La vérité
|Partie 4. La vérité du juge
Sacre leze e inganni giudiziari
Scritture e conflitti nella Repubblica di Venezia del primo Seicento
Texte intégral
Quando vedrete qualche lettera di suffragio del Sig. Avogador o d’altro Magistrato superiore, massimamente di quelle che impediscono l’essecutione di sentenza capitale, siate pronto ad ubidirla. E se il Rettore non volesse ciò fare et di quella essecutione ne potesse a voi risultar danno o pregiudicio, protestate che non assentite, fate notare il protesto e tenitene copia appresso di voi, altrimente potreste incorrere in gran travaglio, come già pochi anni avvenne ad un Rettore di Brescia, il quale havendo fatta essequire una sentenza capitale, non ostante una lettera del Sig.r Avogador che suspendeva quell’esecuzione fu costretto ad andar egli et il suo Giudice del Maleficio a Venezia per giustificarsi. Il Giudice scorse gran pericolo et il Podestà, da grave passion d’animo oppresso, s’infermò e morì. Perché non s’aspetta al Giudice inferiore di conoscere se il suffragio del Magistrato superiore sia giusto o ingiusto; ma quantunque ingiusto si deve obedire, suspendere et rescriverle, perché altramente s’introdurrebbe che l’inferiore sarebbe conoscitore del comandamento del superiore, che partorirebbe perniciose conseguenze.
- 1 Giovanni Bonifacio, L’Assessore. Discorso del Sig. Giovanni Bonifacio in Rovigo, MDCXXVII, a cura (...)
- 2 Per una descrizione essenziale delle principali occupazioni di Bonifacio, cf. C. Povolo, «Introduz (...)
- 3 C. Povolo, L’intrigo dell’Onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia fra Cinque e Sei (...)
- 4 M. Melchiorre, Conoscere per governare. Le relazioni dei sindaci inquisitori e il dominio venezian (...)
1Le righe che abbiamo appena letto appartengono al trattato L’Assessore di Giovanni Bonifacio, scritto nel 1604, e destinato a circolare manoscritto fino al 1627, data della sua pubblicazione ufficiale a Rovigo1. E di Rovigo è l’autore delle righe che abbiamo appena letto. Giovanni Bonifacio appartenente al ceto nobile della città, è protagonista della vita delle istituzioni giudiziarie, in veste di Vicario e di Giudice del Maleficio nei più importanti tribunali della Terraferma veneta: Padova, Vicenza, Verona, Brescia, Bergamo, Feltre, Belluno negli ultimi quindici anni del Cinquecento2. L’Assessore – con questo termine si definiscono i componenti lo staff di giurisperiti al servizio dei nobili veneziani inviati come rettori nelle principali città dello stado da Terra – si presenta come manuale delle pratiche d’ufficio e trattato di galateo istituzionale e operativo che l’autore offre al nipote che intende intraprendere la stessa carriera. Gli anni in cui Bonifacio è attivo come giudice sono compresi fra il 1590 e il 1620. Anni difficili, segnati dalla decisa ripresa di istanze autonomistiche da parte dei centri soggetti a Venezia, quali Vicenza, Padova, Verona, la Patria del Friuli affollata di giurisdizioni separate signorili ed ecclesiastiche, dalla diffusione della faida nobiliare e dall’emergenza del banditismo. Sul versante veneziano, come risposta a tali violenze, seppure in modo discontinuo ed episodico, notiamo diversi provvedimenti che intendono disciplinare e reprimere: la delega ai rettori di terraferma di poteri d’intervento fino ad allora sconosciuti; una legislazione che prevede in certi casi la sospensione del «patto» costituzionale stipulato fra la capitale e le città soggette al momento dell’annessione alla Repubblica3; la nomina di Sindaci Inquisitori dotati di «extraordinaria» autorità4.
- 5 Il «classico» sulla classe politica veneziana fra fine Cinquecento e anni trenta del Seicento rest (...)
- 6 La storia delle tensioni fra la Repubblica e la Curia romana in materia di attribuzione di benefic (...)
2Anni ancor più difficili sotto il profilo delle tensioni fra corti di giustizia laiche e tribunali ecclesiastici. È opportuno ricordare che la «Guerra dell’Interdetto» fulminato dalla curia romana, nasce dal fatto compiuto dell’arresto da parte dei rettori di Treviso e di Vicenza di due ecclesiastici, accusati di delitti secolari «atrocissimi»: adulterio, incesto, fratricidio, avvelenamento5. Roma pretendeva che i due inquisiti, perché uomini della Chiesa, dovevano essere invece soggetti alla sua giurisdizione. In numerose occasioni, nel corso del Quattrocento e del Cinquecento, la Repubblica e Roma avevano spesso discusso delle reciproche prerogative in modo vivace e conflittuale6. Ma condizioni di opportunità, valutazioni delle conseguenze avevano suggerito all’una e all’altra di non giungere ad un punto di rottura. E di escogitare accomodamenti. Evidente come a inizio Seicento Paolo Sarpi, ormai eminenza grigia della politica veneziana, e i nobili a lui più vicini ritenessero necessario creare il «caso». In quello straordinario libello di propaganda che è l’Istoria dell’Interdetto Sarpi disegna a tutto tondo il ritratto dei due protagonisti in negativo della vicenda. Seguiamo quello dedicato a Marcantonio Brandolini:
- 7 Paolo Sarpi, Istoria dell’Interdetto, a cura di C. Pin, Conselve, Think ADV, 2006, p. 10-11.
Imputato che esercitasse una tirannide severissima nelle terre vicine della sua abitazione,volendo ricevere la roba di ciascuno a che prezzo li piaceva e commettendo stupri e violazioni d’ogni sorte di donne, per il che anco esercitasse strigarie et altre operazioni magiche; che professasse comporre sottilissimi veneni con i quali avesse levato di vita un fratello proprio dell’ordine di Sant’Agostino; […] e che con l’istesso veneno avesse ridotto il padre proprio ad estremo pericolo della vita; e che avesse commercio carnale continuato con una sorella sua naturale e avvelenasse una serva per non esser da quella scoperto7.
- 8 Paolo Sarpi utilizza in modo abilissimo il fascicolo processuale riguardante Marcantonio Brandolin (...)
- 9 C. Pin, «Introduzione», in Istoria dell’Interdetto, op. cit., p. VII-VIII, suggerisce la possibili (...)
- 10 Per le complesse metamorfosi del lemma e della sua circolarità nei diversi campi del potere e del (...)
3L’abilità letteraria dello scrivente non deve impedirci di riconoscere l’interessante miscela di idiomi di diversa provenienza: quello del diritto, quello della teologia morale, quello relativo allo stereotipo del tiranno che dalla trattatistica politica è giunto a contagiare i linguaggi comuni8. L’intervento narrativo di Sarpi è fortemente selettivo. L’intellettuale veneziano, ormai «consultore» ufficiale della Repubblica, intreccia nella sua ricostruzione delle origini dell’Interdetto discussioni e decisioni del Collegio e del Senato, dispacci dei rettori, materiale processuale9. Il caso delle violenze del nobile vicentino proponeva ai governanti delicate questioni di natura giuridica – la precisa etichettatura di azioni proterve sospese in una zona ambigua fra peccato e reato – e di natura giurisdizionale – a quale autorità spetta il potere di punire? Ma tutte queste, nel pamphlet di propaganda, lasciavano il posto ad una volontà precisa di mozione degli affetti. Le violenze assurde di Marcantonio Brandolini delineavano, nelle righe del trattato sarpiano, il profilo del tiranno. Rispetto alle movenze della trattatistica medievale, in cui i discorsi attorno alle caratteristiche specifiche della tirannide erano contrapposti, in una prospettiva politica e costituzionale, a quelli della libertas e del buon governo, i tratti connotativi del tiranno, nel corso della prima età moderna, avevano finito per dimenticare quelle origini e avevano assunto una coloratura che potremmo definire cronachistica, letteraria e giudiziaria10.
- 11 Per un’interessante ricostruzione di alcuni di questi casi raccolti nelle carte del Consiglio dei (...)
- 12 Oltre al citato lavoro di F. De Vivo, sul mondo della comunicazione politica, e della nascita di u (...)
- 13 Quella dei rapporti fra Nunzi pontifici e consigli politici veneziani, e fra Ambasciatori della Se (...)
4Suppliche e arringhe degli avvocati, rappresentazioni teatrali e novellistiche riprendono, trasformandole radicalmente, le autorità degli autori classici. E se volessimo provare a riconoscere qualche tratto di un’eredità degli antichi, molto più che a Platone, Plutarco o Cicerone, nelle messa in evidenza di uno stereotipo fortunato, nei procedimenti attuati nei confronti di nobili stupratori e bestemmiatori, dovremmo probabilmente riferirci all’influenza granguignolesca delle tragedie di Seneca11. In Sarpi, e in questo mi sembra consistere il suo contributo originale, la risalente tradizione di Bartolo da Sassoferrato o di Marsilio da Padova viene innestata nel tronco della lingua quotidiana dei pratici della giustizia, e riferita alla aspettative di un pubblico più vasto, curioso di conoscere le vicende della politica interna e della politica estera12. Le brutalità di piccoli Gilles de Rais della provincia veneta appaiono, in seguito ad una progettuale risemantizzazione, come modi espressivi della tirannide pontificia. Episodi di malavita aristocratica, a lungo trascurati, e rivendicazioni giurisdizionali, sottoposte nel corso del secondo Cinquecento ad un’intensa opera di mediazione diplomatica fra Venezia e Roma, sono qui utilizzati, dal gruppo dei politici sarpiani, come origine di un’affermazione inflessibile di sovranità, come occasione per inventare una compatta ideologica repubblicana13.
- 14 Cf. C. Pin, I Consulti (1606-1609), I, t. 1-2, Pisa/Roma, Istituti editoriali e poligrafici intern (...)
5Qui ci interessa sottolineare uno dei tanti elementi che si annidano, come testi cifrati, nella narrazione di Sarpi. I procedimenti penali aperti nei confronti di Saraceno e Brandolini sono stati resi possibili dall’intraprendenza dei rettori di terraferma e dai componenti tecnici del loro staff. Sono stati vicari, giudici del maleficio, e cancellieri delle Corti di Vicenza e Treviso ad aver sostenuto in modo intransigente il carico dell’inchiesta e delle accuse. Sono questi oscuri protagonisti delle quotidiane incombenze dei tribunali dello stato da terra ad aver reso possibile la «guerra delle scritture» che ha opposto Venezia a Paolo V. Sarpi ribadirà in più occasioni, nella scrittura dei «consulti» e nell’epistolario, la necessità per la Repubblica di disporre di un corpo di giurisperiti preparati e affidabili. La chiarezza di alcune decisioni dei tribunali veneziani di inizio Quattrocento, scovati negli archivi della secreta di Palazzo ducale, e l’ammirazione per la coeva cultura costituzionale gallicana esito delle guerre civili francesi, rafforzavano nel servita il proposito di un nuovo patto fra politica e giustizia, fra la legittimità del Principe secolare e i privilegi degli ecclesiastici14. Studi accademici e legami di amicizia e di stima con la parte del patriziato veneziano più interessata ad un nuovo modo di governo dello stato regionale avrebbero completato la necessaria Bildung del giudice.
