prohoms, un collegio di uomini rispettabili e di riconosciuto prestigio, solitamente convocati in numero dispari e chiamati a dare la propria opinione. La sentenza era ottenuta a seguito dell’esposizione della lite e durante la medesima riunione, a meno che uno dei due consoli non fosse stato assente e una delle parti non avesse richiesto di consultarlo23.
21Un tipo di procedimento simile si riscontrava anche nei consolati catalani ultramarini, così come in altre universitates di mercanti all’estero. È interessante soffermarsi su questi procedimenti in modo comparativo laddove ce ne resta testimonianza, per vedere come queste pratiche fossero uniformemente estese e assimilate in diversi centri del Mediterraneo tra distinti collettivi. Per non risultare dispersivi ci concentreremo ancora su catalani e toscani.
22Presso il consolato di Pisa, quando ormai era soggetta al dominio fiorentino, quando si presentava una controversia da risolvere, si riunivano presso la loggia dei catalani il luogotenente del console dei catalani a Pisa e Firenze, i due ufficiali della natio – chiamati sobreposats –, alla presenza di ‘molti mercanti catalani’ riuniti collegialiter i quali operavano come consiliarii. Non erano soltanto il luogotenente del console, i sobreposats e i mercanti catalani presenti a decidere della controversia, ma visi et auditi i fatti e esaminate le questioni era richiesto un maturo consilio anche a mercanti pisani, fiorentini, genovesi e a sensali pro bono pacis et concordie24. Tornano qui due motivi sostanziali: la buona fama dei consiglieri e la necessità che la decisione fosse presa collegialmente, anche con l’intervento di mercanti stranieri, per rimarginare la frattura creatasi all’interno dell’universitas mercatorum. In questo caso il sostantivo ‘consiglio’ veniva contrassegnato dall’aggettivo ‘maturo’ che ne sottolineava tanto il suo essere stato meditato quanto soprattutto, al contrario della mala suggestió, la sua capacità di dare risultati positivi mettendo fine al conflitto e ripristinando la concordia.
23Un simile procedimento si riscontra anche nell’ambito di un’altra universitas mercantile presente a Pisa, quella dei mercanti fiorentini. Alla fine del Trecento, nella loggia dei fiorentini si riunivano un notaio come sindicus e tre consiglieri, cittadini e mercanti di Firenze, con lo scopo di dirimere le liti scaturite da questioni mercantili25. La procedura aveva inizio con la la raccolta dei documenti presentati dalla parte attrice e con lo stabilirsi di un termine entro il quale la convenuta, fatta chiamare dal pregone dell’universitas, avrebbe potuto presentarsi per produrre altra eventuale documentazione. Anche in questo caso la decisione sarebbe stata presa dal suddetto collegio dopo aver avuto sollicita et matura delliberatione et sollicito consilio et tractatu cum pluribus et pluribus mercatoribus fidedignis et huiusmodi bene expertis et bene sagacibus, a cui seguiva una votazione che si effettuava, invocato il nome di Cristo, in nome del bene, della verità e del diritto. I consiglieri e il sindaco avrebbero quindi deliberato visis, auditis, intellectis e consideratis testimoni e testimonianze, insieme ai documenti prodotti, giurati, esaminati e pubblicati.
24Nell’ambito dei processi mercantili in cui le questioni erano giudicate non secondo diritto, ma in base alle norme consuetudinarie e all’esperienza degli uomini di mare, si capisce quanto fosse importante l’utilizzazione di prove tecniche, non soltanto i contratti notarili, ma anche le lettere private e la contabilità. Presso il Consolato del Mare di Barcellona quando la parte attrice dava il via al procedimento in forma scritta questa modalità prevedeva l’analisi delle prove tecniche, che potevano essere validate attraverso una perizia. I giudici ricorrevano alla nomina, per propria iniziativa o su sollecitazione di una delle parti, di periti ovvero di persone ‘intelligenti e esperte’ che ‘esaminassero’ i conti allo scopo di ‘vedere’ la verità. L’analisi di queste prove richiedeva una precisa preparazione tecnica e linguistica, giacché non di rado i soggetti coinvolti nelle liti erano stranieri che, come gli italiani, tenevano la contabilità nella propria lingua. La consulenza che questi soggetti, definiti anche calculadors, offrivano al giudice era basata su conoscenze preesistenti, che gli permettevano non soltanto di esaminare le prove constatando dati di fatto, ma anche di desumere, di offrire una valutazione su aspetti non espliciti, non fisicamente presenti. Come per i consoli, il giudice d’appello e la commissione che assisteva, una delle caratteristiche indispensabili del perito era la sua buona fama.
25La nomina di questo tipo di consulenti non fu una prerogativa soltanto dei consoli del mare e a loro ricorsero anche il vicario e i commissari, di solito giurisperiti, di nomina regia. Il vicario non soltanto richiedeva loro il parere tecnico nell’analisi delle prove, ma poteva avvalersene incaricandoli dell’amministrazione dell’eredita di pupilli o chiamarli a dare un parere sull’opportunità di porre sotto sequestro i patrimoni dei soggetti coinvolti nei processi e depositati presso la Tavola di Cambio cittadina. D’altra parte, nell’ambito delle inchieste regie, era indispensabile ricorrere all’analisi di scritture di mercanti e artigiani: in questo caso quando i documenti erano redatti in un’altra lingua, il monarca poteva richiedere al suo consigliere di far tradurre in catalano le scritture, mediante una persona ‘capace e fidata’ che portasse a termine l’operazione senza sospetto di manipolazione26.
26Gli atti processuali relativi alla gestione del patrimonio regio, che quindi trattano principalmente questioni fiscali di competenza del baiulo, offrono un interessante esempio di un altro tipo di assistente del giudice, che non di rado è difficile distinguere dal perito: il testimone. Nei processi inquisitori istruiti dal baiulo generale di Catalogna, sulla base di un’informazione ricevuta, l’inquisitor provvedeva a interrogare i testimoni, emanando poi una sentenza tanto sulla base di questa inchiesta quanto su quella della documentazione prodotta, ovvero sugli alligata et probata27. I verbali degli interrogatori consentono di rilevare i criteri di selezione dei testimoni e la logica alla base delle domande che venivano poste. Le testimonianze permettono di ricostruire i caratteri e gli elementi propri del mondo mercantile, i rapporti che intercorrevano fra i soggetti, la relazione tra uomini di mare e ufficiali regi, così come la dialettica, spesso conflittuale, fra la gestione dei negozi e il mantenimento delle norme.
27Che funzione avevano i testimoni? In linea teorica è definito come testimone chi ha assistito direttamente o può attestare un evento avendone una conoscenza diretta per aver visto o udito qualcosa. Il testimone dovrebbe essere quindi in grado di dire soltanto quanto ha visto, prestando la propria deposizione sulla base di quell’esperienza; viceversa contraddistingue il consulente tecnico il fatto di formulare un parere fondato su un sapere specifico preesistente, che gli consente di parlare anche di ciò di cui non ha avuto esperienza diretta. Tuttavia questi limiti concettuali si rivelano nella pratica abbastanza labili. Nei processi inquisitori riguardanti questioni mercantili, il giudice selezionava un certo tipo di testimoni reperiti in luoghi specifici della città cui poteva richiede di dare un’opinione sui fatti, un’interpretazione di alcuni eventi sulla base della propria esperienza o piuttosto di riferire le voci che circolavano nei loro ambienti professionali e familiari, facendo quindi riferimento a una conoscenza acquisita per ‘pubblica fama’ e socialmente considerata degna di fede28.
