«Bona iusticia» nelle periferie dello stato di Milano
Comunità, ufficiali ducali, norme e valori nel tardo Medioevo1
p. 201-251
Texte intégral
1Un’interpretazione a lungo condivisa della trasformazione del sistema giudiziario nell’Italia centro-settentrionale del tardo Medioevo ha focalizzato, come fenomeno decisivo, l’esautoramento della giustizia del comune da parte di quella dello stato. Allora sarebbero entrate in crisi le pratiche di una giustizia e di una polizia fino al primo Trecento ancora incluse nella rete delle relazioni istituzionali locali, ispirate da valori socialmente partecipati. Nel Duecento il podestà e i suoi collaboratori, infatti, per quanto di provenienza esterna, al contrario dei giudici consolari di estrazione urbana, operavano nel rispetto degli statuti e venivano comunque scelti, controllati e valutati a fine mandato dai consigli cittadini. Erano inoltre coadiuvati da una forza pubblica allestita dalle organizzazioni comunitarie di base (le società rionali e le corporazioni in città, i comuni rurali in campagna), che prevedeva, in ultima istanza, la mobilitazione collettiva degli abitanti. Nei regimi principeschi e nelle repubbliche oligarchiche si sarebbe sovrapposto o sostituito a tale struttura un apparato la cui ossatura era costituita in primo luogo da giudici più discosti dalle realtà locali, nominati dai principi o dalle città dominanti, da cui poteva provenire una normativa in competizione con quella locale, primo embrione di un’organizzazione statale della giustizia. Sarebbero state nel frattempo dissolte o marginalizzate le competenze di denuncia, mantenimento della pace pubblica e repressione del crimine esercitate dalle comunità di base.
2Dagli anni Ottanta dello scorso secolo, questo quadro evolutivo è stato in modo sempre più generalizzato messo in dubbio2. Degli uomini cui il principe o la dominante conferivano le responsabilità di amministrazione della giustizia e di governo di una città o di un territorio è emerso l’incerto profilo burocratico e l’indisponibilità di una sufficiente forza armata propria, che ne rendeva intermittente l’azione, li riduceva a volte all’impotenza di fronte a contrabbandieri e banditi, li costringeva al compromesso con le élites locali che detenevano le leve del reclutamento degli uomini in armi. Si è al contempo apprezzato il rilievo che la composizione amichevole, la pace e la vendetta mantennero per secoli, e dunque il ruolo ricoperto nella risoluzione delle dispute da soggetti ulteriori rispetto ai giudici dello stato (signori locali, maggiorenti o religiosi).
3Non è possibile qui sintetizzare senza semplificare eccessivamente il senso delle proposte storiografiche che si sono confrontate. Limitandomi però ad alcuni dei punti che verranno ripresi e discussi in queste pagine, fra i risultati più maturi di questo rinnovamento vi è la sottile articolazione del profilo dei magistrati statali, non solo giudici, ma a loro volta capaci di interloquire con le culture locali, mediatori di dispute, istruiti in questo senso direttamente dal principe. Fondamentale è stato pure il superamento di ogni contrapposizione frontale tra processo e meccanismi informali di conduzione e risoluzione delle controversie, se il processo, si è rilevato, poteva divenire un momento di una faida o un luogo dove far valere un istrumento di pace. D’altra parte, però, si è concentrata l’attenzione soprattutto sulla sfera che si è detta «informale», «infra-giudiziaria», «extra-processuale», sulle pratiche piuttosto che sulle norme, su quanto avveniva «di fatto3». Così sono rimasti più in ombra gli apparati giudiziari altamente formalizzati, ma non riconducibili, o non riducibili, allo stato che pure operavano all’interno dei domini regionali: quelli signorili e feudali4, ecclesiastici o comunitari. La consistenza istituzionale degli antagonisti o dei collaboratori ineludibili degli ufficiali è rimasta sfumata: l’ambiente in cui questi ultimi operavano si è popolato più di principali intemperanti, dei conflitti e delle solidarietà che sfuggivano alle maglie della coercizione podestarile, piuttosto che di consoli con la facoltà di punire le infrazioni alle norme agricole e, in comuni capaci di conquistare più ampie autonomie, di collegi in cui fosse vitale la tradizione della giustizia assembleare, dove cioè i membri della comunità potevano essere giudicati dagli altri appartenenti alla stessa unità sociale, alla luce di norme scritte e di ideali di convivenza messi a punto localmente5.
4Mario Sbriccoli ha proposto l’uso della nozione di «giustizia comunitaria» allo scopo di cercare i principi di una giustizia consuetudinaria e popolare alternativa a quella «d’apparato». Tale categoria, però, come ho sostenuto altrove, appare problematica se applicata alle formazioni statali dell’Italia tardo-medievale e protomoderna. Innanzitutto si dovrebbero precisare i caratteri di realtà assai variegate, fra situazioni di netto esautoramento delle magistrature locali ed altre di maggiore vitalità. Inoltre sarebbero da distinguere gli ambienti rurali e quelli urbani, dove differenziati processi di concentrazione oligarchica del potere non consentono di ravvisare nella stessa misura un giudizio reso alle parti, almeno idealmente, da pari, anche laddove i tribunali di emanazione cittadina esercitarono ampie competenze6. Preciso, dunque, che in questa sede mi occuperò dell’intervento formalizzato nel campo della giustizia da parte delle comunità non urbane, nella regione alpina lombarda del tardo Medioevo, considerando in modo privilegiato la superficie e il tempo della dominazione sforzesca.
5In terzo luogo, cercherò di mostrare come gli spazi di interferenza fra giustizia statale, norme locali e valori consuetudinari fossero nel XIV e XV secolo tutt’altro che marginali, ampliati, anzi, proprio dalla costituzione dello stato territoriale (§ 1). Le istituzioni comunitarie concorrevano a tessere la rete di solidarietà che sostenevano l’individuo durante il processo e potevano condizionarne l’esito, canalizzavano i convincimenti circa le circostanze singolari, i comportamenti personali e le responsabilità che la società esprimeva, premendo sui giudici estranei alla realtà locale e orientandone le sentenze (§ 2). Guidavano gli individui e le famiglie in conflitto verso la composizione arbitrale delle dispute e la rappacificazione (§ 3). In alcune realtà poterono costituire proprie magistrature giudicanti, di elezione e il più delle volte di estrazione locale (§ 4). Certo, nella maggior parte dei casi il responsabile del tribunale era il podestà (o vicario o capitano), ma anche questa figura mostra molte facce: era un rappresentante del principe, che lo nominava, un duttile mediatore fra poteri locali e centrali, fra esigenze di governo e pacificazione. Non si era però del tutto sbiadito il suo profilo di magistrato del comune, che i sudditi continuarono a rimarcare (§ 5), estendendo la stessa identità al suo entourage di giudici e luogotenenti, armati e cancellieri (§ 6): è una traccia importante della continuità repubblicana che la storiografia con crescente attenzione identifica nelle pratiche e nelle culture politiche dei corpi territoriali inclusi nei domini principeschi e oligarchici dell’Italia tardo-medievale e moderna. Se poi consideriamo quanto il campo legale fosse frastagliato, poiché accanto al processo vi erano non solo gli strumenti di risoluzione extra-processuale delle dispute, ma le procedure di polizia e di indagine, la contrattazione e l’irrogazione della pena, e seguiamo il concreto operare dei comuni in tutte le pieghe della vicenda giudiziaria, riconosceremo in modo più pieno il ruolo che essi vi acquisirono o mantennero nel basso Medioevo. Se insomma la comunità raramente era direttamente responsabile del giudizio, controllava i momenti fondamentali della legislazione (poiché il podestà sentenziava in primo luogo seguendo gli statuti), dell’investigazione, della denuncia (e dunque, di fatto, della valutazione dell’imputabilità), della detenzione e quello finale di esecuzione della pena corporale o riscossione della condanna pecuniaria (§ 7). Infine, se all’interno dello stato tardo-medievale ha operato un modello ideale che per certi aspetti può essere utile astrarre con la nozione di «giustizia comunitaria», bisogna però sottolineare che più istituzioni territoriali – città, borghi, villaggi e federazioni provinciali –, avrebbero potuto proclamare in competizione fra loro la superiorità della propria giustizia (§ 8).
Il mutamento basso-medievale: la giustizia decentrata
6In una prospettiva di lungo periodo le prerogative che analizzeremo non paiono eredità residuali destinate ad un lento assorbimento da parte dello stato; anzi, piuttosto che l’estinzione, nel basso Medioevo se ne verifica l’ampliamento e il consolidamento.
7La svolta decisiva è rappresentata dalla crisi del regime urbano e dall’avvento del dominio visconteo. Nel Duecento, infatti, l’intervento della giustizia cittadina nel contado era capillare. Gli statuti duecenteschi limitavano drasticamente le competenze dei consoli rurali, nel territorio comasco alle condanne di 7 soldi nuovi nell’alto Lario (da Argegno in poi) e di 10 nelle valli, da Lugano e Mezzola o Olonio verso nord, e comunque (dal 1205) ne consentivano l’intervento solo se le parti fossero state concordi nell’accettarne il giudizio. Per il resto, nessuna autorità locale poteva impedire il ricorso alla giustizia comasca7. Tutti gli appelli erano riservati al podestà cittadino8. In seguito comparvero anche podestà rurali, ma, di nuovo, dalle competenze giudiziarie limitate e che operavano soprattutto come terminali periferici delle magistrature urbane. Le funzioni di polizia dei comuni del contado hanno un’antica definizione statutaria; tali responsabilità, però, dalla cattura dei banditi al recupero della refurtiva, nel Duecento erano svolte sotto lo stretto controllo della città. Anche nel campo della giustizia tutelare, soglia minima della competenza di tutte le giurisdizioni rurali degli ultimi secoli del Medioevo, il contado dipendeva dagli uffici urbani.
8Chiavenna, situazione che può essere approfondita grazie alla conservazione dei libri contabili, è il caso di un borgo popoloso, dotato di un proprio podestà, che pure mostra una netta soggezione giurisdizionale alla città. L’ufficiale locale emetteva sentenze; il comune eseguiva sequestri e applicava provvedimenti detentivi nelle proprie carceri in base alla iussio dello stesso ufficiale o dei suoi vicari. Tuttavia il podestà agiva perlopiù come tramite della giustizia comasca. Il comune di Como dava ad esigendum i banna a quello di Chiavenna, che li riscuoteva, per poi consegnare di nuovo alla canevaria cittadina gli importi, almeno in parte, e il libellus in cui erano annotati. Le acuse rixe erano portate (su mandato del podestà locale) al podestà di Como. I ladri, gli assassini, gli accusati di maleficio, i capti per i più vari crimini compiuti in valle erano condotti a Como a spese del comune alpino. Non erano rari, poi, gli interventi diretti del personale urbano (il servitor comunale o il miles del podestà), ad esempio per eseguire incarcerazioni e traduzioni, del quale i chiavennaschi dovevano rimborsare le spese di missione.
9È notevole come lo stesso comune del borgo e gli abitanti non riuscissero o non intendessero concludere a livello locale i propri contenziosi e si rivolgessero alla giustizia cittadina, con la quale mostravano una disinvolta consuetudine. Il podestà di Chiavenna conseguì a Como il precetto ut posset capere quemlibet personam debentem dare aliquid communi; il comune ottenne un analogo provvedimento contro gli usurpatori dei beni collettivi. Sempre il comune minacciò i propri creditori del carcere nelle prigioni della città e condusse una causa d’appello a Como contro un consigliere assenteista. Anche i particolari, non solo nel caso più ovvio di liti che coinvolgevano famiglie cittadine, si affrontavano nei tribunali cittadini. Due famiglie di Chiavenna stipularono a Como la pax che doveva mettere fine alla loro inimicizia9.
10Con il dominio visconteo si verificò un decentramento a volte graduale (ancora alla fine del XIV secolo a Mendrisio, dove presto opererà un vicario, intervenivano i consoli di giustizia cittadini)10, ma drastico. Con i privilegi di separazione trecenteschi si venne a stabilizzare una situazione in cui l’ufficiale preposto a pochi cospicui comuni o a federazioni di comuni (dalla Valcamonica all’Ossola Superiore), create sovente ex novo proprio come circoscrizioni giurisdizionali, esercitava tutte le competenze che erano state dei podestà urbani, mentre figure espresse dalle università svolgevano i compiti di giurisdizione minore e che oggi diremmo di polizia, nei quali pure era stata tanto penetrante l’ingerenza della città. Le terre feudali costituirono nuove enclavi giurisdizionali, affidate ad un podestà eletto dal vassallo dei Visconti o degli Sforza.
11Nel Comasco, solo nelle realtà più dipendenti dalla città ai podestà locali non fu ufficialmente attribuita la giurisdizione criminale, mantenuta dal loro superiore urbano (nel Lario), o perdurò la diretta dipendenza dagli uffici comaschi (nella pianura e nelle altre terre adiacenti al capoluogo)11. Il podestà e le magistrature di Como, peraltro, oltre a riproporre più velleitarie pretese anche sulle valli, dovettero misurarsi spesso con i podestà feudali, perché non esercitassero le loro competenze sui cittadini, con quelli delle terre separate del Lario e il capitano del lago, perché non erodessero la giurisdizione urbana in campo criminale e sugli appelli12.
12Dopo i violenti contrasti trecenteschi, le valli che, dagli anni Venti del Quattrocento, passarono sotto l’autorità di Venezia, conseguirono per contro risultati meno significativi. Le autonomie di varie podesterie rurali, trascorsi magari i primi anni dalla conquista marciana, furono ridimensionate, a vantaggio dei tribunali urbani13. Il capitano di Valcamonica, ad esempio, fu scelto fra i cittadini bresciani nel Consiglio della città, in anni, la seconda metà del Quattrocento, in cui difficilmente un cittadino comasco otteneva la medesima carica in Valtellina, e in ogni caso in virtù di un incanto milanese e non di una deliberazione del Consiglio maggiore dell’antico capoluogo. Tali premesse generarono differenti fronti di conflitto e solidarietà: la comunità di Valcamonica non mancò di cercare l’alleanza dei rettori di Brescia, veneziani e garanti di una possibile mediazione centrale, contro il proprio capitano, invece più diretto interprete delle politiche urbane; al contrario nel dominio milanese gli abitanti delle campagne agivano di norma in modo solidale con l’ufficiale preposto dal duca al loro governo contro le interferenze del podestà della città e gli interessi dei suoi abitanti14. La lettura degli statuti mostra la disponibilità delle stesse comunità bergamasche e bresciane a riconoscere spazi altrove negati all’intervento urbano, in ciò che concerneva il ricorso al consulto di giuristi cittadini, la competenza dei tribunali, la destinazione degli introiti delle condanne, l’efficacia dei bandi (con l’identificazione del banitus comunis Brixie), le fideiussioni, la vigenza degli statuti o le procedure15.
13Se si considera da questo punto di vista la discussa impronta comunale nello stato del Rinascimento, non si verifica tanto una continuità di strutture territoriali, ma la longevità di una cultura politica che fino al XIII secolo aveva maturato i suoi frutti soprattutto nelle città, ma nel secolo successivo indicò obiettivi effettivi anche per i centri minori. In area alpina e prealpina, infatti, il territorio, con l’allentamento dell’egemonia urbana sul contado, le nuove autonomie delle terre separate e la genesi di estese giurisdizioni rurali, approdò ad una nuova organizzazione. Entro queste maglie più larghe, allora, perdurarono concezioni di ascendenza comunale della giurisdizione, in quanto inerente ad una comunità, e degli ufficiali che la esercitavano, si moltiplicarono le occasioni per il concorso dei protagonisti locali alle pratiche della giustizia. Ad assumere tale ruolo furono sia le università federali, sia, in particolare, i pochi comuni divenuti, singolarmente e autonomamente, sedi di podestà con piena giurisdizione (come Bormio e Teglio), dove si produssero le situazioni di maggiore integrazione fra le tradizioni locali e il sistema degli uffici statali, in cui più che altrove, insomma, la podesteria poté essere concepita come un’emanazione del comune locale.
Attorno al giudice: homini da bene e istituzioni comunitarie
141. Il processo laico o ecclesiastico, la sentenza, l’eventuale ulteriore iter delle suppliche, degli appelli o della grazia non si svolgevano in un ambiente neutralizzato, ma integrato da legami sociali e attraversato da valori diffusi, capaci di condizionarne l’esito. Il giudice che disponeva un arresto o si apprestava ad emettere una sentenza era regolarmente investito dalle istanze dei parenti e amici degli interessati, che intercedevano o chiedevano giustizia16. L’abitudine di intervenire alle sentenze in gran numero – fino a suggerire il divieto di convocare gentes in queste circostanze onde evitare tumultus – testimonia come tale interessamento si prolungasse in una sorta di assemblea giudiziaria di fatto17.
15Lo stesso Francesco Sforza rimetteva la sua volontà alla disponibilità delle parti, dei loro parenti e del «populo» ad accettarne il provvedimento: chiedeva ai suoi podestà e feudatari se la grazia ad un omicida potesse generare «scandalo veruno» o se così «se faria iniuria ad alcuno et se veruno havesse iusta cagione de farne lamenta18». Per converso, un ufficiale quale il capitano del lago Maggiore comunicava a Milano come la grazia concessa ad un assassino del luogo «seria in grandissima displacentia fere a tuto al populo de Pallanza19». Fra le informazioni che Galeazzo Maria Sforza richiese a proposito di un assassino c’era anche quella se «per li parenti [della vittima] se fa instantia de farlo morire20».
16Un particolare spicco ebbero i gentiluomini o «homini da bene» del luogo, eredi vitali, nella denominazione e nel ruolo, degli antichi boni homines. Anch’essi si esprimevano circa il giudizio, erano chiamati dagli ufficiali e dai litiganti per cooperare «insiema» alla pacificazione21. Poiché i giusdicenti operavano non di rado nelle case di proprietà di questi «principali» messe temporaneamente a disposizione per il loro alloggio, essi presenziavano pure all’emissione delle sentenze.
172. Attorno al giudice, però, non vi era solo una nebulosa di individui di vario rango, che premevano in base ai loro interessi e alla loro convinzione, o una folla indistinta, ma la stessa istituzione comunitaria, che finiva, di fatto, col concorrere alla giurisdizione. I consigli locali si rivolgevano al duca in tutte le questioni sottoposte o passibili di giudizio. Accreditandosi quali interpreti della sensibilità condivisa, infatti, compilavano suppliche in cui chiedevano la remissione dei bandi, la mitigazione delle condanne, commendavano un detenuto o ne invocavano la liberazione22. Eventualmente chiedevano ai duchi di annullare i dispositivi penali degli ufficiali di nomina centrale23. In diverse circostanze, per converso, domandavano providentie contro i responsabili di «insolentie», perché fosse restituita al legittimo marito una giovane presa «doloxamente et furtivamente24», punito un atto di violenza o il contrabbando. Talvolta affiancavano con un proprio scritto la supplica dei parenti per procurare al reo il perdono ducale, altre volte agivano autonomamente. Invocavano ragioni prudenziali o lato sensu politiche: evitare gli «scandali», tenere in considerazione la qualità delle persone.
18Tali interventi erano l’esito della discussione dei fatti criminali nelle assemblee, che diventano quindi un ulteriore foro di giudizio. Gli ufficiali della Valle Antigorio si espressero, mediante una scrittura al duca, in una disputa fra i parenti di una ragazza e il prete che la teneva come concubina e voleva appropriarsi dei suoi beni, sottoposta al Consiglio di giustizia, perché il caso era stato portato «in Credentia generale» dai consanguinei della giovane25.
19I detentori riconosciuti della giurisdizione – ufficiali e vassalli degli Sforza – non potevano restare indifferenti. A seguito di un tumulto, che aveva lasciato dei feriti a Lugano, il capitano convocò il Consiglio, dove i principali, «exponendoli questo thamagno excesso», se ne dolsero e chiesero all’ufficiale di scriverne al duca26. Quando i feudatari di Chiavenna vollero far decapitare Giovanni Vertemate, reo confesso davanti al loro podestà di avere «conosciuto carnalmente una sua sorela et ingravidata, la quale è non sana de mente», a favore del membro della «prima casa da Piuro» si mossero gli agnati ( «tuti li parenti soy da Vertemate […] ad pregarmi et molte et molte volte fastidirmi»), l’élite di Chiavenna e il comune in cui l’imputato risiedeva ( «apresso quella comunità tuta et altri zentilomini de questa terra»). La mobilitazione ebbe successo, procurando a Giovanni una condanna al pagamento di 400 lire imperiali: «in modo che quello volontera non volevamo compiasere, fo necessario concederlo […] per rispecto de tanti homini da ben». La vicenda non finì qui, perché i parenti engadinesi della madre intervennero per chiedere la remissione anche della pena pecuniaria27.
20Una particolare risorsa delle comunità era l’informazione circa i fatti e le circostanze dei malefici, nonché la capacità di presentarla come opinione unitaria della società locale. Soprattutto esse pretendevano di conoscere a fondo le persone sottoposte a giudizio, la loro fama e la loro fides, e potevano così influenzare i meccanismi della giustizia laica come di quella ecclesiastica28. Valutavano quindi un’accusa materialmente «incredibile» e «imposibile29», invitavano a considerare il carattere fortuito di un assassinio30, la natura difensiva e non offensiva del gesto che pure aveva condotto all’omicidio31. A Brissago, quando del furto non si fosse identificato il colpevole, il sospettato poteva essere posto sotto tortura affinché dicesse la verità. Una condizione tuttavia così sfuggente come quella appunto di un individuo sul quale pendeva un dubbio veniva precisata in rapporto alla comunità, secondo una procedura analoga a quella di una decisione della vicinanza: si […] maior pars de Brixago crediderint aliquem culpabilem qui sit male fame, quod ipse debeat poni ad torturam32. A Bellinzona nel 1460 Zanone Rusca, contro il fratello Filippo che a voce e per iscritto lo calunniava per far sì che non avesse più favorem, creditum nec audientiam a parentibus nec amicis, domandò al Consiglio del borgo opportunas literas […] pro conservatione honoris et fame sue33. Gli statuti di Bormio assegnarono ai deputati alle sentenze, il collegio di formazione locale che giudicava le cause civili, omnem auctoritatem declarandi ut eis videbitur circa possessores male fidei34.
