L’irruzione della storia negli statuti comunali marchigiani (secoli XIV-XV)
When History break into Rules: some examples from “Statuti” of Marches (14th-15th Century)
p. 119-144
Résumés
Il saggio muove dalla constatazione che gli statuti comunali racchiudono in sé il portato della storia cittadina, intesa nell’accezione politico-istituzionale. Se i testi normativi non si risolvono in una serie di rigide norme dal valore giuridico, l’irruzione della storia denota invece la loro porosità: all’interno di essi si annidano tracce che fanno affiorare istanze politiche concrete, quali il susseguirsi dei regimi o il rapporto con i poteri sovraordinati. L’indagine si prefigge di verificare come la storia cittadina si insinui all’interno degli statuti, modificando o orientando il testo. La presenza di riferimenti storici concreti, disseminati qua e là, appare utile a mostrare come lo statuto sia il risultato di forme d’adattamento imposte dalla comunità e dai suoi governanti. Gli esempi presi in esami si riferiscono alla Marche, una regione ricca di statuti cittadini alla fine del medioevo: l’analisi delle tracce, esplicite o nascoste, riferite all’attualità o al recente passato, dimostra complessivamente come lo statuto sia un duttile strumento, capace di accogliere in sé e di dipanare, quale fonte del diritto, i nodi della storia cittadina.
This essay assesses town statutes as a source of civic history, understood in a political and institutional sense. The civic legislation does not consist solely of a series of strict rules with legal value, instead the intrusion of history denotes its porosity. In the statutes there are hidden traces from which real political agendas emerge, such as the succession of regimes or the relations with higher level powers. This research aims to demonstrate how civic history creeps into the statutes, by modifying or directing the text. The existence of true historical references scattered here and there is useful to show how the statutes are the result of forms of adjustment which were dictated by the communities and their rulers. The examples all concern the Marche, a region which had an abundance of town statutes at the end of the Middle Ages. The examination of these traces, implicit or explicit, referring to current or past events, shows overall that the statute is a flexible instrument, which, as the source of the law, is able to embrace within itself the threads of civic history and then subsequently to unravel them.
Texte intégral
1Negli statuti comunali si insinua spesso il portato della storia cittadina, intesa sia nella dimensione politica, sia nelle pratiche quotidiane. I testi normativi non obbediscono infatti soltanto a logiche e a finalità di natura giuridica, né constano meramente di una serie di norme rigide, che si tramandano da una redazione alla successiva o da una città all’altra. L’irruzione della storia negli statuti dimostra invece la porosità di questi testi, risultato di un processo di produzione guidato dal susseguirsi dei regimi e da istanze assai concrete, spesso registrate nel corpus normativo1. Il testo che segue mira dunque a osservare come la storia cittadina faccia il suo ingresso nel dettato statutario, e a verificare come essa agisca al suo interno: ampliando, modificando o orientando la stesura e la struttura. La presenza di riferimenti storici concreti, disseminati qua e là, è infatti utile a mostrare come lo statuto sia il risultato di forme d’adattamento e di bricolage imposte dalla comunità e dai soggetti politici attivi sia sulla scena cittadina, sia nei quadri ordinamentali sovraordinati.
2I casi presi in esami si riferiscono alle Marche, una regione ricca di statuti urbani per gli ultimi secoli del medioevo2. La caratteristica di quest’area si precisa nella presenza di una fitta maglia di città e centri urbani di medie o piccole dimensioni, tutti di schietta vocazione urbana, sia per quanto riguarda le dinamiche politiche, sia per le attribuzioni giurisdizionali, compreso il possesso della potestas statuendi. Attraverso l’esame di una trentina di testi statutari, distribuiti fra le città più rilevanti e le comunità minori, si cercherà dunque di rintracciare le forme e le modalità attraverso le quali le dinamiche storiche abbiano influito sulla redazione dei testi statutari, verificando la duttilità di questi ultimi e la loro capacità di accogliere in sé e di dipanare i nodi della storia cittadina.
Quale storia? La norma e il codice attraverso il tempo
3Occorre innanzi tutto precisare il senso con cui s’intende articolare il discorso sulla storia, una nozione senza dubbio troppo vaga e generica, se riferita agli statuti comunali. Per semplificare, vorrei dunque indicare tre prospettive, entro le quali sviluppare l’indagine: la prima, riguardante le singole norme e il rispettivo portato storico; la seconda, concernente il codice dello statuto, in relazione alle temperie storiche che esso attraversa, considerando dunque la stratificazione, gli usi e gli abusi ai quali esso è sottoposto; la terza, sull’impatto dei regimi politici e sulle tracce esplicite o implicite che questi hanno lasciato nel dettato dello statuto. Naturalmente, dedicherò maggior spazio a quest’ultimo tema, in quanto strettamente connesso a un esame dello statuto dal suo interno ed espressione precipua del rapporto fra storia politica, elaborazione giuridica e fissazione della memoria urbana. E’ chiaro che gli esiti dell’indagine possono mutare considerevolmente a seconda che si adotti una prospettiva alta, cioè rivolta a cogliere le inferenze fra la dimensione politico-istituzionale e il testo dello statuto, oppure una prospettiva più bassa, rivolta a quelle pratiche quotidiane espresse nelle numerose norme che disciplinano gli interventi in materia di urbanistica e la gestione degli spazi rurali, norme spesso ricomprese in modo caotico nel quinto libro degli statuti comunali, generalmente intitolato De extraordinariis. Sia che si tratti di riparare un tratto di mura urbiche, precisamente descritte, sia che si vada a fissare nuove tasse sui cereali, l’irruzione dell’attualità si fa qui onnipresente. Questa parte dello statuto rappresenta infatti di per sé un deposito della contingenza storica, per cui non mi addentrerò nei suoi meandri, mentre indugerò maggiormente sui marcatori storici presenti nelle parti ‘dure’ del testo, relative agli ordinamenti e alle istituzioni.
4Se si scende a considerare il dettato specifico della norma – generalmente definita nelle fonti essa stessa con il termine di statutum3 – è chiaro che ciascuna di esse ha una storia peculiare. Non si tratta però di porre semplicemente un problema di stratificazione o di datazione, aspetti su cui gli storici del diritto si sono concentrati da molto tempo, nel migliore dei casi fin dal primo Novecento4. E’ stata infatti ampiamente indagata, sul piano storico, la derivazione di norme da un corpus all’altro secondo una modalità verticale, ossia per effetto dell’egemonia di una città sovraordinata, oppure orizzontale, cioè per trasmissione di esperienze politiche e giuridiche in un’area geografica omogenea. Occorre poi considerare, da un punto di vista microanalitico, che ogni norma conosce una propria stratigrafia interna. A tale proposito, Didier Lett ha indagato in profondità, nello statuto di San Severino del 1426, le diverse articolazioni nella composizione della norma che regola la pena per i giovani responsabili di aver recato danni a terzi durante il gioco urbano della “battagliola”, dimostrando come la norma si costruisce nel peculiare incontro fra pratiche sociali, usi locali e codificazione giuridica5.
5E’ però da un differente approccio che qui vorrei muovere: non tanto dall’intrinseca rilevanza dell’elemento giuridico, quanto dalla presenza di marcatori storici. Si tratti di nomi, di date, di accaduti, ciascuno di questi elementi costituisce un fattore di ancoraggio della norma alla contingenza storica e palesa il suo saldarsi con questa, a volte in modo fluido e altre volte vischioso. Relativamente a quest’ultimo caso basteranno un paio di esempi, fra i molti possibili. Nello statuto del 1436 della piccola comunità appenninica di Sefro si impone ai nobiles de Brunforte il divieto di girare armati6, mentre in quello di Jesi del 1516, a stampa, si vieta di pronunciare pubblicamente i termini che alludono alle fazioni cittadine: guelfo/ghibellino oppure sforzesco/braccesco7. Non ci si dovrà però meravigliare del fatto che nel primo caso i signori di Brunforte erano scomparsi di quel territorio da almeno un secolo, o che nel primo Cinquecento nessuno avrebbe mai fatto ricorso alle parole citate nel testo statutario per alludere ai partiti cittadini: si tratta infatti di due casi di anacronismo, del resto assai comuni, che dimostrano appunto la vischiosità dei testi normativi, capaci di imprigionare nel loro dettato situazioni del tutto cogenti al momento della loro fissazione, e di tramandarle quindi per pura inerzia nelle redazioni successive, quando ormai non avevano più alcuna rilevanza8.
6Le tracce esplicite di elementi storici all’interno di una norma s’incardinano talora entro forme di registrazione di tipologie documentarie peculiari. Si possono individuare infatti diverse modalità redazionali, adottate per ancorare l’attualità al testo normativo. La prima, abbastanza comune, consiste nella trasposizione, all’interno di una norma, del dispositivo di una riformanza consiliare, riportata in forma più o meno aderente al suo stile documentario9. Così, ad esempio, lo statuto comunale di Osimo del 1308 racchiude una norma sul divieto di usura, il cui titolo della rubrica – “Quod usure a tempore Baroni citra non currant” - àncora il dispositivo esattamente al nome e all’epoca del podestà Barone da San Miniato10. Il testo della norma si apre con l’indicazione della data del 26 giugno 1295, che coincide evidentemente con quella della delibera consiliare. A Monte San Pietrangeli, un centro minore dell’area fermana, una norma sul matrimonio racchiusa nello statuto del 1493 ricalca nello stile una delibera del consiglio comunale, fatta approvare più di dieci anni prima, nel 1482, da Giacomo de Lutiis, luogotenente papale nelle Marche: in questo caso però il riferimento è assai velato, in quanto non si fa espressa menzione a persone o a date, né il dettato ha la forma di una delibera, ma la sua derivazione si evince soltanto da un raffronto con il contenuto del testo della riformanza conservata11.
7Il caso più eclatante sotto il profilo della storia politica si osserva in un frammento statutario di Matelica, risalente con ogni probabilità al 1358. Una riformanza comunale, sussunta in una rubrica, prescrive infatti espressamente che la carica di gonfaloniere del comune, la più alta magistratura cittadina accanto a quella dei priori, dovesse spettare di diritto ai discendenti maschi di Borgaruccio Ottoni12. In questo modo, la riformanza accolta nello statuto contribuisce non solo a ridisegnare l’ordinamento della città, ma anche a fissare i rapporti di egemonia, legittimando la signoria della famiglia Ottoni sul piccolo centro appenninico. Di fronte all’introduzione di tale norma, un giurista quale Bartolo da Sassoferrato, da parte sua, non avrebbe esitato a definire quella degli Ottoni una tirannide esercitata propter titulum, cioè basata sull’acquisizione di una carica, rispettando le regole costituzionali13. L’aspetto più significativo, ai fini del nostro discorso, appare pertanto la legittimazione del regime attraverso la trasposizione di una delibera consiliare, dal peso determinante sugli assetti costituzionali, all’interno di uno statuto comunale.
