Le trasformazioni del prelievo nel confronto tra signori e comunità (Piemonte meridionale, XII-XIII secolo)
p. 219-236
Texte intégral
1Nell’insieme delle trasformazioni del prelievo signorile, un’attenzione deve essere dedicata alla dimensione della contrattazione specifica politica collettiva, a quegli atti che definiscono le forme della sottomissione comunitaria a un signore. Se la storiografia più recente ha giustamente messo in luce come le comunità non nascano solo per negoziare il proprio rapporto con il signore, ma come espressione di un sistema molto più articolato di cooperazione organizzata,1 appare necessaria una riflessione sulla natura della contrattazione, come azione politica e documentaria su cui si addensano processi di definizione della comunità, dei ruoli sociali e delle forme del potere. All’interno di questa densità programmatica degli atti di franchigia, possiamo vedere come una molteplicità di fattori converga a ridefinire le forme del prelievo.
2Il mio obiettivo è quello di considerare la documentazione di due secoli in un’area di una certa ampiezza – corrispondente pressappoco alle diocesi medievali di Torino, Alba, Asti, Acqui e Tortona – per valutare in che modo gli atti di trasformazione e conversione del prelievo signorile possano essere considerati segni dell’evolvere dei rapporti politici locali, dei ruoli sociali interni alla comunità e dei sistemi di circolazione economica.
Fonti e franchigie
3Lo studio degli atti di franchigia richiede una duplice attenzione metodologica, relativa da un lato ai protagonisti dell’azione documentaria e dall’altro ai contenuti reali degli atti. Prima di tutto la definizione di “franchigia” può essere ingannevole, poiché mette al centro dell’attenzione la concessione signorile, quando sarebbe più utile concepire questi atti come compromessi tra signore e comunità, accordi che chiudono fasi di confronto o di conflitto politico locale. E’ sufficiente per questo considerare le forme documentarie e testuali: nell’insieme dei documenti destinati a definire i rapporti tra signori e comunità, gli atti che possono a rigore essere considerati delle franchigie sono una minoranza; in molti casi ci troviamo di fronte ad accordi, sentenze o arbitrati, ovvero a una serie di atti che fanno riferimento esplicito a un conflitto che viene superato grazie a un accordo, a un compromesso o con l’intervento di un potere superiore.2 Le stesse franchigie, in alcuni casi, mostrano la comunità in un ruolo tutt’altro che passivo, quando un gruppo di uomini del villaggio è incaricato di ricordare le consuetudini locali per farne la base dell’atto signorile di conferma; si tratta di fatto di una modalità di costituzione del diritto che si lega al modello rappresentato dai Weistümer tedeschi, pur con livelli molto più bassi di codificazione del rituale.3 E’ necessario quindi leggere gli atti di franchigia – e in specifico gli atti di conversione dei censi – nella doppia prospettiva dei signori e delle comunità, e non come diretta espressione di una visione “strategica” dei signori.
4La seconda questione da tener presente dal punto di vista metodologico è che, per quanto l’esplicita trasformazione del prelievo sia ricordata solo in alcuni atti, tutte le franchigie sono da considerare ridefinizioni e trasformazioni del prelievo. Benché i testi si presentino con grande evidenza come conferme di antiche consuetudini e spesso mettano in ombra gli elementi di novità, spesso il confronto tra gli atti che si susseguono a definire le consuetudini di un singolo villaggio mette in luce come il rapporto tra signori e comunità cambi profondamente lungo i decenni.
5All’interno della serie documentaria costituita dalle varie forme di transazione tra signori e comunità (disponiamo per quest’area di circa 150 atti nei due secoli qui considerati),4 emerge una seconda serie, molto più piccola: si tratta di qualche decina di atti nei quali si attua esplicitamente un mutamento nella struttura del prelievo, e quindi una forma di conversione dei censi. Atti di questo tipo si diffondono a partire dalla fine del XII secolo e si addensano soprattutto in due fasi, la prima a cavallo tra XII e XIII secolo, la seconda negli ultimi anni del Duecento.
6Nella forma più diffusa, ci troviamo di fronte a un signore che rinuncia a una serie di diritti e ottiene l’impegno della comunità a versargli annualmente una somma collettiva fissa. Assistiamo quindi a un triplice cambiamento: il passaggio dai prelievi individuali al pagamento collettivo; il passaggio da un prelievo mutevole, legato alle contingenze, a un pagamento fisso; e infine in alcuni casi (ma non in tutti) una conversione nella natura dei prelievi, con servizi e beni che vengono sostituiti da versamenti in denaro.
7I contenuti possono essere chiariti considerando un caso specifico, le franchigie concesse dal marchese Ottone del Carretto al villaggio di Cortemilia nel 12335 I. marchesi del Carretto costituivano in questa fase un potere signorile di livello intermedio, disperso su numerosi castelli nella regione collinare tra Piemonte e Liguria, a sud-est di Alba. Cortemilia era un castello totalmente sotto il controllo dei marchesi, senza una significativa interferenza, in questa fase, dei grandi comuni cittadini, benché i Carretto nei decenni precedenti si fossero sottomessi feudalmente ai comuni di Alba e Asti, con una specifica superiorità feudale di quest’ultima città per quanto riguarda Cortemilia e altri castelli vicini.6
8Seguendo la struttura dell’atto, vediamo prima di tutto che il signore concede l’esenzione dal fodro, i diritti di successione e la possibilità di vendere liberamente i propri beni. A queste concessioni fa riscontro l’impegno della comunità a pagare ogni anno, a Sant’Andrea (il 30 novembre) un fictum (o fodrum, come viene definito poche righe dopo) di 140 lire, che verranno ripartite secundum possibilitatem uniuscuiusque. Costituiscono un’eccezione due gruppi familiari per i quali vengono stabilite (o riconosciute) delle somme fisse, e che sono definiti isti exceptati.
9E’ un atto molto semplice, che mette bene in evidenza alcuni elementi fondamentali: il signore rinuncia a una serie di prelievi (ma non a tutti i suoi diritti) e ottiene la garanzia di un pagamento annuo di una somma fissa. Constatiamo quindi una semplificazione e una regolarizzazione dei pagamenti, ma non assistiamo alla creazione di un pagamento unico che assorba tutti i doveri dei sudditi: molti ambiti del potere signorile (come la giustizia, i pedaggi o il controllo dei mercati e dei beni comuni) non rientrano nell’atto e non ne vengono modificati. Infine vediamo che la comunità non agisce come un blocco, come un gruppo sociale del tutto unitario: le eccezioni e le franchigie individuali ci fanno intuire l’articolazione della società locale, connessa probabilmente sia alle differenze sociali, sia – e forse soprattutto – alle relazioni con il signore.