21Era un sapere valorizzato dai poteri centrali. Dopo la denuncia del ratto di una fanciulla da parte di uomo già sposato, Galeazzo Maria Sforza, sollecitato da una supplica, incaricò il podestà di Bellinzona e il vicario di Claro di convocare i consoli del luogo, dai quali «vi informarite diligentemente como è seguita questa cosa35». Il podestà di Bellinzona chiese ai consiglieri se disponevano di prove a carico di un assassino ulteriori rispetto agli insufficienti elementi emersi sotto tortura36. I tribunali statali ed ecclesiastici interpellavano le assemblee dei capifamiglia perché designassero i fidedigniores et melius de infrascriptis veritatem scientes che descrivessero i beni terrieri su cui vertevano cause37.
22In questo scambio, tuttavia, le istituzioni locali disponevano di uno specifico vantaggio nel rapporto con i giusdicenti sforzeschi. Un personale di origine esterna e residente per un tempo limitato nel luogo in cui svolgeva l’ufficio, infatti, era tuttavia tenuto, per disposizione degli statuti e dei decreti ducali, specialmente quando infliggeva le pene più gravi, a giudicare considerando la «qualità» della persona38. Ora, solo i residenti e le loro istituzioni potevano pretendere una piena cognizione della continuità nel tempo di una personalità. Così se l’ufficiale forestiero e itinerante era chiamato a giudicare il crimine anche oltre la sua singolare e istantanea episodicità, doveva rivolgersi alla comunità, in grado di esprimersi circa ciò che l’uomo «he sempre stato» fino a quel momento, come in effetti scrisse a Ludovico il Moro Sforza il comune ossolano di Villa39.
Arbitrati e paci
231. L’arbitrato, che interrompeva il processo o stralciava i motivi del contendere sottoposti al lodo, era una diffusissima modalità di composizione consensuale delle controversie: gli statuti a volte la prescrivevano per gli appelli alle sentenze civili podestarili o capitaneali, la prevedevano nelle questioni fra consanguinei (ad Averara e in Val Taleggio anche tra vicini e «inter povero et richo») e obbligavano gli ufficiali ad accogliere la volontà delle parti in causa di ricorrervi e ad eseguire le determinazioni del lodo emesso, vietavano alle parti di ricorrere ulteriormente contro quanto disposto40. Lo stesso principe o i suoi ufficiali periferici in certe circostanze ordinavano di avvalersene.
24Tale mediazione delle dispute impegnava regolarmente i signori locali e i maggiorenti dei borghi e villaggi, anche di natali non illustri, e interessava direttamente i comuni. Essi, infatti, erano spesso utenti della giustizia arbitrale, per risolvere questioni di natura fiscale, ecclesiastica o patrimoniale, regolare l’uso di boschi, pascoli e acque, dirimere i rapporti con gli aristocratici detentori di diritti di signoria, con i particolari e altri comuni. Erano però anche, direttamente o indirettamente, erogatori di tale servizio di composizione dei conflitti41.
25Gli statuti prevedevano che in certe liti i consoli non emettessero un giudizio unilaterale, ma promuovessero l’accordo fra le parti (a Sonvico, ad esempio, per le terre da dividere)42, persuadessero i litiganti ad eleggere uno o più arbitri o commettessero ad alcuni boni homines la questione43. In effetti sono numerosi gli interventi documentati dei magistrati comunali e qualche volta di quelli delle federazioni: pronunciavano direttamente il lodo, magari insieme ad altri vicini o al podestà locale, a volte per espressa volontà del principe44, oppure ne incaricavano dei mediatori45.
26Anche quando non veniva registrata per iscritto un’azione delle magistrature locali, la casa del comune poteva imporsi come il teatro della negoziazione, dove si stipulavano i compromessi e si pronunciavano i lodi arbitrali46.
27Diverso, come si accennava, è il caso di controversie in cui fosse coinvolta l’istituzione collettiva. Eccezionalmente la controparte poteva accettare che il lodo arbitrale venisse emesso proprio dalle magistrature comunitarie. Così a Molare certi vicini accusati di costruzione abusiva di cascine e abitazioni in monte, sollecitati dal vicario e dai consiglieri-giudici della Val Leventina, si rimisero alla decisione de amichabilli compoxitione della comunità stessa, loro antagonista47. Di norma, però, si ricorreva ad una mediazione terza. In questi casi, comunque, la stipulazione di una conventio o l’emissione di un lodo alla presenza dell’intero populus di una terra e dopo il coloquium con gli uomini48, la designazione, tra gli arbitri, dei consoli o di vicini, direttamente da parte dell’assemblea dei capifamiglia, la costituzione di collegi numerosi (composti ad esempio da una quindicina di persone), che decidessero in autonomia o affiancassero gli ufficiali statali, l’approvazione del lodo e l’impegno a rispettarlo da parte di tutti i capi-fuoco, delineavano ancora una modalità di risoluzione effettivamente orizzontale delle dispute49.
28Anche i corpi federali divenivano luoghi di mediazione, se i loro parlamenti, i loro consoli di giustizia o sindaci nominati ad hoc intervenivano nella risoluzione delle dispute fra i comuni membri o fra questi ultimi e i signori locali, per i diritti di pesca, sulle acque o di alpeggio. Con la «compagnia» e «lo adiutorio» degli «agenti de tute le comune de questa squadra», ovvero dei soliti «homini da bene de questa iurisdictione», il vicepodestà di Morbegno tentò di pacificare una lite confinaria tra due comuni50.
292. La ricerca recente ha dimostrato l’importanza degli accordi di pace, un rito di composizione e un documento notarile con cui si metteva fine allo stato di inimicizia fra due o più persone a seguito di un omicidio, un ferimento, un furto e via dicendo. In un’età in cui l’offesa ricevuta da un individuo poteva chiamare alla vendetta un’intera famiglia o comunità, o perlomeno i vicini e i consanguinei al supporto nel conflitto, essa assurgeva ad un’importanza più che bilaterale e coinvolgeva il contesto sociale generale51. Veniva infatti contratta dall’offensore, dalla vittima o dai suoi eredi, ma pure da consanguinei, affini, aderenti e amici delle parti, tutti vincolati a rispettarla. Erano offerti a titolo di suggello abbracci e gesti di reciproca confidenza, come mangiare insieme (poiché bere, dormire e stare insieme in casa erano inequivocabili indicatori di rapporti di pace)52, che dovevano avere la massima pubblicità. In Val Diverio, a seguito di un omicidio, l’ufficiale statale vincolò alla pace non solo i responsabili, ma agli abitanti di un’intera valle (omnes fere incole illius vallis tam boni quam discoli)53.
30La forza di promuovere la pace apparteneva a quanti godevano in loco di prestigio o vi esercitavano il potere: dai religiosi ai signori di castello. Tali composizioni erano caldeggiate dal principe, a volte stipulate al suo cospetto e incoraggiate con la promessa della grazia. Erano disposte dagli ufficiali locali, caricati dall’alto del compito precipuo di far cessare le discordie nella loro giurisdizione e lodati dai sudditi se sapevano «pacifficare […] le persone che hano havuto grande differentie fra loro54», pertanto inclini, a loro volta, a fare del successo in questo campo una delle ragioni del loro onore.
31Operavano, anche in questo campo, dei boni homini, i «principali» che costituivano un comitato informale che affiancava gli ufficiali statali. Secondo gli uomini di Valle Antigorio, il podestà Dario Cayhnarca «s’e deportato degnamente» perché si era impegnato «sopra il tuto in metere pace et concordia» con il concorso degli esponenti della società locale ( «partecipato conseglio in alcuni de li vostri subditi de dicta valle et intexo maturamente il fondamento de dicte differentie»)55.
32Si perveniva al concorso collettivo, quando alla pace arrivavano ad assistere fino a cento persone56. Esso si precisava, ancora una volta, in senso istituzionale, per il ruolo cruciale assuntovi dalle comunità. I loro statuti stabilivano che il podestà avesse facoltà di ricondurre alla pace quanti fossero in inimicizia, promettevano la cancellazione del bando o la riduzione della pena contemplatavi per chi avesse concluso la pace con l’offeso o gli eredi57. Per contro punivano chi la rompesse58. Nello statuto di Bagolino compare la salvaguardia di una pace particolare fra due parentele59.
33Le fonti normative delineavano pure un ruolo attivo nella riconciliazione per le magistrature locali. A Sonvico i consoli erano tenuti a «far fare la pace ad ogni e qualunque persona del detto commune che avesse rissa o discordia con altra persona60». A Costa Volpino dovevano essere eletti annualmente dai ragionieri due uomini che, quando nascevano liti fra i vicini, operassero «che pace e concordia sia61». A Bormio la remissione di 1/3 della pena era promessa a chi concludeva la pace al cospetto degli ufficiali maggiori (di elezione locale)62. In effetti dal XIII al XVI secolo, almeno nei luoghi in cui le comunità erano più solide (come Bormio o Chiavenna), le magistrature che queste ultime esprimevano guidavano i negoziati, promuovendo i colloqui e intercedendo presso la parte lesa, e presiedevano al momento solenne del loro approdo63.
34Quando si trattava di conflitti tra famiglie potenti, dalle forti implicazioni politiche, il consiglio delle comunità di taglia superiore, le federazioni, era nella prospettiva anche dei principali e degli ufficiali, il luogo idoneo per «levare li rancori» e «sedare […] differentie64».
35Le stesse istituzioni svolgevano un’ulteriore opera di mediazione, non più fra le parti ma fra queste ultime e le autorità centrali e i loro agenti periferici. Prima della pace, sollecitavano il duca a convocare a corte i contendenti allo scopo di «remetere […] odii65» o suggerivano i modi per comporre quelli politicamente più pericolosi. Dopo la stipulazione, sollecitate dagli interessati66, assicuravano che la pace era stata «voluntaria» e «sincera», cioè non estorta alla vittima o alla sua famiglia, e caldeggiavano al contempo l’interruzione del processo, la grazia per l’assassino o il bandito che avevano conseguito il perdono67.
Magistrature comunitarie
361. Gli uffici comunitari detenevano anche più formalizzate facoltà di giudizio. La giurisdizione, sulla scia di una tradizione secolare, si frammentava verticalmente68. Gli ufficiali statali, infatti, erano responsabili di circoscrizioni spesso costituite da più comuni, in cui amministravano la giustizia civile e criminale secondo gli statuti che si erano dati gli organismi federali. Anche i comuni membri, però, pur sottoposti alla competenza di quegli ufficiali, avevano prodotto testi normativi propri che, se tacevano sulla materia penale, erano ricchi di prescrizioni sui comportamenti (dal gioco alla bestemmia o al riposo festivo), i danni dati, i rapporti di lavoro, fra proprietari e vicini, l’alpeggio, la manutenzione delle infrastrutture pubbliche e altre materie che potrebbero dirsi «minori», ma di notevole impatto sull’economia e la convivenza a livello locale. Talvolta tali competenze si dilatarono fino alle iniurie et contumelie69. Per le infrazioni erano previste condanne pecuniarie di modesta entità: gli statuti di Verna (1464) stabilivano esplicitamente che i vicini […] inter eos possint et valleant ius ministrare in predictis70. Concretamente, la competenza su queste materie era del console, magari con il concorso dei consiglieri o dei sindaci, dove al vertice del comune si era costituita una magistratura collegiale, o dei campari. A Grosotto le cause fra i singoli e il comune dovevano essere rimesse a dieci uomini scelti appositamente dalla vicinanza ogni anno (homines ad decidendas lites in dicto communi orituras)71. Il console poteva anche emettere gride e precepta e aveva la facoltà di punire chi li trasgrediva72.
37Magistrature del singolo comune o delle comunità di comuni amministravano la giustizia tutelare, accanto al podestà (in modi non ovunque definiti con nettezza): l’assegnazione del tutore (per i pupilli con meno di 14 anni) e del curatore per coloro che avevano un’età compresa fra i 14 e i 25 anni e i mentecatti; la nomina dei constituti delle vedove; il rilascio dell’autorizzazione a queste figure per stipulare vendite e altre transazioni, condurre cause e via dicendo; le emancipazioni.
38Figure di creazione comunitaria, come gli appaltatori di dazi e pedaggi, esercitavano non solo funzioni di polizia, ma anche di giudizio: a loro si sporgevano le denunce delle infrazioni in materia73.
392. In più località, poi, magistrature collegiali di elezione locale, a fianco o in vece del podestà di nomina statale, amministravano la giustizia civile e criminale. Era una competenza che risaltava all’attenzione degli ufficiali sforzeschi o dei feudatari, quando volgendo la loro attenzione oltre i confini dello stato di Milano, nelle terre del vescovo di Coira, scorgevano, accanto alle figure di giusdicenti a loro più familiari, dei gruppi di «iurati», nelle singole terre come ai vertici delle Leghe74. Non si trattava, però, di una situazione senza riscontro all’interno del dominio milanese, almeno nella sua fascia settentrionale75. Su alcune realtà in cui le responsabilità delle comunità furono particolarmente ampie vale dunque la pena soffermarsi.
40Nelle Valli ambrosiane, nel Ticino settentrionale, le magistrature locali avevano piene competenze civili e criminali. La Val Blenio e la Val Leventina, dopo essere state sottoposte al medesimo signore ecclesiastico, il capitolo della cattedrale milanese, e poi ai Visconti, non ebbero destini comuni nel Quattrocento: la prima, soggetta per un breve periodo ai domini de Sacco, tornò ai signori di Milano, mentre la seconda divenne dominio di Uri. In ogni caso i credenzieri e procuratori della Val Blenio, come il Consiglio della Val Leventina, in questa veste Consilium iudiciale o Consilium iuratorum, conservarono prerogative amplissime: non solo intervenivano come arbitri, ma congiuntamente con i vicari o podestà delle due giurisdizioni, nominati dai rispettivi signori, conducevano gli interrogatori, emettevano le sentenze, nelle cause per il possesso dei pascoli come nelle inquisizioni contro le streghe. Gli appelli erano sporti alla giurisdizione superiore, ma questo non impedì, ad esempio nel 1445, al landamano e al Consiglio di Uri di rimettere nuovamente una causa al Consiglio di Leventina76.
41L’attività del consiglio leventinese poteva essere occasionalmente dilatata da un concorso largo e di gruppi più fluidi, prova della vitalità, in loco, dei riti della giustizia assembleare: homines, iurati e agenti a nome della comunità che si raccoglievano attorno al tribunale77. Nel 1414 il vicario stabilì il pignoramento di un debitore cum deliberatione et pronuntiatione di sette uomini non qualificati come consiglieri, uno dei quali giudice e notaio, l’altro notaio, nonché del servitor et certorum aliorum quamplurium hominum dicte valis et pertinentiarum ibidem circhumstantium ad dictum banchum iuris78. Una sentenza circa diritti di pascolo, infine, venne emessa nel 1460 da tota comunitas et homines comunitatis Leventine in prellamento [sic] generali, sotto giuramento79.
42Al di sotto di queste istituzioni, operavano vicinanze che a loro volta decidevano nel campo dei legati pii, dei danni dati e degli accessi al pascolo80. Nel 1416 il signore di Val Blenio Giovanni de Sacco rimise una causa fra la vicinanza di Leontica e Comprovasco e un abitante che non adempiva i legati pii del nonno a quattro commissari che a loro volta delegarono il console e gli uomini della vicinanza stessa, che avrebbero deciso (sententiare) a maggioranza81. Nel 1473 i vicini di Pollegio e Sìmbra elessero il console e altri tre uomini, fra cui un notaio, per arbitrare e administrare ius in ogni lite circa confini e possessi fino all’entità di 3 lire terziole (con la facoltà di infliggere pene a chi non ne osservasse le sentenze), stabilendo che nel futuro i successori del console avrebbero scelto altri tre uomini per ricostituire annualmente il collegio deputato allo stesso scopo82.
43Nel Quattrocento il console di Biasca, eletto dagli uomini, aveva il mero e misto imperio e competenza civile83. Secondo gli statuti i consiglieri conducevano insieme a lui la tortura84.
44Quello che si è illustrato era l’esito singolare di vicende di autonomia, maturate all’interno di una signoria ecclesiastica restata poi periferica entro la compagine viscontea e in parte sfuggita piuttosto precocemente ai signori di Milano. Restando nella regione ticinese, però, non mancano riscontri significativi anche in situazioni meno eccentriche. Francesco Sforza consentì che sei «ellecti» del comune di Carona, Ciona, Morcote e Vicomorcote «exercischano l’officio de la potestaria85». Galeazzo Maria riconobbe le competenze esercitate dai consoli di Claro, insieme al vicario locale86, nonché quelle del console di Cresciano in materia civile87. Forse solo eccezionalmente il podestà di Bellinzona designò due borghigiani e richiese l’elezione di un delegato del contado che assistessero all’interrogatorio di un contrabbandiere di sale88. Senz’altro, però, con la dominazione elvetica, i membri della Provvisione poterono affiancare il podestà nelle cause inerenti alle trasgressioni di macellai o prestinai e tre giurati vennero designati per assistere ai processi penali89. Almeno nel XVI secolo anche il podestà di Locarno sentenziava insieme ad un’assemblea di congiudici90.
45Il caso di Sonvico, in particolare, mostra chiaramente il progressivo allargamento delle competenze dei consoli nel corso del Quattrocento. Nel 1437 Filippo Maria Visconti concesse loro di amministrare la giustizia civile fra i soli abitanti fino alla somma di 25 lire terziole. Nel 1450 gli uomini supplicarono Francesco Sforza di estendere la loro cognizione fino alle 100 lire terziole e su qualunque persona e istituzione, ma il neo-duca confermò la precedente consuetudine. Dopo pochi mesi chiesero ai feudatari Sanseverino di elevare la competenza degli ufficiali a 50 lire ed ottennero un incremento a 3091. Nei decenni successivi riuscirono a portare il tetto a 100 lire anche se rimase in vigore la limitazione dell’autorità dei consoli sulle sole «persone de Sonvico92». Il governo francese e quello dei Dodici cantoni incrementarono ulteriormente le competenze di tali ufficiali, fino alla somma di 450 lire93. Gli statuti contenevano in effetti un’ampia materia civile, mentre quella criminale era limitata alle percosse meno gravi94.
46Anche altrove l’ufficiale inviato dal centro dovette condividere le proprie competenze con tenaci consigli locali95. A Bormio la giustizia civile era amministrata dal podestà di designazione milanese e dai deputati a sententiis di elezione comunale. La giurisdizione penale era esercitata dal podestà, dai due ufficiali maggiori, la massima carica locale, e dal canevaro, sempre di costituzione comunitaria. Per giudicare i malefici di maggiore gravità sarebbe stato convocato, in aggiunta, il Consiglio ordinario; più rari, ma significativi, furono gli interventi del Consiglio maggiore. Il primo, più ristretto, organo dispose e condusse, insieme al podestà, la tortura di accusati di furto e omicidio, stabilì le condanne, infliggendo anche l’impiccagione e il bando, si occupò pure delle paci e del calendario dell’attività del tribunale. All’assemblea larga si dovette ad esempio la sospensione di un bando per omicidio e una sentenza assolutoria di alcuni imputati di correità ancora in un omicidio96.
47Il notaio Lazzaro Marioli ha stilato il profilo di uno di questi giudici, Antonio Alberti, esponente della famiglia eccellente del borgo: sufficiens procurator [prouurator nel testo] in causandis et sententiando secundum usum et morem burmiensem, homines causantes libenter comissioni exortando, iustitiam ferventi amore diligendo. Parole analoghe riservò proprio a Lazzaro il figlio Gian Battista, continuatore della sua attività: sufficiens grammatichus et procurator in causando et sententiando iuxta usum Burmii, […] littes et controversias libenter comissioni mandando. I magistrati del borgo, insomma, dovevano essere dotati di un amore per la giustizia fatto consistere nella capacità di indirizzare i litiganti verso la ricerca della mediazione e ispirato dalla consuetudine locale, oltre che dagli statuti, una componente della loro sensibilità di uomini di media cultura (si ricordavano la loro eloquenza, il senso dell’umorismo, la conoscenza del tedesco), rivestiti di responsabilità pubbliche, piuttosto che dalla dottrina dei consulenti e degli accademici o dalla normativa ducale97.
483. Dove pure il podestà era nominato dall’alto, la competizione si spostava sugli appelli, offrendo così ai valori locali l’opportunità per riemergere. In Valtellina gli statuti di Teglio, signoria dell’arcivescovo di Milano poi assorbita nella rete della giurisdizione ducale, riservavano ad una magistratura comunitaria, gli accoladri, gli appelli «contro qualunque sentenza» emessa dal podestà98, oltre che le controversie per mancati fitti o altri tributi, quelle confinarie, per acque o strade, nelle quali erano coadiuvati da cinque anziani e cinque giovani di buona fama99. Da questo punto di vista, la situazione di Poschiavo risulta spiegabile senza ricorrere in via esclusiva all’eccezionalità della sua vicenda. Certo, la precoce dedizione al vescovo di Coira (1408) concorse all’adozione di usi transalpini, se nel 1542 i commissari delle Leghe stabilirono che il podestà sentenziasse in civile e criminale insieme a dodici giusdicenti di Poschiavo e Brusio, che si sarebbero espressi a maggioranza come «ne le altre giuridittioni di tutta la Cha’ di Dio». Vi era però anche una tradizione comune alle terre dotate di maggiore autonomia giurisdizionale restate nella compagine del dominio milanese. Gli statuti locali che assegnano agli accoladri, con l’eventuale concorso dei consiglieri, gli appelli e altre cause, mostrano infatti uno stretto legame con quelli di Teglio100.