8Quella delle riformanze non è certo l’unica tipologia documentaria che può nascondersi nel dettato statutario. Nella ricca normativa comunale trecentesca di Cingoli, ad esempio, la rubrica “De privilegio Anconitanorum” contenuta nello statuto del 1325 ingloba un vero e proprio trattato commerciale14. A Osimo, invece, in calce al grande statuto del 1308 fu trascritto il testo dei “pacta et convenciones” stipulati con la vicina città di Recanati, suddiviso in ventisei articoli15. Del resto, era piuttosto comune la pratica di inserire testi di diversa natura e tipologia all’interno degli statuti, mantenendone più o meno alterate le caratteristiche formali. Nel codice osimano, ad esempio, vengono trascritte pure le lettere scambiate nel 1308 con il comune di Ancona sulla regolamentazione del diritto di asilo per gli esiliati politici (banniti)16. Tale pratica induce a sottolineare la circolarità delle pratiche documentarie, che conoscevano dunque frequenti osmosi fra tipologie di diversa natura17.
9Infine, quanto all’esame delle singole norme, si può osservare la tendenza di raggruppare la materia più urgente, legata alla contingenza storica, entro piccoli statuti autonomi. E’ questo il caso del breve statuto sulla “gabella”, ossia sulle imposte dirette, promulgato a Osimo nel 1325, un testo in sé autonomo, ma che acquista significato nel contesto del codice trecentesco degli statuti, nel quale è stato tramandato18. Ecco, dunque, che la questione del codice torna a farsi rilevante, anche quando si vuole considerare lo statuto dal suo interno: il codice rappresenta infatti l’unità di senso entro la quale si colloca il testo statutario e si arricchisce nel tempo di molteplici significati, attraverso i suoi usi e le sue modificazioni19. A tale proposito, si può osservare macroscopicamente un diverso sviluppo fra le città e i centri minori marchigiani: se per le prime si compie generalmente un processo di monumentalizzazione di uno statuto di dimensioni importanti, anche attraverso il volgarizzamento e la consegna alla stampa fra Quattro e Cinquecento – così accade, come vedremo tra poco, per Ascoli e per Fermo – nelle medie e piccole comunità è invece il codice dello statuto a conoscere un continuo accrescimento, accogliendo al suo interno istanze sempre mutevoli e difformi.
10Nei centri minori il codice dello statuto diviene pertanto, nei secoli XIV e XV, il luogo deputato a raccogliere la trascrizione di atti di natura diversa – non soltanto le riformanze, ma anche i patti con la città egemone o con le autorità dello Stato della Chiesa – tutti atti ai quali si accredita importanza proprio in quanto fatti seguire alle norme cittadine. La materialità del codice statutario e la sua intrinseca rilevanza, insomma, contribuiscono a conferire stabilità ai testi ivi trascritti e a consegnarli a una sorte comune agli atti normativi. I codici trecenteschi di Osimo e di Cingoli20 sono esemplari a tale proposito, poiché in essi corpi statutari rilevanti, normative particolari, riformanze e atti delle autorità dello Stato della Chiesa si susseguono senza soluzione di continuità, dimostrando una continua dialettica fra l’uso del codice e il divenire storico. Nel manoscritto osimano, ad esempio, alcune riformanze ispirate “ad bonum et pacificum statum civitatis”, risalenti al 1309 e al 1311 seguono immediatamente il testo del grande statuto del 130821. Non si dovrà però credere che si tratti di un processo di mera accumulazione o di stratificazione temporale, poiché lo statuto di Cingoli del 1307 precede la registrazione dei patti con Osimo, risalenti a due anni prima22. Dunque, emerge chiaramente l’intenzione di utilizzare il manoscritto per cristallizzare e fissare nella memoria altri tipi di testi che, una volta confluiti nel codice, avrebbero acquisito la forza incontestabile di legge, facendo così slittare progressivamente il significato del codice degli statuti a quello di un originalissimo liber iurium.
11I codici degli statuti delle piccole comunità si arricchiscono soprattutto di riformanze, sedimentate nel tempo fino a diventare parti integranti se non preponderanti. Nel caso di Apiro, lo statuto del 1388 registra in calce una serie di riforme consiliari, preceduta da una specifica intestazione: “incipiunt reformationes comunis Piri23”, quasi si trattasse di dare avvio, sotto la spinta della contingenza storica, a un nuovo registro documentario, con connotazioni proprie. Per Montalboddo (oggi Ostra), il codice si accresce attraverso l’inclusione degli “ordinamenta et decreta”, dettati da Bene da Fermo, ufficiale dello Stato pontificio, risalenti al 1366, dunque perfettamente coevi al testo dello statuto24. Il manoscritto di Sassoferrato fa seguire lo statuto del 1370 da una venticinquina di testi di diversa natura, per lo più normativa, che si distendono in un periodo compreso entro la fine del XIV secolo e che comprendono prevalentemente atti di amministrazione dello Stato pontificio25. Infine, nel caso di Sirolo, il codice si arricchisce di una cospicua serie di riformanze, non soltanto relative ai consigli della piccola comunità posta alle pendici del monte Cònero, ma soprattutto alle delibere della città dominante, Ancona26. Il codice degli statuti di Cingoli registra invece al suo interno le Costituzioni provinciali dello Stato della Chiesa, emanate da Bertrand de Déaulx nel 1336: si tratta beninteso di una fonte di diversa natura autoritativa, la cui presenza sarei propenso a interpretare non tanto come una prova di sudditanza della comunità alla legislazione provinciale dello Stato pontificio, quanto come una volontà di mimesi, tesa a dimostrare una possibile integrazione e armonizzazione sul piano normativo fra stato e comunità urbane27. In tutti questi casi, il manoscritto degli statuti, pertanto, diventa il luogo di dialogo fra potere statale e poteri cittadini, fra dominante e la dominata, autentico punto d’incontro e di integrazione fra diversi livelli autoritativi.
Statuti e regimi politici: la condanna del passato
12L’aspetto più interessante della frizione fra il testo statutario e la memoria urbana investe senza dubbio i regimi politici. Occorre dunque osservare come questi ultimi disseminino di tracce il dettato normativo e, al tempo stesso, come lo statuto veicoli e assimili al suo interno varie esperienze di governo. Se si guarda il testo dal suo interno, si dovrà innanzi tutto distinguere il riverbero di due diversi piani temporali: l’urgenza del presente e la memoria del passato. Quanto al primo caso, è molto frequente che un testo normativo venga varato e approvato all’indomani di un cambiamento di regime, sotto la spinta dei rivolgimenti politici28: quest’ultima ragione va a legittimare, in taluni casi, la (ri)scrittura dello statuto e si avverte dunque l’esigenza di esplicitarne le immediate circostanze. Il caso degli Statuti del Comune e del Popolo di Ascoli, promulgati nel 1377, e volgarizzati alla fine del Quattrocento29, appare in questo senso paradigmatico. Una rubrica asserisce infatti che la redazione normativa fu compiuta in un batter d’occhi, il 15 marzo, “quella sera over nocte in la quale fo facta la novità in ne la ciptà d’Asculi contra lu signore30”. Quella notte, infatti, secondo quanto si vuol sostenere, l’insofferenza verso “lu perverso et iniquo stato jà de li tirandi et de li crudeli che signoreggiavano la ciptà31” era culminata in aperta rivolta e “il consiglio over parlamento over congregatione de gente et de li boni homini de la ciptà d’Asculi32”, una volta ripristinato in tutta furia l’ordinamento comunale, si era affrettato a riformare nuovi statuti “veri et adprobati”, poiché quelli vecchi erano andati “perduti et squartati”: occorreva dunque “correggere ed emendare” il testo “secundo la varietà de lu tempo33”, accordandolo alle mutate condizioni politiche.
13Ora, è chiaro che l’accenno al tumultuoso presente e l’affermazione di aver realizzato una revisione dello statuto in tempo di record non fossero altro che una dissimulazione, tesa a legittimare il nuovo ordine politico, basato sull’ispirazione popolare e repubblicana. Infatti, nel testo normativo si sostiene che a causa dell’insopportabile “stato tirannico” introdotto da Giovanni di Venimbene e da Galeotto Malatesta, il consiglio cittadino aveva deliberato di tornare al più presto al “populare stato” e aveva ordinato di revisionare gli statuti34. In realtà, come ha dimostrato con ampiezza di argomentazioni Gherardo Ortalli35, tutta questa storia non è altro che un abile artificio retorico, poiché la fine del dominio del Malatesta risaliva al 1355 e quello di Giovanni di Venimbene addirittura al 1321. Un tumulto recente c’era veramente stato, non però contro la tirannide signorile, bensì contro il papato avignonese. Nel marzo 1376 Ascoli fu posta sotto assedio dalle truppe della Lega di quelle città italiane, Firenze, Perugia e Bologna in primiis, che avevano aderito alla cosiddetta Guerra degli Otto Santi e che guidavano la rivolta contro papa Gregorio XI36. Quasi tutti i centri delle Marche erano già passati dalla parte della Lega e gli Otto della Guerra, la magistratura fiorentina preposta a coordinare la rivolta, avevano assoldato Rinaldo da Monteverde per indurre Ascoli a passare nelle loro fila, cosa che accadde dopo nove mesi di assedio. Lo statuto registra fedelmente tale passaggio: nel proemio, infatti, si proclama che il testo fu redatto “ad honore, triumpho et exaltatione de la felice legha della italica libertà, et de tucti l’altri colligati et maxime de li magnifici comuni de la ciptà di Fiorenze et de Perusia37”. La stessa struttura bipartita del codice ascolano in Statuti del comune e Statuto del popolo – una caratteristica formale che non ha altri riscontri nelle Marche tardomedievali – induce a supporre l’assunzione di un modello normativo fiorentino: tale ipotesi può essere suffragata dal fitto scambio di ufficiali, fra Firenze ed Ascoli, subito dopo il passaggio della città picena alla causa della Lega38.