- 15 C. Pin, «“Qui si vive con esempi, non con ragione”: Paolo Sarpi e la committenza di Stato nel dopo (...)
6Non si potrebbe immaginare un ritratto più distante da quello fornito da Sarpi della rappresentazione che fornisce Bonifacio nel suo trattato dedicato all’Assessore. L’erudito di Rovigo nel suo fortunato manuale traccia un profilo del tecnico a servizio dei rettori veneziani caratterizzato da timori e sospetti. Anche le consulte di Sarpi non erano esenti da ricerche di compromessi e da cautele, da un’attenta considerazione, caso per caso, dei rapporti di forza. Ma il gioco degli interessi delle parti e il ruolo delle istituzioni coinvolte emergevano dall’analisi puntualissima sempre nitidamente, e come perfettamente trasparenti si stagliavano le indicazioni operative15. La differente collocazione operativa e istituzionale occupata da Sarpi e Bonifacio, e l’abissale distanza di vigore intellettuale, non bastano a spiegare la contrapposta versione che i due scrittori propongono della giustizia applicata nelle corti di terraferma. I numerosissimi esempi che punteggiano la scrittura dell’Assessore e che descrivono con concretezza le pratiche dei tribunali di fine Cinquecento ci trasmettono l’immagine suggestiva di un giudice sotto assedio. Il percorso del procedimento penale, dalla notitia criminis alla sentenza, è disseminato di trappole che i giudici del maleficio e i loro cancellieri devono esercitarsi a scansare.
- 16 Il riferimento d’obbligo è a R. Villari, Elogio della dissimulazione. La lotta politica nel Seicen (...)
- 17 Giovanni Bonifacio, L’Assessore…, op. cit., p. 53.
7Il clima controriformistico delle delazioni e delle spie, la società locale quasi esclusivamente intenta ad ingannare chi è chiamato ad esercitare la funzione giudiziaria trovano una funzionale espressione, e questo aspetto ci interessa evidenziare qui, nella manipolazione delle scritture d’ufficio e dei fascicoli processuali. Considereremo presto gli effetti delle paradossali distorsioni impresse alla produzione delle littere penali dell’Avogaria. Le distorsioni che segnano la produzione e il recepimento di un mandato così importante costituiscono solo una parte, nella ricostruzione di Bonifacio, di un’imponente strategia di adulterazione e corruzione che coinvolge la redazione di ogni minima annotazione. La nobiltà locale che intende difendere le sue prerogative, da una parte, i rettori veneziani che per un nonnulla si indispettiscono nei confronti dei loro sottoposti e minacciano per questo di rovinare la loro carriera: all’assessore non resta che la prassi della dissimulazione. Insomma, un’anticipazione veneta, e in scala decisamente minore, di una manualistica che culminerà nel trattato Della dissimulazione onesta di Torquato Accetto e che si porrà al centro della discussione sui fondamenti della politica negli anni centrali del Seicento16. Se volete fino all’ultimo tenere celato l’indirizzo che intendete attribuire ad un processo in corso – così Bonifacio educa il nipote – lasciate sul tavolo di casa un abbozzo della sentenza che non corrisponderà per nulla alla vostra reale volontà. Da servi prezzolati e intrusi impossibile difendersi, tanto vale ingannarli17.
- 18 M. Bellabarba, La giustizia nell’età moderna, XVI-XVIII secolo, Roma/Bari, Laterza, 2008, presenta (...)
- 19 Numerosisimi gli studi sull’argomento: cf. ad esempio i saggi raccolti in M. Cavina (a cura di), D (...)
8Tante storie dalle tinte forti emergono a Venezia, come negli altri stati italiani, dalle carte d’archivio: provvedimenti legislativi, processi criminali, suppliche, carte di pace depositate nelle filze dei notai18. Veri e propri generi letterari dedicati al Gentilhuomo e al Duello conoscono uno straordinario successo editoriale e consentono di comprendere in controluce le diverse declinazioni dell’onore, della violenza e della pace che attraversano la società barocca19.
- 20 L’importanza decisiva dal punto di vista politico costituzionale di tale tensione è stata bene evi (...)
9Qui interessa piuttosto indicare due elementi importanti del racconto di Bonifacio citato in apertura di questo saggio sugli imprevisti legati alla concessione di una «lettera avogaresca» della narrazione di Bonifacio: 1) il rapporto fra pubblicità e segreto; 2) il tema della tensione fra procedure fissate dalla legge – previste dagli statuti locali, ribadite dai «pacta» stipulati fra Venezia e le città della Terraferma, confermate dalle pronunce del Senato o del Consiglio dei Dieci, e giustizia «straordinaria20». L’aneddoto posto in apertura di questo saggio mostra bene, se ce ne fosse ancora bisogno, l’intreccio stretto fra diverse modalità di esercizio del potere. Negli stati italiani ed europei del periodo, la legislazione e le definizioni teoriche e giuridiche, sollecitate dall’urgenza del problema dell’ordine dello stato faticavano a distinguere fra sfere di competenza degli agenti del potere centrale e ambiti di giurisdizione delle autorità locali. Banditismo, violenze aristocratiche e contadine: le tensioni che attraversavano la società del «secolo di ferro» obbligavano i governanti a scelte difficili. La fragile legittimità dei poteri costituiti oscillava attorno ad una linea di confine fra dispositivi giudiziari e ritualità procedurali di diverso conio: pubblicità o segretezza, mediazione o intransigenza, la ricerca della pace o la dimostrazione clamorosa di una giustizia punitiva inesorabile. Dilemmi di ordine generale con cui di fatto potremmo riassumere, e semplificare, una miriade di questioni particolari. Ed è sulla particolare versione veneziana della questione che vogliamo soffermarci.
- 21 Particolarmente interessante a questo proposito è la relazione pubblicata da e commentata da C. Po (...)
10La più complessa articolazione dei rapporti tra capitale veneziana e province rendeva possibile il dispiegarsi di un intervento più continuo ed incisivo da parte del centro. Non cancellava tuttavia – anzi probabilmente finiva col rendere ancora più barocca ed estenuante – la tessitura di un sistema legale caratterizzato da un pronunciato particolarismo: il caratteristico e faticoso snodarsi delle cause tra corti locali e tribunali veneziani. Il modello repubblicano presupponeva una rete di garanzie: le ampie possibilità di ricorso in appello ne costituivano il segno tangibile. Anche i Sindaci Inquisitori inviati dalla capitale nelle province con il compito di raddrizzare i torti, di imporre in modo esemplare i canoni di una giustizia inesorabile, erano vincolati al rispetto di quelle regole21.
- 22 Un’innovativa messa a fuoco è costituita dal saggio di id., «Un sistema giuridico repubblicano: Ve (...)
- 23 M. S. Knapton, legge le relazioni di fine mandato dei rettori come strumento, allo stesso tempo, d (...)
11Nelle relazioni lette al Senato al termine del loro mandato operativo, potevano protestare per la ferita che il sistema degli appelli provocava sulle loro quotidiane fatiche, potevano anche dichiarare apertamente che era proprio attorno a quei meccanismi, pensati per facilitare il mantenimento della quiete e promuovere la fiducia dei sudditi verso una giustizia equa, che cresceva vigorosamente e si legittimava un’idea e una pratica della «separatezza22». Tuttavia, qualora si vogliano scorgere i concreti risultati derivati da tante virtuose intenzioni, non è difficile sottrarsi all’impressione di assistere ad un articolato gioco delle parti. Il medesimo nobile veneziano può assumere un’attitudine intransigente nel momento in cui è chiamato a giudicare nella veste ordinaria di rettore di un centro urbano della terraferma, o in quella straordinaria di sindaco inquisitore, mentre quando emette una sentenza all’interno di un tribunale della capitale può apparire più cauto, maggiormente rispettoso verso i privilegi locali, attento alla considerazione degli equilibri politici. Dietro una molteplicità di conflitti e tensioni si delinea così una logica delle istituzioni, un gioco delle parti, che nelle sue continue modulazioni e articolazioni sostanzia le forme della comunicazione politica e amministrativa23.
12Un flusso di informazioni – è questo il materiale su cui si esercitano le pratiche di manipolazione che sono al centro della nostra attenzione – dei cui autori, di chi realmente componeva, registrava, faceva circolare lettere, istanze, scritture, non è facile cogliere le reali fisionomie. Chi sono i «tecnici» del campo della giustizia addetti all’archiviazione dei files processuali? Quale la silhouette di notai delle corti, di giudici assessori, di cancellieri che conducono gli interrogatori, che accolgono i costituti difensivi, che vagliano le testimonianze? E, sul versante della ‘società, chi possiamo immaginare dietro la finzione letteraria di mugnai e contadini, di anziani padri di famiglia, privati delle poche ragioni affettive e materiali che hanno per restare in vita che rivolgono querele al Principe? Chi di fatto conduce dietro le quinte la mano di autori e autrici di narrazioni in cui appare troppo sapiente, rispetto al loro orizzonte di esperienze, la disposizione lessicale, l’articolazione logica degli argomenti, la capacità di evidenziare snodi decisivi sotto il profilo drammatico-emotivo, e insieme di sottolinearne l’importanza in prospettiva giuridica? L’ingenuità naif della supplica è solo apparente; sotto la superficie del testo che leggiamo corre una specie di versione criptata, una sorta di secondo livello, fatto di allusioni a testi normativi, a manuali di giurisprudenza, che i destinatari dovevano saper cogliere. Noi attraverso il confronto fra diverse serie di documenti, la ricorrenza di frasi fatte, di clichès. È sul rapporto fra costituzione materiale, paradigma repubblicano, forme della comunicazione amministrativa che dobbiamo indirizzare la nostra analisi.
- 24 M. Bellabarba, La giustizia…, op. cit., p. 68-72.
- 25 G. Cozzi, «Marin Sanudo il giovane: dalla cronaca alla storia (Nel V centenario della sua nascita) (...)
