Il ruolo delle universitates nella produzione normativa in Sicilia, secoli XIV-XV
The role of the universitates in normative production in Sicily, XIV-XV centuries
p. 203-222
Résumés
Il presente saggio considera il ruolo della corte regia e delle comunità (universitates) nella formazione degli ordinamenti normativi locali nella Sicilia del basso Medioevo. Si mette in luce come il rapporto di subordinazione delle comunità rispetto al re non escludesse che le prime potessero sia conseguire un ruolo significativo nella produzione normativa, in corrispondenza a un incremento della strategia regia d’apertura alle richieste dal basso, sia ottenere gradualmente d’influenzare la politica del sovrano sui governi locali. Si tratta di processi che emergono con maggiore evidenza durante fasi di contrapposizioni politiche. L’accesso alle assemblee, la regolamentazione della politica economica, il controllo della magistratura preposta alla giurisdizione criminale ecc., erano tutti ambiti su cui le universitates potevano intervenire e sui quali il re fungeva da autorità regolatrice.
The present essay considers the respective role of the royal court and of the communities (universitates) in the local formation of normative systems in the Sicily of the late Middle Ages.
It highlights how the communities’ relationship of subordination to the king did not preclude room for manoeuvre. Indeed, the universitates were able both to play a significant role in the production of norms, as the royal strategy of responding to requests from below was further refined, and gradually to obtain influence over royal policy regarding the local governments. We are concerned here with processes that are more in evidence during phases of political confrontation. Access to the various assemblies, the regulation of economic policy, the control of magistracies responsible for criminal jurisdiction etc., were all contexts in which the universitates could intervene and over which the king functioned as a regulatory authority.
Note de l’éditeur
Questo studio fa parte del progetto di ricerca Policies of Disciplined Dissent in the Western Mediterranean in the 12th to the Early 16th Centuries (HAR2013-44088-P) finanziato dal Ministerio de Economía y Competitividad de España.
Texte intégral
1Mario Ascheri, in un saggio sugli Statuti delle città italiane dal Medioevo all’età moderna, distingue la Sicilia, che definisce terra di consuetudines locali, dal resto della penisola dove invece dal XIII secolo il diritto statuario era al centro della vita urbana1. Va premesso che era diffusa nelle comunità dell’Isola la costituzione di raccolte unitarie di norme che regolavano la vita cittadina. In proposito, la rilevanza del sistema delle consuetudines (in Sicilia norme di diritto privato in maggioranza su aspetti ereditari e patrimoniali della coppia), a cui opportunamente fa riferimento Ascheri, è innegabile. Si tratta di una fonte di straordinario interesse che rivela significativi elementi in comune ma anche difformità tra le comunità, che a partire dai primi del Trecento in maniera graduale e in molti casi consecutiva procedevano alla redazione dei testi e alla richiesta dell’approvazione regia2.
2È mia intenzione prendere le mosse dalle consuetudini per andare oltre questo livello di scritturazione e considerare ulteriori fonti, che riflettono le pratiche sociali e le evoluzioni del confronto con la corte regia, così come i rapporti di potere. Sono in particolare testimonianza del ruolo delle universitates nell’elaborazione degli ordinamenti cittadini ed in generale del grado d’autonomia conseguito. Considererò in particolare ma non in maniera esclusiva le petizioni presentate dalle comunità, che costituiscono una significativa testimonianza della crescita dei sistemi dei diritti locali e in generale del regno per il XIV secolo e del viceregno per il XV secolo. Non saranno oggetto del presente studio l’attività parlamentare, a cui comunque mi richiamerò solo brevemente per evidenziare aspetti della natura contrattuale della legislazione, così come i diversi fronti di pressione sul sovrano nella ricerca di un equilibrio tra le richieste di libertà e le esigenze economiche regie. Non è mia intenzione sostenere una coincidenza nella produzione normativa tra i margini d’azioni delle universitates (comunità) subordinate al re ed il grado d’autonomia dei Comuni, che erano realtà indipendenti. Il presente saggio ha il fine di considerare i diversi livelli concorrenti (corte regia, governi locali, gruppi socio-professionali) nella formazione degli ordinamenti cittadini in Sicilia. Inoltre, intende mettere in luce come il rapporto di subordinazione indicato rispetto al re non escludeva che le universitates potessero conseguire un ruolo significativo nella produzione normativa secondo modalità variabili, in corrispondenza a un incremento della politica regia d’apertura alle richieste locali3. Un’utile chiave di lettura per il tema d’analisi sarà per l’appunto la complementareità, secondo ruoli diversi, tra il sovrano e i governi locali nella produzione normativa.
La graduale affermazione delle comunità e dei confini del potere
3Seppure in maniera rapida credo sia utile richiamare la rivolta del Vespro del 1282, in quanto avrebbe caratterizzato significativamente gli sviluppi successivi. Un evento che a mio avviso ha perso rilevanza nel dibattito storiografico probabilmente a causa di una stagione di letture dall’impronta sicilianista, che ne hanno paradossalmente offuscato la portata, quando invece ne va senz’altro rivalutata la rilevanza per meglio comprendere le evoluzioni del confronto politico nel Regno. Come è noto l’influente analisi di Michele Amari (1806-1889) vedeva nel Vespro l’espressione di una nazione siciliana, una lettura non sorprendente in considerazione delle numerose rivolte che attraversano l’Europa nella fase in cui Amari scriveva il suo studio4. Se non è accoglibile la tesi della manifestazione di una nazione siciliana, è possibile sostenere che nel 1282 l’intesa politica in chiave antiangioina tra il re d’Aragona Pietro III, il fronte degli esuli e le universitates avesse dato espressione a uno stato di dimensione e di attese a lungo covato che avrebbe segnato le relazioni tra re e il paese negli anni successivi. Si tratta di dati che sarebbero divenuti più evidenti alcuni anni dopo, mi riferisco alla prima metà del Trecento quando la Sicilia, in seguito all’elezione di Federico III nel 1296 come re di Sicilia – in contrapposizione alla politica d’apertura agli Angiò del fratello Giacomo re d’Aragona –conseguiva piena autonomia da Barcellona.
4Era la fase d’inizio di un graduale processo che avrebbe coinvolto numerose comunità, in particolare nella prima metà del XIV secolo, per un recupero di quei testi di norme di diritto privato preesistenti all’arrivo aragonese. Un recupero che consisteva anche in un’operazione di revisione, come in alcuni casi veniva dichiarato, in base alle nuove esigenze economiche e sociali durante una fase politica particolarmente favorevole al mondo locale. Mi riferisco, come ho anticipato, alle consuetudini e non credo sia casuale che un processo di sistematizzazione e di produzione di norme prevalentemente di diritto privato si concentrasse nella prima metà del Trecento. In merito alle ragioni politiche della genesi dei testi consuetudinari va segnalato – come evidenziato già da Illuminato Peri – il dinamismo economico locale, che aveva un importante riflesso nei rapporti familiari che andavano regolamentati a livello legislativo5. La preponderanza di dati relativi ai rapporti patrimoniali non esclude la presenza di riferimenti ad altri ambiti, spesso di natura ben diversa, ad esempio ai requisiti per divenire ufficiale o alla regolamentazione del commercio al dettaglio6, che rivelano anche l’esigenza di disattivare ulteriori possibili fonti di tensioni sociali. In effetti, questi testi costituiscono un esempio significativo d’influenza delle pratiche sociali sul piano normativo, così come di coesistenza in medesime raccolte di temi diversi, posto che i rapporti ereditari e patrimoniali formano il corpus principale delle raccolte.
