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Marquer la prééminence sociale

 | 
Jean-Philippe Genet
, 
E. Igor Mineo

Partie III. Les dynamiques de la définition sociale

Preminenza e distinzione in Italia tra XIV e XV secolo

Alcuni problemi

E. Igor Mineo

Full text

Premessa

1Cercherò, in questo contributo, di presentare alcuni elementi di una ricerca in corso sui processi di produzione della distinzione sociale nell’Italia tardomedievale. Uno dei suoi presupposti è l’individuazione dei confini dello spazio da analizzare. Come selezionare i casi –cioè i luoghi– da sottoporre ad analisi? Come costruire una rete entro la quale dati e fenomeni molto diversi tra loro possano risultare realisticamente comparabili? Proverò qui a mostrare qualche tratto di utilità derivante da comparazioni raramente praticate.

2Vorrei appunto cominciare da due esempi apparentemente molto lontani; uno, datato 1447, proviene da una piccola comunità delle Marche centrali, Belforte, soggetta ai signori da Varano, e, indirettamente, alla sovranità del papa; l’altra da un grande comune, Bologna, e risale a diversi decenni prima, al 1376.

  • 1 Vedi Archivio di Stato di Macerata, Archivio Comunale di Belforte, 2, Riformanze, ff° 3v.-5r, 6 ge (...)

3La prima fonte proviene da una deliberazione del consiglio cittadino1: si risponde all’istanza di un certo Ludovico Riccumandi «qui petit quod fiat sibi Lodovico et tractetur sicut et alii nobiles de dicto castro Belfortis»; dopo un breve dibattito il providus vir Pietro Vanni dixit… quod fiat mensura et assectum bonis dicti Lodovici et tractetur dictus L. sicut alii homines de dicto castro Belfortis et non melius. Il prudens vir Riccardo di ser Giovanni la pensa diversamente:

dixit dicto Lodovico fiat melius quam aliis popularibus de dicto castro, ymmo tractetur sicut et alii nobiles de Belforte, et dixit quod hec remaneat in manibus domini potestatis et dominorum priorum dicti castri etc.

4Alla fine l’assemblea delibera, a maggioranza, in favore del richiedente. Non sappiamo nulla di questo Ludovico, e su quali basi avanzasse la sua richiesta. Ciò che qui interessa è che la «nobiltà» in questione equivale a un vantaggio fiscale, e che, riguardando un uomo della comunità, è quest’ultima a doversi pronunciare. La fonte fa capire quindi che pretese come quelle avanzate da Ludovico erano facilmente soggette a controversia, ma che erano gestite rigorosamente all’interno della comunità. Sono i concittadini a dover decidere se uno di loro possa o no far parte dei nobiles del luogo. A un altro mondo appartenevano i nobiles esterni alla comunità, come i signori da Varano: la loro condizione, ovviamente, non era negoziabile.

  • 2 Per il 1335 vedi A. L. Trombetti Budriesi, «Introduzione», in id. (a cura di), Lo statuto del Comu (...)

5Spostiamoci a Bologna: il 1376 è l’anno dell’effimera restaurazione delle magistrature comunali, dopo una fase di soggezione alla chiesa avignonese (tramite i legati del papa). Si ripeteva una situazione già determinatasi nel 1335, quando, rovesciata la signoria del cardinale Bertrand de Pujet, era stata ripristinata l’autonomia del comune popolare2.

  • 3 Ibid., p. LXXXIV, n. 129: testo già messo in luce da G. Castelnuovo, «Vivre dans l’ambiguïté. Être (...)
  • 4 Nullus pauper vel homo parve condictionis debeat se associare cum hominem agnatem, aggiunge Galixi.

6Di nuovo, come a Belforte, ci troviamo nel pieno di una discussione consiliare. Un certo Tommaso di Pietro Galixi nel corso di una non breve allocuzione si avventura in un discorso di carattere generale e constata l’esistenza, in città, di quattro partes seu genera hominum, tutte nominalmente coinvolte nel governo locale: si tratta dei magnates, degli homines divites populares et doctores», degli «homines medie conditionis, degli homines de parva conditione3. Questo testo è significativo perché attraverso il suo schema Tommaso dà voce all’ideologia popolare radicata a Bologna. Un’ideologia fondata com’è noto sulla diffidenza verso i magnati4, e dotata di modelli molto forti, incarnati dalle maggiori città dotate di statum popolarem, cioè Firenze e Venezia: Firenze sarebbe dunque governata da homines populares parve conditionis e Venezia da magnates de popullo civitatis et homines de gentili et nobili progenie. Nella logica di Galixi i quattro genera hominum sono tutti titolati a governare (Qui omnes gubernant civitatem), non secondo una gerarchia prestabilita, ma, evidentemente, sulla base di un ben preciso senso della distinzione.

  • 5 Cf. G. Castelnuovo, «Vivre dans l’ambiguïté…», op. cit., p. 97-105.

7Siamo di fronte, nel piccolo centro marchigiano e nel grande comune popolare, a due evidenti casi di produzione interna della superiorità. I nobili (o i magnati) non sono altrove, non sono signori che esercitino da fuori una minaccia o un controllo legittimo, sono un risultato del processo politico e sociale che coincide con la formazione e il rafforzamento della comunità5. Detto altrimenti, e semplificando molto, nobiles e populares sono due entità commensurabili all’interno dello spazio politico, sono anzi due espressioni diverse, ma complementari, della soggettività politica: due aree che si definiscono reciprocamente, che reciprocamente possono escludersi, che possono smorzare o radicalizzare la distinzione che le separa, ma che sono in ogni modo costitutive della medesima realtà.

Popolo e società popolari

  • 6 Vedi ad esempio un diploma del 1164 di Federico I rivolto alla città di Treviso: consulibus et uni (...)
  • 7 G. Post, Studies in Medieval Legal Thought. Public Law and the State (1100-1322), Princeton, Princ (...)

8Sappiamo bene del resto che «popolo» rimaneva un’espressione costitutivamente ambigua, che poteva significare l’intera comunità, o una parte di essa. Era normale, prima che cominciasse a organizzarsi una parte così definita, nei primi decenni del XIII secolo, che «popolo» venisse inteso come un potente principio di legittimazione, capace di inglobare l’insieme di una comunità. Nella pratica cancelleresca e nel linguaggio della documentazione, tanto imperiale quanto comunale, era consueto il ricorso a espressioni come universus populus, o totus populus già al tempo di Federico I6; di lì a poco si compirà la formalizzazione della nozione giuridica, sulla base appunto dello schema secondo cui l’universus populus comprende i nobili e comprende anche la plebs: nobiles […] sunt populus […] plebs est ubi non sunt senatores et viri consulares, come afferma un decretista dei primi del XIII secolo7.

9Poiché la legittimità a governare dei nobili è fuori discussione (a meno che questa legittimità non venga indebolita da un loro eccesso di violenza), la parte più importante dello sforzo di definizione dei soggetti che possono accedere alla decisione politica, ossia dei soggetti che godono della massima forma di libertà, consiste nella costruzione e nella rappresentazione del «popolo».

  • 8 G. Fasoli, Le Compagnie delle Armi a Bologna, Bologna, 1933 [anche «L’Archiginnasio», XXVIII (1933 (...)

10Questo è un problema generale, in Europa, tanto da costituire appunto un eccellente contesto di comparazione. Non c’è dubbio tuttavia che le città comunali italiane offrano, a questo riguardo, una prospettiva eccezionale, perché tra metà XIII e metà XIV secolo si assiste al fenomeno dell’affermazione del dominio di un soggetto che si autonomina «popolo», e che lo fa per differenza rispetto ai gruppi tradizionalmente al governo, quelli della precedente aristocrazia consolare e podestarile. La fisionomia di questo soggetto è al centro di discussioni tuttora molto intense. Alcune di esse riguardano le relazioni tra il «popolo» che prende il potere nel Duecento e il populus delle epoche precedenti. E ‘ovvio che il primo presenti caratteristiche nuove e, insieme, assai complesse. Nel Duecento il «popolo» non è più solo un sinonimo di comunità e sempre meno uno dei termini costitutivi del distico (populus/pedites–milites) con cui quelle stesse società della prima età comunale venivano caratterizzate. E’ un fenomeno essenzialmente associativo e contrattuale: a Bologna, ad esempio, si tratta di 20 società territoriali (società delle armi) e di un numero di società corporative (Arti) che da 21 (nei primi decenni del XIII secolo) cresce fino a 268. Si tratta della dinamica associativa determinata dai grandi processi di crescita demografica e economica, e dunque dai meccanismi endogeni di divisione del lavoro che si intensificano a partire dal XII secolo.

11La storiografia ha di regola sottolineato un aspetto della costruzione del «popolo» –in questa sua più matura accezione– ossia la sua natura inclusiva, l’allargamento dello spazio di partecipazione politica determinato dalla sua affermazione; e ha individuato, di conseguenza, nella crisi del suo primato il segno del declino delle pratiche di coinvolgimento della società, o di parti importanti di essa, nella politica.

