Autonomia statutaria delle comunità nei contadi delle città “deboli”: Il caso di Arezzo e Bergamo fra Due e Trecento
Rural Communities Statutory Autonomy through “weak” Communal Cities contadi: Arezzo and Bergamo cases between XIII th and XIV thcenturies
p. 163-174
Résumés
L’articolo si propone di analizzare l’autonomia statutaria delle comunità rurali all’interno dei contadi di città comunali tradizionalmente ritenute deboli. Esaminando i casi di Bergamo e di Arezzo, che ci hanno conservato numerose carte statutarie per il Duecento e primo Trecento, l’autore mostra come l’influenza urbana fosse molto mediata e indiretta, ma non di meno presente, maggiormente ad Arezzo, sede di uno Studium. Le comunità furono tutto sommato libere di stabilire le proprie norme, tanto in fatto di precedenza data ad alcuni argomenti, quanto in fatto di organizzazione tematica dei documenti. Un nucleo assai importante riguarda poi la difesa della proprietà e le norme sul danno dato, sulle quali si sono già soffermati altri studiosi.
This article tries to analyze the legislative autonomy of rural communities located in committees of some communal cities which are traditionally considered weak. Reviewing the cases of Bergamo and Arezzo, cities which keep many statutory documents for the XIIIth and early XIVth centuries, the author shows that urban influence was really intermediated and indirect, but nevertheless existing, and this even more in Arezzo, where was located a Studium. The communities were free after allo to lay down their own laws, regarding the priority given to some arguments, as much as the thematic organization of documents. A very important group of laws concerns the property defence and the regulations about “danno dato” (i.e. the given damage), on which other scholars have written.
Texte intégral
1Lo studio degli statuti comunali per l’Italia conta su due fattori essenziali: non solo anche piccolissime comunità rurali si dotarono sovente di statuti, talvolta anche assai precocemente, ma pure le comunità più isolate e lontane da un centro urbano nella gerarchia insediativa della penisola facevano teoricamente parte di un territorio cittadino, il “contado” che spesso coincideva con la diocesi. Questo fatto non ha valenze puramente teoriche, che si possano liquidare con una semplice appartenenza nominale a un contado: almeno nelle intenzioni le città italiane influenzarono la normativa statutaria rurale1.
2Qui dobbiamo parlare di strutture, materie, protagonisti degli statuti rurali, ma è proprio in questi campi che le città vollero pronunciarsi, con alterni successi. Non è infatti una questione di legittimità o meno, di controllo superiore, di semplice esistenza dello statuto rurale, che qui non ci interessa – ma che pure ebbe una sua importanza. A questo proposito, dal punto di vista degli studi, la storiografia che si è occupata delle città dell’Italia comunale, cioè quelle del Centro-Nord (con alcune vistose eccezioni), ha elaborato due modelli, che sono di una certa utilità per categorizzare l’efficacia del governo comunale: si tratta del paradigma delle città forti e del suo corrispettivo per le città deboli, laddove la qualifica si intende misurata sulla base della capacità di presa sul proprio contado da parte delle città stesse, e questo al di là delle possibilità teoriche, anche molto vaste: si pensi che nel 1247 Spoleto ebbe confermata la possibilità di dare statuti ai comuni del proprio contado da parte del legato Capocci, anche se poi spesso si limitò a controllarli2.
3Per poter adottare utilmente queste categorie assai schematiche occorre tralasciare il periodo delle signorie e degli stati regionali e concentrarsi sulla piena età comunale, cioè il Duecento e il primo Trecento, dato che in questo periodo la massima parte delle città era confrontabile e dunque in qualche misura inseribile in uno dei due paradigmi. Il primo dei due, quello delle città forti, è stato trascinato da città davvero eccezionali, come Firenze o Milano, e per questo ha attirato maggiormente gli studi, oltre al fatto di essere meglio documentato. Bisogna però considerare che il secondo paradigma, proprio perché meno eccezionale, fa riferimento a un tessuto vastissimo di città, che non erano necessariamente minori ma sicuramente meno incisive nella vita del proprio contado. In questa relazione noi ci soffermeremo su due di esse, prese da zone differenti, cioè Bergamo e Arezzo. Naturalmente, visto il tema di questo incontro, trascureremo la prospettiva urbana, per privilegiare quella rurale: cercheremo di appurare se lo statuto materiale, visto cioè nella sua struttura e nelle sue materie, fosse o meno influenzato dalla presenza di città ritenute “deboli3”.
Gli statuti rurali nei territori aretino e bergamasco
4Il quadro complessivo di indagine non è troppo vasto, ma comunque significativo: per Arezzo si sono conservate otto carte statutarie rurali, alcune in una doppia versione, tutte risalenti al XIII secolo. Bergamo ne possiede invece solo tre per il periodo preso in esame, alle quali se ne aggiungono però non poche per la successiva epoca viscontea (e poi veneta), mentre ad Arezzo non si ebbero altre compilazioni sopravvissute fino alla conquista fiorentina della fine del Trecento4.
5La prima osservazione che si può fare su queste carte è data dalla loro forma: nel territorio aretino prevale la tipologia della pergamena singola, con la sola eccezione dei due statuti di Anghiari, giuntici in due piccoli codici. Nel territorio bergamasco è invece proprio questa la tipologia nettamente prevalente. Già questo aspetto costituisce un primo indizio: la tipologia su pergamena singola è ovviamente solo rurale, mentre quella a quaderno, che può anche essere dettata da esigenze di complessità e di spazio, tradisce comunque una più o meno cosciente influenza urbana5.
