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Ut in summa quiete persistant

Redazioni statutarie e produzione normativa a Cingoli tra XIV e XV secolo

p. 41-57


Texte intégral

1Cingoli è oggi un piccolo comune italiano ubicato proprio al centro della regione Marche, e può essere considerato emblematico, nell’età medievale, di una realtà regionale caratterizzata da frazionamento politico ed estrema polverizzazione territoriale1. Le città non costituiscono – come invece avviene di norma in altre regioni – l’unico polo di attrazione demografica, ma condividono tale ruolo con i numerosi castelli presenti in tutto il territorio. Sotto la denominazione di castra troviamo però realtà assai differenti, che comprendono centri demici modesti ma anche località che, per le caratteristiche demografiche, economiche e sociali e per il ruolo esercitato nel territorio circostante, sono molto vicine alla nostra idea di città medievale2. Anche Cingoli appartiene alla macrocategoria dei castra, un centro intermedio che non ha certamente il peso demografico ed economico di Fabriano, Recanati o Macerata3, ma che tuttavia sarebbe poco rappresentativo della sua realtà definire “solo” una comunità rurale.

2L’unico dato demografico a nostra disposizione per Cingoli nel XIV secolo è quello contenuto nella Descriptio Marchiae Anconitanae, dove compare tra le comunità mediocres con 1200 fumantes4. Questo dato risulta però quantomeno insicuro per una stima quantitativa della popolazione, e più significativo, per avere un’idea della crescita demografica di Cingoli, è il fermento costruttivo attestato dalla metà del XIV secolo che riguarda soprattutto l’asse di congiunzione tra i due nuclei che già formavano il castrum5.

3L’economia cingolana emerge solo a tratti e per indizi dalla documentazione: per il XIII secolo sono attestati un commercio di panni d’importazione e una produzione locale6; per quanto riguarda i secoli immediatamente successivi una prima lettura del notarile, i cui primi quattro registri superstiti coprono il periodo compreso tra il 1369 e il 1407, lasciava intravedere una economia legata esclusivamente alla terra7. Solo un esame ulteriore, che ha prestato particolare attenzione alle confinazioni contenute nelle date topiche e nelle ubicazioni dei beni oggetto di compravendita8, ha rivelato la presenza di “forestieri” che avevano dimora stabile nel castrum. Sono infatti documentati personaggi umbri e toscani, in particolare fiorentini, ma anche napoletani, bolognesi, veronesi, e spagnoli: presenze riconducibili in parte alle attività dei prestatori toscani – come d’altronde accade in altri centri della Marca9 – ma anche al commercio di panni fiorentini, veronesi e spagnoli, da cui sembra possibile inferire una certa vivacità economica non legata ad aspetti esclusivamente rurali10. La posizione di Cingoli all’interno della rete artigianale marchigiana è ancora tutta da definire, ma quanto detto, anche solo per cenni, può bastare per comprendere la realtà complessa e articolata, e più vicina a quella di una piccola città, in cui si inserisce la stesura degli statuti.

4Scopo del presente contributo è prendere in esame la produzione normativa del comune di Cingoli prodotta nell’arco di un secolo, tra il 1307 e il 1424, comprendendo sia le redazioni statutarie complete ed organiche che le additiones emanate per regolamentare particolari esigenze emerse all’interno della vita comunale11, tentando al contempo di fornire alcune indicazioni, nei limiti dei dati ricavati dalla documentazione, relative alle figure degli statutarii.

1307: la supremazia del popolo

5Il primo statuto che verrà qui preso in considerazione è quello del 1307, vale a dire il più antico corpo statutario disponibile per il comune di Cingoli, anche se non il più antico in assoluto: altre norme erano state infatti elaborate in precedenza come si evince dal contenuto dello statuto stesso12. Il quadro istituzionale di Cingoli, a partire dal XIII secolo, è caratterizzato dall’acuirsi del fenomeno della faziosità e dalle crescenti tensioni tra le due famiglie dei Mainetti e dei Cima, discendenti ambedue da signori inurbatisi in epoca non nota. Il conflitto raggiunse l’apice agli inizi del secolo successivo quando, tra il 1305 e il 1306, Appigliaterra Mainetti, con alcuni seguaci provenienti da Osimo ed altri comuni limitrofi, occupò Cingoli espellendo subito dopo un esponente un esponente della famiglia Cima13. Le ritorsioni che seguirono questo atto e il periodo di disordini che coinvolsero Cingoli possono essere considerati il motivo ispiratore delle norme statutarie dell’anno 1307, che sono difatti costruite con un carattere palesemente antimagnatizio, volto ad escludere i ceti eminenti da ogni possibilità di partecipazione al governo comunale. Questo breve corpus normativo14, in cui gli iterati riferimenti al mantenimento della concordia e della pace non sembrano davvero un topos storiografico15, si configura come un vero e proprio statuto de populo le cui norme non sono soggette ad alcuna organizzazione interna o divisione in libri, ma piuttosto condividono tutte il medesimo intendimento dato dalla ferma volontà di garantire l’ordine pubblico16.

6Lo statuto consiste di cinquantadue capitoli facta, condita et approbata per nobilem et potentem virum Gentilem Brunitti de Murro17, podestà di Cingoli, e dai Viginti de populo per l’autorità concessa loro a generali parlamento comunis et hominum dicte terre. Il Consilum viginti de populo, che aveva funzioni statutarie e di elezione delle magistrature, doveva essere tratto dai quartieri di Cingoli che esprimono, in questo caso, una ripartizione non solo urbana, ma territoriale, finalizzata essenzialmente alla rappresentatività istituzionale18. Di seguito al vero e proprio corpus statutario viene apposta la trascrizione dell’atto con cui i Viginti de populo, secondo le modalità espresse nella normativa, eleggono i centoventi componenti del Consilium, scegliendo come sede per l’elezione non il palazzo comunis ma la chiesa di S. Giovanni, ubicata in una posizione significativamente posta al confine del castrum vetus e, mi sembra di poter affermare, al di fuori delle influenze dei ceti eminenti19. La validità delle norme statutarie è garantita dalla lettura, anche in lingua volgare, che Filippuccio di Benvenuto da Cingoli, auctoritate imperiali notarius e notaio sottoscrittore, fa di fronte ai Cinquecento iurati de populo20. Tra i Viginti de populo, i cui nomi sembrano non aver lasciato altre tracce nella documentazione cingolana, otto hanno il titolo di magister21; solo tra i componenti del Consilium ricorrono alcuni nomi noti, come quelli, ancora con il titolo di magister, di due notai che tra il 1301 e il 1304 risultano estensori di importanti documenti per il monastero cingolano di S. Sperandia22.

