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Les « bourgeoisies » municipales italiennes aux IIe et Ier siècles av. J.-C.

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Mireille Cébeillac-Gervasoni

La concessione della cittadinanza a Greci e Orientali nel II e I sec. a.C.

Giovanna Mancinetti Santamaria

Texte intégral

1Ho preso in esame alcuni casi di concessione di cittadinanza che si riferiscono a singoli individui, quelli che le fonti indicano con i termini viritim, singillatim, la cui documentazione è tutt’altro che abbondante e non facilmente reperibile; essa è comunque sufficiente a fornire elementi, sia pure indiretti, nel primo caso, cioè prima della guerra sociale, sugli statuti delle città italiche e sulla loro giurisdizione civile, nel secondo caso sulla politica che Roma in vario modo andava instaurando nei confronti delle città dell’Oriente con cui veniva a contatto nel corso del I sec. a.C.

2Questa indagine, avendo per oggetto Greci e Orientali, si è portata in prima istanza verso quelle città dell’Italia in cui attivi erano i porti e di cui erano documentati contatti, a livello per lo più commerciale, con l’Oriente.

  • 1 Cic., pro Archia, 4, 6; pro Balb. 12, 30; cfr. Plin., Ep., X, 114, 1; Treb. Gall., 11, 3.
  • 2 Cic., pro Archia, 4, 6; Fest., 96 L s.v. inprolus; Treb, Gall., 11, 3.
  • 3 Cic., pro Balb., 12, 30; pro Archia, 5, 10; Plin., Ep., X, 114, 1 e 3; Treb. Gall., 11, 3.
  • 4 Cic., pro Balb., 5, 11.
  • 5 Cic., ad fam., 13, 33; Philipp., 11, 36, 92.

3Tre sono i modi attestati con cui si può ottenere singillatim la cittadinanza: il primo, la cui procedura ci è tramandata soprattutto da Cicerone nella pro Balbo, prevede la richiesta formale da parte di chi vuol essere immesso nella nuova comunità1, la quale, dopo aver vagliato la richiesta, manifesta il suo consenso e iscrive il richiedente nelle tabulae publicae2; l’adscriptus ottiene virtutis vel honoris causa la cittadinanza, che nelle città di tradizione greca era compatibile con quella di origine3; l’atto conclusivo emanato dal magistrato era il decretum4 inciso su tavole di bronzo contenenti i nomi dei beneficiari5.

4Per il periodo antecedente alla guerra sociale non abbiamo documenti che attestino con sicurezza tale procedura: sappiamo da Cicerone quale fine abbiano fatto, ad esempio, le tavole di Eraclea. Allo stato attuale, comunque, non esistono motivi per non concedere credibilità a Cicerone su tale procedura.

5Il secondo modo con cui si può conseguire la cittadinanza è l’adozione da parte di chi già gode del diritto di civis nella città della quale si vuol ottenere la cittadinanza; il terzo è tramite la manomissione. Mentre i primi due hanno per destinatari individui liberi nelle rispettive città d’origine, il terzo ovviamente si riferisce a individui il cui status originario è servile.

6Inoltre, mentre nel primo caso è l’interessato a richiedere, almeno dal punto di vista formale, il nuovo diritto di cittadinanza all’autorità giuridica, negli altri due sembra trattarsi, nella maggior parte dei casi, di un accordo fra privati, anche se pur sempre regolato dalle leggi vigenti.

7C’è da chiedersi — e a questo l’indagine fornirà più avanti una risposta — se l’uso, l’incidenza maggiore di una di queste procedure rispetto ad un’altra sia occasionale e indiscriminata ο se piuttosto assuma un significato diverso nei due secoli presi in esame, significato da connettere con il mutare delle situazioni politiche.

8Per il periodo antecedente alla guerra sociale le fonti letterarie sono avare di notizie ο non sufficientemente chiare; gran parte della documentazione è fornita dal materiale epigrafico e in modo particolare da quello di Delo, per tanti e noti motivi in contatto con l’Occidente e soprattutto con il territorio italico.

9Non si può fare molto affidamento, per questo tipo di indagine, sugli elementi dell’onomastica, giacché, avendo a che fare con individui che provengono da un ambiente orientale ellenizzato, non è facile distinguerli, ad esempio, da coloro che nelle città magnogreche sono i discendenti dell’antica colonizzazione, integrati socialmente e giuridicamente nelle città dell’Italia meridionale.

10Non sempre nei documenti epigrafici è attestato l’etnico che dovrebbe far fede sull’origine, la provenienza; talvolta si rinuncia all’etnico di provenienza a favore della nuova acquisizione di cittadinanza. D’altro canto, quando abbiamo un etnico di città italiche, come, ad esempio, Tarantinos, Neapolitēs, non sempre, in realtà, si tratta di un etnico originario, ma può invece indicare, come vedremo, un elemento acquisito in un secondo tempo.

  • 6 Les Italiens résidant à Délos, BCH, XXXVI, 1912 e Les trafiquants italiens dans l’Orient hellénique (...)

11Lo Hatzfeld6 ha posto l’attenzione sui commercianti italici attivi in Oriente soprattutto nella seconda metà del II sec. a.C.; tuttavia anche se in proporzione minore, per lo stesso periodo, è attestato un movimento di Orientali verso l’Occidente, nel momento in cui, a seguito delle conquiste romane, si stabiliscono più saldi rapporti commerciali fra l’Italia da un lato e la Spagna e la Gallia dall’altro.

12Un esempio abbastanza sicuro è fornito da un individuo ben noto a Delo, che svolgeva la sua attività da banchiere, τραπεζίτης nell’Agorà degli Italici Φιλόστρατος Φιλοστράτου Ἀσkαλωνίτης.

  • 7 ID, 1717-1724; 1769 l.3; 1934 l.1-2; 2253; 2254; 2549 I e II; 2616 col. III, l.72-73; 2619 a, l.18; (...)

13Di lui e della sua famiglia ci rimangono a Delo 18 attestazioni epigrafiche, fra cui due epigrammi recanti la firma uno di Antipatro di Sidone, l’altro di Antistene di Paphos, incisi su una base di marmo bianco che verosimilmente doveva sorreggere la sua statua in un’esedra nell’Agorà degli Italici7.

  • 8 ID, 1724 e 1934.
  • 9 ID, 1724.
  • 10 ID, 1934. Per l’arcontato di Menedemos cfr. P. Roussel, Délos colonie athénienne, Paris, 1916, p. 3 (...)

14Filostrato è definito in tutte le epigrafï Ἀσκαλωνίτης τραπεζιτεύων ν Δήλ, in due, una delle quali si riferisce al figlio Theophilos, si trova anche la menzione di Νεαπολίτης8. Si può stabilire la cronologia dei documenti epigrafici per lo più in base alla menzione dei sacerdoti e si può affermare con una certa sicurezza che tutte le attestazioni in cui Filostrato è detto σκαλωvίτης non sono posteriori al 106/5 a.C., mentre il testo in cui figura anche come Νεαπολίτης9 è databile al 97/96 e l’iscrizione in cui anche il figlio Theophilos, efebo, è definito Νεαπολίτης è databile al 93/92 in base alla menzione dell’arconte Menedemos10.

  • 11 EHHW, t. II, p. 278.
  • 12 Les Italiens résidant, cit., p. 130, n. 1.

15Il Rostovzeff, a suo tempo, lo aveva incluso nel numero dei banchieri italici napoletani che agiscono a Delo alla fine del II sec. a.C.11 e così anche lo Hatzfeld12.

  • 13 ID, 1724 l.3-4.
  • 14 ID, 1722, 2549 I e II.

16In base alla cronologia delle epigrafi e dei monumenti cui esse si riferiscono, si può ricostruire una sommaria biografia di Filostrato: la sua attività cominciò ad Ascalona, τòν πρότερον χρηματίζοντα σkαλωνίτην13; in un secondo momento si trasferì con la famiglia, presumibilmente verso il 140/135, a Delo ove esercitò l’attività di τραπεζίτης nell’Agorà degli Italici dei quali è nota la riconoscenza nei suoi confronti manifestatasi in più di un’occasione14. Tra il 106 e il 93 a.C. ottenne la cittadinanza di Napoli per i motivi che vedremo più avanti.