6La seconda domanda che ci dobbiamo porre riguarda la responsabilità materiale degli statuti: chi li redasse nelle varie comunità di cui parliamo? C’è naturalmente un livello superiore dal quale dobbiamo prescindere: tutte le comunità con le quali abbiamo a che fare, se non erano direttamente dipendenti da una città vivevano comunque nell’orizzonte della signoria, normalmente ecclesiastica. A livello locale tuttavia, ogni qualvolta siano menzionati, abbiamo a che fare con statutari del territorio, talvolta approvati dalla signoria, ma quasi mai da essa direttamente nominati. Occorre quindi sgomberare il campo da possibili influssi diretti dell’ambiente giuridico cittadino, che semmai giunsero localmente più mediati. Non si tratta di un aspetto secondario: è ovvio che gli statutari rurali fossero più interessati a materie di rilevanza locale e non ai principi astratti del diritto6.
7Entrando più nel dettaglio dell’analisi ci si può chiedere come fossero organizzati tali statuti. Possiamo subito notare come nessuno di essi fosse suddiviso in libri o partizioni tematiche di sorta. Non è una cosa che desta meraviglia, anche se entrambe le città a cui facciamo riferimento al più tardi alla metà del XIII secolo avevano adottato tale pratica: è chiaro che in questo caso, anche volendo, il modello urbano sarebbe stato più difficile da applicare. Questa mancata ripartizione tuttavia non significa che in tutte queste carte le norme si presentassero senza alcun ordine, semplicemente affastellate come capitava. Almeno negli statuti più complessi era invece presente un embrione di riorganizzazione tematica, nella quale alcuni nuclei di norme si trovavano raggruppati, secondo criteri di vicinanza tematica. Questo tuttavia non impediva che poi norme simili si ripresentassero in punti diversi dello statuto. Ci si può chiedere se in tale pratica sia da vedere almeno un remoto influsso urbano: la risposta non può essere certa. È infatti possibile che ciò avvenisse, ma dobbiamo tenere conto del fatto che un minimo di riorganizzazione era comunque funzionale anche alla normale vita amministrativa di un castello7.
La struttura interna degli statuti rurali
8Giungiamo quindi alle materie trattate in questi statuti: si nota che solitamente i primi articoli sono costituiti dalla descrizione dell’organico comunale e dei suoi vertici. Tali articoli sembrano derivare in maniera più o meno diretta dai brevia, i giuramenti che furono alla base di tanti statuti rurali (e sui quali torneremo). Si può osservare altresì un fatto apparentemente singolare, ma che si ritrova in realtà anche in molti statuti urbani dello stesso periodo: gli organi deliberativi e i consigli in genere sono di norma assenti dagli statuti (o solo brevemente accennati). Unica eccezione, almeno parziale, è fra le nostre carte lo statuto di Vertova, che è in effetti uno dei più completi8.
9In seconda posizione stanno in genere alcune norme di diritto penale e, con minor frequenza, di diritto civile. Spesso esse sono frammiste fra loro (e possono anche ritornare nel prosieguo dello statuto) e soprattutto non si nota alcuna sistematizzazione volta a prevedere tutte le possibili fattispecie di reato. Questa situazione è quindi molto distante da quella urbana, dove alla procedura civile e a quella penale erano in genere dedicati due interi libri (o collationes, nel caso bergamasco), in genere molto esaustivi sull’argomento. Da ciò si può ricavare l’impressione dunque che ai legislatori rurali non importasse fornire un quadro completo della procedura, e che la città non imponesse in questo caso le proprie consuetudini ordinative; l’argomento meriterebbe tuttavia un approfondimento9.
10Un aspetto che offre qualche spunto di riflessione è costituito dalla normativa sul danno dato, la cui presenza si può dire universale, ma con significative differenze. Nelle carte dell’aretino si danno singoli articoli, in genere frammisti a quelli riguardanti la procedura civile. Nella bergamasca invece non solo la presenza di tali articoli è ben più massiccia, ma la loro organizzazione è indubbiamente precoce, andando a cristallizzarsi in gruppi di norme di argomento coerente. Conviene a questo punto ricordare che già mezzo secolo fa Pierre Toubert, in un saggio rimasto celebre, avanzava l’ipotesi che nelle montagne lombarde questo nucleo normativo potesse in qualche misura porsi all’origine dello statuto stesso10.
11Se vogliamo procedere con questa ipotesi dovremo in prima istanza osservare che la differenza fra le due situazioni non ha probabilmente alcuna origine urbana, ma rimanda a due diversi tipi di comune rurale, sorti in due contesti diversi, che potevano dunque manifestare esigenze diverse. Infatti gli statuti aretini sono tutti invariabilmente signorili, mentre così non è per quelli bergamaschi. In via ipotetica si potrebbe anche supporre che nelle due situazioni diversa fosse l’importanza dei beni comuni, sicuramente molto accentuata in Lombardia; tuttavia una conferma o meno potrebbe venire solo da ulteriori indagini11.
