Dulce compendium claro et brevi volumine compilatum
Elementi di autorialità e tecniche di rielaborazione normativa nello «Statuto del Buongoverno» del Comune di Siena (1324-1344)
p. 173-195
Note de l’auteur
Il contributo è frutto della comune riflessione dei due autori, mentre la redazione del testo è stata così ripartita, in porzioni quantitativamente analoghe: Valeria Capelli § 1 (p. 175-179), 4 (p. 190-194), 5 (p. 194-197); Andrea Giorgi § 2 (p. 179-188), 3 (p. 188-190). Le datazioni dei documenti citati sono riportate all’uso moderno. I siti web citati sono stati consultati il 24 maggio 2015. Un sentito ringraziamento a Mara Luigia Alunni, Attilio Bartoli Langeli, Raffaella De Gramatica, Chiara Marcheschi, Stefano Moscadelli, Paolo Nardi, Sergio Raveggi, Lucio Riccetti, Lorenzo Tanzini, Patrizia Turrini, Carla Zarrilli e a tutto il personale degli Archivi di Stato di Orvieto, Prato e Siena.
Texte intégral
1Con evidente analogia rispetto a quanto si riscontra in altri comuni cittadini, anche a Siena il continuo processo di adeguamento normativo portato avanti nel corso del Duecento e ancora vigente nei primi decenni del Trecento era basato sul periodico lavoro di revisione statutaria affidato a ufficiali eletti annualmente “a brevi” in Consiglio generale, i Tredecim emendatores1. Ad essi era attribuita quella particolare facoltà di condere statuta et condita reformare, nonché, conseguentemente, un rango assai elevato nell’establishment comunale: statutarii vero, quorum maius est officium recitava in termini generali già nel 1222 l’Oculus pastoralis2. Come già evidenziato nel nostro precedente contributo, con lo statuto elaborato tra il 1324 e il 1344 siamo invece in presenza di un lavoro in larga misura affidato a singoli giuristi, succedutisi nell’opera di revisione e rielaborazione della statutaria cittadina dando forma a quella particolare sorta di interpretatio che è la correctio legis, pur sempre condotta sotto il controllo delle autorità comunali3. Secondo la coeva schematizzazione di Alberico da Rosciate, non più dunque l’elaborazione statutaria “assembleare” concepita in seno al parlamentum o ai Consigli e neanche quella svolta a cadenza regolare da commissioni di cittadini in gran parte “laici”, bensì proprio quella auspicata dallo stesso Alberico, ovvero affidata a giuristi e commissioni di revisione nelle quali i giuristi stessi svolgono comunque un ruolo rilevante, per quanto operanti sotto il vigile controllo dei Consigli cittadini4.
2Così, sebbene la norma che nel maggio 1324 diede avvio all’impresa senese prevedesse che il giudice e il notaio incaricati della revisione non potessero modificare il senso dei capitoli statutari o crearne di nuovi (dummodo non possint de novo aliquod capitulum condere vel facere vel sententiam alicuius capituli transmutare)5, non di meno il testo dello statuto venne quasi completamente riscritto, dando luogo a un’interpretatio molto pervasiva volta a eliminare aporie e semplificare il dettato normativo, pur senza stravolgerne la sostanza6.
3Sappiamo che in quest’opera di riscrittura dello ius proprium senese si avvicendarono ben tre giuristi forestieri (Ubaldo di ser Ghino Pipini da Prato, Nicola di Angelo della Sala da Orvieto e Benamato di Michele Benamati da Prato): la loro opera fu ritenuta necessaria per sanare la proliferazione di norme, spesso contraddittorie, alla quale si era giunti seguendo il tradizionale sistema di aggiornamento dello statuto cittadino. L’intervento dei tre giuristi consisté in una razionalizzazione del testo statutario, tanto a livello generale (nuova ripartizione delle rubriche in quattro distinzioni, articolazione più coerente delle materie all’interno delle singole distinzioni), quanto a livello particolare (armonizzazione e aggiornamento del dettato delle singole norme)7. Quindi, nel caso dello “Statuto del Buongoverno” l’autorialità si configura soprattutto nell’intervento tecnico sul dettato normativo e non sembra riguardare l’elaborazione di preamboli retorici dal tono d’arenga, i quali, laddove presenti nelle redazioni precedenti a introdurre singole rubriche, furono generalmente rimossi8. Un caso particolare è rappresentato dal luogo di maggior impegno retorico dello statuto, ovvero il solenne e dotto proemio le cui fonti sono state studiate da Mario Ascheri e Rodolfo Funari, per il quale non disponiamo tuttavia di espliciti riferimenti documentari che consentano di attribuirlo con sicurezza ad uno dei revisori9.
4In questa sede ci proponiamo dunque di ricostruire il profilo biografico e professionale dei giuristi/revisori, evidenziando il loro metodo di lavoro sulla normativa senese, con particolare riferimento all’impiego e alle modalità di rielaborazione delle fonti (precedenti statuti, ordinamenta, provisiones), così da mettere in luce il loro apporto “autoriale” alla scrittura dello statuto. È opportuno, comunque, definire preliminarmente i limiti di questa “autorialità”. Un noto passo duecentesco, tratto dal prologo di san Bonaventura al suo commento ai Libri sententiarum di Pietro Lombardo, spesso citato dalla critica in relazione alla problematica definizione dell’autore letterario nel Medioevo, distingue quattro gradazioni crescenti di “autorialità”: l’opera dello scriptor, che nulla muta e nulla aggiunge all’opera che sta trascrivendo; quella del compilator, che aggiunge al testo qualcosa, ma non de suo, cioè non di sua invenzione; quella del commentator, che mescola “cose altrui” e “cose proprie”, ma con una predominanza dei materiali altrui, intervenendo personalmente solo a scopo esplicativo; infine il vero e proprio auctor, che scrive principalmente “cose proprie”, usando le “cose altrui” soltanto come sostegno10.
5Se vogliamo rifarci alla terminologia di Bonaventura sui quattro livelli di “autorialità”, vediamo che nel nostro caso il ruolo dei giuristi nella redazione dello statuto si avvicina a quello del compilatore: del resto, i termini usati nel proemio per definire quest’opera di scrittura statutaria sono proprio compilatio e compendium11. Una compilazione, tuttavia, per nulla anonima e puramente meccanica: infatti nel proemio stesso, che è il luogo dello statuto nel quale si formalizza la memoria del percorso di composizione, vengono presentati i nomi dei due giuristi forestieri che hanno lavorato al testo con un ruolo principale e che quindi, in qualche modo, sono individuati come i suoi “autori”12. La loro “autorialità” ovviamente, in un tale contesto giuridico, non è la capacità di creare nuovo diritto, ma è quella di comporre e armonizzare le norme precedentemente emanate dagli organi cittadini in un insieme unitario e coerente, che è proprio il nuovo statuto.
Quali giuristi?
6I giuristi forestieri coinvolti nell’operazione non sono dottori dello Studio senese o personalità di grandissima fama. Sono altresì apprezzati quali pratici del diritto nella familia di podestà, capitani o altri ufficiali eminenti al servizio d’importanti comuni d’ambito centro-italiano, tra cui lo stesso comune di Siena13, al quale in più di un’occasione forniscono consilia14. Un discorso a parte merita forse il solo Nicola d’Angelo da Orvieto: lector in iure civili e legum profexor nella propria città sin dal secondo decennio del Trecento15, Nicola sarebbe stato coinvolto ad alto livello, per quanto con alterne fortune, nelle complesse vicende politiche orvietane dei decenni successivi. La sua fama di giurista, oggi pressoché dimenticata, dovette peraltro travalicare il ristretto ambito cittadino se di una sua quaestio disputata, il cui testo confluì già all’epoca in libro magno quaestionum disputatarum appartenuto ad Alberico da Rosciate, dà notizia lo stesso Alberico in un passo delle sue Quaestiones statutorum16.
7Senza eccezione, i tre giuristi provengono dagli strati sociali più elevati delle rispettive città di origine, Prato e Orvieto, come del resto anche i membri delle commissioni incaricate di rivedere il loro lavoro, una volta ultimato, formate da stimati giuristi senesi e da esponenti dei casati dell’aristocrazia urbana coinvolta nel sistema di potere imperniato sulla signoria popolare dei Nove17. Tra i revisori, accanto ai giudici Francesco di messer Guido da Montalcino, dottore dello Studio senese, e Francesco di messer Bonaventura Bonamici – impegnati spesso al servizio del Comune cittadino in incarichi tecnici o diplomatici18 –, troviamo quindi Andrea degli Arzocchi, figlio del noto giurista Bindo e uno dei più ricchi proprietari fondiari al tempo della Tavola delle possessioni (1318) – suoi erano i castelli di Avena e Chiatina19 –, come pure Fredi di Ranieri dei Ponzi, Niccolò di messer Stricca Marescotti e Ambrogio di Vanni di Spinello Codennacci. Peraltro, tutti costoro risultano a più riprese impegnati nei maggiori uffici politici cittadini ancora aperti alla partecipazione di membri dei casati magnatizi: il provveditorato di Biccherna e il consolato di Mercanzia20.
8Tracciamo dunque un breve profilo biografico degli “autori”/compilatori del testo statutario.
9Ubaldo di ser Ghino, o Ugolino, dei Pipini appartenne a una delle più antiche famiglie popolari pratesi21. Alcuni suoi esponenti furono membri a più riprese dell’ufficio degli Otto difensori, la magistratura popolare posta alla guida del Comune tra il 1285 e il 1350, e quella dei Pipini fu sicuramente una delle casate più in vista di Prato, al punto da essere compresa tra le famiglie magnatizie nel gennaio 1319. In quell’occasione proprio Ubaldo di ser Ghino rivendicò l’appartenenza dei Pipini al Popolo, negando di essere nobile e magnate, con evidente successo visto che egli stesso sarebbe stato tra gli Otto nel gennaio 1329 e ancora, più volte, sino al 133922. Costantemente coinvolto nella vita dei consessi politici pratesi nel corso degli anni Venti e Trenta23, Ubaldo fu spesso inviato a Firenze in qualità di ambasciatore24 e offrì a più riprese al Comune di Prato competenze tecniche d’ambito cancelleresco, in qualità di dictator, o di natura giuridica quale estensore di consilia25. Della rilevanza del rango di Ubaldo, proveniente da un contesto sociale non dissimile rispetto a quello degli esponenti più in vista del gruppo dirigente “novesco”, sono testimonianza le sue frequentazioni senesi attestate dalla cronaca di Agnolo di Tura: in occasione dei celebri festeggiamenti per l’addobbamento di Francesco di Sozzo Bandinelli26, la mattina di Natale del 1326 Ubaldo intervenne accompagnando un altro giudice, messer Guido di Fredi da Montalcino, padre di quel giudice Francesco che sarebbe stato revisore dello statuto, come si è detto, al tempo della ripresa dei lavori nel corso degli anni Trenta.
