Legittimità implicita dei poteri nell’Italia centro-settentrionale del tardo medioevo
La tradizione cittadina e gli stati regionali
p. 223-239
Texte intégral
Premessa
L’objectif de cette deuxième rencontre sur La légitimité implicite reste de proposer, dans le cadre général d’une sémiotique de l’état moderne, une réflexion sur la perception de la légitimité du pouvoir, qui est au cœur même de l’état moderne, là où se noue l’accord entre le pouvoir (à ses différents niveaux) et la société politique. La perspective reste celle d’une anthropologie politique qui vise à éclairer les mécanismes d’une acceptation du pouvoir (quel qu’il soit) suffisante pour permettre son fonctionnement.
1Ho ripreso, in limine a questo contributo, l’incipit del testo programmatico preparato da Jean-Philippe Genet perché nell’economia di questo incontro di studio mi sembra opportuno che la tematica che mi è stata affidata (in che senso esiste una dimensione di legittimità del potere politico implicitamente riconosciuta, nell’Italia centro-settentrionale del tardo medioevo1? Si può individuare un denominatore comune, un nucleo di processi e di valori del tutto metabolizzati e assimilati che siano efficaci, ma non evidenti bensì impliciti?) debba essere affrontata in modo diretto, andando al cuore del problema. In effetti, nell’intero colloquio questa è l’unica comunicazione specificamente dedicata allo spazio politico italiano nel tardo medioevo, che viene così implicitamente (è il caso di dirlo!) riconosciuto come dotato di peculiari caratteristiche, che lo differenziano da molti altri contesti europei. Di conseguenza, il problema va esposto –anche ai fini di una proficua comparazione– in termini semplici, nella sua radicalità, e almeno in prima battuta senza troppe sfumature.
2Naturalmente, il termine che va in via preliminare esaminato da parte chi si occupa dell’Italia centro-settentrionale –nella problematica che è stata proposta per questo convegno– è quello di «stato». Richiamo qui circostanze notissime, ribadendo che gli studiosi di storia politico-istituzionale dell’Italia tardomedievale si guardano bene dall’usare sic et simpliciter, adottando invece una serie di definizioni complesse, significative proprio nella loro varietà e «fantasia»: una volta messa in discussione la «modernità» delle formazioni politiche che si consolidano a partire dal tardo Trecento, nella storiografia degli ultimi trent’anni si è passati dal neutro e anodino «stato regionale», a «stato moderno d’antico regime», a mosaic-state a composite state, a stato «contrattuale2». Anche la nozione di società politica va maneggiata con cautela, se con questo termine si intende indicare l’insieme dei soggetti che hanno effettiva consapevolezza del significato della propria soggettività e della propria partecipazione al funzionamento di un sistema regolato: perché proprio qui, nel confine tra natura «implicita» del riconoscimento di legittimità e «consapevolezza» di tali limiti, si colloca uno degli interrogativi più stimolanti di questo progetto.
Stati senz’anima? L’assenza di una percezione implicita della legittimità del potere negli stati italiani dal Quattrocento al Settecento
3Confrontando tra di loro le formazioni politiche uscite dal lungo, plurisecolare travaglio della «crisi delle libertà comunali» duecentesche e dal sovrapporsi e dall’affastellarsi delle sovranità e dei dominii che caratterizzò il Trecento italiano –vale a dire agli stati regionali or ora citati, che raggiungono un precario balancement of powers nella seconda metà del Quattrocento (dopo la pace di Lodi, 1454)–, una storiografia imponente non ha potuto fare a meno di sottolineare le profonde differenze che li caratterizzano, tanto in termini di esercizio effettivo della sovranità quanto in termini di legittimità3. È nozione comune, anche se variamente articolata e variamente giudicata nelle ricerche di taglio comparativo (ormai numerose), che il governo centrale degli stati regionali italiani del Quattrocento sia strutturalmente obbligato a estenuanti trattative con i più diversi soggetti assisi sul territorio per l’esercizio della sovranità fiscale e militare, e delle prerogative giurisdizionali e amministrative. Questi soggetti sono i comuni cittadini (in primo luogo), le comunità privilegiate (di varia natura e di vario contesto geografico: montane, di valle, di lago, ecc.), le casate signorili che esercitano giurisdizione4. Da parte dei ceti dirigenti delle istituzioni della periferia –si tratti appunto dei patriziati urbani, delle élites di valle o di borgo, delle grandi famiglie aristocratiche che magari riconoscono un’accomandigia o una condizione di aderenza o di collegamento con il potere centrale di Venezia, di Firenze, di Milano– non c’è nulla di implicito nel riconoscimento della legittimità del potere statale (se implicito significa –come significa– tacitamente riconosciuto, non-detto, inespresso ma reale ed effettivo, automatico e indiscusso, consuetudinario). Al contrario, tutto è esplicitamente contrattato, oggetto di trattativa e di riconoscimento formale: la forte enfasi che la storiografia sullo stato quattrocentesco ha posto sul concetto di dedizione, nel senso di assoggettamento spontaneo, o presentato come spontaneo, ma comunque oggetto di una trattativa, è estremamente significativa a questo riguardo5.
4Schematizzando e procedendo per esempi specifici, nel Quattrocento le polarità estreme possono essere costituite da Bologna –repubblica «per contratto», che è in grado di condurre con il potere papale una vera ed effettiva trattativa6– e Padova, acquisita iure belli da Venezia (dopo un durissimo assedio) nel novembre 1405. Eppure nei primi mesi del 1406 anche Padova organizza i propri rapporti con la repubblica di Venezia mediante una dedizione– che prevede in ogni caso la presentazione di capitula alla Dominante, e una trattativa, da parte di un’ambasciata che rappresenta la comunità cittadina; e ciò avviene in un contesto cerimoniale di «ricercato decoro» e di forte rappresentatività sociale (un cavaliere, un mercante, un dottore universitario), prestandosi grande attenzione da parte di Venezia a separare la comunità cittadina e la sua intrinseca legittimità, dalla sconfitta (e liquidata fisicamente) dinastia dei da Carrara7. All’interno della stessa formazione politica le varianti sul tema sono numerosissime, si tratti dei capitoli presentati dalle comunità lombarde a Francesco Sforza al momento della conquista dei territori già viscontei durante la guerra del 1447-14508, oppure delle or ora citate dedizioni a Venezia delle città che vanno a costituire nel loro insieme la Terraferma o stato da terra (Vicenza, Verona, o appunto Padova; e pochi anni più tardi Brescia e Bergamo). La legittimità del potere di Venezia sulle città della Terraferma, o (ad esempio) del duca di Milano su Cremona, è dunque una legittimità che si fonda nell’accordo bilaterale, esplicito, scoperto, in un contesto nel quale anche la città soggetta può porsi come civitas superiorem non recognoscens9. E neppure al livello del territorio soggetto a una città c’è riconoscimento implicito di legittimità, nel senso che le comunità del contado non seguono necessariamente in modo automatico, passivo, disciplinato le sorti del capoluogo, ma al contrario colgono spesso l’occasione del cambio di regime e dell’assoggettamento alla nuova Dominante per una formale ed esplicita rivendicazione di una condizione di privilegio (più o meno reale, più o meno fondata nel passato) e per una auto-proposizione identitaria.
