Version classiqueVersion mobile

Statuts communaux et circulations documentaires dans les sociétés méditerranéennes de l'occident (xiie-xve siècle)

 | 
Lett Didier

Statuts et autres documents produits par la commune

Gli statuti epigrafici dell’Italia centro-settentrionale (secc. XII-XIV)

The epigraphic statutes of central and northern Italy (12th-14th centuries)

Marialuisa Bottazzi

Résumé

Nella larga costruzione monumentale italiana d’ambito medievale le iscrizioni apposte dal secolo XII sulle facciate delle chiese o degli edifici dei Comuni ormai istituzionalizzati iniziarono a riportare interi capitoli, larghi stralci, comunque parti rilevanti dei testi statutari a beneficio della cittadinanza e di quanti, oramai numerosi e culturalmente evoluti anche in ambito laico, popolavano le città. Il contributo offre un largo panorama dell’importante e consapevole impiego inciso della scrittura lapidaria riscontrato in modo diretto o indiretto, grazie alla documentazione al nostro attivo, per le città di Rimini, Genova, Ferrara, Milano, Lucca, Orvieto, Aquapendente, Lugnano in Tavernina, Perugia, Todi, Corneto in Tarquinia

Texte intégral

1A fronte di questa mia relazione sull’impiego lapidario degli statuti, sento di dover fare una brevissima introduzione che ricordi a grandi linee le tappe fondamentali e gli sviluppi attraverso cui una produzione epigrafica altomedievale, dalle basi funerarie tardo antiche ed essenzialmente d’impiego ecclesiastico, nel tempo assunse sempre più un carattere puramente laico e, al bisogno, normativo.

  • 1 M. Bottazzi, “L’epigrafia dell’Italia Comunale: evidenze negative e positive”, in A. Calzona, G. M. (...)

2Sarebbe bene ricordare esattamente che solo tra la fine del secolo XI e lungo tutto il XII, in corrispondenza con il grande risveglio culturale e politico europeo caratterizzato in Italia da vari elementi quali quello dell’espansione e dell’innovazione urbana accompagnate dalla riscoperta della funzione civile e politica dello spazio cittadino, gli spazi d’interesse comune, ad iniziare dalle pareti esterne delle nuove cattedrali, divennero delle aree utili e a disposizione di maestranze e di committenze laiche, che imitando i più antichi impieghi dell’età classica iniziarono a esprimersi in modo epigrafico. Nel periodo precedente, vale a dire dopo la caduta dell’impero romano, con il veloce contrarsi della cultura scritta incisa e fino alla fine del secolo X, le iscrizioni, che sappiamo essere state riservate agli spazi più nascosti ed interni delle chiese e dei monasteri, potevano dirsi quasi ad esclusivo appannaggio dei religiosi, soprattutto dei vescovi, oltre ad essere state essenzialmente prodotte in ri-sposta alle esigenze spirituali delle persone, ecclesiastiche o laiche che fossero, desiderose di lasciare una memoria della propria vita e garantirsi, attraverso donazioni e opere pie, la salvezza dell’anima dopo la morte1.

3Ciò che fino quasi alla fine del secolo X venne prodotto in ambito epigrafico corrispose dunque ai bisogni funerari dei singoli; e fu solo attorno a quell’esigenza spirituale che si innestò, tra la fine del secolo X e gli inizi del secolo XI, il primo grande cambiamento epigrafico d’età medievale dovuto principalmente alla trasformazione radicale della mentalità dei secolari, numericamente sempre più presenti nel panorama culturale del medioevo italiano.

  • 2 A. Petrucci, La scrittura. Ideologia e rappresentazione, Torino, Einaudi, 1986.
  • 3 P. Tomassetti, V. Federici, P. Egidi (a cura di), Statuti della Provincia Romana, Vicovaro, Cave, R (...)
  • 4 L’impiego dell’epigrafia in funzione delle chartae lapidariae, un genere di iscrizioni completament (...)

4Le epigrafi continuarono comunque ad essere esposte ancora per qualche tempo quasi esclusivamente presso i luoghi sacri, ma nelle lastre di pietra o di marmo vediamo essere state ormai riprodotti, quasi pedissequamente, de verbo ad verbum, quanto in sede notarile era stato disposto dai singoli in favore di un ente religioso – di chiese e di monasteri –. Fu pertanto per l’innata pretesa di esporre parti ben precise di donazioni e testamenti su superfici durevoli perché ne restasse memoria, per il donatore delle donazioni offerte e per l’ente religioso delle donazioni ottenute, che le scritture incise si trasformarono, inizialmente nel Milanese, in documenti dal grande valore pubblicistico e obbligazionale, avviando così una fase importante per la tra-sformazione dell’impiego epigrafico della scrittura, che ai nostri occhi, oggi, appare sempre più segnata dalla fruizione da parte dei laici. Presto le scritture scolpite avrebbero guadagnato nuovi spazi, ora quelli esterni delle chiese e dei monasteri2, ma il processo di trasformazione fu contraddistinto anche dal riutilizzo di una tipologia di iscrizioni già note nell’età classica3, quelle che tecnicamente vengono meglio definite “carte lapidarie”4 . Il grande essor in atto dal secolo XI, infine, fu caratterizzato, nuovamente per mano dei laici, da un impiego piuttosto innovativo e sempre più politico dell’epigrafia.

  • 5 G. Scalia, “Epigraphica pisana. Testi latini sulla spedizione contro le Baleari del 1113-1115 e su (...)
  • 6 Petrucci, La scrittura, op. cit.; N. Giovè Marchioli, “L’epigrafia comunale cittadina”, in P. Camma (...)

5Innovativo perché a prescindere dalle tradizionali espressioni epigrafiche solenni ancora legate a una tradizione di scrittura in versi, dalla fine del secolo XI, e almeno fino alla seconda metà del secolo XII, vediamo essere stati prodotti dei testi scolpiti per le pareti esterne delle cattedrali, ma per i quali spesso diventò sufficiente una composizione in prosa. L’antico e sapiente uso della metrica venne allora riservato ai casi molto particolari5; inoltre, gli spazi esterni di interesse comune diventarono, in breve, decisamente più larghi e più numerosi che in passato, iniziando a essere luoghi di espressione politica e a disposizione delle nuove maestranze e dirigenze comunali; questo perché la scrittura epigrafica, analogamente all’impiego sempre più largo di una scrittura d’apparato in uso presso i Comuni italiani, era stata tacitamente assunta come uno dei mezzi più consoni per offrire pubblicamente, e in analogia con gli esempi della tradizione classica, una memoria dal forte carattere ideologico, spesso autocelebrativa e controllata dai promotori della vita politica cittadina6.

  • 7 Ibid.

6Accanto, dunque, alle numerose iscrizioni dal carattere fortemente dida-scalico e moralizzatore dei grandi scultori, che vediamo essere state poste nei fianchi laterali ed esterni come sulle facciate e sui portali delle nuove cattedrali, di fatto i luoghi attorno ai quali lungo il medioevo si accentrò dal secolo XII la vita pulsante delle civitates, molti nuovi testi scolpiti iniziarono a riportare in modo sempre più documentario non solo le consuete informazioni legate alla fondazione e alla consacrazione di una chiesa o di una cattedrale, ma anche tutta una serie di altre notizie riguardanti i più specifici accenni a una vita cittadina e al suo evolversi istituzionale, politico e legislativo7.

  • 8 Cf. Buonopane, Manuale di epigrafia latina, op. cit., p. 15.

7I luoghi in cui vennero allora apposte le epigrafi furono presto quelli dei loggiati dei palazzi comunali, delle porte cittadine, presso le fontane e le mura; certo non con l’intensità impiegata nel passato mondo romano8, ma anche nelle città del medioevo italiano iniziarono ad esserci molti testi scolpiti da leggere che cominciarono ad elencare sempre più frequentemente nomi di consoli, di podestà e di altri preposti al governo cittadino; vennero riprodotti su marmo singoli capitoli legislativi; e in alcuni casi larghi stralci di testi statutari, altrimenti di singoli decreti: quei “decreti consolari” la cui matrice sappiamo essere stata spesso pattizia e circostanziale ai diversi casi presentatisi nell’evoluzione sociale cittadina che spesso richiesero, non solo la stesura di testi dispositivi nella forma manoscritta, come sappiamo essere stato, per esempio, nelle devoluzioni signorili o comunali delle libertates concesse ad alcune parti della popolazione cittadina, ma anche la loro forma “monumentale” che a Rimini, per fare ancora un esempio, portò ad incidere su una pietra e in funzione di un assorbimento della popolazione attiva e imponibile proveniente dal contado, la delibera del consiglio del comune che nel 1220 statuì l’affrancamento dei servi, fissando tempi, modi ed eccezioni alla norma.

  • 9 Il frammentato decreto lapidario riminese del 1220 è oggi custodito presso il museo civico lapidari (...)

8Nel caso di Rimini il decreto fu decisivo, ma non per i servi dipendenti dei signori del contado, ai quali si chiedeva di giurare pubblicamente habitacionem o di aver risieduto un anno e un giorno in città senza che nessun signore si fosse nel caso opposto all’allontanamento, ma per quelli che in città, seppure già sottoposti all’obbligo tributario della colletta, risultavano comunque essere dipendenti da rapporti signorili; dipendenza, dunque, la loro che epigraficamente venne rammentata ogni giorno9 .

  • 10 Cf. J.-Ch. Picard, Le souvenir des évêques. Sépultures, listes épiscopales et culte des évêques en (...)

9L’epigrafia laica, come il caso di Rimini può dimostrare, si rivestì pertanto anche di un tenore prescrittivo, rimanendo pur sempre anche quella commemorativa e funeraria che largamente conosciamo10. Scolpita in luoghi contraddistinti da un largo passaggio dei cittadini e dei residenti dall’ultimo quarto del secolo XII l’epigrafia iniziò dunque a dettare pubblicamente anche regole, oltre a rammentare l’esistenza delle stesse attraverso un’esposizione del precetto in molti casi “monumentale” e che assunse un valore molto più forte del solo simbolico.

  • 11 L’importante riferimento all’attenzione delle dirigenze comunali verso l’impiego inciso della norma (...)
  • 12 E’ interessante far presente che solo una parte di quella rilevante decina di epigrafi lapidarie an (...)