Lo statuto del 1325

7Le minuziose norme che dovevano garantire la pace interna vengono disattese immediatamente e nuovi disordini si innesteranno, con responsabilità crescenti delle famiglie eminenti cingolane, in quelli della Marca, coinvolta nelle mire espansionistiche dei Malatesti e nella politica dei Montefeltro23. L’invio nel 1317 di Amelio di Lautrec nella Marca, in qualità di rettore, segna una svolta decisiva nella politica papale: la Curia provinciale infatti nel dicembre dello stesso anno produrrà una serie di condanne dirette ai responsabili dei disordini, che coinvolgeranno anche Cingoli e i Mainetti24. La fazione avversa, capeggiata dai Cima, tenderà di contro ad avvicinarsi sempre di più alla politica papale: da questo momento «gli interlocutori più diretti della Curia provinciale, almeno nella conduzione della guerra (ma azione politica e azione militare finiscono inevitabilmente per convergere), divengono via via, più che il comune istituzionale, gli esponenti di maggior prestigio della nobiltà guelfa, che vedono così legalizzato il loro ruolo preminente all’interno del governo locale»25. In questo contesto politico e, significativamente, proprio all’indomani di una composizione tra Cingoli e il papa, che si era conclusa ad Avignone nell’agosto del 1324 e che aveva assolto il castrum dall’interdetto26, viene redatto un nuovo statuto.

8Le norme del 1325 presentano una struttura completa e articolata27, che abbandona la forte connotazione antimagnatizia per conformarsi invece «alle costituzioni dei Pontefici e dei Rettori»28. Risulta immediatamente visibile il mutamento dell’impostazione formale: il ripetuto riferimento nel 1307 allo “stato pacifico” si riduce ad un generico cenno, nella parte iniziale, alla ricerca della pace e all’abbattimento dei tiranni, e nel preambolo la posizione degli statutarii, preminente nel 1307, cede il posto all’invocazione alla Vergine, al santo patrono, al papa e al rettore provinciale. Gli statutarii, positi et electi per dictum comune Cinguli ad leges et statuta condenda, sono cinque in rappresentanza dei quartieri che, ricordo, non erano solo urbani ma insistevano anche sul districtus. Tra gli statutari solo uno ha il titolo di magister, vale a dire Auximanus Uffredutii de quarto Trevidiani, già menzionato nell’elenco dei centoventi consiliarii del 1307 e notaio dell’atto del monastero di S. Sperandia29. E’presente, ma senza alcun titolo, anche Butulus Jacobi Actonis Silvestri de quarto Castri, anch’egli nel Consilium dei centoventi e con molta probabilità esponente della famiglia cingolana “guelfa” dei Silvestri, già coinvolta per la mediazione, voluta dal papa, del vescovo di Firenze Francesco Silvestri nelle trattative per la composizione con Cingoli dell’anno 132430.

9Gli statuta sono poi approvati in generali consilio su mandato del podestà Guglielmo di Tommaso da Jesi; ordinata adque composita da Carsedonio da Camerino, giudice del podestà; scripta et compilata dal notarius reformationis del comune di Cingoli Pietro di Giacobello che appone anche l’autentica finale31. In conclusione viene apposto l’elenco dei presenti all’approvazione dello statuto: “mimetizzato”32 tra gli altri testimoni c’è anche Pagnone Cima, non ancora formalmente signore di Cingoli ma, senza dubbio, con alcuni poteri di fatto33.

Le additiones e il ritorno alla supremazia del popolo

10Nel 1328, dopo soli tre anni, vengono emanate altre norme a completamento delle precedenti: sono trenta capitoli, senza alcuna organizzazione interna, con disposizioni per il podestà e per la gestione delle fonti, dei pozzi, delle foreste34. Il capitolo XXVI De pena vendendis vel ementis aliquam rem immobilem sine licencia consilii priorum et credencie, stabilisce pene severe destinate a chi, per sottrarsi alle contribuzioni, avesse venduto, donato o alienato clandestine case, vigne o altri beni immobili a magnati, ecclesiastici o comunque a soggetti non sottoposti alla giurisdizione del comune di Cingoli35. Tale divieto doveva valere nei tempi passati, presenti e futuri et maxime a tempore quo nuper dominus Pagnonus reintravit in Cingulo36. In connessione con il ritorno dell’esponente della famiglia Cima a Cingoli c’erano stati dunque episodi di emigrazione “fraudolenta” di beni che lo statuto tenta in qualche modo di arginare, evidenziando al contempo che Pagnone non era considerato come un “semplice cittadino”37, ma piuttosto come un personaggio dotato di qualche potere e comunque in grado di muovere uomini ed interessi.

11La commissione degli statutarii preposti dal comune è composta da dodici persone: cinque priores populi, che, secondo la normativa stabilita nel 1325 dovevano essere scelti tra i componenti del Consiglio generale e si alternavano, per la durata di un mese, nel governo del comune; i quinque consiliarii, con molta probabilità in rappresentanza dei cinque quartieri di Cingoli, tra cui Alliata magistri Benvenuti, già presente nella commissione di statutari del 1325, e Raynaldus Butuli, l’unico accompagnato dalla denominazione magister; infine due iudices, tra cui Iacobus Francissci, testimone nello statuto del 1325. Prima dell’autentica finale, apposta da Pietro di Giacobello, tra il gruppo dei testimoni compare ancora il dominus Pagnone de Cimis38.

12Un piccolo testo mutilo, sempre di mano del notaio Pietro di Giacobello, privo di datazione ma certamente composto a ridosso delle additiones del 1328, aggiunge cinque capitoli relativi al catasto e alle collette39. Dopo le invocazioni alla Vergine e a sant’Esuperanzio, e dopo aver ribadito la fedeltà alla Santa Romana Ecclesia, vengono elencati gli statutari: in questo caso dopo i cinque priores populi, uno per ogni quartiere, e i cinque magistrati ancora in rappresentanza dei quartieri, compare per la prima volta in tale ruolo, assai meno defilato e “mimetizzato” ma non ancora con una fisionomia istituzionalmente ben connotata, Pagnonus de Cimis indicato con l’appellativo di miles40.

13Una disposizione di questo testo frammentario, titolata De beneficio concesso redeuntibus ad habitandum in terra Cinguli vel districtu infra tempus ordinatum, mostra la necessità di prevedere una sorta di “amnistia” che possa in qualche modo cancellare le conseguenze dei dissidi interni degli anni passati e che è possibile legare a quanto già detto sulla migrazione di beni verificatasi in connessione con il ritorno di Pagnone a Cingoli41. Ma questa iniziativa non fu sufficiente a placare le ostilità intestine e l’interdetto, che colpì nuovamente il comune di Cingoli42, fu probabilmente l’occasione per le classi popolari di ritornare in auge. Le disposizioni realizzate immediatamente dopo, cioè nel 1330 e nel 1331, richiamano difatti quanto già sancito nel 1307: un ritorno alla supremazia del popolo con disposizioni “antimagnatizie”43.