10Quella registrata nell’atto del 1233 per Cortemilia, è solo una delle molte possibilità di conversione dei censi. In altri accordi tra signori e comunità possiamo trovare ad esempio la conversione di un singolo diritto di prelievo in un pagamento collettivo fisso;7 oppure un sistema molto più articolato di diritti, come avviene a Carmagnola nel 1203, quando il marchese di Saluzzo rinuncia al fodro e a una serie di diritti di giustizia, per ottenere un pagamento annuo di 600 lire e 100 moggi di grano.8 Inoltre dobbiamo notare come la conversione dei diritti in un pagamento annuo sia accompagnata in molti casi da un pagamento straordinario, una tantum: ad esempio nel 1197 Manfredo Lancia rinuncia ad alcuni diritti in favore del comune di Doglianix, e ottiene il pagamento immediato di 200 lire e l’impegno al pagamento annuo di 50 lire.9
11In generale, occorre sottolineare come siano pochi gli atti che contengono solo la conversione di un diritto in un pagamento, poiché in genere tale conversione è parte di un atto molto più articolato di definizione dei rapporti tra signore e comunità, un atto che muta la struttura stessa del prelievo, sostituendo alcuni diritti signorili, conservandone altri, ricontrattandone altri ancora. Appare quindi necessario studiare questi processi in un’ottica più ampia, che non si limiti alla specifica conversione dei censi, ma valuti il complessivo percorso di ridefinizione della struttura dei prelievi, connettendo questi documenti ad altri, alle carte di franchigia che non contengono a rigore una conversione – ovvero un passaggio dal pagamento in natura a quello in denaro, o dai versamenti individuali al pagamento collettivo –, ma che modificano la struttura del prelievo. Un esempio è l’atto con cui nel 1260 il vescovo di Asti rinuncia a numerosi diritti giudiziari, alle corvées e ad alcuni altri prelievi a Mondovì, ottenendo il controllo completo sui mulini e sui forni del borgo.10 Non è una conversione del modello di quelle di cui ho discusso finora, ma è senza dubbio un profondo cambiamento dei funzionamenti locali del prelievo.
12Gli atti di conversione devono quindi essere letti nel quadro di un più articolato processo di trasformazione del prelievo signorile, che non si connota per una chiara e coerente tendenza verso i pagamenti in denaro o in natura: il prelievo resta sempre, in questo periodo, una mescolanza di denaro, beni e servizi. E d’altronde questo sembra coerente con le tendenze che emergono dai contratti agrari e dai censi individuali. La struttura della fonti non permette – per questa regione e questo periodo – un’analisi soddisfacente della contrattualistica agraria, poiché non abbiamo rilevanti serie documentarie di questo tipo. Disponiamo però, lungo il XII e XIII secolo, di alcune liste di censi dovuti alle chiese della regione e, pur non potendo proporne qui un’analisi articolata, è interessante constatare come – con grande coerenza nel tempo e nello spazio – gli obblighi registrati comportino spesso un’integrazione di denaro, beni e prestazioni d’opera.11
Evoluzione dei poteri e delle comunità
13L’atto del 1233 relativo a Cortemilia ci ha permesso di delineare le forme più diffuse e riconoscibili degli atti di conversione del prelievo signorile applicato alle comunità, ben diffuse lungo il XIII secolo, pur non delineando una chiara tendenza verso la monetizzazione dei rapporti di dipendenza, ma piuttosto una tendenza abbastanza coerente verso una maggiore stabilità delle rendite signorili12 e verso un’accresciuta responsabilità delle comunità. E’ quindi importante partire da questo quadro delle forme documentarie per riflettere sulle implicazioni di questi atti da entrambi i punti di vista, sia per i signori, sia per le comunità.
14A questo scopo possiamo concentrarci sulla prima fase di diffusione degli atti di conversione nel Piemonte meridionale, ovvero i decenni tra la fine del XII secolo e l’inizio del XIII, a partire da un caso concreto, gli accordi stipulati nel 1215 tra il vescovo di Asti e gli uomini del villaggio di Sant’Albano, un atto che ci offre numerosi suggerimenti per quel che riguarda le tensioni sociali e politiche e i quadri economici.13 E’ un villaggio piuttosto lontano dalla città di Asti, in quella parte del Piemonte sud-occidentale che apparteneva alla diocesi di Asti, pur costituendo un comitato a sé. In quest’area, e in specifico nel villaggio di Sant’Albano, il vescovo disponeva di un ampio patrimonio e di solide basi signorili.14
15E’ utile seguire la struttura dell’atto, per leggere non solo i contenuti concreti dell’accordo, ma anche i nessi che l’atto introduce tra le diverse clausole. Emerge prima di tutto che il vescovo aveva dato una parte del villaggio in pegno a Guglielmo e Uberto di Carrù (un villaggio vicino); per riscattare il pegno, il vescovo ha preso 300 lire in prestito da due cittadini di Alba; e infine gli uomini di Sant’Albano hanno versato ai due creditori 260 lire, il che ha permesso di riscattare i beni vescovili. Per questo motivo il vescovo rinuncia al diritto a prelevare il fodro, facendo eccezione per una piccola parte del villaggio, che probabilmente era rimasta nelle mani dei creditori (forse per le 40 lire mancanti). Gli uomini di Sant’Albano si impegnano in cambio a pagare, ogni anno a novembre, 35 lire, definendo il pagamento come fictum sive debitum; dovranno adempiere a questo pagamento insieme con gli uomini officiati, ovvero coloro che già non devono pagare il fodro, ma un debitum vel fictum sive censum. Tutti coloro che verranno ad abitare a Sant’Albano saranno tenuti a contribuire a questo fictum, e il vescovo non avrà diritto di esentare alcuno. In seguito 83 abitanti del villaggio giurano il proprio impegno al rispetto dei patti, mentre i milites e gli excusati si impegnano a dare operam et consilium affinché la comunità paghi regolarmente il fictum. Infine tutti gli uomini di Sant’Albano – milites et pagenses – giurano di non costruire mai una villanova né cooperare alla sua costruzione.
16Le questioni di maggior rilievo che emergono dal documento relativo a Sant’Albano sono quindi: l’aspetto prettamente economico; la definizione della comunità e delle esenzioni; le limitazioni del potere signorile; le villenove. Su questi punti mi concentrerò nel seguito di questo intervento.