  • 15 ID, 1533, 1534, 1755 l.5.
  • 16 ID, 1533 = OGIS, 173 = F. Durrbach, Choix d’inscriptions de Délos, n. 128.
  • 17 Antistene di Paphos è autore anche dell’epigramma ID, 2549, II dedicato a Filostrato di Ascalona; è (...)
  • 18 ID, 1927 l.11; cfr. IG, II, 467 l.45 ove figura come efebo ad Atene nel 101/100 a.C.

17Un altro personaggio, Σίμαλος Τιμάρχου Σαλαμίνιος, attestato più volte a Delo15 è detto Ταραντνος verso il 10016; a lui in quanto Salaminios (di Cipro) è dedicato un elogio in distici elegiaci che reca la firma di Antistene di Paphos17 e che, mentre sottolinea la sua ricchezza e ospitalità, mette in evidenza i suoi buoni rapporti con l’Egitto al tempo di Tolomeo X Soter II (116/108 a.C.) e con il governo romano, cosa che potrebbe spiegare la sua doppia nazionalità cipriota e tarantina. Simalos potrebbe aver ottenuto la cittadinanza di Taranto tra il 116 e il 103, anno che costituisce il terminus ante quem poiché il figlio Σίμαλος Σιμάλου è detto anch’egli Ταραντνος in un’epigrafe di Delo ove figura come efebo appunto nel 103/218.

  • 19 ID, II, 909 = OGIS, 118 l.4, 14 e 29 con adn.
  • 20 ID, 2595 l.39-40.
  • 21 Lo stemma della famiglia è ricostruito da W. Ferguson, Hellenistic Athens, New York, 1911, p. 408, (...)

18Conosciamo anche il padre del nostro personaggio Τίμαρχος Τιμάρχου ις Σαλαμίνιος che è onorato ad Atene con corone d’alloro tra il 170 e il 150 circa19, padre anche di Τίμαρχος Τιμάρχου Σαλαμίνιος20 attestato a Delo fra il 133 e il 106/5 a.C. in una lista di gymnasiarchi della palestra del παιδοτρίβης Staseas Philokleous di Colono21.

  • 22 ID, 1755 l.4 e 1931 l.2 ove è onorato nel ginnasio dagli efebi nel 94/3.
  • 23 ID, 1763 l.7.
  • 24 ID, 2005.
  • 25 ID, 2534 l.14.

19In una lista di Ermaisti, Apolloniasti e Poseidoniasti è attestato a Delo verso il 100 Σαραπίων Ἀλεξάνδρου ις, che è detto Νεαπολίτης22 e figura come tale anche in una lista di Competaliasti in cui è nominato, verso il 94/93, il suo liberto Artemidoros23. Un esponente della stessa famiglia è Σαραπίων Σαραπίωνος Μελιτεύς al quale, in quanto πάτρων, viene dedicata verosimilmente una statua, di cui ci rimane il piedistallo in marmo bianco nell’Agorà dei Competaliasti, dal suo schiavo ο liberto λλην Σαραπίωνος Τύριος24; quasi certamente è lo stesso Serapion Serapionis f(ilius) che ritroviamo nella tabella defixionis di Rhenea25.

  • 26 IG, II 985 D 19; SIG, 728 Β e D; IG, II 985 Ε 64 e ID, 2364; IG, 985 D, II 32 sgg.; IG, II 1374 b; (...)
  • 27 SIG, 728 F.
  • 28 ID, 1970.
  • 29 SIG, 728 E.
  • 30 ID, 2364.

20Il Meliteus è da identificare con il noto personaggio che, sul finire del II sec. a.C. e all’inizio del I, cumulò una serie notevole di cariche: στρατηγς πί τ ὂπλα nel 101/100, 97/96, 96/95 ad Atene, ἐπιμελητς a Delo nel 101/100, ἀγωνοθέτης Ἐλευσινίων, Παναθηναίων, Δηλίων nel 96/9526. Di lui conosciamo il figlio omonimo, efebo nel 97/96 ad Atene27 le figlie Σώσανδρα ϕιέρεια di Artemide a Delo28 e Ἀπολλοδώρα e Θεοδώρα κανηψόροι a Delfi nel 98/9729; è attestato a Delo Διοκλς το Σαραπίωνος Μελιτὺς figlio ο fratello del Meliteus30.

  • 31 Dubbia è l’identificazione del Meliteus con I’arconte del 116/5 a.C. (SIG, 712 l.44) sostenuta da H (...)

21Non mi sembra di poter escludere che l’ascesa politica di Sarapion Sarapionis Meliteus sia in qualche modo da connettere con i suoi rapporti con Delo: un parente più ο meno prossimo è inserito nella vita commerciale dell’isola e diviene Neapolites; il cumulo di più cariche in uno stesso anno e l’allestimento di feste come le Eleusinie, le Panatenaiche, le Delie comportavano un onere finanziario piuttosto notevole, dalle 200 alle 250 dracme ciascuna, e quindi notevoli disponibilità economiche esplicabili, verosimilmente, con i rapporti commerciali con Delo; questa ipotesi può trovare un sostegno se la tabella defixionis di Rhenea viene interpretata come una lite fra mercanti e non come una lite per una eredità, dato che non vi figurano donne31.

  • 32 ID, 1689; 1854; 2234 l.9-10; 2253; 2254; 2288.
  • 33 P.M. Petsas, A few Examples of Epigraphy from Pella, Balkan Studies, IV, 1963, p. 166, nr. 11; cfr. (...)
  • 34 ID, 2288: mosaico a piccoli cubi neri su fondo bianco trovato nell’esedra di Midas presso il Santua (...)
  • 35 ID, 1854 e 1710.
  • 36 Probabilmente è da identificare con il C. Billienus di cui Cic., Brutus, 47, 175 dice: C. Billienus (...)

22A Delo in numerosi documenti epigrafici è attestato Μίδας Ζήνωνος ράκλειος che Hatzfeld annovera fra gli Italici residenti a Delo32. Alcune considerazioni potrebbero indurre a rivedere questa affermazione. Gli elementi nominali sembrano attestare un’origine orientale, mentre l’etnico difficilmente può riferirsi, con questa forma, ad una delle città greche ο dell’Asia Minore, ove si trova attestato ρακλεώτης; inoltre nei rari casi in cui la forma ρακλεώτης viene usata per indicare Eraclea d’Italia, viene completata con la precisazione ξ ταλίας33. D’altra parte, oltre al fatto che Midas Zenonos figura, come Filostrato e con Filostrato fra i dedicanti dell’Agorà degli Italici, di lui ci rimangono a Delo tre dediche poste a divinità siriache, una delle quali proviene dal fregio dell’esedra di Midas nel Santuario Sirio; inoltre il suo nome figura su un mosaico all’estremità Nord del Santuario Sirio34. Quanto sopra induce a pensare che ponga dediche alle divinità del suo paese d’origine e fra queste figura Afrodite Agnè, venerata anche dall’Ascalonita Filostrato. Midas è attestato epigraficamente a Delo tra il 106/5 e il 100 circa; non sono noti altri componenti della sua famiglia. Sappiamo che eresse una statua in onore di Gaius Billienus Gai filius, attestato a Delo come στρατηγς ἀνθύπατος Ῥωμαίων e πρεσβευτὴς Ῥωμαίων35, noto soltanto attraverso Cicerone36. Midas Zenonos è sicuramente un individuo facoltoso che deve la sua disponibilità economica al commercio, ο meglio a quel commercio che si svolgeva nell’Agorà degli Italici, si dichiara amico di un cittadino romano piuttosto in vista che ha ricoperto delle cariche pubbliche e molto probabilmente ottenne la cittadinanza di Eraclea.