I casi di Vertova e di Anghiari
12La disponibilità di fonti molto stratificate permette anche un ulteriore passo: possiamo cioè provare a fare qualche ipotesi attorno al nucleo originario degli statuti e alle norme che costituirono le prime preoccupazioni delle comunità. Prenderemo dunque in esame i testi più complessi delle due zone, quelli cioè di Vertova e Anghiari, rispettivamente nella bergamasca e nell’aretino12.
13Cominciando da Vertova balza all’occhio anche a uno sguardo frettoloso che nel testo attuale siano confluiti uno o più brevia, che venivano giurati dai vari officiali all’atto di prendere possesso della carica. Ciò costituisce sicuramente un nucleo piuttosto antico, anche se non necessariamente i brevia furono stesi tutti nello stesso periodo, né entrarono immediatamente a far parte dello statuto. Come abbiamo accennato un altro nucleo piuttosto compatto è quello relativo alla protezione dei beni comuni e alla normativa sul danno dato. In particolare i beni da proteggere (non tutti comuni) venivano elencati in una lista chiamata delle convenientie. Tale lista è fatta di molti articoli, tutti posti vicini, ma ben distinti l’uno dall’altro. Sembrerebbe dunque che essa si sia formata con il tempo, per l’accumulazione di successivi articoli, ognuno riguardante un certo numero di beni, mano a mano che essi entravano nel novero di quelli da proteggere. Un processo simile si può del resto osservare anche nel quasi coevo statuto di Leffe, che riguarda un paese piuttosto vicino. È evidente che i primi articoli devono costituire uno dei nuclei più antichi dello statuto; in questi articoli del resto non vengono praticamente mai menzionati gli officiali incaricati della sorveglianza. Ma nei testi che costituiscono i rispettivi brevia tali compiti sono invece menzionati. Per tale motivo gli articoli riguardanti le convenientie devono essere fra i più antichi, risalenti a un’epoca nella quale tali compiti non erano ancora stati definitivamente assegnati. Solo in un secondo tempo i compiti di sorveglianza furono specificamente determinati e ciò entrò nei testi dei brevia, forse (come abbiamo ipotizzato) ancora distinti dallo statuto13.
14Passiamo dunque ad Anghiari, la cui situazione documentaria è davvero invidiabile: non solo sono sopravvissute due versioni dello statuto duecentesco, ma anche tutta una serie di altri documenti che ne costituiscono i prodromi, culminando nei due brevia, cioè il giuramento del rettore e quello degli homines del castello. In questo modo diventa più facile non solo seguire l’evoluzione della materia statutaria nel percorso della sua fissazione, ma anche verificare quali fossero le prime materie che furono affrontate dal legislatore14.
Qualche altro esempio statutario
15Se allarghiamo lo sguardo alle altre realtà contermini potremo notare qualche altro elemento. Un caso assai singolare del territorio aretino è dato dalla signoria monastica dell’abbazia del Trivio a Montecoronaro, posta alle estreme propaggini del distretto urbano (e fuori dalla diocesi aretina). L’abbazia infatti nel Duecento possedeva una piccola ma compatta signoria nelle immediate vicinanze del cenobio: il castello principale era quello sorto fuori dal monastero, probabilmente dall’incastellamento di una precedente curtis amministrativa. L’abate nel corso del secolo si preoccupò di dotare i suoi sudditi di un corpus statutario che avrebbe dovuto regolare la vita della signoria. La costruzione di tale corpus fu tuttavia lunga e laboriosa, prolungandosi per alcune decine di anni, senza per questo produrre un monumento unitario – a quanto sappiamo – paragonabile a quelli degli altri castelli dell’aretino. Le singole pergamene sciolte si alternarono così agli atti notarili (in un registro cartaceo) per costituire un testo che per sua natura rimaneva aperto, anche se è probabile che nei registri perduti dell’abbazia fosse disposto in maniera sequenziale15.
16Abbiamo dunque un corpus statutario complesso che oltre a essere un unicum nell’aretino offre materia di riflessione, poiché permette di verificare come avvenisse la costruzione dei testi, anche se rispetto ad Anghiari ci manca lo stadio iniziale. È da credere infatti che la prima carta di cui abbiamo notizia fosse in realtà già una successiva sistemazione di un testo già formato. In ogni modo è significativo che le principali preoccupazioni degli statutari riguardassero i diritti del signore e quelli della comunità, fissando l’entità delle multe, la responsabilità della custodia della torre, la misura della partecipazione degli homines alle spese della signoria. A ciò si aggiunge una regolamentazione delle successioni nei fondi concessi dall’abate agli homines stessi. Tali argomenti – e soprattutto l’ultimo – ritornano poi nelle successive sedute statutarie senza particolari variazioni, a indicare che gli aspetti maggiormente contemplati nel corpus erano quelli riguardanti le concessioni fondiarie: si tratta insomma di una signoria fortemente connotata in senso fondiario, nella quale la presa del dominus sugli homines si sostanziava nel rapporto fra le parti avente per oggetto la terra. Certo non mancano anche articoli riguardanti la giustizia o gli obblighi militari, ma sembra evidente che tali impegni derivassero dalle concessioni fondiarie in primo luogo. Si tratta dunque di una signoria relativamente debole, nella quale l’aspetto pattizio e di conseguenza la forza della comunità hanno un ruolo notevole, mentre è specularmente assai lontano l’orizzonte della città16.