28Nel 1442 fu avviato un processo inquisitorio su una saettia di mercanti fiorentini che, sopraggiunta per cattivo tempo nel porto di Salou, era stata catturata dalla galea di un patrono catalano, perché ritenuta appartenente ai provenzali nemici del re d’Aragona29. Due dei testimoni interrogati in quell’occasione, un calafato portoghese e un patrono castigliano avevano riportato, più che la propria esperienza diretta, il gossip raccolto negli spazi della sociabilità mercantile. Il primo testimoniava ciò che aveva appreso stando davanti alla porta della loggia, dove alcuni mercanti fiorentini ‘ragionavano’ della saettia e del suo patrono; l’altro riportava voci udite all’interno della famiglia e nel porto di Palamós da alcuni barcaioli. Nelle testimonianze si raccoglievano e mescolavano quindi le informazioni recepite attraverso vari canali: quelle derivate dall’aver partecipato di persona agli eventi, ma anche le indiscrezioni udite presso la loggia dei mercanti e sulle spiagge, per colloquio diretto con colleghi, personale dei porti, amici e parenti riportando conversazioni di terzi. Questo tipo di testimoni non soltanto poteva decodificare simboli, come i segni mercantili apposti sulle merci, ma anche portare come prova in giudizio lettere mercantili contenenti informazioni ricevute attraverso canali propri, che indirettamente interessavano la materia del processo, ma che erano considerate degne di fede30. Le prove scritte, costituite da libri di conto, lettere e certificazioni, si andavano mescolando a questo tipo di deposizioni orali, ottenute da personaggi ritenuti plausibilmente a conoscenza degli avvenimenti o capaci di interpretarli, in grado di riferire quale fosse la pubblica fama sugli eventi.
I causidici
29Un’altra figura di consulenza nell’ambito della rappresentanza e del patrocinio processuale delle parti era quella del causidico. Il causidico era un esperto della prassi degli organi giurisdizionali presso cui esercitava, che si occupava di trovare soluzioni favorevoli ai propri assistiti nel contesto delle prove di fatto – tanto sotto il profilo sostanziale quanto della legittimità –. Si incaricava poi della redazione degli atti. Inizialmente non vi era limitazione per l’ammissibilità della sua rappresentanza presso il Consolato del Mare e un privilegio valenzano del 21 ottobre 1336 ammetteva esplicitamente la gestione processuale per mezzo di procuratori. Le limitazioni più antiche sono invece riscontrabili presso il Consolato del Mare di Maiorca a partire dal 1373 e fino almeno al 1439 quando, su richiesta di mercanti e patroni, furono emanate dal re, dal governatore e dai giurati di Maiorca, in successivi momenti, proibizioni in merito alla presenza presso quel foro di giuristi, notai e causidici in veste di rappresentanti dei litiganti. La ragione di quelle disposizioni, reiteratamente ricordata, era la necessità di favorire la celerità del processo consolare di cui si consideravano nemici i professionisti31.
30Un’altra ragione che fu addotta per proibire a giuristi, procuratori e causidici l’intervento nel Consolato del Mare erano le spese eccessive: una provvisione regia dell’11 novembre del 1402 relativa al Consolato del Mare di Perpignano, consentiva, come sola eccezione a questa regola, la loro presenza nei litigi in cui erano coinvolti pupilli, vedove, malati e assenti. Secondo questo documento a Barcellona, in virtù di un privilegio reale, la consuetudine era la medesima. Lungaggini nei tempi processuali e eccesso nelle spese erano dunque le ragioni per inibire dai processi mercantili i professionisti che, percependo un salario dalla parte difesa, avrebbero potuto protrarre inutilmente le liti per interesse personale.
31Nelle circostanze in cui era consentita la loro presenza, quali furono allora le forme di penalizzazione dei causidici che operavano in modo fraudolento? Un esempio in questo senso risale al 1435 quando il vicario di Barcellona, dopo essersi consultato con alcuni consiglieri veridice informati, inibì dalla corte del Consolato del Mare i causidici Andreu Savila e Pere Joan, accusati di prolungare eccessivamente le liti in cui prendevano parte: «per eorum intricaciones faciunt durare et per longa tempora ducere littigia que in curia dictorum consulum ducuntur, in quibus ipsi interveniunt», contro i privilegi della città, i capitoli del Consolato e gli usi dei mercanti dampnificando et vexando. Spinti dal desiderio di preservare la mercatura e, si diceva, per il bene della res publica e della mercanzia, i consiglieri avevano richiesto l’intervento del vicario. Il comportamento fraudolento dei causidici era punito con l’inibizione dalla corte mercantile32.
32A Barcellona l’attività dei causidici fu regolamentata dai consiglieri della città nel 1394. La prima parte di queste ordinanze faceva riferimento ai requisiti che avrebbero dovuto avere gli aspiranti, alla composizione della commissione esaminatrice, alle disposizioni rivolte a coloro che non erano ammessi e al giuramento che avrebbero dovuto prestare sulla legislazione vigente a Barcellona. Insieme ai requisiti tecnici erano richiesti pure quelli morali, concernenti la buona fama e la condotta: si stabiliva la necessità di verificare che i candidati possedessero suficiència, fama e bona conversació. Le tre caratteristiche riconosciute come discriminanti per lo svolgimento di questa attività erano dunque un insieme di conoscenze o di esperienze adatte a portare a termine la professione, una buona reputazione e insieme una bona conversació, che deve qui intendersi come un retto modo di comportarsi e di vivere. La seconda parte dell’ordinamento era dedicata all’esercizio della professione e ai salari, mentre la terza e ultima agli aspetti formali, quali il giuramento e la pubblicazione delle ordinanze.
33Per esercitare la professione i causidici avrebbero dovuto essere esaminati da una commissione composta dal vicario, insieme ad almeno due consiglieri, due giuristi e due notai: si dovevano valutare requisiti di sciencia ovvero di grammatica, scrittura, retorica, di conoscenza del latino, a cui si aggiungevano le caratteristiche morali di cui sopra. I candidati che passavano l’esame avrebbero dovuto giurare ogni anno sui quattro Vangeli di rispettare gli usi e i costumi di Catalogna. Coloro i quali non passavano l’esame erano segnalati in liste affisse presso la corte del vicario affinché fosse nota la loro incapacità di praticare quell’ufficio; una multa di 500 soldi era prevista per i contravventori. A questa normativa sulla selezione dei professionisti ne seguiva un’altra sui salari, in cui si specificava che ai causidici non era permesso riscuotere in specie né accordarsi in merito con giuristi, notai o scrivani. Tra le norme deontologiche da rispettare vi era quella di non indurre i giudici a violare le regole sulla nomina di notai e scrivani assecondando le proprie preferenze e di non prendere accordi con la parte avversa, una violazione, quest’ultima, che avrebbe comportato l’accusa d’infamia e la conseguente privazione dell’ufficio. Si stabiliva poi che il rappresentato, e non il causidico, provvedesse al pagamento giudici, avvocati e scrivani.