L’indebitamento signorile e la ricchezza contadina
17Nel caso di Sant’Albano l’atto appare strettamente ed esplicitamente connesso all’indebitamento signorile: il vescovo è pesantemente indebitato e solo l’intervento degli uomini di Sant’Albano gli permette di riscattare il villaggio dato in pegno. Può essere quindi utile riflettere, a partire da questo caso, sulle implicazioni specificamente economiche degli atti di conversione e i loro legami con l’ampio problema dell’indebitamento signorile. Si tratta infatti di una questione ben conosciuta ma assai poco studiata: negli ultimi decenni, se si è molto sviluppato lo studio delle attività finanziarie dei prestadenari,15 l’economia delle dinastie signorili è rimasta ancora in larga misura sconosciuta.16
18Nel quadro complessivo italiano, e in quello più specifico piemontese, troviamo un gran numero di prestiti su pegno fondiario che le dinastie signorili ottengono da famiglie urbane e talvolta da grandi abbazie. A parte qualche caso eccezionale,17 non è questione di povertà delle dinastie signorili, ma piuttosto di qualità di una ricchezza che è soprattutto fondiaria, e quindi di difficoltà a tradurre la ricchezza in moneta, in relazione soprattutto alle esigenze straordinarie dovute alle guerre; ed è in effetti interessante constatare come gli anni a cavallo tra XII e XIII secolo, quando compaiono numerosi atti di conversione dei prelievi signorili in cambio di versamenti eccezionali o regolari, rappresentino per il Piemonte meridionale una fase particolarmente intensa sul piano bellico.18
19E’ importante sottolineare prima di tutto come il fatto stesso che queste dinastie ricevano prestiti rilevanti sia un segno inequivocabile del fatto che non sono poveri, non sono sull’orlo del fallimento: una regola fondamentale del mercato del denaro è che non si presta a chi è povero. Si presta denaro ai signori grazie alla loro ricchezza fondiaria (per acquisire in pegno o in via definitiva le loro terre e i loro castelli); e al tempo stesso si presta loro denaro a causa della loro ricchezza immateriale e relazionale: le famiglie urbane sono disponibili a far credito ai signori per entrare nella rete politica e clientelare che a loro fa capo,19 e i signori dimostrano la capacità di mobilitare le proprie risorse fondiarie e relazionali per trasformarle in denaro. I debiti non sono quindi necessariamente il segno di una vera e propria crisi, ma sicuramente ci testimoniano una divaricazione tra la struttura dei patrimoni e le esigenze economiche dei signori. In casi come questi è probabile che queste esigenze signorili siano fondamentali nel determinare, se non i contenuti specifici, certo i tempi di definizione degli atti di franchigia, come si vede nei casi in cui uno stesso signore stipula accordi con villaggi diversi nel giro di pochi giorni o settimane.20
20Se nel caso di Sant’Albano abbiamo un riferimento esplicito ai debiti del vescovo, in generale tutti questi atti garantiscono ai signori la regolare acquisizione annua di alcune decine o alcune centinaia di lire, a cui si aggiunge in genere un pagamento straordinario, talvolta molto rilevante, effettuato al momento della concessione della franchigia. Si tratta di cifre molto variabili, in relazione all’ampiezza dei diritti ceduti dal signore e anche, ovviamente, alle dimensioni dell’insediamento: così vediamo che un villaggio di un certo rilievo come Vico si impegna, nel 1181, a un pagamento una tantum di 300 lire e a un versamento annuo di 100 lire; Mondovì, la villanova che alla fine del XII secolo sostituisce Vico, nel 1233 arriva a impegnarsi a un pagamento straordinario di 1.400 lire, a cui si aggiungono le 300 lire annue destinate al salario del podestà di nomina vescovile.21
21Il dato comune è la disponibilità monetaria dei villaggi: al momento della concessione della franchigia dispongono di una forte somma con cui far fronte al pagamento straordinario, ma soprattutto – ed è un dato forse ancor più significativo – le comunità di villaggio ritengono di poter disporre regolarmente in futuro delle somme necessarie per i pagamenti annui, e quindi di una buona e regolare circolazione di moneta. Tutto ciò fa ovviamente pensare a un accesso regolare al mercato da parte dei contadini, anche nel caso di villaggi piccoli e lontani dalle città. La struttura costantemente mista del prelievo (denaro, beni e servizi) deve probabilmente essere vista come una testimonianza di questa disponibilità monetaria dei contadini, ma anche della volontà signorile di assicurarsi sia una rendita monetaria regolare, sia lo sfruttamento delle possibilità offerte dal mercato, verso cui indirizzare il surplus prelevato ai contadini.22 Possibilità e rischi vengono quindi ripartiti tra sudditi e signore, che al contempo si protegge probabilmente da fenomeni inflattivi che intaccherebbero un prelievo esclusivamente in moneta.
Diritti d’esenzione e limiti della comunità
22Se però parliamo di responsabilità collettiva e di accesso contadino ai mercati, occorre verificare chi esattamente sia tenuto a pagare. L’abbiamo visto in entrambi i casi: al fianco dei doveri della comunità, l’atto comprende la definizione delle esenzioni. Il lessico è vario: in alcuni casi si parla di excusati, in altri di affictati, quasi sempre di milites.23 Si individuano quindi persone (o più spesso famiglie) che fruiscono di specifiche esenzioni, ma in molti casi abbiamo un connotato più chiaramente di stratificazione sociale, con il riconoscimento di un gruppo, la piccola aristocrazia, che non è pienamente assimilato agli obblighi fiscali della comunità.
23Certo non è sorprendente: molte carte di franchigia sono destinate in larga misura a definire diritti e prerogative dei cavalieri, le loro esenzioni, il loro accesso privilegiato ai beni comuni.24 Ma, dal nostro punto di vista, è importante sottolineare che la responsabilità fiscale collettiva è un dovere dei gruppi sociali non nobili, ed è quindi a questi gruppi, propriamente contadini, che possiamo attribuire la disponibilità monetaria e la capacità di accedere al mercato testimoniate dagli atti di franchigia.
24L’atto del 1215 relativo a Sant’Albano ci mostra qualcosa in più: si riconoscono alcune esenzioni (par. 6), ma al contempo il signore perde il diritto di esentare ulteriormente, e tutti i nuovi abitanti del villaggio dovranno sottomettersi ai doveri fiscali della comunità (par. 3).25 Ci troviamo quindi chiaramente di fronte a un processo di grande rilievo: la comunità si assume la responsabilità non solo del pagamento, ma anche della ripartizione (come mostra esplicitamente il documento del 1233 per Cortemilia, al par. 3); ma per avere il controllo della ripartizione, è necessario il controllo dell’esenzione.