5Era una fase in cui Federico III incoraggiava una politica d’apertura alle istanze delle comunità, un sovrano che però era solo in parte in grado d’assicurare una redistribuzione di beni e di risorse. La debolezza dell’autorità regia, anche se non egualmente costante nel XIV secolo, non esclude che nella prima metà del Trecento si registrassero importanti privilegi a favore delle autonomie locali (ad esempio con Federico III si definivano le prerogative dei Giurati, tra i principali ufficiali cittadini)7, prendesse forma una familiarità delle comunità con una politica di negoziazione con la corte regia, si definisse il ruolo delle assemblee cittadine preposte ad esempio alla votazione di propri rappresentanti8. Inoltre, alcune comunità conseguivano importanti diritti economici di tipo territoriale e commerciale9. Diritti economici, era in particolare il caso dell’esenzione dalla dohana (tassa sul commercio), che avrebbero rappresentato dati d’ispirazione molto rilevanti successivamente, dalla fine Trecento e durante il XV secolo.
6Chris Wickham ha convincemente sostenuto un lento sviluppo istituzionale dei comuni10. Si tratta di una proposta di lettura con elementi applicabili alle comunità siciliane, per le quali è identificabile un lento sviluppo istituzionale, come è evincibile dalle negoziazioni con la corte regia e dalle forme di scritturazione che ne sono un riflesso. Stephan Epstein ha rivalutato in pieno il valore delle petizioni locali11. L’analisi di Epstein si caratterizza però per un’enfasi del ruolo delle città nel Quattrocento, che lo ha indotto ad offuscare i significativi antecedenti trecenteschi che resero possibili gli esiti seguenti. Con riferimento al Trecento gli equilibri politici registravano delle mutazioni rilevanti da metà del XIV secolo, mi riferisco al progressivo accrescimento del controllo territoriale di esponenti feudali a danno delle terre regie in aperta contrapposizione militare al re. Questo scenario aveva come esito il controllo dell’Isola dal 1377 al 1392 da parte dei Vicari, gli esponenti di quattro famiglie eminenti della nobiltà. Le universitates individuavano così nell’esponente feudale un possibile nemico non solo contro le terre comuni ma in generale contro i privilegi acquisiti e la loro autonomia. Ciò avrebbe segnato profondamente la genesi della normativa negli anni successivi, a partire dalla restaurazione regia di Martino I re di Sicilia (r. 1392-1409), quando s’intensificava il processo di graduale ampliamento dei diritti e dei privilegi locali che si era avviato nella prima metà del Trecento.
7La presa di controllo dell’Isola da parte dei Vicari e la restaurazione ad opera di Martino I, pur essendo esperienze politiche radicalmente distanti, provocavano l’elaborazione di strumenti in difesa dell’autonomia locale. Da un lato il governo dei Vicari si caratterizzava per una politica opposta ai precedenti governi, sfavorendo un ampliamento delle prerogative degli ufficiali elettivi e del ruolo del consiglio. Era infatti un periodo in cui le comunità vivevano in maniera particolarmente acuta un drammatico rallentamento di un percorso che aveva avuto nel Vespro una data emblematica. D’altro canto il durissimo attacco militare di Martino I contro gli esponenti feudali, frantumando (a parte la contea di Modica) i territori sotto loro controllo, e l’apertura politica a favore delle universitates ampliavano enormemente le aspettative politiche delle stesse. Queste ultime identificavano definitivamente nel controllo del proprio territorio l’elemento chiave e identitario delle proprie aspirazioni politiche. Quasi consequenzialmente emergeva la necessità di sancire per iscritto questo diritto. L’insistenza sulla violenza tirannica dei Vicari poteva essere richiamata dagli esponenti locali, così come dalla stessa corte regia in una strategia di distinzione dai Vicari e di autocelebrazione, per giustificare il ripristino delle condizioni antecedenti al loro regime12.
8Si tratta di un contesto con forti elementi di contiguità con il regno di Federico III, quando le aspirazioni politiche della classe dirigente locale siciliana trovavano una forte corrispondenza nell’elezione del re, ma anche di profonda differenza, in quanto si trattava di un sovrano, Martino I, che riusciva a gestire un potere rafforzato e un governo sicuro dell’Isola, potendo effettivamente svolgere un ruolo di coordinamento e di redistribuzione delle risorse. Dati che hanno una dimostrazione inequivocabile nel provvedimento regio del 1398, che ripristinava il controllo sul commercio cerealicolo ed eliminava qualsiasi imposta sulla esportazione di cereali ed altri prodotti alimentari movimentati via mare da una zona e l’altra della Sicilia13. Come è stato notato, tale decreto “costituì probabilmente un fattore di importanza pari alla riunificazione politica nel processo di integrazione del mercato cerealicolo regionale” e fu possibile grazie a un controllo regio completo dell’Isola14.
9Aveva inizio una lunga fase, da fine Trecento sino a fine Quattrocento (con una forte intensificazione durante il regno di Alfonso V), caratterizzata da un’importante interazione tra il re e le universitates: mi riferisco all’incremento di petizioni (capitula), con cui si creava una formidabile pressione dal basso sulla corte regia. Vale la pena ribadire che non costituivano una novità tout court ma registravano un’intensificazione a livello quantitativo e per tipologia delle richieste. Frequentemente le assemblee cittadine, in collaborazione con gli ufficiali maggiori, avevano un ruolo fondamentale nell’elaborazione di questi testi15.
10I testi delle petizioni, con le relative risposte della corte regia, sono una delle raccolte più significative a livello locale del grado d’autonomia conseguito dalle stesse, degli interessi contrapposti, delle soluzioni politiche o delle espressioni di contrasto, di cui era testimonianza la normativa proposta alla corte regia16. La normativa definita attraverso le petizioni offre un utile campo d’indagine per stabilire i legami tra la norma e la pratica e così identificare i possibili interessi concorrenti delle autorità volte a marcare il proprio ambito di controllo, così come le tensioni politiche, di cui le petizioni erano espressione, e le risposte regie che costituivano una (a volte parziale) soluzione. È significativo che le concessioni regie più rilevanti conseguite attraverso le petizioni fossero incluse nei Libri (la cui denominazione poteva variare) delle comunità, che costituivano raccolte principalmente dei privilegi17.
11Francesco Somaini, con riferimento al dinamismo cittadino nel passaggio tra Medioevo e Rinascimento, nota un’attenuazione delle antiche distanze tra le città meridionali e quelle del Centro e del Nord18. In merito al ruolo delle comunità negli equilibri politici dell’Isola va detto che è identificabile un fenomeno d’emulazione, spesso con il fine di conseguire – attraverso un precedente legittimato dalla concessione regia a favore di una o più universitates – una migliore definizione, un accrescimento e un consolidamento dei sistemi di diritti e di privilegi. Il primo dato di rilievo riguarda la rapida capacità d’avviare un confronto con il re, esito di una familiarità con le politiche di negoziazione solo interrotte durante il governo dei Vicari. Un elemento d’interesse delle negoziazioni risiedeva nella forza insieme della tradizione, della memoria e della conoscenza di libertà un tempo ottenute, oltre che nella capacità degli esponenti locali di proporsi al re come persuasivi interlocutori. Con riferimento al regno di Martino I, gli ambiti verso cui si registrava un interesse politico maggiore delle universitates possono riassumersi nei seguenti punti: il sistema giurisdizionale, con riferimento ad esempio alle prerogative degli ufficiali elettivi e degli ufficiali regi, ed il sistema fiscale.