  • 9 Rilevante il contributo di Blanshei: ibid., capp. I e II.

12Viceversa, da qualche tempo si presta maggiore attenzione all’altro lato della medaglia, ossia alla composizione selettiva del Popolo9. Che il Popolo non inglobi affatto l’insieme della popolazione urbana esclusa dal governo del comune consolare e podestarile è, in sé, un dato del tutto scontato; il problema non risolto e che suscita nuova attenzione è come si produca la selezione dei gruppi che fanno, in concreto, il «popolo». In che modo la sua formazione, e poi la sua affermazione nel corso del XIII secolo, produca nuove distinzioni, dentro la città e fra città e campagna, trasformando tutto il campo dei ruoli sociali. Come cioè la costruzione del popolo si leghi all’allontanamento dal centro della sfera pubblica di componenti diverse della società urbana, dando luogo a processi che danno un contenuto, talora esplicito, all’involucro formale della distinzione tra popolo e non-popolo: nobiltà e magnati da un lato, segmenti marginali della popolazione urbana (plebe, popolo minuto, rustici), dall’altra.

  • 10 Eccellente introduzione a questo tema è nei saggi di R. Bordone, G. Varanini, G. Castelnuovo, Le a (...)
  • 11 Su questo la discussione rimane vivace. Vedi da ultimo A. Poloni, «Il comune di popolo e le sue is (...)
  • 12 L. Gai, Nobiltà magnatizia e nobiltà di popolo nel ceto dirigente a Pistoia durante i primi decenn (...)
  • 13 Giovanni Villani, Nuova cronica, X, 287.

13Ci sono in effetti due frontiere nella costruzione del «popolo»; quella che separa popolo e magnati è di gran lunga quella più indagata, fino al punto di fare della coppia in conflitto «popolo-magnati» uno dei grandi temi della storia tardo-medievale italiana10. Qui mi limiterò a ricordare che una delle convinzioni maturate all’interno della storiografia più recente è quella secondo cui dalla metà del Duecento in avanti la divisione assume, tendenzialmente, un carattere più politico e fazionario che sociale: una volta messo in moto il processo di formazione del «popolo» come forza organizzata (e poi come istituzione) contrapposta alla classe di governo dell’età consolare e podestarile, la frontiera sociale dei due campi originari (i milites, da un lato, i pedites o populares dall’altro) tenderebbe dunque a sfumare. La pratica delle liste, la formale delimitazione di un nucleo di famiglie «magnatizie», e l’irrigidimento della discriminazione a danno di queste ultime, non servivano, come ormai ben sappiamo, a fotografare una mappa sociale dai contorni evidenti11. Basterà fare qui brevemente l’esempio di una città minore come Pistoia, dove è particolarmente chiaro che i magnati sono, agli inizi del Trecento, coloro che, per un motivo o per un altro, non obbediscono ai codici di comportamento fissati dal «popolo» al potere: sicché alcuni statuti potevano prevedere che gli elenchi non comprendessero i «nobili» non particolarmente minacciosi; oppure, per converso che i magnati, cessando di essere troppo autonomi o troppo potenti, potessero anche diventare «popolari12». D’altra parte non è inconcepibile, che «popolari» eccessivamente «possenti e oltraggiosi» potessero a Firenze –come scrive Giovanni Villani– essere «degni di metter tra i grandi per bene di popolo13».

14Molto diversa era l’altra frontiera, quella che separava il Popolo da coloro che si muovevano nello spazio amplissimo costituito dagli estranei veri e propri (stranieri e forestieri) e da coloro che venivano formando un altro tipo, interno, di estraneità. Tutti coloro che sono, in potenza, «popolo», e che pure si trovano, per ragioni diverse che attengono alla fisionomia istituzionale e culturale di un contesto locale, esclusi dalla sfera politica; quelli cioè che, nelle dinamiche di mobilità che sconvolgono in questa fase le relazioni tra una città e le comunità che gravitano intorno ad essa, sono rimasti a metà strada tra condizione rurale e condizione urbana, e soprattutto quelli che esercitano i mestieri manuali più umili e che non possono considerarsi al riparo dalla povertà e dal contatto con la zona pericolosa delle attività e delle identità infamanti.

  • 14 P. Jones, The Italian City-State from Commune to Signoria, Oxford, Clarendon Press, 1997, p. 500-5 (...)
  • 15 J. M. Najemy, «The Dialogue of Power in Florentine Politics», in A. Molho, K. Raaflaub, J. Emlen ( (...)
  • 16 Id., «Audiant omnes artes. Corporate origins of the Ciompi revolutions», in Il tumulto dei Ciompi. (...)

15L’associazionismo corporativo si afferma presto come uno strumento decisivo di formalizzazione di questa frontiera14; quando esso diviene uno dei canali privilegiati dell’accesso al governo, una delle poste più rilevanti del gioco politico diventa la possibilità di costituire nuove Arti e di fare valere un principio di pari dignità fra quelle esistenti. Lo dimostra chiaramente la storia di Firenze tra il 1293 (anno degli «Ordinamenti di giustizia») e il 1378, l’anno della rivolta dei Ciompi: attraversata appunto dalla tensione tra l’allargamento complessivo dello spazio delle 21 corporazioni e l’imposizione al suo interno di una precisa gerarchia, con il primato di quelle che rappresentavano l’élite dei grandi mercanti-imprenditori15. Del resto la crisi del 1378 avrebbe ruotato attorno al tentativo da parte di lavoratori fin lì esterni al sistema delle corporazioni di costituire tre nuove arti: un tentativo che sarebbe stato giudicato eversivo, ma che utilizzava il linguaggio e gli strumenti ordinari della partecipazione politica16.

Il caso bolognese

16Per cercare di impostare il problema, limitiamoci a un caso solo, ma esemplare, e torniamo a Bologna. Gli statuti di quella città, dalla metà del Duecento in avanti, indicano chiaramente l’esistenza di un doppio livello di partecipazione: quello ai consigli cittadini (e a maggior ragione agli uffici) e quello alle società popolari. E’ ovvio che da queste ultime siano esclusi i magnati, e, attraverso di essi, una parte importante della classe dirigente tradizionale (quella che poteva essere fatta coincidere, almeno simbolicamente, con il mondo dei milites). Meno scontata, ed è ciò che ci interessa, è la definizione di coloro che, senza essere né milites né magnati, non sono coinvolti nel processo associativo.

  • 17 A. Gaudenzi (a cura di), Statuti delle società del popolo di Bologna, II, Società delle arti, Roma (...)

17Il fenomeno va scomposto. Da un lato si tratta dell’esaurirsi di una dinamica espansiva, quella che corrisponde alla costruzione istituzionale del «popolo», durante tutta la prima metà del XIII secolo: le società, sia quelle di mestiere che quelle armate (quasi sempre territoriali), proliferano anche al di là, cioè al di sotto, del vertice costituito dalle forze ibride dei cambiatori e dei mercanti. Affermatasi al governo del comune, questa federazione di società chiude i ranghi: nel 1248 lo statuto generale del popolo prescrive che non vengano costituite nuove società17. Questa disposizione generale però –ed è questo l’altro aspetto del processo– si concretizza immediatamente in divieti rivolti a gruppi ben precisi di lavoratori.

  • 18 G. Fasoli, Le Compagnie delle Arti in Bologna…, op. cit., p. 24-29; S. R. Blanshei, Politics and J (...)

18Alla metà del secolo, tanto gli statuti delle associazioni popolari quanto quelli del comune –il comune che dalla metà del secolo è sempre più controllato dalle prime– sono molto espliciti e molto coerenti, a questo riguardo18. Vediamo le testimonianze più rilevanti. Lo statuto del comune del 1250 impone che alcune categorie non possano avere, come le altre, propri «ministrali», ovvero «anziani o rettori»:

  • 19 L. Frati (a cura di), Statuti di Bologna dall’anno 1245 all’anno 1267, Bologna, 1869, II, p. 254-2 (...)

Statuimus quod pistores tabernarii et brentatores non habeant ministrales nec molendinarii nec aburatatores neque societatem aliquam aliquo modo; et hoc providere teneatur potestas quod ipsi numquam habeant mininistrales, nec etiam aliquos ancianos seu rectores, nec aliquid caput19.

19Al divieto di costituirsi in corporazione corrisponde l’impossibilità di prendere parte ai consigli. Nel 1251 viene stabilito infatti che ai consigli del popolo non possono essere eletti:

  • 20 A. Gaudenzi (a cura di), Statuti delle società…, II, op. cit., p. 531.

aliquem pistorem vel clibanarium, molendinarium, victuralem, portatorem somarum vel piscium, nec tabernarium vel nuntium communis,vel brentatorem nec scutiferum, vel qui stet pro alieno servitore, nec treculum ementem pullos vel fructus20.