10Esponente di un gruppo parentale proveniente dal castello della Sala e inurbatosi già nel corso del XIII secolo nel quartiere orvietano dei SS. Giovanni e Giovenale, Nicola d’Angelo di Alessandro nei primi decenni del Trecento si collocava saldamente tra i populares di livello sociale piuttosto elevato27. Verosimilmente collegati al coordinamento «neo-ghibellino tornato» a manifestarsi al tempo della discesa di Enrico VII, Nicola e i suoi familiari ne condivisero in Orvieto le periclitanti fortune seguite alla cacciata dei Filippeschi, a pochi giorni dalla morte dell’imperatore di Lussemburgo (20-24 agosto 1313)28. Destinato ben presto a distinguersi tra gli altri heredes Angeli Alexandri de Sala, Nicola doveva essere un giurista di buona fama già nel secondo decennio del XIV secolo se venne espressamente ricordato in un capitolo della Carta populi, la cui prima stesura si fa risalire al 1315, nel contesto della ricomposizione del tessuto sociale orvietano operata durante la lunga preminenza di Poncello Orsini (1315-1322)29. La norma, inserita nella Carta allo scopo di dare continuità all’insegnamento del diritto nella città di Orvieto, faceva esplicito riferimento a messer Nicola di Angelo di Alessandro e a messer Pandolfo di Conte, pur essendo rivolta anche ad altri giudici della città intenzionati a legere leges […] in iure civili, garantendo loro le consuete immunità, liberandoli da ogni onere e – soprattutto – se ghibellini, dall’obbligo del confino, prevedendo infine che il Consiglio dei consoli delle arti e dei Quaranta stabilisse un congruo salario per ciascuno di essi30.
11Una prima sostanziale revoca dell’immunità concessa a suo tempo a Nicola d’Angelo si colloca nel settembre 1325, epoca cui risale un nuovo allontanamento forzato dalla città: in quell’occasione Nicola risulta tra i confinati guibellini della prima cerna assieme al fratello Vannuccio e a quel Pandolfo di messer Conte a suo tempo esentato al pari di Nicola da ogni confino politico per motivi professionali31. Nell’arco di oltre un ventennio, a quell’esilio (1325) ne sarebbero seguiti almeno altri tre (1334, 1342, 1346)32, tutti di chiara matrice politica, seguiti da altrettanti rientri in città (1328, 1338, 1345, 1348), sempre caratterizzati da un reintegro di Nicola al servizio del Comune orvietano quale tecnico del diritto, sino al conferimento nel marzo 1348 dell’incarico di riordinare la legislazione municipale ut ipse leges, ordinamenta et statuta corrigantur et reducantur ad condecens et parvum volumen33.
12Questa la cifra dell’esperienza umana e professionale di Nicola: giurista incaricato di verificare i diritti vantati dal Comune di Orvieto nei confronti di altri comuni (Chiusi)34, estensore di instrumenta pacis o coinvolto a vario titolo in operazioni di pacificazione del territorio (Vitozzo e Montemerano, Monaldeschi della Cervara)35, ambasciatore presso città vicine (Siena, Foligno, Perugia) o ufficiali del Patrimonio di San Pietro (Montefiascone)36, membro dei più importanti consessi consiliari orvietani (Consiglio dei Quaranta, signoria dei Sette)37, nell’agosto 1338 sarebbe stato nominato iudex et dottor Comunis et Populi antedicte civitatis, ad legendum […] in iure volentibus audire, svolgendo al contempo funzioni di natura cancelleresca (ad dittandum ea que erunt neccessaria in Comuni predicto – litteras et ordinamenta et scripturas Comunis)38. Nicola avrebbe quindi visto più volte cancellata la propria appartenenza ghibellina e sarebbe stato più volte ascritto al novero dei guelfiassieme ai fratelli39. Apparentemente giunto al vertice della propria esperienza politica e professionale, l’affermazione o la caduta di un nuovo signore (Ermanno Monaldeschi, Matteo Orsini, Agnolino Salimbeni) avrebbero spesso determinato il ripristino della sua condizione di ghibellino e la connessa necessità di una fuga, talora precipitosa40.
13Le risalenti vicende orvietane di Nicola d’Angelo – già affermato come giudice e docente di diritto negli anni immediatamente successivi alla discesa di Enrico VII – consentono d’ipotizzare che egli fosse giunto a Siena negli anni della maturità – nel 1334 o nei primi mesi del 133541 –, proprio nel periodo coincidente con la signoria di Ermanno Monaldeschi a Orvieto, forse al servizio di qualche ufficiale forestiero42. Specularmente, l’interruzione del suo impegno in qualità di emendatore degli statuti senesi nel corso del 1337 coincise proprio con la ripresa della collaborazione di Nicola col Comune di Orvieto e, più in generale, col suo momentaneo reinserimento nella compagine politico-sociale cittadina. Ancora una volta però, come detto, il raggiungimento del vertice politico-istituzionale orvietano tra il 1338 e il 1342 avrebbe coinciso con la rapida crisi delle fortune del giurista: coinvolto nell’autunno 1342 assieme ai propri familiari in un tentativo di rivolta anti-guelfa43, Nicola sarebbe partito di nuovo alla volta di Siena al servizio di Francesco Fortebracci da Montone, già in carica quale podestà di Orvieto ma nominato al contempo capitano di guerra della città vicina44. Sebbene già nel gennaio 1343 fosse giunta l’assoluzione per Nicola e i suoi familiari da parte del nuovo signore Matteo Orsini45, il giurista non sembra aver ripreso la propria attività al servizio del Comune orvietano sino alla violenta conclusione della signoria dell’Orsini, rimanendo verosimilmente nel Senese. Lo troviamo infatti di nuovo in Orvieto solo nel 1345, al seguito del nuovo capitano/signore Agnolino Salimbeni, al quale doveva essersi legato negli anni passati a Siena. In settembre, due giorni dopo il giuramento di Agnolino, Nicola venne inviato in ambasceria proprio a Siena, in ottobre risultò eletto tra i sette cittadini incaricati di affiancare la Signoria popolare dei Sette, mentre in novembre fu tra i nove cittadini incaricati di correggere la Carta populi di Orvieto: un incarico particolarmente significativo se si pone mente alla sua esperienza senese46. L’intensità dei rapporti di Nicola con Agnolino Salimbeni pare confermata dall’epilogo della vicenda: con la fine del breve governo dello stesso Agnolino, nel marzo 1346 anche Nicola dovette di nuovo lasciare Orvieto, tanto precipitosamente da non riuscire a portare con sé neanche i propri panni de lana et de lino47. Ma la storia dei turbinosi rapporti di Nicola con gli altalenanti governi al potere nella sua città non sembra ancora aver avuto fine: nel marzo 1348, alla vigilia della grande pestilenza, lo troviamo infatti impegnato nella correzione delle leges municipales orvietane48.
14Benamato di messer Michele di messer Benamato Benamati discese da un lignaggio pratese non di secondo piano, che dalla seconda metà del Duecento aveva annoverato ufficiali comunali e giudici tra i propri esponenti: nel 1293 il padre era stato coadiutore di Corso Donati capitano di giustizia a Bologna49. Nel 1325 Benamato non risultava autonomamente allirato e doveva quindi essere ancora compreso nel nucleo familiare del padre, a porta Fuia50: considerando la possibilità di collocare la sua nascita nei primi anni del secolo XIV, pare verosimile ipotizzare che fosse sensibilmente più giovane rispetto ai primi due giuristi impegnati nella stesura e revisione del costituto senese. A differenza di quanto abbiamo visto per il suo concittadino Ubaldo Pipini, Benamato risulta scarsamente attestato nel contesto politico pratese51; nel disegnare un suo pur esile profilo biografico e professionale, non pare comunque da trascurare come egli potesse vantare una notevole familiarità con l’ambiente orvietano e col più generale contesto umbro. Negli anni 1335-1336 – poco prima del suo biennio senese (1338-1339)52 – Benamato era stato maggior sindaco e giudice dei danni dati e giudice della colletta proprio a Orvieto53, ove sarebbe tornato tra il 1346 e il 1347 come vicario del rettore e difensore Guido Orsini54, per passare poi a Perugia, tra il 1348 e il 1349, in qualità di giudice del capitano del popolo55.
15Anche a un semplice esame delle vicende biografiche di Benamato e Nicola e del loro reiterato impegno nelle città di Siena e Orvieto, non sfugge il singolare intreccio tra i loro incarichi al servizio ora di un Comune ora dell’altro, quasi a disegnare una sorta di “staffetta” analoga a quella cui sembra alludere anche il proemio dello statuto senese:
Per sapientes viros dotatos scientie ac experientie, probitate tanto laborum fastigio sufficientes, ad hanc piam salubremque solicitudinem deputatos dominum Niccholam Amgeli de Urbeveteri, legum doctorem egregium, qui sub Christi felici nomine huic operi dedit initium, et dominum Benamatum domini Michaelis de Prato iuris peritum, qui cum Dei omnipotentis auxilio ad terminos perduxit optatos, enucleatum est dulce compendium claro et brevi volumine compilatum56.
I giuristi al lavoro
16Come già si sarà intuito, il nuovo costituto elaborato nel corso degli anni Trenta è qualcosa di ben diverso rispetto alle compilazioni statutarie anteriori: fu infatti composto da giuristi che intervennero in profondità sulla struttura e sul dettato della normativa sedimentata nel corso di più di un secolo. Questi riorganizzarono il corpus normativo modellando un nuovo testo statutario in sole quattro distinzioni precedute da un rubricario e costituite da un numero di capitula compreso tra 235 e 440, a loro volta raggruppati in tituli di argomento omogeneo così da consentire una trattazione sistematica delle diverse materie57. Anche il testo, redatto in forma oggettiva in terza persona, si distacca nettamente da quello degli statuti precedenti, che mostrano almeno in parte i segni della derivazione dagli antichi brevia espressi in prima persona per il giuramento degli ufficiali del Comune58.