49Sempre gli statuti di Teglio prevedevano che i quattro accoladri decidessero le controversie fra l’arcivescovo di Milano, antico signore del luogo, e il comune o i particolari della terra, secondo le consuetudini locali101. Persino quando il rapporto con il superiore giurisdizionale fosse divenuto problematico, dunque, si voleva far prevalere la giustizia della comunità.
504. In altri casi si trattò di esperimenti istituzionali effimeri, favoriti dalle turbolenze politiche. In una fase dei lunghi torbidi seguiti alla morte di Gian Galeazzo Visconti, in bassa Valtellina operarono due corti di giustizia. Quella del regimen dei comuni ghibellini del Terziere inferiore, retta dal locumtenens Bartolomeo de Gabelleriis (un medico di Morbegno, dunque ancora una volta non un tecnico del diritto), giudicò almeno un furto e un omicidio e interrogò gli accusati102. Quella costituita dai consiglieri del comune di Morbegno intervenne circa l’alienazione di beni immobili di una minore. In quest’ultima circostanza gli ufficiali locali emisero un vero e proprio precetto, sottoscritto dal notaio per loro mandatum et impoxitio, pure contestato come disposto non de iure ma de facto dai convocati, a seguita di una denuntia della minore che chiedeva che essi, in base alla competenza del loro offitium, constringant la controparte alla retrovendita103. La ricostruzione dell’autorità di Filippo Maria Visconti, e del podestà del Terziere inferiore della Valtellina, pose però fine a quell’esperienza.
51Con il passaggio dal governo francese a quello delle Leghe, nel 1512, di nuovo in Valtellina si sperimentarono soluzioni innovative. Per quanto si debbano considerare alcune cautele nel trattare la fonte più organica conservatasi per questo periodo, come si dirà, altre testimonianze confermano le singolari opportunità apertesi, con il sovvertimento del regime, per una giustizia più controllata dalle comunità. Il Consiglio generale, che non risulta avesse mai esercitato tali prerogative, concesse una grazia per omicidio e dispose delle confische104. Chiese che le podesterie non fossero incantate, ma conferite «a voci» dagli uomini. In effetti si constata che per alcuni anni gli uffici locali furono ricoperti da esponenti della nobiltà indigena105. Al di sotto di questo livello, il Consiglio generale costituì un giudice per ogni comune competente sulle cause minori. Almeno alcuni comuni, però, si mossero nella stessa direzione indipendentemente: dopo un mese due piccoli centri come Colorina e Fusine, che già aveva manifestato aspirazioni autonomistiche, ricusarono il capitano di valle «dicendo haver i suoi giudici da sé eletti»; di nuovo, prima della fine dell’anno, l’ufficiale dovette difendere la propria giurisdizione contro la «pretensione delli sudetti communi Fusine e Colorina, che pretendevano da sé haver i suoi giudici in civile e criminale106». Tale microscopica giurisdizione durò qualche anno, se nel 1518 il podestà di Fusine, un maggiorente locale, Antonio de Valleve, già console del comune, che operava nella sua residenza in loco, autorizzò la vendita operata da un minore107. Anche altrove, in valle, si costituirono per qualche anno luogotenenze competenti su territori di limitata estensione, che prolungavano l’autorità locale delle famiglie aristocratiche, come quella dei Lambertenghi a Stazzona e Bianzone108.
Podestà del comune a nome del duca e della comunità
521. La maggior parte delle giurisdizioni, invero, fin dalla stabilizzazione del dominio visconteo, era retta dal solo vicario (denominazione che nel Quattrocento divenne desueta per indicare il primo magistrato locale), podestà (preposto ai comuni e alle federazioni minori) o capitano (responsabile delle federazioni più estese), spesso dotati di più ampi poteri commissariali, senza la collaborazione di consigli locali109.
53Anche questa figura, tuttavia, richiede una riconsiderazione. Il profilo di un magistrato itinerante, di nomina statale, estraneo alla realtà locale, che opera in quanto rappresentante del duca, non rende appieno ragione delle molte ambivalenze della carica. L’ufficiale rappresentava il principe110, doveva garantire il «bono ordine» a suo nome e veicolava fra centro e periferia ordini e norme di comportamento: il commissario di Como Gian Agostino Vimercati sostenne, nel discorso di presentazione, «che io voleva essere el primo a vivere bene, per dare concepto a li altri, non stagando bene che io, quale azo ad emendare altri, fosse degno de corectione111». Tutto ciò generava senz’altro conflitti con le società locali.
54Recentemente, però, sono stati sottolineati dalla ricerca altri aspetti: il ruolo di mediatore politico e di tramite dell’informazione fra centro e periferia che assunse; i compiti svolti a rappresentanza e tutela della comunità cittadina e rurale. La cooperazione fra gli ufficiali e le élites poté spingersi fino alla promozione selettiva della fortuna degli esponenti dei partiti locali con cui i primi avevano legami privilegiati, procurando loro accuse di parzialità. «Intendendosi per adietro li oficiali con alcuni di principali della terra […] ànno per força dato credito et fato capo de parte or uno et or un altro», diceva ad esempio dei suoi predecessori il podestà di Morbegno nel 1463112.
55La cultura di tale personale era assai composita, se ad esempio Gian Agostino de Porciis, commissario inviato a mettere pace in una terra violentemente divisa dagli odi fra nobili e popolari come Ponte in Valtellina, in una stessa lettera indirizzata al primo segretario ducale, da un lato chiedeva più fanti al proprio servizio, riferiva di aver incarcerato il fautore di un potente, proponeva l’allontanamento di alcuni partigiani, dall’altro mostrava di sapere con quanta prudenza fosse il caso di operare ( «in questi tempi presenti non bisogna mancare de iustitia nec etiam seguire lo extremo rigore de rasone») e infine concludeva chiedendo «letere patente de rapresalia» per sé, a causa di un torto personale subito che evidentemente voleva ritorcere mediante pratiche extra-processuali ma con una copertura legale113.
56Il magistrato era un intermediario ricercato dai sudditi, forse perché meno ingombrante dei signori locali o dei capi-fazione, che potevano assumere ruoli analoghi. Per ricomandare gli uomini affidati al suo comando e le loro richieste, si rivolgeva ai potenti vicini al duca con cui era più in confidenza, promettendo che anche i sudditi «non sarano ingrati al tempo a venire114», «restano obligatissimi115». Caldeggiava l’accoglimento di suppliche volte ad ottenere la dilazione o la remissione di pagamenti di denaro, certificando la condizione di bisogno degli uomini. Scriveva per riferirne le esigenze (nel campo della cura d’anime, della difesa, dell’annona, dei commerci), invocare soccorso in occasione di calamità, lodarne la fedeltà, l’ordinata vita pubblica e la sollecitudine nel custodire i confini, illustrare le ragioni degli ordini da essi introdotti, giustificarli nei conflitti e nelle incomprensioni con i colleghi o con altre comunità, conservare l’integrità delle loro entrate. Si identificava con i sudditi, al punto da presentare le loro aspirazioni ricorrendo alla prima persona plurale, quando comunicava il bisogno di rifornimenti alimentari (le «nostre vituaglie»)116 o scriveva «havemo deliberato» l’invio di un ambasciatore per trattare la questione di un provento economico117. Nella capitale o nei consigli di scala provinciale assumeva la rappresentanza diretta dei sudditi, sicuri che egli avrebbe fatto «tuto quello serà bixognio118». Tutto ciò si poneva in continuità con l’età comunale, quando il podestà andava in città pro comuni, pagava il fodro o altre imposizioni per conto del comune, talvolta anticipando denaro suo, rappresentava gli uomini nelle cause e nei compromessi, al cospetto delle magistrature civili o di altre autorità urbane come il vescovo119.
57Nei suoi confronti gli uomini non si mostravano irriconoscenti. Scrivevano a Milano per chiedere che l’incarico (e gli emolumenti) conferiti al padre, defunto in servizio, fossero assegnati al figlio120; ne prendevano le difese in caso di ritenzioni sul salario a vantaggio della camera ducale121.
58Soprattutto il podestà continuò ad essere, anche da un punto di vista formale, un magistrato comunitario, oltre che signorile122. Innanzitutto è significativa la fedeltà dei Visconti e degli Sforza alla nomenclatura tradizionale: nei comuni e nelle federazioni (in quelle maggiori prima, poi, quando queste furono affidate a capitani, nelle minori, promuovendo così il rango di coloro che erano stati dapprima denominati semplici vicarii potestatis) l’ufficiale continuò a chiamarsi podestà. Ulteriori sfumature e oscillazioni della sua denominazione sono significative. Per il duca e il suo entourage, per lo stesso personale itinerante interessato, si era podestà di una terra, di una squadra o di un luogo identificato con il solo toponimo. I principali e il clero impiegavano i medesimi termini. Nei registri dell’attività dei consigli locali e nelle lettere che lì venivano concepite lo stesso ufficiale poteva diventare, con un minimo ma eloquente scarto, il potestas noster nel senso del potestas communis, membro dunque del comune, cui era commessa la iurisdictio communis, una prerogativa così riconosciuta all’organismo locale123. Una formula particolarmente ricca è quella che identifica il potestas communis Burmii nomine illustrissimi et excellentissimi d. d. nostri ducis Mediolani et communitatis Burmii e su cui forse si potrebbe esemplare una definizione più articolata per questi ufficiali, non solo uomini del principe, come li si voleva a Milano e come essi in primo luogo si sentivano, ma magistrati comunali operanti anche a nome del duca, come i sudditi perlomeno auspicavano si comportassero124.
59Diverso è il caso dei capitani rurali. La magistratura fu creata dai Visconti, preposta non al singolo comune, ma ad università federali di ampia taglia, anch’esse nate con lo stato signorile. Questa sorta di super-podestà era dunque a capo di giurisdizioni di scala provinciale, che frammentavano gli antichi contadi urbani e che con il regime cittadino non avevano acquisito una piena e stabile personalità politica. La denominazione, che si affermò fra la fine del XIV e l’inizio del XV secolo per sostituire quella di podestà riferita in un primo momento anche a questa figura, non era però estranea alla tradizione comunale. Anch’egli, infine, esercitava la iurisdictio dicte communitatis125, salvaguardata dunque all’unisono dal magistrato e dagli uomini.
60Differente ancora era la posizione del commissario, che aveva la facoltà di procedere con più ampio arbitrio rispetto al podestà e di eccedere la lettera degli statuti. Le comunità urbane e rurali, pertanto, erano ostili alla prassi, invalsa nel secondo Quattrocento, di rivestire il podestà anche di tali attributi, mentre per il primo segretario, che nella circostanza si rivolgeva a Ludovico il Moro, «per el stato è più honorevole et più ad proposto che quello se gli manda per potestà habia anche tituolo de commissario maxime che, havendo sotto questa dignità più possanza, pò meglio reprimere l’insolentia de quelli che non se volesero contenere in li debiti termini126». I molti commissari-podestà nominati al governo delle giurisdizioni rurali, in ogni caso, non poterono appiattire il loro doppio ruolo sulla sola prima qualifica, restando nei fatti variamente vincolati alle istituzioni comunali cui presiedevano.
61I castellani, infine, che nel vicino dominio dei Savoia erano di norma i rappresentanti del potere centrale nel territorio, in quello milanese restarono ufficiali specializzati nel presidio militare delle fortificazioni; anch’essi peraltro furono in alcune occasioni assorbiti nei fronti di solidarietà e conflitto che attraversavano le società locali e ne interpretarono le istanze127.
622. Tranne che nelle podesterie feudali o signorili e in pochi altri casi eccezionali, l’assegnazione delle cariche spettava al duca e vi si procedeva di solito mediante incanto. A differenza di quanto avveniva in altri stati, come esperirono le comunità lombarde soggette alla repubblica di Venezia, o in una città meno stabilmente inclusa nel dominio milanese quale Asti, non era offerta ai sudditi nemmeno la possibilità di proporre una rosa di candidati, fra cui le autorità centrali avrebbero selezionato il podestà128.
63Molto raramente, soprattutto quando «ha pochissimo sallario» e dunque difficilmente poteva essere conferito a un forestiero e tantomeno appaltato, l’ufficio era di nomina locale. I comuni di Corenno, Dorio e Monte d’Introzzo sul lago di Como ebbero il privilegio di eleggere il podestà, che poi sarebbe stato confermato dagli Sforza, ma, si sapeva, è «cossa da niente». Negli anni, peraltro, dovettero scontrarsi più volte con il duca, e non sempre con successo, per far valere il loro privilegio129. Probabilmente ne ottennero il rispetto quando saldarono la difesa di questa prerogativa comunitaria con la politica territoriale dei Malacrida: castellani di Musso, essi erano interessati a controllare anche i luoghi di cui trattiamo, che si trovano sull’opposta sponda del Lario, «a rimpeto a questo sasso» (lo sperone su cui sorgeva la loro fortificazione), dove avevano consolidato legami di natura personale. Biagio Malacrida, infatti, nell’età di Filippo Maria Visconti, esercitò l’ufficio per vent’anni, ed anche Raffaele vi fu poi eletto dagli uomini e confermato dagli Sforza per più mandati130.
64Non è detto, peraltro, che la provenienza locale di questa figura fosse perseguita a tutti i costi dalle comunità. Il Consiglio generale della Val Lugano, ad esempio, nel 1447, rigettata l’autorità del feudatario Luigi Sanseverino e rimosso il suo vicario, designò al suo posto un notabile di Lugano, il sapiens Giovanni Castoria, per un tempo imprecisato. Dopo appena tre mesi il medesimo consesso ebbe un ripensamento: est necesse habere unum offitialem forensem131.
65Le comunità, pur riconoscendo le prerogative ducali, intensificarono il proprio intervento nella definizione delle condizioni per ricoprire l’ufficio: chiedevano che la carica non venisse appaltata132, né ricoperta da uomini del luogo, della città o delle giurisdizioni vicine. Identificavano i requisiti necessari, come, a Bellinzona, la qualifica di legumdoctor o perlomeno di giurisperito133. Inoltre auspicavano un accorciamento della durata dell’incarico, rispetto al biennio stabilito per decreto ducale, l’osservanza di un certo numero di anni di vacatio prima di un eventuale reincarico134. Si ritennero inoltre sempre in diritto di dire il «parir nostro» pro o contro l’ufficiale135, indicando preventivamente una figura gradita o al contrario esprimendo avversione per un candidato. I desiderata o la manifestazione di sfiducia erano mosse che condizionavano effettivamente l’esito della complessa partita che veniva giocata per l’ottenimento degli uffici, durante la quale magari più concorrenti mobilitavano i loro sostenitori locali e le loro aderenze a corte. Il principe stesso proclamava non si dovesse imporre agli uomini «offitiale non grato136». Il successo delle iniziative della comunità dipese però di volta in volta soprattutto dal loro tempismo e dalla forza dei loro competitori; i casi in cui l’indicazione venne accolta paiono, se non frequentissimi, in ogni caso molto significativi, perché configuravano in sostanza una designazione di fatto da parte della comunità137. In particolare il modo in cui le richieste di prolungare i mandati dei podestà graditi contraddicevano apertamente quelle di accorciare la durata dell’ufficio, mostra che probabilmente l’obiettivo di tali istanze era, più che accelerare il ricambio del personale in sé, assicurarsi il rapido allontanamento delle figure indesiderate, confidando invece di poter fare pressione per assicurarsi i servigi di quelle benaccette. Molto esplicitamente, gli statuti della curia di Mattarella proclamavano che l’ufficio del capitano non doveva durare più di un anno se non de voluntate hominum138, affermando in sostanza la facoltà dei consigli locali, invece che del duca, di disporre in materia.
66Gli Sforza, a loro volta, non operarono per profilare questo ceto secondo una razionalità burocratica e statuale che solo astrattamente potrebbe riferirsi ad un principato rinascimentale, ed anzi paiono piegarsi, soprattutto alla fine del Quattrocento, ad un più ampio riconoscimento delle logiche locali, almeno in alcune situazioni di confine, che premiò l’esperienza e il radicamento. La durata degli uffici venne prolungata, fino ai dodici anni di permanenza del capitano di Domodossola Gian Antonio Traversia139. A volte si preferì alla figura mobile e di provenienza esterna quella del maggiorente residente in una località vicina o con interessi patrimoniali e legami parentali nella giurisdizione che reggeva, in grado di corroborare con le proprie aderenze il mandato di governo conferitogli. Si è ricordato il caso dei Malacrida a Corenno; in Valtellina la podesteria di Tirano fu conferita a Serafino Quadrio, coadiuvato dal luogotenente Antonio Brandano Quadrio, suo fratello; quella di Morbegno a tre fratelli Vicedomini, Menapace, Francesco, Pier Antonio, succedutisi l’uno all’altro o prestatisi l’uno come luogotenente dell’altro, cittadini comaschi originari della terra. A Tirano e Teglio si premiarono esponenti della famiglia Federici, di origine forestiera, ma ormai residenti in loco e inseriti nei circuiti valligiani delle solidarietà e della competizione politica140.
67Quando il profilo burocratico della carica risultò troppo appannato potevano levarsi lamentele per la mancanza di neutralità proprio da parte dei sudditi. Il podestà di Dongo e Sorico Giovanni de Funes, da quattordici anni titolare dell’ufficio, almeno secondo gli uomini che ne volevano l’allontanamento, contraxit tot amicitias et affinitates in ipso loco et plebe sua quod homines ipsi non possunt obtenire ab eo iustitiam; aveva nominato un luogotenente compatrem et affinem ma illetterato. L’accusato proclamò la propria imparzialità, rivelando però come anch’egli si sentisse inviluppato in legami difficili da gestire, se generavano attesa di favori e risentimento quando l’aspettativa veniva delusa. Per dimostrare che a causa delle compaternitates e amicitie non aveva mancato di amministrare giustizia indifferenter, scrisse: protulit sententiam contra Iohannem de Tentis et Gulielmum Mazucum, compatres suos et certos eorum consortes, et proinde ipsi, indignati, operam dederunt et dant instanter quod removetur a dicto officio141. Al contempo si aprivano così per le comunità possibilità significative per riappropriarsi del controllo politico dell’ufficio. Giovanni Tebaldi fu per trent’anni podestà delle Valli Maggia e Lavizzara, con il pieno consenso degli uomini, che nel 1476 chiesero e ottennero da Galeazzo Maria Sforza l’avvicendamento del figlio, che ormai da tempo ne faceva le veci142. Di Antonio Besana, podestà di Bellinzona, la comunità richiese nel 1452 la conferma. Non la conseguì, ma dopo un biennio il duca nominò Antonio avvocato fiscale di Bellinzona, del contado e della Val Blenio; questi poi tornò da podestà, con l’ampio consenso della popolazione; nel 1461 si diceva, in occasione di un elogio, che egli aveva vissuto nella terra per dodici anni, come ufficiale e come «persona privata143».
683. Alla nomina ducale seguiva l’acceptatio o confirmatio, quando l’ufficiale giurava il rispetto degli statuti, secondo i quali egli o il suo luogotenente avrebbe dovuto rendere giustizia, armonizzandoli se necessario con i decreti ducali. A quel punto i consigli locali lo ponevano nella pienezza delle sue funzioni. Non si trattava di un momento di reciproci ossequi, ma di solenni affermazioni di principio. Si rifiutava, infatti, il podestà il cui mandato fosse stata prolungato al di là di quanto previsto dai privilegi della giurisdizione e della volontà degli uomini144; lo si accoglieva rimostrando contro le facoltà esorbitanti dalla consuetudine o per converso contro la competenza decurtata, che mortificava le ambizioni giurisdizionali della terra in cui risiedeva145. Gli uomini avrebbero impedito di amministrare la giustizia al podestà che non avesse compiuto i passi rituali (nullo facto iuramento nec apprensa possessione officii, nec prestitia fideiussione), come avvenne in Valle Antigorio, dove si mise ai voti in assemblea il gradimento dell’ufficiale146.
69Un passaggio critico cui si è già fatto riferimento, l’instaurazione del regime delle Leghe in Valtellina, esaltò ulteriormente la delicatezza di tale momento, sia nell’attualità del confronto istituzionale, sia nella memoria politica della comunità. Il 21 aprile 1523 il Consiglio generale fu chiamato a recipere il neo-eletto capitano Giovanni Travers; il dibattito è tramandato sia dal verbale originale, sia dal regesto incluso in una compilazione sottoscritta da Nicola Parravicini un secolo dopo, finalizzata a rivendicare le autonomie valtellinesi dopo la ribellione del 1620 al regime che si era imposto nel 1512. Il primo documento precisa che la deputazione dell’ufficiale era avvenuta nella Dieta, secondo la consuetudine; riporta quindi la promessa di obbedienza dei consiglieri, accompagnata però dalla dichiarazione che essi non intendunt in futurum […] alios capitaneos recipere qui illam potentiam et facultatem habeant prout ipse d. capitaneus habuit. Il senso di questa importante, ma non così insolita, critica dei poteri di tipo commissariale dei magistrati, fu decisamente dilatato dal memoriale che intendeva affermare «che li offici della valle sono della valle e delli huomini di essa». Il regesto, quindi, tacque sia il conferimento dell’ufficio nella Dieta, legittimato dall’uso solito, sia l’impegno dell’assemblea ad attenersi ai mandati del rappresentante dell’autorità centrale, per isolare ed enfatizzare il dissenso: «Gioan Traverso è ricevuto per capitano con protesta che la Valtellina non intende accettar più capitani ch’habbino tanta potestà come lui147».
