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Struttura, normazione e stratificazione testuale negli statuti di alcune città comunali italiane del XIII e XIV secolo
Structure, Normativity, and Textual Stratification in the Statutes of Some Italian Communal Cities of the XIIIth and XIVth Centuries
p. 19-35
Résumés
Il contributo presenta la struttura testuale e l’organizzazione compositiva degli statuti comunali composti fra XIII e XIV secolo in alcune delle più importanti città italiane del periodo (Bologna, Firenze, Perugia, Siena, Venezia). Scopo del lavoro è mostrare come tali compendi normativi, redatti in latino e talora tradotti successivamente in volgare, fossero il frutto ampiamente formalizzato di complete revisioni e, come tali, intenzionalmente “stabili”, al di là di una fattuale mutevolezza dovuta a frequenti riforme che non ne intaccavano, comunque, l’intrinseca valità quali fondamenti costituzionali per la vita pubblica e il consorzio civile.
The paper presents the textual structure and the compositional organization of communal statutes dating to XIIIth and XIVth centuries, and concerning some of the most important Italian cities of the period (Bologna, Florence, Perugia, Siena and Venice). The purpose of the report is to show the way these normative summaries, written in Latin and sometimes translated into Vernacular, were the largely formalized results of complete revisions, and, as such, intentionally “stable”. In fact the frequent reforms of the texts never detracted their intrinsic value as constitutional foundations of civic consortium and public urban life.
Texte intégral
1Il presente contributo prende in esame gli statuti a vigenza territoriale redatti presso alcune città comunali italiane nel pieno XIII e nel XIV secolo. Scopo di tale sintesi è fornire una rapida presentazione della struttura formale, della stratificazione compositiva e dei principali argomenti disciplinati dai codici. Cercheremo di prestare un’attenzione particolare alla distribuzione e all’organizzazione della materia normata, soprattutto nella prospettiva di una comparazione, onde offrire di questi testi una lettura riassuntiva alla luce degli studi maggiormente risalenti e delle più recenti indagini storiografiche.
2Gli statuti che prenderemo in esame sono quelli di: Venezia (1242), Siena (1262), Perugia (1279-1285), Bologna (1288) e Firenze (1322-1325). La scelta di queste importanti città è stata condotta in base ad un criterio di relativa omogeneità e, come dicevamo, di comparabilità, sia dei centri stessi che dei loro compendi dispositivi1. Si tratta, infatti, di realtà urbane significative dal punto di vista demografico, economico e politico, le quali, a prescindere dalle trasformazioni nelle dinamiche del potere, diedero vita a istituzioni e forme di governo caratterizzate da ampie regolamentazioni del diritto proprio, in larga misura compreso all’interno dei codici statutari2. Per quanto, invece, concerne il riferimento cronologico, ci si è richiamati al periodo in cui le leggi fondamentali assunsero nei comuni maggiori la loro forma più compiuta e acquistarono un significato senza dubbio centrale per la vita pubblica di tali organismi3. Obiettivo precipuo dell’analisi sarà cercare di capire quali scelte giuridiche e logiche compositive orientarono la distribuzione della materia normativa, e se vi furono possibili influenze reciproche veicolate dai redattori delle stesure osservate.
3Poiché tali statuizioni e le successive riforme (eccettuate quelle bolognesi) furono anche oggetto di traduzione dal latino in volgare grosso modo durante la prima metà del XIV secolo, vedremo cursoriamente, a conclusione dell’intervento, quali reali significati assunse la trasformazione linguistica, a prescindere dalle dichiarazioni e motivazioni ufficiali enunciate nei testi deliberativi e negli statuti stessi.
4Ma procediamo, seguendo un ordine strettamente cronologico.
Un breve statuto strutturato per una lunga vigenza: Venezia
5Il primo statuto che prendiamo in esame è quello veneziano del 1242, compilato durante il dogato di Jacopo Tiepolo. Come è facile immaginare, tale codice non fu la più antica redazione normativa della repubblica lagunare. Gli studi di Enrico Besta, Andrea Padovani, Victor Crescenzi, oltre a quelli più recenti di Lorenzo Tomasin, hanno infatti evidenziato l’esistenza di compilazioni precedenti databili all’ultimo decennio del XII secolo4. Tale più antico nucleo di leggi (la cui prima stesura è ricondotta da Benvenuto Pitzorno al 1162-1172)5, pur costituendo un parvum statutum – come lo definì il Besta –, espressione delle origini ducali e celebrato dal giurista Jacopo Bertaldo († 1315), già presentava ampie sezioni e una struttura analoga a quella che assumerà la stesura del Tiepolo. Questa costituì la rielaborazione di una materia complessa, riconducibile, in senso più lato, alla denominazione di statutum vetus, e fu destinata a restare in vigore per oltre cinque secoli, con una stabilità e continuità assolutamente eccezionali6.
6Il testo emanato nel 1242 scaturì dal lavoro di una commissione di esperti. Questi, nel secondo prologo, dichiararono di essere stati mossi da un’istanza di riordinamento inteso come unico viatico per l’esercizio della giustizia, amministrata secondo la lettera del dettame evangelico7. Essi vollero ridurre all’essenzialità l’insieme confuso delle disposizioni emanate nel tempo, arrivando in larga misura a conseguire il loro obiettivo8. Infatti la materia normativa fu vagliata, raccolta e redistribuita in cinque libri (numero ricorrente, che troviamo, ad esempio, nello statuto senese e in quello del podestà di Pistoia del 1296)9. La prima di tali partizioni (71 capitoli, cui si aggiunse un proemiale Capitulum de presumptionibus) insiste soprattutto su disposizioni procedurali per le liti civili; la seconda (la più breve, 15 capitoli) è dedicata alla tutela dei minori e dei poveri; la terza (64 capitoli – 62 da rubricario) verte sui contratti; la quarta (36 capitoli – 35 da rubricario, quasi tutti nuovi e senza ascendenti nelle compilazioni precedenti) risulta prevalentemente incentrata sulle successioni testamentarie e le legittime; infine la quinta (19 capitoli) tratta vari argomenti.
7Il testo complessivo appare relativamente breve. Quasi stupisce che sia potuto restare così a lungo in vigore. È chiaro, infatti, che anche altre sedi deliberative integrarono gli statuti; i quali, sul lungo periodo, accanto ad una non eludibile vigenza, sembrano aver conservato ed espresso con continuità soprattutto una valenza simbolica e identitaria.
8La natura ufficiale e identificativa del testo come fondamento del diritto cittadino è, comunque, confermata dalla retorica dei due prologhi, nei quali si richiama la speciale tutela divina e del patrono san Marco sulla compagine cittadina e si affida la repubblica alla protezione della Trinità10.