  • 21 Società delle Sbarre: … in dicta societate amodo non recipiantur vecturales, scilicet qui portent (...)

20Se poi incrociamo gli statuti di due società delle armi del 1255 (Sbarre e Branche) vediamo ulteriormente complicarsi il raggio dell’esclusione: la condizione di miles e di nobilis viene esplicitamente indicata (Branche) come impedimento all’associazione; ma è più interessante notare come ai mestieri che abbiamo già incontrato si aggiungano i servi (o ex servi manomessi), ruffiani, assassini e «infamati», e soprattutto i «comitatini qui stent in villa21».

  • 22 G. Fasoli, Le Compagnie delle Arti in Bologna…, op. cit., p. 24-26.

21Il quadro che emerge è il seguente. Alcuni mestieri non possono costituire associazioni corporative: fornai, panettieri, mugnai, setacciatori di farina, tavernieri, trasportatori di vino, vetturini e trasportatori vari, erbivendoli. Essi sono sottoposti al controllo di specifici ufficiali comunali22. Insieme a questi lavoratori altre figure di marginali (o di potenziali marginali) non possono entrare nel sistema associativo e nei consigli di popolo: servi (e servi manomessi), comitatini e fumantes. Infine pericolosamente prossimi agli uni e agli altri appaiono gli infami veri e propri (assassini, ruffiani, infamati).

  • 23 … non possit eligi scutifer, aburatator, brentator, fornarius, qui manibus propriis operetur cribar (...)

22Se ci spostiamo di trent’anni in avanti, nel 1288, nella fase di massimo rafforzamento del comune popolare e di massimo incremento della partecipazione attraverso le Arti e le associazioni territoriali, viene confermata la medesima impostazione: dal consiglio dei Duemila, l’istanza rappresentativa di base, sono escluse le categorie che già conosciamo, ma anche la discriminazione a danno dei «comitatini» si è rafforzata23; nello stesso modo si è allungato l’elenco dei mestieri ai quali è impedita formalmente la costituzione dell’Arte: si aggiungono i lavoratori dell’arte della lana (tessitori, tintori e lavatori) altre categorie di venditori al minuto, formaggiai e lardaroli:

  • 24 A. Gaudenzi (a cura di), Statuti delle società…, II, op. cit., p. 474 (XXIIII, «De societatibus in (...)

quod pistores, fornarii, tabernarii, aburatatores, brentatores, molendinarii, victurales, ortolani, barberii, lardaroli vel formaglarii, tessarii pannorum vel battarii, tintores vel lavatores lane, tricoli vel tricole erbarum, fructuum vel pullorum, palee, feni vel lignaminum non possint inire vel facere aut contrahere aliquam societatem, vel habere ministrales, consules vel rectores aut capitaneum vel alium qui presit eis, quocumque nomine censeatur24.

  • 25 Lo statuto del 1335 contiene sia il divieto generale a costituire nuove societates, sia la norma c (...)
  • 26 Per la fine del XIII secolo, è stato dimostrato ad esempio che le fila delle società delle Armi er (...)
  • 27 R. Greci, «Professioni e “crisi” bassomedievali: Bologna tra Due e Quattrocento», in Disuguaglianz (...)
  • 28 Di un gruppo di 283 cancellati, i nuclei più numerosi sono appunto quelli di 58 infami e 36 fumant (...)

23Questi elenchi tendono a cristallizzarsi nel secolo successivo25. Un’analisi dettagliata può rivelare i particolari della normazione sull’esclusione e, soprattutto, la complessità del rapporto tra le norme e la pratica26. Qui interessa però mettere in luce il senso generale di una tendenza che emerge precisamente quando il Popolo si afferma come attore politico e che perdura, spingendo alcune categorie sociali –nel corso dei decenni centrali del XIII secolo– ai margini o fuori dello spazio politico. Qualche volta il testo contiene delle spie chiare: il divieto del 1248 a costituire nuove società è esplicitamente un’innovazione; come pure di lì a poco la chiusura fissata dallo statuto della società delle Branche (in un caso e nell’altro: deinceps). Così i profili sociali dapprima non toccati (o non formalmente) dalla discriminazione cambiano significato. Gli abitanti del contado –i cosiddetti fumantes– che fino a un certo momento potevano entrare nelle fila delle società (anche di livello elevato, come quella dei notai27) vengono rapidamente marginalizzati e «ruralizzati», mentre la frontiera tra città e non-città si irrigidisce. Di fronte alle leggi che spesso lasciano percepire la discontinuità istituzionale, altre fonti (ossia liste di vario tipo) documentano come i decreti discriminatori venissero messi in pratica e come si producesse la condizione dei nuovi outsiders. Nel 1274 ad esempio le liste di espulsione da 14 società delle armi e 7 società delle arti vedono un certo numero di milites, ma molti più infames (o sospetti tali) e fumantes28.

  • 29 G. Fasoli, P. Sella (a cura di), Statuti di Bologna…, op. cit., I, p. 41. Inoltre, ibid., p. 52 (e (...)
  • 30 Vedi ancora l’elenco, del 1295, contenuto nello statuto della società dei Griffoni (ma riferito al (...)

24Gli statuti del 1288 mostrano quindi tutto uno spazio ormai strutturato di esclusione prodotto dalle politiche dei vertici del «popolo»: nel pieno della polemica antimagnatizia la discriminazione contro i milites e contro la parte lambertazza si intreccia con la cristallizzazione di una nuova grammatica delle distinzioni. Così accanto ai mestieri definitivamente scartati dallo spazio dell’associazionismo popolare, gli stranieri e coloro che non abbiano risieduto a Bologna per vent’anni continuativamente, e coloro che non hanno «extimum in civitate Bononie» e non pagano qui la colletta sono prevedibilmente allontanati29. Ma è l’universo dei comitatini o dei fumantes il segmento più rilevante di questo nuovo spazio di esclusione, perché è attraverso la loro più precisa identificazione che la separazione fra città e campagna assume una fisionomia che non era inscritta nel codice costitutivo dell’esperienza comunale30.

Mestieri, corporazioni e distinzione: un tentativo di comparazione

  • 31 G. Todeschini, Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo a (...)

25Qui dobbiamo però limitarci a considerare le dinamiche interne al mondo del lavoro. Cosa dicono allora gli elenchi contenuti negli statuti? Perché a Bologna alcuni mestieri sono esclusi dal Popolo? La risposta potrebbe apparire scontata: occorre prima di tutto cercare nell’area della manualità e della potenziale indigenza, e dunque delle attività socialmente ambigue, come giustamente Giacomo Todeschini sottolinea31. Tuttavia questa chiave va inserita nel contesto istituzionale organizzato attorno alle società popolari, e rapportata alla costruzione del diritto a costituire associazioni. In questo senso il problema diviene più o meno il seguente: la possibilità di organizzarsi in corporazione è un riflesso dell’onorabilità dei lavoratori e della loro attività, oppure è la pratica associativa a «immunizzare» gli attori?

26Ci limiteremo qui a formulare meglio il contenuto di questo interrogativo preliminare, cominciando dalla fine, cioè dall’effetto della distinzione.

  • 32 Ibid., p. 211.
  • 33 L. Frati (a cura di), Statuti di Bologna dall’anno 1245…, op. cit., p. 510. Impostazione che riech (...)

27E l’effetto, ben noto, è all’incirca il seguente: le demarcazioni di cui ci stiamo occupando, quelle verso il basso, delimitano la parte di società pienamente capace di reggere la res publica, insieme ai soggetti che questa capacità possiedono in grado minore o non possiedono affatto. I filtri censitari presuppongono l’esistenza di un sistema di regole pressoché universale (attive anche quando non vengono formalizzate): cittadinanza e partecipazione sono legati alla capacità di contribuire al carico fiscale, capacità che presuppone l’assenza di povertà, intesa però non solo come misurabile insufficienza di mezzi economici, ma anche come condizione potenzialmente irregolare: la povertà «come mancanza, […] come privazione non solo di ricchezza […] ma anche di abilità fisiche, mentali o sociali, oppure come assenza di riconoscibilità», come «condizione sospetta» che impedisce la piena autonomia e la partecipazione alla sfera pubblica32. In uno statuto bolognese del 1259 i soggetti che frequentano le taverne vengono in effetti definiti inutiles, nel senso che dissipano preziosi victualiapotius ad dampnum quam ad utilitatem civitatis et populi bononie33.

  • 34 Digesto, 48.2, e Novellae, 90, c. 1; vedi G. Todeschini, Visibilmente crudeli…, op. cit., p. 205-21 (...)
  • 35 Summa Theologiae, IIa-IIae, q. 70 a. 3 co: pauperes, servi et illi quibus imperari potest, de quibu (...)
  • 36 Liber Augustalis, II, 32.