17Nel territorio bergamasco, data la virtuale assenza della signoria ecclesiastica, non si danno esempi simili; tuttavia un caso singolare è dato anche dalla confederazione di Honio, della quale possediamo alcuni lacerti statutari. Honio – che non corrisponde ad alcuna località odierna e anche ciò è significativo – era infatti un’unione di comuni rurali o sovracomune, sorta sostanzialmente dal basso per la tutela di beni comuni e per irrobustire la difesa delle singole comunità nei confronti di quelle limitrofe – ma esterne al sovracomune. Gli statuti di tale entità politica sono andati in massima parte perduti, ma ci restano alcune integrazioni stese dal cancelliere, che era un notaio della valle. Da queste e dalle altre notizie che si possono ricavare dai testi di Vertova (che faceva parte della confederazione) e di Leffe (che invece confinava con la stessa) si arguisce che oltre alla difesa dei cospicui beni comuni la preoccupazione principale degli statutari era quella di armonizzare i differenti livelli di validità delle norme, dato che al di sotto del sovracomune esisteva un attivo comune rurale (Vertova, di cui ci sono conservati gli statuti, ma anche gli altri componenti della federazione), mentre al di sopra stava la legislazione cittadina, che in alcuni casi si intravede nei testi. L’impressione di totale autonomia delle comunità è dunque anche in questo caso da stemperare in una visione più armonica, nella quale trovino spazio i vari livelli della giurisdizione17.
Qualche spunto conclusivo
18Confrontando tale documentazione ci si rende dunque conto che ad Anghiari i temi principali, presenti fin dall’inizio, furono quelli legati all’autorità degli officiali attivi nel comune e al loro compito giudiziario. Ciò portò anche a un abbozzo di procedura penale, che si irrobustì nel tempo. Assai labili sono invece le tracce di normativa riguardante il danno dato o perlomeno la difesa della proprietà: non solo la sua comparsa non è certo precoce, ma anche la posizione fu molto defilata e non diede mai origine a nuclei compatti, come invece si osserva a Vertova. Tale situazione richiede un tentativo di spiegazione: certo si potrebbe supporre che altra documentazione, oggi perduta, contenesse altre norme sull’argomento, ma vista la fortunata situazione documentaria di Anghiari ciò non sembra probabile. D’altro canto se ritorniamo all’esempio di Montecoronaro o del sovracomune di Honio vediamo che altre ancora furono le principali preoccupazioni degli statutari locali: in un caso i rapporti di signoria, nell’altro la delicata posizione di un confederazione che comprendeva al suo interno molti comuni rurali. Di certo la presenza di una signoria ecclesiastica nell’aretino ebbe qualche ripercussione, ma non un’influenza così determinante. Anche l’autonomia degli statutari di fronte alla città dominante risulta molto ampia ma con diverse gradazioni. In ultima analisi sembra di poter dire che pur di fronte a realtà relativamente comparabili l’attività statutaria risulta fortemente diversificata, sia in fatto di autonomia, sia in fatto di materie di primaria importanza. Di certo contarono molti fattori, come la forza intrinseca delle singole comunità, la presenza di altri poteri (non solo quelli signorili) in loco, gli scopi per i quali il singolo comune era nato18.
19La conclusione che ne scaturisce è che la città di Arezzo, sede di uno Studium, ebbe un’influenza maggiore, seppur indirettamente, di quella di Bergamo nella redazione degli statuti del proprio territorio. Questo non vuol dire che l’influenza di Bergamo nella redazione degli statuti del suo contado fosse nulla: già nel 1219, quindi prima dello statuto più antico di Bergamo conservato, il comune di Ardesio praticava l’elezione dei propri officiali con un doppio turno, secondo una prescrizione cittadina che poi sarebbe stata codificata decenni dopo. Ma si tratta evidentemente di un’influenza mediata, visto che a questa data verosimilmente l’obbligo per i comuni del contado non esisteva ancora19.
20Dobbiamo quindi prendere atto di varie gradazioni di possibili influenze delle città “deboli” nei confronti della produzione normativa del proprio contado. Questa considerazione è importante perché a un primo sguardo non apparivano grandi differenze fra le varie situazioni. Tornando ai due paradigmi che abbiamo offerto in apertura, quello delle città “forti” e quello delle città “deboli”, possiamo perciò concludere che nel secondo caso non possiamo parlare di un unico paradigma, ma di almeno due e forse più, in via almeno ipotetica tanti quanti furono le città “minori” dell’Italia comunale20.