13La documentazione veneziana – a differenza di quanto si può verificare per altri stati italiani contemporanei24 – appare, ad una prima lettura, particolarmente reticente. Qui il particolare dispositivo ideologico repubblicano, così come si era codificato nel corso del Quattrocento e del Cinquecento, si rifletteva e condizionava le modalità di costruzione delle fonti: nelle filze e nei registri del Senato, del Collegio, del Consiglio dei Dieci, non troviamo traccia delle tensioni o delle differenze che hanno determinato l’emanazione di una norma, il disegno di un’ordinanza. Le parti – le proposte di legge – appaiono trascritte in una veste rassicurante, ufficiale e distaccata. Anche quando un Capo dei Consiglio dei Dieci, un Savio del Consiglio, o un Consigliere ducale, hanno ritenuto di dover distinguere la propria posizione rispetto a quella dei colleghi, le forme della trascrizione ufficiale hanno smussato gli angoli del dissenso. E negli eleganti registri del Quattro e del Cinquecento le proposte di maggioranza e di minoranza restano ben distinte, si situano anche visivamente sulla carta in modo di non trasmettere l’impressione di un irrisolto stato di tensione. Quello che si è svolto nelle aule del governo repubblicano è stato un elegante conflitto di interpretazioni, non la messa a giorno di inconciliabili visioni della politica. L’urgenza drammatica delle scelte, nella documentazione veneziana, resterà allora affidata agli «irregolari», agli esclusi: è il caso di Marin Sanudo, che registrerà per oltre trent’anni la viva voce del dibattito politico e costituzionale, oltre al dérèglement esistenziale di tanti nobili veneziani25.
- 26 E. Miur, Il rituale civico nella Venezia del Rinascimento, Venezia, Il Veltro, 1984, e per una nuo (...)
- 27 La recente ricerca storiografica ha identificato un novo filone di indagine nel archivistic turn. (...)
- 28 La bibliografia sul corpo dei Cancellieri è vastissima. Per un inquadramento generale della normat (...)
14Un sistema costituzionale composto da soggetti «uguali» doveva trasmettere un’immagine compatta di sé, anche nei modi di registrazione delle decisioni politiche. È un aspetto del «mito» di Venezia, quello qui brevemente accennato, che andrebbe indagato a fondo nei suoi esiti pragmatici, accanto a quelli molto più noti dell’iconografia ufficiale, della letteratura encomiastica e celebrativa, dei riti pubblici26. La costruzione dell’archivio rappresenta un momento decisivo a questo proposito. L’archivio, come luogo segreto cui possono accedere solo alcuni sacerdoti ufficialmente riconosciuti, appartenenti alla Cancelleria ducale, come sito in cui si deposita la memoria della Repubblica e in cui si manifesta la legittimità degli atti del Principe27. Ai cancellieri è delegato il compito di trascrivere le decisioni, di ordinarle secondo un sistema coerente, di proteggerle28. Anche per tale motivo, a causa della loro totale, intangibilità, le leze sono sacre, secondo quanto dichiara uno degli elementi della retorica ufficiale del potere. Altre, più complesse e intriganti questioni, si pongono se dagli aspetti che potremmo definire interni della comunicazione politica ci spostiamo verso elementi «esterni». Al colloquio istituzionale cioè che i componenti delle magistrature della capitale intrattengono con i nobili inviati a reggere il governo dei territori e delle città soggette: da Verona a Creta, da Spalato a Brescia.
- 29 R. Derosas, «Moralità e giustizia a Venezia nel ‘500-’600. Gli Esecutori contro la bestemmia», in (...)
15Centro e periferia; capitale e province: protagonisti esclusivi di questa dialettica sono, secondo quanto viene testimoniato dalle carte d’archivio, i nobili delle capitale. Lettere inviate ai Rettori da parte di componenti delle magistrature centrali dotate di una qualche capacità di giurisdizione sul dominio da terra – oltre all’Avogaria di comun e agli Auditori Novi, che sono le principali magistrature d’appello in penale e in civile, si possono enumerare istituzioni con attribuzioni fiscali, finanziarie, di controllo del territorio quali i Provveditori sopra feudi, i Provveditori sopra beni comunali, gli Ufficiali alle Rason Nove, i Revisori e Regolatori alle pubbliche entrate: chi firma i carteggi appartiene sempre al ceto di governo. Quello che non emerge dalla rete della comunicazione ufficiale veneziana – a differenza di coeve strutture di potere a carattere principesco – sono il ruolo effettivo e le sagome dei burocrati e dei tecnici, di coloro che concretamente attribuiscono all’officio i caratteri specifici e la logica della continuità che gli sono necessari29.
- 30 Anche se nel passaggio tra Quattro e Cinquecento le prerogative della magistratura erano state lim (...)
- 31 Mi sono soffermato su questo aspetto originale nella costituzione veneziana, in cui, come noto, le (...)
- 32 Sulla redazione di tali «lettere avogaresche» cf. Zeffirino Giambattista Grecchi, Le Formalità del (...)
16Le rituali e formalizzate procedure, così come si erano venute a definire tra la seconda metà del Quattrocento e le guerre d’Italia, che regolavano il sistema degli appelli alla magistratura dell’Avogaria di comun, continuavano a sussistere, con pochi e non sostanziali mutamenti, negli anni di cui ci stiamo occupando30. Una magistratura, quella dell’Avogaria, dotata di molteplici attribuzioni: dal controllo del Libro d’oro del patriziato veneziano (in cui erano diligentemente registrate le unioni matrimoniali dei componenti dell’élite allo scopo di mantenere intatta l’integrità) alla funzione di Corte di giustizia nella città capitale per crimini di particolare gravità; dal controllo di legittimità sulle decisioni di tutti i consigli della capitale – per legge almeno un Avogadore doveva essere presente alle sedute del Maggior Consiglio, del Senato e del Consiglio dei dieci – al rappresentare un momento di mediazione e di comunicazione politica tra Venezia e le province soggette, in virtù della capacità di recepire in merito a sentenze o atti dei Rettori. É quest’ultimo aspetto che qui ci interessa. Attraverso l’invio di una littera, gli Avogadori – tre nobili occupavano contemporaneamente i seggi della magistratura, ma la lettera poteva essere redatta in autonomia da ciascuno di essi31 – erano in grado di bloccare in qualsivoglia fase del loro svolgimento processi condotti dai Rettori delle città di terraferma assistiti dal loro staff32.
17Si trattava di meccanismi in via di formalizzazione fra fine Cinquecento e inizio Seicento: i registri di lettere avogaresche appaiono più densi, più frequenti, più ordinati a partire dagli anni novanta del Cinquecento. La loro lettura propone interrogativi sul livello di possibili tensioni tra nobili inviati a reggere le città dello stato da terra da una parte e, dall’altra, nobili che occupavano i seggi delle magistrature di controllo della capitale, e più in generale sul rapporto tra tenuta di un sistema giudiziario caratterizzato da un’ampia disponibilità legalitaria e, di contro, tutte le possibilità di manipolazioni cui andava incontro. Con il possibile conseguente rafforzamento di privilegi, di protervie, e con l’offuscamento dell’immagine virtuosa che Venezia voleva trasmettere attraverso l’esercizio della giurisdizione.
- 33 S. Hanley, The Lit De Justice of the Kings of France. Constitutional Ideology in Legend, Ritual, a (...)
18Appare comunque assai difficile cogliere dalle essenziali registrazioni archivistiche le modalità di accoglimento o di rifiuto, di aggiramento o di esplicita disobbedienza, dei rappresentanti veneziani nel momento in cui ben sigillato un mandato dell’Avogaria li raggiungeva. Simile per molti aspetti all’istituto del lit de justice, vergato direttamente dal re di Francia allo scopo di avocare procedimenti giudiziari iniziati nelle grandi corti di giustizia del Regno, i Parlamenti33, la lettera avogaresca se ne differenziava per un aspetto fondamentale. Mentre il documento francese esemplificava, al di là dei suoi effetti pratici, la volontà della mano regia di controllare e disciplinare istanze che da un punto di vista costituzionale le erano subordinate, gli Avogadori, nelle forme della comunicazione istituzionale, si rivolgevano a loro pari. Il lit de justice accompagna e per certi versi approfondisce un conflitto che contrassegnerà a lungo e in modo conflittuale la storia della monarchia, quello appunto tra re e Parlamenti; la lettera avogaresca, nell’ideologia «egualitaria» e repubblicana non dovrà mai palesare logiche di contrapposizione istituzionale. Pur muovendo da casi dolorosi, da situazioni in cui campeggia la violenza, la «lettera» dovrà riprodurre all’esterno l’immagine di un cosmo ordinato e pacificato, di un’armonica collaborazione tra le magistrature, di un diritto equo ed elementare, lontano tanto dalle astrazioni dottrinali che dalle complicazioni della pratica della giurisdizione.
19Il versante che potremmo definire «propagandistico» proprio della lettera avogaresca ha ovviamente una ricaduta sulle modalità di rappresentazione dei conflitti, e sulla tipologia delle scritture che lo accompagnano. Il repubblicanesimo, anche nella sua versione elitaria ed aristocratica, presuppone, fin nei più minuti atti di potere e di giurisdizione, visibilità. La comunicazione è un valore civico: per questo motivo è sottoposta ad una continua opera di formalizzazione. Tuttavia è opportuno precisare che quell’affermata esigenza di trasparenza pone in un cono d’ombra – collocandoli in una zona di semianonimato istituzionale – gran parte dei protagonisti non «nobili» che di fatto costituiscono lo staff degli uffici, garantendo continuità e coerenza delle loro prassi. Solo i patrizi, i componenti dei consigli e delle magistrature veneziane, firmano mandati, dispacci, relazioni, dal più prestigioso degli ambasciatori, al più umile dei Rettori dello Stato da mar. Il pulviscolo di tecnici, di giurisperiti, di pratici, di clienti che occasionalmente o stabilmente compongono lo staff delle diverse magistrature non appare mai nella veste di soggetto delle pratiche istituzionali. La «costruzione» del documento – non come mera curiosità «diplomatica-archivistica», ma come atto fondamentale della ricerca di legittimità di specifici attori istituzionali – resta in gran parte oscura.
- 34 ASV, Capi del Consiglio dei Dieci, Processi criminali delegati, Bergamo, b. 54.