28E’ questa la situazione dei mestieri umili, che si confonde con quella di una condizione anche parziale o sospetta di dipendenza o servitù (ricordiamo che nello statuto bolognese a essere esclusi dall’elettorato erano anche i manomessi, cioè gli ex-servi) e che impedisce, per esempio, la piena credibilità della testimonianza giudiziaria. La regola, già scritta nel diritto romano34, che impedisce non solo a donne e pupilli, ma anche ai poveri, di testimoniare in tribunale, allude appunto a un limite universale della presa di parola che i sistemi politici dei comuni di Popolo dell’Italia centro-settentrionale non violano. Facendo parte di coloro –dice Tommaso d’Aquino– quibus imperari potest35, il povero, ricattabile, non è davvero libero, o lo è soltanto di nome, dunque non può accusare. Da questo punto di vista non c’è distinzione tra il mondo urbano comunale e quello «feudale» che emerge dalle norme del Liber Augustalis di Federico II, dove è espressamente vietato non solo ai rustici o ai villici ma anche, più in generale, a chiunque sia umilis conditionis di testimoniare contro conti e baroni e contro semplici milites; possibilità invece prevista per i burgenses bonae et honestae opinionis36.

  • 37 S. R. Blanshei, Politics and Justice…, op. cit., p. 21.

29Ma se proviamo a risalire alle cause della distinzione tra mestieri onorevoli e attività socialmente pericolose si procede solo per induzioni ancora approssimative. Non è in discussione l’esistenza di zone ambigue, quelle della manualità e del servizio, dove è più facile che si producano fenomeni di discriminazione37. Ma è chiaro anche che esse non possono essere delimitate a priori, come fra poco si vedrà. E’ cioè molto difficile individuare un filo rosso dell’esclusione legato alla natura dei lavori, quando si cerca di capire la distinzione tra mestieri privilegiati e quelli più o meno sfavoriti. Proprio per questo la comparazione diventa essenziale. Proviamo a individuarne qualche possibile schema.

30Un tipo, più semplice, di comparazione è quello che si mantiene all’interno del mondo comunale propriamente inteso, e in particolare nell’ambito delle città più fortemente investite dall’esperienza del governo di «popolo»; un’altro, più problematico, è quello che prende in considerazione anche città che stanno ai confini del mondo comunale medesimo, oppure del tutto al di fuori.

  • 38 Statuti del Comune di Padova dal secolo XII all’anno 1285, Padova, 1873, p. 133 (libro I, rubr. XXX (...)

31All’interno del primo spazio troviamo città nelle quali hanno luogo fenomeni di esclusione simili a quelli che abbiamo registrato a Bologna. Per esempio quando gli statuti di Padova del 1277 fissano le regole di elezione degli Anziani38, viene stabilito che all’elettorato passivo –fatto salvo il limite della maggiore età (diciotto anni) e quello del censo (valore della proprietà immobiliare non inferiore a 100 lire)– non devono prendere parte tutta una serie di figure:

naute, ortolani, terrarum laboratores, bovarii, artifices vel laboratores artis mecanice, familea alicuius, piscatores, ystriones, qui per se non habitent, massariciam non teneant, aut vestes recipiant ab aliquo novas vel veteres, aut pannum pro vestibus.

  • 39 S. R. Blanshei, Perugia (1260-1340). Conflict and Change in a Medieval Italian Urban Society, Fila (...)
  • 40 J. P. Grundman, The Popolo at Perugia (1139-1309), Perugia, Deputazione di Storia Patria per l’Umb (...)

32E’ evidente che ci muoviamo in ambiti sociali che in parte coincidono con quelli disegnati dalle norme bolognesi: gli ortolani, ad esempio, e i marinai (come addetti ai trasporti), e poi i laboratores artis mecanice che corrispondono ai manovali del ciclo tessile individuati dagli statuti del 1288. Ma la coincidenza è parziale: a Padova non troviamo citati i mugnai e i panettieri e neppure i tavernieri. Se ci spostiamo in una città come Perugia, caratterizzata da un forte sviluppo politico del «popolo» comunale, vediamo chiaramente che panificatori, fornai e tavernieri hanno le loro arti e che partecipano regolarmente agli uffici. La stessa cosa accade, ancora, per un’attività particolarmente ambigua come quella dei pescivendoli39. Anche a Perugia, come a Bologna, si forma un vertice di Popolo costituito dalle arti maggiori (mercanti e cambiatori); alla fine del Duecento tuttavia la costituzione, in conflitto con esse, di un fronte di «popolo minuto» rende possibile la formazione di nuove corporazioni. Nei decenni successivi, il meccanismo della gerarchizzazione si mette in opera nello spazio iperframmentato dei mestieri, e alcuni devono accettare di non potere disporre di propri rettori e di dovere dipendere da altri più forti40; ma ciò non si traduce nella loro esclusione dallo spazio politico.

  • 41 R. Piattoli, Consigli del Comune di Prato (15 ottobre 1252-24 febbraio 1285), Bologna, Zanichelli, (...)
  • 42 Ibid., p. LX.
  • 43 Ibid., p. LIX.
  • 44 Ibid., p. LIX-LX e CIV-CV (e nota 2): nel luglio 1283 venne deliberato appunto quod quicumque bubul (...)

33A Prato, tra gli anni ‘60 e ‘80 del Duecento, si assiste alla polemica tra panettieri (pistores) e fornai (clibanarii) in merito all’esistenza di due diverse corporazioni: prevale, come sancito dagli statuti del 1285, il punto di vista dei secondi, che si erano a lungo opposti al tentativo dei primi di costituire un’unica società (come era a Firenze). In ogni caso il diritto di associarsi e di eleggere rettori non sembra in discussione41. Per quanto riguarda i mugnai invece lo statuto impediva loro di avere un breve, e quindi di costituirsi formalmente in Arte; la loro condizione tuttavia rimaneva incerta, perché il divieto non arrivava fino a vietare l’elezione di rappresentanti42. Ancora più incerto appare il ruolo dei lavoratori del ciclo della lana –tiratoi, affettatori, conciatori, gualcherai, tintori ecc.– ai quali non è inibito formalmente di costituire un’Arte (di cui però non ci sono notizie certe, gualcherai a parte)43. In realtà lo statuto proibiva il diritto di associazione solo ai carratores, ai bubulci (salariati agricoli) e ai laboratores, ossia ai semplici manovali: e solo dal luglio 128344.

  • 45 A. Poloni, «Strutturazione del mondo corporativo e affermazione del Popolo a Lucca nel Duecento», (...)

34Se infine ci spostiamo a Lucca troviamo una realtà ancora diversa. Qui il processo di costruzione del «popolo» vede, come quasi dappertutto, il ruolo preminente dei mercanti; vede però anche l’affermazione, tra le primissime corporazioni formalmente istituite, dell’Arte dei falegnami e di quella dei mugnai. Quest’ultima assume dunque, fin dalla sperimentazione delle nuove istituzioni popolari nel primo Duecento, un ruolo rilevante, quello di soggetto costituente45.

  • 46 La constatazione, ma condotta con estrema cautela, è già in G. Fasoli, Le Compagnie delle Arti in (...)
  • 47 Cf. V. Braidi, «Il braccio armato del popolo bolognese: l’arte dei beccai e i suoi statuti (secc.  (...)

35Questi esempi non rendono immediatamente riconoscibile la logica alla quale obbediscono le esclusioni che a Bologna appaiono così radicate. Certamente i trasportatori di merci e i manovali versano in una condizione di estrema debolezza sociale. Criteri più stringenti sono, tuttavia, individuabili a fatica. Ad esempio, l’ipotesi che siano più a rischio le attività legate al vettovagliamento46 non risulta corroborata: per la stessa Bologna, a cui questa ipotesi si riferisce, tra i mestieri che non potevano organizzarsi in corporazione erano, come abbiamo visto, anche quelli che appartenevano alle fasi più dure e umili del ciclo di produzione dei tessuti e che pure altrove erano costretti in condizione di minorità; inoltre, il divieto non si applicava né ai pescivendoli né ai mercanti di sale, e neppure, ovviamente, ai beccai, una delle società più potenti del «popolo» bolognese47.

36Il secondo tipo di comparazione può introdurre un elemento importante di chiarificazione. Gli esempi che vorremmo fare –molto diversi tra loro, giacché riguardano da un lato una città solo in parte ascrivibile all’universo comunale, Torino, dall’altra un centro del tutto esterno come Palermo– delineano una tavola di comparazione un po’ sghemba, ma utile a mettere indirettamente in evidenza il fenomeno che vorremmo sottolineare qui. Per quanto lontane, per profilo istituzionale, per taglia demografica, per conformazione sociale, Torino e Palermo sono accomunate non solo dal fatto di non appartenere allo spazio comunale (o di appartenervi in forma molto tenue, nel caso di Torino) ma anche da somiglianze evidenti tra i mondi lavorativi.

