L’accertamento della preparazione del medico per l’esercizio della professione nel «Liber constitutionum» di Federico II (1231)
p. 221-231
Texte intégral
Le norme di Federico II sull’esercizio della medicina
1Anche se la Scuola medica di Salerno1 ha origini ben più antiche, si deve all’imperatore Federico II (1194-1250) l’iniziativa di disciplinare in modo chiaro il cursus studiorum dei medici e di stabilire regole vincolanti per la concessione della licentia medendi, in virtù del superamento di un esame al termine dei corsi universitari. Le norme in questione si trovano contenute nel Liber Augustalis, ovvero il Liber Constitutionum2, celebre testo legislativo promulgato nel 1231 a Melfi3, che recupera e completa in materia la precedente legislazione normanna, risalente alle Assise di Ariano di Ruggero II del 1140. Si tratta di un intervento regolatore particolarmente precoce, che precede di molto l’adozione nei grandi Studia dell’Italia del nord, come Bologna e Padova, di procedure formalizzate per la concessione ai medici della laurea in connessione poi con l’ammissione all’esercizio della professione4.
2L’intervento dell’autorità pubblica tende con lungimiranza ad evitare anzitutto grave dispendium et irrecuperabile dampnum, quod posset contingere ex imperitia medicorum5. Dal medico non si pretende la guarigione quale esito infallibile del suo prodigarsi, ma ci si aspetta comunque il ricorso al patrimonio di conoscenze teoriche e pratiche ormai definitivamente acquisito nelle scholae mediche più famose. La seconda preoccupazione avvertita dal legislatore riguarda la previsione di una serie di prescrizioni di carattere deontologico, circa il concreto esercizio dell’attività medica, relativamente agli obblighi di diligenza assunti verso i malati (si vedano le norme dettate a proposito della frequenza delle visite: Iste medicus visitabit egrotos ad minus bis in die et ad requisitionem infirmi semel in nocte6) e per evitare che la professione si risolva in un’occasione d’indebito arricchimento, verosimilmente a discapito della qualità delle cure prestate ai pazienti7.
3Una necessaria notazione preliminare concerne la sostanziale novità di questa disciplina, che non trova precedenti nel Medioevo e neppure in epoca romana: la compilazione giustinianea, infatti, pur contenendo talune norme relative ai medici, non ne regola nel dettaglio l’attività, né prevede criteri selettivi volti alla verifica della loro preparazione professionale. Il diritto romano giustinianeo non può, dunque, considerarsi sul punto una fonte diretta né un modello per le costituzioni fridericiane8 che si connotano, quanto al contenuto, per il loro carattere genuinamente medievale.
4Torniamo ora alla lettura delle norme: sul versante della preparazione del medico, la previgente norma di Ruggero, tratta dalle Assise di Ariano9, comunque accolta nella compilazione sveva, prescriveva semplicemente il superamento di un esame di natura sostanzialmente amministrativa e dai contenuti tecnici non ben definiti: Quisquis amodo mederi voluerit, officialibus nostris et iudicibus se presentet eorum discutiendum iudicio10). Con Federico l’esigenza che anzitutto si impone è quella dell’accertamento della preparazione professionale del medico, e questa postula, in pieno XIII secolo, una formazione altamente qualificata sul piano scientifico, ottenibile solo mediante la frequenza delle lezioni impartite nella schola salernitana. Il rilascio della licentia medendi è dunque subordinato al riscontro positivo dell’apprendimento delle dottrine diffuse a Salerno, riconosciuto quale centro d’eccellenza per lo studio e l’insegnamento della medicina su basi scientifiche.
5In via preliminare rispetto all’indagine prescritta dalla legge normanna e rimessa agli ufficiali ed ai giudici regi si avverte ora la necessità di un giudizio affidato ad esperti, capaci di riconoscere la perizia del candidato e di attestarla con idonee literae testimoniales. Il testo della legge non lascia adito a dubbi:
[…] iubemus in posterum nullum medici titulum pretendentem audere praticari aliter vel mederi, nisi Salerni primitus in conventu publico magistrorum iudicio comprobatus cum testimonialibus litteris de fide et sufficienti scientia tam magistrorum quam ordinatorum nostrorum ad presentiam nostram vel nobis a regno absentibus ad illius presentiam, qui vice nostra in regno remanserit, ordinatus accedens a nobis vel ab eo medendi licentiam consequatur, pena publicationis bonorum et annalis carceris imminente hiis, qui contra hoc nostre serenitatis edictum ausi fuerint in posterum praticari11.