20Se dalla Venezia dell’età barocca, con un salto cronologico in avanti, ci spostiamo nella città del Settecento, e analizziamo la documentazione processuale e normativa prodotta in quel periodo, riceviamo l’impressione che quella scorza protettiva, forse omertosa, che aveva segnato caratterizzato la cultura e la pratica degli offici fra Cinque e Seicento, cesserà di avvolgere l’idioma delle istituzioni. Negli ultimi anni di vita della Repubblica, la modificazione dei rapporti di potere, e la creazione di nuove reti di fedeltà all’interno dell’amministrazione, consentiranno la «pubblicizzazione» di casi clamorosi di corruzione e di manipolazione delle pratiche di potere. Un processo, iniziato nel 1794, e terminato con esiti clamorosi nell’estate del 1797, quando il governo della municipalità democratica è succeduto alla Repubblica, e delegato ai rettori di Padova con il rito del Consiglio dei Dieci racconta le vicende conseguenti alla falsificazione di lettere avogaresche34. Le carte dell’inchiesta hanno messo in luce una rete di mediatori delle liti che muovendo dal contado di Bergamo raggiungono le stanze delle magistrature veneziane. La denuncia era stata rivolta ai Dieci da Francesco Crotti di 23 anni, che nel corso dell’interrogatorio cui verrà sottoposto dichiarerà: di aver «poca pratica di carte e di mondo». Crotti, «molinaro» rappresentava appunto le ragioni dei mugnai del contado bergamasco di fronte al Magistrato delle Vettovaglie, un’istituzione con giurisdizione cittadina sopra la materia dell’approvvigionamento annonario. I «Cavaglieri di comun», una forza di «polizia» a disposizione del consiglio cittadino, così recitava la querela, avevano imposto ai mugnai, «contrariamente al disposto delle Statutarie leggi di quella municipalità» oltre trecento richieste di risarcimento pecuniario. È questa una controversia tipica della società di antico regime: che in questo caso dall’originaria condizione di lite civile aveva assunto tutt’altro profilo. Per rispondere ad una prima sentenza a loro sfavorevole i mugnai avevano incaricato Crotti di intraprendere tutte le vie istituzionali per ottenere ragione. E in questa ricerca aveva incontrato un interveniente presso il Foro di Bergamo che gli aveva promesso un facile successo, Angelo Maestri.
- 35 Ibid., b. 57.
21Un nominativo che incontriamo anche in altri casi giudiziari del periodo: Maestri è infatti protagonista di un altro processo condotto con il rito del Consiglio dei Dieci fra 1793 e 1794, con l’accusa di essere uno dei principali «caporioni» di un’azione infamante nei confronti del rettore veneziano, Ottavio Trento, che al momento di lasciare la città al termine del suo mandato era stato sottoposto a lancio prolungato di innominabili materie organiche e si era ritrovato la carrozza che avrebbe dovuto accompagnarlo nel tragitto infestata da scarafoni, da cavallette35. È questo il milieu in cui si svolge la vicenda della manipolazione della lettera avogaresca. Maestri si presenterà come esperto conoscitore delle regole istituzionali veneziane, e degli individui che le governavano. E da qui le richieste precise di remunerazione per le azioni che intraprenderà a Venezia: un tanto per l’alloggio in quella locanda, un tanto per la scrittura della lettera di presentazione, un tanto per il disturbo prestato e per il tempo occupato nell’inseguire le trame ufficiali della causa. L’illusione di ottenere udienza da uno dei più prestigiosi fra gli Avogadori di quegli anni – Marco Molin – e di riuscire ad ottenere da lui una «lettera» favorevole, costerà molto ai mugnai e a Maestri. Ma al di là di aspetti particolari, degni di una commedia goldoniana degli equivoci, sui quali non vogliamo indugiare, ci interessa piuttosto evidenziare la «desacralizzazione» del mandato sovrano. Che appare sottoposto ad un continuo mercanteggiamento: il simbolo della volontà effettiva di una giustizia indifferente ed equa, appare trasformato nel più duttile strumento di distorsione della prassi dei tribunali. L’atto della diffusione della littera inventato per rafforzare l’autorità della Repubblica nei territori dello Stado, produce una polverizzazione del sistema giurisdizionale.
22La manipolazione è qui esercitata, consapevolmente, lungo l’intero perimetro del sistema politico-amministrativo: dalle formalità previste per la pubblicazione di documenti, alle figure degli uomini di governo. Mostra di conoscere alla perfezione e minuziosamente i dispositivi del potere repubblicano. In questo, si diversifica dalla casistica del tardo Cinquecento o del primo Seicento: qui l’esercizio di distorsione della realtà si esercita attraverso la produzione di scritture. E a queste torniamo ora a rivolgere la nostra attenzione.
- 36 Sul tema delle suppliche del loro ruolo nel sistema politico di antico regime esiste un’ampia lett (...)
23Considereremo a questo proposito due suppliche inviate da due diverse aree dello stato Veneto. La peculiare, e ormai a questa data formalizzata e istituzionalizzata, modalità di scrittura della supplica induce i suoi autori a soffermarsi prima di tutto e ovviamente sugli elementi di iniquità che hanno macchiato i gesti, violenti o no, dei loro avversari36. In secondo luogo, e questo interessa maggiormente, costringe gli interessati a definire le possibili manipolazioni che i malvagi protagonisti dei loro racconti hanno prodotto sul normale e corretto procedere dell’azione della giustizia.
24Sono le distorsioni cui è sottoposta la comunicazione infraistituzionale, e le azioni parallele ed extralegali che influenzano quelle ufficiali ad essere fissate sulla carta dalla redazione della suppliche. Le suppliche sono documenti di parte, e i loro autori sono ovviamente inclinati a descrivere le azioni dei loro antagonisti – individui, famiglie, istituzioni particolari – come naturalmente pervertitrici dell’ordine costituito. È questo il motivo per cui nei particolari documenti che dobbiamo esaminare i racconti di faida si mescolano alla descrizione minuta – quasi da manuale – delle procedure giudiziarie; le violenze più efferate – deturpazioni di cadavere, stupri, incendi, e tutta una gamma di gesti estremi che intendono togliere l’onore dei nemici – si accompagnano a precise ricognizioni sul ruolo e le funzioni delle più diverse autorità: i rettori veneziani, le istituzioni centrali di controllo e d’appello, quali le Quarantìe, i Provveditori sopra feudi, i Provveditori sopra beni comunali, i collegi degli avvocati e dei giuristi delle principali città di Terraferma. Prodotte dall’urgenza del conflitto, dalla necessità di affermare un diritto altrimenti poco visibile, le suppliche al Principe rendono visibili intrecci fra livelli di potere, esplicitano differenze sociali e culturali, stigmatizzano la disponibilità alla corruzione dei «nemici».
- 37 Cf. C. Nubola, A. Würgler (a cura di), Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV- (...)
25Il genere «supplica» è stato recentemente posto al centro dell’attenzione degli storici37. L’interesse per i sistemi e le modalità di comunicazione politica l’indagine sulle strategie di legittimazione e sugli idiomi politici, l’enfasi dedicata alle forme della «narrazione» degli eventi da parte dei loro protagonisti e ai modi con cui si esprime la violenza (quest’ultimo aspetto ha assunto la forma di un genere di un certo successo): la supplica ha consentito inchieste in molteplici direzioni.
- 38 Sulla questione fondamentale del ruolo della fides, fra medioevo ed Età moderna, sono ora da veder (...)
- 39 L. Mannori, Il sovrano tutore. pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel princip (...)
26Le richieste al Principe che reclamano l’intervento delle magistrature centrali possono essere interpretate come atti di fiducia, di disponibilità esercitati da molteplici soggetti nei confronti del Principe38. Che, a sua volta si dimostrerà ben disponibile ad accogliere petizioni che manifestano la volontà di scavalcare il fitto reticolo delle giurisdizioni particolari. Il vertice dello stato, da una parte, e, dall’altra, gli elementi più esposti e «periferici» – comunità rurali, pauperes, vedove e pupilli – collaborerebbero così a costruire un nuovo sistema di rapporti costituzionali. Numerose ricerche hanno dimostrato la fortuna del «paradigma» tutorio – il Principe paterno protettore dei suoi sudditi – entro il perimetro delle società di antico regime39. E certamente i documenti particolari su cui abbiamo indugiato sembrano confermare per molti aspetti la fortuna e la diffusione di tale immagine.
27Riteniamo tuttavia che l’ermeneutica attorno al tipo ideale «supplica» non possa essere limitata alla riproposizione di un modello classico di legittimazione come quello appena citato. La crescente attenzione prestata dagli storici al profilo normativo e giuridico ha contribuito a proporre una lettura di istanze, gravamina, suppliche come rispecchiamento «oggettivo» di strutture di potere e di culture politiche ben definite. Il Principe e le comunità rurali; i funzionari periferici e le burocrazie del «centro»; i marginali, gli esclusi, da una parte, e il sistema organizzato dell’assistenza pubblica, i protettori della disciplina sociale, dall’altra. Intendiamo qui cercare di dimostrare come un’attenzione esclusiva dedicata a rapporti che potremmo definire «verticali» rischi di collocare in un cono d’ombra relazioni invece disposte lungo un asse «orizzontale».
- 40 A. Torre, Luoghi. La produzione di località nell’età moderna, Roma, Donzelli, 2011.
28Lo studio delle asimmetrie e delle tensioni fra l’«alto» e il «basso» – fra il vertice dell’autorità e le più diverse espressioni dei mondi particolari di volta in volta in volta evocati – che il sensibile sismografo della scrittura delle suppliche consente di compiere, non esaurisce la complessità della questione. Oltre alla dimensione giuridico-politica dobbiamo anche tener presenti almeno due altre questioni. La prima riguarda una valenza che potremmo definire culturale/linguistica: le nostre suppliche consentono di rilevare in modo molto concreto e ravvicinato i modi della comunicazione politica, di verificare i processi di alfabetizzazione politica all’interno di mondi sociali ben definiti40; La seconda rimanda all’impatto locale della normativa, della legislazione e delle procedure di controllo connesse, definite nella capitale.
29La principale richiesta degli autori delle suppliche è quella sottrarre il caso in questione al giudice «naturale» che lo sta trattando. Ad esempio il rettore di Vicenza per un reato commesso nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione non potrà proseguire la sua inchiesta in quanto troppo esposto alle ragioni dei potentes loci; o perché incapace di incrinare l’autoreferenzialità delle istituzioni locali. In queste, legami familiari e relazioni clientelari cementate dalla lunghissima consuetudine con l’esercizio del potere, hanno creato una sorta di barriera protettiva, contro la quale si infrange ogni azione mirata a colpire l’integrità della casta. Attraverso la pressione esercitata per privilegio da corti quali la Consolaria, o Consolato, a Verona e Vicenza, o in modo più informale altrove, a Brescia o a Udine, l’esigenza di una giustizia esercitata con «indifferenza» verso ciascuno (indifferenter erga omnes, come ripetono alla noia tante sentenze e proemi di leggi) che i rettori avrebbero dovuto assicurare, appare del tutto velleitaria, un artificio retorico e celebrativo.
30Il tema dell’inadeguatezza, o dell’impotenza operativa, dei rettori veneziani caratterizza molte suppliche inviate al Collegio. E proprio negli anni su cui ci stiamo soffermando si incardina stabilmente nella compilazione delle scritture. Ai loro autori non potevano sfuggire i rischi connessi al discredito che, per quella via, era gettato sulla figura del Rettore. Non di quello specifico rettore, ma del suo ruolo di garante di rapporti fra la capitale e le province soggette del tutto trasparenti. Certo, la richiesta avanzata from below di sottrarre la causa e di trasferire un fascicolo processuale da un tribunale ad un altro non poteva che produrre conseguenze infamante, sotto il profilo del curriculum, della carriera dei nobili veneziani che ne costituivano l’oggetto. E dei componenti della loro familia. E tale delegittimazione poteva essere solo parzialmente mitigata dalla frequente istanza, con grande evidenza posta nella parte conclusiva del dispositivo della supplica, per cui era auspicabile che il file controverso fosse recapitato al banco della magistratura per eccellenza super partes dell’Avogaria.
