Il contrattualismo nella crisi del Regnum Italiae (s.ix-xii: la ricostruzione di una cultura politica locale
p. 25-36
Texte intégral
Una introduzione al problema
1Questa occasione permette di sottoporre alla discussione una questione che da tempo cerco di inquadrare perché non mi sembra che sia stata considerata sotto categorie storiografiche soddisfacenti.
2Mi spiego subito. La situazione creatasi in Italia con la crisi dell’Impero carolingio ovunque innesca sviluppi nuovi e interessanti. Porto soprattutto l’attenzione sull’Italia centro-settentrionale, oggetto peraltro di robustissime ricerche analitiche e di sintesi, sull’Italia che viene detta per comodità pre-comunale1.
3Ora, per essa mi sembra che si possa dire che abbia pesato fortemente l’assenza di una categoria politico-istituzionale unificante utilizzata nelle fonti del tempo, come si ha poi sotto la nuova, potente astrazione–com’è stata definita–del «Comune». Prima del Comune, al tempo di quella che si è chiamata «dissoluzione dello Stato», tutto è «fluido», per usare una qualificazione cara a Giovanni Tabacco, grande Maestro finissimo cultore di quei secoli. Le istituzioni vecchie sono in crisi e le nuove sono allo stato incoativo, com’è notissimo.
4E tuttavia, al di là degli innumerevoli sviluppi peculiari alle singole microrealtà territoriali, se guardiamo al piano che possiamo dire strutturale per intenderci, c’è un filo notorio che omogenizza la fluidità, ossia: la competizione nella mancanza di regole precise tra le istituzioni concorrenti. Si ricordano gli honores massimi e quelli di livello territoriale, i vescovi con i loro penetranti poteri; ci sono i milites ma c’è anche il populus di civitates e di comunità minori. Ora, in queste realtà la competizione è aperta: orizzontale e verticale; tra istituzioni simili quanto al livello territoriale sul quale operano; inoltre tra questi centri locali già in competizione e gli stessi poteri superiori, quelli che hanno–o dovrebbero, o ambiscono ad avere–un raggio d’azione territoriale ampio.
5Il tempo del Regno italico indipendente, prima della renovatio Imperii di Ottone I (962), è forse più dinamico per la mobilità politica provocata dalle competizioni per la corona del Regno, ma strutturalmente la renovatio dà l’avvio a una serie notevole di riassestamenti negli equilibri tra i poteri concorrenti che non sono meno interessanti.
6Ebbene, noi abbiamo difficoltà a inquadrare quegli sviluppi proprio perché non ci sono parole magiche coeve che ci possano aiutare: come il «Comune» più tardi, appunto. Ma anche se non abbiamo la formula perché non c’è la parola coeva da cui attingere, dobbiamo riconoscere le «cose». Le quali cose ci indicano che quella concorrenzialità trovava periodico componimento in equilibri di poteri che si esprimevano con accordi che prendevano varie forme, ma che essendo accordi hanno tutto l’aspetto di essere espressione di quello che possiamo chiamare contrattualismo politico avant la lettre. Esso nasce–o più esattamente si rafforza dopo premesse tardo-longobarde e carolingie che qui non interessano–dalla fortissima attenzione che le élites locali hanno per gli interessi di gruppo cittadini o della comunità minore che vogliono difendere, che vogliono fortificare ecc. ecc2.
7La difesa delle esigenze materiali locali motiva gli accordi orizzontali o verticali, che noi conosciamo solo a tratti, parzialmente, e che sono patti tra città vicine per lo più, oppure diplomi che i re o marchesi «concedono» a città e comunità anche piccole, ma in posizioni strategiche dal punto di vista militare e viario che le rendono meritevoli di attenzione.
8Gli accordi3 sono naturalmente scritti, e ci sono pervenuti anche se da periodi tanto calamitosi a volte in copie eseguite successivamente (e con tutti i sospetti di falsificazioni che sono noti per molti di loro): il che fa pensare quanto religiosamente venissero conservati, nell’ipotesi di doverli tirar fuori per difendere prerogative acquisite e nella speranza di poterseli far confermare dai successori dei concedenti, eventualmente con inserite delle migliorie.