17La prima distinzione contiene, come di frequente, le costituzioni imperiali e papali contro gli eretici (I. 1-4) e la normativa inerente alla protezione accordata dal Comune alla fabbrica della cattedrale (l’Opera di Santa Maria), al maggiore ospedale cittadino (l’Ospedale di Santa Maria) e alle altre istituzioni religiose della città e del contado (I. 5-45). Seguono numerosi capitula riguardanti il podestà e gli altri ufficiali comunali (I. 46-242), quindi altri concernenti argomenti specifici: diritti connessi alla cittadinanza (I. 243-258), alla fiscalità (I. 259-279), alle terre e castelli del contado, beni e diritti del Comune (I. 280-313, 363-364), ai detenuti (I. 314-332), all’esercito (I. 333-343), a pedaggi e trasporti (I. 344-358), allo Studium (I. 359-362), al diritto minerario (I. 365-385), a bagni e mercati (I. 386-416). La seconda distinzione – più breve delle altre – regolamenta il diritto civile. La terza distinzione, che si apre con una serie di capitula concernenti il divieto o il diritto di porto d’armi (III. 1-16), regolamenta l’ambito penale (III. 17-355), nonché l’attività delle compagnie militari subordinate al capitano del popolo (III. 356-412)59. La quarta distinzione concerne soprattutto l’attività di ufficiali cittadini, e in particolare di quelli derivanti dalle istituzioni del Popolo: la signoria collegiale dei Nove e gli ufficiali da questa direttamente dipendenti (IV. 1-86), il capitano del popolo (IV. 159-196), ma anche il capitano di guerra (IV. 87-97) e il maggior sindaco (IV. 291-319). Due gruppi considerevoli di capitula della quarta distinzione riguardano l’organizzazione del contado (IV. 98-144) e la manutenzione di strade, ponti e fonti, nonché delle porte urbiche (IV. 320-422). Altri gruppi di articoli riguardano argomenti diversi, quali la militia (IV. 145-158), i rapporti tra il Comune e le corporazioni di mestiere (IV. 197-204), la regolamentazione del commercio di bestiame, carne e pesce (IV. 205-258), la cosiddetta “Selva del Lago” presso Siena (IV. 259-282), la concia del cuoio (IV. 283-290), i messi del Comune (IV. 423-432), la prostituzione (IV. 433-440)60.
18Abbiamo già altrove ipotizzato che i revisori dello statuto avessero utilizzato più fonti normative vigenti, tra cui gli statuti redatti a cavallo dell’anno 1300 e successivamente aggiornati (ASSi, SS 17; ASSi, SS 18 o qualcosa di molto simile), la raccolta di provvisioni denominata «Primus liber ordinamentorum» avviata nel 1299 (ASSi, SS 15) e la raccolta normativa inerente all’ufficio del capitano del popolo elaborata nei primi decenni del Trecento; poterono inoltre consultare la lista dei casati esclusi dalla signoria collegiale dei Nove, elaborata nel più generale contesto della normativa antimagnatizia cittadina. Il nuovo costituto sembra quindi costituire una compiuta sintesi di testi normativi più antichi, prodotta per dare chiarezza alla formulazione delle norme e favorire così la certezza del diritto, come auspicato sin dal 1324 nella provvisione che aveva dato avvio ai lavori61.
Alcuni esempi d’intervento
19Possiamo a questo punto cercare di ricostruire i criteri che portarono alla composizione dei capitula del nuovo statuto a partire dalle più antiche compilazioni statutarie o dalle raccolte di ordinamenti.
20Per comprendere in cosa sia consistita l’opera di revisione del corpus normativo senese e la sua riorganizzazione nel nuovo costituto, esaminiamo ad esempio i capitula relativi alla tutela esercitata dal Comune cittadino sull’Opera di Santa Maria. Coloro i quali composero il nuovo testo statutario rifusero nel capitolo quinto della prima distinzione il testo dei capitoli 6 e 14 della prima distinzione dello statuto verosimilmente vigente62, nonché una parte di altri quattro capitula (corrispondenti a C 1310, I. 36 e I. 57-59) e il testo di una parziale riforma risalente al maggio 131663. Venne inoltre redatto ex novo il capitolo sesto, concernente l’elezione dell’ufficiale di vertice dell’Opera (operarius), e furono abrogati quattro altri capitoli della versione precedente (corrispondenti a C 1310, I. 13 e I. 60-62)64. In quest’occasione venne attuata la fusione e la sintesi di testi che in alcuni casi risalivano agli ultimi decenni del XIII secolo ed erano passati da una compilazione statutaria all’altra, sino al volgarizzamento del 1309-1310, praticamente senz’alcuna modifica65. Il procedimento inverso fu invece applicato per le norme concernenti l’Ospedale di Santa Maria. In questo caso, il testo che costituiva due capitoli del precedente statuto – 8 e 9 della prima distinzione66 – venne sintetizzato, ma suddiviso in sette nuovi capitoli (I. 19-23 e I. 25-26), ai quali nell’occasione ne vennero aggiunti altri quattro (I. 24, I. 27-28 e I. 30)67. Caso piuttosto raro è infine quello di norme inserite senza rilevanti modifiche nel nuovo testo statutario: così ad esempio per quelle approvate nell’aprile 1332 in merito alla suddivisione del contado in circoscrizioni giudiziarie sottoposte ad ufficiali del podestà di Siena68, norme che costituiscono i capitoli 49-54, 56-62 e 64-77 della prima distinzione69. Analogamente, per ciò che concerne il capitano del popolo, se numerose norme dovettero essere il frutto di una nuova elaborazione, alcune di quelle riguardanti le compagnie militari a lui subordinate, approvate negli anni Dieci del XIV secolo e introdotte nella raccolta di provisiones conservata presso la sua curia70, vennero inserite nel nuovo costituto senza alterazioni sostanziali a costituire la parte iniziale dei due tituli dedicati alla materia71.
21Consistenti appaiono gli interventi concernenti la materia civile, caratterizzata nella seconda distinzione dello statuto d’inizio Trecento da una struttura particolarmente farraginosa. Sembra invece possibile riscontrare un modello razionale nella seconda distinzione dello «Statuto del Buongoverno», la cui materia venne riorganizzata in trentatré tituli corrispondenti ad altrettanti argomenti di portata generale, dando così alla compilazione un andamento che ricorda quello della trattatistica giuridica coeva o, più in generale, del diritto giustinianeo («De iure reddendo in civilibus causis», «De feriis», «De libelli oblatione», «De procuratoribus», «De testibus», «De instrumentis», «De arbitris» ecc.)72.
22Spesso i titoli raccolgono e rifondono rubriche che nel modello avevano una collocazione sparsa, portando alla redazione di un testo quasi completamente nuovo, anche se non vengono alterati lo spirito e i contenuti delle norme presenti nella precedente statutaria cittadina. Un compiuto esempio di questo modo di procedere è rappresentato dal titolo «De tutoribus et curatoribus» (II. 144-160)73, composto a partire da un grosso nucleo di rubriche della seconda distinzione (corrispondenti a C 1310, II. 169-188) e da poche altre rubriche isolate (corrispondenti a C 1310, II. 10, 145, 152, 343, 348)74. La materia normativa presente in tali rubriche è stata riordinata e rifusa così da dare alla trattazione dell’argomento una maggiore consequenzialità, articolando il titulus in diciassette nuove rubriche che presentano un diverso ordine della materia, senza contraddizioni o ripetizioni. Seguendo una prassi tradizionale, in qualche caso è stato ripreso quasi alla lettera il testo di una rubrica precedente (II. 179> II. 144)75 o, talvolta, i testi di due omonime rubriche relative alla medesima materia sono stati riuniti e giustapposti a generarne una nuova (II. 184 e II. 188> II. 154)76. Ben più frequente è il caso di distinte rubriche fuse a generare un dettato più chiaro e semplificato (II. 178, 180> II. 145)77 in forma oggettiva – così da abbandonare la formulazione alla prima persona singolare, ricordo degli antichi brevia –, eliminando formule introduttive (Item statuimus et ordinamus) e ridondanze (non possit nec debeat> non possit; non teneat nec valeat> non valeat), mentre addirittura alcune rubriche sono state del tutto eliminate poiché il loro testo coincideva quasi completamente con quello di altre78.
23Una notevole componente d’innovazione s’individua in corrispondenza di un tema evidentemente avvertito come di forte attualità dopo l’emanazione della cost. Saepe, promulgata da Clemente V tra il 1312 e il 1314, ovvero di «quel processo sommario che si era venuto affacciando nella consuetudine comunale da oltre un secolo e che la Chiesa aveva sperimentato con particolare insistenza» abolendo il libello introduttivo della lite e la litis contestatio, limitando al massimo le eccezioni e gli appelli incidentali e riducendo all’essenziale il contraddittorio tra le parti79. Prevista in ben pochi casi dagli statuti di metà Duecento – soprattutto in relazione all’Opera della cattedrale, all’Ospedale di Santa Maria e agli altri loca religiosa80, nonché nel caso di liti tra consorti possessori di res communes81 – l’adozione del procedimento sommario dovette estendersi nel corso del secolo a una serie di altri casi indicati in rubriche sparse nella compilazione statutaria comunale, come riscontriamo ancora nel costituto volgarizzato del 1309-1310, per acquisire poi il carattere di categoria generale – in presenza di certi requisiti – nell’apposito titulus dello «Statuto del Buongoverno» (II. 85-103)82, seguito non a caso da quello su arbitri e arbitrati83.
Qualche confronto, in conclusione
24Pare adesso opportuno volgere per un momento lo sguardo verso un orizzonte più ampio, così da contestualizzare l’operazione di rifacimento statutario condotta in Siena e testé descritta.
25Dalla sistematica ricerca di Giuseppe Biscione sugli statuti fiorentini di età comunale emergono elementi che consentono di comparare il sistema di produzione statutaria senese due-trecentesco con quello vigente a Firenze, in definitiva non troppo dissimile, per quanto caratterizzato da elementi peculiari84. Pur in assenza di testimoni duecenteschi, anche nel caso fiorentino le delibere dei Consigli relative all’elezione delle commissioni di quattordici statutari (arbitri) e i riferimenti documentari al pagamento di quanti copiarono e decorarono gli esemplari oggi perduti consentono di tracciare un profilo relativamente continuo del sistema di produzione normativa in ambito comunale, sistema peraltro descritto da una rubrica (I. 53) dello statuto del capitano del popolo di Firenze del 1322, recante un testo da far risalire verosimilmente almeno alla seconda metà del Duecento85. Se fino al 1325 era prevista la possibilità di rivedere e adeguare annualmente la compilazione statutaria, come d’uso in molte altre città tra cui Siena, e successivamente assunse cadenza triennale la possibilità di valutare l’opportunità di una revisione, peraltro mai attuata, è negli anni del Duca d’Atene che si colloca il primo tentativo fiorentino di affidare la sistemazione e l’aggiornamento del testo statutario a una commissione di giuristi – i giudici Oddo da Cortona, Ugolino da Assisi e Corrado da Ascoli, coadiuvati dal notaio Lotto di Puccio – commissione attiva tra gli ultimi mesi del 1342 e la primavera del 134386.
