Lo statum reginale tra distinzione ed eccezione: il caso sabaudo (XV secolo)
p. 129-156
Texte intégral
1I processi di costruzione, manifestazione e giustificazione della preminenza sociale dibattuti in questo atelier costituiscono senz’altro uno dei temi di maggiore interesse dell’attuale storiografia. Thierry Dutour, tracciando un breve bilancio storiografico a conclusione del recente convegno dedicato alla Distinction et supériorité sociale (Moyen Âge et époque moderne), ne evidenziava alcuni aspetti «fondanti»: in primo luogo la percezione stessa dell’ineguaglianza come fatto sociale («une conception de l’inégalité qui est un fait social»), derivante perciò dalla dimensione relazionale interindividuale: «on se distingue… par rapport à ceux qui sont en dessous de soi1»; in secondo luogo, la manifestazione di tale distinzione con atti che, oltre a mostrare e mettere in scena la superiorità sociale attraverso l’esercizio del potere e della potenza, ne forniscono anche la giustificazione (e quindi la legittimazione) tramite l’ostentazione di esemplarità, poiché «l’exigence de l’exemplarité accompagne l’importance accordée à la supériorité sociale2».
2Distinzione, ineguaglianza ed esemplarità intervengono con modalità particolari nelle forme di preminenza sociale che intendo esaminare in questa sede, attinenti al tema della reggenza e dell’accesso femminile ai ruoli di governo e di comando nelle corti europee di fine medioevo. Si tratta di un tema, questo della partecipazione femminile al potere, al quale solo una parte della storiografia medievistica italiana ha rivolto e ancora rivolge la dovuta attenzione dialogando con le importanti sollecitazioni provenienti soprattutto dalla storiografia d’oltralpe e dell’età moderna3. Nell’ultimo decennio la principale novità di questa parte degli studi medievistici italiani è stata l’aver finalmente guardato agli spazi d’azione femminile nelle società aristocratiche come a una parte integrante della storia politica e istituzionale dell’Occidente medievale, e non più come a comparse marginali, eccezionali o limitate tutt’al più all’ambito religioso. Rispetto, cioè, ad un inquadramento storiografico tradizionale poco disposto a interrogarsi sul ruolo femminile nelle società aristocratiche in un ambito statuale e di governo, la novità più significativa è oggi proprio nell’integrazione di questa storia femminile nella più generale storia politica e istituzionale dell’Occidente medievale. Questa attenzione agli spazi di «potere agito» in prima persona da alcune élites femminili, oltre ad aver rafforzato il superamento della prospettiva tradizionale del «potere subìto», ha influito anche sui quadri di riferimento più generali degli studi sulle idee di sovranità e sulle pratiche del potere tra medioevo e prima età moderna, rinnovandone e aggiornandone i modelli interpretativi e gli ambiti d’indagine, come alcune recenti e importanti pubblicazioni illustrano ampiamente4. Da qui dunque l’interesse nei confronti della reggenza femminile e del ruolo ricoperto da molte di queste «luogotenenti» (come si preferiva chiamarle) nelle vicende statuali a cavallo tra medioevo e prima età moderna. Anche questo è un capitolo importante del rinnovamento storiografico di cui si sta parlando e dal quale discendono, anche in Italia, quadri di riferimento nuovi e ben lontani dagli stereotipi che leggevano le fasi di reggenza femminile come parentesi, come fasi di crisi e di declino, di fragilità o peggio di decadenza del potere.
3Ma il superamento di queste lacune storiografiche non può prescindere dall’analisi dei paradigmi semantici del linguaggio politico coevo che affidò per secoli i governi femminili a lemmi e definizioni non formalizzate e lontane dalla sintassi usuale dei linguaggi del potere, e tali da condizionarne fortemente l’interpretazione e la comprensione.
La difficile definizione della reggenza
4Anche nel tardo medioevo ducale sabaudo le reggenze femminili intervengono a più riprese, documentando una partecipazione attiva delle principesse consorti al governo dello stato. Si tratta però di una pratica e non di un istituto giuridico. A parziale giustificazione della mancata codifica c’era l’esclusione delle donne dalla successione, a cui gli stati sabaudi –come il vicino regno di Francia5– erano giunti nel corso del XIV secolo al tempo di Amedeo VI di Savoia, con la conseguenza che l’eventuale accesso femminile al potere rimaneva separato dalla titolarità dell’officium che poteva essere invece solo maschile6. Diversamente però dalla Francia che nel 1374 e nel 1407, sotto i regni di Carlo V e Carlo VI di Valois, aveva dato definizione e regole alla reggenza per la minorità del Delfino, negli stati sabaudi la tutela del successore al trono rimase a lungo non normata e affidata alle disposizioni maritali contenute nel testamento.
5Era stato questo il caso, alla fine del Trecento, di Bona di Borbone, consorte del conte Amedeo VI: già prima della morte del conte sabaudo, la contessa di Savoia aveva più volte curato la gestione degli affari di stato per conto del marito, affiancata dai consiglieri Girard d’Estrée e Pierre Gerbaix7. Al momento poi della morte, il conte Verde aveva rinnovato per testamento (27 febbraio del 1383) la fiducia alla moglie disponendo la tutela in suo favore e la successione del primogenito Amedeo (il futuro Amedeo VII):
considerans et attendens grata, fructuosa et laudabilia servicia sibi facta fideliter et inpensa per illustrem consortem suam carissimam dominam Bonam de Borbonio… eandem dominam Bonam facit, vult, ordinat, nominat et disponit dominam veram et administratricem ac usufructuariam in comitatu Sabaudie, ducatu Chablasii et Auguste, et marchionatu in Italia, et principatu, ac in omnibus universis et singulis civitatibus, villis, castris, oppidis, locis, hominibus, homagiis…8.
6Nel conferire a Bona l’amministrazione dei suoi stati, il conte di Savoia si affidava alle formule della gratitudine per i suoi «fructuosa et laudabilia servicia sibi facta fideliter et impensa», ponendo quindi in primo piano il tributo del marito alla fedele collaborazione coniugale della moglie. La designazione maritale per via testamentaria enfatizzava la concezione familiare e patrimoniale del regno, non mancando peraltro di ricordare il carattere transitorio e di eccezione della reggenza e l’esclusione delle figlie femmine dalla successione: «volens… quod… nunquam filie ad ipsius successionem vocentur9».
7Otto anni dopo, nel 1391, la morte del figlio e successore designato Amedeo VII imponeva nuovamente alla corte sabauda il ricorso alla reggenza di Bona di Borbone. Come già il padre, anche Amedeo VII usava il testamento per confermare alla contessa sua madre l’amministrazione dello stato e la tutela dei propri figli –Amedeo e Bona– essendo il primo, il futuro Amedeo VIII, ancora un bambino (era nato nel 1383)10. In questo caso il diritto della nonna prevaleva dunque su quello della madre, come consentiva la legislazione giustinianea (la Novella 118)11. Ma l’esclusione della vedova Bona di Berry dalla tutela dei figli e dalla reggenza espose il governo di Bona di Borbone a contestazioni che giunsero all’accusa di aver fatto avvelenare il proprio figlio12. Ne derivò una instabilità che richiese l’intervento del nipote e re di Francia Carlo VI. Nel 1393 questi inviò in Savoia i duchi di Borgogna, di Orléans e di Berry, i quali composero un arbitrato che confermò alla Borbone la tutela e il governo del paese affiancata da un consiglio di reggenza13, secondo un’interpretazione collegiale della tutela e reggenza che lo stesso Carlo VI avrebbe codificato per il regno di Francia pochi anni dopo con la famosa Ordinanza del 140714.
8La dipendenza dal testamento del marito mostrava dunque limiti destinati ad ampliarsi negli stati sabaudi durante la seconda metà del Quattrocento, quando la morte intestata dei duchi sottopose la reggenza materna a violente contestazioni che sollecitarono a loro volta la sperimentazione di procedimenti ulteriori di designazione e di ratifica. Già la controversia sulla tutela di Amedeo VIII aveva reso opportuna la discussione della reggenza di fronte all’assemblea generale degli stati cismontani e ultramontani, riunita il 14-16 aprile 1393 a Chambéry15. Si era trattato di un precedente importante cui guardò la politica sabauda nei decenni successivi. Nel Quattrocento, il coinvolgimento di soggetti quali il Consiglio cum domino residens e l’Assemblea dei Tre Stati sottrasse di fatto il conferimento della tutela all’ambito esclusivo del regimen coniugale, per affidarlo invece ai principali organismi di governo e di rappresentanza dello stato. Senza cadere nell’enfasi data a tali sperimentazioni dalla storiografia sabauda ottocentesca alla ricerca delle origini del parlamentarismo16, l’ampliamento delle competenze dell’Assemblea degli Stati consentì il ricorso a pratiche nuove di governo dello spazio sabaudo che offrirono una soluzione anche alla fragilità delle successioni dinastiche del secondo Quattrocento17. Come rilevato già da Tallone18 e da De Vergottini19, la necessità della supplenza femminile sollecitò l’estensione delle prerogative dell’Assemblea alla ratifica della reggenza e della tutela del principe minorenne, soprattutto negli anni compresi fra l’ascesa al trono ducale di Amedeo IX e l’ultimo decennio del secolo. Non poteva essere altrimenti: il ruolo politico assunto dall’Assemblea degli Stati nel secondo Quattrocento non poteva non coinvolgere una pratica, quella appunto del conferimento della reggenza, non codificata, facile preda delle contese dinastiche e bisognosa perciò di ratifiche più efficaci.
9Se ne può seguire l’evoluzione dal 1466, quando Iolanda di Francia e duchessa di Savoia assunse per la prima volta la reggenza a causa della malattia di Amedeo IX; poi ancora nel 1472 a seguito della morte intestata del duca20. Di nuovo nel 1490 la morte intestata di Carlo I rese necessario il ricorso alla reggenza femminile, questa volta nella persona della duchessa Bianca di Monferrato. In assenza di una precisa indicazione testamentaria del duca defunto, il Consiglio ducale residente e l’Assemblea degli Stati diventarono il luogo del conferimento della tutela e reggenza alla vedova. Da affare di famiglia il conferimento della tutela diventava affare di stato, ma con modalità e soluzioni molto rilevanti sul piano simbolico.