6Nel disegno fridericiano la licentia di esercitare la medicina deve pur sempre provenire direttamente dal sovrano o dal suo rappresentante; in essa, però, si scorge ormai l’elemento conclusivo di un iter che annovera come prima e determinante tappa l’approvazione ad opera dei maestri salernitani, dopo rituale esame: Federico pone dunque l’attenzione sul momento finale del cursus di studi, che si risolve nella verifica dell’apprendimento di nozioni sufficienti e, quindi, nel riconoscimento dell’adeguata preparazione del candidato, indispensabile per la conseguente attribuzione del titolo di medico.
7Qui notiamo il significativo sdoppiamento della procedura in due fasi, coordinate ma distinte. Nella prima, l’accertamento della preparazione professionale deve essere riservato ai magistri salernitani, che hanno il compito di valutare con cognizione di causa se lo studente sia entrato in possesso dei segreti dell’arte. La rilevanza pubblicistica della materia impone tuttavia di procedere ad un ulteriore controllo, affidato all’autorità amministrativa, chiamata a recepire il giudizio positivo sulla formazione culturale e sul valore scientifico dell’aspirante medico, perfezionandolo con il rilascio di un parere favorevole12 alla concessione dell’autorizzazione regia, abilitante al concreto esercizio della professione. L’ottenimento di entrambi i requisiti prescritti in questo iter deve considerarsi necessario per esercitare lecitamente l’arte medica: il giudizio sulla dottrina e la capacità tecnica deve essere corroborato da un atto (che non va inteso come dovuto e meramente formale) comprovante la regolarità della procedura seguita e la mancanza di elementi ostativi di altro genere (tra le ipotesi di maggiore rilievo si pensi a casi di condotta immorale del medico, ovvero a reati ascritti a suo carico).
Il parallelo tra la professione medica e quella legale
8Notiamo, d’altro canto, che proprio negli stessi anni il pontefice interveniva sulla procedura tradizionalmente seguita per la concessione della laurea e prevedeva un ruolo attivo dell’arcidiacono, in qualità di cancelliere dell’Università, a chiusura delle attività di accertamento del possesso di una preparazione sufficiente da parte del candidato alla laurea nello Studium di Bologna, successivamente alla verifica sul piano scientifico operata dai doctores e a scapito dei poteri riservati fino ad allora alla piena autonomia del corpo docente. Le disposizioni contenute nella bolla Cum sepe contingat di Onorio III (giugno 1219) produssero quindi l’aggiunta di un’ultima fase di un procedimento complesso, nel quale un primo momento era destinato alla verifica del livello della scientia dell’aspirante doctor e reclamato dai professori alla propria esclusiva competenza (il c.d. privatum examen che si svolgeva nella forma di discussione di puncta previamente assegnati al candidato), mentre il secondo si distingueva per la maggiore solennità e si risolveva in una cerimonia pubblica nella cattedrale, culminante con la consegna delle insegne dottorali per mano dell’arcidiacono (l’examen publicum o conventus)13.
