• Contenu principal
  • Menu
OpenEdition Books
  • Accueil
  • Catalogue de 15476 livres
  • Éditeurs
  • Auteurs
  • Facebook
  • X
  • Partager
    • Facebook

    • X

    • Accueil
    • Catalogue de 15476 livres
    • Éditeurs
    • Auteurs
  • Ressources numériques en sciences humaines et sociales

    • OpenEdition
  • Nos plateformes

    • OpenEdition Books
    • OpenEdition Journals
    • Hypothèses
    • Calenda
  • Bibliothèques

    • OpenEdition Freemium
  • Suivez-nous

  • Lettre d’information
OpenEdition Search

Redirection vers OpenEdition Search.

À quel endroit ?
  • Éditions de la Sorbonne
  • ›
  • Histoire ancienne et médiévale
  • ›
  • Statuts communaux et circulations docume...
  • ›
  • Statuts et autres documents produits par...
  • ›
  • Rubriche, sommari, note partigiane e obi...
  • Éditions de la Sorbonne
  • Éditions de la Sorbonne
    Éditions de la Sorbonne
    Informations sur la couverture
    Table des matières
    Liens vers le livre
    Informations sur la couverture
    Table des matières
    Formats de lecture

    Plan

    Plan détaillé Texte intégral Qui siamo tutti mezzadri I mezzadri davanti al fisco: favoriti dalla città, osteggiati dalle comunità contadine Inconciliabilità. Contro gli inurbati che lavorano la terra Emergenza peste. Dalla parte dei proprietari contro i loro lavoratori Contenziosi tra proprietari e lavoratori Conflitti di proprietà tra comunità rurali e cittadini Considerazioni conclusive Notes de bas de page Auteur

    Statuts communaux et circulations documentaires dans les sociétés méditerranéennes de l'occident (xiie-xve siècle)

    Ce livre est recensé par

    Précédent Suivant
    Table des matières

    Rubriche, sommari, note partigiane e obiettivi politici nella normativa senese del Tre e Quattrocento relativa alla mezzadria

    Headings, summaries, partisan notes and political goals in the Siena’s 13th to 14th c. AD laws on share-cropping

    Gabriella Piccinni

    p. 15-32

    Résumés

    Nel saggio si verifica se, al fine di inserire gli statuti cittadini nel complesso del panorama documentario dell’Italia comunale, possa essere utile prendere in esame le scelte lessicali che vennero adottate per rubricare una norma oppure per riassumerne il contenuto. La proposta metodologica consiste nel semplice procedimento di confrontare tra sé e con il testo normativo le brevi note, le rubriche, i sommari, seguendo il percorso che accompagna la norma dalla deliberazione consiliare, primo atto della decisione politica, fino alla sua pubblicazione in uno statuto cittadino vero e proprio oppure fino alla sua trascrizione nelle raccolte di estratti normativi redatti a uso di singoli uffici oppure, ancora, negli statuti delle comunità del contado.

    Campo dell’esperimento è un dossier di documenti che si riferiscono alla diffusione e alla regolamentazione della mezzadria del Senese. L’analisi di alcuni casi concreti riguarda la posizione fiscale dei mezzadri, il divieto per gli inurbati di continuare a svolgere il lavoro della terra, i contenziosi tra lavoratori e proprietari, i conflitti di proprietà tra comunità rurali e proprietari cittadini.

    La conclusione è che le brevi note partigiane e incisive che accompagnano il verbale delle disposizioni consiliari esaminate rendono trasparente la rete di relazioni e la dialettica politica dalla quale scaturisce la decisione, della quale svelano il versante politico. La scelta lessicale dei termini contro e in favore sintetizza il messaggio diretto ai soggetti politici e chiarisce chi godrà del provvedimento o chi ne sarà penalizzato, al punto che, scorrendole in sequenza, si ottiene un trasparente condensato degli obiettivi e delle parole d’ordine sotto le quali si riconosce l’azione politica. In molti casi soltanto i sommari contribuiscono a rendere esplicite le prudenti reticenze del dettato, palesando l’obiettivo politico e lo spirito della norma, il significato e la direzione di quello specifico momento decisionale. Con la sua esibita partigianeria e utilizzando un linguaggio politico evoluto, il governo della città si esprime su questioni che giudica rilevanti e fondanti della sua identità politica.

    This paper examines the lexical choices made to record a law or to sum up its content in towns statutes. The goal is to evaluate, whether it is possible to put them within the complex scenario of documentary sources of Communal Italy.

    The methodology consists of a simple comparison of the short notes, the headings, and the summaries among them and with the normative text. We shall follow the route of the norm from the council act, which is the first step of political conviction, up to the publication in a town statute. Alternatively, we shall follow it up to the registration within the collection of norms abstracts. They were used by single offices or, again, in the rural communities statutes.

    We shall focus on a set of charts related to the spread and regulation of Sienese share-cropping. The analysis of case studies concerns the fiscal position of share-croppers, the prohibition to keep on doing their job for those living in the town, and ownership’s conflicts between rural communities and urban owners.

    The output of this research is that the short partisan and affective notes associated to the examined council reports make it clear the network or relationships and the political dialectic. It produces the resolution and it unveils the political side. The choice of words against and in favour of summarises the message addressed to the political actors. It makes also clear who will benefit of the resolution or who will be damaged. To list them one after one makes it clear the goals and the watchwords underneath we can see the political action. Often, only the summaries contribute to make the cautious silence text more explicit. They unveil the political goal and the core of the rule. In addition, they point out the meaning and the direction of that specific act. According to its clear partisan attitude, and thanks to an advanced political language, the town government conveys its opinion on relevant topics, which are basic for its political identity.

    Texte intégral Qui siamo tutti mezzadri I mezzadri davanti al fisco: favoriti dalla città, osteggiati dalle comunità contadine Inconciliabilità. Contro gli inurbati che lavorano la terra Emergenza peste. Dalla parte dei proprietari contro i loro lavoratori Contenziosi tra proprietari e lavoratori Conflitti di proprietà tra comunità rurali e cittadini Considerazioni conclusive Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Questo intervento è un prodotto, in senso stretto e concreto, della pratica di ricerca su documentazione inedita. Mi riferisco in particolare a una serie di studi che condussi anni fa sui rapporti di lavoro nelle campagne senesi nei secoli finali del Medioevo, sulla trasformazione dell’insediamento rurale e sulla mobilità contadina1. In questa sede in cui si chiede di inserire gli statuti nel complesso del panorama documentario dell’Italia comunale, riprendo una parte della documentazione allora vagliata per condurre un esperimento. Intendo, infatti, verificare se, a tal fine, possa essere di qualche utilità prendere in esame e confrontare tra sé le scelte lessicali che vennero adottate per rubricare una norma oppure per riassumerne il contenuto.

    2Come campo di questo esperimento ho scelto un dossier di documenti che si riferiscono alla diffusione e alla regolamentazione della mezzadria del Senese, non solo perché il tema mi è familiare ma anche perché esso offre materiali di analisi sufficientemente ampi. Nel complesso la documentazione, conservata nell’Archivio di Stato di Siena2, mette a disposizione un variegato insieme di normazioni emanate, in forme varie, da diversi organi o magistrature comunali, oppure trascritte nei loro registri, o ancora adottate con efficacia normativa da commissioni appositamente deputate. In particolare possiamo avvalerci dei ricchi verbali delle sedute del Consiglio generale e della serie archivistica degli Statuti, abbondante di registri editi e inediti, e comprendente testi organici di norme veramente legislative vicino a raccolte di deliberazioni consiliari di carattere semplicemente regolamentare (le riformagioni): quella legislazione di dettaglio che non aveva forza di vero e proprio statuto che dall’inizio del Trecento non si tentava neppure più di far entrare periodicamente negli statuti veri e propri ma la cui pubblicità era assicurata dalla loro raccolta in volumi a parte, pubblici proprio come gli statuti stessi3. Troviamo, così, materiale utile nella documentazione di Biccherna (la magistratura finanziaria più importante del Comune di Siena), in quella dei Regolatori (istituti nel 1363 con il compito di rivedere i conti di chiunque maneggiasse il denaro pubblico e di approvare gli statuti), in quella della Mercanzia (un organismo che non era emanazione diretta del Comune ma che era tuttavia compreso nel suo orizzonte politico, tanto che i suoi ufficiali, oltre a vigilare sul corretto funzionamento delle arti e ad agire come tribunale delle cause commerciali, ricoprirono le funzioni di ‘governo tecnico dell’economia’, acquisendo deleghe sempre più ampie nel pieno Trecento e nel corso del Quattrocento4). In qualche caso le riformagioni adottate vennero trascritte anche in alcuni statuti dei comuni rurali i quali, dovendosi trovare in armonia con la legislazione della città dominante, erano sottoposti al controllo e all’approvazione da parte dei Regolatori. Inoltre, con il passare del tempo, molte decisioni relative all’agricoltura vennero istruite – e talvolta anche adottate – da commissioni temporanee di Bonificatori delle arti, che non tennero un’autonoma documentazione della propria attività, ma i cui atti sono tramandati da alcune delle raccolte normative che verranno qui prese in esame.