10Ma se si è certi della rilevanza che quell’impiego scolpito ebbe nella vita cittadina, di fatto testimoniato dall’attenzione con cui le autorità comunali fecero ad esso riferimento – per esempio a Genova i libri iurium del 1259 rinviarono al largo testo statutario inciso di cui oggi non rimane traccia materiale alcuna, mentre un tempo la documentazione ricorda come esso fosse leggibile sul fianco della cattedrale di S. Lorenzo11 – non possiamo dirci altrettanto certi sull’effettiva consistenza numerica di quell’impiego prescrittivo, oggi rappresentato solo da una decina di testi che vennero prodotti quasi esclusivamente entro il primo cinquantennio del secolo XIII, distribuiti essenzialmente nel territorio dell’Italia centrale. Di quella decina di carthae lapidariae solo una parte, comunque, venne compresa nel repertorio degli statuti impostato nel 1949 da Corrado Chelazzi, ovviamente non per una negligenza del curatore, che quando poté inserì nella documentazione anche i decreti lapidei che conosceva, senza esclusione alcuna, ma banalmente per una scelta fatta da lui a priori o per il più tardivo emergere archeologico o archivistico degli stessi12 .

  • 13 A. Franceschini, I frammenti epigrafici degli statuti di Ferrara del 1173 venuti alla luce nella ca (...)
  • 14 La vita politica di Salinguerra II Torelli è strettamente legata a Ferrara, città per la quale rico (...)
  • 15 Solo grazie a degli scavi e ad una campagna di ristrutturazione degli alzati appoggiati lungo la pa (...)

11Il caso più emblematico tra quelli che sfuggirono al repertorio di Corrado Chelazzi per il tardivo emergere archeologico del testo epigrafico è sicuramente lo statuto che il Comune di Ferrara, nel 1173, si diede in una forma epigrafica dal carattere molto monumentale. Si tratta quasi sicuramente del primo statuto che Ferrara ebbe e “l’unico del secolo XII di fatto conservato, seppure parzialmente”, per l’Emilia Romagna, secondo uno studio della normativa statutaria di quella regione condotto recentemente da Anna Laura Trombetti Budriesi13. Nel 1195 seguì una nuova compilazione prodotta con Salinguerra II Torelli, podestà asceso in quello stesso anno al suo primo mandato politico, ma in questo caso si trattò di quello che viene definito anche dall’Archivio di Ferrara come lo “statuto del podestà”, che di fatto è andato perduto in un incendio assieme a tutto il resto della documentazione ferrarese prodotta fino al Trecento, del quale però rimangono delle tracce all’interno dello statuto del 1287 salvato fortunosamente14. In ogni caso la stessa sorte, ovvero la completa perdita del testo statutario del 1173, che qui ci interessa quasi esclusivamente per la maestosa forma lapidaria in cui venne riprodotto, sarebbe sicuramente toccata ad esso se non fosse stato inciso sulla parete della cattedrale e se archeologicamente non ne fossero emersi gli “spolia”, che a questo punto pensiamo possano dirsi particolarmente indicativi di una produzione della normativa, di fatto, più larga e ancora tutta da recuperare tra le testimonianze documentarie15.

  • 16 Franceschini, I frammenti epigrafici degli statuti di Ferrara del 1173, op. cit.; G. Ortalli, “Comu (...)
  • 17 Franceschini, I frammenti epigrafici degli statuti di Ferrara del 1173, op. cit.; Id., “Nuovi framm (...)

12Attorno a quel ritrovamento, quindi, si concentrò poi per breve tempo l’attenzione degli storici, per l’esattezza di Adriano Franceschini e di Gherardo Ortalli16, che a quell’opera dedicarono le loro attenzioni nella speranza di sensibilizzare le istituzioni comunali moderne verso un testo ancora oggi poco conosciuto, eseguendo in prima battuta una trascrizione e qualche fotografia; poi lo statuto epigrafico ritornò velocemente nell’oblio sia storiografico sia materiale17.

13Oggi, la situazione della grande epigrafe statutaria ferrarese del 1173 può dirsi quanto mai anomala e di decadenza sia culturale sia materiale; eppure costituisce un binomio intellettuale importantissimo per lo studio dell’epigrafia medievale di matrice laica corrispondente alla prima fase comunale del medioevo italiano.

  • 18 Tra le disposizioni inserite nello statuto del 1287 troviamo per quell’area anche in modo generale (...)
  • 19 Archivio di Stato di Ferrara, Archivio Patrimoniale del Comune di Ferrara, Libro V, fasc. 1: “Liber (...)
  • 20 Cf. qui di seguito l’appendice di documenti, doc. 3: “(In) nomine patris et filii et spiritus sanct (...)
  • 21 Cf. Diplomata regum et imperatorum Germaniae (Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser), t. X, (...)

14L’epigrafe, scontando da anni una percezione imbarazzante agli occhi della comunità scientifica del suo valore documentario da parte degli addetti alla salvaguardia del patrimonio nazionale italiano, continua ad essere dimenticata e ingabbiata, anche dopo il ritrovamento, tra le scaffalature di negozi ristrutturati modernamente al fianco del duomo. Eppure, in quell’importante spazio compreso tra la cattedrale e una delle prime superfici utili alla cittadinanza ferrarese del secolo XII, il portico e la piazza, i meglio conosciuti statuti cittadini del 128718 e del 132019 avevano a loro tempo provveduto che fosse permesso seppellire i defunti; e sin dalla costruzione dell’edificio sacro si era voluto organizzare il decoro e il mantenimento dei sedili in marmo addossati lungo i due fianchi della cattedrale dove, in corrispondenza di questi e ad altezza d’uomo, era posta la lunga serie di lastre di marmo di recupero, per lo più lastre funerarie romane. Esse erano servite a sancire in modo molto formale ed epigrafico, “ad perennem memoriam”, come dice lo statuto rispettando fin dalle prime battute la tradizione diplomatistica dell’invocazione divina e della datazione cronica20, l’accordo stretto fra il vescovo, il Comune e i laici su questioni probabilmente controverse, che al tempo abbracciavano la sfera dei rapporti sociali, economici e politici divenuti molto più fluidi e confusi dopo la larga concessione imperiale del 1164 al comune ferrarese dell’esercizio effettivo della piena sovranità “in episcopatu et districtu”21.

  • 22 L’intera iscrizione è stata studiata e trascritta qui oltre in appendice sulla base del testo già t (...)
  • 23 Sulla consuetudine che vassalli e usuarii dovessero facere curiam ai propri signori cf. A. Castagne (...)
  • 24 Cf. qui oltre in appendice doc. 3, frammento 2; cf. anche Franceschini, I frammenti epigrafici degl (...)
  • 25 Cf. qui oltre in appendice doc. 3, Ferrara, 1173, frammenti n. 4 e 5; cf. anche Franceschini, I fra (...)

15I capitoli che nel 1173 seguirono la formula di apertura, per la cui adempienza il consilium sapientum e il populus riunito in assemblea – nello statuto viene scritto in concione – si obbligarono con giuramento, in una piena e crescente autonomia di fatto sottolineata dalla formula introduttiva giurata davanti al notaio del sacro palazzo Stefano de Gaybana: “placet nobis haec in perpetuum statuere et observari volumus”, e quindi incisa22, contenevano tutti i punti atti a mantenere saldi gli equilibri già in essere in città: in primo luogo si provvide a definire il rapporto del Comune con la Chiesa episcopale attraverso la conferma da parte del Comune dei beni concessi alla chiesa e alla fabbrica, già instaurata nel 1135 quale simbolo del legame cittadino, nonché venne garantito l’impegno del Comune a mantenere salda la “curia specialis” da tenersi a Pasqua e a Natale con l’episcopato ad sanctum Georgium; a seguire, si cercarono di definire i rapporti feudali attraverso il riconoscimento da parte del Comune dell’autorità feudale e signorile verso i vassalli e gli usuarii, tenuti tutti all’osservanza della “curia”, in questo caso signorile23. Quindi, con il consueto passaggio “Item volumus”24, vennero introdotte le norme di diritto possessorio, di fatto difeso dai consoli e dal loro placito e alla cui base stavano molte delle disposizioni in materia di proprietà e possesso comprese nel Corpus iuris di Giustiniano – in particolare, il principio della prescrizione trentennale e la difesa del possesso legittimo, come la distinzione tra una presa di possesso “non violenta” ed una acquisita con violenza (“vi”), quest’ultima da perseguirsi fino al recupero del possesso sottratto25.

  • 26 Da una fotografia riusciamo a leggere da un’antica trascrizione dell’epigrafe fatta da G. A. Scalab (...)
  • 27 Cf. qui oltre in appendice doc. 3, Ferrara, 1173, frammento n. 4; cf. anche Franceschini, I frammen (...)
  • 28 Cf. qui oltre in appendice doc. 3, Ferrara, 1173, frammento n. 7; cf. anche Franceschini, I frammen (...)

16Altri frammenti più brevi, e di incerta collocazione fisica, quindi difficilmente contestualizzabili e che Franceschini trascrisse sembrano rimandare all’esercizio legislativo ed elettivo delle istituzioni comunali, dal momento che parlano di rectores e “altre persone”. E’ comunque difficile esprimere con certezza a cosa doveva riferirsi l’intero il contenuto dell’epigrafe dal momento che quanto oggi riusciamo a commentare deriva esclusivamente dalla difficile trascrizione fatta fortunosamente nel 1968 solo da Adriano Franceschini; lavoro oggi incontrollabile per lo stato in cui versano le poche lastre materialmente rintracciabili sul lato meridionale della cattedrale. Così che non potremmo mai confrontare la trascrizione originale dell’inciso per capire cosa si prevedeva, per esempio, con il capitolo scolpito in corrispondenza dei frammenti 4 e 6, che si espressero sulle “persone considerate nemici e traditori della città” disponendo che esse non avrebbero potuto ricoprire uffici pubblici26; né potremo mai conoscere a cosa si riferiva lo scacitum previsto per statuto e per il quale i consoli avrebbero dovuto, recita l’iscrizione, predisporre prima il loro placito27. Riusciamo solo ad afferrare che quell’ordinamento, in modo inconsueto, mosse dal diritto feudale per tutti quegli argomenti che concernevano la difesa e la successione degli orfani dei vassalli; e che si cercò di statuire prevedendo come certi i diritti signorili, in quel momento del Comune, e che lo stesso deteneva sui propri dipendenti. Su questo frangente, il frammento 7 sembra allora essere più chiaro dal momento che in quel passaggio lo statuto previde per i cittadini di Ferrara – leggiamo “civis rei[publice] vel burgis” – l’esenzione dell’amisere, ovvero del tributo in natura in beni alimentari, che i dipendenti erano tenuti a dare, in genere, al signore, e che nel nostro caso, come l’iscrizione ricorda, consisteva in una regalia di polli e spalle di maiale da non corrispondersi più, dunque, all’interno di quei rapporti esclusivamente cittadini, ma che nel contado probabilmente continuò ad essere esatta28.