10Rispetto alla novità procedurale che spostava il conferimento della reggenza dal «privato» del principe e della relazione coniugale al «pubblico» dello stato e dei suoi organi rappresentativi, la cerimonia dell’acceptio tutele adottava un registro simbolico e comunicativo volto a garantire la stabilità della tradizione attraverso il rinvio a quella funzione materna che, dalla legislazione romano- bizantina in poi, era stata e doveva continuare ad essere la sola giustificazione di un’eccezione. Il codice teodosiano prima e di Giustiniano poi avevano ammesso la reggenza come diritto della madre alla tutela dei figli, purché non si fosse risposata (sia come collaborazione coniugale nella tradizione della consors e coadiutrix regni21, sia come tutela della madre vedova nei confronti del successore minorenne e cio è come acceptio tutele). Da questa tradizione non si era discostata la giurisprudenza più recente: né in Castiglia (dove la seconda delle Siete Partidas, redatte alla fine del Duecento ed attribuite ad Alfonso il Saggio, trattava della reggenza della madre per il re minorenne22), né in Francia dove la tutela di Bianca di Castiglia per il figlio Luigi IX aveva imposto il tema della reggenza femminile all’attenzione dei giuristi23. La valutazione giurisprudenziale dell’ammissibilità di tale accesso della madre al potere era rimasta in ogni caso la valutazione di un’eccezione giustificata alla luce della naturale pietas materna per i figli (includendo i gradi più prossimi di parentela femminile). Essa perciò non invalidava la norma generale che vietava invece alle donne l’esercizio della tutela sulla base della loro inabilità giuridica: «mulieribus enim nos interdicimus tutelae subire officium, nisi mater aut avia fuerint», come si leggeva nella già ricordata Novella 118, 5 del Codice giustinianeo24.
11Tale contesto normativo appariva negli stati sabaudi non solo sufficiente, tanto da non richiedere una definizione ulteriore dello statum reginale almeno fino al Seicento, ma assolutamente da conservare e proteggere. Prima che nella storia sabauda si possa parlare di «secolo delle reggenti25», la figura della principessa regnante non può sottrarsi ad un campo semantico «fluido» che ne sottolinea il carattere sia di eccezione sia di distinzione dalle usuali forme maschili di governo e di gestione del potere. Ad una identità aristocratica femminile definibile comunque con difficoltà26 si aggiungeva una indeterminatezza semantica della reggenza che ne accompagnava e in molti casi determinava la fragilità istituzionale e l’ambiguità simbolica, ma che poteva anche aprire inediti spazi di iniziativa consentendo la sperimentazione di cerimonie di conferma e ratifica che possiamo qualificare come linguaggi politici, intesi in un’accezione ampia e conforme alla vasta categoria della «littérature au miroir du prince27» di fine medioevo. In altre parole, l’assenza di una solida legittimazione istituzionale apriva l’esperienza della reggenza femminile ad uno sforzo interpretativo e propagandistico destinato a influire sull’evoluzione dell’idea stessa di sovranità di fine Medioevo: la «manipolazione della propria immagine28», di cui diedero prova regine e principesse reggenti tra Medioevo ed Età moderna, fu una risposta al bisogno di legittimazione, di riconoscimento e di ratifica di quelle governanti, ma fu sempre di più anche un requisito imprescindibile della sovranità a cui prestarono la loro opera intellettuali, letterati, artisti.
12Nel contesto che andiamo ora ad esaminare, ciò si esprime attraverso l’elaborazione di una particolare mise en scène, finalizzata ad esprimere un assetto politico-istituzionale che intende raccontarsi come stabile e impermeabile alle novità che coinvolgevano invece le contemporanee pratiche del potere.
Iolanda, Bianca e i registri simbolici dell’ acceptio tutele
13Proprio l’attenzione al corredo simbolico della sovranità femminile ha dato rilievo nella ricerca più recente all’analisi dei cosiddetti «riti di passaggio» quali l’incoronazione, l’entrée della regina, la nascita e il battesimo dei figli, il funerale, intesi come momenti chiave di una definizione femminile della sovranità29. Non meno importante era il conferimento della reggenza, che apriva alla regina consorte il governo dello stato anche là dove la successione delle donne al trono era esclusa formalmente. Come scrive Visceglia,
soltanto la reggenza rendeva… una sovrana consorte una sovrana regnante: la prevalente esclusione delle donne dalla successione dinastica non contraddiceva il ricorso, dovuto anche a circostanze dinastiche e familiari congiunturali, alle donne per governare30.
14Tuttavia, se le nascite, le morti, i matrimoni, le incoronazioni e gli ingressi dei principi erano sempre più oggetto di cerimonie e di rappresentazioni pubbliche che concorrevano a esprimere una nuova idea visibile e, appunto, pubblica della sovranità, non sono invece altrettanto documentate le cerimonie di conferimento della reggenza alla madre vedova. Oltre a ciò, l’indeterminatezza normativa che caratterizzò il fenomeno della reggenza femminile nell’Europa del Tre e Quattrocento31 ne determinò interpretazioni molteplici32, alle quali corrisposero modalità diverse di rappresentazione. Con le duchesse Iolanda di Francia e Bianca di Monferrato gli stati sabaudi offrono un esempio particolarmente efficace di tale pluralità di interpretazioni e rappresentazioni possibili.
15La prima era la quartogenita di Carlo VII e di Maria d’Angiò, ma la maggiore delle loro figlie sopravvissute; inoltre, come nipote di Iolanda di Aragona e cugina della regina d’Inghilterra Margherita d’Angiò si trovava all’incrocio di un importante patrimonio di memorie ed esperienze femminili della sovranità che poté influire sulla sua interpretazione della reggenza. Promessa all’età di due anni ad Amedeo (il futuro Amedeo IX), figlio di Ludovico di Savoia e di Anna di Cipro, Iolanda di Valois era stata trasferita quello stesso anno (il 1436) presso la corte sabauda, dove sarebbe cresciuta nel clima culturale e spirituale della corte di Amedeo VIII. Sedici anni dopo, nel 1452, veniva celebrato il matrimonio dei principi e nel 1465, alla morte del duca Ludovico, Amedeo assumeva il governo del ducato. Ma lo stato di salute del duca fece sì che il governo passasse di fatto alla duchessa, che dovette però contrastare i tentativi del cognato Filippo di Bresse di assumerne la luogotenenza. Al fine di consolidare il proprio mandato, già nel maggio-giugno 1466 Iolanda di Savoia avrebbe cercato l’investitura pubblica chiedendo la ratifica della reggenza all’Assemblea degli Stati33, che rafforzava perciò il proprio ruolo politico non compreso nella funzione originaria di organo di discussione delle richieste finanziarie del duca34. Una procedura analoga si stava affermando in Francia con la presentazione della reggente agli Stati Generali, ai quali si sarebbe sostituito il Parlamento dal secolo successivo35. Come il re, anche la regina diventava «contrattuale» impegnandosi di fronte ai principi di sangue, al clero, al popolo. Nel ducato sabaudo, la morte del duca nel 1472 avrebbe riaperto il conflitto tra la reggente e Filippo intenzionato ad avvalersi delle patenti con cui il 10 settembre 1471, qualche mese prima di morire, Amedeo IX l’aveva istituito luogotenente generale di tutti gli stati36. Si poneva quindi con urgenza ancora maggiore la necessità per la duchessa di una ratifica pubblica della propria reggenza, sulla cui mise en scène vale ora la pena soffermarsi37.
16Convocata dalla stessa duchessa, si era aperta il 13 aprile 1472 nel castello di Vercelli l’Assemblea dei Tre Stati cui competeva dunque il conferimento della tutela a Iolanda di Savoia. Tuttavia, ancora il 14 aprile gli ambasciatori milanesi scrivevano a Galeazzo Maria Sforza lamentando che i lavori erano fermi, benché fosse ormai presente la maggioranza delle rappresentanze dei Tre Stati. L’impazienza degli ambasciatori milanesi e, con loro, dello Sforza dipendeva dal fatto che l’Assemblea doveva ratificare la lega stipulata il 13 luglio dell’anno precedente con il duca di Milano e già confermata dai duchi di Savoia il 5 ottobre38. L’importanza di quella ratifica aveva spinto Galeazzo Maria Sforza a insistere perché l’Assemblea fosse riunita a Vercelli e non a Torino, dove invece Iolanda intendeva convocarla inizialmente «perché Turino era nel mezo del dominio suo». La pressione esercitata dal duca di Milano attraverso i propri ambasciatori aveva infine convinto la duchessa a convocare l’Assemblea a Vercelli39 «per il pericolo che quella conosceva potere intervenire per ley et per soi figlioli» dal recarsi a Torino40. Riunita finalmente l’assemblea, nessuna delibera poteva tuttavia precedere gli atti relativi al governo dello stato, e cio è il conferimento della reggenza e il giuramento di fedeltà al duca Filiberto41: «questa corte è molto longa per la varietà dell’opinione loro et anche per non essere questa madama declarata tutrice per li Tre Stati42», come ancora comunicavano gli ambasciatori milanesi al loro duca. Solo il 15 aprile la duchessa avrebbe acconsentito ad esercitare la reggenza in nome del figlio, sbloccando in tal modo i lavori dell’Assemblea.
17L’attesa di tre giorni è una parte non marginale di questa cerimonia di acceptio tutele, che si apre nella sala inferiore del castello di Vercelli di fronte al vescovo della città Urbano Bonivardi, al Consiglio cum domino residens e ai Tre Stati della patria cismontana.