  • 37 ID, 2126 e 2265.
  • 38 Condivido l’opinione di E. Lepore, La vita politica e sociale, nel vol. Storia di Napoli, Napoli, 1 (...)

23Un altro Νεαπολίτης, πολλώνιος Διοσκουρίδου, pone dediche ad Anoubi e ad Afrodite nel Santuario Sirio insieme alla moglie e alle figlie ρτεμὼ e πολλωνία37. Di lui non abbiamo altri documenti che possano fornirci elementi più sicuri in merito all’origine, per cui può sorgere il dubbio che sia invece un italico trasferitosi a Delo; un dato è certo, che egli fa offerte unicamente alle divinità siriache, quali garanti dell’etnia originale38; inoltre, e questo vale anche per gli individui fin qui presi in esame, è a Delo con moglie e figli.

  • 39 CIL XIV, 375.
  • 40 M. Cébeillac, Octavia, épouse de Gamala, et la Bona Dea, MÉFRA, 85, 1973, pp. 517-553 in particolar (...)

24Prima della guerra sociale rari sono i casi che attestano il conseguimento della cittadinanza tramite adozione, in uso per lo più nelle colonie. Ad Ostia troviamo un orientale originario della Palestina che deve essere stato adottato (o ottenne la cittadinanza) grazie ad un P. Lucilius e che conosciamo indirettamente tramite P. Lucilius P.f. P.n. P.pronep. Gamala39, personaggio databile al secondo quarto del I sec. a.C.; costui è stato duovir nella colonia, ha contratto matrimonio nell’ambito della classe senatoria con Ottavia, appartenente alla famiglia degli Octavii Ligures di Forum Clodii40. Il suo trisavolo, P. Lucilius Gamala potrebbe essersi stabilito nella colonia all’inizio del II sec. a.C. forse in seguito alla guerra siriaca.

  • 41 Per lo statuto della città cfr. V. Bracco, La valle del Tanagro durante l’età romana, Mem. Acc. Lin (...)
  • 42 CIL I2, 1684 = CIL X, 388 = ILS, 7791 = Inscr. It., III, 108.
  • 43 H. Solin, Zu lukanischen Inschriften, Comm. Hum. Litter., 69, 1981, pp. 35-36, nr. 108.

25Ad Atina (Atena Lucana)41 troviamo Μενεκράτης Δημητρίου Τραλλιανς, originario di Tralles in Asia Minore, un medico che seguiva nella pratica del vino come medicamento la dottrina di Asclepiade di Prusa42. Costui, per adozione secondo alcuni che lo considerano un cittadino di Tralles, per manomissione secondo altri che vedono in lui un liberto, divenne cittadino ad opera di un Q. Manneius43. L’iscrizione bilingue, greco-latina, in base ad alcuni arcaismi (veivos, la grafia del nome della moglie Maxsuma Sadria), è databile, anche per la presenza dei punti quadrati, alla fine del II secolo ο all’inizio del I a.C.

  • 44 V. Bracco, Volcei, Forma Italiae, III, 2, Firenze, 1978, p. 19. Altri due cippi graccani, nr. 44 e  (...)
  • 45 A. Fraschetti, Le vicende storiche cit., pp. 203-4; E. Ratti, I Praefecti iure dicundo e la praefec (...)
  • 46 Per la diffusione del gentilizio v. F. Münzer, P-W, XIV, 1, 1928, s.v. Manneius; G. Daux, Delphes a (...)
  • 47 La datazione è fornita dall’ordine in cui compaiono nei cippi lucani i tresviri agris iudicandis ad (...)

26Se si tiene presente che Atina si trova nell’Ager Lucanus che in gran parte diventò ager publicus populi Romani in seguito alla guerra annibalica e che almeno tre dei cippi graccani trovati in Lucania provengono dal territorio di questa città44, la quale nel Liber coloniarum (I, p. 209 L) è ricordata fra le praefecturae della provincia Lucania45, non è improbabile che il nostro medico, adottato ο manomesso da un membro della gens Manneia46, sia un colono giunto qui nel 131 a.C., all’epoca delle assegnazione di Gaio Sempronio Gracco, Appio Claudio e Publio Licinio47.

27Un breve accenno alle vicende, a tutti note, di Aulo Licinio Archia. Anche se non proprio ineccepibile metodologicamente è l’accostamento fra mercanti, quali quelli fin qui considerati, e intellettuali, quali Archia e Theophanes di Mytilene, in quanto gli uni, i mercanti, sono probabilmente essi stessi i promotori dei provvedimenti di concessione della cittadinanza in loro favore, mentre gli altri, gli intellettuali, sono sostenuti da nobiles (Lucullo e Pompeo) e a questi servono, tuttavia anche questi possono fornire elementi per cercare di ricostruire il complesso e talora poco chiaro iter che porta uno «straniero» al conseguimento della civitas Romana.

  • 48 Vedi, tra gli altri, G. Luraschi, Sulle «leges de civitate» (Julia, Calpurnia, Plautia Papiria), SD (...)
  • 49 Cic., pro Archia, 4, 7.
  • 50 Cic., ad fam., 13, 30.

28Originario di Antiochia, ascritto, stando a Cicerone, ad Eraclea (oltre che a Taranto, Reggio, Locri), Archia non aveva qui il domicilium, ma a Roma, per cui probabilmente non ottenne la cittadinanza per effetto della lex Iulia de civitate sociis et Latinis danda nel momento in cui la legge la conferiva ai suoi neoconcittadini proprio per la non coincidenza della sede dell’adscriptio con quella del domicilium48; piuttosto la sua posizione potrebbe essere stata regolata con la lex Plautia Papiria che aveva per destinatari gli adscripti civitati foederatae che in Italia domicilium habuissent49. Invece L. Manlius Sosis di Catania, residente a Napoli prima della guerra sociale, ivi ascritto e domiciliato, ottenne la cittadinanza una cum reliquis Nepolitanis, cioè con la lex Iulia verso la fine del 90 ο nei primi mesi dell’89: erat enim adscriptus in id municipium ante civitatem sociis et Latinis datam50, e poi divenne decurio del municipio.

  • 51 Bell. Afric., XXXII, 3; XXXV, 4; Dio Cass., XLIII, 4, 2; cfr. J. Gascou, Inscriptions de Tébessa, M (...)
  • 52 CIL I2, 1815 = ILS, 2489 = ILLRP, I, 146 = Imagines, nr. 74; cfr. E. Gabba, Veterani di Metello Pio (...)

29Altrettanto noti e numerosi sono i casi di concessione della civitas in castris che viene praticata con la stessa frequenza sia prima che dopo la guerra sociale, diverso ο gradatamente e comprensibilmente esautorato sarà alla fine della repubblica l’organo preposto alla ratifica, in precedenza prassi inderogabile. Basti ricordare la diffusione africana del gentilizio di Mario che aveva ricompensato con la cittadinanza romana i Getuli reclutati al tempo della guerra giugurtina, dei quali si trovano tracce ancora in epoca più tarda, come l’onomastica indigena d’Africa attesta abbondantemente: accanto al più diffuso gentilizio Marius si trova attestato anche il gentilizio Julius, ambedue spesso congiunti con il cognomen Gaetulus, Gaetulicus51. Altrettanto nota è la presenza di milites Africani Caeciliani ad Alba Fucens, veterani di Metello Pio52.

30Fin qui alcuni esempi attestati dalle epigrafi, risalenti al II sec. a.C., ο meglio al periodo antecedente la guerra sociale, ove per la stragrande maggioranza dei casi si tratta di concessione di cittadinanza da parte di città italiche, esempi che ci consentono di fare alcune prime considerazioni di carattere generale.

31Per gli individui attestati a Delo c’è da notare che tutte le iscrizioni che li riguardano, provengono dall’isola ο da località dell’Oriente, comunque non dall’Italia. Questo conferma ciò che avviene normalmente nel mondo greco, ove non è contemplato l’obbligo della residenza nella città di cui si acquisisce il nuovo diritto di cittadinanza e non è prevista l’incompatibilità fra due ο più cittadinanze.