9Sono quindi «contratti», perché esprimono appunto una contrattazione orizzontale o verticale che sia, che danno un’idea concreta della cultura degli interessi locali ormai consolidatasi. I documenti legittimano un ordine locale fino alla prossima ricomposizione di interessi. Creano un orizzonte locale del potere che dà una fisionomia specifica ai poteri locali che si sarebbe impressa a fondo nella memoria, anche dei poteri esterni alla città: là si fa così, o «loro» possono fare così e così, ci si può trovare di fronte a queste risposte a eventuali richieste di aiuti ecc. Sono poteri ancora non istituzionalizzati e men che mai teorizzati, ma praticati e tenuti ben stretti, come conferma la conservazione di quei sacri testi del privilegio locale. In assenza di normative generali per le istituzioni locali, anche perché queste non hanno ancora una fisionomia precisa nel disfacimento dei normali quadri comitali, i patti e i diplomi costruiscono lo status gius-pubblicistico, possiamo dire, della comunità, sempre diverso e sempre mutevole4. E quello status diviene espressione di una cultura politica molto concreta e locale, che presenta tante sfumature specifiche locali, perché è necessariamente poco condizionata dalla cultura ufficiale ecclesiastica e delle cancellerie–che si farà sentire se mai nel momento di dare una «forma» diplomatica all’accordo5. Ma è una cultura molto «terrena», che percorre e si rafforza nei secoli successivi rimanendo in parte impermeabile a quella dotta delle università6, perché espressione di interessi corposissimi a livello locale che non sempre hanno la pretesa, la volontà o la possibilità di emergere fuori del proprio ambito locale.
10L’idea che ancora si affaccia talora di una dimensione della politica nel Medioevo senza una sua autonomia, mi sembra che anche per questi tempi sia assai poco sostenibile. Si procede sempre in modo schematico in larga parte della nostra storiografia, tanto che, ad esempio, può anche capitare per le mani un grosso lavoro in due volumi di oltre mille pagine, anche intelligente oltreché naturalmente molto ricco di spunti, in cui uno storico modernista presenta la storia della legittimazione dell’ordine giuridico moderno come un itinerario «oltre il consenso metafisico» […] «verso il fondamento sociale del diritto»7. Al che viene fatto di chiedersi se non sia un’ossessione questa dell’«ordine» (facilmente motivata dalla realtà odierna o da certi eccessi medievistici8?), e se non si debba considerare che, forse, entro certi ambienti politico-culturali la metafisica (fosse essa teologica o giuridica) potesse aver poco spazio: la legittimità si poteva fondare anche su altre basi–com’hanno dimostrato le città-Stato e i loro per lo più poco dotti ceti dirigenti.
Alle origini d’una identità locale forte
11Ma diamo ora qualche esemplificazione, per calare nel concreto anche il discorso9.
12Degli accordi antichi tra soggetti politici, ricorderei come esemplari quelli di contenuto commerciale di cui si parla per la precocissima Venezia con l’Impero carolingio10; ci troviamo di fronte alla sistemazione di interessi tra soggetti pubblici, ma che si riflettono indirettamente, e quanto corposamente, sugli appartenenti alla comunità considerata. I sudditi dell’Impero, ad esempio, sanno che hanno delle regole da rispettare nel trattare con i Veneziani, che a loro volta sono operatori con proprie possibili e precise pretese da vantare grazie a quegli accordi. Hanno un’identità precisa come Veneziani in base a quegli accordi, così come ad esempio i Comacchiesi già prima per l’accordo realizzato con Liutprando11.
13In circostanze come queste, ogni volta che nelle pur rare fonti la comunità definisce un rapporto particolare con un potere esterno ad essa emerge un forte contrattualismo, così come emerge una forma di cittadinanza avant lettre12.