9L’ordine dato alla materia giuridica non risponde, però, solo a esigenze di carattere formale. La stesura del Tiepolo, come hanno dimostrato numerose e importanti ricerche, denota, specie in materia successoria, l’allontanamento della normativa veneziana dalla tradizione giuridica in senso lato bizantina11, a vantaggio del diritto romano – sia pure riletto alla luce della Ratio de lege romana e degli Iudicia a probis iudicibus promulgata: un testo interpretativo e una raccolta forse non ufficiale di casi giudiziari discussi in un arco cronologico compreso fra il 1170 e il 122912. Tale importante passaggio, di natura sapienziale e procedurale, evidenziato da formule ricorrenti del tipo idem est secundum leges romanas, non aliter iure romano, secus in iure romano13, si concretizzò principalmente nella riduzione dell’arbitrio dei giudici, ed agì su alcune configurazioni particolari, come la disciplina della soggettività giuridica. Si tratta di richiami che verranno circoscritti e in certa misura sconfessati dalla successiva evoluzione normativa, caratterizzata da una sostanziale diffidenza verso la tradizione romanistica e tendente ad una maggiore autonomia dallo ius commune, ma che trovarono nello statuto un momento di significativa e, per molti aspetti, duratura espressione14.
10Ovviamente quella del 1242 si configura come un’operazione ancora lontana dall’articolazione assunta da altri statuti comunali. La redazione tiepolesca risulta consacrata quasi del tutto a disposizioni di procedura, ben illustrate e commentate nell’apparato di glosse pubblicate da Roberto Cessi con la prima edizione critica dello statuto (1938). In ogni caso questo ordinato testimonia un notevole sforzo di razionalizzazione, che venne solo in piccola parte modificato con le integrazioni che dal tardo Duecento al primo Trecento operarono i dogi Giovanni Dandolo e Pietro Gradenigo (dal 1280 al 1311), e poi altri loro successori; i quali, invece di alterare la struttura precedente, finirono per concentrare gran parte dei nuovi interventi in un sesto libro, promulgato nel 1346. Questo andò a formare una sorta di aggiornamento di tutti i cinque precedenti, essendo a sua volta diviso in quattro sezioni, una per ciascuno dei primi tre libri originari, più le aggiunte al quarto e quinto libro, che sono sempre tramandate unite.
11La stessa presenza delle glosse anonime (ma quasi certamente opera di giuristi veneziani)15 sottolinea come i riferimenti ad alcuni dei maggiori interpreti della dottrina e quindi, tramite loro, al Corpus iuris civilis, testimoniassero la volontà espressa dai legislatori di spiegare e precisare il valore delle norme municipali in rapporto alla tradizione del diritto comune16, e quindi esprimessero il bisogno di trovare un presupposto teorico alla soluzione dei princìpi regolati dagli statuti, come mostrano i frequenti riferimenti indiretti all’esegesi del legum professor Odofredo Denari17.
La matrice dottrinale di un’ampia riorganizzazione normativa: Siena
12Risale agli anni 1262-1264 (manca un’indicazione cronologica precisa) il Costituto del Comune di Siena, le cui rubriche datate vanno, comunque, in gran parte riferite al settembre 126218. Come ha diffusamente spiegato l’editore del testo, questo fu composto durante un periodo chiave nella storia politica di tale comune toscano19. Esso raccolse, come tutti i codici dell’epoca, la normativa anteriore; e il curatore ha attribuito le rubriche più antiche al 1179, cioè alla piena età consolare (Breve dei consoli). In ogni caso il corpo principale della redazione riflette gli anni Cinquanta-Sessanta del Duecento, ossia il momento di passaggio della città al reggimento del Populus, la cui legge andò in seguito sostanzialmente a identificarsi con quella del comune20.
13Il dettato normativo fu il frutto della fusione di molti antichi brevia e deliberazioni prodotti da singole magistrature e consigli (breve dei consoli, breve del consiglio della Campana, deliberazioni di quest’ultimo, breve dei provveditori di Biccherna ossia degli ufficiali di finanza); e riflesse le istanze espresse dai cosiddetti Tredici emendatori del Costituto; così come le proposte avanzate nei consigli, compreso quello del podestà, ed anche dal vescovo, fra gli ultimi decenni del XII e la metà del XIII secolo. Inoltre la stratificazione normativa che è alla base della stesura raccolse ed espresse il totale rinnovamento del dettato costituzionale compiuto intorno al 1255. Sulla base di questa lunga sedimentazione legislativa, la stesura degli anni Sessanta si configurò come un lavoro di riordinamento sistematico.
14La materia fin dal 1250 era divisa in cinque libri. Tale ripartizione, confermata nel 1262, evidenzia la cultura giuridica degli estensori, ossia di quei giudici e notai che mantennero fino al primo Trecento un ruolo determinante nella formulazione retorica delle leggi, ancorché coadiuvati e spesso condizionati dall’azione degli emendatori, espressione del ceto di governo21.
15La prima distinctio del codice senese si apre con le norme contro gli eretici (aggiunte nel 1266) e con quelle in favore della chiesa locale. Segue una seconda partizione tematica (evidenziabile dalla rubrica 127 del primo libro), che delinea la costituzione politica e i compiti dei singoli uffici. Il terzo libro riguarda per così dire il diritto pubblico (morale, spazi comuni, viabilità, i bagni pubblici, i castelli del contado), e il quarto quello privato (diritti di proprietà, edilizia), secondo una divisione che in qualche modo riflette le Istituzioni e il Digesto. Infine l’ultimo libro è dedicato, sempre in senso lato, al diritto penale22.
16Tale ordine fu dato dai compilatori e dagli emendatori, che erano garanti della correttezza e della successiva intangibilità della legge (da notare come almeno la metà di questi ultimi dovesse essere popolare, e come dal primo Duecento vi fossero fra loro i consoli della Mercanzia)23. Siena si distingue sia da Pisa che da Firenze, che pongono il criminale nel terzo libro dei loro statuti (divisi in quattro distinzioni), facendovi seguire un libro De estraordinariis e uno De operibus publicis.
17Il codice è molto ampio (118 carte). Infatti si compone anche di ulteriori aggiunte e riforme tracciate già a partire dal 1264 e fino al 1269, allorché si chiuse la stagione ghibellina nella storia della città24. La sua struttura evidenzia le varie fasi compositive, poiché i singoli articoli venivano rubricati successivamente alla stesura, cioè ricevevano i loro titoli dopo essere stati esemplati. In questo modo possiamo vedere quali nuove norme o riforme gli emendatori avessero aggiunto nel 1262 al dettato precedente già provvisto di rubricari, e cogliere, così, la formazione e la complessa stratificazione della materia legislativa. In ogni caso la revisione e riscrittura del 1262, nel suo nucleo principale tracciata da un’unica mano, evidenzia un tentativo ben riuscito di unificazione e razionalizzazione, il cui impianto fu destinato a restare per molti aspetti immutato, anche dopo le importanti trasformazioni politiche e istituzionali cui Siena andò incontro fra Due e Trecento25.
Uno statuto privo di partizioni interne: Perugia
18Lo statuto del comune di Perugia del 1279 è apparso agli occhi del suo attento editore come una raccolta alquanto disorganica e quasi alluvionale (la pubblicazione integra anche un esemplare datato 1285)26. In effetti appare singolare che questa silloge non conosca una partizione in libri e che la normativa vi fluisca come un costante ampliamento del testo più arcaico espresso nella forma del breve consulum27. L’influsso della dottrina giuridica appare meno evidente rispetto agli esempi fin qui richiamati.