9Sotto il profilo della necessità di un controllo di natura amministrativa, ma soltanto a tali fini circoscritti, la norma prevista da Federico può in apparenza accostarsi anche alle disposizioni immediatamente seguenti nel Liber constitutionum, che ad una lettura puramente estrinseca possono sembrare somiglianti. Si tratta di regole volte a disciplinare l’esercizio di attività soggette anch’esse a controllo dell’autorità pubblica. Il discrimine fondamentale, che rende tanto più complessa la fattispecie che qui c’interessa e che l’avvicina piuttosto all’ipotesi bolognese sopra considerata, consiste nella connotazione scientifica della professione medica, che non consente di considerarla e disciplinarla alla stregua di una qualsiasi altra attività di pubblico interesse, mediante l’istituzione di meri controlli di natura amministrativa o di polizia. Il parallelo, quindi, non deve instaurarsi con le norme relative alle lavorazioni ‘industriali’ (come quelle di fibre tessili14), od alla produzione di manufatti più o meno pregiati ed indispensabili per la vita quotidiana15, od alla vendita di beni di largo consumo e di prima necessità (come le candele), ovvero di generi alimentari (pesci, carne e vino soprattutto), od ancora di oggetti preziosi16, od in genere al commercio17; la distanza oggettiva tra l’attività medica e le attività economiche produttive o commerciali elencate sopra è tale che non basta invocare una loro generica connotazione latamente pubblicistica – a causa delle rilevanti ricadute prodotte dal loro esercizio sulla vita della comunità – per ricondurle ad una medesima disciplina. Questo genere di previsioni ricorre usualmente nelle raccolte normative statutarie cittadine e non sta ad indicare alcun particolare disegno d’intervento dirigistico delle autorità comunali nella quotidiana vita produttiva, bensì l’applicazione di norme di buon senso tendenti a tutelare la salute e l’incolumità dei cittadini, da un lato, e ad ottenere la repressione di reati contro la pubblica fede tradizionalmente individuati e perseguiti, dall’altro.
10Il parallelo più appropriato per le norme fridericiane sui medici, in verità, appare quello instaurabile con le disposizioni dello stesso Liber constitutionum dettate per l’esercizio della professione legale, che si presta ad una perfetta analogia di situazioni18. Anch’essa presuppone infatti una preparazione culturale di rango universitario, ma richiede poi una verifica dell’effettivo raggiungimento di un sufficiente livello di tale preparazione ed una successiva autorizzazione alla professione da parte dell’autorità pubblica; tali elementi si ritrovano appunto nell’articolata disciplina prevista da Federico nel I libro delle sue Costituzioni:
Advocatorum officium, qui dubia dirimunt facta causarum, non tam utile quam necessarium reputantes nostris constitutionibus duximus inserendum, quos sub tali forma volumus ordinari, ut non nisi examinati per iudices nostre curie et per nostram celsitudinem approbati in eadem nostra curia audeant postulare. Coram iustitiariis similiter regionum per iudices, qui eis pro tempore assidebunt, examinari et per eosdem iustitiarios postea approbari debebunt19.
11L’analogia può estendersi alle fattispecie regolate dalle norme successive, che concernono rispettivamente l’obbligo di prestare giuramento (da rinnovarsi annualmente) in ordine al rispetto di una serie di prescrizioni assai rigorose in materia di deontologia professionale, nonché precisi limiti posti all’ammontare degli onorari, richiamando palesemente in proposito il dettato della const. Quia numquam:
Advocatos […] ante receptum officium tactis sacrosanctis evangeliis corporalia volumus sacramenta prestare, quod partes, quarum patrocinium susceperint, cum omni fide et veritate et sine tergiversatione aliqua adiuvare curabunt, ipsas de facto non instruent, contra veram conscientiam nullatenus allegabunt, et quod causas non recipient desperatas et, si quas forte receperint partis mendaciis forsitan coloratas, que in principio sibi iuste videntur et in processu iudicii de iure vel de facto comparuerint ipsis iniuste, ipsarum patrocinium in continenti dimittent, sprete parti, prout priscis legibus est statutum, licentia convolandi ad alterius patrocinium deneganda. Iurabunt etiam, quod augmentum salarii in processu iudicii non requirent nec de parte litis ineant pactiones20…
12A riprova di tale lettura stanno le precise ed univoche indicazioni fornite in tal senso dalla migliore dottrina giuridica meridionale, dedicatasi ad una puntuale attività di chiarificazione ed esegesi del testo in tutti i suoi risvolti.
13Così, all’inizio del Trecento, Andrea d’Isernia21, autorevole commentatore del Liber, con riguardo alla const. Quisquis (L.C.III,44) instaura senza esitazione uno stringente paragone tra la professione medica e quella legale circa l’autorizzazione prescritta per il loro esercizio:
Providet enim utilitati subiectorum ut nullus practicet in medicina nisi examinetur et approbetur in curia imperatoris prius. Sic de advocato, supra, de officio advocatorum, l. 1. et 2. Unde doctor medicinae practicabit sine litteris : quia fuit examinatus quando fuit doctoratus et approbatus sicut ibi diximus de advocatis. Et nota maiorem poenam imponi medico quam advocato sine litteris et licentia practicantibus: quia maius periculum est in salute hominis quam in rebus: est constitutio regis Rogerii22.