14Le due serie normative sono emanate dai dieci priores populi, due per i cinque quartieri di Cingoli, su mandato del Consiglio dei centoventi, dei Capitani delle arti e dei Priori delle fraternite, e nessun esponente della famiglia Cima è presente, neppure in funzione testimoniale. Il carattere fortemente restrittivo di queste leggi – che tendevano ad evitare ogni legame tra il podestà, o i priori, e i nobili, e che escludono questi ultimi dall’accesso alla sede comunale, se non con licenza dei priori o dello stesso podestà, vietando inoltre a qualsiasi esponente del popolo di prestare loro fideiussone – rende immediatamente necessarie alcune precisazioni su chi potesse essere definito effettivamente “nobile”. Nel giugno del 1332 infatti, Venanzio di maestro Andrea da Camerino redige, su mandato del giudice Rainaldo da Montegranaro e del podestà Nucciarello dei Mulucci da Macerata, una disposizione in cui gli statutari, unanimiter in salecta palatii dicti comunis congregati, forniscono una interpretazione piuttosto ampia di tale definizione affermando quod omnes nobiles terre Cinguli et eius districtus presentes et absentes, tam prohibiti quam non prohibiti cuiuscumque prolis nobilium et status existerent ex forma dicti statuti ex tunc essent et nunc et in futurum sint astricti banna et penas in ipso contenta et contentas portare et substinere […]44.

Il consolidamento della signoria

15Negli anni immediatamente successivi la caratterizzazione popolare delle istituzioni di Cingoli si va attenuando de facto e, pur permanendo le tradizionali magistrature, si compie quello che altrove è stato definito lo sgretolamento dei valori comunali in connessione con il fallimento dell’azione delle classi popolari45. La famiglia Cima inizia ad affermare il proprio ruolo egemone a Cingoli in modo sempre più palese, sebbene ancora senza alcun titolo formale: significativa in tal senso è la presenza, nel luglio del 1332, di Pagnone al Consilium generale, accompagnato anche dai due figli Tanarello e Giovanni46.

16La normativa che appartiene agli anni immediatamente successivi, cioè 1333 e 1334, consiste rispettivamente di riforme allo statuto del 1325 riguardanti questioni civili, ed è emanata dai priori, suddivisi ancora per appartenenza territoriale, su mandato del Consiglio dei centoventi, dei Capitani delle arti, dei Priori delle fraternite essendo podestà Nucciarello dei Mulucci47, e di regole per la gestione dei mulini, emanate da cinquanta sapientes viros, dieci per i cinque quartieri di Cingoli, senza alcun rapporto, questa volta, con le tradizionali magistrature de populo48.

17Quando poi nel 1336 le costituzioni del legato apostolico Bertrand de Déaulx, visitatore e riformatore nei territori pontifici, saranno inviate anche a Cingoli, queste verranno pubblicate alla presenza, in funzione testimoniale, di Tanarello di Pagnone e di un esponente della famiglia Silvestri49: non è sicuro che in quell’anno Pagnone fosse già deceduto50 ma in qualche modo la “legittimazione” del figlio, già al suo fianco nel 1332, era avvenuta. Tale legittimazione aveva certo trovato sostegno nel matrimonio dello stesso Tanarello con Elisabetta Silvestri, nipote del cingolano vescovo di Firenze Francesco: una unione emblematica di un’alleanza politica tutta “guelfa”, che segnerà la storia di Cingoli negli anni a venire51.

18Nell’inchiesta sullo status politico che nel 1341 portò il legato apostolico Giovanni de Pereiro nella Marca, Nuccio di Ragiano, iurisperitus de Camerino, interrogato sul modo in cui sono rette quelle terre, individua subito Cingoli come un luogo in cui non viget status popularis e che è governato tirannice. Alla domanda su chi sono i tiranni risponde che a Cingoli sunt filii domini Pangioni52. Al di là della connotazione più o meno negativa che si vuole dare al termine tiranno53, come i contemporanei percepiscano la famiglia Cima quale detentrice di un potere effettivo su Cingoli, mentre da un’altra testimonianza, ancora dell’inchiesta legatizia, si viene a sapere che Bartholus, Tanarello et Iohannes domini Piangionis tenebant per tirannidem terram Cinguli cum eius districtu, quam tenuerant per XV annos et plus, et adhuc tenent54. L’inizio della egemonia dei Cima può essere quindi fatta risalire approssimativamente al 1325, anno in cui Pagnone compare per la prima volta come teste nella approvazione dello statuto55.

19Emerge chiaramente dalla stessa inchiesta legatizia che l’alternanza tra il regime comunale e signorile, anzi la «rapida e reiterata alternanza», era contemplata dall’immaginario politico dei contemporanei, e causata, secondo un punto di vista privilegiato quale poteva essere quello dei da Varano di Camerino, dalla mancanza di solide basi dei governi signorili, dal fenomeno della faziosità e dalle alleanze militari56. Così era accaduto a Macerata, a Tolentino, a Fermo, ad Osimo e a Fabriano dove, in particolare, la preoccupazione per tale instabilità indusse alcune persone ad inserire nei testamenti clausole in modo che le disposizioni avessero vigore solo se il comune fosse retto ad populum et per populum57; e forse la medesima preoccupazione aveva toccato quanti da Cingoli si erano adoperati per “trasferire” altrove i loro beni, dopo il rientro dell’esponente della famiglia Cima.

20Questa situazione di estrema fluidità istituzionale e di alternanza politica aveva coinvolto anche Cingoli ma significativa è la testimonianza che, ancora nell’inchiesta del 1341, diedero i rappresentanti del comune di Montolmo sui da Varano di Camerino, gli Smeducci di San Severino e i Cima di Cingoli, che «non recalcitrant nec recalcitraverunt contra reverentiam et obbedientiam Ecclesie sed semper fecerunt omne id quod pertinet ad obbedientiam et reverentiam Ecclesie, salvo quod retinent eorum terras ut maiores»58.

La normativa malatestiana

21Verso la fine degli anni’40 del XIV secolo i Malatesti iniziano a consolidare il loro dominio nella Marca centro settentrionale, aggiungendo anche Cingoli ad altre località, come Osimo, Fermo e Recanati, già conquistate. La loro egemonia su Cingoli era stata preceduta da una politica matrimoniale che doveva unire le sorti dei Cima con quelle dei signori di Saludecio, dalla cui famiglia proveniva anche la moglie di Malatesta Malatesti59. Nel 1353, essendo governatore di Cingoli proprio Malatesta Malatesti, vengono emanate alcune riforme da parte di cinque statutari electi ad statuta condenda et creanda e nel rispetto della rappresentatività tradizionale per quartiere60. Due tra gli statutari, Nuctius magistri Phylippi de quarto Trevediani e Nuctius magistri Blaxii de quarto Strate, erano già stati tra i providi e discreti viri che nel 1352 avevano elaborato i dodici capitoli di norme relative alla organizzazione del Collegio dei notai di Cingoli61.

Lo statuto del 1364

22Nel 1364, all’indomani del recupero da parte del cardinale Egidio Albornoz di gran parte dei centri della Marca all’autorità dello stato della Chiesa, viene composto a Cingoli un nuovo statuto, preceduto nel 1356 da una serie di sei ordinamenta, reformationes et statuta facta, edita, composita et censita dal legum doctor e giudice generale sui malefici per la Marca Anconetana Francesco da Terni62.

