La fruizione degli statuti cittadini nella pratica amministrativa e giudiziaria delle città venete durante la dominazione veneziana (secolo XV e ss.)
p. 187-208
Résumés
Nelle città della Terraferma veneziana, gli statuti approvati nel XV secolo sono vigenti fino alla fine del Settecento e alla rivoluzione francese. Il governo della Repubblica veneta rivolge un’attenzione scarsa a questi statuti. Lo scopo di questo saggio è studiare l’utilizzazione dello statuto della sua propria città da parte dei giuristi e dei notai, e inoltre la loro conoscenza degli statuti di altre città della Terraferma veneziana.
In the cities of the Venetian mainland, the statutes approved in the fifteenth century are in force until the late eighteenth century and the French revolution. The government of the Venetian Republic gives little attention to these statutes. The aim of this essay is to study the use of the statute of its own city by jurists and notaries (especially in the fifteenth and sixteenth centuries), and also their knowledge of the statutes of other cities of the Venetian mainland.
Texte intégral
Premessa
1Nelle intense ricerche dedicate, negli scorsi decenni, agli statuti tardomedievali e moderni delle città italiane non è mancata l’attenzione al tema della concreta utilizzazione, della “vita” della fonte normativa, alla fruizione dello statuto nella pratica quotidiana (nei palazzi dell’amministrazione e della giustizia, ma anche nelle biblioteche e negli “studi professionali” di notai, avvocati, esperti di diritto) che questo incontro di studio intende approfondire. Il discorso un po’ astratto della lunga vigenza dello statuto è stato infatti declinato in molti modi, superando felicemente gli steccati cronologici e disciplinari.
2Questo breve saggio ha l’obiettivo di fare il punto su questa tematica, vasta e non facilmente circoscrivibile, per le città della Terraferma veneziana nel Quattrocento (con qualche cenno ai secoli successivi): città per le quali – è bene anticiparlo sin d’ora – mancano studi adeguati. Ciò dipende da un peculiare assetto della documentazione, che è figlio diretta dell’assetto politico e istituzionale che matura nel momento della costituzione del dominio territoriale veneziano, agli inizi del Quattrocento: come si vedrà, sarebbero necessari studi capillarmente dedicati ai singoli contesti cittadini (per tacere dei centri minori, agli statuti dei quali pure si farà cenno) che sono stati svolti solo molto parzialmente.
3È comunque essenziale una preliminare rapida comparazione con altre contemporanee esperienze dell’Italia centro-settentrionale, che sono state invece approfondite da ricerche analitiche e di ampio respiro.
Il contesto comparativo: cenni
4Per quanto riguarda la Lombardia, ad esempio, si può far riferimento a un’indagine che alcuni decenni or sono valorizzò un cospicuo volume edito nel primo Seicento dal giurista pavese Flavio Torti. Partendo dalla profonda e diretta conoscenza della realtà pratica e quotidiana che ogni giorno constatava nella città, il Torti misurò statisticamente l’effettiva applicazione all’epoca sua di tutto il patrimonio normativo, che risaliva largamente all’età viscontea. Ma quello che qui soprattutto interessa è che tra le criticità fondamentali da lui esaminate figura non solo l’eventuale funzione sussidiaria svolta dallo statuto della civitas dominans, ma soprattutto il problema del rapporto fra “lo statuto e il diritto generale dello Stato che si può esprimere attraverso gli ordini regi e i provvedimenti del Governatore, ovvero attraverso gli ordini del Senato e le prescrizioni delle Nuove Costituzioni del 1541”, che “sono destinate a rimanere la fonte principale del diritto generale nello Stato di Milano fino al termine del XVIII secolo”. Lo scenario, dunque, è quello di una interazione fra la “legislazione locale” e quella “generale dello Stato”, con un adeguamento della prima alla seconda1.
5Per la Toscana, una documentatissima indagine ha censito – nelle biblioteche e negli archivi toscani – i manoscritti nei quali sono stati trascritti i commenti al celebre statuto fiorentino del 1415. Tale statuto «all’interno del Juridiktionsstaat mediceo» di età moderna (concepito come “ente collettivo che identifica un preciso ‘modo’ amministrativo, e si caratterizza per le peculiari e individuanti caratteristiche del suo funzionamento”) assunse infatti “un rilievo e una funzione quasi costituzionale”2. Venne introducendosi infatti un principio di sussidiarietà, che imponeva rilevanza e applicazione a guisa di “diritto comune regionale” in presenza di aspetti non normati dagli statuti particolari. L’immenso lavoro di trascrizione e di esegesi che gli avvocati, i giuristi, i funzionari accumulano nel corso di più secoli, crea un terreno comune di dialogo di inestimabile importanza. E due aspetti vanno tenuti a mente in particolare, in vista della comparazione con la situazione della Terraferma veneziana. Il primo è che il commentatore principe del Quattrocento, l’autore di un precoce classico dell’esegesi e dell’interpretazione dello statuto della città dominante, è un giurista proveniente da una città soggetta, il pistoiese Tommaso Salvetti (che aveva tra l’altro studiato a Padova e a Bologna). Il secondo aspetto è ancora più basico. Tanzini ed Edigati, gli autori dell’esemplare ricerca, schedano bensì i manoscritti conservati in biblioteche e in archivi pubblici che trascrivono parzialmente o totalmente lo statuto del 1415 e sono portatori di un commento sostanzioso, ma dichiarano altresì di avere “intenzionalmente escluso le numerosissime trascrizioni dello statuto senza alcuna glossa o con riferimenti scarni o scientificamente irrilevanti”3.
6A questo movimento centrifugo, in forza del quale lo statuto della città dominante viene fatto oggetto di intensa riflessione in periferia, ove il suo testo è capillarmente presente (le copie glossate, che Edigati e Tanzini censiscono, sono presenti in archivi di Livorno, Pisa, Siena, Volterra, Modigliana [nella Romagna Toscana] oltre che in gran numero a Firenze), corrisponde come è ben noto nello stato fiorentino del Quattrocento – anche in precedenza in realtà, ma è con l’affermazione dello stato territoriale che la circostanza emerge in tutto il suo rilievo – un movimento statutario centripeto. Si costituisce infatti in Firenze il celebre Archivio delle Riformagioni, ove il governo della repubblica conserva i manoscritti degli statuti delle comunità soggette, accuratamente valutati, secondo una “impostazione atomistica” e bilaterale che privilegia il rapporto tra la repubblica e ciascuna comunità, ma che configura nell’insieme – capillarmente ripetuta – una “ampia percezione del territorio” e una puntuale conoscenza della produzione statutaria locale da parte del governo fiorentino. Le importanti indagini di Tanzini hanno dimostrato che il controllo venne esercitato tanto sugli statuti delle comunità minori, quanto su quelli delle città, nel corso del Quattrocento. Anche in questo modo, dunque, gli statuti circolano, e sono conosciuti e quotidianamente utilizzati4.
7Un altro caso di studio caratterizzato nel tardo medioevo da una forte circolazione di materiali statutari è costituito dalla Liguria, che si configura come una autonoma “regione statutaria”. Già in antico (XIII secolo) non erano mancati processi imitativi, prestiti e adattamenti fra gli statuti delle città liguri: la legislazione di Albenga e di Oneglia, due centri urbani importanti della riviera di Ponente, si era ad esempio modellata per taluni aspetti e punti su quella antica di Genova (al contrario di quella di Savona, più autonoma e antagonistica rispetto a quella della città progressivamente egemone nella regione). Ma a questa tendenza spontanea si abbinavano le «politiche di controllo svolte da Genova sulle pratiche statutarie locali», intense per esempio nella seconda metà del Trecento (quando fra 1382 e 1399 vengono vagliati a Genova gli statuti di una trentina di comunità, all’incirca). Siamo di fronte dunque alla consueta politica “stellare”, che si sostanzia del dialogo fra la città dominante e la singola comunità statuente. Alla necessità dell’approvazione degli statuti locali da parte del governo genovese si accompagna una osmosi e una circolazione di testi, di materiali, di esperienze che perdurano a lungo, anche oltre la fase tardocinquecentesca per la quale Savelli constata un più forte controllo sulla normativa delle città della riviera di Ponente (dalla quale scompare la normativa penale, sostituita in questo dallo statuto genovese)5.