19Oltre cinquecento rubriche si succedono l’una all’altra senza un preciso ordine tematico; anche se gli articoli relativi agli ufficiali e all’ordinamento istituzionale occupano soprattutto la parte iniziale del dettato (circa le prime settanta rubriche), seguiti da disposizioni relative al contado, al danno dato, all’edilizia, alla viabilità, ai mercati e alle professioni. In realtà, nonostante la natura apparentemente confusa, anche lo statuto perugino risulta a suo modo frutto di un meditato riordinamento. Infatti pochi anni prima della sua stesura, nel 1276, contemporaneamente alle nuove relazioni politiche ed economiche stabilite con centri come Firenze, Siena, Lucca e Orvieto28, il notaio Bovicello aveva dato alla materia un assetto più razionale29. Questo servì come base al suo collega Nicola per realizzare tre anni dopo il codice che ci è pervenuto30. Tale nuovo compendio segnò un momento di relativo assestamento per le continue aggiunte e le frequenti revisioni, e consentì di conservare a lungo la vigenza dello statuto, offrendo del medesimo una migliore consultabilità.
Statuto e studium cittadino: Bologna
20Di una decina d’anni più tardo (1288) è il primo statuto organicamente strutturato del comune di Bologna31. Anche questa normazione raccolse e disciplinò quella anteriore. Infatti ben dieci redazioni statutarie avevano segnato l’evoluzione legislativa bolognese dal 1250 al 1267; periodo durante il quale la città era cresciuta dal punto di vista demografico ed economico, ed aveva esteso il suo dominio ad un contado relativamente ampio, senza che le dialettiche politiche avessero determinato un eccessivo clima di interna conflittualità32. Come ben spiegano i curatori dell’edizione e come è stato illustrato da una cospicua storiografia recente dedicata alle trasformazioni politiche del contesto felsineo, la compagine politica locale cambiò a partire dagli anni settanta del Duecento (1271-1274), con l’alleanza fra il Populus, organizzato nelle compagnie delle arti e delle armi, e il partito guelfo, capeggiato dalla famiglia dei Geremei; un’alleanza che portò alla cacciata dei ghibellini Lambertazzi. Il trionfo, pur problematico, del partito guelfo e popolare, in accordo col rinnovato dominio pontificio, espresse il nuovo testo normativo, promulgato, appunto, nel 1288 e destinato a restare in vigore fino al 131833.
21Anche nel caso bolognese, caratterizzato – non lo dimentichiamo – da una consolidata tradizione di cultura giuridica, la nuova redazione statutaria venne giustificata non da istanze politiche, ma per ragioni essenzialmente tecniche, ossia la necessità di accogliere i tanti emendamenti accumulati intorno ai vecchi statuti, onde favorire la certezza del diritto. Per di più, la delibera che sancì la nuova statuizione acuì il ruolo svolto dagli esperti, ossia i giudici; anche se il consiglio del Popolo conservò il diritto di inviare quattro cittadini popolari, che affiancarono due giurisperiti e quattro notai, più che altro con funzione di controllo sull’operato svolto da questi ultimi.
22Anche il codice felsineo evidenzia, pertanto, la volontà di razionalizzazione della materia normativa. I legislatori passarono al vaglio più di 250 volumi tra statuti, riformagioni, provvigioni, patti, privilegi, concessioni di cittadinanza etc., cercando di distinguere ciò che aveva carattere transitorio da quanto doveva essere conservato, e ciò che doveva essere trascritto nel nuovo statuto dalle norme che sarebbero confluite in registri speciali.
23In ogni caso, nonostante questo massiccio intervento, l’ossatura di fondo della legge bolognese fissata nella redazione del 1267 fu per molti aspetti conservata. Diciamo che, esclusi alcuni dati più evidenti, come il giuramento del podestà, del tutto riscritto, l’opera dei nuovi legislatori fu soprattutto di riordinamento e armonizzazione, ma non di totale riscrittura dei testi.
24Lo statuto del 1267 era diviso in dieci libri. Quello del 1288 in dodici, qualcuno dei quali venne a sua volta ripartito in trattati con un titolo speciale, quando gli argomenti risultavano più di uno. Tale era l’assetto: libro primo podestà, sua famiglia e consiglio degli Ottocento; libro secondo consiglio dei Duemila, elezione degli ufficiali del comune, loro giuramenti, loro compensi; libro terzo dazi e regolamentazione dei mulini, naviglio e porto; libro quarto danni dati e procedura penale; libro quinto Ordinamenti sacrati e sacratissimi, ossia la normativa antimagnatizia; libro sesto diritto e procedura civile; libro settimo notariato e obbligazioni; libro ottavo studium e privilegi degli scolari; libro nono ordinamento del contado; libro decimo lavori pubblici; libro undicesimo entrate e uscite del comune; libro dodicesimo mercati, professioni, rappresaglie, compagnie del Popolo34.
25La compagine appare maggiormente ordinata e razionale rispetto alla raccolta precedente. Soprattutto la materia non è più disposta secondo un prevalente ordine cronologico di stesura, ma in linea di massima seguendo una partizione logica e pratica. L’impostazione romanistica e l’incontro fra la scuola e la consuetudine locale erano già evidenti nella stesura degli anni Sessanta35. Il dettato successivo tese in certo qual modo a confermarli. Per altro verso il ruolo dei giuristi nel 1288 appare ancora più evidente rispetto al passato36. Tuttavia, come abbiamo detto, il Popolo conservò una propria presenza nella commissione statutaria; e la scelta dei giuristi incaricati di redigere lo statuto sembra essere stata dettata più da ragioni politiche, ossia la comprovata fedeltà guelfa e popolare dei due giurisperiti Bonagrazia Armani e Giuliano Canuti, che non dottrinali. Colpisce, infatti che, pur essendo allora attivi allo studium bolognese maestri come Alberto da Gandino (giudice del podestà a Bologna nel 1284) o Gugliemo Durante, per non parlare degli altri professori presenti in città dal 1250 circa, come Guido da Suzzara, Odofredo (ben attestato, ad esempio, fra gli autori citati nelle glosse agli statuti veneziani), Dino del Mugello e Rolandino Romanzi, nessuno di loro sia stato chiamato a fornire la sua competenza nella riscrittura dello statuto cittadino37.
26Pur avanzando profondi mutamenti, gli statutari avevano lasciato l’impianto e la formulazione originaria di molte norme, intervenendo soprattutto per riordinarle, svilupparle, accrescerle e precisarle, come mostrano i vari esempi rilevati dai curatori dell’edizione. Inoltre questi statuti non assorbirono la normativa del Popolo, che restò autonoma in entrambe le occasioni di revisione statutaria (e lo sarà anche in seguito, fino alla stesura del 1356), sebbene alcune norme degli ordinamenti popolari siano confluite in tutto o in parte nell’ordinato del comune.
