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Struttura e caratteri generali degli statuti medievali dei Comuni della Repubblica di Siena

p. 103-129


Texte intégral

1La presente relazione vuol offrire un primo quadro d’insieme degli statuti medievali dei Comuni del territorio senese, parte di una ricerca più ampia, incentrata sui contenuti giuridici ricorrenti, a cui faremo qui soltanto un breve riferimento in ultimo.

Un cenno introduttivo sul territorio senese

2Anzitutto si rende necessaria una breve riflessione sulla natura del “territorio senese”, tra XIII e XV secolo, per le sue implicazioni anche sulla natura e la consistenza delle redazioni statutarie.

3Il territorio senese non costituiva un dominio omogeneo1, ma un insieme di situazioni diverse in cui, con una certa approssimazione presente nelle fonti stesse, possiamo distinguere: 1) le immediate adiacenze urbane di diretta giurisdizione cittadina (le c. d. Masse), caratterizzate da assenza di veri comuni e dunque da vuoto statutario; 2) il comitatus/contado, con comuni soggetti ad un definito sistema fiscale (tassa del contado, gabelle) e con una iurisdictio limitata, che di regola escludeva ad esempio i reati più gravi, l’appello, il sindacato del giusdicente; 3) un’area ulteriore (districtus/ distretto) formata da comuni legati a Siena da accordi particolari, detti capitoli2, con una iurisdictio più ampia e più consistenti prerogative esercitate in loco. Si tratta peraltro di aree non esattamente definite e distinte, non necessariamente concentriche e contigue, perché costituite, in realtà, da una rete di fedeltà stabilita in singoli rapporti bilaterali tra Comune di Siena e comuni soggetti, di contenuti vari e mutevoli nel tempo3.

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Carta 1 – Statuti medievali del territorio senese. Consistenza normativa e prerogative comunali.

4Sotto il profilo giuridico-istituzionale è una distinzione importante poiché alla privilegiata situazione di Comune “capitolato” si connetteva una più consistente potestas statuendi: con ogni evidenza sono questi comuni, che potremmo definire “federati” (legati da un foedus, anche se impar), quelli che ci hanno lasciato gli statuti più corposi, tendenzialmente strutturati per accogliere anche vari aspetti ignorati nelle redazioni statutarie del contado, come una normativa dettagliata sugli obblighi del Podestà, sul processo (talora anche in sede di appello), sui reati maggiori, sull’organizzazione del territorio, sui rapporti con soggetti esterni ed altro.

5Pensiamo a Comuni consistenti, con robuste normative e prerogative, come quelli di Massa Marittima, Chianciano, Sarteano, Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio, Grosseto e altri dell’area della Maremma, Lucignano in Val di Chiana e Montepulciano ai confini orientali.

Il quadro degli statuti superstiti

6In tutto sono giunti a noi circa 65 statuti comunali medievali del territorio senese, escludendo le copie del medesimo testo, le chartae libertatis, gli statuti di consorterie e altri statuti non riferibili a comuni. Si consideri però che il discrimine tra tali tipologie, nella prima fase duecentesca, è arduo da tracciare e qualcosa rimane in ultimo affidato alla discrezionalità dello storico.

7L’evoluzione, i mutamenti consistenti registrabili nei diversi periodi impongono ovviamente una contestualizzazione cronologica.

8Per il Duecento il primo testo pervenuto a noi che presenta almeno certi caratteri statutari embrionali è il breve di Montieri del 12194. Si tratta in assoluto del più antico statuto in volgare giunto a noi, fu redatto da uomini del luogo e scritto da un notaio su pergamena (oggi presso l’Archivio della Curia vescovile di Volterra), senza suddivisione in articoli. Dopo il giuramento di costituzione del Comune, di durata di 15 anni, in cui confluiscono varie «compagnie», il testo verte in gran parte sull’organizzazione comunale e sulle cariche, su obblighi giurati di aiuto reciproco, con qualche norma penale. Ne emerge un Comune arcaico, temporaneo, fondato su una coniuratio, che appena si distingue, in virtù di una maggiore generalità e territorialità, dalle associazioni consortili.

9Quello di Radicofani del 1255 è invece un frammento5, in latino su pergamena, di un testo più complesso di quello di Montieri (non suddiviso, ma con 68 capoversi), in cui si disciplinano le varie cariche comunali, reati, danni dati e altro.

10Per la seconda metà del Duecento, oltre a questo, ci sono giunti invece, integri o quasi, altri sei statuti, alcuni dei quali simili nella forma a chartae libertatis o consortili, come quello di Montepinzutolo del 12616, in latino su pergamena, in 81 rubriche non suddivise, quello di Montechiaro e Vico d’Arbia7, valido per due comunità, entrambe soggette al medesimo signore, suddiviso in 39 capitoli, che presenta un carattere pattizio tra comunità e signore e contiene soprattutto norme penali e sui danni dati.

11Il Breve societatis populi del castello di Montefollonico del 1266, anch’esso in latino su pergamena, in 15 capitoli, fu redatto al momento della soggezione del castello a Siena e, oltre agli obblighi giurati di fedeltà verso la Dominante, contiene norme per i membri del Comune (parimenti rafforzate da giuramento collettivo), soprattutto inerenti a doveri di aiuto reciproco e di mantenimento dell’ordine pubblico8.

12Testo assai diverso è lo statuto di Monteagutolo del 12809, in volgare, di 185 rubriche non divise in distinzioni e prive del tutto di sistematicità. Dopo 18 norme iniziali senesi («Ordinamenta super custodia possessionum civium senensium»), tratta della materia penale, del processo, della conservazione dei beni comunali, del commercio, delle festività, dei danni dati, dell’organizzazione comunale e dell’amministrazione locale.

13Con gli ultimi due testi del Duecento ci troviamo di fronte a statuti “maturi”, che presentano cioè caratteristiche di contenuto e di forma destinate a durare a lungo. Lo statuto di Chianciano del 128710, in latino, è formato da 339 capitoli. Nonostante essi non siano suddivisi, emerge una sequenza di materie a noi familiare: l’organizzazione comunale, il processo e il diritto civile, reati e processo penale, infine beni comunali (boschi, bandite etc.) e danni dati. Lo statuto di Tintinnano (Rocca d’Orcia) del 129711, parimenti in latino, è più ridotto, ma già diviso in 4 libri. Nondimeno vi è poco ordine espositivo, presenta una tecnica normativa non eccelsa, i reati sono molto casistici e sono confuse più fattispecie in una stessa rubrica.

14Per il Trecento si sono conservati una dozzina di statuti, tutti in volgare meno tre in latino. Tra questi ultimi spiccano per mole e complessità, poiché prodotti da centri consistenti, quelli di Massa Marittima e Montepulciano.

15Lo statuto di Massa del 1310, con aggiunte fino al 1328, ma redatto sulla base di precedenti statuti (perduti), si riferisce al periodo in cui la città era autonoma, prima delle capitolazioni di assoggettamento a Siena del 1335. Lo statuto, corposo (474 rubriche), oggi conservato all’Archivio di Stato di Firenze12, presenta la particolarità di contenere un’intera distinzione, la quarta (86 rubriche), dedicata ad un’importante e consistente normativa sull’attività mineraria (super arte ramerie et argenterie)13, mentre manca la normativa sui danni dati, verosimilmente contenuta in uno statuto a sé.

16Lo statuto di Montepulciano del 1337, di simile consistenza (anche qui siamo abbondantemente sopra le 400 rubriche), è descritto nel proemio come una semplificazione di statuti vecchi, divenuti caotici, ridondanti e contraddittori. Il testo si presenta più composito dei normali statuti del contado: le quattro distinzioni sono seguite da uno Statuto del sindaco degli appelli, uno Statuto delle gabelle, uno Statuto dei Cinque Difensori e Governatori della Terra e Comune di Montepulciano e da uno Statuto della Lira. Lo Statuto dei Cinque soprattutto richiama alla mente la sesta distinzione sui Nove dello statuto di Siena del 1310 ed invita certamente a considerare lo statuto di Montepulciano, nel contesto trecentesco, come un’esperienza intermedia tra quella delle città “sovrane” e quella degli ordinari comuni soggetti, ancorché capitolati (ogni paragone è escluso, ovviamente, con i comuni rurali del contado).

17Lo statuto di Montepulciano del 1337 ebbe riforme consistenti nel corso del Trecento, soprattutto nella parte riguardante l’organizzazione istituzionale, per il mutare di equilibri politici14.

18Assai consistenti sono anche gli statuti di Magliano del 1356 (232 rubriche)15, di Batignano del 1373 (340 rubriche)16, di Triana del 1351 (245 rubriche)17, Comune questo ancora soggetto ai conti Aldobrandeschi, di Belforte del 1382 (258 rubriche seguite però da molte aggiunte)18. Ad un livello di complessità un po’inferiore possono ascriversi gli statuti, tutti in volgare, dei comuni del contado di Trequanda del 136919, Monteriggioni del 138020, Sovicille 138321, Elci del 138322, pur tutti di un numero cospicuo di rubriche (tra 100 e 200). Più esigui, al confronto, ma nondimeno assai interessanti ed eleganti, sono i piccoli statuti di Chiarentana del 1314-1316 (signorile)23, di Pieve a Molli del 133824, entrambi in volgare.