Gli statuti cittadini veneti nel Settecento: lunga vigenza e municipalismo persistente
8La lunga vigenza degli statuti, sino alla fine dell’ancien régime, non è certo una prerogativa delle città venete, né lo è la vitalità tipografica del genere letterario “statuti”, anche altrove attestata nel secolo dei Lumi. Ma che nella tradizione statutaria settecentesca di Vicenza – ad esempio – ci fosse un quid in più lo intese benissimo un testimone d’eccezione come Giuseppe Parini, che nell’ode La magistratura (che ha come sottotitolo Per Cammillo Gritti Pretore di Vicenza nel 1787) dedicò un elogio eloquente all’autogoverno di Vicenza. “Lungi da feroce licenza/e in un da servitude abbietta/ (...)”, egli afferma, “te stessa reggi/de’ bei costumi tuoi, de le tue leggi”; non meno lodata è Venezia conservatrice che ne rispetta il diritto municipale, e i versi del poeta stabiliscono un nesso diretto tra la dedizione del 1404 e il mantenimento dello status quo: “il Lione altero/te amica aggiunse al suo pacato impero;/e quei mutar non gode/il consueto a te ordin vetusto”.
9Il significato di questa suggestiva percezione non è da sottovalutare. Ma più concretamente, per quanto riguarda ad esempio le vicende editoriali degli statuti, va segnalata la concentrata ripubblicazione (tra 1747 e 1750 – nell’arco quindi di pochissimi anni e certo con il consenso della Dominante (la stampa avviene a Venezia), ma sempre per iniziativa municipale – di tre statuti di città importanti: Verona (1747), Belluno (1748) e Feltre (1749), corredati da ampi dossiers di legislazione veneziana e locale, tipograficamente separati per non violare la formale “purezza” dello statuto civico6. Da Vicenza era giunto nel 1706 l’impulso a ristampare gli statuti cittadini (risalenti al 1425); lo statuto di Brescia fu ristampato per l’ultima volta in latino nel 1722, dopo una storia molto ricca di rifacimenti, rielaborazioni, ristampe7, destinata a concludersi nel 1776 con una edizione in volgare di una porzione importante della normativa cittadina. Di impulso locale, e realizzata localmente, fu l’impresa della stampa dello ius municipale Coloniense (1762), lo statuto della cittadina di Cologna Veneta (sin dal 1405 autonoma giurisdizionalmente da Verona e da Vicenza, tra le quali è geograficamente ubicata, e aggregata amministrativamente al sestiere veneziano di Dorsoduro)8. Di qualche anno più tardi fu la ristampa degli statuti di Treviso, nel 1768; gli statuti tre-quattrocenteschi di Cèneda furono impressi nel 17729. L’esemplificazione potrebbe continuare; e va ribadito che le iniziative sono sempre prese dalle istituzioni di Terraferma, che sostengono naturalmente anche le spese.
10Analizzare l’organizzazione della materia compresa in una di queste ristampe fornisce altri elementi di conferma. Nel caso dello statuto di Verona, il testo originario del 1450 occupa 390 pagine e comprende alcune riformagioni della seconda metà del Quattrocento inglobate nello statuto. Ma c’è un certo pudore a massacrare più di tanto il testo, e la gran parte della normativa è aggiunta successivamente. Si tratta di privilegi o partes et decreta – sostanzialmente lettere ducali – della seconda meta del Quattrocento e del Cinquecento, in genere indirizzate ai rettori o al consiglio di Verona ma in un certo numero di casi erga omnes o anche originariamente predisposti per altri luoghi (Padova, Brescia, Ravenna, Marostica, Monselice) e successivamente applicate a Verona. Tutto ciò occupa 200 pagine; ad esse si aggiungono altre 200 pagine circa di indici tematici, compreso un “Indice delle voci oscure dello statuto di Verona” che riprende e spiega anche i termini più antichi. Tutto questo prova senza ombra di dubbio che nell’inoltrato Settecento lo statuto di una città importante, pur ampiamente integrato dalla normativa veneziana, era ancora in viridi observantia, e non solo come simulacro dell’originaria negoziazione the aveva portato ai primi del Quattrocento alla dedizione a Venezia e al successivo privilegio. Certo, lentamente lo statuto sclerotizza, si irrigidisce, ma nelle varie parti del suo corpo non perde mai del tutto la vitalità.
11Non meno significativo, per indicare l’interesse che la miglior intellettualità espressa dalla Terraferma rivolgeva agli statuti, è il fatto che il celebre Scipione Maffei avesse proposto (pur senza successo) alla repubblica veneta, agli inizi del Settecento, l’istituzione presso l’Università di Padova di una cattedra di “Gius veneto e municipale”10.
12L’insieme di queste vicende settecentesche conferma dunque la circostanza, ben nota11, che l’interesse della repubblica veneta per gli statuti delle città e delle comunità di Terraferma non fu mai organico e strutturato, lungo i quattro secoli della dominazione veneziana (anche se ovviamente le riforme statutarie via via proposte furono costantemente vagliate con attenzione, già a partire dal Quattrocento). L’Archivio dei Frari conserva bensì un discreto numero di statuti di località soggette, nel fondo Miscellanea Codici12. Si tratta di manoscritti di varie epoche, prodotti per lo più da comunità poste ai confini dello stato di Terraferma (ad esempio, Rocca Pietore ai confini con i domini imperiali, nelle Dolomiti; la Valtrompia nel Bresciano, Lendinara nel Polesine, Sacile, Buia e S. Daniele in Friuli), oppure da comunità della Dalmazia (Budua). Consistente è il nucleo degli statuti di comunità del Dogado che hanno con la Dominante un rapporto di dipendenza giurisdizionale diretta (sono il suo ‘contado’: Torcello, Malamocco, Cavarzere, Chioggia), tanto che in alcuni casi, come a Chioggia, il testo normativo è derivato direttamente, nel Duecento, da quello della città lagunare13. Ma non è conservato nel fondo, né altrove alcun codice statutario dei grandi centri urbani soggetti per quattro secoli a Venezia. Il solo manoscritto statutario importante che arrivò in laguna, lo statuto trecentesco del comune di Padova promulgato dai signori da Carrara (1362), ci arrivò nell’Ottocento (ma alla Biblioteca Nazionale Marciana, non ai Frari) dopo aver dimorato per secoli là dove doveva stare, cioè nel palazzo comunale di Padova, ed essere giunto per “vie traverse e alquanto sconosciute” in una biblioteca monastica padovana del Seicento14.
13In altri casi, quando ci fu qualche intoppo nell’approvazione, il manoscritto statutario poté finire in altri fondi d’archivio veneziani in modo casuale. È il caso dello statuto cinquecentesco di Legnago (una fortezza importante posta sull’Adige, nel territorio veronese), l’approvazione del quale (1554) giunse alla fine di un percorso reso accidentato dapprima dai contrasti fra Legnago e Porto (il castello che la fronteggia sull’altra sponda dell’Adige), e successivamente ancor più dall’opposizione della città; sicché il manoscritto finì nella serie Secreta-Materie misti notabili del Senato15.
Le linee di fondo della situazione quattrocentesca
14L’anomalia della Terraferma veneta, a proposito della politica statutaria, non deve essere sopravvalutata; non è certo un dato assoluto. Come subito si vedrà, sia pure in modo articolato e vario degli statuti di città e centri minori nel corso del tardo Trecento e del Quattrocento ci si occupa, da parte di magistrature e da parte di singoli patrizi.
15Ma non si insisterà mai abbastanza su tre dati di partenza cruciali, del resto ben noti16. Il primo è la frattura culturale che esclude dalle fonti giuridiche veneziane, e dall’orizzonte mentale del patriziato lagunare il diritto romano: nel Quattrocento, quando più numerosi si avviano agli studi giuridici a Padova, i giovani veneziani prediligono nettamente il diritto canonico, che favoriva le carriere ecclesiastiche (e l’acquisizione di ricche prebende)17. Solo nel 1703 fu resa obbligatoria la laurea in utroque iure per l’esercizio dell’avvocatura a Venezia, per ridurre “il divario tra la cultura giuridica della Dominante e quella della Terraferma” e in qualche modo orientandosi a “svilire il diritto veneto nei confronti del diritto comune”. In secondo luogo, specularmente, il diritto veneto non interessa affatto ai giuristi delle città di Terraferma, orgogliosamente arroccati nei loro collegi, anche se non mancano le tracce di un certo interesse, di un “orientamento di fiducia nel diritto veneto (...) un diritto più pratico, meno formale di quello cui si era abituati”, e in particolare per il compromesso arbitrale more veneto18; e anche se nel Sei-Settecento qualche rarissimo giurista delle città di Terraferma si batté per il diritto veneto “come indiscutibile diritto comune del Dominio”19. La celebre compilazione statutaria del doge Jacopo Tiepolo, del Duecento, è bensì alla base degli statuti delle comunità lagunari (si è sopra citata Chioggia), ma è del tutto assente dalla gerarchia delle fonti di diritto ricordata negli statuti quattrocenteschi delle principali città soggette, ad eccezione ovviamente dei centri minori inseriti amministrativamente nel dogado per motivi di convenienza politica (come Cologna Veneta)20. E soltanto a Settecento inoltrato, quando la crisi della repubblica era ormai irreversibile, lo statuto di Venezia è inserito nella gerarchia delle fonti di diritto di alcune città e territori (per esempio Verona, la riviera bresciana, il Friuli, ma non Brescia). Il terzo elemento è costituito dalle dedizioni, gli assoggettamenti delle città formalmente, e in alcuni casi realmente, spontanei e volontari, alla repubblica veneta. I patti di dedizione prevedono sempre che le città si possano reggere con propri statuti: ciò che è decisivo per auto-rappresentarsi come legate a Venezia da un patto paritetico e volontario, per riconoscersi come civitas superiorem non recognoscens e avere l’illusione della sovranità21.
