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L’illiceità del duello d’onore per « intenzione di vendetta »: disagi concettuali della duellistica d’età moderna
p. 45-55
Résumés
Aux xvie-xviie siècles, les traités de loi criminelle considéraient la vengeance moins comme un fait institué que comme une qualification de l’élément psychologique du crime ; c’est la raison pour laquelle ils la comprenaient dans les essais sur le duel, même si la vengeance avait une signification conceptuelle éloignée du duel. C’est en 1360 que le canoniste Jean de Legnano individualise la catégorie du duel ad odii exaggerationem et le fonde sur le droit naturel instinctif. Bien différent était le duel d’honneur qui, au Moyen Âge et à l’époque moderne, se divisait entre le duel judiciaire d’honneur, permis, public (permissione principe), discipliné et ordonné, et le duel d’honneur clandestin, qui se présentait comme un pacte entre personnes privées et était considéré comme illégitime même s’il était largement répandu. À la différence de ce qui se passait à la fin du Moyen Âge, à l’époque moderne aucune de ces deux formes de duel ne se confondait avec la pure vengeance, car le duel était fondé sur les principes d’égalité sociale et de consentement des deux parties. Par ailleurs, il existait une différence entre la pratique du duel et la vengeance chez les juristes et chez les théoriciens de l’honneur : pour ces derniers, l’opposition était moins nette. Constantin Castriota réussit à individualiser trois degrés de permissibilité, en réservant la vengeance à Dieu, en attribuant le pouvoir de punir au prince et en gratifiant les nobles de la « sodisfatione », ce qui signifie le droit reconnu de se venger en cas d’honneur blessé. C’est de la fin du xviie siècle que datent les caractéristiques d’une vengeance honorable : elle nécessitait d’être une riposte douloureuse, jamais à l’aide d’un intermédiaire, jamais en sachant l’écrasante supériorité de l’adversaire. Ces développements permettront, au siècle suivant, d’attribuer au prince le pouvoir et le devoir de favoriser la résolution des lésions d’honneur en fonction des classes sociales et dans le but d’éviter le recours à une justice alternative fondée sur le droit naturel de se venger.
In the 15-17th centuries, the essays by criminal law considered the revenge not so much as an institute, how much rather as qualification of the psychological element of the crime; on it they detained him rather the essays of duel, even if the revenge conceptually maintained a distant meaning from the duel. It’s in 1360 that the canonist Giovanni from Legnano individualizes the category of the duel ad odii exaggerationem and founded it on the instinctual natural right. Well different it was the duel of honour, that among Middle Ages and Modern Age distinguished him in judicial duel of honour, permissible, public (permissione principe) and disciplined by the arrangement; and clandestine duel of honour, a pact among private considered illegitimate even though broadly born. Unlike the Late Middle Age, in the Early Modern Period none of these two institutes approached more with the pure revenge, rooted in the principles of the equality of social class and free consent of both protagonists. On the other end, it is the distinction among the practice of duel and the revenge operated by the jurists in comparison to that of the teachers of honour: for these last ones, in fact, the difference was less clean. Costantino Castriota reaches to individualize three degrees of permissible reaction: reserving the revenge to God, attributing the power to inflict the punishments to the Prince and granting the right to the Noble to the “sodisfatione”, that means to the correct and rightful search of revenge in the case of lesion of the honour. It is of the end of the seventeenth century the treatment of the characteristics of the honourable revenge, which needed not to be realized “for ache way”, neither for by indirect, neither for aware overwhelming superiority. Such development will bring, in the following century, to attribute to the Prince the power and duty to favour the solution of the lesions of honour according to the order of the classes and this with the purpose to avoid the appeal to the alternative justice founded upon the natural right to the revenge.
Texte intégral
1 Itrattati di diritto criminale del ‘500-‘600 non si soffermavano sulla vendetta in quanto tale. La vendetta non vi appariva come sostanza – un istituto –, ma come qualità di una sostanza. La vendetta tendeva ad apparirvi quasi Unicamente nelle vestí di qualificazione dell’elemento psicologico di un reato: un attributo ambiguo in ordine alia sua rilevanza, attenuante o aggravante. Un omicidio per vendetta poteva essere considerato più giustificabile, in quanto indice di minore pericolosità nel colpevole che non un omicidio gratuito o per futili motivi. E però la volontà di vendetta poteva anche essere considerata indice di una insidiosa riottosità nei confronti della giustizia pubblica, espressione di una criminosa inclinazione a farsi giustizia da sé.