19Lo statuto del feudo vescovile di Murlo del 1323 (originariamente in latino, è giunto a noi in copia volgarizzata del 1414), era applicato nei comuni di Murlo, Valerano, Montepertuso, Crevole, Resi e Casciano25. Nel proemio si afferma che esso fu redatto da statutari locali sulla base degli statuti più antichi dei vari comuni, con correzioni ed integrazioni.

20Del Quattrocento sono giunti a noi 40 statuti (non computando le copie e le volgarizzazioni del medesimo testo). Tra quelli più corposi ed interessanti, con una normativa molto ricca, menzione a sé merita quello di Massa Marittima del 1419 (501 rubrr., più altri statuti). Esso, in latino, in 4 distinzioni, disegna un’articolatissima organizzazione, peraltro diversa da quella dei coevi statuti di Montalcino e Grosseto e riprende invece molto dalla precedente redazione del Trecento26, pur priva della normativa sulla – ormai decaduta – attività mineraria.

21Segue, per consistenza la normativa statutaria di Sarteano del 1434 (434 rubrr.), più uno statuto del danno dato a sé (di 174 rubrr.), giuntoci in copia cinquecentesca27.

22Lo statuto di Montalcino del 1415 (248 rubrr., a cui si aggiunge uno statuto del danno dato a sé, di 177 rubriche, in copia più tarda) è frutto di un particolare legame con Siena, creato con la concessione della cittadinanza nel 1361. Nonostante l’ingerenza cittadina, descrive una struttura comunale articolata28. Lo statuto di Grosseto del 1421 (348 rubrr.) fu in parte esemplato su quello di Montalcino, come vedremo29.

23Se guardiamo all’ampiezza delle prerogative comunali (giurisdizione sui reati più gravi, sindacato in loco del Podestà, appelli, organizzazione interna del Comune), possono accostarsi a questi alcuni statuti di comuni della zona di confine meridionale amiatina: Piancastagnaio del 1416/1432 (340 rubrr.)30, Abbadia San Salvatore del 1434 (314 rubrr. più molte aggiunte)31 e Radicofani del 1441 (218 rubrr., più aggiunte ed uno statuto della Gabella a sé)32.

24Il resto, numeroso, degli statuti appare generalmente di buona consistenza ed articolazione, salvo poche eccezioni, anche in centri minori in cui potremmo aspettarci una normativa esigua, sia nei comuni capitolati che posti “a contado”.

25Ben più cospicuo è il numero delle redazioni di età moderna pervenuteci: presso l’Archivio di Stato di Siena si conservano 62 statuti del Cinquecento, 11 del Seicento, 2 del Settecento, più 32 copie, in genere settecentesche.

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Carta 2 – I comuni del Senese alla fine del Medioevo e gli statuti conservati.

26Le redazioni statutarie moderne spesso rappresentano rifacimenti, adattati ai tempi mutati, di statuti medievali ed in molti casi i loro proemi attestano esplicitamente la presenza di statuti più antichi che sono serviti da base per la nuova compilazione (più difficile rimane per noi valutare in che misura)33.

27A quelli dell’Archivio di Stato di Siena si devono aggiungere altri statuti, non molti, conservati presso l’Archivio di Stato di Firenze, presso Archivi storici comunali o altre sedi.

28Sicuramente, ad oggi è arduo tentare di stilare un elenco esaustivo degli statuti andati perduti: è da supporre un numero elevato per il Duecento e Trecento, minore per il Quattrocento, ridotto per l’età moderna. Spesso (ma non sempre), anzitutto, sono andate perdute le redazioni statutarie seguite da nuove redazioni più recenti, nella considerazione che si reputava ovvio disfarsi del vecchio codice per non creare confusione.

29Dai proemi degli statuti medievali pervenuti, sappiamo che esistevano statuti più antichi (di cui si è persa traccia) in ben 27 casi34, in altri 23 casi vi è incertezza, mentre in 7 casi sembrano da escludere35. Altre fonti, come il Caleffo Vecchio (fondamentale liber iurium del Comune senese) danno notizia di altri statuti perduti del Duecento e del Trecento36. A queste testimonianze vanno aggiunti gli statuti di età moderna che attestano la presenza di statuti più antichi.

30Ciò induce ad ipotizzare che già nel Trecento moltissimi dei comuni – quasi la totalità – che ci hanno lasciato redazioni più tarde già avessero il loro statuto, e in molti casi lo avessero sin dal Duecento.

La redazione degli statuti

31Nel territorio senese, in base agli statuti pervenuti, non emergono particolari momenti storici di più intensa produzione, semmai vediamo che comunità vicine talvolta si danno statuti a breve distanza di tempo. È il caso di Monteriggioni, Belforte, Sovicille ed Elci dal 1380 al 1383, di Castiglione d’Orcia, Radicofani e Monticchiello tra il 1440 ed il 1442, Celle e Fighine nel 1471 e Monteguidi e Casole nel 1492 (in tutti i casi senza somiglianze particolari).

32In via generale potremmo comunque indicare la prima metà del Quattrocento come un periodo particolarmente prolifico, legato a necessità di riassetto complessivo.

33Dai proemi possiamo affermare che gli statuti risultano frutto del lavoro di una commissione di statutari: uomini del posto, in numero variabile, designati e indirizzati dal Consiglio generale del Comune e, di regola, coadiuvati da un notaio, spesso il giusdicente stesso del luogo in carica. In caso di Comuni signorili al lavoro partecipava il signore o un suo rappresentante.

34Da una ricognizione complessiva dei nostri statuti comunali medievali emerge che circa nel 60% dei casi lo statuto fu redatto da una commissione di statutari locali coadiuvati da un notaio esterno, che nella metà circa delle situazioni sappiamo con certezza essere il Vicario-notaio che esercitava al momento la giurisdizione per conto di Siena. E se in circa il 22% dei casi non ricaviamo dallo statuto informazioni sulla sua redazione, solo nel 14% risulta una redazione congiunta tra soggetti locali ed esterni, mentre solo il 3%, cioè due statuti, risultano composti esclusivamente da soggetti esterni.

35Ricordiamo che, già nel Duecento, in genere ogni Comune aveva il proprio notaio, magari non a tempo pieno, incaricato della redazione e conservazione delle scritture, nonché della necessaria consulenza giuridica37. Ma è nel primo Trecento che si ebbe una svolta importante, quando la figura del Rettore fu sostituita da quella del Vicario, un notaio senese, designato in vario modo, talora di concerto con la comunità interessata, in carica per sei mesi e deputato all’amministrazione della giustizia mediante l’applicazione dello statuto del luogo. Come ha osservato Odile Redon, «il vicarius notarius prevale dopo il 1317 e soprattutto nel quarto decennio del secolo38», per divenire una figura chiave nel rapporto tra città e comunità39. Infatti il Vicario-notaio assommava ora le funzioni tecniche proprie del notariato e quelle che già erano del Rettore, rispetto al quale però poteva vantare una preparazione tecnica non richiesta in quello. I centri più consistenti continuarono ad essere retti da Podestà, tenuti ad avere nella propria familia anche un notaio, con funzioni anche vicarie.

36I notai, in rapido avvicendamento e spostamento da luogo a luogo (Volpe li paragonò a uccelli migratori), ebbero verosimilmente una grande importanza nel plasmare il diritto statutario dei comuni del territorio senese, proponendo modelli, suggerendo soluzioni altrove seguite, rappresentando istanze cittadine, mettendo il proprio bagaglio di conoscenza tecnica al servizio dei locali organi deliberanti.

37Il loro ruolo può comunque essere valutato meglio considerandolo entro il tema, più generale, delle “influenze esterne” sui contenuti giuridici dello statuto.

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Figura 1 – Redazione dello statuto.

Influenze esterne, “adozioni” e “copiaticci”

38Di sicuro rilievo è il versante, ancora in parte da esplorare, delle influenze, delle ispirazioni, talvolta di veri e propri corposi “prestiti” e letterali “copiaticci” da statuti di altre comunità, limitrofe o meno. Anche qui sappiamo che casi di “adozioni” furono diffusi ovunque, in altri contesti statali40 e pure nel nostro possiamo segnalare alcune situazioni.