5Orbene. Nel corso del Quattrocento nessun nodo di nuova legittimità si stringe, quanto al funzionamento dello stato regionale, o territoriale; non si «crea» nulla di sostanzialmente o formalmente nuovo, dopo la semplice iniziale addizione o aggregazione di territori. Si ha in buona misura, come cercherò di mostrare, la gestione di un’eredità del passato, che è l’eredità della legittimità cittadina. Non c’è un progetto: non si pongono né allora né nei decenni successivi le premesse perché, magari in un futuro lontano, vi sia una società politica nuova che trovi un comune terreno di riconoscimento e di azione col potere dello stato; non c’è l’elaborazione di una nuova legittimità che crei le premesse di un futuro automatismo, di un riflesso legittimizzante implicito e automatico.
6Non è questa la sede per approfondire le profonde trasformazioni che gli stati italiani consolidatisi nel corso del Quattrocento hanno attraversato nei secoli successivi, sino al Settecento e poi al collasso dell’ancien régime. Certo, le élites delle città italiane del Quattrocento e del Cinquecento non sono renitenti ad accettare «les mécanismes d’une acceptation du pouvoir (quel qu’il soit) suffisante pour permettre son fonctionnement», per riprendere le parole di Genet. Una nuova società politica (di giuristi, tecnici, burocrati) a livello sovra-cittadino si verrà comunque, con fatica, creando: nella Toscana granducale, nel ducato sabaudo, nella stessa Lombardia spagnola e mutatis mutandis nella Roma del «sovrano pontefice» l’attrazione della corte e della capitale determinò la creazione di una nuova aristocrazia spontaneamente orientata a legittimare il potere esistente. Ma la natura contrattuale e pattizia degli stati regionali territoriali, legata al rilievo cruciale, in periferia, delle città –peculiarità italiana, croce e delizia della sua storia– e degli altri poteri assisi sul territorio, resta: resta ed è pesante come un macigno. E in alcuni contesti non si realizza neppure quel gravitare delle élites intellettuali e politiche cui si è or ora accennato: nella repubblica di Venezia, per esempio, la chiusura frapposta dal patriziato veneziano alle carriere politiche e militari dei patrizi delle città di Terraferma (salvi rari casi di cooptazione)10 è un dato inequivocabile e strutturale, come lamenterà ancora nel Settecento un intellettuale «di provincia», ma dallo sguardo largo come il veronese Scipione Maffei11.
7Come si è anticipato, durante la prima fase della vicenda degli stati sovracittadini italiani (introduco io stesso una nuova definizione…) –la lunga fase quattrocentesca e protocinquecentesca– non si riscontra dunque l’elaborazione condivisa di una nuova legittimazione. Anzi, in larga misura la società politica continua a vivere sulla scala municipale. Ciò che era veramente condiviso, sedimentato, accettato come un dato implicitamente legittimo dalle élites italiane era appunto la «dimensione città»: uno scenario cittadino come ambito naturale del vivere politico, fatte salve ovviamente le aspirazioni dei singoli e le strategie delle grandi famiglie che si possono dispiegare al livello regionale o nazionale o europeo. Ovviamente, questo non significa che le élites dirigenti delle capitali italiane –di Firenze, di Milano, di Venezia, di Genova– non abbiano una prospettiva italiana ed europea, né che manchi anche nel Quattrocento la capacità di cooptare nelle corti e negli entourages di governo personalità provenienti dalla periferia. Ma è essenziale ribadire che rispetto alle aristocrazie delle città soggette in quanto soggetti collettivi manca un terreno d’intesa comune, una legittimazione previa e implicita; e soprattutto non si manifesta neppure una strategia per crearla.
8In questo senso, è molto significativo quanto accade durante le guerre d’Italia (1494-1529), quando si sfasciano i fragili edifici di questi conglomerati privi di collante (il ducato di Milano, al momento della conquista di Luigi XII; la Terraferma veneziana dopo la guerra della lega di Cambrai e la sconfitta di Agnadello, nel 1509)12. Sotto la pressione degli eventi, c’è bisogno da parte delle cittadinanze di tornare alle origini, di rifondare la sovranità partendo dal grado zero. E si ricorre allora a quello che era e restava il minimo comune denominatore, l’unica legittimità naturaliter (se mi si passa l’avverbio) condivisa: è la legittimita antica che originava dalla città, e –ancora più alla base– alla cellula originaria della solidarietà politica, la vicinia (il quartiere urbano, la contrada) ove la popolazione convive nella quotidianità.
9Si riconferma infatti in termini generali la validità del principio secondo il quale, «quando viene meno la capacità del principe di assolvere a uno dei suoi compiti essenziali, la difesa», allora «riemerge dall’involucro della città soggetta l’antico comune con diritto di pace e guerra, chiamato a rivivere per poche ore o per qualche mese13». Se mettono dunque a dura prova la società urbana e le sue istituzioni, le guerre fanno dunque anche vedere che le città di tradizione comunale hanno una memoria lunga e sedimentata, un DNA che consente di mobilitarsi a partire dal dato naturale, implicito, del coinvolgimento del singolo nella vita civile. È questo il nocciolo duro e nascosto della legittimità del potere (cittadino): un nocciolo che emerge, con tutta evidenza, nelle situazioni di pericolo, quando il potere dello stato regionale si squaglia.