    3La mia proposta metodologica consiste, dunque, nel semplice procedimento di confrontare tra sé e con il testo normativo le brevi note, le rubriche, i sommari, seguendo il percorso che accompagna la norma dalla deliberazione consiliare, che era il primo atto della decisione politica, fino alla sua pubblicazione in uno statuto cittadino vero e proprio oppure fino alla sua trascrizione nelle raccolte di estratti normativi redatti a uso di singoli uffici oppure, ancora, negli statuti delle comunità del contado.

    4Naturalmente, anche di fronte ad una documentazione pubblica abbondante, non sempre abbiamo a disposizione la trafila completa, che parta dal momento deliberativo e arrivi fino alla pubblicazione. Tuttavia è facile osservare che le brevi frasi incisive che accompagnavano a mo’ di sommario, corredandolo, il verbale delle disposizioni consiliari svelavano spesso il versante politico delle decisioni, sforzandosi di esprimere in sintesi estrema contenuti talvolta complessi e soprattutto rendendo palese, in modo molto efficace, a favore di chi, oppure contro chi, veniva preso il provvedimento, al punto che, scorrendole in sequenza, si ottiene un trasparente condensato degli obiettivi e delle parole d’ordine sotto le quali si riconosceva, o si voleva che si riconoscesse, l’azione politica. Quei sommari non sempre venivano trascritti fedelmente nelle altre sedi documentarie, dove talvolta troviamo enucleati elementi di diverso carattere amministrativo e/o le sanzioni da comminare agli inadempienti. Anche l’esame di queste differenze può consentire qualche interessante considerazione.

    5All’analisi di alcuni casi concreti è necessario premettere qualche elemento di comprensione della cornice entro la quale si svolsero i fatti.

    Qui siamo tutti mezzadri

    6Nel corso del Tre e Quattrocento l’attenzione dei senesi verso i processi di trasformazione dell’agricoltura e dell’organizzazione nell’uso del suolo si tradusse poco a poco in politiche di incentivo all’espandersi della mezzadria, che crebbe, infatti, non soltanto all’interno della sfera dei rapporti privati bensì perché ben protetta e incoraggiata dalla volontà politica cittadina. Siena tentò di tamponare l’emorragia di mano d’opera che nel corso del Trecento svuotava i poderi, con politiche che spronassero i lavoratori a farsi mezzadri invece che braccianti, che comprimessero i salari agricoli, contenendo così la corsa al lavoro salariato e alla modifica dei patti agrari5.

    7A poco a poco il territorio senese si era ricoperto di comunità che si ritraevano – probabilmente in modo un po’ impressionistico ma convincente nella sostanza – con questa secca definizione: qui siamo tutti mezzadri. Nel 1351 ciò è documentato per la prima volta (in ipsa villa non sunt aliqui habitantes nisi mezaiuoli dictorum civium qui ibi possessiones habent)6. Poi l’elenco si allungò fino a interessare, alla fine del XV secolo, almeno una trentina di comunità. I piccoli proprietari contadini rimanevano i soli a tenere in vita la fiscalità della comunità: indebitati con un fisco che, come vedremo, non li favoriva7, non godevano né dei ‘favori’ che, a loro dire, ricevevano i mezzadri, né dei momentanei aumenti salariali che interessavano i braccianti. Alla fine, alla metà del XV secolo, li troveremo proprietari delle terre più “sterili et magre” mentre i cittadini si sarebbero ormai accaparrati le “fertili et buone8”.

    8Di fronte alla durata sempre più breve dei contratti agrari e alla progressiva formazione di poderi per unione di appezzamenti minori, problemi di vario ordine erano venuti all’ordine del giorno: un gruppo era connesso alla mobilità delle famiglie dei mezzadri, un altro alla possibilità che i poderi si trovassero a cavallo dei confini tra due comunità rurali, con il risultato che la casa dove viveva la famiglia del mezzadro poteva trovarsi in una comunità confinante con quella in cui si sviluppava il resto del podere. Era anche possibile che i mezzadri possedessero qualche piccola proprietà immobiliare, un campetto o una vigna in una terza comunità. Tutto ciò poteva mettere in crisi le traballanti finanze comunitative ogni volta che il mezzadro spostasse la sua sede di contribuzione e creava occasioni di evasione fiscale. I proprietari cittadini si ritenevano danneggiati da alcune imposte, a loro dire estorte indebitamente dalle comunità ai loro mezzadri9. Chiarire la posizione fiscale dei mezzadri, che aumentavano di numero, nei confronti delle comunità rurali che si impoverivano si confermava perciò un nodo centrale. Un altro interrogativo urgente era come strappare i contratti agrari alla contrattazione privata, in tale periodo di manodopera scarsa ed esigente. Un altro, ancora, quali azioni potessero favorire l’estensione ulteriore della mezzadria nelle terre dei cittadini.

    9Fatta questa breve premessa è possibile finalmente passare all’esame di alcuni provvedimenti.

    I mezzadri davanti al fisco: favoriti dalla città, osteggiati dalle comunità contadine

    10Una norma del 22 agosto 1337, trascritta e rubricata (in rosso, appunto) nella redazione coeva degli statuti del comune di Siena, considerato uno dei punti più alti della cultura statutaria senese10, è significativa per il riconoscimento del ruolo che, a quella data, già rivestiva nel Senese la mezzadria poderale. Per la prima volta, infatti, il problema della fiscalità mezzadrile – che da anni travagliava i governanti – veniva isolato dal contesto della fiscalità delle comunità rurali11. Dell’intera materia fu redatto un testo unico nel quale si ribadiva che un mezzadro che si fosse trasferito in un podere cambiando comunità di riferimenti avrebbe trasferito anche la sua posizione fiscale, ma se avesse mantenuto qualche proprietà nel comune di provenienza avrebbe continuato a partecipare con esso agli straordinari (dazi, prestanze e ogni imposta generale delle vie esatta dal comune di Siena)12.

    11Del complesso contenuto di questo testo troviamo traccia succinta nel verbale della seduta del Consiglio generale nella quale era stato discusso e approvato, dove leggiamo solo la delibera di ratifica, priva di note marginali13. Ma nello statuto, invece, la norma ricevette la sua rubrica che recitò: Ubi et qualiter et que onera meçaioli agnoscere compellantur. Essa evidenzia con lucidità il problema. Si trattava di individuare al di là di ogni dubbio il luogo di conferimento delle imposte: al primo posto, ubi (cioè come si individuava il luogo in cui pagare); al secondo posto qualiter (la modalità del pagamento); al terzo que onera (la qualità dell’imposta).

    12C’era poi un altro luogo contributivo del quale si interessava il testo ma che la rubrica lasciava in ombra ed era quello relativo ai comitatini che avessero chiesto e ottenuto la cittadinanza senese pur non avendo abbandonato il lavoro della terra. Un’apposita nota marginale, però, li riguardava: Quod qui facti sunt cives et colun[t] terras in comitatu utrobique solvant. La nota, mentre ribadiva la doppia contribuzione, era anche efficacissima nel richiamare l’attenzione sul problema politico rappresentato dalla delicata conciliabilità tra lo stato giuridico di civis e il lavoro agricolo: sunt cives e colunt terras.

    13Il 18 dicembre 1364, mentre si susseguivano gli allarmi perché le richieste dei lavoratori crescevano di pari passo con l’acuta carenza di mano d’opera che era seguita alla pestilenza del 1363, una delle più perniciose, venne riformato quanto era stato disposto quasi trent’anni prima. Negli Ordinamenta vetera, una corposa raccolta di riformagioni deliberate a correzione degli statuti, proprio attraverso il sommario, il notaio interpretava il testo aggiungendo a margine una coloritura di estremo interesse: Pro mediariis et fictaiuolis quod non graventur et vicarii iurent non facere contra14. Nel testo si argomentava che l’offerta di un inmensum salarium stava invogliando i mezzadri ad abbandonare i poderi per fare i braccianti (mezaioli et laboratores possessionum civium senensium pro maiori parte effecti sunt prezolaiuoli et ad pretium adivent), prefigurando un cambiamento strutturale degli assetti produttivi che era ritenuto temibile. E’ probabile che i proprietari temessero anche di dover concedere migliori patti in conseguenza della diminuzione dell’offerta di mano d’opera. Eppure la riformagione – come sintetizza il sommario – non era contro i lavoratori (contra), ma a favore di essi (pro).