14Ma il tempo classico dei diplomi a favore delle città, dei suoi cittadini o dei suoi vescovi, è il periodo post-carolingio, quando si profilò più chiaramente la necessità per i potenti in concorrenza tra loro di raccordarsi con i poteri locali, con i vescovi e le élites cittadine da loro più o meno controllate. Il Regno d’Italia ha una sua traballante realtà e contraddittorie aspirazioni, di cui si giovano i suoi interlocutori, volta a volta destinatari delle famose donazioni di diritti pubblici13 che rompono clamorosamente l’uniforme disciplina carolingia degli «enti locali»–come li chiameremmo nel linguaggio giuridico odierno. Ebbene, qui non siamo più alla dotazione di beni necessaria per il sostentamento e il prestigio del conte o al beneficio ecclesiastico. Siamo a diritti che s’incorporano nella città e che si riverberano immediatamente sui suoi cittadini che in questo modo acquisiscono una fisionomia nuova, un’identità, e una fedeltà qualificata compresa–se vogliamo–, ulteriori rispetto a quella generica di sudditi del Regno. Quei diritti divengono un elemento del loro essere cittadini di quella città, anche se membri del Regno per dirla in altro modo. Non c’è un’unica cittadinanza, ma diverse appartenenze, diverse fedeltà a più ordinamenti come in fondo avviene anche oggi; ci sono fedeltà a comparti, a strati… Infatti, finché si concedono le mura o i diritti pubblici complessivi di governo ai vescovi, come a Bergamo e a Cremona nei primi anni del 900, c’è apparentemente solo una sostituzione di autorità pubbliche per via della nuova delega di poteri ai vescovi14. Per i cittadini sembra cambiare poco, ma naturalmente ciò non è vero, perché l’interlocutore ecclesiastico ha o dovrebbe avere una fisionomia ben diversa dal laico. Ma lasciamo per ora da parte questi particolari, e riportiamoci ad esempio al 945, ad un diploma ben diverso; alla famosa concessione a Mantova Verona e Brescia della facoltà di coniare monete secondo quanto deciso da un conventus civium15. Qui siamo ad attribuire delle facoltà anche politiche alle città che ridondano in privilegi per i loro cittadini e solo per essi: in privilegi di quell’appartenenza specifica… Privilegi specifici tanto più sentiti come tali in quanto e quando i governanti della città sono dei forestieri, come i vescovi imposti dai re o dai candidati al regno. I cittadini sentono allora di aver diritti come un corpus sul patrimonio vescovile oltreché dei privilegi tradizionali che fanno parte della loro «appartenenza», per cui sono fedeli in quanto quei privilegi siano rispettati. La conseguenza è della massima importanza.
15I cittadini devono infatti costruirsi, giorno dopo giorno, la cultura e le tecniche per preservarsi quei privilegi16.
16Qui c’è un forte contrattualismo non scritto, implicito, in re ipsa: non tanto tra i cittadini, come si ripete facendo della eccezione (ad esempio quella genovese al tempo della «compagna») una regola17, ma tra la comunità e i suoi aspiranti superiori, ufficiali laici ed anche ecclesiastici, ormai non più eletti localmente. Di fronte ad essi i cittadini hanno dei diritti da far valere che formano parte attiva e la più importante della loro cittadinanza. I Genovesi nel 958 ottennero il riconoscimento delle loro consuetudini che divengono loro «prerogative», cui tennero di tanto conto che se ne ricordavano bene ancora secoli dopo…18. L’elenco delle città in cui si ebbero disordini già entro il Mille perché non erano state rispettate consuetudini che erano elemento della identità cittadina è lunga ancor oggi pur in presenza di fonti certamente lacunose; pensiamo poi, all’inizio del Mille a quanto avvenne a Roma e a Pavia19.
17Il Comune non c’è ancora, ma ci sono ugualmente e già dei diritti da difendere: il luminoso dopo e il nomen ci hanno oscurato il prima, meno prestigioso perché senza etichetta comune/Comune. Tra fine 900 e i primi anni del 1000 Genova e Pisa soprattutto parteciparono a imprese marittime e militari importanti nel Mediterraneo, anti-islamiche in particolare, e fecero valere eccome i diritti della loro universitas i cui membri acquistarono così prerogative nuove che differenziarono la loro cittadinanza e li obbligarono a prestazioni prima inesistenti. Mentre le reliquie più o meno legittimamente e autenticamente riportate in città davano un’identità religiosa poi definitiva alla comunità locale20, le guerre e il fisco (o i privilegi fiscali che ad esempio i milites si riconoscevano e si facevano riconoscere21) fanno il resto.