25E’ in atto un processo di rafforzamento della comunità, attestato da alcune clausole particolarmente favorevoli all’interno degli atti di franchigia, ma soprattutto dall’arricchimento di funzioni della comunità, che dovrà valutare i patrimoni, definire i criteri di ripartizione, costringere al pagamento. E’ un passaggio importante per il consolidamento della comunità e la definizione dei suoi limiti: la responsabilità fiscale collettiva pone infatti al centro dell’attenzione degli uomini del villaggio proprio la questione dei limiti sociali della comunità, ovvero i limiti che definiscono chi ha accesso ai beni comuni ed è tenuto a sottomettersi all’imposta.
26Lungo tutto il XIII secolo si constata una forte tensione relativa sia ai diritti di esenzione, sia ai criteri di definizione dell’appartenenza alla comunità: ovvero da un lato abbiamo una serie di liti che oppongono la comunità alle chiese e alle famiglie che rivendicano una condizione di esenti; dall’altro abbiamo liti in cui singoli e famiglie rivendicano il proprio status di habitatores del villaggio.26 Sono due tensioni direttamente connesse a un processo di consolidamento delle comunità e di definizione dei suoi limiti, un processo in cui la responsabilità fiscale ha sicuramente un ruolo centrale. Si riproduce così, con un secolo di ritardo, l’evoluzione dei comuni urbani, in cui le tensioni relative alla residenza e le riflessioni su questo tema si sviluppano lungo il XII secolo.27
Controllo e rendita
27Gli atti di conversione si inseriscono al contempo in una tendenza all’indebolimento del controllo sociale da parte dei signori, soprattutto per quel che riguarda i poteri delle dinastie maggiori e dei vescovi, ovvero di chi non ha un rapporto diretto con i dipendenti. Per limitarci a un esempio, possiamo richiamare i due atti del 1260 con cui il vescovo di Asti muta profondamente le forme del suo potere e del suo prelievo a Mondovì: a gennaio il vescovo Bonifacio spende 500 lire per acquisire una serie di terre, mulini, forni e battitoi; due mesi dopo, il suo successore, Corrado, rinuncia a numerosi diritti giudiziari, alle corvées e ad alcuni altri prelievi per ottenere in cambio il controllo totale sui mulini e i forni del borgo.28 E’ un cambiamento importante dei funzionamenti del potere signorile, il segno di un passaggio dal controllo sociale alla rendita. Non è ovviamente un passaggio immediato, ma si coglie bene una tendenza in questa direzione, legata – credo – a un problema strutturale, ovvero alla difficoltà per i principi e i poteri regionali a ottenere un controllo efficace e capillare della società di villaggio, data la debolezza degli apparati di funzionari locali incaricati del controllo a nome del principe. La conversione è un mezzo per risolvere questo problema di controllo, che viene trasferito in larga misura alla comunità, responsabile di fronte al signore.
28Su questa linea di limitazione del potere signorile si può porre anche una constatazione lessicale. Ancora nell’atto del 1215 relativo a Sant’Albano, abbiamo visto che il vescovo rinuncia al fodrum e in cambio gli uomini si impegnano a pagare un fictum, con un interessante mutamento di termini. Non è un fenomeno generale, poiché in altri casi si definisce un pagamento collettivo annuale fisso che mantiene il nome di “fodro”.29 E dobbiamo anche notare come le scelte terminologiche all’interno dei singoli atti non siano sempre coerenti, e come quindi non si debba sovrainterpretare questi dati: basti pensare proprio all’atto da cui siamo partiti, quello relativo a Cortemilia del 1233, in cui lo stesso pagamento è chiamato, in passi diversi, fodrum o fictum. E’ però interessante constatare il discontinuo emergere di una tendenza al passaggio lessicale da un livello propriamente pubblico a un livello privato, dal fodrum al fictum.30 E’ solo uno degli elementi che segnalano una pressione dei comuni rurali tendente a limitare i caratteri pubblici dei poteri signorili, sottolineandone invece il carattere di percettori di rendita, e soprattutto di rendita fondiaria.
Le villenove
29Tra XII e XIII secolo vengono fondate molte villenove, soprattutto da parte dei comuni cittadini; vorrei però sottolineare l’importanza di un processo molto più specifico: nell’area sud-occidentale della regione, priva di città vescovili, a partire dalla fine del XII secolo i comuni di Alba e Asti promuovono la nascita di una serie di villenove che rapidamente diventano centri semiurbani (borghi come Cuneo, Mondovì, Possano e Cherasco).31 Possiamo definirli “semiurbani” non solo per le loro dimensioni, ma anche per l’articolazione delle loro funzioni e la loro capacità di imporre un controllo politico sul territorio circostante, che diviene il loro contado. Sono quindi fondazioni che mutano profondamente gli assetti dell’insediamento e della distribuzione demografica, con un impatto che deriva prima di tutto dalla capacità di attrazione sui villaggi vicini, i cui abitanti cercano di liberarsi dalle forme di sottomissione signorile.
30Un riflesso chiaro di questo fenomeno si coglie nell’atto del 1215 relativo a Sant’Albano, i cui abitanti si impegnano tra l’altro a non fondare alcuna villanova. E’ un momento specifico di una più generale politica signorile tendente a frenare il movimento degli uomini32 e, nella misura del possibile, conservare qualche diritto di prelievo sui propri dipendenti trasferitisi nelle villenove, trasformando il proprio potere da una dimensione bannale e territoriale a una più propriamente fondiaria e personale. Così nel caso di Cherasco vediamo come la villanova nasca dall’accordo del comune di Alba con la locale dinastia dei signori di Manzano, che conservano una serie di diritti di prelievo sugli uomini già da loro dipendenti;33 oppure nel caso di Fossano vediamo come, negli anni successivi alla fondazione, famiglie signorili del circondario conservino alcuni diritti su specifici gruppi di abitanti della villanova, o su forni e mulini del borgo.34
31Possiamo connettere gli atti di conversione a queste fondazioni. Da un lato la nascita delle villenove rafforza le comunità: possono ora contrattare con i signori da una posizione migliore, e possono quindi ottenere livelli più bassi di imposizione fiscale. Dall’altro lato emerge per i signori l’esigenza di garantirsi un’entrata fiscale fissa, a prescindere dalle evoluzioni demografiche del villaggio. Se le tendenze demografiche generali sono orientate verso una crescita (ma sarebbe difficile cogliere in che misura i signori potessero esserne coscienti), in questo specifico contesto appare alto il rischio di calo del livello di popolamento dei villaggi più antichi, in favore delle villenove. Può quindi essere utile, per il signore, garantirsi un livello di rendita inferiore al passato, ma superiore a un possibile futuro, con la definizione di un’imposta collettiva fissa che permetta di coinvolgere la comunità in un’azione tendente ad arrestare lo spostamento degli abitanti verso le villenove.