14Tale linea interpretativa giungerà ininterrotta fino agli esiti cinquecenteschi del commento di Matteo d’Afflitto23, che continua a proporre l’analogia tra avvocati e medici – richiamando espressamente l’opinione in tal senso di Andrea – per spiegare la disciplina fridericiana (nel caso di specie, per l’esattezza, la sanzione particolarmente grave comminata da Ruggero II e fatta propria da Federico per i medici sforniti d’autorizzazione regia):
Tertio no. ex tex. ibi “bonis omnibus suis publicatis”, quod maior poena imponitur medico medicanti sine literis regis, vel absque approbatione doctorum de collegio medicinae, quam imponitur advocato advocanti sine literis regis vel sine doctoratu: et ratio est secundum Andream hic, quia maius periculum est in salute hominis quam in rebus ; oportet enim medicum esse instructum disciplina et experientia24…
15A nostro avviso sarebbe però errato insistere univocamente sull’aspetto dell’accentuato potenziamento dell’apparato amministrativo del Regnum e della sua burocratizzazione, per spiegare in tal modo le regole poste da Federico II a proposito dei medici; tale chiave di lettura suona infatti unilaterale e riduttiva e, in fondo, fuorviante25, a cospetto di una legislazione che mostra sul punto elementi di notevole complessità.
La disciplina federiciana del cursus degli studi di medicina a Salerno
16La costituzione che segue immediatamente la Utilitati (const. Quia numquam = L.C.III,46: De medicis, in realtà cronologicamente posteriore di dieci anni) riprende e completa le disposizioni già esposte, ampliando però l’angolo visuale: non più soltanto una sintetica disciplina della materia, rivolta ad evitare l’accesso alla professione di medici non qualificati, ma una esaustiva regolamentazione di tutti quegli aspetti dell’attività medica sui quali l’autorità deve esercitare opera d’indirizzo e di controllo nel superiore interesse pubblico.
17In questa sede il legislatore riprende le precedenti indicazioni, precisandole nel dettaglio e chiarendo i fini del suo intervento. Lo Svevo disciplina qui l’esercizio della medicina volgendosi primariamente a regolare il cursus degli studi in materia. Viene così indicato – con tutta l’autorità spettante a disposizioni che hanno forza di legge – il percorso obbligato per impadronirsi della scientia medicinalis: il futuro medico dovrà studiare logica per almeno un triennio, dopodiché potrà dedicarsi ad apprendere la medicina, per un quinquennio, senza contare lo studio della chirurgia, che deve considerarsi parte della medicina. Superata poi la prova finale davanti agli stessi maestri dello Studium, il medico è pronto per affrontare un ulteriore esame ad opera dell’autorità amministrativa, ultimo ostacolo prima di prestare giuramento, secondo le indicazioni fornite dalla medesima legge, ed ottenere infine la licentia practicandi:
Quia numquam sciri potest scientia medicine nisi aliquid de logica presciatur, statuimus, ut nullus studeat in medicinali scientia, nisi prius studeat triennio ad minus in scientia logicali. Post quod triennium, si voluerit, ad studium medicine procedat, in qua per quinquennium studeat, ita quod cyrurgiam, que est pars medicine, infra predictum tempus addiscat. Post quod et non ante concedatur sibi licentia praticandi, examinatione iuxta curie formam praehabita et nichilominus recepto pro eo de predicto tempore studii testimonio magistrali26.