26Consonanze più evidenti con l’esperienza senese presenta l’operazione portata avanti con successo dal Comune di Firenze nella prima metà degli anni Cinquanta. Tra il 12 e il 14 marzo 1351 il Consiglio del capitano e il Consiglio del podestà affidarono piena balia a Signori e Collegi in merito a una complessiva revisione e a una nuova compilazione degli statuti del Comune. Vennero addotte quali motivazioni le difficoltà derivanti in sede di giudizio dalla confusione e contraddittorietà delle norme, in difetto di aggiornamenti recenti degli statuti stessi – com’è noto, quelli introdotti dal Duca d’Atene erano stati cassati nell’agosto 1343 – e in presenza di ordinamenti non inseriti nella compilazione statutaria e addirittura non disponibili in publico, in quanto gli originali erano andati distrutti nell’incendio della Camera del Comune seguito alla cacciata di Gualtieri di Brienne. Così come era avvenuto a Siena nel 1324, venne stabilito che i priori fiorentini nominassero uno o più giudici forestieri con l’incarico di procedere entro otto mesi alla realizzazione di un complessivo riordinamento della materia statutaria sub competentibus divisionibus, libris, titulis et rubricis, senza tuttavia alterare la normativa esistente, sulla quale gli arbitri mantenevano evidentemente la possibilità d’intervenire87. Il primo giudice incaricato dell’opera, Giovanni Masci da Foligno, all’epoca collaterale del podestà, abbandonò ben presto l’impresa, sebbene ancora nell’ottobre 1352 gli venisse proposta un’elevata remunerazione, comprendente tra l’altro 50 fiorini d’oro mensili e un’adeguata abitazione, nonché la concessione della cittadinanza fiorentina per sé e i propri figli maschi. Maggior fortuna ebbero i priori con Tommaso di ser Puccio da Gubbio, giudice collaterale e vicario dell’esecutore degli ordinamenti di giustizia, incaricato nell’aprile 1353 e attivo dall’agosto di quell’anno alle stesse condizioni proposte a suo tempo a Giovanni Masci. Dopo oltre due anni di lavoro – agli iniziali otto mesi si aggiunsero tre proroghe semestrali – e grazie alla collaborazione dei fiorentini Lapo di messer Giovanni da Prato e ser Taddeo di Lapo da Firenze, anch’essi ricordati nel solenne proemio dell’opera, Tommaso fu in grado di consegnare ai committenti due codici contenenti rispettivamente lo statuto del podestà (30 agosto 1355) e lo statuto del capitano (30 settembre 1355), scritti in forma pubblica da un gruppo di notai di Reggio Emilia. Verosimilmente dopo un ultimo controllo del lavoro di Tommaso, nel novembre del 1355 i Consigli fiorentini poterono procedere al cospicuo stanziamento dei 300 fiorini necessari per la redazione degli ulteriori esemplari e del volgarizzamento, poi realizzato da ser Andrea Lancia88.
27L’operazione testé descritta trova evidenti punti di contatto con la ventennale impresa senese, ma, allargando ulteriormente lo sguardo, pare altresì collocarsi in quel panorama caratterizzato dalla «partecipazione dei doctores alla compilazione ed alla riforma degli statuti comunali», evidenziata opportunamente da Mario Sbriccoli e particolarmente intensa proprio dai decenni centrali del XIV secolo89. Pur con le necessarie cautele, dovute alla diversità dei contesti in cui maturò la collaborazione tra giuristi di fama e governi cittadini – oligarchici o monocratici che fossero –, potremmo inoltre avvicinare ai casi senese e fiorentino quelli di Bergamo e Milano, ove nel 1331 e nel 1352 Alberico da Rosciate e Signorolo degli Omodei, peraltro esponenti del gruppo dirigente cittadino, avrebbero partecipato in posizione eminente alla rielaborazione delle rispettive compilazioni statutarie, sia pur nell’ambito di ampie commissioni di cittadini del tipo di quelle presenti nella Siena (ma anche nella Firenze) duecentesca e dei primi decenni del Trecento90.
28In definitiva, il lungo processo compositivo che portò alla redazione dello «Statuto del Buongoverno» non pare in contrasto con quanto è possibile osservare in altri contesti italiani del tempo, lasciando intravedere una certa precocità dell’esperienza senese. Volendo infatti procedere in un ulteriore tentativo di comparazione, sul piano organizzativo il metodo di lavoro adottato in Siena tra il 1324 e il 1344 sembra ricordare non tanto quello seguito a Firenze nel corso degli anni Venti, quanto piuttosto quello fiorentino di metà Trecento; il lavoro sul testo, e soprattutto i suoi risultati, parrebbero invece da avvicinare a quello svolto sempre a Firenze, ma ad alcune generazioni di distanza, da Bartolomeo Volpi da Soncino e Paolo di Castro, impegnati ad compilandum statuta nova tra il 1415 e il 1416, secondo quanto ricostruito nei recenti studi di Lorenzo Tanzini91.
Notes de bas de page
1 Sull’ufficio dei Tredici emendatori del costituto del Comune di Siena si vedano i riferimenti, anche bibliografici, presenti in V. Capelli, A. Giorgi, “Gli statuti del Comune di Siena fino allo ‘Statuto del Buongoverno’ (secoli XIII-XIV)”, Mélanges de l’École française de Rome/Moyen Âge, 126/2, 2014, § 5-19, http://mefrm.revues.org/2283.
2 Si veda D. Quaglioni, “Legislazione statutaria e dottrina della legislazione: le ‘Quaestiones Statutorum’ di Alberico da Rosciate”, in Id., “Civilis sapientia”. Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra Medioevo ed Età moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno, Rimini, Maggioli, 1989, p. 35-75, in particolare p. 54-55, cui si rinvia anche per la citazione di D. Franceschi (a cura di), Oculus pastoralis pascens officia et continens radium dulcibus pomis suis, Torino, Accademia delle scienze, 1966, II, 6 (“De bampnis super maleficiis vel quasi”), p. 314.
3 Si veda V. Capelli, A. Giorgi, “Gli statuti del Comune di Siena”, art. cit., § 17-32. Sulla correctio legis intesa quale particolare forma di interpretatio si vedano i riferimenti, anche bibliografici, contenuti in D. Quaglioni, “Legislazione statutaria”, p. 60-61.
4 Ibid., p. 61-63; si veda anche V. Piergiovanni, “Statuti e riformagioni”, Atti della società ligure di storia patria, n. s. 29/2, 1989, Civiltà comunale: libro, scrittura, documento. Atti del convegno di studi (Genova 8-11 novembre 1988), p. 80-98, in particolare p. 86-87.
5 Si veda Archivio di Stato di Siena (d’ora in poi ASSi), Statuti di Siena (d’ora in poi SS) 8, fol. 202-218v (1324 maggio 25-28), in particolare fol. 214, su cui si veda V. Capelli, A. Giorgi, «Gli statuti del Comune di Siena», art. cit., § 18.
6 Sul concetto di interpretatio applicato alla riscrittura di statuti, oltre al classico M. Sbriccoli, L’interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell’età comunale, Milano, Giuffrè, 1969, si vedano le considerazioni svolte in G. Chittolini, “Statuti e autonomie urbane. Introduzione”, in G. Chittolini, D. Willoweit (a cura di), Statuti, città, territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna. Atti della XXX settimana di studio dell’Istituto storico italo-germanico (Trento, 11-15 settembre 1989), Bologna, Il Mulino, 1991, p. 7-45, in particolare p. 14-15; L. Tanzini, “Gli statuti fiorentini del 1409-1415: problemi di politica e diritto”, Reti Medievali Rivista, 3/2, 2002, http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/262/254, testo corrispondente alla nota 20 e Id., Statuti e legislazione a Firenze dal 1355 al 1415. Lo statuto cittadino del 1409, Firenze, Olschki, 2004, p. 6-7, con riferimento a D. Quaglioni, “Legislazione statutaria”, art. cit., p. 60-61 e, più in generale, a M. Sbriccoli, L’interpretazione dello statuto, op. cit., p. 85-147.
7 Si veda V. Capelli, A. Giorgi, “Gli statuti del Comune di Siena”, art. cit., § 18-22.
8 Tali interventi di semplificazione del testo normativo si riscontrano confrontando il dettato dello “Statuto del Buongoverno” (ASSi, Statuti di Siena 26, d’ora in poi SS 26) con quello del costituto in volgare del 1309-1310 (M. S. Elsheikh [a cura di], Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX, Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, 2002, d’ora in poi C 1310). A titolo di esempio, possiamo osservare il caso della rubrica I. 28 del detto costituto (“Che la podestà mandi cavalieri alle parti del monistero di Sancto Galgano per defensione d’esso monistero”, C 1310, I, p. 43), il cui testo nello “Statuto del Buongoverno” risulta privato di una corposa arenga relativa alla presenza di malfattori nel territorio di San Galgano e, unito a quello della rubrica I. 27 (“Di conservare et difendere el monistero di Sancto Galgano”, C 1310, I, p. 42-43), costituisce l’unica rubrica sui rapporti tra il Comune e il monastero (I. 34, «De conservando et defendendo monasterium Sancti Galgani», ASSi, SS 26, fol. 13); o anche il caso della rubrica I. 99 del costituto in volgare (“De la electione et vacatione de li notari de la Bicherna”, C 1310, I, p. 96-97), il cui testo, ripreso nella corrispondente rubrica dello “Statuto del Buongoverno” (I. 152, “De officio notariorum Biccherne rubrica”, ASSi, SS 26, fol. 42v-43), non presenta l’arenga iniziale relativa alla necessità che i notai della Biccherna siano più leali, esperti e sapienti di tutti gli altri notai al servizio del Comune di Siena.