2Talvolta, ancora, i giuristi riconoscevano e al contempo disconoscevano la vendetta, facendola sostanzialmente confluiré in talune fattispecie della legittima difesa. Erano però, quelle sulla vendetta, osservazioni sólitamente fuggevoli e rapsodiche. Sulla vendetta si soffermavano, invece, con ben maggiore incisivitá i trattati sul duello, giuristi o meno che ne fossero gli autori1.
Li moderni cavallieri, quali hanno il sangue caldo et la cholera accesa non curano andare in indicio per tale iniurie, et infamie, ma sono desiderosi venire a la spata de boto solo per vendicarse de le iniurie loro, et le sententie indiciale dicono non bastare, ma la spata devere essere la vera satisfatione per stilo de arme2.
3 Sono parole tratte dal fondamentale e pionieristico trattato sul duello redatto nei primi anni ’70 del ‘400 da Paride del Pozzo nella Napoli aragonesa. Nel contesto marziale delle guerre d’Italia del primo Cinquecento gli farà eco un gran numero di altri autori. Diego del Castillo, ad esempio, si interrogava su quale fosse il vero giudice nel duello, su chi emanasse la vera sentenza per il gentiluomo, e concludeva « la spada è certamente il primo e supremo giudice, poiché é la spada che giudica, punisce e annulla le iniquità dei calunniatori, eseguendo una giusta vendetta, giacché non ha nessuno a lei superiore, se non Dio e la verità »3. Giulio Claro, che pure era giurista di primissimo piano oltre che presidente del Consiglio d’Italia sotto Filippo II, nel suo inedito trattato sul duello non si esimerà dal dichiarare che « così anchora sono degni di biasimo coloro che per soverchia viltà trappassano molte cose in silentio delle quali dovrebbono asprissimamente vendicarsi ».
4Duello e vendetta in senso stretto, però, erano pratiche concettualmente assai distanti, come avremo modo di vedere. Già l’usuale formula del giuramento, che doveva essere recitata all’inizio del duello giudiziario d’onore, era assai recisa a questo riguardo, specificando che « sono ricorso e ricorro a questa via di duello non già mosso da desiderio di vendetta né sospinto da odio né rancore. »
Giuro io Giulio Claro per il santissimo nome d’Iddio ottimo massimo che la querela contenuta nel presente cartello, per la quale io intendo di sfidar a battaglia, io la reputo e tengo per vera giusta e legitima, ma, non potendo con altra prova che con l’arme farne conoscere la verità per difesa dell’honor mio, sono ricorso e ricorro a questa via di duello et non già mosso da desiderio di vendetta né sospinto da odio né rancore. Et se altrimente è di quello che io dico et giuro supplico il grande iddio che in me converta la sua vendetta et mi faccia rimaner della proposta battaglia con eterna infamia o morte vituperato perditore. Amen4.
5E quando a meta ‘500 il Muzio, celebérrimo professore d’onore, propose a Cario V una legge che disciplinasse i duelli in tutta l’Europa cristiana, richiese esplicitamente « Che i Prencipi et i Signori sottoposti alia M. V. et al sacro Romano Imperio non diano campo ad alcuno, che prenda querela per intentione di vendetta5 », nel senso che il duello avrebbe dovuto aver luogo Unicamente in presenza di una reale lesione d’onore da sanare. Muzio propendeva, quindi, ad escludere la vendetta non soltanto come istituto, ma anche come qualificazione volitiva di un istituto, cioè del duello. Il duello ‘per intenzione di vendetta’ avrebbe dovuto essere formalmente vietato.
6L’esecrata immagine della vendetta che veniva presupposta era quella di un abbattimento informale fomentato dall’odio e dal rancore. Pietro Monti argomentava che il duello pubblico rappresentava propriamente e plasticamente lo storico superamento della vendetta ferina: Pira ed il risentimento vi si assoggettavano al diritto di ceto. L’emblema di quel superamento era nel campo franco, che individuava un istituto di diritto divino e naturale al pari della guerra6. Gli scontri per pura vendetta – scriverà Antonio Possevino – non meritano neppure il nome di duello, ma quello di semplice e impreciso ‘abbattimento’. Privi di regole, carenti di un’adeguata formalizzazione e di meccanismi garantisti per le parti, gli abbattimenti per vendetta gli apparivano estranei alla problematica dell’onore da cui erano germinati i duelli e le paci private7.