31Gli esiti narrativi e descrittivi dei nostri documenti, che sembrano affascinare in misura sempre maggiore gli storici, non sono il frutto di un innato candore degli scriventi. Le trame del racconto non sono disposte come pezze di un patchwork postmoderno. Sono piuttosto l’esito di complessi compromessi fra stereotipi giudiziari e lemmi dottrinali tradotti, regole d’ufficio, aspettative particolari, livelli di conoscenza dei meccanismi di potere della Serenissima e degli uomini che li attivano. Il contesto sociale e istituzionale che esce descritto da tali documenti è tutt’altro che una cornice, una specie di sfondo su cui si possono meglio evidenziare le azioni delittuose; è piuttosto l’esito di scelte strategiche. Intende porsi come parte, forse come schema base di una possibile futura azione processuale, entro un sistema di allusioni che non riusciamo del tutto a decifrare. La stesura di una supplica può essere anche intesa come una specie di patto che la parte stipula con componenti della società locale e allo stesso tempo con le istituzioni centrali. Attraversa potenzialmente in senso orizzontale e in senso verticale diversi campi di potere, collega varie isole di giustizia. Entrambi i casi che ora consideriamo raccontano con grande precisione due modalità di richiesta e di applicazione di «lettere avogaresche».
- 41 ASV, Collegio, Risposte di fuori, b. 351, 3 settembre 1599.
32Il Capitano di Brescia – il rettore veneziano incaricato nelle città maggiori di controllare nei settori della giustizia e della fiscalità il «contado», mentre il podestà al podestà era delegato il compito di rappresentare le Serenissima entro il circuiti delle mura urbane – ha inviato i ministri della sua Corte nella comunità di Agnosegno (oggi Agnosine)41. Devono far rispettare un ordine di pagamento alla Camera Fiscale a un suddito inadempiente di tipo particolare: il parroco del villaggio. Con l’ausilio del «console», un rappresentante della comunità, entrano in chiesa; abbattono quindi l’uscio della canonica. La situazione degenera immediatamente: i ministri vengono alle mani con l’ecclesiastico che resta «ferito nel barbuio», ma riesce a sua volta a colpire un componente della squadra dei birri. I rappresentanti della giustizia veneziana – due di essi sono gli estensori della supplica da cui traiamo queste notizie – dovranno abbandonare l’impresa: «essendo messa in confusione tutta quella terra da così rigorosa et intempestiva esecutione essendo noto a molti la violentia ma non la causa». Potremmo ritrovare l’elementare scansione della vicenda fin qui seguita in numerosissimi altri documenti dell’epoca: la sollevazione della comunità nei confronti dei birri, campane a martello, forconi branditi minacciosamente, rapidissima capitolazione dei componenti della squadra si ripresenta con poche varianti in tante relazioni dei rettori, in provvedimenti legislativi, in scritture di governo. Ma qui interessano le risultanze successive. Le violenze che avevano segnato la battagliola avevano prodotto due diverse istanze ai rettori veneziani a Brescia. Delle prima erano autori i birri, umiliati nell’onore, della seconda il parroco, offeso entro il perimetro sacrale della parrocchia. La giustizia avrebbe potuto imputare ai ministri di giustizia un eccesso di zelo, un’inobedienza, come si dirà nel corso del procedimento giudiziario; dall’altra, i severi custodi dell’ordine difficilmente avrebbero potuto consentire che passasse sotto silenzio una così grave infrazione della quiete pubblica; uno sfregio anche se indiretto al loro prestigio. Tale sospensione ermeneutica alimenterà un’incertezza nella decisione della competenza giurisdizionale, ed entrambe favoriranno gli esiti altrettanto difficili e ambigui del caso. Molteplici di luoghi del potere – dal villaggio alla città, dalla pieve rurale ai tribunali veneziani – si avvicenderanno nel corso della storia. Con una significativa eccezione: quella del vescovo bresciano, che pure avrebbe potuto vantare qualche competenza in merito alla questione.
33Il conflitto ermeneutico sull’evento – fallito un tentativo di conciliazione, la pace, condotto dal Capitano veneziano a causa della renitenza del «Reverendo» – si trasferirà in una sorta di storia parallela nei due prestigiosi tribunali presieduti dai rettori veneziani. Il Capitano e il Podestà, con l’ausilio dei rispettivi Cancellieri ed Assessori che concretamente conducevano le pratiche di giustizia, apriranno ciascuno per conto suo un fascicolo. Il Capitano, vantando la prerogativa di giudicare in caso di violenze rurali che avevano come obiettivo i membri del suo staff; il Podestà, come supremo garante della pace nei territori sottoposti alla Repubblica. Un minuetto infraistituzionale non privo di rischi. La tensione, dall’ambito iniziale della violenza rurale, si era addensata a questo punto sopra le prestigiose corti bresciane e qui rischiava di incrinare direttamente il prestigio di uno dei due nobili veneziani. È a questo livello che a scompigliare ulteriormente il gioco interverrà dell’Avogaria. Il Capitano era stato raggiunto da una littera che gli aveva imposto di procedere nei confronti di nove birri quanto all’eccesso di giurisdizione, allo sconfinamento, mentre per il caso della «ferita» il compito di giudicare era stato delegato al Podestà. Questa soluzione non era gradita ad alcuni degli imputati – anche fra le loro fila, par di capire, si è dunque prodotta una spaccatura – che si erano rivolti nuovamente all’officio dell’Avogaria, ottenendo un mandato. Questo obbligava il rappresentante veneziano a non procedere «contro di noi stante il processo et sententia dell’ Ill.mo Capitano».
34La conoscenza precisa dei meccanismi legali consente dunque alle parti di utilizzare in tutta la loro latitudine le risorse offerte dal sistema. Riprendendo il filo del caso, i «narratori» si soffermano con accuratissima ricognizione delle varie tappe della procedura:
Non furno esse nostre lettere revocate dall’Ill.mo Sig.r Avogador nè fu dall’Ill.mo S.r Podestà intimato a noi o alli nostri difensori che intendeva proceder non ostante esse lettere onde noi non credendo di ricever altro travaglio stante dette lettere in capo di mesi 6 doppo dette lettere siamo stati in absentia condannati alcuni in bando di anni 5 di Brescia territorio et dei quattro luoghi alcuni per anni tre et altri in pena pecuniaria. Questa sententia speravano noi infelici che fosse intromessa per capo di disordine, ma non l’habbiamo ottenuto per esserne aperta la via della gratia.
- 42 Sul tema suggestivo e drammatico del rapporto fra infanzia e mestiere delle armi in età contempora (...)
35L’oggettiva disposizione dei fatti e il rischio della distorsione si rincorrono nelle scritture di giustizia. E per quanto la ricostruzione storica cerchi di ritessere tutti i fili del «fatto», si affatichi ad arricchire il contesto, resta sempre la sensazione di qualcosa di indefinito. Di un elemento sfuggente, magari un indizio minimo, che potrebbe essere finalmente rivelatore, come una cifra magica, della coerenza della trama. Con questa attenzione, non possiamo lasciar correre i nominativi dei due «narratori» della storia che si firmano: «io Francesco Zai mi ritrovavo, come tuttavia mi ritrovo, a Zara come soldato in pubblico servizio et io Franceso soldato di età di anni otto in circa di tutte le cose operate inscio et ignaro per la mia gioveni anci pueril età». L’esilio e l’ingenuità: quanto le connotazioni esistenziali, biologiche o caratteriali dei due soggetti principali del caso sono parte di una strategia espositiva e processuale? Un oscuro servitore della Repubblica in terre inquiete, un infante, uno dei tanti che in antico regime e ancora più drammaticamente ai giorni nostri è costretto al mestiere delle armi: su di loro, deboli esposti privi di qualsiasi protezione si è esercitata una violenza che per quanto detto appare tanto più sregolata e ingiustificata42.
- 43 Un’interessante rassegna della letteratura storiografica intorno all’incidenza delle «emozioni» (i (...)
36Il tipo di documentazione che stiamo considerando consente di identificare con molta difficoltà i reali autori delle scritture. La valenza retorica della supplica crea un’utile finzione: soldati, donne perdute, birri, cavallari, anziani padri di famiglia che esercitano il carico di notaio o di sindaco nelle comunità minori, e tanti altri soggetti, si esprimo in prima persona. Con tutte le tonalità del risentimento, del dolore inguaribile, dell’onore infangato, dell’iniquità del mondo. Le risorse di un linguaggio sentimentale – quanto consapevolmente letterario? – vengono dunque attivate dagli anonimi redattori delle scritture. E sono proprio questi soggetti ad occupare gli spazi che separano il luogo del misfatto dai tribunali della capitale; sono essi che attraversano le più diverse stazioni di un percorso che va dal palazzo nobiliare bresciano o veronese, dal feudo della Patria del Friuli o dalle valli bergamasche, dai villaggi del Vicentino o dai borghi fortificati del Trevigiano o del Padovano fino a Venezia. Ed è proprio in questo intricatissimo reticolo di linee, che varrebbe la pena di mettere sulla carta in forma grafica, che possono prender forma diverse forme di manipolazione. Quella che incontriamo nel caso bresciano è di un tipo particolare di cui cercheremo di cogliere il senso. Ci dobbiamo chiedere quanto l’ottenimento di una lettera avogaresca possa rientrare nella categoria della manipolazione. L’interrogativo che abbiamo appena posto rimanda a una questione di ordine ancora più generale cui gli storici in tempi recenti si sono dimostrati particolarmente sensibili: quanto la documentazione di antico regime – e in specie quella che si può definire «giudiziaria» in senso lato – consente di comprendere il rapporto fra forme della violenza e manifestazione/rappresentazione di emozioni e di passioni: odio, amore, ribrezzo43. Il tipo di documentazione che stiamo scorrendo ci consente di porre alcune questioni attorno al rapporto e alle tensioni fra aspettative e conoscenze, percezione immediata e procedimenti di razionalizzazione, emozioni e culture politiche. I protagonisti delle nostre vicende non si rappresentano lo «stato» come qualcosa di dato una volta per tutte, una macchina che si autolegittima esercitando alcune funzioni, in campo fiscale e giudiziario, ma piuttosto come un insieme di risorse – che tendono a moltiplicarsi nel corso dell’età moderna – e che è possibile sfruttare.