39La prima che riscontriamo concerne il corposo statuto di Montepulciano del 1337. Esso in certe parti presenta molte similitudini, pur con varianti ed adattamenti, con lo statuto di Arezzo del 132741, tali da far ritenere senza molti margini di dubbio che i redattori avessero sotto mano, come fonte di ispirazione, il testo aretino. Tale parziale e selettiva adozione si deve probabilmente alla circostanza che in prima istanza il testo, come si sa dal proemio, fu elaborato da una commissione “tecnica” di due iudices e due notarii: tra essi Galeotto di Pagno (iudex) e Gregorio di Angelo, entrambi di Arezzo. Non è forse un caso che in quegli anni i Del Pecora, al tempo protagonisti in loco della vita comunale, fossero in contatto e tessessero rapporti con i Tarlati alla guida di Arezzo42.

40L’imitazione più eclatante riguarda però proprio due tra i maggiori Comuni del territorio senese, Montalcino e Grosseto. Lo statuto di Grosseto del 1421, in latino, ha senza dubbio avuto come modello, in alcune parti, lo statuto di Montalcino del 1415, in volgare. Oltre al proemio, l’ordine degli argomenti (pur con contenuti anche diversi), varie rubriche sparse della seconda distinzione sono molto simili, ma soprattutto gran parte della terza distinzione, dedicata alla materia penale, è uguale o molto simile. Più originale risulta invece–comprensibilmente–la prima distinzione, sull’organizzazione comunale e del tutto originali appaiono la quarta e la quinta, rispettivamente sui danni dati e sugli “straordinari”, contenenti norme modellate su esigenze locali peculiari.

41Le similitudini si devono molto probabilmente alla collaborazione con gli statutari grossetani del notaio Naddo di Pietro Naddi di Montalcino, che solo pochi anni prima aveva partecipato alla redazione dello statuto della sua città, insieme peraltro ad alcune persone di fiducia del Comune di Siena, al tempo interessato a sviluppare un più stretto rapporto con la città. Può darsi che l’impulso alla nuova redazione grossetana sia provenuto da Siena, con il consiglio di avvalersi dell’apprezzato esempio recente? O sono stati i Grossetani a chiedere consiglio e ispirazione al notaio Naddi? Certo è che non sembra trattarsi di una mera imposizione, perché soltanto in alcune parti si è avuta “adozione”. Ed anche in quelle si possono scorgere modifiche rilevanti, come nel caso in cui la pena di un anno si riduce ad un mese.

42Il caso dello statuto di Grosseto è ben rappresentativo dell’importanza della figura del notaio nella redazione dei testi statutari. Si può ipotizzare comunque che i notai non abbiano imposto, ma proposto soluzioni, magari adottate altrove, agli statutari dei vari comuni. Ed erano soluzioni, come nel caso grossetano, non necessariamente di comuni confinanti, ma di quelli presso cui il tecnico aveva prestato servizio nel corso del suo peregrinare, di sei mesi in sei mesi, attraverso il territorio senese. Peraltro a Grosseto, è tramite lo statuto montalcinese che si ha, dunque indirettamente, un influsso di certe norme penali senesi. Ciò pone in luce un limite dell’idea di “aree geografiche statutarie”, introducendo un fattore ulteriore di complessità.

43Inoltre, considerando la quantità notevole di statuti perduti, occorre riflettere sulla difficoltà di indicare “famiglie statutarie” o “filiazioni” in mancanza di molti – e probabilmente fondamentali – tasselli di un “mosaico” in buona parte oggi non più ricostruibile.

44A proposito delle “aree geografiche statutarie”, credo che nel territorio senese una sommaria, ampia, partizione geografica degli statuti, sulla base della ricorrenza di certe soluzioni giuridiche e della complessiva fisionomia istituzionale, possa indicarsi principalmente (per il Trecento e il Quattrocento) in relazione ad elementi di natura economico-produttiva-ambientale: cioè tra la zona “a contado”, mezzadrile, dove il drenaggio di risorse da parte della città finì con il disgregare le comunità, ed una zona più ampia, in cui gli interessi economici cittadini giungevano affievoliti o molto ridotti, che permise alle comunità di conservare un loro equilibrio, proprietà comunali consistenti, una piccola e media proprietà locale e, di conseguenza, un’organizzazione comunale articolata e vitale.

45Poi, certamente, all’interno di questa ampia zona, che coincide grossomodo con lo sfuggente “distretto”, si potranno indicare magari una zona amiatina, una maremmana, una delle colline metallifere, una sud-orientale (Val di Chiana, Val d’Orcia e zone limitrofe), ognuna con una propria caratterizzazione economico-sociale e di conseguenza giuridica. E ciò è possibile proprio perché il diritto statutario non fu un’imposizione, o un mero adattamento dello ius civile romano, ma fu effettivamente espressione, almeno in buona parte, di istanze e scelte locali.

46Ma vediamo altri casi di “imprestiti” o, se si preferisce, di “copiaticci”.

47Un caso limite è quello, già noto, di San Giovanni d’Asso del 1492, che, dopo aver smarrito il proprio, adottò totalmente lo statuto della vicina Lucignano d’Asso del 1417. E lo fece nel modo più radicale: prendendo copia del codice in pergamena, cancellando il nome «Lucignano» e riscrivendovi sopra (neppure ovunque) «San Giovanni d’Asso», non curando nemmeno di sostituire il nome del santo patrono ed altri riferimenti alla comunità di originaria pertinenza43.

48Dentro il territorio senese, ma un po’fuori del periodo considerato, è analoga la vicenda di Strove che nel 1566 “adotta” integralmente il piccolo statuto della confinante comunità di Abbadia a Isola del 150244. Siamo in piccole realtà rurali mezzadrili, con comuni esigui, poveri, inclusi da qualche secolo nel contado. Altro caso di imitazione riguarda lo statuto di Cana del 1486, quasi uguale a quello della limitrofa comunità di Roccalbegna del 1475, a sua volta “estratto dallo statuto vecchio”, come si legge nel proemio45. Evidenti similitudini emergono tra lo statuto di Foiano (in territorio fiorentino) edito nel 1541 sulla base di uno precedente del tardo Trecento e quello di Montepulciano del 1337 (dunque fonte ispiratrice?), come tra quello di S. Fiora del 1613 (ma risalente in parte almeno al Trecento) e quello di Triana (anch’esso centro aldobrandesco) del 1351.

49Si deve tuttavia riflettere come, nel caso di adozione parziale di rubriche o di una intera parte dello statuto, ma con varianti e modifiche volutamente apportate, si può ancora parlare di un diritto di espressione locale, frutto di scelte locali. La prassi spesso seguita, da quanto si può oggi supporre, è che il Comune abbia chiesto la collaborazione del notaio, ascoltandone e valutandone le proposte sulla base dei modelli da questo conosciuti, facendosi magari mostrare copie di altri statuti, con il beneplacito ovvio delle autorità senesi che già avevano approvato il testo precedente da cui “prendere ispirazione”. Ma si ha l’impressione che poi la scelta di cosa prendere e cosa lasciare, o cosa recepire trasformando, rimanesse agli uomini della comunità.

50Del resto non una prova di originalità si richiedeva agli statutari, quanto piuttosto di fornire un testo che effettivamente “funzionasse”, cioè rispondesse concretamente alle esigenze quotidiane. Perché non trarre allora ispirazione da testi di altre comunità simili per cultura, tradizioni, condizioni socio-economiche? Il fenomeno emulativo nella redazione normativa è proprio di ogni epoca, com’è noto: basti pensare ai debiti ingenti delle codificazioni civili pre-unitarie e italiana del 1865 verso quella napoleonica. Ma è la libertà della scelta che deve essere valutata: dove permane, si potrà parlare ancora di potestà normativa locale e di pluralismo giuridico.

Qualche breve notazione sulla lingua

51Nel Duecento, anche se non mancano testi in volgare (come già il breve di Montieri del 1219), prevale l’utilizzo del latino (6 statuti in latino contro 2 in volgare).

52Con il Trecento il quadro muta assai: nella prima metà del secolo abbiamo tre statuti in latino e due in volgare (considerando anche quello di Massa), mentre nella seconda ben otto statuti in volgare e nessuno in latino. La tendenza prosegue, accentuandosi, nel Quattrocento, dove contro 38 statuti in volgare solo 4 sono in latino.

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Figura 2 – Statuti medievali del territorio senese superstiti.

53Qualche statuto impone tassativamente l’uso del volgare per le future riforme e aggiunte da inserire. Nel frammento che ci è pervenuto dello statuto di Sinalunga del 144346, la rubrica finale “Che gli statuti si scrivano in volgare et nessuno statuto si possa fare se non si vence due volte in Consiglio” è molto significativa, ancorché insolita: “Non possano e’Priori, né debbano per alcuno modo, fare scrivare nel volume de’presenti statuti alcuno statuto che di nuovo si facesse se non in volgare, acciò che ciascuno el sappi leggiare.” Similmente dispone lo statuto di Gavorrano del 146547.