12A mio avviso, la polarizzazione dello scontro militare a fine Trecento tra re e fronte signorile, ed estensivamente tra comunità e fronte signorile, imprimeva un’accellerazione nelle politiche di negoziazione, così come nella volontà di sfruttare l’opportunità di conseguire una normativa altamente favorevole. Una normativa che di fatto limitava le aree d’intervento del sovrano: in una prima fase era costante la ricerca d’evidenziare i confini di potere rispetto all’autorità regia e feudale, in un secondo momento, quando gli spazi d’autonomia conseguiti erano effettivamente significativi, la legislazione riflette le contrapposizioni tra gruppi socio-professionali (in proposito discuterò a breve il caso di Catania).
13In linea con questi dati le prime richieste avevano come oggetto una chiara delimitazione di ciò che era prerogativa dei magistrati regi e di ciò che era prerogativa dei magistrati elettivi. Consequenzialmente la curia preposta alla giurisdizione criminale, presieduta dal Capitano ufficiale regio, era oggetto di numerosi interventi19. Il fine era quello di limitare il suo ruolo alla giurisdizione criminale quando invece si era registrata negli anni precedenti, nella seconda metà del Trecento e in particolare durante il governo dei Vicari, una sua appropriazione di prerogative di pertinenza degli ufficiali elettivi. La concomitanza e l’uniformità delle richieste da parte di numerose comunità è senz’altro spiegabile tenendo conto di una politica dei Vicari diffusamente accentrata e limitativa delle libertà locali.
14Se il campo giurisdizionale era uno degli ambiti comuni di rivendicazione, tra gli altri principali si può annoverare la riappropriazione di quelle entrate fiscali che le comunità avevano perso. Ad esempio, nel regno di Martino I si riaffermò il principio secondo cui le universitates potessero essere titolari di una quota della fiscalità: riottenevano così antichi cespiti fiscali e l’abolizione delle imposte indebitamente applicate dai Vicari20. Si consideri il caso della comunità di Alcamo e della strategia utilizzata: ricorreva ai margini offerti da una congiuntura politica favorevole, enfatizzando allo stesso tempo la netta presa di posizione della comunità a favore della causa regia durante la contrapposizione militare (ancora non definitivamente conclusa nell’Isola) contro il fronte dei baroni. Nel 1398 la comunità chiedeva l’eliminazione di ogni tassa imposta dai baruni tiranni, così come di essere libera d’aumentare o eliminare quelle imposte indirette (gabelle) di sua pertinenza21. Erano richieste particolarmente rilevanti sulla tenuta del sistema fiscale locale e sulla sua gestione, rispetto a cui il sovrano mostrava cautela. Martino I in merito alla prima petizione notava che le imposte erano appena sufficienti a mantenere i castelli; preferiva quindi per il momento non fare delle modifiche ma si riservava di decidere una volta recatosi nel val di Mazara, dove si trova Alcamo, e trovare una soluzione che accontentasse la comunità. Nella stessa occasione avrebbe anche deciso in merito alla seconda petizione22.
15Il fatto che la comunità non conseguisse in pieno e rapidamente quanto richiesto non esclude la rilevanza delle negoziazioni, la consapevolezza dei cambi politici ed in particolare l’avvio di un percorso che a breve avrebbe portato le universitates ad ottenere quell’autonomia fiscale proposta da Alcamo nel 1398. Credo infatti che andando oltre una netta distinzione tra i diversi governi regi, la sistematica ricerca delle universitates di riottenere il controllo di entrate fiscali, distinguendole da quelle regie, era all’origine di un’ulteriore importante evoluzione: gradualmente avrebbero avuto diritto d’individuare autonomamente le fonti da tassare in caso di nuove esigenze economiche ora regie ora locali. La posta in gioco era alta: sancire grazie al placet regio il diritto di decidere chi dovesse essere tassato ed in base a quali modalità. Un’evoluzione lenta che aveva la sua origine in una prima differenziazione nel controllo delle entrate economiche, ora regie ora locali, nella prima metà del Trecento e che gradualmente induceva i governi locali a ottenere a livello normativo non solo un controllo delle proprie risorse ma più significativamente delle forme di tassazione. Dati su cui tornerò a breve.
16D’altro canto un’analisi di lunga durata indica che questo grado d’intervento nella politica finanziaria portava a importanti margini di manovra con il sovrano, ad esempio nel momento in cui la comunità doveva rendere determinati pagamenti. I processi di negoziazione rivelano la capacità d’ottenere dilazioni nel pagamento e/o importanti compensazioni sino a possibili riduzioni della somma dovuta. Non è questa la sede per un’analisi sistematica degli aspetti indicati, per cui mi limito a menzionare concisamente un caso più tardo, del 1442, relativo alla comunità di Polizzi. L’universitas, nelle negoziazioni con Alfonso V per riscattarsi dal potere del feudatario Raimondo Cabrera, otteneva condizioni vantaggiose per potere far fronte al pagamento da rendere al Cabrera. Conseguiva sia di utilizzare anche le imposte regie per raccogliere il denaro necessario, sia importanti esenzioni fiscali tra cui dalla tassa sul commercio nel Regno senza limiti temporali, sia altre rilevanti concessioni in ambito giurisdizionale. Uno dei benefici consisteva nella riduzione di quanto Polizzi avrebbe dovuto pagare: poteva scomputare dalla somma totale le onze 80 che aveva recentemente reso per la regia colletta23.
Forme di comunicazione e di negoziazione
17Un aspetto suggestivo riguarda la circolazione d’informazioni tra le diverse comunità, come il diritto conseguito in una potesse divenire noto in altre. In alcuni casi la concomitanza di determinate richieste va posta in relazione ai soprusi sofferti contemporaneamente ma non era solo questo il caso. Si consideri ad esempio la circolazione d’informazioni attraverso gli ufficiali cittadini, posta l’esistenza d’altri canali anche informali. In merito ai magistrati la carica che più d’ogni altra aveva un carattere itinerante era quella regia del Capitano, preposto come ho detto alla giurisdizione criminale di primo grado, che almeno ordinariamente aveva un mandato d’un anno. Frequentemente si trattava di un ufficiale d’origine forestiera. Erano numerosi i centri “esportatori” d’ufficiali. Palermo emergeva per numero di cives attivi come Capitani in altre comunità (ad Agrigento, a Corleone, a Piazza, a Salemi), seguita da Messina (a Patti, a Noto, a Randazzo, a Milazzo) e da Catania (a Patti, a Piazza, a Nicosia, a Randazzo). Gli ufficiali forestieri attivi a Patti provenivano non solo da Messina ma anche da piccole comunità come Milazzo e Taormina. In effetti i magistrati preposti alla carica di Capitano potevano anche provenire da universitates di medie o (in misura minore) piccole dimensioni dal punto di vista demografico: da Licata ad Agrigento, da Salemi e Polizzi a Corleone, da Agrigento a Termini, da Caltabellotta a Marsala e a Trapani, da Montalbano a Catania, da Patti a Piazza, da Noto a Nicosia, da Trapani a Salemi e a Sciacca24.
18Credo sia ipotizzabile che il Capitano fosse una fonte importante nel rendere noti privilegi acquisiti da determinate comunità e nel dare vita all’aspirazione politica di altri centri in ambito giurdisdizionale, in forza del principio del precedente politico legittimato dalla concessione regia. Così le universitates incrementavano una pressione che portava ad una maggiore uniformità del quadro normativo secondo un ampliamento del loro grado d’autonomia. In proposito si consideri il caso di Noto che nel 1439 attraverso il consiglio formulava una serie di petizioni presentate ad Alfonso V. Tra queste richiedeva l’istituzione del Giudice di Primo Appello per tutte le cause, così come era stato concesso a Messina, a Catania e a Trapani25. Mentre nel 1444 la comunità di Sciacca otteneva che il suo Capitano avesse le stesse prerogative di quello di Trapani, mentre non otteneva di poter detenere gli stessi privilegi di Polizzi in merito al Commissario regio26.