    14La soluzione dell’apparente incongruenza la troviamo in un altro provvedimento, deliberato nello stesso giorno. Per la prima volta il Consiglio generale sanzionava con multe quelle comunità che imponessero ai mezzadri e ai fittavoli alcuni incarichi che sottraessero tempo al lavoro dei campi (soprattutto quello di sindaco o custode) perché sic faciendo predicti mediarii, laboratores et fictaioli civium non intendere possunt ad laborandum possessiones ac colendum civium predictorum15. Il costo sociale, insomma, delle richieste che provenivano dalla parte lavoratrice divenuta più forte era fatto ricadere, con una spregiudicata operazione politica, non sui proprietari ma penalizzando le comunità contadine. E’ evidente che, nella speranza di riuscire a tamponare il comportamento ritenuto negativo, era stato usato un incentivo. Dunque a favore, pro.

    15Le norme del 1337 e del 1364 ci hanno messo di fronte ad un problema fondamentale. Tra gli abitanti del contado chi era ad avere diritti e doveri nei confronti della comunità, e quali diritti e doveri? Un principio antico era che si fosse sottoposti ai cosiddetti oneri personali (cioè i servizi, come la guardia alle mura oppure la manutenzione delle strutture pubbliche) in base alla residenza o all’interesse per quel servizio, e che quelli cosiddetti reali fossero invece esatti sulle proprietà e su base territoriale. I mezzadri erano divenuti, in questa fase, il più forte elemento di trasformazione e di turbativa dell’assetto sociale. Le comunità rurali, composte ormai da un numero sempre più piccolo di coltivatori diretti e da qualche artigiano, avendo a che fare con una popolazione di lavoratori dipendenti in crescita, spesso nullatenenti, si trovarono per questo ad assumersi sulle proprie spalle gli oneri reali, avevano reagito dove esigendo pedaggi e servizi dai lavoratori, dove negando loro l’uso di pascoli e boschi che era invece consentito gratuitamente ai membri della universitas. Che è come dire che, in quanto lavoravano terre di proprietà di non residenti, li trattavano alla stregua dei forestieri. Esclusi dunque dalla comunità, i contadini dipendenti, mezzadri e fittavoli? Non del tutto, giacché veniva loro richiesto di prestare alcuni servizi personali come residenti.

    16La finalità politica di deliberazioni di questo genere (a favore dei mezzadri e dei proprietari cittadini, proprio in quanto contro le comunità e i piccoli proprietari contadini) si fece ancora più chiaro una ventina di anni più tardi: Proponita contra comunitates, sintetizzava il notaio nel sommario di una delibera del 20 agosto 1382 con la quale il Consiglio generale denunciava le malizie delle comunità, consistenti nell’esazione d’imposte non conformi al dettato degli statuti di Siena e in vari ostacoli che esse erano accusate di porre all’accesso dei cittadini e di chi lavorasse per loro conto alle strutture comuni, quali il forno per la cottura del pane e l’acqua della fonte pubblica16. Il sommario rendeva esplicito, in questo modo, il significato politico del provvedimento.

    17Facciamo un successivo salto in avanti. Il 31 ottobre 1427 una commissione di esperti, i Sei bonificatori delle arti e dei mestieri, che aveva ricevuto dal consiglio delega piena sulla “bonifica dell’agricoltura”, operava una sistemazione dell’intera materia relativa alla posizione fiscale dei mezzadri in un nuovo testo unico, che rinveniamo nello statuto dei Regolatori e in quello di Mercanzia17 e poi di nuovo trascritte in alcuni statuti del contado. I sommari, visti complessivamente, evidenziano l’intento politico del provvedimento e il conflitto che persisteva tra mezzadri e comunità. Nel testo finale si leggeva che molti dei passati interventi non avevano sortito gli effetti sperati solo perché boicottati dalle comunità nella pratica attuazione (le malizie già ricordate) “con altre gravezze di nuovo trovate”. Emergeva con forza il problema della mobilità della popolazione mezzadrile. La commissione dei Sei, avendo ben presenti i problemi di riscossione cui dovevano far fronte le comunità rispetto a mezzadri che talvolta lavoravano “in più et diversi luoghi et corti”, che “dormono in uno comuno et lavorano in altro comuno alcuno pezzo di terra”, rispetto a poderi non ancora compatti, composti di appezzamenti disseminati “in più corti18”, cercava di semplificare il sistema ribadendo che il luogo della corresponsione delle imposte era la comunità di residenza del mezzadro (cioè “dove si trova stare et abitare”) anche se non corrispondente al suo luogo di lavoro (“non obstante che lavorasse in più et diversi luoghi et corti d’altre comunità”). Il provvedimento si interessava per la prima volta anche delle imposte sul pascolo del bestiame mezzadrile. Alle comunità veniva intimato di esentare dal pagamento del diritto di pascolo “in su le pasture ordinate da le comunità” una quota del bestiame che il mezzadro allevasse per conto del proprietario. Nello statuto di Mercanzia e in quello dei Regolatori, ancora una volta, si era messo l’accento soltanto sulla scelta politica che stava dietro il provvedimento e lo giustificava e motivava: la norma vi era stata titolata, infatti, sinteticamente con un Pro mediariis nel registro dei Regolatori e Quomodo procedatur contra comunitates comitatus occupantes bona civium in quello della Mercanzia, a puntualizzare l’intenzione di sanzionare le comunità e contemporaneamente di sostenere quella specifica fascia di lavoratori agricoli, i mezzadri. E, estendiamo noi, i loro datori di lavoro. La norma venne trascritta nello statuto della comunità di Trequanda con il titolo “Tasse de’ mezzaiuoli”, in quello di Montisi come “Provisione in favore de’ mezaiuoli circa a le graveze”, in quello di Sinalunga come “Della franchigia de’ mezzaiuoli”.

    18Nello scontro tra due diritti territoriali, uno dei quali, quello cittadino, si era dimostrato vincente sui diritti locali, i governi senesi avevano guardato insomma alla campagna non solo come a un luogo di conflitti incrociati, ma anche di solidarietà incrociate che ad essi potevano sovrapporsi: la comunità del villaggio era in conflitto con i cittadini e i loro lavoratori al punto che, in contesti rurali di forte presenza della proprietà cittadina, li riconosceva come un corpo solo, come alleati; la città era contro la comunità contadina, a sostegno dei lavoratori delle terre locate; i proprietari erano in conflitto economico con i loro lavoratori e contemporaneamente in alleanza ambigua con essi.

    19I sommari, partigiani, delle norme che abbiamo preso in esame sono stati guida indispensabile per la comprensione del nodo che si affrontò e del modo in cui si intendeva scioglierlo.

    Inconciliabilità. Contro gli inurbati che lavorano la terra

    20Di buon interesse ai fini del nostro esperimento mi pare un atto del Consiglio generale il 9 dicembre del 134519. Si discusse, in quell’occasione, una supplica presentata da molte comunità del contado senese che non vennero però nominate (quamplurium comunitatum comitatus Senarum) che denunciavano i grandi affanni derivati alle loro finanze dal dover pagare a Siena, fino alla successiva revisione della tassa del contado, imposte calcolate prima che alcuni dei loro più ricchi membri avessero ottenuto la cittadinanza senese (postquam quidam ditiores aliis de comunitatibus supradictis devenerunt cives silvestres civitatis predicte). Questi nuovi cittadini non si comportavano come gli altri qui se gerunt ut veri cives, poiché “veri cittadini” erano da considerare soltanto coloro che affidavano a mezzadri la coltivazione delle loro terre, mentre costoro lasciavano i propri figli e nipoti a lavorare la terra, non creando nemmeno, nei luoghi dai quali si trasferivano, nuove occasioni di lavoro20.

    21In conseguenza di questa supplica si stabilirono le modalità di conferimento all’erario senese per quei nuovi cittadini che continuassero a lavorare terra personalmente o anche attraverso i familiari21. La delibera venne riassunta dal notaio nel verbale della seduta consiliare con questa nota marginale: Contra cives silvestres qui laborant suas vel alienas possessiones. La parola contra non era stata, invece, usata nel testo nel quale, peraltro, non è nemmeno così chiaro l’obiettivo politico: a consegnarci la chiave di lettura, esplicita e partigiana, è soltanto il suo sommario, che si trasforma perciò per noi in uno strumento indispensabile alla comprensione di quel senso politico.