32D’altra parte se gli statuti delle città italiche concedenti la cittadinanza avessero richiesto l’obbligo della residenza, c’è da domandarsi quale utilità avrebbero potuto trarre da un mutamento di residenza individui, quali sono quelli presi in esame, legati al commercio e alla conseguente attività bancaria, e dall’abbandono del mercato di Delo, porto franco in piena attività per tutto il II secolo e particolarmente nel periodo, tra il 120 e il 100, in cui sono attestati i nostri personaggi.

33C’è da chiedersi allora perché costoro desiderassero diventare cittadini ο comunque quale vantaggio traessero dalla concessione.

34La risposta è fornita dalla natura stessa del commercio che ha continuamente bisogno, per prosperare, di ampliare gli orizzonti; i negotiatores avvertono l’esigenza di intrattenere scambi con l’occidente più ad occidente dell’Italia che diviene una testa di ponte; quanto ai banchieri è logico arguire che abbiano sentito l’esigenza di aprire delle agenzie, delle succursali in territorio italico in prossimità dei porti.

  • 53 J.-P. Morel, Céramique campanienne. Les formes, BEFAR, 244, 1981, pp. 47, 521, 571; D. Musti, Il co (...)

35Napoli e Pozzuoli offrivano la possibilità non solo di raggiungere l’interno dell’Italia centromeridionale per via terrestre e il mercato sempre più esigente di Roma, ma anche e soprattutto di raggiungere i porti della Provenza e della Spagna che si affacciano sul Mediterraneo; questo cammino è ricostruibile anche in base alla diffusione della ceramica campana A, presente anche a Delo53.

36Napoli ed Eraclea, all’epoca in cui sono attestati i negotiatores di Delo, dal 120 al 90, sono ancora civitates foederatae con Roma con un foedus aequissimum che effettivamente valeva il disappunto e l’incertezza, la magna contentio che si verificò al momento di rinunciarvi in cambio della civitas romana. Erano città libere di elargire agli stranieri la loro cittadinanza, di accoglierli a pieno titolo ο virtutis causa. È probabile che le città concedessero tale privilegio spinte dalla mentalità evergetica delle loro oligarchie, ne traessero vantaggi sia perché i nuovi cittadini erano tenuti a pagare le tasse, sia perché avranno rinsaldato le finanze locali con donativi di varia natura.

  • 54 Cfr. il mio Filostrato di Ascalona cit.
  • 55 Proc., Bell. Goth., I, 8, 59 C; cfr. E. Lepore, Per la storia economico-sociale di Neapolis, Pdp, V (...)

37L’ascalonita Filostrato, verso il quale gli Italici di Delo dimostrano tanta benevolenza e gratitudine, sembra sia stato in grado di sedare una contesa sorta nell’isola, forse la rivolta degli schiavi54, merce presente sul mercato di Delo e tanto richiesta e indispensabile nel territorio italico in questo periodo. È probabile che la cittadinanza di Napoli gli sia stata offerta in segno di riconoscenza. Non è da escludere che egli a Napoli abbia aperto una succursale della sua banca; sta di fatto che l’attività bancaria nella Napoli del VI sec. d.C. era in mano ad una comunità di Siri55.

  • 56 A. Giardina, Allevamento ed economia della selva in Italia meridionale: trasformazione e continuità (...)

38I rapporti che Simalos ha avuto con i ‘Ρώμας ὑπάτοισι possono spiegare la concessione della cittadinanza da parte di Taranto. Non è da sottovalutare neppure il fatto che Taranto fra il 123 e il 90 sembra godere di uno sviluppo economico che, tra l’altro potrebbe spiegarsi con il commercio della lana di quelle greggi che giungevano qui perfino dall’Italia centrale, dall’Umbria, lungo i tratturi della transumanza56.

  • 57 Mi riferisco alla lex Thoria (CIL, I2, 200) in particolare e alle tre leggi, di cui parla App., I, (...)

39Non mi sembra del tutto priva di fondamento l’ipotesi che questi mercanti orientali e greci, attestati epigraficamente a Delo, desiderassero conseguire la cittadinanza nelle città italiche federate per ottenere in seguito la civitas romana; anche se siamo ancora lontani nel tempo da quelli che saranno gli sviluppi futuri, questi non erano del tutto imprevedibili alla luce degli avvenimenti in corso già nell’ultimo quarto del II secolo a.C.57.

  • 58 Cfr. W.S. Ferguson, Hellenistic Athens. An Historical Essay, New York, 1911, pp. 421-26; J. Day, An (...)

40Il Sarapion divenuto cittadino di Napoli può essere una riprova di questo desiderio-necessità, recepito anche nella Atene di fine II secolo e forse sollecitato da una tendenza filoromana dell’oligarchia al potere di cui uno degli esponenti era Serapion Serapionis Meliteus58.

41Appena diverso — perché si tratta di un poeta e non di un commerciante ο di un banchiere — è il caso di Archia, che con le sue molteplici adscriptiones nelle tabulae publicae di Eraclea, Taranto, Reggio e Locri, — così afferma Cicerone — in un periodo relativamente più vicino alla guerra sociale, più addentro della cosa pubblica romana e del fenomeno italico grazie ai suoi rapporti con M. Licinio Lucullo, aveva ben quattro carte da giocare per raggiungere la sia pure contestata, in seguito, civitas romana. Stando a quanto afferma Cicerone nella sua difesa di Archia, sui nostri negotiatores neo-cittadini italici, nel caso in cui non avessero preso il domicilium in una delle civitates foederatae, gravava il rischio di non poter diventare tanto presto, cioè con la lex Iulia, cives Romani, se è vero che solo gli ascritti domiciliati potevano diventare tali. Si comprendono ancora meglio i motivi per cui le tavole di Eraclea «malauguratamente»! bruciarono e non le abbiamo nemmeno di altre civitates foederatae.

42Anche dopo la guerra sociale continuano ad essere attuate le concessioni viritane di cittadinanza a Greci e Orientali, ma ora è direttamente la civitas Romana ad essere elargita.

43Gli istituti tramite i quali viene concessa rimangono gli stessi del periodo precedente, diverso è l’uso in proporzione: per decreto del governo di Roma, de consilii sententia, con editti, di cui non abbiamo molte testimonianze; molto più frequentemente si fa ricorso alla concessione per adozione e manomissione.

  • 59 Preziose sono le liste dei liberti redatte da E. Badian, Foreign Clientelae, Oxford, 1958, Appendix (...)
  • 60 E. Gabba, Appiani Bellorum Civilium liber primus, Firenze, 19672; Id., Le origini della guerra soci (...)

44Numerosi e noti sono gli esempi in cui la concessione per manomissione ο adozione è dovuta a personaggi di primo piano nella scena politica: Silla, Pompeo, Cesare; si moltiplicano i Cornelii, i Sextii, i Julii, i Clodii59. Queste concessioni assumono un preciso significato e se ne scorge l’importanza nei momenti cruciali della vita politica romana, quando alta è la posta in gioco; sappiamo come le clientele riusciranno a far pendere l’ago della bilancia in favore dell’uno ο dell’altro contendente60.

  • 61 Vedi, tra gli altri, M. Mello-G. Voza, Le iscrizioni latine di Paestum, Napoli, 1968, p. 16; E. Raw (...)
  • 62 Suet., de gramm. et rhet., 8, 10, 12, 13, 19, 20 ove, tra gli altri, sono annoverati Scribonius Aph (...)
  • 63 Antonio Musa, ad esempio, il medico di Augusto, era un liberto cui fu concesso il privilegio di por (...)

45Troviamo un sempre crescente numero di artisti61, retori e grammatici62, medici greci63 che ricevono la cittadinanza per manomissione. Essi sono necessari per soddisfare la committenza romana in un momento in cui la luxuria, pubblica e privata, è divenuta un elemento ideologico e propagandistico determinante nella lotta politica, in cui i privilegi tradizionali hanno perduto gran parte del loro valore.

