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Les « bourgeoisies » municipales italiennes aux IIe et Ier siècles av. J.-C.

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Mireille Cébeillac-Gervasoni

I senati locali nell’Italia repubblicana

Umberto Laffi

Texte intégral

  • 1 Sui senati locali, vd., in generale, W. Liebenam, Stadteverwahung im römischen Kaiserreiche, Leipzi (...)

1Tratteremo dei senati locali1 in quanto organi di governo cittadini, esaminandone i poteri e le funzioni nel quadro delle relazioni giuridiche intercorrenti fra Roma e le diverse categorie delle comunità presso le quali sono attestati. L’indagine sarà doppiamente limitata: in senso geografico all’Italia, in senso cronologico all’età repubblicana. Nell’ambito cronologico così predelimitato distingueremo due fasi fondamentali: la prima anteriore alla guerra sociale, la seconda posteriore alla guerra sociale.

I. I senati locali prima della guerra sociale

2Dal punto di vista giuridico-costituzionale l’Italia si presenta in questa fase ripartita in tre zone: 1) l’ager Romanus; 2) le coloniae Latinae; 3) le civitates foederatae. Articoleremo l’esposizione sulla base di questa tripartizione. Una premessa generale: il senato è un organo di governo tipicamente cittadino e si trova attestato soltanto nelle aree caratterizzate dalla presenza di città ο comunque di insediamenti urbanizzati.

1. — L’ager Romanus

3Come è ben noto, le comunità cittadine presenti sull’ager Romanus appartengono a due categorie: A) le coloniae civium Romanorum; B) i municipia, che si distinguono a loro volta in: a) municipia sine suffragio; b) municipia optimo iure.

A) I senati delle colonie romane

  • 2 In questo senso E. Gabba, L’elogio di Brindisi, Athenaeum, N.S. 36, 1958, p. 98.

4Un passo di Pomponio (Dig., L, 16, 239, 5) sembra attestare che i primi decurioni di una colonia fossero nominati direttamente dal governo centrale, presumibilmente attraverso i magistrati incaricati della deduzione della colonia stessa2: decuriones quidam dictos aiunt ex eo, quod initio, cum coloniae deducerentur, decima pars eorum qui ducerentur consilii publici gratia conscribi solita sit (non interessa in questo contesto entrare nel merito del valore di questa etimologia). Una volta stabilito e collaudato l’impianto della comunità coloniaria, gli organi costituzionali di questa (magistrati, senato, assemblea) iniziavano a funzionare autonomamente, secondo le norme dettate dallo statuto che Roma concedeva alla comunità stessa. In quanto fondazioni dello stato romano, le colonie presentano costituzioni fedelmente modellate su quella romana: quasi effigies parvae simulacraque (i.e. populi Romani) (Gell., N.A., XVI, 13, 9). È lecito attendersi che anche i senati ricalchino da presso lo schema romano.

  • 3 CIL I2, 698 = ILLRP, 518.
  • 4 Fondamentali le considerazioni di H. Rudolph, Stadt und Staat im römischen Italien. Untersuchungen (...)
  • 5 Dal passo sopra citato il Rudolph, Stadt und Staat, 138 perviene alla conclusione che il senato di (...)
  • 6 E.T. Salmon, Roman Colonization under the Republic, London, 1969, p. 87, pensa invece ad un sistema (...)
  • 7 Degrassi, comm. a ILLRP, 518, n. 18; Salmon, Roman Colonization, p. 182, n. 142. Da un’iscrizione d (...)
  • 8 Diverso è il caso delle colonie romane fondate (a partire dal 184 a.C.) con un maggior numero di co (...)

5L’unica testimonianza diretta riguardante un senato coloniario sicuramente anteriore alla guerra sociale ricorre nella lex parieti faciendo di Puteoli del 105 a.C., che riproduce il testo di un contratto di appalto per la costruzione di un’opera in muratura per conto della comunità di Puteoli (colonia del 194 a.C.)3. L’ultima clausola del contratto in questione stabilisce che i lavori devono essere sorvegliati e collaudati dalle competenti autorità cittadine: hoc opus omne facito arbitratu duovir(um) et duovira[l]ium, qui in consilio esse soient Puteolis, dum ni minus viginti adsient, cum ea res consuleretur. Quod eorum viginti iurati probaverint, probum esto; quod ieis inprobarint, inprobum esto. Che consilium indichi il senato locale e non un semplice organo consultivo dei duoviri mi sembra risulti chiaramente dal contesto4. Dal passo citato si ricavano anche altri dati relativi al meccanismo di reclutamento, alle competenze, alla composizione di questo senato: 1) i suoi membri sono reclutati fra gli ex-duoviri5, evidentemente, secondo il modello romano, mediante il sistema della lectio6; 2) il senato è competente a deliberare in materia di edilizia pubblica; 3) vi sono materie, fra cui appunto l’edilizia pubblica, per le quali è richiesta una presenza qualificata di senatori; 4) se il numero minimo di presenze prescritto nel nostro caso è pari, come può essere dedotto dal confronto con casi analoghi, ai due terzi del numero totale dei membri, ne deriva che il senato di Puteoli contava allora 30 membri7. Questa cifra potrebbe essere considerata quella canonica per le colonie in cui venivano dedotti 300 cittadini8 e confermerebbe il dato di Pomponio sopra esaminato.