7Intorno al 1360 il canonista Giovanni da Legnano aveva incluso nella sua personale tipologia di duelli anche una sorta di vendetta: il cosiddetto duello per odio esagerato – ad odii exaggerationem –. Il duello per impeto d’odio esprimeva la colpevole reazione dinanzi ad un altrui comportamento percepito come ingiustamente lesivo8. Se pur si poteva considerare genericamente un duello in quanto si concretizzava in uno scontro fra due uomini, il duello per odio ne rappresentava la fattispecie più abominevole, in quanto privo di un qualsiasi barlume di sostanza etica. Un sentimento abbietto come Podio vi appariva come l’elemento qualificante e costitutivo.
8Istituto naturale certo, ma rispetto a quale diritto naturale? Secondo Giovanni da Legnano il duello per impeto d’odio si fondava sul diritto naturale istintuale, che era proprio delle più infime pulsioni, e che doveva quindi subordinarsi alle superiori esigenze del diritto naturale razionale e ancor più all’ovvia prevalenza del diritto naturale religioso9.
9Il duello d’onore era altra cosa, ma è preliminarmente necessario ricordarne sommariamente i due modelli in uso in Europa fra medioevo ed età moderna: il duello giudiziario d’onore e il duello clandestino d’onore, giuridicamente lecito il primo, mero reato il secondo, sia pur di fatto ampiamente tollerato.
10 Il duello giudiziario d’onore fu essenzialmente una costruzione della cultura italiana del xv-xvi secolo: una compiuta formalizzazione/giuridicizzazione delle consuetudini nobiliari, che risolvevano attriti e conflitti endocetuali nel duello d’onore, il tribunale del gentiluomo, uno dei perni del diritto specifico della nobiltà.
11Nel duello giudiziario d’onore giudice era il signore – munito di giurisdizione – che aveva concesso il campo franco per letrera patente e che era stato individuato/patteggiato dalle parti, attraverso formali procedure. Era un giudice, di cui la dottrina discusse animatamente i connotati, ma era comunque un giudice nel senso più pregnante del termine, davanti al quale si svolgeva un vero e proprio processo, con un attore ed un convenuto, con eccezioni, repliche, termini, responsi pro parte, questioni incidentali, sentenze interlocutorie e definitive. Insomma – ribadivano sempre i trattatisti –: Duellum honoris causa, sed ad instar iudiciorum. Non aveva, quindi, nulla a che fare concettualmente con la vendetta: era un giudizio rituale, sia pur « all’uso militar-nobiliare ». Non era vendetta più di quanto lo fosse rivolgersi al tribunale ordinario.
12Con il duello giudiziario conviveva il semplice duello clandestino fondato sul mero accordo privato. Era conosciuto e praticato in Italia quantomeno dal tardo ‘300, se, ad esempio, il giurista Baldo degli Ubaldi asseriva lapidariamente che « il duello pubblico è permesso. Infatti il duello per pubblica concessione non merita pena, diversamente se per patto di privati, poiché questo non può aver luogo10 ».
13Il duello ex pacto privatorum era anzitutto un reato, ma la sua reale efficacia quale rimedio d’onore era discussa anche in connessione con l’etica di ceto. Contro il duello privato, infatti, si appuntava anche la critica, sia pur circostanziata, della trattatistica cavalleresca « cortese ».
14II cavaliere era anzitutto un nobile o comunque un militare d’onore, al quale si richiedeva in ogni occasione un idoneo apparato, con la presenza-testimonianza del proprio ceto, e quindi con un’idonea pubblicità. Al duello clandestino, però, mancava quell’acconcio apparato pubblico, utile per restaurare pienamente l’onore davanti ai propri compari. Era invece: « cosa turpissima fora de ogni disciplina militare [...] costume apertenente ad vilissimi beccarini, ruffiani, et gente plebea, quali sono da essere puniti dal iudice de la publica iustitia11 ». Ed era mancanza tanto più grave allorché si trattava di sanare il bene supremo dell’onore, in quanto onore estrinseco, coito dall’etica cavalleresca nella sua dimensione prettamente sociale di « mala fama12 »: era questo un difetto che segnava ancor più in profondità la pura vendetta, che in età moderna è ormai occulta per definizione, a differenza dell’esperienza bassomedievale13.