9 M. Ascheri, R. Funari, “Il proemio dello statuto comunale del ‘Buon governo’ (1337-1339)”, Bullettino senese di storia patria, 96, 1989, p. 350-364.
10 Ad intelligentiam dictorum notandum, quod quadruplex est modus faciendi librum. Aliquis enim scribit aliena, nihil addendo vel mutando; et iste mere dicitur scriptor. Aliquis scribit aliena, addendo, sed non de suo; et iste compilator dicitur. Aliquis scribit et aliena et sua, sed aliena tamquam principalia, et sua tamquam annexa ad evidentiam; et iste dicitur commentator, non auctor. Aliquis scribit et sua et aliena, sed sua tamquam principalia, aliena tamquam annexa ad confirmationem; et talis debet dici auctor (Sancti Bonaventurae Commentaria in quatuor libros Sententiarum magistri Petri Lombardi, Proemii Quaestio IV, in Sancti Bonaventurae Opera omnia, I, Ad Claras Aquas, ex typographia Collegii Sancti Bonaventurae, 1882, in particolare p. 14-15, su cui A. J. Minnis, Medieval Theory of Authorship. Scolastic Literary Attitudes in the Later Middle Ages, London, Scolar Press, 1984, p. 10-12 e 94-103; si veda anche N. Hathaway, “Compilatio. From Plagiarism to Compiling”, Viator. Medieval and Renaissance Studies, 20, 1989, p. 19-44, in particolare p. 35-41, e, più in generale, M. Zimmermann (a cura di), Auctor et auctoritas. Invention et conformisme dans l’écriture médiévale, Paris, École des chartes, 2001. In tempi più recenti il rapporto dialettico tra la nozione di auctor (colui al quale pertiene l’auctoritas dell’opera e che è responsabile dei suoi contenuti) e quella di compilator (colui che ha “composto” l’opera, mettendo insieme e dando un ordine a materiali altrui, senza però apportare aggiunte personali) è stato nuovamente affrontato, anche alla luce di altre attestazioni (tra cui un passo del prologo dello Speculum maius di Vincenzo di Beauvais) in A. J. Minnis, “Nolens auctor sed compilator reputari. The Late-Medieval Discourse of Compilation”, in M. Chazan, G. Dahan (a cura di), La méthode critique au Moyen Âge, Turnhout, Brepols, 2006, p. 47-63, in particolare p. 47-49 e 58-61. Sull’uso del termine compilatio nel contesto delle opere canonistiche di XII secolo si vedano i riferimenti contenuti ivi, p. 53 e in L. Mayali, “Nulla contrarietas debet esse in jure”, in M. Chazan, G. Dahan (a cura di), La méthode critique, op. cit., p. 83-99.
11 Nel proemio dello statuto l’opera è definita nova compilatio statutorum, […] dulce compendium claro et brevi volumine compilatum (ASSi, SS 26, fol. 1rv, edito in M. Ascheri, R. Funari, “Il proemio dello statuto comunale”, art. cit., p. 352).
12 Ibid. (si veda infra il testo corrispondente alla nota 56).
13 Si vedano infra le note 15-16, 21 ss, 27 ss, 49 ss.
14 Su consilia resi da Nicola d’Angelo da Orvieto al Comune di Siena si vedano ASSi, Biccherna (d’ora in poi B) 183, fol. 61, 70 (1335 dicembre 23-31) e ASSi, B 186, fol. 60v (1336 dicembre 31); su altri consilia resi da Nicola e da Ubaldo Pipini si vedano rispettivamente V. Capelli, A. Giorgi, “Gli statuti del Comune di Siena”, art. cit., § 20, nota 65 e infra la nota 25.
15 Per la definizione di Nicola quale doctor legum intento a legere leges […] in iure civili e legum profexor si vedano L. Fumi, Codice diplomatico della città d’Orvieto, Firenze, Vieusseux, 1884, p. 799 e Sezione di Archivio di Stato di Orvieto, Archivio storico del Comune di Orvieto (d’ora in poi ASCO), Riformagioni 89/2, fol. 33-34v (1321 dicembre 8).
16 “Alberici a Rosate iureconsulti clarissimi commentariorum de statutis”, in Tractatus de statutis diversorum auctorum et juris consultorum in Europa praestantissimorum…, Francofurti, ex officina Wolffgangi Richteri, 1606, p. 1-333, in particolare p. 75-77, liber I, quaestio 141; si veda anche M. Bellomo, Quaestiones in iure civili disputatae. Didattica e prassi colta nel sistema del diritto comune fra Duecento e Trecento, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2008, p. 157, 288, 691, 739, 823 e 842. Di un consilium reso da Nicola di Angelo da Orvieto, il cui testo è conservato nel manoscritto quattrocentesco Biblioteca Apostolica Vaticana (d’ora in poi BAV), Vaticano Latino 8069 (su cui P.-É. Vigneaux, “Notice sur trois manuscrits inédits de la Vaticane”, Mélanges de l’École française de Rome, 2, 1882, p. 309-355, in particolare p. 309-326), fol. 322v, si dà notizia in A. Campitelli, F. Liotta, “Notizia del Ms. Vat. Lat. 8069”, Annali di storia del diritto, 5-6, 1961-1962, p. 387-406, in particolare p. 389 e 400, nonché in G. Dolezalek, Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht bis 1600, Frankfurt, Max Planck Institut, 1972, 4 voll.; un ulteriore “consilium domini Nicolae de Urbeveteri” è edito in Consilia sive mavis responsa, quaestiones et placita domini Federici Petrucii Senensis, Venetiis, apud Ioannem Antonium Bertanum, 1576, fol. 88v-89v, quaestio 193.
17 Si vedano i riferimenti contenuti in V. Capelli, A. Giorgi, “Gli statuti del Comune di Siena”, art. cit., § 20, nota 65.
18 Su Francesco di messer Guido da Montalcino si vedano G. Cecchini, G. Prunai (a cura di), Chartularium Studii Senensis, Siena, R. Università di Siena, 1942, p. 440, 442, 469 e 475; P. Nardi, L’insegnamento superiore a Siena nei secoli XI-XIV. Tentativi e realizzazioni dalle origini alla fondazione dello Studio generale, Milano, Giuffrè, 1996, p. 199, 201 e 203. Su Francesco di Buonaventura si vedano Chartularium, op. cit., p. 128, 308 e 359; M. Ascheri, “Analecta manoscritta consiliare (1285-1354)”, Bulletin of Medieval Canon Law, 15, 1985, p. 61-94, in particolare p. 62 e 67; P. Nardi, L’ insegnamento superiore a Siena, op. cit., p. 114, 154, 160-161 e 199.
19 Su Bindo degli Arzocchi si veda P. Maffei, “Un consilium della fine del Duecento in tema di acque (con notizie su Iacopo d’Arena, Riccardo Petroni ed altri consulenti)”, in M. Ascheri (a cura di), Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei, Padova, Antenore, 1991, p. 138 ss. Sul patrimonio di Andrea degli Arzocchi si veda ASSi, Estimo 116, fol. 163-181, 188-199v, 240-242v, nonché i riferimenti contenuti in G. Cherubini, Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla società italiana del basso medioevo, Firenze, La Nuova Italia, 1974, p. 248.
20 In particolare, Fredi di Ranieri dei Ponzi fu tra i provveditori di Biccherna negli anni 1328, 1339, 1342, 1351 (ASSi, B 159, fol. 1; ASSi, B 202, fol. 2, ASSi, B 203, fol. 2 e ASSi, B 204, fol. 1; ASSi, B 686, fol. 1; ASSi, B 228, fol. 3) e tra i consoli dei mercanti nel 1333 e 1334 (ASSi, Ms. A 99, fol. 80v-81), Niccolò di messer Stricca Marescotti fu provveditore di Biccherna nel 1327 e nel 1339 (ASSi, B 155, fol. 2 e ASSi, B 200, fol. 1), Andrea degli Arzocchi lo fu nel 1343, 1351 e 1353 (ASSi, B 211, fol. 1 e ASSi, B 212, fol. 2; ASSi, B 227, fol. 2; ASSi, Ms. A 87, p. 105) e Ambrogio di Vanni di Spinello Codennacci nel 1345 e nel 1349 (ASSi, B 216, fol. 181 e ASSi, B 224, fol. 1).
21 Ubaldo di ser Ghino discendeva da Gualfreduccio di Pipino, attestato nel 1211 assieme al fratello Greccio (capostipite dell’altro ramo familiare dei Pipini) e padre di messer Ranieri, avo di ser Ghino. La casa, la torre e la loggia dei Pipini sorgevano a confine con la chiesa di San Donato, dinanzi alla piazzetta nella quale si teneva il mercato del grano, chiamata già a metà Duecento platea filiorum Pipini. Sin dal XIII secolo alcuni degli immobili posseduti nell’area da membri della famiglia vennero utilizzati a più riprese dal Comune, per collocarvi la pesa pubblica del grano, farne la sede della curia delle cause civili o tenervi riunioni di organi collegiali, finché tra il 1284 e il 1290 la torre e le case dei Pipini vennero acquistate e destinate alla costruzione del Palazzo del Popolo, presso il quale nei primi decenni del Trecento era ancora attestata una logia Pipinorum, pochi anni prima che nel 1333 lo stesso Ubaldo cedesse al Comune tutti gli immobili circostanti la platea filiorum Pipini. Si vedano E. Fiumi, Demografia, movimento urbanistico e classi sociali in Prato dall’età comunale ai tempi moderni, Firenze, Olschki, 1968, p. 452-453; D. Melloni, “Cenni storici”, in R. Francovich et alii, I saggi archeologici nel Palazzo Pretorio in Prato 1976/1977, Firenze, Clusf, 1978, p. 17-22, in particolare p. 17-20; R. Fantappiè, “Nascita e sviluppo di Prato”, in F. Braudel (a cura di), Prato. Storia di una città, 1, G. Cherubini (a cura di), Ascesa e declino del centro medievale. Dal Mille al 1494, p. 79-299, in particolare p. 122, 153, 214-215, 226, 276, 281 e 298.