16Dunque l’onore e l’onere di una revisione degli statuti previgenti fu lasciato nel Quattrocento alle istituzioni del territorio, in particolare nelle città principali. Ben diverso era stato, a fine Trecento, l’approccio di Gian Galeazzo Visconti nella sua breve, ma incisiva dominazione sulle città della Marca Trevigiana: una intensissima campagna di riscritture statutarie (nell’arco di tre anni, almeno Bassano, Verona, Belluno, e una revisione a Vicenza), e la previsione di una conservazione nella cancelleria di Verona, capitale delle partes de ultra Mincium cioè della porzione veneta del vasto dominio visconteo22. Le prime revisioni successive all’assoggettamento a Venezia non furono sempre sollecite, in effetti: talvolta (è il caso di Verona) trascorse quasi mezzo secolo prima che si procedesse a una riscrittura, e quando essa fu realizzata prese le sembianze di una affermazione identitaria della respublica Veronensis prima che quelle un adeguamento al nuovo contesto politico. Nel frattempo, in diverse città soggette a Venezia non ci si preoccupò neppure di cancellare in modo sistematico dal manufatto pergamenaceo conservato nel palazzo comunale le insegne e i riferimenti della precedente dominazione23, oppure si trascrisse senz’altro lo statuto visconteo come a Belluno24. Senza dubbio, le riforme degli statuti portate a termine nel primo secolo della dominazione veneziana furono talvolta incisive e profonde25; ma in alcuni casi, nonostante la consapevolezza dell’opportunità di un intervento da parte dei ceti dirigenti locali, alla riforma neppure si arrivò, per la opposizione larvata di Venezia, come alla fine del Quattrocento a Treviso26. In questa città peraltro non mancò, nella prima metà del Cinquecento, una scrupolosa attenzione al rispetto del testo statutario27.
17Tornando al ruolo della Dominante, si dà certo anche il caso nel corso del secolo che singoli patrizi veneziani, normalmente durante la loro podesteria in questa o in quella città, abbiano sollecitato l’iniziativa di una prima riforma statutaria nella città amministrata, o l’abbiano in prima persona realizzata. Si tratta in genere di personalità di alto profilo culturale (Zaccaria Trevisan, Francesco Barbaro, Ludovico Foscarini)28, talvolta laureati in diritto e comunque in grado di intrecciare anche attraverso la pratica letteraria umanistica o forme di mecenatismo religioso un proficuo rapporto con le élites delle città di Terraferma: circostanza quest’ultima del massimo rilievo, lungi dall’essere un pennacchio sovrastrutturale29. Ma la sollecitazione di un podestà amico, in qualche modo patron o peculiarmente legato a una comunità, è cosa ben diversa da un input ufficiale.
18A Venezia, nella prassi amministrativa ordinaria del Quattrocento – anche delle magistrature specificamente deputate al rapporto con le comunità soggette, come gli Auditori Nuovi – ci si occupa di statuti delle città di Terraferma solo di malavoglia, per richiesta delle comunità rurali soggette o delle comunità urbane stesse. In ogni caso, le magistrature veneziane dovevano orientarsi a un contemperamento fra la necessità di rispettare le autonomie e la loro propensione, quando intervenivano, ad applicare una giustizia di tipo arbitrale ed equitativo30. Quanto alla valutazione degli statuti riformati, talvolta si tratta semplicemente di una presa d’atto, di una ratifica; talaltra invece si predispongono puntigliosi rilievi che mirano pero essenzialmente a rivendicare la sovranità e a intervenire su specifiche e peraltro cruciali materie, come la composizione dei consigli cittadini.
19Nella dottrina dei giuristi (di varia estrazione geografica) attivi a Padova, la discussione a proposito dell’approccio che le magistrature veneziane dovevano tenere a proposito degli statuti delle città soggette non era mancata (esprimendosi spesso nei consilia). Alcuni come Paolo di Castro o Raffaele Fulgosio nella dialettica fra i poli contrapposti della civilitas e della sovranità veneziana erano stati inclini a sottolineare quest’ultima. Altri, come il celebre giurista veronese (e docente universitario padovano) Bartolomeo Cipolla31, nel De interpretatione legis extensiva arrivò invece a sostenere con chiarezza che, riesaminando una sentenza lata in Terraferma secondo gli statuti cittadini, le magistrature d’appello veneziane devono sequi rigorem iuris civilis, vel statuta scripta, omissa aequitate non scripta e devono uniformarsi a ciò che vige in Terraferma quia iudex appellationis in sententiando tenetur servare illud ius quod tenebatur servare ius causae principalis. Solo nel corso del Cinquecento, con una forzatura evidente, alcuni giuristi attivi a Padova avrebbero fatto ricorso al “termine unificante di princeps” per indicare ambiguamente tutte, le magistrature centrali veneziane e conferire implicitamente un riconoscimento giuspubblicistico ai loro orientamenti.
Trascrivere, utilizzare, commentare lo statuto nelle città venete del Quattrocento: due esempi
20In queste condizioni, è chiaro che la circolazione e la fruizione degli statuti poté essere anche intensa, nel Quattrocento veneto, ma almeno per buona parte del secolo si concretizzò prevalentemente se non esclusivamente nell’ambito circoscritto della singola città e del suo territorio, avendo a protagonisti – per quello che è possibile accertare – notai, studenti e laureati in diritto, esponenti del ceto dirigente cittadino impegnati nelle funzioni pubbliche. Si esamineranno, al riguardo, gli esempi delle due città più significative della Terraferma al di qua dal Mincio, Verona e Padova; successivamente, si darà un cenno della circolazione e della fruizione extra-distrettuale degli statuti delle singole città32. Mano a mano che l’amministrazione veneziana della Terraferma diventa più incisiva e supera lo schema dei rapporti bilaterali – ad esempio, suddividendo fra le diverse città e relativi distretti oneri fiscali e militari – cresce infatti per le élites cittadine l’esigenza di conoscere gli statuti e le pratiche di amministrazione delle città vicine e concorrenti.
Il caso di Verona
21Del gran numero di manoscritti statutari che circolavano a Verona, peraltro, molto poco è sopravvissuto. Negli anni Cinquanta del Quattrocento – poco dopo la promulgazione della nuova versione degli statuti (avvenuta nel 1450, quasi mezzo secolo dopo la dedizione di Verona a Venezia (1405) –, nel corso di una trattativa con una magistratura della Dominante i legati del comune di Verona ebbero bisogno di un controllo sul testo dello statuto appena abrogato (quello d’età viscontea, in vigore dal 1393). Essi scrissero pertanto al consiglio cittadino, affermando che “degli statuti vechii n’è piena Verona”33. Ma fatalmente quelle copie non più vigenti via via scomparvero; e anche i manoscritti dello statuto riformato nel 1450 subirono drasticamente le conseguenze della nascita della stampa con l’edizione34 realizzata nel 1475 grazie al mecenatismo di una famiglia di notai e giuristi proveniente da Piacenza e radicatasi recentemente in Verona35. È comunque sopravvissuto un manoscritto qui ex vetustissima consuetudine erat usui pallatii iuris36.