10Si prenda l’esempio di Milano e dello stato sforzesco. Sotto il governo di Luigi XII (iniziato nel 1499) c’è una sperimentazione ripetuta della rappresentanza su base di contrada o di parrocchia, chiamata a rifondare sulla base di antichi e non scritti presupposti quelle forme da secoli desuete di rappresentanza, che erano nei decenni precedenti erano estremamente rare e desuete e sostituiscono sia gli incontri che gli Sforza tenevano con i vari ceti per acquisire consenso sia il consiglio dei Novecento rarissimamente convocato a Milano. Forse non manca in questa direzione una spinta dello stesso governo francese. Come ricorda Letizia Arcangeli, nelle riunioni dell’ottobre del 1499 convocate per eleggere sindaci che compaiano di fronte al re ad capitulandum, la società milanese nella sua forma di aggregazione più elementare dà prova di un grado di consapevolezza notevole. Persino una parrocchia popolare –caratterizzata dalla «assenza tra i convocati di illustres, magnifici, dottori», e invece dalla robusta presenza di magistri e di non qualificati– formula per il proprio delegato una procura con riferimenti politici molto ampi e consapevoli «circa statum et stabilimentum reipublicae Mediolanensis14». Occorre tener conto, sicuramente, del peso costituito da una mediazione del notaio, ma il testo (puntualmente esaminato da Letizia Arcangeli) è tormentato e ricorretto più volte; esso rinvia a una elaborazione collettiva e ad una notevole maturità di pensiero, che emerge con sicurezza e che ripropone principi largamente condivisi, sedimentati, che riemergono dopo decenni se non secoli, nei quali non erano stati esplicitati. Del resto, come ricordava alla metà del Trecento Bartolo da Sassoferrato in una importante sezione del De tyranno, la vicinia è il luogo della democrazia, e con l’eccezione dei baroni di Roma non può esistere in essa un tiranno, licet in vicinia sint aliqui magni et potentes qui alios opprimunt, e nonostante anche che i responsabili di contrada abbiano qualche potere coattivo15.
11Anche altrove, negli stessi anni e nella stessa regione, i consigli cittadini di stampo più o meno formalmente patrizio non sono giudicati sufficientemente rappresentativi quando si tratta di decidere del destino della città. Nella Lombardia veneziana (che comprendeva Brescia, Bergamo e Crema) i rettori veneziani o i consigli stessi decisero, a volte, per la convocazione dei capifamiglia, oppure ci furono spontanee autoconvocazioni e anche nelle città di provincia i veri soggetti dell’azione collettiva non sono soltanto le magistrature municipali ma gruppi variamente convocati. A Pavia per esempio agiscono in questi anni deputati eletti, ma anche assemblee popolari che si riuniscono in Duomo, e si menziona anche come soggetto attivo, in generale, la magna multitudo populi. È dunque latente nelle città lombarde un modo d’esser cittadino che non coincide con la definizione classica di «cittadinanza come partecipazione alle magistrature cittadine e voto nelle assemblee deliberative16», ma che rinvia –ancor più alla radice– alle forme più elementari della convivenza organizzata.
12Nella stessa direzione (con significative differenziazioni, però, tra la città lombarda e quella veneta) possono essere lette alcune esperienze veronesi e bresciane constatate in occasione del ripristino del governo veneziano dopo l’interruzione determinata dalla guerra della Lega di Cambrai e dal crollo dello stato veneziano di Terraferma dopo la sconfitta di Agnadello del 1509. A Verona nel 1517 è il consiglio dei Dieci veneziano che tenta di imporre la rappresentanza per contrade, contro il patriziato, appoggiando quindi i ceti popolari cittadini che nel corso degli anni precedenti avevano manifestato orientamenti filomarciani e anti-imperiali (contrapponendosi all’agnosticismo attendista, e in qualche caso alla militanza filoasburgica, della maggior parte del patriziato). A Brescia infine, negli stessi anni e nelle stesse circostanze, un celebre trattatello, il De concordia Brixianorum, dovuto all’umanista Carlo Valgulio riesuma i principi della democrazia proponendo che formino l’assemblea tutti i cittadini oltre i 30 anni con esclusione di coloro che praticano le arti meccaniche17.
13I germi o gli anticorpi comunali restano dunque vivi molto a lungo nelle società cittadine italiane del Quattrocento e del Cinquecento. È questa l’unico vitale elemento di legittimità implicita che si possa riconoscere nella storia politica italiana del Quattrocento; ed è opportuno esaminare con attenzione come esso era sopravvissuto dal Duecento al Quattrocento. Questo stato di cose –l’assenza di una percezione della legittimità del potere dello stato condivisa così profondamente da non dover essere ex-plicata, ma appunto implicita, senza necessità di spiegazione, naturale e dunque solida e pacifica– sarebbe venuto spietatamente alla luce nel periodo delle guerre d’Italia; ma –ciò che più conta– si sarebbe mantenuto sostanzialmente immutato lungo tutta l’età moderna.
La lunga vita della legittimità municipale
14Occorre ora ritornare brevemente a una premessa ineliminabile del discorso sin qui sviluppato: il classico problema istituzionale della crisi delle libertà comunali e dello sviluppo dei poteri signorili a partire dalla seconda metà del Duecento, e poi soprattutto nel Trecento, in numerose città dell’Italia centro-settentrionale. Una recente monumentale ricerca, coordinata da Jean-Claude Maire Vigueur, ha portato un contributo importante alla revisione storiografica del tema della signoria cittadina18. Innanzitutto, come ogni seria indagine collettiva, ha raccolto e ha messo ordine in una quantità immensa di ricerche specifiche. E su tale base ha constatato, o confermato, che tale evoluzione fu estremamente diversificata nei modi e nei tempi, e tutt’altro che irreversibile, nel senso che in numerose città dal regime signorile si torna a forme di regimen ad populum. Quest’ultimo aspetto è particolarmente importante nella prospettiva che qui interessa. Infine, e per certi versi soprattutto, ha dimostrato che il rigido schema comune versus signoria = democrazia versus tirannide, che la peraltro validissima storiografia giuridico-politica dei primi decenni del Novecento aveva proposto come chiave interpretativa fondamentale, non regge alla prova. Non a caso gli esiti della ricerca coordinata dallo studioso francese stati etichettati sotto un titolo significativamente soft, onnicomprensivo, poco «impegnativo»: adottare la formulazione generica «forme di governo personale» significa di per sé sdrammatizzare il concetto e il termine di signoria19. Si parva licet, una derubricazione analoga a quella che portò a intitolare in modo neutro e anodino Transformation of Roman World, negli anni Novanta, una grande ricerca dedicata alla crisi tardo-antica, non più vista come crollo epocale e scontro di civiltà.