18La norma è chiara e risulta in modo trasparente ispirata dalle convinzioni metodiche della Scuola di Salerno, delle quali Federico è perfettamente a conoscenza, che vengono tradotte nel contenuto del disposto legislativo. Le fondamenta e l’essenza stessa della rinnovata scienza medica sono richiamate ellitticamente ed in tal modo confermate e corroborate dalle parole regali. Alla fine del XII secolo la Scuola salernitana si propone, infatti, quale modello di un fecondo incontro tra teoria e prassi. Nel denso dettato della constitutio occorre evidenziare anzitutto l’importanza centrale attribuita al riconoscimento della medicina quale scientia, con tutte le implicazioni coerentemente ricavabili da tale premessa, nella medesima direzione nella quale procedevano da tempo i magistri salernitani. La forte sottolineatura, tradotta in comando vincolante, della necessità di una salda padronanza della logica e, più genericamente, della filosofia, mira dunque a conferire il necessario spessore speculativo alla disciplina27, non più riducibile a mero repertorio di rimedi empirici per malattie dall’eziologia sovente sconosciuta. In tale maniera si contribuisce anche decisivamente all’attribuzione alla medicina di un posto centrale nel sistema del sapere dell’epoca, laddove l’alto Medioevo aveva mostrato qualche incertezza in proposito.
19La necessità di fissare autoritativamente i tempi e le scansioni del cursus studiorum scaturisce direttamente dalla volontà di garantire una adeguata formazione del medico, per il cui raggiungimento appare decisivo porre i presupposti di un ordinato e regolare apprendimento, secondo tempi e modi che non possono essere rimessi alla discrezionalità del singolo. In questa ottica potrebbe forse acquistare significato la circostanza dell’emanazione di questa costituzione a dieci anni di distanza dal Liber: potrebbe cioè essersi trattato di un intervento motivato da abusi registrati nella prassi a causa della lacunosità della const. Utilitati e probabilmente non scoraggiati a sufficienza dalla previsione dell’esame finale.
20In secondo luogo si rimanda alla natura complessa di questa scienza che, dovendosi poi tradurre in attività professionale volta alla cura dei malati, si scinde in due parti complementari ed entrambe indispensabili al bagaglio del buon medico: la teorica e la pratica. La Scuola di Salerno nella sua espressione più matura sembra aver acquistato credito proprio per una visione equilibrata del rapporto tra experientia e doctrina, senza eccessi unilaterali e senza sacrificare né l’una né l’altra; sotto l’un profilo si giustifica l’inserimento per via di legge del Corpus Hippocraticus e di quello galenico quale base minima necessaria della formazione culturale e professionale specifica del medico; per l’altro aspetto troviamo l’espressa prescrizione di un periodo di tirocinio (annuale) presso un medico già esperto:
Nec tamen post quinquennium completum praticabitur, nisi per annum integrum cum consilio experti medici praticetur. Magistri vero infra istud quinquennium libros autenticos tam Ypocraticos quam Galieni in scolis doceant tam in theorica quam in pratica medicine. Salubri preterea constitutione sancimus, ut nullus cyrurgicus ad praticam admittatur, nisi testimoniales litteras offerat magistrorum in medicinali facultate regentium, quod per annum saltim in ea parte medicine studuerit, que cyrurgicam instruit facultatem, et presertim anotomiam humanorum corporum in scolis didicerit et sit in ea parte medicine perfectus, sine qua nec incisiones salubriter fieri poterunt nec facte curari28.
21Dobbiamo infine sottolineare l’attenzione tutta particolare dedicata alla chirurgia, ricondotta senza incertezze nell’ambito della nozione di medicina e prevista quale materia autonoma d’insegnamento29. Grande interesse assume pure, in questa prospettiva, la previsione dello studio dell’anatomia umana, a necessario completamento del curriculum.
22Dal contesto delle costituzioni regie nelle quali troviamo tali indicazioni non sembra comunque possibile dubitare dell’intenzione dello Svevo di dare impulso all’edificazione, sulle fondamenta di una scuola già attiva e fiorente da lungo tempo, di una Università nel senso proprio del termine, specializzata nel campo medico e della filosofia naturale in genere (physica). Lo stesso linguaggio adottato da Federico, tecnicamente inappuntabile, rimanda esplicitamente ad una realtà di tipo universitario: a più riprese si parla di magistri e si qualifica con il termine regere la loro attività didattica30, così come il conventus publicus nel quale si saggia la preparazione del candidato e lo si laurea pubblicamente in forma solenne mutua la terminologia tecnica.