18Siamo al tempo delle consuetudini22. Esse trionfano in campo ecclesiastico come in quello laico, ma sono ben diverse da quelle «popolari» di cui favoleggia la dottrina giuridica e la storiografia che ne dipende–anche troppo cospicua in Italia. Anche perché spesso e per lo più sono sviluppi consuetudinari, di fatto e nei fatti, di testi scritti, cioè di quei diplomi del 900 o di quelli nuovi ora strappati all’autorità legittima. Qui si apre come si sa un capitolo enorme, italiano e non solo, perché comune a gran parte d’Europa in questa fase di ristrutturazione delle istituzioni in cui lo stimolo delle forze locali23 è stato di grande rilievo ovunque–anche se in Italia ha portato a risultati anche più eclatanti con le città-Stato. Ma il fenomeno è larghissimo in Italia anche in campagna, e non studiato probabilmente come si dovrebbe, sempre per la nota concentrazione dell’attenzione sulle città comunali.
19Pensiamo alla carta nota come di Tenda, un breve memoracionis de usu et consuetudo che sembra riferibile alla metà del 100024. Ebbene, qui si riconoscono diritti che si possono facilmente immaginare fondamentali per un comunità in un’area montana e pedemontana: tutela dei possessi, limitazioni al diritto di placito e alla battalia, cioè al duello giudiziario, ma soprattutto il pascolo sulle terre della contea fino al mare. Quasi contemporaneamente a Mantova nel 1055 i cives eremani che lamentano oppressioni ricevono un diploma per cui nessuno potrà turbarli nel godimento di servi e liberi residenti nelle loro terre; chi avesse avuto problemi con i cittadini di Mantova avrebbe dovuto ricorrere al legale iudiciium dell’imperatore (non quindi del conte); i cives sarebbero andati sicuri per terra e per acqua senza dare ripatica, teloneo ecc. sino a Ravenna, Argenta e Ferrara e Samòlaco, e avrebbero goduto della «consuetudine buona e giusta che ha ogni città del nostro Impero»25–evidentemente un misto di comportamenti inveterati ma anche di prestazioni richieste localmente che l’Impero non voleva contestare (o non avrebbe dovuto contestare) e che erano ormai divenute parte integrante della soggettività politica locale.
20A chiedere protezione contro il vescovo di Padova furono invece gli abitanti liberi della eremania della val di Sacco, che da allora avrebbero goduto delle stesse «buone consuetudini» di cui godevano i liberi erimani della vicina contea di Treviso, e sarebbero stati tenuti a pagare un’imposta solo quando l’imperatore fosse sceso in Italia.
21La concorrenza tra gli sviluppi signorili nel contado e gli sviluppi comunali in città, tra i poteri regi e marchionali e quelli episcopali e delle città in crescita, aveva esiti sempre diversi e delineava così comunità con diverse identità. I diplomi alteravano l’equilibrio di poteri preesistente e modificavano le regole del gioco per i soggetti locali. Ossia, alteravano i contenuti della loro fedeltà e delle loro correlative pretese.
22Sempre a Mantova, quando il vescovo nel 1082 concesse un feudo, non solo si specificarono chiaramente i suoi confini, ma si precisarono anche i diritti del concessionario, che il dominus vorrà veder rispettati dagli abitanti ed eventualmente valutate nella corte signorile sicuti est mos et usum ecclesie Mantue […] que illa habuit et tenuit per longum tempus26.
23A Genova, c’è un accordo tra il vescovo e i visconti nel 1052 che porta poi alla concessione–essendo Enrico III in Germania–del marchese Alberto Malaspina del 1056, che comportò un riconoscimento del diminuito potere del pubblico27. Allora il marchese riconobbe ai cives consuetudines, con precise regole di diritto civile: ad esempio per l’accertamento dell’autorità dei documenti, titoli di proprietà e possesso, formalità per trasferire beni, regime di concessione delle proprietà ecclesiastiche, l’esclusione del duello voluto dall’imperatore Ottone I, oppure la interrogatio parentum del diritto longobardo richiesta alle donne per le loro compravendite e donazioni; qui i proprietari per le loro terre sarebbero stati esonerati da fodrum e simili e dall’albergaria28. Qui si riconoscono privilegi locali consentendo certi esoneri da imposte, e al tempo stesso si riconosce che localmente si viva diversamente da altri luoghi nei rapporti di famiglia ecc. ecc. Il diritto locale, un diritto locale specifico, unitario della comunità, avanza sulle ormai malcerte consuetudini ‘nazionali’ ben prima della redazione degli statuti.