15Orbene, questi risultati portano acqua al mulino di questo saggio, all’idea cioè che la legittimità del potere cittadino fondata sul patto politico comunale abbia potuto sopravvivere –in modo latente o implicito negli strati profondi delle coscienze civiche, ma anche di quando in quando riapparendo carsicamente alla ribalta istituzionale– anche nel Trecento signorile, quando tutta l’Italia centro-settentrionale è «piena di tiranni» (secondo le parole di Dante Alighieri). Il fatto che anche nelle signorie conclamate e più stabili (si pensi agli Scaligeri di Verona, o ai da Carrara di Padova, o agli Estensi di Ferrara) la vita delle istituzioni comunali non venga del tutto pretermessa, il fatto che l’esercizio di forme di governo siano ordinaria amministrazione e non siano percepiti come irreversibili in molte città venete, lombarde, romagnole, toscane per un periodo di tempo assai lungo (dalla fine del Duecento ai primi decenni del Quattrocento). Del resto, che un certo clima storiografico fosse cambiato lo aveva già dimostrato il recente bilancio steso da Andrea Zorzi, che adotta formulazioni molto chiare e condivisibili. Secondo lo studioso fiorentino abbiamo dunque tra Duecento e Trecento
un quadro politico…più ricco e variegato di quanto non si continui a ritenere secondo una visione prevalentemente comunale. Regimi diversi e spesso ibridi, e comunque caratterizzati dal peso delle tradizioni ideologiche e istituzionali20,
16sì che si deve riconoscere che la contrapposizione idealtipica tra comune e signoria non deve essere in nessun modo sopravvalutata. Ovviamente i contemporanei ben percepivano in base a considerazioni giuridiche, la distinzione tra un regimen ad populum e il regime di uno solo, ma nella percezione della società politica, una società politica che aveva nelle città a regime collettivo e nelle città a regime monocratico un profilo sociale identico, non si trattava di una opposizione radicale. Lo mostra anche la tranquilla (o perlomeno non drammatica; e certo, forse opportunistica) valutazione degli intellettuali, da Benzo d’Alessandria (ai primi del Trecento) a Petrarca (nella seconda metà del Trecento): essi riconoscono ai «tiranni» il «rispetto di certi princìpi delle tradizioni cittadine21».
17Queste considerazioni non sminuiscono ovviamente la grande importanza di quella gloriosa tradizione di ricerche che ha approfondito il problema della legittimazione dall’alto dei poteri politici esercitati nelle città italiane del Trecento. Conseguire il riconoscimento del proprio potere sulla città, mediante il vicariato (temporaneo o perpetuo, imperiale o papale) da parte dei poteri universali, è un assillo costante per i signori italiani del Trecento: a partire ovviamente dagli anni di Enrico VII (1310-1313), per passare poi a Giovanni XXII e Ludovico il Bavaro e Carlo IV, con la progressiva trasformazione dell’impero, rispetto all’Italia, in una machine à legitimer, come fu detto con espressione efficace. Tutta una sequela di studi, a partire dai primi del Novecento –da Ercole a Torelli, a De Vergottini, a Sandri e altri: giuristi, diplomatisti, studiosi di storia delle istituzioni–, ha sviluppato questa tematica22, alla quale si ricollega anche lo sviluppo del concetto di plenitudo potestatis. Il termine si presenta per la prima volta nella documentazione della signoria mantovana dei Bonacolsi23, la dinastia che precedette (dal 1272 al 1329) quella dei Gonzaga a Mantova, e in quella degli Scaligeri di Verona, ma il concetto fu poi sviluppato soprattutto dai giuristi viscontei e più tardi sforzeschi, che giunsero a mettere in dubbio e a rivendicare come propria in molti suoi aspetti la competenza dell’imperatore24. Ed è ovviamente attorno a questa legittimità esplicita, riconosciuta, formale, che i poteri degli stati territoriali organizzano un livello importante di discorso politico, di propaganda, sul quale molto si è scritto25.
18Come si riaccende sotto la cenere la brace dell’identità urbana come momento fondativo e condiviso, appunto largamente implicito ma che talvolta emerge nella vita politica e istituzionale delle città italiane del Trecento, ed è percepibile in qualche modo da strati anche abbastanza vasti della popolazione cittadina? Anche per le città rette da un regime signorile è sembrato importante sottolineare piuttosto che la qualificazione giuridicamente tirannica del regime il concetto di «sistema città» (o «dimensione città», che ho già usato sopra): l’insieme delle risorse identitarie e di tradizione culturale di queste comunità cittadine, che in molti casi alimenta con vigore ed efficacia il consenso politico ai signori e le loro pratiche politiche nel corso del Trecento. Una di queste condizioni, per quello che riguarda i regimi signorili, è un certo modo di intendere la politica estera. Il consenso è più facile, il patto non scritto è rispettato, fino a che il governo signorile cittadino non si orienta a una politica aggressiva e imperialistica, che lo spinga oltre i confini naturali del distretto e della diocesi. La frattura è evidente per esempio nelle valutazioni dei cronisti padovani, che colgono la discontinuità allorquando Francesco il Vecchio da Carrara, dominus naturalis di Padova e del suo territorio, si orienta a una politica estera di conquista. Negli anni Settanta Francesco il Vecchio si orienta a una politica spregiudicata e aggressiva (contro Venezia), e successivamente –favorito dalle circostanze e dalle difficoltà nelle quali incappa la città lagunare– conquista Treviso (1384)26. La sua condizione di fisiologico signore (legata al dominio su Padova) viene allora offuscata, come osservano i mercanti Galeazzo e Bartolomeo Gatari che pure gli sono favorevoli e ne riconoscono (come aveva fatto Francesco Petrarca) il ruolo di pater patrie. Questo concetto di dominus naturalis, studiato per la Francia e per la Castiglia, dovrebbe forse essere sistematicamente approfondito per l’Italia del Trecento27 e del Quattrocento, ricercandone per esempio le ricorrenze nel lessico cancelleresco: ciò che è naturalis non ha bisogno evidentemente di essere esplicitato, spiegato, motivato. È applicato per esempio al papa come signore di Perugia in un diploma di Carlo IV del 1369; e ancora, «verus et legitimus et naturalis dominus» è il termine «usato dal consiglio maggiore di Milano nel dare vigore di legge, nel 1349, alla trasmissione ereditaria del potere signorile nell’ambito della discendenza maschile di Matteo Visconti28».
19Vediamo poi, più in generale, il nesso tra cittadinanza e legittimazione del potere cittadino nelle città italiane del Quattrocento, soggette a un signore o a una città dominante, come Venezia. Va sottolineato intanto il fatto che il nome e la cosa dell’arengo, dell’assemblea comunale, non è spento o dimenticato del tutto. Si tratta certo di adempimenti formali, ma il fatto che l’estrazione dei cives ai quali spettano le cariche pubbliche avvenga nell’assemblea comunale riunita a questo scopo una volta all’anno non è irrilevante in termini di immagine, per gratificare l’autocoscienza civica; e su un piano più concreto le sentenze podestarili in materia penale sono inappellabili se emesse nell’assemblea, ovvero latae in arengo29. Neppure questo è irrilevante, perché rende netto il passaggio ad altre scelte di rappresentanza o di partecipazione in determinati momenti della vita politica della città.