  • 29 Archivio di Stato di Ferrara, Archivio Patrimoniale del Comune di Ferrara, Libro V, fasc. 1: “Liber (...)

17Il tutto venne comunque inciso usando pochissime varianti di scrittura, nel caso l’onciale, e impiegando una capitale quadrata molto grande (cm 5,5 e in un caso molto indicativo cm 8) che suggerì al lapicida un frequente ricorso ai nessi e alle abbreviazioni. Impiego, dunque, che caratterizzò un testo di difficile lettura, prodotto in quello spazio pubblico che, come anticipatamente è stato accennato, per statuto nel 1320, venne difeso dal gioco; mentre la sorveglianza sulla pulizia e l’ordine sulla piazza fu demandata al podestà che dovette salvaguardare, fino a dopo la metà del ‘400, l’assetto urbano originario, poi ulteriormente sconvolto dalla costruzione di un nuovo portico gettato dinanzi alle botteghe nate nel frattempo lungo “quantum se extendit Ecclesia Catedralis Ferrarie, usque ad campanile novum”29; fatto, quest’ultimo, che nel tempo comportò un forte rialzo del piano di calpestio della piazza e il completo eclissamento di tutte le lastre incise e che ipotizziamo essere state poste, probabilmente, lungo entrambi i lati della cattedrale.

  • 30 Nella tradizione epigrafica medievale italiana le dimensioni dell’iscrizione ferrarese sono certame (...)

18Ciò che allora tra il 1968 e il 1970 è stato recuperato corrisponde a circa 15,25 metri di iscrizione disposta su più righe e su circa 80 metri della fiancata meridionale della cattedrale; solo la prima tavola ne conta sette30; mentre il totale delle lastre scoperte fino ad oggi dovrebbe corrispondere a poco meno della metà dello spazio a disposizione sul solo lato meridionale della cattedrale; altrimenti a un quarto dell’intera iscrizione se consideriamo la possibilità che lo statuto sia stato inciso su entrambi i lati dell’edificio sacro, fondato sul terreno che il Comune comprò per donarlo alla Chiesa di Roma, la quale a sua volta permise al clero e al Comune di edificare un nuovo complesso sacro, ponendo così quest’ultimo al riparo, una volta costruito, da qualsiasi possibile interferenza e rivendicazione dell’arcivescovo di Ravenna con cui il vescovo e la comunità si erano confrontati ripetutamente durante il primo trentennio del secolo XII.

  • 31 Cf. supra nota 11.

19Nella sostanza, parlando dello statuto di Ferrara, non si può che sottolineare la sua unicità epigrafica, oltre a qualche sua singolarità normativa, e l’unico raffronto che potremmo, nel caso, perseguire potrebbe essere, per quanto ne sappiamo oggi, con il già citato statuto prodotto a Genova, che al pari di Ferrara impiegò largamente la scrittura epigrafica31.

  • 32 PGuglielmotti, Genova, Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo (Il Medioe (...)

20Certo i tempi del decreto lapidario genovese perduto sono più tardi e maturi rispetto a quelli in cui si era sviluppato nel 1173 lo statuto epigrafico di Ferrara; inoltre Genova poteva elaborare le sue norme sulla base di una tradizione molto anticipata e importantissima che alla base aveva il famoso Breve del 1143; ma la scelta di scolpire quel testo sulla parete della cattedrale a Genova corrispose a un momento della storia del Comune segnato da una forte pressione sociale verso un ricambio e allargamento popolare del vertice, che indusse a introdurre nell’apparato istituzionale la figura di numerosi rettori dei quali quattro con speciali competenze finanziarie, dal momento che l’antagonismo di Genova con Pisa e Venezia si era fatto sempre più forte, mentre per Genova cresceva la prospettiva importante di una crociata in Egitto. Controllare, dunque, gli interessi finanziari del Comune con una norma già disattesa nel 1214, seppur resa pubblica sul fianco della cattedrale, poteva risultare d’aiuto a ciò che si stava per prospettare32.

21Il terreno su cui si poggiò, dunque, in via generale, l’impiego epigrafico dei Comuni in ambito normativo sembra allora aver sempre abbracciato que-stioni d’interesse squisitamente e fondamentalmente economico per le collettività istituzionalmente rappresentate.

  • 33 Sullo scontro tra la Chiesa di Roma e quella di Milano e sulla Pataria ci limitiamo a ricordare, tr (...)
  • 34 Nel 1098, l’arcivescovo “in comuni conscilio totius civitatis” manifestava l’esigenza di ordinare l (...)

22E diverse non sembrano neppure essere le basi su cui poggiò il primo esempio di statutum lapideo ancora oggi leggibile sulla facciata esterna dell’atrio della basilica di Sant’Ambrogio di Milano, che ricorda l’emanazione di un decreto, con lo stesso fine milanese della prima crociata in Terrasanta, alla fine del secolo XI, dell’arcivescovo Anselmo da Bovisio attorniato, in quel momento, dal “comuni consilio totius civitatis” e pronto per partire di lì a pochi mesi a capo del contingente lombardo a Costantinopoli. Con il decreto l’arcivescovo Anselmo aspirava a far accrescere gli scambi sul territorio milanese attraverso l’istituzione di una fiera annuale da svolgersi a Milano durante i giorni in cui si festeggiavano i patroni Gervasio e Protasio; e i vantaggi devono essere stati certamente notevoli dopo il lungo periodo vissuto tra i contrasti patarini e quelli di confronto e scontro tra la chiesa romana e quella milanese33. La fiera venne, infatti, fiscalmente promossa sul territorio dall’arcivescovo che decretò l’inesigibilità, per il breve periodo di 8 giorni, della curtadia, una tassa che gravava pesantemente sugli scambi, ma che avrebbe poi garantito delle entrate importanti ad affari fatti34.

  • 35 Cf. qui oltre appendice di documenti, doc. 2; Sella, “Decreti lapidari”, art. cit., p. 406; e I. Be (...)

23E ancora intorno agli scambi maturò l’impiego lapidario prodotto a Lucca, a pochi anni dal decreto milanese, e ancora una volta per mano di un ecclesiastico della portata del vescovo Rangerio, che sancì, garantendo con un giuramento dei commercianti (l’epigrafe parla degli speziari), dei liberi, buoni e sicuri scambi da regolare entro gli spazi ecclesiastici ben definiti della città; decreto di fatto a favore dei fiorentini che in quella zona comprendente anche il mercato di S. Donnino erano stati fino a quel momento esclusi per un privilegio devoluto alla città da Enrico IV35.

24Se volessimo allora trovare un comune denominatore a tutta la produzione normativa scolpita e da poter considerare, potremmo innanzi tutto dire che gli statuti, come i singoli decreti normativi lapidari, risposero con tutta probabilità a situazioni emergenti e di fatto sintomatiche di una realtà sociale caratterizzata da una nuova e più fluida mobilità sociale e per questo da ricomporre dopo il pieno e ormai rodato avvio dell’istituzione comunale.

25Non è di poco conto il fatto che sulla base di quanto possiamo constatare oggi, tutti i decreti consolari che abbiamo recuperato siano stati prodotti entro la prima metà del secolo XIII e che in tutti siano frequenti, se non assolute, le disposizioni sulle questioni finanziarie, da regolare e da rendere pubbliche monumentalmente.

26Oltre a quelle già citate, in ordine di comparizione, abbiamo infatti due iscrizioni a Orvieto datate 1209 e 1220, di fatto parte di un più antico giuramento cittadino datato 1200, che introdussero le norme statuite sull’esazione delle tasse, in quel caso della data, da imporre, quando previsto, per libra. Da quanto venne scritto in epigrafe, il consiglio, formato da nobili e cittadini, cercò, infatti, di prevedere un’equa spartizione delle spese e degli incassi del Comune che in quel momento, mosso sicuramente da tensioni popolari, doveva far fronte nello stesso tempo ai contrasti nati tra Siena e Firenze; ovviamente in appoggio alla prima, come Jean-Claude Maire Vigueur ci ricorda spesso nel suo Cavaliers et citoyens.

  • 36 Per il testo delle epigrafi di Orvieto si veda qui oltre in appendice di documenti, docc. 5 e 6. In (...)

27Sostanzialmente, dai due statuti orvietani epigrafati si evince che il Comune riconosceva allora come una sua risorsa fondamentale i beni e le strutture che la popolazione, tutta, poteva mettere a disposizione per la difesa cittadina e imponeva così le sue esazioni solo su ciò che andava al di là dal necessario famigliare. Utili e non tassabili furono allora decretati il frumento e alia segete; come lo furono, però, anche le torri e le armi, i vestiti e le lenzuola; mentre per i cavalli, un bene prezioso e per pochi venne prevista, invece, una compensazione decretando di dover provvedere a risarcire la bestia ferita o persa negli scontri36.

  • 37 Il Breve dei cittadini che dovevano essere allirati fu edito con questo titolo da L. Banchi, “Breve (...)

28In definitiva le norme che vediamo sono quelle che compaiono più tardi, in via generale nelle statuizioni italiane, ma che a Orvieto, dopo le guerre con Aquapendente, anticipatamente rispetto a quanto riporterà il Breve del 1226 sull’allibramento dei cittadini di Siena37, si pensò bene di scolpire su marmo perché rimanessero certe e ferme, entro il palazzo del Comune, le riforme che lo stesso sancì per introdurre miglioramenti civili e politici, che pongono questo impiego statutario in diretto rapporto con quanto vedremo essere stato fatto a Perugia e a Lugnano in Teverina.