24Altri esempi. Quando l’imperatore concede «al vescovo e alla città» (come spesso avveniva) di Modena nel 1055 il diritto d’uso dei fiumi Secchia e Scotenna con la facoltà di canalizzarli sino al Po per condurvi le merci destinate a Venezia e a Ravenna29, è chiaro che si pongono le premesse per l’esercizio di questo diritto da parte dei Modenesi. Allora l’universus populus di Ferrara ricevette importanti affrancazioni dai diritti imperiali (con ovvio contenimento di competenze e diritti spettanti a vescovi e conti) e in più ebbe assicurate franchigie in tutti i luoghi di mercato nel Regno d’Italia-salvo Pavia, Cremona, Ravenna e Venezia: città, di nuovo, indirettamente privilegiate, e che ebbero perciò tutto l’interesse a sapere del documento in questione e a conservarlo.
25Forse anche le famose consuetudines de mari riconosciute dall’imperatore ai Pisani nel 1081 erano essenzialmente diritti riconosciuti localmente, che legittimavano le peculiarità locali, privilegi che esprimevano la misura dell’autonomia ormai acquisita dalla comunità: che davano un profilo nuovo alla città mediante un «contratto» politico. La sanatoria di usurpazioni a livello locale di quei diritti pubblici ormai in pratica (illegalmente) usucapiti, comportava diritti riconosciuti alla città.
26A Pisa, che ha un’indubbia precocità per noi, agli anni 1091-92 si riporta la cosiddetta securitas della valle del Serchio, in cui il famoso vescovo Daiberto è protagonista di una specie di «pace di Dio» corroborata dalla sanzione spirituale della scomunica30. Qui compaiono sette consoli eletti di Pisa consigliati da boni homines della valle che chiesero l’intervento di Pisa per rimediare alle graves iniurie et miserabiles contumelie et de dapnis multe miserie inferte dai «longobardi» di un vicino castello. La città provvide stabilendo i diritti e gli obblighi degli abitanti della valle sui pascoli, boschi, grani, guardie, e imponendo inoltre certe norme particolari ai «lambardi» del luogo: la città delineava così dei profili delle diverse obbedienze esaminate e imposte, facendo un contratto politico con i valligiani ai danni dei lambardi controinteressati.
27Lo scritto serviva a garantire, a tutelare per il futuro, naturalmente: una specie di titolo di credito da far valere ora e da conservare per il futuro31. Come ai negotiatores di Asti quando nel 992 fu riconosciuta la libertà di movimento di persone e cose; come ai Cremonesi cui nel 1114 interessò il riconoscimento della libertà eundi et redeundi et mercandi secundum usum et antiquam consuetudinem eorum; due anni dopo nel privilegio per Bologna si confermavano le consuetudini e quindi espressamente, a evitare ogni equivoco sulla loro natura, il pabulum silvae32.
28Torniamo alla Mantova del 1164, quando l’imperatore riconobbe ai Mantovani bonas consuetudines quas habebant ante introitum nostrum in Italia: sembra chiaro che ci si riferisca ai poteri-privilegi che la città aveva acquisito per i suoi cittadini33 e che ora voleva mettere al riparo da sorprese con quello che è un vero contratto politico.
29Le città della Lega lombarda non reclamarono il rispetto di statuti cittadini, ma delle consuetudines nostre antique, cioè delle commoditates godute dai suoi cittadini, quelle che verranno anche elencate per evitare possibili dubbi applicativi: diritti sui pascoli, di pesca, per mulini, forni, per negozi di cambiatori e negotiatores, macelli, case ormai edificate sulle o presso le pubbliche vie. A Costanza l’elenco riguardò appunto i diritti sul fodro, sui boschi, acque, esercito, fortificazioni, giurisdizione criminale e così via, dando un contenuto pesante alle autonomie cittadine34. Per le quali i profili fiscali erano essenziali: a Verona nel 1173 un’inquisitio fu disposta per accertare il dazio d’entrata pagato solitamente dalle merci «rectum mercati Veronae et portarum», cui seguì concio e precetto dai consoli (1184) a coloro che avevano diritto a percepirlo. A Bergamo nel 1189 analogamente si procedette per la curritura su merci possedute per longissima tempora dalla chiesa, e poi a Lodi nel 1192 per i diritti sul porto del Po.