23È evidente, dunque, l’importanza della esplicita enunciazione iniziale circa la scientia medicinae, ed il tentativo pienamente consapevole di utilizzare (per l’analogia quasi perfetta di situazioni che si configura) gli stessi strumenti già adottati per la scientia iuris31 con la fondazione dello Studium di Napoli, di appena sette anni anteriore (risale infatti al 1224), anch’essa del resto operata da Federico – almeno inizialmente – nella veste di Rex Siciliae, non d’imperatore. Il sovrano punta tutto, in altre parole, sulla carta di un centro di studi superiori altamente qualificato e posto sotto l’egida del potere sovrano (da istituire ex novo, a Napoli, per gli studi giuridici, da riconoscere e potenziare, a Salerno, per la medicina). Da ciò, la prescrizione tassativa di frequentare i corsi salernitani32 e il riconoscimento del ruolo storicamente assunto dalla Scuola medica di quella città, preoccupandosi di ancorare allo studio dei libri ‘autentici’33 di Ippocrate e Galeno la serietà della Scuola di Salerno34, ormai posta sotto la vigile protezione del sovrano, preoccupato di garantire la salute e la vita stessa dei suoi sudditi. Oltre non era possibile procedere senza infrangere l’invisibile ma reale confine posto a garanzia dell’universitas scholarium contro l’invadenza del potere politico ed a tutela dell’autonomia dell’ordinamento dello Studium: un confine che Federico non si ritenne autorizzato a valicare, dimostrando con tale scelta di restare fedele ad una concezione nient’affatto assoluta e incondizionata dei suoi poteri ed ancora schiettamente medievale.
Notes de bas de page
1La letteratura sulla Scuola di Salerno è amplissima, oltreché di vario livello ed interesse, ed è impossibile darne qui conto in modo appropriato.
2Usiamo qui l’edizione del Liber curata da Wolfgang Stürner: Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien, ed. W. Stürner, Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 1996 (M.G.H., Constitutiones et acta publica Imperatorum et Regum. Tomus II. Supplementum). Sempre utile però il confronto con l’ed. Carcani, ora disponibile anche in ristampa: Constitutiones Regni Siciliae. Ristampa anastatica dell’edizione di Napoli del 1786, ed. G. Carcani, Messina, Sicania, 1992.
3Sul Liber sono ancora utili i saggi raccolti in A. L. Trombetti Budriesi (ed.), Il Liber Augustalis di Federico II di Svevia nella storiografia. Antologia di scritti, Bologna, Pàtron, 1987.
4Cf. T. Duranti, «Doctores e dottori: laurea in medicina e professioni mediche nel Medioevo europeo», in M. T. Guerrini, R. Lupi, M. Malatesta (ed.), Un monopolio imperfetto. Titoli di studio, professioni, università (secc. XIV-XXI), Bologna, CLUEB, 2016, p. 1‑13, specie p. 11.
5Si tratta di un passo contenuto nella const. Utilitati = L.C.III,45: De prohibendis medicis mederi sine testimonialibus litteris magistrorum (la rubrica che identificava tradizionalmente la costituzione suonava parzialmente diversa : Ut nullus audeat practicare, nisi in conventu publice magistrorum Salerni sit comprobatus).
6Const. Quia numquam = L.C.III,46: De medicis.
7Ibid.
8Confermano questo giudizio le accurate indagini condotte a più riprese sulle fonti romanistiche del Liber, che non evidenziano precedenti diretti per le norme qui studiate.
9La storiografia ha debitamente sottolineato l’importanza delle Assise di Ariano (1140), mostrando pure lo stretto rapporto esistente tra la legislazione normanna e quella fridericiana, tanto che alcune decine di norme dettate da Ruggero sono state recepite nel corpus legislativo svevo (oltre a varie costituzioni dei due Guglielmi). Il testo di tali leggi è oggi disponibile nell’edizione curata da O. Zecchino, Le Assise di Ruggiero II. I testi, Napoli, Jovene, 1984.
10Const. Quisquis = L.C.III,44: De mederi volentibus (la rubrica riportata nell’ed. Carcani suona diversamente: De probabili experientia medicorum).
11Const. Utilitati = L.C.III,45.
12Il testo normativo, per non ingenerare dubbi sul punto, reca l’indicazione precisa dei requisiti richiesti e dei soggetti chiamati alla verifica; vi si parla infatti di testimoniales literae rilasciate de fide et sufficienti scientia, tam magistrorum, quam ordinatorum nostrorum.