22Lo spoglio sistematico degli inventari dei manoscritti delle due principali biblioteche cittadine – la Biblioteca Civica e la Biblioteca Capitolare, nelle quali variamente confluirono depositi librari di famiglie patrizie, di singoli giuristi37, di enti ecclesiastici, di collezionisti e bibliofili settecenteschi38 – dà pertanto risultati piuttosto magri, anche se non privi di qualche ‘specializzazione’ significativa. Si conservano naturalmente le copie ‘istituzionali’ e d’uso degli statuti antichi di età comunale (1276), scaligera (1327) e viscontea (1393) – peraltro anch’esse migrate fra Sette e Ottocento in biblioteche private, e pervenute alla biblioteca pubblica per successiva, ottocentesca donazione39. Un testimone quattrocentesco degli statuti veneziani duecenteschi (quelli promulgati dal doge Jacopo Tiepolo) non ha nulla a che fare con la città, perché proviene da una collezione settecentesca e appartenne alla famiglia veneziana dei Bondulmier40. Ma come segnale di un orientamento non casuale, si può segnalare intanto il fatto che un paio di manoscritti quattrocenteschi degli statuti veronesi furono trascritti e appartennero a due notai rurali, Filippo Moscardini di Tregnago e Matteo Bacilieri di Bussolengo. Il primo trascrisse integralmente nel 1426 gli statuti vigenti, quelli del 1393, corredandoli alla fine di ogni libro di alcune riformagioni, o per meglio dire statuti, aggiunti nel frattempo41. Il secondo trascrisse invece, nel 1476, il solo secondo libro dello statuto – quello riformato del 1450, evidentemente – corredandolo del famoso proemio del cancelliere cittadino Silvestro Lando, manifesto ideologico della moderata libertas (alternativa per un verso alla tirannide, per l’altro a una rischiosa se non impossibile autonomia politica) della quale godeva Verona sotto la dominazione veneziana42. Il solo secondo libro dello statuto, questa volta nella redazione viscontea tardotrecentesca, è tràdito anche da un altro manoscritto43. Il secondo e il terzo libro, con alcune postille, figurano anche in altri due codici44 e sugli stessi due libri è imperniato anche un altro codice, imperfetto45. Per quanto i numeri siano modesti, è lecito dunque ritenere che queste trascrizioni ‘mirate’ siano state eseguite da – o a vantaggio dei – pratici del diritto (avvocati, procuratori, ecc.), trattandosi dei due libri statutari pertinenti al diritto civile e al diritto penale.
23Proseguendo con gli esempi, non sorprende che abbia posseduto una copia personale dello statuto veronese un giurista come Vianino Miniscalchi46, appartenente a una famiglia di parvenus (immigrati da Bergamo) per i quali la laurea in diritto di un rampollo aveva sancito l’affermazione sociale; così come si è accennato al nesso fra il fresco prestigio della famiglia Piacentini e la committenza della stampa del nuovo testo statutario. Particolarmente interessante è poi il manoscritto statutario di proprietà di un giurista prestigioso come Bartolomeo Cipolla che in giovane età, ma già avviato alla sua brillantissima carriera47, aveva fatto parte della commissione espressa dal consiglio comunale di Verona che aveva proceduto alla profonda revisione, e di suo fratello Michele. Scritta con eleganza in umanistica e provvista in calce alla prima carta di uno stemma familiare miniato, quella dei Cipolla sta a mezzo fra la copia di lavoro e il manoscritto di prestigio, ma ospita sui margini numerosi rinvii a lettere ducali e a provvedimenti del consiglio cittadino, in diversi casi (che vanno a cogliere alcuni dei punti più delicati della vita amministrativa e politica della città) siglati dal grande giurista Bar. Ce48. Analogo il caso del manoscritto di proprietà di un giurista localmente autorevole come Andrea Banda, allievo del Cipolla (che definisce pater et preceptor), legato ai circoli umanistici veneziani, promotore e committente negli anni Ottanta del Quattrocento del nuovo codice degli statuti della Domus mercatorum cittadina. I suoi interessi di giurista e di patrizio lo portano ad apporre annotazioni per lo più alla normativa di carattere amministrativo ed economico (sui sequestri e sui pegni, sui danni dati, sui rapporti con i rustici; ma anche agli statuti concernenti le modalità di convocazione del consiglio). Ma non mancano considerazioni di spessore sugli arbitrati e sulle procedure equitative di tipo “veneziano”: a proposito dell’arbitrato, banda annota an valeat indistincte, habeo infinita consilia pro et contra, set dominium nostrum Venetiarum ipsum statutum solet inviolabiliter observare. Pochi sono gli scatti di entusiasmo: uno è per il sanctum statutum che, attraverso il consilium sapientis, abreviat lites ed evita il temuto appello a Venezia. Ma nel complesso l’orientamento di questo giurista intelligente e autorevole manifesta sostanziale soddisfazione per l’assetto raggiunto, nei rapporti con la dominante, grazie alla recente riforma statutaria49.
24Passando ad altro, non meno significativi sono i commenti talvolta posti sugli ampi margini delle copie a stampa dello statuto del 1450. Non si tratta d’altronde che di una controprova della applicazione generalizzata dello statuto riformato, negli atti giurisdizionali della cancelleria pretoria, nella corrispondenza amministrativa con gli organi di governo cittadini, nelle questioni dotali e familiari (le sentenze inappellabili se latae in arengo e pubblicate super arengeria comunis Verone in publica concione a tutela dei diritti delle donne nei casi nei quali it marito vergat ad inopiam, i problemi testamentari, e così via).
25L’assoluta centralità che lo statuto veronese mantenne nella vita politica e civile della città, e lo stimolo di riflessione che esso costituì – attraendo per così dire cultura e pratica giuridica – nei decenni e secoli seguenti, è provata in particolare da un incunabolo postillato, conservato oggi in una biblioteca privata friulana50, eccezionalmente ricco di tracce d’uso. La stampa del 1475 è infatti accompagnata da un dossier manoscritto, sul quale il proprietario (certamente un giurista) trascrisse innanzitutto una serie di provvedimenti importanti: ducali del 1454, 1502 e 1525 sulla inappellabilità delle sentenze podestarili, altre della seconda metà del Quattrocento sui contratti illeciti e le usure palliate, sui livelli, contra ementes res religiosas pendente iudicio e così via. Emerge naturalmente una acuta sensibilità dell’ autore del dossier per le prerogative cittadine; si precisano i casi nei quali uno iudex forensis può sostituire un giudice cittadino di collegio, e alla fine del libro IV il proprietario trascrisse integralmente il testo di un decisivo e celebre accordo tra il comune di Verona e l’ente Territorio51 a proposito della redazione dell’estimo. Le annotazioni sui margini sono inoltre fittissime, specialmente in alcune parti del libro I (ad es. sulla producibilità in giudizio di un documento non registrato), e sui libri II e III (dedicati alla materia civile e al penale); Tra i punti salienti fatti oggetto di attenzione, vi sono non sorprendentemente gli statuti sulla cittadinanza (libro I, st. 61-62), quelli concernenti l’esclusione dei chierici dalle cariche civili (libro I, st. 58-59), l’amministrazione della giustizia nel contado e il problema del sindacato dei vicari (libro II, st. 102 e 103), l’incompetenza del giudice del maleficio sulla materia civile (libro III, st. 1), gli oggetti esclusi dal pignoramento, la competenza del foro civile sulle decime e usure (libro III, st. 50), i contratti usurari palliati (libro III, st. 48, 50, 51): tutte materie scottanti. I rinvii alla dottrina, e in particolare ai consilia, sono numerosi e analitici: si allegano pareri di un infinito numero di giuristi dalla fine del Duecento in poi (fra i quali personalità celeberrime come Alberto da Gandino, Iacopo dell’Arena, Alberico da Rosciate, Federico da Siena, Bartolo, Baldo, Pietro d’Ancarano, Paolo di Castro, Angelo Gambiglioni, Antonio da Budrio, Bartolomeo Cipolla, ecc.).
Il caso di Padova
26Il panorama delle testimonianze manoscritte e a stampa degli statuti padovani quattrocenteschi52 presenta sostanziali analogie con quanto si è riscontrato per Verona, anche se a differenza della città scaligera una delle copie d’uso nel palazzo comunale, corredata da un gigantesco dossier di lettere ducali via via stratificatesi nel tempo, è qui sopravvissuta: si tratta dell’attuale ms. B.P. 1236 della Biblioteca Civica. Dall’interno del mondo amministrativo padovano proviene anche un altro manoscritto cartaceo, risalente forse agli anni Cinquanta, che riporta integralmente lo statuto e contiene anche materiale concernente l’arte della lana e il collegio dei giuristi padovani. Non è sorprendente poi, in considerazione dell’assetto giurisdizionale raggiunto dal distretto di Padova nel tardo Trecento e confermato dopo la conquista veneziana del primo Quattrocento (quando i rettori veneziani si insediarono in tutte le podesterie minori del Padovano), che una copia dello statuto cittadino del 1420 – ricca tra l’altro di pregevoli miniature – sia stata precocemente eseguita, forse tra 1425 e 1430, e data in uso al comune di Cittadella, sede appunto di un rettorato veneziano.