704. Durante l’incarico il comune pretendeva di controllare il magistrato come un membro del proprio organigramma, quale probabilmente lo avvertiva anche perché doveva corrisponderne il salario e lo ospitava. Mentre i podestà cittadini, a seguito di una riforma di Gian Galeazzo Visconti, ricevevano 2/3 dei propri emolumenti dalla camera signorile e 1/3 dalle condanne, quelli operanti nei contadi dipendevano dai comuni locali, più autonomi delle città da un punto di vista finanziario, e dalle federazioni rurali148. Ancora una volta, dunque, si constata come aspetti della tradizione repubblicana, in questo caso un dispositivo di controllo del vertice politico-istituzionale, pure sviluppatasi nelle città, alla fine del Medioevo fossero vivi piuttosto nei borghi e nelle realtà rurali. Poiché in periferia erano rari gli edifici di diretta pertinenza dei signori di Milano, il magistrato di norma risiedeva ed esercitava le sue mansioni nei palazzi comunali e nelle relative dipendenze, come coperti o loggiati, in alternativa nelle case dei maggiorenti prese in affitto per lui dalle comunità149.
71La comunità vegliava perché, come giudice, si attenesse scrupolosamente agli statuti. Ne pretendeva la residenza continua. Si esprimeva sul suo operato, per denunciarne l’inettitudine o per lodarne i meriti, approfittando peraltro dello stesso eventuale elogio finale per rivendicare un più generale diritto a valutarne, in stretto parallelismo, pregi e difetti:
secondo se faria lamenta et querella de li officiali quali in li suoy offitcii se deportasseno negligenti, desideroxi de pecunia et manchadori dil bene dil stato di vostra excelentia et de la republicate [sic] et private persone de questa vostra valle, cossì arbitramo essere iusto et convenente ad laudare li boni deportamenti de quili che sono studioxi et curoxi senza perdimento de tempo in qualuncha cossa sia laudabille, honorevelle et utille a la prefata vostra excelentia150.
72La sfiducia espressa per l’ufficiale in carica perché assenteista, corrotto, suscitatore di discordia, imperito, fra tutti i pronunciamenti della comunità, era quello considerato a Milano più attentamente. Se i desiderata e le manifestazioni di sfiducia preventiva potevano essere ignorate, di fronte alla segnalazione di gravi mancanze dal centro si comandava prontamente un’inchiesta, che prevedeva la consultazione degli uomini, a volte la registrazione analitica dei loro pareri. Non di rado alla fine si arrivava alla rimozione dell’ufficiale riconosciuto colpevole e ormai in rotta con la popolazione. Gli stessi ufficiali non esitavano a sollecitare l’allontanamento del collega «malveduto da tutti151».
735. Al termine dell’incarico, la valutazione del suo operato era responsabilità di un «sindicatore» inviato da Milano e non dei consigli locali, come nelle città del Duecento. Le istituzioni della comunità, tuttavia, concorrevano a trarre questo bilancio, sollecitando il sindacato o al contrario rinunciandovi, perché pienamente soddisfatte del servizio reso, discutendo in assemblea della sua opportunità, dei suoi costi ulteriori, sempre paventati.
74Gli organi consiliari palesavano il loro finale compiacimento con lettere di «bene servire», il conferimento dello stendardo del comune, un dono e magari la concessione della vicinanza. Per l’ufficiale esprimevano sentimenti d’ «amore», che conducevano gli uomini a «dolersi» della sua partenza152. Potevano anche chiedere al duca il prolungamento del mandato. I podestà e i capitani presumibilmente sollecitavano tali manifestazioni e vantavano fra le loro benemerenze il successo riscosso presso gli uomini, compiacendosi quando non si trovava «né picolo né grande che da me se sia lamentato153». La supplica per la conferma, in realtà, si scontrava sovente con la riluttanza dei duchi a infrangere le norme che regolavano la materia: «deliberamo siano observati li decreti nostri, quali voleno che niuno sia refirmato in quelli medesmi officii hanno tenuti li doy anni passati», se non dopo una vacanza almeno quadriennale154. Forse le cancellerie locali che producevano tali documenti non ignoravano le scarse possibilità di successo. Tali elogi, allora, più che servire all’immediata conferma, accordata molto di rado, miravano probabilmente a propiziare il futuro ritorno della stessa persona, che coronò molte situazioni di felice collaborazione fra istituzioni locali e agenti ducali.
75Anche nel caso di un’interruzione del mandato, con la rinuncia all’ufficio a favore del vicario, l’ufficiale domandava il beneplacito del principe, ma pregava anche le comunità di accogliere la sua decisione, ottenendone in effetti lettere indirizzate al duca che appoggiavano l’avvicendamento155.
I collaboratori dell’ufficiale: cancellieri, vicari, luogotenenti, famigli
761. Il piccolo apparato che coadiuvava podestà e capitani assumeva la stessa posizione, a fianco ed entro le istituzioni comunitarie156. Innanzitutto fra le cancellerie degli ufficiali e quelle delle comunità vi era piena osmosi. Per quanto riguarda il carteggio, gli ufficiali affidavano le raccomandazioni di singoli abitanti e intere collettività di cui ho già detto a lettere evidentemente sollecitate dagli uomini e concordate con le autorità comunali ( «me hanno pregato volesse scrivere»)157, recapitate a Milano dagli ambasciatori designati da queste ultime. In alcuni casi il parallelismo fra le scritture dei magistrati ducali e degli organi comunitari è evidente: si conservano lettere scritte lo stesso giorno, collimanti fin quasi all’identità testuale e addirittura grafica, il segno più eloquente della loro comune origine; altre volte fu steso invece un unico testo, sottoscritto all’unisono dall’uno e dagli altri.
77Fra i frutti di questa collaborazione vi è un numero significativo di scritture di contenuto giudiziario: richieste congiunte di una grazia per l’assassino che ha conseguito la pace, attestazioni della buona reputazione della vittima di una «imputacione», la perorazione presso un diverso ufficio giurisdizionale di uomini della comunità ai danni dei quali fosse stato disposto un sequestro158.
78Nella direzione opposta, comunità e ufficiali erano co-destinatari delle lettere per il governo e la difesa del territorio, sia del duca, sia delle altre magistrature, al punto che la stessa registrazione di tale corrispondenza può essere incerta (directiva communi seu d. potestati)159.
79La scrittura processuale era calata all’interno delle tradizioni notarili e delle tecniche locali. I notai che registravano i giudizi civili erano eletti dalle comunità, mentre quelli incaricati della redazione delle cause penali potevano essere dei collaboratori in più stretti rapporti personali con l’ufficiale, pur senza l’esclusione degli elementi locali. I relativi quaderni erano attinenti alla comunità: l’attività del tribunale di Val Leventina, nel 1339, era verbalizzata in un liber comunis dicte vallis160. Anche alla conservazione erano deputati gli archivi delle comunità, che infatti sono riusciti talvolta a tramandare pur sporadiche carte quattrocentesche fino ad oggi. Per assicurarsi la custodia della documentazione giudiziaria, le autorità comunitarie dovevano entrare in competizione con i cancellieri attivi presso i tribunali, che potevano detenere personalmente gli atti, infatti tuttora non di rado reperibili nei cartulari, acquisiti poi dagli archivi notarili, non con archivi propri degli uffici giurisdizionali, della cui continuità è pressoché impossibile trovare traccia161.
802. I podestà e i capitani si avvalevano di vicari, che sovente presiedevano a loro nome il tribunale locale, e di luogotenenti. Si tratta di un livello su cui le comunità potevano operare con maggiore efficacia rispetto a quello della scelta dell’ufficiale, di luogo in luogo e di momento in momento, a seconda della forza negoziale delle parti. Nelle giurisdizioni maggiori, ad esempio il capitanato di Valtellina, i vicari non erano locali, sicché ai sudditi restava la possibilità soprattutto di esprimere il proprio gradimento o meno, come verso quanti le reggevano. Al di sotto del vicario, però, operavano luogotenenti reclutati fra i principali162.
81Significativamente Nicola Parravicini, nel suo memoriale già citato, prestò attenzione anche alle figure dei vicari. Almeno in un caso operò ancora una forzatura interpretativa analoga a quelle evidenziate sopra a proposito dell’ufficiale maggiore. Nel 1523, secondo il verbale originale, il vicario Gian Antonio Peverelli era stato nominato con una precedente decisione dalla Dieta; poi il capitano Giovanni Travers lo presentat ai consiglieri, imponendo loro (mandans) che lo admittant in possessionem vicariatus et ei obediant secundum solitum. I presenti, con un ruolo alquanto passivo, anche se non inconsapevole delle implicazioni giurisdizionali, admiserunt et promiserunt facere et adimplere omnia ea ad qua tenentur, ipso tamen iurante de servando statuta, decreta et ordines Vallistelline. Invece nel regesto la designazione è raccontata come se fosse avvenuta ad opera del capitano nella seduta consiliare163. Dispiace pertanto non poter confrontare su un originale smarrito o distrutto i regesti relativi agli anni precedenti: nel 1512 il vicario dei malefici avrebbe operato nel Consiglio generale «a richiesta et elettione della valle»; nel 1519 il «capitano elegge il suo cancegliere e collaterale purché così piaccino a Valtellini; il vicario poi da lui eletto vien rifiutato da alcuni communi»; nel 1521 il «capitano elegge il suo vicario Rodolfo Preosto purché sia di gusto a Valtellini». Potrebbero essere testimonianze dei più ampi margini di affermazione per le prerogative del corpo territoriale apertisi in una fase di incertezza politica o invece di una più marcata manipolazione della memoria, comunque indicativa di quanto si ritenesse utile, in una rivendicazione di natura politico-giurisdizionale, accentuare il riscontro consensuale che doveva conseguire il vicario del capitano164.
82A livelli più bassi la contrattazione doveva essere più aperta. In una stessa giurisdizione, infatti, come mi è stato possibile ricostruire ad esempio per la podesteria di Morbegno grazie alla documentazione notarile conservatasi, operarono come vicari ora i principali locali, ora figure di provenienza esterna, designati direttamente a Milano o scelti dallo stesso podestà fra i suoi parenti o conterranei. Dove poi la giurisdizione coincideva con un borgo e il suo territorio, piuttosto che con una federazione di comuni, l’osmosi con l’élite locale pare ancora maggiore. Nel 1469 e nel 1473 a Bellinzona il luogotenente del podestà era Vanetto di Codeborgo, notaio e politico influente del borgo, che naturalmente veniva ad agire di concerto con le magistrature comunitarie165.
83Nel caso di giurisdizioni policentriche, era possibile che vicari e podestà affidassero o dovessero conferire qualche pur limitata responsabilità su un lembo del territorio ad una figura locale. Negli statuti del 1368 si prescriveva che il vicario visconteo di Averara e Val Taleggio scegliesse «uno bono e suficiente homo de li homeni de Averaria o ver che sia habitator de quella» come pro-vicario per la prima terra, lontana dalla sede giurisdizionale, competente nelle cause civili fra i suoi abitanti166.
843. Anche l’attività dei collaboratori armati dell’ufficiale, i famigli, il cui salario era sempre a carico degli uomini, era inquadrata dagli statuti locali e dai capitoli stipulati con il duca, che prescrivevano il loro numero e la durata dell’ufficio. Essi erano poi sottoposti al giudizio dei sudditi, che nelle suppliche ne denunciavano eventualmente le «extorsione» e la violenza. Ancora una volta, potevano stabilirsi legami organici con le strutture comunali, quando nelle esecuzioni e nei sequestri il famiglio del podestà era affiancato dal servitor comunale o doveva avvertire e consentire la presenza, se non ottenere la licenza, del console, presso il quale avrebbe dovuto consegnare gli oggetti pignorati.
85Molte funzioni parallele, inoltre, erano svolte dai sudditi direttamente o dai loro eletti. Le colture, i boschi e i pascoli erano custoditi da campari e saltari di estrazione locale. Gli uomini si mettevano a disposizione dei dazieri o degli ufficiali impegnati in contestate riscossioni. Attribuivano il possesso del beneficio ecclesiastico al titolare autorizzato dal duca e fermavano ogni chierico concorrente. Contrastavano, o avrebbero dovuto farlo, rapine, aggressioni, commerci illeciti nel loro territorio di competenza167. Le comunità concedevano le immunità per il libero accesso alle terre durante le fiere o i periodi festivi e per converso le loro guardie impedivano l’ingresso agli indesiderati, come i provenienti dai luoghi flagellati dalle epidemie.
Prima, durante e dopo il processo
861. Il processo era un evento complesso, cui concorreva una pluralità di attori ed istituzioni, nel quale le comunità controllavano una vasta gamma di funzioni. La figura cruciale della denuncia, innanzitutto, era il console168. Egli doveva, secondo i decreti ducali, gli statuti cittadini e delle giurisdizioni rurali, notificare i malefici avvenuti nel territorio di sua competenza, non solo fra i vicini, ma anche fra uomini di passaggio, fungendo da anello di congiunzione con gli uffici di livello superiore. Oltre che raccogliere la pubblica fama, di cui come si è detto il comune era custode, e riportare le denunce dei particolari, svolgeva un’effettiva attività investigativa (perquirere et investigare) e concorreva a fornire al podestà i testimoni dei crimini. Tali mansioni continuarono ad essere comunemente avvertite fino al pieno Cinquecento come alcune delle più caratterizzanti il suo ufficio169. I processi che si tenevano presso i tribunali dello stato avevano dunque un tramite comunitario (l’effettiva riprovazione locale dei comportamenti), cruciale quando non inaggirabile170. Alcuni statuti, infatti, non escludevano la denuncia diretta dell’offeso; perlopiù, però, questi testi prescrivevano una trafila che consisteva nella notifica al console perché questi riportasse la cosa al magistrato171. Poteva darsi il caso, allora, che la vittima di un furto che ne conosceva il responsabile dovesse rivolgersi al duca con una supplica, perché impossibilitato ad adire direttamente il tribunale del podestà e ostacolato da un console connivente con il reo172. Il podestà di Morbegno nel 1462 si riprometteva un’azione ex officio, essendo la sua attività impedita dalle collusioni del rappresentante di Delebio, che viveva ambiguamente fra illegalità e responsabilità istituzionali: contrabbandiere, circolava armato dicendosi provvisionato ducale, «capestro in ogni facultà et è consule qui de un commune, nel quale sendo seguito certo scandolo di sangue, ancora non è voluto vegnire qui al officio colle denuntie secondo il debito e credesi essere un segnore; io farò però circa questo l’officio mio173».
87Molte competenze di polizia erano assolte dai comuni e dalle università federali174. I servitores comunali notificavano i precetti giudiziari, sequestravano i pegni, poi custoditi per essere riscattati, consegnati ai creditori o messi all’asta da altri ufficiali comunitari. Poiché i giusdicenti erano privi della forza armata sufficiente, i rei venivano spesso catturati dai comuni, condotti in fortiam communis e custoditi in carceribus communis a spese di tale istituzione. Pertanto, soprattutto dove le magistrature statali erano costrette ad una difficile coabitazione con quelle comunitarie e le élites che le esprimevano, anche gli arresti e i sequestri dovevano essere convenuti. Nel caso di estesi comuni policentrici, erano le magistrature espresse dagli uomini che si premuravano di smistare queste competenze fra le articolazioni periferiche.
882. Ruoli essenziali nel processo erano ricoperti da personale locale: gli stimatori (dei danni inflitti, dei patrimoni contesi o da confiscare a delinquenti e banditi) e i terminatores dei terreni da assegnare a creditori o eredi litigiosi. Il valore delle cose sottoposte a giudizio, insomma, era dato da rappresentanti delle comunità e con-misurato ai parametri locali.
89Singolare a Bormio era la figura del causidicus communis: di anno in anno il Consiglio di popolo abilitava tre notai a rappresentare le parti in tribunale, pagati in parte dai clienti, in parte dall’ente. L’esito fu l’assorbimento di questi professionisti nell’istituzione comunale, testimoniato nel 1525 dalla loro convocazione ad affiancare i membri del Consiglio ordinario, allargato in una fase di mobilitazione militare anche ai giudici civili e agli anziani delle contrade175. Altrove l’attività dei procuratori giudiziari fu soggetta a controlli comunitari meno stringenti: gli statuti ne regolavano comunque l’attività, prescrivendo loro di assumere le difese di qualunque persona in grado di pagarli, contro qualsiasi avversario176; il podestà di Dongo, in base alla voluntas hominum o della maggioranza, inibì l’attività di certi avvocati che approfittavano dei loro clienti177.
90A Bovegno e Poschiavo si intese incanalare la richiesta di un parere giuridico da parte del podestà o delle parti: nella seconda località l’ufficiale poteva rivolgersi, per la sentenza interlocutoria, a savi «di Poschiavo o d’altri luoghi, se saranno stati in Poschiavo», gli accoladri ai «savi di Poschiavo o […] de le terre de la Cha’ de Dio178».
913. Il vasto campo dell’esecuzione e della negoziazione della condanna vede l’azione degli stessi protagonisti179. A cura e a spese della collettività erano allestite le punizioni corporali e le esecuzioni capitali. Esse avevano diritti anche sui patrimoni confiscati a seguito delle condanne e dei bandi180. I servitores comunali, magari come si è detto insieme al famiglio del podestà, accompagnavano il creditore nell’immissione in possesso dei beni del debitore. Anche la giustizia ecclesiastica si rivolgeva ai comuni per la comunicazione dei suoi mandati e l’esecuzione delle sue sentenze (come costringere gli eredi di un benefattore ad adempiere un legato)181.
92Il bandito era colui con il quale era vietata la relazione personale (l’ospitalità e l’offerta di cibo e bevande, l’aiuto e il consiglio)182. Alcuni statuti non punivano, dunque, la rottura della pace con l’espulso per eccellenza dal consorzio sociale183, mentre altri stabilivano che non potessero ucciderlo perlomeno quanti avevano sottoscritto con lui una relazione impegnativa: ille vel illi qui in pace vel tregua secum forent184. Lo spazio della sua esclusione, in ogni caso, non era generico bensì precisato dalla vigenza della normativa che aveva infranto e dalla giurisdizione esercitata dall’autorità che l’aveva condannato. I banditi, dunque, erano in primo luogo banditi da una comunità. Poteva trattarsi di una federazione: vi erano i banniti communitatis Valliscamonicae. Negli statuti dell’Ossola superiore i banditi erano esplicitamente esclusi a protectione rectoris & curie Matarellae & ab eius iustitia, motivo per cui non si rendeva loro giustizia civile e criminale e non si puniva l’offensio che avessero subito. In Val Lugano per chi era in banno dicte communitatis si stabiliva: de iurisdictione dicte communitatis expellatur; sulla sua testa pendeva una taglia che avrebbe premiato chi lo consegnasse in fortiam dicte communitatis185. Altri erano invece banditi dal loro comune: banniti communis Burmii, banniti […] ducis Mediolani & c. & communis Grabadonae; «bandito […] dal detto comune» a Poschiavo e a Teglio186.
93Le pene pecuniarie stabilite erano riscosse dagli agenti delle comunità. Non solo le condanne o i pegni esatti dai comuni rurali erano in parte destinati proprio al compenso di consoli, campari e consiglieri, quindi al mantenimento del piccolo apparato locale di giustizia e polizia187. Secondo un uso generalizzato, nelle città e nelle terre della Lombardia ma anche in altri domini, gli introiti dell’alta giustizia erano divisi e le comunità ne avevano una parte. Mutevole di luogo in luogo e nel tempo, oggetto di una prescrizione statutaria e consuetudinaria assai variabile, oltre che del concreto confronto politico, era l’entità delle quote che sarebbero pervenute alle istituzioni locali (ora la metà, ora i 2/3 fino alla totalità), ai giusdicenti e alla camera ducale188. Nell’area in esame comuni e università federali esercitavano di diritto e di fatto un apprezzabile controllo. Gli statuti regolavano le modalità di riscossione189. L’attenzione dei corpi territoriali per queste risorse arricchì ulteriormente il quotidiano rapporto con i giusdicenti di nomina centrale di ragioni di solidarietà e di conflitto. Le istituzioni locali, co-interessate agli introiti, erano senz’altro più sollecite nella difesa delle prerogative dell’ufficiale preposto alla giurisdizione. Un prestinaio di Cantù si lamentò delle condanne ricevute in ragione della pesa del pane: «cerchano de haverle et imborsarse tra loro potestate, comune et homini190». Anche alla periferia del dominio veneto, la federazione di Valcamonica, una volta che un processo contro dei ladri fu sottratto al capitano di valle dal podestà cittadino, allegò i privilegia […] et iura ipsius vallis per conseguire perlomeno la condanna pecuniaria191. D’altro canto, la condivisione di questi utili costituiva una fonte d’attrito: il Terziere inferiore della Valtellina si oppose espressamente all’esazione diretta da parte del podestà, che avrebbe dovuto attendere dalla federazione la corresponsione di quanto dovutogli192. Bormio conseguì la revisione di uno statuto da parte della Dieta delle Leghe, che destinò la pena per l’alterazione dei segni di confine interamente alla comunità, sancendo la rinuncia delle autorità statali alla quota che si erano riservate193.
94Soprattutto la facoltà che gli ufficiali comunitari acquisivano nell’examinare e providere in merito alle condanne pecuniarie riconsegnava in pratica alle università che non avevano facoltà di giudizio un ampio potere di discrezione194. La maggior parte delle pene, infatti, era soggetta ad una negoziazione successiva alla conclusione del processo; essa si svolgeva mediante la supplica al duca, che si proclamava «de natura più propensa ad perdonare che al rigore de iusticia195», l’istanza rivolta al podestà, ma anche accedendo alle sedi decisionali dei comuni e delle federazioni. La compositio e la remissio era prevista fin dagli statuti, in caso di confessione196 o, come si è detto, di pace accordata dalla parte lesa. Gli stessi testi disciplinavano anche le modalità di tale negoziazione, ad esempio vietando che nella vicinia o nel consiglio qualcuno perorasse la remissione di condanne giuste o punendo patteggiamenti diretti fra i saltari e i particolari197. A Bellinzona il Consiglio in un paio di occasioni attenuò delle pene corporali: il taglio della mano ridotto all’esposizione per due giorni e il bando, la marchiatura in fronte ancora all’esposizione198. Lo stesso duca chiese alla comunità di Val Blenio «qualche bona remisione d’esa condemnatione o parte de quella» a parti che si erano usurate in un lungo litigio per una «picola cosa199».