13Sul confronto con la situazione bolognese, cf. più ampiamente e sotto diversi aspetti G. Rossi, «La “scientia medicinalis” nella legislazione e nella dottrina giuridica del tempo di Federico II», Studi Medievali, 3ª s., 44, 2003, p. 179‑218, specie p. 189‑191.
14In particolare canapa e lino, secondo il disposto della const. Salubritatem = L.C.III,48, recante la significativa rubrica De conservatione aeris.
15Const. Magistros = L.C.III,49: Magistros mechanicarum artium, quorum operis et operibus homines carere non possunt, legaliter et fideliter sua opera exercere debere iubemus.
16Sono tutte prescrizioni contenute nella lunga const. 49 del III libro, identificata dalla rubrica De fide mercatorum in mercibus adhibenda.
17Const. Mercatores = L.C.III,50: De mercatoribus; const. Ad legitima = L.C.III,51, riguardante De ponderibus; const. Penas = L.C.I,52, la cui rubrica recita De pena contra mercatores. Si tratta di norme volte ad impedire le più comuni frodi commerciali.
18La corrispondenza tra le due situazioni era stata già sottolineata in Rossi, «La “scientia medicinalis”…», art. citato, p. 198 ss.
19Const. Advocatorum officium = L.C.I,83: De ordinatione advocatorum et sacramento per eos prestando et tota forma tenendo (la rubrica designante tradizionalmente la norma era più concisa: De advocatis ordinandis).
20Const. Advocatos = L.C.I,84: De officio advocatorum (nell’ed. Carcani trovavamo invece De praestatione sacramenti ab advocatis); Hac edictali lege iubemus advocatos omnes pro eorum salariis, quandocumque in privatorum causis ipsos oporteat postulare, non amplius exigere nec a litigatoribus stipulari quam sexagesimam cause, pro qua suffragium spoponderunt, si res, que petitur, extimationem recipiat. Ceterum in hiis, que non poterunt extimari, volumus advocatorum salaria iudicis arbitrio diffiniri, quemadmodum causa status et etiam rei sacre necnon et hominum, dum contra ipsos accusatio instituitur de tali crimine, de quo convicti corporaliter puniantur vel alias contra ipsos procedi possit iuxta criminum qualitatem, preterquam in actione iniuriarum, in qua decernimus a tempore oblati libelli baiulos et iudices advocatorum salaria pretaxare et ceteris hiis similibus, quas iura vetera prescripserunt: const. Hac edictali lege = L.C.I,85: De salario advocatorum.
21Per una prima informazione sul giurista molisano si veda la ‘voce’ di F. Calasso, «Andrea d’Isernia», in Dizionario Biografico degli Italiani, t. 3, Roma, Ist. della Encicl. Italiana, 1961, p. 100‑103, nonché quella più recente di G. Vallone, «Andrea da Isernia», in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), Bologna, Il Mulino, 2013, p. 61‑63.
22Ad const. Quisquis, in Constitutiones Regni Siciliae per excellentissimum dominum I. U. D. Andream de Ysernia commentatae et per alios celeberrimos doctores glosatae, Neapoli, apud Ioannem Paulum Sugganappum, 1552, p. 355.
23Su questo autore v. G. Vallone, «D’Afflitto Matteo», in Dizionario Biografico degli Italiani, t. 31, Roma, Ist. della Encicl. Italiana, 1985, p. 652‑657.
24Matthaei de Afflictis… In utriusque Siciliae Neapolisque sanctiones et constitutiones novissima praelectio, Lugduni, s.n., 1556, lib. III, tit. XXXIII, De probabili experientia medicorum, ad const. Quisquis, fol. 190r, nn. 4‑5.
25Anacronistico qualificare i medici, alla luce delle norme qui commentate, addirittura quali «pubblici ufficiali»; in tal senso si espresse in anni ormai lontani Kantorowicz (cf. E. H. Kantorowicz, Federico II di Svevia [trad. ital. di M. Offergeld Merlo – ediz. orig. Berlin, Georg Bondi, 1931], Milano, Garzanti, 1939), con una locuzione sbagliata, che retrodata, con una palese forzatura, fino al XIII secolo la comparsa di uno Stato modernamente inteso ed organizzato. Sul concetto di Stato e sulla sua mancanza nel Medioevo rinviamo a P. Grossi, L’ordine giuridico medievale, Roma/Bari, Laterza, 1995, specie p. 41 ss., nonché Id., «Un diritto senza Stato (la nozione di autonomia come fondamento della costituzione giuridica medievale)», Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 25, 1996, p. 267‑284.