- 44 Cf., ad esempio, N. Luhmann, Potere e complessità sociale, Milano, Il Saggiatore, 2010.
37L’interpretazione «funzionalistica» del potere fornita da Niklas Luhmann sottolinea, a mio giudizio in modo suggestivo, il ruolo centrale della «comunicazione» nella costruzione della legittimità dei diversi campi44.
- 45 A. Febbrajo, Funzionalismo strutturale e sociologia del diritto nell’opera di Niklas Luhmann, Mila (...)
- 46 Non sembra casuale l’attenzione che numerose ricerche storiche (si può leggere un utile sintesi in (...)
38Dal nostro punto di vista, l’impressionante moltiplicazione di scritture, documenti, relazioni che corrono da Venezia ai luoghi della Terraferma, e in direzione opposta, dimostrano l’articolarsi di un sistema di rapporti che tende a modificare le regole di gioco fino ad allora stabilite. A strappare la rete di consuetudini, di conoscenze, che aveva sostenuto il difficile dialogo fra capitale e periferie. La crescita dei compiti e delle attribuzioni dello stato moderno, determinata dalla presenza di diverse autorità, sociali, culturali, amministrative, produce – questo ritiene lo studioso tedesco, giungendo a conclusioni che sono state contestate per la loro assenza di fondamento rispetto alle premesse e ai contenuti della ricerca45 – una moltiplicazione dei conflitti fra i suoi componenti. Il sistema – e i «sottosistemi» – per Luhmann funzionano perché riescono a «ridurre la complessità», a operare una selezione, a gerarchizzare le istanze. Nella lettura dello studioso tedesco è assente, o meglio è ricondotta entro le maglie rigide ed assertive del sistema, la riflessione sulle fratture, e quindi, per l’età moderna e contemporanea, l’analisi sulla natura delle rivolte e rivoluzioni, e in generale sugli elementi del «disordine». L’analisi sistemica tende inoltre ad emarginare l’elemento della soggettività, della capacità degli attori sociali di elaborare delle (micro)strategie, di piegare le regole del gioco dettate dall’alto a interessi particolari, di tradurre l’imposizione di norme generali in una risorsa creativa46. La manipolazione, da questo punto di vista, ci appare un elemento di centrale importanze per comprendere la storia delle rappresentazioni culturali e allo stesso tempo la storia costituzionale.
- 47 Cf. a questo proposito l’inchiesta indiziaria condotta da C. Povolo, Il romanziere e l’archivista. (...)
39Dalla lettura intensiva delle suppliche si può notare come, negli anni a cavallo fra Cinque e Seicento, cominciano ad apparire ad apparire alcuni idealtypen che conosceranno una lunga fortuna anche in ambiti in apparenza estranei alle trame della giustizia: la figura del contadino sciocco, ad esempio, e ancor più quella dell’avvocato azzeccagarbugli. Gli storici che si occupano di storia della criminalità non si sono forse interrogati sulle eventuali ispirazioni del gran disegno del romanzo manzoniano direttamente dalle carte d’archivio47? La querelle, i pro e i contra, sull’argomento ci interessano qui solo per questo motivo: gli stereotipi funzionano. Molto prima di Max Weber, i pratici della legge avevano compreso che la costruzione di tipi ideali – schematiche stilizzazioni di comportamenti, di attitudini, di linguaggi collegati nella vita quotidiana da una sorta di aria di famiglia – è necessaria alla comunicazione fra le diverse forme di potere e di autorità che abitano la società di antico regime. Le silhouettes che prendono forma in questo modo costituiscono utili finzioni, figure di un discorso che se si soffermasse a descrivere le qualità specifiche e originali degli individui e dei gruppi smarrirebbe il filo, si frammenterebbe in una narrazione troppo minuziosa, e soprattutto fallirebbe il suo scopo in senso lato politico. Attorno a quei tipi si dislocano, nella stesura delle suppliche, altri elementi, altre tracce, di cui il lettore ha spesso l’impressione di non possedere le chiavi di lettura ed ermeneutiche utili alla loro decifrazione. Le suppliche miscelano abilmente (micro)storie delle procedure di giustizia e barocchi romanzi di degrado e di brutalità, indicazioni delle fonti di diritto che i giudici hanno applicato nel caso specifico (gli statuti locali, il diritto comune, le leggi veneziane, le consuetudini) e descrizioni di ambienti e luoghi (i palazzi signorili e le pievi rurali, le mura urbane e gli spazi aperti della campagna).
- 48 Mi permetto di rimandare a A. Viggiano, «Tirannide e libertà. Metamorfosi del repubblicanesimo a V (...)
40«Maneggi», «tirannie»: la «contaminazione» della giustizia – la corruzione degli ufficiali e le pratiche di manipolazione delle notizie e delle carte – occupano un ruolo rilevante nelle costruzioni sapienti delle nostre scritture. Il trattato di Bonifacio che abbiamo citato rendono noti, traendoli dalla diretta esperienza dell’ officio e dalla trafila dei racconti orali che i giudici assessori si trasmettevano da una generazione all’altra (una sorta di memoria collettiva a metà fra il pubblico e il privato), gli agguati cui vanno incontro anche i più solerti fra gli Assessori. I tranelli disposti lungo la via della giustizia – e attuati da diversi soggetti, che restano comunque non identificati, di una società che non vuol riconoscere la necessità della saggia mediazione operata da Venezia – hanno ancora una volta come obiettivo le procedure burocratiche, formalizzate ma apparentemente minori, come copiare una sentenza, o notificare una denuncia. Il trattato di Bonifacio appare, a tale proposito, dettagliatissimo. Saranno gli stessi assessori a manipolare consapevolmente le loro carte: ma, così affermeranno, allo scopo di tutelare gli iura della Repubblica48.
41Non poteva andare in modo diverso in un ambiente troppo ostile: la dissimulazione serve qui per scansare le intrusioni dall’esterno, le manipolazioni intenzionali. I giudici assessori dovevano vivere tenendo l’attenzione sempre desta. Immaginando tranelli e congiure fin dentro le mura domestiche. Trascorrere il tempo della loro missione in stato d’assedio, come se fossero minacciati da nemici tanto invisibili quanto insinuanti:
- 49 Giovanni Bonifacio, L’Assessore…, op. cit., p. 84.
Non voglio tralasciar di raccontarvi la fraude d’un scelerato, il quale fattosi domestico d’un Giudice da bene, si faceva dar denaro da litiganti per dargli (come falsamente diceva) al Giudice, accioché facesse la sentenza a favor suo, soggiungendo ch’egli, non si fidando del Giudice, non gli voleva dar i denari fino che non havesse publicata la sentenza, la quale, se per caso veniva a favor di colui, diceva poi di haver dato i denari al Giudice; ma se per contrario perdeva la lite, restituiva i danari a chi li havea dati, nè di questa ladraria il povero Giudice sapendo cosa alcuna, la sua fama era ingiustamente lacerata49.
42La «fama lacerata»: dagli oscurissimi soggetti che compongono la familia dei servi del giudice, al magistrato dell’Avogaria. La lettera avogaresca costringe al dialogo diversi ambiti di autorità; tende ad appianare dislivelli di potere, a superare ambiti di giurisdizione separati e difficilmente comunicanti, a collegare spazi geopolitici discontinui, ma quando raggiungeva i suoi destinatari, nel momento in cui il sigillo ducale che ne garantiva l’inviolabilità nel percorso dal Palazzo ducale alle città della Terraferma era strappato essa era sempre percepita come lesiva di un prestigio. Lunga è dunque la lista del «disprezzo» della lettera avogaresca: e ancora più estesa la latitudine dei casi per cui essa viene evocata Di questo, e di altro, racconta il conflitto che vede protagoniste la comunità di Agordo e la città di Belluno. Anche quella che leggeremo è una storia di carte, di scritture, manipolate, trattenute, celate, travisate. E quello che le accompagna: pressioni sociali, diffusione di false notizie, conflitti ermeneutici sulla nozione del privilegio, sulla natura dei fatti.
- 50 È conservato il ASV, Risposte di fuori, b. 348, 27 agosto 1595.
- 51 F. Vendramini, Le comunità rurali bellunesi, secoli XV e XVI, Belluno, Tarantola, 1979, ha fornito (...)
43Il caso risale al 159550. Sono gli ‘uomini di Agordo – comunità di valle che nella sua istituzione rappresentativa, il Consiglio Generale – raccoglie gli esponenti dei villaggi della montagna che da Belluno sale verso il passo San Pellegrino – ad invocare l’intervento risolutore della Serenissima Signoria. La storia costituzionale del Capitanato di Agordo appare connotata da una duplice tensione: verso Belluno, la città capitale della provincia e sede del rappresentante veneziano, e verso le ville minori del contado, che pretendono di godere diritti paritetici rispetto ai residenti del centri maggiore. Violenze, ma soprattutto guerre di scritture, caratterizzeranno nel corso dell’età moderna i tesi rapporti fra le due comunità51. Gli autori della scrittura rivendicano immediatamente la favorevole posizione giurisdizionale dell’ente: «Fu sempre solito in Agort conforme alli privilegi elleger uno del Cons.o il quale come esattor havesse a scuoder li dinari che dal Capitano dalli Consoli et Sindici di quel luogo li sono con particolar ordine et boletino commessi». La competenza in campo fiscale certifica dunque la piena autonomia degli agordini. Gli «esattori» del comune hanno infatti «di tempo in tempo saldato le loro casse»; e i conti della comunità sono stati fin dalle origini controllati e come «legitimi approbati» dai rappresentanti veneziani, «da Cl.mi Rettori di Belluno stati in Sindicato». La virtuosa consuetudine, garanzia di un perfetto equilibrio fra componenti territoriali e governo della Serenissima, era stata ora bruscamente interrotta a causa della malevolenza degli uomini. «Con tutto questo è venuto in animo al Cl.mo Regimento presente di far commandamento che tuti li libri della Cancellaria di Agort li fossero portati a Cividal [Belluno]». Era stato il rettore veneziano ad emettere quell’ordine non già , secondo la scrittura, in seguito ad una formale istanza di parte, quanto piuttosto «persuaso dalle insidiose parole di malevoli et cattivi huomeni». Gravissima risultava la ferita inferta al prestigio della comunità: «potevano a questo comandamento li intervenienti di quel Comune con ragione opponersi, poi che non fu mai che li libri di quella Cancellaria fussero qua et di la transportati con pericolo di perdersi». Lo statuto di Belluno prescriveva che il rettore in persona, o per delega il suo vicegerente (il vicario della sua Corte), doveva recarsi ad Agordo per svolgere l’azione di «sindacato». Ma quella volta gli agordini avevano accondisceso e avevano accettato l’inusuale richiesta «che li conti et maneggi loro sariano stati con quell’occhio di giustitia riguardati che è proprio di V.S.tà». Un’illusione: le «maligne relationi» avevano alla fine avuto la meglio sulle più virtuose delle intenzioni. Una rappresentanza di Agordo, 20-25 individui, si sono presentati al podestà, ma questi non ha voluto ammettere le loro difese, ha negato l’appello e ha pronunciato severe condanne («et se da queste sententie si appellano non vuol SS. Cl.ma obedire le appellationi, ma essequisce le sententie, carcera gli huomini et li minaccia con parole ingiuriose»).