    22La disposizione venne trascritta nel Tesoretto, come venne chiamata una importante raccolta di riformagioni su varie materie redatta nei primi decenni del XV secolo per comodità degli ufficiali del comune22. Là si mantenne la forma della supplica ma il notaio ne modificò la titolazione (posta in alto, in apertura della carta) che in quella sede normativa divenne molto più giuridica e amministrativa, quasi fosse un estratto del testo. Ciò che più interessava era definire il luogo di pagamento: Cives silvestres laborantes suas vel alienas terras in comitatu conferant ubi colunt et nihilominus cum civibus honera subeant.

    Emergenza peste. Dalla parte dei proprietari contro i loro lavoratori

    23La politica agraria del comune di Siena ebbe una chiara matrice padronale e la bilancia cominciò a pendere decisamente dalla parte dei proprietari terrieri sotto la spinta dei grandi eventi della metà del XIV secolo, quando cioè la proprietà fondiaria attraversò il suo momento critico, in conseguenza della diminuzione della mano d’opera e dell’aumento delle rivendicazioni dei lavoratori. Fu allora che il governo della città avviò una politica di interventi, per la prima volta entrando nel merito dei rapporti di lavoro.

    24I primi provvedimenti che si occuparono del rapporto tra proprietari e mezzadri vennero decisi il 5 settembre del 1348, ratificando la proposta di una commissione che già tra la fine agosto e i primi giorni di settembre – cioè nel pieno della virulenza della peste – era stata delegata dal governo proprio ad individuare un sistema di argine alle richieste crescenti dei lavoratori23. È certo sintomatico che il governo si fosse dato l’obiettivo di intervenire con estrema urgenza, prima fase di rinnovo autunnale dei contratti, frequenti tra agosto e novembre.

    25Purtroppo del provvedimento del 1348 non conosciamo i contenuti giacché il testo, approntato com’era da una commissione delegata, passò solo alla ratifica del consiglio, dove venne letto ai consiglieri come ordinamenta ponentia frenum laboratoribus, affictaiuolis, mezaiuolis, eorum heredibus et familis che lavorassero per proprietari cittadini o comitatini, senza essere trascritto nei verbali della riunione. Sappiamo, dunque, soltanto che si trattava di una delibera presa con l’intento arginare (frenum) l’azione dei lavoratori, fittavoli, mezzadri e loro famiglie ed eredi, accusati di approfittare dello sgomento e del vuoto lasciato dall’epidemia per strappare migliori condizioni di lavoro con fera et hinumana atque ingrata intentio e con grave danno (preiudicium vel iacturam) dei proprietari e dei datori di lavoro. La volontà politica e il posizionamento ideologico furono resi espliciti dal sommario marginale: Ordinamenta manu ser Tucci contra affictaiuolos, meçaiuolos et laboratores. Ciò che è brevemente annotato nel testo (i lavoratori, ingrati, agiscono contro gli interessi dei proprietari) viene esibito nel titolo: il comune, sintetizza il notaio, agisce contro i lavoratori. Sottinteso: a favore dei proprietari.

    26Il sommario, insomma, è in questo caso l’unico e indispensabile strumento del quale disponiamo per comprendere l’obiettivo politico del provvedimento e interpretare lo spirito della norma.

    Contenziosi tra proprietari e lavoratori

    27Il 23 ottobre 1368 l’indebitamento dei mezzadri verso i padroni aveva assunto i contorni di un problema politico. La città aveva perciò provato a fare la voce grossa, punendo con il carcere, su richiesta del padrone, il lavoratore che non saldasse i propri debiti prima di lasciare le terre alla scadenza del contratto: Nota contra comitatinos, mediarios, pensionarios vel fictaiuolos qui quandocumque et ubique capi possunt ad petitionem dominorum pro debitis suis, scrive il notaio nella nota marginale (completata con un dito puntato) del Libro della Corona, una raccolta di deliberazioni ad uso del Concistoro24. Nei registri dell’ufficio di Mercanzia la trascrizione del provvedimento fu affiancata da una diversa nota marginale con una massima giuridica, Dura lex25, un aforisma che evidenziava soltanto il carattere imperativo della norma, e la gravità della trasgressione, richiamandosi ad un istituto del diritto romano che esaltava il ruolo della legge nella società, anche quando la sua applicazione potesse risultare severa per il singolo.

    28Il problema dei debiti dei mezzadri non era stato certo risolto con questo provvedimento, in apparenza così drastico. Il 3 marzo 1424 il Consiglio generale sanciva la responsabilità solidale per i debiti contratti da mezzadri che fossero fratelli carnali e conviventi26, ma nel verbale della riunione la deliberazione è priva di sommario e, infatti, non disponiamo dell’ausilio di una sua lettura politica. Rimase abbastanza anonimo anche il titolo che essa ricevette nel Tesoretto (Mezaria), seguito da un sommario nella nota marginale: Obligantur ipso facto pro mezaria et in solidum pater, filii et fratres invicem habitantes27 e in una altra raccolta di provvigioni (De’ mezzaioli), seguito dalla nota marginale: Mediarii in solidum teneantur28, mentre negli statuti di Mercanzia non vi è alcuna nota29.

    29L’anno dopo, il 12 febbraio 1425, il Consiglio generale di nuovo deliberava, sulla base di una proposta di una commissione di nove cittadini incaricata della bonifica del contado, concedendo gratia et securitas al contadino fuggito per debiti se accettasse di rientrare30. Il sommario marginale sottolineava questa volta tale favore (Pro absentatis comitatinis qui redibunt gratia et securitas ut hinc continetur), mentre il Tesoretto riportava a mo’ di intitolazione, in modo politicamente meno esplicito ma giuridicamente più preciso e descrittivo nella forma dell’estratto: Absentati laboratores pro debito redeuntes infra XVIII menses pro debito per quinquennio a die reditus conveniri non possunt, 1426, die 26 februarii folio 16231.

    30Il 18 febbraio 1435 il Comune di Siena vietava di accogliere un mezzadro che si fosse allontanato dal podere “senza buona licentia”, dunque senza l’autorizzazione del proprietario della terra e senza onorare i propri debiti32: la nota marginale scritta dal notaio nel verbale della seduta, Mezzaiolis aufugentibus nullus det receptum, auxilium aliquod vel favorem, passò con minime e ininfluenti variazioni nelle note di Statuti 25 (dove si legge De mediariis come sommario dell’intera sezione in cui sono trascritte anche altre norme) e nello statuto dei Regolatori (Mediariis fugientibus dantes auxilia et favorem obligentur)33.

    31Più chiaro ai nostri fini, e drasticamente orientato sui severi effetti della norma, quanto disposto il 9 giugno 1460, quando – riassumendo con un Fugientes cum bestiis et aliis et dantes aiutorium quomodo tractentur – il notaio verbalizzò che il Consiglio generale intendeva rendere punibili con la forca quei mezzadri, fittavoli o socci (soccidari) e i loro discendenti che si allontanassero dal territorio senese con il bestiame o con i prodotti del padrone e per chi li aiutasse nella fuga, con la clausola però della decadenza del bando nel caso che, con un accordo con il padrone, i fuggitivi rientrassero nel territorio34.

    32Provando a sintetizzare il quadro ricostruito in questi due ultimi paragrafi potremmo dire che, quando nel conflitto con le comunità rurali la città prendeva le parti dei mezzadri – in favore dei secondi, contro le prime –, si trattava di occasioni in cui gli interessi dei lavoratori venivano presentati come coincidenti con quelli dei proprietari; all’opposto, quando Siena volle entrare nel merito di alcuni aspetti del rapporto di lavoro, lo fece sempre dichiarando il proprio disegno politico di rendere più solida la posizione dei proprietari cittadini rispetto ai mezzadri e ai fittavoli (contra).

    33I sommari, ancora una volta si sono mostrati guida insostituibile alla nostra comprensione. E’ apparso evidente che per comprendere tale complicata dialettica non basta prendere in considerazione il conflitto tra proprietario e mezzadro. Le parti in questo gioco non furono solo due ma almeno quattro: i mezzadri, i proprietari, le comunità contadine, la città che dettava le norme. Queste componenti non stettero sempre sul medesimo fronte, anzi strinsero tra di loro alleanze duttili, che variarono a seconda della materia del contendere e del momento della contesa. Il fronte stesso, del resto, si spostava: dividendo, o alternativamente unendo, quando cittadino e comitatino, quando proprietario e mezzadro, quando mezzadro e bracciante, quando coltivatore e mezzadro.