19I governi locali puntavano con determinazione a conseguire il privilegio di foro e l’istituzione del Giudice d’Appello, anche se non necessariamente per tutti i tipi di reati. Non ne consegue che ogni universitas riuscisse ad ottenere concessioni di questo tipo. Generalmente era necessario disporre di rappresentanti capaci di confrontarsi con la corte regia e di esperti di diritto in grado d’occupare le cariche relative. Non erano tutte le universitates ma erano molte; cresceva significativamente l’uso di risorse locali da fine Trecento per finanziare borse di studio e permettere a propri cives di addottorarsi in legge27. Nella corte del Capitano il Giudice era preferibilmente un legum doctor e in particolare nelle curie elettive d’Appello il Giudice era nella maggioranza dei casi un legum doctor. Se guardiamo – come efficacemente propone Didier Lett nelle linee programmatiche di questo convegno – agli interessi concorrenti nella produzione normativa, ai diversi livelli di organi istituzionali e di ambiti di potere, alla pressione dal basso, le curie di secondo appello sono probabilmente una testimonianza non solo di una normativa che continuava a potenziare i sistemi di diritti e di privilegi locali ma anche della pressione di un gruppo professionale, gli esperti di diritto, in grado di confrontarsi con la corte regia e di garantire la comunità.
20Il fenomeno della comunicazione poteva evidentemente realizzarsi attraverso altri canali. Si consideri ad esempio la spinta per una liberalizzazione del commercio attraverso l’esenzione della dohana o tassa sul commercio. In proposito è rilevante il caso della comunità di Piazza, che aveva ottenuto da Federico IV nel 1375 l’esenzione in perpetuo nelle transazioni nel territorio del demanio; privilegio confermato successivamente dalla regina Maria e da Martino I a fine Trecento e poi da Alfonso V nel 143428. L’applicazione di questo diritto seguiva un procedimento spesso complesso quale la sua lettura pubblica nelle altre comunità. Ciò evidentemente era uno strumento insieme di garanzia del rispetto della concessione ma anche di diffusione dell’informazione e d’ispirazione per richieste simili in altri centri. Un privilegio la cui applicazione non era indenne da difficoltà, potendo creare malumori evidentemente laddove avvenivano le transazioni e ciò spiega, tra gli altri motivi, le reiterazioni delle conferme. Un interessante bando del Viceré, per un’epoca più tarda nel 1503, intimava a coloro che avevano molestato gli abitanti di Piazza, con la richiesta di pagare la dohana, di rispettare il privilegio che veniva promulgato nei “luoghi soliti e consueti” delle comunità di Castrogiovanni e di Calascibetta29.
21Credo sia opportuno aprire una parentesi in merito alla frequente ripetizione di una medesima richiesta, un dato comune nelle negoziazioni tra la comunità e il re e diffuso anche in sede parlamentare. A questo dato va aggiunto un aspetto correlato: il possibile mancato rispetto, o non integrale rispetto, di concessioni da parte del sovrano. Uno scenario non sistematicamente presente ma possibile nei casi in cui, ad esempio, le esigenze economiche regie entravano in conflitto con le libertà locali. Si tratta, inoltre, di aspetti che rimandano con forza a interessi convergenti e/o in competizione. Per un’analisi maggiormente esaustiva farò riferimento anche al ruolo del Parlamento.
22In altra sede ho dimostrato il senso della reiterazione di richieste in sede parlamentare che, se pure accolte, potevano non essere rispettate dal re30. Va peraltro evidenziato che anche concessioni di privilegi a singoli o a comunità potevano non essere rispettati. Credo che la possibile reiterazione di richieste e la loro mancata applicazione fossero un aspetto tipico del rapporto contrattuale e in particolare delle sue molteplici declinazioni. Una lettura di lunga durata, così come un confronto dei processi di negoziazione in sedi distinte, rivela che la stessa reiterazione costituiva una forte pressione sulla politica regia con il fine di giungere a graduali modifiche o, più significativamente, all’adozione di nuove strategie. La forza negoziale delle città è per l’appunto dimostrata dal fatto che generalmente conseguivano le modifiche richieste o comunque una politica regia più favorevole.
23Da questo punto di vista è significativo il confronto tra il sovrano e le universitates nella seduta del Parlamento del 1446. Una delle principali richieste riguardò l’inalienabilità dei beni demaniali considerati nel loro complesso (dunque anche gli uffici) ma, come comprovato dal resto della documentazione relativa a quegli anni, la ragione della petizione erano le vendite delle universitates31. Gli acquisti delle comunità (che comportavano evidentemente la perdita della loro condizione demaniale) erano realizzate da esponenti feudali in maggioranza già in controllo di uno o più feudi abitati. La petizione del 1446 in effetti non venne rigorosamente rispettata ma successivamente alla riunione parlamentare le vendite delle comunità subivano una significativa flessione – Henri Bresc individua solo la vendita di Naro nel 145332. Con riferimento alle comunità che si riscattavano dopo il 1446, in maggioranza è evidente che la loro alienazione era avvenuta prima della seduta del Parlamento: infatti il riscatto si compiva (con la sola differenza di Sciacca) subito dopo e cioè nel 1447 per Corleone e nel 1448 per Mistretta, Capizzi e Marsala33. Dal punto di vista politico (Mistretta, Capizzi, Mussomeli) e demografico (Capizzi, Mussomeli)34 erano centri minori o tradizionalmente feudali (Marsala).
24Inoltre è possibile registrare il mantenimento della prassi delle vendite dell’ufficio regio del Capitano o l’intensificazione delle stesse, così come un’influenza dei governi locali sulle scelte regie nella nomina dell’ufficiale anche nei casi in cui il sovrano non ricorreva alle vendite. Senz’altro Alfonso V era favorevole alla alienazione di questa magistratura per gli introiti economici che otteneva, va però aggiunto che una politica in tal senso era anche risultato di richieste provenienti dalle città o da alcuni schieramenti locali35. È chiaro che la petizione del 1446 a favore della inalienabilità del demanio non facesse distinzione tra comunità o sue parti come uffici, posto che le vendite di magistrature non fossero necessariamente in contraddizione con le autonomie cittadine. Si verificò cioè una modifica nella strategia delle alienazioni: il re preferì ridurre se non abbandonare la vendita delle comunità e continuare a ricorrere alle vendite dell’ufficio del Capitano anche per lunghi periodi (come accadeva a favore di locali ad esempio a Nicosia dal 1440 al 1454 ed a Salemi dal 1446 sino al 1454), di fatto perdendo ulteriormente controllo sul principale ufficio regio cittadino36. Un equilibrio in cui l’attività parlamentare ebbe un ruolo rilevante realizzando una forte pressione sul re, ancor di più in ragione dei rari casi di mancato rispetto della petizione sul divieto d’alienazione delle comunità. Si perveniva cioè a una mediazione in cui, anche se non sancita esplicitamente nella scrittuazione degli atti parlamentari, le comunità riuscivano a mantenere ed a consolidare un ruolo nell’influenzare le politiche regie anche nei casi in cui la magistratura non veniva venduta, proponendo a volte un Capitano forestiero a volte locale in base all’evoluzione dei rapporti di potere37.
25Come ho anticipato, non si trattava solo dell’ambito parlamentare. Una peculiarità dei possibili esiti del confronto politico riguardava la possibile non applicazione di privilegi regi concessi singolarmente alle comunità. Ciò induceva i governi, è il caso ad esempio di Noto nel 1439, a richiedere ed ottenere di non applicare quei mandati regi contro precedenti concessioni e di potere consultare il sovrano38. Mentre l’universitas di Piazza nel 1448 richiedeva e otteneva l’annullamento degli ordini regi in contraddizione con le petizioni in merito all’uffico di Capitano – si chiedeva che non fosse di origine locale – presentate al re e da lui approvate39.