44Le forma della resistenza opposta dal rettore veneziano alle intromissioni delle istituzioni veneziane assume forme sempre più proterve. Un notabile del luogo, tale sier Nicolò Corvato, ha interposto appello alla magistratura degli Auditori che, in risposta, aveva commesso al rettore di «retrattar tutte le cose innovate». Ma questi resiste: «non permette che li suoi atti siano annotati dicendo che non vuole che si possino appellare, ma in voce commette et poi fulmina et essequisce quanto li piace, et se qualcuno di essi di Agort li rappresenta». Era stato il caso di Gasparo Passagatta, nunzio del consiglio di Agordo. Questi aveva ottenuto littere da parte dell’Avogaria. A scopo precauzionale, «ivi credendo esser securo», si era deciso di notificare quegli atti al podestà, mentre questi si trovava raccolto in pie meditazioni nella chiesa di Santo Stefano. Inutile prudenza: il luogo sacro non lo aveva protetto, e il podestà «con tutto che fusse in Chiesa ordinò alla sua Corte che fusse preso o vivo o morto». La fuga del malcapitato conclude la storia. Nessuno ad Agordo intende più candidarsi alla carica di esattore. La deformazione delle regole istituzionali che la febbre delle scritture e dei racconti capziosi ha prodotto potrà essere cancellata solo da un intervento deciso e definitivamente riparatore della Repubblica.
Notes
1 Giovanni Bonifacio, L’Assessore. Discorso del Sig. Giovanni Bonifacio in Rovigo, MDCXXVII, a cura di C. Povolo, Pordenone, Tipografia Sartor, 1991, p. 54. La figura di Bonifacio autore di numerosi testi di gran successo non solo nel campo della cultura giuridica – dalla Historia Trivigiana, al Trattato dei Cenni – è stata oggetto di ricerche parziali che meriterebbero di essere riprese in uno studio dedicato al rapporto fra tecnici/esperti al servizio della Repubblica e poteri veneziani, allo scopo di definire i rapporti e le tensioni fra identità cetuali-corporative, territoriali, e sovralocali. Cf. G. Benzoni, «Giovanni Bonifacio, erudito, uomo di legge e… devoto», Studi veneziani, 9, 1967, p. 247-312. Interessanti notizie sulla famiglia Bonifacio sono in S. Olivieri Secchi, «Ascesa sociale e ideologia in una famiglia polesana fra Cinquecento e Seicento: i Bonifacio», Studi Veneziani, 21, 1991, p. 157-247.
2 Per una descrizione essenziale delle principali occupazioni di Bonifacio, cf. C. Povolo, «Introduzione» di C. Povolo a L’Assessore…, op. cit., «Il giudice assessore nella Terraferma veneta», e G. Benzoni, «Giovanni Bonifacio…», op. cit., p. 257.
3 C. Povolo, L’intrigo dell’Onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia fra Cinque e Seicento, Verona, CIERRE, 1997.
4 M. Melchiorre, Conoscere per governare. Le relazioni dei sindaci inquisitori e il dominio veneziano in Terraferma (1542-1626), Udine, FORUM, 2013.
5 Il «classico» sulla classe politica veneziana fra fine Cinquecento e anni trenta del Seicento resta G. Cozzi, Il doge Nicolò Contarini. Ricerche sul patriziato veneziano, Venezia/Roma, Istituto per la collaborazione culturale, 1958. Il volume di G. Cozzi, ora riedito in id., Venezia barocca. Conflitti di uomini e idee nella crisi del Seicento veneziano, Venezia, Il Cardo, 1995, p. 5-233, ha rinnovato in profondità l’allora asfittico mondo della storiografia venezianistica. La prospettiva dichiaratamente etico-politica adottata da G. Cozzi sottolinea la nettezza dello scontro interno al patriziato della Serenissima fra conservatori e innovatori, ma l’analisi delle congiunture e delle decisioni dei protagonisti rivela la complessità del gioco politico. Assai più rigido e marcato sotto il profilo ideologico appare il dettato del secondo volume di riferimento sul repubblicanesimo veneziano, W. J. Bouwsma, Venice and the Defence of the Republican Liberty. Renaissance Values in the Age of Counter-Reformation, Los Angeles, University of California Press, 1968: per la ricostruzione dell’Interdetto, cf. ibid., p. 399-483. La monografia di F. De Vivo, Patrizi, informatori e barbieri a Venezia nella prima età moderna, Milano, Feltrinelli, 2012, ha fornito una nuova interpretazione della storia politica di quegli anni ponendo al centro dell’attenzione le reti di comunicazione interne ed esterne al patriziato, gli ambiti istituzionali e non della diffusione delle notizie politiche, i protagonisti e i mediatori dell’informazione.
6 La storia delle tensioni fra la Repubblica e la Curia romana in materia di attribuzione di benefici ecclesiastici e soprattutto competenze di giustizia attende ancora il suo autore. Cf., per le questioni beneficiarie, G. Del Torre, Patrizi e cardinali. Venezia e le istituzioni ecclesiastiche nella prima età moderna, Milano, Franco Angeli, 2010; A. Pizzati, Commende e politica ecclesiastica nella Repubblica di Venezia fra ‘500 e ‘600, Venezia, Istituto veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1997.
7 Paolo Sarpi, Istoria dell’Interdetto, a cura di C. Pin, Conselve, Think ADV, 2006, p. 10-11.
8 Paolo Sarpi utilizza in modo abilissimo il fascicolo processuale riguardante Marcantonio Brandolini, oggi depositato (probabilmente una copia di un avvocato) in Archivio di Stato, Venezia (da qui in avanti ASV), Quarantìa Criminal, b. 111. Sulla questione del rapporto fra teologia morale e giustizia nel periodo che qui interessa, cf. E. Brambilla, Alle origini del Sant’Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal Medio Evo al XVI secolo, Bologna, Il Mulino, 2000, e V. Lavenia, L’infamia e il perdono. Tributi, pene e confessione nella teologia morale della prima età moderna, Bologna, Il Mulino, 2004. La questione dei rapporti fra idiomi e clichè elaborati in ambito politico e istituzionale cf. E. Horodovich, «The Gossiping Tongue: Oral Networks, Public Life, and Political Culture in Early Modern Venice», in Renaissannce Studies, 19, 2005, p. 22-45. Della stessa cf. anche la discutibile monografia, Language and Statecraft in Early Modern Venice, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
9 C. Pin, «Introduzione», in Istoria dell’Interdetto, op. cit., p. VII-VIII, suggerisce la possibilità di studiare la narrazione sarpiana come una sorta di complesso mosaico composto da frammenti di sentenze, leggi, relazioni degli ambasciatori, scambi epistolari.
10 Per le complesse metamorfosi del lemma e della sua circolarità nei diversi campi del potere e del diritto, cf. D. Quaglioni, La giustizia nel Medio Evo e nella prima età moderna, Bologna, Il Mulino, 2004, che evidenzia il venire meno del dilemma libertà-tirannide quale luogo formativo della legittimità politica nell’Europa del Cinquecento. A. De Benedictis, Politica, governo e istituzioni nell’Europa moderna, Bologna, Il Mulino, 2001, p. 209-211, ritiene invece che la tensione fra i due lemmi subisca piuttosto una metamorfosi e una sorta di ricollocazione costituzionale attorno alla questione del «diritto di resistenza» dei corpi costituiti nei confronti delle pretese del Principe.
11 Per un’interessante ricostruzione di alcuni di questi casi raccolti nelle carte del Consiglio dei Dieci veneziano, all’inizio del Seicento, cf. M. Vigato, «La figura del nobile “tiranno” nell’età di Lorenzo Priori», in C. Povolo (a cura di), L’amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVII), vol. 2: Retoriche, stereotipi, prassi, Verona, CIERRE, 2004, p. 495-525. Dello stesso autore, «Il “tiranno” di Tribano. Onore famigliare e onore individuale in un processo padovano di fine ‘500», Acta Histriae, 10, 2000, p. 361-384.
12 Oltre al citato lavoro di F. De Vivo, sul mondo della comunicazione politica, e della nascita di un’embrionale opinione pubblica, cf. M. Infelise, I padroni dei libri. Il controllo sulla stampa nella prima età moderna, Roma/Bari, Laterza, 2014.
13 Quella dei rapporti fra Nunzi pontifici e consigli politici veneziani, e fra Ambasciatori della Serenissima e Corte pontificia, fra vescovi e rappresentanti del potere civile nello stato da Terra e nello stato da Mar, è una vicenda tutta da ricostruire. Qualche significativo elemento in E. Bonora, Giudicare i vescovi. La definizione dei poteri nella Chiesa postridentina, Roma-Bari, Laterza, 2007. Per le modalità di «creazione» di una tradizione repubblicana da parte di Sarpi partendo da rivendicazioni di natura giurisdizionale, cf. G. Del Torre, «“Dalli preti è nata la servitù di quella repubblica”. Ecclesiastici e segreti di stato nella Venezia del 400», in S. Gasparri, G. Levi, A. Moro (a cura di), Venezia. Itinerari per la storia della città, Bologna, Il Mulino, 1997, p. 131-158.
14 Cf. C. Pin, I Consulti (1606-1609), I, t. 1-2, Pisa/Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 2001, e Paolo Sarpi, Della potestà de’ Prencipi, a cura di N. Cannizzaro, con un saggio di C. Pin, Venezia, Marsilio, 2006, e C. Povolo, «Un rapporto difficile e controverso: Paolo Sarpi e il diritto veneto», in C. Pin (a cura di), Ripensando Paolo Sarpi. Atti del convegno internazionale di studi nel 450 anniversario della nascita di Paolo Sarpi, Venezia, Ateneo Veneto, 2007, p. 410-415.
15 C. Pin, «“Qui si vive con esempi, non con ragione”: Paolo Sarpi e la committenza di Stato nel dopo-Interdetto», in id., Ripensando Paolo Sarpi…, op. cit.,p. 381-382. L’A. sottolinea come, a partire dal 1609, sia ormai prassi comune per Collegio, Consiglio dei Dieci, Senato «rivolgersi al servita per una consulenza al momento, passargli il dispaccio di un ambasciatore, sottoporgli i tanti problemi sollevati dai rettori di Terraferma, le suppliche provenienti da Terra e da Mar, bolle e brevi pontifici»; e che gli stessi rettori si rivolgano a Sarpi, in forma semiufficiale, per chiedere un consiglio (ibid.).