20La lunghissima vitalità del DNA comunale nella cultura politica delle élites delle città signorili italiane è ancora testimoniata in modo eccellente dal cosiddetto referendum di Gianfrancesco Gonzaga, svoltosi nel 143030. In quell’anno il signore, che già armeggiava con l’imperatore per conseguire il titolo di marchese (come sarebbe accaduto pochissimi anni dopo, nel 1433: e il nesso tra le due circostanze è evidente), chiese a un certo numero di cittadini di fornirgli una valutazione e dei consigli a proposito del governo della città e del territorio. Non interessa qui il merito delle risposte e delle proposte, pur molto significative, quanto il mero dato cronologico, che va sottolineato con forza. I Gonzaga erano al potere da più di 100 anni, e per sessant’anni in precedenza c’era stata la solida signoria dei Bonacolsi. In totale, un secolo e mezzo e più di potere indiscusso, di plenaria potestas (termine usato già alla fine del Duecento) che si manifesta con precoce consapevolezza. Ma sino a quest’epoca «il precoce e duraturo regime signorile non aveva disperso e vanificato la qualità di corpo depositario del diritto della “civitas” che era stata propria della collettività cittadina al tempo dell’ordinamento a comune31». Insomma sino a quest’epoca il discorso politico all’interno della città è rimasto legato ai fondamenti non scritti dell’ideologia civica. Proprio in quel momento si registra «un reciso allontanamento dai modelli comunali», un «superamento della legittimazione civica al governo» da parte del principe, che aspira come accennato alla carica marchionale ed è sospettato dai cittadini di responsabilità nell’incendio del palazzo della Ragione e del relativo archivio, e che forse non vuole ricostruirlo: una voce questa che la dice lunga sugli umori che circolavano in città. Richiedendo a privati cittadini, e non attraverso i consigli, di esprimere i loro consigli sul bene comune, il Gonzaga ha l’obiettivo di degradare l’antica rappresentanza e partecipazione comunale a populistica manifestazione di consenso, e magari a ricerca di complicità. E certo non si parla in questi pareri al signore di argomenti militari o di politica estera, e il bonum commune si restringe all’amministrazione della città e del contado. Ma da parte di un buon numero dei 23 interlocutori del Gonzaga una tacita convergenza su temi di interesse comune è del tutto evidente: alcuni dichiarano necessario un costante ricambio di uomini nell’esercizio degli uffici pubblici, altri espressamente riducono il bene del signore a un bene proprio contrapponendolo al bene comune cui lo subordinano, si schierano a difesa dei poveri contro i ricchi, ricordano a Gianfrancesco il nonno Ludovico che fece abbondare la città d’oro e fu in generale esente dalle tentazioni principesche. C’è dunque un minimo comune denominatore largamente diffuso, una communis opinio, una consapevolezza civica nonostante tutto ancora viva.
21Questo discorso deve essere ulteriormente articolato, perché anche altri principi della tradizione, fondativi della legittimità del governo comunale, sono riesumati e riproposti, in occasione di cambi di regime e di trasformazioni istituzionali profonde. Un aspetto importante, al quale si è già accennato, è costituito dalla rappresentatività legata alla circoscrizione territoriale urbana, sui due livelli: quartiere o grande circoscrizione urbana, e singola contrada, o cappella, o popolo, o guaita, a seconda delle definizioni in uso. I rappresentanti di quartiere, chiamati confalonieri, poi detti tribuni della plebe32, sono per esempio investiti di un ruolo importante nella rivoluzione bolognese del 1376 (ovviamente con una ritualità precisa: gonfaloni con rami d’ulivo esposti alle finestre del palazzo degli anziani, poi consegnati col bacio della pace, portati in processione con al seguito gli uomini delle cappelle dai 18 ai 65 anni, esposti alla casa del confaloniere, ecc.)33. Del resto è per Bologna che –più che per ogni altra città italiana– è stato sistematicamente analizzato il tema del repubblicanesimo, che sopravvive e per certi aspetti prospera in uno stato «monarchico34», pur sui generis come quello papale.
22Ma ancor più che per i quartieri, sono significativi dal punto di vista della riesumazione simbolica di un principio inespresso i casi nei quali sono le citate circoscrizioni territoriali urbane di minimo livello che –sostituendo con la rappresentanza topografica un principio di rappresentanza vincolato dal censo o dal ceto– esprimono direttamente, ciascuna con uno o due propri rappresentanti, il consiglio cittadino. Per Milano si è già fatto cenno agli inizii del dominio francese; ma vi fu un precedente molto importante durante il triennio della repubblica ambrosiana, tra il 1447 e il 1449, quando riprendendo anche una lontana tradizione viscontea35. A Verona nel giugno-luglio 1405, nel momento nel quale la società cittadina in parte patteggia e in parte è costretta dalla forza delle armi (c’era infatti l’esercito veneziano alle porte della città) a chiedere alla futura Dominante gli accordi di dedizione36, i Cinquanta cittadini «representantes totum maius conscilium civitatis Verone» –che dunque mantengono viva la memoria del pletorico consiglio maggiore del comune, composto di centinaia di cives–, sono scelti in base a due principi: la classica tripartizione fiscale maiores mediocres et minores, e soprattutto anche in questo caso la rappresentanza topografica. Tutte le contrade intramurarie sono infatti rappresentate37.
23Si ritorna dunque al punto di partenza. Nel corso del Quattrocento le città soggetta a una dominante o a un principe avevano conservato «una certa qual dimensione di repubblica», e non tutte le loro energie politiche erano assorbite nel pur cruciale dialogo con il governo centrale (principesco o repubblicano, poco importa)38. Ma in qual misura gli occulti fondamenti di legittimità, i legami primigenii sono oggetto di rielaborazione concettuale e sono consapevolmente riproposti come elementi fondativi della relazione di potere?
24Da questo punto di vista, occorre distinguere. Per Milano a fine Quattrocento si è potuto osservare che quando «nei momenti più drammatici la rappresentanza [del consiglio] si attenua», essa «si integra di fatto e di diritto con il coinvolgimento di tutti i gradi della popolazione nei processi decisionali, quasi una disordinata ripresa del parlamento o dell’assemblea dei capifamiglia39». Questi fermenti e questa inventiva non si riscontrano nelle oceaniche assemblee che nelle città venete esprimono, nel maggio 1509 dopo la catastrofica sconfitta di Agnadello e in forza della dimostrata incapacità dell’autorità veneziana di assicurare la sicurezza delle persone e dei beni, la scelta di assoggettarsi a un nuovo dominus40. Naturalmente, nel selezionare queste soluzioni vari fattori influiscono, e tra questi le dimensioni delle città: durante la guerra antifiorentina (1494-1509), la piccola Pisa può non solo usare nel momento delle scelte più cruciali, ma anche mantenere nel tempo, forme assembleari e/o di consultazione individuale come dice la formula usata nell’anno 1504 per la sottomissione di Massa: «bailia tradita et concessa ab universo populo civitatis Pisarum videlizet ab uno homine pro qualibet domo41», o anche procedere per rappresentanza di quartiere.