23Lo statuto del 1364 è dotato di organicità e completezza anche se, come aveva già fatto notare Luigi Colini Baldeschi, il codice che lo trasmette è meno elegante a livello formale rispetto a quello del 1325: lo specchio di scrittura è molto ampio e non è organizzato su due colonne ma disteso, le lettere iniziali non sono colorate e non ci sono altre decorazioni63. Nel proemio, dopo le dichiarazione di fedeltà alla Chiesa e al papa, subito viene rimarcato che lo statuto è stato composto per espressa autorizzazione legatizia, derivando la potestas statuendi, esercitata dal comune, da una concessione della Chiesa64. Le norme sono organizzate in quattro libri, privi di intitolazione e dell’indice delle rubriche: i primi tre attengono al diritto pubblico, civile, penale e al danno dato e il quarto all’agricoltura, al commercio, all’economia e all’igiene65. Per quanto riguarda l’assetto istituzionale gli organi già previsti nel 1307, come il Consilium dei centoventi, e che erano in qualche modo sopravvissuti sino a quel momento, scompaiono definitivamente, conformandosi agli schemi della statuizione albornoziana. L’assemblea più importante è ora costituita dal Consiglio generale, composto da sessanta membri sufficientes, discreti et legales: quarantacinque tra gli abitanti del castrum e quindici tra quelli del territorio. La tradizionale rappresentatività istituzionale per quartiere, che tra l’altro poneva sullo stesso piano il castrum e il suo districtus, è scomparsa. Permane la magistratura priorale – a cui è interdetto l’accesso ai nobili66 – che, come nella precedente normativa antimagnatizia, doveva controllare e bilanciare il potere del podestà. I priori sono eletti all’interno di un collegio di trenta uomini idoneores et sufficientiores appartenenti allo stesso Consiglio. Tra questi vengono anche sorteggiati i quindecim de credentia, che rappresentano il consiglio deliberativo67.

24Dopo la rubrica LXV, l’ultima, segue l’approvazione dello statuto, che ha luogo il 21 dicembre 1364 ad Ancona, in Roccha papali, da parte di Enrico da Sessa, vescovo di Brescia e già vescovo di Ascoli Piceno, cancelliere e commissario del legato Egidio, alla presenza di Nicolaus Dominici Cellei da Fermo, rettore della chiesa di S. Simone e Giuda, Jacobus Francisci da Bologna e Ugolinus Ceccholi da Massa, dopo che le trentacinque carte che lo componevano erano state descripta, lecta et ascultata de verbo ad verbum con l’originale dai notai Dominicus Laurentii Andree de Bononia e Henrigutius Simonis de Monte S. Marie in Cassiano.

25Lo statuto del 1364, che peraltro ha una lunga vitalità68, verrà contestato, immediatamente dopo la concessione del vicariato alla famiglia Cima, dal nobilis vir Benoctinus de Cimis de Cingulo69. Benutino Cima, figlio di Tanarello di Pagnone ed Elisabetta Silvestri, aveva ricevuto nel 1393 il vicariato in temporalibus da papa Bonifacio IX dopo anni di rapporti piuttosto difficili con la Chiesa, che avevano portato la famiglia alla scomunica papale e Cingoli all’interdetto70. La contestazione portata avanti da Benutino è costruita su tre punti: gli statuti non sono validi perché Enrico di Sessa, che li ha approvati, non aveva ricevuto dal legato tale facoltà; perché non erano stati letti e pubblicati solempniter in consilio civitatis e perché non erano stati resi noti i nomi di coloro che li avevano composti, generando multa scandala in dicta civitate71. Non è difficile comprendere cosa si nascondesse dietro questi veri o presunti errori procedurali: Benutino non perde «l’occasione per erodere abilmente spazi di potere in campo normativo» mostrando la sua volontà «di farsi sì erede, ma anche legittimo innovatore, di tutte le istituzioni e le leggi del passato regime comunale»72. Il rettore della Marca, e fratello del papa, Andrea Tomacelli, accoglie nel 1395 l’istanza di Benutino Cima, dando incarico al giudice generale della Marca Masseo de Masseis da Amatrice di compiere una revisione: gli statuti corretti vengono quindi approvati nel luglio dello stesso anno dal podestà Antonio di Pietro Cima, dal Consiglio generale del comune di Cingoli e dai cinque priori73.

26Il podestà Antonio di Pietro, un Cima del ramo familiare di Staffolo, in carica a Cingoli per un lungo periodo, dal 1380 al 139574, è frutto evidente della volontà di controllo, da parte di Benutino, delle istituzioni comunali; ma anche gli stessi cinque priori in carica al momento della approvazione degli statuti sono, per così dire, espressione dei Cima e, in almeno due casi, questo rapporto è documentato. Uno dei priori è infatti il notaio Paolo Mecoli, nel cui protocollo – che Orazio Avicenna indica come il più antico e il più voluminoso dell’Archivio di Cingoli e ora perduto75 – si trovavano, almeno a detta dell’erudito cingolano, molti instrumenti di Benutino76. Paolo è più volte testimone in atti che riguardano Masio di Tanarello Cima, accanto a Francescuccio di Baldone Silvestri, a sua volta legato ai Cima per il suo matrimonio con Laodomia, figlia di Pagnone e zia di Masio. Masio compare inoltre come testimone in documenti di compravendita che vedono come attore Paolo Mecoli77, il quale nel 1380 roga il testamento di Baldone Silvestri78. L’altro priore è Guido di Gerino, notaio, che ha la sua statio e dimora nel castrum vetus, in contrada S. Lucia, a ridosso delle abitazioni della famiglia Cima, e che, presente in molti documenti come notaio, testimone e attore, risulta deceduto nel 140779.

27Il corpo statutario del 1364 fu soggetto ad alcune additiones relative prevalentemente al diritto pubblico e all’organizzazione del comune, concesse o sottoposte all’autorizzazione dei Rettori provinciali80, ma dal 1375 al 1424 non abbiano notizie dell’emanazione di altri complessi normativi. Sono questi, in significativa coincidenza, gli anni che comprendono l’intera evoluzione della signoria dei Cima: dalla scomunica papale, la concessione del vicariato nel 1393, la riaffermazione dei Cima dopo la presenza braccesca e la nuova concessione del vicariato nel 1419, sino alla morte dell’ultimo erede della dinastia, Giovanni, nel 1422. Con la sua morte si concludeva l’egemonia dei Cima sul castrum Cinguli che, dopo un biennio di regime personale di Anselmo di Montemilino, cugino di Braccio da Montone poi unitosi in matrimonio con la vedova di Giovanni, veniva nel 1424 reintegrato tra le terre immediatae subiectae, con la esplicita riconferma dei precedenti statuti81.

Conclusioni

28Da quanto sin qui emerso sembra possibile fare una prima considerazione di carattere generale e cioè che, pur nel mutamento degli assetti istituzionali, i criteri di cernita di quanti sono chiamati ad statuta condenda non variano, permanendo, almeno fino al 1364, la rappresentanza per quartiere. Una certa continuità, in secondo luogo, sembra doversi riscontrare anche per i personaggi coinvolti nella elaborazione dello statuto. Il caso meglio attestato, come si è già rilevato sopra, è quello del magister Auximanus Uffredutii, presente nella scena politico-istituzionale di Cingoli per più di un ventennio. Auximanus è il notaio che nel 1301 roga il più antico documento conservato nell’archivio del monastero di S. Sperandia82 e che pochi anni dopo, nel 1307, viene eletto nel Consilium dei centoventi. Nell’aprile del 1324 presenzia, con funzione testimoniale, alla nomina di un syndicus et procurator del comune di Cingoli per la richiesta di assoluzione dall’interdetto83 e, sia nello statuto dell’anno seguente sia nelle additiones compilate post 1328, il suo nome appare nell’elenco degli statutari.