30Come si vede, c’è una serie ininterrotta di interventi variamente incidenti sullo status della città (e di conseguenza sulle facoltà dei cittadini) anche prima di Costanza, che possiamo vedere come un primo tentativo di omologare le consuetudines soggettive-privilegi locali strappati dai Comuni nemici vincitori e ora confermati dal Barbarossa agli stessi Comuni alleati35. Governi deboli non possono far altro che prendere atto e (quando va bene) razionalizzare l’esistente a livello locale: la vera unificazione giuridica dei soggetti ufficialmente «sudditi» non è possibile. Barbarossa può chiedere fedeltà e ubbidienza ma con contenuti diversi, al di là delle regole generali di Costanza, in base alla storia pregressa di ogni comunità: una cosa era la cittadinanza del Regno, e altra e ben diversa quella della comunità locale di appartenenza. Si sovrappone la nuova cittadinanza, con precisi caratteri, a quella generica, ormai poco significante, del Regno.
Conclusioni
31Il contrattualismo era pratica politica corrente già prima che i Comuni assumessero una veste istituzionale formale, quindi. I teorici potevano scrivere i loro Specula principum mentre le élites locali pensavano al «sodo». Il problema era di inserire tra gli obblighi del «buon principe», perché non divenisse un tiranno, il rispetto delle bonae consuetudines. Che infatti divennero un problema centrale proprio dal secolo xi, in campo ecclesiastico e laico. Il diritto nel suo aspetto consuetudinario scoprì ancor più il suo legame col potere e col privilegio36: quando si riconosceva come consuetudo esso assicurava un assetto dei poteri che giovava a qualcuno. Ben difficilmente e raramente essa riguardava tutto il populus come entità complessiva dei consociati37, ma l’idea positiva di consuetudo divenne così forte nel Medioevo che a un certo punto, di fronte a consuetudini palesemente contrarie alle necessità di riforma, si dovette addirittura ricordare che Cristo non dixit Ego sum consuetudo! Perciò c’è stata una lotta così forte intorno alla consuetudo, e non a caso i giuristi vicini ai Comuni nel 1100 proclamarono senza timori che essa era superiore alla legge38. Così come c’è stata una discussione accesa sul carattere della stessa pace di Costanza: era una semplice legge, sempre revocabile e/o modificabile o non piuttosto un contratto? Federico II poté anche annullarla, ma la città di Modena replicò inserendola subito nel proprio liber iurium, rappresentandola come parte immodificabile della costituzione del Regno39.
32Sul piano strutturale, per così dire, le discussioni che oggi facciamo sui diritti umani hanno un che di dejà vu da queste ottiche antiche, che avevano trovato il modo di contenere i poteri pubblici superiori in modo contrattuale. A posteriori è facile rilevare che è come se soluzioni antiche fossero state via via rivestite di parole nuove, facendo così credere gli storici che siano stati realizzati continui «progressi» decisivi, «svolte» di ogni genere, discontinuità pesanti e oggettive che a ben vedere, almeno in questo caso–per i centri locali nell’età pre-comunale e in quella comunale–non sono forse tanto profonde come si pensa.
33La cultura degli interessi locali, il sentire collettivo fortissimo, che si impone o può anche imporsi sugli interessi diretti di ceto nell’interesse della città sentito immediatamente come proprio ebbero solide radici in questi secoli apparentemente anonimi, privi come furono di categorie unificanti e di istituzioni rappresentative cetuali che consentano oggi delle semplificazioni storiografiche. Eppure sono i secoli alla base di uno sviluppo grandioso, ancora leggibile oggi, e non solo materialmente nella sua eredità monumentale40.
Notes de bas de page
1 Classica ormai per il periodo che più ci interessa la trattazione di R. Bordone, La società cittadina del Regno d’Italia. Formazione e sviluppo delle caratteristiche urbane nei secoli xi e xii, Torino, 1987; sullo sfondo si tenga sempre presente la lucida ricostruzione di G. Tabacco, Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano, Torino, 1979. Il periodo è tenuto fuori dalle normali trattazioni di storia urbana comunale; si veda ad esempio–tra il molto pubblicato recentemente in Francia–F. Franceschi e I. Taddei, Les villes d’Italie du milieu du xiie au milieu du xive siècle, Rosny-sous-Bois, 2004.
2 Sinteticamente si veda il mio Istituzioni medievali, Bologna, 1999; panorama ampio in P. P. Portinaro, Il labirinto delle istituzioni nella storia europea, Bologna, 2007.