25Ma con questi riferimenti al primo Cinquecento, il cerchio è chiuso: si è già accennato sopra42 che le rifondazioni della rappresentanza su base di contrada o di parrocchia sono vitali e non rare nel periodo delle guerre d’Italia (a Milano, a Verona, a Brescia).
26Implicitamente ed esplicitamente, lungo tutta l’età moderna la percezione di una legittimità soprattutto urbana del potere è per i sudditi di alcuni stati regionali dell’Italia centro-settentrionale una seconda pelle, un dato indiscutibile. E per concludere, ancora una volta, con un paio di osservazioni sullo spazio della Terraferma veneta, non è un caso che attorno alla metà del Settecento (e un po’ dopo) ancora si ristampino gli statuti di Verona, di Vicenza, di Treviso, ma anche di Feltre e di podesterie minori ma autonome come Cologna Veneta: statuti che sono all’epoca tutti in viridi observantia. La stampa avviene a Venezia, con piena consapevolezza –evidentemente– del potere politico dello Stato, che prende atto quindi, dopo tre secoli e mezzo dalle dedizioni, della perdurante fecondità dell’humus municipale in tutta la Terraferma43. Né è un caso infine che qualche anno più tardi un giurista veneto, il veronese Domenico Carlini, ripubblichi e commenti addirittura la pace di Costanza del 118344.
Notes de bas de page
1 La mia prospettiva riguarda in questa sede prevalentemente la Terraferma veneziana e lo stato lombardo, e in parte lo stato fiorentino; ma in termini generali, le città di tradizione comunale dell’Italia centro-settentrionale.
2 Come è ben noto, nel contesto storiografico italiano il tema è stato stimolato in particolare dalla riflessione pluridecennale di Giorgio Chittolini, del quale si può vedere una bibliografia completa: M. N. Covini (a cura di), «Bibliografia di Giorgio Chittolini 1965-2009», in Europa e Italia. Studi in onore di Giorgio Chittolini / Europe and Italy. Studies in honour of Giorgio Chittolini, Firenze, Firenze University Press, 2011, p. XVII-XXXI (http://www.rm.unina.it/rmebook/index.php?mod=none_Europa_Italia, 31 luglio 2011); cfr. almeno G. Chittolini, Città, comunità e feudi negli Stati dell’Italia centro-settentrionale (XIV-XVI secolo), Milano, Unicopli, 1996. In una discussione che ha accompagnato passo passo il profondo rinnovamento storiografico degli ultimi decenni, può poi fungere da punto di riferimento M. Gentile, «Leviatano regionale o forma-stato composita? Sugli usi possibili di idee vecchie e nuove», Società e storia, 23, 2000, 89, p. 561-573; inoltre, I. Lazzarini, L’Italia degli stati territoriali. Sec. XIV-XV, Roma/Bari, Laterza, 2003. Per la terminologia menzionata nel testo e preferita dalla storiografia anglosassone, cfr. per gli anni precedenti –in una bibliografia già allora molto vasta– ad es. J. S. Grubb, Firstborn of Venice: Vicenza in the Early Renaissance State, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1988, p. 14-27 («Definitions of State»).
3 L’attitudine comparativa fu presente sin dagli anni Settanta, negli studi sugli stati italiani del Rinascimento: lo provano sin dal titolo volumi come Florence and Venice: Comparisons and Relations. Acts of Two Conferences at Villa I Tatti in 1976-1977, vol. 1: Quattrocento, Firenze, Leo S. Olschki, 1979; vol. 2: Cinquecento, Firenze, Leo S. Olschki, 1980, ambedue a cura di S. Bertelli, N. Rubinstein, C. H. Smyth, e il successivo Florence and Milan: comparisons and relations. Acts of two conferences at Villa I Tatti in 1982-1984, a cura di C. H. Smyth, G. C. Garfagnini, Firenze, Leo S. Olschki, 1989, ma ha assunto uno spessore assai maggiore dopo gli approfondimenti che, nei diversi contesti (lo stato fiorentino, il ducato visconteo-sforzesco, la Terraferma veneziana), sono stati compiuti nell’ultimo ventennio del secolo scorso soprattutto Cfr. in particolare il volume A. Zorzi, W. J. Connell (a cura di), Lo stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti, Pisa, Pacini, 2002, esito di un convegno svoltosi nel 1996.
4 Per un bilancio recente, cfr F. Cengarle, G. Chittolini, G. M. Varanini (a cura di), Poteri signorili e feudali nelle campagne dell’Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio. Atti del convegno di studi, Milano 11-12 aprile 2003, Firenze, Firenze University Press, 2005, http://www.rm.unina.it/rmebook/index.php?mod=none_Cengarle (31 luglio 2013).
5 Per singoli casi di studio, riferiti alla Terraferma veneta (nella quale la tematica pattizia ha grande rilievo) cfr. A. Menniti Ippolito, «La fedeltà vicentina e Venezia. La dedizione del 1404», in F. Barbieri, P. Preto (a cura di), Storia di Vicenza, vol. 3, t. 1: L’età della repubblica di Venezia (1404-1797), Vicenza, Neri Pozza editore, 1990, p. 29-43; A. Menniti Ippolito, «Providebitur sicut melius videbitur. Milano e Venezia nel Bresciano nel primo ‘400», Studi Veneziani, nuova serie, 8, 1984, p. 37-76; A. Menniti Ippolito, «La dedizione di Brescia a Milano (1421) e a Venezia (1427): città suddite e distretto nello Stato regionale», in G. Cozzi (a cura di), Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII), Roma, Jouvence, 1985, vol. 2, p. 17-58; G. Ortalli, «Le modalità di un passaggio: il Friuli occidentale e il dominio veneziano», in Il Quattrocento nel Friuli occidentale. Atti del Convegno organizzato dalla Provincia di Pordenone nel dicembre 1993, Pordenone, Edizioni Studio Immagine, 1996, vol. 1, p. 13-33. Per la Lombardia sforzesca, cf. il saggio di Chittolini citato qui sotto, nota 8.