Juristes, advocats, jutges, assessors o consellers
34Il progressivo inserimento del diritto romano in ambito catalano-aragonese presuppose l’intervento dei giuristi non soltanto nella sua corretta interpretazione, ma anche nella creazione e nell’applicazione di un diritto dotto, che doveva essere di volta in volta coniugato con quello consuetudinario. Questa concorrenza tra culture giuridiche si rispecchiava nell’importanza data alla presenza nei giudizi dei prohoms e dei giuristi chiamati ad assistere i giudici presso le curie cittadine: i primi in quanto conoscitori del diritto consuetudinario e proprio di Barcellona e della Catalogna, i secondi come tecnici del diritto comune33. Già le corti di Montsó del 1289 avevano stabilito che per intervenire nelle curie come avvocati, giudici, inquisitores o per attuare come giudici delegati dal titolare della giurisdizione, i tecnici del diritto dovessero prima essere esaminati da un’apposita commissione, composta da giuristi e da prohoms, che garantisse quindi non soltanto la conoscenza del diritto comune, ma anche di quello consuetudinario. Qualche anno più tardi il monarca stabilì che in caso di appello a una sentenza, il vicario o il giudice ordinario richiedesse il parere di avvocati o giuristi, da conservarsi per iscritto presso la curia affinché le parti potessero richiederne copia.
35In questo sfaccettato orizzonte giurisdizionale, i giuristi agivano alternativamente in veste di avvocati, giudici, assessori o consiglieri: come avvocati erano chiamati a intervenire come difensori di una delle parti, come giudici a esercitare la potestà dichiarativa, come consiglieri ad affiancare i titolari della giurisdizione, fossero stati il baiulo, il vicario o lo stesso re nel suo consiglio, influendo con i loro suggerimenti e la loro interpretazione del diritto. Il vicario era un funzionario territoriale legato al distretto giurisdizionale della vicaria assegnatagli, che si dedicava al mantenimento dell’ordine pubblico, alla comunicazione delle ordinanze a mezzo di grida, alle questioni amministrative quali ad esempio l’emanazione di salvacondotti individuali e al diritto legato alle persone, intendendosi problemi di ordine successorio o la violazione delle paci. La sua giurisdizione era di natura tanto civile quanto criminale e rimanevano fuori dalla sua competenza le cause di abuso da parte del vicario, quelle riguardanti poveri, orfani e vedove avocate dall’audiencia regia e le cause fiscali che coinvolgendo il patrimonio regio ricadevano sotto la giurisdizione del baiulo34.
36Tomàs de Montagut ha efficacemente sintetizzato il quadro delle regolamentazioni sull’attività dei giuristi succedutesi a Barcellona tra 1243 e 1399. Queste disposizioni consentono di evincere l’importanza attribuita all’intervento tecnico dei giuristi nelle diverse funzioni che potevano ricoprire35. Gli avvocati avrebbero dovuto prestare giuramento impegnandosi a operare fedelmente e legalmente, informando le parti che si trovavano di volta in volta a difendere in funzione del rispetto della verità, a non accettare cause che, in buona fede, considerassero fraudolente, a non agire con malizia nelle cause che patrocinavano. Le disposizioni oltre a valutare il loro lavoro dal punto di vista tecnico ponevano, anche in questo caso, la necessità del requisito morale.
37L’importanza che gli avvocati andarono acquisendo portò, come nel caso dei causidici, al verificarsi di abusi e in particolare al costume di esigere salari smodati, dilazionare immotivatamente le cause e difenderne di fraudolente. Per queste ragioni Alfonso il Benigno, nel 1333, sottopose la loro attività alla disciplina di un collegio. Così, a partire dal quel momento, il priore del collegio avrebbe potuto imporre loro castighi e pene, il più severo dei quali era la loro esclusione dalla professione. Altre norme regolarono poi materie come il salario, gli appelli, l’accumulo delle cause, l’obbligo di emettere la sentenza entro certi termini e sancirono la richiesta di ulteriori prove della loro preparazione, reiterando il divieto di intervenire nelle cause contrarie alla giustizia. Nel 1399 il collegio di avvocati si trasformò in collegio di giuristi, rappresentati dal priore e dai suoi consiglieri. Il priore avrebbe convocato un capitolo a scadenza mensile, in cui sarebbero state presentate le lamentele contro la condotta dei giuristi, concernenti temi come l’abuso d’ufficio o l’eccesso nei salari.
38Il capitolo poteva anche essere chiamato a emettere consilia per risolvere i dubbi che si fossero presentati ai giuristi nell’esercizio del loro ufficio di giudici. Insieme a due consiglieri il priore avrebbe eletto a cadenza settimanale e, per evitare le frodi, in modo segreto, i giuristi che dovevano assistere il baiulo, nel numero di due, e il vicario, quattro, che per questo erano chiamati setmaners. Proprio a uno di questi giudici che assessoravano il vicario fu affidata la causa relativa all’esecuzione dell’eredità di Filippo Strozzi, mercante appartenente ad un’importante casata fiorentina. Quando nel 1449 lo Strozzi morì a Barcellona, per ratificare la nomina di Giovanni di Benedetto degli Strozzi a gestore dell’eredità fu istruito un processo dal vicario di Barcellona. Si doveva verificare la validità di quel codicillo contenente le sue ultime volontà, con cui Filippo concedeva a Giovanni l’amministrazione di tutti i suoi beni fino a una nuova decisione dei fratelli Niccolò e Jacopo36. In quest’occasione il vicario si avvalse del parere giuridico del dottore in legge Pere Lledó: in assidente sive consiliarium et quatenus opus fuerit in iudicem assignavit […] de cuius consilio obtulit in predictis facere iusticie complementum37. Il Lledó, operando quindi in veste di iudex, presa visione della documentazione prodotta emise una sentenza che a sua volta il vicario confermò, impose per iter et decretum e diffuse a mezzo di grida pubblica. Il ‘consiglio’ sarebbe stato letto dal Lledó, che sedeva more solito iudicis iudicantis sive consulentis intus studium eius habitacionis.
39Quando in prima istanza le liti erano passate da uno di questi tribunali potevano essere appellate all’audiencia regia. Il giudizio era piena espressione del potere e dell’obbligo del monarca di essere garante della giustizia e della pace, tanto per i suoi sudditi quanto per i forestieri38. In questa veste il re s’incaricava anche di garantire i limiti giurisdizionali di ogni foro, qualora si fossero presentati conflitti tra i suoi ufficiali. Nell’ambito dell’audiencia regia la soluzione di una causa era affidata a un giurista appartenente a un collegio di dottori, che operavano affiancando il monarca e i suoi luogotenenti. Il giurista studiava il caso, poi si procedeva con la riunione del consiglio, la relazione dell’incaricato, la discussione e la conclusione. Questo procedimento è descritto nella serie dei registri di conclusioni civili che si conservano a partire dal XV secolo, nei quali sono annotate le riunioni del consiglio, elencati i giuristi che partecipavano alla discussione, indicati coloro che presentavano i casi e descritte brevemente le risoluzioni39. D’altra parte il documento di cancelleria contenente la sentenza iniziava solitamente con la presentazione delle parti e l’elenco degli elementi che il giudice prendeva in considerazione per formulare il proprio responso, con il rispettivo elenco dei visa e i merita con i quali si spiegava ciò che era stabilito dalla legge e se l’intenzione dell’attore era provata o meno, concludendosi con il consueto riferimento a una decisione presa sotto lo sguardo di Dio e dinanzi ai quattro Vangeli40.