18La richiesta di accettazione della tutela, del governo e della reggenza era stata rivolta alla duchessa da tutte le rappresentanze presenti: dall’assemblea dei Tre Stati sia pubblicamente sia privatamente, dal duca di Milano e dai suoi ambasciatori con «exhortation(es) atque requisition(es)» pronunciate «summa cum instantia» e ad alta voce nella pubblica assemblea («vive vocis oraculo in publica concione predicta rogantes et requirentes»), e infine da molti membri illustri dell’aristocrazia. Benché il testo parli di «mult(e) et vari(e) raciones» addotte dai presenti a sostegno della richiesta43, l’argomento che piega («flectit») la volontà della duchessa è uno: actento quod lex confidens de matribus tutelam filiorum pre ceteris illis detulit44. Gli argomenti che piegano la volontà della duchessa sono dunque l’amore materno e la «dilectio» (cum nullus amor superet paternum et maternum), oltre al timore di offendere Dio se non avesse accolto la tutela dei figli alla quale –peraltro– nessuna legge la obbligava: de iure non teneatur assumere tutelam nisi velit. Al silenzio dello ius fa riscontro il peso della «legge naturale» alla quale la madre ubbidisce per amore dei suoi figli. Il conferimento della tutela e della reggenza non esce dunque dal recinto semantico della legislazione più antica, che aveva il proprio fondamento nel vincolo naturale tra la madre e i figli:
Verisimile est et ipsi fermiter tenent quod iustius, benignius, et humanius, ipsi qui sunt subditi prelibati illustrissimi domini nostri ducis eius filii, per eam cuius virtutes, bonitatem, prudentiam, benignitatem, iusticiam, equitatem ab experto noverunt tractabuntur et gubernabuntur…45.
19Essenziali sono le virtù morali della duchessa che, in quanto madre, ama i suoi figli più di se stessa (que mater est et magis filios suos diligit quam se ipsam), e dal cui amore materno discende l’amore verso i sudditi che non sono i suoi ma dei figli, e verso i beni che ugualmente non sono i suoi ma dei figli: et consequenter eorum subditos statum, bona et utilitates pre ceteris cordi, cure et amori habet46.
20I termini del conferimento della tutela e del regimen sono dunque quelli dell’affidamento di un’amministrazione straordinaria di beni altrui, di cui la duchessa dovrà rendere ragione a tempo debito facendo anche redigere un inventario dei beni amministrati, e tutto ciò non senza la rinuncia a seconde nozze.
21Alcuni anni dopo, il conferimento della tutela a Bianca di Monferrato presenta analogie ma anche importanti differenze.
22Figlia di Guglielmo VII Paleologo e di Elisabetta Sforza, la principessa del Monferrato sposa Carlo I di Savoia nel 1483. Due figli, Iolanda Ludovica e Carlo Giovanni Amedeo nascono negli anni successivi, ma il 14 marzo 1490 il duca Carlo I muore a Pinerolo senza aver fatto testamento47. Diversamente da Iolanda di Francia, la reggenza di Bianca di Monferrato è conferita in due fasi: il 20 marzo, quasi precipitosamente, dal Consiglio cum domino residens riunito nel castello di Pinerolo dov’è esposta la salma del duca48; e l’8 aprile dall’Assemblea degli Stati convocata a Pinerolo dalla stessa duchessa ai fini della ratifica49. Il ruolo del Consiglio cum domino è in questo caso rilevante rispetto all’Assemblea, che si limita a registrare e ratificare. Di fronte all’Assemblea dei Tre Stati, la duchessa non fa che rinnovare il proprio impegno per una corretta amministrazione del patrimonio ducale in nome del figlio. E’ invece nella prima seduta, di fronte al Consiglio, che si svolge la cerimonia dell’acceptio con modalità simili a quelle usate per la duchessa Iolanda, ma con minore solennità. Molto più asciutto è il linguaggio con cui il verbale ne registra i diversi momenti: il riferimento al diritto che riconosce alla madre la tutela dei figli, la richiesta rivolta dal Consiglio alla madre (eidem illustrissime domine nostre ducisse humiliter supplicarunt), l’attesa (prehabita diligenti inquisicione per temporis intervallum prout et quemadmodum in similibus fieri convenit et consuevit), le lodi al riguardo della principessa (rettitudine, bellezza, purezza e ottimi costumi sono le doti di Bianca che, solo ventenne, è paragonata ad una quarantenne per virtù, operosità e saggezza), e infine la risposta che lei presenta come atto di ascolto e ubbidienza nei confronti dell’autorità del Consiglio (cuius iudicium parere, actendere et sequi volens).
23Pur con le differenze evidenziate e sulle quali torneremo fra breve, il registro comunicativo di entrambe le cerimonie documenta una declinazione al femminile dell’idea di sovranità incardinata nei parametri dell’eccezione e della distinzione. In entrambi gli atti è fondamentale l’attitudine della madre alla tutela dei figli, da cui discende la stessa capacità femminile all’amministrazione e al governo dello stato e dei sudditi. Ciò che conferisce validità all’atto non è tanto il rispetto di una procedura (peraltro non fissata e perciò variabile), quanto piuttosto un registro retorico che esclude, nell’uno e nell’altro caso, ogni riferimento ad una vis della reggente superando in tal modo il paradosso del conferimento del governo a chi non ne ha diritto. La finalità di tale scelta semantica consiste nel separare la tutela dall’esercizio attivo del potere, che resta una prerogativa maschile50: tra la dimensione attiva e la dimensione passiva, tra l’esercizio del comando e la disciplina o l’attitudine all’obbedienza, la retorica di corte colloca senz’altro il ruolo femminile in questa seconda prospettiva.
24Particolarmente interessante è il fatto che questo registro semantico persista anche in presenza di differenze rilevanti, come quelle che rendono unica, nel Quattrocento sabaudo, la reggenza di Iolanda di Savoia fin dal momento del suo conferimento.
25Mentre per la duchessa Bianca il testo dell’acceptio comunica solo il conferimento della tutela del duca infante e dell’amministrazione delle sue patrie, l’acceptio di Iolanda fa riferimento esplicito al governo e al regimen:
rogata et persuasa tribus diebus continuis in publica concione dictorum Trium Statuum ac eciam privata instanter et instantissime super acceptatione gubernii et regiminis51.
26Coerenti con questa finalità appaiono dunque il registro simbolico più alto e la mise en scène più complessa di quella cerimonia: se il conferimento della reggenza a Bianca ha luogo nella camera da letto della duchessa («in camera cubiculari»), ben diverso è il contorno scelto per la cerimonia di Iolanda, come descrivono con precisione gli ambasciatori milanesi quello stesso 15 aprile:
Hogi alle XVIII hore, chiamati da questa illustrissima madama, siamo stati in castello dove erano congregati li Tre Stati, tutti quelli del Consiglio et altri zentilhomini et baroni del dominio suo, et molti prelati. Et in una sala grande nel dicto castello era apparecchiato un tribunale coperto de bruna et similiter dicta sala, con le banche intorno de pede; et in mezo del dicto tribunale la prelibata illustrissima madamma fu assectata; el duca et l’altro suo figliolo da man deritta presso sua signoria et nuy da man sinistra pur appresso de quella. Alli pedi poi de sua excellentia gli erano tri vescovi et uno arcivescovo et li altri signori del Consiglio con alchuni altri delli principali del dominio che furono assettati in dicte banche più appresso al tribunale. Et similiter li altri principali delli Tre Stati. El resto che era grandissimo numero, per modo che quasi impliva tutta quella sala, stavano in piedi, però che difficile cosa sarebbe stata ad fargli sedere tutti52.
27In entrambi i resoconti della cerimonia di Iolanda di Savoia (sia la relazione degli ambasciatori sia l’acceptio), si colgono due registri narrativi: da una parte l’umiltà, resa visibile dall’oscurità della sala e della stessa duchessa, che compare di fronte all’Assemblea avvolta nella sua veste scura di vedova («in obscuro habitu viduali»), ma anche dalla sua resistenza ad una tutela accettata solo per amore dei figli e solo dopo il «triduo» dell’attesa imposta alle maggiori rappresentanze degli stati; dall’altra la superiorità di Iolanda, posta al centro della scena e al di sopra di tutti i presenti grazie al suo rango di figlia primogenita del re di Francia Carlo VII («Karoli septimi Francorum regis primogenita»), che l’incipit dell’acceptio antepone allo stesso status di vedova del duca di Savoia («relictaque uxor… Amedei Sabaudie ducis nuper deffuncti»)53. Un incipit che non costituisce un apax, ma al contrario una costante di tutti gli atti del regimen della duchessa Iolanda di Savoia, «figlia e sorella dei re di Francia»: «primogenita et soror cristianissimorum Francie Regum», «fillie et seur des roys de France», come si legge nella documentazione emessa dalla sua cancelleria54 (fig. 1).
28Utilizzato al maschile nel Duecento per i cadetti della corte capetingia di Luigi IX e di Bianca di Castiglia, il titolo si era esteso nel Trecento alle figlie (soprattutto le vedove) facendo da contraltare alla loro esclusione dalla successione55. La flessione dal singolare al plurale, documentata dalla cancelleria sabauda durante la reggenza di Iolanda, evidenzia ulteriormente lo slittamento semantico dalla parentela al lignaggio ed esprime la volontà della duchessa di Savoia di far valere la propria appartenenza ad una stirpe regale. Il rango le consente infatti di legittimare la propria assunzione di reggenza evidenziandone il «valore aggiunto»: diversamente dai principi di sangue (Filippo di Bresse, in particolare), lei sola può trasmettere al giovane duca Filiberto e quindi al ducato sabaudo i valori fondanti di una grande monarchia. L’ossimoro che articola l’intera scena sull’umiltà vedovile e sulla grandezza dinastica condiziona il registro simbolico dell’intera cerimonia dell’acceptio tutele et regiminis della duchessa di Savoia, facendone un unicum nella storia sabauda del Quattrocento. Dal racconto degli ambasciatori milanesi al duca Galeazzo sappiamo che la seduta del 15 aprile era stata già anche seduta di governo56: la duchessa si era mostrata in compagnia del duca Filiberto e degli altri quattro suoi figli e figlie, e aveva avanzato alcune richieste ai presenti per bocca del vescovo di Vercelli. Tra queste c’era la ratifica della lega stipulata con lo Sforza e alla quale erano tanto interessati gli ambasciatori milanesi. Non ce n’è traccia nell’atto di conferimento/accettazione della tutela e reggenza che deve rimanere estraneo a un atto già di governo.
29Questo ci permette di tornare alla scelta semantica e simbolica del linguaggio dell’acceptio tutele: anche quando la vedova riceve con la tutela il governo dello stato, l’assunzione della reggenza deve conservare il significato di un sacrificio compiuto da una madre in nome dei figli, nella consapevolezza dei limiti delle proprie capacità («pro posse suo») e senza risparmio di forze («non vigiliis parcendo neque laboribus»)57. Il tema dell’assunzione della reggenza con «modestia» e «fatica» per il solo amore dei figli è e rimarrà un topos, come avrebbe dimostrato alla fine del secolo successivo l’orazione di Giovanni Rondinelli, scritta nel 1588 in memoria di Caterina de Medici regina di Francia58. Il prevalere del linguaggio dell’affettività riesce a collocare la reggente all’interno di una «comunità emozionale separata59», che dissimula la sostanza politica dell’incarico restituendolo a quel «saper governare le facoltà del marito e la casa sua e i figlioli60» che avrebbe delineato ancora a lungo l’unico spazio concesso all’agire femminile.