  • 64 FIRA, Leges, 56, p. 315.
  • 65 FIRA, Leges, 55, p. 308.
  • 66 C. Julius Menoes Antiochensis Syriae ad Daphnem (CIL IX, 41 = ILS, 2819), probabilmente era a Misen (...)
  • 67 Per riferire solo un esempio fra i tanti, all’inizio del 90 a.C., Lucio Giulio Cesare aveva offerto (...)
  • 68 G. Tibiletti, Diritti locali nei municipi d’Italia e altri problemi, RSA, III, 1973, p. 179.
  • 69 FIRA, Leges, 56, p. 315.

46Si registrano casi di concessioni in castris, frequenti durante il periodo delle guerre civili fra Mario e Silla, poi fra Cesare e Pompeo. Questa pratica continua ad essere in uso anche all’epoca dei triumviri, come dimostrano le concessioni elargite da Ottaviano ai veterani delle campagne triumvirali64, a Seleukos di Rhosos, suo navarca65, a C. Julius Menoes e a suo genero Malchio Caesaris trierarcha66. Dopo le varie campagne militari si rende quasi indispensabile ricompensare chi si fosse reso benemerito della causa di Roma. Nel caso di Seleukos di Rhosos si tratta di una ricompensa per un servizio reso più forse alla causa di Ottaviano che non a quella di Roma: da notare che Rhosos, nella Siria settentrionale, era in territorio di pertinenza di Antonio ed è invece Ottaviano che provvede a concedere la civitas Romana67. I privilegia elargiti da Roma in tutte le epoche, sia a singoli individui che a intere popolazioni, suddite ο alleate, costituirono sempre una potente arma di governo68. Ai veterani e ai loro discendenti era stato concesso, oltre lo ius civitatis e il censimento in tribù, l’esonero dagli obblighi militari e dai munera publica locali69.

  • 70 P. Roussel, Un Syrien au service de Rome et d’Octave, Syria, XV, 1934, pp. 34 sgg.; F. De Visscher,(...)

47Con l’editto di Rhosos nel 41 Ottaviano concede a Seleukos e ai suoi discendenti la cittadinanza romana, l’immunità sia dagli obblighi militari che dai munera publica e l’iscrizione nella tribù Cornelia70. Ottaviano raccomanda il suo navarca ai concittadini di Rhosos «perché uomini come questi inducono alla benevolenza verso la propria patria» e aggiunge con premurosa sollecitudine: «pensate che io farò del mio meglio per voi riguardo a Seleukos», il quale appare allo stesso tempo cittadino romano e cittadino di Rhosos.

  • 71 Cic., De leg., II, 5.

48Tornano alla mente le parole di Cicerone71 che, riferendosi in particolare a Catone e in generale omnibus municipibus, ammette, almeno dal punto di vista etnico, due patrie: unam naturae, alteram civitatis, di cui una è considerata loci patriam, alteram iuris e questa è maior e comprende l’altra.

  • 72 FIRA, Leges, 68, III, p. 408; cfr. F. De Visscher, Les édits d’Auguste découverts à Cyrène, Bruxell (...)
  • 73 A.N. Sherwin-White, The Roman Citizenship cit., p. 47.

49Con l’editto III di Cirene, del 7-6 a.C., con cui Augusto concede la cittadinanza ai Greci di quella città e sancisce loro l’obbligo dei munera privata, ribadendo l’esenzione per coloro che l’abbiano già ottenuta, in precedenza72, insieme alla cittadinanza, appare un certo interesse alla conservazione della vita locale; restando intatto lo statuto del diritto locale, i munera privata, i nuovi cittadini hanno il dovere di mostrare in loco, con la pratica delle leggi romane, i vantaggi che offre la protezione di Roma e la sua superiorità. Si assiste ad una lenta, ma graduale penetrazione degli elementi romani nei diritti locali che prelude alla progressiva romanizzazione, la cui realizzazione sul piano giuridico si completerà con la constitutio Antoniniana. I neo-cittadini romani si trovano nelle condizioni di usufruire dei privilegi garantiti dalle due cittadinanze senza averne gli svantaggi73 e in questo si coglie la preoccupazione romana di non privare le comunità locali degli elementi migliori, anche quando questi divengono cives Romani; anzi, in quanto tali, essi costituiscono una garanzia in loco e un mezzo sicuro e poco costoso di propaganda filoromana.

  • 74 F. De Visscher, Les édits d’Auguste cit., p. 112. Non mi sembra qui il caso di riferire l’annosa di (...)
  • 75 Cic., pro Balb., 10, 26. Cfr. P.A. Brunt, The Legal Issue cit., pp. 136-147.

50Queste concessioni hanno suscitato presso gli studiosi di diritto romano il problema se vi sia ο meno incompatibilità tra i due diritti di cittadinanza. Per i casi qui presi in esame, se si tiene presente che queste disposizioni emanate da Roma hanno per destinatari i cittadini d’origine ellenica, che conservano il loro domicilio nelle rispettive città, è lo statuto originario che consente la compatibilità del diritto di cittadinanza d’origine con quello romano74, fermo restando il principio che l’autorità di Roma, la maiestas populi Romani è indiscutibile e non subordinabile a condizioni imposte da altri — basti ricordare le argomentazioni e la difesa di questo principio, contro le rivendicazioni dei cittadini di Gades, da parte di Cicerone nella pro Balbo75. Roma è libera, si potrebbe dire sovrana, di concedere la propria cittadinanza e in questo si manifesta l’intento imperialistico della sua politica.

  • 76 W. Seston, La citoyenneté romaine cit, p. 12.

51La cittadinanza romana rimane pur tuttavia un grande privilegio cui molti, in ogni epoca, hanno aspirato e, per dirla con il Seston, la sua originalità consiste nel fatto che, «sans cesser d’être romaine, elle peut avoir un contenu différent selon que le ciνis romanus réside à Rome ou hors de cette ville et de son territoire76».

52Ad una analisi contrastiva dei due momenti, prima e dopo la guerra sociale, risulta come dapprima Roma lasciava concedere ad altri quello che lei non voleva concedere. Prima della guerra sociale la concessione era lasciata alle città italiche di origine greca perché si trattava di elargire la cittadinanza (locale) ad altri greci. La civitas Romana è ancora un privilegio di pochi ambito da molti.

53Pochissimi, prima della guerra sociale, sono i casi in cui si ricorre alla concessione per manomissione ο per adozione e inesistenti — forse uno — i casi in cui la cittadinanza, in base ai dati forniti dall’epigrafia, viene concessa in una colonia, e anche questo probabilmente per adozione.

  • 77 Cfr. P. Roussel, Un Syrien cit., pp. 55. 58. 60, 62, 63.

54Non si riscontra fra i due periodi una netta frattura. Una certa continuità si nota anche nella terminologia tecnico-giuridica dei documenti: molte delle formule dell’editto di Rhosos, ad esempio, sembrano desunte dalla lex repetundarum e si trovano analogie con il s.c. de Asclepiade et sociis77.

55Rimangono inalterati anche i modi con cui si elargisce la cittadinanza; si nota come, dopo la guerra sociale, aumenti notevolmente in proporzione la pratica della concessione per adozione e manomissione e soprattutto di quest’ultima. Meno numerosi sono i casi di concessione per decreto; continua l’uso della concessione in castris.

56È sempre il governo centrale di Roma che in qualche modo controlla l’elargizione della civitas Romana; nel periodo repubblicano i comizi ratificano ο concedono al magistrato in carica ο all’imperator il diritto di elargire la cittadinanza per benemerenze, per lo più in castris: nel 103 con la lex Appuleia, nell’89 con la lex Julia, nel 72 con la Gellia Cornelia, nel 42 con la lex Munatia Aemilia. Verso la fine del periodo repubblicano le concessioni da parte del governo di Roma, dei comizi, si rarefanno, mentre sempre più spesso si fa ricorso agli editti; alla formula de consilii sententia e alle leggi dello stato si sostituisce l’editto come espressione della decisione, della volontà di uno solo, più ο meno liberamente ratificata dal senato. Alla decisione collegiale di un organo di governo si va sostituendo l’arbitrio, la discrezionalità del singolo individuo, che ne fa uso per interessi politici nel periodo delle guerre civili, più tardi perché spinto da interessi pseudo-culturali e artistici.