15Il contrasto della vendetta con entrambi i tipi di duello si annidava nell’anima stessa della prassi duellare, fortemente radicata sul principio (a) dell’eguaglianza cetuale e (b) del libero consenso di entrambe le parti. Per partecipare al duello le parti dovevano essere entrambe plenamente consenzienti, al punto che l’inopinato abbattimento d’armi, insorto improvviso nel calore dell’ira – calore iracundiae – era considerato mera rissa. Tutt’al contrario presupposto inderogabile del duello era un qualche decorso di tempo – temporis mora – tra il fatto scatenante e lo scontro in armi. Le parti dovevano stabilire, anche nel duello clandestino, un luogo ed un tempo, consentendo alle loro volontà una fredda e consapevole valutazione dei fatti e permettendo, altresi, un’equa e garantista organizzazione del duello stesso.
16Di massima, dunque, l’impianto del problema nella scienza dell’onore d’età moderna potrebbe apparire abbastanza chiaro: il duello non doveva mai apparentarsi con la pura vendetta in nessuna delle sue due versioni, né in quanto duello giudiziario – permissione principi –, né in quanto duello clandestino – pacto privatorum. E tuttavia il quadro non é cosí netto, né sul piano documentale, né su quello dottrinale. Il fenomeno della vendetta violenta rimane fortemente radicato nella cultura d’antico regime14.
1711 più sicuro punto d’osservazione sulle polemiche che attraversarono la duellistica sul tema del nesso con la vendetta è quello della distinzione fra la duellistica dei giuristi e quella dei professori d’onore: diverse culture, diverse idee di duello, diverse idee sul rapporto con la vendetta.
18Secondo il giurista Paride del Pozzo « Il duello è una battaglia singolare per pruova della verità, tal che chi vince s’intenda haver provato ». Secondo il professore d’onore Giambattista Possevino « il duello è uno abbattimento voluntario tra due huomini, per lo quale l’uno di loro intende provar a l’altro con l’armi, per virtù propria sicuramente senza essere impediti ne lo spatio di un giorno, ch’egli è huomo honorato, et non degno di essere sprezzato, né ingiuriato, et l’altro intende di provare il contrario ». Appare evidente sin da queste laconiche definizioni che si tratta di due mondi diversi e distanti: per il giurista il cuore del problema è nella giudiziarietà, nell’individuazione di una verità formale intorno ad un fatto controverso; per il professore d’onore il cuore del problema è dar pubblica dimostrazione di essere un uomo d’onore che non può essere impunemente disprezzato, al fine di sbandire ogni dubbio o malevola diceria, a prescindere dalla verità o meno delle accuse.
19 Rispetto alla cultura dei giuristi, quella dei professori d’onore fu ben meno netta nella cesura fra vendetta e duello, proprio per la sua minor sensibilità verso la dimensione giudiziaria e per la sua particolare propensione a valorizzare soprattutto l’analisi dell’onore e del risentimento. Secondo Costantino Castriota tre erano i gradi della lecita reazione all’atto ingiusto: la vera vendetta era riservata a Dio; la pena era erogata dal Principe; il diritto alla ‘sodisfatione’ era privilegio del nobile leso nell’onore, ma era una « sodisfatione » che poteva fatalmente trasfigurarsi in giusta e doverosa ricerca di vendetta, quantomeno nei casi consentiti dall’ethos cetuale:
Tre sono gl’indirizzi che ci rilevano dassi fatti danni: l’una si dice vendetta, l’altra punitione o ver castigo, l’altra sodisfatione. La vendetta è di Dio glorioso, e per ciò disse nei suoi santi, e moralissimi Evangeli “Lasciati a me la vendetta percioche la farò io in vostra vece [...] La punitione, come habbiam detto, è prerogativa reale, e da Principi supremi convien’esser ministrata, come a persone a chi è concesso dar e levar la vita, tuor e restituir la fama [...] La sodisfatione conviene al huomo ne la ristoration de la fama, e recuperation del honore. E quantunque come fu detto sia la vendetta d’Iddio, e la punition de la regal dignità per dritto solco, sendo vendicata da le gente nobbili puoi che per opinion d’Aristotele è periculoso effetto resístete alla consuetudine non volendovi ripugnare dirò bene che le vendette nei casi come odireti che di vendetta ralmente capaci sono s’han da eseguire arditamente, e senza soverchiaria e securtà alcuna, opposito de le punitioni le quai dandosi agli inferiori per le temerità usate ad imitation di principi s’han da seguire con tutte le securtà del mondo. E per ciò che è con la sodisfatione il risco sempre congionto, si privilegiano i defensori dalle leggi, si rispettano dagl’huomini, e s’agiutano il più delle volte da Iddio, et è permisso finalmente dai principi che possano difendendosi conserbare immaculata la fama loro p’il benefitio de la singular battaglia, e prova, e si vera al peso de le ingiurie di parole, e di mani15.