Educazione del re e governo dello Stato
30Il mancato aggiornamento di queste definizioni poteva contare su una letteratura saldamente ancorata ai temi della incapacità (militare e giuridica) delle donne e della loro «naturale debolezza» contrapposta alla «vertu mâle che esige la politica61». Nel Duecento, i più importanti intellettuali degli ordini mendicanti non avevano dato nuove soluzioni alla distanza delle donne dal potere: il capitolo VI del IV libro del De regimine principum di Tommaso d’Aquino identificava il «proprium» femminile con il «quiescere in domo» e con la «curam gerere rei familiaris»: «in gubernatione suae familiae proprius actus est mulieris, sive in nutritione filiorum, sive in honestate servanda in domo, sive in provisione victualium» perché «natura mulieris est a viro pati, et non agere». Ed Egidio Romano, a proposito del diritto al trono, riteneva che la invalida complexio del genere femminile ne giustificasse l’esclusione dalla successione. Così, se il modello proposto alle donne delle aristocrazie europee nell’alto medioevo era stato l’incontro tra humilitas cristiana e dignitas regia62, la direzione che gli ordini mendicanti davano alle loro devote era la rinuncia al potere63. Soprattutto se priva di figli, la vedova del principe era incoraggiata a vestire l’abito monastico, come Elisabetta di Ungheria (sposa del Langravio di Turingia) e come (nello spazio sabaudo) Bona di Savoia, vedova del principe Ludovico di Acaia; o, ancora, come la figlia di Iolanda di Savoia Ludovica che, andata in sposa a Ugo di Châlons e rimasta vedova e senza figli, avrebbe vestito l’abito di santa Chiara nel convento di Orbe, nel Vaud (per essere beatificata da Gregorio XVI nella prima metà dell’Ottocento). A sostegno di questo modello di comportamento fioriva un pantheon di figure femminili64, che i frati degli ordini mendicanti trasmettevano alle corti europee fornendo alla regalità femminile un senso e una collocazione ai margini del potere.
31Ma fra Tre e Quattrocento, il bisogno di molte regnanti di rafforzare la legittimità dei propri governi anche attraverso una diversa presentazione della propria immagine contribuì alla fortuna di nuovi modelli femminili, ricavati ancora dalla tradizione biblica ma anche dal mondo classico. Molti furono gli epigoni umanistico-rinascimentali del De mulieribus claris di Giovanni Boccaccio, e i cataloghi di uomini illustri furono spesso affiancati da altri di mulieres illustres. Fu il caso, ad esempio, del Catalogus mulierum illustrium nella Italia illustrata di Biondo Flavio, opera nata da una committenza di Alfonso d’Aragona a Biondo nel 1447; come anche del De mulieribus admirandis di Antonio Cornazzano, dedicato a Bianca Maria Visconti vedova di Francesco Sforza e reggente a Milano per il figlio Galeazzo; e, sempre di Antonio Cornazzano, del suo Modo di reggere e regnare scritto tra il 1478 e il 1480 e dedicato a Eleonora d’Aragona moglie del duca Ercole I d’Este per il figlio e futuro duca Alfonso65.
32In Francia, proprio la corte dei Valois fu promotrice di un’ampia fioritura di testi indirizzati non solo agli uomini ma anche alle donne della corte. Il bisogno di legittimazione del ramo dei Valois giustificava la committenza di un numero consistente di opere letterarie e artistiche finalizzate a dimostrare la continuità dei membri di quella dinastia con la tradizione capetingia66. Per Carlo VI furono scritte opere come il Songe du Vieil Pèlerin (1389) di Philippe de Mézières67 e lo Speculum morale regium (1427) del magister domenicano Robert Gervais ispirato ai trattati duecenteschi di Hélinand de Froidmont (il De bono regimine principis68), di Gilbert di Tournai (la Eruditio regum et principum), di Vincent di Beauvais (lo Speculum historiale che il domenicano aveva dedicato al suo committente Luigi IX). Oltre alla letteratura per il principe, alla corte di Carlo VI fiorì anche un’importante riflessione sullo statum reginale. Alle principesse della corte e alla regina Isabella di Baviera era Christine de Pizan (con il Livre de la Cité des Dames e il Livre des trois vertus) che insegnava i doveri verso Dio, verso la famiglia e verso la società (non senza l’influsso dei sermoni predicati alle dame della corte da Jean Gerson, come ha dimostrato Lori J. Walters69). E alle dame della dinastia francese, tra le quali Giovanna di Borgogna, erano destinati anche il Livre royal di Jean de Chavenges e le traduzioni in francese di opere come il Ludus scacchorum del domenicano astigiano Giacomo da Cessole, o come lo Speculum dominarum del francescano Durand de Champagne confessore della regina Giovanna di Navarra, moglie di Filippo IV il Bello70.
33Il modello che la maggior parte di questi testi proponeva a regine e principesse della corte, spesso mediato dalle figure femminili dell’antico testamento, era soprattutto quello di sagge consigliere dei re, di tutrici e garanti della santità della corte attraverso le loro preghiere, la loro devozione e il culto delle reliquie: la loro fecondità materna doveva cioè tradursi in una fecondità spirituale resa visibile dal loro impegno nella trasmissione di modelli esemplari di virtù e di sapere ai figli e soprattutto all’erede al trono71. Non era un ruolo «a parte» rispetto al potere poiché «gouverner le roi» poteva diventare «gouverner l’État72». Estromesse quindi dalla successione, le principesse di Francia potevano recuperare ampi spazi di potere come madri dell’erede al trono, depositarie e garanti della memoria dinastica e di un modello di perfezione che oltrepassava la dimensione individuale ricadendo sulla corte e su tutto lo stato. Il silenzio del linguaggio politico movimentava un «surplus» di legittimazione di cui erano espressione le iniziative femminili volte a rappresentare la sovranità come appendice del ruolo materno e dell’attitudine a nutrire e tutelare l’honor dinastico e la sua memoria, e quindi il popolo, i sudditi, lo stato.
34Questa stessa idea e coscienza femminile della sovranità dà corpo al registro semantico e simbolico della cerimonia di acceptio tutele della duchessa Iolanda di Savoia, trovando anche espressione nelle molte iniziative da lei prese durante il suo regimen e che dobbiamo considerare come parti integranti dell’azione di governo perché volte a rafforzarne la legittimità: a sostegno dell’agiografia di corte73, della storiografia dinastica sabauda74, dell’educazione del figlio Filiberto ed erede al ducato75. Proprio il trattato di formazione offerto dalla duchessa al duca Filiberto offre una rappresentazione efficace di quella medesima idea e coscienza di sovranità con la miniatura che apre l’opera, attribuita ad Antoine de Lonhy76. Riecheggiando per alcune soluzioni stilistiche la rappresentazione di Maria e Gesù in trono della miniatura dell’Obsecro te domina santa Maria mater Dei del f. 19 del libro d’Ore di Saluzzo miniato da Péronet Lamy e dallo stesso Antoine de Lonhy77, la duchessa si faceva ritrarre «in obscuro habitu viduali» seduta sul trono e nell’atto di trasmettere al figlio in piedi di fronte a lei la formula del buon governo e quindi gli insegnamenti del libro a lui dedicato.
35Le due cerimonie dell’acceptio tutele, con le continuità e differenze che abbiamo cercato di evidenziare, insieme alle forme del regimen della duchessa Iolanda di Savoia, illustrano una fase di intensa sperimentazione politica nel secondo Quattrocento sabaudo. Benché privo di un sèguito immediato, questo «laboratorio» politico sperimentò linguaggi e pratiche di validazione e rappresentazione della reggenza femminile inediti negli stati sabaudi e destinati di lì a poco ad una fortuna ben diversa nel regno di Francia dove, dopo la morte di Luigi XI, le reggenze di Anna di Beaujeu e di Luisa di Savoia avrebbero dato forma più compiuta alla concentrazione in mani femminilidell’educazione del Delfino e del governo dello stato78.
Appendice I79
36Vercelli, 1472 aprile 15. Iolanda di Francia duchessa di Savoia accetta la tutela e reggenza degli stati sabaudi per la minorità del figlio e duca di Savoia Filiberto.
37In nomine Domini amen. Anno a natiuitate eiusdem sumpto millesimo quadringentesimo septuagesimo secundo, indicione quinta, die uero quindecima80 mensis aprilis.