14Anche a Fermo, negli stessi anni, il riferimento all’attualità e la strenua condanna del passato vengono formulati per legittimare un nuovo ordine politico. Qui uno statuto di ispirazione popolare, promulgato nel 1385, concentra i riferimenti storici al recente regime personale di Rinaldo da Monteverde. Dopo l’eliminazione del tiranno, nel 1380, si era dato l’avvio a un’organica riforma ordinamentale, sancita dalla promulgazione di un nuovo corpus statutario39. Nell’aprile 1382 furono eletti dal Consiglio generale sei statutari, uno per ogni contrada, dotati dell’autorità “ordinandi et qualificandi in totum vel in partem” la materia normativa comunale fino ad allora sedimentata. Il lavoro degli statutarii prese l’avvio nel gennaio 1383 e il prodotto della loro attività di revisione venne presentato due mesi dopo al Consiglio generale. Il testo normativo fissò, dunque, sotto il profilo ordinamentale, un assetto di matrice popolare: le magistrature più importanti erano quelle del gonfaloniere di giustizia e dei priori, mentre il potere si concentrava nel Consiglio di Cernita, vero e proprio organo di governo della città. Si trattava dunque di scongiurare il pericolo di restaurazione di un regime autoritario da parte dei fautori dell’abbattuto tiranno: a tale proposito, una norma dello statuto ordina che nessun ufficiale del comune fosse reclutato fra coloro che erano stati al servizio di Rinaldo, definito, con biasimo iperbolico, pari a Nerone40. Un’altra norma elenca espressamente i forestieri fedeli all’antico tiranno, ai quali si sarebbe dovuto rifiutare per sempre ogni ufficio a Fermo; l’elenco puntuale dei nominativi, associato all’esaltazione della libertà, assolve a una funzione disciplinatrice, come soltanto un testo normativo poteva garantire41.
15L’aspetto più rilevante del trapasso dei regimi si compie attraverso la damnatio memoriae di Rinaldo da Monteverde: le rubriche che fanno riferimento a lui sono tutte connotate da un’aspra condanna verso il suo regime e da una forte carica rituale connessa a tale condanna. Rinaldo è definito nel testo statutario con l’epiteto sprezzante di saevissimus tyrannus42, mentre una norma, che dispone la cassazione del diritto di usucapione esercitato durante gli anni della sua tirannide, palesa con esattezza la durata del regime di Rinaldo43. L’indicazione cronologica appare interessante non soltanto perché funzionale agli aspetti applicativi della norma, ma poiché consegna a un testo normativo la memoria storica di un periodo considerato esiziale per la storia della città, in opposizione al quale trova la sua stessa ragion d’essere la promulgazione dello statuto. Questo elemento ideologico trova espressione in un paio di norme sulle feste civiche, che prescrivono di celebrare come giornate festive sia il giorno della cacciata dalla città di Rinaldo, sia quello della sua pubblica esecuzione. D’ora in poi, il 2 giugno sarebbe stato festeggiato, nel segno della condanna, “in memoriam exterminationis saevissimi tyranni D. Raynaldi de Monte Viridi, memoriae maledictae44”. L’altra ricorrenza, invece, si salda con il culto civico di san Bartolomeo, annoverato fra i protettori della città nel proemio dello statuto ed eponimo di una contrada urbana. La norma sulla festa esprime la volontà di non consegnare all’oblio il giorno in cui il popolo fermano fu liberato dalla tyrannica rabies, prescrivendo che ogni anno i priori del popolo e il gonfaloniere di giustizia organizzino adeguati festeggiamenti45. A Fermo, dunque, lo statuto accoglie nelle sue pieghe il portato della storia cittadina e si fa regolatore della memoria ufficiale.
Statuti e regimi politici: l’affermazione del presente
16In altri casi, gli statuti cittadini veicolano apertamente l’egemonia del partito popolare oppure di un signore. A Osimo, nel 1308 lo statuto comunale riporta al suo interno un piccolo dossier di sei norme, che va sotto il titolo di “Capitula et ordinamenta facta per priores arcium et capitaneos IIIc super pacifico statu civitatis Auximi46”. Tali norme regolano i meccanismi istituzionali delle due associazioni popolari egemoni nella città – le corporazioni artigiane e i Trecento, una milizia armata volontaria, arruolata su base topografica – nell’obiettivo di rendere efficace la loro azione politica congiunta. Il testo riflette appieno la cultura delle istituzioni, che anima le associazioni popolari, poiché sancisce nella concretezza delle pratiche politiche la concordia artium, vagheggiata in modo un po’ idealizzato in altre rubriche. I Capitula dettano infatti precise norme procedurali, tese a realizzare la compattezza del partito popolare all’interno degli organi decisionali del comune: si stabilisce, ad esempio, che nessun iscritto alle arti o ai Trecento potesse contraddire pubblicamente le decisioni dei priori o dei capitani, prevedendo come pena l’esclusione dall’esercizio delle proprie funzioni per i successivi tre anni.
17A Osimo, l’egemonia popolare trova una precisa sanzione nelle redazioni statutarie realizzate fra Due e Trecento. Si prescrive, infatti, che il podestà sia eletto fra due rappresentati delle arti e da uno dei Trecento, sorteggiati fra i rispettivi priori e capitani47. All’inizio del suo mandato, il podestà avrebbe dovuto giurare, ancor prima di scendere da cavallo di “conservare sine aliqua reservacione capitaneos IIIc et priores artium48” e quindi, al termine del suo periodo di governo, questi si sarebbe accomiatato nella piazza comune di fronte agli artifices e ai Trecento49. I priori e i capitani avevano inoltre la facoltà di supervisionare tutta la corrispondenza comunale50; potevano liberamente riunirsi nel palazzo comunale e convocare le assemblee cittadine senza autorizzazione del podestà51. Lo statuto riconosce dunque alle magistrature popolari un ampio margine di potere discrezionale, registrando fedelmente e con immediatezza il raggiungimento dell’egemonia. Così, in applicazione della norma del 1308, secondo la quale ogni provvedimento poteva essere preso dai rappresentanti delle arti e dei Trecento alla stessa stregua di quanto avveniva negli ordinari consigli comunali “non obstantibus statutis loquendis in contrarium52”, gli ordinamenti annonari emanati nel luglio 1311 e trascritti nel codice degli statuti furono proposti e approvati dai priori delle arti e dai capitani dei Trecento, senza l’intervento degli altri organismi deliberanti, se non alla formale presenza del podestà Omodeo da Cortona53.
18Non si trattava soltanto di esplicitare nella norma un rapporto di forza politica, ma anche di piegare lo statuto a tale fine egemonico. Pertanto, una norma del 1308, prescrivendo l’iscrizione degli artifices all’interno del codice dello statuto54, come se si trattasse di apporre una firma in calce al testo, rivela la volontà di forzarne la natura stessa, così da inglobare al suo interno una matricola delle corporazioni. A Cingoli, alla stessa altezza cronologica, un corpus di norme fatte approvare nel 1307 dai “viginti de populo” nel consiglio generale del comune per arginare il potere dell’aristocrazia55, fu trascritto nel codice degli statuti comunali, come se tali norme potessero configurarsi come un vero e proprio statuto cittadino. Il testo palesa peraltro forti tratti antimagnatizi, resi più aspri dal fatto che, in quegli anni, la terra era attraversata da lotte di fazione, capitanate dalle famiglie dei Cima e dei Mainetti56. Qualche tempo più tardi, nella prefazione dello statuto del 1331 si fa riferimento in modo più o meno esplicito alla cacciata dei tiranni e alla riconquista della pace nella città, ricondotta ora a un ordinamento (statum) repubblicano57. Non si trattava di una pura allusione retorica, dal momento che le lotte fazionarie avevano imperversato nella cittadina fino a poco tempo prima: Pagnone Cima, del resto, risulta il primo nell’elenco dei testimoni presenti, nel luglio 1325, all’approvazione di una nuova e ampia redazione statutaria58. Per i governi popolari, occorreva dunque limitare lo spazio di manovra politica delle principali famiglie aristocratiche, stigmatizzandone la minaccia attraverso il dettato dello statuto. Se a Cingoli, nel 1325, ci si limita a dire che “nobiles intellegantur quod priores nominaverint”, a Osimo, nel 1340, secondo una consolidata prassi della normativa antimagnatizia, si precisa anche il nome dei quattro lignaggi di nobiles, ai quali era precluso l’ingresso nel palazzo dei priori del popolo e in quello del podestà e nei quali il regime popolare identificava una minaccia politica59.
19Nel primo Quattrocento sono invece i signori cittadini ad affermare il loro ruolo politico attraverso lo statuto. Se quest’ultimo appare in generale uno strumento poco utilizzato nelle Marche, come pure nelle altre aree dello Stato della Chiesa, da parte dei signori cittadini60, due eccezioni eclatanti, quelle di Camerino e di Fabriano, dimostrano come un testo normativo, di derivazione comunale, possa piegarsi all’uso dei regimi monocratici. Durante il Trecento, due famiglie si erano radicate e avevano dinastizzato il loro potere nelle rispettive città appenniniche: i Chiavelli si erano imposti a Fabriano soprattutto grazie alla ricchezza derivante dalle attività imprenditoriali, mentre i Da Varano avevano egemonizzato Camerino in virtù del servizio militare svolto per il papa61. Entro la fine secolo le due dinastie avevano pure ricevuto l’avallo pontificio, attraverso l’ottenimento del titolo di vicari in temporalibus62. All’inizio del XV secolo, dunque, entrambe le signorie potevano godere del consenso interno e di una legittimazione dall’alto, tali da consentire di affermare la loro potestà attraverso un testo normativo.
20Lo statuto di Fabriano promulgato da Tommaso Chiavelli nel 1415 può essere ricondotto nell’alveo della normativa di emanazione signorile63. Nel proemio si legge che il testo fu redatto non solo “ad honorem, magnificentiam et exaltationem atque conservationem felicis status magnifici domini Thome de Chiavellis” il quale era succeduto tre anni prima a suo zio nel governo della città quale vicario in temporalibus, ma anche “ad pacificum et tranquillum statum comunis et hominum dicte terre Fabriani64”. La retorica del potere signorile, che esalta il governante, e quella tipicamente comunale, inneggiante al bene comune, vengono così ad affiancarsi e integrarsi, obliterando ogni contraddizione. Il signore, si legge sempre nel proemio, ordinò la redazione dello statuto senza però porsi come unica incontestabile fonte autoritativa, bensì riaffermando le antiche consuetudini comunali e legittimandosi per mezzo di queste: si afferma infatti a chiare lettere che “haec statuta et ordinamenta [… ] sumpta de veteribus statutis et ordinamentis comunis dicte terre” furono semplicemente rinnovati (“noviter scripta et in publica forma redacta”) per volontà del signore. Egli intende pertanto mostrarsi come erede naturale della tradizione comunale, richiamandone l’autorità e la memoria in apertura della raccolta legislativa.