Un esempio di doppia codificazione statutaria: Firenze
27L’ultimo statuto che abbiamo scelto di presentare, ossia la coppia di codici fiorentini risalente al 1322-25 – la prima conservata nella sua integrità per il maggior centro toscano –, appartiene ad un periodo più tardo e per certi aspetti diverso rispetto ai testi duecenteschi fin qui esaminati38. Anche Firenze possedeva raccolte legislative anteriori. Tuttavia esse ci sono rimaste solo in forma estremamente frammentaria (il più antico brano risale al 1246; ma secondo Ludovico Zdekauer il comune doveva disporre di uno statuto già nel 1221). Tali lacerti sono per lo più presenti in fondi di enti ecclesiastici, che avevano fatto esemplare rubriche per loro interessanti. Pertanto non abbiamo idea di come si presentassero i codici del secolo XIII39.
28Gli esemplari trecenteschi sono, come dicevamo, due: uno statuto del podestà e uno del capitano del Popolo, risalenti agli anni 1322 con aggiunte ed emendamenti apposti fra 1324 e 1325. La partizione della materia è classica: cinque libri per ciascun codice e una divisione della normativa che vede l’assetto istituzionale (magistrature del comune e loro elezioni) disciplinato soprattutto dal testo del podestà, e la legislazione di argomento economico (moneta, mercati etc.) contenuta principalmente, ma senza alcuna rigidità, nel dettato del capitano40.
29Per quanto lo statuto si presenti diviso in due codici, esso costituisce formalmente un unico testo legislativo (statuto del comune). Infatti capita che alcune rubriche appartenenti al dettato del podestà vengano accolte anche in quello del capitano oppure rinviino ad esso e viceversa; o che determinati argomenti tratti da entrambi i compendi siano poi confluiti negli ordinamenti speciali ad uso dei vari enti istituzionali cittadini.
30In questo senso gli statuti fiorentini si configurano come un prodotto relativamente organico e razionalizzato, forse il più strutturato (anche perché più tardo) fra quelli esaminati. Essi sono il frutto di una riscrittura determinata da ben precise ragioni politiche. I testi vennero, infatti, composti nella loro conformazione originaria, databile in larga misura al 1322, allorché il podestà, il capitano e i loro consigli furono ripristinati dopo la loro abolizione nel 1313, quando la città si era data in signoria a Roberto d’Angiò41. Con l’esaurirsi di questo regime, nel gennaio 1322, le revisioni mirarono alla ricostruzione della precedente cornice giuridica, e quindi alla nuova stesura delle norme ad essa relative, necessarie per legittimare e consolidare il ceto dirigente guelfo, mercantile e popolare emerso già alla fine del Duecento col governo fondato sugli Ordinamenti di giustizia42.
31Ancora una volta, pertanto, siamo di fronte ad una riscrittura organica, certamente destinata a subire modifiche e integrazioni, ma definita ad una certa data nel suo assetto di fondo. Lo dimostra il fatto che gran parte della normativa contemplata in questi due codici andò a sostanziare la completa rielaborazione statutaria operata nel 1355, in occasione della concessione alla città del vicariato imperiale, allorché gli statuti furono oggetto anche di un’opera di volgarizzamento.
Latino e volgare
32Lo statuto fu in larga misura il deposito identitario delle città e quindi il manifesto tendenzialmente immutabile delle loro leggi, a prescindere dalla contingenza della normazione corrente. Lo dimostra, in primo luogo, il registro linguistico. Tutti gli statuti che abbiamo presentato furono, infatti, composti in latino, la lingua dei giuristi, dei giudici e dei notai. Tuttavia gran parte di essi andò incontro ad un processo di revisione testuale nel corso del primo Trecento, revisione che in molti casi comportò la resa in volgare dei dettati dispositivi.
33Non sto qui a ripercorrere le caratteristiche dei volgarizzamenti statutari cittadini, che ho illustrato in un recente contributo scritto col collega Lorenzo Tanzini43. Mi limito a ricordare le conclusioni cui siamo giunti, ossia che il confronto tra i codici urbani oggetto d’esame (Siena, Venezia, Perugia e Firenze) sembra sottolineare come al di là della motivazione ufficiale talora addotta per il volgarizzamento, ossia la maggiore comprensione della legge da parte di coloro che non intendevano la grammatica, l’operazione sia stata, nei casi toscani, essenzialmente politica e rivolta più al ceto dirigente che non alla totalità dei cittadini; mentre a Venezia fu diretta ad un pubblico elitario, costituito soprattutto dai mercanti, i quali promossero per iniziativa privata il volgarizzamento dello statuto tiepolesco, a prescindere dall’intervento delle autorità pubbliche.
34La mancanza di chiose a margine delle rubriche, lo scarso numero di copie, la ridottissima circolazione degli esemplari, la spesso farraginosa struttura sintattica degli articoli, molto più complessa rispetto alle versioni originali, evidenziano uno scarso uso degli statuti in volgare, peraltro mai legalmente sostitutivi di quelli in latino. La ragione di questa situazione è da cercarsi nelle stesse possibilità di impiego linguistico offerte dall’idioma del popolo, non ancora normalizzato e fortemente caratterizzato da elementi regionali, e quindi non particolarmente adatto all’uso da parte di ufficiali forestieri che non di rado provenivano da città diverse o da territori lontani. È fuor di dubbio, infatti, che per un rettore eugubino o marchigiano fosse preferibile consultare un testo latino piuttosto che una versione in volgare fiorentino o senese; e il fenomeno dovette essere ancor più evidente per volgari regionali meno fortunati di quelli toscani nell’allora comune circolazione dei testi.
35Il volgarizzamento statutario mantenne pertanto, nel Trecento, un carattere di “immagine”, anche se questo non ne intaccò il significato e il rilievo in quanto lunga sperimentazione di una nuova lingua del diritto. Le imprese di traduzione si rivelarono ovunque occasionali e rimasero sganciate dai meccanismi ordinari del rinnovamento legislativo. Se possono essere oggi definite operazioni culturali, lo sono soprattutto nella misura in cui evidenziarono la volontà di esprimere una cultura di Popolo (molti studiosi che si sono occupati di questi testi hanno parlato di traduzioni “borghesi”, ossia del ceto di governo). Esse risposero a motivazioni per molti aspetti analoghe a quelle che portarono alla stampa degli statuti urbani fra Quattro e Cinquecento, essendo anche questa frutto di scelte episodiche, condotte soprattutto per ragioni di prestigio, spesso svincolate dall’effettiva vigenza dei codici e per lo più non interessanti antichi o recenti volgarizzamenti, ma solo testi latini alquanto risalenti44.
36Se, dunque, gli statutari del pieno Duecento avevano mirato, illusoriamente ma con convinzione, a comporre dei testi “compiuti” e tendenzialmente “definitivi”, senza potervi riuscire perché forte era allora la valenza giuridica dei dettati normativi e quindi inevitabile la loro frequente riforma, lo scopo fu per certi aspetti raggiunto coi volgarizzamenti del Trecento e definitivamente acquisito tramite le stampe del XV e del XVI secolo, quando però i codici avevano ormai perduto buona parte della vigenza e di quello che era stato il loro valore politico originario.