3 Esaminati in particolare da R. Bordone, La società cittadina del Regno d’Italia.
4 Sul punto sono ritornato anche nel mio I diritti del Medioevo italiano (secoli xi - xv), Roma, 2000.
5 Si veda ora G. Nicolaj, Lezioni di diplomatica generale, Roma, 2007.
6 Mi sembra una questione da approfondire. Ho tentato un approccio in «Dottrine universitarie, pensiero politico e istituzioni comunali: alcuni problemi», in J. Krynen e M. Stolleis (dir.), Science politique et droit public dans les facultés de droit européennes ( xiiie- xviiie siècle), Frankfurt/Main, 2008, p. 283-298.
7 Si tratta più precisamente di D. Luongo, Consensus gentium. Criteri di legittimazione dell’ordine giuridico moderno (I: Oltre il consenso metafisico, II: Verso il fondamento sociale del diritto), Napoli, 2008.
8 Sui quali si veda il mio «Un ordine giuridico medievale per la realtà odierna?», Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 50, 1996, p. 965-973 (in lingua tedesca, in Rechtshistorisches Journal, 15, 1996, p. 360-372); in margine a P. Grossi, Un ordine giuridico medievale, Roma-Bari, 1995.
9 Che ho svolto più diffusamente nel mio Le città-Stato. Le origini del municipalismo e del repubblicanesimo italiani, Bologna, 2006. Questa parte più antica è solitamente trascurata; si veda ad esempio l’inizio con la Lega lombarda di metà secolo xii in E.-M. Distler, Städtebünde im deutschen Spätmittelalter. Eine rechtshistorische Untersuchung zu Begriff, Verfassung und Funktion, Frankfurt/Main, 2006.
10 R. Cessi, Documenti relativi alla storia di Venza anteriori al Mille, I-II, Venezia, 1991.
11 Si veda ad esempio S. Gasparri, A. di Salvo e A. Simoni, Fonti per la storia medievale. Dal v all’ xi secolo, Firenze, 1992, p. 410.
12 Si veda il mio «Un’altra cittadinanza: nei privilegi e nella fedeltà pre-comunali», in P. Prodi (dir.), La fiducia secondo i linguaggi del potere, Bologna, 2007, p. 311-323 (che perciò in parte riprendo in questa sede).
13 Importante su questo punto G. Tabacco, Egemonie sociali e strutture del potere.
14 Tema fondamentale; si vedano anche solo le prime pagine di M. P. Alberzoni, Città, vescovi e papato nella Lombardia dei Comuni, Novara, 2001, per gli sviluppi storiografici.
15 Il problema della monetazione è naturalmente fondamentale per attestare peculiari attitudini di talune città. Si veda ora L. Travaini, Monete e storia nell’Italia medievale, Roma, 2007.
16 Sulla storia della categoria c’è una bibliografia importante; si può partire ad esempio da B. Dölemeyer e H. Mohnhaupt (dir.), Das Privileg im europäischen Vergleich, Frankfurt/Main, 1997.
17 Mi riferisco naturalmente alla cosiddetta origine associativa del Comune, che credo sia plausibilmente contestabile se generalizzata (ad esempio si veda nel mio Istituzioni medievali, p. 274 ss.); quando ci si associa, si fa un partito, non un’istituzione pubblica come un Comune–che appunto può essere invece conquistato da un partito…
18 Si veda il mio Le città-Stato, p. 35.
19 La migliore trattazione sintetica mi sembra in P. Cammarosano, Storia dell’Italia medievale. Dal vi all’ xi secolo, Roma-Bari, 2001.
20 Grande tema sul quale ha lavorato molto A. Benvenuti, ad esempio in Pastori di popolo. Storie e leggende di vescovi e di città, Firenze, 1989.
21 Importante ora J.-C. Maire Vigueur, Cavaliers et citoyens. Guerre, conflits et société dans l’Italie communale ( xiie-xiiie siècles), Paris 2003.
22 Rinvio per trattazione sintetica recente al mio «Ancora tra consuetudini e statuti: prime esperienze (secc. x-xii) e precisazioni concettuali», in G. Andenna (dir.), Pensiero e sperimentazioni istituzionali nella ‘Societas Christiana’ (1046-1250). Atti della XVI Settimana internazionale di studio, Mendola, 26-31 agosto 2004, Milano, 2007, p. 167-198.