29Ancora più significativo, in relazione a questa impressione di continuità, risulta il percorso compiuto dal notaio Nuctius magistri Blaxii. Nuctius nel maggio del 1352, in qualità di providus et discretus vir, elabora alcune norme per l’organizzazione del Collegio dei notai84 e, dieci anni più tardi, nel 1362, viene incaricato dallo stesso Collegio, assieme ai notai Iacobus Rogerutii e Antonius magistri Putii85, di redigere uno statuto completo ed organico in un clima di palese sottomissione alla Chiesa: lo statuto, che consta di ventinove rubriche, professa infatti sin dal proemio la sua fedeltà al papa e si chiude con l’approvazione del rettore provinciale86. Tuttavia Nuctius Blaxii e Iacobus Rogerutii sono, negli anni che precedono la compilazione statutaria del ‘62, protagonisti di due vicende di segno politico opposto: nel 1353 Nuctius è uno degli statutari chiamati a redigere la normativa malatestiana, mentre Iacobus, in qualità di sindaco del comune di Cingoli, nel 1355 si reca a Gubbio per giurare fedeltà al cardinale Egidio Albornoz e ottenere l’assoluzione dall’interdetto, causato proprio dal riconoscimento della signoria dei Malatesti87.

30In conclusione, pur nei limiti posti dalla documentazione, è possibile ipotizzare all’interno del castrum Cinguli una certa persistenza e continuità di figure che concorrono alla elaborazione dello statuto e che, al contempo, risultano implicate nella vita cittadina. Una continuità che sembrerebbe anche prescindere dal sovvertimento degli assetti istituzionali e politici.

Notes de bas de page

1 Un quadro generale in J.-C. Maire Vigueur, “Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio”, in G. Galasso (a cura di), Storia d’Italia, Torino, 1987, VII/2, p. 323-606. Sono grata a Roberto Lambertini per i consigli che, con la consueta generosità, ha voluto darmi e a Giulia Giulianelli dell’Archivio storico comunale di Cingoli per l’aiuto prestatomi con competenza e professionalità durante tutta la stesura del presente lavoro.

2 R. Bernacchia, “Civitates e castra nella Marca di Ancona in età comunale”, in G. Piccinini (a cura di), La Marca d’Ancona fra XII e XIII secolo. Le dinamiche del potere, Ancona, Deputazione di storia patria per le Marche, 2004, p. 157-209.

3 R. Bernacchia, “Civitates e castra…”, art. cit., p. 159. Roberto Bernacchia usa per questi castra, che formalmente non possono detenere il titolo di civitas, la categoria storiografica di quasicittà (la definizione viene da G. Chittolini, “‘Quasi-città’. Borghi e terre in area lombarda nel tardo medioevo”, Società e storia, XIII, 1990, p. 3-26, poi ripubblicato con il titolo “Terre, borghi e città in Lombardia alla fine del Medioevo”, in G. Chittolini [a cura di], Metamorfosi di un borgo. Vigevano in età visconteo-sforzesca, Milano, 1992, p. 7-30). Tuttavia il termine, che si attaglia particolarmente bene alla realtà marchigiana, era già stato usato nel 1392 dal diplomatico Niccolò Spinelli per descrivere lo Stato della Chiesa: “Sunt in ista provincia multa notabilissima castra, quasi sint civitates” (si veda F. Pirani, Medievalismi nelle Marche. Percorsi storiografici dall’età moderna al Novecento, Fermo, 2014).

4 Fabriano, Macerata e Recanati sono invece tra le comunità magne, rispettivamente con 3600, 1800 e 4000 fumantes: E. Saracco Previdi, Descriptio Marchiae Anconitanae (da Collectoriae 203 dell’Archivio segreto Vaticano), Spoleto, 2010, ad indicem.

5 F. Bartolacci, “Cingoli nel XIV secolo: una proposta di ricostruzione topografica tra informatica e storia”, in Territorio, città e spazi pubblici dal mondo antico all’età contemporanea, II, La forma urbis. Città reale e città immaginata, atti del convegno (Abbadia di Fiastra, 26-27 novembre 2011), Studi maceratesi, 47, 2011, Macerata, 2013, p. 193-207, in particolare p. 202-204.

6 S. Bernardi, “L’arte della lana in Cingoli e il suo statuto del 1470”, in Arti e manifatture nella Marca nei secoli XIII-XVI, atti del convegno (Matelica, 16-17 novembre 1985), Studi Maceratesi, 21, 1985, p. 205-229, in particolare p. 210.

7 Macerata, Archivio di Stato, Archivio notarile di Cingoli, prot. n. 1, notaio Bartoluccio di Silvestro di Bartolo (1369-1383); prot. n. 2-3, notaio Nicolò di Matteuccio (1370-1385; 1390-1407); prot. n. 4, notaio Benedetto di Santuccio (1377-1385). Il notarile di Cingoli ha avuto un ruolo centrale nella mia tesi di dottorato (F. Bartolacci, Per una ricostruzione topografica di Cingoli nel Medioevo, Dottorato di Ricerca in Storia e Informatica, XIX ciclo, Università degli Studi di Bologna, coordinatrice e relatrice F. Bocchi) ed i regesti documentari saranno oggetto di una prossima pubblicazione.

8 F. Bartolacci, “Tra terzieri, contrade e computer: riflessioni sulle modalità di ricostruzione del tessuto urbano di Cingoli nel XIV secolo”, Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Macerata, XL-XLI, 2007-2008, p. 235-243.

9 Un tentativo di delineare un quadro d’insieme dell’economia marchigiana, pur nella effettiva scarsità di fonti specifiche, è in E. di Stefano, Fra l’Adriatico e l’Europa. Uomini e merci nella Marca del XIV secolo, Macerata, 2009.

10 Significativa e meritevole di più approfondita lettura è la presenza a Cingoli, unico caso tra le terre et comunitates mediocres, di un convento, attestato dal 1303, di frati Predicatori altrimenti presenti nel resto della Marca solo nelle terre maiores e magne per la loro strategia insediativa. Si rimanda a questo proposito a R. Lambertini, “Gli Ordini mendicanti nelle Marche: per un’ipotesi di confronto a partire dalla rete insediativa”, in Istituzioni e società nelle Marche (secc. XIV-XV), atti del convegno (Ancona-Camerino-Ancona, 1-2-3 ottobre 1998), Atti e memorie della Deputazione di Storia patria per le Marche, 103, 1998, Ancona, 2000, p. 479-491, in particolare p. 480-484.

11 P. Cartechini, “Aspetti della legislazione statutaria cingolana nei secoli XIV-XVI”, in Cingoli dalle origini al sec. XVI. Contributi e ricerche, atti del convegno (Cingoli, 15-16 ottobre 1983), Studi Maceratesi, 19, 1983, Macerata, 1986, p. 361-424, in particolare p. 361-363.