Notes de bas de page
1 Offriamo una snella selezione della sterminata bibliografia statutaria: G. S. Pene Vidari, Introduzione a Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal Medioevo alla fine del secolo XVIII, vol. VIII, T-U, S. Bulgarelli, A. Casamassima, G. Pierangeli (a cura di), Firenze, Olschki, 1999, p. XI-XCV, e M. Ascheri, Introduzione. Gli Statuti: un nuovo interesse per una fonte di complessa tipologia, in G. Pierangeli, S. Bulgarelli (a cura di), Catalogo della raccolta di statuti, vol. VII, “S”, Firenze, La nuova Italia, 1990, p. XXXI-XLIX; G. Chittolini, D. Willoweit (a cura di), Statuti città e territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna, Atti della XXX Settimana di studio, Trento, 11-15 settembre 1989, Bologna, Il Mulino, 1991. Sulla comitatinanza: G. P. Bognetti, Sulle origini dei comuni rurali del Medioevo: con speciali osservazioni pei territorii milanese e comasco, voll. X-XI degli “Studi nelle Scienze giuridiche e sociali”, 30, Pubblicazioni della R. Università di Pavia, Pavia, Tipografia Cooperativa, 1926, ripubblicato in F. Sinatti d’Amico, C. Violante (a cura di), Studi sulle origini del comune rurale, Milano, Vita e Pensiero, 1978, p. 1-262; F. Schneider, Le origini dei comuni rurali in Italia, Firenze, Papafava, 1980, G. De Vergottini, Origine e sviluppo della comitatinanza, in G. Rossi (a cura di), Scritti di storia del diritto italiano, Milano, Giuffrè, 1977, e più recentemente A. I. Pini, Dal comune città-stato al comune ente amministrativo, in Id., Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano, Bologna, CLUEB, 1987, p. 59, 218.
2 In generale si veda G. Chittolini, D. Willoweit (a cura di), L’organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV, Atti della XXXV Settimana di studio, Trento, 7-12 settembre 1992, Bologna, Il Mulino, 1994; Statuti città e territori, op. cit.; per la Toscana fiorentina L. Tanzini, Alle origini della Toscana moderna: Firenze e gli statuti delle comunità soggette tra XIV e XVI secolo, Firenze, Olschki, 2007; sulla Lombardia in generale (non solo milanese) P. Toubert, “Les statuts communaux et l’histoire des campagnes lombardes au XIVe siècle”, Mélanges d’archeologie et d’histoire, a. 72, 1960, p. 398-508; P. Grillo, Statuti cittadini e governo del territorio nell’Italia nord-occidentale (XIII-inizi XIV secolo), in Le comunità rurali e i loro statuti (secoli XII-XV), atti dell’VIII Convegno del Comitato Italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Viterbo, 30 maggio-1 giugno 2002, numero monografico della Rivista Storica del Lazio, nn. 21-22 (2005-2006), p. 57-75; Id., Comuni urbani e poteri locali nel governo del territorio in Lombardia (secc. XII-XIII), in L. Chiappa Mauri (a cura di), Contado e città in dialogo. Comuni urbani e comunità rurali nella Lombardia medievale, Bologna, Cisalpino 2004, p. 41-82; G. Chittolini, “La validità degli statuti cittadini nel territorio (Lombardia, sec. XIV-XV)”, Archivio storico italiano, CLX, 2002, p. 47-78. Il privilegio per Spoleto è citato in P. Bianciardi, M. G. Nico Ottaviani, Il territorio di Spoleto e la sua normativa statutaria (secoli XIII-XVI), in E. Menestò (a cura di), Gli statuti comunali umbri, atti del convegno, Spoleto, 8-9 novembre 1996, Spoleto, CISAM, 1997, p. 307-335: 311.
3 Sui due esempi di città forti si vedano perlomeno Tanzini, Alle origini, op. cit., Grillo, Statuti cittadini, op. cit.; inoltre R. Dondarini (a cura di), La libertà di decidere: realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo, Atti del convegno nazionale di studi, Cento 6-7 maggio 1993, Cento, Comune di Cento, 1995. Per i casi di Bergamo e Arezzo vedi M. Cortesi, Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XIII-XVIII, Fonti per lo Studio del territorio Bergamasco, III, Bergamo, Provincia di Bergamo, 1983; F. Menant, Bergamo comunale: storia, economia e società, in Storia Economica e Sociale di Bergamo, I primi millenni, II, Il comune e la signoria, Bergamo, Fondazione per la storia economica e sociale di Bergamo, Istituto di studi e ricerche, 1999, p. 15-181; G. P. G. Scharf, Bergamo e il suo contado fra Due e Trecento attraverso gli statuti urbani, in Contado e città in dialogo, op. cit., p. 201-225 (ora anche in G. P. G. Scharf, Statuti medievali di comunità urbane, rurali e montane. Esperienze in Lombardia e Toscana, Roma, Aracne, 2019, § 2); G. P. G. Scharf, Potere e Società ad Arezzo nel XIII secolo (1214-1312), Spoleto, CISAM, 2013; G. P. G. Scharf, Prima del 1327: gli statuti aretini duecenteschi. Frammenti e ipotesi di ricostruzione, in Rivista di Storia del Diritto Italiano, LXXXVII 2014, p. 433-90 (ora anche in Scharf, Statuti medievali, op. cit., § 1).