  • 48 A. Barbero, «Gruppi e rapporti sociali», in R. Comba (a cura di), Storia di Torino. II. Il basso M (...)

37A Torino nei secoli XIV e XV manca un chiaro assetto corporativo48. Anzi, negli Statuti del 1360 le corporazioni sono espressamente vietate:

  • 49 Torino e i suoi Statuti nella seconda metà del Trecento, Torino, Comune di Torino, 1981, p. 115.

statutum est quod in civitate Taurini vel eius districtu, nisi ratione mercandie seu negotiationis, nulla fiat societas vel conventicula coniuratio seu conspiratio illicita et fraudolenta49.

  • 50 Ibid., p. 133 e sg. («De modo pannorum taurinensium fiendorum»).

38Ciò non toglie che esistano, e che si manifestino pubblicamente, ad esempio nello spazio cerimoniale, reti di solidarietà tra i lavoratori che esercitano lo stesso mestiere. In ogni caso un divieto del genere, al contrario di ciò che accade in un «normale» comune popolare, ha come conseguenza, che non ci sia nessuna limitazione preventiva all’attività artigianale50.

  • 51 V. La Mantia, Antiche consuetudini delle città di Sicilia, Palermo, 1900, p. 210 e sg.: Licet omni (...)
  • 52 Ibid., p. 214 e sg.: De artificibus, barberiis, campsoribus, venditoribus rerum et aliis subscripti (...)

39Ritroviamo una situazione del genere, spostandoci all’altro capo della penisola, a Palermo. A differenza che a Torino, mancano espliciti divieti alla costituzione di associazioni di mestiere; come a Torino, le attività appiano relativamente più libere, e anzi viene esplicitamente affermato, nelle consuetudini della città, la piena libertà di commercio51. Sicché le distinzioni all’interno del mondo dei mestieri risultano meno significative e comunque non producono effetti politici. Nelle consuetudini di Palermo c’è un solo articolo dedicato esplicitamente alle Arti, il 7752, che possiamo collocare cronologicamente agli inizi del XIV secolo. Nell’articolo si dice che gli artifices omnes mechanicarum artium, tanto cives che exteri, possono esercitare liberamente la loro attività; insieme a loro vengono elencati i «barbieri», i «banchieri», i venditores rerum. Ad essi si aggiungono fabbri e maniscalchi, le pauperes mulieres, autorizzate a panificare, le meretrici, i tavernieri, i macellai, i giudei, tutte categorie di persone di esercitare la loro attività senza obbligo di tributi «quantumcumque turpem ac sordidam vitam ducant».

  • 53 E. I. Mineo, «Palermo (1290-1470). Gruppi e spazi sociali», in Storia di Palermo, vol. 4, Dal Vesp (...)

40E’ del tutto evidente che un tale elenco riunisce gruppi (o designazioni) eterogenei, comprendendo mestieri del tutto dignitosi e attività a rischio di infamia, come se la necessità di tenersi al riparo da quest’ultima fosse meno cogente che altrove. Ciò accade probabilmente perché, senza veri processi corporativi, gli eventuali meccanismi associativi (come quelli di tipo confraternale, ad esempio) non sono acompagnati da effetti politici; in questo modo la manifestazione di distinzioni chiare all’interno del «popolo» manca di una condizione fondamentale, e le rappresentazioni –come l’elenco contenuto nelle consuetudini– possono appunto considerare, gli uni accanto agli altri, lavoratori dotati di un grado diverso di onorabilità. Se esistevano –ipotesi che non può essere esclusa– embrioni di associazioni di mestiere nella seconda metà del Trecento, esse non lasciano che tracce sporadiche: per incontrarle occorre guardare fuori dallo spazio istituzionale strettamente inteso, e osservare, proprio come a Torino, la sfera cerimoniale e rituale53.

41Questi dati possono dunque fornire qualche indicazione e qualche schema di analisi. Per capire i meccanismi di distinzione che si producono all’interno del mondo dei lavori è necessario, ma non sufficiente, cercare di disegnare i confini della zona sociale più fragile in termini di onorabilità. La diversa condizione dei mugnai in alcune città comunali (e i casi opposti di Lucca e Bologna in particolare) dice infatti che non è per nulla facile individuare «a priori» i lavori più a rischio. Nello stesso modo, guardare ai luoghi nei quali la dinamica corporativa è più debole (come a Torino e Palermo), dove cioè il significato politico e il rilievo pubblico delle solidarietà del lavoro sono meno evidenti o del tutto assenti, consente di mettere al centro non l’autonomia comunitaria o corporativa in quanto tale ma il suo eventuale significato politico. In altre parole sembra essere il rilievo pubblico e istituzionale dei fenomeni associativi a generare (o intensificare) i fenomeni di esclusione, la possibilità che l’associazione diventi una risorsa pubblica, alla quale finisce con il corrispondere il potere di stabilire chi può essere universitas e chi no, e, di conseguenza, chi appartiene davvero alla comunità e chi si muove ai suoi margini.

  • 54 Ibid., p. 167.

42Del resto, che l’istituzionalizzazione delle Arti rappresenti un fattore decisivo non solo di allargamento della partecipazione politica ma anche di nuovi modi di gerarchizzazione e di esclusione, è proprio la storia successiva di Palermo a confermarlo. Nel XV secolo, al lento processo di formalizzazione delle corporazioni, come strutture dotate di propri statuti e di propri rettori, corrisponde un rafforzamento del ruolo del consiglio e dei meccanismi di partecipazione «popolare» ad esso, ma anche, nel giro di pochi decenni, il delinearsi, dalla metà del secolo, di una frattura profonda tra mestieri onorati e mestieri «vili», con l’esplicitazione (prima non necessaria) dell’inadeguatezza politica di tutta una parte della società, quella costituita da chi eserciti arte disonesta –ruffiani, tavernieri, macellai «et altri vili et dejecti persuni»– e, in generale, dai mekanichi e dagli artisti54.

Esiti quattrocenteschi

  • 55 F. Titone, «Il tumulto popularis del 1450. Conflitto politico e società urbana a Palermo», Archivi (...)

43Il caso palermitano è interessante perché mostra una vicenda di polarizzazione all’interno del mondo del lavoro che si produce nel vivo di un processo di forte allargamento della partecipazione, un processo che vede in campo anche il popolo55.

  • 56 J. M. Najemy, «Civic Humanism and Florentine Politics», in J. Hankins (a cura di), Renaissance Civ (...)
  • 57 Matteo Palmieri, Vita civile, a cura di G. Belloni, Firenze, Sansoni, 1982, p. 68.

44Così diventa più chiaro il senso di questo azzardato confronto fra mondi (e tempi) completamente diversi. Se è vero infatti che, all’interno del mondo propriamente comunale, i processi di distinzione e di gerarchizzazione nel corpo dei cives si manifestano dappertutto nel corso del XIV secolo, è vero pure che nelle città dove la tradizione popolare è più forte essi assumono una forma peculiare, perché si sviluppano a partire da dinamiche interne alle istituzioni del «popolo» e in particolare dalla stratificazione generatasi all’interno dell’universo corporativo. E’ appena il caso di accennare al fatto che sono proprio i grandi centri repubblicani, Firenze e Venezia, a rappresentare esemplarmente il graduale passaggio a un equilibrio oligarchico. A Firenze, in particolare, l’ideologia repubblicana che si delinea a partire dall’inizio del Quattrocento, si fonda, tra l’altro, sulla separazione sempre più accurata tra élite politica e cittadini comuni56, quelli, come avrebbe scritto Matteo Palmieri a metà Quattrocento, che in teoria, come i calzolai, avevano il diritto di partecipare all’emanazione delle «leggi civili» ma che in pratica era bene che lasciassero un tale ufficio ai più degni57.

  • 58 A. L. Budriesi Trombetti (a cura di), Lo statuto del Comune di Bologna…, op. cit., p. 328 (IV, 104 (...)

45Possiamo tornare così agli esempi da cui siamo partiti e alla succinta teoria di Tommaso di Pietro Galixi. Come si è accennato lo schema di Galixi non è oligarchico e neppure propriamente gerarchico: è significativo tuttavia che proprio in una città nella quale si era accumulata una tradizione di «popolo» di enorme rilievo, e in un momento di restaurazione, sia pure effimera, delle istituzioni popolari, maturi l’individuazione di uno schema sociale fondato sulla netta distinzione di gruppi diversi. Proprio in una città come questa, cioè, dove la polemica antimagnatiza si era sviluppata con la massima intensità, diventa a un certo punto evidente il cristallizzarsi della distinzione (non più nel senso dell’inconciliabile contrapposizione) tra «nobili» e «popolari», ma anche, e soprattutto, l’emergenza di un ordine fondato sulla progressiva separazione dei gruppi di governo dal resto dei cives. Per individuare solo una spia di un processo precoce, negli statuti del 1335 il decoro assicurato alla città dai milites è così profondamente considerato da spingere all’emanazione di una norma che garantisce i populares che diventano milites nel mantenimento dei privilegi propri dei membri delle società popolari58.