12 L. Colini Baldeschi, Statuti del Comune di Cingoli. Secoli XIV, XV, XVI, Cingoli, 1904, II, p. III-VI; I, p. 18: Item statuimus et ordinamus et inviolabiliter volumus observari quod omnia et singula supradicta statuta et ordinamenta […] perpetuo pro statutis et ordinamentis populi dicte terre observentur et inter alia statuta et ordinamenta comunis Cinguli debeant ligari et poni. Si veda anche M. Carletti, “Gli statuti della Marca medievale: gli esempi di Osimo, Cingoli, Camporotondo”, Mélanges de l’École française de Rome/Moyen Âge, 126-2/2014, http://mefrm.revues.org/2153 (data ultima consultazione 30 maggio 2015).

13 S. Bernardi, “Nobiltà feudale ed istituzionale nel comitato di Osimo fra XIII e XV secolo: esempi nel ceto dirigente del comune di Cingoli”, Dimensioni e problemi della ricerca storica, 2, 1993, p. 160-176.

14 Cingoli, Archivio storico comunale (d’ora in poi Asc), Cartoni vecchi, f. 43-50v, pubblicato per intero da L. Colini Baldeschi, Statuti del Comune…, op. cit., I, p. 1-21.

15 Si veda l’intestazione dello statuto ([…] ut subditi universi terre predicte in summa quiete persistant et concordia vigeat inter eos, semotis scandalis et hodiis protinus eiectis, da cui prende titolo il presente contributo), in L. Colini Baldeschi, Statuti del Comune…, op. cit., I, p. 2, e i richiami alla pace nei capitoli II-III, p. 3; XV, p. 6; XVI, p. 7; XLII, p. 14.

16 Per una visione di insieme si rimanda a V. Villani (a cura di), Istituzioni e statuti comunali nella Marca d’Ancona. Dalle origini alla maturità (secoli XI-XIV), I, Il quadro generale, Ancona, 2005. Per gli statuti cingolani si vedano R. Nucci, “L’arte dei notari a Cingoli nel sec. XIV fino alla riconquista dell’Albornoz con, in appendice, i testi degli Statuti Notarili di Cingoli e di Ascoli Piceno”, Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le province delle Marche, IX, 1913, p. 105-184; P. Cartechini, “Aspetti della legislazione statutaria…”, art. cit., p. 361-424; in un’ottica comparativa M. Carletti, “Gli statuti della Marca medievale…”, art. cit. e F. Pirani, “Statuti cittadini e regimi signorili nella Marca di Ancona fra Tre e Quattrocento”, in P. Maffei e G. M. Varanini (a cura di), Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri, Firenze, 2014, p. 119-132.

17 Gentile di Brunetto da Morrovalle viene indicato nello statuto, oltre che come podestà, anche come fratello domini fratris Johannis, Portuensis episcopi cardinalis, cioè del cardinale e ministro generale dei frati Minori Giovanni Minio da Morrovalle. Tale individuazione, già compiuta da Raffaella Nucci nel 1913 (R. Nucci, “L’arte dei notari…”, art. cit., p. 120), non viene mai colta nei profili biografici del ministro generale (tra i quali si veda l’ottimo A. Emili, s. v. “Minio, Giovanni”, in Dizionario Biografico degli Italiani, d’ora in poi DBI, 74, Roma, 2010, p. 650-654), ma riveste particolare importanza vista la totale mancanza di notizie relative alla famiglia di origine.

18 Il territorio era diviso nei quartieri di Avenale, Strada, Troviggiano e forensium a cui si aggiungeva il castrum vero e proprio. Quando più tardi, nel 1364, il territorio e il castrum saranno articolati in terzieri e contrade, questa suddivisione sarà rivolta alla riscossione delle dativae e delle collectae e non sostituirà quella precedente.

19 L. Colini Baldeschi, Statuti del Comune…, op. cit., I, p. 19. Il palatium comunis Cingoli è ubicato nel castrum vetus, in posizione alta e centrale rispetto alla chiesa di S. Giovanni detta poi de porta rupta perché vicina alla porta del primitivo castrum. Sulla divisione di Cingoli in castrum vetus e novum rimando ancora a F. Bartolacci, “Cingoli nel XIV secolo…”, art. cit., p. 203-206.

20 L. Colini Baldeschi, Statuti del Comune…, op. cit., I, p. 19: lecta, vulgariçata et divulgata fuerunt ipsa statuta et ordinamenta per me Phylippum notarium infrascriptum in plena et generali adunantia seu congregatione vel contione quingentorum et aliorum adiuntorum iuratorum de populo cingulano.

21 L. Colini Baldeschi, Statuti del Comune…, op. cit., I, p. 10-11.

22 Cingoli, Archivio del monastero di S. Sperandia, perg. n. 1, 1301 ottobre 22, notaio Auximanus Ofredutii; perg. n. 2, 1304 ottobre 13, notaio Matheus Adelambi. Per la storia del monastero di S. Sperandia di Cingoli si rimanda a G. Avarucci (a cura di), Santità femminile nel Duecento. Sperandia patrona di Cingoli, atti del convegno di studi (Cingoli, 23-24 ottobre 1999), Ancona, 2001.

23 V. Villani, Signori e comuni nel medioevo marchigiano. I Conti di Buscareto, Ancona, 1992, p. 49-120; Id., “Lotte di fazione, governi di popolo e politica antimagnatizia nei comuni marchigiani dei secoli XIII e XIV”, in Istituzioni e società nelle Marche, op. cit., p. 86-90.

24 F. Pirani, “I processi contro i ribelli della Marca anconitana durante il pontificato di Giovanni XXII”, in A. Rigon e F. Veronese (a cura di), L’età dei processi. Inchieste e condanne tra politica e ideologia nel ‘300, atti del convegno di studio (Ascoli Piceno 2007), Roma, 2009, p. 181-212.

25 V. Villani, Signori e comuni…, op. cit., p. 79-80.

26 R. Nucci, “L’arte dei notari…”, art. cit., p. 128.

27 Cingoli, Asc, Statuto Vecchio (o Libro Rosso), f. 1-45. L. Colini Baldeschi, Statuti del Comune…, op. cit., II, p. 1-19 pubblica una edizione parziale dello statuto. Per approfondimenti si rimanda alla bibliografia già citata sopra alla nota 16 e a P. Colliva, Il cardinale Albornoz, lo Stato della Chiesa e le “Constitutiones Aegidianae”, Bologna, 1977, p. 318-319.

28 R. Nucci, “L’arte dei notari…”, art. cit., p. 129.

29 Qui indicato solo come magister Auximanus de quarto Trevediani.

30 Cingoli, Asc, Statuto Vecchio, f. 1. qui denominato solo Butulus Jacobi Acti ma altrove anche Silvestri (si veda ad esempio ibid., f. 60v). Su Francesco Silvestri, vescovo guelfo di Firenze (1323-1341) ma originario di Cingoli, si veda R. Davidsohn, Storia di Firenze, Firenze, 1960, p. 918-919 e O. Avicenna, Memorie della città di Cingoli, Jesi, 1644, p. 23, 85-86. Gli atti del 1324 sono riportati in copia all’interno della composizione datata 1327: A. Theiner, Codex diplomaticus dominii temporalis S. Sedis. Recueil de documents pour servir à l’histoire du gouvernement temporel des États du Saint-Siège. Extraits des Archives du Vatican, I, Roma, 1861, d. DCCXXIII, p. 544-553.