32Gli atti di conversione degli obblighi fiscali comunitari si rivelano quindi una buona chiave di accesso a processi di natura diversa. Dal punto di vista economico, l’indebitamento dei signori e la loro difficoltà a tradurre la propria ricchezza in denaro si incontrano con un regolare accesso contadino ai mercati e alla circolazione monetaria. Dal punto di vista delle strutture insediative, la fluidità della rete di villaggi e l’assenza di città vescovili nell’area sud-occidentale, consentono una ristrutturazione rilevante dei quadri del popolamento, attraverso la fondazione di villenove di grande impatto. Infine gli atti di conversione ci segnalano un processo di consolidamento delle comunità, tramite lo sviluppo e l’articolazione delle funzioni comunitarie, il consolidamento dei limiti della comunità e dei quadri di cooperazione e il rafforzamento della struttura istituzionale locale. In specifico, gli atti di conversione appaiono come segni e al contempo cause di questo sviluppo, confermando il ruolo del prelievo signorile come punto di addensamento delle tensioni politiche locali e quindi come chiave di accesso privilegiata per la nostra lettura delle comunità rurali.
Annexe
DOCUMENTI
3/I/1215 Sant’Albano
(Il Libro verde della chiesa d’Asti, a c. di G. Assandria, Pinerolo 1904-1907 (Biblioteca della Società storica subalpina, XXV e XXVI), I, p. 17, doc. 6)
1) Guidotus Astensis episcopus mutuo suscepisset a Nicolao iudice et ab Henrico atque Bergondio fratribus qui cognominantur Censoldis trecentas libras ianuensis monete, quas dederat Willelmo de Carrucho eiusque fratri Uberto, pro redemptione quarterii de sancto Albano, quod multis temporibus eis fuerat obligatum; homines eiusdem quarterii et alii sui homines de sancto Albano adquietaverunt prefatos creditores de duecentis sexaginta libris supradicte pecunie, ita quod ipsi creditores exinde dominum Episcopum et eius securitates absolverunt.
2) Quocirca dictus dominus Guidotus episcopus, per se atque per successores suos omnes, remisit et relaxavit fodrum universis hominibus suis habitantibus in loco sancti Albani et tota ipsius loci iurisdicione, exceptis hominibus de quarterio Bredulensium, qui tunc temporis possidebantur per Manfredum de Druda de loco Romanisti et per dominum Wilielmum de Karru eiusque fratrem Ubertum, atque per quemdam nomine Alricum de Bredulo.
3) Homines quibus remisit fodrum promixerunt per se et heredes suos quod singulis annis darent predicto episcopo et successoribus suis, inter festum santi Martini et sancti Andree, triginta quinque libras Ianuensis monete, cum quibusdam affictatis qui non dabant tunc temporis fodrum, sed pro fodro dabant annuatim debitum vel fictum sive censum. Hoc fictum sive debitum iuraverunt homines dicti episcopi singulis annis ad predictum persolvere terminum, si dominus episcopus per se vel per suum nuncium eis terminum non prorogaret.
4) Sciendum preterea quod quotquot homines venirent ad sanctum Albanum sub dominio et potestate domini episcopi, omnes debent esse in numero et summa ipsius ficti, nec debet ipsos dominus episcopus vel eius nuncius ab illius ficti rata liberare vel absolvere. Versa vice, si numerus illorum diminueretur qui fictum dare promiserunt, nichilominus reliqui totum tenentur fictum persolvere.
5) [elenco di 83 uomini “qui fictum dare iuraverunt”] Omnes isti, tarn pro se quam pro aliis quorum nomina in hac pagina non sunt scripta, promiserunt et iuramento firmaverunt omnia que supra diximus, bona fide prosequi attendere atque observare.
6) Insuper milites de Sancto Albano et excusati, quorum infrascripta sunt nomina, iuraverunt super sancta Dei evangelia quod bona fide dabunt opperam et consilium ut homines prescripti memoratum debitum seu fictum domino episcopo, sicut dictum est, singulis annis cum integritate persolvant. Simili modo iuraverunt quod dabunt opperam et consilium ut dominus episcopus omnia que promisit suprascriptis hominibus adimpleat et observet. Hec sunt nomina milituum et excusatorum qui hoc iuraverunt: Willelmus de Costamagna, Aprilis, Ansermus de Plocio, Conradus Gardinus, Iohannes de Carpeneta, Ansermus de Carpeneta, Arnaldus de Novello, Aycardus de Monticello, Iuvenalis, Henricus Herodius, Aycardus Eurardus, Martinus Guisca, Vivianus et Manfredus filli Alamanne, Aycardus milex de Karru, Ruffmus de Alta Domina, Iohannes Marenchus, Petrus Bocca, Beraldus filius Ottolini.
7) Tarn isti quam suprascripti, omnes comuniter et milites et pagenses, iuraverunt super sancta Dei evangelia, quod nullo tempore facerent villani novam aut locum novum, neque consilium aut adiuctorium darent ut fieret, et si fieret numquam in ea habitarent sine domini episcopi licentia et absolutione, atque se inde taliter regerent qualiter dominus episcopus qui pro tempore esset eis iniungeret. Hoc fuit universale iuramentum pagensium, militum et excusatorum. Ad hoc memoratus dominus episcopus promisit per se et per successores suos quod nullo tempore allienaret predictos homines de Sancto Albano a dominio et iurisdicione Astensis ecclesie, neque titulo feudi, neque titulo venditionis, nec eciam titulo pignoris vel permutationis seu aliquo alio titulo. Et promisit quod faceret contractum istum per Astensis ecclesie capitulum confirmari.
Actum apud sanctum Albanum, in area domini episcopi.
8/IX/1233 Cortemilia
(G.B. Moriondo, Monumenta Aquensia, Torino, 1789-1790, II, col. 658, doc. 109)
1) Dominus Otto de Carreto marchio, incompulsus neque per metum, sed tarnen sua bona spontanea voluntate, fecit pacem, finem, renunciacionem et absolucionem et pactum de non petendo nomine transactionis suis fidelibus hominibus Curtismiliae universaliter et divisi seu singulariter, tarn habitantibus in Curtismilia vel posse quam habitaturis vel manentibus quam mansuris [segue elenco di 16 uomini], nomime eorum et omnium aliorum hominum Curtismiliae [...] de omni fodro, exactione et tota quod et quam fodrum appellari posset, et quod et quam consueverant a supradictis hominibus extorquere, seu quod et quam posset ab eis hominibus accipere ullo modo vel extorquere. [...] 2) Insuper predictus dominus Otto promixit [...] quod si aliquis homo Curtismiliae vel de posse decederit vel mortuus fuerit sine herede, vel aliquis homo Curtismiliae vel de posse, de rebus et possessionibus mortui aliquid emerit, vel ipsas res omnes et possessiones emerit, vel aliquo acquisierit iure, res, terra vel possessio empta vel acquisita non posse, nec debeat iam magis ullo reverti vel revertere ad dominium ipsius domini Ottonis vel eius heredis. Imo ille seu illi qui ernennt, vel aliquo modo acquisiverint aliquid de dictis terris, possessionibus sive rebus, predicto domino Ottoni eius haeredibus ipsas res, possessiones et terras serviant et servire debeant, et ipsas habeant, teneant et possideant prout serviet, habebit et tenebit alia sua bona.