95Le istituzioni locali riconsideravano dunque le sentenze espressamente in base alla qualità delle persone e alle circostanze del crimine. Il Terziere inferiore della Valtellina, ad esempio, rinunciò alla condanna inflitta dal podestà di Morbegno, ma spettante alla federazione, a Donato Pedesina, che la diceva dovuta non a «mal commisso», ma a negligenza del suo procuratore, «per modum non se possa may lamentar gli sia fato iniusticia nì torto200».
96Gli ufficiali statali avvertirono queste facoltà come una minaccia di fatto alla loro giurisdizione. Innanzitutto i consigli non sempre disponevano esclusivamente della quota che toccava loro, se gli statuti di Premia imponevano al podestà di Valle Antigorio di accontentarsi, anche per la parte a lui riconosciuta, della «compositione» stabilita dalle autorità comunali201. Soprattutto gli agenti ducali comprendevano bene che per contenere l’ingerenza comunitaria non bastava intervenire sulla norma, quando ai loro occhi fosse necessario, scavalcando gli statuti mediante gride e decreti. Era essenziale controllare anche la destinazione delle condanne, strumento mediante il quale i rappresentanti degli uomini avrebbero potuto revocare celatamente i principi che essi volevano applicare in giudizio, messi in discussione da valori potenzialmente differenti, da considerazioni di opportunità politica o da connivenze personali202. Nel 1484, ad esempio, il podestà di Valle Antigorio chiese al duca lettere che lo autorizzassero a «ordinare cride che non se porte arme offensibile né prohibite, videlicet in questi loci: in domo officialis, ad banchum iuris, ad eclesias quando celebrantur divinia officia, item quando homines dicte vallis faciunt eorum conscilia et vicinancias», sotto pena di 10 fiorini da applicare alla camera, «aliter io non li posso prohibere perché per il statuto de dicta valle non li he penna se non soldi quinque, qualli vano a la valle et may non se excodeno203».
Comunità in competizione
971. Nessun soggetto giurisdizionale – locale o centrale, urbano, signorile o comunitario, laico o ecclesiastico –, con i suoi sistemi normativi e i suoi organi, fu in questa età pienamente capace di escludere dall’ambito in cui rivendicava la propria competenza altri soggetti, per quanto potesse aspirarvi. Calibrare il variegato concorso alle fasi del processo e all’esecuzione della pena di cui si è detto serviva dunque a precisare il rapporto di sudditanza e a regolare la competizione fra i corpi periferici dei domini regionali del tardo Medioevo204.
982. La giustizia dei borghi e dei villaggi entrò in conflitto con le norme e i tribunali urbani. Nell’area in esame, ad esempio, nel corso dei violenti contrasti degli anni Settanta del Trecento, le valli bergamasche pretendevano la piena giurisdizione civile e criminale per i loro vicari, destituiti invece di ogni legittimazione da parte urbana205. La comunità di Bagolino condannava qui accusaverit aliquem de Bagolino regimento Brixie, tanto da assumersi la difesa all’accusato, con il disegno di rivalesi su di lui se fosse stato giustamente chiamato in giudizio, sull’accusatore in caso contrario206.
993. Una regione dove però, si è visto, l’intervento della città, almeno nel Quattrocento, perse molta efficacia, fu interessata da diverse e meno esplorate tensioni giurisdizionali. Le pratiche delle comunità più localizzate, infatti, furono in competizione specialmente con quelle delle giurisdizioni di cui esse erano membri, vale a dire degli estesi comuni policentrici che costituivano podesterie autonome o delle università federali, cioè le valli, i terzieri, le squadre il cui territorio coincideva con le circoscrizioni dello stato e cui sovrintendeva un uomo designato da Milano.
100La normativa cui attenersi era oggetto di controversia. Gli statuti comunali rimettevano certe materie agli statuti e agli ufficiali delle comunità di valle207, ma per altre potevano negarne il vigore, ponendo le premesse del conflitto istituzionale. Il comune di Borno non intendeva risarcire chi avesse lasciato vagare il bestiame senza custodia e avesse patito il danno, nonostante l’eventuale statuto contrario dell’università di Valcamonica di cui pure era parte208. D’altra parte, ad esempio gli uomini di Villadossola impegnavano il podestà della Curia di Mattarella (la federazione di cui il comune di borgo era membro) a osservare i loro statuti e ad adoperarsi insieme ai consoli nell’imporne il rispetto. Quelli di Premia pretendevano di regolare l’ufficio del podestà di Valle Antigorio, imponendogli di rendere giustizia ai consoli del comune anche nei giorni feriati209.
101Il comune inibiva ai vicini il ricorso ad un giudizio che non fosse quello del console almeno per alcune materie specifiche o per tutte quelle sottoposte alla sua competenza. Gli statuti di Val San Giacomo vietavano il ricorso nelle cause dotali a giudici diversi da quelli della comunità210. Le persone di Grosio, per cause che riguardassero somme fino a 50 lire, non potevano rivolgersi a nessun giudice se non dopo aver sottoposto la cosa al console e a quanti uomini questi avesse chiamato per affiancarlo211. In particolare non si consentiva che le controversie che coinvolgevano l’istituzione stessa venissero risolte altrove: a Grosotto era vietato sottoporre le cause che i particolari avevano con il comune ad altri che ai dieci eletti allo scopo di esaminarle212.
102Gli statuti di valle riconoscevano ai consoli comunali facoltà di giudizio; al contempo le contenevano, salvaguardando il diritto di rivolgersi comunque all’istanza superiore. L’università di Val Lugano consentiva alle autorità comunali di distringere ad rationem faciendam sub se vicinos suos tantum fino alla somma di 10 soldi terzoli, con l’eccezione delle cause tallearum per cui era essenziale il consenso delle parti; punivano d’altra parte il divieto fatto dal comune ai vicini di ricorrere al capitano di valle e al suo vicario in qualsiasi factum213. Gli statuti di Valcamonica limitavano la competenza dei consoli dei comuni alla somma di 4 lire pianette; fra i comuni membri della federazione, quelli di Borno riconoscevano tale limite, mentre quelli di Dalegno lo fissavano a 5214.
103Controverso era il diritto di appello. Gli statuti di Valcamonica stabilivano che fosse sempre possibile ricorrere contro le sentenze dei consoli al capitano di valle, al contrario quelli di Borno e Dalegno negavano tale opportunità215.
104In merito alle condanne, gli statuti comunali riconoscevano le quote dei giusdicenti di livello superiore. Tutte quelle previste in materia di dazi e monopoli dagli statuti di Sondalo erano divise fra il podestà del Terziere superiore della Valtellina, il comune e l’accusatore. Le pene inflitte per le infrazioni agli statuti di Montecrestese andavano per 1/3 al comune, per 1/3 al rettore della curia di Mattarella216.
105Circa le funzioni di polizia, i comuni sentivano effettivamente il bisogno di una sanzione superiore per i loro esecutori. A Montescheno si invocava il ricorso al giudice e al servitor della curia di Mattarella contro chi non avesse consegnato i pegni pretesi dai campari comunali217. In caso di renitenza degli abitanti a giurare circa il danno dato o a consegnare i pegni ai consoli di Cravegna, questi ultimi, per norma statutaria, si sarebbero rivolti al podestà di Valle Antigorio218. Gli statuti di Costa Volpino, però, riconoscevano la possibilità di dolersi dei campari nel tribunale di Lovere solo dopo che le rimostranze fossero state esaminate dal Consiglio del comune219.
106Nell’altra direzione, l’intervento delle federazioni era impositivo. Gli statuti di Valtellina e Valchiavenna disponevano ampiamente in merito ai danni dati (almeno quelli di maggiore entità), prescrivendo ai comuni l’elezione di campari, che pure si dovevano attenere agli statuti del comune stesso, i quali avrebbero notificato il guasto delle colture al console, che si sarebbe rivolto al «giudice ordinario220». In Val Lugano i campari dei comuni, cui si riconosceva la facoltà di procedere a sequestri auctoritate propria fino alla somma di 5 soldi terzoli, dovevano giurare davanti al capitano di valle, al quale avrebbero riportato le accuse; le condanne per le loro inadempienze o per la mancata rifusione del danno da parte dei responsabili andavano alla federazione di valle221. Gli obblighi di consegna dei malfattori ribadivano la gerarchia fra livelli istituzionali, se ancora in Val Lugano la condanna per l’inadempienza del comune era pretesa dalla (e versata alla) università di valle222.
1074. Il conflitto continuava tra le federazioni di diverso livello, poiché ai rispettivi ufficiali erano attribuite responsabilità giurisdizionali teoricamente gerarchizzate, ma di fatto concorrenti. Ad esempio in Valtellina i compiti del capitano di valle e dei due o tre podestà a lui sottoposti (di Tirano, Morbegno e, quando si costituì tale ufficio, di Traona), erano controversi, e le comunità intervenivano parteggiando per colui che più direttamente ne incarnava le autonomie. Nel 1463 il duca biasimò il capitano, perché «Antonio Mathia de Iseo, sì come nostro podestà de Morbegno et del Terciero de sotto de Valetulina, et a nome delli homini del dicto Terciero, si lamenta che tu occupi quela iurisdictione in inquirire el malofficio223».
La «nostra rasone». Considerazioni conclusive
108Nella Lombardia del tardo Medioevo non si verificò un’espropriazione statale delle facoltà giurisdizionali delle comunità di borgo e di villaggio. La giustizia praticata e idealizzata localmente, però, non venne contrapposta alla giustizia amministrata dai magistrati di designazione statale. Un ampio campo di interferenza fra il sistema di regole e di giudizio coordinato dal principato e i codici di valore locali si situò all’interno della giustizia d’apparato. Si fece spazio ai riti sommari e ai principi consuetudinari. Si cercò di includere entro l’involucro comunale il magistrato statale, pure non oriundo del luogo in cui operava e nemmeno scelto dagli uomini, e il personale che lo coadiuvava. Lo si affiancò, se possibile, con un collegio di giurati; comunque lo si indusse, volente o nolente, ad attenersi agli statuti e ad ascoltare un’opinione locale sui fatti e le persone interpretata dagli organi dell’autogoverno comunitario. Tali organi, inoltre, assicuravano l’investigazione e l’esecuzione delle condanne, le rinegoziavano, guidavano le trattative per le composizioni private. In questo come in altri campi, dunque, la crescita politica delle comunità in Lombardia poté essere incanalata verso un esito istituzionale compatibile con il sistema sociale e politico vigente, mentre in realtà non lontane (ad esempio in Tirolo) programmi simili sfociarono, di lì a pochi anni, in moti di rivolta224.
109Certo, se pure non si scontrarono modelli di processo, pena e risoluzione delle dispute incompatibili sul piano culturale, l’aspirazione delle comunità locali al controllo istituzionale della giustizia generò attriti con il principe e i suoi rappresentanti. La cultura repubblicana in cui si radicavano le pretese dei sudditi era stata incalzata dai diversi ideali imposti dal regime signorile, ma la tradizione di ascendenza comunale non fu mai del tutto mortificata ed anzi si mantenne vitale. In alcuni luoghi dalle particolari ambizioni autonomistiche approdò ad un’effettiva compartecipazione delle responsabilità giurisdizionali fra personale statale e di estrazione comunitaria; altrove servì a moderare gli orientamenti più autoritari e arbitrari di podestà e capitani. Ancora, riemerse dando respiro a progetti che, soprattutto nei momenti di discontinuità dell’autorità centrale, trovavano più ampi spazi di concretizzazione, pur senza condurre sempre ad esiti durevoli.
110In ogni caso, in quella che potremmo definire una giustizia comunitaria d’apparato, assicurata cioè da un organico presieduto dal «podestà del comune», agente con il concorso più o meno diretto di homini da bene e di cariche elettive, i sudditi poterono identificarsi, definendola «nostra», celebrandola con parole che avrebbero potuto essere quelle di ogni rappresentazione del principe giusto elaborata nella cancelleria centrale e dell’autoritratto idealizzato del buon magistrato tracciato nelle lettere che questi inviava nella capitale dalla sede di destinazione. Il Consilium, commune et homines terre […] de Burmio, che più di altri organi analoghi poteva esprimersi in tal modo, viste le competenze che condivideva con il magistrato sforzesco, invitò infatti ogni postulante a «venire on vero mandare qua sotto la nostra rasone dove, et dal magnifico nostro potestate et da noy, li sarà ministrato bona iusticia, come è nostro costume renderla indifferentemente ad caduna persona225».
Notes de bas de page
1 Il presente intervento intende in primo luogo precisare lo spazio formalizzato in cui si intersecavano le azioni dei vari soggetti sociali e i diversi sistemi di valore, ovvero il risvolto istituzionale di pratiche e culture giudiziarie nelle periferie dello stato di Milano cui ho già riservato contributi più particolari (dedicati al pluralismo dei fori, ai tribunali ecclesiastici, alla cultura delle comunità, ai processi territoriali e identitari attivati dai meccanismi della giurisdizione), richiamati nelle note seguenti, cui rinvio pure per ulteriori riferimenti bibliografici.
2 A. Zorzi, «Justice», in A. Gamberini, I. Lazzarini (a cura di), The Italian Renaissance State, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, p. 490-514, e la bibliografia lì discussa.
3 G. Alessi, «Giustizia pubblica, private vendette. Riflessioni intorno alla stagione dell’infragiustizia», Storica, 39, 2007, p. 91-118.
4 V. l’obiezione a O. Raggio di M. Gentile, «Leviatano regionale o forma-stato composita? Sugli usi possibili di idee vecchie e nuove», Società e storia, 23, 2000, p. 565-567, nonché id., Terra e poteri. Parma e il Parmense nel ducato visconteo all’inizio del Quattrocento, Milano, UNICOPLI, 2001, cap. 3; id., «“Cum li amici et sequaci mei, qualli deo gratia non sono puochi”. Un aspetto della costituzione dei piccoli stati signorili del Parmense (XV secolo)», in R. Greci, D. Romagnoli (a cura di), Uno storico e un territorio: Vito Fumagalli e l’Emilia occidentale nel Medioevo, Bologna, CLUEB, 2005, p. 139-142; id., «Giustizia, protezione, amicizia: note sul dominio dei Rossi nel Parmense all’inizio del Quattrocento», in F. Cengarle, G. Chittolini, G. M. Varanini (a cura di), Poteri signorili e feudali nelle campagne dell’Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio, Firenze, Firenze University Press, 2005, p. 91-94; A. Gamberini, La città assediata. Poteri e identità politiche a Reggio in età viscontea, Roma, Viella, 2003, p. 110-124.
5 S. Reynolds, Kingdoms and Communities in Western Europe, 900-1300, Oxford, Clarendon Press, 1984, p. 58, 145-146, 152, 188; J. Gilissen, «Étude historique comparative des communautés rurales. Essai de synthèse générale», in Les communautés rurales, t. 5: Europe occidentale et Amérique. Synthèse générale, Parigi, Dessain et Tolra, 1987, p. 809-812. In J. Chiffoleau, C. Gauvard, A. Zorzi (a cura di), Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge, Roma, École française de Rome, 2007, si riserva ampia attenzione alla giustizia assicurata dai governi locali, ma limitatamente agli ambienti urbani; così, per l’Italia, in G. Chittolini, «Statuti e autonomie urbane. Introduzione», in id. (a cura di), Statuti, città, territori in Italia e Germania tra Medioevo ed età moderna, Bologna, Il Mulino, 1991, p. 32-40.
6 Nella storiografia dedicata al Mezzogiorno peninsulare e insulare la giurisdizione dell’università è un fatto noto (v. già N. F. Faraglia, Il comune nell’Italia meridionale [1100-1806], Napoli, s. n., 1883, p. 76 sq.; più recentemente, P. Corrao, «Gli ufficiali nel regno di Sicilia nel Quattrocento», Annali della Scuola normale superiore di Pisa. Quaderni, 4/1, 1997, p. 317, 319; B. Pasciuta, In regia curia civiliter convenire. Giustizia e città nella Sicilia tardomedievale, Torino, Giappichelli, 2003; F. Titone, Governments of the Universitates. Urban Communities in Sicily in the Fourteenth and Fifteenth Century, Turnhout, Brepols, 2009, cap. 3). Per un quadro dell’Italia centro-settentrionale, v. fra gli altri gli spunti e le proposte in A. Ventura, Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e Cinquecento, seconda edizione, Milano, UNICOPLI, 1993, p. 294-303 (le cui tinte fosche appaiono però datate); E. Fasano Guarini, «Alla periferia del granducato mediceo. Strutture giurisdizionali ed amministrative della Romagna Toscana sotto Cosimo I», Studi Romagnoli, 19, 1968 (estratto), p. 9-10; id., Lo stato mediceo di Cosimo I, Firenze, Sansoni, 1973, p. 39, 43-48; id., «Potere centrale e comunità soggette nel granducato di Cosimo I», Rivista storica italiana, 89, 1977, p. 505-506; id., «Considerazioni su giustizia, stato e società nel ducato di Toscana del Cinquecento», in Florence and Venice: Comparisons and Relations, t. 2: Cinquecento, Firenze, La Nuova Italia, 1980, p. 135-168; C. Povolo, «Aspetti e problemi dell’amministrazione della giustizia penale nella repubblica di Venezia. Secoli XVI-XVII», in G. Cozzi (a cura di), Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII), Roma, Jouvence, 1980, t. 1, p. 161, 176-192; G. M. Varanini, Il distretto veronese nel Quattrocento. Vicariati del comune di Verona e vicariati privati, Verona, Fiorini, 1980, p. 44, 86; C. Casanova, Comunità e governo pontificio in Romagna in età moderna, Bologna, CLUEB, 1981, p. 218 sq.; G. Cozzi, Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII, Torino, Einaudi, 1982, p. 280; R. Dondarini, Istituzioni, società, beni collettivi in un territorio in trasformazione: il Centopievese nei secoli XII-XV, Ferrara, Deputazione provinciale ferrarese di storia patria, 1988, p. 100; E. Grendi, Il Cervo e la repubblica. Il modello ligure di antico regime, Torino, Einaudi, 1993, p. 19, 25; A. Viggiano, Governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio dell’autorità sovrana nello stato veneto della prima età moderna, Treviso, Canova, 1993, p. 214-217; A. Barbero, «Politica e comunità contadina nel Piemonte medievale», Studi storici, 35, 1994, p. 38; A. Rossini, Le campagne bresciane nel Cinquecento. Territorio, fisco, società, Milano, Angeli, 1994, p. 50-51; S. Carocci, «Governo papale e città nello stato della chiesa. Ricerche sul Quattrocento», in S. Gensini (a cura di), Principi e città alla fine del Medioevo, Pisa, Pacini, 1996, p. 187; A. Dani, I comuni dello stato di Siena e le loro assemblee (secc. XIV-XVIII). I caratteri di una cultura giuridico-politica, Siena, Cantagalli, 1998, p. 69-70, 113; A. Zorzi, «La formazione e il governo del dominio territoriale fiorentino: pratiche, uffici, “costituzione materiale”», in id., W. J. Connell (a cura di), Lo stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti, Pisa, Pacini, 2001, p. 218; R. Braccia, Diritto della città, diritto del contado. Autonomie politiche e autonomie normative di un distretto cittadino, Milano, Giuffrè, 2004, p. 93-95, 101-102, 185-186, 191, 201-202, 208; C. Povolo, «La piccola comunità e le sue consuetudini», in Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle università di Siena e Sassari, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008, t. 2, p. 591-642; G. Chiodi, «Il giardino dei sentieri che s’incontrano. Processo penale e forme di giustizia nella terraferma veneta (secoli XVI-XVIII)», in Saggi in ricordo di Aristide Tanzi, Milano, Giuffrè, 2009, p. 96-97; L. Arcangeli, «“Come bosco et spelunca di latroni”. Città e ordine pubblico a Parma e nello stato di Milano tra Quattrocento e Cinquecento», in L. Antonielli (a cura di), Le polizie informali, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010, p. 74, 87.
7 A. Ceruti (a cura di), Liber statutorum consulum cumanorum iusticiae et negotiatorum, Torino, s. n., 1876, col. 84-85, cap. 215-216; G. Manganelli (a cura di), Statuti di Como del 1335. Volumen Magnum, Como, Nani, 1936, t. 1, p. 155, cap. 29; id. (a cura di), Statuti di Como del 1335. Volumen Magnum, Como, Nani, 1945, t. 2, p. 67, cap. 99; p. 115, cap. 218. Per una situazione particolare (in cui si consente il sequestro fino a 20 soldi nuovi), v. A. Ceruti (a cura di), Liber statutorum…, op. cit., col. 164, cap. 155. V. ancora M. Mangini (a cura di), Statuta civitatis et episcopatus Cumarum (1458), Varese, Insubria University Press, 2008, p. 118, cap. 21. Cfr. P. Grillo, «Comuni urbani e poteri locali nel governo del territorio in Lombardia (XII-inizi XIV secolo)», in L. Chiappa Mauri (a cura di), Contado e città in dialogo. Comuni urbani e comunità rurali nella Lombardia medievale, Milano, Cisalpino, 2003, p. 41-82; P. G. Nobili, «I contadi organizzati. Amministrazione e territorialità dei “comuni rurali” in quattro distretti lombardi (1210-1250 circa)», Reti Medievali. Rivista, 14/1, 2013, p. 27-29, 41-42.