21Di più, il signore vuole elidere, a livello formale, qualsiasi frattura fra la propria potestà e la vicenda comunale: nella norma che regola l’elezione e l’assunzione in carica del podestà si prescrive che l’ufficiale, appena entrato in città, dovesse giurare fedeltà dinanzi al signore oppure dinanzi a un cancelliere del comune, in rappresentanza dell’organismo civico65. Quanto alle modalità di elezione del podestà, sempre definite in modo minuzioso negli statuti comunali, non se ne fa cenno nella rubrica: il podestà, infatti, altri non è se non un vicario del signore (potestas seu vicarius) e a questi tacitamente spetta la designazione. Se lo statuto fu ordinato da Tommaso Chiavelli – il dispositivo del proemio non potrebbe essere più esplicito, impiegando i termini di mandatum, voluntas e commissio – nella forma e per buona parte dei contenuti esso non differisce da uno statuto comunale66. L’amministrazione della giustizia, ad esempio, ruota formalmente attorno alle competenze del podestà e dei suoi giudici, mentre non si fa cenno ai sistemi d’eccezione. Lo statuto diviene dunque uno strumento che il signore impiega consapevolmente per legittimare la propria autorità attraverso il ricorso a una fonte giuridica fondante la vita civile della comunità governata.
22Per Camerino le cose procedono in modo simile, sebbene il testo normativo sia assai più reticente. Alcune norme superstiti, ascrivibili agli anni 1406-1414, attribuiscono a Rodolfo III Da Varano poteri straordinariamente ampi. Questi, insignito del titolo di magnificus dominus, avocava a sé, in forza del suo ruolo di gubernator comunis et populi, il plenum arbitrium sulla custodia civitatis: conseguentemente, il podestà e il capitano del popolo avrebbero dovuto accettare le sue decisioni e farsene esecutori67. Non sappiamo se queste norme appartenessero a un’organica raccolta statutaria, oppure se fossero disposizioni adottate per far fronte a una contingente situazione di pericolo. Quest’ultima ipotesi, del resto, può essere suffragata dalla dichiarazione di fedeltà a Ladislao d’Angiò Durazzo, re di Sicilia, affermata in un’altra norma, nonché dalla dichiarazione esplicita che “gebellini intellegantur omnes illi qui non fuerint de parte Rodulfi domini Gentilis de Varano, et qui fuerint declarati per ipsum Rodulfum domini Gentilis68”. Comunque sia, quelle norme, tràdite attraverso la documentazione raccolta nel 1560 da Virginia della Rovere Borromeo per rivendicare le sue pretese dinastiche sul Ducato di Camerino, erano avvertite e impiegate, oltre un secolo e mezzo dopo, come una palese prova documentaria del potere dei Da Varano69: la fonte normativa, dunque, perduta ormai da molto tempo la sua vigenza, conservava intatta la sua carica politica.
23Invero, lo Statuto del comune e del popolo di Camerino redatto all’indomani della morte di Rodolfo nel 1424, e pervenuto acefalo di larga parte del primo libro, non fa alcun cenno al potere dei Da Varano70. Però una fonte di poco successiva, risalente al 1429, attesta che il governo della città era esercitato congiuntamente dai figli di Rodolfo, espressamente “ex forma statutorum et ordinamentorum comunis civitatis Camerini71”. Ciò può indurre a ritenere che il potere dei signori fosse disciplinato nella parte dello statuto andata perduta o addirittura a credere che la sezione del codice contenente le rubriche del primo libro mancanti fosse stata successivamente mutilata proprio perché conteneva scomodi riferimenti al potere varanesco. Tali congetture non sono verificabili, ma la tradizione del testo sembra poterle avallare: la redazione normativa del 1424, infatti, è tràdita attraverso una copia redatta nei primi anni del Cinquecento, all’indomani della reintegrazione al potere dei Da Varano dopo la traumatica occupazione di Cesare Borgia. Quello statuto doveva essere dunque avvertito come un segno dell’autorità dei Da Varano, ma al tempo stesso come un portato della storia cittadina. Con il passare del tempo la funzione politica e il valore simbolico dello statuto andarono dunque corroborandosi, sopravanzando la sua natura giuridica.
Marchi di storicità
24Nei testi statutari marchigiani allignano tracce storiche che possono essere riconosciute come veri e propri marcatori, legati a specifici momenti e a snodi cruciali della storia urbana, soprattutto in rapporto ai poteri sovraordinati. Nello specifico, due sono i tornanti storici che hanno lasciato tracce eloquenti all’interno della produzione normativa: l’età albornoziana, negli anni Sessanta del Trecento, segnata da un controllo marcato e formalizzato dello Stato della Chiesa sulla legislazione urbana; la temperie dell’occupazione sforzesca, fra anni Trenta e Quaranta del Quattrocento, allorché prese forma l’effimero progetto del futuro duca di Milano di creare uno stato principesco nelle Marche72. Si può dunque applicare a questi casi agli statuti cittadini il concetto di “semioforo”, formulato da Krzysztof Pomian per indicare un “oggetto visibile investito della significazione”, capace di compendiare in sé le funzioni della forma, dell’uso e della destinazione73, così da rendere evidente il senso dello statuto non soltanto nella dimensione cittadina, ma anche nelle mutevoli relazioni con i poteri sovraordinati.
25Gil de Albornoz, vicario papale nello Stato della Chiesa, impose ferree forme di controllo sulla produzione normativa urbana, limitando la potestas statuendi delle comunità e fissando rigide procedure di approvazione delle leggi municipali da parte dei rappresentati dello Stato pontificio74. Quest’ultimo aspetto, ossia la marcata formalizzazione nell’avallo degli statuti, è quanto traspare in modo eclatante attraverso le coeve redazioni normative comunali. Lo statuto di Matelica del 1358 è il più precoce nel descrivere l’applicazione della nuova procedura: si afferma infatti che gli statuti furono “inspecta, correcta et emendata per certos iurisperitos, cum certis cancellationibus et detractionibus, supplectionibus et additionibus de ipsis et in ipsis statutis factis” e che quindi fu emessa licenza di pubblicare il testo in duplice copia, da conservarsi l’una nell’archivio del rettore provinciale a Macerata, l’altra presso palazzo comunale75. Alla fine dell’età albornoziana, invece, gli statuti di Montalboddo (oggi Ostra), furono approvati il 1o giugno 1366 da Ugolino de Corbara, luogotenente del cardinale, dopo aver sentito il parere di un professore di diritto civile, Pino da Gubbio: in una delle prime norme del testo statutario si dispone che gli ufficiali del comune, prima di prendere servizio, dovessero giurare l’osservanza sugli statuti fatti approvare da Albornoz76. Nel testo affiorano inoltre norme di palese derivazione dalle Costituzioni egidiane: sia che si tratti di escludere dal centro castrense ogni esule che voglia dirsi “guelfo” o “ghibellino”, sia che si disponga “De non maledicendo de Sancta Matre Ecclesia”, inclusi i cardinali, i legati papali e il rettore provinciale, il calco della normativa albornoziana appare molto evidente77. Non si dovrà però credere che questi elementi snaturassero gli statuti delle comunità, poiché non facevano altro che piegarli cautamente alla temperie storica.
26In età albornoziana, l’eccesso di formalismo, evidente nelle pratiche di approvazione dello statuto, si diffonde ovunque, anche nelle piccole comunità. Così, il rispetto della procedura di “inspectio, correctio et emendatio” dei testi normativi locali da parte delle autorità pontificie è debitamente attestato in apertura degli statuti di Cingoli del 136478 e di Offagna del 136879, che presentano un analogo proemio: qui si afferma a chiare lettere che i testi furono approvati nella rocca papale di Ancona, dopo lettura verbo ad verbum da parte di Enrico di Sessa, cancelliere di Albornoz. Qualche anno più tardi, dopo la morte del porporato castigliano, gli statuti di Sassoferrato del 1371 furono invece esaminati da Giovanni de Marliano, decretorum doctor, uditore generale del cardinale Pierre d’Estaing80. L’obbligo della revisione formale dello statuto, sancito nella legislazione albornoziana, pur se accompagnato da un generale sfavor iuris nei confronti della normativa municipale, non si tradusse però, in questi anni, nel ridimensionamento del valore dello statuto, né tantomeno in un diminuito impegno nella produzione normativa locale. A Osimo, ad esempio, le restrizioni imposte dalla normativa alborniziana costituirono nel 1371 l’occasione – forse poco più di un pretesto – per una riscrittura più organica delle compilazioni statutarie precedenti81: nel dettato del nuovo statuto si intende peraltro mettere in risalto la sintonia di questo con la legislazione dello Stato della Chiesa. Ad esempio, la disposizione delle Costituzioni egidiane che vieta la formazione di leghe e fazioni potenzialmente ostili alla Chiesa, viene qui inglobata quasi alla lettera nella norma che racchiude i doveri del podestà, fra i quali è prescritto: “sectas, ligas conventiculas sub suo regimine fieri vel versari nullatenus patietur82”.
27Complessivamente, sarei incline a interpretare tutti questi proemi altamente stilizzati, nei quali si celebra la voluntas Ecclesie e ricorrono in modo martellante i termini di fidelitas, devotio, servitium e dominium, più come meri marcatori storici che come un segnale di crisi dello statuto. Nel caso della normativa cingolana, ad esempio, l’ostentata dichiarazione di dipendenza dalla Chiesa in materia di potestas statuendi, l’ossequiosa sottomissione agli ufficiali dello Stato pontificio, gli insistiti riferimenti “ad honorem et statum Sanctis Matris Ecclesie”, nonché la definizione di tutte le magistrature comunali quali garanti della fedeltà di Cingoli alla Chiesa83, devono essere letti come pedaggi, tutto sommato modesti, pagati dalla comunità per mantenere di fatto il proprio assetto costituzionale, in relazione al mutato quadro politico e normativo generale. Si dovrà pertanto avallare l’interpretazione di Sandro Carocci, che valuta giustamente come mediocre l’efficacia della politica albornoziana in materia di legislazione urbana84. Seppure nei testi statutari di questi anni i marcatori storici estrinseci appaiono evidenti, gli elementi di continuità con il passato sembravano prevalere e la rilevanza della tradizione legislativa urbana appare tutt’altro che appannata.