26In effetti gli elementi fondanti della contrattazione erano la flessibilità, il costante confronto e la negoziazione, le forme di dissenso spesso sottili dei governati, la gestione del potere da parte del re in base all’argomentazione40. In conclusione la reiterazione non è simbolo dell’inefficacia delle negoziazioni se guardiamo ai seguenti fattori. In primo luogo una politica regia spesso rivolta a conseguire risultati nel breve termine. Ne conseguiva un’apertura o, in altri termini, una comprensione politica delle comunità dell’eventualità della non applicazione della concessione. Quindi, la consapevolezza da parte dei diversi soggetti politici che mutazioni negli equilibri di potere e mutamenti economici potessero causare cambi nelle concessioni, senza che ciò escludesse la possibilità di riproporre nuovamente la petizione e di conseguirla. Infine, la ricerca di un punto di mediazione rispetto ad interessi contrastanti ed in un generale contesto di consolidamento delle libertà locali. Era frequente puntare a diritti di particolare rilievo per ottenerne di minori; il segnale politico era comunque rilevante.
Conseguire e difendere il diritto di rappresentanza
27Le contrapposizioni politiche tra gruppi socio-professionali offrono numerose suggestioni per approfondire i margini d’intervento delle comunità nella produzione normativa e in generale nella regolamentazione dei propri ambiti d’intervento. In particolare nei casi in cui alle politiche escludenti di uno schieramento la parte contrapposta ne proponeva una disattivazione ma senza avanzare necessariamente politiche d’ostracizzazione del gruppo avversario. La proposta normativa poteva così essere espressione di tensioni e d’interessi contrapposti o di proposte di risoluzione delle tensioni, rispetto a cui il re svolgeva un ruolo di garante.
28Il caso di Catania, un centro su cui sto realizzando uno studio di cui richiamo in maniera concisa alcuni dei primi risultati, offre numerosi elementi di riflessione in merito al tema del sistema dei diritti locali e delle negoziazioni. Si consideri il caso degli artigiani che dai primi del Quattrocento puntavano ad incrementare il loro ruolo ed a disattivare una politica d’esclusione promossa dal patriziato cittadino (genthilomini) composto prevalentemente da facoltosi proprietari terrieri e facoltosi mercanti. Il diritto di rappresentanza che avrebbero ottenuto, così come la definizione del ruolo del consiglio generale e la formalizzazione legislativa contro processi esclusivi, sono testimonianze rilevanti di una normativa la cui genesi prendeva le mosse da forme di conflittualità tra gruppi antagonisti e attraverso la presentazioni di petizioni alla corte regia. L’interesse di ricorrere alla scritturazione delle richieste testimonia anche la volontà d’assicurare quella gravitas nelle negoziazioni, che così comunemente era l’elemento distintivo nei rapporti tra l’élite e la corte regia. Nella fase di massima contrapposizione con i genthilomini, gli artigiani richiedevano al re di potere avere un proprio sigillo da usare per i documenti diretti all’autorità regia41. Le divisioni interne e le parallele negoziazioni con il re trovavano nella scritturazione una testimonianza del valore identitario dei gruppi coinvolti e/o della loro ricerca di poter agire autonomamente. La risposta di Alfonso V era però negativa in ragione del fatto che doveva esserci un solo sigillo in tutta l’universitas.
29Si tratta di una contrapposizione emblematica a livello normativo tra interessi di gruppi contrapposti in merito al diritto di rappresentanza al governo. Nel 1435 gli artigiani avevano ottenuto da Alfonso V una serie di privilegi e tra questi che annualmente ogni arte si riunisse per eleggere due Consoli e due Consiglieri; i Consoli avrebbero partecipato al consiglio generale: un ruolo politico rilevantissimo42. Un risultato politico in cui appare intrecciata la richiesta di una regolamentazione delle corporazioni di mestieri e l’innovazione legislativa con un diritto di partecipazione all’assemblea. La novità politica sarebbe stata al centro di profonde tensioni. In questa sede richiamerò solo alcuni aspetti della lunga contrapposizione con i genthilomini, che avanzavano una serie di gravi accuse contro gli artigiani per limitarne la presenza al governo sino a proporre di escluderli del tutto. Si tratta di una contrapposizione che avrebbe stabilito chi avesse diritto di negoziare con il re e quindi d’influenzare la produzione normativa e decidere la politica economica.
30In proposito va aperta una parentesi per contestualizzare la rilevanza della partecipazione al consiglio e per riprendere alcuni aspetti che ho precedentemente richiamato per il regno di Martino I. Nella prima metà del XV secolo la ragione di un’intesificazione dell’intervento consiliare nell’attività politica locale è da collegare a ragioni di tipo economico, prevalentemente conseguenza di una crescita della pressione fiscale regia – dovuta alla politica d’espansione territoriale promossa da Alfonso V – con forti effetti sia nel ruolo coordinatore regio sia dei margini d’autonomia dei governi locali43. Come ho anticipato, Alfonso V nella promozione di una politica economica per molti aspetti innovativa lasciava decidere alle comunità come far fronte alle richieste regie. In quello che appare essere un profondo incremento del ruolo dei governi locali, l’universitas decideva come realizzare la nuova tassa, in che tempi e chi tassare, così come se e in che percentuale indebitarsi44. Il sistema della tassazione era generalmente responsabilità del consiglio cittadino. La possibilità di decidere i prelievi fiscali e secondo quali modalità costituiva, come nota Denis Menjot per Murcia, non solo un aspetto tecnico ma uno strumento politico per i dirigenti locali nell’azione di prelievo e di redistribuzione, in generale nella strategia adottata nell’uso dell’imposta45.
31Posto che l’illuminata scelta regia – lasciare decidere alle comunità – era esito di un provvedimento deciso dal governante (anche se come conseguenza di una pressione dal basso e basti richiamare il precedente della petizione del 1398 di Alcamo), l’organizzazione del dibattito per la determinazione delle tasse e il ricorso al consiglio con assemblee allargate era piena espressione di scelte organizzative dell’universitas. Questi dati permettono di chiarire sia l’attenzione prestata da Alfonso V ad un robusto coinvolgimento del consiglio nella politica cittadina, sia la riluttanza regia ad accogliere strategie escludenti da parte di partes/parcialitates per una chiusura dell’accesso al governo, preferendo invece garantire una rappresentanza quanto più ampia46.
32La documentazione quattrocentesca consente d’approfondire i meccanismi di partecipazione. Le assemblee cittadine erano veri e propri laboratori politici, a cui prendevano parte consiglieri ma a cui non è escluso che potessero assistere anche esterni che familiarizzavano con le modalità di discussione e di votazione47. La partecipazione alle assemblee e gli effetti che avevano nella vita della comunità hanno numerose testimonianze anche indirette e vale la pena ricordare, ad esempio, che a Sciacca a metà Quattrocento, durante una dura presa di posizione di settori della comunità contro la scelta del Viceré per un’esportazione di frumento, i rivoltosi, in maggioranza populares, sembra che discutessero secondo le modalità generalmente utilizzate in ambito consiliare48.