23 Doveroso però ricordare S. Reynolds, Kingdoms and Communities in Western Europe 900-1300, Oxford, 1997; nonché L. Provero, L’Italia dei poteri locali. Secoli x - xii, Roma, 1998.
24 Ho riesaminato la carta nel mio «I conti di Ventimiglia e le origini del Comune di Ventimiglia», Intemelion, 9-10, 2003-2004, p. 5-24.
25 P. Cammarosano, Storia dell’Italia medievale, p. 297-298 (ove anche il caso citato subito dopo nel testo).
26 Da vedere in P. Torelli (ed.), Regesto mantovano. Le carte degli Archivi Gonzaga e di Stato di Mantova e dei monasteri mantovani soppressi (Archivio di Stato di Milano), Roma, 1914, t. I, p. 71 (nu. 101, 5 maggio 1082): il vescovo dà al nipote e investe i figli di suo fratello del feudo di Sermide et de curte ben confinati, con redditi ben individuati, che devono pagare con albergarie, offese, pene e tutte le questioni che si fanno nel castello di Sermeto «sicuti est mos…» (segue come nel testo).
27 V. Vitale, Breviario della storia di Genova. Lineamenti storici ed orientamenti bibliografici, Genova, 1995, I, p. 14. Il testo è naturalmente da accostare al testo del marchese Guglielmo per Savona, del 1059.
28 P. Cammarosano, Storia dell’Italia medievale, p. 298 s.
29 Ibid., p. 296.
30 Si veda il mio «Législation et coutumes dans les villes italiennes et leur ‘contado’ (xiie-xive siècles)», in M. Mousnier et J. Poumarède (dir.), La coutume au village dans l’Europe médiévale et moderne, Toulouse, 2001, p. 73-92.
31 Per i casi che seguono si veda il mio «Statuti e consuetudini tra storia e storiografia», in R. Dondarini, G. M. Varanini e M. Venticelli (dir.), Signori regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo, Bologna, 2003, p. 21-31, in particolare a p. 28.
32 Nel mio I diritti del Medioevo, p. 166.
33 Ricordo di nuovo R. Bordone, La società cittadina del Regno d’Italia, passim.
34 Bibliografia enorme, com’è immaginabile; me sono occupato recentemente in «La ‘pace’ di Costanza, fondamento delle autonomie municipali, e il suo uso nelle opere dei giuristi», in G. Andenna (dir.), I giorni che hanno fatto la Lombardia, Legnano, 2007, p. 347-366.
35 Quando non altrimenti indicato si intende rinviare per prima informazione a I diritti del Medioevo cit., ad ind.
36 Sul quale segnalo ora G. Alessi, «Diritti/privilegi. Inseguendo un confine mobile», Genesis, 1-2, 2002, p. 11-31.
37 Problema anche teorico notevolissimo; un cenno nel mio «Ancora tra consuetudini e statuti», p. 174 ss.
38 Ad esempio nel mio Dottrine universitarie, p. 286 s.
39 La discussione nel mio «La ‘pace’ di Costanza», p. 363.
40 Tesi di fondo del mio Le città-Stato.
Auteur
Università Roma Tre
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Marquer la ville
Signes, traces, empreintes du pouvoir (xiiie-xvie siècle)
Patrick Boucheron et Jean-Philippe Genet (dir.)
2013
Église et État, Église ou État ?
Les clercs et la genèse de l’État moderne
Christine Barralis, Jean-Patrice Boudet, Fabrice Delivré et al. (dir.)
2014
La vérité
Vérité et crédibilité : construire la vérité dans le système de communication de l’Occident (XIIIe-XVIIe siècle)
Jean-Philippe Genet (dir.)
2015
La cité et l’Empereur
Les Éduens dans l’Empire romain d’après les Panégyriques latins
Antony Hostein
2012
La délinquance matrimoniale
Couples en conflit et justice en Aragon (XVe-XVIe siècle)
Martine Charageat
2011
Des sociétés en mouvement. Migrations et mobilité au Moyen Âge
XLe Congrès de la SHMESP (Nice, 4-7 juin 2009)
Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public (dir.)
2010
Une histoire provinciale
La Gaule narbonnaise de la fin du IIe siècle av. J.-C. au IIIe siècle ap. J.-C.
Michel Christol
2010