22 S. Raveggi, “Protagonisti e antagonisti nel libero Comune”, in F. Braudel (a cura di), Prato, op. cit., 1, p. 613-739, in particolare p. 708; E. Fiumi, Demografia, movimento urbanistico, op. cit., p. 65; sulla partecipazione di Ubaldo al collegio degli Otto si vedano Archivio di Stato di Prato, d’ora in poi ASPo, Comune, Diurni 72, fol. 605 (scrutinio con esito negativo, 1315 dicembre 24); ASPo, Comune, Diurni 75, fol. 13 (1329 gennaio-febbraio), 68 (1330 luglio-agosto); 76, fol. 86v-87 (1335 gennaio-febbraio); 77, fol. 74 (1339 luglio-agosto); sui ruoli fiscali di Ubaldo (1317-1325) si vedano E. Fiumi, Demografia, movimento urbanistico, op. cit., p. 59 e ASPo, Comune, Estimi 2856/2, fol. 27v (ringraziamo Sergio Raveggi per la cortese disponibilità e le segnalazioni documentarie forniteci); sulla permanenza in Siena di Ubaldo Pipini, attestato con una certa continuità tra il 1325 e il 1328, si veda V. Capelli, A. Giorgi, “Gli statuti del Comune di Siena”, art. cit., § 19, nota 60; per altre attestazioni di Ubaldo Pipini degli anni 1331-1335 si vedano Archivio di Stato di Firenze, d’ora in poi ASFi, Diplomatico, Prato, Misericordia e Dolce (ospedali) 1331 maggio 15 e ASFi, Notarile Antecosimiano 9503, fol. 68v, 69v (1335 gennaio), questi ultimi citati in M. Bicchierai, “La signoria dei conti Guidi in Valdarno. Osservazioni ed ipotesi”, in G. Pinto, P. Pirillo (a cura di), Lontano dalle città. Il Valdarno di Sopra nei secoli XII e XIII. Atti del convegno di studi (Montevarchi-Figline Valdarno, 9-11 novembre 2001), Roma, Viella, 2005, p. 83-116, in particolare p. 112-113.
23 Si vedano ASPo, Comune, Diurni 73, fol. 71 (1320 settembre 1°); 63/1, fol. 86 (1323 giugno 8), 93rv (1323 giugno 30); 74, fol. 250 (1323 agosto 9), 271 (1324 gennaio 27), 328v-329v (1325 giugno 8), 343 (1325 settembre 30), 347rv (1325 novembre 6), 421v-422 (1327 gennaio 12); 75, fol. 1rv (1328 luglio 31), 25 (1329 giugno 2); 76, fol. 19 (1332 aprile), 105rv (1335 settembre 19); 77, fol. 1rv (1335 dicembre 30), 17v-18 (1336 maggio 4), 24v-25 (1336 dicembre 6), 26rv (1336 dicembre 24), 54 (1339 settembre 15), 55rv (1339 ottobre 17), 80v-81v (1339 novembre 15, dicembre 11).
24 Si vedano ASPo, Comune, Diurni 63/1, fol. 97v (1323 luglio 20); 63/3, fol. 14v (1336 marzo 23), 24v (1336 giugno 12), 31 (1336 giugno 22), 41 (1336 settembre 11); 77, fol. 28rv (1337 gennaio 9); 63/4, fol. 3v (1337 gennaio 4), 19v (1337 giugno 18), 24 (1337 giugno 22), 31v (1337 agosto 21), 43v (1337 novembre 24), 44 (1337 novembre 29); ASPo, Comune, Atti di finanza 880/2, fol. 3 (1337 luglio); di un precoce coinvolgimento di Ubaldo in attività diplomatiche per conto del Comune di Prato si ha notizia anche in ASPo, Comune, Lettere 542, alla data [1319] maggio 11.
25 Si vedano ASPo, Comune, Diurni 63/2, fol. 25 (1325 febbraio 13); 63/3, fol. 29 (1336 giugno 14), 42 (1336 settembre 24), 47v (1336 ottobre 23); 63/4, fol. 24 (1337 giugno 22), 31v (1337 agosto 21), 35v-36 (1337 ottobre 13), 46 (1337 dicembre 6), 77v (1338 ottobre 2); 63/5, fol. 9v (1340 aprile 22); ASPo, Comune, Atti di finanza 880/2, fol. 3r (1337 luglio); ASPo, Comune. Atti giudiziari 501/9, fol. 11-13 (1340 agosto); ringraziamo Lorenzo Tanzini per la cortese disponibilità e la segnalazione documentaria fornitaci.
26 Sull’addobbamento del Bandinelli si vedano la “Cronaca senese attribuita ad Agnolo di Tura del Grasso detta la cronaca maggiore”, in A. Lisini, F. Iacometti (a cura di), Cronache senesi, Bologna, Zanichelli, 1931-1939, p. 442-452, in particolare p. 446, nonché i riferimenti presenti in F. Cardini, “L’argento e i sogni: cultura, immaginario, orizzonti mentali”, in Banchieri e mercanti di Siena, Siena, Monte dei Paschi di Siena, 1987, p. 291-375, in particolare p. 301-305 e Id., “Vita comunale e dignità cavalleresca a Siena”, in Id., L’acciar de’cavalieri. Studi sulla cavalleria nel mondo toscano e italico (secoli XII-XV), Firenze, Le Lettere, 1997, p. 135-150.
27 Il cospicuo patrimonio del padre di Nicola, Angelo di Alessandro, residente nel rione di San Giovenale, è descritto nel catasto orvietano del 1292 (ASCO, Catasti 399, fol. 318v-319, su cui si vedano i riferimenti presenti in G. Pardi, “Il catasto d’Orvieto dell’anno 1292”, Bollettino della Società umbra di storia patria, 2, 1896, p. 225-320, in particolare p. 240). Sulla presenza di Angelo di Alessandro nel quartiere dei SS. Giovanni e Giovenale a fine Duecento si vedano ASCO, Riformagioni 69, fol. 46v (1295 settembre 2); 71, fol. 20 (1298 marzo 29), 138 (1300 novembre-dicembre), mentre su quella di Nicola d’Angelo ed altri discendenti di Alessandro della Sala, sempre nel quartiere dei SS. Giovanni e Giovenale, nei primi decenni del Trecento, si vedano ASCO, Riformagioni 83/7, fol. 21v-22 (sere Cola et Vanes Angeli Alexandri de Sala ed heredes Çani Alexandri de Sala, 1315 luglio 16) e 54 (ser Cola et Vannes Angeli Alexandri de Sala, 1315 luglio); ASCO, Riformagioni 84/2, fol. 25v (heredes Angeli Alexandri, 1316 marzo 17); ASCO, Riformagioni 85, fol. 79v (heredes Angeli Alexandri, 1317 aprile 28). Sull’assoggettamento degli eredi di Alessandro della Sala all’imposta di un cavallo si veda ASCO, Riformagioni 85, fol. 86v (1317 aprile 29), mentre per l’imposizione nei loro confronti di una presta di 20 fiorini, tra le più alte del quartiere dei SS. Giovanni e Giovenale, si veda ASCO, Riformagioni 97/1, fol. 93 (1328 marzo 1°). Sull’inserimento nell’aprile 1333 di Nicola d’Angelo tra i 40 popolari che dovevano sedere nel Consiglio cittadino si veda ASCO, Riformagioni 103/1, fol. 119v-120v (1333 aprile 11).
28 Si veda in proposito D. Waley, Orvieto medievale, Roma, Multigrafica, 1985, p. 119-124.
29 Sulla vicenda di Poncello Orsini si veda ibid., p. 135-146.
30 L. Fumi, Codice diplomatico, op. cit., p. 799. Risale all’aprile 1320 un’esplicita attestazione del conferimento a Nicola d’Angelo dell’incarico di leggere diritto civile presso lo Studio orvietano, con salario annuo di 40 fiorini, da parte di una commissione di savi eletti dalla signoria collegiale dei Sette (ASCO, Riformagioni 88/1, fol. 95v-96, 1320 aprile 29, citato in L. Fumi, Codice diplomatico, op. cit., p. 781-782); alla fine dell’anno successivo, il Consiglio dei consoli delle arti e di Quaranta popolari approvò una petizione di Nicola d’Angelo, già presentata a Poncello Orsini e alla signoria dei Sette, in base alla quale–con esplicito riferimento a quanto stabilito in carta Populi civitatis predicte–il giurista orvietano si vedeva confermare l’incarico e il salario annuale di 40 fiorini (ASCO, Riformagioni 89/2, fol. 33-34v, 1321 dicembre 8, citata in L. Fumi, Codice diplomatico, op. cit., p. 782).
31 ASCO, Riformagioni 93/3, fol. 18v-27 (1325 settembre 27).
32 ASCO, Riformagioni 104, fol. 160rv (1334 maggio 18, Privatio et cassatio domini Nicole Angeli ab offitiis Comunis, occasione nella quale viene dichiarato gibellinus) e ASCO, Riformagioni 105, fol. 5rv (1334 giugno 2, Nicola d’Angelo è confinato ad Assisi); ASCO, Riformagioni 123/1, fol. 8v-10 (1343 gennaio 20, i familiari di Nicola d’Angelo e altri ribelli vengono assolti dalle accuse formulate a seguito di una sommossa dell’anno precedente); ASCO, Riformagioni 131, fol. 39v-40 (1346 marzo 20, Quod panni de lana et lino olim domini Nicole Angeli Alexandri nunc rebellis et pro rebellione condempnati […], premissis subastationibus publice faciendis in scalis palatii Populi, vendantur pro maiori pretio quo poterunt).
33 ASCO, Riformagioni 97/2, fol. 70rv (1328 dicembre 21, Nicola d’Angelo è tra i quattro giudici incaricati di esaminare i diritti del Comune di Orvieto nei confronti della città di Chiusi) e ASCO, Riformagioni 98/1, fol. 22v-24 (1329 febbraio 19, Nicola d’Angelo e i suoi fratelli vengono dichiarati guelfi); ASCO, Riformagioni 113/1, fol. 24rv (1338 aprile 26, Nicola d’Angelo e i suoi fratelli vengono dichiarati guelfi); ASCO, Riformagioni 128, fol. 2rv (1345 ottobre, Nicola d’Angelo è tra i sette savi che affiancano la signoria collegiale dei Sette, durante il capitanato di Agnolino Salimbeni) e ASCO, Riformagioni 129 fol. 6rv (1345 novembre 25, Nicola d’Angelo è tra i nove che correggono la Carta del popolo; si veda anche L. Fumi, Ephemerides Urbevetanae dal Codice Vaticano Urbinate 1745, Bologna, Zanichelli, 1903-1929, 2 vol., p. 12); ASCO, Riformagioni 135, fol. 6v-8bis (1348 marzo 12, Nicola d’Angelo è incaricato assieme al giudice Nicola di Meo e al notaio Tinoccio di Luzio di correggere leges municipales dicti Comunis et eas reducendum ad unum volumen, si veda anche L. Fumi, Ephemerides Urbevetanae, op. cit., p. 24).