31 M. Carletti, “Gli statuti della Marca medievale…”, art. cit.

32 “[…] a Cingoli come a Osimo l’egemonia dei ‘tiranni’ si mimetizza nell’elenco di coloro che presenziarono alla promulgazione di una nuova raccolta di leggi cittadine, senza però farsi dichiaratamente palese, non avendone del resto la benché minima forza autoritativa per poterlo fare”: F. Pirani, “Statuti cittadini…”, art. cit., p. 122.

33 Presentibus domino Pagnono de Cimis, domino Ramberto de Rollandis, domino Iacobo Francissci, domino Roggerio Blanci testibus: Cingoli, Asc, Statuto Vecchio, f. 45v. Si vedano inoltre P. L. Falaschi, s. v. “Cima, Pagnone”, DBI, 25, Roma, 1981, p. 529-531 e F. Pirani, “Signori e città nella Marca di Ancona. I Cima e Cingoli fra Tre e Quattrocento”, Il capitale culturale, VII, 2013, p. 249-262.

34 Cingoli, Asc, Statuto Vecchio, f. 47-52v; L. Colini Baldeschi, Statuti del Comune…, op. cit., II, p. 20. Si vedano anche P. Cartechini, “Aspetti della legislazione statutaria…”, art. cit., p. 367-368 e M. Carletti, “Gli statuti della Marca medievale…”, art. cit.

35 Cingoli, Asc, Statuto Vecchio, f. 50v-51.

36 Ibid., f. 51v.

37 R. Nucci, “L’arte dei notari…”, art. cit., p. 133.

38 Cingoli, Asc, Statuto Vecchio, f. 52v.

39 Ibid., f. 53-55v.

40 Ibid., f. 53. La colonna di destra della pagina in questione, dove viene stilato l’elenco, risulta in alcune parti illeggibile anche con la lampada di Wood, ma sbaglia Raffella Nucci a conteggiare il gruppo degli statutari che sono certo più dei tredici, Pagnone compreso, da lei stimati. Cfr. R. Nucci, “L’arte dei notari…”, art. cit., p. 134. Tra i priori Butulus Jacobi de quarto Castri, con molta probabilità, come già accennato, appartenente alla famiglia Silvestri, e tra i magistrati, ancora una volta, Auximanus Uffredutii.

41 Cingoli, Asc, Statuto Vecchio, f. 53.

42 In un capitolo delle norme del 1330 (ibid., f. 59v) emerge l’esigenza di eleggere due uomini da inviare ad curiam domini pape per chiedere di togliere l’interdetto che gravava sul comune.

43 Le norme del 1330: Cingoli, Asc, Statuto Vecchio, f. 58-60v per cui si veda P. Cartechini, “Aspetti della legislazione statutaria…”, art. cit., p. 368 e M. Carletti, “Gli statuti della Marca medievale…”, art. cit.; le norme del 1331: Cingoli, Asc, Statuto Vecchio, f. 71-73v.

44 Ibid., f. 74rv. Si veda a tal proposito anche R. Nucci, “L’arte dei notari…”, art. cit., p. 136, sebbene la trascrizione del passo non sia corretta, e P. Cartechini, “Aspetti della legislazione statutaria…”, art. cit., p. 369.

45 J.-C. Maire Vigueur, “Comuni e signorie…”, art cit., p. 501-502; V. Villani, “Lotte di fazione…”, art. cit., p. 89-90; F. Pirani, “L’inchiesta legatizia del 1341 sulle condizioni politiche della Marca”, in Istituzioni e società nelle Marche, op. cit., p. 199-228, in particolare p. 211.

46 Cingoli, Asc, perg. n. 66. I Cima sono testimoni della lettura di una bolla di Giovanni XXII con cui viene ridotta al comune una multa, comminata per ribellione e non ancora pagata, da 5000 fiorini a 3000, da versare in due anni.

47 Cingoli, Asc, Statuto Vecchio, f. 75-79v; nel luglio del 1333 vengono pubblicati altri due capitoli relativi alla gabella e al danno dato dagli animali: f. 56v-57v; R. Nucci, “L’arte dei notari…”, art. cit., p. 142-143; P. Cartechini, “Aspetti della legislazione statutaria…”, art. cit., p. 369 e M. Carletti, “Gli statuti della Marca medievale…», art. cit.

48 Cingoli, Asc, Statuto Vecchio, f. 80-82v. Cfr. P. Cartechini, “Aspetti della legislazione statutaria…”, art. cit., p. 369.

49 Cingoli, Asc, Statuto Vecchio, f. 61-70: Presentibus Tanarello domini Pangnoni, Mucçolo Silvestri […].

50 P. L. Falaschi propone come data probabile per la morte di Pagnone l’anno 1339. Si veda P. L. Falaschi, s. v. “Cima, Pagnone”, cit., p. 529-531.

51 Una lettura molto parziale del rapporto tra i Cima e i Silvestri, orientata verso la denigrazione dei primi a tutto vantaggio dei secondi, viene fatta da Orazio Avicenna – pseudonimo sotto cui, con ogni probabilità, si celava un esponente della famiglia Silvestri – nella sua opera Memorie…, op. cit.

52 Per cui si veda F. Pirani, “L’inchiesta legatizia del 1341…”, art. cit., p. 218 e l’edizione dell’inchiesta in Id., “Informatio status Marchie Anconitane. Una inchiesta politica del 1341 nelle terre dello Stato della Chiesa”, Reti Medievali Rivista, V, 2004, 2, luglio-dicembre, http://rm.univr.it/iper/infomatio/index.htm (data ultima consultazione 30 maggio 2015), ora anche in Id., Tiranni e città nello Stato della Chiesa. Informatio super statu provincie Marchie Anconitane (1341), Fermo, 2012.

53 F. Pirani, “L’inchiesta legatizia del 1341…”, art. cit., p. 208-209; Id., “Informatio status Marchie Anconitane…”, art. cit.

54 Ibid., il passo in questione è in corrispondenza del f. 28v.

55 R. Nucci, “L’arte dei notari…”, art. cit., p. 142.

56 F. Pirani, “L’inchiesta legatizia del 1341…”, art. cit., p. 212-213.

57 Ibid., p. 213-214, in particolare nota 40.

58 F. Pirani, “Informatio status Marchie Anconitane…”, art. cit. al f. 36v; Id., “L’inchiesta legatizia del 1341…”, art. cit., p. 220.

59 A. Falcioni, s. v. “Malatesta Malatesta, detto Malatesta Antico o Guastafamiglia”, DBI, 68, Roma, 2007; R. Nucci, “L’arte dei notari…”, art. cit., p. 144.

60 Cingoli, Asc, Statuto Vecchio, f. 88-98. L’ultima cifra della data 1353 è abrasa, e una mano posteriore ha corretto in 1358, ma sia il calcolo dell’indizione che motivazioni storiche rendono la correzione non accettabile. Si veda anche R. Nucci, “L’arte dei notari…”, art. cit., p. 144, nota 4.