38Notum sit omnibus et singulis hoc presens publicum instrumentum inspecturis quod illustrissima et serenissima domina domina Yolant de Francia, serenissimi et christianissimi quondam Karoli septimi Francorum regis primogenita relictaque uxor quondam illustrissimi et excellentissimi domini domini Amedei Sabaudie ducis nuper deffuncti, ducissa Sabaudie, existens in aula inferiore castri Uercellarum, in obscuro habitu uiduali, in presencia reuerendi in Christo patris domini Urbani Boniuardi episcopi Uercellensis necnon magnifici Consilii prelibati illustrissimi quondam domini et coniugis sui, in quo siquidem Consilio aderant magnifici et spectabiles uiri domini Humbertus Cheurerii iuris utriusque doctor cancellarius Sabaudie, Petrus de Sancto Michaele presidens, Antonius Championis presidens cismontanus, Michael de Canalibus collateralis, Oldradus Canauoxii et Dominicus de Aduocatis aduocati fiscales eciam in utroque iure doctores, et item in presencia Trium Statuum patrie cismontane, ecclesiasticorum scilicet, nobilium et comunitatum in eadem aula congregatorum, super modo forma et ordine regiminis illustrissimi domini Philiberti moderni ducis Sabaudie domini nostri metuendissimi, necnon illustrium et inclitorum dominorum Karoli et Iacobi Ludouici ac illustrium dominarum Marie et Ludouice de Sabaudia filiorum et filiarum prelibatorum domini ducis quondam Amedei et domine Yolant ducisse Sabaudie iugalium ac postumi uel postume ex uentre ipsius domine ducisse nascituri uel nasciture, rogata et persuasa tribus diebus continuis in publica contione dictorum Trium Statuum ac eciam priuata instanter et instantissime super acceptacione, gubernio et regimine de quibus infra motaque exhortacionibus acque requisicionibus summa cum instancia factis tam per illustrissimum et excellentissimum dominum Galeaz Mariam Sfortiam uicecomitem ducem Mediolani et siue reuerendum et magnificos dominos Brandam de Castiglone episcopum Cumanum, Segremorium de Uicecomitibus militem et Laurencium de Pessauro iuris utriusque doctorem, prefati illustrissimi domini ducis Mediolani oratores in presenti actu existentes et uiue uocis oraculo in publica concione predicta rogantes et requirentes prelibatam illustrissimam dominam nostram nomine prelibati domini eorum ducis Mediolani affinis et auunculi prelibatorum filiorum et filiarum pupillorum super acceptacione premissa tutelle administracionis et regiminis. Precibus insuper multorum illustrium et magnificorum uirorum flexa, qui omnes suprascripti multas et uarias raciones adduxerunt et ostenderunt eidem domine ducisse propter quas regimen, tutellam et gubernium personarum et bonorum prenominatorum pupillorum suscipere non recusaret, et maxime actento quod lex confidens de matribus tutellam filiorum pre ceteris illis detulit et quod uerisimile est et ipsi firmiter tenent quod iustius, benignius et humanius ipsi, qui sunt subditi prelibati illustrissimi domini nostri ducis eius filii, per eam cuius uirtutes, bonitatem, prudenciam, benignitatem, iusticiam, equitatem ab experto nouerunt tractabuntur et gubernabuntur quam per alium quemuis qui non ipsos filios pupillos ut se ipsum diligat quemadmodum contingit in ipsa illustrissima domina ducissa que mater est et magis filios suos diligit quam se ipsam, et consequenter eorum subditos, statum, bona et utilitates pre ceteris cordi, cure et amori habet. Supplicantes demum et iterum requirentes Tres Status prelibati sic et ubi ut premictitur congregati organo magnifici iuris utriusque doctoris et militis domini Guillelmi de Sandilliano ut tutellam et administracionem, regimen et gubernium personarum et bonorum prenominatorum liberorum suorum suscipere et nulli alii dimmictere, commictere uel relinquere uellet insciis ipsis Tribus Statibus.
39Actendens igitur prelibata illustrissima et serenissima domina magnam instanciam magnasque suasiones et raciones sue excellencie sic ut premictitur propositas, considerans eciam amorem et dilectionem quibus magnopere afficitur filiis et filiabus suis prefatis teneribus, dubitans ne Deum offenderet si ipsos derelinqueret neque nescia quod dicta tutella eidem pre ceteris deffertur cum nullus amor superet paternum et maternum, et ita ne uideatur suos et prelibati quo<n>dam domini ducis uiri et coniugis sui liberos pupillos deserere licet esset creditrix ipsorum ut dixit et de iure non teneatur assumere tutellam nisi uelit, sed pocius uolens eos tueri, deffendere, regere et gubernare pro posse suo non uigiliis parcendo neque laboribus cum bono auxilio et consilio patrie sue, prius tamen protestando in principio, medio et fine presentis actus ut sibi salua sint sua iura et quecumque actiones tam sue dotis quam dotalicii et aliorum bonorum mobilium et inmobilium sibi datorum et donatorum tam per illustrissimum quondam dominum Amedeum primum ducem Sabaudie eius auum et dominum Ludouicum ducem Sabaudie socerum suum, quam per prefatum illustrissimum dominum Amedeum ducem eius quondam consortem, quibus iuribus et actionibus per hunc uel alium quemcunque actum nullathenus preiudicare intendit. Constituta, inquam, coram prenominato domino Urbano antistite Uercellensi, cui se submisit in hoc casu cum non habeat presenciam serenissimi domini imperatoris superioris dictorum liberorum suorum, et in presencia magnifici et uenerabilis consueti Consilii residentis cum prelibato quondam domino nostro domino Amedeo duce Sabaudie marito suo, qui siquidem dominus Uercellensis episcopus eandem serenissimam dominam Yolant ducissam Sabaudie uolentem et propter predictas preces, suasiones et exhortaciones ac raciones acceptantem declarauit prelibati illustrissimi domini nostri domini Philiberti ducis Sabaudie aliorumque filiorum et filiarum suarum prenominatorum et prenominatarum ac postumi seu postume tutricem, gubernatricem et administratricem, sibique decreuit administracionem huiusmodi tutelle seu licenciam administrandi. Promisit igitur ipsa illustrissima et excellentissima domina Yolant ducissa Sabaudie mater et tutrix prelibata nobis notariis et secretariis infrascriptis uice et nomine prelibati illustrissimi domini nostri Philiberti ducis Sabaudie et aliorum supranominatorum filiorum et filiarum ac postumi et postume omniumque et singulorum quorum interest et interesse poterit quomodolibet in futurum stipulantibus et recipientibus, et corporaliter iurauit ad sancta Dei euangelia persona et bona doctorum domini ducis et aliorum filiorum suorum et filiarum, pupillorum et pupillarum ac postumi seu postume bene, legaliter et iuste gubernare, regere, deffendere et tueri, omniaque et singula utilia ipsis illustrissimo domino nostro duci Philiberto et prefatis aliis suis illustribus filiis et filiabus facere et agere et inutilia pretermictere, et eos indeffensos et eorum bona indeffensa non relinquere ipsorumque personas, res et bona ad commodum et utilitatem bona fide costodire et seruare, et inuentarium debitum de bonis ipsorum facere et administracionis sue racionem tempore debito reddere cum integra residuorum resignacione et restitucione ita tamen quod semper uti ualeat ueritate, renuncians prelibata illustrissima et serenissima domina ducissa mater et tutrix prefata uelleyano senatusconsulto, secundis et aliis nuptiis, et omni alii legum et iuris auxilio, certificata in presencia quorum supra de disposicione dicti senatusconsulti et iurium predictorum, et promictens et renuncians ut supra sub ypotheca et obligacione omnium et singulorum bonorum suorum quorumcunque de ipsis iuribus predictis et beneficiis plene certificata ut supra. Et mandato ac requisicionibus prelibate domine nostre ducisse tutricis ac pro ea extiterunt fideiussores et promiserunt sub ea condicione de qua supra, uidelicet quod ipsa illustrissima domina ducissa huiusmodi tutellam, administracionem, regimen et gubernium nulli alii dimictet, commictet uel relinquet, reuerendi in Christo patres domini Iohannes de Parella Yporegiensis, Iohannes de Compesio Thaurinensis, Urbanus Boniuardi Uercellensis episcopi, Iacobus de Aduocatis minister Sancti Andree Uercellensis, Iohannes de Lignana prepositus Sancti Christofori Uercellensis et Antonius Lamberti decanus Sabaudie, necnon illustrissimi magnificique spectabiles et egregii domini Franciscus comes Gruerie marescallus Sabaudie, Iohannes de Leuys comes de Uillars, Antelmus dominus Myolani, Richardus comes Crescentini, Amedeus dominus Uiriaci, Hugoninus dominus Cardeti, Antonius de Orliaco gubernator Nycie, Bonifacius de Castignoliis armorum capitaneus, Glaudius de Challes presidens camere Computorum, Dominicus ex comitibus Plozaschi condominus Ayrasche, Matheus de Confalloneriis capitaneus Sancte Agathe, Georgius de Solerio condominus Uillenoue, dominus Ambroxius de Uignate utriusque iuris doctor, Gotofredus ex comitibus Sancti Martini ex dominis Strambini, Iacobus dominus Dyuone magister Hospicii, Dominicus de Prouanis, Michael ex dominis Ripalte, Ludouicus dominus Auanchiaci, Iacobus de Prouanis ex dominis Laynici, Karolus de Caqueranis dominus Roche, Georgius Trucheti iuris utriusque doctor et miles, Ruffinus de Murris financiarum generalis et Iohannes Locterii thesaurarius Sabaudie generalis et ipsorum quilibet principaliter et in solidum bona ipsorum quecunque et cuiuslibet ipsorum presencia et futura propterea specialiter et expresse obligando et ypothecando, renunciantes et quilibet ipsorum renuncians legi dicenti principalem prius fore conueniendum quam fideiussorem, epistole diui Adriani Cesaris de fideiussoribus, cedendarumque et diuidendarum actionum beneficio et omnibus aliis iuribus canonicis et ciuilibus, capitulis, statutis, indultis, priuilegiis patrieque et locorum consuetudinibus ac aliis omnibus quibus contra premissa uel ipsorum aliqua se iuuare possent quomodolibet uel tueri maxime iuridicenti generalem renunciacionem non ualere nisi precesserit specialis, firmantes eorum huiusmodi promissionem, obligaciones, ypothecam et renunciaciones per iuramenta sua ad Sancta Dei euangelia corporaliter tactis scripturis prestita. Sepefata uero illustrissima domina nostra ducissa prenominatos eius fideiussores et ipsorum quemlibet indempnes propterea seruare promisit pariter et illesos sub uinculo iuramenti obligacionibusque et renunciacionibus superius primo prestitis. Demum huic actui legitimo suam interposuit auctoritatem et decretum prefatus reuerendus dominus Urbanus episcopus Uercellensis, cuius iurisdictioni quoad hunc actum se submisit prefata illustrissima domina ducissa et prefatum magnificum ducale Consilium residens separatim et diuisim prout melius, ualidius et efficacius fieri potest, singula singulis debite referendo.
40Acta fuerunt hec in castro ciuitatis Uercellarum, in aula inferiore ipsius castri et in publica concione dictorum Trium Statuum patrie cismontane, presentibus reuerendo et magnificis spectabilisque et egregiis uiris Branda de Castiglone episcopo Cumano, Segremorio de Uicecomitibus milite, Laurencio de Pessauro doctore et milite prenominatis, et Antonio de Apiano ambassiatoribus prelibati illustrissimi domini ducis Mediolani, Iohanne Chabodi domino Excherene, Uauterio de Chignino scutifero scutiferie, Ioffredo de Ripparolio ex comitibus Sancti Martini, Antonio de Foresta, Iacobo de Uerbosio, Dominico de Prouanis condomino Laynici, et pluribus aliis testibus ad premissa uocatis et astantibus. De quibus iussum et pro forma rogatum extitit per nos notarios et secretarios infrascriptos fieri publicum instrumentum et tot quot fuerint opportuna eiusdem tenoris et dictamine sapientis.