40Invocato per via di supplica, poteva poi essere lo stesso monarca a suggerire a un giurista della propria corte o al giurista della curia in cui si stava discutendo una causa i criteri con cui formulare la sentenza, criteri resi necessari dal coinvolgimento dei mercanti o dall’emanazione di precedenti responsi. Il 24 giugno 1407 re Martino inviò una comunicazione a Bernat Bosc, in legibus licenciato, come commissario del governatore di Catalogna assegnato nella causa d’appello fra i mercanti Joan Bertran e Jacopo Accettanti. L’Accettanti aveva rivolto una supplica al monarca affermando che, per malizia della parte avversa, il procedimento era stato dilatato nelle procedure e nelle spese. Per risolvere la questione rapidamente Martino I aveva affidato il caso al Bosc, ricordandogli però che, per privilegio concesso alla città di Barcellona, le cause mercantili e marittime erano di competenza dei consoli del mare e quindi, una volta emanata la sentenza, l’eventuale appello sarebbe spettato esclusivamente al giudice preposto di quella curia41. Nel rispetto di quei privilegi gli chiedeva di considerare la causa già giudicata e di entrare il meno possibile nel merito, rimettendosi strettamente ai verdetti precedenti. Suggeriva al Bosc di risolvere la questione attraverso il ristabilimento della verità ‘brevemente e semplicemente’, tenendo in considerazione i privilegi del Consolato del Mare, la forma della sentenza d’appello e ascoltate le parti.
Un caso esemplare di accavallamento di giudizi, sentenze e pareri: le liti per l’eredità di Piero Aitanti
41Un aspetto sostanziale del successo di chi iniziava la causa era quindi costituito dall’abilità nel sapersi muovere tra giustizie e giurisdizioni concorrenti. I mercanti, consapevoli delle caratteristiche procedurali delle distinte curie, erano consci che un certo tipo di procedimento e di assistenza processuale avrebbe potuto favorirli o al contrario penalizzarli.
42Negli anni Trenta e Quaranta del XV secolo si consumò una lunga lite fra Antonia, vedova del mercante pisano Piero Aitanti, e alcuni suoi affini. Il primo segnale di dissenso risale al 1437. Per la prima volta fu revocata la procura accordata dalla vedova in favore del fratello Giovanni della Seta, che dal momento della morte del cognato aveva amministrato il patrimonio per conto dei discendenti tenendone la contabilità dal 1436 al 143842. Piero Aitanti aveva designato erede universale il figlio non ancora emancipato Jaumet che, insieme agli altri fratelli, era posto sotto la tutela della madre Antonia e del connazionale Michele delle Vecchie43. Nel settembre del 1437, la vedova e il delle Vecchie nominarono un causidico, il barcellonese Pere Joan, affinché agisse a loro nome in alcune cause di giustizia44. La lite, provocata dal sospetto di una possibile frode a livello contabile, avrebbe generato una serie di problemi: in prima istanza la necessità di sostituire Giovanni con un altro o altri amministratori fidati; in seguito, avrebbe alimentato una conflittualità generale fra i membri della famiglia che portò a un susseguirsi di denunce. Infine, la situazione di conflitto si sarebbe allargata a macchia d’olio ai membri di quella famiglia ideale raccolta sotto lo stesso tetto, come anche ad altri mercanti catalani con cui l’Aitanti era stato in affari. Questo contesto anomalo che si venne a creare sin dalla morte di Piero permette di valutare quali fossero le capacità della vedova, usufruttuaria dell’eredità del marito, di muoversi fra i diversi fori ed evocare, con pretesti di natura diversa, l’intervento della Corona45. Le analogie riscontrabili nella conduzione delle cause contro i due principali amministratori del patrimonio, Giovanni della Seta prima e Leonardo Gualandi poi, evidenziano come Antonia avesse fatto ricorso agli stessi espedienti per ottenere una sentenza che le fosse favorevole46.
43Già nell’estate del 1436 il della Seta come procuratore per la sorella e gli eredi, da una parte, e uno dei collaboratori di Piero Aitanti, Antonio del Pattiere, dall’altra, avevano dovuto ricorrere a un arbitrato per risolvere una questione relativa a una quantità di denaro affidata in commenda per il Levante da Piero ad Antonio47. Il 28 luglio 1438 Antonia di Piero Aitanti, tutrice del figlio Jaumet, riconobbe di aver ricevuto dal fratello Giovanni della Seta i libri contabili relativi all’amministrazione del patrimonio gestito in nome dell’erede dopo la morte del cognato: una contabilità suddivisa in un libro mastro e in libri analitici, tenuta da diversi collaboratori in volgare pisano48. La trasmissione dei registri avrebbe permesso di accertare la gestione degli affari da parte del della Seta, costituendo una prova tecnica fondamentale. Ad Antonia, per conto dell’erede, era riservato il diritto di reclamare eventuali difformità.
44Nel giugno del 1440 il notaio Bernat Pi notificò una lettera a Jacopo della Seta, in veste di procuratore del fratello Giovanni49. Il mercante barcellonese Pere Rovira, agendo in nome della Aitanti, aveva richiesto a Giovanni il pagamento di £ 300, insieme ai frutti e agli interessi maturati, che sosteneva fossero ancora dovuti come parte dell’eredità. Jacopo della Seta replicava con un documento di risposta nel quale affermava che il fratello, con ammirevole dedizione, era stato procuratore e attore per i suoi principali, ma che questi ‘agitati come canne al vento’ si erano affannati a dilapidare il patrimonio dei pupilli con vane petizioni giudiziarie50. Visto che sulla base della contabilità non era del tutto chiaro che fosse davvero debitore di quella somma, si rimetteva la decisione alla regina e ad altre persone notabili. Prima, però, Antonia avrebbe dovuto smettere di opporsi all’elezione di due mercanti in grado di esaminare i libri di conto e, d’altronde, si affermava che il suo comportamento fosse motivato soltanto dall’intenzione di calunniare il fratello e dilapidare la fortuna degli eredi. Per questo motivo il della Seta attendeva sia di essere convocato di fronte a Joan d’Alçamora, commissario assegnato alla causa dalla regina, sia la nomina dei calculadors nelle persone di Joan de Barqueres e Giovanni d’Andrea, mercanti e cittadini di Barcellona.
45Per trovare una conclusione a questo conflitto il vicario di Barcellona, il 29 ottobre 1440, autorizzò le parti alla nomina di arbitri51. Nello specifico Antonia Aitanti e Michele delle Vecchie, da una parte, e Giovanni della Seta, dall’altra, elessero Joan de Barqueres e Filippo Aldighieri. Due mesi più tardi questi furono sostituiti da Ferrer Bertran e Agabito dell’Agnello, ancora una volta da un barcellonese e da un pisano vicino alla famiglia52. Si precisava che i due arbitri erano nominati a causa di re dubia et lite incerta per evitare che si danneggiassero i beni degli eredi con ulteriori spese processuali.