61 Cingoli, Asc, Statuto Vecchio, f. 83-85v. Un vero e proprio statuto del Collegio dei notai di Cingoli viene compilato nel 1362 da tre notai incaricati dallo stesso Collegio cioè ancora Nuctius magistri Blaxii, Iacobus Rogerutii e Antonius magistri Putii. Per lo statuto si veda S. Bernardi, “Il Collegio dei notai di Cingoli e il suo Statuto del 1362”, in P. Appignanesi e D. Bacelli (a cura di), La liberazione di Cingoli-13 luglio 1944-e altre pagine di storia cingolana, Cingoli, 1986, p. 468-475; S. Bernardi, “Lo statuto del Collegio dei notai di Cingoli: riflessioni su un vecchio studio e note preliminari per un’edizione”, in Cultura e società nell’Italia medievale. Studi per Paolo Brezzi, I, Roma, 1988, p. 71-89. Si veda anche P. Cartechini, “Aspetti della legislazione statutaria…”, art. cit., p. 370.

62 Cingoli, Asc, Statuto Nuovo, f. 104-111. L. Colini Baldeschi, Statuti del Comune…, op. cit., II, p. 21, che di questi ordinamenta del 1356 dice: “E’qui evidente la intromissione della Curia nella legislazione comunale”. Nel 1356 si sancisce, tra le altre cose, il divieto di ricostituire qualsiasi partito e di nominare la pars guelpham vel gebellinam. Cfr. P. Cartechini, “Aspetti della legislazione statutaria…”, art. cit., p. 370-371.

63 Cingoli, Asc, Statuto Nuovo, f. 1-36. Lo statuto è descritto in L. Colini Baldeschi, Statuti del Comune…, op. cit., II, p. 24-29. Si veda anche P. Cartechini, “Aspetti della legislazione statutaria…”, art. cit., p. 372-375, 383-405.

64 F. Pirani, “Signori e città nella Marca di Ancona…”, art. cit., p. 251-252. P. Cartechini, “Aspetti della legislazione statutaria…”, art. cit., p. 373. Lo statuto è, almeno nelle prime righe, identico a quelli di altre località marchigiane (certamente identico allo statuto di Offagna del 1368): L. Colini Baldeschi, Statuti del Comune…, op. cit., II, p. 24.

65 P. Cartechini, “Aspetti della legislazione statutaria…”, art. cit., p. 372.

66 Secondo lo statuto i priori devono avere dimora nel palazzo pubblico. Ma nei registri notarili alcune date topiche che hanno come indicazione la domus residentie dominorum priorum o la domus habitationis dominorum priorum terre Cinguli, sembrerebbero suggerire che questa, seppur ubicata nella platea comunis, non coincida con il palatio comunis. Macerata, Archivio di Stato, Archivio notarile di Cingoli, prot. n. 1, 1375 settembre 12; prot. n. 2, 1375 gennaio 6.

67 F. Pirani, “Signori e città nella Marca di Ancona…”, art. cit., p. 352. P. Cartechini, “Aspetti della legislazione statutaria…”, art. cit., p. 385.

68 G. Ermini, Validità della legislazione albornoziana nelle terre della Chiesa dal Trecento alla codificazione del secolo XIX, in E. Verdera y Tuells (a cura di), El Cardenal Albornoz y el Colegio de España, IV, Bologna, 1979, p. 81-102. Giuseppe Antonio Vogel, incaricato di riordinare l’archivio cingolano nel 1797, afferma che a quella data lo statuto approvato dal cardinale Egidio Albornoz è ancora osservato. Si veda P. Cartechini, “Aspetti della legislazione statutaria…”, art. cit., p. 375.

69 Cingoli, Asc, Statuto Nuovo, f. 63-64.

70 Papa Bonifacio IX fa ampio uso della concessione vicariale nel suo pontificato, che coincide con un momento di particolare debolezza per la Chiesa durante il “grande scisma d’Occidente”. “Sono questi gli anni in cui non c’è tirannide che non trovi omologazione”: P. L. Falaschi, “Intorno al vicariato apostolico ‘in temporalibus’”, in Istituzioni e società nelle Marche, op. cit., p. 157-197, la citazione a p. 190. Le tappe della concessione del vicariato ai Cima sono ricostruite da F. Pirani, “Signori e città nella Marca di Ancona…”, art. cit., p. 252-254.

71 Cingoli, Asc, Statuto Nuovo, f. 63.

72 F. Pirani, “Signori e città nella Marca di Ancona…”, art. cit., p. 254.

73 Cingoli, Asc, Statuto Nuovo, f. 63v. L. Colini Baldeschi, Statuti del Comune…, op. cit., II, p. 30.

74 Anche se non è certo che l’incarico sia stato coperto senza soluzione di continuità. Per la serie di podestà si veda C. E. Bernardi, “Podestà e giudici di Cingoli in serie cronologica”, Studia picena, XVIII, 1948, p. 11-34, il riferimento a p. 20.

75 Nell’Archivio di Stato di Macerata è conservato un protocollo di Paolo Mecoli (Archivio notarile di Cingoli, prot. n. 5) ma non è il più antico tra quelli conservati e comprende gli atti rogati tra gli anni’80 e’90 del XIV secolo.

76 Avicenna, Memorie…, op. cit., p. 329.

77 Macerata, Archivio di Stato, Archivio notarile di Cingoli, prot. n. 1, 1374 marzo 23; prot. n. 2, 1375 14 aprile.

78 Avicenna, Memorie…, op. cit., p. 326-328.

79 Macerata, Archivio di Stato, Archivio notarile di Cingoli, prot. n. 1, 1376 marzo 10, 1379 ottobre 1, 1383 agosto 19, 1385 febbraio 12; prot. n. 2, 1382 febbraio 27, 1377 gennaio 3; prot. n. 3, 1407 ottobre 29.

80 P. Cartechini, “Aspetti della legislazione statutaria…”, art. cit., p. 406-407.

81 F. Pirani, “Signori e città nella Marca di Ancona…”, art. cit., p. 257-258.

82 Cingoli, Archivio del monastero di S. Sperandia, perg. n. 1, 1301 ottobre 22. Si veda S. Bernardi, Monasteri femminili di Cingoli (secc. XIII-XIV), in Avarucci (a cura di), Santità femminile…, op. cit., p. 315-346.

83 A. Theiner, Codex diplomaticus…, op. cit., d. DCCXXIII, p. 550.

84 Cingoli, Asc, Statuto Vecchio, f. 83-85v. Una corporazione dei notai a Cingoli doveva già essere presente sin dai primi anni del XIV secolo. Cfr. S. Bernardi, “Il Collegio dei notai di Cingoli…”, art. cit., p. 84-85.

85 Ai tre notai viene attribuito il grado maggiore, ovvero il primo, come risulta dalla matricola dei notai inserita all’interno del codice ove si conserva lo statuto. Cfr. S. Bernardi, “Il Collegio dei notai di Cingoli…”, art. cit., p. 84-85.

86 Ibid.

87 Il documento di assoluzione, datato Gubbio 1355 luglio 1, è conservato a Cingoli, Asc, perg. n. 68.

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