41Et ego Anthonius Iacobus de Puteo, ciuis Thaurini publicus imperiali auctoritate notarius et prelibate ducalis excellencie Sabaudie secretarius, premissis omnibus et singulis dum sic ut premictitur agerentur et fierent una cum prenominatis testibus presens fui uocatus et rogatus, pro forma hoc publicum instrumentum recepi cum egregio collega meo subsignato indeque manu propria me subscripsi et signaui in testimonium ueritatis ac omnium et singulorum premissorum.
42De Puteo notarius manu propria.
43Ego etiam Iacobus Lamberti de Chamberiaco, prelibate ducalis Sabaudie celsitudinis secretarius ac imperiali auctoritate notarius, premissis omnibus cum testibus supranominatis affui hocque publicum instrumentum cum egregio collega meo presignato rogatus recepi, subscripsi signoque meo solito signaui in testimonium ueritatis.
44Lamberti
Appendice II81
45Pinerolo, 1490 marzo 20. Bianca di Monferrato duchessa di Savoia accetta la tutela ed amministrazione degli stati sabaudi per la minorità del figlio e duca di Savoia Carlo Giovanni Amedeo.
46In nomine domini nostri Iesu Christi amen.
47Huius publici instrumenti tenore cunctis fiat manifestum. Cum ita sit quod superioribus diebus, pro dolor, decesserit ab humanis illustrissimus princeps quondam bone memorie dominus noster metuendissimus dominus Carolus Sabaudie et cetera dux intestatus, relicto post se illustrissimo principe et domino nostro metuendissimo domino Carolo Iohanne Amedeo duce Sabaudie, Chablaisii et Auguste, Sacri Romani Imperii principe uicarioque perpetuo, marchione in Italia, principe Pedemoncium, comite de Uillariis, Uuaudi, Nicie et Uercellarum et cetera domino in infantili etate constituto, superstite etiam illustrissima et pudicissima domina nostra metuendissima domina Blancha ducissa consorte prelibati bone memorie illustrissimi domini nostri domini Caroli uita fun<c>ti et matre antedicti illustrissimi principis et domini nostri domini Caroli Iohannis Amedei moderni ducis Sabaudie infantis, cui illustrissime matri a iure deffertur tutella dicti filii sui illustrissimi adeo quod uolens prefertur omnibus legitimis tutoribus, hinc igitur fuit et est quod anno a natiuitate eiusdem Domini sumpto currente millesimo quatercentesimo nonagesimo indicione octaua et die uigesima mensis marcii, constituti in presentia et conspectu prelibate illustrissime domine nostre ducisse reuerendus in Christo pater dominus Urbanus Boniuardi episcopus Uercellensis abbasque et commendatarius incliti monasterii Beate Marie de Pinerolio ad Romanam sedem immediate pertinentis et reuerendus in Christo pater dominus Stephanus Morelli episcopus Mauriannensis ac nonnulli alii prelati et quamplurimi alii consiliarii proceres et nobiles ducales uassalli et fideles huius patrie Sabaudie tam citra quam ultramontane, affectantes statum illustrissime dominationis Sabaudie bene gubernari et animaduertentes periculum imminere multaque occurrere posse propter que status ipse posset perturbari et multa ac intollerabilia dampna pati actendentesque ad probitatem, uenustatem, pudiciciam ac laudabiles mores prelibate illustrissime domine nostre domine Blanche ducisse Sabaudie matris prelibati illustrissimi domini nostri ducis, considerantes preterea recto et pensato iudicio nulli alii persone melius, tucius ac fiducius munus ipsum tutelle commicti seu demandari posse, eidem illustrissime domine nostre ducisse humiliter supplicarunt ut tutellam prefati illustrissimi domini notri ducis filii sui acceptare dignaretur. Ideoque ipsa illustrissima domina nostra domina Blancha ducissa Sabaudie, constituta ante presentiam magnifici ducalis Consilii secum residentis quo preerant reuerendus in Christo pater dominus Anthonius Championis episcopus Montisregalis cancellarius Sabaudie, Ludouicus de Miolano dominus Serue et Cardeti, Ludouicus dominus Luyriaci, Honoratus ex baronibus Boley, Anthonius de Rossilione miles dominus Belliretorti, Amedeus ex comitibus Uallispergie, Anthonius de Gingino dominus Diuone, Humbertus dominus Lucingii, Anthonius de Submonte dominus Bardassani gubernator Nicie, dominus Georgius Trucheti presidens, dominus Philippus Uagnoni miles dominus Castriueteris, Uaxinus de Sollerio condominus Morete, Petrus de Agaciis, Petrus Cara colaterales, Deffendens de Pectenatis aduocatus fiscalis, Ruffinus de Murris thesaurarius Sabaudie et Sebastianus Ferrerii dominus Gallianici omnes de ipso Consilio, cuius iudicium parere, actendere et sequi uolens, eadem illustrissima domina nostra ducissa, necnon in presentia memorati reuerendi in Christo patris domini Urbani Boniuardi commendatarii suprascripti ordinarii, actenta supplicacione et requisicione sibi ut supra facta, declarauit et protestata fuit quod uult et intendit esse tutrix prelibati illustrissimi domini nostri domini Caroli Iohannis Amedei ducis Sabaudie eius filii infantis.
48Quaquidem declaracione facta, memoratum magnificum ducale Consilium residens ac prefatus reuerendus in Christo pater dominus Urbanus Boniuardi dicte abbacie Pinerolii commendatarius tanquam ordinarius, actendentes et considerantes ad prelibate illustrissime domine nostre ducisse sensum et inter ceteras animi dotes singularem bonitatem, que etiam iusticiam non postposita clemencia semper summopere coluit et uiuente prelibato quondam illustrissimo domino nostro eius coniuge obseruari utique procurauit tantaque uirtute predita est ac singulari industria et prudencia quemadmodum si etatem quadraginta annorum actigisset, premissa ac prehabita diligenti inquisicione per temporis interuallum prout et quemadmodum in similibus fieri conuenit et consueuit, habitoque et participato ad inuicem sepe et sepius colloquio et maturo consilio, comperierunt prefatam illustrissimam dominam nostram metuendissimam dominam Blancham ducissam Sabaudie ad predictam tutellam esse magis ydoneam et sufficientem ac confidenciorem. Idcirco eidem illustrissime domine nostre ducisse presenti dictam tutellam ac administrationem persone ac patriarum et bonorum prelibati illustrissimi domini nostri ducis filii sui infantis, tam coniunctim quam diuisim et prout melius de iure potuerunt, decreuerunt et eidem decerni debere deliberauerunt, dicendo eidem: «Estote, si placet, tutrix illustrissimi domini nostri domini Caroli Iohannis Amedei filii uestri». Quibus sic peractis prelibata illustrissima domina nostra domina Blancha ducissa Sabaudie predictam tutellam acceptauit. Qua acceptata, solempniter promisit bona fide sua in uerbo principis ac per iuramentum suum tactis corporaliter scripturis et sub suorum omnium et singulorum expressa obligacione bonorum quorumcunque michi notario et ducali secretario subsignato ad opus memorati illustrissimi principis et domini nostri metuendissimi domini Caroli Iohannis Amedei ducis Sabaudie ac suorum heredum et successorum quorumcunque ac omnium aliorum quorum interest, intererit aut interesse poterit quomodolibet in futurum stipulanti et recipienti, personam, patrias et bona prelibati illustrissimi domini nostri ducis ac totum dominium sibi commissum et iura quecunque bene, fideliter et probe regere, gubernare et administrare, utilia eiusdem domini nostri ducis totis uiribus procurare, inutilia euitare ac ipsum et bona ac iura sua quecunque deffendere sine contacione aliqua et indeffensum seu indeffensa non permictere, necnon de bonis et iuribus eiusdem illustrissimi domini nostri ducis quam mox fieri poterit debitum inuentarium conficere ac de gestis et administratis per eam tempore congruo racionem reddere cum reliquorum plenaria restitucione deque id faciendo debitam prestare caucionem, et cetera omnia et singula facere et adimplere que uera tutrix facere tenetur et debet. Renuncians in hoc facto prelibata illlustrissima domina nostra ducissa specialiter et expresse secundis nuptiis, beneficio uelleyani senatusconsulti ac omni alii legum auxilio in fauorem mulierum introducto, necnon omnibus et singulis aliis iuribus canonicis et ciuilibus quibus contra premissa seu ipsorum aliqua facere uel uenire posset aut in aliquo se thueri, et maxime iuri dicenti generalem renunciationem non ualere nisi precesserit specialis. Cui quidem actui tanquam legitimo riteque et legitime peracto memorati magnificum ducale residens Consilium et reuerendus in Christo pater dominus Urbanus Boniuardi commendatarius prefati incliti monasterii sua auctoritate ordinaria et quilibet ipsorum tam coniunctim quam diuisim omnibus melioribus modo, iure, uia et forma quibus melius potuerunt et possunt suas auctoritates pariter et decreta interposuerunt preceperuntque per me dictum notarium et ducalem secretarium de premissis fieri publicum instrumentum quod pro maiori omnium robore sigillis suis quibus utuntur fecerunt appensione communiri.
49Actum et datum in castro Pinerolii uidelicet in camera cubiculari prelibate illustrissime domine nostre ducisse, presentibus ibidem illustri et reuerendissimo domino Francisco de Sabaudia archiepiscopo Auxitanensi, necnon ultra superius nominatos et mencionatos nobilibus et egregiis uiris Anabulo de Rauoria domino Crucis, Aleramo de Sancto Georgio domino Ballangerii, Matheo ex comictibus Castrimontis, Iohanne Petro de Simeonibus ex dominis Caburreti, Anthonio de Sancto Secundo scutifferis, Iohanne Bessonis, Michaele Ruscacii secretariis, Bartholomeo de Carreto condomino Melismi camerario, Petro Amedei hostiario, testibus ad premissa uocatis et rogatis.