20Per il suo diritto naturale di ceto all’endogiustizia, avvertito consuetudi-nariamente e teorizzato dai trattatisti, il gentiluomo aveva il diritto/dovere di recuperare l’onore perduto per via della propria virtù, che poteva esprimersi socialmente secondo modalità diverse. In un suo inedito trattato l’autorevolissimo Leonardi scriveva che la soddisfazione poteva perseguirsi in cinque modi: con una valorosa replica/vendetta immediata – il cosiddetto « risentimento » –; con il duello – giudiziario o clandestino –; con manifesti ingiuriosi e diffamatorii; con una pace privata d’onore; oppure finalmente, quale ultima ratio, con la vera e propria vendetta di sangue, meditata e preparata16.
21 La dottrina non poteva dimenticare che, secondo talune, diffuse consuetudini cavalleresche, v’erano casi che per gravità e delicatezza richiedevano non un « resentimento duellare », ma una « vendetta honorata »:
Molti casi sono che non richiedeno resentimento duellare ma drittamente di vendetta honorata capaci sono, ricevendo questo soggetto tal accidente reggularmente come serebbe per adulterio di moglie, stupro di sorelle, o ver di madri, concubbito di serve, morte di padre, ferite di fratelli, battiture di servi, e così pure di quelle cose che post’in voce ridond’al obligato maggior vergognia, provedendo in sì fatti casi con la proportion devuta, data la qualità del delitto, e de la persona17.
22Si tratta di due tipologie di fattispecie: casi fortemente privati e domestici, che postulavano una reazione meno evidente e clamorosa di un duello vero e proprio; casi di marcata diseguaglianza cetuale – chi venisse oltraggiato da un soggetto di ceto molto inferiore – che rendevano impossibile il ricorso al duello, ammesso soltanto fra soggetti cetualmente pari – o quasi –.
23Sulla stessa linea un anonimo commentatore cavalleresco dell’Orlando Furioso ariosteo osservava che il rapimento di Doralice – moglie di Rodomonte – da parte di Mandricardo avrebbe dovuto comportare a rigore una vendetta e non un duello18.
24La vendetta del nobile si presentava come una reazione informale e violenta – immediata o programmata – alla lesione d’onore, una reazione generalmente condannata, ma talvolta ammissibile, anzi – in certe situazioni e a certe condizioni – lecita se non doverosa. Il problema era quello di individuare i requisiti di una « vendetta honorata », praticabile dal nobile in certe situazioni particolari ovvero nella pratica impossibilità di arrivare a un duello o ad una pace d’onore.
25Francesco Birago, uno dei massimi autori del primo ‘600, si interrogò attentamente sul profilo di una vendetta legittima in quanto « onorata », il cosiddetto « risentimento a sangue freddo per vendetta »:
Il risentimento fatto pensatamente, ed a sangue freddo per vendetta di offesa già ricevuta [...] da ogni legge naturale, e divina è sempre vietato; tuttavia a’ nostri giorni ancora da’ cavalieri per buono viene admesso, quando però in tempo, ed honoratamente è fatto19.
26E quindi la vendetta poteva essere legittima e onorata anche se non effettuata, come ammettevano comunemente i giuristi, per legittima difesa dell’onore nell’immediatezza dell’ingiuria – sine temporis mora – e nei noti limiti romanistici del moderamen inculpatae tutelae.
27Il consenso delle parti e la loro tendenziale eguaglianza cetuale erano, al solito, la chiave di volta della specificità del duello cavalleresco rispetto alla tumultuosità della vendetta ed all’autoritarismo, almeno tendenzialmente, egualitario della pubblica pena20.
28A cosa serviva in fondo la vendetta – si domandava l’Albergati? Null’altro che a procurar dolore o danno all’offensore, ma con essa, se non si usavano mezzi onorati, non si dimostrava affatto che l’offeso fosse virtuoso e meritevole di ricuperare l’onore perduto: anzi con un risentimento disonorevole si sarebbe trovato ancor più infamato21. II Possevini enfatizzava i toni:
[è] necessario che chi si vuol vendicar dell’ingiurie ricevute, se ne vendichi col valor proprio, et non vendicandosi col valor proprio perde l’honore: perché se la vendetta non si fa col valor proprio, ne segue che si faccia con sceleratezza; et chi è scelerato non è degno d’alcuno honore. Et perciò conchiudo che la vendetta non si dee fare né con soperchieria né con inganno, percioche tal vendetta non sarebbe col valor proprio22.