34 Si veda supra la nota precedente, nonché L. Fumi, Codice diplomatico, op. cit., p. 464, e ASCO, Riformagioni 102, fol. 113rv (1332 maggio 18).
35 ASCO, Riformagioni 102/1, fol. 193rv (1332 luglio 14, i Sette deliberano di remunerare Nicola d’Angelo per il suo impegno in dictando et actando […] pacta et articulos tra il Comune di Orvieto e i signori di Vitozzo e Montemerano) e ASCO, Riformagioni 102/2, fol. 7-13 (1332 agosto 1°, Instrumentum submissionis dominorum de Bitotio); ASCO, Riformagioni 117, fol. 12v (1339 febbraio 6).
36 ASCO, Riformagioni 101, fol. 3v (1331 settembre 16, a Siena); ASCO, Riformagioni 103/2, fol. 20v, 22v-23 (1333 maggio 15-17, a Montefiascone), 74 (1333 luglio 29, a Foligno); ASCO, Riformagioni 114, fol. 18v (1338 agosto 16, a Perugia); ASCO, Riformagioni 115, fol. 12v-13 (1338 settembre 5, a Montefiascone); ASCO, Riformagioni 119/2, fol. 7 (1339 luglio 4, al capitano del Patrimonio), 31v-32 (1339 ottobre 27, a Perugia); ASCO, Riformagioni 120/2, fol. 3rv, 30v-31, 32rv (1340 aprile 21, luglio 17-27, al capitano del Patrimonio); ASCO, Riformagioni 121, fol. 17v (1341 ottobre 19, a Perugia), 32 (1341 novembre 4, a Montefiascone); ASCO, Riformagioni 122/1, fol. 87 (1342 maggio 15, al capitano del Patrimonio); ASCO, Riformagioni 127, fol. 45rv (1345 settembre 19, a Siena).
37 ASCO, Riformagioni 103/1, fol. 48v-49 (1333 febbraio 8, Consiglio dei Quaranta); ASCO, Riformagioni 122/1, fol. 101 (1342 giugno 30, Consiglio dei Quaranta), 107-127 (1342 luglioagosto, signoria dei Sette).
38 ASCO, Riformagioni 114, fol. 19v-20 (1338 agosto 16).
39 Si veda supra la nota 33.
40 Si veda supra la nota 32.
41 Si veda V. Capelli, A. Giorgi, “Gli statuti del Comune di Siena”, art. cit., § 20.
42 Per quanto, infatti, la norma elaborata dai Tredici emendatori del costituto di Siena nel maggio 1334 non vincolasse la signoria dei Nove ad attribuire l’incarico di revisione del testo statutario a un giurisperito forestiero che avesse già ricoperto un incarico di giudice collaterale al fianco di uno degli ufficiali del Comune (ASSi, SS 18, fol. 420-427v), non possiamo escludere la possibilità d’identificare Nicola d’Angelo col messer Nicola giudice collaterale del capitano di guerra nel secondo semestre del 1334, retribuito nel settembre per alcuni consilia (ASSi, B 181, fol. 26v, 1334 settembre 16). Del resto, era stato podestà di Siena nel primo semestre del 1334 l’orvietano Pietro conte di Montemarte (ASSi, Consiglio generale 674).
43 Si veda supra la nota 32.
44 Sull’impegno di Francesco Fortebracci da Montone in qualità di capitano di guerra del Comune di Siena e di Nicola d’Angelo quale suo giudice collaterale si vedano ASCO, Riformagioni 122/1, fol. 119v-120 (1342 agosto 17); ASSi, B 211, fol. 121v (1343 marzo 5), 135v (1343 aprile 7); ASSi, B 576, fol. 55, 61v, 65v, 71, 73 (1343 gennaio-giugno).
45 Si veda supra la nota 32.
46 Si vedano supra le note 33 e 37.
47 Si veda supra la nota 32.
48 Si veda supra la nota 33.
49 E. Fiumi, Demografia, op. cit., p. 302-303.
50 Ibid., p. 60.
51 Per un’attestazione del coinvolgimento di Benamato nell’attività del Comune pratese in qualità di tecnico del diritto si veda ASPo, Comune, Diurni 63/3, fol. 32v (domino Benamato iudici, qui mandato dominorum Octo et in servitium Comunis dictavit cartas finis represaliarum Pisanorum et Pratensium).
52 Prima di svolgere l’incarico di revisore statutario nel corso del 1339 (V. Capelli, A. Giorgi, “Gli statuti del Comune di Siena”, art. cit., § 20), Benamato era stato maggior sindaco del Comune di Siena nel secondo semestre del 1338 (ASSi, B 195, fol. 195v; ASSi, B 571, fol. 55v, 1338 luglio-dicembre; ASSi, B 405, fol. 132v, 1339 gennaio 13-febbraio 13).
53 ASCO, Riformagioni 107, fol. 63v (1335 settembre 17); ASCO, Riformagioni 110, fol. 42rv (1336 maggio 15); ASCO, Riformagioni 112, fol. 7rv (1337 giugno 29).
54 Sulla presenza di Benamato in Orvieto tra la fine del 1346 e il 1347, in qualità di vicario di Guido Orsini, si vedano ASCO, Riformagioni 132/2, fol. 47v (1346 dicembre 4); ASCO, Riformagioni 134/1, fol. 2 (1347 gennaio 1°), 15v-16 (1347 marzo 4), nonché Giuseppe Pardi, “Serie dei supremi magistrati e reggitori di Orvieto dal principio delle libertà comunali all’anno 1500”, Bollettino della Società umbra di storia patria, 1, 1895, p. 337-415, in particolare p. 392.
55 Si vedano i riferimenti contenuti in A. M. Sartore (a cura di), Le pergamene dell’ospedale di Santa Maria della Misericordia di Perugia dalle origini al 1400, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2005, n ° 486 (1348 giugno 24), 491 (1348 luglio 1 °), 540 (1349 aprile 25), 553 (1349 agosto 31), 555 (1349 settembre 19), 560 (1349 novembre 21), nonché in S. Raveggi, “Protagonisti e antagonisti”, art. cit., p. 721, con riferimento ad Archivio di Stato di Firenze, Notarile antecosimiano, 18780, fol. 11rv.
56 ASSi, SS 26, fol. 1rv, edito in M. Ascheri, R. Funari, “Il proemio dello statuto comunale”, art. cit., p. 352.
57 Si veda V. Capelli, A. Giorgi, “Gli statuti del Comune di Siena”, art. cit., § 18, 27 e 33.
58 Ibid., § 33.
59 Rispettivamente III. 1-16, III. 17-354 e III. 355-411 in D. Ciampoli, Il Capitano del popolo a Siena nel primo Trecento. Con il rubricario dello statuto del Comune di Siena del 1337, Siena, Consorzio universitario della Toscana meridionale, 1984, p. 88-103.
60 Rispettivamente IV. 1-85, IV. 86-96, IV. 97-143, IV. 144-157, IV. 158-195, IV. 196-203, IV. 204-257, IV. 258-281, IV. 282-289, IV. 290-318, IV. 319-421, IV. 422-431, IV. 432-439 in D. Ciampoli, Il Capitano del popolo, op. cit., p. 105-120.
61 V. Capelli, A. Giorgi, “Gli statuti del Comune di Siena”, art. cit., § 34.
62 Al tempo dell’elaborazione dello “Statuto del Buongoverno” le più recenti compilazioni statutarie in latino erano probabilmente quelle redatte a cavallo dell’anno 1300 e successivamente aggiornate (ASSi, SS 17 e ASSi, SS 18); sulla loro sostanziale corrispondenza col costituto volgarizzato nel 1309-1310, da noi utilizzato in sede di confronto testuale in quanto testimonianza più aggiornata della statutaria senese vigente all’epoca, si vedano le considerazioni espresse in Enzo Mecacci, “Dal frammento del 1231 al constituto volgarizzato del 1309-1310”, in E. Mecacci, M. Pierini (a cura di), Dagli statuti dei ghibellini al Constituto in volgare dei Nove con una riflessione sull’età contemporanea. Atti della giornata di studio (Siena, 20 aprile 2009), Siena, Accademia senese degli Intronati, 2009, p. 113-157, in particolare p. 145-146. Per le rubriche citate si vedano ASSi, SS 17, fol. 10, 13v; ASSi, SS 18, fol. 10, 13v, nonché C 1310, I, p. 27 e 37.
63 C 1310, I, p. 47-52 e 72-74 (ASSi, SS 17, fol. 16v-18v, 22v-23v e ASSi, SS 18, fol. 16v-18v, 24v-25v) e ASSi, SS 8, fol. 172rv, 1316 maggio (se ne veda un ulteriore esemplare con relativo volgarizzamento in ASSi, Opera metropolitana 37, doc. 2, fol. 1-2, edito in L’archivio dell’Opera della Metropolitana di Siena, inventario S. Moscadelli (a cura di), München, Bruckmann, 1995, doc. 13, p. 306-307 e in “Dokumente”, A. Giorgi, S. Moscadelli, M. Butzek, W. Loseries (a cura di), in P. A. Riedl, M. Seidel (a cura di), Die Kirchen von Siena, Band 3.1.1.2, Der Dom S. Maria Assunta. Architektur. Textband, München, Deutscher Kunstverlag, 2006, n ° 112, p. 766-768.
64 C 1310, I, p. 37 e 74-75 (ASSi, SS 17, fol. 13v, 23v e ASSi, SS 18, fol. 13v, 25v).
65 In particolare, le rubriche I. 6, 13-14 e 36 del costituto volgarizzato del 1309-1310 (C 1310, I, p. 27, 37 e 47-52) trovano corrispondenza in ASSi, SS 16, fol. 8v, 11 (aggiunte), 13v-15v (1286 settembre, con aggiunte a partire dall’anno successivo) e ASSi, SS 5, fol. 17v, 21v, 25-27v (1287 settembre, con aggiunte a partire dall’anno successivo), ove in aggiunte poste a c. 33 trovano corrispondenza anche le rubriche I. 58, 60 e 61 (C 1310, I, p. 73-74). Per la precedente normativa inerente all’Opera di Santa Maria, risalente in certi casi alla prima metà del Duecento, si vedano L. Zdekauer (a cura di), Il Constituto del Comune di Siena dell’anno 1262, Milano, Hoepli, 1897 (d’ora in poi C 1262), I. 2, 6-18, con corrispondenze in ASSi, SS 3, fol. 15-16r, nonché i riferimenti presenti in A. Giorgi, S. Moscadelli, Costruire una cattedrale. L’Opera di Santa Maria di Siena tra XII e XIV secolo, München, Deutscher Kunstverlag, 2005, p. 112 ss.