50Ego autem Franciscus Richardi de Albiaco Gebennensis diocesis, ducalis Sabaudie secretarius notariusque publicus, premissis omnibus et singulis dum sic ut premictitur fierent et agerentur una cum prenominatis testibus interfui et hoc publicum decrecionis tutele ac auctorisacionis instrumentum rogatus recepi in hanque publicam formam aliena manu scriptum uigore potestatis michi date mea propria subscripsi ac solito signo meo quo in talibus utor signaui in testimonium premissorum.
51Richardi
Notes de bas de page
1 T. Dutour, «Construire et justifier la supériorité sociale (ixe-xviiie siècle). Réflexions sur la pensée de sens commun», in L. Jean-Marie, C. Maneuvrier (a cura di), Distinction et supériorité sociale (Moyen Âge et époque moderne), Caen, Publications du Centre de recherches archéologiques et historiques médiévales, 2010, p. 289-302: p. 290.
2 Ibid.
3 Sul «ritardo» della medievistica italiana nei confronti della storia di genere si vedano in particolare: D. Corsi, «Un itinerario negli studi di storia medievale», in A. Rossi-Doria (a cura di), A che punto è la storia delle donne in Italia, Roma, Viella, 2003, p. 17-41; e T. Lazzari, Le donne nell’alto Medioevo, Milano/Torino, B. Mondadori, 2010.
4 Un’espressione di questo rinnovamento in Italia è la collana «Storia di genere» della Casa Editrice Viella (Roma), con i volumi dedicati al medioevo. Si veda, in particolare, la Premessa di Patrizia Mainoni a: P. Mainoni (a cura di), «Con animo virile». Donne e potere nel Mezzogiorno medievale (secoli XI-XV), Roma, Viella, 2010, p. 11-17. Oggetto di particolare interesse da parte della storiografia più recente è il periodo a «cavallo» tra medioevo e prima età moderna, per il quale si veda in particolare –dopo lo studio ormai «classico» Rinascimento al femminile (a cura di O. Niccoli, Roma/Bari, Laterza, 1991)– l’ottimo volume: L. Arcangeli, S. Peyronel (a cura di), Donne di potere nel Rinascimento, Roma, Viella, 2008.
5 R. E. Giesey, Le rôle méconnu de la loi salique. La succession royale (xive-xvie siècle), Parigi, Les Belles Lettres, 2007. Pur stabilita già nel 1317 da Filippo V, l’esclusione delle donne dalla successione sarebbe giunta solo tra Cinque e Seicento ad un ulteriore e definitivo rafforzamento: M. A. Visceglia, Riti di corte e simboli della regalità, Roma, Salerno, 2009, p. 160.
6 L. Ripart, «“Non est consuetum in comitatu sabaudie quod filia succedit patri in comitatu et possessione comitatus”. Genèse de la coutume savoyarde de l’exclusion des filles», in B. Andenmatten, A. Paravicini Bagliani, E. Pibiri (a cura di), Pierre II de Savoie. Le Petit Charlemagne, Losanna, Université de Lausanne, 2000, p. 295-331: p. 302.
7 G. Sergi, «Bona di Borbone, Contessa di Savoia», in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1969, t. 11, p. 424-426.
8 ASTo (= Torino, Archivio di Stato, Sezione Corte), Materie politiche per rapporto all’interno, Testamenti, mazzo 2.2, fasc. 15; S. Guichenon, Histoire généalogique de la royale maison de Savoie, Torino, J.-M. Briolo, 1780, t. 4, c. 219.
9 ASTo, Materie politiche…, doc. cit.; S. Guichenon, Histoire généalogique…, op. cit., c. 220.
10 ASTo, Materie politiche…, doc. cit., mazzo 3, fasc. 2; S. Guichenon, Histoire généalogique…, op. cit., c. 232-235.
11 M. T. Guerra Medici, Donne di governo nell’Europa moderna, Roma, Viella, 2005, p. 39 e n. 5.
12 G. Carbonelli, Gli ultimi giorni del Conte Rosso e i processi per la sua morte. Studio con documenti inediti, Pinerolo, Rossetti, 1912.
13 ASTo, Materie politiche per rapporto all’Interno, Tutele Reggenze Luogotenenze generali, mazzo 1, fasc. 6.
14 L’ordinanza del 1407 stabilì il principio dell’immediatezza della successione (R. E. Giesey, Le roi ne meurt jamais. Les obsèques royales dans la France de la Renaissance, Parigi, Flammarion, 1992) e istituì la reggenza collegiale della madre, dei principi di sangue e dei maggiori consiglieri: F. Cosandey, «De la loi salique à la régence, le parcours singulier du pouvoir des reines», in F. Varallo (a cura di), In assenza del Re. Le reggenti dal XIV al XVII secolo (Piemonte ed Europa), Firenze, L. S. Olschki, 2008, p. 183-197: p. 187; id., La reine de France. Symbole et pouvoir (xve-xviiie siècle), Parigi, Gallimard, 2000, p. 37.
15 G. Carbonelli, Gli ultimi giorni…, op. cit., p. 126; A. Tallone, Parlamento Sabaudo, VIII/II: Patria Oltramontana, t. 1 (1120 ca-1444), Bologna, 1935, p. CCCXLIX, 70-72; S. Guichenon, Histoire généalogique…, op. cit., c. 240.
16 Mi riferisco, in particolare, al giurista Ferdinando Dal Pozzo, ex-ministro degli interni durante la reggenza di Carlo Alberto nel 1821 e autore nel 1829 di un Essai sur les anciennes assemblées nationales de la Savoie, du Piémont et des Pays qui y sont ou furent annexés (Bresse et Bugey, Pays de Vaud, Val d’Aoste, Monferrat, etc.), Parigi/Ginevra, T. Ballimore, 1829, t. 1, nel quale sostenne il coinvolgimento precoce delle Assemblee degli Stati nella successione e nel conferimento della tutela: su cui si veda il giudizio di A. Tallone, Parlamento Sabaudo, I/I: Patria Cismontana (1286-1385), Bologna, 1928, p. XXVII, n. 4 e 5.
17 A. Barbero, Il ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno stato franco-italiano (1416-1536), Roma/Bari, Laterza, 2002, p. 17-20; B. Andenmatten, L. Ripart, «Ultimes itinérances. Les sépultures des princes de la maison de Savoie entre Moyen Âge et Renaissance», in A. Paravicini Bagliani, E. Pibiri, D. Reynard (a cura di), L’itinérance des seigneurs (xive-xvie siècle), Losanna, Université de Lausanne, 2003, p. 193-248: p. 209-210. Ad una negoziazione frequente tra le reggenti e l’Assemblea degli Stati faceva riferimento O. Morel, «Les états généraux de Savoie sous les régences des duchesses Yolande de France (1468) et Blanche de Montferrat (1490)», Bibliothèque de l’École des chartes, 94, 1933, 1, p. 58-73.
18 A. Tallone, Parlamento Sabaudo, I/I: Patria Cismontana…, op. cit., p. CLXIV-CLXXXVII.
19 G. De Vergottini, Lezioni di storia del diritto pubblico italiano. Il diritto pubblico italiano nei secoli XII-XV, ristampa della terza edizione con aggiornamento bibliografico a cura di C. Dolcini, Milano, A. Giuffrè, 1993, p. 482-483.
20 La prima reggenza le fu affidata nel giugno-luglio 1466 a Losanna, quando fu riunita l’Assemblea degli Stati: A. Tallone, Parlamento Sabaudo, IX/II: Patria Oltramontana, t. 2 (1444-1536), Bologna, 1937, p. 278-279, n. (a). Diversamente da quanto sarebbe accaduto pochi anni più tardi, non è possibile stabilire se e da quale cerimonia fosse stato accompagnato il conferimento di quella prima reggenza: Id., Parlamento Sabaudo, I/I: Patria Cismontana…, op. cit., p. CLXVI- CLXVII, n. 7.
21 C. G. Mor, «“Consors regni”. La regina nel diritto pubblico italiano dei secoli IX-X», Archivio Giuridico, 135, 1948, 1-2, p. 7-28; P. Delogu, «“Consors regni”, un problema carolingio», Bullettino dell’Istituto storico italiano per il medioevo e archivio muratoriano, 76, 1964, p. 47-98. Il tema altomedievale della «consors regni» è stato recentemente riconsiderato soprattutto da: T. Lazzari,«Una mamma carolingia e una moglie supponide: percorsi femminili di legittimazione e potere nel regno italico», in G. Isabella (a cura di), «C’era una volta un re…». Aspetti e momenti della regalità, Bologna, CLUEB, 2005, p. 41-57; e M. C. La Rocca, «“Consors regni”: a problem of gender? The consortium between Amalasuntha and Theodahad in 534», in J. L. Nelson, S. Reynolds, S. M. Johns (a cura di), Gender and Historiography. Studies in the Earlier Middle Ages in Honour of Pauline Stafford, Londra, Institute of Historical Research, 2012, p. 127-143. Sulla «collaborazione coniugale» tardomedievale si veda invece: M. T. Guerra Medici, Donne di governo…, op. cit., p. 97 ss.
22 Ibid., p. 55-57.
23 Ibid., p. 181-182.
24 Ibid., p. 39.
25 Il riferimento è a Maria Cristina di Francia e Giovanna Battista di Nemours, «Madame Reali» della storia sabauda: M. A. Visceglia, «Politica e regalità femminile nell’Europa della prima età moderna. Qualche riflessione comparativa sul ruolo delle regine consorti», in A. Merola et al. (a cura di), Storia sociale e politica. Omaggio a Rosario Villari, Milano, F. Angeli, 2007, p. 456.
26 Sulla difficile identità della «princesse en cette fin du Moyen Âge» si veda: A.-H. Allirot, Filles de roy de France. Princesses royales, mémoire de saint Louis et conscience dynastique (de 1270 à la fin du xive siècle), Turnhout, Brepols, 2010, p. 15.
27 Nella valutazione complessiva della riflessione politica tardomedievale ritengo imprescindibile una definizione ampia di «littérature politique», che permette di «balayer… une grande multitude de textes», e per la quale rinvio a: J.-P. Genet, «Conclusion: la littérature au miroir du prince», in F. Lachaud, L. Scordia (a cura di), Le prince au miroir de la littérature politique de l’Antiquité aux Lumières, Mont-Saint-Aignan, Publications des universités de Rouen et du Havre, 2007, p. 405-423: p. 406 e 415.