  • 38 Si veda qui oltre in appendice di documenti, doc. 5.
  • 39 Sull’origine della Libra cf. A. Bartoli Langeli, “All’origine dello studio: politica e cultura dell (...)

29A Orvieto, nella sostanza, venne disposto e scolpito che in città non si sarebbe mai esatto alcun prestito forzoso; l’epigrafe orvietana parla, infatti, di “prestantia”, perché è a quello che le prime righe accennano – “Et si comunitas voluerit prestantia a civibus, nullus invite facere cogatur”38 – se non in caso di “maximo negotium”, intendendo qualsiasi importante e indefinibile occasione. Ma tali circostanze eccezionali e legittimanti una imposizione nella forma della imposta diretta o del prestito forzoso sarebbero state meglio specificate nella Petra Iustitie di Perugia, incisa nel 1234 con finalità simili, con l’inquadramento in quattro distinte cause: l’esigibilità dell’imposta diretta o del prestito forzoso perugino venne allora prevista solamente “pro facto domini pape et impera ||toris et romanorum vel pro genera ||li guerra” sulla base di un precetto del 121439.

30Ad altra cosa, invece, provvide l’epigrafe statutaria incisa a Lugnano in Teverina; altra cosa e a misura di una comunità urbanamente più piccola e politicamente in balia di qualche grosso comune vicino. A Lugnano attraverso lo statuto lapidario il podestà decretò allora il divieto per la comunità di contrarre debiti al di fuori del suo “castrum”; agli stessi, ai debiti, avrebbe potuto provvedere solo la comunità stessa; fatto che nella sostanza si può spiegare solo pensando all’esigenza della collettività di dover impedire qualsiasi probabile invasione forzosa, fatta con denari o con armi, dei grossi Comuni vicini: di Todi per l’esattezza.

  • 40 Cf. qui oltre, in appendice di documenti, il testo dell’epigrafe di Corneto Tarquinia, doc. 7 ripre (...)

31E ad altra cosa davvero, a questo punto, è da ritenersi il decreto consolare inciso nell’atrio della chiesa di S. Maria di Castello di Corneto in Tarquinia, decreto con cui i consoli ad eius memoriam conservandam con una lapide decretavano che da quell’anno 1234 in poi negli instrumenta non si sarebbe più usato il tempus incarnationis Ihesu Christi, ma che essi avrebbero dovuto essere datati secundum nativitatem Ihesu Christi filii Dei, conformemente ai dettami della Chiesa romana entro la cui giurisdizione, in quell’anno, cadde Corneto, ma per il quale fu però lecito decretare una sanatoria per gli instrumenta già stipulati: Instrumenta autem retro temporum spatio edita semper optineant firmitatem40.

Appendice di documenti

Annexes

Statuti lapidari

1

Milano, 1098 ca.
Facciata esterna dell’atrio della Basilica di S. Ambrogio.
+ In nomine sancte Trinitatis. Ad eius || honorem et sanctorum Protasii et Gervasii martirum sta || tutum est ab archiepiscopo Anselmo et ei(us) postea successori bus || sub nomine excomunicationis et comuni conscilio tocius
Civitatis ut non licet alicui homini in eorum festivit<a>te et || [per] dies tres antea et per tres postea cur(t)adiam tollere et in ius s(i ||bi) proprium usurpare: (iterum) confirmaverunt per octo dies ante fe || stum et per octo post festum firmam rationem omnibus || ad sollemnitatem venientibus et redeuntibus. Adam || et Pagano huic bono opera dantibus. Anno domini M. II. C.

V. Forcella, Iscrizioni, III, p. 217, n. 276; l’epigrafe venne edita anche da G. Giulini, Memorie, II, p. 655; per una riproduzione fotografica di qualità maggiore da quella da noi pubblicata, rimando a Monumenta Epigraphica Christiana: II/1, Mediolanum,tav. VII, n. 2; M. Bottazzi, Italia Medievale epigrafica. L’alto medioevo attraverso le scritture incise (secc. IX-XI), Trieste, CERM, 2012 (Studi 08). p. 342, 354.

2

Lucca, 1111.
Nell’atrio del Duomo dedicato a San Martino; m 0,80; m 1,90.
Ad memoria habenda et iustitia retinenda curtis || eclesie beati martini scribimus iuram(en)tum quod cambiatores || et speciarii om(ne)s istius curtis tempore Rangerii epi(scopi) fecerunt || ut om(ne)s homines cu(m) fiducia possint ca(n)biare et vendere et emere. || Iuraverunt om(ne)s cambiatores et speciarii quod ab illa ora || in antea nec furtum facient nec treccamemtu(m) nec falsi || tate(m) infra curte(m) santi Martini nec in domibus illis in quibus || homines hospitantur. Hoc iuram(en)tum faciunt qui ibi ad || canbium aut ad species stare voluerint. || Sunt etia(m) insuper qui semper curtem ista(m) custodiunt et quod || malefactu(m) fuerit emendare faciunt. An(no) D(o)m(in)i MCXI || A(d)veniens quisqua(m) scriptura(m) prelegato is ||sta et qua confidat et sibi nil timeat. ||

Bibliografia: P. Sella, Decreti lapidari cit., p. 406; e quelle di I. Belli Barsali, La Diocesi di Lucca, Spoleto, Cisam, 1959; Ead., Lucca. Guida alla città, 1988; M. Bottazzi, Italia Medievale epigrafica. cit., p. 276; Ead, L’epigrafia dell’Italia Comunale : evidenze negative e positive, in A. Calzona, G. M. Cantarella (a cura di), Dalla res pubblica al Comune. Uomini, istituzioni, pietre dal XII al XIII secolo, Atti del Convegno internazionale di studi (Mantova, 3-5 Dicembre 2014), Verona, Scripta Edizioni (Bonae Artes, 3), 2016, p. 25-54, p. 26.

3

Ferrara, 1173.
Frammento 1.
(In) nomine patris et filii et spiritus sancti quomodo anno Christi ||nativitatis millesimo centesimo septuagesimo (t)ercio, mense madii, XIII die introeunte, indic(tione) || VI temporibus Alexandri III et Federici imperatoris decretum ferrarensium conscilio sapientum […] istitutum et a populo in concione iure iurando firmatum et per manum magistri Stephani sacri palacii iudicis et notarii dictatum et ad perempnem memoriam scriptum [le]gitur sicut ad honorem Dei et gloriose Virginis Marie santique Georgii patroni nostri et [al]iorum sanctorum placet nobis haec in perpetuum statuere et observari volumus ut omnia que ante ot[tenta]
Vel in civitate vel extra fuerunt data laborerio ecclesie sancti Geor[gii] ecclesie episcopatus Ferrarie in poss[….]tis comunis Ferrarie in muro civitatis et extra, vel in valle Fe[rrarie]vel alibi sint firma et possessores cum ecclesia se conveniant et ea que in futurum da[buntur] sint sibi firma et stabilia. Cum hoc quod ad honorem Dei et beati Geo[gii sta]tuimus et firmamus quod in die Pascatis et Natalis curiam specialem ad sanctum Georgium faciam[us co]munis se conventis diebus ut debent vasalli et usuarii curiam dominis faciant.
Item volumus quod carta de comuni videlicet de tenutis secundum etiam tenore servetur videlic[et quo]d si quis possessionem aucupatam tenet eam infra octo dies salva racione pertinen[ti resti]tuat sine placito si hoc confessus fuerit. [Si] dubius fuerit racionem inde fatiat nec de cetero alicui tenutam vel possssionem sine legali iudicio auferat, excepto eo quod pro communi honore [civita]tis consules concordes iacient et hoc aliud adimus ut si quis possessionem fun[ctus] vi se intravit vel intrabit partem, veniat ex quo a comuni vel consor[tibus] veniat requisitus nec prosit ei possessio apprehensa contra consortes sed contra qui […] scilicet qui possessio XXX annorum proficiat vel carta legitima vel te[stamento vel quo v]is modo legitime non poterit possessor ostendere se possidisse per XX[X annos] vel cartam legittimam vel testes legittimos i[uxta] dispositus commitatus Ferrarie et distri[ctus] possessiones comunis [non sint] concedendo ita scilicet [ut] restituat et nullat[enus consi]lio et comuni […………………………….]

Frammento 2 (foto).
Et volumus quod dominus episcopus et capitanei et cetere persone secundum ordinem licet iuris ante iudices comunis Ferrarie rationes et bonus usus consequantur et faciant, salvis rationibus et usibus quos in nostris vilanis habemus.

Frammento 3.
[…………………………………]te [………………………….] et sint solute et det duplum [an]no presente [………] Sententie et tenute sive transactiones que fuerunt date vel facte pro comuni intus vel foris comitatum et discrictum Ferrarie sint firme et s[tabil]es nisi fuerint revocate postea.

Frammento 4.
Et mandatis rectorum obedire et aliis personis quas excipiemus et[….] totum prescripte persone non fecerint se pro proditore et inimico civ[itatis] habeatur et beneficio civitatis non utatur set racione omnibus faci[….] honore careat[……]
[………………]
et deinceps nullus in predicta aut scacitum va[…….] parabola consulum qui sunt vel erunt; et si quis sienter ita <lqueir e bon> aliis consulibus denunciabit [………………]
[………………] boscum vero glare fluminis padi[….]

Frammento 5.
[………] usque ad octavam Pentecostes proxima sit nec non habuerit mentum adei oc sacramentum non venerit ad arbitrium rectorum[………]. [……] la[…]ationem consequatur pro comune racione faciat omni homini excepto [……]
[…]o vel hoc sacramentum fecerunt et retulen[……] sib[….]n piceride[……] […] sunt veniatur usque ad predictum terminum […] mandato [……………….]