  • 59 A. L. Budriesi Trombetti, «Bologna (1334-1376)», in O. Capitani (a cura di), Storia di Bologna, Bo (...)
  • 60 Tra il 1380 e il 1407: vedi A. I. Pini, Città, comuni e corporazioni…, op. cit., p. 246, nota 85.

46Tutto il Trecento bolognese è, come è noto, un susseguirsi di sperimentazioni signorili intervallate da brevi episodi di restaurazione delle istituzioni comunal- popolari59: un contesto nel quale si consolidano facilmente le condizioni favorevoli alla costruzione di un equilibrio oligarchico, ma che risente pure del modo con cui era stato costruito l’assetto istituzionale del comune di popolo, e il meccanismo di legittimazione dei suoi vertici. Diventa così possibile, nel discorso di Galixi, che l’eco della polemica antimagnatizia e l’esaltazione dello «stato popolare» convivano con la constatazione che l’ordine politico è fondato su quattro distinti «genera hominum» diversamente partecipi della cosa pubblica. Si noti peraltro che quando avanza il processo oligarchico, con lo svuotamento degli organi popolari, può avere luogo un allargamento, solo apparentemente paradossale, dello spazio corporativo, se esso non è più il serbatoio del personale di governo e la base stessa delle legittimità: avviene così, ad esempio, che tra la fine del XIV secolo e l’inizio del successivo, i brentatori acquisiscano il diritto di costituirsi in Arte60.

  • 61 Testo citato da C. Shaw, Popular Government and Oligarchy in Renaissance Italy, Leiden/ Boston, Br (...)

47Le distinzioni nello schema di Galixi appaiono irrigidite e quasi collocate dentro una cornice «naturale». Un esito, questo, che, in una fase successiva, potrà esplicitarsi. A Siena, altra repubblica a forte tradizione «popolare», una lettera inviata nel 1459 dal Concistoro a Francesco Sforza contiene appunto questa presa d’atto: «parificare la elatione deli nobili et la mediocrita et equalità populare sarebbe inpossibile come derogare a lege di natura61».

  • 62 M. G. Muzzarelli (a cura di), La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia-Romagna, Roma, Mi (...)
  • 63 A. De Benedictis, Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa, B (...)

48Più o meno in quegli stessi anni a Bologna, precisamente nel 1453, vengono emanate dal legato apostolico, cardinale Bessarione, le Provvisioni contro il lusso femminile e pro hornatu virorum et mulierum62. Le Provvisioni di Bessarione sono, dal nostro punto di vista, una testimonianza chiara del primo completamento del processo oligarchico, in una città che dagli inizi del Quattrocento si trova irreversibilmente inserita nello stato della Chiesa63.

  • 64 M. G. Muzzarelli (a cura di), La legislazione suntuaria…, op. cit., p. 150 (provisio IIII): Nobili (...)

49La legge suntuaria individua sei gruppi gerarchicamente disposti. Il primo è quello dei milites; il secondo è costituito dai doctores. Il terzo, piuttosto complesso, riunisce i «nobili» che da almeno trent’anni non esercitino un mestiere manuale, oppure che esercitino un mestiere (sempre però purché non faciant artem manibus propriis) nell’ambito esclusivo di quattro corporazioni: notai, cambiatori, arte della lana e della seta, e che vivano in famiglie nelle quali, nei prescritti trent’anni, ci sia stato un miles o un doctor64. Il quarto è fatto dai membri delle società dei beccai, degli speziali, dei straçaroli, dei merciai, dei bombasari e degli orefici. Il quinto dai magistri delle rimanenti 15 arti, insieme ai gradi inferiori delle corporazioni più privilegiate e ai membri dei mestieri non organizzati in corporazione. Infine il sesto gruppo è fatto dai comitatini e da chiunque «non habeatur pro cive».

  • 65 A. De Benedictis, Repubblica per contratto…, op. cit., p. 123 e sg.

50Queste norme possono essere messe a confronto con lo schema di Galixi? Certo, si tratta di testi appartenenti a due momenti che appaiono, a prima vista, lontani: uno è quello dell’effimera restaurazione del regime popolare, l’altro è tutto interno –negli anni della legazione di Bessarione– al consolidamento della forma oligarchica e «patrizia» del governo, attorno, soprattutto, alla nuova magistratura dei Sedici riformatori (già documentata negli ultimi anni del XIV secolo65). Proprio per questo però, risalta il filo che lega la più recente logica di gerarchizzazione a meccanismi ben strutturati di esclusione, fondati sulla costruzione del mondo corporativo, e sulla sua gerarchizzazione: un filo che corrisponde dunque alla continuità di una parte importante delle strutture istituzionali del vecchio comune. Alla «naturalizzazione» delle distinzioni che traspare dallo schema di Galixi corrisponde cioè il primato dei milites e l’assimilazione piena solo di alcune corporazioni nell’area del privilegio.

  • 66 M. G. Muzzarelli (a cura di), La legislazione suntuaria…, op. cit., p. 156.
  • 67 A. De Benedictis, Repubblica per contratto…, op. cit., p. 151.
  • 68 Ibid., p. 155.

51Peraltro il processo non si compie qui. Pochi anni più tardi lo scarto di tutte le condizioni sospette di prossimità allo spazio della manualità diventa più radicale. Nel 1474 i privilegi suntuari, pur ricalcando le disposizioni di Bessarione, precisano che per «gentilhomini» (grado che riunisce i dottori e i nobili del testo del 1453) devono intendersi coloro che negli ultimi trent’anni «non habiano exercitato alcuna arte66»; e nel 1487 si stabilisce che nessuno dei Sedici –una magistratura che era stata istituita da un governo formalmente popolare–67 potesse essere console dei Mercanti, sicché la stessa mercatura «diventava un’arte derogante68».

Notes

1 Vedi Archivio di Stato di Macerata, Archivio Comunale di Belforte, 2, Riformanze, ff° 3v.-5r, 6 gennaio. La questione verrà infatti risollevata in consiglio: ancora il 27 febbraio e il 10 aprile, ibid., ff° 14v e 20v.

2 Per il 1335 vedi A. L. Trombetti Budriesi, «Introduzione», in id. (a cura di), Lo statuto del Comune di Bologna dell’anno 1335, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2008, p. XXXVIII-LXVII; per il comune dopo il 1376 V. Braidi, «Introduzione», in id. (a cura di), Gli statuti del Comune di Bologna degli anni 1352, 1357, 1376, 1389 (libri I-III), Bologna, Università degli Studi, 2002, I, p. LXXXII-LXXXVIII.

3 Ibid., p. LXXXIV, n. 129: testo già messo in luce da G. Castelnuovo, «Vivre dans l’ambiguïté. Être noble dans la cité communale du xive siècle», in A. Bellavitis, I. Chabod (a cura di), Famiglie e poteri in Italia tra Medioevo ed Età moderna, Roma, École française de Rome, 2009, p. 95-97.

4 Nullus pauper vel homo parve condictionis debeat se associare cum hominem agnatem, aggiunge Galixi.

5 Cf. G. Castelnuovo, «Vivre dans l’ambiguïté…», op. cit., p. 97-105.

6 Vedi ad esempio un diploma del 1164 di Federico I rivolto alla città di Treviso: consulibus et universo populo, maioribus et minoribus: Federici I. Diplomata, a cura di H. Appelt, Monumenta Germaniae Historica, Diplomata Regum et imperatorum, X, II, Hannover, 1979, p. 344. Nella documentazione piacentina della seconda metà del XIII, ricorre appunto la formula totum populum piacentinum, maioris et minoris, vedi A. Corna, F. Ercole, A. Tallone, Il registrum magnum del Comune di Piacenza, Torino, 1921, I, p. 40 (1133), 41, 43 (1136) e 80 (1135).

7 G. Post, Studies in Medieval Legal Thought. Public Law and the State (1100-1322), Princeton, Princeton University Press, 1964, p. 374 e sg (n. 16). All’interno di questo universus populus –aggiunge l’anonimo decretista– i maiores natu «tribus modis dicuntur: nobilitate, dignitate, antiquitate».

8 G. Fasoli, Le Compagnie delle Armi a Bologna, Bologna, 1933 [anche «L’Archiginnasio», XXVIII (1933), p. 158-183 e 323-340]; id., Le Compagnie delle Arti in Bologna fino al principio del secolo XV, Bologna, 1935 [anche «L’Archiginnasio», XXX (1935), p. 237-280; XXXI (1936), p. 56-79]; S. R. Blanshei, Politics and Justice in Late Medieval Bologna, Leiden/Boston, Brill, 2010, p. 15-17, 86 e 527.

9 Rilevante il contributo di Blanshei: ibid., capp. I e II.

10 Eccellente introduzione a questo tema è nei saggi di R. Bordone, G. Varanini, G. Castelnuovo, Le aristocrazie dai signori rurali al patriziato, Roma/Bari, Laterza, 2004.