54L’uso del volgare negli statuti del territorio senese è un aspetto veramente degno di nota, insolito per la sua precocità e frequenza in tutto il contesto italiano, a cui contribuì verosimilmente anche l’esempio di Siena. Ricordiamo infatti che lo statuto di Siena del 1309-1310 è ritenuto in assoluto il primo statuto in volgare di una grande città: si trattò di una volgarizzazione di statuti precedenti (andati perduti). Nel vicino territorio fiorentino il volgare ha invece poche attestazioni nel Trecento e prevale solo dal primo Quattrocento, anche su invito di Firenze48.

55Ma, oltre all’esempio senese, non dimentichiamo che il carattere spiccatamente popolare, effettivamente partecipato, del governo dei nostri comuni, con rotazione frequente delle cariche e larghe assemblee, certamente suggeriva tale scelta linguistica e questa conferma, a sua volta, il carattere popolare. Nel territorio la redazione in volgare appare connessa anche alla prassi della periodica lettura pubblica dello statuto, spesso prevista dagli statuti di ogni epoca, come anche alla facoltà riconosciuta di una loro libera consultazione da parte dei cittadini49.

56A Montisi (1492)50 si impone “che’l detto Vicario sia tenuto per sacramento ciascuno anno et al tempo del suo offitio cioè del mese di gennaio et del mese di luglio, legiare et vulgariçare ogni capitolo del presente statuto in la sala del Comune in publico parlamento, sì che ciascuna persona chiaramente lo possa udire et intendare”. In altri casi ci si limita a prescrivere la lettura agli ufficiali, all’inizio della carica, delle parti che li riguardavano.

Le partizioni interne

57Tra gli statuti del Duecento del territorio senese pervenutici solo uno (Tintinnano del 1297) risulta suddiviso in distinzioni (quattro), mentre gli altri si presentano come testi continui (Montieri del 1219, Radicofani del 1255, Montefollonico del 1266) o, al più, divisi in rubriche (Montepinzutolo del 1261, Monteagutolo del 1280, Montechiaro del 1281, Chianciano del 1287).

58Le partizioni senesi, peraltro diverse negli statuti del 1262, 1310 e 1324-134451, ebbero (specie l’ultima) un certo influsso nel territorio, anche se nessuno statuto le ripete in toto. Del resto gli statuti senesi erano testi molto più complessi, con materie (come il governo del territorio soggetto o l’amministrazione complicata di una realtà urbana) non presenti negli statuti minori.

59Nel territorio è nel Trecento che aumenta l’articolazione e suddivisione interna degli statuti e la tendenza prosegue nel Quattrocento, in testi ormai del tutto pensati come stabili e duraturi (come quelli di Siena ultimati nel 1344 e di altre città italiane coeve).

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Figura 3 – Partizione in libri degli statuti.

60Nel Trecento solo due statuti non presentano suddivisione in distinzioni, uno è partito in 3 libri, cinque in 4 libri e cinque in 5 libri. Nel Quattrocento quattro non sono suddivisi, sette sono divisi in 3 libri, undici in 4 libri, quindici in 5 libri ed uno in 6 libri.

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Carta 3 – Statuti medievali del territorio senese. Numero di libri in cui sono repartiti gli statuti.

61Si può dire quindi che la soluzione più frequente è la suddivisione in 5 libri o distinzioni:

I) organizzazione comunale,
II) processo e diritto civile,
III) processo e diritto penale,
IV) danni dati,
V) “straordinari”, cioè insieme di norme varie, non rientranti nelle materie precedenti: categoria dunque residuale e indefinita, concernente ad esempio l’igiene e il decoro urbanistico, la manutenzione di vie, fonti ed altre infrastrutture, le attività commerciali e artigianali e altro.

62Nel Fiorentino prevale invece la divisione in 4 libri (organizzazione comunale, materia civilistica, poi quella civilistica, seguita dai danni dati uniti agli “straordinari”), mentre quella in 5 libri ricorre solo nelle aree periferiche. Nel Pisano e Volterrano spesso vi è una divisione in due libri e nel Quattrocento la maggioranza degli statuti (molti dei quali di piccoli centri rurali) è in libro unico52. Ma, nel Fiorentino come nel Senese, la successione consueta delle materie si riscontra spesso anche negli statuti non suddivisi in libri e rivela una logica pratica, operativa ad uso di chi ricopre cariche o deve amministrare la giustizia (quindi, ad esempio, interessato prima alle regole procedurali che alle sanzioni).

63Non manca, di regola, una certa confusione, nel senso che norme di un argomento si trovano collocate fuori della “sede naturale” e dunque si impone di regola una lettura dell’intero testo anche se si è interessati ad argomenti specifici di natura organizzativa, civilistica o penalistica.

64Negli statuti si possono distinguere norme precise, cioè inderogabili o meglio derogabili solo con deliberazioni a maggioranza particolarmente qualificata del Consiglio, e norme ordinarie53. Spesso troviamo norme del primo tipo, dotate di solidità maggiore, in materia di ordine pubblico, conservazione di beni comunali o, ancora, ammissione alla cittadinanza e altro. Al di là dell’oggetto specifico, si trattava di norme sentite, in un dato momento, come particolarmente importanti per la pacifica convivenza ed il bene comune, di cui si voleva garantire la sopravvivenza in futuro. Di livello inferiore e di carattere contingente erano i provvedimenti, pur mischiati nello statuto alle norme vere e proprie. Essi riguardavano situazioni, persone e necessità individuate (ad esempio, costruire un ponte, bandire un traditore etc.) e li troviamo numerosi negli statuti di Siena del 1310, riflesso di una convulsa vita cittadina, e in misura minore negli statuti del territorio: ad esempio se ne osservano vari negli statuti di Tintinnano del 1297 (nella III distinctio intitolata De viis et operibus faciendis). Più rari divengono negli statuti del Quattrocento, ormai pensati ab origine come testi “perpetui” e trovano magari posto – più modestamente – tra le raccolte di deliberazioni consiliari.

65Talvolta, come nel caso del complesso statuto di Montepulciano del 1337, come abbiamo visto, si trovano accorpati altri piccoli statuti minori. Altre volte troviamo la materia dei danni dati insieme a quella penalistica, a riprova della sua fluttuante collocazione teorica: è il caso ad esempio di Belforte del 1382, Sovicille del 1383, Roccatederighi del 1406, Montepescali del 1427, Montorsaio del 1432, Cana del 1486, Lucignano e San Giovanni d’Asso del 1492.

66Comuni consistenti come Montalcino (1415) e Sarteano (1434) decidevano invece di raccogliere, come molte grandi città, in uno statuto a sé la normativa del danno dato, di grande importanza e frequentemente compulsata in realtà agricole pre-industriali.

Alcuni contenuti tipici e caratterizzanti degli statuti

67Per concludere vorremmo accennare ad un tema, più specificamente storico-giuridico, che si lega ai motivi della redazione stessa degli statuti, al perché furono scritti. Non dimentichiamo che la loro esistenza non era scontata: il magistrato nei secoli XIII-XV poteva contare, oltre che sul diritto della Dominante, sui corposi testi della compilazione giustinianea, abbondantemente glossati e commentati dai giuristi (anche nello Studium senese).

68Dal punto di vista dei contenuti giuridici si possono cogliere negli statuti diversi tipi di “influenze”: dal diritto germanico, dal diritto romano, dagli statuti senesi e da quelli di altre comunità (caso questo già visto).

69Per quanto concerne l’influenza diretta del diritto cittadino, essa emerge, talvolta chiaramente come a Montalcino (specie nel penale) ma tutto sommato è limitata. Credo che si debba rivedere una vecchia opinione che vuole gli statuti delle comunità soggette uniformati a quelli senesi e dunque pressoché simili tra loro nei contenuti.

70Riguardo l’influsso germanico, non si riscontra una derivazione diretta dagli editti longobardi o dai capitolari franchi, quanto piuttosto si coglie qua e là l’influsso, talvolta netto, di concezioni “germanizzanti”, che traspaiono dietro consuetudini già diffuse nel periodo pre-comunale delle signorie territoriali tra X e XII secolo.

71Diversa, ma non meno complessa, è la questione dell’influenza del diritto romano. Anch’essa può risalire in parte a consuetudini alto-medievali, se non tardo-antiche (c. d. “diritto romano volgare”), sopravvissute dopo le invasioni grazie al principio di personalità del diritto, ma soprattutto, ovviamente, occorre considerare l’influsso della rinascita degli studi giuridici a partire dal XII secolo, dovuto all’opera dei Glossatori. Un influsso questo che, negli statuti dei comuni del territorio, può a sua volta giungere per via diretta da notai o altri cultori di diritto impegnati nella loro redazione o per via indiretta dal modello fornito dagli statuti di Siena, in cui l’influsso romanistico già è stato giudicato consistente dalla storiografia e destinato ad aumentare nel tempo.