Testi “aperti” e modificabili, idealmente “stabili”
37Quali conclusioni possiamo trarre dall’esame comparativo di questi codici, espressi da grandi città comunali e dai loro regimi popolari? La prima è che gli statutari partecipavano, ormai in pieno Duecento, di una cultura comune, che era poi, in certa misura, quella del diritto emanante da Bologna.
38Lo statuto, come sottolinea Caprioli a partire dal caso perugino, presenta contemporaneamente una natura documentaria ed una libraria. L’estensore è insieme notaio ed amanuense, creatore di un testo ufficiale e scriba di un dettato letterario45. Tutti i codici osservati appaiono fortemente normalizzati. Non è stato possibile in questa sede dilungarsi sul diretto confronto fra i testi in merito alle espressioni giuridiche utilizzate, al tenore delle singole norme appartenenti a stesure diverse o alle grafie. Tuttavia una lettura, anche cursoria, dei vari articoli ha evidenziato non poche analogie formali e strutturali, che potremmo riscontrare anche estendendo il confronto a testi di altre città e centri minori. Queste furono il frutto di una condivisa cultura politica e di un’analoga formazione giuridica dei compilatori, fatta di studi romanistici e di concreta esperienza nella codificazione dello ius proprium e delle tradizioni locali.
39Come afferma sempre Caprioli, è proprio dello statuto non separare concettualmente il provvedimento dalla norma46. Il sistema politico che lo genera distingue, infatti, differenti funzioni pubbliche, ma non radica queste ultime in organi rigidamente contrapposti per rango costituzionale. Ogni provvedimento si fa statutum e cessa di esserlo quando (e se) esaurisce la propria cogenza, pur magari restando compreso in alcune nuove redazioni. Questo è un dato che mi sembra emergere da tutti i codici osservati.
40Gli statuti si componevano sulla base della normativa precedente, in certi casi inclusiva di altri ordinamenti, come quelli del Popolo, altre volte distinta da questi, almeno fino a gran parte del Duecento, ma ad essi complementare. In genere erano i notai e i giuristi che, sia pure sotto la supervisione dei rappresentanti del ceto di governo, sceglievano da quale copia materiale partire per aggiornare o riscrivere la legge.
41Tuttavia vi è un altro elemento che emerge dalle redazioni in esame e che vorrei sottolineare. Se anche i codici furono il frutto di precedenti stratificazioni normative e risultarono soggetti a modifiche e integrazioni successive, tutti i loro compilatori risposero all’esigenza di fissare la norma, stabilendo una serie di leggi tendenzialmente duratura. Ad esempio gli statutari bolognesi dettarono nel dodicesimo libro le norme che, dopo la promulgazione del loro lavoro, ossia a partire dal 1288, si sarebbero dovute seguire per inserire nuove addizioni nel codice stesso, seguendo una procedura che, almeno nelle loro intenzioni, doveva presentare un carattere di sostanziale eccezionalità.
42In altre parole quella che emerge da queste stesure è la loro intenzionale staticità, la quale contrasta con la natura di testi sempre e comunque aperti che è stata rilevata giustamente, ma forse in maniera assiomatica e, soprattutto, in via teorica, quale caratteristica fondamentale degli statuti comunali. È ben vero, come dicevamo, che essi sono il frutto di sedimentazioni succedutesi nel tempo, che furono sottoposti a revisioni periodiche – annuali nel caso di Perugia –47, e che accolsero al loro interno varie deliberazioni frutto della legislazione corrente emanata dai consigli. Tuttavia era, a mio avviso, intenzione dei compilatori e degli emendatori, nonché del ceto politico che stava alle loro spalle, realizzare, con la mediazione dello ius commune cui gli statuti implicitamente sempre rimandavano, una normalizzazione dei dettati forniti di cogenza, e quindi un corpus normativo tendenzialmente duraturo, il quale andasse oltre l’usus e la semplice codificazione del diritto consuetudinario tramandato dal passato.
43Ciò è in qualche modo confermato dalla retorica di alcuni passi proemiali. Basti ricordare il dettato bolognese, i cui redattori sottolineavano in apertura l’enormità e la complessita della loro operazione, la quale aveva riunito tutta la legislazione ordinata, clara, utiliter et breviter, in una forma che si presentava implicitamente “definitiva”48; oppure la compilazione veneziana, giudicata dal doge optima equitate fulcitam, nostro regimini congruentem, subiectis nostris utilem et benignam, nonché, per questi motivi, degna di essere approvata e durevolmente confermata dal supremo consiglio della repubblica49. Andava, del resto, in questa direzione, l’invocazione a Dio, alla Vergine e ai santi posta all’inizio di tutti i codici e ampiamente circostanziata, nello statuto fiorentino del Podestà, col richiamo a tutti i confessori della tradizione cittadina50; mentre, per altro verso, poche stesure prevedevano al loro interno esplicite modalità di reformatio dei testi stessi.
44Non si vuole con questo negare la natura aperta degli statuti. Vogliamo solo ricordare, prendendo spunto dai casi esaminati, che se anche questi registri potevano mutare nel tempo, ciò che non cambiava era il loro significato. Il cosiddetto Statutencodex, ossia la testimonianza materiale del dettato normativo, non era, infatti, né semplice codice né mero testo, ma unità documentaria del sistema legislativo comunale, realtà concreta e astratta allo stesso tempo, legge apertissima e modificabile eppure idealmente “stabile” in quanto fondamento costituzionale del comune.
45La funzione legittimante dello statuto per l’identità dell’ordinamento municipale restò anche quando la prassi della statuizione cedette il passo di fronte al crescente rilievo assunto dalla legislazione corrente51. Anzi si può dire che man mano che si definiva lo spazio di quest’ultima, lo statuto acquisiva un significato simbolico che lo rendeva idealmente “fisso”, ancorché formalmente mutevole, in quanto monumentum retorico attestante l’esistenza stessa e la legittimità delle istituzioni52.
46Come scrive Caprioli, i riferimenti non obstante aliquo capitulo o salvo aliquo capitulo presenti nelle pagine degli ordinati “qualificano lo statuto non come un coacervo alluvionale, ma come un insieme i cui elementi interagiscono, togliendosi o lasciandosi libero spazio53”. Infatti lo statuto era il programma che la città assegnava a se stessa54. Lo evidenziano chiaramente i termini cronologici, i compiti e gli ambiti di competenza assegnati agli ufficiali; e, come è noto, un programma può mutare ma, laddove è in essere, indica la volontà di azione e di autorappresentazione dell’ente che si propone di realizzarlo con coerenza e continuità.
47In questa apparente contraddizione tra fluidità e solennità, tra mutevolezza, condannata da alcuni giuristi, e presunta immobilità, intesa quale unico presupposto possibile per la certezza delle pene e l’inviolabilità della giustizia amministrata dal reggimento pubblico, sta l’originalità di questi statuti cittadini espressione della più compiuta civiltà comunale italiana.