3) Et similiter, si aliquis homo Curstimiliae vel de posse alicui homini Curtismiliae vel de posse suas res omnes et possessiones et terras vendiderit vel aliquo modo vendiderit, predictus dominus Otto vel eius heredes illum hominem seu homines de Curtismilia vel eius heredes de ipsis possessionibus, terris vel rebus, eciam vivente ipso, qui ipsas vendiderit possessiones, vel si mortuus fuerit non possint nec debeant iam magis ullo tempore appellare, vel aggravare vel ullo modo convenire. Ideo, quia ipsi dominus Otto vel eius heredes possent dicere quod poderium illius, qui vendiderit, non esset ei servitum, nec condicionatum, vel quod ignis illius, qui vendiderit, extinctus essere, imo ipsas terras, possessiones sive res habeant, teneant et possideant et serviant eidem domino Ottoni et heredibus eius prout habent, tenent et serviunt alia sua bona, ut dictum est, sive sint de mansum sive non, sine omni dicti domini Ottonis et eius heredum contradicione.
[...]
4) Supradicti vero homines Curtismiliae, universi et singuli, nomine eorum et nomine omnium aliorum hominum Curtismiliae et posse, tarn habitancium quam habitatorum, et tam manencium quam mansurorum, et nomine tocius communis Curtismiliae, non compulsi neque per vim, sed tantum omnium praedictorum hominum et tocius communis Curtismiliae voluntate spuntanea et possencia, promisserunt subnixa stipulacione supradicto domino Ottoni marchioni de Carreto et eius haeredibus dare et solvere annuatim ad festum Sancti Andreae libras CXL lanuensis monetae, causa et nomine ficti, atque purae et rectae donacionis, ita quod ipse dominus Otto et eius haeredes et cui ipsi dederint vel habere statuerint, dictum fodrum seu dictas libras CXL habeant et possideant et recipiant annuatim ad terminum supradictum sine contradictione hominum et haeredum et communis Curtismiliae. Promiserunt enim dicti homines praedicto domino Ottoni eorum nomine et praedicto restituere ei et eius haeredibus omnes expensas quas idem dominus Otto vel eius haeredes mutuo causa iudicati vel alio modo pro dicto ficto seu praedictis libris CXL habendis vel petendis fecerit lapso termino supradicto, credendo eis eorum verbis sine sacramento, sine testibus, sine alia probacione. Pro quo fleto, sive pro quibus libris CXL annuatim habendis vel percipiendis ad praedictum terminum, ut dictum est, praedicti homines, eorum nomine et praedicto, omnia eorum mobilia et immobilia pignori obligaverunt, habita et habenda.
5) In quo fleto seu in quibus libris CXL voluit et concessit dictus dominus Otto et supradicti homines, eorum et iamdicto nomine, quod omnes homines in Curtismilia [habitantes] vel habitaturi, seu manentes vel mansuri vel in posse Curtismilie, dent et solvant, et dare et solvere teneantur universaliter et divissim secundum possibilitatem uniuscuiusque partem pro soldo et libra, exceptata domo et albergho Guillelmi Mule et Ottonis eius fratris, cum omnibus quae ipsi habent et tenent et possident vel habere seu tenere vissi sunt dono vel acquisito de predicto domino Ottone, qui in supradicto fleto dare et solvere teneantur annuatim solidos XX Ianuenses, scilicet quisque ipsorum solidos decem; et exceptis domibus et albergiis Henrici Victuralis et Guillelmi Rabini, cum omnibus que ipsi habent vel possident, vel habere seu tenere vissi sunt, qui in supradicto fleto dare et solvere teneantur annuatim solidos XL Ianuenses, scilicet quisque ipsorum solidos XX. Et plusquam dictus est, dicti exceptati in prefato fleto solvere non teneantur nec cogantur.
6) Supradictum vero fictum possit et debeat supradictus dominus Otto offerre ad altare et de ipso elemosinam facere, et quicquid voluerit per se, suosque haeredes tamquam de iustiori redditu, quem ipse habeat sine contradicione alicuius personae.
7) Supra vero dicti homines eorum nomine et praedicto et omnia ut superius memorantur, rata, firma et inviolabilia promisserunt attendere, observare et tenere et nullo tempore contravenire.
8) Voluit autem et concessit dictus dominus Otto et dicti homines nomine praedicto, ut omnes cartas seu omnia instrumenta concessa vel facta a iam dicto domino Ottone vel ab eius heredibus alicui homini de Curtismilia vel de posse, de aliquo ficto vel dacita ficti, sint cassa admodo et inutilia atque nullius valons.
Actum fuit hoc Curtimiliae.
Notes de bas de page
1 In particolare v. Ch. Wickham, Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo. Le origini del comune rurale nella Piana di Lucca, Roma 1995; per il suo impatto sulla storiografia italiana, v. L. Provero, “Forty Years of rural History for the Italian Middle Ages”, in The Rural History of Medieval European Societies. Trends and Perspectives, I. Alfonso (ed.), Turnhout, 2007, p. 164 sgg.
2 Un’articolazione analoga degli atti di franchigia è proposta da B. Cursente, “Franchises et prélèvement dans la France des xiie-xiiie siècles. La lettre des chartes et la voix des paysans”, in Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales (xie-xive siècles). Réalités et représentations paysannes, M. Bourin e P. Martinez Sopena (edd.), Paris, 2004, p. 118-120; sottolinea le componenti di reciprocità P. Martinez Sopena, Autour des fueros et des chartes de franchises dans l’Espagne médiévale, ibid., p. 225.