72Così, anche negli statuti del territorio, come in quelli urbani, in vari istituti si può cogliere nitida l’influenza e l’impronta del diritto romano e poi della tradizione romanistica e questo elemento, più recente, più elaborato, più funzionale alle nuove esigenze economiche, è da ritenere prevalente sui retaggi germanici. Tuttavia non si può per questo giungere ad affermare che la normativa statutaria sia solo un adattamento di principi romani ad esigenze particolari. Ciò che apparentemente e formalmente sembra “romano” diviene spesso, ad un’analisi più attenta, anche dei dettagli attinenti al concreto funzionamento degli istituti, qualcosa di più complesso.

73Anche l’istituto principale del diritto civile, il dominium fondiario, finisce per essere qualcosa di ben diverso dall’istituto giustinianeo.

74Ritengo che, in proposito, si possa parlare sia di una parziale ricezione romanistica, ma che lo statuto inseriva a sua discrezione nell’ordinamento locale (dunque riaffermando l’identità comunale e la sua potestas statuendi), sia di un consapevole, voluto, allontanamento dal diritto romano, non sempre in sintonia con il carattere popolare dei nostri comuni.

75Vi fu dunque un rapporto complesso con il diritto romano. Se questo, già con il suo esempio, favorì la scrittura stessa di norme, fornì un linguaggio più adeguato e concetti generali, soluzioni e tecniche, un nuovo modello processuale, tuttavia sollecitò anche la redazione di statuti al fine di discostarsi da esso, non di rado assai diverso dalle radicate tradizioni consuetudinarie e perciò non sempre apprezzato dalla popolazione e in special modo da quelle rurali.

76Gli statuti di cui disponiamo presentano tra loro, in genere, molte diversità di forma, struttura, dimensioni e grado di elaborazione giuridica. Vi sottostanno tuttavia degli aspetti ricorrenti e caratterizzanti, ovunque presenti, che conferiscono loro una fisionomia giuridica particolare, che definiremmo popolare-comunitaria: un nucleo di contenuti giuridici da ritenersi, credo, tra i motivi stessi della fortuna statutaria. Cerchiamo in estrema sintesi di individuarli.

77- Partecipazione popolare ampia all’istituzione comunale (intesa sia come diritto che come dovere sanzionato). Ovunque emerge nei nostri comuni la concezione del Consiglio generale, o di quello più ampio altrimenti denominato, come l’organo più importante, la cui legittimazione risiedeva nell’essere il maggiore momento di espressione popolare: una legittimazione dal basso, che richiama direttamente l’idea di una collettività locale (pur in parte, ovviamente) sovrana. In molti statuti troviamo di regola demandate all’assemblea comunale più ampia le questioni più importanti e, quando esse si riservano invece a Consigli più ristretti, talvolta si sente il bisogno di sottolineare la validità delle deliberazioni equiparandole a quelle prese da tutto il popolo54. Spesso, invece, e soprattutto nei comuni più piccoli, il Consiglio di un uomo per casa mostra una chiara autorevolezza, sul piano pratico oltre che su quello teorico, poiché accompagnata dalle maggiori e più importanti potestà amministrative, normative e talvolta giudiziarie55. La partecipazione, più che consentita, era imposta dalla prassi (pressoché generale, pur con molte variazioni di dettaglio), di rinnovare frequentemente tutte le cariche comunali, imponendo un forte coinvolgimento collettivo nell’amministrazione del Comune, nonché nello svolgimento di molti compiti operativi. Vi erano infine, e soprattutto, ovunque obblighi precisi di collaborazione attiva con il Comune, cioè di dedicare tempo e lavoro a favore della comunità: turni di guardia, difesa armata e compiti di polizia, missioni presso altri Comuni, manutenzione di strade, pulizia delle vie urbane, e quant’altro venisse richiesto.

78- Ricerca di momenti di controllo e rendicontazione. Il c. d. sindacato è presente pressoché nella generalità dei nostri statuti ed implicava il controllo successivo dell’attività svolta dagli ufficiali comunali56. Esso poteva, in vari casi, in comuni di zone periferiche del territorio, non a contado ma legati da capitoli, riguardare lo stesso giusdicente senese, e assumeva perciò una peculiare valenza per la natura della carica soggetta, rappresentante il potere cittadino in loco57.

79- Speditezza nell’amministrazione della giustizia, con procedimenti sommari e arbitrati e alterazione del regime probatorio romano-canonico. I procedimenti sommari, già attestati nello statuto di Monteagutolo del 1280 (rubrr. 5-6), nel Trecento si moltiplicano e nel Quattrocento le rubriche statutarie dedicate ad essi divengono veramente numerose, spesso articolate e dettagliate. L’avversione per le lungaggini e le eccessive sofisticherie giudiziarie emerge netta in certi piccoli comuni che escludono addirittura avvocati e procuratori dal loro tribunale58. L’impostazione romanistica del processo non esclude rilevanti aspetti di altra matrice, come la “sfida ordalica” al giuramento decisorio presente in molti statuti59. Gli arbitrati condividono con le procedure sommarie il fine di ovviare alle farraginosità processuali e di ristabilire prontamente la pace sociale e se ne differenziano invece, in certi casi, per essere extra-giudiziali, basati sul consenso delle parti, anche se talvolta erano imposti dallo statuto. In genere, presso un po’tutti i comuni, gli statuti consentivano alle parti di sottrarsi alla giurisdizione ordinaria in una serie prefissata di materie: dalle liti tra parenti a quelle tra mercanti, tra artigiani etc. L’arbitrato trova nondimeno configurazioni diverse, ad iniziare da chi potesse chiederlo, dalla sua obbligatorietà o meno, dalla riferibilità o meno a casi specifici di lite. La quasi totalità degli statuti prevede espressamente la possibilità per la parte in giudizio di chiedere il consilium sapientis (consiglio di savio nel linguaggio volgare).

80- Tutela dei possedimenti privati in equilibrio con forme di utilizzo collettivo del territorio (usi civici). Se la proprietà privata era oggetto di speciale attenzione (vedi l’intero libro dedicato ai danni dati), ciò avveniva entro un quadro dei diritti reali diverso dal diritto romano, che garantiva almeno un certo accesso alle risorse naturali. Questo risulta evidente, ad esempio, dalla possibilità (variamente configurata, spesso con limitazioni) di precludere l’accesso nel fondo ad altri e, soprattutto, al bestiame altrui60. Simili norme si comprendono nel loro significato se si tiene presente che la proprietà del tempo non solo poteva scomporsi in un separato dominio del terreno coltivabile rispetto a quello del pascolo, ma soprattutto era spesso gravata da usi civici a favore della locale comunità, che ridimensionavano assai i poteri del proprietario fondiario. Persino una bandita di pascolo comunale poteva insistere per intero su suolo privato61.

81La caccia trovava una diversa disciplina da Comune a Comune, in rapporto alle diverse situazioni ambientali e demografiche ed alla diversa consistenza e qualità della fauna62.

82A riprova di come l’istituto della proprietà fondiaria in concreto si presentasse in modo diverso da Comune a Comune è l’aspetto, che oggi può apparire singolare, del distinto dominio degli alberi dal fondo in cui si trovavano. In vari nostri statuti troviamo norme, in linea con gli statuti senesi e il diritto romano, che imponevano la vendita degli alberi posti in fondo altrui, secondo il principio dell’accessione63. Ma in altri Comuni non era così e si garantiva, al contrario, il diritto del proprietario degli alberi64.

83Quasi in tutti gli statuti esaminati troviamo norme riguardanti la Lira, il registro immobiliare che fungeva da base per la tassazione diretta, ma, anche a questo proposito, con diversità frequenti e rilevanti. Soprattutto gli statuti prospettano situazioni diverse per l’evenienza che si riscontrassero beni non registrati alla Lira (con conseguente evasione fiscale): se talvolta si prevedeva solo una multa, in vari casi i beni non registrati venivano direttamente confiscati dal Comune. Gli statuti potevano stabilire persino termini diversi per l’usucapione degli immobili.

84- Particolarità nelle successioni. Nella materia delle successioni, è da segnalare una differenza dal diritto giustinianeo a proposito della successione della donna. Nei nostri statuti, come un po’ovunque in Italia, è assai frequente l’esclusione della donna che già avesse ricevuto la dote dalla successione in concorso con i fratelli maschi, pensata anche per garantire la continuità del patrimonio familiare65.

85- Prevalenza dei procedimenti inquisitori, ma con limiti e garanzie. Riguardo al processo penale, in conformità con una tendenza generale ben nota alla storiografia66, i nostri statuti mostrano, sin dal Duecento, la presenza crescente del modello inquisitorio, pur se non mancano talvolta di introdurre degli elementi di cautela e garanzia. Si contemplava comunque, in materia criminale, l’esperibilità delle tre vie dell’accusatio, della denunciatio e dell’inquisitio, secondo una formula che troviamo diffusa un po’ovunque negli statuti tardomedievali e moderni dei territori italiani. Molti statuti si preoccupano tuttavia di circoscrivere i poteri inquisitori del giudice senese, introducendo limiti e momenti di controllo da parte di uomini della comunità67. A queste cautele nei confronti del meccanismo inquisitorio si legano quelle sull’utilizzo della tortura giudiziaria per ottenere la confessione dei crimini più gravi, ovviamente nei Comuni che avevano giurisdizione in merito.