Notes de bas de page
1 Motivo per cui abbiamo escluso, in quanto cronologicamente più antichi e tipologicamente diversi, i brevi genovesi, pisani e piacentini (anni Quaranta-Ottanta del XII secolo), il Constitutum de legibus e il Constitutum usus di Pisa (1155), il Constitutum pistoiese del 1180 [cf. in proposito A. Solmi, “Le leggi più antiche del Comune di Piacenza”, Archivio Storico Italiano, 73, 1915, p. 3-81; H. Keller, “Gli statuti dell’Italia settentrionale come testimonianza e fonte per il processo di affermazione della scrittura nei secoli XII e XIII”, in G. Albini (a cura di), Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII, Torino, 1998, p. 61-94; C. Storti Storchi, Intorno ai Costituti pisani della legge e dell’uso (secolo XII), Napoli, 1998; E. Faini, “Le tradizioni normative delle città toscane. Le origini (secolo XII-metà XIII)”, Archivio storico italiano, 171, 2013, 3, p. 419-481: 426-431], e E. Besta, G. L. Barni (a cura di), il Liber consuetudinum Mediolani anni MCCXVI, Milano, 1945.
2 M. Ascheri, “Leggi e statuti”, in G. Cavallo, C. Leonardi, E. Menestò (a cura di), Lo spazio letterario del Medioevo, 1, Il Medioevo latino, III, La ricezione del testo, Roma, 1995, p. 541-574; A. Zorzi, “Scrivere le regole: l’Italia degli statuti”, in S. Luzzatto, G. Pedullà (a cura di), Atlante della letteratura italiana, I, A. De Vincentiis (a cura di), Dalle origini al Rinascimento, Torino, 2010, p. 48-54.
3 Cf. in proposito H. Keller, “Tradizione normativa e diritto statutario in ‘Lombardia’ nell’età comunale”, in G. Rossetti (a cura di), Legislazione e prassi istituzionale nell’Europa medievale. Tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV), Napoli, 2001, p. 159-173: 162-163.
4 E. Besta, Dell’indole degli statuti locali del dogado veneziano e di quelli di Chioggia in particolare. Note, Torino, 1898; E. Besta, R. Predelli, “Gli statuti civili di Venezia anteriori al 1242 editi per la prima volta”, Nuovo Archivio Veneto, n.s., 1, 1901, p. 5-117, 205-300; A. Bartoli Langeli, “‘Littera Clugiensis’ e modelli veneziani: i codici legislativi medievali di Chioggia e Venezia”, Studi Veneziani, n.s., 34, 1997, p. 45-48: 47.
5 B. Pitzorno, Gli statuti civili di Venezia attribuiti ad Enrico Dandolo, Perugia, 1913, p. 17.
6 L. Tomasin, Il volgare e la legge. Storia linguistica del diritto veneziano (secoli XIII-XVIII), Padova, 2001, p. 45-46.
7 Gli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242 e le loro glosse, R. Cessi (a cura di), Memorie del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 30, 1938, 2, Prologus secundus, p. 7.
8 Besta, Predelli, “Gli statuti civili”, art. cit., p. 91; Tomasin, Il volgare, op. cit., p. 47-48; Id., “Il volgare nella cancelleria veneziana fra Tre e Quattrocento”, Reti Medievali, Rivista, 9, 2008, 1, www.retimedievali.it. Sebbene la materia normativa conservi molto della sua “alluvionale” configurazione precedente.
9 Statutum Potestatis Comunis Pistorii anni MCCLXXXXVI, edidit Ludovicus Zdekauer, Praecedit De Statutis Pistoriensibus speculi XIII dissertatio, Mediolani, 1888, rist. in R. Nelli e G. Pinto (a cura di), Statuti Pistoiesi del secolo XIII. Studi e testi, II, Pistoia, 2002.
10 Gli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo, op. cit., Prologus primus, p. 3.
11 E. Besta, Appunti per la storia del diritto penale nel dogado veneziano innanzi al 1232, Milano, 1899, p. 4-5.
12 B. Pitzorno, “Le consuetudini giudiziarie veneziane anteriori al 1229. La giurisprudenza di Venezia nella prima metà del secolo decimoterzo e la sua efficacia sulla formazione degli Statuti”, Miscellanea di Storia Veneta edita per cura della R. Deputazione Veneta di Storia Patria, s. 3, 1910, 2, p. 293-348: 305-308; Gli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo, op. cit., p. xiv-xv; G. Cracco, “La cultura giuridico-politica nella Venezia della ‘Serrata’”, in G. Arnaldi (a cura di), Storia della cultura veneta, II, Il Trecento, Venezia, 1976, p. 238-271: 238-240.
13 Gli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo, op. cit., p. ix; p. 33, n. 55; p. 188, nn. 64-65.
14 D. Manin, Della veneta giurisprudenza civile mercantile e criminale, Venezia, 1848; E. Besta, Il diritto e le leggi civili di Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo, Venezia, 1900, p. 53-139; A. Padovani, “La politica del diritto”, in G. Cracco, G. Ortalli (a cura di), Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima, II, L’età del comune, Roma, 1995, p. 303-329: 303-311, 322-327; V. Crescenzi, “Il diritto civile”, in G. Arnaldi, G. Cracco, A. Tenenti (a cura di), Storia di Venezia dalle origini, op. cit., III, La formazione dello stato patrizio, Roma, 1997, p. 409-474: 409-418. Per un repertorio bibliografico delle ricerche cf. Repertorio di storiografia veneziana. Testi e studi, G. Zordan, con Sante Gasparini, Padova, 1998, p. 173-184; E. Angiolini, B. Borghi, A. Brighenti, A. Casamassima, R. Dondarini, R. Sernicola (a cura di), Bibliografia Statutaria Italiana, 1996-2005, Roma, 2009, p. 307-325; http://statuti.unibo.it/content/bibliografia-statutaria-italiana.
15 Gli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo, op. cit., p. xii-xiii.
16 R. Cessi, “La ‘glossa veneta’ e l’influenza bolognese”, in G. Rossi (a cura di), Atti del convegno internazionale di studi accursiani, I, Milano, 1968, p. 179-192, che però ipotizzava una maggiore influenza della scuola bolognese sul diritto veneziano. Per una interpretazione dell’impiego del medesimo alla luce della consuetudine locale cf. A. Ventura, “Politica del diritto e amministrazione della giustizia nella Repubblica Veneta”, Rivista Storica Italiana, 94, 1982, p. 589-608: 590-591.
17 Padovani, “La politica”, art. cit., p. 314-315; Crescenzi, “Il diritto”, art. cit., p. 446 ss.
18 L. Zdekauer (a cura di), Il Costituto del Comune di Siena dell’anno 1262, Milano, 1897, rist. anast. Bologna, 1974 e 1983.
19 G. Piccinni (a cura di), Fedeltà ghibellina affari guelfi. Saggi e riletture intorno alla storia di Siena fra Due e Trecento, Pisa, 2008.