27Anche per questa città, i manoscritti parziali circolanti privilegiano significativamente il secondo e il terzo libro dello statuto riformato nel 1420: è il caso di un manoscritto oggi conservato alla Marciana a Venezia, ma di provenienza padovana. Molto verosimilmente apparteneva alla biblioteca di un qualche avvocato padovano; nel 1754 era di proprietà del nobile padovano Francesco Lion, ed entrò solo nel Settecento nella collezione veneziana di Tommaso Farsetti. Non sorprende poi la circostanza che fu il libro II dello statuto padovano a essere isolatamente stampato, nel 1482 a Vicenza, dallo stampatore basilese Johannes Achates. Il titolo recita Liber secundus de ratione reddenda in causis civilibus, anche se in realtà il testo comprende anche materiali concernenti il libro III e la materia penale. Lungi dallo scenario mecenatesco nel quale si colloca, qualche anno avanti, la stampa dello statuto di Verona, per Padova la scelta dello stampatore ha un significato pratico, e presuppone evidentemente un certo mercato, e la possibilità di smerciare un certo numero di copie fra gli operatori del diritto.
28Questa dimensione di concretezza (Zur praktischen Bedeutung der Statuten) è al centro della recente accurata compilazione di Tjarks, che non a caso riserva largo spazio al lavorio intellettuale che un giurista cittadino eminente dedicò agli statuti padovani del 1420 e al loro uso. Si tratta di Lauro Palazzolo (1410 c.-1465), che fu autore anche di un trattato in materia di successione (Tractatus super statuto communiter per Italiam vigente quod extantibus masculis foeminae non succedant) destinato a larga fortuna e attestante proprio la sua vastissima competenza in materia di comparatistica statutaria53. Palazzolo nel 1439 trascrisse l’intero codice statutario padovano di proprio pugno, esplicitamente per il proprio uso personale: statuta nova nostre magnifice ac regie civitatis Padue scripta et completa manu propria mei Lauri de Palazolis tunc legum doctoris, die X mensis 1439, et ipsa ideo scripsi ut ea magis familiaria haberem in inveniendo decisiones statutorum. Si tratta dell’attuale ms. 1466 della Biblioteca Universitaria di Padova, che nella sua facies risponde esattamente al proposito che l’autore si era prefisso. È infatti fittamente punteggiato di glosse, commenti, annotazioni e rinvii ai testi sacri del diritto comune, negli argomenti più svariati: dalla materia successoria e dotale/matrimoniale, alle questioni di procedura processuale, alle questioni legate agli appelli e al ricorso al consilium sapientis, compresi i rapporti con Venezia (convenibilità dei cives veneziani non originarii ecc.); per giungere infine talvolta a riflessioni e discussioni di principio (interpretatio restrictiva et declarativa). Inutile dire che è sciorinata dal Palazzolo una conoscenza vastissima della bibliografia classica, ma anche dei testi più aggiornati dei maestri recenti, come Paolo di Castro54.
Sguardi incrociati nel secondo Quattrocento. Lo statuto delle città vicine
29La sopravvivenza, nella Terraferma quattrocentesca, dell’impianto distrettuale ereditato dall’età comunale e signorile (i territori di Vicenza e Padova, in particolare, si erano assestati giurisdizionalmente nel Trecento scaligero e carrarese, ma un discorso non dissimile vale per Treviso)55, fa sì che lo statuto del centro urbano sia utilizzato anche nelle podesterie minori, presidiate da podestà e rettori veneziani ma pur sempre appartenenti a un territorio cittadino. Lo si è già accennato esplicitamente a proposito di Padova e di Cittadella56, ma il discorso può essere generalizzato ai diversi centri minori del territorio padovano; e anche nel territorio di Treviso – ad Asolo, Noale, Castelfranco, Mestre e Oderzo – si fa riferimento agli statuti della città capoluogo, così come a Vicenza (con esclusione naturalmente del territorio di Bassano).
30Ho sin qui rappresentato ogni sistema statutario cittadino come tendenzialmente autonomo e impermeabile, nato dalla tradizione e dalla cultura municipale e sostanzialmente rispettato, in quanta tale, dal governo veneziano. E va detto che, in direzione del confronto e della possibile contaminazione fra gli statuti delle diverse città, qualche iniziativa coraggiosa e di grande respiro, non mancò. Nel 1507 il giurista friulano Antonio Savorgnan propose la costituzione di una commissione per elaborare una riforma degli statuti di Udine sulla base della comparazione degli statuti di praeclare civitates come Padova, Verona, Brescia, Bergamo; ma “la serenissima signoria non si adoperò per sostenerla”, e l’iniziativa cadde nel vuoto57.
31È ovvio, tuttavia, che in territori culturalmente omogenei i testi circolassero e fossero oggetto di confronto: i concetti di “area statutaria” e di “adozione statutaria” sono stati da tempo messi a fuoco, e valgono nella Terraferma veneziana soprattutto i corpora normativi dei centri minori58. Ma nella seconda metà del Quattrocento, tuttavia, è anche il rapporto tra la Dominante e le città maggiori – in precedenza quasi esclusivamente bilaterale, stellare – che comincia ad articolarsi diversamente e ad assumere una dimensione in qualche misura comparativa fra città e città.
32Naturalmente anche in precedenza non erano mancati provvedimenti assunti dal governo veneziano erga omnes, diretti in modo indistinto a tutti i comuni della Terraferma; oppure si era inizialmente assunto un provvedimento indirizzato a un solo destinatario, ma lo si era successivamente generalizzato per tutto il dominium nostrum, con la formula et idem servetur in omnibus aliis locis nostris a parte Terrae. Ma ora il dialogo amministrativo tra Venezia e le citta di Terraferma si fa più intenso, ad esempio per la ripartizione degli oneri per la difesa militare o anche per i lavori idraulici finalizzati alla tutela della laguna, con l’escavazione della Brenta nuova negli anni Ottanta del Quattrocento. È naturale allora che diventi via via indispensabile, da parte di ciascun ceto dirigente cittadino, una più puntuale e diffusa conoscenza degli statuti delle altre città, e più in generale una comparazione più consapevole dell’assetto istituzionale, a tutela degli interessi propri e delle comunità rurali del proprio distretto.
33Anche in questo caso, ciò non avviene per iniziativa del governo veneziano, quanto piuttosto dei ceti dirigenti cittadini. Sta di fatto che nell’inoltrato Quattrocento cominciano a comparire negli archivi della città A alcune copie, magari parziali, dello statuto della città B; ovvero nelle lettere che i legati di un comune, inviati a Venezia, scambiano con i consigli cittadini fanno la loro comparsa i riferimenti allo statuto della citta concorrente59. Le tracce di questi lavori istruttori si ritrovano non di rado nei dossier che i notai e i giuristi predispongono e si conservano negli incartamenti processuali degli archivi comunali.
34È presumibilmente per questi motivi che una copia annotata e parziale, quattrocentesca, dello statuto di Padova si conserva nell’archivio del comune di Verona60. A Verona circola anche una copia dello statuto di Brescia61. Allo stesso modo, nella Biblioteca Comunale di Treviso si conserva oggi una copia quattrocentesca del II libro, concernente il diritto civile, dello statuto di Padova, di proprietà di un notaio62, e una copia pure quattrocentesca dello statuto dei comune di Brescia super ductibus aquarum63.
35Non si tratta che di pochi esempi, per ora. Fermo restando che i grandi giuristi e consulenti del Quattrocento – un Paolo di Castro, un Bartolomeo Cipolla – verosimilmente possedevano e sicuramente padroneggiavano gli statuti di tutte le città, resta da esplorare una vasta fascia di utenti – “pratici”, avvocati, procuratori, notai – che potrebbero aver avuto cognizione comparativa di statuti diversi da quelli della propria città. Ma è difficile dire a priori quale potrebbe essere l’esito di una indagine a tappeto di una indagine a tappeto sui manoscritti tardoquattrocenteschi o sugli incunaboli postillati conservati nelle biblioteche pubbliche e private delle città della Terraferma veneta.
Nel Cinque e Seicento. Epilogo
36Anche di recente, le ricerche di Claudio Povolo hanno mostrato per il Cinquecento e Seicento la persistente centralità degli statuti cittadini nella vita politica e giudiziaria delle città della Terraferma veneziana. In particolare, è stato ribadito, in comparazione agli altri antichi stati italiani, che “una visione nuova della giustizia penale, costruita sulla prassi dei grandi tribunali centrali, come era espressa ad esempio nel grande lavoro di Giulio Claro, era inconcepibile nella Repubblica di Venezia”. I giuristi di Terraferma rimasero “schiacciati nella loro dimensione municipale”, “inseriti a pieno titolo nella vita delle istituzioni locali e, talvolta, come nel caso di Verona e Vicenza, pure investiti della giurisdizione penale” (in ragione dell’antico privilegio del ‘consolato’)64 ; essi “non potevano ovviamente far parte delle grandi magistrature veneziane”, monopolizzate dal patrimonio lagunare65.
37Naturalmente, nella seconda metà del Cinquecento si era pur affermata una nuova concezione di giustizia, attraverso l’azione del consiglio dei Dieci; una serie di leggi “aveva indebolito la fisionomia giurisdizionale delle grandi corti di Terraferma”66. Ad esempio, la cosiddetta “legge dei cinque casi” (rapine, incendi, rapimenti, omicidi mediante sicario o da persone mascherate), fortemente contrastata dalle città suddite, concedeva ai rettori veneziani di procedere secondo il rito sommario, ad essi delegato appunto dal consiglio dei Dieci.