8 A. Ceruti (a cura di), Liber statutorum…, op. cit., col. 89, cap. 234.
9 T. Salice, La Valchiavenna nel Duecento, Chiavenna, Centro di studi storici valchiavennaschi, 1997, p. 238 per la citazione, e passim; C. Becker, Il comune di Chiavenna nel XII e XIII secolo. L’evoluzione politico-amministrativa e i mutamenti sociali in un comune periferico lombardo, Chiavenna, Centro di studi storici valchiavennaschi, 2002, p. 114-118, 139-145 (che afferma l’autonomia dei chiavennaschi nella scelta del podestà, ma al contempo mostra la diretta dipendenza del borgo dal personale urbano e dall’alternanza dei partiti alla guida della città). Cfr. G. Bagliani, Il monastero di S. Abondio di Como dalle origini al 1239, tesi di laurea, Università degli Studi di Milano, 1971-1972, rel. G. Martini; M. Riva, Vita e proprietà del monastero di S. Abbondio di Como intorno alla metà del secolo XIII, tesi di laurea, Università degli Studi di Milano, 1971-1972, rel. G. Soldi Rondinini; M. Della Misericordia, Divenire comunità. Comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo Medioevo, Milano, UNICOPLI, 2006, p. 95-99.
10 L. Brentani, Codice diplomatico ticinese. Documenti e regesti, Lugano, Natale Mazzuconi, 1931, t. 2, p. 174-175, doc. 158; p. 206-208, doc. 162.
11 P. Schaefer, Il Sottoceneri nel Medioevo. Contributo alla storia del Medioevo italiano, Lugano, A cura del gruppo di Lugano dell’Associazione ex allievi della Scuola politecnica federale, 1954, cap. 4; L. Prosdocimi, «Problemi sulla formazione e sull’ordinamento del territorio di Como», in Atti e memorie del Secondo congresso storico lombardo, Milano, Cordani, 1938, p. 237-261; G. Chittolini, Città, comunità e feudi negli stati dell’Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI), Milano, UNICOPLI, 1996; A. Gamberini, Lo stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali, Milano, Angeli, 2005, p. 167-186, 208-209; M. Della Misericordia, Divenire comunità…, op. cit., p. 661-698; A. Moretti, Da feudo a baliaggio. La comunità delle pievi di Val Lugano nel XV e XVI secolo, Roma, Bulzoni, 2006, cap. 1; C. Storti Storchi, Scritti sugli statuti lombardi, Milano, Giuffrè, 2007, p. 226-242, 471-473; F. Del Tredici, «Lombardy under the Visconti and the Sforza», in A. Gamberini, I. Lazzarini (a cura di), The Italian Renaissance State, op. cit., p. 160 sq.; F. Pagnoni, Brescia viscontea (1337-1403). Organizzazione territoriale, identità cittadina e politiche di governo negli anni della prima dominazione milanese, Milano, UNICOPLI, 2013, p. 56-59. Cfr. P. Mainoni, A. Sala (a cura di), I «registri litterarum» di Bergamo (1363-1410). Il carteggio dei signori di Bergamo, Milano, UNICOPLI, 2003, p. 394-395 e passim.
12 E. Motta, «Lettere ducali dell’epoca viscontea», Periodico della Società storica per la provincia e antica diocesi di Como, 7, 1889, p. 207-208, doc. 26, cap. 2; p. 254, doc. 190; id., «Lettere ducali dell’epoca viscontea», Periodico della Società storica per la provincia e antica diocesi di Como, 9, 1892, p. 40, doc. 323, n. 2; p. 75, doc. 451; p. 76, doc. 454; id., «Lettere ducali dell’epoca viscontea», Periodico della Società storica per la provincia e antica diocesi di Como, 12, 1897, p. 85, doc. 620; p. 144, doc. 767; G. Rovelli, Storia di Como, Como, Meroni, 1802, t. 3/1, p. 45, 319-321 ( «la nostra città […] spogliata successivamente ora di una, ed ora di altra parte di sua giurisdizione era ormai divenuta un tronco senza membri»).
13 A. Menniti Ippolito, «“Providebitur sicut melius videbitur”. Milano e Venezia nel Bresciano nel primo ’400», Studi Veneziani, 8, 1984, p. 37-76; id., «La dedizione di Brescia a Milano (1421) e a Venezia (1427): città, sudditi e distretto nello stato regionale», in G. Cozzi (a cura di), Stato, società…, op. cit., t. 2, p. 17-58; I. Pederzani, Venezia e lo «stado de Terraferma». Il governo delle comunità nel territorio bergamasco (secc. XV-XVIII), Milano, Vita e pensiero, 1992, p. 41-61; G. M. Varanini, «La tradizione statutaria nella Valle Brembana nel Tre-Quattrocento e lo statuto della Valle Brembana superiore nel 1468», in M. Cortesi (a cura di), Gli statuti della Valle Brembana superiore del 1468, Bergamo, Centro documentazione beni culturali, 1994, p. 18-19, 25 sq. (cfr. ibid., p. 366); A. Rossini, Le campagne bresciane…, op. cit., p. 44-51; S. Rota, «Le istituzioni comunali e di valle nel Quattrocento», in Gandino e la sua valle. Studi storici dal Medioevo all’età moderna, Villa di Serio, Villadiseriane, 1993, p. 90-97; A. Poloni, «Ista familia de Fine audacissima, presumptuosa et litigiosa ac rixosa». Una lite tra la comunità di Onore e i da Fino nella Val Seriana superiore degli anni ’60 del Quattrocento, Fino del Monte, Comune di Fino del Monte, 2009, p. 20-21.
14 I. Piantoni, Aspetti e problemi di una comunità di valle: la Valcamonica nella prima metà del secolo XVII, tesi di laurea, Università degli Studi di Milano, 1995-1996, rel. L. Arcangeli, p. 100 sq., 133 sq.; D. Montanari, Quelle terre di là dal Mincio. Brescia e il contado in età veneta, Brescia, Grafo, 2005, p. 161 sq. Cfr. A. Viggiano, Governanti e governati…, op. cit., p. 211.
15 Statuta districtus Leminis et pertinentiarum, Bergamo, s. n., s. d., p. 20-21, cap. 16; Statuti della Valle Seriana superiore, Bergamo, s. n., 1769, p. 198, cap. 237 [ora abbreviato Statuti della Valle Seriana]; U. Vaglia (a cura di), Statuti rurali di Anfo, Darfo e Darzo, Brescia, Ateneo di Brescia, 1969 (supplemento ai Commentari dell’Ateneo di Brescia), p. 27; B. Nogara, R. Cessi, G. Bonelli (a cura di), Statuti rurali bresciani del secolo XIV (Bovegno, Cimmo ed Orzinuovi), Milano, Hoepli, 1927, p. 47, cap. 61, p. 180; G. Zanetti, Statuti di Bagolino. Statuta primaeva et antiquissima communitatis Bagolini primitus correcta anno domini MCDLXXIII. Contributo alla storia delle fonti, Brescia, Ateneo di Brescia, 1935 (supplemento ai Commentari dell’Ateneo di Brescia), p. 80-82, cap. 47-48; p. 87, cap. 66; p. 99-100, cap. 115; p. 101, cap. 120; p. 102, cap. 122; p. 103-104, cap. 127. Cfr. G. Chittolini, «La validità degli statuti cittadini nel territorio (Lombardia, sec. XIV-XV)», Archivio storico italiano, 160, 2002, p. 47-78.
16 L. Moroni Stampa, G. Chiesi (a cura di), Ticino ducale. Il carteggio e gli atti ufficiali, Bellinzona, Stato del Cantone Ticino, 1995, t. 2/3, p. 182, doc. 2011 [ora abbreviato TD]; Archivio di stato di Milano, Carteggio Sforzesco, 1153, 1491.12.18 [ora abbreviato ASMi, CS]. Cfr. G. P. Massetto, Un magistrato e una città nella Lombardia spagnola. Giulio Claro pretore a Cremona, Milano, Giuffrè, 1985, p. 183-184, 196; D. S. Chambers, T. Dean, Clean Hands and Rough Justice. An Investigating Magistrate in Renaissance Italy, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1997, p. 34.
17 M. Mangini (a cura di), Statuta civitatis…, op. cit., p. 183, cap. 216.
18 Missive (edizione parziale dei registri delle missive conservati in ASMi, diretta da C. Paganini, consultabile all’indirizzo http://www.lombardiabeniculturali.it/missive/registri), 10, doc. 751; TD, t. 2/2, p. 522-523, doc. 1507.
19 ASMi, CS, 781, 1470.10.20.
20 TD, t. 2/1, p. 545, doc. 642.
21 ASMi, CS, 1153, 1491.12.18; Comuni, 34, Domodossola, 1499.02.09, 1499.02.13.
22 P. Mainoni, A. Sala (a cura di), I «registri litterarum» di Bergamo…, op. cit., p. 403-404. Cfr. D. Andreozzi, Nascita di un disordine. Una famiglia signorile e una valle piacentina tra XV e XVI secolo, Milano, UNICOPLI, 1993, p. 259.
23 E. Motta, «Lettere ducali…», op. cit., p. 138-139, doc. 744.
24 ASMi, CS, 718, 1452.02.04-07.
25 Ibid., 1153, 1492.08.12.
26 Ibid., 783, 1478.05.09.
27 ASMi, CS, 1157, 1497.10.30.
28 M. Della Misericordia, «Giudicare con il consenso. Giustizia vescovile, pratiche sociali e potere politico nella diocesi di Como nel tardo Medioevo», Archivio storico ticinese, 38, 2001, p. 198 sq.
29 TD, t. 1/3, p. 545, doc. 2062.
30 ASMi, CS, 720, 1460.12.04. Cfr. E. Canobbio, «Tra lago e pianura: Campione in età visconteo-sforzesca (secoli XIV-XV)», in F. Mena (a cura di), Storia di Campione dall’VIII secolo ai nostri giorni, Milano, Skira, 2007, p. 53-54.
31 ASMi, CS, 1157, 1496.08.15.
32 V. Gilardoni, «Per una rilettura degli statuti rustici della Lombardia prealpina. Gli statuti medievali di Brissago nelle volgarizzazioni del Sei e del Settecento», Archivio storico ticinese, 19, 1978, p. 191-192, cap. 128.
33 G. Chiesi, «Fonti per la storia amministrativa. Le provvisioni del Consiglio di Bellinzona. 1430-1500», appendice in Archivio storico ticinese, 30-31, 1993-1994, p. 58, doc. 590 (ringrazio l’editore per avermi fornito la trascrizione dell’originale, da cui sono tratte le citazioni).
34 È un capitolo della reformatio in Archivio storico del comune di Bormio [ora abbreviato ASCB], Inventario dei beni del contado di Bormio, fol. 119 r-132 r, 1548.01.19-1549.01, fol. 130 v.
35 TD, t. 2/2, p. 463, doc. 1417.
36 G. Chiesi, «Fonti per la storia amministrativa…», op. cit., p. 67, doc. 693.
37 Archivio di stato di Sondrio, Archivio notarile [ora abbreviato ASSo, AN], 101, fol. 76 v-77 v, 1423.11.27; 122, fol. 185 r-187 v, 1449.01.01. Gli statuti potevano in alternativa incaricare dell’identificazione dei fondi contesi i consoli, tenuti a «informarsi da vecchi di ciò informati» (D. Zoia [a cura di], Statuti ed ordinamenti di Valchiavenna, Sondrio, Credito valtellinese, 1999, p. 147, cap. 163/164).
38 G. Di Renzo Villata, «La vita del diritto nella Milano del tardo Quattrocento», in Milano nell’età di Ludovico il Moro, Milano, Comune di Milano, 1983, t. 1, p. 156; M. Della Misericordia, Divenire comunità…, op. cit., p. 246-247.
39 ASMi, CS, 1157, 1496.08.15. V. anche ibid., 784, 1480.02.15; 1156, 1494.01.20. Cfr. P. Salvadori, Dominio e patronato. Lorenzo dei Medici e la Toscana nel Quattrocento, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2000, p. 111-112.
40 L. Martone, Arbiter-arbitrator. Forme di giustizia privata nell’età del diritto comune, Napoli, Jovene, 1984; A. Lattes, Gli statuti di Lugano e del suo lago, Milano, Cogliati, 1908, p. 57; E. Anderloni (a cura di), Statuti dei laghi di Como e di Lugano dei sec. XIII e XIV, t. 1: Averrara e Val Taleggio, Dervio e Corenno, Valsassina, Roma, Ermanno Loescher, 1913, p. 23, cap. 10. Archivio storico del comune di Grosio [ora abbreviato ASCG], Cause e liti, 41, fasc. 3, 1533.02.01: un procuratore giudiziario invocò gli statuti di Valtellina tam nova quam vetera, che avrebbero vietato di reclamare la nullità di arbitrati inter vicinos.
41 Cfr. M. Bicchierai, Ai confini della repubblica di Firenze. Poppi dalla signoria dei conti Guidi al vicariato del Casentino, Firenze, Olschki, 2005, p. 296; O. Niccoli, Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento, Roma/Bari, Laterza, 2007, p. 78.
42 G. Rovelli, La castellanza di Sonvico, Massagno, Tipografia St’Agostino, 1927, p. 213, cap. 85.
43 Ibid., p. 185, cap. 2 (cfr. A. Lattes, Gli statuti di Lugano…, op. cit., p. 66); T. Bertamini, Storia di Villadossola. Testo e documenti, Domodossola, Ed. di Oscellana, 1976, p. 406, cap. 30 (da dove è tratta l’espressione citata).
44 Conosco casi che riguardano Morbegno, Bormio, il Terziere superiore della Valtellina, Bellinzona e le Valli Ambrosiane, che vanno dalle liti confinarie alla contrastata condivisione delle acque fra un mugnaio e un fabbro: ASSo, AN, 68, fol. 107 r-v, 1414.06.26; ASMi, Missive, 206 bis, fol. 5 v-6 v, 1497.03.10; ASCG, Pergamene, 358, 1510.06.25 (1534.04.13); ASCB, Quaterni consiliorum [ora abbreviato QC], 7, 1522.07.08; Materiali e documenti ticinesi, t. 3: Blenio, Bellinzona, s. n., 1980 et sq., p. 1334-1337, doc. 556 [ora abbreviato Blenio]; TD, t. 1/3, p. 174, doc. 1542.
45 ASMi, CS, 1157, 1497.05.21; ASCB, QC, 5, 1513.04.29; 7, 1522.05.26, 1526.01.16 e 25.
46 È il caso di Grosio: ASSo, AN, 417, fol. 17 r-v, 1483.03.08; 1051, fol. 84 v-87 r, 1531.09.04-05; ASCG, Pergamene, 298, 1513.09.22.
47 Materiali e documenti ticinesi, t. 1: Leventina, Bellinzona, s. n., 1975 et sq., p. 1461-1464, doc. 766-767 [ora abbreviato Leventina].
48 ASSo, AN, 379, fol. 547 r, 1487.09.21; ASCG, Pergamene, 358, 1534.04.13; Staatsarchiv Graubünden (Coira) [ora abbreviato SAGr], Veltliner Akten, A B IV 8 a/2, p. 297-307, 1537.08.03.
49 Una ricca casistica è in Leventina, p. 143-148, doc. 115-116; p. 416-417, doc. 322; p. 447-448, doc. 337; p. 490, 496, doc. 359; p. 770-771, doc. 496; p. 1595-1599, doc. 833; Blenio, p. 781- 783, doc. 341; p. 947-954, doc. 399-400; p. 1029-1031, doc. 436; Materiali e documenti ticinesi, t. 2: Riviera, Bellinzona, s. n., 1978 et sq. [ora abbreviato Riviera], p. 474-476, doc. 294. V. anche sopra, n. 48.
50 ASMi, CS, 1632, 1494.05.30; Comuni, 60, Morbegno, 1494.07.07. Cfr. Blenio, p. 1198-1206, doc. 507-508; ASSo, AN, 52, fol. 103 r-105 r, 1392.04.28-05.06; ASCG, Cause e liti, 41, fasc. 3, 1510.03.01, 1510.06.25 (1533.03.01).
51 A. Zorzi, «I conflitti nell’Italia comunale. Riflessioni sullo stato degli studi e sulle prospettive di ricerca», in id. (a cura di), Conflitti, paci e vendette nell’Italia comunale, Firenze, Firenze University Press, 2009, p. 35. È significativo che, per converso, in un’area di più accentuato isolamento sociale dell’individuo, le paci non implicassero il gruppo degli amici e parenti: F. Del Tredici, «Loci, comuni, homines. Il linguaggio della bassa pianura milanese nella prima metà del Quattrocento», in A. Gamberini, G. Petralia (a cura di), I linguaggi politici nell’Italia del Rinascimento (secoli XIV-XV), Roma, Viella, 2007, p. 277.
52 D. Zoia (a cura di), Statuti ed ordinamenti di Valchiavenna, op. cit., p. 184-185, cap. 67. Cfr. id. (a cura di), Li magnifici signori delle Tre eccelse leghe. Statuti ed ordinamenti di Valtellina nel periodo grigione, Sondrio, L’officina del libro, 1997, p. 168-169, cap. 85.
53 ASMi, CS, 782, 1471.06.11.
54 Ibid., 720, 1465.02.01. Cfr. ibid., 1465.01.31; M. Della Misericordia, «Decidere e agire in comunità nel XV secolo (un aspetto del dibattito politico nel dominio sforzesco)», in A. Gamberini, G. Petralia (a cura di), I linguaggi politici…, op. cit., p. 328.
55 ASMi, CS, 1153, 1492.05.06.
56 Ibid., 784, 1480.02.19, 1481.08.12. Cfr. S. Leprai, Il governo del disordine ai confini di uno stato. Borgotaro e gli Sforza (1467-1488), Bologna, CLUEB, 2011, p. 171.
57 A. Ceruti (a cura di), Liber statutorum…, op. cit., col. 255, cap. 478; G. Manganelli (a cura di), Statuti di Como del 1335…, op. cit., t. 1, p. 82-83, cap. 149; M. Mangini (a cura di), Statuta civitatis…, op. cit., p. 93, cap. 85; p. 112, cap. 11; p. 123-124, cap. 35-36; A. Heusler (a cura di), Die Statuten von Lugano von 1408-1434 und 1441, Basilea, Reich, 1894, p. 134, cap. 12; p. 138, cap. 25; D. Zoia (a cura di), Teglio: terra dell’arcivescovo. Statuti ed ordini della castellanza e del comune di Teglio, Teglio, Centro Tellino di Cultura, 1996, p. 82, cap. 29-30; ASCB, Quaterni inquisitionum [ora abbreviato QI; i registri più antichi attendono ancora una collocazione definitiva], 1488.01.29, 1499.10.06.
58 A. Ceruti (a cura di), Liber statutorum…, op. cit., col. 215, cap. 336; M. Mangini (a cura di), Statuta civitatis…, op. cit., p. 112, cap. 11; p. 157, cap. 145; A. Heusler (a cura di), Die Statuten von Lugano…, op. cit., p. 138, cap. 25-26; p. 170, cap. 107; R. Tognina, Origine e sviluppo del comun grande di Poschiavo e Brusio, Poschiavo, Menghini, 1975, p. 103-104.
59 G. Zanetti, Statuti di Bagolino…, op. cit., p. 80-81, cap. 47.
60 G. Rovelli, La castellanza di Sonvico, op. cit., p. 214, cap. 90.
61 O. Belotti, P. Oscar (a cura di), Statuto di Costa Volpino. 1488, Bergamo, Centro documentazione beni culturali, 1994, p. 43, cap. 112. V. già A. Tiraboschi, «Cenni intorno alla Valle Gandino ed ai suoi statuti», Archivio storico lombardo, 7, 1880, p. 27-28. Ad Averara e in Val Taleggio alcuni uomini «de li meliori de le dite terre» erano «elezudi sopra le discordie» dal vicario visconteo (E. Anderloni [a cura di], Statuti dei laghi di Como…, op. cit., p. 22, cap. 7). Cfr. P. Grillo, «L’età sabauda», in R. Comba (a cura di), Storia di Cuneo e del suo territorio. 1198-1799, Cuneo, Editrice artistica piemontese, 2002, p. 141-142; id., «Comunità e signori nel Saluzzese nell’età di Ludovico I», in R. Comba (a cura di), Ludovico I marchese di Saluzzo. Un principe tra Francia e Italia (1416-1475), Cuneo, Società per gli studi storici archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, 2003, p. 220; M. Bicchierai, Ai confini della repubblica di Firenze…, op. cit., p. 296.
62 L. Martinelli, S. Rovaris (a cura di), Statuta seu leges municipales communitatis Burmii tam civiles quam criminales – Statuti ossia leggi municipali del comune di Bormio civili e penali, Sondrio, Banca Piccolo Credito Valtellinese, 1984, p. 324-328, cap. 12. Lo statuto è applicato in QC e QI, passim.
63 T. Salice, La Valchiavenna nel Duecento, op. cit., p. 425; ASMi, CS, 784, 1480.02.15; 1156, 1493.08.11; ASCB, QC, 5, 1514.01.02; ASSo, AN, 616, fol. 481 r-v, 1540.04.03.
64 ASMi, Comuni, 87, Valtellina, 1481.07.27.
65 Ibid., CS, 783, 1477.07.30.
66 Ibid., Comuni, Bormio, 12, s. d. [1476-1477].
67 Ibid., CS, 720, 1460.12.04; 784, 1480.02.15; 1156, 1494.01.20.
68 Per alcuni spunti, D. Balestracci, «Signorie, comunità e città. Le autonomie nella Toscana medievale (XIII-XV secolo)», in R. Dondarini (a cura di), La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del Medioevo, Cento, s. n., 1995, p. 185-205.
69 ASSo, AN, 376, fol. 427 v-428 v, 1475.01.04.
70 P. Conti, Memorie storiche della Vall’Intelvi. Arte, ingegno, patriottismo degli Intelvesi, Como, Longatti, 1896, p. 237.