29Alla fine del ‘600 Giuseppe Maria Grimaldi propose un vero e proprio sistema delle reazioni nobiliari. Se gli sembrava lecita e naturale l’immediata reazione in difesa dell’onore, considerava ammesso soltanto in casi particolari il « meditato risentimento per vendetta », ma il più abominevole era – al solito – il risentimento disonorevole, cioè compiuto fuori dai canoni dell’onore cavalleresco.
30A questo proposito tre erano, di massima, gli argini formali imposti dalla scienza dell’onore affinché potesse parlarsi di vendetta onorevole.
31(1) Che la vendetta non fosse condotta ‘per mal modo’, ad esempio con un agguato o con un assalto alie spalle. (2) Che la vendetta non fosse realizzata per via indiretta, cioè tramite un mandatario/sicario, ma personalmente e con virtù propria. (3) Più in generale la vendetta non doveva aver luogo per consapevole soperchieria, cioè in condizioni di tale schiacciante superiorità, che l’ingiuriato non era materialmente in condizione di opporre un’energica ed acconcia reazione cavalleresca:
Propria e vera soperchieria é quella che un huomo scientemente con suo gran vantaggio va a far ingiuria ad un altro et che qui vada di modo armato et accompagnato che sia certo di poter securamente offendere et non essere offeso. Soperchieria è anco quella che si fa ad un altro con vantaggio, qual si voglia che sia questo vantaggio d’armi o di favori, pur che vada con questo animo di conoscere esser all’altro in quel vantaggio superiore. Vi bisogna come dico nel più et nel meno l’animo di colui che la fa, che d’altro modo non la farebbe23.
32La vendetta per consapevole soperchieria – la consapevolezza di aggredire l’avversario in una posizione di evidente vantaggio – era di fatto assai problematicamente dimostrabile, ma comportava l’infamia per chi la praticava, oltre che la sua perpetua indegnità al privilegio del duello24.
33Di fatto la vertenza d’onore fra nobili si dipanava e si contorceva assai spesso in un intrico di ingiurie, sfide, duelli pubblici e privati, venderte, agguati, ricorsi alia giustizia criminale, paci private, sia pure – almeno nell’Italia padana – con una costante attenzione ai principi della scienza dell’onore.
34In un responso redatto dal Duca Alfonso II d’Este nelle vesti di professore d’onore si riconosceva esplicitamente al nobile, accanto al privilegio di duello, l’eventuale diritto alia pura vendetta – in quanto violenta reazione infórmale –, ponendoli sostanzialmente sullo stesso piano:
Il Tassone può esser detto ingiuriato, et è cosa certa. Se vuol scaricarsi, ha tre modi, o quel della ragione, e questo sarebbe poco. O quel della vendetta, et questo è in arbitrio di lui volendo, e potendo usarlo. O il duello [...]
Quando volesse più tosto tacer, e starsene aspettando qualche occasion di vendetta, tacerà anchor quell’altro, con dir « Tal sia. Di lui io mi guarderò ». Ma perché il superior loro non dee comportar che si venghi a vendetta alcuna, che è cosa contra il ben viver publico. E dee anco impedir il duello, in quanto può, perché è contra le leggi divine, e humane, e canoniche, se non in certi casi molto necessarii, però ad esso superiore appartiene di poner mano nell’acordo di questi doi cavaglieri25.
35Quest’ ultimo inciso rammenta la missione delle pubbliche autorità nell’impedire allo stesso modo vendette e duelli, e ci induce ad accennare ad un ulteriore ambito problematico, relativamente al viluppo fra vendetta e duello.
36Gli scienziati dell’onore d’antico regime reclamavano quasi unanimemente un intervento delle pubbliche autorità in materia d’onore, che fosse, però, in linea con le sottili specificità cetuali del tribunale dell’onore26. Il tribunale nobiliar-militare quanto al patrimonio dell’onore doveva godere della stessa considerazione attribuita ai tribunali religiosi quanto ai beni spirituali, ed ai tribunali civili quanto ai beni patrimoniali.