86- Separazione della disciplina dei danni dati dal penale. Una materia che negli statuti trova speciale risalto è quella del danno dato, riguardante i danneggiamenti alle colture ad opera dell’uomo o del bestiame. La sistemazione a sé, nettamente prevalente, trova giustificazione nelle peculiarità che connotavano la materia, posta in effetti in una sfumata zona di intersezione tra civile e penale. Spesso è previsto un procedimento articolato, come il penale, nei tre itinera (accusatio, inquisitio e denunciatio) ma da quello distinto. Qui risalta ancor più il carattere di sommarietà, si tratta di un giudizio libero da formalità eccessive, per condurre nel modo più breve e meno dispendioso alla conclusione della lite, con semplificazioni del regime probatorio (possibile anche, fino ad un certo limite, il giuramento del danneggiato) e presunzioni di responsabilità a carico dei vicini estranee al diritto comune.

87- Presenza di beni comunali spesso consistenti, bisognosi di regole a livello locale. Nella distinzione degli «straordinari» rientravano le norme sulla tutela e la regolamentazione dei beni comunali, spesso cospicui, soprattutto nei Comuni più distanti da Siena e di grande significato per l’economia e gli equilibri sociali locali. Tale normativa rispecchiava più di altre istanze peculiari, trova spazio in ogni statuto e presenta caratteri di maggiore originalità.

Conclusioni

88Il quadro che abbiamo cercare di delineare rimane piuttosto incerto per il Duecento, a causa della perdita di molti testi. Esso si fa invece più nitido e si stabilizza dalla metà del Trecento e ancor più nel Quattrocento e rende possibili analisi più distese e meno incomplete. Si conferma allora l’importanza – già indicata da Ascheri – della distinzione tra comuni “a contado” e comuni capitolati, anche dal punto di vista statutario: i testi più consistenti e ricchi appartengono tutti a comuni capitolati e rispecchiano prerogative comunali consistenti.

89Riguardo ai contenuti, possiamo affermare che gli statuti medievali del territorio senese ci consegnano un panorama vario e mutevole, tale da escludere un processo di uniformazione. Ciò è del tutto in sintonia con lo scenario complessivo degli statuti medievali dei comuni italiani68.

90Vi sono d’altronde anche evidenti similitudini e in certi casi vere “adozioni” o “copiaticci”, in cui probabilmente giocarono un ruolo fondamentale i notai al servizio presso i comuni, in rapido spostamento da un luogo all’altro al termine del breve periodo di carica. Vari indizi, come abbiamo visto, indicano che il loro apporto fu comunque soprattutto propositivo, rimanendo di regola alla comunità locale la scelta di cosa recepire da altre esperienze.

91Il precoce uso del volgare pone ancor più in risalto un carattere popolare di fondo del diritto statutario che, nonostante la veste formale romanistica, rivela in molti aspetti l’eco nitida di consuetudini locali anche di matrice longobarda. Abbiamo indicato nella stessa organizzazione comunale, nel processo sommario, nelle forme di utilizzo collettivo del territorio, nella disciplina dei danni dati, i caratteri tipici e salienti di questa esperienza giuridico-istituzionale, con vari elementi di difformità sia dal diritto romano che dal diritto senese.

92Un’esperienza giuridica che nasconde dunque, sotto l’apparente semplicità dei testi statutari, qualcosa di effettivamente complesso, variegato e poliedrico e per questo ancor oggi – nonostante la mole ormai ragguardevole di studi – essa rimane da valutare compiutamente anche sotto il profilo storico-giuridico.

Notes de bas de page

1 Sulla sua estensione e sui caratteri istituzionali cfr. M. Ascheri, Lo spazio storico di Siena, Siena, Silvana Editoriale, 2002. Il quadro delle acquisizioni territoriali nello specchio della documentazione ufficiale senese è stato sintetizzato e contestualizzato storiograficamente da P. Cammarosano, “Tradizione documentaria e storia cittadina. Introduzione al ‘Caleffo Vecchio’ del Comune di Siena”, in Il Caleffo Vecchio del Comune di Siena, V, Siena, Accademia senese degli Intronati, 1991, p. 5-81.

2 Sulla problematica distinzione tra “contado” e “distretto” già si sono soffermati, analizzando la situazione delle comunità della Val d’Orcia nel Quattrocento, M. Ascheri e D. Ciampoli, “Il distretto e il contado nella Repubblica di Siena: l’esempio della Val d’Orcia nel Quattrocento” in A. Cortonesi (a cura di), La Val d’Orcia nel medioevo e nei primi secoli dell’età moderna. Atti del Convegno internazionale di studi storici (Pienza 15-18 settembre 1988), Roma, Viella, 1990, p. 83-112. Per la genesi di questi concetti, con riferimento al Senese, cfr. G. De Vergottini, “I presupposti storici del rapporto di comitatinanza e la diplomatica comunale con particolare riguardo al territorio senese”, Bullettino senese di storia patria, III s., 12, 1953, p. 1-34.

3 Un quadro puntuale sui centri minori del Senese-Grossetano, con considerazioni sul loro grado di “autonomia”, è stato recentemente offerto da M. Ginatempo, “Le autonomie nella Toscana senese del basso medioevo”, in G. Pinto, L. Tanzini (a cura di), Poteri centrali e autonomie nella Toscana medievale e moderna, Atti del convegno di studi (Firenze 18-19 dicembre 2008), Firenze, Olschki, 2012, p. 107-133; R. Farinelli, M. Ginatempo, “I centri minori della Toscana senese e grossetana”, in G. Pinto, P. Pirillo (a cura di), I centri minori della Toscana nel Medioevo. Atti del convegno internazionale di studi, (Figline Valdarno, 23-24 ottobre 2009), Firenze, Olschki, 2013, p. 137-197, ulteriore bibliografia alle p. 191-197.

4 Edito, insieme ad altri brevia e documenti, da G. Volpe, “Montieri: costituzione politica, struttura sociale e attività economica d’una terra mineraria toscana nel XIII secolo”, Maremma. Bollettino della Società storica maremmana, 1, 1924, p. 117-123.

5 Pubblicato da R. Piattoli, “Lo statuto del Comune di Radicofani dell’anno 1255 (frammento)”, Bullettino senese di storia patria, 42, 1935, p. 48-65.

6 Si può leggere nell’edizione di I. Imberciadori, “Constitutum Montis Pinzutoli (Monticello Amiata sec. XIII)”, Bullettino senese di storia patria, 44, 1937, p. 3-34 (= in Amiata e Maremma tra il IX e il XX secolo. Per la storia della società rurale, Parma, La Nazionale tipografica, 1971, p. 39-71) e nella recente traduzione di O. Redon e N. Mechini, Un Comune medievale e le sue scritture. Da Montepinzutolo a Monticello Amiata, Cinigiano, Pro Loco Monticello Amiata, 1997, p. 29-35.

7 Si veda G. Prunai, “Il feudo capitolare di Montechiaro e di Vico d’Arbia ed il suo statuto del 1280”, Bullettino senese di storia patria, 50, 1943, p. 35-46, 69-87, 121-138.

8 Edito da S. de’Colli, “Il breve della ‘societas populi’ di Montefollonico”, Bullettino senese di storia patria, 56, 1949, p. 126-129 (introduzione dell’Autore alle p. 121-126).

9 Il codice, di 41 fogli in pergamena è conservato presso l’Archivio di Stato di Siena (d’ora in poi ASS), Statuti dello Stato, 67. Si può leggere nelle edizioni di F. L. Polidori, “Statuto del Comune di Montagutolo dell’Ardenghesca 1280-97”, in Statuti senesi scritti in volgare ne’secoli XIII e XIV, I, Bologna, Romagnoli, 1863, p. 1-66; S. Bellugi, Monteagutolo di Pari. Una comunità dell’Ardenghesca nel Medioevo, Pari, Associazione culturale Sette Colli, 2007, p. 59-118.

10 Il testo, già edito dal Fumi, si può oggi consultare in riproduzione fotografica, con traduzione e saggio introduttivo in M. Ascheri (ed.), Chianciano 1287. Uno statuto per la storia della comunità e del suo territorio, Roma, Viella, 1987.

11 Si veda l’edizione curata da D. Ciampoli e C. Laurenti, Gli statuti di Rocca d’Orcia-Tintinnano dai Salimbeni alla Repubblica di Siena (secoli XIII-XV), Siena, Betti, 2006, dopo quella più risalente di L. Zdekauer, “La carta libertatis e gli statuti della Rocca di Tentennano”, Bullettino senese di storia patria, 3 1896, p. 327-376.