Frammento 6.
[…]h[…………………………………….…]
[…]perialium[……………………………]
[…] rei[publice] lib[ertas………………]
[…] hoc […………………………………….]
Rectorum et persona [….] proditore et inimico habeat et nullum honore in civitate habeat et de persona sumemus vindictam ad nostrum arpitrium [……………….]
[……………….]
de pueris orfanis quorum parente vasalli mortui s[…]tdio [……]modus qua[…]hanc p[….]copiet

Frammento 7.
[………….]faciat [……]o[…] scus[….]sterus
[………….]ansas iure remoto reipublice per abi[…………]
De amiseribus dicimus nullus civis rei[publice] vel de burgis det pullos aut spalas pro amissere set […] ordinamus [………] m[……………]

Frammento 8.
Ili[………] et fundus isf[….] de a[……………]
[…………]eliati in ca[………………………]
tucidimus omni o turi[………………………]

Frammento 9
Et ad arbitrium rectorum
[…]vybi scola[……………]
[……………]copo et[…….]
[…………….]put[………….]

Bibliografia : A. Franceschini, I frammenti epigrafici degli statuti di Ferrara del 1173 venuti alla luce nella cattedrale, con una presentazione di G. Arnaldi, Ferrara, “Ferrariae Decus” e Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria,1969; Id., « Nuovi frammenti epigrafici degli statuti di Ferrara del 1173 », in Atti e memorie della Deputazione provinciale ferrarese di storia patria, s. 3, 11, 1972, p. 101-108.

4

Rimini, 1220 ca.
Museo civico lapidario
[…] erit in prefata civitate ac eius || suburbiis nomine civis et in comuni con || cione seu consilio habitacionem predict || e urbis iuraverit, et per annum et diem unum || steterit, et dominus eius non contradixerit || et non requisierit de cetero eum ab omni iu || go servitutis seu hominii ac habi || tacionis absolvimus et liber et ingenu || us civis ipsius de cetero esse || decernimus. Exceptamus etiam servos et || angariales, hac habitatores no || strorum civium, qui modo sunt et in antea || erunt, et semper et cotidie in ea civi || tate perpetuo habitant, et nobis collec || tam dant seu in antea dabunt. ||
Bibliografia :
P. Sella, « Decreti lapidari dei secoli XII-XIII », in Studi medievali, n.s., 1 (1928), p. 406-421.

5

Orvieto, 1209.
Palazzo comunale; m 0,39 m 1,17.
MCCVIIII, mense augusti. Statutum est quod a modo nulla data colligatur infra civita || tem nec parva nec magna alico ingenio vel vitio nisi civitas haberet ma || ximum negotium. Et si colligeretur per libram colligatur, neque de frumento neque de ali||a segete. Et si comunitas voluerit prestantia a civibus, nullus invite facere coga ||tur. Si quis creditor fecerit aliquam convenentia[m] de pecunia mutuata comunitati o ||bservetur ei. Et si data colligatur, per libram colligatur, turribus, palatiis, armis, equis, indumen ||tis tam letorum quam dorsorum pretermissis : hec non debent allibrari. Et quicumque civis iugiter ha || bitando in civitate habuerit equum a XX libris supra habeat a comunitate centum solidos et ha || beat quando data colligetur per libram et potestas teneatur ei dare; et si non retineret equum usque || ad annum expletum vel comodaret a XV diebus supra potestas non teneatur ei dare. Et si quis prestabit hoc || sacramentum et aliquod dannum passus fuerit comunitas ipsi dannum sustineat. Et si quis istorum vim levaret per || ista capitula observanda ut supra legitur teneatur adiuvare inter se ad invicem bona fide sine fra || ude.

6

Orvieto, 1220. (abrasa ? consumata ? E frammentata)
Palazzo comunale
In nomine Domine anno MCCXX. Indictione VII ||…mense martii. Nullus cogatur invitus mutuare pe || cuniam comunitati vel fideiubere coacte, nec datam ponere ni || si per libram et de libra trahantur tures, equi, arma, panni lectorum || et vestimentorum. Et si equos tenuerit per singulos equos positos in extimatione habeant || IIII libras. Et quando data colligitur ab hominibus hominum assidue in civitate habitantium || libram denari datam in corpore civitatis data non exigatur; et si contigerit datam, colligi || ponatur et erogetur consilio nobilium et popularium civit[atis……nullus]|| deinceps donet vel promittat ultra salarium statutum in c[onstituto] de pecuni || a vel rebus communitatis potestati vel consulibus, iudici vel camerario || vel aliis pro eis in consilio seu contione civitatis vel […] in pro eo (?)tuerit vel alibi in ali || quo loquo*. Et si quis contrafecerit quod donatum vel promissum est || sit inutile et cassum et quanta fuerit quantitas donationi ||s vel promissionis tantundem de suo proprio solvere coniellat[ur]*. || Hoc opus scriptum est de t[empor]e domini Andree Iohannis Parentii || Urbevetanorum potestatis eiu[…….]lis iudicis Nicolai Ortani et Aldo || brandini Sigilbocti camerarii. ||

* Pietro Sella dichiara l’incertezza di lettura per una frattura della lapide; si propone una possibile lettura con : “id protulerit”.

*così per conpellatur

Bibliografia : P. Sella, Decreti lapidari, cit. p. 406-421.

7

Corneto Tarquinia, 1234.
Chiesa di S. M. di Castello in Corneto; m 0,685 m 0,720
+ In n(omi)n(e) C(hr)i(sti), am(en). Ex H(uius) sc(ri)pture memoria p(re)sen || tibus et poste || ris clareat manifeste q(uod) : h(oc) cap(itu)l(u)m p(er)petuo || valiturum editu(m) fuit p(er) modulatores te(m) || pore d(omini) Bo(n)ifat(ii), pot(estati) Co(r)net(i), ut ann(i) d(omini) i(n) Co(rneto) || d(e) cet(ero) n(on) sc(ri)ba(n)t(ur) i(n) inst(rument)is s(e)c(un)d(u)m t(em)p(us) i(n) || ca(rnationis) Ih(esu) || C(hr)i(sti) s(et) mos teneat(ur) rom(ane) eccl(esie) i(n) Co(rneto) et || sc(ri)ba(n)t(ur) a(m)mo(do) i(n) instr(ument)is || a(n)ni d(omini) s(ecundum) nativi tate(m) Ih(es)u C(hr)i(sti), filii D(e)i. || Instrum(en)ta aut(em) retro t(em)p(o)rum spatio edita se(m)p(er) optinea(n)t || firmitate(m); ad c(uius) memoria(m) cons(er)va(n)da(m) hic la || pis marmoreus sc(ri)pt(us) erectus e(st). || evidendus a(nno) D(omini) nat(ivitatis) M.CC.XXX. || IIII. h(ic) lapis e(st) expl(etus) t(em)p(or)e consulat(us) d(omini) Thom(e) || d(e) Su(m)bo et Voccavit(ell)ii. ||

Bibliografia : F. Guerri, « Intorno a una epigrafe di S. M. di Castello in Corneto Tarquinia », in Scritti vari di filologia dedicati a Ernesto Monaci, Roma, 1901, p. 179-184.

8

Lugnano in Teverina, 1230.
Nell’atrio della Chiesa collegiata; m 0,46 0,74.
+ In nomine Domini amen. Anno Domini MCCXXX. Temporibus domini nostri || Gregori pape, mense aprilis. Ego Iordanus potestas Lugnani ad ono || rem Dei et beate Marie virginis de consensu et || voluntate totius comunitate Lugnani || sic ordino atque constituo ut nullus || de cetero faciat debitum vel accipiat pe || cuniam mutuam nomine ipsius comunitatis extra || castrum Lugnani ullo ingenio et si contra fac || tum fuerit non valeat et solvat de su || o proprio et puniatur in M marcas argenti. || Et insuper omnes homines Lugnani iuraverunt pro se. ||

Bibliografia : P. Sella, Decreti lapidari, cit. p. 409.

9

Perugia, 1234.
Sotto la loggia di Fortebraccio; m 1,13 m 0,94.
Hec est pe || tra iustitie || scripta tempore Ramber || ti de Gisleris perusinorum || potestatis, indictione VII. || In nomine Domine anno Domini M.CC.XXXIIII. mense aprilis. || Certum sit omnibus quod totum debi || tum comunis Perusii de tempore tran || sacto est ab ipso comuni plene satis || factum ideo quod nemo inde a modo || audiatur.
+ Item hoc est capitulum || factum perpetue a comuni Perusii silicet || quod nec colta, nec data, nec mutta || fiat, ponatur nec detur in civita || te perusina nec in eius suburbi ||is nisi quatuor de causis tantum || scilicet pro facto domini pape et impera ||toris et romanorum vel pro genera ||li guerra quam haberet comunis Perusi ||i pro se. Et tunc si fieret colta vel || data vel mucta fiat per libram. +||

Bibliografia : P. Sella, Decreti lapidari, cit. p. 409-410; A. Bartoli Langeli, Codice diplomatico del Comune di Perugia. Periodo consolare e podestarile (1139-1254), 3 voll., Perugia, Deputazione di storia patria per l’Umbria, 1983-1985-1991 (Fonti per la Storia dell’Umbria, 15, 17, 19), p. 313-314.

Notes

1 M. Bottazzi, “L’epigrafia dell’Italia Comunale: evidenze negative e positive”, in A. Calzona, G. M. Cantarella (a cura di), Dalla res pubblica al Comune. Uomini, istituzioni, pietre dal XII al XIII secolo, Atti del Convegno internazionale di studi (Mantova, 3-5 Dicembre 2014), Verona, Scripta Edizioni (Bonae Artes, 3), 2016, p. 25-54, p. 26.

2 A. Petrucci, La scrittura. Ideologia e rappresentazione, Torino, Einaudi, 1986.

3 P. Tomassetti, V. Federici, P. Egidi (a cura di), Statuti della Provincia Romana, Vicovaro, Cave, Roccantica, Ripi, Genazzano, Tivoli, Castel, Fiorentino, Roma, Istituto storico italiano, 1910, p. 148 che cita: A. Deloye, “Des Chartes lapidaires en France”, Bibliothèque de l’École des Chartes, 8/1, 1846, p. 31-42. Già studiate nell’‘800 dal De Rossi e da J v Pflugk-Harttung attraverso i diplomi pontifici, e in Francia da A. Deloye, furono diplomaticamente riconosciute come documenti solenni.