46All’inizio di febbraio del 1441 i due fratelli Giovanni della Seta e Antonia continuavano a scambiarsi reciprocamente l’accusa di voler dilapidare la fortuna degli eredi Aitanti. Il sette di quel mese il della Seta giunse a richiedere, per via di supplica, l’intervento dei consiglieri della città per impedire il matrimonio fra la nipote Eufrosina e il figlio di Michele delle Vecchie. Si trattava, secondo lui, di una nuova macchinazione della sorella e del tutore per mettere le mani sulla fortuna lasciata dal mercante pisano53. I consiglieri, accogliendo la richiesta di Giovanni della Seta, interpellarono uno dei giuristi della corte della regina Maria, Francesc Castelló. Lo misero al corrente della loro perplessità sulla validità di quel matrimonio che gli sembrava sic exorbitant a dret. Lo zio affermava infatti che l’atto non fosse stato realizzato con la retta intenzione del matrimonio e che nascondesse ben altri propositi. Bloccati mentre vedova e tutore erano in fuga con la fanciulla e i suoi beni, gli veniva notificato un ordine della regina di presentarsi al suo cospetto. I consiglieri, intermediari per il della Seta, si raccomandavano al giurista affinché provvedesse al ripristino della giustizia sulla base delle norme di diritto. Indirettamente sappiamo che Giovanni, almeno in questa occasione, riuscì ad avere la meglio. Eufrosina si sposò pochi anni dopo con il fiorentino Riccardo Davanzati.
47Il primo tentativo di far sposare Eufrosina con Bartolomeo di Michele delle Vecchie risaliva al 1440. Antonia era riuscita ad ottenere una procura da Jacopo di Ser Guidone di Jacopo del Pattiere, tanquam proximiore et coniuncta persona, che abilitava la madre a contrattare il matrimonio54. Il 9 ottobre dello stesso anno la vedova si era presentata di fronte al notaio Bernat Pi insieme a Michele delle Vecchie, tutore con lei degli eredi di Piero Aitanti, per stringere il fidanzamento e far redigere i capitoli matrimoniali55. Visto che entrambi i ragazzi non avevano raggiunto ancora l’età per poter stipulare un giuramento de paraulas de present, i genitori si impegnavano a farli sposare non appena avessero raggiunto l’età consentita e a vigilare che non stipulassero accordi matrimoniali con altri. Enfrosina avrebbe portato in dote la somma attribuitale dal padre nel proprio testamento, soggetta alle clausole che vi erano specificate. Si decretava che qualora il figlio di Piero Aitanti fosse morto senza eredi, la madre Antonia si sarebbe potuta riservare il diritto alla legittima. Da parte sua Michele delle Vecchie s’impegnava a non sollevare alcuna questione di giustizia alla vedova riguardo all’amministrazione dei beni di quell’eredità e, di fatto, tali accordi erano vincolati alla condizione che i contraenti riuscissero ad ottenere la dispensa papale.
48Nella primavera del 1441 il mercante pisano Agabito dell’Agnello, che viveva allora con Antonia Aitanti, protestò a nome della vedova contro il vicario per un ordine che aveva emanato, si precisava, su consiglio di Bonanat Pere e Antoni Bonell56. Con tale disposizione il vicario aveva stabilito che la vedova non potesse disporre di alcuna quantità di denaro già depositata, o che lo sarebbe stata, presso la Tavola di Cambio per conto degli eredi dell’Aitanti o della tutrice, senza espressa autorizzazione del mercante barcellonese Joan de Barqueres. Il dell’Agnello lamentava che il provvedimento ingiusto andasse contro le norme generali di diritto comune per diversi ordini di ragioni: innanzitutto perché Antonia non era stata nemmeno convocata e consultata come di procedura negli atti pregiudiziali nei confronti di un soggetto, secondo il diritto comune e le costituzioni di Catalogna. Alla vedova, usufruttuaria dei beni del marito, il coniuge aveva rimesso la possibilità di usufruire dell’ausilio di un ‘buon uomo’ che le garantisse il godimento dei frutti dell’eredità – la così detta clausola de utendo et fruendo arbitrio boni viri –, dandole la piena e totale amministrazione delle ricchezze. Si dichiarava, quindi, che il provvedimento del vicario la privasse proprio di quei diritti concessi dal marito nel testamento di cui peraltro era anche esecutrice, contravvenendo alle ultime volontà del defunto. Infine, si contestava proprio la liceità di quel parere formulato dal Pere e dal Bonell. Per queste ragioni il dell’Agnello, a nome della sua titolare, chiedeva la revoca del provvedimento, affermando che era stata commessa un’ingiustizia nei confronti di Antonia. Le perdite si stimavano già a f. 2000 che lei aveva dovuto sborsare di propria tasca. La risposta dell’ufficiale fu notificata dal notaio Pere Vallmanya presso la scrivania di Bernat Pi e, anche se non è noto il contenuto del documento, possiamo dedurre dall’intestazione che le proteste fossero state respinte: denegades les protestacions.
49Nel giugno 1441 toccava a Leonardo Gualandi essere eletto procuratore generale degli eredi di Piero Aitanti57. Il 19 ottobre successivo la lite non era ancora terminata. Il causidico Jaume de Sant Joan, agendo a nome di Antonia Aitanti, presentava un nuovo documento al vicario di Barcellona58. All’ufficiale si contestava di aver proibito e interdetto la vedova dall’amministrazione, senza una ragione plausibile e senza averla consultata. Lo si accusava di aver emesso il provvedimento influenzato dalle suggestioni di alcune persone malevole, a cui lei non aveva permesso di gestire l’eredità dei figli: e aço haiats fet a suggestió de algunes males persones portant a ella mala voluntat. Posto che la vedova non avrebbe potuto essere forzata ad essere affiancata da alcun mercante, si ricordava come lei avesse già richiesto il supporto di un mercante competente nella persona del barcellonese Bernat Vidal, con ‘fama’ di essere buon amministratore e possedere le capacità per reggere i conti. Nonostante le pressioni il Vidal aveva rifiutato l’incarico e l’amministrazione dei beni era rimasta destituita di un responsabile. Qualora non ci fosse stato nessun impedimento, Antonia in persona avrebbe potuto gestire i beni depositati nella tavola della città in virtù dell’usufrutto. Nel documento, si sottolineava come aggravante il fatto che la vedova fosse caduta in povertà tanto da non poter provvedere alle necessità dei propri cari. Antonia desiderava potersi avvalere dell’aiuto di una persona competente, segnalando per questo incarico il pisano Filippo Aldighieri, e domandava che ne fossero prese informazioni per constatarne l’idoneità. Nuovamente richiedeva che le venisse tolto il blocco sui beni.
50L’intervento del della Seta per impedire quel matrimonio contrattato dalla vedova e dal tutore degli eredi dovette acuire non poco i dissidi all’interno della famiglia. Alcuni anni più tardi, la lite tra Antonia e il fratello non solo non si era risolta, ma aveva assunto caratteri più violenti. La vedova Aitanti era rimasta a Barcellona, dove risiedeva in una casa con i propri figli. Nel 1443 si dichiarava esasperata dal conflitto: a causa della discordia col fratello che perdurava incessantemente – si diceva – istigata dal demonio, la regina aveva emanato un provvedimento con cui Giovanni della Seta era diffidato dall’entrare in casa della sorella e dei nipoti. Con questa misura si cercava di evitare che il mercante recasse danno, ingiuria o offesa agli eredi dell’Aitanti che lo avevano più volte denunciato presso varie corti per le frodi contabili perpetrate a loro danno negli anni successivi alla morte del padre59.
51Tra i registri del notaio catalano Antoni Vinyes è contenuto un Primus liber negociorum venerabili Jacobi Ytanti, mercatoris, civis Barchinone60. I documenti di riferiscono ad affari del 1449 della compagnia intestata a Jacopo Aitanti, figlio ed erede di Piero, ed è probabile che, in quel periodo di pieno conflitto per l’amministrazione dell’eredità Aitanti i consoli del mare, il vicario o il commissario di nomina regia avessero deciso di far registrare le transazioni di quella compagnia da un notaio della città.