  • 78 Script. Hist. Aug., XXI, 7, 3; Cic., pro Archia, 24. Pompeo agiva in virtù dei poteri concessigli n (...)

57Theophanes di Mytilene è un trait d’union che rappresenta i due moventi: è un partigiano di Pompeo — ricevette la cittadinanza in contione militum — ed è uno storico: per Gneum Pompeium civitatem meruerat cum esset nobilissimus idemque historiae scriptor78.

  • 79 W. Seston, La citoyenneté romaine cit., p. 13.

58Con Ottaviano-Augusto si nota come dapprima egli si affianchi agli organi collegiali di governo: nell’editto di Rhosos le decisioni emanano da Ottaviano e dal senato; poi, pian piano, l’autorità del princeps sostituirà i poteri delle istituzioni repubblicane: nell’editto III di Cirene egli decide da solo e legifera in prima persona. In epoca imperiale, quando i comizi non avranno più il potere di legiferare, direttamente dall’autorità dell’imperatore emanerà l’elargizione della civitas. Questo privilegio continuerà ad essere concesso nelle province, ove si assiste all’attuazione del processo che nel periodo repubblicano aveva interessato i municipi italiani; i cives Romani di Rhosos e di Cirene sono in un certo senso equiparabili agli Italici subito dopo la guerra sociale79.

59Se per i casi presi in esame, riferentisi al periodo anteriore all’89 a.C., non abbiamo elementi per definire se i neo-cittadini ottengono una civitas honoraria ο optimo iure — personalmente propenderei per una isopoliteia giacché per lo più di tipo greco è l’organizzazione statale delle città che la concedono, in particolare di Napoli —, per Seleukos e i veterani delle campagne triumvirali, nei documenti che li riguardano, viene fatta una esplicita menzione di iscrizione in tribù e pertanto in senso pieno, attivo e passivo, deve intendersi il diritto di civis conseguito.

Notes

1 Cic., pro Archia, 4, 6; pro Balb. 12, 30; cfr. Plin., Ep., X, 114, 1; Treb. Gall., 11, 3.

2 Cic., pro Archia, 4, 6; Fest., 96 L s.v. inprolus; Treb, Gall., 11, 3.

3 Cic., pro Balb., 12, 30; pro Archia, 5, 10; Plin., Ep., X, 114, 1 e 3; Treb. Gall., 11, 3.

4 Cic., pro Balb., 5, 11.

5 Cic., ad fam., 13, 33; Philipp., 11, 36, 92.

6 Les Italiens résidant à Délos, BCH, XXXVI, 1912 e Les trafiquants italiens dans l’Orient hellénique, Paris, 1919.

7 ID, 1717-1724; 1769 l.3; 1934 l.1-2; 2253; 2254; 2549 I e II; 2616 col. III, l.72-73; 2619 a, l.18; 2619 b, I, l.21; 2628 a, l.29. Sul ruolo svolto da Filostrato a Delo nell’ultimo trentennio del II sec. a.C. cfr. il mio Filostrato di Ascalona, banchiere in Delo, Opuscula Instituti Romani Finlandiae, II, in corso di stampa.

8 ID, 1724 e 1934.

9 ID, 1724.

10 ID, 1934. Per l’arcontato di Menedemos cfr. P. Roussel, Délos colonie athénienne, Paris, 1916, p. 373.

11 EHHW, t. II, p. 278.

12 Les Italiens résidant, cit., p. 130, n. 1.

13 ID, 1724 l.3-4.

14 ID, 1722, 2549 I e II.

15 ID, 1533, 1534, 1755 l.5.

16 ID, 1533 = OGIS, 173 = F. Durrbach, Choix d’inscriptions de Délos, n. 128.

17 Antistene di Paphos è autore anche dell’epigramma ID, 2549, II dedicato a Filostrato di Ascalona; è attestato a Delo nell’ultimo quarto del II sec. a.C., cfr. il mio Filostrato cit.

18 ID, 1927 l.11; cfr. IG, II, 467 l.45 ove figura come efebo ad Atene nel 101/100 a.C.

19 ID, II, 909 = OGIS, 118 l.4, 14 e 29 con adn.

20 ID, 2595 l.39-40.

21 Lo stemma della famiglia è ricostruito da W. Ferguson, Hellenistic Athens, New York, 1911, p. 408, n. 1, il quale giunge a postulare l’esistenza di ben quattro individui non attestati. Recentemente J. Pouilloux (Salaminiens de Chypre à Délos, Études Déliennes, BCH, Suppl. I, 1973, pp. 399-413) ha fornito uno stemma più attendibile (p. 412) e giustamente sottolinea i rapporti di parentela fra i rami Salaminios, Tarantinos e Athenaios della famiglia di origine cipriota. Forse si potrebbe giungere ad espungere l’unico individuo postulato e non attestato se avessimo maggiori certezze sul Timarchos Salaminios che figura come ginnasiarca alle Ermaia in una lista in cui sono elencati gli allievi nati liberi del maestro di palestra Staseas (ID, 2595 l.39-40) fra il 133 e il 106/5 a.C. I dubbi che costui sia «enfant» a questa data sorgono in base alla constatazione che è piuttosto alto il numero dei ginnasiarchi menzionati (21), che non tutti potrebbero essere efebi-ginnasiarchi nel 106/5 (cioè appena diciottenni), e dal fatto che numerosi individui della lista sono stati efebi parecchi anni prima di questa data (ad es. l.17, 18, 19, 26); cfr. in proposito P. Roussel, DCA, p. 58 e n. 1.
Proporrei pertanto lo stemma seguente:Image 10000000000007550000032D8BEC3EB2.jpg
È attestata a Delo Eirene Simalou, figlia ο liberta di Simalos Timarchou Salaminios e Tarantinos, che fa un’offerta agli Dei Stranieri nel Serapeo C intorno al 100 a.C. (ID, 2619, II, 10).

22 ID, 1755 l.4 e 1931 l.2 ove è onorato nel ginnasio dagli efebi nel 94/3.

23 ID, 1763 l.7.

24 ID, 2005.

25 ID, 2534 l.14.

26 IG, II 985 D 19; SIG, 728 Β e D; IG, II 985 Ε 64 e ID, 2364; IG, 985 D, II 32 sgg.; IG, II 1374 b; IG, III 1851 ove è menzionato un suo schiavo Apollonios; cfr. J. Kirchner, Pros. Att., 12564.

27 SIG, 728 F.

28 ID, 1970.

29 SIG, 728 E.

30 ID, 2364.

31 Dubbia è l’identificazione del Meliteus con I’arconte del 116/5 a.C. (SIG, 712 l.44) sostenuta da Homolle, BCH, VIII, 102, n. 2 e da P. Roussel, DCA, p. 119 con qualche esitazione; sicura è invece per W.B. Dinsmoor, The Archons of Athens in the Hellenistic Age, Cambridge, 1931, p. 275. Degne di attenzione sono le pagine che Ε. Badian, Rome, Athens and Mithridates, Assimilation et résistance à la culture gréco-romaine dans le monde ancien, Paris, 1976, pp. 503-505, dedica a Sarapion Sarapionis Meliteus e al suo rivale sulla scena politica Medeios Medeiou Peiraieus, l’arconte altrettanto facoltoso del 101/100 a.C. Si può, peraltro, smentire l’affermazione del Roussel (DCA, p. 110, n. 12) secondo il quale Sarapion non sarebbe attestato come epimeleta a Delo; in ID 2364, alle linee 8-9 si legge: π π[ιμελτο τῆς] νήσσο[υ] / [Σ]αραπίωνος [το] Σαραπίωνος / [Μ]ελιτέως. L’interpretazione della tabella defixionis di Rhenea (ID 2534) come una lite fra mercanti mi è stata fornita dal prof. Heikki Solin, cui esprimo la mia gratitudine, in occasione di un seminario da lui tenuto presso l’Istituto di Storia Antica di Perugia.