71 Archivio parrocchiale di Grosotto, Statuta communis Grosubti Vallistellinae [ora abbreviato APG, Statuta Grosubti], cap. 69, 72. Alcune competenze hanno natura più particolare e occasionale. In Valcamonica i deputati all’osservanza degli statuti avevano la responsabilità di condannare gli altri magistrati dell’università contrafatientes legibus (Museo camuno [Breno], Raccolta Putelli [ora abbreviato RP], Registri, 1, fol. 62 r, 1493.12.29). Una delegazione del Consiglio di Bellinzona tentò di risolvere la lite per i prati comunali fra gli abitanti di due contrade che li tenevano a livello (non fu però ben accetta, tanto che i vicini ricorsero al podestà) (G. Chiesi, «Fonti per la storia amministrativa…», op. cit., p. 39-45, doc. 379, 410, 416, 436).
72 G. Alvazzi, Statuta Vallis Diverii, Novara, Cattaneo, 1943, p. 21, cap. 12.
73 T. Di Liebenau (a cura di), «Le ordinazioni daziarie di Como nel XIV secolo (da un codice lucernese)», Periodico della Società storica per la provincia e antica diocesi di Como, 5, 1885, p. 244.
74 ASMi, CS, 1153, 1491.04.13; 1156, 1494.01.13.
75 A. Lattes, Gli statuti di Lugano…, op. cit., p. 55-57; G. Chittolini, Città, comunità e feudi…, op. cit., p. 134-135; C. Storti Storchi, «Consuetudini e statuti. Un itinerario sul fondamento delle autonomie tra prassi e scienza giuridica nella Lombardia nord-occidentale tra Verbano e Val Sesia», in F. Ferri (a cura di), Gli statuti del Verbano, Varese, Insubria University Press, 2006, p. 34, 39, 43, 54-55, 60. Per altre realtà, v. G. Chittolini, Città, comunità e feudi…, op. cit., p. 49, 120-122; C. Storti Storchi, Diritto e istituzioni a Bergamo dal comune alla signoria, Milano, Giuffrè, 1984, p. 388, 393; id., Scritti sugli statuti lombardi, op. cit., p. 77-79, 310, 396, 411, 419, 496 sq.; E. Roveda, «Le istituzioni e la società in età visconteo-sforzesca», in Storia di Pavia, Pavia, Banca del Monte di Pavia, 1992, t. 3/1, p. 59; A. Gamberini, Lo stato visconteo. Linguaggi politici…, op. cit., p. 221; M. Di Tullio, La ricchezza delle comunità. Guerra, risorse e cooperazione nella Geradadda del Cinquecento, Venezia, Marsilio, 2011, p. 63-64.
76 Leventina, p. 1453-1455, doc. 762. Cfr. K. Meyer, Blenio e Leventina da Barbarossa a Enrico VII. Un contributo alla storia del Ticino nel Medioevo, Bellinzona, Salvioni, 1977, p. 93-126, 144-151; E. Pozzi-Molo, L’amministrazione della giustizia nei baliaggi appartenenti ai cantoni primitivi: Bellinzona, Riviera, Blenio e Leventina, Bellinzona, Grassi, 1953.
77 Leventina, p. 187-188, doc. 157; p. 199-200, doc. 162; p. 1802, doc. 905; p. 1966-1973, doc. 946; p. 2207-2210, doc. 1107; p. 2517-2519, doc. 1118.
78 Ibid., p. 750-751, doc. 486.
79 Ibid., p. 2152-2154, doc. 990.
80 Ibid., p. 1348-1350, doc. 716-717; p. 1490-1499, doc. 780-781.
81 Blenio, p. 1169-1171, doc. 494.
82 Leventina, p. 2438-2441, doc. 1087.
83 TD, t. 2/3, p. 42, doc. 1818; t. 3/1, p. 404-406, doc. 438; Riviera, p. 519-520, doc. 326-327; p. 861-864, doc. 465; p. 1197-1198, doc. 576; G. Chittolini, Città, comunità e feudi…, op. cit., p. 135, n. 24.
84 E. Motta, «Gli statuti di Biasca dell’anno 1434», Bollettino storico della Svizzera italiana, 22, 1900, p. 45, cap. 34. Il consolidamento delle prerogative comunitarie può essere seguito anche grazie a Riviera, p. 203-204, doc. 115; p. 301-304, doc. 185; p. 330-332, doc. 196.
85 TD, t. 1/3, p. 357, doc. 1800. Cfr. A. Lattes, Gli statuti di Lugano…, op. cit., p. 55; P. Schaefer, Il Sottoceneri nel Medioevo…, op. cit., p. 345.
86 TD, t. 2/2, p. 435, doc. 1377.
87 Ibid., t. 2/2, p. 212, doc. 1083; Riviera, p. 851-853, doc. 462 (per la situazione già nel 1440).
88 G. Chiesi, «Fonti per la storia amministrativa…», op. cit., p. 70, doc. 716.
89 E. Pozzi-Molo, L’amministrazione della giustizia…, op. cit., p. 96, 127-128, 135-138.
90 G. Wielich, «Il Locarnese negli ultimi tre secoli del Medioevo. Parte seconda: la storia interna», Archivio storico ticinese, 11, 1970, p. 227, 230. V. anche ibid., p. 249, per le competenze civili dei consoli dei comuni.
91 L. Brentani, Codice diplomatico ticinese…, op. cit., p. 234-250, doc. 178, 181-182.
92 TD, t. 2/3, p. 545, doc. 2472; ASMi, CS, 1632, s. d.
93 G. Rovelli, La castellanza di Sonvico, op. cit., p. 26, 29, 126-128, doc. 69, 81. V. anche gli interventi effettivi documentati ibid., p. 129-131, doc. 86, 99. Cfr. P. Schaefer, Il Sottoceneri nel Medioevo…, op. cit., p. 352.
94 G. Rovelli, La castellanza di Sonvico, op. cit., p. 182, cap. 1; p. 183-185, cap. 2; p. 189-190, cap. 13; p. 193, cap. 24; p. 214, cap. 87, 89; p. 216, cap. 102; p. 223-224, cap. 131 e passim. Cfr. A. Lattes, Gli statuti di Lugano…, op. cit., p. 55; G. Ostinelli-Lumia, «“Pro capitulando cum prelibatis dominis nostris”. Privilegi, capitoli e concessioni negli anni della conquista confederata (Locarno, Lugano, Mendrisio, 1512-1514)», Archivio storico ticinese, 44, 2007, p. 11 sq., per la negoziazione fra le comunità ticinesi e le autorità confederate; O. Weiss, Il Ticino del periodo dei baliaggi, Locarno, s. n., 1998, p. 94-106, per gli esiti di lungo periodo.
95 Ad es. gli statuti di Bovegno del 1341 stabilivano che il vicario (o rettore o console) non potesse disporre la stima e la consegna dei beni del debitore a favore del creditore senza l’autorità del Consiglio (B. Nogara, R. Cessi, G. Bonelli [a cura di], Statuti rurali bresciani…, op. cit., p. 38-39, cap. 33).
96 M. Della Misericordia, «Foresteri mal ricolti da questa comunità. Giustizia, identità locale ed esclusione a Bormio nel Quattrocento», Bollettino storico alta Valtellina, 13, 2010, p. 87-91 e passim, per l’analisi di tutti i temi affrontati nel presente lavoro in questa realtà particolare.
97 E. Besta, Bormio antica e medioevale e le sue relazioni con le potenze finitime, Milano, Giuffrè, 1945, doc. 8, p. 239, § 15; p. 241, § 28.
98 D. Zoia (a cura di), Teglio: terra dell’arcivescovo…, op. cit., p. 134-135, cap. 62-63; p. 142-143, cap. 6.
99 Ibid., p. 67-69, cap. 37, 39-41.
100 Li Statuti, le ordinationi et leggi municipali de la terra et territorio di Poschiavo, Poschiavo, s. n., 1550 [ora abbreviato Statuti di Poschiavo], fol. 82 r-83 r, cap. 70-71, fol. 96 v-97 v; R. Tognina, Origine e sviluppo del comun…, op. cit., p. 151-152. La sentenza del 1542, pur non menzionando gli accoladri, riserva gli appelli ad un collegio locale. Cfr. U. Vaglia (a cura di), Statuti rurali di Anfo…, op. cit., p. 27; A. Lattes, Gli statuti di Lugano…, op. cit., p. 55, 66; P. Grillo, «L’età sabauda», op. cit., p. 142.
101 D. Zoia (a cura di), Teglio: terra dell’arcivescovo…, op. cit., p. 68, cap. 38.
102 ASSo, AN, 68, fol. 105 r, 1414.05.09.
103 Ibid., fol. 150 r-152 r, 1414.12.24.
104 M. Mangini, «“Con promessa e titolo di confederatione”. Documenti e forme della memoria della prima fase di governo delle Tre leghe in Valtellina», in F. Hitz, A. Corbellini (a cura di), 1512. I Grigioni in Valtellina, Bormio e Chiavenna, Sondrio, Società storica valtellinese, 2012, p. 84, 1512.07.02; p. 85, 1513.04.24, 1513.05.08-11.
105 C. G. Fontana, Selva o sia raccolta istorica d’avvenimenti seguiti nella Valtellina e contadi vicini (1749), Sondrio, Società storica valtellinese, 1985, p. 85-87; M. Mangini, «“Con promessa e titolo di confederatione”. Documenti…», op. cit., p. 85, 1513.04.24, 1513.11.29; G. Scaramellini, «A cinquecento anni dai controversi eventi del 1512-13. Dalle visioni storiografiche tradizionali alle interpretazioni più recenti», Bollettino della Società storica valtellinese, 65, 2012, p. 112-113; ASSo, AN, 667, fol. 140 r, 1513.05.25.
106 M. Mangini, «“Con promessa e titolo di confederatione”. Documenti…», op. cit., p. 85, 1513.04.24, 1513.05.12, 1513.12.18.
107 SAGr, Veltliner Akten, A.B.IV.8 a/2, p. 79, 1518.06.13. Cfr. ASMi, Comuni, 87, Valtellina, s. d.; ASSo, AN, 517, fol. 256 r, 1491.12.09. Antonio pare il membro più conciliante dell’agnazione che su Fusine esercitava un’influenza di stampo signorile; in particolare gli anni successivi furono segnati da un duro conflitto tra le parti (M. Della Misericordia, «La mediazione giudiziaria dei conflitti sociali alla fine del Medioevo: tribunali ecclesiastici e resistenza comunitaria in Valtellina», in M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi [a cura di], Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo Medioevo ed età moderna, Bologna, Il Mulino, 2001, p. 149-158).
108 SAGr, Veltliner Akten, A.B.IV.8 a/2, p. 29, 1514.
109 Circa i temi trattati di seguito, v. G. Chittolini, «L’onore dell’officiale», Quaderni milanesi, 17-18, 1989, p. 5-55; G. Di Renzo Villata, «La vita del diritto…», op. cit., p. 161-162; F. Leverotti, «Gli officiali del ducato sforzesco», Annali della Scuola normale superiore di Pisa. Quaderni, 4/1, 1997, p. 34-36, 46-51; C. Storti Storchi, Scritti sugli statuti lombardi, op. cit., p. 145-146, 250-256. V. anche E. Roveda, «Istituzioni politiche e gruppi sociali nel Quattrocento», in G. Chittolini (a cura di), Metamorfosi di un borgo. Vigevano in età visconteo-sforzesca, Milano, Angeli, 1992, p. 71-73, 98-102; P. Grillo, «Istituzioni e società fra XII e XV secolo», in E. Cau, P. Paoletti, A. A. Settia (a cura di), Storia di Voghera, t. 1: Dalla preistoria all’età viscontea, Voghera, EDO-Edizioni Oltrepò, 2003, p. 187-191. Per un panorama italiano sui meccanismi di nomina dei podestà, la durata degli uffici, gli emolumenti, i collaboratori, le modalità di rimostranza e ricusazione da parte dei sudditi, il sindacato, il rapporto con i poteri arbitrari del commissario, v. F. Leverotti (a cura di), Annali della Scuola normale superiore di Pisa. Quaderni, 4/1: Gli officiali negli stati italiani del Quattrocento, 1997; G. Castelnuovo, «Uffici e ufficiali nell’Italia del basso Medioevo (metà Trecento-fine Quattrocento)», in F. Salvestrini (a cura di), L’Italia alla fine del Medioevo: i caratteri originali nel quadro europeo, Firenze, Firenze University Press, 2006, t. 1, specialmente p. 318-326; id., «Offices and Officials», in A. Gamberini, I. Lazzarini (a cura di), The Italian Renaissance State, op. cit., p. 368-384. Cfr. pure P. Grillo, «La monarchia lontana: Cuneo angioina», in R. Comba (a cura di), Storia di Cuneo…, op. cit., p. 72-75; id., «L’età sabauda», op. cit., p. 130-134; B. Del Bo, Uomini e strutture di uno stato feudale. Il marchesato di Monferrato (1418-1483), Milano, Edizioni universitarie di lettere economia diritto, 2009, p. 145.
110 ASMi, Missive, 25, fol. 25 r, 1454.09.19.
111 Ibid., CS, 783, 1476.01.08.
112 Ibid., 720, 1463.01.12. Cfr. G. Scarabello, «Nelle relazioni dei rettori veneti in Terraferma. Aspetti di una loro attività di mediazione tra governanti delle città suddite e governo della dominante», in Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori, Milano, Giuffrè, 1981, p. 485-491; W. J. Connell, «Il commissario e lo stato territoriale fiorentino», Ricerche storiche, 18, 1988, p. 607-608; A. Zorzi, «Giusdicenti e operatori di giustizia nello stato territoriale fiorentino del XV secolo», Ricerche storiche, 19, 1989, p. 536-538; id., «Gli ufficiali territoriali dello stato fiorentino (secc. XIV-XV)», Annali della Scuola normale superiore di Pisa. Quaderni, 4/1, 1997, p. 195-198; M. Folin, «Note sugli officiali negli stati estensi (secoli XV-XVI)», Annali della Scuola normale superiore di Pisa. Quaderni, 4/1, 1997, p. 123; A. Gamberini, La città assediata…, op. cit., p. 27-37, 40-54; G. Lorenzoni, Conquistare e governare la città. Forme di potere e istituzioni nel primo anno della signoria viscontea a Bologna (ottobre 1350-novembre 1351), Bologna, CLUEB, 2008, specialmente p. 108-136; F. Pagnoni, Brescia viscontea (1337-1403)…, op. cit., p. 102-111. È un ripensamento che interessa anche un ufficiale che non appartiene alla tradizione comunale, quale il capitano nelle città del Mezzogiorno: A. Airò, La scrittura delle regole. Politica e istituzioni a Taranto nel Quattrocento, tesi di dottorato di ricerca, Università degli Studi di Firenze, 2005, p. 160-165, 199-200 (cfr. C. Massaro, «Città e territorio nella contea di Lecce», in G. Vitolo [a cura di], Città e contado nel Mezzogiorno tra Medioevo ed età moderna, Salerno, Laveglia, 2005, p. 234-238; G. Vitolo, «Linguaggi e forme del conflitto politico nel Mezzogiorno angioino-aragonese», in G. Petti Balbi, G. Vitolo [a cura di], Linguaggi e pratiche del potere. Genova e il regno di Napoli tra Medioevo ed età moderna, Salerno, Laveglia, 2007, p. 60-61); F. Titone, «Aragonese Sicily as a Model of Late Medieval State Building», Viator, 44/1, 2013, p. 217-249.
113 ASMi, CS, 784, 1483.03.10.
114 Ibid., 783, 1477.02.02. Cfr. TD, t. 1/1, p. 285, doc. 413.
115 G. Scaramellini, Le fortificazioni sforzesche in Valtellina e Valchiavenna, Chiavenna, Centro di studi storici valchiavennaschi, 2000, p. 379, doc. 339. Cfr. ibid., p. 480, doc. 542.
116 ASMi, CS, 1157, 1496.07.06.
117 TD, t. 1/1, p. 285, doc. 414.
118 Ibid., t. 1/2, p. 322-323, doc. 1096; G. Scaramellini, Le fortificazioni sforzesche…, op. cit., p. 414, doc. 399; ASSo, AN, 517, fol. 185 r-v, 1490.12.18.
119 T. Salice, La Valchiavenna nel Duecento, op. cit., p. 111, 137, 166, 247, 277, 283, 288, 292, 312, 327, 331-332, 354, 419, 453-454, 487.
120 ASMi, CS, 784, 1479.01.01.
121 TD, t. 1/3, p. 18, doc. 1303; t. 2/2, p. 350, doc. 1263.
122 Sul profilo comunale del podestà, v. J.-C. Maire Vigueur (a cura di), I podestà dell’Italia comunale. Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec.-metà XIV sec.), Roma, École française de Rome, 2000. Sulla sua trasformazione, P. Grillo, «La selezione del personale politico: podestà e vicari nelle signorie sovracittadine a cavallo fra Due e Trecento», in M. Vallerani (a cura di), Tecniche di potere nel tardo Medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia, Roma, Viella, 2010, p. 25-51, nonché R. Comba (a cura di), Gli Angiò nell’Italia nord-occidentale (1259-1382), Milano, UNICOPLI, 2006. Sulla sua perdurante ambivalenza, G. M. Varanini, «Istituzioni, politica e società nel Veneto (1329-1403)», in A. Castagnetti, G. M. Varanini (a cura di), Il Veneto nel Medioevo. Le signorie trecentesche, Verona, Banca popolare di Verona, 1995, p. 48-50; id., «Gli ufficiali veneziani nella Terraferma veneta quattrocentesca», Annali della Scuola normale superiore di Pisa. Quaderni, 4/1, 1997, p. 162; M. Folin, «Note sugli officiali…», op. cit., p. 106-107; G. Castelnuovo, «Uffici e ufficiali nell’Italia…», op. cit., p. 317-318.
123 Cfr. G. Chittolini, Città, comunità e feudi…, op. cit., p. 47-49, 115, 120; F. Cengarle, Immagine di potere e prassi di governo. La politica feudale di Filippo Maria Visconti, Roma, Viella, 2006, p. 37-44, 73-78, 121-128; C. Storti Storchi, Scritti sugli statuti lombardi, op. cit., p. 233. Il comune di Brissago riteneva di poter disporre de honore vel districtu, se negli statuti stabiliva il bando per il particolare che ne avesse cercata e conseguita l’investitura (V. Gilardoni, «Per una rilettura degli statuti rustici…», op. cit., p. 203, cap. 178).
124 ASCB, QC, 2, 1481.07.21. Cfr. Statuta districtus Leminis…, op. cit., p. 21, cap. 17: vicarius predictorum communium.
125 A. Heusler (a cura di), Die Statuten von Lugano…, op. cit., p. 138, cap. 30.
126 ASMi, CS, 1156, 1493.09.29. Cfr. i saggi citati sopra, n. 109; W. J. Connell, «Il commissario e lo stato…», op. cit.; G. Soldi Rondinini, «Ancona su Giorgio di Annone, commissario ducale ad Alessandria», Nuova rivista storica, 84, 2000, p. 647-660; N. Covini, «La balanza drita». Pratiche di governo, leggi e ordinamenti nel ducato sforzesco, Milano, Angeli, 2007, p. 82-89, 204-209; V. Tigrino, Sudditi e confederati. Sanremo, Genova e una storia particolare del Settecento europeo, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2009, p. 289-293; L. Arcangeli, «“Come bosco et spelunca…», op. cit., p. 75; S. Leprai, Il governo del disordine…, op. cit., p. 60, oltre al classico O. Hintze, Stato e società, Bologna, Zanichelli, 1980, p. 1-26.
127 A. Barbero, Il ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno stato franco-italiano (1416-1536), Roma/Bari, Laterza, 2002, p. 21-25; T. Zambarbieri, Castelli e castellani viscontei. Per la storia delle istituzioni e dell’amministrazione ducali nella prima metà del XV secolo, Bologna, Cappelli, 1988; N. Covini, «I castellani ducali di Galeazzo Maria Sforza: offici, carriere, stato sociale», Nuova rivista storica, 71, 1987, p. 531-586; G. Castelnuovo, O. Mattéoni (a cura di), Les châtelains des princes à la fin du Moyen Âge, Parigi, Publications de la Sorbonne, 2006; M. Della Misericordia, Divenire comunità…, op. cit., p. 139-141.
128 Cfr. R. Bordone, «Gli statuti di Asti fra sopravvivenza comunale e sottomissione principesca», in R. Dondarini, G. M. Varanini, M. Venticelli (a cura di), Signori, regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo, Bologna, Pàtron, 2003, p. 78; A. Poloni, «Ista familia de Fine audacissima, presumptuosa et litigiosa ac rixosa». Una lite…, op. cit., p. 21; L. Giana, Topografie dei diritti. Istituzioni e territorio nella repubblica di Genova, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2011, p. 33, 42.
129 Missive, 2, doc. 426; ASMi, CS, 718, 1452.04.03, 1453.06.21; 719, 1455.01.30 (per entrambe le citazioni); 1632, 1466.06.25; 782, 1471.02.21.
130 ASMi, Famiglie, 103, Malacrida, s. d.; CS, 719, 1456.06.05, 1459.12.27; CS, 782, 1472.07.26 (da dove è tratta l’espressione citata); C. Santoro, Gli uffici del dominio sforzesco (1450-1500), Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri per la storia di Milano, 1948, p. 285.
131 G. Chiesi, «Il Sottoceneri e la signoria dei Sanseverino (1438-1447)», Bollettino storico della Svizzera italiana, 102, 1990, p. 119-172, p. 161, doc. 59; p. 165, doc. 67. Altri casi di analoghi ripensamenti sono in M. Della Misericordia, «“Uno officiale per gubernare questo paese”. Considerazioni a proposito della giustizia dello stato e della comunità a partire dalle valli lombarde nel tardo Medioevo», in M. N. Covini et al. (a cura di), Medioevo dei poteri. Studi di storia per Giorgio Chittolini, Roma, Viella, 2012, p. 269.