    Conflitti di proprietà tra comunità rurali e cittadini

    34Un quadro chiarissimo di alcune delle trasformazioni negli assetti proprietari che la città intendeva contrastare venne delineato il 29 dicembre 1446 dagli ufficiali di Mercanzia che, in qualità di Bonificatori delle arti e agricoltura, avevano ricevuto la delega a dirimere alcuni conflitti scoppiati tra comunità rurali e proprietari cittadini35. I proprietari – narravano gli ufficiali – accusavano i lavoratori di trascurare la cura delle terre padronali, e lamentavano di dipendere totalmente dal loro lavoro (“bisogna siano imboccati etiamdio ne le loro proprie cose da’ contadini et lavoratori”): accadeva così che le comunità rivendicassero il possesso delle terre di cittadini delle quali si erano persi i confini in mezzo all’incolto che i lavoratori provocavano ad arte con la loro incuria; né i proprietari si dicevano in grado di contrastare tale degenerazione senza un intervento politico che riportasse in città il luogo delle decisioni sui contenziosi. Il processo era agevolato, continuava il documento, dalla malafede dei lavoratori che “fanno rimanere le loro posissioni sode, che niuno le mira se non per pastura”. Gli ufficiali, interpretando e facendo proprio il sentire dai proprietari, descrivevano così il processo: “quando alcuna cosa de’ cittadini pur per negligentia de’ lavoratori rimane più anni soda o imboschisce per alcuno modo le comunità d’esso contado et distrecto le mandano a pasture et appropialle al Comune loro et a questo modo le cose de’ cittadini in pocho tempo in gram parte diventano de’ contadini […] et poi vendano a comuno le selve et le pasture et al compratore promettano difendarle et così fanno loro quello che è de’ cittadini et fra loro fanno balìe contra chi dicesse, facesse o adoperasse in contrario, et come uno dice ‘questo è del Comune’, benché in verità non sia, subito el lavoratore di tale terra non lo toche e lassala soda, et per questa via et modo altribuiscono a Comune quello che è de’ cittadini”. Le comunità e i lavoratori erano cioè presentati mentre stringevano tra sé legami di solidarietà contro i proprietari, supportandosi anche l’un l’altro con false testimonianze.

    35La conseguenza politica fu che, da quel momento, la risoluzione delle controversie fu avocata da un tribunale composto dagli ufficiali di Mercanzia. Il sommario nella nota marginale indica, ancora una volta, la direzione politica del provvedimento: Quomodo procedatur contra comunitates comitatus occupantes bona civium36. Comunità del contado e città si mostrano di nuovo e manifestamente in conflitto e il notaio interpreta il posizionamento ideologico cittadino.

    Considerazioni conclusive

    36Le brevi note partigiane che abbiamo fin qui esaminato rendono trasparente la rete di relazioni e la dialettica politica dalla quale scaturiva la decisione. Trasparente, si badi, non solo per chi, come noi, rilegge e interpreta a distanza di tempo ma anche per gli stessi che prendevano la decisione, e per chi avrebbe poi letto e applicato la norma, avendone chiari gli obiettivi.

    37Grazie a queste brevi frasi abbiamo, ad esempio, verificato che la città deliberò: contro le comunità contadine, a favore dei lavoratori (mezzadri e fittavoli, ma pensando soprattutto ai mezzadri) e dei loro datori di lavoro, soprattutto su materie fiscali e franchigie per il bestiame; contro i mezzadri, a favore dei loro datori di lavoro (cioè i proprietari, in genere cittadini), su materie inerenti il rapporto di lavoro, salari, debiti, fughe di insolventi; contro l’alleanza tra comunità contadine e mezzadri, a favore dei proprietari cittadini, in materia di proprietà delle terre inselvatichite.

    38Il testo della norma, infatti e come abbiamo visto, manteneva talvolta un discreto margine di prudente reticenza, affidando invece ai sommari che affiancavano il momento deliberativo, e talvolta anche alle rubriche statutarie o a varie note marginali, il compito di scioglierne le ambivalenze. In qualche caso il titolo addirittura modificava parzialmente, forzandolo, il segno dell’intervento, accrescendone o diminuendone qualche aspetto. In molti casi proprio quei sommari contribuiscono a rendere esplicite le reticenze del dettato, palesando l’obiettivo politico e lo spirito della norma, il significato e la direzione di quello specifico momento decisionale rispetto agli interessi che erano in ballo.

    39L’uso politico del linguaggio appare molto evoluto. Chi governava – e i notai verbalizzanti o statuari – sapevano come doveva essere usato per avere efficacia. Semplificava, perciò, quello diretto agli apparati ai quali era affidata l’applicazione della norma o del provvedimento, che ricevevano poche e chiare parole con l’indicazione di ciò c’era da fare; sintetizzava, attraverso la scelta lessicale dei termini contro e in favore (o equivalenti) il messaggio diretto ai soggetti politici.

    40E’ evidente che un’azione politica costruita sui contrapposti interessi delle parti in causa, in una società del conflitto quale era quella comunale, si muoveva del tutto a proprio agio nella dialettica contro/a favore, così lontana dall’annacquamento nella nebbia del “politicamente corretto” al quale siamo oggi abituati. Queste brevi frasi partigiane erano un leit-motiv che rendeva immediatamente chiaro chi - o cosa - era amico e chi - o cosa - era nemico, chi decideva e chi subiva, chi contava e chi no, qual era il problema che si voleva affrontare e risolvere, e perché, e in quale modo. Con la sua esibita partigianeria il governo della città si esprimeva, così, su questioni che giudicava rilevanti e fondanti della sua identità politica, affidando all’armamentario di sommari e note che abbiamo esaminato il compito di rendere comprensibile e realizzabile quel tanto di non detto e di implicito contenuto nel testo della norma trasformato in parole d’ordine e moniti. Attraverso il chiarimento estremo, condotto senza alcuna reticenza, degli interessi in campo all’interno della rete dei rapporti sociali ed economici esistenti, la politica sembra aver trovato il modo di convergere verso la decisione.

    Figura 1 – Statuti di Siena 41 (Tesoretto), c. 193 v. (Archivio di Stato di Siena)

    Image 10000000000002C2000003D5B1D2FAB95CDD4C02.jpg

    Foto da G. Picinni.

    Figura 2 – Statuti di Siena 41 (Tesoretto), c. 57v-58 (Archivio di Stato di Siena)

    Image 10000000000002C0000001F333CAC153BE5A5E41.jpg

    Foto da G. Piccinni.

    Figura 3 – Statuti di Siena 25, c. 253 (Archivio di Stato di Siena)

    Image 10000000000002C2000003EA5F41CF22CA3C12C8.jpg

    Foto da G. Piccinni.

    Notes de bas de page

    1 Mi riferisco in particolare a G. Piccinni (a cura di), Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale, III, Contado di Siena (1349-1518), Appendice: la normativa, 1256-1510, Firenze, L. S. Olschki, 1992; R. Mucciarelli, G. Piccinni, “Un’Italia senza rivolte? Il conflitto sociale nelle aree mezzadrili”, in G. Cherubini (a cura di), Protesta e rivolta contadina nell’Italia medievale, (Istituto Alcide Cervi. Annali, 16, 1994), 1995, p. 173-205; G. Piccinni, “Mezzadria e potere politico. Suggestioni dell’età moderna e contemporanea e realtà medievale”, Studi storici, 46, 2005, p. 923-943 [riedito in A. Cortonesi, M. Montanari, A. Nelli (a cura di), Contratti agrari e rapporti di lavoro nell’Europa medievale, Bologna, CLUEB, 2007, p. 87-112]; A. Cortonesi, G. Piccinni, Medioevo delle campagne. Rapporti di lavoro, politica agraria, forme della protesta, Roma, Viella, 2006.

    2 Tutte le fonti inedite citate sono conservate nell’Archivio di Stato di Siena, pertanto ne ometto l’indicazione.

    3 Vedi M. Ascheri, “Statuti, legislazione e sovranità: il caso di Siena”, in G. Chittolini e D. Willoweit (a cura di), Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo e Età moderna, Bologna, Il Mulino, 1991 (in traduzione tedesca presso Duncker & Humblot, Berlin 1992), p. 145-194 (con aggiornamenti in M. Ascheri [a cura di], Antica legislazione della Repubblica di Siena, Siena, Il Leccio, 1993, p. 1-40, dal quale cui cito le p. 15-16).