32 ID, 1689; 1854; 2234 l.9-10; 2253; 2254; 2288.

33 P.M. Petsas, A few Examples of Epigraphy from Pella, Balkan Studies, IV, 1963, p. 166, nr. 11; cfr. J. e L. Robert, REG, LXXVII, 1964, p. 185, nr. 247; SEG, XXIV, 1969, p. 189, nr. 552; F. Sartori, Eraclea di Lucania, Herakleastudien, Archäolog. Forsch. in Lukanien, II, Röm. Mitt., Erg.-Heft XI, Heidelberg, 1967, p. 85; J. e L. Robert, REG, LXXXI, 1968, nr. 601.

34 ID, 2288: mosaico a piccoli cubi neri su fondo bianco trovato nell’esedra di Midas presso il Santuario Sirio.

35 ID, 1854 e 1710.

36 Probabilmente è da identificare con il C. Billienus di cui Cic., Brutus, 47, 175 dice: C. Billienus... qui consul factus esset nisi in Marianos consulatus et in eas petitionis angustias incidisset.

37 ID, 2126 e 2265.

38 Condivido l’opinione di E. Lepore, La vita politica e sociale, nel vol. Storia di Napoli, Napoli, 1967, p. 270, quando afferma che Sarapion figlio di Alessandro con il liberto Artemidoro, Apollonio figlio di Dioscuride, Filostrato con il figlio Teofilo sono degli «stranieri naturalizzati a Napoli e rappresentanti precoci di quella comunità sira che si conservera nella città fino ad età altomedievale dedita ai commerci e alla banca». Per i theoi patrooi cfr. M.-F. Baslez, Recherches sur les conditions de pénétration et de diffusion des religions orientales à Délos, Paris, 1977, pp. 67-69, 79.

39 CIL XIV, 375.

40 M. Cébeillac, Octavia, épouse de Gamala, et la Bona Dea, MÉFRA, 85, 1973, pp. 517-553 in particolare pp. 524-530; F. Zevi, P. Lucilio Gamala Senior e i «quattro tempietti» di Ostia, MÉFRA, 85, 1973 pp. 555-581.

41 Per lo statuto della città cfr. V. Bracco, La valle del Tanagro durante l’età romana, Mem. Acc. Linc., s. VIII, X, 1962 passim·, A. Russi, Diz. Ep., IV, fasc. 60, s.v. Lucania, pp. 1892, 1894-95; A. Fraschetti, Le vicende storiche, Il Vallo di Diano, Salerno, 1981, pp. 203-208.

42 CIL I2, 1684 = CIL X, 388 = ILS, 7791 = Inscr. It., III, 108.

43 H. Solin, Zu lukanischen Inschriften, Comm. Hum. Litter., 69, 1981, pp. 35-36, nr. 108.

44 V. Bracco, Volcei, Forma Italiae, III, 2, Firenze, 1978, p. 19. Altri due cippi graccani, nr. 44 e 81, provengono dal territorio confinante di Volcei.

45 A. Fraschetti, Le vicende storiche cit., pp. 203-4; E. Ratti, I Praefecti iure dicundo e la praefectura come distinzione gromatica, Atti CeSDIR, VI, 1974-75; A. Russi, Diz. Ep., cit., p. 1895.

46 Per la diffusione del gentilizio v. F. Münzer, P-W, XIV, 1, 1928, s.v. Manneius; G. Daux, Delphes au IIe et au Ier siècle, Paris, 1936, p. 588; AE, 1968, 180; cfr. F. Coarelli, Il Vallo di Diano in età romana. I dati dell’Archeologia, Il Vallo di Diano cit., pp. 222 e 228.

47 La datazione è fornita dall’ordine in cui compaiono nei cippi lucani i tresviri agris iudicandis adsignandis; cfr. Inscr. It., III, 275-279; J. Carcopino, Autour des Gracques, Paris, 19672, p. 175 sgg.

48 Vedi, tra gli altri, G. Luraschi, Sulle «leges de civitate» (Julia, Calpurnia, Plautia Papiria), SDHI, 44, 1978, pp. 321-370; Id., Foedus, ius Latii, civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadana, Padova, 1979, passim, cui si rimanda per la bibliografia e soprattutto M. Humbert, Municipium et civitas sine suffragio, Rome, 1978.

49 Cic., pro Archia, 4, 7.

50 Cic., ad fam., 13, 30.

51 Bell. Afric., XXXII, 3; XXXV, 4; Dio Cass., XLIII, 4, 2; cfr. J. Gascou, Inscriptions de Tébessa, MÉFR, LXXXI, 1969, pp. 555-567; Id., Le cognomen Gaetulus, Gaetulicus en Afrique Romaine, MÉFR, LXXXII, 1970, pp. 723-736.

52 CIL I2, 1815 = ILS, 2489 = ILLRP, I, 146 = Imagines, nr. 74; cfr. E. Gabba, Veterani di Metello Pio ad Alba Fucens?, Homenaje a Garcia Bellido, IV, Rev. de la Univers. Complutense, XVIII, 118, pp. 61-63.

53 J.-P. Morel, Céramique campanienne. Les formes, BEFAR, 244, 1981, pp. 47, 521, 571; D. Musti, Il commercio degli schiavi e del grano: il caso di Puteoli. Sui rapporti tra l’economia italiana della tarda repubblica e le economie ellenistiche, Mem. Amer. Acad. Rom., XXXVI, 1980, pp. 202-209.

54 Cfr. il mio Filostrato di Ascalona cit.

55 Proc., Bell. Goth., I, 8, 59 C; cfr. E. Lepore, Per la storia economico-sociale di Neapolis, Pdp, VII 1952, p. 314.

56 A. Giardina, Allevamento ed economia della selva in Italia meridionale: trasformazione e continuità, L’Italia: insediamenti e forme economiche, vol. I, Bari, 1981, pp. 88, 92-93; cfr. J.-P. Morel, La laine de Tarente. De l’usage des textes anciens en histoire économique, Ktéma, 3, 1978, pp. 93 sgg.; L. Gasperini, Il municipio tarentino. Ricerche epigrafiche, Terza Miscellanea greca e romana, Roma, 1971, pp. 178-79, nr. 3 e 4, in cui sono pubblicate due iscrizioni inedite attestanti la presenza di servi gregarii a Taranto. Sulla transumanza cfr. E. Gabba-M. Pasquinucci, Strutture agrarie e allevamento transumante nell’Italia romana (III-I sec. a.C.), Pisa, 1979, passim. Devo alla cortesia del dott. Enzo Lippolis la notizia del ritrovamento in località Palagiano, a circa 20 Km. da Taranto, di un vasto recinto quadrangolare in opus reticulatum che può far pensare ad uno stazzo per gli ovini, dato che presenta tre accessi, di cui due piccoli e uno grande, e niente dentro e niente all’esterno; a circa 500 m. di distanza è stata trovata una grossa cisterna. È auspicabile uno scavo sistematico della zona. Questo sarebbe l’unico ritrovamento in opera reticolata, a quanto mi consta, nella zona di Taranto; cfr. M. Torelli, Innovazioni nelle tecniche edilizie romane tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C., Tecnologia, economia e società nel mondo romano, Atti del convegno di Como, 27-29 settembre 1979, Como, 1980, pp. 140-161.

57 Mi riferisco alla lex Thoria (CIL, I2, 200) in particolare e alle tre leggi, di cui parla App., I, 129, volte a demolire l’opera dei Gracchi; non entra qui nel problema dell’identificazione di queste leggi in quanto non attinente alla presente ricerca.