11 Su questo la discussione rimane vivace. Vedi da ultimo A. Poloni, «Il comune di popolo e le sue istituzioni tra Due e Trecento. Alcune riflessioni a partire dalla storiografia dell’ultimo quindicennio», Reti Medievali Rivista, 13/1, 2012, p. 22 (http://rivista.retimedievali.it).

12 L. Gai, Nobiltà magnatizia e nobiltà di popolo nel ceto dirigente a Pistoia durante i primi decenni del ‘300, in I ceti dirigenti nella Toscana tardo comunale. Atti del 3. convegno, Firenze, 5-7 dicembre 1980, Monte Oriolo, F. Papafava, 1983, p. 97-116, in particolare p. 111 e sg.

13 Giovanni Villani, Nuova cronica, X, 287.

14 P. Jones, The Italian City-State from Commune to Signoria, Oxford, Clarendon Press, 1997, p. 500-502.

15 J. M. Najemy, «The Dialogue of Power in Florentine Politics», in A. Molho, K. Raaflaub, J. Emlen (a cura di), City-States in Classical Antiquity and Medieval Italy. Athens and Rome, Florence and Venice, Stoccarda, Franz Steiner Verlag, 1991, p. 269-288.

16 Id., «Audiant omnes artes. Corporate origins of the Ciompi revolutions», in Il tumulto dei Ciompi. Un momento di storia fiorentina ed europea, Firenze, Olschki, 1981, p. 59-93, in particolare p. 61 e sg.

17 A. Gaudenzi (a cura di), Statuti delle società del popolo di Bologna, II, Società delle arti, Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 1896, p. 520: Statuimus et ordinamus quod aliqua societas nec aliqua conspiratio seu aliqua coniuratio, vel aliquid aliut quod societas possit appelari, de novo in civitate Bononie deinceps non fiat modo aliquo vel ingenio quod possit excogitari; et si facta fuerit, in numero et ordine aliarum societatum non recipiatur; et quod aliquis qui sit de societatibus Armorum non possit nec debeat aliqua arma alicuius societatis de novo faciende facere nec portare, nisi arma sue societatis. Cf. G. Fasoli, Le Compagnie delle Arti in Bologna…, op. cit., p. 275; S. R. Blanshei, Politics and Justice…, op. cit., p. 16 e nota 4.

18 G. Fasoli, Le Compagnie delle Arti in Bologna…, op. cit., p. 24-29; S. R. Blanshei, Politics and Justice…, op. cit., p. 15-18.

19 L. Frati (a cura di), Statuti di Bologna dall’anno 1245 all’anno 1267, Bologna, 1869, II, p. 254-255.

20 A. Gaudenzi (a cura di), Statuti delle società…, II, op. cit., p. 531.

21 Società delle Sbarre: … in dicta societate amodo non recipiantur vecturales, scilicet qui portent somas ad molendina nunc comunis, pistores vel tabernarii vel molendinarii vel pactuales, scilicet servientes qui stent cum aliquo ad feudum, vel servi, vel comitatini qui stent in villa: A. Gaudenzi (a cura di), Statuti delle società del popolo di Bologna, I, Società delle armi, Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 1889, p. 193; Società delle Branche: Statuimus et ordinamus quod deinceps aliquis non recipiatur in sotietate Branche […] qui sit nobilis, captaneus, vel valvasore, vel nobili prole, vel miles, vel filius militis vel magnatis aut de prole militis, vel ex qua sit vel fuerit aliquis miles, vel aliquis qui sit in summa re, vel filius alicuius qui sit in summa re alicuius terre vel ville comitatus vel districtus Bononie, vel aliquis qui sit vel fuerit servus vel manumissus, vel filius servi vel manumissi per commune Bononie, vel aliquis qui sit muluarius vel vituralis aut brentator vel portator ponderis, vel nuntius communis, vel aburatator, vel magnanus qui vadat per civitatem cum bascheria, vel aliquis spedalerius, vel bigator, vel acatator choste, vel aliquis scutifer, rufianus vel assasitinus, vel aliquis infamatus de predictis vel aliquo predictorum, vel bannitus communis Bononie occasione alicuius malleficii eo existente in banno… (ibid., p. 267).

22 G. Fasoli, Le Compagnie delle Arti in Bologna…, op. cit., p. 24-26.

23 … non possit eligi scutifer, aburatator, brentator, fornarius, qui manibus propriis operetur cribarium, mulinarius, nec vituralis, triculus fructuum, portator sacorum vel fumans vel nuntius comunis nec aliquis continuus scilicet pro maiori parte temporis habitator comitatus Bononie, vel qui continue faciat laboreria rusticana, vel solvat aliquas collectas cum comitatinis: G. Fasoli, P. Sella (a cura di), Statuti di Bologna dell’anno 1288, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1937-1939, I, p. 41.

24 A. Gaudenzi (a cura di), Statuti delle società…, II, op. cit., p. 474 (XXIIII, «De societatibus inhibitis»); G. Fasoli, P. Sella (a cura di), Statuti di Bologna…, op. cit., II, p. 220.

25 Lo statuto del 1335 contiene sia il divieto generale a costituire nuove societates, sia la norma che fissa le pene a carico dei lavoratori che si organizzano contravvenendovi: l’elenco dei mestieri corrisponde nella sostanza a quello di quasi cinquant’anni prima: A. L. Budriesi Trombetti (a cura di), Lo statuto del Comune di Bologna…, op. cit., p. 889 (VIII, 236), p. 747 (VIII, 112). Lo statuto del 1376 segue un dettato ormai cristallizatosi: V, 106 (De pena certorum artifficum qui prohibentur habere societates et ministrales et hiis similia) e VI, 73 (Quod aliqua societas de novo fieri non possit). Lo statuto è consultabile in linea (a cura di M.Venticelli; edizione elettronica di A. Palareti): http://www.sma.unibo.it/statuti/Bologna1376v0/statutiBolognesi1376.html.

26 Per la fine del XIII secolo, è stato dimostrato ad esempio che le fila delle società delle Armi erano meno rigidamente chiuse di quelle delle Arti: vedi A. I. Pini, «Problemi di demografia bolognese del Duecento», Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna, n. s., XVII-XIX, 1965-1966/1967-1968, p. 147-222, in particolare p. 200 e sg.; e che nel momento di massima apertura dei consigli (del consiglio dei Duemila nella fattispecie) esisteva ancora, per quanto limitata, una possibilità di accesso per coloro che erano esclusi dalle società: vedi G. Tamba, «Consigli elettorali degli ufficiali del comune bolognese alla fine del secolo XIII», Rassegna degli Archivi di Stato, 42, 1982, p. 34-95, in particolare p. 73-91.

27 R. Greci, «Professioni e “crisi” bassomedievali: Bologna tra Due e Quattrocento», in Disuguaglianze. Stratificazione e mobilità sociale nelle popolazioni italiane (dal sec. XIV agli inizi del secolo XX), Bologna, CLUEB, 1997, II, p. 707-729, in particolare p. 715; S. R. Blanshei, Politics and Justice…, op. cit., p. 25. Tra il 1220 e il 1240, i fumanti sono circa il 40%. dei notai bolognesi, senza che la distinzione tra gli abitanti della città e quelli del contado, appaia ancora perentoria. Poi la categoria si urbanizza formalmente e i fumanti vengono estromessi.

28 Di un gruppo di 283 cancellati, i nuclei più numerosi sono appunto quelli di 58 infami e 36 fumantes: ibid., p. 49 che cita A. I. Pini, «Problemi di demografia bolognese…», op. cit., p. 180.

29 G. Fasoli, P. Sella (a cura di), Statuti di Bologna…, op. cit., I, p. 41. Inoltre, ibid., p. 52 (elezione degli ufficiali del comune, II, 3-4). Gli ufficiali vengono eletti all’interno del consiglio dei 2.000 su base territoriale, ma c’è un filtro censitario: non possono essere eletti coloro i cui beni valgano, nell’estimo, meno di 100 libre bolognesi.

30 Vedi ancora l’elenco, del 1295, contenuto nello statuto della società dei Griffoni (ma riferito all’intero sistema): A. Gaudenzi (a cura di), Statuti delle società…, II, op. cit., p. 535.

31 G. Todeschini, Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all’età moderna, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 137-141.

32 Ibid., p. 211.

33 L. Frati (a cura di), Statuti di Bologna dall’anno 1245…, op. cit., p. 510. Impostazione che riecheggia un passo di Tommaso di Chobam (inizi del XIII secolo): Sunt preterea multa officia inutilia que nihil valent ad necessitetes humanas; Summa confessorum, VI, 4, 12°, a cura di F. Broomfield, Lovanio/Parigi, Neuwelaerts, 1968, p. 308, cit. da G. Todeschini, Visibilmente crudeli…, op. cit., p. 235, n. 32.