20 L. Zdekauer, “Il frammento degli ultimi due libri del più antico constituto senese (1262-1270)”, Bullettino senese di Storia patria, 1, 1894, p. 131-154, 271-284; 2, 1895, p. 135-144, 315-322; 3, 1896, p. 79-92; G. Salvemini, “Zdekauer, Il Constituto senese del 1262”, Archivio storico italiano, ser. 5, 21, 1898, p. 371-389; U. G. Mondolfo, “L’ultima parte del constituto senese del 1262 ricostruita dalle riforme successive”, Bullettino senese di Storia patria, 5, 1898, p. 194-228; M. Ascheri, “Legislazione, statuti e sovranità”, in Id. (a cura di), Antica Legislazione della Repubblica di Siena, Siena, 1993, p. 1-40: 1-17; Id., “Siena nel 1208: immagini dalla più antica legge conservata”, ivi, p. 41-66; Id., “Il Costituto di Siena: sintesi di una cultura giuridico-politica e fondamento del ‘buongoverno’”, in M. S. Elsheikh (a cura di), Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX, Siena, 2002, III, p. 23-57: 38-39, 42, 47-49; E. Mecacci, “Gli statuti del periodo dei Nove precedenti il volgarizzamento con una nota sulla ‘VII distinzione’”, ivi, III, p. 62-83; V. Capelli, A. Giorgi, “Gli statuti del Comune di Siena fino allo ‘Statuto del Buongoverno’ (secoli XIII-XIV)”, in D. Lett (a cura di), Codicologie et langage de la norme dans les statuts de la Méditerranée occidentale à la fin du Moyen Âge (XIIe-XVe siècle), Mélanges de l’École Française de Rome-Moyen Âge, 126/2, 2014, https://mefrm.revues.org/2283. Per una panoramica sulla normativa dell’area, A. Dani, “Struttura e caratteri generali degli statuti medievali dei Comuni della Repubblica di Siena”, in D. Lett (a cura di), La confection des statuts dans les sociétés méditerranéennes de l’Occident (XIIe-XVe siècle). Statuts, écritures et pratiques sociales, I, Parigi, Publications de la Sorbonne, 2017, p. 103-130. Sull’operazione condotta da Zdekauer cf. F. Salvestrini, “Storiografia giuridica ed erudizione storica nel secolo XIX. Lodovico Zdekauer editore degli statuti medievali toscani”, in F. Pirani (a cura di), Lodovico Zdekauer. Discipline storiche e innovazione fra Otto e Novecento, Ancona-Fermo, 2016, p. 111-154, in particolare 145-247.
21 G. Catoni, “Il collegio notarile di Siena”, in Il notariato nella civiltà toscana, Roma, 1985, p. 337-363: 341-342; W. Bowsky, Un Comune italiano nel Medioevo: Siena sotto il regime dei Nove, 1287-1355, Bologna, 1986, 1 ed. 1981, p. 196; M. Ascheri, “Il Costituto nella storia del suo tempo”, in M. Ascheri, C. Papi (a cura di), Il “Costituto” del Comune di Siena in volgare (1309-1310). Un episodio di storia della giustizia?, Firenze, 2009, p. 9-62: 54-60.
22 M. Ascheri, Cecilia Papi (a cura di), Il “Costituto” del Comune di Siena…, op. cit.
23 Ivi, p. xviii-xxii, lx, lxxxxvi.
24 F. Salvestrini, “Gli Statuti municipali”, in F. Cardini (a cura di), Storia della civiltà toscana, I, Comuni e Signorie, Firenze, 2000, p. 99-114: 106; Faini, “Le tradizioni”, op. cit., p. 431-432, 441-444, 454-459; F. Salvestrini, “The Construction of the Urban Identity in Late Medieval Italy the Case of Tuscany (Thirteenth to Fourteenth Century)”, Review of History and Political Science, 3, 2015, 1, p. 47-59, rhpsnet.com/journals/rhps/Vol_3_No_1_June_2015/5.pdf.
25 Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato, op. cit.; Ascheri, “Il Costituto”, op. cit., p. 38-39; N. Giordano, G. Piccinni (a cura di), Siena nello specchio del suo Costituto in volgare del 1309-1310, Pisa, 2014; V. Capelli, A. Giorgi, “Dulce compendium claro et brevi volumine compilatum. Elementi di autorialità e tecniche di rielaborazione normativa nello ‘Statuto del Buongoverno’ del Comune di Siena (1324-1344)”, in D. Lett (a cura di), La confection des statuts, op. cit., p. 197-224.
26 R. Abbondanza, “Gli statuti perugini dal 1279 al 1342 e il ritrovamento del primo rilevante frammento della redazione statutaria latina del 1342”, in Storia e arte in Umbria nell’età comunale, Perugia, 1971, II, p. 855-868: 856-858, 862-864; Statuto del Comune di Perugia del 1279, a cura di Severino Caprioli, Perugia, 1996, I; J. P. Grundman, “Guida allo studio degli statuti medioevali perugini, con particolare riferimento ai frammenti statutari costituenti il codice numero dodici dell’Archivio di Stato di Perugia”, Bollettino della Deputazione di storia Patria per l’Umbria, 95, 1998, p. 5-35: 6, 8-9, 12-13. Sulla ricca produzione normativa della regione cf. P. Bianciardi, M. G. Nico Ottaviani (a cura di), Repertorio degli statuti comunali umbri, Spoleto, 1992; Gli statuti comunali umbri, Enrico Menestò (a cura di), Spoleto, 1997.
27 S. Caprioli, “Una città nello specchio delle sue norme. Perugia milleduecentosettantanove”, in Statuto del Comune di Perugia, op. cit., II, p. 249-329: 266-267. Ricordiamo che l’abitudine di individuare delle distinctiones nella materia statutaria risaliva un po’ ovunque almeno agli anni Venti del Duecento (J. W. Busch, “Einleitung: Schriftkultur und Recht am Beispiel der Statutencodices”, in H. Keller, J. W. Busch [a cura di], Statutencodices des 13. Jahrhunderts als Zeugen pragmatischer Schriftlichkeit. Die Handschriften von Como, Lodi, Novara, Pavia und Voghera, München, 1991, p. 1-14: 13).
28 J. P. Grundman, The Popolo at Perugia, 1139-1309, Perugia, 1992, p. 150.
29 A. Bartoli Langeli, “Scrivere lo statuto”, in Statuto del Comune di Perugia, op. cit., II, p. 71-90. Sulla stratificazione normativa precedente cf. U. Nicolini (a cura di), Reformationes Comunis Perusii quae extant anni MCCLXII, Perugia, 1969.
30 A. Bartoli Langeli, Notai. Scrivere documenti nell’Italia medievale, Roma, 2006, p. 217-223.
31 G. Fasoli, P. Sella (a cura di), Statuti di Bologna dell’anno 1288, Città del Vaticano, 1937.
32 L. Frati (a cura di), Statuti di Bologna dall’anno 1245 all’anno 1267, Bologna, 1869-1876; A. L. Trombetti Budriesi, “Gli statuti di Bologna e la normativa statutaria dell’Emilia Romagna tra XII e XVI secolo”, in Codicologie et langage, op. cit.