38Ma proprio le eccellenti ricerche dedicate negli ultimi decenni alla pratica del diritto nel cinque-seicento veneto, e ai testi che la esprimono, hanno confermato la vischiosità, la capacità di resistenza dell’ordinamento tradizionale imperniato sullo statuto, la centralità e indispensabilità della legge municipale nel funzionamento del sistema. Le due “consuete e tradizionali dimensioni della giustizia” – quella compromissoria e quella punitiva – “continuarono a essere amministrate negli uffici del Maleficio delle città, in base alla normativa statutaria cittadina”67. Nelle città della Terraferma veneta e lombarda “il forte riferimento simbolico agli statuti cittadini” continuava ad essere “avvalorato da quella sapienza giurisprudenziale che si riallacciava alla tradizione e si identificava nell’esclusività politica” del collegio dei giuristi patrizi68. E le frequenti citazioni degli statuti nella Prattica criminale di Lorenzo Priori, che segue passo passo le varie tappe del processo penale a partire dalla querela e dalla citazione – ed è scritta da un cancelliere provetto e di grande esperienza, che aveva lavorato al servizio di molti rettori in molte città della Terraferma – confermano quanto continuasse ad agire nel cuore delle società cittadine la norma statutaria69.
Notes de bas de page
1 E. Dezza, “L’applicazione dello statuto nell’età del tardo diritto comune: la testimonianza di Flavio Torti”, in Dal dedalo statutario. Atti dell’incontro di studio dedicato agli Statuti, Centro seminariale Monte Verità, Ascona 11-13 novembre 1993, Bellinzona, Archivio storico ticinese, 1995 (= Archivio storico ticinese, XXXII, n. 118, dicembre 1995), p. 237-260, a p. 241-242.
2 Nel volume citato alla nota seguente, vedi M. Montorzi, Prefazione, p. IX.
3 D. Edigati, L. Tanzini, Ad statutum florentinum. Esegesi statutaria e cultura giuridica nella Toscana medievale e moderna, Pisa, ETS, 2009 (Incontri di esperienza e cultura giuridica, 7).
4 L. Tanzini, Alle origini della Toscana moderna. Firenze e gli statuti delle comunità soggette tra XIV e XVI secolo, Firenze, Leo S. Olschki editore, 2007; Id., “Un aspetto della costruzione dello stato territoriale fiorentino: il registro di approvazioni degli statuti del dominio (1393-1403)”, Società e storia, XXXVII, 2005, fasc. 117, p. 1-36.
5 R. Savelli, “Gli statuti della Liguria. Problemi e prospettive di ricerca”, Società e storia, XXI (1999), fasc. 83, p. 3-33; Id., “Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio”, in R. Savelli (a cura di), Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII), Genova, Società ligure di storia patria, 2003, p. 1-191.
6 Per quello che riguarda Feltre, ad esempio, il frontespizio recita Statutorum magnificae et communis Feltriae libri sex, quibus accessere decreta, partes syndicales, terminationes ac privilegia numquam antehac impressa una cum indicibus locupletissimis, Venetiis, apud Leonardum Tivanum sumptibus Societatis, 1749. I cinque libri editi nel 1551 rimasero immutati; si aggiunse il liber sextus costituito di Partes et decreta magnificae civitatis Feltriae (1418-1735).
7 Due stampe nel Quattrocento, due nel Cinquecento, una nel Seicento prima di quella finale del 1722.
8 B. Chiappa (a cura di), Statuti di Cologna Veneta del 1432 con le aggiunte quattro-cinquecentesche e la ristampa anastatica dell’edizione del 1593, Roma, Viella, 2005 (Corpus statutario delle Venezie, 19).
9 Si trattò di fatto della prima stampa, e per certi versi anzi di un ‘nuovo’ statuto di Cèneda. La precedente impressione, del 1609, fu ritirata dal vescovo Leonardo Mocenigo, titolare dei diritti signorili, per le violente proteste della repubblica veneta a proposito della sovranità su quel territorio; la questione fu discussa anche da Paolo Sarpi, consultore in iure della repubblica. La giurisdizione ecclesiastica su Cèneda fu abolita soltanto nel 1768 e quindi dal punto di vista formale lo statuto del 1772 fu il primo statuto concepito e promulgato sotto la dominazione veneziana. Si veda, con rinvio alla vasta bibliografia precedente, M. Della Giustina, Statuti di Ceneda. Il codice originale del 1474 con le addizioni e le aggiunte sino al 1609, con saggi di P. L. Begotti, L. Zanin, [Belluno], Tipi edizioni, 2017 (Inventa tradere, 2), p. 23-26.
10 G. Cozzi, “Fortuna, o sfortuna, del diritto veneto nel Settecento”, in G. Cozzi, Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII, Torino, Einaudi, 1982, p. 338- 339 (e per l’acuta consapevolezza del Maffei – autore anche di un opuscolo Degli abusi della veneta giurisprudenza – in materia, si veda ibid., p. 333-334).
11 Per un rapido confronto con la situazione toscana, si veda Tanzini, Alle origini della Toscana moderna, op. cit., p. 39.
12 Per le vicende estremamente complesse di questo fondo, si veda http://www.archiviodistatovenezia.it/siasve/cgi-bin/pagina.pl?Tipo=riprodinventariogrande&Chiave=210&Pag=11
13 G. Ortalli, “Venezia e il dogado. Premesse allo studio di un sistema statutario”, in G. Ortalli, M. Pasqualetto, A. Rizzi, Statuti della laguna veneta dei secoli XIV-XVI, Roma 1989 (Corpus statutario delle Venezie, 4), p. 7-28.
14 Si veda O. Pittarello, Nota al testo, in O. Pittarello (a cura di), Statuti di Padova di età carrarese, con saggi introduttivi di G. Ortalli, E. Orlando, S. Gasparini, M. Magliani, Roma, Viella, 2017 (Corpus statutario delle Venezie, 22), p. 74.
15 P. U. Vallerin, Il Comune di Legnago nel XVI secolo. Il diritto, le istituzioni, Verona, edizione Anabasi, 1993, p. 87.
16 In una bibliografia immensa, ricordo solo A. Mazzacane, “Lo stato e il dominio nei giuristi veneti durante il ‘secolo della terraferma’”, in G. Arnaldi, M. Pastore Stocchi (a cura di), Storia della cultura veneta, 3/I (Dal primo Quattrocento al concilio di Trento), Vicenza, Neri Pozza editore, 1980, p. 577-650.
17 «Quidam ius canonicum secuntur, qui beneficia querunt», è il giudizio senza peli sulla lingua di Enea Silvio Piccolomini: D. Gallo, Università e signoria a Padova dal XIV al XV secolo, Trieste, Lint, 1998, p. 58-60.
18 G. Cozzi, “La politica del diritto nella Repubblica di Venezia”, in G. Cozzi (a cura di), Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta, Roma, Jouvence, 1980, p. 110-111 (poi in Cozzi, Repubblica di Venezia e Stati italiani, op. cit.).
19 Ambedue le citazioni in G. Cozzi, “Note su Carlo Goldoni, la società veneta e il suo diritto”, in G. Cozzi, La società veneta e il suo diritto. Saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, sopravvivenza del diritto veneto nell’Ottocento, Venezia, Marsilio, 2000, p. 14. Si veda anche Cozzi, “Fortuna, o sfortuna, del diritto veneto”, art. cit.
20 Si veda sopra, nota 8.
21 In una bibliografia sterminata, nella quale restano un caposaldo le ricerche di Menniti Ippolito e di Ortalli svolte nei decenni scorsi, mi permetto di rinviare (anche per indicazioni specifiche di altri studi) a G. M. Varanini, “Gli angusti orizzonti. Lessico delle dedizioni e “costituzione materiale” negli stati territoriali italiani: l’esempio della Terraferma veneziana (secoli XV e ss.)”, in J.Ph. Genet, F. Foronda (a cura di), Des chartes aux constitutions. Autour de l’idée constitutionnelle en Europe (xiie-xviie siècles), Atti del convegno, Casa di Velasquez, Madrid, 14-16 gennaio 2014. Al riguardo non è inutile rammentare un’altra circostanza relativamente conosciuta: fu nella Terraferma veneta che nella seconda metà del Settecento un colto avvocato, Domenico Carlini, pubblicò una dissertazione sulla pace di Costanza che ebbe una notevole fortuna non solo nell’arealocale (la cita ad es. il piemontese Sclopis): De pace Constantiae Dominici Carlinii disquisitio, accedit eiusdem auctoris dissertatio apologetica de rescripto imperatoris Diocletiani adversus Manichaeos, apud Carattonium, Verona 1763.