4 L’impiego dell’epigrafia in funzione delle chartae lapidariae, un genere di iscrizioni completamente assimilabile ai documenti notarili da cui derivano e che sappiamo essere stato in uso nel Regnum Italiae, sin dalla fine del secolo X e gli inizi del secolo XI, più frequentemente nei luoghi sacri, risulta anticipato dalla produzione conosciuta per il territorio dell’Italia meridionale longobarda e normanna. Un precoce caso d’impiego epigrafico laico delle carte lapidarie è, per esempio, quello napoletano longobardo risalente all’VIII secolo che venne studiato e trascritto alla fine dell’800 da B. Capasso, Monumenta ad Neapolitani Ducatus Historiam Pertinentia, Napoli, 1885-1895, vol. I-V, II pars altera, p. 292-293. La carta lapidaria napoletana è oggi custodita presso l’Archivio di Stato del capoluogo campano che ha curato la pubblicazione del suo testo, corredato di una fotografia, sul sito: https://napolicapitaleuropea.wordpress.com/2012/04/15/carta-lapidaria-contratto-di-compravendita-sec-viii-d-c/. Sulla tradizione dell’impiego delle carte lapidarie prodotte nel Regnum Italiae cf. M. Bottazzi, Italia medievale epigrafica. L’alto medioevo attraverso le scritture incise (secc. IX-XI), Trieste, CERM (Studi 08), 2012; Id. “Ancora sulle epigrafi di Collescipoli del 1094. Per una storia delle chartae lapidariae”, Bollettino della Deputazione di storia patria per l’Umbria, 108, 2012, fasc. I-II, p. 501-522; e Collescipoli, Chiesa di San Stefano, 1094, Trascrizione epigrafica dell’iscrizione, Ivi, p. 12 f. t. Ancora delle carte lapidarie ha trattato recentissimamente V. Debiais, Epigraphic Functions, Epigraphic Effect in the so-called Medieval Stone Charters per il convegno dal titolo InschriftenKulturen in Kommunales Italien: Traditionen, Brüche, Neuanfänge – Culture epigrafiche nell’Italia comunale: Tradizioni, rotture, riprese – organizzato a Roma nei giorni 19 e 20 maggio 2016, presso il Deutsches Historisches Institut in Rom da Marc von der Höh.

5 G. Scalia, “Epigraphica pisana. Testi latini sulla spedizione contro le Baleari del 1113-1115 e su altre imprese anti-saracene del secolo XI. L’iscrizione per le imprese di Reggio Calabria, della Sardegna e di Bona”, Miscellanea di studi ispanici, 6,1963, p. 269-272, tav. IV; Id., “La consacrazione della Cattedrale Pisana (26 settembre 1118)”, Bollettino storico Pisano, 61,1992, p. 1-31; fino alla più recente edizione: A. Peroni (a cura di), Il Duomo di Pisa, e con la collaborazione di C. Nenci, Modena, F. C. Panini, 1995, I-III, Saggi e Schede, III, alle p.165-168, 337-338. A. Campana, “La testimonianza delle iscrizioni”, in C. Arbizzani, V. Fumagalli, P. Golinelli, G. Sarrazanetti, M. Zanarini (a cura di), Lanfranco e Wiligelmo. Il Duomo di Modena, Modena, F. C. Panini, 1985, p. 363-373; e schede di S. Lomartire, p. 374-403, alla p. 374 (marmo cm 109 x 121,5).

6 Petrucci, La scrittura, op. cit.; N. Giovè Marchioli, “L’epigrafia comunale cittadina”, in P. Cammarosano (a cura di), Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento. Relazioni tenute al convegno internazionale organizzato dal Comitato di studi storici di Trieste, dall’École française de Rome e dal Dipartimento di storia dell’Università degli studi di Trieste (Trieste, 2-5 marzo 1993), Roma, École française de Rome (Collection de l’EFR, 2001) 1994, p. 263-286; A. Buonopane, Manuale di epigrafia latina, Roma, Carocci, 2009; M. Bottazzi, “Città e scrittura epigrafica, in M. Davide (a cura di), Identità cittadine e aggregazioni politiche in Italia, secoli XIXV. Convegno di studio, Trieste, 28-30 giugno 2010, Trieste, CERM (Atti 03), 2012, p. 275-302; Bottazzi, “L’epigrafia dell’Italia Comunale”, art. cit.

7 Ibid.

8 Cf. Buonopane, Manuale di epigrafia latina, op. cit., p. 15.

9 Il frammentato decreto lapidario riminese del 1220 è oggi custodito presso il museo civico lapidario. Il testo inciso in una lastra di marmo, le cui dimensioni sono cm 0,55 di altezza e 0,53 di larghezza, venne pubblicato nell’Ottocento da L. Tonini, Storia civile e sacra riminese, Rimini, B. Ghigi, 1971, I-VI, III, p. 23-24; quindi da P. Sella, “Decreti lapidari dei secoli XII-XIII”, Studi medievali, n.s., 1, 1928, doc. p. 406-421, alla p. 408. Citato anche in N. Giovè Marchioli, “L’epigrafia comunale cittadina”, art. cit., p. 281. E’ invece più recente il saggio di P. Cammarosano e P. Chastang, “Codicologie et langage de la norme (vocabulaire et langue)”, Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge, 126/2, 2014, pubblicato online il 6 agosto 2014: http://mefrm.revues.org/2082. La tradizione epigrafica riminese, come si può ben immaginare, può dirsi di lunghissima data. Per una ricostruzione dell’impiego riminese dell’epigrafia sono importanti i lavori di A. Turchini, “La città, edifici pubblici e privati”, in Id. (a cura di), Rimini medievale, contributi per la storia della città, Rimini, B. Ghigi, 1992, p. 33-49; Id., “Materiale lapideo”, in A. Turchini (a cura di), Rimini medievale…, op. cit.; I. Pascucci, “Un semibusto e un’epigrafe indovinello nel Duomo di S. Leo”, Studi monfeltrani, 9, 1982, p. 5-19; A. Donati, “Sulle origini del cristianesimo a Rimini”, in L. Braccesi e C. Ravara Montebelli (a cura di), Ariminum, storia e archeologia, 2, Atti del Convegno Ariminum, un laboratorio archeologico/2 (Rimini, 19 aprile 2007), Roma, L’erma di Bretshneider, 2006, p. 119-147; L. Angelini, “Osservazioni sulle sculture paleocristiane della chiesa riminese di S. Andrea, Donato e Giustina”, Ivi, p. 155-188; P. Novara, “Il rimpiego nel Malatestiano”, in M. Musmeci (a cura di), Templum mirabile, Rimini, Fondazione cassa di risparmio di Rimini, 2003, p. 103-115; un panorama della produzione epigrafica d’età comunale in Bottazzi, “L’epigrafia dell’Italia Comunale”, art. cit.

10 Cf. J.-Ch. Picard, Le souvenir des évêques. Sépultures, listes épiscopales et culte des évêques en Italie du Nord des origines au xe siècle, Roma, École française de Rome, 1988; Bottazzi, Italia medievale epigrafica., op. cit.; A. Martínez Núñez, “Epigrafia funeraria en al-Andalus (siglo IX-XII)”, Mélanges de la Casa de Velázquez, 41/1, 2011, p. 181-209, ora anche on-line https://mcv.revues.org/3907; “Iscrizioni parlanti” e “iscrizioni interpellanti”, Corpus dell’epigrafia medievale di Padova, F. Benucci e G. Foladore, (a cura di); rimando, inoltre, alla bibliografia e al testo della voce Epigrafe, in P. Orsatti, Enciclopedia dell’Arte Medievale, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana Fondata da Giovanni Treccani, vol. V, 1991, p. 819-830.

11 L’importante riferimento all’attenzione delle dirigenze comunali verso l’impiego inciso della norma statutaria si desume, come è stato sopra detto, dai libri iurium genovesi e alla data del 16 giugno del 1259. In tale giornata il capitano del Popolo Guglielmo Boccanegra, dichiarando illegittimi gli appalti pluriennali concessi dal Comune per la raccolta delle imposte, nonostante un antico decreto, presumibilmente del 1155, ne avesse sancito il perenne divieto, decretò lo scioglimento di quelli negli anni concessi a lungo termine dalle dirigenze consolari cittadine, imponendo la restituzione delle somme incassate. Nello stesso decreto, inoltre, Boccanegra richiamò l’attenzione e la memoria della popolazione verso quel divieto spesso disatteso ricordando come ad maiorem cautelam i loro saggi predecessori l’avessero fatta anche epigrafare in litteris grossis sul fianco della cattedrale dedicata a S. Lorenzo; in una zona, dunque, di intenso passaggio di pubblico. Del testo normativo inciso genovese oggi non rimane nulla, se non una probabile traccia, una probabile “manicula” o “signum tabellionis”, appunto, che debolmente ancora si rintraccia lungo il lato di via S. Lorenzo. Ciò che indirettamente ci giunge quindi della normativa genovese epigrafata è un piccolissimo passaggio inserito in un atto podestarile che fece riferimento a una norma consolare in materia finanziaria riportata anche negli Annales, secondo la quale si stabiliva che non si sarebbero potuti vendere, cioè appaltare, né obbligare gli introiti del Comune per più di un anno, ad eccezione della gabella del sale (cf. Sabina Dellacasa (a cura di), I Libri Iurium della Repubblica di Genova, Vol. I/4, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 1998, ora anche in biblioteca digitale – 2014, all’http://www.storiapatriagenova.it/BD_FONTI_11.asp, p. 233-236, alla data 1259, giugno 16, Genova). Inoltre il fatto è stato ricordato anche nella Storia civile commerciale e letteraria dei genovesi, dalle origini all’anno 1797 dell’avvocato Michele Giuseppe Canale, Genova, Gio. Grandona, 1844, 1-4, 1, p. 231-255, in special modo alle p. 247, 251 e 322. Sull’importanza del fatto e del significato a livello politico e finanziario cf., inoltre, PCammarosano, Le origini della fiscalità pubblica delle città italiane, València, Universitat de València, 1996, poi in Id., Studi di storia medievale. Economia, territorio, società, Trieste, CERM (Studi 03), 2009, p. 229-241, che a p. 240 e sulla scorta degli annali genovesi segnala come nel 1214 tale norma fosse già stata disattesa attraverso la concessione di appalti a medio e lungo termine nonostante il fatto che la legge su cui avevano giurato i consoli, da poco eletti, prevedesse da antica data che gli introiti del Comune non dovessero “de cetero in perpetuum” vendi nec obligari seu alienari alicui persone “vel personis ultra annum unum tantum et non plus, excepta cabella salis”, L. Tommaso Belgrano (a cura di), Annali Genovesi di Caffaro e de’ suoi continuatori dal MXCIX al MCCXCIII, I, Roma-Genova, Istituto sordo-muti (Fonti per la Storia d’Italia, 11), 1890, p. 131-132. A questo proposito cf. anche R. Savelli (a cura di), Repertorio degli statuti della Liguria: secc. XII-XVIII, Genova, Societa di storia patria (Fonti per la storia della Liguria, 19), 2003, p. 28-29, che per un rimando all’impiego inciso comunale cita in modo molto generico, a nota 88, la ancora più generica N. Giovè Marchioli, “L’epigrafia comunale cittadina” art. cit., che non riporta alcun riferimento allo statuto genovese.