3 Il Libro verde della chiesa d’Asti, G. Assandria ed., Pinerolo, 1904-1907 (Biblioteca della Società storica subalpina, XXV e XXVI), I, p. 43, doc. 14 (1210); Cartari minori, III, A. Tallone, F. Guasco di Bisio e F. Gabotto edd., Pinerolo, 1912-1923 (Biblioteca della Società storica subalpina, LXIX), p. 25, doc. 17 (1231); Cartario di Pinerolo fino all’anno 1300, F. Gabotto ed., Pinerolo, 1899 (Biblioteca della Società storica subalpina, II), p. 155, doc. 100 (1235); G. Manuel di San Giovanni, Memorie storiche di Dronero e della Val Maira, Torino, 1868, III, p. 9, doc. 3 (1264). Per i Weistümer, le procedure della loro formazione, il loro significato sociale e le differenze strutturali rispetto alle franchigie, v. J. Morsel, “Le prélèvement seigneurial est-il soluble dans les Weistümer? Appéhensions franconiennes (1200-1400)”, in Pour une anthropologie du prélèvement, cit., p. 155-210; G. Algazi, “Lords Ask, Peasants Answer: Making Traditions in Late-Medieval Village Assemblies”, in Between History and Histories: The Making of Silences and Commemorations, G. Sider e G. Smith (edd.), Toronto Buffalo London, 1997, p. 199-229.
4 Un quadro della documentazione su un’area più ampia (e condotto con criteri parzialmente diversi da quelli da me adottati) si trova in F. Panero, “Consuetudini, carte di franchigia e statuti delle comunità rurali piemontesi, valdostane e liguri nei secoli XI-XV”, in Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, 130, 2004, p. 7-32; cfr. anche Id., “Le corvées nelle campagne dell’Italia settentrionale: prestazioni d’opera “personali”, “reali” e “pubbliche” (secoli XI-XIV)”, in Pour une anthropologie du prélèvement, cit., p. 365-380; un quadro più generale sull’Italia comunale in Fr. Menant, “Les chartes de franchise de l’Italie communale. Un tour d’horizon et quelques études de cas”, ibid., p. 239-267.
5 Il testo (edito in G.B. Moriondo, Monumenta Aquensia, Torino 1789-1790, II, col. 658, doc. 109) è riprodotto in appendice.
6 L. Provero, “I marchesi del Carretto: tradizione pubblica, radicamento patrimoniale e ambiti di affermazione politica”, in Savona nel XII secolo e la formazione del comune: 1191-1991 (Atti e memorie della Società savonese di storia patria, n.s., 30,1994), p. 21-50; G. Murialdo, “La fondazione del “burgus Finarii” nel quadro possessorio dei marchesi di Savona, o del Carretto”, in Rivista Ingauna e Intemelia, n.s. 40/1-3, 1985, p. 32-63. Per la specifica sottomissione di Cortemilia, v. Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur, Q. Sella e P. Vayra (edd.), Roma, 1887, II, p. 291-296, docc. 248-250 e p. 302 sg., doc. 255.
7 Cartari minori, III, cit., p. 12, doc. 7 (1214); p. 114 sg., doc. 15 (1292).
8 R. Menochio, Memorie storiche della città di Carmagnola, Carmagnola, 1890, p. 300-302, doc. 16 (1203).
9 A. Tallone, Tomaso I marchese di Saluzzo (1244-1296). Monografia storica con appendice di documenti inediti, Pinerolo, 1916 (Biblioteca della Società storica subalpina, LXXXVII), p. 39, doc. 3 (1197); cfr. anche Il Libro verde della chiesa d’Asti, cit, II, p. 170, doc. 297 (1200); Cartario di Bricherasio: 1159-1859. Con appendice di statuti e bandi campestri, L. C. Bollea (ed.), Torino, 1928 (Biblioteca della Società storica subalpina, XCIX), p. 10-13, doc. 47 bis (1291).
10 Il Libro verde della Chiesa d’Asti, cit., I, p. 64-66, doc. 22 e p. 325-331, doc. 139; cfr. oltre, n. 28.
11 Le carte dell’archivio capitolare di Asti, F. Gabotto e N. Gabiani (edd.), Pinerolo, 1907 (Biblioteca della Società storica subalpina, XXXVII), p. 150, doc. 166; “Le più antiche carte dell’abazia di Caramagna”, C. E. Patrucco (ed.), in Miscellanea Saluzzese, Pinerolo, 1902 (Biblioteca della Società storica subalpina, XV), p. 107-111, doc. 38; Cartario della abazia di Rifreddo fino all’anno 1300, S. Pivano (ed.), Pinerolo, 1902 (Biblioteca della Società storica subalpina, XIII), p. 109-112, doc. 113 sg.; un quadro sensibilmente diverso è quello delineato da Francesco Panero per il Piemonte settentrionale del XII secolo, contesto in cui ha potuto notare una sostanziale marginalità delle corvées: F. Panero, “Le prestazioni d’opera nei contratti agrari del Piemonte centro-orientale (secc. XII-XIII)”, in Le prestazioni d’opera nelle campagne italiane del medioevo, Bologna, 1987, p. 147-155; Id., “Le corvées nelle campagne dell’Italia settentrionale”, cit., p. 372 sg.
12 C. Dyer, “Memories of freedom: attitudes toward serfdom in England, 1200-1350”, in Serfdom and Slavery. Studies in Legal Bondage, M.L. Bush (ed.), London e New York 1996, p. 290-292, sottolinea il valore economico ma anche pienamente politico della richiesta contadina di essere sottoposti a un prelievo certo e regolare.
13 Il testo (edito in Il Libro verde della chiesa d’Asti, cit., I, p. 17-20, doc. 6) è riprodotto in appendice.
14 R. Bordone, “Un tentativo di ‘principato ecclesiastico’ fra Tanaro e Stura. Le trasformazioni bassomedievali del comitato di Bredulo”, in Le strutture del territorio fra Piemonte e Liguria dal X al XVIII secolo, A. Crosetti (ed.), Cuneo, 1992, p. 121-140.
15 V. da ultimo Lombardi in Europa nel Medioevo, R. Bordone e F. Spinelli (edd.), Milano, 2005
16 Lo specifico nesso tra alcuni atti di franchigia e l’indebitamento signorile è sottolineato in Menant, “Les chartes de franchise”, cit., p. 258.
17 L. Provero, “Clientele e consortili attorno ai Lancia”, in Bianca Lancia d’Agliano. Fra il Piemonte e il regno di Sicilia, R. Bordone (ed.), Alessandria, 1992, p. 199-217.
18 Per una ricostruzione delle vicende belliche, v. l’ampia narrazione di F. Cognasso, Il Piemonte nell’età svena, Torino, 1968, p. 299-453.
19 S.M. Collavini, “Honorabilis domus et spetiosissimus comitatus”. Gli Aldobrandeschi da “conti” a “principi territoriali” (secoli IX-XIII), Pisa, 1998, p. 515 sg.