52Il 23 maggio 1450 la regina Maria fece recapitare al pisano un invito a comparire, comunicandogli che era stata accettata la supplica di Antonia di trasferire presso il suo concistoro il contenzioso cum pretextu viduitatis dicte Anthonie et pupillaritatis dicti Iacobi61. Trattandosi di un problema legato agli affari, questo era stato più volte presentato al Consolato del Mare, poi al vicario poiché coinvolgeva questioni di diritto successorio, passando attraverso diversi arbitrati su aspetti concreti della lite, finché la vedova non si era appellata all’audiència della regina Maria. È quanto emerge da un documento fatto redigere dal Gualandi stesso, in cui si protestava contro l’ingiustizia che lo aveva travolto in procedure lunghe e costose62. Anche in questo caso, come nella disputa che aveva coinvolto il fratello, la vedova accusava il suo amministratore di dovere una somma all’erede63. In questa testimonianza si affermava che da circa due anni Antonia e il figlio avessero fatto richiedere diverse volte, sia a voce sia per iscritto, che fossero esaminati i conti dell’amministrazione che Leonardo aveva tenuto per l’erede di Piero. Mossa da un’oscura intenzione – continuava il testo – Antonia aveva invitato il Gualandi a comparire davanti ai consoli del mare, salvo poi non presentarsi lei stessa. Non contenta di questa prima ‘vessazione’, lo aveva denunciato ancora ai consoli accusandolo di non voler render conto dell’amministrazione dei beni del figlio, mentre invece il Gualandi aveva richiesto l’elezione di professionisti in grado di esaminare i libri contabili. Nonostante questa nomina, Antonia non aveva mai messo i libri a loro disposizione, ma anzi, con una scusa o con l’altra, aveva fatto in modo di rimandarne la consegna. In questo modo – asseriva Leonardo – ‘la verità delle cose’, domandata in prima istanza proprio da lei, non era stata precisata. Forse resasi conto della solerzia del pisano nel richiedere il parere dei revisori dei conti, la vedova aveva poi fatto cancellare la domanda di giudizio e aveva supplicato la regina ‘con maniere squisite’ di avocare la causa col pretesto che la materia coinvolgesse un fanciullo: sots color de pupillaritat. Leonardo continuava affermando che ciascuna persona ragionevole – de sana pensa – avrebbe potuto intuire che la richiesta di avocazione era stata formulata per vessarlo ancor di più e nella speranza che, in un tribunale non specializzato in questioni mercantili, la sentenza venisse emanata tralasciando l’esame della contabilità. Allo scopo di individuare la verità il pisano auspicava che, invece, i registri fossero revisionati da persone ‘intelligenti e esperte in tali affari’.
53Non era inusuale che il monarca si facesse carico di ristabilire la giustizia in una materia che coinvolgeva fanciulli impuberi e vedove. Indubbiamente, però, la vedova Aitanti mostrò una peculiare abilità nel muoversi da un tribunale all’altro, utilizzando gli stessi metodi in entrambe le vicende. Il timore di Leonardo era lo stesso di Giovanni della Seta e cioè che i giuristi di corte potessero formulare una sentenza sulla base delle norme di diritto piuttosto che sull’esperienza mercantile, senza prendere in considerazione la prova che avrebbe permesso loro di essere scagionati: i libri della contabilità. Le modalità e i tempi di risoluzione dei conflitti, le spese, l’analisi di determinate prove e la tipologia di consulenza delle parti e del giudice potevano incidere significativamente non soltanto sul successo di chi iniziava la causa, ma anche sull’attività professionale e sulla reputazione dei soggetti coinvolti. Il protrarsi delle liti avrebbe danneggiato l’affidabilità dei singoli, le loro risorse economiche e forse allargato conflitti e inimicizie, privando i mercanti della loro caratteristica più importante: quella buona fama che era motore dei circuiti informali.
In conclusione
54La tipologia di giudizio, di giudice e quindi di assistenza delle parti o del giudice insieme alla modalità con cui era richiesta, accolta e sanzionata dipese dalle necessità e dalle caratteristiche procedurali delle curie barcellonesi e influì a sua volta sulla formulazione della sentenza. L’accresciuta importanza dei dispensatori di consigli e pareri tecnici in ambito processuale spinse le autorità a formulare provvedimenti mirati a penalizzare il comportamento fraudolento dei consulenti e a specificare i criteri della loro selezione, che avveniva non soltanto sulla base di requisiti di sciencia, ma anche di indispensabili e riconosciute caratteristiche morali che garantivano l’affidabilità dei soggetti a livello pubblico64. Quando i consulenti erano mercanti, l’attendibilità era assicurata dal loro comportamento a livello commerciale e finanziario; la notizia di un’eventuale condotta non consona sarebbe corsa sui fili delle reti mercantili minando la buona fama del soggetto e, quindi, impedendogli lo svolgimento della propria attività professionale.
55Un elemento comune alle forme di patrocinio, consulenza e consiglio analizzate a partire dalle cause riguardanti gli stranieri a Barcellona nel basso Medioevo fu, dunque, la necessità di possedere un accertato requisito morale. Per arbitri, probiviri, periti, testimoni, causidici o giuristi questa caratteristica poteva diversamente essere riconosciuta per fama pubblica o esaminata da organi competenti, poteva chiamare in causa l’affidabilità mercantile o criteri deontologici legati alla professione, ma era una caratteristica ritenuta indispensabile. Distinta era, invece, la questione del sapere, dalla sua tipologia fino alle modalità di accertamento: da una parte si trattava di un sapere pratico del diritto mercantile, delle tipologie contrattuali e delle tecniche che doveva, attraverso un semplice accordo tra le parti o mediante un processo sommario dinanzi al tribunale mercantile, portare alla conoscenza della veritas negotii e a privilegiare il ristabilimento della concordia; dall’altra consisteva in una conoscenza colta del diritto comune e di quello consuetudinario, che doveva essere confermata da un esame e dal possedimento di determinati strumenti.
Notes de bas de page
1 Stephen P. Bensch, «Poder, dinero y control del comercio en la formación del régimen municipal de Barcelona», Barcelona Quaderns d’Historia, 4, 2001, p. 49-58.
2 Paolo Evangelisti, I Francescani e la costruzione di uno Stato. Linguaggi politici, valori identitari, progetti di governo in area catalano-aragonese, EFR (Fonti e Ricerche, 20), Padova, 2006.
3 Questo diversamente rispetto ai tribunali toscani in cui si è recentemente messa in dubbio la peculiarità della procedura dei tribunali della Mercanzia e si è constatata una similarità di procedure con gli altri tribunali cittadini. Mario Ascheri, «Giustizia ordinaria, giustizia di mercanti e la Mercanzia di Siena nel Tre-Quattrocento», in Id., Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all’età moderna, Il Mulino, Bologna, 1989 e Vincenzo Colli, «Acta civilia in curia potestatis: Firenze 1344. Aspetti procedurali nel quadro di giurisdizioni concorrenti», in F. J. Arlinghaus, I. Baumgärtner, V. Colli, S. Lepsius, T. Westzstein (ed.), Praxis der Gerichtsbarkeit in europäischen Stäten des Spätmittelalters, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 2006, p. 271-307.