12 Nel fondo Statuti delle Comunità autonome e soggette, 434.

13 Cfr. F. Bonaini (ed.), “Ordinamenta super arte fossarum rameriae et argenteriae civitatis Masse–Statuto delle miniere d’argento e di rame della Città di Massa”, Archivio storico italiano, 8, 1850, Appendice n. 27, p. 631-699. Si veda anche, per un ampio commento, la riproduzione fotografica e la traduzione, S. Baldinacci e G. Fabretti, L’arte della coltivazione del rame e dell’argento a Massa Marittima nel XIII secolo, Firenze, Cantini, 1989.

14 Il corpus delle riforme è stato edito da I. Calabresi, Montepulciano nel Trecento. Contributi per la storia giuridica e istituzionale. Edizione delle quattro riforme maggiori (1340 circa-1374) dello statuto del 1337, Siena, Consorzio universitario Toscana meridionale, 1987.

15 Conservato presso l’ASS, Statuti dello Stato, 61, di 96 fogli in pergamena, in volgare, è suddiviso in 5 distinzioni.

16 Di 112 fogli in pergamena, in volgare, è conservato presso l’ASS, Statuti dello Stato, 10 e si suddivide in 5 distinzioni.

17 Conservato oggi presso l’Archivio delle Pie disposizioni di Pienza, fu studiato, con edizione parziale in nota, da P. Piccolomini, Lo Statuto del castello della Triana (Monte Amiata), Siena, Lazzeri, 1905.

18 Si tratta di un codice elegante, di 116 fogli pergamenacei, in 3 distinzioni, con bei capilettera e preziosa legatura in legno e pelle, in formato in folio, conservato presso l’ASS, Statuti dello Stato, 12.

19 Il codice membranaceo, in volgare, in 5 distinzioni, è edito da Lucia Gatti in D. Ciampoli e P. Turrini (ed.), Statuti medievali e moderni del Comune di Trequanda (secoli XIV-XVIII), Siena, Cantagalli, 2002, p. 11-152.

20 Edito in G. Prunai (ed.), Statuti dei Comuni di Monastero S. Eugenio (1352), Monteriggioni (1380) e Sovicille (1383), Firenze, Olschki, 1961, p. 43-109.

21 Pubblicato dal Prunai nel libro appena citato alle p. 111-206.

22 In volgare, su 83 fogli membranacei, in 4 distinzioni, è conservato presso l’ASS, Pannocchieschi d’Elci, Statuti, 1.

23 Si veda M. Salem Elsheikh (ed.), In Val d’Orcia nel Trecento. Lo statuto signorile di Chiarentana, Siena, Il Leccio, 1990.

24 Trascritto in L. Banchi, Statuto del Comune della Pieve a Molli del contado di Siena volgarizzato circa l’anno MCCCXXXVIII, Siena, Mucci, 1866.

25 Edito da L. Mengozzi, Il Feudo del Vescovado di Siena, Siena, Tipografia Sordomuti, 1911 (ristampa anastatica Firenze, Pugliese, 1980), p. 185-254.

26 Cfr. B. Cillerai, R. Gambazza, M. Sozzi (ed.), Statuta Communis et Populi Civitatis Masse a. D. 1419. Il Comune e la città di Massa Marittima all’inizio del Quattrocento, Pitigliano, Laurum, 2007.

27 Scritto su 218 fogli in pergamena, in volgare, in 4 distinzioni, è conservato presso l’ASS, Statuti dello Stato, 130. Una quinta distinzione sui danni dati, di cui si fa menzione nel proemio, è confluita in uno statuto del danno dato a sé, in copia più tarda, di 91 fogli cartacei, conservata presso l’ASS, Statuti dello Stato, 131.

28 In volgare, in 3 distinzioni, è edito da D. Ciampoli, Montalcino medievale. Le regole di una comunità operosa. Lo Statuto del 1415, Milano, Giuffrè, 2012.

29 In latino, è edito da M. Mordini, Lo statuto del Comune di Grosseto del 1421, Grosseto, I Portici, 1995.

30 Il testo, in 5 distinzioni, ci è giunto in due versioni, una del 1416 in latino su 136 fogli in pergamena (ASS, Statuti dello Stato, 99), ed una in volgare, del 1432 (ASS, Statuti dello Stato, 100), di 85 fogli pergamenacei, quest’ultima pubblicata in A. Dani (ed.), Il Comune medievale di Piancastagnaio e i suoi statuti, Siena, Il Leccio, 1996.

31 Come quello della vicina Piancastagnaio ci è giunto in due versioni, una in latino ed una in volgare, entrambe edite in M. Ascheri e F. Mancuso (ed.), Abbadia San Salvatore. Una Comunità autonoma nella Repubblica di Siena, Siena, Il Leccio, 1994.

32 Di 113 fogli membranacei, in 4 distinzioni, è conservato presso l’ASS, Statuti dello Stato, 105.

33 Su problema dell’effettiva vigenza degli statuti nei tempi lunghi si vedano le considerazioni di G. Ortalli, “Tra normativa cittadina e diritto internazionale. Persistenze, intrecci e funzioni”, in G. Rossetti (a cura di), Legislazione e prassi istituzionale nell’Europa medievale: tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile. Secoli XI-XV, Napoli, Liguori, 2001, p. 13-27.

34 Si tratta di quelli di: Chianciano, Rocca d’Orcia (Tintinnano), Montepulciano, Belforte, Monteriggioni, Sovicille, Radicondoli, Murlo, Montalcino, Piancastagnaio, Massa, Grosseto, Montepescali, Gerfalco, Montorsaio, Sarteano, Abbadia San Salvatore, Radicofani, Monticchiello, Chiusure, Gavorrano, Chiusdino, Roccalbegna, Paganico, Casole, Lucignano d’Asso, Montisi.

35 Sono gli statuti duecenteschi di Monteagutolo di Pari, Montechiaro d’Arbia, Montepinzutolo, Radicofani, Montieri e Cerreto Ciampoli.

36 Il Caleffo Vecchio fa menzione di statuti perduti di Grosseto, Montalcino, Asciano, Belforte, Radicondoli, Mensano, Montepulciano, Chiusi, Massa, Selva, Campagnatico, Lucignano in Val di Chiana, Civitella, Monteguidi, Travale, Gerfalco, Perolla, Colonna.

37 O. Redon, Uomini e comunità del contado senese nel Duecento, Siena, Accademia senese degli Intronati, 1982, p. 192.

38 O. Redon, Lo spazio di una città. Siena e la Toscana meridionale (secoli XIII-XIV), Roma, Viella, 1999, p. 153.

39 In questo senso anche A. Barlucchi, Il contado senese all’epoca dei Nove. Asciano e il suo territorio tra Due e Trecento, Firenze, Olschki, 1997, p. 135-136.

40 Cfr. ad esempio, per la Lombardia, G. Chittolini, “A proposito di statuti e copiaticci, jus proprium e autonomia. Qualche nota sulle statuizioni delle comunità non urbane nel tardo medioevo lombardo”, Archivio storico ticinese, 32, 1995, p. 177 e ss.; per la Liguria, R. Savelli, “Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio”, in Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII), Genova, Regione Liguria, Società ligure di storia patria, 2003, p. 87-99.

41 G. Marri Camerani (ed.), Statuto di Arezzo (1327), Firenze, s. n., 1946. Su questo testo statutario e sugli altri prodotti ad Arezzo cfr. V. Capelli, “Gli Statuti del Comune di Arezzo nei secoli XIV e XV”, Mélanges de l’École française de Rome/Moyen Âge, 126/2, 2014, http://mefrm.revues.org/2085.

42 Cfr. I. Calabresi, Montepulciano nel Trecento, op. cit., p. 51.

43 F. Raffaelli (ed.), Uno statuto per due Comuni. Lucignano d’Asso e San Giovanni d’Asso, Siena, Amministrazione Provinciale di Siena, 1996.

44 Cfr. A. Dani (ed.), Lo statuto di Abbadia a Isola del 1502. Un Comune rurale e le sue istituzioni tra medioevo ed età moderna, Monteriggioni, Comune di Monteriggioni, 1994, p. 42.

45 Cfr. ASS, Statuti dello Stato, 24 (Cana) e 116 (Roccalbegna).

46 ASS, Statuti dello Stato, 9, fol. 43v.

47 F. Monaci, P. Simonetti (ed.), Gavorrano alla fine del Medioevo. Lo statuto del 1465, Arcidosso, Effigi, 2009, p. 176.

48 Cfr. L. Tanzini, Alle origini della Toscana moderna. Firenze e gli statuti delle comunità soggette tra XIV e XVI secolo, Firenze, Olschki, 2007, p. 75-76.

49 È il caso, già nel Duecento, di Montieri (1219), tre volte l’anno, di Montefollonico (1266), quattro volte l’anno e di Radicofani (1255), dove si stabilisce teneatur iudex totum statutum legere, ita quod omnis homo sit certus de hiis que in eo continentur.