12 E’ interessante far presente che solo una parte di quella rilevante decina di epigrafi lapidarie ancora presenti nel panorama epigrafico italiano d’età medievale è stata compresa nel repertorio degli statuti impostato nel 1949 da Corrado Chelazzi, il quale, quando lo ritenne, inserì nel suo repertorio degli statuti i testi epigrafati conosciuti o diede un accenno della loro presenza, tranne che in alcuni casi piuttosto importanti. Così che nelle pagine dei vari volumi del repertorio degli statuti italiani di Chelazzi troviamo inseriti: il testo lapidario di Perugia, ovvero la “pietra di giustizia” (Ivi, vol. V, p. 293-294); il testo del decreto lapidario prodotto a Rimini (Ivi, vol. VI, p. 58-59); troviamo un accenno alle leggi statutarie duecentesche di Orvieto, che si dicono murate presso il palazzo comunale (cf. Ivi, vol. V, p. 111), ma tra i testi statutari del repertorio mancano la larga iscrizione statutaria incisa sulla parete laterale della cattedrale di Ferrara che porta la data del 1173, sicuramente per il tardivo emergere archeologico della stessa (cf. Ivi, vol. III, p. 64-65), come non è stato fatto alcun cenno dei decreti lapidari del 1098 e del 1111, rispettivamente incisi a Milano e a Lucca, esclusi probabilmente perché risultate opere riferibili a una produzione legislativa ancora legata all’istituzione vescovile (cf. Ivi, vol. IV, 112-145, 281-344). Né vennero inclusi nel repertorio degli statuti italiani come nel volume integrativo all’opera pubblicato ormai un ventennio fa, nonostante nell’introduzione all’opera di Chelazzi si parli di un termine a quo fissato al 1183, ovviamente in corrispondenza della “pace di Costanza”, il decreto lapidario di Corneto Tarquinia del 1230, esposto presso la chiesa di S. Maria di Castello in Corneto – decreto podestarile – e quello di Lugnano in Tavernina, sempre del 1230 – altro decreto podestarile – ascrivibili però al territorio di centro Italia controllato dalla Chiesa di Roma (cf. C. Chelazzi [a cura di], Biblioteca del Senato. Statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal Medioevo alla fine del secolo 18o, Roma, Sede del Senato della Repubblica, 1-9, 1949-1999); il grande repertorio curato da Corrado Chelazzi offre anche un volume di integrazioni bibliografiche organizzato per ogni regione per gli studi editi tra il 1985 e il 1995 (cf. G. Albini [a cura di], Bibliografia statutaria italiana, 1985-1995, Roma, Biblioteca del Senato della Repubblica, 1998).

13 A. Franceschini, I frammenti epigrafici degli statuti di Ferrara del 1173 venuti alla luce nella cattedrale, con una presentazione di G. Arnaldi, Ferrara, “Ferrariae Decus” e Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria,1969; Id., “Nuovi frammenti epigrafici degli statuti di Ferrara del 1173”, Atti e memorie della Deputazione provinciale ferrarese di storia patria, s.3, 11, 1972, p. 101-108; più recentemente citato da A. L. Trombetti Budriesi, “Gli statuti di Bologna e la normativa statutaria dell’Emilia Romagna tra XII e XVI secolo”, Mélanges de l’École française de Rome-Moyen Âge, 126/2, 2014, pubblicato online il 03 settembre 2014, URL: http://mefrm.revues.org/2396

14 La vita politica di Salinguerra II Torelli è strettamente legata a Ferrara, città per la quale ricoprì, probabilmente per la prima volta nella sua vita da politico (cf. A. Vasina [a cura di], Storia di Ferrara, Ferrara, Corbo, 1987-2000, I-VII, V, p. 89); cf. Salinguerra Torelli, voce dell’Enciclopedia Federiciana, di G. Maria Varanini, 2005, vol. IV, p. 73-82). Dello statuto prodotto nell’anno del suo insediamento, il 1195, non rimane che una traccia importante e che si desume da un capitolo dello statuto del 1287 edito da Walter Montorsi. Ne dà un’indicazione A. Castagnetti, Società e politica a Ferrara dall’età postcarolingia alla signoria estense (sec. Z-XIII), Bologna (Il mondo medievale. Sezione di storia della società dell’economia e della politica, 7), 1985, p. 261 segnalando: W. Montorsi, Statuta Ferrariae anno MCCLXXXVII, Ferrara, Cassa di risparmio di Ferrara, 1955, libro III, cap. XXXII, p. 212-219; p. CXXXV.

15 Solo grazie a degli scavi e ad una campagna di ristrutturazione degli alzati appoggiati lungo la parete laterale del duomo cittadino avviate tra il 1968 e il 1970 vennero infatti ritrovati i larghi frammenti epigrafici che permisero il recupero del più antico testo normativo di cui non possediamo alcuna notizia archivistica né diretta né indiretta.

16 Franceschini, I frammenti epigrafici degli statuti di Ferrara del 1173, op. cit.; G. Ortalli, “Comune e vescovo a Ferrara nel secolo XII: dai “falsi ferraresi” agli statuti del 1173”, Bullettino dell’Istituto storico italiano per il medioevo e Archivio muratoriano, 82, 1970, p. 271-298, e in modo speciale alla p. 275.

17 Franceschini, I frammenti epigrafici degli statuti di Ferrara del 1173, op. cit.; Id., “Nuovi frammenti epigrafici degli statuti di Ferrara del 1173”, Atti e memorie della Deputazione provinciale ferrarese di storia patria, s.3, 11, 1972, p. 101-108. Oggi la situazione della grande epigrafe ferrarese è quanto mai anomala. Pur costituendo un esempio culturale importantissimo per l’epigrafia medievale di matrice laica legata alla prima fase comunale del medioevo italiano essa sconta una percezione risibile del suo vero valore documentario. Ai negozianti che “custodiscono” ancora oggi lo statuto epigrafato venne chiesto di rendere accessibile quanto si può vedere dell’intera epigrafe scolpita lungo la parete della cattedrale, ma nella sostanza lo statuto di Ferrara del 1173, oggi, può solo dirsi un grande fallimento epigrafico e archeologico, serrato tra vestiti e scarpe che fin dal Trecento trovarono posto nei negozi costruiti sotto il portico addossato alle pareti della cattedrale.

18 Tra le disposizioni inserite nello statuto del 1287 troviamo per quell’area anche in modo generale il divieto del gioco, con un particolare riferimento a quello dei dadi: Montorsi, Statuta Ferrariae anno MCCLXXXVII, op. cit., p. 294, 372-273.

19 Archivio di Stato di Ferrara, Archivio Patrimoniale del Comune di Ferrara, Libro V, fasc. 1: “Liber quartus de maleficiis”, c. 8v.

20 Cf. qui di seguito l’appendice di documenti, doc. 3: “(In) nomine patris et filii et spiritus sancti quomodo anno Christi ||nativitatis millesimo centesimo septuagesimo (t)ercio, mense madii, XIII die introeunte, indic(tione) || VI temporibus Alexandri III et Federici imperatoris decretum ferrarensium conscilio sapientum […] istitutum et a populo in concione iure iurando firmatum et per manum magistri Stephani sacri palacii iudicis et notarii dictatum et ad perempnem memoriam scriptum [le]gitur sicut ad honorem Dei et gloriose Virginis Marie santique Georgii patroni nostri et [al]iorum sanctorum placet nobis haec in perpetuum statuere et observari volumus ut omnia que ante ot[tenta] (…)”; cf. anche Franceschini, I frammenti epigrafici degli statuti di Ferrara del 1173, op. cit., p. 11, frammento 7, tavola 1.

21 Cf. Diplomata regum et imperatorum Germaniae (Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser), t. X, pars II, Federici I. Diplomata (Die Urkunden Friedrichs I.) 1168-1180, ed. H. Appelt, Hannover, Hahn, 1985, Mgh, Diplomata, da ora DD.F.I., n.441, p. 338-340.

22 L’intera iscrizione è stata studiata e trascritta qui oltre in appendice sulla base del testo già trascritto e pubblicato da Adriano Franceschini. Oggi, a causa della presenza dei molti negozi addossati alla parete epigrafata del duomo di Ferrara, è impossibile riuscire a dare una nuova, più precisa e completa trascrizione come delle fotografie che permettano una lettura. Per i rimandi al testo epigrafico verrà quindi citato il testo pubblicato qui oltre in appendice e quello riferibile al lavoro di Franceschini (cfr. qui oltre in appendice doc. 3, Ferrara, 1173, frammento 1; cf. anche Franceschini, I frammenti epigrafici degli statuti di Ferrara del 1173, op. cit., p. 11, frammento 7, fig. 2).

23 Sulla consuetudine che vassalli e usuarii dovessero facere curiam ai propri signori cf. A. Castagnetti, La società ferrarese (secoli XI-XIII), Verona, Libreria universitaria editrice, 1991, p. 71-72, che spiega come fosse “più che oneroso” quell’onere, derivato da un rapporto essenzialmente clientelare, e che concerneva in modo similare, sia i vassalli, detentori di beni ricevuti in locazione, sia gli usuarii, obbligati ad adiuvare il signore “de placito et besogno”; cf. anche A. L. Trombetti Budriesi, “Vassalli e feudi a Ferrara e nel ferrarese dall’età precomunale alla signoria estense (secoli XI-XIII)”, Atti della deputazione provinciale ferrarese di storia patria, s. III, V. XXVIII, 1980, p. 43-45, 50-51; qui oltre per i rimandi alla nostra trascrizione in appendice doc. 3, Ferrara, 1173, frammenti n. 1; cf. anche Franceschini, I frammenti epigrafici degli statuti di Ferrara del 1173, op. cit., p. 12, tav. 1.