4 Johannes Vincke, «Los familiares de la Corona Aragonesa alrededor del año 1300», Anuario de Estudios Medievales, 1, 1964, p. 333-351 e Jaume Riera, El cavaller i l’alcavota. Un procés medieval, Barcelona, Club Editor, 1973, p. 73.
5 Thomas Kuehn, Law, Family and Women. Toward a Legal Anthropology of Renaissance Italy, Chicago & London, University of Chicago Press, 1991, p. 19-74; Massimo Vallerani, «Liti private e soluzioni legali. Note sl libro di T. Kuehn e sui sistemi di composizione dei conflitti nella società tardomedievale», Quaderni Storici, 89, 1995, p. 546-557.
6 Luciano Martone, Arbiter-Arbitrator. Forme di giustizia privata nell’età del diritto comune, Napoli, Jovene, 1984. Su questo anche Claude Carrère, Barcelona 1380-1462. Un centre econòmic en època de crisi, 2 vol., Curial, Barcelona, 1977, vol. I, p. 45-48.
7 Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona (AHPB) 166/6, c. 51v (18 settembre 1443); AHPB 166/4, c. 46v (24 luglio 1436); AHPB 166/6, c. 83r (5 novembre 1443). Per un esempio simile anche AHPB 166/47 (11 agosto 1436).
8 AHPB 181/16 (24 febbraio 1467).
9 Anche nell’ambito dei comuni italiani il processo e l’arbitrato si andavano integrando: cfr. T. Kuehn, Law, Family and Women…, p. 19-74 e M. Vallerani, «Procedura e giustizia nelle città italiane del basso medioevo (XII-XIV secolo)» in J. Chiffoleau, C. Gauvard e A. Zorzi (ed.), Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge (École Française de Rome, 385), Roma, 2007 – distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”, p. 1-34. Disponibile in: http://fermi. univr.it/RM/biblioteca/SCAFFALE/v.htm#Massimo%20Vallerani [Consultazione: 15/11/09] p. 1-34, in part. p. 5. Si veda anche M. Vallerani, La giustizia pubblica medievale, Il Mulino, Bologna, in part. il cap. «Come pensano le procedure: i fatti e il processo», p. 75-111.
10 AHPB 113/69 cc. 72v-73r.
11 «Et quitquid diximus id ratum habemus et non recurremus ad arbitrium boni viri etc.», AHPB 113/69, cc. 72v-73r.
12 Stanley Chojnacki, «Il divorzio di Cateruzza: rappresentazione femminile ed esito processuale (Venezia 1465)», in S. Seidel Menchi e D. Quaglioni (eds.), Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo, Il Mulino, Bologna, 2000, p. 371-416, in part. p. 372.
13 Nel 1283 fu fondato il Consolato di Valenza, seguito nel 1343 da Maiorca, Barcellona nel 1348 e Perpignano nel 1388.
14 Doc. pubbl. in Antonio de Capmany Montpalau, Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona, (Barcelona, 1742), ed. de Carmen Batlle, 2 vol., Barcelona, Cámara Oficial de Comercio y Navegación, 1961-63, vol II/1, p. 394-396. La giurisdizione del Consolato del Mare fu successivamente ampliata con altri privilegi, Ibid., p. 431-433 e p. 495-497.
15 Mario Ascheri, «Istituzioni politiche, mercanti e mercanzie: qualche considerazione dal caso di Siena (secoli XIV-XV)», in C. Mozzarelli (ed.), Economia e corporazioni: il governo degli interessi nella storia d'Italia dal Medioevo all'eta contemporanea, Milano, Giuffrè, 1988, p. 41-55; Monica Chiantini, La Mercanzia di Siena nel Rinascimento. La normativa dei secoli XIV-XVI, Siena, Cantagalli, 1996; Antonella Astorri, La Mercanzia a Firenze nella prima metà del Trecento. Il potere dei grandi mercanti, Firenze, Olschki, 1998.
16 Mario Ascheri, I diritti nel Medioevo italiano, Roma, Carocci, 2000, p. 183-197.
17 Llibre del Consolat de Mar, ed. di Germà Colon e Arcadi García, 4 vol., Fundació Noguera, Barcelona, 1981-1987. Sulla ricezione di questo complesso normativo in ambito italiano si veda M. ASCHERI, I diritti..., p. 237-8. Su questi temi rimando anche al Col· loqui, in El dret comú i Catalunya. Actes del VII simposi internacional (Barcelona, 23-24 de maig de 1997), Barcelona, Fundació Noguera, 1998, p. 153-163. In merito alla compilazione del Llibre del Consolat de Mar di vedano gli studi di Aquilino Iglesia Ferreirós, Costums de mar, in El dret comú i Catalunya, V Simposio internazionale (Barcellona, 26-27, maggio 1995), Barcellona, 1996, p. 243-602 e Id., «La formación de los libros de Consulado de Mar», Initium, 2, 1997, p. 1-372.
18 Yves Renouard, Les marchands italiens au Moyen Âge, Parigi, A. Colin, 1949, in part. p. 7-9; Vito Piergiovanni, «Statuti, diritto comune e processo mercantile», in El dret comú a Catalunya…, p. 137-151.
19 Cit. in V. Piergiovanni, «Statuti, diritto comune…», p. 139.
20 M. Ascheri, «Giustizia ordinaria…», p. 32.
21 Sui consolati si veda A. Capmany, Memorias históricas..., vol. I, p. 365-383; Maria Teresa Ferrer i Mallol, El Consolat de Mar i els Consolats de Ultramar, instrument i manifestació de l’expansió del comerç català, in M. T. Ferrer i Mallol e D. Coulon (eds.) L’Expansió Catalana a la Mediterrània a la Baixa Edat Mitjana, Barcelona, 1999, p. 53-79.
22 Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona, Consell de Cent, II. 7, 36r-v (25 aprile 1451). Sul ruolo dei prohoms già nel XIII secolo come mediatori nei giudizi e come garanti di un ordine sanzionato dalla società si veda S. P. Bensch, Barcelona i els seus dirigents 1096-1291, Barcelona, 2000, p. 164-165.
23 C. Carrére , Barcelona 1380-1462..., vol. I, p. 35-38.
24 Archivio di Stato di Pisa, Opera del Duomo, reg. 1304, cc. 567r-568v.
25 Archivio di Stato di Firenze, Notarile Antecosimiano, 18794, cc. 182v-185r.
26 Per un esempio di questo Archivo de la Corona de Aragón (ACA), Cancelleria (C), reg. 3209, c. 21r.
27 M. Vallerani, Procedura…, p. 4. Rispetto alla questione relativa alla motivazione della sentenza si veda F. Mancuso, Exprimere causam in sententia, Milano, 1999, in particolare p. 217-229.
28 Sul rapporto tra testimonianze, gruppi e, nelle parole dell’autore, il gossip rimando a Chris Wickham, «Gossip and Resistance among the Medieval Peasantry», Past & Present, 160, 1998, p. 3-24. Sull’utilizzo di quanto noto per pubblica fama come prova nei processi giudiziari in Francia J. Théry, «Fama: l’opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l’inquisitoire (XIIe-XIVe siècle)», in La Preuve en justice de l’Antiquité à nos jours, Rennes, 2003, p. 119-147.