28Un’analoga situazione si ripropone mezzo secolo più tardi, quando Francesco Sforza accarezzò il sogno di impiantare nelle Marche un originale esperimento di principato, grazie principalmente alla forza militare, ma pure attraverso legittimazione papale, ottenuta con il titolo di gonfaloniere della Chiesa. Fra le forme di affermazione potestativa dello Sforza rientra anche l’approvazione degli statuti delle comunità. In alcuni casi furono proprio queste ultime a postulare un avallo superiore, in modo da ottenere una legittimazione dello statuto. Emblematico, a proposito, è il caso di Amandola: qui nel 1436 si prese atto che gli statuti in vigore, risalenti a un secolo prima, precisamente al 1336, non avevano mai ricevuto alcuna approvazione ufficiale; pertanto, nel corso di un’assemblea comunale si affermò che “non est bonum vivere con statutis non autenticis nec confirmatis per superiorem, quod posset redundare in damnum et vilipendium dicte comunitatis85”. Si procedette pertanto a trascrivere i testi normativi in un volumen statutorum, prontamente inviato a Fermo ad Alessandro Sforza, fratello di Francesco e suo plenipotenziario, in vista dell’approvazione, che non tardò a venire. Fu dunque la comunità in questo caso a chiedere la sanzione dell’autorità superiore, per corroborare il valore del testo statutario in quanto deposito di una tradizione civica.
29Anche a Fabriano il protagonismo spetta totalmente alla comunità urbana. Dopo l’inclusione della città nella dominazione sforzesca, nel 1435, il regime popolare giunto al potere volle intervenire, nell’immediato, sul codice degli statuti del 1415 per depennare nella prima rubrica il nome di Tommaso Chiavelli, il signore da poco spodestato, e sostituirlo con quello di Francesco Sforza86. Ma al regime popolare non fu sufficiente regolare la questione in modo così sbrigativo e l’anno seguente volle imprimere un segno indelebile del cambiamento politico, attraverso la promulgazione di un nuovo corpus statutario. Quest’ultimo è noto nella tradizione documentaria locale come “Statuto sforzesco”, ma la definizione è impropria poiché non si tratta di un testo ordinato dal principe, bensì soltanto approvato da questi nel 1437; esso deriva invece dalla genuina voluntas politica della iunior universitas Fabrianensis, cioè da quella società politica affermatasi all’indomani della fine della signoria dei Chiavelli87. Nel proemio del testo gli statutari esplicitano il loro disegno politico, affermando di ispirarsi alla antiqua prudentia e alla constructio primeva della terra di Fabriano, impiegando, in modo eloquente, la parola res publica, mai usata nel precedente statuto. La redazione normativa non fu certo espressione e testimonianza della politica del futuro duca di Milano, bensì degli assetti e degli equilibri raggiunti all’interno dell’oligarchia fabrianese, guidata dagli interessi degli esponenti del mondo artigiano: perciò essa seppe sopravvivere alla contingenza storica e fu consegnata a una lunga vigenza per tutta l’età moderna. Lo statuto, pertanto, si qualifica come testimonianza tangibile di una vicenda stratificata e complessa, nella quale ogni temperie storica incide e modifica i suoi caratteri estrinseci, ma non intacca in profondità la sua natura.
La memoria obliqua
30Finora sono stati presi in esame casi nei quali fra memoria storica e testo statutario si attua una forma di osmosi trasparente. Non sempre è così: talvolta la memoria si fa obliqua, ossia rimodella in modo creativo il passato, facendo emergere palesi deformazioni e contraddizioni all’interno del testo statutario stesso. Occorre dunque riconsiderare in questa prospettiva alcuni dei casi già analizzati. A Matelica, come si è visto, una riformanza inglobata nello statuto del 1358 accordava ai membri della famiglia Ottoni la carica di gonfaloniere, legittimando dunque di fatto la dinastizzazione della signoria urbana. In realtà Borgaruccio Ottoni, nominato nel testo, era stato ucciso, nel 1340, nel corso di un tumulto popolare rivolto contro di lui, ma nella norma è ricordato sorprendentemente con l’epiteto “bone memorie nobilis vir”. Le vicende storiche chiariscono il motivo di tale deformazione della memoria: i suoi nipoti riuscirono prontamente a riconquistare il potere a Matelica e dunque a sottrarre Borgaruccio alla furia della damnatio memoriae; ma c’è di più: nella memoria locale, sanzionata dal diritto, tale figura fu rielaborata come quella del benemerito fondatore di una plurisecolare signoria cittadina, che si sarebbe protratta fin oltre le soglie dell’età moderna88.
31Se torniamo invece a considerare gli statuti ascolani del 1377, occorrerà notare come i riferimenti all’attualità politica vadano a comporre nel proemio un caleidoscopio dai molteplici significati concorrenti. Qui si inneggia infatti sia alla “felice legha della italica libertà”, che aveva rinsaldato le città di Firenze e di Perugia nella Guerra degli Otto Santi, sia allo “honore et reverentia de la sacrosanta Romana Ecclesia”, così come pure alla “conservazione de la perpetua libertà et de lu stato ecclesiasticho et de lu populare stato89”. Si dovrà dunque dedurre che, una volta trascorsa la bufera dello scontro contro il papato avignonese, la città fosse ben presto ritornata all’obbedienza papale: il testo normativo non poteva che registrare puntualmente tale passaggio. Esso sedimenta pertanto al suo interno un groviglio di vicende storiche, che ai nostri occhi possono apparire contraddittorie, ma che tali non dovevano sembrare ai redattori trecenteschi. Si trattava allora di porre in atto una strategia deliberata, non frutto d’ingenuità: così, secondo Ortalli, “mescolare signorie vecchie e nuove, regimi di popolo, libertà e dipendenze, finendo con l’appiattire oltre mezzo secolo di vita di lotte di comune nella congiuntura di una notte di tumulti” rispondeva a una precisa volontà politica e acquisiva il valore di “un pedaggio, tutto sommato modesto, pagato per garantirsi la vigenza dello statuto, il quale era comunque passato per tutte quelle vicende90”. Lo statuto si dimostra dunque ancora una volta un duttile strumento capace di dipanare, nella sua qualità di fonte autoritativa, i nodi della storia politica cittadina e di indicare un nuovo ordine politico.
32A Sassoferrato, lo statuto del 1370 fu redatto all’indomani dell’espulsione dei signori della città, gli Atti. Non poteva pertanto mancare, nel testo normativo, la celebrazione della liberazione della comunità “a jugo tirannico”, fissando il 12 settembre come giorno festivo destinato a ricordare pubblicamente quell’evento91. Se questo cliché appare identico a quanto abbiamo visto sopra per Fermo, in relazione della tirannide di Rinaldo da Monteverde, diversi furono però gli sviluppi. A Sassoferrato, infatti, gli Atti riuscirono ben presto a riconquistare il potere, nel 1388, e a conservarlo per molto tempo, ottenendo pure alla fine di quel secolo la legittimazione papale del vicariato apostolico. Quando nel 1453 fu redatto un nuovo statuto, la norma sulla festa dalla liberazione dal tiranno fu sorprendentemente mantenuta, nonostante gli Atti fossero ora saldamente al potere92. In questo caso, dunque, la memoria fu utilizzata in modo più sofisticato. Secondo la fondata proposta interpretativa di Virginio Villani, fu per deliberata scelta dei signori che non venne cassata la norma in oggetto93: nel periodo che separava le due redazioni statutarie, infatti, la festa del 12 settembre si era tramutata in una genuina manifestazione popolare sia religiosa che profana, priva ormai di connotazioni politiche; dunque gli Atti avranno probabilmente valutato più conveniente mantenere tale tradizione piuttosto che sopprimerla, magari rischiando di riportare in vita l’antico senso perduto. Questa attestazione appare dunque rivelativa di uno iato: per un verso, lo statuto conserva il suo dettato, ma d’altro canto la memoria vissuta ne altera profondamente il significato.
33Ad Apiro, invece, nello stesso periodo, la memoria si fa del tutto reticente. Lo statuto del 1388 fu redatto all’epoca della signoria degli Smeducci di San Severino, mai espressamente nominati nel testo statutario. Del resto, l’approvazione concessa dal vicario generale della Marca, Andrea Bontempi, nulla fa presagire sulla presenza ingombrante dei signori. Tuttavia, una norma che si preoccupa di disciplinare la pace cittadina non soltanto vieta di nominare la parte guelfa o ghibellina, come appare in altri statuti coevi, bensì incoraggia pure a inneggiare alla Chiesa, al rettore provinciale (marchio), al populus e infine ai “domini nostri”, nei quali non è difficile identificare gli Smeducci94. Infatti in una riformanza del gennaio 1386, apposta in calce al testo statutario, pur precedendolo cronologicamente di due anni, sono menzionati a chiare lettere Bartolomeo e Nofrio Smeducci: sono loro a nominare e inviare ad Apiro un podestà, segno evidente della loro signoria sul castello95. Il testo normativo dunque tace o sottintende, in questo frangente, ma altri atti contenuti nel codice parlano in modo eloquente.