    4 M. Ascheri, Siena nel Rinascimento. Istituzioni e sistema politico, Siena, Il Leccio, 1985 (in particolare nel capitolo “Arti, mercanti e mercanzie. Il caso di Siena”, p. 107-137); Id., “Istituzioni politiche, mercanti e mercanzie: qualche considerazione dal caso di Siena (secoli XIV-XV)”, in C. Mozzarelli (a cura di), Economia e corporazioni. Il governo degli interessi nella storia d’Italia dal Medioevo all’età contemporanea, Milano, Giuffrè, 1988, p. 41-55; Id., “La decisione delle corti giudiziarie italiane del Tre-Quattrocento e il caso della Mercanzia di Siena”, in John H. Baker (ed.), Judiciale Records, Law Reports, and the Growth of Case Law, Berlin, Duncker and Humblot, 1989, p. 101-122.

    5 G. Piccinni, “I mezzadri davanti al fisco. Primo esame della normativa senese del Quattrocento”, in Cultura e società nell’Italia medievale. Studi per Paolo Brezzi, vol. II, Roma, Nella Sede dell’Istitudo, 1988, p. 665-682.

    6 La più precoce attestazione di questo genere è relativa alla piccola “villa” di Rencine: Consiglio generale 148, c. 39 v. Questa autodefinizione, e le altre che seguono, provengono da fonti di carattere deliberativo o da petizioni di comunità alla città: Piccinni, Il contratto di mezzadria, op. cit., p. 97-100.

    7 In un mio vecchio lavoro ho chiamato i mezzadri senesi “comitatini a statuto speciale”: Piccinni, “I mezzadri davanti al fisco”, art. cit.

    8 La descrizione di questo fenomeno venne elaborata una commissione di esperti che la riportò in una memoria presentata al governo il 29 dicembre 1446: Piccinni, Il contratto di mezzadria, op. cit., p. 433.

    9 Piccinni, “I mezzadri davanti al fisco”, art. cit.

    10 M. Ascheri, “Legislazione, statuti, sovranità”, in M. Ascheri (a cura di), Antica legislazione della Repubblica di Siena, Siena, Il Leccio, 1993, p. 1-40: p. 24-25; V. Capelli, A. Giorgi, “Gli statuti del Comune di Siena fino allo ‘Statuto del Buongoverno’ (secoli XIII-XIV)”, Mélanges de l’École française de Rome-Moyen Âge, 126/2, 2014, https://mefrm.revues.org/2283

    11 Statuti di Siena 26, D. I, r. CCLXXX, cc. 65 v-66. Il testo è stato edito in Piccinni, Il contratto di mezzadria, op. cit., p. 396-397.

    12 Questi aspetti sono stati analizzati in dettaglio in Piccinni, “I mezzadri davanti al fisco”, art. cit. e Id., Il contratto di mezzadria, op. cit.

    13 Consiglio generale 121, c. 25.

    14 Statuti di Siena 31, cc. 134-135. In Consiglio generale 171, c. 125 è la sola delibera di ratifica. Il testo è edito in Piccinni, Il contratto di mezzadria, op. cit., p. 400-403.

    15 Si fissarono multe per le comunità: Consiglio generale 171, c. 124 v.

    16 Consiglio generale 192, c. 12 v, trascritto anche in Statuti di Siena 25, cc. 253, 358, sotto il titolo generale De mediariis. Il testo è stato edito in Piccinni, Il contratto di mezzadria, op. cit., p. 404.

    17 Regolatori 1, c. 161; Mercanzia 3, cc. 167 v-168. Il testo è stato edito in Piccinni, Il contratto di mezzadria, op. cit., p. 419-421.

    18 Così si chiarirà meglio qualche anno dopo nel Consiglio generale 219, c. 302 v, anno 1438, e Consiglio generale 228, c. 296, anno 1460.

    19 Consiglio generale 137, c. 50. Il testo è stato edito in Piccinni, Il contratto di mezzadria, op. cit., p. 398-399.

    20 De quibus possessionibus, si laborarentur per meczaiolos ipsorum ut laborantur possessiones aliorum civium qui se regunt ut veri cives, utilitas et commodum a talibus meczaiuolis maximum consequeretur comunitatibus supradictis, ex eo videlicet quod tales meczaiuoli cum dictis et in dictis comunitatibus tenerentur conferre et honera realia et personalia cum eisdem portarent ut alii meczaiuoli civium aliorum portant et deferunt.

    21 Sul tema della concessione di cittadinanza a Siena rinvio al mio G. Piccinni, “Differenze socio-economiche, identità civiche e gradi di cittadinanza a Siena nel Tre e Quattrocento”, Mélanges de l’École française de Rome-Moyen Âge, 125-2 | 2013, http://mefrm.revues.org/1304. Per i lavori precedenti ricordo almeno i fondamentali studi di D. Bizzarri, “Ricerche sul diritto di cittadinanza nella costituzione comunale”, Studi Senesi, 32, 1916, VII della 2o serie fasc. 1-29, di Ch. Grandjean, “Note sur l’acquisition du droit de cité à Sienne au xive siècle”, Mélanges d’archéologie et d’histoire, 3, 1883, p. 132-147 e di W. Bowsky, “Cives Silvestres. Sylvan Citizenship and the Sienese Commune (1287-1355)”, Bullettino senese di storia patria, 72, 1965, p. 1-13 e Id., “Medieval Citizenship. The Individual and the State in the Commune of Siena (1287-1355)”, Studies in Medieval and Renaissance History, IV, 1967, p. 193-243.

    22 Statuti di Siena 41 (Tesoretto), c. 193v.

    23 Consiglio generale 143, c. 10. Il testo è stato edito in Piccinni, Il contratto di mezzadria, op. cit., p. 400.

    24 Concistoro 1589 (Libro della Corona), c. 76 v. Il testo è stato edito in Piccinni, Il contratto di mezzadria, op. cit., p. 403.

    25 Mercanzia 2, c. 90 v.

    26 Consiglio generale 210, c. 104. Il testo è stato edito in Piccinni, Il contratto di mezzadria, op. cit., p. 414.

    27 Statuti di Siena 41, cc. 57 v-58.

    28 Statuti di Siena 25, c. 253, con la data sbagliata 3 marzo 1433, e c. 358 con la data sbagliata 1433.

    29 Mercanzia 3, c. 212 v.

    30 Consiglio generale 210, c. 178. Il testo è stato edito in Piccinni, Il contratto di mezzadria, op. cit., p. 414-415.

    31 Statuti di Siena 41 (Tesoretto), c. 184 v.

    32 Consiglio generale 218, c. 130. Il testo è stato edito in Piccinni, Il contratto di mezzadria, op. cit., p. 425-426.

    33 Statuti di Siena 25, cc. 254 (e 359), Regolatori 1, c. 158 v.

    34 Consiglio Generale 228, c. 254. Il provvedimento si trova trascritto anche in Concistoro 2118 (Proposte dei Savi), c. 155. Il testo è edito in Piccinni, Il contratto di mezzadria, op. cit., p. 433-434.

    35 Mercanzia 3, c. 168 v, Mercanzia 4, c. 261 v. Il testo è edito in Piccinni, Il contratto di mezzadria, op. cit., p. 431-433.

    36 Mercanzia 3, c. 168 v.

    Auteur

    • Gabriella Piccinni

      Gabriella Piccinni est professore ordinario di storia medievale à l’université de Sienne, spécialiste de la Toscane, de la vie urbaine à Sienne (hôpitaux, paysage urbain), de la mezzadria dans le contado siennois, et de l’alimentation. Elle a, en outre, publié : Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale, III, Contado di Siena (1349-1518), Appendice : la normativa, 1256-1510, Florence, 1992 ; « Mezzadria e potere politico. Suggestioni dell’età moderna e contemporanea e realtà medievale », Studi storici, XLVI, 2005, p. 923-943 (A. Cortonesi, M. Montanari, A. Nelli (dir.), Contratti agrari e rapporti di lavoro nell’Europa medievale, Bologne, 2007, p. 87-112 [réed.]) ; G. Piccinni (en collaboration avec A. Cortonesi), Medioevo delle campagne. Rapporti di lavoro, politica agraria, forme della protesta, Rome, 2006.

    Précédent Suivant
    Table des matières

    Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

    Voir plus de livres
    Marquer la ville

    Marquer la ville

    Signes, traces, empreintes du pouvoir (xiiie-xvie siècle)

    Patrick Boucheron et Jean-Philippe Genet (dir.)

    2013

    Marquer la prééminence sociale

    Marquer la prééminence sociale

    Jean-Philippe Genet et E. Igor Mineo (dir.)

    2014

    Église et État, Église ou État ?

    Église et État, Église ou État ?

    Les clercs et la genèse de l’État moderne

    Christine Barralis, Jean-Patrice Boudet, Fabrice Delivré et al. (dir.)