24 Cf. qui oltre in appendice doc. 3, frammento 2; cf. anche Franceschini, I frammenti epigrafici degli statuti di Ferrara del 1173, op. cit., p. 12, tavola I.

25 Cf. qui oltre in appendice doc. 3, Ferrara, 1173, frammenti n. 4 e 5; cf. anche Franceschini, I frammenti epigrafici degli statuti di Ferrara del 1173, op. cit., p. 5-6, frammenti 1 e 2.

26 Da una fotografia riusciamo a leggere da un’antica trascrizione dell’epigrafe fatta da G. A. Scalabrini, Mss. Coll. Antonelli, 348, c. 2, e adottata anche da Franceschini per il frammento n. 1 (cf. qui oltre in appendice doc. 3, Ferrara, 1173, frammento n. 4; cf. anche Franceschini, I frammenti epigrafici degli statuti di Ferrara del 1173, op. cit., p. 5 frammento 1): “proditore et inimico civ[itatis] habeatur et beneficio civitatis non utatur”.

27 Cf. qui oltre in appendice doc. 3, Ferrara, 1173, frammento n. 4; cf. anche Franceschini, I frammenti epigrafici degli statuti di Ferrara del 1173, op. cit., p. 5, frammento 1. Il comune, dice Franceschini, controllava e giudicava i cittadini.

28 Cf. qui oltre in appendice doc. 3, Ferrara, 1173, frammento n. 7; cf. anche Franceschini, I frammenti epigrafici degli statuti di Ferrara del 1173, op. cit., p. 8 frammento 6.

29 Archivio di Stato di Ferrara, Archivio Patrimoniale del Comune di Ferrara, Libro V, fasc. 1: “Liber quartus de maleficiis”, c. 8; anche Franceschini, I frammenti epigrafici degli statuti di Ferrara del 1173, op. cit., p. 1-2.

30 Nella tradizione epigrafica medievale italiana le dimensioni dell’iscrizione ferrarese sono certamente importanti, ma non rappresentano un unicum: basti pensare all’iscrizione incisa sulla facciata della cattedrale di Foligno lunga 18 metri (cf. Bottazzi, “L’epigrafia dell’Italia Comunale”, art. cit., a p. 33) o la carta lapidaria datata 1166, incisa sul campanile della chiesa del Negrar in Valpolicella che conta ben 64 righe di scrittura capitale: cf. A. Brugnoli, F. Cortellazzo, “La carta lapidaria del campanile di Negrar (1166)”, Annuario storico della Valpolicella, 29, 2012/2013, p. 133-138.

31 Cf. supra nota 11.

32 PGuglielmotti, Genova, Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo (Il Medioevo nelle città italiane, Collana diretta da Paolo Cammarosano, 6), 2013, p. 66, 68, 71-90.

33 Sullo scontro tra la Chiesa di Roma e quella di Milano e sulla Pataria ci limitiamo a ricordare, tra le fonti e la bibliografia, Arnolfo di Milano, Liber gestorum recentium, I. Scaravelli (Fonti per la storia dell’Italia medievale. Storici italiani dal Cinquecento al Millecinquecento ad uso delle scuole, 1) Bologna, Zanichelli, 1996; Andreae Abbatis Strumentis, Vita sancti Arialdi, F. Baethgen (Mgh), Scriptores, 30/2, Hannoverae, 1934; C. Violante, La pataria milanese e la riforma ecclesiastica. I: Le premesse (1045-1057), Roma, nella sede dell’ Istituto, 1955; P. Cammarosano, Storia dell’Italia medievale. Dal VI all’XI secolo, Bari, Laterza, 2001; A. Lucioni, Anselmo IV da Bovisio arcivescovo di Milano (1097-1101). Episcopato e società urbana sul finire dell’XI secolo, Milano, Vita e pensiero, 2011.

34 Nel 1098, l’arcivescovo “in comuni conscilio totius civitatis” manifestava l’esigenza di ordinare la vita economica e commerciale decretando l’organizzazione di una fiera annuale da tenersi durante i giorni di festa legati ai santi Gervasio e Protasio e imponendo il divieto ad esigere la curadia, una tassa che gravava sul cambio e che colpiva nella misura di un sessantesimo gli affari che venivano compiuti durante i periodi delle fiere e nei mercati. In quel modo Anselmo erose ulteriormente i diritti regi sull’incameramento delle tassazioni. Il testo dell’epigrafe viene trascritto qui oltre, nell’appendice di documenti, doc. 1. L’epigrafe è stata, inoltre, edita da V. Forcella, Iscrizioni, III, Milano, Giuseppe Prato, 1890, p. 217, n. 276; quindi da G. Giulini, Memorie, II, Milano, Cisalpino-Goliardica, 1973, p. 655; per una riproduzione fotografica di qualità maggiore da quella da noi pubblicata, rimando a Monumenta Epigraphica Christiana, 2/1, Mediolanum, in civitate vaticana Pontificum Institutum Archeologiae Christianae, 1943, tav. VII, n. 2; M. Bottazzi, “Italia medievale epigrafica”, art. cit., p. 342, 354.

35 Cf. qui oltre appendice di documenti, doc. 2; Sella, “Decreti lapidari”, art. cit., p. 406; e I. Belli Barsali, La Diocesi di Lucca, Spoleto, Cisam, 1959; Id., Lucca. Guida alla città, Lucca, M. Pacini Fazzi, 1988; M. Bottazzi, Italia medievale epigrafica, op. cit., p. 276; Id., “L’epigrafia dell’Italia Comunale”, art. cit., p. 33.

36 Per il testo delle epigrafi di Orvieto si veda qui oltre in appendice di documenti, docc. 5 e 6. Inoltre cf. Sella, “Decreti lapidari”, art. cit., p. 406-421; e J.-C. Maire Vigueur, Cavaliers et citoyens. Guerre, conflits et société dans l’Italie communale, xii-xiii siècles, Paris, Éditions de l’EHESS, 2003; ed. it.: Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti e società nell’Italia comunale, Bologna, Il Mulino, 2004, p. 69, 78, 202-203.

37 Il Breve dei cittadini che dovevano essere allirati fu edito con questo titolo da L. Banchi, “Breve degli officiali del Comune di Siena compilato nell’anno MCCL al tempo del podestà Ubertino da Lando di Piacenza”, Archivio storico italiano, Ser. 3a, t. 3/1, 1866, p. 3-104, nell’appendice di documenti ivi, t. 4/1, 1866, p. 3-55, n. II, p. 45-47.

38 Si veda qui oltre in appendice di documenti, doc. 5.

39 Sull’origine della Libra cf. A. Bartoli Langeli, “All’origine dello studio: politica e cultura della città”, Annali di storia delle università italiane, 18, 2014, p. 13-24, alle p. 17-18 e al quale rimando anche per la fondamentale bibliografia sul tema. Le due forme di imposizione, la colta, cioè l’imposta diretta a fondo perduto e la mutta o mucta, ciò il prestito forzoso erano già attestate dal 1201. Le due forme di imposizione, la colta, cioè l’imposta diretta a fondo perduto e la mutta o mucta, cioè il prestito forzoso, erano già attestate dal 1201; cf. qui oltre il testo della Petra Iustitiae di Perugia, doc. 9, ripresa da Sella, “Decreti lapidari”, art. cit., p. 409-410; e la tra-scrizione esemplare di A. Bartoli Langeli, Codice diplomatico del Comune di Perugia. Periodo consolare e podestarile (1139-1254), 3 vol., Perugia, Deputazione di storia patria per l’Umbria (Fonti per la Storia dell’Umbria, 15, 17, 19), 1983-1985-1991, I, n. 145, p. 313-314.

40 Cf. qui oltre, in appendice di documenti, il testo dell’epigrafe di Corneto Tarquinia, doc. 7 ripreso da Sella, “Decreti lapidari”, art. cit., p. 409.

Auteur

Marialuisa Bottazzi è dottore in Storia medievale e fa parte del direttivo del CERM sin dalla sua fondazione. E’ autrice di Italia medievale epigrafica. L’alto medioevo attraverso le scritture incise (secc. IX-XI) e di saggi attinenti l’impiego della scrittura epigrafica e della scrittura epistolare, il mondo artigiano a Venezia, il Patriarcato di Aquileia, le istituzioni e le statuizioni cittadine italiane. Particolarmente indicativi del suo lavoro sono i saggi: Tomaso Becket nella basilica di Aquileia: celebrazione o propaganda?, in “Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge. MEFRM”, 123-2 (2011), p. 561-576; Artigiani? Venezia: l’arte di fondere. Dalla documentazione d’archivio e dalle scritture incise (sec. XIII-XVI), in “Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medioevo”, 111 (2009), p. 319-342; La lettera dei Romani all’imperatore Corrado III, in L’Épistolaire politique dans l’Europe médiévale. III. Lettres d’art et pensée politique, Convegno di Studio, Roma, 11-13 aprile 2013, a cura di S. Gioanni e P. Cammarosano, Trieste, CERM e École française de Rome, p. 211-243; Gli statuti di Monfalcone, in Monfalcone nel Medioevo, Convegno di studio, Monfalcone, 11 novembre 2014, a cura di M. Davide, Trieste, 2017 (Atti 11), p. 179-235. Ha recentemente curato, come referente regionale, la Bibliografia statutaria del Friuli-Venezia-Giulia (2006-2015),in Bibliografia Statutaria Italiana (2006-2015), a cura di B. Borghi, A. Casamassima, R. Dondarini, R. Sernicola, Biblioteca del senato della Repubblica. Comitato Italiano per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative, Roma 2017, p. 107-112. Dirige e cura la ricerca, gli appuntamenti e le pubblicazioni degli Ateliers jeunes chercheurs organizzati dal CERM in collaborazione con l’École française de Rome.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search