34Infine, lo statuto dimostra di sapersi flettere e perfino di mimetizzarsi nei cambi di regime e nei rivolgimenti della storia urbana; al tempo stesso, però, esso conserva in sé una carica più potente rispetto a questi ultimi e tende a travalicarli. Fra le temperie della storia e lo statuto si ingaggia quasi di una lotta per la sopravvivenza e molto spesso è il testo normativo a uscirne vincitore: si tratta di una lotta, beninteso, che riporta le sue ferite. Gli statuti, infatti, riportano talora nel manoscritto rasure e correzioni che possono essere interpretate come palesi segni di adeguamento oppure di superamento della contingenza storica. Così, ad esempio, ad Amandola, molto banalmente si corregge sul codice del 1336 il numero dei consiglieri, da CCC a CL, per effetto dell’epidemia di peste, dopo la metà del secolo96. I casi più interessanti investono però i regimi politici: a Osimo, il nome di Lippaccio Guzzolini, avvertito come ingombrante dopo la caduta del suo regime nel 1340, fu cancellato dal breve testo statuario del 1325, fatto approvare durante la sua signoria97. A Fabriano, come si è visto, il nome di Tommaso Chiavelli, l’odiato signore spodestato, che campeggiava nel proemio del testo statutario, fu eraso dalla pergamena del codice, dopo che nel 1435 la sua famiglia era stata sterminata nel corso di una sommossa98. Poco tempo più tardi, un’analoga sorte toccò al nome di Francesco Sforza – che, come si ricorderà, nel 1437 aveva approvato il testo del nuovo statuto popolare – eraso a sua volta dal codice dopo il 1443, al termine della sua breve e funesta dominazione regionale99. Si tratta, in tutti questi casi, di espedienti eclatanti ma del tutto estemporanei, attuati nella temperie di un rapido rivolgimento di regime: tali interventi sul corpo del codice non mutano però di una virgola il senso profondo dello statuto, ma intendono modificare o perfino eliminare fisicamente quei marcatori di storicità che appaiono troppo ingombranti nelle mutate contingenze politiche.
35Complessivamente, la ricchezza e la varietà e delle testimonianze statutarie marchigiane del tardo medioevo ha mostrato l’annodarsi di numerosi fili che intrecciano la produzione normativa cittadina con il divenire della storia. Il tradizionale approccio filologico, teso a restituire la stratigrafia storica delle norme, il loro combinarsi nel tempo e nello spazio politico per dare vita a corpora più o meno stabili, si è dimostrato pertanto come uno soltanto dei metodi possibili per analizzare lo statuto alla prova della storia. Accanto a questo, l’esame di marcatori storici espliciti presenti sia nel dettato normativo, sia nel codice dello statuto (nella sua unitaria accezione di “Statutencodex”, formulata da Hagen Keller)100, ha reso più mossa e articolata l’indagine. Pertanto, è emerso come in alcuni centri di dimensioni medie o piccole, fra Tre e Quattrocento, il codice dello statuto abbia ospitato, secondo un processo di accumulazione non sempre univoco, testi di tipologia o natura diversa: riformanze consiliari, atti di subordinazione a una città dominante, stralci della normativa statutale. Soltanto per le due maggiori città della Marca centro-meridionale, Fermo e Ascoli, si assiste, a cavallo degli anni ’70 e ’80 del Trecento, alla monumentalizzazione di un grande testo statutario, destinato alla lunga vigenza attraverso le successive edizioni a stampa: questi testi avrebbero consegnato però alle generazione future non soltanto un assetto ordinamentale tendenzialmente stabile, frutto della naturale evoluzione in senso oligarchico, ma anche una serie di riferimenti storici assi contingenti, come la cacciata del tiranno Rinaldo da Monteverde per Fermo, o la temperie della Guerra degli Otto Santi per Ascoli. Infine, la presenza in punta di piedi dei signori cittadini nelle redazioni normative del primo Quattrocento, sia nella Fabriano dominata dai Chiavelli, sia nella Camerino dei Da Varano, ha consentito di osservare l’estrema cautela con la quale i signori fecero ricorso al dettato statutario, sempre avvertito come deposito di una legislazione urbana, comunale, talora espressamente popolare. Così, a Fabriano, all’indomani della caduta del regime dei Chiavelli nel 1435, bastò raschiare dalla pergamena il nome del signore spodestato per restituire alla comunità il suo testo normativo, che si configura dunque come uno strumento capace di accogliere in sé e di dipanare tutti i nodi della storia cittadina.
Notes de bas de page
1 Sul ruolo degli statuti cittadini nel paesaggio documentario medievale, sulla fluidità e porosità del dettato statutario, si rinvia al questionario del progetto di ricerca quadriennale dell’École Française de Rome (2012-2016): Statuts, écritures et pratiques sociales dans les sociétés de la méditerranée occidentale à la fin du Moyen Âge (xiie-xve siècles), http://statuts.hypotheses.org/ e ai relativi atti dei convegni, rispettivamente editi in: Codicologie et langage de la norme dans les statuts de la Méditerranée occidentale à la fin du Moyen Âge (xiie-xve siècles), Mélanges de l’École française de Rome-Moyen Âge, 126/2, 2014, [online] http://mefrm.revues.org/2153; D. Lett (a cura di), La confection des statuts dans les sociétés méditerranéennes de l’Occident (xiie-xve siècle), Parigi, Publications de la Sorbonne/Centro Europeo di Ricerche medievali, 2017.
2 Non si dispone di un repertorio della statutaria marchigiana medievale; per una rassegna, si veda intanto D. Cecchi, “Gli statuti dei comuni delle Marche”, in V. Villani (a cura di), Istituzioni e statuti comunali nella Marca d’Ancona. Dalle origini alla maturità (secoli XI-XIV), vol. I, Il quadro generale, Ancona, 2005, p. 11-40; assai lacunoso risulta invece E. Liburdi, “Cenno panoramico degli Statuti comunali medioevali marchigiani”, Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Marche, ser. VIII, vol. IV, 1964-65, p. 335-355. Per il quadro istituzionale, fondamentale J.-C. Maire Vigueur, “Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio”, in G. Galasso (a cura di), Storia d’Italia, Torino, G. Galasso, 1987, vol. VII.2, p. 323-606; per l’evoluzione del regimi comunali, V. Villani, “Origine e sviluppo delle autonomie comunali marchigiane”, in Istituzioni e statuti comunali, op. cit., p. 41-220.
3 Fra i molti esempi possibili: D. Cecchi (ed.), Il codice osimano degli Statuti del secolo XIV, Osimo, Fondazione Don Carlo, 1991, Statuto 29 novembre 1308, III, 242: “Quod statutarii et alii qui fierint ad condendum statuta non possint statutum condere speciale quod spectet ad utilitatem alicuius ipsorum”, ove con il termine statutum si intendono le singole norme.
4 Un esempio paradigmatico è rappresentato nelle Marche da L. Zdekauer, Sugli statuti più antichi del comune di Montolmo, Roma, Loescher, 1909, ove l’autore indaga la derivazione di un frammento statutario del comune di Montolmo (oggi Corridonia), risalente al 1340, da altri testi statutari dell’area marchigiana, attraverso un serrato confronto contenutistico; sul fervore degli studi sulla normativa comunale in quegli anni, cf. F. Pirani, “Gli statuti marchigiani: edizioni, ricerca e valorizzazione fra Otto e Novecento”, Bollettino della Deputazione di storia patria per l’Umbria, vol. CXII, 2015, p. 337-366. Più in generale, l’opzione interpretativa che considera lo statuto quale sedimentazione di una congerie di singoli statuta o capitula, periodicamente rivisti, rinnovati e ripubblicati, si è espressa in modo coerente nell’edizione critica di S. Caprioli et al. (ed.), Statuto del comune di Perugia del 1279, Perugia, Deputazione di storia patria per l’Umbria, 1996.
5 Il testo è finemente analizzato in D. Lett, “Construire et légitimer l’autorité paternelle et communale dans un procès à San Severino (Marche) au milieu du xve siècle”, in Jean-Philippe Genet (a cura di), La Légitimité implicite, Parigi/Roma, Publications de la Sorbonne/École française de Rome, 2015, vol. 1, p. 497-512.
6 Gli statuti di Sefro (1423), Fiastra (1436), Serrapetrona (1473), Camporotondo (1475), D. Cecchi (ed.), Macerata, Tipografia maceratese, 1971: la norma contenuta in II,5 proibisce agli uomini della comunità di recarsi in armi nelle case di famiglie “nobiles, videlicet illorum de Brunforte, filiorum Putii de Molliano vel Cicchi de Monte Sancti Martini, vel alicuius nobilis de civitate Esculana vel ipsius comitatu”: per una collocazione storica dei personaggi citati, si veda l’introduzione, p. xxvi, ove si evince ad esempio che Puccio da Mogliano era morto nel 1337.
7 La norma, riportata in Statuta sive Sanctiones et ordinamenta Aesinae civitatis, 1516 (rist. anast.), Jesi, 1992: la datazione dello statuto risale agli anni 1449-1450, come dimostrato da D. Cecchi, “Sugli statuti comunali (secoli XV-XVI) di Iesi, Senigallia e di alcune ‘terrae et castra’: Filottrano, Montemarciano, Ostra, Ostra Vetere”, in S. Anselmi (a cura di), Nelle Marche centrali: territorio, economia, società tra Medioevo e Novecento: l’area esino-misena, vol. I, Jesi, 1979, p. 527. Lo stesso testo si può leggere in una compilazione coeva nella stessa area, cioè negli statuti inediti di Corinaldo, pervenuti in copia del XVI secolo: V. Villani, Istituzioni e società a Corinaldo dagli statuti quattrocenteschi, in Corinaldo: storia di una terra marchigiana, vol. I, Età medievale, Ancona, 2010, p. 461-520.
8 Sulla revisione dei testi statutari e la tradizione in un nuovo codice di norme non più vigenti all’epoca della revisione, M. Blattmann, « Aderenza alla realtà, rilevanza pratica e impiego effettivo degli statuti tedeschi e italiani (secoli XII-XIV) », in G. Rossetti (a cura di), Legislazione e prassi istituzionale nell’Europa medievale. Tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV), Napoli, 2001, p. 117-132.
9 Sul rapporto osmotico fra le due differenti tipologie documentarie, si veda P. Jansen, “Statuer et amender. Rédaction et promulgation des statuts et de leurs riformanze dans les communes des Marches aux xiv-xve siècles”, in J.-M. Cauchies, E. Bousmar (a cura di), “Faire bans, edictz et statuz”. Légiférer dans la ville médiévale. Sources, objets et acteurs de l’activité législative communale en Occident, ca 1200-1550, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2001, p. 461-487, con ampi riferimenti documentari, soprattutto al caso di Macerata.
10 Il codice osimano, op. cit., Statuto 29 novembre 1308, IV, 110.
11 Lo statuto comunale di Monte San Pietrangeli, G. Avarucci (ed.), Padova, 1987: II, 75: “De deposito fiendo per appellantes in criminibus causis”; per il rapporto con la riformanza, cf. l’introduzione, p. XXVIII.
12 Gli statuti del comune di S. Anatolia del 1324 e un frammento degli statuti di Matelica del sec. XIV (1358 ?), G. Luzzatto Ancona (ed.), 1909, p. 279; sul personaggio in questione e sul suo ruolo politico, F. Pirani, Ottoni, Borgaruccio (Borgherutius de Mathelica), in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 80, Roma, 2014, p. 15-16.