50 L. Gatti (ed.), Statuto di Montisi del 1494, Introduzione di D. Ciampoli, Siena, Amministrazione Provinciale di Siena, 1994, rubr. 34, p. 55.

51 Lo statuto senese del 1262 era ripartito in 5 distinzioni: la prima riguardava in gran parte l’organizzazione dei pubblici uffici; la seconda il processo e il diritto civile; la terza lavori e manutenzioni in città e controllo del territorio; la quarta i limiti ai diritti dei privati, pedaggi, proprietà etc.; la quinta il diritto penale. Lo statuto del 1310 era in 6 distinzioni, poiché ne conteneva una ulteriore sui Nove e altri organi di governo. Lo statuto del 1324-1344 (secondo la nuova datazione di Andrea Giorgi) era in 4 distinzioni: la prima, come i precedenti statuti, sull’organizzazione comunale, il governo del territorio, rapporti con enti ecclesiastici e altro, la seconda sul processo e diritto civile, la terza sulla materia criminale e la quarta ancora sul governo e gli uffici, sui Nove e vari aspetti “straordinari”.

52 Cfr. L. Tanzini, Alle origini della Toscana moderna, op. cit., p. 76, 79, 114.

53 Sul tema si vedano le considerazioni di S. Caprioli, “Una città nello specchio delle sue norme. Perugia milleduecentosettantanove” in Statuti del Comune di Perugia, II, Perugia, Deputazione di Storia patria per l’Umbria, 1996, p. 266-270.

54 Cfr. A. Dani, I Comuni dello Stato di Siena e le loro assemblee (secoli XIV-XVIII). I caratteri di una cultura giuridico-politica, Siena, Cantagalli, 1998, p. 48-49.

55 Per i riferimenti documentali e bibliografici sia consentito rinviare allo scritto citato nella nota precente.

56 Sull’argomento si veda V. Crescenzi, «Il sindacato degli ufficiali nei Comuni medievali italiani» in L’educazione giuridica, IV: Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi, tomo I: Profili storici. La tradizione italiana, Perugia, Libreria Universitaria, 1981, p. 389-396.

57 Questo accadeva, in base ai rispettivi statuti, a Chianciano, Montepulciano, Massa Marittima, Piancastagnaio, Sarteano, Abbadia San Salvatore, Casole, Castiglionecello del Trinoro e Celle sul Rigo.

58 Nei comuni maremmani di Batignano (1373: ASS, Statuti dello Stato, 10, fol. 32v), Roccalbegna (1475: ASS, Statuti dello Stato, 116, I dist., rubr. 3) e, a quest’ultimo ispirato, Cana (1486: ASS, Statuti dello Stato, 24; fol. 1v) non erano ammessi procuratori di sorta in giudizio. Nella citata rubrica di Roccalbegna si legge: “Et se alcuna persona avarà quistione nella corte del Comuno della Rocca Albegna con alcuna persona, non possa né debba menare alcuno notaio per suo procuratore, et sel menasse sia tenuto el Vicario per sacramento el decto procuratore none udire né intendare, né scrivar cosa che egli dica. Et simile s’intenda che non possa menare procuratore alcuno che non sia sotto posto al Comuno della Rocca Albegna. Et tutto ciò che per loro detto, proposto o procurato fusse, non vaglia, né tenga per alcuno modo”.

59 A riprova del carattere quasi “ordalico” della pratica, essa è chiamata lecta, cioè sfida, nello statuto di Chianciano del 1287 (Ascheri, Chianciano 1287… op. cit., rubr. 47): se qualcuno, avendo una causa presso il Podestà, in presenza di un contratto, avesse lanciato all’avversario una lecta commune dicendo si vis iurare quod non sit veritas quod affirmo absolvaris in omnibus, alioquin iurabo taliter esse verum, si sarebbe dovuto seguire dal Podestà l’esito del giuramento. Il giusdicente si limitava ad accertare l’esito della sfida ed a far eseguire il verdetto. Da notare è che, nello stesso Comune, oltre due secoli e mezzo dopo, gli statuti del 1544 mantengono la sfida al giuramento perché gran rimedio per la espeditione delle cause: cfr. A. Dani, A. Rondoni (ed.), Chianciano e i suoi statuti in età moderna. Una comunità federata dello Stato di Siena, Siena, Il Leccio, 2014, II dist., rubr. 16.

60 A Belforte (1382: ASS, Statuti dello Stato, 12; fol. 44r) il proprietario poteva far bandire il suo fondo con licenza dei Priori, purché in esso vi fossero almeno quattro alberi domestici, oppure polloneti, cioè piantate di alberi giovani (che sarebbero state irrimediabilmente danneggiate dal bestiame). A Fighine (1472: ASS, Statuti dello Stato, 53, fol. 29r) lo statuto proibiva di bandire fondi incolti e selvatici, ed accordava invece la tutela del bando tassativamente solo a vigne, prati e chiuse. Anche dallo statuto di Montemerano del 1489 (ASS, Statuti dello Stato, 81, fol. 47v, 50v) si evince che i fondi potevano essere banditi solo se ospitavano colture da difendere, altrimenti prevaleva il diritto collettivo di pascolo.

61 Su questi aspetti devo rinviare, anche per indicazioni bibliografiche, al mio Usi civici nello Stato di Siena di età medicea, Prefazione di D. Quaglioni, Bologna, Monduzzi, 2003, passim.

62 Cfr. A. Dani, “Caccia e pesca tra diritto comune e diritto locale”, Rivista di storia del diritto italiano, 71, 1998, p. 237-271.

63 Ad esempio una rubrica dello statuto di Sarteano (1434: ASS, Statuti dello Stato, 130, IV dist., rubr. 18) disponeva: Acciò che le cose che ingiustamente occupano li beni del vicino non possino in alcun modo generare scandalo, providdero et ordinarono che chiunche havesse alcun arbore nella cosa d’altri, sia constretto a petizione del padrone della cosa venderglielo per prezzo condecente.

64 Lo statuto di Murlo (1323; Mengozzi, Il Feudo del Vescovado, op. cit., rubr. 96), nella rubrica Di coloro che damnificano li albori d’altrui, le quali albori sono de la possessione sua, et de la pena, stabiliva: che se alcuno avrà arboro in terra altrui, colui di cui è la terra o possessione o vero altri per lui, non possa dapnificare malitiosamente in radici o vero in rami, sotto la pena di V soldi per ciascuna radice et per ciascuno ramo; e mendi il danno a chi l’à ricevuto. A Batignano (1373: ASS, Statuti dello Stato, 10, fol. 53v) una rubrica prescriveva chome non si possa vetare lo arbore proprio: Anco statuto et ordinato è che se alcuna persona avesse ulivo o altro arbore nel terreno altrui et il signore del terreno il volesse vetare, non possa et se vetasse non vaglia et non si intenda essere tenuto a pena.

65 Tra i contributi più recenti sul tema, ben noto da tempo alla storiografia, cfr. P. Lanaro, G. M. Varanini, “Funzioni economiche della dote nell’Italia centro-settentrionale (tardo medioevo/inizi età moderna)”, in S. Cavaciocchi (a cura di), La famiglia nell’economia europea. Secc. XIII-XVIII, Firenze, Firenze University Press, 2009, p. 81-102; E. Brizio, “La dote nella normativa statutaria e nella pratica testamentaria senese (fine sec. XII-metà sec. XIV)”, Bullettino senese di storia patria, 111, 2004, p. 9-39.

66 Cfr. M. Sbriccoli, “‘Vidi communiter observari’. L’emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII”, Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 27, 1998, p. 231-268; A. Zorzi, “Negoziazione penale, legittimazione giuridica e poteri urbani nell’Italia comunale”, in M. Bellabarba, G. Schwerhoff e A. Zorzi (a cura di), Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna, Bologna, Il Mulino, 2001, p. 13-34; M. Vallerani, La giustizia pubblica medievale, Bologna, Il Mulino, 2005.

67 Ad esempio, a Belforte (1382: ASS, Statuti dello Stato, 12; fol. 25v) il Vicario poteva formare inquisitioni con volontà e consentimento del Consiglio minore del detto Comune; a Gerfalco (1429; ASS, Statuti dello Stato, 55, III dist., rubr. 31) le inquisizioni del Vicario potevano aver luogo solo su richiesta del danneggiato. A Castiglione d’Orcia (1440: ASS, Statuti dello Stato, 33, III dist., rubr. 4) il Consiglio comunale aveva il potere di sospendere le inquisizioni del Vicario. A Montisi (1494: Gatti, Statuto di Montisi, op. cit., rubr. 27) il Vicario poteva inquisire solo su richiesta del Messo o del Campaio del Comune.

68 Cfr. V. Piergiovanni, “Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine”, in S. Bulgarelli (a cura di), Gli statuti dei Comuni e delle Corporazioni in Italia sei secoli XIII-XVI, Roma, Biblioteca del Senato, 1995, p. 18.

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