22 “Duo exemplaria, quorum unum adservari debeat in ducali cancellaria Verone et alterum Belluni”: così E. Bacchetti, “Descrizione dei codici”, in E. Bacchetti (a cura di), Statuti di Belluno del 1392 nella trascrizione di età veneziana, Roma, Viella, 2002 (Corpus statutario delle Venezie, 16), p. 54.
23 G.M. Varanini, “Gli statuti delle città della Terraferma veneta nel Quattrocento”, in G. Chittolini, D. Willoweit (a cura di), Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna, Bologna, il Mulino, 1991, p. 247-317, poi in G. M. Varanini, Comuni cittadini e stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento, Verona, Libreria Universitaria Editrice, 1992, p. 3-56, da cui si cita.
24 Bacchetti, «Belluno: vicende politiche e produzione statutaria», art. cit., p. 42 ss.
25 A Brescia tra il 1429 (revisione immediatamente successiva alla dedizione) e il 1471 (revisione del vescovo giurista Pietro Dal Monte) le reformationes toccarono il 29 % degli statuta potestatis, il 16 % degli statuti civili, il 43 % degli statuti criminali, né il cesello costante venne meno nei secoli successivi.
26 È quanto accade a Treviso, tra le città della Terraferma quella più strettamente controllata dalla Dominante anche per la profondissima interconnessione economica. Inutilmente infatti, nel 1488, i provveditori del comune affermano che gli statuti valde indigent refformatione, quia quamplura statuta insolita sunt, nonnulla vero propter temporis diuturnitatem et morum civitatis varietatem indigent refformari. Si veda [G. Farronato], “Introduzione”, in G. Farronato (a cura di), Gli statuti del comune di Treviso secondo il codice di Asolo, Asolo, Comune di Asolo, 1988, p. CXXII.
27 Dopo lunghe discussioni sulle modalità da adottare per la ricostruzione di un testo affidabile, quando l’operazione fu compiuta (fra 1553 e 1555) il risultato fu considerato insoddisfacente per l’alto numero di correzioni arbitrarie e di errori introdotti; la tiratura fu ritirata e bruciata. Si veda G. Netto, “La condanna al rogo della prima edizione degli statuti di Treviso”, Archivio veneto, s. VII, CXXVII, 1986, p. 165-202.
28 Si veda a titolo di esempio il rapporto fra Ludovico Foscarini e Feltre: G.M. Varanini, «La tradizione statutaria feltrina dal Duecento al Cinquecento», in U. Pistoia, D. Fusaro (a cura di), Gli statuti di Feltre del secolo XIV nella trascrizione cinquecentesca con il frammento del codice statutario del 1293, Roma, Viella, 2006 (Corpus statutario delle Venezie, 20), p. XIX-LXXXVII. Sul Foscarini, una figura complessa e di cruciale rilievo, oggetto attualmente di una importante ricerca di Leonard Horsch, si veda per un profilo G. Moro, «Foscarini Ludovico», in Dizionario biografico degli italiani, 49, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1997, http://www.treccani.it/enciclopedia/ludovico-foscarini_%28Dizionario-Biografico%29/
29 Oltre trent’anni fa sottolineò il forte nesso fra cultura umanistica e retorica e vita politico-amministrativa la ricerca fondamentale di M.L. King, Venetian Humanism in an Age of Patrician Dominance, Princeton, Princeton University Press, 1986 (e 20142); e si veda al riguardo la recensione di M. Knapton, Rivista storica italiana, C (1988), pp. 838-847. Per quanto riguarda la vita religiosa e i legami sentimentali e culturali che potevano stringersi fra un patrizio veneziano e una città, valga ancora l’esempio del Foscarini, che molto si occupò del santuario feltrino dei martiri Vittore e Corona, chiamò Vittore un figlio, ecc.
30 Questi concetti furono ben messi a fuoco, con specifico riferimento agli Auditores novi, nella classica ricerca di A. Viggiano, Governanti e governati: legittimità del potere ed esercizio dell’autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna, Treviso, Fondazione Benetton, 1993.
31 Sul quale si torna qui oltre, testo corrispondente a nota 47 e ss.
32 Qualche cenno su quanto segue figurava già nel par. 3g ( «Gli statuti riformati nell’uso») di Varanini, “Gli statuti delle città della Terraferma”, art. cit., p. 50-54.
33 Varanini, “Gli statuti delle città della Terraferma”, art. cit., p. 52 e nota 191.
34 Sul rapporto fra origini della tipografia e fonti statutarie nel Quattrocento, si veda in generale G. Montecchi, “I primi statuti a stampa: le procedure tipografiche di un genere editoriale aperto”, in T. Lazzari, L. Mascanzoni, R. Rinaldi (a cura di), La norma e la memoria. Studi per Augusto Vasina, Roma, Istituto storico italiano per il medioevo, 2004 (Nuovi studi storici, 67), p. 269-294.
35 Varanini, “Gli statuti delle città della Terraferma”, art. cit., p. 48.
36 G. Biadego, Catalogo descrittivo dei manoscritti della Biblioteca Comunale di Verona, Verona, Tipografia Civelli, 1892, p. 264-265, ms. 965; rubato nel 1540, fu poi recuperato nel 1564.
37 Come Paolo Dionisi, che alla fine del Quattrocento donò alla biblioteca del Capitolo la sua magnifica collezione di manoscritti giuridici (lo Speculum iudiciale, Cino da Pistoia, Dino del Mugello, Antonio da Budrio, ecc.) messa insieme mediante acquisti effettuati in giro per l’Italia (Perugia, Padova, Bologna). Cfr. S. Marchi (a cura di), I manoscritti della Biblioteca Capitolare di Verona. Catalogo descrittivo redatto da don Antonio Spagnolo, Verona, casa editrice Mazziana, 1996, p. 181 ss.
38 Per la Biblioteca civica si veda Biadego, Catalogo descrittivo, op. cit. e per le vicende di implementazione ottocentesca del suo patrimonio G.M. Varanini, “Fonti documentarie e istituzioni culturali nelle città venete dei decenni centrali dell’Ottocento: archivi e biblioteche municipali”, dans A. Giorgi, S. Moscadelli, S. Vitali, G.M. Varanini (a cura di), Fonti documentarie ed erudizione cittadina. Alle origini della medievistica italiana (1840-1880), Atti del Convegno (Verona 22-24 ottobre 2015), Firenze, 2019, vol. 1, p. 429-471; Marchi (a cura di), I manoscritti della Biblioteca Capitolare di Verona, op. cit.
39 Per le edizioni, si veda G. Sandri (a cura di), Gli statuti veronesi del 1276 colle correzioni e le aggiunte sino al 1323 (codice Campostrini), I-II, Venezia, Deputazione di storia patria per le Venezie, 1940-1958; S.A. Bianchi, R. Granuzzo (a cura di), Statuti di Verona del 1327, con la collaborazione di G.M. Varanini, G. Mariani Canova, Roma, Jouvence, 1992 (Corpus statutario delle Venezie, 8). Lo statuto visconteo del 1393 (Biblioteca Civica, ms. 2008) è inedito.
40 Biadego, Catalogo descrittivo, op. cit., p. 265-266, ms. 384.
41 Ibid., p. 249-250, ms. 927. La menzione di Pietro di Ancarano dominus noster, e di una sua repetitio tràdita da un manoscritto che il proprietario del codice statutario vide nei manoscritti del giurista cittadino Maggio Maggi, suggerisce una frequenza universitaria padovana. L’uso del manoscritto fu continuativo sino agli anni Trenta del Quattrocento; si vedano le note alle cc. 45v-46r (a proposito di provvedimenti annonari e della civitas nostra Venetiarum in qua bladum non colligitur), 48v (riferimento a provisiones del comune veronese di fine Trecento), 72v-73r (danni dati), 152v, 194r, 195r.
42 Biadego, Catalogo descrittivo, op. cit., p. 247-248, ms. 908. Per il proemio agli statuti del 1450 del Lando, “probabilmente tra le pagine più significative della letteratura veronese del secolo”, si veda R. Avesani, Verona nel Quattrocento. La civiltà delle lettere, Verona 1984 (Verona e il suo territorio, IV, tomo 2), p. 99-102.
43 Biadego, Catalogo descrittivo, op. cit., p. 247, ms. 871.
44 Biadego, Catalogo descrittivo, op. cit., p. 268, ms. 953; inoltre Biblioteca Capitolare, ms. CCII, Statutorum civitatis Veronae liber secundus et tertius, del 1464 (Marchi [a cura di], I manoscritti della Biblioteca Capitolare, op. cit., p. 253).