13 D. Quaglioni, Politica e diritto nel Trecento italiano. Il “De tyranno” di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357), con l’edizione critica dei trattati “De Guelphis et Gebellinis”, “De regimine civitatis” e “De tyranno”, Firenze, 1983, p. 54-60.
14 Statuti del comune di Cingoli. Secoli XIV, XV, XVI, L. Colini Baldeschi (ed.), Cingoli, 1904: Statuto del 1325, XXXVI. Per un quadro complessivo della normativa cingolana, P. Cartechini, “Aspetti della legislazione statutaria cingolana nei secoli XIV-XVI”, Studi maceratesi, vol. 19, 1986, p. 361-424; sul rapporto fra regimi e istituzioni, in particolare sul ruolo politico degli statutarii, F. Bartolacci, “Ut in summa quiete persistant. Redazioni statutarie e produzione normativa a Cingoli tra XIV e XV secolo”, in La confection des statuts dans les sociétés méditerranéennes…, op. cit., p. 41-57.
15 Il codice osimano, op. cit., p. 486-495.
16 Ibid., p. 495-499.
17 Su questo tema, cf. L. Tanzini, “Dentro e fuori dagli statuti: il paesaggio documentario delle fonti normative dell’Italia bassomedievale”, in corso di pubblicazione in un volume di sintesi nel quadro del Programma Statuts, écritures et pratiques sociales dans les sociétés de la méditerranée occidentale à la fin du Moyen Âge (xiie-xve siècles) in un volume della Collection de l’École française de Rome, 2020.
18 Ibid., Statuto 22 marzo 1325, p. 833-843 (si veda pure l’introduzione nell’edizione, p. 108-110).
19 Su questo tema, si veda la pubblicazione degli atti del convegno su Codicologie et langage de la norme dans les statuts de la Méditerranée occidentale à la fin du Moyen Âge (xiie-xve siècles), Mélanges de l’École française de Rome-Moyen Âge, 126/2, 2014, https://mefrm.revues.org/2035.
20 Per un esame codicologico degli statuti, M. Carletti, “Gli statuti della Marca medievale: gli esempi di Osimo, Cingoli, Camporotondo”, Mélanges de l’École française de Rome-Moyen Âge, 126/2, 2014, [online] http://mefrm.revues.org/2153
21 Il codice osimano, op. cit., Reformationes 1309-1311, p. 501-528 (si veda pure l’introduzione nell’edizione, p. 59-63).
22 Statuti del comune di Cingoli, op. cit., vol. I, f. 12v.
23 Gli statuti di Apiro dell’anno 1388, D. Cecchi (ed.), Milano, A. Giuffrè, 1984.
24 A. Menchetti, Gli statuti di Montalboddo dell’anno 1366, con le modificazioni e le aggiunte degli anni 1369, 1371 e 1375, Jesi, 1913, p. 33.
25 Lo statuto comunale di Sassoferrato, U. Paoli (ed.), Sassoferrato, 1993.
26 Gli statuti del Comune di Sirolo del 1465 e loro successive riformazioni, A. Canaletti Gaudenti (ed.), Ancona, R. Deputazione di storia patria per le Marche, 1938.
27 Statuti del comune di Cingoli, op. cit., vol. II, f. 22r; sul testo delle costituzioni, U. Aloisi, “Benedetto XII e Bertrando arcivescovo Ebredunense riformatore nella Marca”, Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Marche, n.s., 3, 1906, p. 413-439; per un’analisi sistematica delle norme, confluite nelle Costituzioni albornoziane, P. Colliva, Il cardinale Albornoz, lo Stato della Chiesa, le “Costitutiones Aegidianae” (1353-1357), con in appendice il testo volgare delle Costituzioni di Fano, dal ms. Vat. Lat. 3939, Bologna, 1977, p. 208-348.
28 Su questo tema, principalmente in relazione ai mutamenti di regime, F. Pirani, “Statuti cittadini e regimi signorili nella Marca di Ancona fra Tre e Quattrocento”, in P. Maffei, G.M. Varanini (a cura di), Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri, Firenze, Firenze University Press, 2014, vol. II, p. 119-132.
29 Statuti di Ascoli Piceno dell’anno 1377, L. Zdekauer (ed.), P. Sella, Roma, 1910; per il volgarizzamento (dal quale saranno tratte le citazioni nel corso di questo testo): Statuti di Ascoli Piceno, G. Breschi, U. Vignuzzi (ed.), vol. I. Edizione critica, Ascoli Piceno, 2004; per gli avvenimenti ascolani di questi anni, A. De Santis, Ascoli nel Trecento, II. 1350-1400, Ascoli Piceno, 1988, p. 278-286.
30 Statuti di Ascoli Piceno, op. cit., Statuti del Popolo, V, 21.
31 Ibid., Statuti del Popolo, I, 96.
32 Ibid., Statuti del Popolo, V, 21.
33 Ibid., Statuti del Popolo, V, 19.
34 Statuti di Ascoli Piceno, op. cit., Statuti del Comune, II, 76.
35 G. Ortalli, “Lo statuto tra funzione normativa e valore politico”, in E. Menestò (a cura di), Gli statuti delle città: l’esempio di Ascoli nel secolo XIV, Spoleto, 1999, p. 11-35.
36 Su tale conflitto, occorre rifarsi allo studio di A. Gherardi, “La guerra dei Fiorentini con papa Gregorio XI detta la Guerra degli Otto santi”, Archivio storico italiano, vol. 47, 1867, p. 208-232; vol. 48, 1867, p. 229-257; vol. 51, 1868, p. 260-296.
37 Statuti di Ascoli Piceno, op. cit., Statuti del Comune, p. 3.
38 Nell’anno della promulgazione degli statuti, il 1377, si nota una perfetta simmetria: il fiorentino Cipriano dei Tornaquinci era podestà di Ascoli, mentre a Firenze ricopriva la carica di Capitano del popolo (fra il dicembre 1376 e il giugno 1377) l’ascolano Roberto Mario de Camporinis.
39 La redazione statutaria del 1385 si può leggere attraverso l’edizione a stampa Statuta Firmanorum, Venetiis, 1507; il codice originale, che si conserva presso l’Archivio di Stato di Roma, è indagato nelle sue vicissitudini archivistiche da R. Paciaroni, “Lo statuto fermano del 1385: storia di una dispersione”, Studia Picena, vol. 80, 2015, p. 81-124. Sulle riforme costituzionali seguenti all’abbattimento del regime di Mercenario da Monteverde, L. Tomei, “Il comune a Fermo dalle prime origini fino al Quattrocento”, in Istituzioni e statuti comunali, op. cit., vol. II.2, Le realtà territoriali, Ancona, 2007, p. 451-460; F, Pirani, “‘Crudelissimo Nerone’: la memoria damnata di Rinaldo da Monteverde, signore di Fermo († 1380)”, Studia Picena, vol. 76, 2011, p. 83-110.
40 Statuta Firmanorum, op. cit., II, 6.
41 Ibid., II, 8. Anche a Osimo, per marcare il cambiamento di regime, si vietò di conferire uffici a chi aveva rivestito cariche pubbliche durante la tirannide di Lippaccio Guzzolini: Il codice osimano, op. cit., Statuto 14 aprile 1342, I, 41.
42 Statuta Firmanorum, op. cit., II, 81.
43 Ibid., III, 36: il periodo è epressamente indicato “a die tertia Septembris anni Domini MCCCLXXVI usque ad diem vigesimaquintam inclusive mensis Augusti anni Domini MCCCLXXIX”.
44 Ibid., III, 5.
45 Ibid., I, 6.
46 Il codice osimano, op. cit., Statuti 29 novembre 1308, III, 289; sul contesto politico-istituzionale, si vedano i saggi contenuti nella pubblicazione degli atti del convegno: D. Cecchi (a cura di), Il codice degli statuti osimani del secolo XIV, Osimo, Fondazione Don Carlo, 1991; A. Gallina, Le istituzioni di Osimo negli statuti del secolo XIV, Osimo, 1997.
47 Tale disposizione si ripete identica in Il codice osimano, op. cit., Statuti, frammento ante 1308, I, 85 e Statuto 29 novembre1308, I, 85.
48 Ibid., Statuti, Frammento senza data (ante 1308), I, 2 e Statuto 29 novembre 1308, I, 2.
49 Ibid., Statuti, 1308, III, 284.
50 Ibid., Statuti, Frammento senza data (ante 1308), I, 61 e Statuto 29 novembre 1308, I, 61.
51 Ibid., Statuti, Frammento senza data (ante 1308), I, 74 e Statuto 29 novembre 1308, I, 74.
52 Ibid., Statuto 29 novembre1308, I, 106.
53 Ibid., “Ordinamenta super copia farine et bladi retinendorum”, 1o luglio 1311, p. 527.
54 Ibid., Statuti Statuto 29 novembre1308, III, 289.
55 Statuti del comune di Cingoli, op.cit., vol. I, f. 1v: “Statuta, ordinamenta et constitutiones populi terre Cinguli”, approvati dal podestà Gentile di Morro e dai “providi viri viginti de populo, pro bono, pacifico et tranquillo statu comunis”.
56 Per un profilo storico-istituzionale, S. Bernardi, “Nobiltà feudale ed istituzionale nel comitato di Osimo fra XIII e XV secolo: esempi nel ceto dirigente del Comune di Cingoli”, Dimensioni e problemi della ricerca storica, vol. 2, 1993, p. 160-176.
57 Statuti del comune di Cingoli, op.cit., vol. II, f. 1v; nel proemio gli statutarii invocano Cristo affermando un orgoglio repubblicano: per ipsum enim pacem suscepimus, per ipsum fortissimos tirannos deiecimus, et per ipsum statum rei publice substentamus.
58 Ibid., vol. I, f. 18r; per un’analisi del testo, P. Cartechini, “Aspetti della legislazione”, op. cit., p. 365-367; sul ruolo istituzionale del personaggio citato, P. L. Falaschi, Cima Pagnone, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 35, Roma, 1981, p. 529-531; il profilo può essere aggiornato con la relativa scheda nel Repertorio delle esperienze signorili italiane: http://www.italiacomunale.org/resci/individui/cima-pagnone/.