    2014

    La légitimité implicite

    La légitimité implicite

    Jean-Philippe Genet (dir.)

    2015

    La vérité

    La vérité

    Vérité et crédibilité : construire la vérité dans le système de communication de l’Occident (XIIIe-XVIIe siècle)

    Jean-Philippe Genet (dir.)

    2015

    La cité et l’Empereur

    La cité et l’Empereur

    Les Éduens dans l’Empire romain d’après les Panégyriques latins

    Antony Hostein

    2012

    La septième porte

    La septième porte

    Les conflits familiaux dans l’Athènes classique

    Aurélie Damet

    2012

    Transferts culturels et droits dans le monde grec et hellénistique

    Transferts culturels et droits dans le monde grec et hellénistique

    Bernard Legras (dir.)

    2012

    La délinquance matrimoniale

    La délinquance matrimoniale

    Couples en conflit et justice en Aragon (XVe-XVIe siècle)

    Martine Charageat

    2011

    La cité des réseaux

    La cité des réseaux

    Athènes et ses associations, VIe-Ier siècle av. J.-C.

    Paulin Ismard

    2010

    Des sociétés en mouvement. Migrations et mobilité au Moyen Âge

    Des sociétés en mouvement. Migrations et mobilité au Moyen Âge

    XLe Congrès de la SHMESP (Nice, 4-7 juin 2009)

    Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public (dir.)

    2010

    Une histoire provinciale

    Une histoire provinciale

    La Gaule narbonnaise de la fin du IIe siècle av. J.-C. au IIIe siècle ap. J.-C.

    Michel Christol

    2010

    Voir plus de livres
    1 / 12
    Marquer la ville

    Marquer la ville

    Signes, traces, empreintes du pouvoir (xiiie-xvie siècle)

    Patrick Boucheron et Jean-Philippe Genet (dir.)

    2013

    Marquer la prééminence sociale

    Marquer la prééminence sociale

    Jean-Philippe Genet et E. Igor Mineo (dir.)

    2014

    Église et État, Église ou État ?

    Église et État, Église ou État ?

    Les clercs et la genèse de l’État moderne

    Christine Barralis, Jean-Patrice Boudet, Fabrice Delivré et al. (dir.)

    2014

    La légitimité implicite

    La légitimité implicite

    Jean-Philippe Genet (dir.)

    2015

    La vérité

    La vérité

    Vérité et crédibilité : construire la vérité dans le système de communication de l’Occident (XIIIe-XVIIe siècle)

    Jean-Philippe Genet (dir.)

    2015

    La cité et l’Empereur

    La cité et l’Empereur

    Les Éduens dans l’Empire romain d’après les Panégyriques latins

    Antony Hostein

    2012

    La septième porte

    La septième porte

    Les conflits familiaux dans l’Athènes classique

    Aurélie Damet

    2012

    Transferts culturels et droits dans le monde grec et hellénistique

    Transferts culturels et droits dans le monde grec et hellénistique

    Bernard Legras (dir.)

    2012

    La délinquance matrimoniale

    La délinquance matrimoniale

    Couples en conflit et justice en Aragon (XVe-XVIe siècle)

    Martine Charageat

    2011

    La cité des réseaux

    La cité des réseaux

    Athènes et ses associations, VIe-Ier siècle av. J.-C.

    Paulin Ismard

    2010

    Des sociétés en mouvement. Migrations et mobilité au Moyen Âge

    Des sociétés en mouvement. Migrations et mobilité au Moyen Âge

    XLe Congrès de la SHMESP (Nice, 4-7 juin 2009)

    Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public (dir.)

    2010

    Une histoire provinciale

    Une histoire provinciale

    La Gaule narbonnaise de la fin du IIe siècle av. J.-C. au IIIe siècle ap. J.-C.

    Michel Christol

    2010

    Accès ouvert

    Accès ouvert freemium

    ePub

    PDF

    PDF du chapitre

    Suggérer l’acquisition à votre bibliothèque

    Acheter

    Édition imprimée

    Éditions de la Sorbonne
    • amazon.fr
    • leslibraires.fr
    • placedeslibraires.fr
    • lcdpu.fr
    ePub / PDF

    1 Mi riferisco in particolare a G. Piccinni (a cura di), Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale, III, Contado di Siena (1349-1518), Appendice: la normativa, 1256-1510, Firenze, L. S. Olschki, 1992; R. Mucciarelli, G. Piccinni, “Un’Italia senza rivolte? Il conflitto sociale nelle aree mezzadrili”, in G. Cherubini (a cura di), Protesta e rivolta contadina nell’Italia medievale, (Istituto Alcide Cervi. Annali, 16, 1994), 1995, p. 173-205; G. Piccinni, “Mezzadria e potere politico. Suggestioni dell’età moderna e contemporanea e realtà medievale”, Studi storici, 46, 2005, p. 923-943 [riedito in A. Cortonesi, M. Montanari, A. Nelli (a cura di), Contratti agrari e rapporti di lavoro nell’Europa medievale, Bologna, CLUEB, 2007, p. 87-112]; A. Cortonesi, G. Piccinni, Medioevo delle campagne. Rapporti di lavoro, politica agraria, forme della protesta, Roma, Viella, 2006.

    2 Tutte le fonti inedite citate sono conservate nell’Archivio di Stato di Siena, pertanto ne ometto l’indicazione.

    3 Vedi M. Ascheri, “Statuti, legislazione e sovranità: il caso di Siena”, in G. Chittolini e D. Willoweit (a cura di), Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo e Età moderna, Bologna, Il Mulino, 1991 (in traduzione tedesca presso Duncker & Humblot, Berlin 1992), p. 145-194 (con aggiornamenti in M. Ascheri [a cura di], Antica legislazione della Repubblica di Siena, Siena, Il Leccio, 1993, p. 1-40, dal quale cui cito le p. 15-16).

    4 M. Ascheri, Siena nel Rinascimento. Istituzioni e sistema politico, Siena, Il Leccio, 1985 (in particolare nel capitolo “Arti, mercanti e mercanzie. Il caso di Siena”, p. 107-137); Id., “Istituzioni politiche, mercanti e mercanzie: qualche considerazione dal caso di Siena (secoli XIV-XV)”, in C. Mozzarelli (a cura di), Economia e corporazioni. Il governo degli interessi nella storia d’Italia dal Medioevo all’età contemporanea, Milano, Giuffrè, 1988, p. 41-55; Id., “La decisione delle corti giudiziarie italiane del Tre-Quattrocento e il caso della Mercanzia di Siena”, in John H. Baker (ed.), Judiciale Records, Law Reports, and the Growth of Case Law, Berlin, Duncker and Humblot, 1989, p. 101-122.

    5 G. Piccinni, “I mezzadri davanti al fisco. Primo esame della normativa senese del Quattrocento”, in Cultura e società nell’Italia medievale. Studi per Paolo Brezzi, vol. II, Roma, Nella Sede dell’Istitudo, 1988, p. 665-682.

    6 La più precoce attestazione di questo genere è relativa alla piccola “villa” di Rencine: Consiglio generale 148, c. 39 v. Questa autodefinizione, e le altre che seguono, provengono da fonti di carattere deliberativo o da petizioni di comunità alla città: Piccinni, Il contratto di mezzadria, op. cit., p. 97-100.

    7 In un mio vecchio lavoro ho chiamato i mezzadri senesi “comitatini a statuto speciale”: Piccinni, “I mezzadri davanti al fisco”, art. cit.

    8 La descrizione di questo fenomeno venne elaborata una commissione di esperti che la riportò in una memoria presentata al governo il 29 dicembre 1446: Piccinni, Il contratto di mezzadria, op. cit., p. 433.

    9 Piccinni, “I mezzadri davanti al fisco”, art. cit.

    10 M. Ascheri, “Legislazione, statuti, sovranità”, in M. Ascheri (a cura di), Antica legislazione della Repubblica di Siena, Siena, Il Leccio, 1993, p. 1-40: p. 24-25; V. Capelli, A. Giorgi, “Gli statuti del Comune di Siena fino allo ‘Statuto del Buongoverno’ (secoli XIII-XIV)”, Mélanges de l’École française de Rome-Moyen Âge, 126/2, 2014, https://mefrm.revues.org/2283

    11 Statuti di Siena 26, D. I, r. CCLXXX, cc. 65 v-66. Il testo è stato edito in Piccinni, Il contratto di mezzadria, op. cit., p. 396-397.

    12 Questi aspetti sono stati analizzati in dettaglio in Piccinni, “I mezzadri davanti al fisco”, art. cit. e Id., Il contratto di mezzadria, op. cit.