37Nel Dialogo di Geronimo de Urrea, Altamiranno si lamentava delle leggi di Castiglia che, con tutte le loro proibizioni, impedivano ad un onesto gentiluomo di « liberamente difendere l’honor suo con la spada in mano »27. Siffatta intolleranza gli sembrava configurare un odioso abuso di potere, un atto intollerabilmente tirannico, giacché il diritto alia difesa dell’onore competeva naturalmente a nobili e militari « per legge antica, et buona », convalidara dal « supremo giudicio di valenti huominif »28. E nell’Italia tardo-cinquecentesca Domenico Mora si fece strenuo difensore dei cavalieri, impiccati agli alberi come banditi da giudici plebei, e questo soltanto perché si vendicavano delle ingiurie sul legittimo fondamento di un loro antichissimo diritto naturale di ceto29. Il mondo sarebbe andato moho meglio se retto non da polverosi tomi di diritto plebeo, ma dall’istinto di giustizia dei nobiluomini. In mancanza di tutto ciò, se uno stolido autoritarismo principesco escludeva qualsiasi forma ordinata per recuperare l’onore nobiliare, il gentiluomo ben poteva e doveva ricorrere ad un autonomo esercizio della violenza, sia puré nei limiti imposti dalla scienza dell’onore.
38Con l’avanzar del secolo tale impostazione dottrinale assume le fattezze di un topos, quello del dovere naturale del Principe d’assecondare la soluzione delle lesioni d’onore secondo l’ethos cetuale:
le offese non si debbono vendicar dall’offesa [...] essendo la vendetta un diritto della sovranità, spettante [...] al Principe, e di sua commissione esercitato da’ suoi ministri di giustizia [...] I Principi però non debbono permettere inimicizie ne’ loro stati [...] e però sono obbligati a costringere chi offese a torto a dare le dovute soddisfazzioni all’offeso; perché se nelle cause civili fanno che il debitore soddisfaccia il creditore; e se nelle criminali, non potendo fare restituire la vita all’ucciso, ne compensano la morte con quella dell’uccisore; debbono ancora esercitar la medesima giustizia verso chi ha ricevuto aggravio nell’onore, che più della robba, anzi della stessa vita, è prezioso [...] Grandissimo biasimo meriterebbero, se per disgrazia del mondo nobile ve ne fossero di quelli, che, per contrario, nelle querele de’ cavalieri impedissero le soddisfazioni a cui si debbono; e che con arresti, precetti, ed altre cautele, usassero della loro autorità o degli arbitri delle rimessioni in essi fatte dalle parti, a solo fine che l’offeso non rimanesse rintegrato nell’onore, e soddisfatto colle forme più ragionevoli, ed onorate30.
39Questo era il giudizio degli scienziati dell’onore. Privata della dimensione della tutela dell’onore nobiliar-militare la giustizia pubblica non avrebbe mai potuto essere completa, ma avrebbe fatalmente giustificato il ricorso ad una temibile giustizia alternativa, quella fondata sul diritto naturale alla vendetta.
Notes de bas de page
1 Per un quadro circostanziato della cultura del duello e della scienza dell’onore rinvìo a due miei precedenti lavori d’insieme: M. Cavina, Il duello giudiziario per punto d’onore. Genesi, apogeo e crisi nell’elaborazione dottrinale italiana (sec. xiv-xvi), Torino, Giapichelli, 2003; M. Cavina, Il sangue dell’onore. Storia del duello, Roma/Bari, Laterza, 2005.
2 Paris de Puteo, Duello. Libro de re, imperatori, principi, signori, gentil’huomini, et de tutti armigeri, continente disfide, concordie, pace, casi accadenti, et iudicii con ragione, essempli, et authoritate de poeti, historiographi, et ecclesiastici, opera dignissima, et utilissinia ad tutti li spiriti gentili, Vinegia, s. n., 1544, [vi.28] fol. 78v-79.
3 lacobus de Castillo, De duello, in Tractatus Illustrium in Vtraque tum Pontificii, tum Caesarei luris Facultate lurisconsultorum, xii, Venetiis, s. n., 1584, fol. 292vb: « Superest ut in calce dicamus, qualiter sit ferenda sententia in hac materia duelli, gladius certe est primus, et supremas iudex in singulari certamine; quia est qui iudicat, punit, ac calumniantium iniquitates expellit, ut in prooemio insti. et exequitur suas vindictas; quia neminem habet superiorem, nisi Deum et veritatem ».