26Const. Quia numquam = L.C.III,46.
27Cf. le notazioni di T. Pesenti, «Arti e medicina: la formazione del curriculum medico», in L. Gargan, O. Limone (ed.), Luoghi e metodi d’insegnamento nell’Italia medioevale (secoli XII-XIV). Atti del Convegno Internazionale di studi (Lecce-Otranto 6‑8 ottobre 1986), Galatina, Congedo, 1989, p. 153‑177.
28Si tratta ancora del testo della const. Quia numquam = L.C.III,46, in fine. Sulla duplice connotazione, teorico-pratica, della medicina bassomedievale, in perenne tensione dialettica tra scientia e ars, cf. J. Agrimi, C. Crisciani, Edocere medicos. Medicina scolastica nei secoli XIII-XV, Milano/Napoli, Guerini, 1988; cf. pure D. Jacquart, «La scolastica medica», in M. D. Grmek (ed.), Storia del pensiero medico occidentale, t. 1, Antichità e Medioevo, Roma/Bari, Laterza, 1993, p. 261‑322, specie p. 272‑274.
29Le notizie certe sulla pratica della chirurgia nel periodo precedente all’affermarsi delle facoltà mediche in Studia famosi quali Padova, Bologna e Parigi, nel corso del XIV secolo, sono purtroppo scarse; si vedano comunque K. Sudhoff, Beiträge zur Geschichte der Chirurgie im Mittelalter, Leipzig, J. A. Barth, 1914-1918, 2 vol.; M. Tabanelli, La chirurgia italiana nell’alto medioevo, Firenze, Olschki, 1965, 2 vol.
30Cf. O. Weijers, Terminologie des universités au xiiie siècle, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1987, p. 293‑297; l’edizione del Carcani reca invece legere, ma il significato non cambia: i due termini sono strettamente legati e sostanzialmente intercambiabili, con riferimento all’insegnamento universitario (ibid., p. 292; su legere v. ibid., p. 292‑293 e p. 324‑329). Notiamo che le varie storie dell’Università nel Medioevo non fanno molto spazio alle facoltà di medicina e, in particolare, tacciono quasi del tutto sulla Scuola di Salerno.
31Secondo una coerente strategia di politica culturale che trascendeva i motivi di natura contingente, legati alla congiuntura politica, che avevano indotto Federico a cercare di contrapporre a Bologna una propria Università giuridica.
32Norma che fa da pendant all’obbligo per i regnicoli di frequentare la neonata facoltà giuridica napoletana, posto espressamente da Federico: Omnes igitur amodo, qui studere voluerint in aliqua facultate, vadant Neapolim ad studendum, et nullus ausus sit pro scholis extra regnum exire, vel infra regnum in aliis scholis addiscere vel docere : et qui sunt de regno extra regnum in scholis, usque ad festum Sancti Michaelis proximum venturum sine mora dispendio revertantur (J. L. A. Huillard-Breholles, Historia Diplomatica Friderici Secundi, II, 1, Paris, Plon, 1852 [rist. anast. Torino, Bottega d’Erasmo, 1963], p. 452‑453).
33Nonostante quanto osservato in proposito da Kristeller (cf. P. O. Kristeller, Studi sulla Scuola medica salernitana, Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 1986, p. 67‑68), non scorgiamo motivi cogenti per rifiutare il significato comune del termine latino.
34Notiamo che per il diritto non v’era bisogno di un intervento analogo: appariva certo scontato per tutti, e massimamente per il titolare della dignità imperiale che tanti sforzi ed energie aveva profuso per riportare in auge l’idea d’impero, che l’oggetto privilegiato degli studi giuridici dovesse consistere nella codificazione giustinianea, quale diritto imperiale ancora vigente, secondo l’impostazione storicamente affermatasi a Bologna sin dagli inizi del XII secolo.
Auteur
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Giovanni Rossi
Università di Verona
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