20 E’ il caso dei marchesi Lancia nel 1197 e dei marchesi del Carretto nel 1233: Tallone, Tomaso I, cit., p. 358 sg. doc. 2 sg., Codex Astensis, cit., II, p. 131, doc. 75; Moriondo, Monumenta Aquensia, cit., coll. 658-661, doc. 109; Appendice documentaria al Rigestum comunis Albe, F. Gabotto (ed.), Pinerolo, 1912 (Biblioteca della Società storica subalpina, XXII), p. 99-101, doc. 91.
21 Il “Liber instrumentorum” del comune di Mondovì, G. Barelli (ed.), Pinerolo, 1904 (Biblioteca della Società storica subalpina, XXIV), p. 19 sg., doc. 5 e p. 51 sg., doc. 15; in altri casi si tratta di cifre molto inferiori: Cartari minori, III, cit., p. 22, doc. 15 (1228); p. 114, doc. 15 (1292); P. Pezzano, “Una comunità rurale all’interno di una dominazione territoriale monastica: il monastero di s. Pietro e gli uomini di Pagno”, in Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici e artistici della provincia di Cuneo, 77,1977, p. 74 (1300).
22 Meno condivisibile appare invece l’interpretazione di Cursente, “Franchises et prélèvement”, cit., p. 127, che vede nelle franchigie l’espressione di “une sorte de “culture de marché” que partagent seigneurs et paysans”.
23 Altri esempi sono Il Libro verde dello chiesa d’Asti, cit., II, p. 119, doc. 244 (1217); p. 168, doc. 296 (1196); Historiae Patriae Monumenta, Chartae, II, Torino, 1853, col. 1191, doc. 1692 (1198). A Castagnole nel 1292 si fa invece seplicemente riferimento a “homines Castagnolarum qui sunt consueti non solvere taleas sive fodrum”: Cartari Minori, III, cit., p. 114, doc. 15.
24 Oltre ai casi citati alla nota precedente, v. ad esempio I Biscioni, I/2, G.C. Faccio e M. Ranno (edd.), Torino, 1939 (Biblioteca della Società storica subalpina, CXLVI), p. 120-122, docc. 279-280 (1093); Menochio, Memorie storiche, cit., p. 301, doc. 16 (1203).
25 Clausole analoghe si ritrovano in Carte inedite o sparse dei signori e luoghi del Pinerolese fino al 1300, B. Baudi di Vesme, E. Durando e F. Gabotto (edd.), Pinerolo, 1909 (Biblioteca della Società storica subalpina, III, 2), p. 393, doc. 135 (1290); G. Manuel di San Giovanni, “Un episodio della storia del Piemonte nel secolo XIII con alcune osservazioni critiche sugli eretici valdesi e bagnolesi e sugli antichi signori di Bagnolo corredate da documenti”, in Miscellanea di storia italiana, 15,1875, p. 66 sg., doc. 5 (1293).
26 L. Provero, Una cultura dei confini. Liti, inchieste e testimonianze nel Piemonte del Duecento, in “Reti medievali” I/2006 (www.retimedievali.it, sezione Rivista); Id., Casanova e il territorio di Carmagnola, tra i marchesi di Saluzzo e la società locale (secoli XII-XIII), in Santa Maria di Casanova: un’abbazia cistercense fra i marchesi di Saluzzo e il mondo dei comuni, R. Comba e P. Grillo (edd.), Cuneo, 2006; Id., “Conflitti di potere e culture politiche nelle campagne del Duecento: la chiesa di Casale Monferrato dopo la distruzione del 1215”, in Bollettino storico-bibliografico subalpino, 105, 2007, p. 281-391.
27 S. Menzinger, “Fisco, giurisdizione e cittadinanza nel pensiero dei giuristi comunali italiani tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo”, in Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken, 85, 2005, p. 36-73.
28 Il Libro verde della chiesa d’Asti, cit., I, p. 64-66, doc. 22 e p. 325-331, doc. 139; per un’analisi e una definizione del contesto, P. Guglielmotti, “Le origini del comune di Mondovì: progettualità politica e dinamiche sociali fino agli inizi del Trecento”, in Storia di Mondovì e del Monregalese, I, Le origini e il Duecento, R. Comba, G. Griseri e G.M. Lombardi (edd.), Cuneo, 1998, p. 98 sg.
29 Ad esempio Il Libro verde del comune di Fossano, ed altri documenti fossanesi (984-1314), G. Saisotto (ed.), Pinerolo, 1909 (Biblioteca della Società storica subalpina, XXXVIII), p. 6, doc. 4 (1247); Carte del Pinerolese, cit., p. 393, doc. 135 (1290).
30 Tallone, Tomaso I, cit., p. 358, doc. 2 (1197); Cartari minori, III, cit., p. 12, doc. 7 (1214); Documenti sulle relazioni fra Voghera e Genova (960-1325), G. Gorrini (ed.), Pinerolo, 1908 (Biblioteca della Società storica subalpina, XLVIII), p. 145, doc. 220 (1260); in altri casi il pagamento annuo a cui è tenuta la comunità non assume alcun nome: Il Libro verde della chiesa d’Asti, cit., II, p. 170, doc. 297 (1200); Menochio, Memorie storiche, cit., p. 302, doc. 16 (1203); D. Muletti, Memorie storico-diplomatiche appartenenti alla città e ai marchesi di Saluzzo, Saluzzo, 1829-1833, III, p. 23 sg. (1299).
31 Nell’ampia bibliografia relativa a queste villenove, rimando solo a due interventi che hanno preso in considerazione complessivamente l’evoluzione degli insediamenti e dei quadri distrettuali dell’area: P. Guglielmotti, “Territori senza città. Riorganizzazioni duecentesche del paesaggio politico nel Piemonte meridionale”, in Quaderni storici, 90,1995, p. 765-798; Id., “L’incidenza dei nuovi comuni di Cuneo e Mondovì nel Piemonte meridionale del Duecento”, in Società e storia, 67,1995, p. 1-44.
32 Cfr. ad esempio i patti stipulati dai marchesi di Saluzzo con Cuneo nel 1200 e con Mondovì nel 1210: P. Camilla, Cuneo 1198-1382, Cuneo, 1970, II, p. 5-7, doc. 3; Muletti, Memorie storiche, cit., II, p. 167; cfr. anche Carte medievali di Villafalletto (1159-1372), M. Bosco (ed.), Cuneo, 1994, p. 15, doc. 13 (1206).
33 Appendice documentaria al Rigestum, cit., p. 126-132, doc. 107 (1243).
34 Nel liber iurium del comune di Possano, molti atti sono destinati a definire il potere delle famiglie signorili, in particolare quella dei Sarmatorio; in specifico, v. Il Libro verde del comune di Fossano, cit., p. 2-8, docc. 3-6 (1247-1248).
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