4 Giulio Claro, Trattato di duello [n (Della concessione delle patenti di campo franco)] c. 173rv.
5 Girolamo Muzio, Rispaste cavalleresche [1.2] fol. 112-117v.
6 Petrus Montius, De singulari certamine [II.2-3] s. p.
7 Antonio Possevino, Libro nel quale s’insegna a conoscere le cose pertinentiall’honore [I.8] p. 36.
8 Iohannes de Lignano, Tractatus, ed. Holland, [c. 174] p. 182.
9 Iohannes de Lignano, Tractatus, ed. Holland, [c. 173] p. 180 e passim.
10 Baldus, In primam Digesti veteris [ad Ad legem Aquiliam, Si quis in colluctatione], fol. 317rb.
11 Paris de Puteo, Duello [11.20] fol. 44v-45.
12 Ibid.
13 Sul punto si vedano in particolare i lavori di Andrea Zorzi e il suo contributo in questa stessa sede, ma anche cfr. D. Barthélemy, F. Bougard, R. Le Jan (dir.), La vengeance, 400-1200, Roma, École Française de Rome, 2006.
14 Lo attestano, ad esempio, anche le fonti letterarie: É. Méchoulan (dir.), La vengeance dans la littérature d’Anclen Régime, Montréal, Paragraphe, 2000.
15 Costantino Castriota, Di cavalleria e duello fol. 25v-27.
16 Giovanni Giacomo Leonardi, Libro del Prin. Cavalliero in duello [mscr. 219] cc. 34v-36.
17 Costantino Castriota, Di cavalleria e duello fol. 67v-68v.
18 Lodovico Ariosto, Orlando furioso con cinque nuovi canti del medesimo [...] Con queste aggiuntioni. Vita dell’autore scritta per M. Simon Loman. Allegorie in ciascun canto, di M. Clemente Valvassori Giurecons. Argomenti ad ogni canto, di M. Gio. Maria Vederzotti. Annotationi, Imitationi, et Avertimenti sopra i luoghi difficili di M. Lodovico Dolce, et d’altri. Pareri in duello d’incerto autore. Dichiaratione d’historie, et di favole di M. Thomaso Porcacchi. Ricolta di tutte le comparationi usate dall’auttore. Vocabolario di parole oscure con l’espositione. Rimario con tutte le cadentie usate dall’Ariosto, di M. Gio. Giacomo Paruta, Venetia, Giovani Varisco, 1566, [canto XXVII] p. 326.
19 Francesco Birago, Decision cavalleresche [dec. VII] p. 43.
20 Fabio Albergati, Del modo di ridurre a pace l’inimicitie private, Roma, F. Zanetti, 1583, p. 119-120.
21 Fabio Albergati, Del modo di ridurre a pace..., op. cit., p. 271.
22 Giovanni Battista Possevini, Dialogo dell’honore, Vinegia, Gabriel Giolito De Ferrari e fratelli, 1553, p. 266-267.
23 Giovanni Giacomo Leonardi, Pareri in materia di honore [mscr. 215], c. 196; Giovambattista Pigna, La pace, p. 255; Gio. Battista Olevano, Trattato |1.24], p. 117-118; Francesco Birago, Li discorsi cavallereschi, [I.24] p. 74-76; Francesco Birago, Decisioni cavalleresche [dec. VIII], p. 46-48; Francesco Birago, Consigli cavallereschi, [I.29] p. 96-99.
24 Giovanni Giacomo Leonardi, Libro del Prin. Cavalliero in duello [mscr. 219] c. 35r.
25 Modena, Archivio di Stato, Archivi per materie. Duelli e sfide, 2 cc. sciolte.
26 Fabio Albergad, Del modo di ridurre a pace l’inimicitie private, Roma, 1583, p. 264.
27 Cfr. Geronimo di Urrea, Dialogo del vero honore militare, fol. 2.
28 Geronimo di Urrea, Dialogo del vero honore militare, fol. 4.
29 Domenico Mora, II Cavaliere in risposta del gentil huomo del S. Mutio lustinopolitano, s.l.s.d., p. 99.
30 Giuseppe Maria Grimaldi, Nuova asta d’Achille a soppressione del duello e della vendetta, per ridurre a pace, ed aggiustamento ogni querela, in via cavalleresca, Bologna, Giulio Borzaghi, 1693, p. 17-18, 92, 136-137.
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La vengeance en Europe
Ce livre est cité par
- Charageat, Martine. (2021) Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa Konfliktlösung in der Frühen Neuzeit. DOI: 10.1007/978-3-662-56102-7_13
- Charageat, Martine. (2016) Meurtres entre époux en péninsule Ibérique à la fin du moyen âge (xve-xvie siècles). Annales de démographie historique, n° 130. DOI: 10.3917/adh.130.0025
La vengeance en Europe
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