45 Biadego, Catalogo descrittivo, op. cit., p. 261-262, ms. 963.
46 Ibid., p. 249, ms. 910. Si tratta dello statuto di età viscontea.
47 Si veda l’intero volume G. Rossi (a cura di), Bartolomeo Cipolla: un giurista veronese del Quattrocento fra cattedra, foro e luoghi del potere. Atti del convegno (Verona, ottobre 2004), Padova, CEDAM, 2009, e in specifico G.M. Varanini, “Bartolomeo Cipolla e l’ambiente veronese: la famiglia e le istituzioni municipali”, p. 105-146.
48 Si tratta del ms. 2009 della Biblioteca Civica, databile fra il 1450 e il 1455, sul quale si veda la scheda di G. Castiglioni, “Leges et statuta civitatis Veronae”, in G. Castiglioni, S. Marinelli (a cura di), Miniatura veronese del Rinascimento, Verona, Biblioteca Capitolare, 1986, p. 191-192; cenni in Varanini, “Gli statuti delle città della Terraferma”, art. cit., p. 48. Ce. sta ovviamente per Cepolla.
49 Si tratta del ms. CII della Biblioteca Capitolare; sintetica scheda di G. Zivelonghi, “Leges et statuta civitatis Veronae”, in Biblioteca Capitolare di Verona, Firenze 1994, p. 164 (tav. CX), e si veda Varanini, «Gli statuti delle città della Terraferma», art. cit., p. 52-54, anche con altre osservazioni a proposito dei commenti del Banda sul compromesso more veneto.
50 Si tratta della biblioteca della famiglia Florio, già proprietaria del palazzo che è sede oggi del rettorato dell’Università di Udine. Ringrazio Andrea Tilatti per avermi a suo tempo segnalato questo straordinario testo e per avermene facilitata la consultazione. Sulla biblioteca Florio, si veda A. Tilatti, “Il manoscritto Florio della Commedia: una scheda”, in corso di stampa, p. 53-56. L’esemplare è schedato “Incunabolo Florio 6015”; mancano indizi che permettano di risalire al proprietario (il nome “Pietro Schiavi” che potrebbe indicare una pista per la storia di questo importante testimone è vergato da una mano seicentesca in una delle ultime p., non numerata).
51 Alle p. 130 ss. Allo st. 93 del libro IV si annota anche un importante provvedimento concernente l’importazione, de lanis, telis et staminibus forensibus non conducendis che così recita: declaratum est per rectores die 23 mensis ianuarii 1523 quod lane saloniche possint impune conduci et laborari pro conficiendis pannis bassis et de 52 portatis, cum sint eiusdem bonitatis prout sunt lane S. Mathei. Daniel de Notariis fuit rogatus, notarius.
52 Per quanto sopra si veda M. Magliani, “I tre manoscritti degli statuti comunali di Padova (sec. XIII-XV) conservati nella Biblioteca del Museo Civico: note storiche e codicologiche”, Bollettino del Museo Civico di Padova, LXXVIII, 1989, p. 155-164; S.U. Tjarks, Das “Venezianische” Stadtrecht Paduas von 1420. Zugleich eine Untersuchung zum statutaren Zivilprozess im 15. Jahrhundert, Berlin, Akademie Verlag, 2013 (Studi. Schriftenreihe des Deutschen Studienzentrums in Venedig, Band 7), p. 25-32.
53 Circolò nei cinquecenteschi Tractatus universi iuris (vol. II, Venetiis, F. Ziletti, 1584, f. 272- 283) e viene spesso ricordato anche nei recenti studi di storia sociale e “di genere” (Si veda a titolo di esempio T. Kuehn, Family and Gender in Renaissance Italy, 1300-1600, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, p. 181. Il nome dell’autore compare spesso sotto la forma di “Lauro Palazzi” o “di Palazzo”, ricordando anche l’origine marchigiana della sua famiglia (da Fano).
54 Per quanto precede, si veda Tjarks, Das “Venezianische” Stadtrecht Paduas von 1420, op. cit., risalendo dall’indice s.v. Palazzolo Lauro alla trattazione analitica proposta in numerosissimi luoghi dall’autore. Sul Palazzolo, si veda G. Ronconi, “Il giurista Lauro Palazzolo, la sua famiglia e l’attività oratoria accademica e pubblica”, Quaderni per la storia dell’Università di Padova, XVII, 1984, p. 1-67; A. Belloni, Professori giuristi a Padova nel sec. XV, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1986, p. 269-274; G. Ronconi, “Palazzolo Lauro”, Dizionario biografico degli italiani, vol. 80, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 2014, http://www.treccani.it/enciclopedia/lauro-palazzolo_(Dizionario-Biografico)/
55 Si veda G.M. Varanini, “L’organizzazione del distretto cittadino nell’Italia padana dei secoli XIII-XIV (Marca Trevigiana, Lombardia, Emilia)”, in G. Chittolini, D. Willoweit (a cura di), L’organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV, Bologna, il Mulino, 1994, p. 133- 233; G. M. Varanini, “Gli statuti e l’evoluzione politico-istituzionale nel Veneto tra governi cittadini e dominazione veneziana (secoli XIV-XV)”, in R. Dondarini (a cura di), La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo, Atti del convegno di Cento (maggio 1993), Cento (Ferrara), Assessorato alla cultura del comune di Cento-Deputazione provinciale ferrarese di Storia patria, 1995, p. 321-358.
56 Vedi qua sopra, testo successivo a nota 52.
57 Cozzi, “Politica del diritto”, art. cit., p. 90. Il progetto fu poi ripreso in mano un paio di volte, nel 1527 e nel 1538, ma sempre senza esiti concreti.
58 Si veda, per un esempio relativamente risalente, G. Ortalli, “Percorsi statutari trentini”, in F. Parcianello (a cura di), Statuti di Rovereto del 1425 con le aggiunte dal 1434 al 1538, Introduzione di M. Bellabarba, G. Ortalli, D. Quaglioni, Venezia, il Cardo, 1991 (Corpus statutario delle Venezie, 9), p. 35 ss.; e dello stesso autore, per un’altra area della Terraferma – il Friuli occidentale – «Portogruaro e la tradizione statutaria medievale», in F. Girardi, E. Orlando, F. Rossi (a cura di), Statuti di Portogruaro del 1300 e 1434 con le addizioni e le aggiunte fino al 1642, con saggi introduttivi di P. C. Begotti, G. Ortalli, Roma, Viella, 2002 (Corpus statutario delle Venezie, 17), p. 38 ss.
59 G.M. Varanini, “Il giurista, il comune cittadino, la Dominante. Bartolomeo Cipolla legato del comune di Verona a Venezia (1447-1463)”, in Varanini, Comuni cittadini e stato regionale, op. cit., p. 361-385, passim.
60 Archivio di stato di Verona, Archivio antico del comune, reg. 3.
61 Biblioteca Civica di Verona, ms. 2898.
62 Biblioteca Comunale di Treviso, ms. 430.
63 Biblioteca Comunale di Treviso, ms. 531.
64 Confermato nelle sue prerogative agli inizi del Quattrocento, al momento della dedizione, questo tribunale espresso dal patriziato locale richiamava, nel nome, le prerogative dei “giudici consoli” del comune medievale. Si veda C. Povolo, “Aspetti e problemi dell’amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia”, in Stato società e giustizia, op. cit., p. 176 ss.
65 Per le due citazioni precedenti si veda C. Povolo, “Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale nella Repubblica di Venezia da Lorenzo Priori ai pratici settecenteschi”, in G. Chiodi, C. Povolo (a cura di), L’amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVII), II (Retoriche, stereotipi, prassi), Sommacampagna (Verona), Cierre, 2004, p. 106-107.
66 Povolo, “Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale”, art. cit., p. 72.
67 Povolo, “Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale”, art. cit., p. 75-76.
68 Povolo, “Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale”, art. cit., p. 69.
69 L’amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII), op. cit., I (Lorenzo Priori e la sua Prattica Criminale), p. 3, 11 e passim.
Auteur
-
Gian Maria Varanini
Insegna all’Università di Verona. Studia la storia politico-istituzionale e socio-economica dell’Italia del nord (sec. XII-XV) sotto diversi aspetti (la storia urbana, la società in età comunale e signorile, l’organizzazione del territorio, le fonti documentarie). Ha studiato anche gli stati regionali quattrocenteschi e la storia della storiografia italiana nell’Ottocento. A proposito di statuti: “Gli statuti delle città della Terraferma veneta nel Quattrocento”, in G. Chittolini e D. Willoweit (a cura di), Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna, , Bologna 1991, p. 247-317, e i saggi introduttivi alle edizioni degli statuti medievali di Verona (1992), Valle Brembana (1994), Cologna Veneta (2005), Feltre (2006).
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