4 Ampio sviluppo di queste tematiche in Scharf, Statuti medievali, op. cit. Gli otto statuti conservati per l’aretino sono quello della Valdambra (M. Ascheri [a cura di], Bucine e la val d’Ambra nel Dugento. Gli ordini dei conti Guidi, Siena, Edizioni “Il Leccio”, 1995), i due di Anghiari (M. Modigliani, “Gli statuti del comune di Anghiari del secolo XIII”, Archivio Storico Italiano, s. IV, t. V, 1880, p. 3-30), quello di Alberoro (G. P. G. Scharf, “Gli statuti duecenteschi di Alberoro”, Annali Aretini, XII, 2004, p. 163-74, ora anche in Scharf, Statuti medievali, op. cit., § 5), quelli di Soci (due redazioni) e Castiglion Fatalbecco (Id., “Gli Statuti duecenteschi di Soci e Castiglion Fatalbecco [Anghiari]”, Archivio Storico Italiano, CLXII, 2004, n. 600, disp. II [aprile-giugno], p. 291-311, ora anche in Scharf, Statuti medievali, op. cit., § 4), e quello di Moggiona (P. Licciardello, G. P. G. Scharf, “Statuto di Moggiona e documenti annessi [fine 1268-inizi 1269]”, Archivio Storico Italiano, a. CLXV, 2007, n. 611, p. 121-144, ora anche in Scharf, Statuti medievali, op. cit., § 7). Per il corpus statutario del Trivio vedi Scharf, Statuti medievali, op. cit., § 6. I tre della bergamasca sono quello di Vertova (G. Rosa, Statuti di Vertova del 1235, del 1248, del 1256 con annotazioni, Brescia, Fiori e C., 1869 – riedito in anastatica all’interno di P. Gusmini, Vertova medievale, Vertova, Pro Vertova, 1980, p. 123-140; alcune aggiunte in J. Schiavini Trezzi, “Sugli statuti rurali di Vertova nel XIII secolo: le riforme del 1284-5”, Archivio Storico Lombardo, s. XI, 10, 1994, p. 443-457 e in G. P. G. Scharf, Gli Statuti duecenteschi di Vertova e Leffe, in L. Chiappa Mauri (a cura di), Statuti rurali lombardi del secolo XIII, Milano, Unicopli, 2004, p. 91-104 – ora anche in Scharf, Statuti medievali, op. cit., § 8), quello di Leffe (A. Tiraboschi, Cenni intorno alla Valle Gandino e ai suoi statuti, Archivio Storico Lombardo, 7, 1880, p. 5-40, 9, 1882, p. 369-402), e quello di Averara (T. Bottani, T. Salvetti [a cura di], “Statuta et ordinamenta”. Lo statuto dell’antica valle Averara – Anno 1313, S. Pellegrino Terme, Comunità Montana Valle Brembana, 2000).
5 Si tratta di osservazioni già fatte ormai mezzo secolo fa da Toubert, “Les statuts communaux”, art. cit., a cui ora si può aggiungere Scharf, Statuti medievali, op. cit., Introduzione B e C.
6 Esempi lampanti sono offerti dai casi di Vertova e Anghiari, che andremo appunto ad esaminare nel prosieguo del lavoro: vedi infra, nota 12 e testo corrispondente. Sull’impronta signorile negli statuti rurali vedi R. Dondarini, G. M. Varanini, M. Venticelli (a cura di), Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo, atti del VII Convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Ferrara, 5-7 ottobre 2000, Bologna, Pàtron, 2003. Sulla legittimità della composizione di statuti, ovviamente a partire dalla scena urbana, vedi C. Storti Storchi, Appunti in tema di “potestas condendi statuta”, in Ead., Scritti sugli statuti lombardi, Milano, Giuffrè, 2007, p. 115-138, già edito in Statuti citta e territori, op. cit., p. 319-343.
7 Per l’articolazione degli statuti urbani di Bergamo e Arezzo vedi rispettivamente: G. Finazzi (a cura di), Antiquae collationes statuti veteris civitatis Pergami, in Historiae patriae monumenta, XVI, Leges Municipales, II, Pars altera, Augustae Taurinorum, 1876, coll. 1921 – 2046; M. Blattmann, “Über die Materialität von Rechtstexten”, Frühmittelalterliche Studien: Jahrbuch des Instituts fur Frühmittelalterforschung der Universität Munster, vol. 28, 1994, p. 334-354 (su Bergamo); G. Marri Camerani (a cura di), Statuto di Arezzo (1327), Firenze, Deputazione di Storia Patria per la Toscana, 1946; V. Capelli (a cura di), Statuto del Comune e del Popolo di Arezzo (1337), Arezzo, Società Storica Aretina, 2009, Scharf, Prima del 1327, op. cit. Per la riorganizzazione tematica negli statuti rurali vedi M. Ascheri, “Législation et coutumes dans les villes italiennes et leur “contado” (XIIe-XIVe siècles)”, in M. Mousnier, J. Poumarède (a cura di), La coutume au village dans l’Europe médiévale et moderne, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2001, p. 73-92 (ora anche in M. Ascheri, Giuristi e istituzioni dal medioevo all’età moderna [secoli XI-XVIII], Stockstadt am Main, Keip Verlag, 2009, p. 103-122).
8 Per esempi diversi dai due statuti di cui parleremo più oltre si confrontino quelli di Alberoro e Averara (vedi supra, nota 4). Interessante notare che alcune di queste caratteristiche si trovano anche in uno statuto ben più tardo come quello di Sale: Scharf, Statuti medievali, op. cit., § 14.