6 A. De Benedictis, Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello stato della Chiesa, Bologna, Il Mulino, 1995. Questo volume non è che una tappa della intensa, appassionata e sempre lucida riflessione dell’autrice sul caso della città di Bologna e sulla peculiare attitudine del suo ceto dirigente a patteggiare con il papa i margini della propria sovranità, in particolare dopo la fine della signoria dei Bentivoglio; cfr. per esempio A. De Benedictis, Una guerra d’Italia, una resistenza di popolo. Bologna 1506, Bologna, Il Mulino, 2004, e cfr. anche il volume collettivo citato qui sotto, a nota 13.
7 Si veda per le circostanze della dedizione e per bibliografia ulteriore (oltre che per la citazione) D. Canzian, «L’assedio di Padova del 1405», Reti medievali-Rivista, 8, 2007, p. 18-20 (par. 5, «Signoria e cittadinanza: la fine di un sodalizio») http://www.retimedievali.it (30 luglio 2013).
8 Resta un punto di riferimento l’articolo anticipatore di G. Chittolini, «I capitoli di dedizione delle comunità lombarde a Francesco Sforza: motivi di contrasto fra città e contado», in Felix olim Lombardia. Studi di storia padana dedicati dagli allievi a Giuseppe Martini, Milano, s. e., 1978, ripubblicato in G. Chittolini, Città, comunità e feudi, op. cit., p. 39-60; tema ripreso in G. Chittolini, «Models of Government “from Below” in Fifteenth-Century Lombardy. The “Capitoli di Dedizione” to Francesco Sforza, 1447-1450», in W. P. Blockmans, A. Holenstein, J. Mathieu (a cura di), Empowering Interactions: Political Cultures and the Emergence of the State in Europe 1300-1900, Farnham, Ashgate, 2009, p. 51-64, con bibliografia aggiornata.
9 Per l’importanza che ha, agli occhi dei giuristi delle città della Terraferma veneta nel Quattrocento, questa prospettiva, che consente di mantenere la finzione di una libera adesione alla dominazione veneziana, cfr. A. Mazzacane, «Lo stato e il dominio nei giuristi veneti durante il secolo della Terraferma», in G. Arnaldi, M. Pastore Stocchi (a cura di), Storia della cultura veneta, vol. 3, t. 1: Dal Quattrocento al Concilio di Trento, Vicenza, Neri Pozza editore, 1980, p. 591 ss.
10 Cfr. ad esempio D. Raines, «Cooptazione, aggregazione e presenza al Maggior Consiglio: le casate del patriziato veneziano, 1297-1797», Storia di Venezia, 1, 2003, p. 2-64, http://www.storiadivenezia.net/sito/rivista/SdV%20-%20Numero%20I.pdf (31 luglio 2013).
11 P. Ulvioni, Riformar il mondo. Il pensiero civile di Scipione Maffei. Con una nuova edizione del Consiglio politico, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2008.
12 Mi limito a citare alcune ricerche collettive recenti: rispettivamente per Milano e la Lombardia L. Arcangeli (a cura di), Milano e Luigi XII: ricerche sul primo dominio francese in Lombardia, 1499-1512, Milano, Franco Angeli, 2002 (ma di questa autrice cfr. anche Gentiluomini di Lombardia: ricerche sull’aristocrazia padana nel Rinascimento, Milano, Unicopli, 2003), e per la Terraferma veneziana G. Del Torre, A. Viggiano (a cura di), 1509-2009. L’ombra di Agnadello: Venezia e la Terraferma. Atti del convegno internazionale di studi (14-16 maggio 2009), 2011 (= Ateneo veneto. Rivista di scienze lettere ed arti. Atti e memorie dell’Ateneo veneto, 197, 2010, terza serie, 9/I), oltre a L’Europa e la Serenissima: la svolta del 1509. Nel V Centenario della battaglia di Agnadello. Atti del convegno, Venezia 15-16 ottobre 2009, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, lettere ed arti, 2011.
13 L. Arcangeli, «Note su Milano e le città lombarde nelle guerre di Luigi XII (1499-1515)», in G. M. Anselmi, A. De Benedictis (a cura di), Città in guerra: esperienze e riflessioni nel primo ‘500: Bologna nelle Guerre d’Italia, Argelato, Minerva Edizioni, 2008, p. 136-137.
14 L. Arcangeli, «Esperimenti di governo: politica fiscale e consenso a Milano nell’età di Luigi XII», in id. (a cura di), Milano e Luigi XII, op. cit., p. 279 e nota 87 (anche per la citazione).
15 D. Quaglioni, Politica e diritto nel Trecento italiano. Il «De tyranno» di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357), Firenze, Leo S. Olschki, 1983, p. 181-182.
16 L. Arcangeli, «Milano durante le guerre d’Italia (1499-1529): esperimenti di rappresentanza e identità cittadina», Società e storia, 27, 2004, 109, p. 226-266, a p. 262.
17 Ne segnalò tra i primi (sin dagli anni Sessanta) l’importanza A. Ventura, Nobiltà e popolo nella società della Terraferma veneta del ‘400 e del ‘500, 2e ed., Milano, Unicopli, 1993, p. 180-183. La prima edizione di questa celebre monografia risale al 1964.
18 J.-C. Maire Vigueur (a cura di), Signorie cittadine e forme di governo personale nell’Italia comunale e post-comunale, in corso di stampa.
19 J.-C. Maire Vigueur (a cura di), Signorie cittadine…, op. cit.
20 A. Zorzi, Le signorie cittadine in Italia (secoli XIII-XV), Milano/Torino, Bruno Mondadori, 2010, p. XI.
21 S. Collodo, «Governanti e governati. Aspetti dell’esperienza politica delle città dell’Italia centro-settentrionale», in Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo. Tredicesimo convegno di studi (Pistoia, 10-13 maggio 1991), Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d’arte, 1993, p. 94.
22 La presenta in una pur veloce sintesi, alla quale rinvio, R. Rao, Signori di Popolo. Signoria cittadina e società comunale nell’Italia nord-occidentale, 1275-1350, Milano, Franco Angeli, 2011, p. 37 ss. («Vicariato imperiale e signoria»).
23 Qualche appunto, con bibliografia, in G. M. Varanini, «I notai e la signoria cittadina. Appunti sulla documentazione dei Bonacolsi di Mantova fra Duecento e Trecento (rileggendo Pietro Torelli)», Reti medievali. Rivista, 9, 2008 (= Isabella Lazzarini [a cura di], Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell’Italia tardomedievale (XIV-XV secolo), p. 1-54, http//: www.retimedievali.it (31 luglio 2013).