33Per tornare a Catania, nel 1446 aveva inizio una duro attacco politico dei genthilomini per escludere gli artigiani dal governo. Si rivolgevano prima (il 6 aprile) al Viceré Lope Ximen Urrea, quindi (il 31 ottobre) ad Alfonso V; ottenevano una riduzione del diritto di voto degli artigiani al consiglio (due Consoli per tutte le arti) ma non l’abolizione delle corporazioni49. L’atto di protesta contro gli artigiani aveva il suo dato più radicale nel sostenere che agivano per favorire parti a scapito dello stato pacifico della repuplica50. Già nel 1444 gli artigiani affermavano il loro interesse a favore della repuplica51.
34Il grado di coinvolgimento dei diversi gruppi socio-professionali nei dibattiti cittadini, il carattere radicale dell’attacco dell’élite, la rapidità della circolazione delle informazioni, avevano un riflesso nell’immediata reazione da parte dei diversi esponenti del mondo artigianale che contrastavano efficacemente il processo di esclusione. Nelle negoziazioni che avviavano con il sovrano già il 31 ottobre del 1446 utilizzavano la retorica dell’élite nell’affermare il loro interesse per il bene della comunità ; allo stesso tempo ricorrevano a canali istituzionali per contrastare l’attacco politico di cui erano oggetto. Si trattava di una strategia di dissenso disciplinato con cui si proponevano al re come interlocutori affidabili anche durante una fase di dura contrapposizione politica52. Non ottenevano però di potere tornare a intervenire nell’assemblea con due Consoli per ogni arte. Alfonso V confermava un diritto di rappresentanza di due Consoli per tutte le arti: l’esclusione era scongiurata anche se con una rappresentanza ridotta53. Non vi erano limiti alle possibili forme di abuso, al tentativo di rendere opaco ciò che era chiaro, alla necessità di dettagli nelle negoziazioni. I magistri chiedevano al sovrano e ottenevano che definisse cosa s’intendesse con consiglio generale, in quanto lo schieramento contrapposto cercava di limitare gli ambiti su cui il consiglio poteva intervenire: “mettono in dubbio cosa si intenda per consiglio generale”54.
35La contrapposizione politica riguardava il diritto di rappresentanza al governo. Nelle negoziazioni con il re è evidente la strategia degli artigiani di dimostrare un loro interesse per il bene della comunità. Denunciavano infatti deficenze nel sistema assistenziale (un governo dell’ospedale non sempre idoneo con conseguenze negative per i poveri), una dichiarazione in aperta contrapposizione all’accusa di non governare a beneficio della comunità55. Gli artigiani denunciavano i Giurati (i quali provenivano dalle file dei genthilomini) di non rispettare la bolla apostolica che stabiliva fosse eletto il Giurato di fama maggiore (lu più laudabili di li dicti iurati per fama) come loro rappresentante al governo dell’ospedale.
36Inoltre enfatizzavano la loro devozione religiosa con contributi economici in diversi interventi56. Il fermo rifiuto di accuse relative ad interessi di parte, cui si contrapponeva un loro interesse per il beneficio regio e il bene pubblico della città, aveva nel culto devozionale un elemento d’importante giustificazione. Infine ottenevano un importante riconoscimento politico: il sovrano accettava la loro petizione di potersi riunire anche indipendentemente dal consiglio cittadino ogni qual volta fosse stato necessario per discutere in merito al “servizio della maestà regia e del bene pubblico”57.
37In conclusione gli artigiani mantenevano e in parte incrementavano un ruolo politico sfruttando diversi fattori – tra cui la ricerca di una mediazione da parte del sovrano – e ricorrendo a un richiamo alla difesa dei valori religiosi e in generale alle forme devozionali cittadine. Quindi ampliavano le loro aspirazioni intercettando il medesimo messaggio politico dell’élite, in sintesi farsi promotori della difesa degli interessi della comunità, per ottenere nelle negoziazioni un ampliamento del diritto di rappresentanza. Si trattava di un processo che subiva verosimilmente un rallentamento nel 1451, quando Alfonso V, su richiesta del Parlamento, vietò alle corporazioni delle comunità dell’Isola d’eleggere propri Consoli58. Una decisione probabilmente risultato delle tensioni sociali registratesi in quegli anni a Palermo ed in altre comunità59. Un divieto che avrebbe avuto un effetto di breve durata, ad esempio a Catania Consoli degli artigiani risultano nuovamente eletti dal 146060.
38Nel presente studio si è evitata una comparazione tra le universitates ed il grado d’autonomia dei Comuni. Le differenze politiche con i Comuni potrebbero però avere un effetto depistante e offuscare il ruolo delle universitates nell’Isola nella produzione legislativa, così come in generale negli assetti istituzionali. Ciò che rivela la lettura delle petizioni, di cui si sono proposti alcuni casi esemplificativi, è come un approccio verticale dai governanti ai governati nella formulazione legislativa sia riduttivo: erano numerosi i casi in cui l’iniziativa proveniva dal basso anche per aspetti di governo di rilievo.
39Gli interventi regi, le petizioni delle comunità, una negoziazione intensa e prolungata nel tempo, le tensioni tra gruppi sociali e/o con l’autorità regia, indicano il conseguimento da parte delle comunità di importanti margini d’intervento nella produzione normativa, così come la capacità d’influenzare le politiche regie. L’accesso alle assemblee cittadine, la regolamentazione della politica economica, persino il controllo della magistratura preposta alla giurisdizione criminale, erano tutti ambiti su cui le universitates potevano intervenire e rispetto a cui il sovrano fungeva da autorità regolatrice. Erano diversi gli attori protagonisti in un ruolo più o meno diretto della elaborazione legislativa, che era spesso espressione di equilibri politici contrastanti e di tensioni solo parzialmente risolte. Guardare all’evoluzione delle negoziazioni fra sovrano e comunità, così come al contesto socio-politico, permette di risalire ai diversi soggetti compartecipi in maniera più o meno diretta nell’ideazione e nella produzione legislativa. Permette inoltre di cogliere quei ritardi, quelle contraddizioni, quelle omissioni che non sono testimonianza dell’inefficacia delle negoziazioni ma rivelano come il confronto tra il legislatore e i sudditi non seguiva rigidi automatismi potendo riflettere mutamenti di un contesto in divenire.
40La produzione documentaria, testimonianza delle libertà conseguite dalle comunità, rivela tra l’altro come ogni momento delle negoziazioni manteneva un suo valore e poteva essere evocato anche in fasi lontante. Testimonia inoltre i profondi legami delle comunità compartecipi di una realtà, il demanio regio, e per questo consapevoli di poter difendere un sistema di diritti e di privilegi in crescita. Partecipare alla definizione delle norme, secondo modalità che potevano variare, era percepito come necessario per la sopravvivenza politica del gruppo, dell’universitas.
Notes de bas de page
1 M. Ascheri, “Statuti delle città italiane dal Medioevo all’età moderna”, Cuadernos de Historia del Derecho, 15, 2008, p. 7-23; il riferimento alla Sicilia a p. 10, nota 3. Inoltre, dello stesso autore si vedano le sue osservazioni sulla nozione di consuetudini e sulle sue possibili declinazioni in base al contesto; Id., “Statuti e consuetudini tra storia e storiografia”, in R. Dondarini, G. M. Varanini, M. Venticelli (a cura di), Signori e regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo, Bologna, 2003, p. 21-31. Rinvio allo stesso volume Signori e alla bibliografia di riferimento in merito alla produzione di statuti.
2 V. La Mantia, Antiche consuetudini della città di Sicilia, Palermo, A. Reber, 1900, ristampa anastatica, Messina, Intilla, 1994.
3 Sul ruolo delle città nel Mezzogiorno si veda per un confronto G. Vitolo, L’Italia delle altre città. Un’immagine del Mezzogiorno Medievale, Napoli, Liguori, 2014.