34 Digesto, 48.2, e Novellae, 90, c. 1; vedi G. Todeschini, Visibilmente crudeli…, op. cit., p. 205-211 e 230, n. 1.

35 Summa Theologiae, IIa-IIae, q. 70 a. 3 co: pauperes, servi et illi quibus imperari potest, de quibus probabile est quod facile possint induci ad testimonium ferendum contra veritatem.

36 Liber Augustalis, II, 32.

37 S. R. Blanshei, Politics and Justice…, op. cit., p. 21.

38 Statuti del Comune di Padova dal secolo XII all’anno 1285, Padova, 1873, p. 133 (libro I, rubr. XXXII, «de forma elleccionis ancianorum»).

39 S. R. Blanshei, Perugia (1260-1340). Conflict and Change in a Medieval Italian Urban Society, Filadelfia, The American Philosophical Society, 1976, p. 17-21 e 67-70 (tavv. I-III).

40 J. P. Grundman, The Popolo at Perugia (1139-1309), Perugia, Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, 1992, p. 181-184; J.-C. Maire Vigueur, «Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio», in G. Galasso (a cura di), Storia d´Italia, Torino, UTET, 1987, VII, 2, p. 321-606, in particolare p. 147-148 dell’estratto. Per il quadro cerimoniale, l’ordine nelle processioni religiose è fissato con cura negli statuti del 1315, almeno per le arti più importanti: ai primi due posti, ovviamente, si trovano Mercanzia e Cambio; al 9° posto l’arte che riunisce albergatori, tavernieri e panificatori, al 12° quella dei pescivendoli.

41 R. Piattoli, Consigli del Comune di Prato (15 ottobre 1252-24 febbraio 1285), Bologna, Zanichelli, 1940, p. LV-LVII.

42 Ibid., p. LX.

43 Ibid., p. LIX.

44 Ibid., p. LIX-LX e CIV-CV (e nota 2): nel luglio 1283 venne deliberato appunto quod quicumque bubulcus, laborator vel carratarius, qui iuvet ad pretium alcui de arte sua, qui fecerit aliquam societatem vel ad aliquod breve iuraverit vel promiserit, quod incontinenti talem sotietatem seu de tali sotietate vel brevi, ad quam vel quod teneretur, faciat se cassari et admoveri.

45 A. Poloni, «Strutturazione del mondo corporativo e affermazione del Popolo a Lucca nel Duecento», Archivio storico italiano, 165, 2007, p. 449-486, in particolare p. 453-460.

46 La constatazione, ma condotta con estrema cautela, è già in G. Fasoli, Le Compagnie delle Arti in Bologna…, op. cit., p. 24 e sg. Vedi successivamente A. I. Pini, «Problemi di demografia bolognese…», op. cit., p. 201-211; id., Città, comuni e corporazioni nel Medioevo italiano, Bologna, CLUEB, 1986, p. 249-252; ma cf. anche P. Jones, The Italian City-State…, op. cit., p. 490, nota 335.

47 Cf. V. Braidi, «Il braccio armato del popolo bolognese: l’arte dei beccai e i suoi statuti (secc. XII-XV)», in T. Lazzari, L. Mascanzoni, R. Rinaldi (a cura di), La norma e la memoria. Studi per Augusto Vasina, Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 2004, p. 441-469.

48 A. Barbero, «Gruppi e rapporti sociali», in R. Comba (a cura di), Storia di Torino. II. Il basso Medioevo e la prima età moderna (1280-1536), p. 179-184. Vedi anche T. Rossi, F. Gabotto, Storia di Torino, Torino, Baravalle e Falconieri, 1914, I, p. 395.

49 Torino e i suoi Statuti nella seconda metà del Trecento, Torino, Comune di Torino, 1981, p. 115.

50 Ibid., p. 133 e sg. («De modo pannorum taurinensium fiendorum»).

51 V. La Mantia, Antiche consuetudini delle città di Sicilia, Palermo, 1900, p. 210 e sg.: Licet omnibus et singulis civibus Panhormi ponderare, vendere et emere caseum, carnes, lanam, linum, canapem, cuttonem, et quaecumqua mercimonia grossa ad pondus […] et non tenentur proinde aliquid solvere Curie.

52 Ibid., p. 214 e sg.: De artificibus, barberiis, campsoribus, venditoribus rerum et aliis subscriptis personis.

53 E. I. Mineo, «Palermo (1290-1470). Gruppi e spazi sociali», in Storia di Palermo, vol. 4, Dal Vespro a Ferdinando il Cattolico, Palermo, L’Epos, 2008, p. 152-154.

54 Ibid., p. 167.

55 F. Titone, «Il tumulto popularis del 1450. Conflitto politico e società urbana a Palermo», Archivio storico italiano, 163, 2005, p. 43-86; id., Governments of the «Universitates». Urban Communities of Sicily in the Fourteenth and Fifteenth Centuries, Turnhout, Brepols, 2009, p. 181-184.

56 J. M. Najemy, «Civic Humanism and Florentine Politics», in J. Hankins (a cura di), Renaissance Civic Humanism. Reappraisals and Reflections, Cambridge/New York, Cambridge University Press, 2000, p. 75-104.

57 Matteo Palmieri, Vita civile, a cura di G. Belloni, Firenze, Sansoni, 1982, p. 68.

58 A. L. Budriesi Trombetti (a cura di), Lo statuto del Comune di Bologna…, op. cit., p. 328 (IV, 104): Cum milites secullares armate milicie pre ceteris cuiuscumque generis hominibus suas civitates decorent, et sine eis civitates quasi vidue appareant et videantur, et nostra civitas Bononie, considerata sua magnitudine et nobilitate, de talis militibus non habeat nec habuerit suficientem copiam a magno tempore citra, et hoc maxime contingat ex eo quia popullares miliciam assumere non audeant, ne ipsi et eorum descendentes vel alii de sua progenie privilllegiis ac beneficiis popullarium spolientur, ne vero de magnatibus sint vel esse intelligantur, volentes quod ipsa civitas talibus millitibus repleatur, statuimus et firmamus quod nullus talis milex, qui nunc est vel pro tempore fuerit, qui tempore talis milicie prius quam assumeret vel assumpsisset, esset vel fuisset popularis ipse, vel eius assendens per mascullum, seu de populo, et de societatibus arcium vel armorum civitatis Bononie […] privetur vel privatus intelligatur aliquo privilegio seu beneficio popullarium seu hominum societatum dicti populi, nec quo ad aliqua de magnatibus, nobilibus vel potentibus civitatis Bononie vel districtus intelligatur vel sint. Et si quo tempore fieret vel facta esset aliqua lex municipalis quod milites seu eorum descendentes, vel fratres aud fratrum filii, vel aliqui alii de sua progenie talibus privilegiis seu beneficiis sint privati, vel quod de magnatibus, nobillibus vel potentibus intelligantur, numquam intelligatur de talis militibus qui de populo essent vel fuissent seu de societatibus ut supra, ymo a tali lege semper exclusi intelligantur. Salvo quod non possint esse ançiani vel preconsulles societatis notariorum, nec eciam barixelli populi seu partis civitatis Bononie supradicte.

59 A. L. Budriesi Trombetti, «Bologna (1334-1376)», in O. Capitani (a cura di), Storia di Bologna, Bologna, Bologna University Press, 2007, vol. 2, p. 761-866.

60 Tra il 1380 e il 1407: vedi A. I. Pini, Città, comuni e corporazioni…, op. cit., p. 246, nota 85.

61 Testo citato da C. Shaw, Popular Government and Oligarchy in Renaissance Italy, Leiden/ Boston, Brill, 2006, p. 44-45.

62 M. G. Muzzarelli (a cura di), La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia-Romagna, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2002, p. 150.

63 A. De Benedictis, Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa, Bologna, Il Mulino, 1995, p. 107-156.

64 M. G. Muzzarelli (a cura di), La legislazione suntuaria…, op. cit., p. 150 (provisio IIII): Nobilium qui a treginta annis citra vel non fecerunt aliqua artem manualem vel si fecerunt et faciunt neque fecerunt neque faciunt nisi quatuor artes infrascriptas immediate dicendas et infra hoc tempus treginta annorum habuerunt in domo sua militem vel doctorem, item illorum qui sunt de societate notariorum, campsorum, draperiorum et artis sirici dummodo draperii quidam et artis sirici non faciant artem manibus propriis, campsores vero sint patroni et magistri. Omnes autem omnium istarum quatuor artium homines sint cives origine propria, paterna et avita vel saltem duabus ex eis.

65 A. De Benedictis, Repubblica per contratto…, op. cit., p. 123 e sg.

66 M. G. Muzzarelli (a cura di), La legislazione suntuaria…, op. cit., p. 156.

67 A. De Benedictis, Repubblica per contratto…, op. cit., p. 151.

68 Ibid., p. 155.

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