24 Ad esempio circoscrivendo i margini dei conti palatini nella legittimazione dei bastardi. Ben a ragione Jane Black ha potuto intitolare la sua monografia Absolutism in Renaissance Milan. Plenitude of power under the Visconti and Sforza 1329-1535, Oxford, Oxford University Press, 2009.
25 Qualche spunto nella sempre valida ricerca d’insieme predisposta da P. Cammarosano (a cura di), Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento. Relazioni tenute al convegno internazionale organizzato dal Comitato di studi storici di Trieste, dall’École française de Rome e dal Dipartimento di Storia dell’Università degli Studi di Trieste (Trieste, 2-5 marzo 1993), Roma, École française de Rome, 1994.
26 G. Liberali, La dominazione carrarese a Padova, Padova, Pubblicazioni della facoltà di Lettere dell’Università di Padova, 1936, anche per i rinvii alla cronaca Gatari.
27 Come è noto, l’espressione «rex proprius et dominus naturalis» (corsivo mio) fu usata sin dai primi decenni del Trecento nelle discussioni relative alla situazione politica italiana (e in specifico nei progetti presentati a Giovanni XXII per l’instaurazione di un’egemonia papale sull’Italia). Ma secondo Giovanni Tabacco l’interpretazione tradizionale secondo la quale tale definizione si attagliava a re Roberto d’Angiò è infondata, e ci si riferisce in generale e in modo astratto a un’autorità che fosse in grado di radicarsi stabilmente nella Lombardia delle città. Cfr. G. Tabacco, «Un presunto disegno domenicano-angioino per l’unificazione politica dell’Italia», Rivista storica italiana, 61, 1949, p. 489-525; ha riassunto recentemente la questione S. Giraudo, Sperimentazioni sovrane per le città del regnum italicum. Pacificazioni, riforme e modelli di governo da Enrico VII a Giovanni di Boemia (1310-1330) / L’empereur et les villes d’Italie: pacifications, réformes et modèles de gouvernement d’Henri VII à Jean de Bohême (1310-1330), tesi di dottorato di ricerca in Storia, Università degli studi di Parma/Université Paris 4 – Panthéon-Sorbonne, École doctorale mondes anciens et médiévaux, 2012-2013, p. 9 ss.
28 S. Collodo, «Governanti e governati. Aspetti dell’esperienza politica…», op. cit., p. 95-96.
29 Per Verona cfr. qualche cenno in G. M. Varanini, Il distretto veronese nel Quattrocento. Vicariati del comune di Verona e vicariati privati, Verona, Fiorini, 1980, p. 15 ss.; testimonianze concrete di questa prassi ai primi del Quattrocento in G. M. Varanini, Le annotazioni cronistiche del notaio Bartolomeo Lando sul liber dierum iuridicorum del comune di Verona (1405-1412). Edizione e studio introduttivo, in A. Castagnetti, A. Ciaralli, G. M. Varanini (a cura di), Medioevo. Studi e documenti. II, Verona, Libreria Editrice Universitaria, 2008, p. 403 ss., ad esempio p. 412 («factum fuit arengum»). Si tratta delle annotazioni cronistiche di un addetto ai lavori (il notaio responsabile del calendario giudiziario).
30 M. A. Grignani (a cura di), Mantova 1430. Pareri a Gianfrancesco Gonzaga per il governo, Mantova, Gianluigi Arcari editore, 1990.
31 S. Collodo, «Governanti e governati. Aspetti dell’esperienza politica…», op. cit., p. 94-95.
32 Erano chiamati a svolgere una classica funzione di mediazione tra il governo cittadino e la periferia, nelle attività di polizia e di repressione dei reati.
33 A. De Benedictis, «Lo stato popolare di libertà: pratica di governo e cultura di governo (1376-1506)», in O. Capitani (a cura di), Bologna nel medioevo, Bologna, Bononia University Press (Storia di Bologna, 2), 2007, p. 899 ss.
34 A. De Benedictis, Repubblica per contratto, op. cit. (qui sopra, nota 5).
35 M. Spinelli, Milano nel Quattrocento. La città, la società, il ducato attraverso gli atti dei notai milanesi, Milano, CUEM, 1998, p. 110-112 («Ricerche per una nuova storia della Repubblica Ambrosiana»). In particolare L. Arcangeli, «Milano durante le guerre d’Italia (1499-1529)», op. cit., p. 249 e nota 93, ricorda che nel 1447 il consiglio dei Novecento, nominato sì dai Visconti ma su base topografica, «era divenuto la principale base costituzionale della repubblica <ambrosiana> ed era espressione di un processo elettorale che coinvolgeva parrocchie e porte». Cfr. anche F. Somaini, Un prelato lombardo del 15. secolo: il card. Giovanni Arcimboldi vescovo di Novara, arcivescovo di Milano, vol. 3, t. 1, Roma, Herder editrice e libreria, p. 30-31.
36 Per il contesto cfr. qui sopra, nota 5 e testo corrispondente.
37 G. M. Varanini, «Note sui consigli civici veronesi (sec. XIV-XV). In margine ad una ricerca di J. E. Law», Archivio veneto, 112, 1979, serie V, p. 5-32; G. M. Varanini, «Due verbali del consiglio maggiore del comune di Verona (giugno e settembre 1367). Edizione e note introduttive», Reti medievali. Rivista, 14, 2013, in corso di pubblicazione, testo corrispondente a nota 37 (www.retimedievali.it).
38 L. Arcangeli, «Milano durante le guerre d’Italia (1499-1529)», op. cit., p. 230.
39 Ibid., p. 244.
40 G. M. Varanini, «La Terraferma di fronte alla sconfitta di Agnadello (1509)», in L’Europa e la Serenissima: la svolta del 1509, op. cit., p. 115 ss. Va anche osservato che le fonti milanesi appaiono da questo punto di vista eccezionali, potendosi contare anche sui registri notarili: non così nelle città venete, ove tutto è affidato ai secchi verbali dei consigli cittadini.
41 Corsivo mio.
42 Testo corrispondente a note 16-17.
43 Per questi aspetti, cfr. in generale le suggestive considerazioni di G. Ortalli, «L’outil normatif et sa durée. Le droit statutaire dans l’Italie de tradition communale», CRMH. Cahiers de recherches médiévales et humanistes/Journal of Medieval and Humanistic Studies, 4, 1997; http://cmr.revues.org/951 (consultato il 1° agosto 2013).
44 D. Carlini, De pace Constantiae Dominici Carlinii disquisitio, accedit eiusdem auctoris dissertatio apologetica de rescripto imperatoris Diocletiani adversus Manichaeos, Veronae, apud Augustinum Carattonium episcopalem typographum, 1763.
Auteur
Università di Verona
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