4 Lo studio di Michele Amari La guerra del Vespro veniva pubblicato nel 1842, la censura impose il titolo Un periodo delle istorie siciliane del secolo XIII. Per una rapida nota critica si veda I. Mineo, “Il Vespro tra mito e realtà”, in F. Benigno, G. Giarrizzo (a cura di), Storia della Sicilia: dalle origini al Seicento, Roma/Bari, Laterza, 2003, p. 119.
5 I. Peri, La Sicilia dopo il Vespro. Uomini, città e campagne. 1282-1376, Roma/Bari, Laterza, 1990, p. 20-21.
6 La Mantia, Antiche…, op. cit., p. 124, 133, 143. Id., La Mantia, Consuetudini di Randazzo, Palermo, A. Giannitrapani, 1903, p. 6, 13-14, 24.
7 P. Gulotta, “In unum corpus et unam societatem: i capitula iuratorum del 1309 (Testa 1324) e l’assetto istituzionale della città di Palermo durante il regno di Federico III”, Archivio Storico Siciliano, 4/26, 2000, p. 19-56.
8 Si considerino i casi delle elezioni nel 1304 a Siracusa, Trapani, Palermo e Messina; L. Sciascia, Pergamene siciliane dell’Archivio della Corona d’Aragona (1188-1347), Palermo, Società della Storia Patria, 1994, p. 124-135.
9 In proposito va citato il caso della comunità di Piazza: Biblioteca Comunale di Piazza Armerina, Consuetudines terre Platee, fols. 23-34, con riferimento alle concessioni di Pietro II (r. 1377-1342), in merito alla divisione del feudo Cundrone, e di Federico IV (r. 1355-1377) in merito all’esenzione dalla dohana.
10 C. Wickham, Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo, Roma, Viella, 2000, p. 44-49. Si tratta di un tema che ha successivamente approfondito in una discussione critica di più ampio respiro con attenzione all’origine sociale dell’élite, in cui fa particolare riferimento alla non piena consapevolezza da parte dei protagonisti dell’evoluzione comunale su quanto stessero realizzando e sugli effetti di quanto realizzassero. C. Wickham, Sleepwalking into a New World: The Emergence of Italian City Communes in the Twelfth Century, Princeton, Princeton University Press, 2015.
11 S. R. Epstein, “Governo centrale e comunità del demanio nel governo della Sicilia tardomedievale: le fonti capitolari”, in XIV Congresso di storia della Corona d’Aragona, Sassari-Alghero, 19-24 maggio 1990, 5 vols, Roma, C. Delfino, 1993, vol. 3, p. 383-415; Id., Potere e mercati in Sicilia. Secoli XIII-XVI, traduzione dall’inglese di A. Guaraldo, Torino, Einaudi, 1996, p. 321-408.
12 Ad esempio Archivio di Stato di Palermo, Real Cancelleria, vol. 20, fols 38v-39r, 1392 (Nicosia). S. Giambruno, L. Genuardi (a cura di), Capitoli inediti delle città demaniali di Sicilia, Palermo, Boccone Del Povero, 1918, p. 350-351, 1392 (Licata). V. Di Giovanni, Capitoli gabelle e privilegi della città di Alcamo, Palermo, M. Amenta, 1876, p. 44-45. Si confronti sulla tirannide: F. Benigno, Specchi della rivoluzione. Conflitto e identità politica nell’Europa moderna, Roma, Donzelli, 1999, in merito al nesso con governi di tipo straordinario. Le osservazioni di D. Quaglioni, La sovranità, Roma/Bari, Laterza, 2004, p. 32-35 sul pensiero di Bartolo da Sassoferrato, che considera la tirannide una forma deviata del potere. Inoltre, E. Cortese, Il diritto nella storia medievale. Il basso medioevo, Roma, Il cigno Galileo Galilei, 1995, p. 285-287.
13 F. M. Testa (a cura di), vol. I, Capitula regni Siciliae, 2 vols, Capitulum XIII e Capitulum XLI, Panormi, A. Felicella, 1741, p. 145, 155.
14 Epstein, Potere…, op. cit., p. 132.
15 Ad esempio si veda il caso della città di Palermo che non costituiva un’eccezione, F. Titone, “Note preliminari sul consilium civium di Palermo, 1448-1458”, in P. Corrao, E. I. Mineo (a cura di), Dentro e fuori la Sicilia: Studi di storia per Vincenzo D’Alessandro, Roma, Viella, 2009, p. 251-265.
16 Mi permetto di rinviare a F. Titone, “Sistema normativo e partecipazione politica: I Libri delle comunità siciliane nel tardo Medioevo”, in F. Foronda, J. Ph. Genet (a cura di), Des chartes aux constitutions. Autour de l’idée constitutionnelle en Europe (xiie-xiiie siècles). De los fueros a las constituciones: En torno a la idea constitucional en Europa (siglos XII-XVII) (in stampa).
17 Ibid.
18 F. Somaini, Geografie politiche italiane tra Medioevo e Rinascimento, Milano, Officina Libraria, 2012, p. 43-50.
19 Ad esempio, Archivio di Stato di Palermo, Real Cancelleria, vol. 33, fols. 121r, 1399 (Trapani); S. Giambruno, L. Genuardi, Capitoli…, op. cit., p. 248, 1401 (Agrigento).
20 Archivio di Stato di Palermo, Real Cancelleria, vol. 20, fols 24r-25r, 1392 (Trapani).
21 Di Giovanni, Capitoli…, op. cit., p. 44-45.
22 Le richieste della comunità e le risposte regie erano: Item di livari et annullari ogni gabella, et ogni gravicza la quali per li tempi passati fussi statu imposta a la ditta Universitati per li baruni tiranni et in li tempi loru. Quia de presenti gabelle dicta terre vix sufficiunt ad custodiam castrorum, Regia Majestas nil de presenti innovat sed Deo ducet quando erit in valle Mazarie taliter providebitur quod racionabiliter ipsa Universitas contentabitur interim dictarum gabellarum redditus aplicentur pro custodia castrorum predictorum. Item di conchediri ki li gabelli li quali foru et essiri divinu di la ditta Universitati, zoe vinu carni et salzumi, sianu liberi et expediti sine contradictione alicuius cuiuscumque sit auctoritatis vel dignitatis di la dicta Universitati li quali poza libere augmentari et crixiri et mancari in totum livari quandocumque ipsa arbitrium dicte Universitatid oy di li officiali soy li quali pro eo tempore fuerint. Quia Regia Majestas Deo duce erit in Valle Mazarie et tunc informabitur de veritate et ministrabitur Universitati iustitie complimentum (Di Giovanni, Capitoli…, op. cit., p. 44-45).
23 Archivo de la Corona de Aragón di Barcellona, Real Cancillería, Registros, v. 2822, fols. 20r-21r, 22r-24r. Il riferimento alle 80 onze nel foglio 20r. F. Titone, Governments of the Universitates: Urban Communities of Sicily in the Fourteenth and Fifteenth Centuries, Turnhout, Brepols, 2009, p. 166-168.
24 Rinvio a F. Titone, “Aragonese Sicily as a Model of Late Medieval State Building”, Viator, 44, 1, 2013, p. 238-239.
25 A. E. Risino, Il regesto del libro rosso dell’università netina, Noto, Il Carretto, 2003, p. 108.
26 Archivo de la Corona de Aragón di Barcellona, Real Cancillería, Registros, vol. 2843, fol. 180v.
27 Sulla crescita degli esperti di diritto rinvio ad A. Romano, “Legum doctores” e cultura giuridica nella Sicilia aragonese: tendenze, opere, ruoli, Milano, A. Giuffrè, 1984.
28 Biblioteca Comunale di Piazza Armerina, Consuetudines Terre Platee, 12 marzo 1374 indizione 13, fols. 33-34; le riconferme ai fogli 35-41, 43-44.