    13 Consiglio generale 121, c. 25.

    14 Statuti di Siena 31, cc. 134-135. In Consiglio generale 171, c. 125 è la sola delibera di ratifica. Il testo è edito in Piccinni, Il contratto di mezzadria, op. cit., p. 400-403.

    15 Si fissarono multe per le comunità: Consiglio generale 171, c. 124 v.

    16 Consiglio generale 192, c. 12 v, trascritto anche in Statuti di Siena 25, cc. 253, 358, sotto il titolo generale De mediariis. Il testo è stato edito in Piccinni, Il contratto di mezzadria, op. cit., p. 404.

    17 Regolatori 1, c. 161; Mercanzia 3, cc. 167 v-168. Il testo è stato edito in Piccinni, Il contratto di mezzadria, op. cit., p. 419-421.

    18 Così si chiarirà meglio qualche anno dopo nel Consiglio generale 219, c. 302 v, anno 1438, e Consiglio generale 228, c. 296, anno 1460.

    19 Consiglio generale 137, c. 50. Il testo è stato edito in Piccinni, Il contratto di mezzadria, op. cit., p. 398-399.

    20 De quibus possessionibus, si laborarentur per meczaiolos ipsorum ut laborantur possessiones aliorum civium qui se regunt ut veri cives, utilitas et commodum a talibus meczaiuolis maximum consequeretur comunitatibus supradictis, ex eo videlicet quod tales meczaiuoli cum dictis et in dictis comunitatibus tenerentur conferre et honera realia et personalia cum eisdem portarent ut alii meczaiuoli civium aliorum portant et deferunt.

    21 Sul tema della concessione di cittadinanza a Siena rinvio al mio G. Piccinni, “Differenze socio-economiche, identità civiche e gradi di cittadinanza a Siena nel Tre e Quattrocento”, Mélanges de l’École française de Rome-Moyen Âge, 125-2 | 2013, http://mefrm.revues.org/1304. Per i lavori precedenti ricordo almeno i fondamentali studi di D. Bizzarri, “Ricerche sul diritto di cittadinanza nella costituzione comunale”, Studi Senesi, 32, 1916, VII della 2o serie fasc. 1-29, di Ch. Grandjean, “Note sur l’acquisition du droit de cité à Sienne au xive siècle”, Mélanges d’archéologie et d’histoire, 3, 1883, p. 132-147 e di W. Bowsky, “Cives Silvestres. Sylvan Citizenship and the Sienese Commune (1287-1355)”, Bullettino senese di storia patria, 72, 1965, p. 1-13 e Id., “Medieval Citizenship. The Individual and the State in the Commune of Siena (1287-1355)”, Studies in Medieval and Renaissance History, IV, 1967, p. 193-243.

    22 Statuti di Siena 41 (Tesoretto), c. 193v.

    23 Consiglio generale 143, c. 10. Il testo è stato edito in Piccinni, Il contratto di mezzadria, op. cit., p. 400.

    24 Concistoro 1589 (Libro della Corona), c. 76 v. Il testo è stato edito in Piccinni, Il contratto di mezzadria, op. cit., p. 403.

    25 Mercanzia 2, c. 90 v.

    26 Consiglio generale 210, c. 104. Il testo è stato edito in Piccinni, Il contratto di mezzadria, op. cit., p. 414.

    27 Statuti di Siena 41, cc. 57 v-58.

    28 Statuti di Siena 25, c. 253, con la data sbagliata 3 marzo 1433, e c. 358 con la data sbagliata 1433.

    29 Mercanzia 3, c. 212 v.

    30 Consiglio generale 210, c. 178. Il testo è stato edito in Piccinni, Il contratto di mezzadria, op. cit., p. 414-415.

    31 Statuti di Siena 41 (Tesoretto), c. 184 v.

    32 Consiglio generale 218, c. 130. Il testo è stato edito in Piccinni, Il contratto di mezzadria, op. cit., p. 425-426.

    33 Statuti di Siena 25, cc. 254 (e 359), Regolatori 1, c. 158 v.

    34 Consiglio Generale 228, c. 254. Il provvedimento si trova trascritto anche in Concistoro 2118 (Proposte dei Savi), c. 155. Il testo è edito in Piccinni, Il contratto di mezzadria, op. cit., p. 433-434.

    35 Mercanzia 3, c. 168 v, Mercanzia 4, c. 261 v. Il testo è edito in Piccinni, Il contratto di mezzadria, op. cit., p. 431-433.

    36 Mercanzia 3, c. 168 v.

    Statuts communaux et circulations documentaires dans les sociétés méditerranéennes de l'occident (xiie-xve siècle)

    X Facebook Email

    Statuts communaux et circulations documentaires dans les sociétés méditerranéennes de l'occident (xiie-xve siècle)

    Ce livre est diffusé en accès ouvert freemium. L’accès à la lecture en ligne est disponible. L’accès aux versions PDF et ePub est réservé aux bibliothèques l’ayant acquis. Vous pouvez vous connecter à votre bibliothèque à l’adresse suivante : https://freemium.openedition.org/oebooks

    Suggérer l’acquisition à votre bibliothèque Acheter ce livre aux formats PDF et ePub

    Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à access[at]openedition.org

    Statuts communaux et circulations documentaires dans les sociétés méditerranéennes de l'occident (xiie-xve siècle)

    Vérifiez si votre bibliothèque a déjà acquis ce livre : authentifiez-vous à OpenEdition Freemium for Books.

    Vous pouvez suggérer à votre bibliothèque d’acquérir un ou plusieurs livres publiés sur OpenEdition Books. N’hésitez pas à lui indiquer nos coordonnées : access[at]openedition.org

    Vous pouvez également nous indiquer, à l’aide du formulaire suivant, les coordonnées de votre bibliothèque afin que nous la contactions pour lui suggérer l’achat de ce livre. Les champs suivis de (*) sont obligatoires.

    Veuillez, s’il vous plaît, remplir tous les champs.

    La syntaxe de l’email est incorrecte.

    Référence numérique du chapitre

    Format

    Piccinni, G. (2018). Rubriche, sommari, note partigiane e obiettivi politici nella normativa senese del Tre e Quattrocento relativa alla mezzadria. In L. Didier (éd.), Statuts communaux et circulations documentaires dans les sociétés méditerranéennes de l’occident (xiie-xve siècle) (1‑). Éditions de la Sorbonne. https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.40288
    Piccinni, Gabriella. « Rubriche, sommari, note partigiane e obiettivi politici nella normativa senese del Tre e Quattrocento relativa alla mezzadria ». In Statuts communaux et circulations documentaires dans les sociétés méditerranéennes de l’occident (xiie-xve siècle), édité par Lett Didier. Paris: Éditions de la Sorbonne, 2018. https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.40288.
    Piccinni, Gabriella. « Rubriche, sommari, note partigiane e obiettivi politici nella normativa senese del Tre e Quattrocento relativa alla mezzadria ». Statuts communaux et circulations documentaires dans les sociétés méditerranéennes de l’occident (xiie-xve siècle), édité par Lett Didier, Éditions de la Sorbonne, 2018, https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.40288.

    Référence numérique du livre

    Format

    Didier, L. (éd.). (2018). Statuts communaux et circulations documentaires dans les sociétés méditerranéennes de l’occident (xiie-xve siècle) (1‑). Éditions de la Sorbonne, Centro europeo di ricerche medievali. https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.40218
    Didier, Lett, éd. Statuts communaux et circulations documentaires dans les sociétés méditerranéennes de l’occident (xiie-xve siècle). Paris: Éditions de la Sorbonne, Centro europeo di ricerche medievali, 2018. https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.40218.
    Didier, Lett, éditeur. Statuts communaux et circulations documentaires dans les sociétés méditerranéennes de l’occident (xiie-xve siècle). Éditions de la Sorbonne, Centro europeo di ricerche medievali, 2018, https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.40218.
    Compatible avec Zotero Zotero

    1 / 3

    Éditions de la Sorbonne

    Éditions de la Sorbonne

    • Mentions légales
    • Plan du site
    • Se connecter

    Suivez-nous

    • Facebook
    • X
    • Flux RSS

    URL : http://editionsdelasorbonne.fr/

    Email : edsorb@univ-paris1.fr

    Adresse :

    212, rue Saint-Jacques

    75005

    Paris

    France

    OpenEdition
    • Candidater à OpenEdition Books
    • Connaître le programme OpenEdition Freemium
    • Commander des livres
    • S’abonner à la lettre d’OpenEdition
    • CGU d’OpenEdition Books
    • Accessibilité : partiellement conforme
    • Données personnelles
    • Gestion des cookies
    • Système de signalement