132 G. Chiesi, «Fonti per la storia amministrativa…», op. cit., p. 79, doc. 813.
133 TD, t. 2/3, p. 338, doc. 2225.
134 Ibid., t. 1/1, p. 204, doc. 295.
135 ASMi, Comuni, 60, Morbegno, 1480.12.10. Cfr. I. Fosi, La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello stato pontificio in età moderna, Roma/Bari, Laterza, 2007, p. 183 sq.
136 ASMi, CS, 1156, 1494.05.14.
137 Ibid., 1152, 1484.03.08, 1484.07.12.
138 G. V. Amodini de Capis della Silva, Gli statuti antichi di Domodossola, Parma, Fiaccadori, 1898, p. 22-23.
139 M. Della Misericordia, «La “coda” dei gentiluomini. Fazioni, mediazione politica, clientelismo nello stato territoriale: il caso della montagna lombarda durante il dominio sforzesco (XV secolo)», in M. Gentile (a cura di), Guelfi e ghibellini nell’Italia del rinascimento, Roma, Viella, 2005, p. 322.
140 C. Santoro, Gli uffici del dominio sforzesco…, op. cit., p. 258, 263-264, 270-271. Cfr. ASMi, CS, 1632, 1491.09.29; 1153, 1492.02.05, 1493.06.04; 1156, 1494.06.07; M. Della Misericordia, Divenire comunità…, op. cit., p. 104; id., «I nodi della rete. Paesaggio, società e istituzioni a Dalegno e in Valcamonica nel tardo Medioevo», in E. Bressan (a cura di), La magnifica comunità di Dalegno. Dalle origini all’età napoleonica, Breno, Tipografia Camuna, 2009, p. 290 sq. Per un’elezione vitalizia a podestà di Dongo e Sorico, v. C. Santoro, Gli uffici del dominio sforzesco…, op. cit., p. 274.
141 ASMi, CS, 782, s. d.
142 TD, t. 2/3, p. 439-440, doc. 2363.
143 Ibid., t. 1/1, p. 204-205, doc. 295, 297; p. 325, doc. 470; t. 1/2, p. 172-173, doc. 876; p. 166-167, doc. 865; p. 385, doc. 1197.
144 ASSo, AN, 324, fol. 138 r-141 v, 1466.11.01-12; ASMi, CS, 1152, s. d. [1484.01].
145 ASSo, AN, 256, fol. 19 r-20 v, 1454.10.08.
146 ASMi, CS, 1152, s. d. [1484.01].
147 M. Mangini, «“Con promessa e titolo di confederatione”. Documenti…», op. cit., p. 81-82, 88 (con rinvio all’originale in SAGr, A Sp III 11a III B 1).
148 M. Tagliabue, «La politica finanziaria nel governo di Gian Galeazzo Visconti», Bollettino della Società pavese di storia patria, 15, 1915, p. 54, 64.
149 M. Della Misericordia, Divenire comunità…, op. cit., p. 349-350; TD, t. 1/2, p. 122, doc. 798. Cfr. C. Becker, Il comune di Chiavenna…, op. cit., p. 143; D. Andreozzi, Nascita di un disordine…, op. cit., p. 260-261.
150 Così si esprimeva l’università di Valtellina a proposito del capitano (ASMi, CS, 784, 1483.07.20).
151 TD, t. 3/1, p. 376-377, doc. 402. Cfr. L. De Angelis, «Ufficiali e uffici territoriali della repubblica fiorentina tra la fine del secolo XIV e la prima metà del XV», in A. Zorzi, W. J. Connell (a cura di), Lo stato territoriale fiorentino…, op. cit., p. 88-90.
152 ASMi, CS, 784, 1483.08.17; 1153, 1492.05.21.
153 Ibid., 1156, 1493.10.27.
154 TD, t. 1/1, p. 204, doc. 295; t. 1/3, p. 54-55, doc. 1361. Cfr. W. J. Connell, «Il cittadino umanista come ufficiale nel territorio: una rilettura di Giannozzo Manetti», in A. Zorzi, W. J. Connell (a cura di), Lo stato territoriale fiorentino…, op. cit., p. 366-370.
155 ASMi, CS, 784, 1481.05.05: il capitano di Domodossola scrisse «ho facto convocare il Consciglio de Domo, et apresso de tute le vallate, pregandoli – quando io potesse fare che vostra excelentia fusse contenta ch’io potesse mettere uno loco mey – che volesseno remanere contenti, quali tuti, unanimes, havendo compassione a li facti mey, sono remasi contenti». V. anche ibid., 1482.09.01.
156 G. Chittolini, «L’onore dell’officiale», op. cit., p. 17, 20, 26; S. Rota, «Le istituzioni comunali…», op. cit., p. 97, 100; C. Povolo, «Aspetti e problemi dell’amministrazione…», op. cit., p. 192-199, 207-210, 254; L. Giana, Topografie dei diritti…, op. cit., p. 131. A proposito della zona in esame, durante l’età comunale, v. C. Becker, Il comune di Chiavenna…, op. cit., p. 141, 145-149.
157 G. Scaramellini, Le fortificazioni sforzesche…, op. cit., p. 230, doc. 18.
158 G. Chiesi, «Fonti per la storia amministrativa…», op. cit., p. 90, doc. 933.
159 ASCB, Quaterni datorum [ora abbreviato QD], 1500, sorte invernale.
160 Leventina, p. 205-206, doc. 168.
161 M. Della Misericordia, «Mappe di carte. Le scritture e gli archivi delle comunità rurali della montagna lombarda nel basso Medioevo», in A. Bartoli Langeli, A. Giorgi, S. Moscadelli (a cura di), Archivi e comunità tra Medioevo ed età moderna, Roma/Trento, Università degli Studi di Trento, 2009, p. 257; N. Covini, «Assenza o abbondanza? La documentazione giudiziaria lombarda nei fondi notarili e nelle carte ducali (stato di Milano, XIV-XV secolo)», in A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli (a cura di), La documentazione degli organi giudiziari nell’Italia tardomedievale e moderna, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2012, p. 483-500.
162 Luogotenente di Val Lugano fu il maggiorente luganese Gian Martino Somazzi (TD, t. 2/2, p. 107-108, doc. 937).
163 M. Mangini, «“Con promessa e titolo di confederatione”. Documenti…», op. cit., p. 88, e l’originale ivi citato.
164 Ibid., p. 84, 1512.07.15; p. 87, 1519.04.17, 1521.04.15. Cfr. SAGr, A B IV 8 a/3, p. 371, 1519.01.28; C. G. Fontana, Selva o sia raccolta istorica…, op. cit., p. 89.
165 G. Chiesi, «Fonti per la storia amministrativa…», op. cit., p. 73, doc. 752; TD, t. 2/3, p. 67, doc. 1860; p. 82-83, doc. 1874.
166 E. Anderloni (a cura di), Statuti dei laghi di Como…, op. cit., p. 70-71, cap. 112. Sul luogotenente del podestà di Bormio in Livigno, v. M. Della Misericordia, «Essere di una giurisdizione. Istituzioni di giustizia e generazione dei luoghi nella montagna lombarda (secoli XIV-XVI)», Quaderni storici, 47, 2012, p. 100. Nel 1542 Brusio ottenne un proprio tribunale con giurisdizione civile limitata, costituito da uomini del luogo e separato da quello di Poschiavo: Statuti di Poschiavo, fol. 97 r-v; R. Tognina, Origine e sviluppo del comun…, op. cit., p. 80.
167 Riviera, p. 231, doc. 136, p. 372-373, doc. 225, per rare attestazioni dell’effettivo impegno delle vicinanze a risarcire furti cui esse non avevano potuto ovviare.
168 A. Lattes, Gli statuti di Lugano…, op. cit., p. 48. Cfr. L. Mannori, Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (secc. XVI-XVIII), Milano, Giuffrè, 1994, p. 254-255; M. Bicchierai, Ai confini della repubblica di Firenze…, op. cit., p. 325, 334; C. Povolo, «Aspetti e problemi dell’amministrazione…», op. cit., p. 213-214; A. Dani, Il processo per danni dati nello stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII), Bologna, Monduzzi, 2006, p. 207-208.
169 Lo provano le deposizioni in ASCG, Cause e liti, 41, fasc. 3, 1533.02.04, 1533.02.28: pro dechano ipsius communis et hominum Groxii per homines ipsius communis et vicinos apud offitium d. pretoris Tirani habebatur, tenebatur et reputabatur, publice, palam et communiter in gerendo negotia ipsius communis et maxime in comparendo in Conscilio ipsius Tertierii et in denuntiando crimina hominum dicti communis; quando fiebant sive comittebantur aliqua crimina videbat ipsum Francinum perquirere et investigare tamquam dechanum ea que facta erant ad finem ea denuntiandi officio d. pretoris, prout solitum est.
170 V. ad es. il fascicolo di sentenze pronunciate dal capitano di Valtellina in ASSo, AN, 517, fol. 383 r-387 v, 1491.12.15.
171 A. Ceruti (a cura di), Liber statutorum…, op. cit., col. 132, cap. 24; M. Mangini (a cura di), Statuta civitatis…, op. cit., p. 183, cap. 218; D. Zoia (a cura di), Teglio: terra dell’arcivescovo…, op. cit., p. 84, cap. 35; id. (a cura di), Li magnifici signori…, op. cit., p. 137-138, cap. 5; id. (a cura di), Statuti ed ordinamenti di Valchiavenna, op. cit., p. 158-159, cap. 10; Archivio storico del comune di Talamona, Liber statutorum communis de Tallamona [ora abbreviato ASCT, Statuta de Tallamona; archivio in corso di riordinamento a cura di R. Pezzola], cap. 72; Archivio parrocchiale di Sondalo, Liber ordinum universitatis Sondali [ora abbreviato APS, Ordines Sondali], fol. 47 v-48 r, cap. 90; fol. 67 r, cap. 145; T. Bertamini, Storia di Villadossola…, op. cit., p. 457, cap. 52.
172 M. Della Misericordia, «“Uno officiale per gubernare questo paese”. Considerazioni…», op. cit., p. 253; id., «Essere di una giurisdizione…», op. cit., p. 83-84.
173 ASMi, CS, 720, 1462.11.24.
174 L. Mannori, Il sovrano tutore…, op. cit., p. 251-254, 260-261; G. P. Massetto, Un magistrato e una città nella Lombardia spagnola…, op. cit., p. 217; M. Gentile, Fazioni al governo. Politica e società a Parma nel Quattrocento, Roma, Viella, 2009, p. 27 sq.; id., «La volontà d’impotenza. Rapporti di forza e gestione del “disordine” nel ducato sforzesco», in L. Antonielli (a cura di), Le polizie informali, op. cit., p. 45-63; L. Arcangeli, «“Come bosco et spelunca…», op. cit.; M. Della Misericordia, «Comunità, istituzioni giudiziarie, conflitto e pace nella montagna lombarda nel tardo Medioevo», Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, 122, 2010, p. 154 sq., e la relativa bibliografia.
175 Id., «Foresteri mal ricolti…», op. cit., p. 91; ASCB, QC, 7, 1525.10.26 sq.
176 D. Zoia (a cura di), Li magnifici signori…, op. cit., p. 20, cap. 28; id. (a cura di), Statuti ed ordinamenti di Valchiavenna, op. cit., p. 85, cap. 37.
177 ASMi, CS, 782, s. d. Cfr. O. Weiss, Il Ticino del periodo dei baliaggi, op. cit., p. 107.
178 Statuti di Poschiavo, fol. 81 v, cap. 69; fol. 82 v, cap. 70; B. Nogara, Statuti del comune di Bovegno (Val Trompia), Milano, Confaloniere, 1898, p. 32, cap. 63 (quod nulla pars petat sapientem extra terram de Bovagno, almeno nelle cause civili di minore importo).
179 A. Lattes, Gli statuti di Lugano…, op. cit., p. 101-102; P. Schaefer, Il Sottoceneri nel Medioevo…, op. cit., p. 337. Cfr. P. Schuster, «Il funzionamento quotidiano della giustizia nel tardo Medioevo: i registri contabili come fonte di storia criminale», Quaderni storici, 34, 1999, p. 749-779; M. Bicchierai, Ai confini della repubblica di Firenze…, op. cit., p. 341-342, 351, 371, 382, 387-388.
180 V. ad es. A. Heusler (a cura di), Die Statuten von Lugano…, op. cit., p. 131, cap. 7; L. Martinelli, S. Rovaris (a cura di), Statuta seu leges municipales…, op. cit., p. 316-317, cap. 6; Communitatis Valliscamonicae statuta, Brixiae, s. n., 1498 (ristampa anastatica: Brescia, Sintesi, 1975) [ora abbreviato Valliscamonicae statuta], cap. 532; Archivio storico del comune di Bormio. Inventario d’archivio (1252-1797), Milano, Archidata, 1996, p. 700, doc. 3241.
181 L. Brentani, Codice diplomatico ticinese…, op. cit., p. 182, doc. 159.
182 V. ad es. Statuti di Poschiavo, fol. 28 r, cap. 27; A. Heusler (a cura di), Die Statuten von Lugano…, op. cit., p. 164, cap. 88.
183 A. Ceruti (a cura di), Liber statutorum…, op. cit., col. 215, cap. 336.
184 Valliscamonicae statuta, cap. 521.
185 Ibid., cap. 529; Statuta Curiae Matarellae Domus Ossulae, Milano, s. n., 1659, p. 35-36; A. Heusler (a cura di), Die Statuten von Lugano…, op. cit., p. 138, cap. 25; p. 166, cap. 95-96.
186 ASCB, QC, 3, 1494.09.23; G. Stampa, G. Pellizzarii, Statuta Grabadonae, Larii lacus, et totius plebis, Milano, s. n., 1657, p. 25, cap. 91; Statuti di Poschiavo, fol. 27 v, cap. 26; D. Zoia (a cura di), Teglio: terra dell’arcivescovo…, op. cit., p. 79, cap. 23.
187 ASCT, Statuta de Tallamona, cap. 87; T. Bertamini, Masera e i suoi statuti trecenteschi, Masera, s. n., 2001, p. 76-77, cap. 58, 59.
188 Cfr. Missive, 10, doc. 95, 348, 515.
189 Cfr., nella Lombardia veneziana, Statuti della Valle Seriana, p. 29, cap. 35; Statuta districtus Leminis…, op. cit., p. 11-12, cap. 12; I. Pederzani, Venezia e lo «stado de Terraferma»…, op. cit., p. 56.
190 ASMi, CS, 783, 1477.09.17.
191 RP, Registri, 1, fol. 5 v, 1492.02.01; fol. 6 r-7 v, 1492.02.12.
192 ASSo, AN, 262, fol. 199 r-v, 1464.02.15.
193 L. Martinelli, S. Rovaris (a cura di), Statuta seu leges municipales…, op. cit., p. 312-313, cap. 2.
194 Cfr. G. P. Massetto, Un magistrato e una città nella Lombardia spagnola…, op. cit., p. 214-218; D. S. Chambers, T. Dean, Clean Hands and Rough Justice…, op. cit., p. 191-192, 251; A. Dani, I comuni dello stato di Siena e le loro assemblee (secc. XIV-XVIII). I caratteri di una cultura giuridico-politica, Siena, Cantagalli, 1998, p. 68; M. Vallerani, La giustizia pubblica medievale, Bologna, Il Mulino, 2005, p. 55-57.
195 ASMi, Missive, 207, fol. 104 r-v, 1498.08.23.
196 Statuti della Valle Seriana, p. 194, cap. 129.
197 APG, Statuta Grosubti, cap. 22, 77; P. Conti, Memorie storiche della Vall’Intelvi…, op. cit., p. 242, cap. 12; T. Bertamini, Cravegna. Storia, fede, arte, Cravegna, s. n., 2002, p. 190-191, cap. 42; G. De Maurizi, Memorie storiche di Premia e dei valvassori de Rodis-de Baceno, Novara, s. n., 1925, p. 111, cap. 35; B. Nogara, R. Cessi, G. Bonelli (a cura di), Statuti rurali bresciani…, op. cit., p. 99, cap. 257-258.
198 G. Chiesi, «Fonti per la storia amministrativa…», op. cit., p. 51-53, doc. 513, 528.
199 TD, t. 1/3, p. 146, doc. 1502.
200 ASMi, CS, 720, 1464.03.02.
201 G. De Maurizi, Memorie storiche di Premia…, op. cit., p. 111, cap. 35.
202 M. Della Misericordia, Divenire comunità…, op. cit., p. 690-691; id., «“Uno officiale per gubernare questo paese”. Considerazioni…», op. cit., p. 257.
203 ASMi, CS, 1152, 1484.02.24. La riserva a sé delle condanne fu, per il capitano di Domodossola Gian Antonio Traversia, la condizione vitale per detenere il monopolio non tanto della punizione, quanto proprio della grazia (M. Della Misericordia, «La “coda” dei gentiluomini…», op. cit., p. 324-325).
204 Si tratta di uno dei temi più approfonditi dalla storiografia politico-istituzionale del tardo Medioevo. Per qualche caso in cui emerga l’iniziativa delle comunità, v. G. Chittolini, Città, comunità e feudi…, op. cit., p. 49, 74-75, 105-125; A. Gamberini, Lo stato visconteo. Linguaggi politici…, op. cit., p. 180-186; id., Oltre le città. Assetti territoriali e culture aristocratiche nella Lombardia del tardo Medioevo, Roma, Viella, 2009, cap. 2; C. Storti Storchi, «Consuetudini e statuti…», op. cit., p. 36; id., Scritti sugli statuti lombardi, op. cit., p. 235 sq.; G. P. G. Scharf, «Autonomia legislativa: tre ordinamenta quattrocenteschi di comunità rurali varesine (Cossano 1474 – Runo 1475 – Arcisate 1481)», in id. (a cura di), Fonti per la storia del territorio varesino, t. 1: Tardo Medioevo ed età moderna (secoli XIV-XVIII), Varese, Insubria University Press, 2010, p. 126, 136. Cfr. R. Braccia, Diritto della città, diritto del contado…, op. cit., cap. 2-3.
205 I dazi a Bergamo nell’età viscontea. Edizione di documenti, Bergamo, Biblioteca Angelo Mai, 1992 (supplemento di Bergomum), p. 58, 64.
206 G. Zanetti, Statuti di Bagolino…, op. cit., p. 82, cap. 49. V. anche gli analoghi B. Nogara, Statuti del comune di Bovegno…, op. cit., p. 33, cap. 65; Statuta districtus Leminis…, op. cit., p. 191-192, cap. 227.
207 G. De Maurizi, Memorie storiche di Premia…, op. cit., p. 122-123, cap. 14; A. Lattes, Gli statuti di Lugano…, op. cit., p. 102.
208 G. Goldaniga, Borno e la sua storia, s. l., s. n., s. d., p. 158-159, cap. 58.
209 T. Bertamini, Storia di Villadossola…, op. cit., p. 458, cap. 55; G. De Maurizi, Memorie storiche di Premia…, op. cit., p. 103, cap. 15.
210 D. Zoia (a cura di), Statuti ed ordinamenti di Valchiavenna, op. cit., p. 17, cap. 23.
211 ASCG, Statuti, 1, fasc. 5, 1543, cap. 10.
212 APG, Statuta Grosubti, cap. 77. V. anche O. Belotti, P. Oscar (a cura di), Statuto di Costa Volpino…, op. cit., p. 42-43, cap. 110; G. Goldaniga, Borno e la sua storia…, op. cit., p. 158, cap. 55; P. Meneghelli, «Per la storia dell’antico comune di Pedemonte nel distretto di Locarno», Bollettino storico della Svizzera italiana, 31, 1909, p. 118, 120.
213 A. Heusler (a cura di), Die Statuten von Lugano…, op. cit., p. 141, cap. 32.
214 G. Maculotti (a cura di), «Gli statuti del comune di Ponte di Legno del XVI-XVII secolo», in E. Bressan (a cura di), La magnifica comunità di Dalegno…, op. cit., p. 518-519, cap. 39, 43; Valliscamonicae statuta, cap. 275; G. Goldaniga, Borno e la sua storia…, op. cit., p. 158, cap. 54.
215 V. i rinvii alla n. precedente.
216 APS, Ordines Sondali, fol. 65 r, cap. 143; T. Bertamini, Storia di Montecrestese, Domodossola, Edizioni di Oscellana, 1991, p. 608.
217 G. De Maurizi, Montescheno (profili storici), Gozzano/Omegna/Domodossola, s. n., 1919, p. 77, cap. 14.
218 T. Bertamini, Cravegna. Storia…, op. cit., p. 190-192, cap. 42-43.
219 O. Belotti, P. Oscar (a cura di), Statuto di Costa Volpino…, op. cit., p. 40-41, cap. 105.
220 D. Zoia (a cura di), Li magnifici signori…, op. cit., p. 112 sq., cap. 244 sq.; id. (a cura di), Statuti ed ordinamenti di Valchiavenna, op. cit., p. 142 sq., cap. 154/155 sq. V. A. Pizzati, Conegliano. Una «quasi città» e il suo territorio nel secolo XVI, Treviso, Fondazione Benetton studi ricerche, 1994, p. 132-133, per le tensioni fra i massari delle ville e gli ufficiali di podesteria circa il danno dato.
221 A. Heusler (a cura di), Die Statuten von Lugano…, op. cit., p. 155-157, cap. 63; p. 171, cap. 122.
222 Ibid., p. 148-149, cap. 51.
223 ASMi, CS, 1622, 1463.09.07.
224 M. Della Misericordia, «The Rural Communities», in A. Gamberini, I. Lazzarini (a cura di), The Italian Renaissance State, op. cit., p. 282-283.
225 ASMi, CS, 1157, 1498.08.15.
Auteur
Università degli Studi di Milano-Bicocca (Italia)
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