29 Biblioteca Comunale di Piazza Armerina, Consuetudines Terre Platee, fols. 49-52.
30 F. Titone, “Kingdom of Sicily”, in A. Gamberini, I. Lazzarini (a cura di), The Italian Renaissance State, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, p. 25-27.
31 La sessione del Parlamento del 1446 in Testa (a cura di), Capitula…, op. cit., p. 333-58.
32 H. Bresc, Un monde méditerranéen. Économie et société en Sicilie 1300-1450, 2 vols., Roma/Palermo, École française de Rome/Accademia di scienza, lettere e arti di Palermo, 1986, vol. 2, p. 857.
33 Sciacca veniva riacquistata dallo stesso sovrano nel 1453 (Bresc, Un monde…, op. cit., p. 858), un dato che conferma una politica regia ben più cauta nelle alienazioni delle comunità.
34 Nel 1464 Capizzi contava circa 277 fuochi e Mussomeli circa 181 fuochi; Epstein, Potere…, op. cit., p. 40, 43. Leggermente più basse le stime nel 1439; Bresc, Un monde…, op. cit., p. 62-64.
35 Titone, Aragonese…, op. cit., p. 230.
36 Nel caso di Salemi sebbene la carica nel 1446 si fosse venduta per 10 anni ho identificato detentori dell’ufficio sino al 1454. Archivio di Stato di Palermo, Protonotaro del Regno, vol. 38, fols. 35r–41r (Nicosia); fol. 58r–v (Salemi); vol. 44, fols. 335r–336r (Salemi) in cui si specifica la vendita per 10 anni; Archivio di Stato di Palermo, Real Cancelleria, vol. 89, fol. 365r–v (Salemi).
37 Si tratta di aspetti che possono esse ulteriormente approfonditi, ad esempio le prerogative del Commissario (su cui intendo realizzare uno studio) possono offrire un ambito d’analisi di rilievo nel confronto tra re e comunità in sede parlamentare e non.
38 Risino, Il regesto…, op. cit., p. 106.
39 Biblioteca Comunale di Piazza Armerina, Consuetudines terre Platee, fol. 92.
40 In merito all’autorità che poteva esprimersi attraverso il dibattito e l’argomentazione si veda R. F. Berkhofer III, A. Cooper, A. J. Kosto (a cura di), The Experience of Power in Medieval Europe, 950-1350, Adelrshot, Ashgate, 2005.
41 Giambruno, Genuardi, Capitoli…, op. cit., p. 197, 31 ottobre 1446.
42 Ibid., p. 150-151, 154. Per un’analisi esaustiva del confronto politico citato mi permetto di rinviare a F. Titone, “Developing Strategies of Protest in Late Medieval Sicily”, in J. Firnhaber-Baker, D. Schoenaers (ed.), The Routledge History Handbook of Medieval Revolt, New York, Routledge, 2017, p. 297-299 e F. Titone, “Il governo vescovile nella diocesi di Catania tra fenomeni di comunicazione, presenze di forestieri e culti devozionali (secoli XIV-metà del XVI)”, in M. A. Kirsch, T. Jäckh (ed.), Urban Dynamics and Transcultural Communication in Medieval Sicily, Paderborn, Schöningh, 2017, p. 261-267.
43 Per un confronto rinvio a C. Levelleux Texeira, A. Rousselet-Pimon, P. Bonin (a cura di), Le gouvernement des communautés politiques à la fin du Moyen Âge. Entre puissance et négociation : Villes, Finances, État. Actes du colloque en l’honneur d’Albert Rigaudière, Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2010.
44 Per una comparazione si veda J. P. Genet (a cura di), L’État moderne, genèse. Bilans et perspective, Paris, Éditions du CNRS, 1990. Anche Id., “Les motifs de la demande et de l’acceptacion de l’impôt en Angleterre”, in Bonin (a cura di), Le gouvernement des communautés…, op. cit., p. 201-222.
45 D. Menjot, Murcie castillane : une ville au temps de la frontière (1243-milieu du xve siècle), Madrid, Casa de Velazquez, 2002, vol. 2, p. 1049, in generale p. 1049-1114.
46 Titone, Governments…, op. cit., p. 184-214.
47 Titone, “Note preliminari”, art. cité, p. 253.
48 Titone, “Citizens and Freedom in Medieval Sicily”, in A. Nef (a cura di), A Companion to Medieval Palermo: The History of a Mediterranean city from 600 to 1500, Leiden, Brill, 2013, p. 508-510.
49 Giambruno, Genuardi, Capitoli…, op. cit., p. 181-82; 184-185.
50 Ibid., p. 184-185.
51 Ibid., p. 173.
52 Sul concetto di dissenso disciplinato mi permetto di rinviare a F. Titone, “Introduction. The Concept of Disciplined Dissent and its Deployment: A Methodology”, in F. Titone (a cura di), Disciplined Dissent: Strategies of Non-Confrontational Protest in Europe from the Twelfth to the Early Sixteenth Century, Roma, Viella, 2016, p. 7-22.
53 Giambruno, Genuardi, Capitoli…, op. cit., p. 190-192.
54 Ibid., p. 191-192.
55 Ibid., p. 193.
56 Ibid., p. 195-196.
57 Ibid., p. 196-197.
58 Testa, Capitula regni…, op. cit., Capitulum CDXXVII, p. 367.
59 V. Vigiano, L’esercizio della politica: la città di Palermo nel Cinquecento, Roma, Viella, 2004, p. 195, 201-202.
60 Archivio Storico del Comune di Catania, Atti dei Giurati di Catania, regesti di Matteo Gaudioso, vol. 16, fol. 8rv, fol. 15r, 1460; vol. 21, fol. 17r, 1475; vol. 26, fol. 2v, 1483. Per quanto riguarda la documentazione dell’amministrazione cittadina, questa si è persa a causa di un incendio a metà Novecento. Matteo Gaudioso però aveva avuto l’opportunità di studiare questi documenti e rimangono i suoi regesti, che costituiscono dati di particolare importanza per ricostruire il contesto sociale catanese e le politiche di governo cittadino. Va aggiunto che è difficilmente appurabile se gli artigiani in effetti subissero una marginalizzazione a Catania negli anni immediatamente seguenti alla seduta del Parlamento del 1451, sono infatti pochi i regesti di Gaudioso relativi a quegli anni e non consentono di chiarire questo aspetto.
Auteur
Fabrizio Titone è ricercatore Ramón y Cajal presso la Universidad del País Vasco. I suoi studi riguardano l’ambito urbano nel tardo Medioevo, con particolare riferimento alla Sicilia. Negli ultimi anni ha sviluppato nuovi temi d’analisi in merito ai riti di passaggio, all’organizzazione familiare, alle politiche di controllo ecclesiastico e reazioni alle stesse. In correlazione a questi ambiti ha elaborato la metodologia del dissenso disciplinato. Tra le sue pubblicazioni più recenti: Developing Strategies of Protest in Late Medieval Sicily, in Justine Firnhaber-Baker, Dirk Schoenaers (eds.), The Routledge History Handbook of Medieval Revolt, London/New York, Routledge, 2017, p. 292-310. (Titone, ed.), Disciplined Dissent: Strategies of Non-Confrontational Protest in Europe from the Twelfth to the Early Sixteenth Century, Roma, Viella, 2016. « Bewailing the Dead: Social Tension and Mourning Practices in Late Medieval Sicily », in Viator, 45, 3, 2014, p. 237-260. « Aragonese Sicily as a Model of Late Medieval State Building », in Viator, 44, 1, 2013, p. 217-249.
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