66 C 1310, I, p. 28-35.
67 Rimase distinto, ma inserito nello stesso titulus in forma più sintetica (I. 29), il capitolo relativo ai mulini dell’Ospedale posti in Valdorcia (già III. 152).
68 Si veda il testo della provvisione, approvata il 14 aprile 1332 dalla signoria dei Nove e dagli Ordini della città riuniti in Concistoro, in ASSi, SS 23, fol. 366-376v.
69 Rispetto alla provvisione del 1332, il testo dello «Statuto del Buongoverno» presenta in più i capitoli I. 55, I. 63 e I. 67, nonché una consistente aggiunta al capitolo I. 60.
70 Si veda in proposito il capitolo IV. 196: Quod capitula statutorum, ordinum et provisionum pertinentia ad officium domini capitanei populi sint in uno volumine ligato ad bancum curie dicti domini capitanei.
71 Si vedano, in particolare, i capitoli III. 358-366 (III. 357-365 in D. Ciampoli, Il Capitano del popolo, op. cit., p. 101-102) afferenti al titulus inerente alle compagnie cittadine e i capitoli III. 382, 384-393, 396-398, 400-401, 410 (III. 381, 383-392, 395-397, 399-400, 409 in D. Ciampoli, Il Capitano del popolo, op. cit., p. 102-103) afferenti al titulus relativo ai vicariati del territorio, da confrontare coi capitoli «De ordine sotietatum» approvati in Consiglio generale il 26 maggio 1310 (I-VI, IX-XII, XIV-XVI, XIX-XXII, XXIV) e il 19 aprile 1313 (XXV-XXVI, XXVIII-XXXIII), poi confluiti nella compilazione normativa conservata presso la curia del capitano del popolo (ASSi, Capitano del popolo 1, fol. 20-22v, 23v-29 e 32-33v).
72 ASSi, SS 26, fol. VI-VIIIv.
73 II. 143-159 in D. Ciampoli, Il Capitano del popolo, op. cit., p. 83-84.
74 C 1310, I, p. 419, 500, 502-504, 512-521, 598 e 600.
75 C 1310, I, p. 517-518 e ASSi, SS 26, fol. 113v (II. 143 in D. Ciampoli, Il Capitano del popolo, op. cit., p. 83).
76 C 1310, I, p. 519-521 e ASSi, SS 26, fol. 114v (II. 153 in D. Ciampoli, Il Capitano del popolo, op. cit., p. 84).
77 C 1310, I, p. 517-518 e ASSi, SS 26, fol. 113v (II. 144 in D. Ciampoli, Il Capitano del popolo, op. cit., p. 83).
78 Si veda ad esempio il caso delle rubriche corrispondenti a C 1310, II. 343 e II. 348, sostanzialmente coincidenti con le rubriche II. 176 e II. 170 dello stesso costituto.
79 Si vedano in proposito E. Cortese, Il diritto nella storia medievale, II. Il Basso Medioevo, Roma, Il cigno Galileo Galilei, 1995, p. 372 ss, con i relativi riferimenti bibliografici, tra cui principalmente G. Salvioli, Storia della procedura civile e criminale, Milano, Hoepli, 1927, p. 327-346; S. Kuttner, “The Date of the Constituion ‘Saepe’, the Vatican Manuscripts and the Roman Edition of the Clementines”, in Mélanges Eugène Tisserant, IV, Città del Vaticano, Biblioteca apostolica vaticana, 1964, p. 427-452 (rist. con retractationes in S. Kuttner, Medieval Councils, Decretals, and Collections of Canon Law, London, Variorum, 1980, no XIII), nonché O. Descamps, Aux origines de la procédure sommaire: Remarques sur la constitution Saepe contingit (Clem., V, 11, 2), in Der Einfluss der Kanonistik auf die Europäische Rechtskultur, Y. Mausen, O. Condorelli, F. Roumy, M. Schmoeckel (a cura di), Band 4, Prozessrecht, Köln-Weimar-Wien, Bölau Verlag, 2014, p. 45-63; M. Ascheri, “Il processo civile tra diritto comune e diritto locale: da questioni preliminari al caso della giustizia estense”, Quaderni storici, 34, 1999, p. 355-387.
80 C 1262, I. 18, p. 30, Et dabo seu delegabo Operi Sancte Marie de Senis et eius sindico vel procuratori unum iudicem, qui summatim et extra ordinem sine solempnitate iudiciorum et sine libello et petitione cognoscat de iudiciis factis dicte opere e ibid., I. 24, p. 32, con riferimento iudici delegato sive posito pro relictis et iudiciis factis locis religiosis summarie cognoscendo.
81 C 1262, II. 129, p. 245, con assoluta corrispondenza in C 1309, I, p. 523 (rubrica II. 194) e sostanziale ricezione nella prima parte di ASSi, SS 26, II. 94, fol 105r.
82 Si può osservare come il titulus De questionibus sumarie congnoscendis dello “Statuto del Buongoverno” sia stato composto concentrando rubriche precedentemente sparse all’interno del secondo libro, come ad esempio nei seguenti casi: II. 7 + II. 267+ II. 342> II. 85; II. 130> II. 86; II. 58> II. 87; II. 142> II. 88; II. 143> II. 89; V. 98> II. 90; II. 40+ II. 41> II. 91; II. 193> II. 92; II. 138> II. 93; II. 194+ II. 215+ II. 100> II. 94; II. 25+ II. 26 + II. 99> II. 95; II. 195+ II. 196+ II. 203+ III. 203> II. 96; III. 151> II. 97; II. 218> II. 99; II. 190+ II. 191+ II. 192> II. 100; IV. 50> II. 102; II. 339> II. 103.
83 Si veda ASSi, SS 26, II. 104-120, fol. 106v-109v, De arbitris.
84 Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica e ordinamenti, saggio archivistico e inventario, G. Biscione (a cura di), Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2009.
85 Ibid., p. 13-27; A. Zorzi, “Gli statuti di Firenze del 1322-1325: regimi politici e produzione normativa”, in R. Dondarini, G. M. Varanini, M. Venticelli (a cura di), Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo. Atti del convegno di studi (Ferrara, 5-7 ottobre 2000), Bologna, Pàtron, 2003, p. 123-141, http://www.storiadifirenze.org.
86 Ibid., p. 27 e 30-31.
87 Ibid., p. 31-35. Del mantenimento da parte degli arbitri delle loro tradizionali prerogative ci dice la permanenza della rubrica “De arbitris eligendis”, sia pur con lievi variazioni, nelle redazioni statutarie successive (L. Tanzini, “Tradizione e innovazione nella rubrica De origine iuris dello Statuto fiorentino del 1409”, Archivio Storico Italiano, 159, 2001, p. 765-796, in particolare p. 768 ss, http://www.storiadifirenze.org).
88 Statuti del Comune di Firenze, op. cit., p. 35-51.
89 M. Sbriccoli, L’interpretazione dello statuto, op. cit., p. 49-81, citazione a p. 56.
90 Si vedano i riferimenti presenti ibid., nonché in C. Storti Storchi, Diritto e istituzioni a Bergamo dal Comune alla signoria, Milano, Giuffrè, 1984, p. 371; ead., “Introduzione”, in G. Forgiarini (a cura di), Lo statuto di Bergamo del 1353, Spoleto, Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 1996, p. V-XXV, in particolare p. XXIII; D. Quaglioni, Legislazione statutaria, op. cit., p. 61-62; M. Blattmann, “Über die “Materialität” von Rechtstexten”, Frühmittelalterliche Studien, 28, 1994, p. 333-354, in particolare p. 344; N. Covini, s. v. “Omodei Signorolo senior”, in Dizionario biografico degli italiani, 79, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2013, p. 312-314; C. Storti, s. v. “Alberico da Rosciate”, in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. Nicola Miletti (a cura di), Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), I, A-Les, Bologna 2013, p. 20-23; G. P. Massetto, s. v. “Signorolo degli Omodei”, ibid., II, Lev-Z, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 1864-1865.
91 L. Tanzini, Gli statuti fiorentini del 1409-1415, op. cit., testo corrispondente alle note 9-31, citazione dal testo corrispondente alla nota 12; Id., Statuti e legislazione a Firenze dal 1355 al 1415, op. cit., p. 280-307, con specifici riferimenti al metodo di lavoro del Castrense alle p. 294-296, ove l’autore riporta annotazioni del giurista che giustificano alcune scelte da lui adottate nella rielaborazione del testo statutario. In particolare, si confronti tale prassi con quella testimoniata per Nicola d’Angelo da Orvieto da un’annotazione di lavoro entrata erroneamente nel testo della rubrica II. 221 (ASSi, SS 26, fol. 124; II. 220 in D. Ciampoli, Il Capitano del popolo, op. cit., p. 86): Nico. Hanc addictionem feci ne contradicat maxime proximo precedenti capitulo.
Auteurs
Docteur de recherche en sciences du texte et du livre manuscrit à l’université de Cassino et professeur d’humanités dans les écoles d’instruction secondaire. Elle a obtenu plusieurs subventions de recherches par les universités de Cassino, Sienne et Trente. Parmi ses travaux les plus récents, elle a publié plusieurs textes statutaires toscans : Statuto del Comune e del Popolo di Arezzo del 1337 (2009), Statuto del Comune di Cortona del 1325-1380 (2014), avec Simone Allegria et Gli statuti del Comune di Siena fino allo “Statuto del Buongoverno” (secoli XIII-XIV) (2014), avec Andrea Giorgi.
Professeur d’archivistique à l’université de Trente. Ses travaux les plus récents sont consacrés à l’histoire des archives et des documents au Moyen Âge et à l’époque moderne : Archivi e comunità tra Medioevo ed Età moderna (2009), La documentazione degli organi giudiziari nell’Italia tardo-medievale e moderna (2012), Il notariato nell’arco alpino. Produzione e conservazione delle carte notarili tra Medioevo ed Età moderna (2014), publiés avec Stefano Moscadelli et d’autres collègues ; il est aussi l’auteur de Gli statuti del Comune di Siena fino allo “Statuto del Buongoverno” (secoli XIII-XIV) (2014), avec Valeria Capelli.
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