29 ACA, Real Patrimonio (RP), Bailia Generale di Catalogna (BGC), Processi, 1H (1442), cit. in Josefina Mutgé Vives, «Contribució a l’estudi de les relacions politíques i comercials a la Mediterrània occidental: anàlisi d’un procés de l’any 1442, conservat a l’Arxiu de la Corona d’Aragó de Barcelona», in La Corona d’Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo, Atti del XVI CHCA (Napoli-Caserta-Ischia, 18-24 settembre 1997), Napoli, Paparo, 2000, vol. 2, p. 1147-1160.
30 Ad esempio rimando alla testimonianza dei mercanti Rafael Oller e Pere Viner nel processo a Leonardo Gualandi ACA, RP, BGC, Processi 1 C (1449).
31 Per la definizione delle competenze attribuite al causidico a Venezia rimando a Silvia Gasparini, Tra fatto e diritto. Per la normativa barcellonese sui causidici e per i riferimenti documentali alle legislazioni dei Consolati del Mare si vedano rispettivamente Víctor Mata i Ventura, «El cos dels procuradors de plets de les corts del veguer i batlle de Barcelona en el segle XIV», Barcelona, quaderns d’història, 4, 2001, p. 213-223 e Llibre del Consolat de Mar, ed. a cura di G. Colon, G. Arcadi, 4 voll., Barcellona, 1981-1987, vol. III/1, p. 130-139.
32 Llibre del Consolat de Mar..., vol. III/2, p. 70-71.
33 Tomás de Montagut Estragués, «El regim jurídic dels juristes de Barcelona (1243-1399)», in Barcelona, quaderns d’història, 4, 2001, p. 193-212.
34 J. Lalinde Abadía, La jurisdicción..., p. 93-152.
35 Per i riferimenti documentali e per le distinte regolamentazioni rimando a T. de Montagut Estragués, «El regim jurídic dels juristes…», p. 193-212.
36 AHCB, Archivio del Vicario, XXXVI. 25 (18-21 luglio 1449). Il registro AHPB 166/33 del notaio Saconamina contiene un documento molto danneggiato che certifica la sentenza del vicario.
37 AHPB 166/33 (12 luglio 1449) e (16 luglio 1449).
38 Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident (XIIe-XVe siècle), H. Millet (ed.), Roma, École Française de Rome, 2003; Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII), C. Nubola e A. Würgler (eds.), Bologna, Il Mulino, 2002.
39 ACA, Audiencia Regia, Libri di Conclusioni Civili. Rimando a Victor Ferro, El dret públic català. Les institucions a Catalunya fins al decret de Nova Planta, Vic, Eumo, 1987, p. 58-61.
40 La documentazione dell’ACA permette di seguire le vicissitudini delle vicende presentate all’attenzione del monarca: i registri di cancelleria comune si trovano i primi ricorsi dei sudditi al re e quindi i sentenciarum testimoniano la fase finale e risolutiva del conflitto.
41 ACA, C., reg. 2153 cc. 2r-v (25 giugno 1407)
42 AHPB 113/44 (13 novembre 1437).
43 Dell’Aitanti non è stato possibile reperire il testamento, ma queste informazioni si evincono da un documento di procura contenuto nel Primus liber negociorum venerabili Jacobi Ytanti, mercatoris, civis Barchinone redatto dal notaio Antoni Vinyes il 21 aprile 1450, AHPB 154/138. La tutela di Antonia e Michele delle Vecchie appare in diversi contratti notarili, così come in ACA, C, reg. 3131, c. 116v (25 settembre 1437).
44 AHPB 113/44 (23 settembre 1437).
45 AHPB 113/49 Bossa.
46 Sulla capacità delle vedove di gestire gli affari della famiglia e tutelarli attraverso il ricorso alla giustizia, Marjorie K. McIntosh, «Women, Credit, and Family Relationships in England, 1300-1620», Journal of Family History, 30, 2005, p. 143-163, in part. p. 146.
47 AHPB 166/47 (11 agosto 1436).
48 Sulla contabilità mercantile Federigo Melis, Storia della ragioneria. Contributo alla conoscenza e interpretazione delle fonti più significative della storia economica, Bologna, Zuffi, 1950; Id., Aspetti della vita economica medievale. Studi nell’Archivio Datini di Prato, Siena, Monte dei Paschi di Siena, 1962.
49 AHPB 113/47, Bossa (7 giugno 1440).
50 AHPB 113/47, Bossa (8 giugno 1440).
51 AHPB 133/49 (29 ottobre 1440).
52 AHPB 133/49 (29 dicembre 1440). Con una nota si riportava l’autorizzazione del vicario: «Die lune XII die novembris anno predicto honorabilis Bernardus Margarit, miles vicarius Barchinone etcetera, decrevit et auctoritzavit predictum compromissum per prefatos».
53 AHCB, Consell de Cent, VI. 7, c. 167r (7 febbraio 1441).
54 AHPB 113/47 (13 agosto 1440).
55 AHPB 113/48 (9 ottobre 1440).
56 AHPB 113/49 (13 maggio 1441).
57 AHPB 113/49 (28 giugno 1441).
58 AHPB 113/49 (19 ottobre 1441).
59 AHPB 113/51 (2 aprile 1443).
60 Si tratta del registro AHPB 154/138.
61 Ibid.
62 AHPB 178/12, c. s.
63 ACA, C, reg. 3081, cc. 70v-71r (23 maggio 1450). Il 27 di quello stesso mese, la regina ancora su richiesta di Antonia inviò un altro ordine a presentarsi al genero di lei, Riccardo Davanzati: ACA, C, reg. 3081, c. 73v (27 maggio 1450).
64 Sull’importanza della fama nella società medievale e nell’ambito della giustizia rimando ai contributi contenuti in La fiducia secondo i linguaggi del potere, Paolo Prodi (ed.), Bologna, Il Mulino, 2007.
Notes de fin
* Questo lavoro s’inserisce nell’ambito della ricerca realizzata per la mia tesi di dottorato Uomini d’affari e mercanti toscani nella Barcellona del Quattrocento pubblicata negli Anejos del Anuario de Estudios Medievales e del progetto di ricerca dal titolo La Corona de Aragón en el Mediterráneo bajomedieval. Interculturalidad, mediación, integración y transferencias culturales diretto da R. Salicrú i Lluch, approvato e finanziato dal MICINN (HAR2010-16361).
Auteur
-
Maria Elisa Soldani
Docteur en Histoire IMF-CSIC
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Mine claire
Des paysages, des techniques et des hommes. Les techniques de préparations des minerais de fer en Franche-Comté, 1500-1850
Hélène Morin-Hamon
2013
Études sur la sociabilité à Toulouse et dans le Midi toulousain de l’Ancien Régime à la Révolution
Michel Taillefer
2014
« Rapprocher l’école et la vie » ?
Une histoire des réformes de l’enseignement en Russie soviétique (1918-1964)
Laurent Coumel
2014
Les imprimeurs-libraires toulousains et leur production au XVIIIe siècle (1739-1788)
Claudine Adam
2015
Sedes Sapientiae
Vierges noires, culte marial et pèlerinages en France méridionale
Sophie Brouquet (dir.)
2016
Dissidences en Occident des débuts du christianisme au XXe siècle
Le religieux et le politique
Jean-Pierre Albert, Anne Brenon et Pilar Jiménez (dir.)
2015
Huit ans de République en Espagne
Entre réforme, guerre et révolution (1931-1939)
Jean-Pierre Almaric, Geneviève Dreyfus-Armand et Bruno Vargas (dir.)
2017