33 Statuti di Bologna dell’anno 1288, op. cit., p. v-vii.
34 Statuti di Bologna dell’anno 1288, op. cit., p. xi-xii; R. Dondarini, “Gli Statuti ‘antimagnatizi’ del Comune di Bologna del 1288 alla luce delle recenti ricerche”, Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Romagna, 64, 2014, p. 1-41; Id., Gli Statuti di Bologna del 1288. Una ricerca storica in chiave attuale, Bologna, Istituto Regionale di Studi sociali e politici “Alcide De Gasperi”, s. d., www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it.
35 Statuti di Bologna dell’anno 1288, op. cit., p. xxiii.
36 R. Dondarini, “Tra esigenze di riordino e volontà antimagnatizie. Gli statuti di Bologna del 1288”, in P. Maffei, G. M. Varanini (a cura di), Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri, Firenze, 2014, p. 23-32.
37 Statuti di Bologna dell’anno 1288, op. cit., p. xxv-xxvii. Sul complesso rapporto tra giuristi e consuetudini normative locali cf. quanto osservano Vito Piergiovanni, “Statuti e riformagioni”, in Civiltà Comunale: Libro, Scrittura, Documento, Genova, 1989, p. 79-98: 90-91; J. Kirshner, “Baldo degli Ubaldi’s Contribution to the Rule of Law in Florence”, in C. Frova, M. G. Nico Ottaviani, S. Zucchini (a cura di), VI Centenario della morte di Baldo degli Ubaldi, 1400-2000, Perugia, 2005, p. 313-364.
38 A. Zorzi, “Le fonti normative a Firenze nel tardo Medioevo. Un bilancio delle edizioni e degli studi”, in Statuti della Repubblica fiorentina, I, Statuto del Capitano del Popolo degli anni 1322-25; II, Romolo Caggese (a cura di), Statuto del Podestà dell’anno 1325, Nuova ed. G. Pinto, F. Salvestrini, A. Zorzi (a cura di), Firenze, 1999, I, p. liii-ci; Id., “Gli statuti di Firenze del 1322-1325: regimi politici e produzione normativa”, in R. Dondarini, G. M. Varanini, M. Venticelli (a cura di), Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo, Bologna, 2003, p. 123-141; F. Salvestrini, “Erudizione storica e tradizioni normative. La stampa degli Statuti medievali toscani tra età moderna e contemporanea”, in F. Ciappi, O. Muzzi (a cura di), Studi in onore di Sergio Gensini, Firenze, 2013, p. 237-278: 263-264.
39 G. Rondoni, I più antichi frammenti del Costituto fiorentino, Firenze, 1882; G. Papaleoni, “Nuovi Frammenti dell’antico Costituto Fiorentino”, in I. Del Badia (a cura di), Miscellanea Fiorentina di Erudizione e Storia, 1 1886, 5, p. 70-78, (rist. Firenze, 1902; rist. anast. Roma, 1978); Salvestrini, “Gli Statuti municipali, op. cit., p. 107; Id., “Per un commento alle edizioni di Romolo Caggese. I codici statutari, il trattamento dei testi, la critica”, in Statuti della Repubblica fiorentina, I, op. cit., p. ix-lii; Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica e ordinamenti. Saggio archivistico e inventario a cura di G. Biscione, Roma, 2009, p. 13-20, 315-428, 627-636; Faini, “Le tradizioni”, op. cit., p. 432-433. Cf. anche C. Guimbard, “Appunti sulla legislazione suntuaria a Firenze dal 1281 al 1384”, Archivio Storico Italiano, 150, 1992, 1, p. 57-81: 65-66.
40 Statuto del Capitano del Popolo, op. cit.; Statuto del Podestà, op. cit.
41 R. Davidsohn, Storia di Firenze, trad. it. Firenze, 1956-60, IV, p. 730-733.
42 Zorzi, “Gli statuti di Firenze”, art. cit., p. 126-141; L. Tanzini, Statuti e legislazione a Firenze dal 1355 al 1415. Lo Statuto cittadino del 1409, Firenze, 2004, p. 34-35; Id., Il governo delle leggi. Norme e pratiche delle istituzioni a Firenze dalla fine del Duecento all’inizio del Quattrocento, Firenze, 2007, p. 112-113; Statuti del Comune di Firenze, op. cit., p. 20-31; P. Gualtieri, Il Comune di Firenze tra Due e Trecento. Partecipazione politica e assetto istituzionale, Firenze, 2009, p. 110-114, 193-205, 222-247; S. Diacciati, A. Zorzi (a cura di), La legislazione antimagnatizia a Firenze, Roma, 2013.
43 F. Salvestrini, L. Tanzini, “La lingua della legge. I volgarizzamenti di statuti nell’Italia del Basso Medioevo”, in I. Lori Sanfilippo, G. Pinto (a cura di), Comunicare nel medioevo. La conoscenza e l’uso delle lingue nei secoli XII-XV, Roma, 2015, p. 250-301. Cf. in proposito anche Salvestrini, “Gli Statuti municipali”, op. cit., p. 107-109; Zorzi, “Scrivere le regole”, art. cit., p. 53.
44 Salvestrini, “Su editoria”, art. cit.; F. Bambi, “Alle origini del volgare del diritto. La lingua degli statuti di Toscana tra XII e XIV secolo”, in Codicologie et langage, op. cit.
45 Statuto del Comune di Perugia, op. cit., I, p. xiv-xviii; S. Caprioli, “Per una convenzione sugli statuti”, Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio muratoriano, 95, 1989, p. 313-322.
46 Statuto del Comune di Perugia, op. cit., I, p. xxi-xxii, xxvi; Caprioli, “Una città nello specchio”, art. cit., p. 306-308.
47 Bartoli Langeli, “Scrivere lo statuto”, art. cit., p. 79-87.
48 Statuti di Bologna dell’anno 1288, op. cit., p. 5.
49 Gli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo, op. cit., Prologus primus, p. 5.
50 Statuto del Podestà, op. cit., p. 5.
51 L. Tanzini, A consiglio. La vita politica nell’Italia dei comuni, Roma, 2014.
52 Rinvio in proposto a Francesco Salvestrini, “Su editoria e normativa statutaria in Toscana nel secolo XVI”, Quaderni Medievali, 46, 1998, p. 101-117; P. Gualtieri, A. Zorzi, “Pratiche politiche, scritture documentarie e costruzione identitaria della comunità cittadina. L’esempio di Firenze in età comunale (secoli XII-XIV)”, Scrineum Rivista, 6, 2009, p. 13-21: 20.
53 Caprioli, “Una città nello specchio”, art. cit., p. 319.
54 Statuto del Comune di Perugia, op. cit., I, p. xxii.
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Les statuts communaux vus de l’intérieur dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (xiie-xve siècle)
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