59 Il codice osimano, op. cit., Frammanto di statuto, 1340, 3: nobiles intellegantur et habeantur omnes descendentes de domino Gonçolino, domino Sinibaldo, de domino Leopardo domini Bonvillani, de domino Bartholomeo de Offanea et filii militum.
60 Sul rapporto fra legislazione dello Stato della Chiesa e legislazione urbana, S. Carocci, “Regimi signorili, statuti cittadini e governo papale nello Stato della Chiesa (XIV e XV secolo)”, in R. Dondarini, G.M. Varanini, M. Venticelli (a cura di), Signori, regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo, Bologna, Pàtron, 2003, p. 245-269, riedito e aggiornato in S. Carocci, Vassalli del papa. Potere pontificio, aristocrazie e città nello Stato della Chiesa (XII-XV sec.), Roma, Viella, 2010, p. 161-191. Sui caratteri politici e istituzionali dei regimi signorili marchigiani, J.-C. Maire Vigueur, “Comuni e signorie nelle province dello Stato della Chiesa”, in Id. (a cura di), Signorie cittadine nell’Italia comunale, Roma, Viella, 2013, p. 105-172.
61 Sulla signoria dei Chiavelli, J.-B. Delzant, “Crédit local, investissement foncier et archives privées: les stratégies de Guido Chiavelli, dit le Napolitain (Italie, milieu du xive siècle)”, Mélanges de l’Ecole française de Rome-Moyen Âge, vol. 121/2, 2009 p. 361-376; G. Castagnari (a cura di), Il Trecento a Fabriano. Ambiente, società, istituzioni, Fabriano, 2002; sui Da Varano, si vedano i saggi in Camerino e il suo territorio fino al tramonto della Signoria, Studi Maceratesi 18, 1987; M. T. Guerra Medici, Famiglia e potere in una signoria dell’Italia centrale: i Varano di Camerino, Camerino, 2002; sulle famiglie e sui singoli personaggi dei Chiavelli e dei Da Varano si possono ora utilmente consultare le relative schede nel Repertorio delle esperienze signorili italiane: http://www.italiacomunale.org/resci/.
62 Sulla concessione del vicariato in temporalibus, in particolare per i Chiavelli e per i Da Varano, P. L. Falaschi, “Intorno al vicariato apostolico ‘in temporalibus’”, in Istituzioni e società nelle Marche (secc. XIV-XV), Ancona, 2000, p. 157-197.
63 Lo statuto comunale di Fabriano (1415), G. Avarucci, U. Paoli (ed.), Fabriano, 1999; per un’analisi storica, oltre alla ricca introduzione (p. VIII-CIV), si veda I. Quagliarini, I primi statuti ed ordinamenti comunali, in G. Castagnari (a cura di), La città della carta. Ambiente, società, cultura nella storia di Fabriano, Fabriano, 1982, p. 265-305; sulla figura di Tommaso di Nolfo Chiavelli, P. L Falaschi, Chiavelli, Tomasso (Tommaso, Tomaso), in Dizionario biografico degli italiani, vol. 24, Roma, 1980, p. 642-643; cf. inoltre l’accurata scheda nel Repertorio delle esperienze signorili italiane: http://www.italiacomunale.org/resci/individui/chiavelli-tomasso-ii/, J.-B. Delzant (a cura di).
64 Lo statuto comunale di Fabriano, op. cit., p. 32.
65 Ibid., I, 1.
66 Condivido totalmente questa interpretazione con quanto espresso da J.-B. Delzant nella voce relativa a Tommaso Chiavelli nel Repertorio delle esperienze signorili italiane, op. cit.: “La commune populaire reste bien le cadre politique de référence, auquel le pouvoir des Chiavelli vient se juxtaposer. Les seconds s’imposent à la première, notamment grâce à l’investiture pontificale, mais ne démantèlent pas un mécanisme institutionnel auquel ils restent pour partie extérieurs.”
67 Statuta comunis et populi civitatis Camerini (1424), F. Ciapparoni (ed.), Roma, 1977: Rubriche di Statuti risalenti al periodo di Rodolfo di Gentile di Berardo, rubr. 48, p. 323; sulle caratteristiche del governo di Rodolfo da Varano, anche in relazione all’attività legislativa, ampie notazioni nella relativa scheda del Repertorio delle esperienze signorili italiane: http://www.italiacomunale.org/resci/individui/varano-rodolfo-iii-da/, J.-B. Delzant (a cura di).
68 Ibid., rubr. 50, p. 324.
69 Sulla tradizione documentaria, si veda ibid., Introduzione, p. XII-XVIII.
70 L’unico cenno si può leggere invero ibid., III, 136, ove si concede ai figli di Rodolfo Da Varano la licenza di portare in città le armi vietate dall’ordinamento comunale.
71 Ibid., Introduzione, p. XXIV.
72 Su questo periodo, F. Pirani, “‘Sunt Picentes natura mobiles novisque studentes’. Francesco Sforza e le città della Marca di Ancona (1433-1447)”, Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche, vol. 110, 2012, p. 147-188.
73 K. Pomian, Che cos’è la storia, Milano, 2001, p. 135.
74 Sulla normativa albornoziana relativa alla potestas statuendi comunale e sulla sua applicazione, U. Santarelli, Osservazioni sulla potestas statuendi dei comuni nello Stato della Chiesa (a proposito di Const. Aeg., II, 19), in E. Verdera y Tuells (a cura di), El cardenal Albornoz y el Colegio de España, vol. III, Bologna, 1973, p. 67-83; sul quadro teorico complessivo, C. Storti Storchi, Appunti in tema di “potestas condendi statuta”, in G. Chittolini, D. Willoweit (a cura di), Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna, Bologna, 1991, p. 319-343.
75 Gli statuti del comune di S. Anatolia, op. cit., p. XXVIII.
76 A. Menchetti, Gli statuti di Montalboddo, op. cit., I, 2.
77 Ibid., rispettivamente I, 29 e II, 104: sulla derivazione di tali norme dalle Costituzioni egidiane, cf. l’introduzione, p. XIII.
78 Statuti del comune di Cingoli, op. cit., vol. II, f. 19; per un esame della formule di approvazione, P. Cartechini, “Aspetti della legislazione”, art. cit., p. 372-373.
79 Statuti di Offagna, in Carte diplomatiche osimane, G. Cecconi (ed.), Ancona, 1878, p. 263.
80 Lo statuto comunale di Sassoferrato, op. cit., p. 238.
81 Lo statuto, inedito, è esaminato in A. Gallina, Le istituzioni di Osimo, op. cit., p. 105-137.
82 La norma, contenuta in Costituzioni egidiane dell’anno 1357, P. Sella (ed.), Roma, 1912, IV, 22, De pena facentium confederationem, ligam vel conventicolam è ripresa nella prima rubrica del testo degli statuti osimani del 1371, citata in A. Gallina, Le istituzioni di Osimo, op. cit., p. 109.
83 Per l’analisi di tali dispositivi, P. Cartechini, “Aspetti della legislazione”, op. cit., p. 373; F. Bartolacci, “Ut in summa quiete persistant”, art. cit., p. 53-55.
84 S. Carocci, Regimi signorili, op. cit.
85 P. Ferranti, Memorie storiche della citta di Amandola, Ascoli Piceno, 1891, p. 117-118.
86 Lo statuto comunale di Fabriano, op. cit., p. 33. Sul contesto storico, è ancora utile per la mole dei dati documentari M. Mariani, Francesco Sforza e la città di Fabriano (1435-1443), Senigallia, 1908.
87 M. Mariani, “Lo statuto fabrianese dell’anno 1436”, Atti e memoria della Deputazione di storia patria per le Marche, n.s., vol. V, 1908, p. 39-74; si veda pure I. Quagliarini, I primi statuti, op. cit., p. 290-305.
88 Gli statuti del comune di S. Anatolia, op. cit., p. 279 (cf. supra, nota 12); sul regime signorile degli Ottoni fra XIV e XVI secolo, L. Barbini, La signoria degli Ottoni, Matelica, 1988.
89 Statuti di Ascoli Piceno, op. cit., Statuti del Comune, proemio, p. 3 (utilizzo qui e di seguito l’efficace testo del volgarizzamento tardoquattrocentesco: cf. supra, nota 29).
90 G. Ortalli, Lo statuto, op. cit., p. 18-19.
91 Lo statuto comunale di Sassoferrato, op. cit., I, 38 e 43.
92 Ibid., Introduzione, p. XVII-XXII per un profilo sulla tradizione statutaria di Sassoferrato e sul complesso rapporto fra lo statuto deperdito del 1370 e la renovatio del 1453.
93 V. Villani, Sassoferrato: politica, istituzioni e società nei secoli XIV e XV (1300-1460), Sassoferrato, 2005, p. 42-44.
94 Gli statuti di Apiro, op. cit., I, 26.
95 Ibid., p. 16 dell’introduzione.
96 P. Ferranti, Memorie storiche, op. cit., p. 108.
97 Il codice osimano, op. cit., p. 843.
98 Lo statuto comunale di Fabriano, op. cit., p. 32: gli editori segnalano opportunamente nell’apparato critico che il nome di Tommaso fu “eraso probabilmente subito dopo l’eccidio della famiglia Chiavelli, avvenuto il 26 maggio 1435”.
99 Ibid.
100 H. Keller, J. W. Busch (ed.), Statutencodices des 13. Jahrhundert als Zeugen pragmatischer Schriftlichkeit. Die Beispiele aus Como, Lodi, Novara, Pavia und Voghera, Munich, 1991.
Auteur
Francesco Pirani è ricercatore in Storia medievale presso il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo dell’Università di Macerata. Si occupa di storia politica e istituzionale delle Marche, rivolgendo in particolare l’interesse verso la civiltà comunale e la storia delle città: in questo settore ha pubblicato Fabriano in età comunale. Nascita e affermazione di una città manifatturiera (Firenze, 2003). Si interessa inoltre delle strutture politico-amministrative dello Stato della Chiesa, in relazione ai rapporti fra centro e periferia, come nel saggio Tiranni e città nello Stato della Chiesa. “Informatio super statu provincie Marchie Anconitane” (1341) (Fermo, 2012). Ha anche approfondito temi legati alla storia della storiografia, pubblicando, in relazione alle fonti normative, “Gli statuti marchigiani: edizioni, ricerca e valorizzazione fra Otto e Novecento”, Bollettino della Deputazione di storia patria per l’Umbria, (112, 2015).
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