16 Il riferimento d’obbligo è a R. Villari, Elogio della dissimulazione. La lotta politica nel Seicento, Roma/Bari, Laterza, 2003. L’A. a p. 22 cita una confessione epistolare di Sarpi: «Io porto una maschera, et son costretto a portarla, perché senza di essa nessuno può vivere in Italia». E. Ripari, «Introduzione» a Torquato Accetto, Della dissimulazione onesta/ Rime, a cura di Edoardo Ripari, Milano, Rizzoli, 2012, p. VII, pone nell’elaborazione di una linea genealogica che parte da Bacone e Lipsio e che investe i discorsi sulle virtù della prudentia, e sulla Ragion di Stato, anche L’arte dei cenni, del nostro Bonifacio.
17 Giovanni Bonifacio, L’Assessore…, op. cit., p. 53.
18 M. Bellabarba, La giustizia nell’età moderna, XVI-XVIII secolo, Roma/Bari, Laterza, 2008, presenta un quadro esaustivo sul tema, dedicando una cura particolare alla natura delle fonti.
19 Numerosisimi gli studi sull’argomento: cf. ad esempio i saggi raccolti in M. Cavina (a cura di), Duelli, faide e rappacificazioni. Elaborazioni concettuali, esperienze storiche, Milano, Giuffrè, 2001.
20 L’importanza decisiva dal punto di vista politico costituzionale di tale tensione è stata bene evidenziata dai saggi contenuti in Sistemi di eccezione, numero monografico di Quaderni storici, 131, 2009 (a cura di M. Vallerani); Luigi Lacchè, Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in Antico Regime, Milano, Giuffrè, 1988; e a cura di F. Benigno, L. Scuccimarra (a cura di), Il governo dell’emergenza. Poteri straordinari e di guerra in Europa fra XVI e XX secolo, Roma, Viella, 2007 (cf. l’introduzione dei due curatori, p. 7-33).
21 Particolarmente interessante a questo proposito è la relazione pubblicata da e commentata da C. Povolo, Leonardo Moro – Leonardo Giustinian (Sindaci inquisitori in Terraferma): Relazione sul dominio di Terraferma, 1619-1621, Vicenza, Stamperia Vicenza, 1997. I due magistrati individuavano nei legami di «amicizia» fra nobili veneziani e nobili delle città maggiori dello stato territoriale le origini delle diffusissime distorsioni del sistema giudiziario, ivi p. 27.
22 Un’innovativa messa a fuoco è costituita dal saggio di id., «Un sistema giuridico repubblicano: Venezia e il suo stato territoriale», in I. Birocchi, A. Mattone (a cura di), Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secc. XVI-XX), Roma, Viella, 2006. A proposito delle trasformazioni cinquecentesche e primosecentesche: l’autore scrive: «di fronte all’espansione del centro dominante sul piano penale, i grandi centri urbani dello Stato di Terrafema persero gran parte della loro influenza sui rispettivi territori, che pure formalmente mantennero le antiche suddivisioni amministrative. […]. Era l’antica fisionomia delle antiche istituzioni ad essere ormai mutata e con essa le caratteristiche sociali e politiche dei loro ceti dirigenti», p. 218-9. Tuttavia l’idea di una separatezza, che C. Povolo vede connotata in senso antropologico continuò a sussistere, p. 217.
23 M. S. Knapton, legge le relazioni di fine mandato dei rettori come strumento, allo stesso tempo, di conoscenza e di legittimazione: «“Dico in scrittura…quello ch’a bocha ho refertto”. La trasmissione delle conoscenze di governo nelle relazioni dei rettori veneziani in terraferma. Secoli XVI-XVII», in M. Donattini (a cura di), L’Italia dell’Inquisitore. Storia e geografia dell’Italia del ‘500 nella Descrittione di Leandro Alberti, Bologna, Bononia University Press, 2007, p. 84-87.
24 M. Bellabarba, La giustizia…, op. cit., p. 68-72.
25 G. Cozzi, «Marin Sanudo il giovane: dalla cronaca alla storia (Nel V centenario della sua nascita)», Rivista Storica Italiana, 80/2, 1968, p. 297-314. E’ stato ripubblicato con lo stesso titolo da id., Ambiente veneziano, ambiente veneto. Saggi su politica, società, cultura nella Repubblica di Venezia in età moderna, Venezia, Marsilio, 1997, p. 87-108.
26 E. Miur, Il rituale civico nella Venezia del Rinascimento, Venezia, Il Veltro, 1984, e per una nuova prospettiva, id., «The Anthropology of Venice», in E. Dursteler (a cura di), A Companion to Venetian History, 1400-1797, Leida, Brill, 2013, p. 487-511.
27 La recente ricerca storiografica ha identificato un novo filone di indagine nel archivistic turn. Per le sue applicazioni in area veneta, cf. F. De Vivo, «Ordering the Archive in Early Modern Venice (1400-1650)», Archival Science, 10, 2010, p. 231-248; e id., «Cœur de l’État, lieu de tension. Le tournant archivistique vu de Venise (xve-xviie siècle)», Annales HSS, 68, 2013, p. 699-728.
28 La bibliografia sul corpo dei Cancellieri è vastissima. Per un inquadramento generale della normativa e della stabilizzazione nel corso del Cinquecento della loro funzione cf. A. Zannini, Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna:i cittadini originari (secc. XVI-XVIII), Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1993, e per gli sviluppi settecenteschi, M. Galtarossa, Mandarini veneziani. La Cancelleria ducale nel Settecento, Roma, Aracne, 2009.
29 R. Derosas, «Moralità e giustizia a Venezia nel ‘500-’600. Gli Esecutori contro la bestemmia», in G. Cozzi (a cura di), Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII), Roma, Jouvence, 1985, p. 431-528.
30 Anche se nel passaggio tra Quattro e Cinquecento le prerogative della magistratura erano state limitate: cf. G. Cozzi, «Authority and the Law in Renaissance Venice», in J. R. Hale (a cura di), Renaissance Venice, Totowa, Rowman and Littlefield, 1973, p. 293-345. E’ stato ripubblicato, con qualche modifica, come primo paragrafo del capitolo II di G. Cozzi, Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII, Torino, Einaudi, 1982, p. 81-145 con il titolo «Autorità e giustizia a Venezia nel Rinascimento».
31 Mi sono soffermato su questo aspetto originale nella costituzione veneziana, in cui, come noto, le decisioni delle svariate magistrature sono sempre frutto di una decisione collegiale, in A. Viggiano, «Interpretazione della legge e mediazione politica. Note sull’Avogaria di Comun nel secolo XV», in G. Benzoni, M. Berengo, G. Ortalli (a cura di), Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi, Venezia, Il Cardo, 1992, p. 121-132.
32 Sulla redazione di tali «lettere avogaresche» cf. Zeffirino Giambattista Grecchi, Le Formalità del processo criminale veneto, Venezia, Stamperia del Seminario, presso Tommaso Bettinelli, 1790, t. 1, p. 284-287.
33 S. Hanley, The Lit De Justice of the Kings of France. Constitutional Ideology in Legend, Ritual, and Discourse, Princeton, Princeton University Press, 1983.
34 ASV, Capi del Consiglio dei Dieci, Processi criminali delegati, Bergamo, b. 54.
35 Ibid., b. 57.
36 Sul tema delle suppliche del loro ruolo nel sistema politico di antico regime esiste un’ampia letteratura. Cf. come introduzione C. Nubola, A. Würgler (a cura di), Suppliche e gravamina. Politica, amministrazione giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII), Bologna, Il Mulino, 2002; e id. (a cura di), Operare la resistenza. Suppliche, gravamina e rivolte nell’Europa moderna, Bologna/Berlin, Il Mulino, 2007.
37 Cf. C. Nubola, A. Würgler (a cura di), Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII. Suppliche, gravamina, lettere, Bologna, Il Mulino, 2004.
38 Sulla questione fondamentale del ruolo della fides, fra medioevo ed Età moderna, sono ora da vedere i saggi a cura di P. Prodi, La fiducia secondo i linguaggi del potere, Bologna, ll Mulino, 2008.
39 L. Mannori, Il sovrano tutore. pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici, (secc. XVI-XVIII), Milano, Giuffrè, 1994.
40 A. Torre, Luoghi. La produzione di località nell’età moderna, Roma, Donzelli, 2011.
41 ASV, Collegio, Risposte di fuori, b. 351, 3 settembre 1599.
42 Sul tema suggestivo e drammatico del rapporto fra infanzia e mestiere delle armi in età contemporanea, cf. G. Albanese, Soldatini di piombo. La questione dei bambini soldato, Milano, Feltrinelli, 2005.
43 Un’interessante rassegna della letteratura storiografica intorno all’incidenza delle «emozioni» (in realtà difficilmente identificabili come soggetto d’inchiesta storica, non disponendo i ricercatori del passato di materiali analoghi a quelli degli studiosi di cognitive sciences) sulle pratiche di potere è in S. Ferente, «Storici ed emozioni», Storica, 43-45/15, 2009, p. 371-392.
44 Cf., ad esempio, N. Luhmann, Potere e complessità sociale, Milano, Il Saggiatore, 2010.
45 A. Febbrajo, Funzionalismo strutturale e sociologia del diritto nell’opera di Niklas Luhmann, Milano, Giuffrè, 1975, rappresenta la miglior esposizione critica delle posizioni del sociologo tedesco, e vale, mi sembra, anche per gli scritti luhmanniani successivi alla pubblicazione del libro qui citato.
46 Non sembra casuale l’attenzione che numerose ricerche storiche (si può leggere un utile sintesi in P. Burke, La storia culturale, Bologna, Il Mulino, 2006) hanno dedicato al lavoro pionieristico di M. de Certeau, L’invention du quotidien, t. 1: Arts de faire, Parigi, Gallimard, 1990.
47 Cf. a questo proposito l’inchiesta indiziaria condotta da C. Povolo, Il romanziere e l’archivista. Da un processo veneziano del Seicento all’anonimo manoscritto dei Promessi Sposi, Verona, CIERRE, 2004.
48 Mi permetto di rimandare a A. Viggiano, «Tirannide e libertà. Metamorfosi del repubblicanesimo a Venezia», in E. Fasano Guarini, R. Sabbatini, M. Natalizi (a cura di), Repubblicanesimo e repubbliche nell’Europa di antico regime, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 175-177.
49 Giovanni Bonifacio, L’Assessore…, op. cit., p. 84.
50 È conservato il ASV, Risposte di fuori, b. 348, 27 agosto 1595.
51 F. Vendramini, Le comunità rurali bellunesi, secoli XV e XVI, Belluno, Tarantola, 1979, ha fornito il quadro più completo dell’articolazione della società territoriale nel corso della prima età moderna.
© Éditions de la Sorbonne, 2015