9 Vedi per il caso di Bergamo Antiquae collationes, op. cit., C. Storti Storchi (a cura di), Lo statuto di Bergamo del 1331, Giuffrè, Milano, 1986; C. Storti Storchi, Diritto e istituzioni a Bergamo: dal comune alla signoria, nella collana “Pubblicazioni dell’Istituto di storia del diritto italiano”, 10, Milano, Giuffrè, 1984; L. Chiappa Mauri, “Statuti rurali e autonomie locali in Lombardia (secoli XIII-XIV). Qualche riflessione”, in Le comunità rurali, op. cit., p. 77-104; Chittolini G., “Legislazione statutaria e autonomie nella pianura bergamasca”, in M. Cortesi (a cura di), Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XIII-XVIII, Bergamo, Provincia di Bergamo, 1984, p. 93-114, e in particolare M. Blattmann, Wahlen und Schrifteinsatz in Bergamo im XII Jahrhundert, in herausgegeben von H. Keller und Th. Behrmann, Kommunales Schriftgut in Oberitalien: Formen, Funktionen, Uberlieferung, München, W. Fink, 1995, p. 218-264. Su Arezzo e il suo territorio in primo luogo bisogna fare riferimento a J. P. Delumeau, Arezzo 715-1230: espace et societè, 2 vol., Roma, École française de Rome, 1996, p. 1236-1240, quindi allo Statuto di Arezzo, op. cit.; inoltre Scharf, Prima del 1327, op. cit.; Id., Statuti medievali, op. cit., Introduzione B.
10 Ci siamo già ampiamente dedicati a questo tema e perciò rimandiamo a quanto detto in tali occasioni: Id., La difesa della proprietà negli statuti medievali della montagna bergamasca, “Bergomum”, aa. CIV-CV 2009-2010, p. 137-48, disponibile in rete sul sito http://www.rm.unina.it/biblioteca/volumi/rao/scharf.pdf; Id., Autonomia legislativa: tre ordinamenta quattrocenteschi di comunità rurali varesine (Cossano 1474 – Runo 1475 – Arcisate 1481), in G. P. G. Scharf (a cura di), Fonti per la storia del territorio varesino, 1, Tardo Medioevo ed Età Moderna (secoli XIV-XVIII), Varese, Insubria University Press, 2010, p. 113-38; ora in Id., Statuti medievali, op. cit., rispettivamente § 10 e § 9. Come punti di riferimento restano comunque imprescindibili i datati C. Cipolla, Carta statutaria lombarda del secolo XIII riguardante i “Campari”, Torino, Clausen, 1898, estratto da “Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino”, vol. 34, adunanza del 4 dicembre 1898, Id., Documenti piemontesi del sec. XIV riguardanti i Campari, Torino, Clausen, 1898, (estratto dallo stesso fascicolo), G. Biscaro, “La polizia campestre”, Rivista italiana per le scienze giuridiche, XXXIII, 1902, fasc. I-II, p. 1-106, ai quali aggiungere G. Pasquali, Statuti comunali e vita delle campagne nei secoli XIV-XVI, in Romagnola Romandiola: la “Romandiola” degli Estensi, studi promossi dal Centro di Studi sulla Romandiola Nord Occidentale, Lugo, novembre 2003, Lugo, Walberti, 2005, p. 39-58; M. Morigi, I “danni dati” negli statuti estensi di Bagnacavallo (1443-1451), con saggio introduttivo di E. Angiolini, Cesena, Stilgraf, 2008; G. Giammaria, Il “danno dato” negli statuti di Campagna e Marittima. Una nota illustrativa, in Le comunità rurali, op. cit., II, p. 121-39, A. Dani, Il processo per danni dati nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII), prefazione di P. Sirena, Bologna, Monduzzi, 2006, Toubert, Les statuts communaux, art. cit.
11 Brevi ma incisive note su questi argomenti in L. Chiappa Mauri, Prefazione a Contado e città in dialogo, op. cit., p. 7-11, Ead., Premessa a Statuti rurali lombardi, op. cit., p. 7-17; il discorso può essere allargato a Toubert, Les statuts communaux, art. cit., e Dani, Il processo per danni dati, op. cit. Sulla signoria nell’aretino Scharf, Potere e Società, op. cit., § 7.
12 Per le edizioni dei due testi vedi supra, nota 4. In generale su questa fase formativa del comune rurale vedi Ch. Wickham, Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo: le origini del comune rurale nella piana di Lucca, Roma, Viella, 1995, e anche supra, nota 1.
13 Il riferimento bibliografico all’edizione, tanto dello statuto di Vertova, quando di quello di Leffe, è supra, nota 4; abbiamo già espresso alcune di queste considerazioni in Scharf, Gli Statuti duecenteschi di Vertova, cit.
14 Per Anghiari, oltre che all’edizione del testo duecentesco in Modigliani, Gli statuti, op. cit., bisognerà fare riferimento agli studi principali sul paese, cioè M. Modigliani, “Studi e documenti ad illustrazione degli statuti del comune di Anghiari del secolo XIII”, Archivio Storico Italiano, s. IV, t. VI, 1880, p. 225-261; A. Barlucchi, I centri minori delle conche appenniniche (Casentino e Alta Valtiberina), in G. Pinto, P. Pirillo (a cura di), I centri minori della Toscana nel Medioevo, atti del convegno di Figline Valdarno, 23-24 ottobre 2009, Firenze, Olschki, 2013, p. 57-95: 74-84; Delumeau, Arezzo 715-1230, op. cit., G. P. G. Scharf, “Alle origini del diritto statutario anghiarese: i giuramenti degli homines e del rettore (fine XII-inizi XIII secolo)”, Pagine Altotiberine, a. XX, 2016, n. 59-60, p. 21-44, ora anche in Scharf, Statuti medievali, op. cit., § 12.