28 G. Ricuperati, «Introduzione», in F. Varallo (a cura di), In assenza del Re…, op. cit., p. V-XXII: p. IX-X.
29 F. Cosandey, La reine de France…, op. cit., p. 364; M. A. Visceglia, Riti di corte…, op. cit., p. 165-166. Per l’area subalpina dello stato sabaudo si veda l’ampio studio di L. C. Gentile, Riti ed emblemi. Processi di rappresentazione del potere principesco in area subalpina (XIII-XVI secc.), Torino, S. Zamorani, 2008, soprattutto le p. 34, 47-49 e 76.
30 M. A. Visceglia, «Politica e regalità femminile…», op. cit., p. 452, 453 e 454.
31 E. Viennot, La France, les femmes et le pouvoir. L’invention de la loi salique (ve-xvie siècle), Parigi, Perrin, 2006, p. 424-426.
32 F. Cosandey, La reine de France…, op. cit., p. 318.
33 F.-C. Uginet, «Iolanda di Francia, duchessa di Savoia», in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, 2004, t. 62, p. 549-553.
34 A. Barbero, Il ducato di Savoia…, op. cit., p. 18.
35 F. Cosandey, La reine de France…, op. cit., p. 308-309.
36 ASTo, Materie politiche per rapporto all’Interno, Tutele Reggenze Luogotenenze generali, mazzo 1, fasc. 13.
37 Appendice 1.
38 A. Tallone, Parlamento Sabaudo, IV/I: Patria Cismontana IV (1458-1472), Bologna, 1931, p. 414-416, doc. MMCLXXI.
39 Ibid., p. 417, doc. MMCLXXIII.
40 Ibid., p. 422-424, doc. MMCLXXXI. Insiste particolarmente sulla pericolosità dell’andata di Iolanda a Torino Antonio d’Appiano, nella lettera indirizzata a Galeazzo Maria Sforza il 3 aprile 1472: «et chi la consigliava andare a Turino l’ingannava et tradiva, et fecegli tochare cum mane la ruyna del suo stato andando là»: ibid., p. 424-425, doc. MMCLXXXII.
41 Ibid., p. 424-425, doc. MMCLXXXII: «in queste parti la principale solennità che se fa è zurare fidelità in le mani sue; et questo si farà giunti che siano a Turino, dove verano li Tri Stati et li zentilhomini a zurare fidelità».
42 Ibid., p. 428, doc. MMCLXXXVII.
43 Appendice I: propter quas regimen, tutelam et gubernium personarum et bonorum … suscipere non recusaret.
44 Ibid.
45 Ibid.
46 Ibid.
47 A. Goria, «Bianca di Monferrato, duchessa di Savoia», in Dizionario Biografico degli Italiani, op. cit., t. 10, p. 16-18.
48 Appendice II.
49 ASTo, Materie politiche per rapporto all’interno, Tutele Reggenze Luogotenenze generali, mazzo 1, fasc. 17: «Ecce quod nos ex nostra certa sciencia motuque proprio ac de consilio et deliberacione procerum et consiliariorum nostrorum subscriptorum Triumque Statuum patrie Sabaudie cis et ultramontane invicem de nostri mandato hac in villa Pinerolii congregatorum…».
50 P. Schiera, «Legittimità, disciplina, istituzioni: tre presupposti per la nascita dello Stato moderno», in G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera (a cura di), Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, Bologna, Il Mulino, 1994, p. 17-48.
51 Appendice I.
52 Milano, Archivio di Stato, Carteggio Savoia (A. Tallone, Parlamento Sabaudo, IV/I, op. cit., p. 433, doc. MMCXCI).
53 Appendice I.
54 Torino, Archivio Capitolare, vol. III, fasc. 1, n. 58, perg. 217, G.4.13 (1473, febbraio 16): Iolanda, duchessa di Savoia, fonda due messe ebdomadarie per il collegio dei «fanciulli innocenti» della cattedrale di Torino.
55 A.-H. Allirot, Filles de roy de France…, op. cit., p. 62. Anche la «Madama Reale» Cristina di Borbone si avvarrà, agli inizi del Seicento, del titolo di Fille de France: M. A. Visceglia, «Politica e regalità femminile…», op. cit., p. 205.
56 A. Tallone, Parlamento Sabaudo, IV/I, op. cit., p. 433-434, doc. MMCXCI.
57 Appendice I.
58 M. A. Visceglia, Riti di corte…, op. cit., p. 202.
59 B. H. Rosenwein, «Worrying about Emotions in History», The American Historical Review, 107/3, 2001, p. 821-845 (Distribuito in formato digitale da «Reti Medievali»).
60 Così Baldassarre Castiglione nel suo Cortigiano (III 2.27; III 5): A. Quondam, «Castiglione e la “donna di palazzo”», in F. Varallo (a cura di), In assenza del Re…, op. cit., p. 109-138: p. 118, n. 11.
61 M. A. Visceglia, «Politica e regalità femminile…», op. cit., p. 455.
62 C. Thiellet, Femmes, reines et saintes (ve-xie siècle), Parigi, Presses de l’université Paris-Sorbonne, 2004, p. 340-342.
63 G. Klaniczay, Holy Rulers and Blessed Princesses. Dynastic Cults in Medieval Central Europe (engl. transl.), Cambridge, Cambridge University, 2002, p. 195 e sgg.
64 Ibid.
65 P. Pontari, «Un “Catalogus mulierum illustrium” nell’“Italia Illustrata” di Biondo Flavio ?», in F. Varallo (a cura di), In assenza del Re…, op. cit., p. 35-56; S. Marcucci, «Le “Donne illustri” nel “De mulieribus admirandis” di Antonio Cornazzano», in F. Varallo (a cura di), In assenza del Re…, op. cit., p. 57-108.
66 A tal proposito si vedano le pagine di Allirot dedicate a: «la légitimité des Valois dans quelques manuscrits destinés aux dames» (A.-H. Allirot, Filles de roy de France…, op. cit., p. 463-510).
67 J. Krynen, Idéal du prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen Âge (1380-1440). Étude de la littérature politique du temps, avant-propos de B. Guenée, Parigi, Picard, 1981, p. 140, n. 314 e 316.
68 J. Krynen, «Du bon usage des “Leges”. Le droit savant dans le “De bono regimine principis” d’Hélinand de Froidmont (1210)», in A. De Benedictis (a cura di), con la collaborazione di A. Pisapia, Specula principum, Francoforte sul Meno, V. Klostermann, 1999, p. 159-170: p. 169-170.
69 L. J. Walters, «The Royal Vernacular: Poet and Patron in Christine de Pizan’s Sept Psaumes allégorisés and Charles V», in R. Blumenfeld-Kosinski, D. Robertson, N. Warren (a cura di), The Vernacular Spirit. Essays on Medieval Religious Literature, New York, Palgrave, 2002, p. 145-182.
70 A.-H. Allirot, Filles de roy de France…, op. cit., p. 493 e sgg.
71 Ibid., p. 500-502.
72 F. Cosandey, La reine de France…, op. cit., p. 299.
73 Per la funzione dell’agiografia come propaganda dinastica, si veda: G. Klaniczay, Holy Rulers and Blessed Princesses…, op. cit., p. 295 e sgg.: il capitolo dedicato a The cult of dynastic saints as propaganda.
74 La storia ufficiale di Perrinet Dupin, segretario e cronista della duchessa Iolanda: cf. A. Barbero, Il ducato di Savoia…, op. cit., p. 184-195.
75 Il Tractatus moralis ad erudiendum principem Philibertum Sabaudie ducem, già segnalato da G. Vinay negli anni Trenta del Novecento: G. Vinay, L’umanesimo subalpino nel sec. XV (Studi e Ricerche), Torino, M. Gabetta-Voghera, 1935, p. 16-19. Cf. anche la segnalazione di E. Bellone, «Segnalazione di un trattato dedicato a Filiberto duca di Savoia (1465-1482)», Studi Piemontesi, 1977, p. 343-350.
76 M. Caldera, «Antoine de Lonhy», in E. Pagella, E. Rossetti Brezzi, E. Castelnuovo (a cura di), Corti e città. Arte del Quattrocento nelle Alpi occidentali, Milano, Skira, 2006, p. 333-336: fig. 190, p. 346.
77 Ibid., fig. 189, p. 345; Londra, British Library, ms. Add. 27697, f. 19.
78 F. Cosandey, La reine de France…, op. cit., p. 296-301.
79 ASTo, Materie politiche per rapporto all’interno, Tutele Reggenze Luogotenenze generali, mazzo 1, fasc. 14. Edizioni precedenti in: F. Sclopis, Degli stati generali e d’altre istituzioni politiche del Piemonte e della Savoia. Saggio storico corredato di documenti, Torino, 1851, p. 123-125; L. Ménabréa, Chroniques de Yolande de France, duchesse de Savoye, soeur de Louis XI. Documents inédits, Chambéry, Puthod, 1859, p. 295-300; A. Tallone, Parlamento Sabaudo, IV/I: Patria Cismontana IV (1458-1472), op. cit., p. 430-433, doc. MMCXC.
80 Undecima nel testo. L’emendamento fu già proposto da Tallone considerando il giorno di inizio dell’assemblea (13 aprile) e i tre giorni di attesa intercorsi prima dell’accettazione della tutela da parte della duchessa: A. Tallone, Parlamento Sabaudo, IV/I, op. cit., p. 430, doc. MMCXC, n. (a). La data del 15 aprile è inoltre confermata dalla relazione degli ambasciatori milanesi al duca Galeazzo Maria Sforza: Milano, Archivio di Stato, Carteggio Savoia (A. Tallone, Parlamento Sabaudo, IV/I, op. cit., p. 433-434, doc. MMCXCI).
81 ASTo, Materie politiche per rapporto all’interno, Tutele Reggenze Luogotenenze generali, mazzo 1, fasc. 16. Edizioni precedenti in: A. Tallone, Parlamento Sabaudo, IV/I, op. cit., p. 1-3, doc. MMDCXCVII; F. Sclopis, Degli stati generali e d’altre istituzioni politiche…, op. cit., p. 185-187.
Auteur
Università di Torino
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