B) I senati dei municipi

a) I senati dei municipia sine suffragio

  • 9 Su tutto ciò, vd., in generale, M. Humbert, Municipium et civitas sine suffragio. L’organisation de (...)
  • 10 Liv., XXIII. 2, 1-4, 1.
  • 11 Vd. J. Von Ungern-Sternberg, Capua im zweiten punischen Krieg. Untersuchungen zur römischen Annalis (...)
  • 12 Vd. A. Rosenberg, Der Staat der alten Italiker. Untersuchungen iiber die ursprungliche Verfassung d (...)
  • 13 Liv., XXIII, 4, 2-3: «in seguito a ciò i senatori, dimentichi della dignità e della libertà, preser (...)
  • 14 Vd. n. 9. Il senato di Capua è menzionato anche in Liv., IX. 6, 7 (321 a.C.); XXIII, 7, 11 (216 a.C (...)

6Cominciamo dal caso che ci è meglio documentato: quello di Capua. Capua venne incorporata nello stato romano come municipium sine suffragio nel 334 a.C. e mantenne ordinamenti autonomi fino al 211 a.C., quando, come è noto, l’ordinamento municipale venne soppresso come punizione per essersi la città ribellata a Roma9. Le prime testimonianze relative al senato di Capua risalgono al periodo della guerra annibalica e provengono da Livio. Particolarmente significative in questo contesto sono quelle che si riferiscono alla fase che precedette immediatamente l’inizio della ribellione, essendo certo che tali testimonianze riguardano ordinamenti del municipium, concessi in quanto tali ο comunque riconosciuti da Roma. Il noto episodio10 di Pacuvius Calavius, meddix tuticus nel 217 a.C., per quanto lo si voglia considerare influenzato dalla tradizione annalistica dell’età graccana11, consente il recupero di una prima serie di dati storicamente, a mio avviso, fededegni: per rinnovare totalmente la composizione del senato Pacuvius Calavius propone ai suoi concittadini di giudicare ed eventualmente condannare a morte ogni singolo senatore ritenuto indegno e di eleggere al suo posto un cittadino ritenuto più degno, di parte popolare. A parte l’eccezionalità del provvedimento, la procedura proposta (e seguita, anche se subito interrotta) da Pacuvius Calavius per il rinnovamento del senato lascia intendere, a meno di non ritenere che fosse stata concepita ad hoc, che a Capua la nomina dei senatori avvenisse per diretta elezione popolare, secondo l’uso greco ο forse anche secondo un uso locale di derivazione osca12. Il senato rappresentava nella città l’organo costituzionale preminente: i poteri dei senatori appaiono nella descrizione di Livio estesi a varie branche della vita pubblica. Particolare rilievo viene dato alle funzioni giudiziarie: hinc senatores, omissa dignitatis libertatisque memoria, plebem adulari: salutare, benigne invitare, apparatis accipere epulis, eas causas suscipere, ei semper parti adesse, secundum earn litem iudices dare, quae magis popularis aptiorque in volgus favori conciliando esset13. Nel 211 a.C., come si è detto, il senato di Capua venne soppresso, insieme con gli altri organi dell’autonomia locale14.

  • 15 Liv., XXIII, 35, 3; vd. Sherwin-White, Roman Citizenship2, p. 43, n. 1.
  • 16 Liv., XXVI, 16, 6; Sherwin-White, Roman Citizenship2, p. 43, n. 1; Ungern-Sternberg, Capua, p. 81.
  • 17 Cass. Dio, XV, fragm. 57, 34 (cfr. Zon., IX, 2, 12) (I, p. 228 Boiss.); vd. Ungern-Sternberg, Capua (...)
  • 18 Liv., VIII, 19, 10; vd. Sherwin-White, Roman Citizenship2, 48; Humbert, Municipium et civitas sine (...)
  • 19 Liv., IX, 16, 5-6. I Satricani erano passati ai Sanniti dopo Caudio (Liv., IX, 16, 1); la qualità d (...)
  • 20 E. Vetter, Handbuch der italischen Dialekte, Heidelberg, 1953, nr. 222.
  • 21 Così J. Untermann, Die Bronzetafel von Velletri, Ind. Forsch., 62, 1956, pp. 127-129; Campanile, St (...)
  • 22 Così F. Altheim, Altitalische Inschriften, I: die Bronzetafel von Velletri, Epigraphica, 19, 1957, (...)
  • 23 Per l’ipotesi che Velitrae, antica colonia latina del 494 a.C. passata sotto la dominazione volsca, (...)