15 Sull’abbazia del Trivio vedi in generale G. Cherubini, Una comunità dell’appennino dal XIII al XV secolo. Montecoronaro dalla signoria dell’abbazia del Trivio al dominio di Firenze, Firenze, Olschki, 1972, e sul suo corpus statutario G. P. G. Scharf, “L’Universitas del Trivio e i suoi statuti”, Studi Romagnoli, LIV, 2003, p. 151-76, ora anche in Scharf, Statuti medievali, op. cit., § 6.
16 Scharf, L’Universitas, art. cit.
17 Sul concilium di Honio vedi F. Irranca, Il “Concilium de Honio” o comune maggiore di Honio, Vertova, Pro-Vertova, 2013, e G. P. G. Scharf, Prima delle comunità di valle bergamasche. Il Concilium di Honio fra XIII e XIV secolo, in M. N. Covini, M. Della Misericordia, A. Gamberini, F. Somaini (a cura di), Medioevo dei Poteri. Studi di storia per Giorgio Chittolini, Roma, Viella, 2012, p. 35-53, ora in Scharf, Statuti medievali, op. cit., § 11. Per i casi di Vertova e Leffe vedi supra, nota 17.
18 Modigliani, Studi e documenti, art. cit.; Scharf, Alle origini, art. cit.; Delumeau, Arezzo 715-1230, op. cit.; per i casi del Trivio a Montecoronaro e di Honio vedi supra, note 16-17.
19 Su Arezzo e la sua università vedi molti dei contributi in F. Stella (a cura di), 750 anni degli statuti universitari aretini, atti del convegno di Arezzo, 16-18 febbraio 2005, Firenze, Sismel/Edizioni del Galluzzo, 2006, a cui aggiungere Scharf, Potere e Società, op. cit., § 1.4. Si deve considerare tanto maggiore l’influsso dello Studium, in quanto il diritto prevalentemente insegnato era quello pratico, con forti contaminazioni consuetudinarie, come nota E. Cortese, Legisti, canonisti e feudisti: la formazione di un ceto medievale, in Università e società nei secoli XII-XVI, atti del IX convegno internazionale di Pistoia, Pistoia, Centro Italiano di Studi di Storia e Arte, 1982, p. 195-281: 217. Per le elezioni ad Ardesio vedi M. Blattmann, Wahlen und Schrifteinsatz in Bergamo…, art. cit., p. 250.
20 Sui modelli, oltre a quanto indicato supra, nota 2, vedi: J. C. Maire Vigueur, Il problema storiografico: Firenze come modello e mito di regime popolare, in Magnati e popolani nell’Italia comunale, Atti del XV convegno di studi organizzato dal Centro italiano di studi di storia e d’arte di Pistoia, Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d’arte di Pistoia, 1997, p. 1-16. Interessanti spunti in Le comunità rurali, op. cit.; qualche aggiornamento in M. Davide (a cura di), Le subordinazioni delle città comunali a poteri maggiori in Italia, dagli inizi del secolo XIV all’ancien régime. Risultati scientifici della ricerca, “Studi”, 12, Trieste, CERM, 2014, e particolarmente P. Cammarosano, Le subordinazioni delle città toscane a Firenze fra tardo medioevo e prima età moderna, p. 19-43. Proprio sulla varietà di modelli può essere illuminante un paragone con le città del centro-sud: si vedano G. Vitolo (a cura di), Città e contado nel Mezzogiorno tra Medioevo ed Età Moderna, nella collana “Quaderni” del Centro interuniversitario per la storia delle città campane nel Medioevo, n. 1, Salerno, Laveglia, 2005, e ora anche G. Vitolo, Città e contado, in Id., L’Italia delle altre città. Un’immagine del Mezzogiorno medievale, Napoli, Liguori, 2014, p. 181-84.
Auteur
Gian Paolo Giuseppe Scharf è laureato in Storia Medievale nel 1997 presso l’Università di Milano. Dal 1994 fa ricerca in vari settori della storia medievale, con particolare preferenza per la storia istituzionale basso medievale. Ha studiato la Toscana, l’Umbria, le Marche, la Romagna, la Lombardia, il Piemonte. Ha al suo attivo un centinaio pubblicazioni sui vari settori di ricerca, fra le quali spiccano quattro monografie e un libro di fonti, oltre ad alcune curatele di volumi miscellanei.
Dal 2007 collabora stabilmente con l’International Research Center for Local Histories and Cultural Diversities dell’Università dell’Insubria con la qualifica di tecnico scientifico. Tra le pubblicazioni, si segnalano in particolare: “Alla periferia dell’impero: le strutture del Regnum nel contado aretino della prima metà del Duecento”, Società e Storia (109, 2005); “Vescovo e signore. La parabola di Guglielmino degli Ubertini ad Arezzo (1248-1289)”, Società e Storia (138); Potere e Società ad Arezzo nel XIII secolo (1214-1312) (Spoleto, 2013); “Prima del 1327: gli statuti aretini duecenteschi. Frammenti e ipotesi di ricostruzione”, Rivista di Storia del Diritto Italiano, LXXXVII, 2014.
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