58 Cfr. W.S. Ferguson, Hellenistic Athens. An Historical Essay, New York, 1911, pp. 421-26; J. Day, An Economic History of Athens under Roman Domination, New York, 1942, p. 76. Non è di questo parere E. Badian, Athens and Mithridates, cit., pp. 503-504, che non prende in considerazione i probabili rapporti di parentela del Meliteus con il negotiator Neapolites; v. in proposito E. Candiloro, Politica e cultura in Atene da Pidna alla guerra mitridatica, SCO, XIV, 1965, p. 143 e P. Desideri, Posidonio e la guerra mitridatica, Athenaeum, LI, 1973, pp. 253-55 e n. 180.

59 Preziose sono le liste dei liberti redatte da E. Badian, Foreign Clientelae, Oxford, 1958, Appendix Β e Ch. E. Goodfellow, Roman Citizenship, Lancaster, 1935, pp. 32 e 90 sgg.

60 E. Gabba, Appiani Bellorum Civilium liber primus, Firenze, 19672; Id., Le origini della guerra sociale e la vita politica romana dopo l’89 a.C., Athenaeum, n.s. 32, 1954 = Esercito e società nella tarda repubblica romana, Firenze, 1973, pp. 250-264; Id., Mario e Silla, ANRW, I, 1, 1972, pp. 786-787, 792 sgg.; E. Rawson, The Eastern Clientelae of Clodius and the Claudii, Historia, XXII, 1973, pp. 219-239; J.-M. Flambard, Clodius, les collèges, la plèbe et les esclaves. Recherches sur la politique populaire au milieu du Ier siècle, MÉFRA, 89, 1977, pp. 115-153.

61 Vedi, tra gli altri, M. Mello-G. Voza, Le iscrizioni latine di Paestum, Napoli, 1968, p. 16; E. Rawson, Architecture and Sculpture: the Activities of the Cossutii, PBSR, XLIII, 1975, pp. 39-40; M. Torelli, Industria estrattiva, lavoro artigianale, interessi economici: qualche appunto, Mem. Amer. Acad. Rom., XXXVI, 1980, pp. 313-323.

62 Suet., de gramm. et rhet., 8, 10, 12, 13, 19, 20 ove, tra gli altri, sono annoverati Scribonius Aphrodisius Orbilii servus manomesso da Scribonia, figlia di Libone e C. Julius Hyginus, natione Hispanus, liberto di Augusto.

63 Antonio Musa, ad esempio, il medico di Augusto, era un liberto cui fu concesso il privilegio di portare un anulus aureus, segno distintivo tipico della dignità equestre (Dio, LIII, 30; Suet., Aug. 59).

64 FIRA, Leges, 56, p. 315.

65 FIRA, Leges, 55, p. 308.

66 C. Julius Menoes Antiochensis Syriae ad Daphnem (CIL IX, 41 = ILS, 2819), probabilmente era a Miseno agli ordini di Vipsanio Agrippa (Dio., LVIII, 5; Suet., Aug., 16). Sua figlia Julia Cleopatra quae et Lezbia andò in sposa a Malchio trierarca di Ottaviano. Anche l’iscrizione bilingue di Velletri (SEG, IV, 102) conferma la presenza di Greci fra gli ufficiali di marina.

67 Per riferire solo un esempio fra i tanti, all’inizio del 90 a.C., Lucio Giulio Cesare aveva offerto la cittadinanza ad un Cretese in castris: ποιήσω σε πολίτην Ῥωμαον (Diod., XXXVII, 18), ove il futuro induce a pensare che la promessa avrebbe ottenuto in seguito una ratifica con un atto formale. Ottaviano agiva in virtù dei poteri conferitigli dalla lex Munatia Aemilia cui si fa riferimento nel testo dell’editto di Rhosos (FIRA, Leges, 55, II l.10).

68 G. Tibiletti, Diritti locali nei municipi d’Italia e altri problemi, RSA, III, 1973, p. 179.

69 FIRA, Leges, 56, p. 315.

70 P. Roussel, Un Syrien au service de Rome et d’Octave, Syria, XV, 1934, pp. 34 sgg.; F. De Visscher, Le statut juridique des nouveaux citoyens romains et l’inscription de Rhosos, L’Ant. Class., 1944-45, pp. 29-59; Id., La dualité des droits de cité et la «Mutatio civitatis», Bull. Acad. Royale Belg., Class, de Lettr., Scienc. Mor. et Pol., XL, 1954, pp. 51 sgg.; Id., La politico del diritto di cittadinanza, Ann. Fac. di Giurispr. di Genova, II, fasc. I, 1963, pp. 3-17; W. Seston, La citoyenneté romaine, Atti del XIII Congrès International des sciences historiques (Moscou, 16-23 octobre 1970), 1973, pp. 12-13 = Scripta varia. Roma, 1980, pp. 10-11.

71 Cic., De leg., II, 5.

72 FIRA, Leges, 68, III, p. 408; cfr. F. De Visscher, Les édits d’Auguste découverts à Cyrène, Bruxelles, 1940, pp. 99-103; Id., La dualité des droits de cité dans le monde romain, d’après une nouvelle interprétation de l’Edit III d’Auguste, découvert à Cyrène, Bull. Acad. Royale Belg., Cl. Lettr., Sc. Mor. et Pol., 1947, pp. 50-59; J.H. Oliver, On Edict III from Cyrene, Hesperia, XXIX, 1960, pp. 324-325; F. De Visscher, La justice romaine en Cyrénaïque, RIDA, XI, 1964, pp. 321-333.
Già nel 78 a.C. il senatus consultum de Asclepiade et sociis aveva concesso immunità e privilegi similari ai tre navarchi greci Asclepiade di Filino, Polistrato di Poliarto e Menisco di Ireneo, ma non la cittadinanza (FIRA, Leges, 35, p. 255).

73 A.N. Sherwin-White, The Roman Citizenship cit., p. 47.

74 F. De Visscher, Les édits d’Auguste cit., p. 112. Non mi sembra qui il caso di riferire l’annosa disputa su questo problema, sul quale hanno scritto i più valenti storici e giuristi da un secolo a questa parte; vorrei qui solo ricordare che il Mommsen, consapevole di quanto afferma Cicerone nella pro Balbo (11, 28; 12,29; 12,30), si vedeva costretto, anche senza questi editti, allora sconosciuti, a postulare l’evoluzione, nel tempo, del principio di incompatibilità: ThMommsen, Römisches Staatsrechts, III, 1, p. 699; cfr. A.N. Sherwin-White, The Roman Citizenship. A Survey of its development into a world franchise, ANRW, I, 2, 1972, p. 46 sgg, il quale ribadisce il principio dell’incompatibilità in generale, mentre, riferendosi all’editto di Rhosos, afferma «the edict does however set aside the rule [of Ciceronian incompatibility]»; sulle implicazioni giuridiche della pro Balbo cfr. P.A. Brunt. The Legal Issue in Cicero. Pro Balbo. Class. Quart., XXXII, 1982, pp. 136-147, e specialmente p. 143 con n. 28. Per una bibliografia aggiornata sull’argomento cfr. G. Luraschi, Foedus, Ius Latii, Civitas, Padova, 1979.

75 Cic., pro Balb., 10, 26. Cfr. P.A. Brunt, The Legal Issue cit., pp. 136-147.

76 W. Seston, La citoyenneté romaine cit, p. 12.

77 Cfr. P. Roussel, Un Syrien cit., pp. 55. 58. 60, 62, 63.

78 Script. Hist. Aug., XXI, 7, 3; Cic., pro Archia, 24. Pompeo agiva in virtù dei poteri concessigli nel 72 a.C. dalla lex Gellia Cornelia ut cives sint ii, quos Gn. Pompeius de consilii sententia singillatim civitate donaverit (Cic., pro Balb., 8, 19; 14, 32; 17, 38).

79 W. Seston, La citoyenneté romaine cit., p. 13.

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