7L’esistenza di senati locali è testimoniata esplicitamente, durante la guerra annibalica, anche a Cumae15, ad Atella e a Calatia16, municipia sine suffragio dal 334 a.C., nonché ad Acerrae, municipium sine suffragio dal 332 a.C.17. Se dal territorio campano ci spostiamo al territorio volsco, troviamo testimoniato un senato a Fundi nel 330 a.C.18, qualche anno dopo l’incorporazione della città nello stato romano come municipium sine suffragio. Un senatus è testimoniato anche a Satricum, municipium sine suffragio verosimilmente dal 338 a.C., all’epoca della sua rivolta contre Roma, nel 319 a.C.19. Non sappiamo invece se l’organo deliberante menzionato nella tabula di Velitrae della prima metà del III sec. a.C.: toticu couehriu (abl. s.)20 designi l’assemblea popolare21 ο il senato22. A dire il vero, non siamo nemmeno del tutto sicuri che a tale data la città facesse parte dello stato romano (e dubbi sono stati avanzati anche sull’originaria pertinenza della tabula a Velitrae)23.

b) I senati dei municipia optimo iure

  • 24 G. Manganaro, Un senatus consultum in greco dei Lanuvini e il rinnovo della cognatio con i Centurip (...)

8Possiamo ricordare in questo contesto l’iscrizione, pubblicata da G. Manganaro, che riporta il testo di un senatusconsultum in greco dei Lanuvini, relativo al rinnovo della cognatio con i Centuripini24. L’iscrizione, è vero, viene datata ad un periodo posteriore alla concessione del Latium alla Sicilia, negli anni 44-42 ο dopo il 36 a.C. Ma, a parte il fatto che questa datazione è tutt’altro che sicura, occorre tener presente che la prima instaurazione della cognatio tra Lanuvini e Centuripini, di cui l’iscrizione costituisce il rinnovo, risale ad un periodo assai anteriore (l’editore pensa alla fine del III sec. a.C.) e tutto lascia presumere che questa fosse stata già allora deliberata mediante un senatusconsultum.

  • 25 Su tutto ciò, vd. C. Nicolet, Arpinum, Aemilius Scaurus et les Tullii Cicerones, Rev. Étud. Lat., 4 (...)

9Alcune considerazioni di carattere generale consentono di intravvedere la posizione dei senati dei municipia optimo iure nel più ampio contesto delle costituzioni municipali. Per tutto il periodo anteriore alla guerra sociale Roma si astenne dall’imporre ai municipi, sia a quelli sine suffragio sia a quelli optimo iure, ordinamenti uniformi e in tutto rispondenti alle norme romane. Che i singoli municipi conservino le proprie magistrature nazionali, sia pure con adattamenti agli schemi romani (ma non sempre), è un fatto ben noto. Un aneddoto riferito da Cicerone (de leg., III, 36) attesta che anche i meccanismi di funzionamento delle assemblee popolari non sempre erano esemplati su quelli delle assemblee di Roma. L’aneddoto riguarda proprio un municipium optimo iure, Arpinum, dove nel 115 a.C. le elezioni e le votazioni delle leggi nell’assemblea popolare si svolgevano secondo procedure che non tenevano conto delle riforme introdotte a Roma dalle leges tabellariae del 139, del 137, del 131 a.C.25. Se dunque un municipium di pieno diritto come Arpinum godeva di tale ampia autonomia non soltanto riguardo ai magistrati ma anche riguardo alle assemblee popolari, siamo a mio avviso pienamente autorizzati a ritenere che anche il senato, in un municipium di pieno diritto, potesse per qualche aspetto differire dal modello romano.

  • 26 L’iscrizione è ora ampiamente esaminata in Humbert, Municipium et civitas sine suffragio, pp. 393-3 (...)
  • 27 Sul concetto di praefectura, vd. U. Laffi, Sull’organizzazione amministrativa dell’Italia dopo la g (...)
  • 28 Per una testimonianza del senato a Fundi nella fase del municipium sine suffragio, vd. supra, p. 62
  • 29 Le testimonianze in E. De Ruggiero, Diz. Epigr., II, s.v. conscripti, pp. 604-605; cfr. anche Küble (...)
  • 30 Sul significato politico dell’intervento del praefectus insiste Humbert, Municipium et civitas sine (...)

10Esaminiamo ora, a parte, un’iscrizione proveniente da Fundi, che presenta problemi di particolare rilievo e complessità. Si tratta della tessera hospitalis pubblicata in CIL I2, 611 = ILLRP, 1068: [Consc]riptes co(n)se(nsu) T. Fa[praifecti et p]raifectura tot[a Fundi hospitium] fecere quom Ti. C[ I]n eius fidem om[nes nos tradimus et] covenumis co[] M. Claudio M.f., [ co(n)s(ulibus)]. La data dell’iscrizione oscilla tra il 222 e il 152 a.C. Non si può quindi stabilire con sicurezza se essa appartiene alla fase del municipium sine suffragio ο del municipium optimo iure (municipium sine suffragio dal 334 a.C., Fundi ricevette l’optimum ius nel 188 a.C.)26. La presenza di un praefectus e la qualifica della comunità come praefectura si conciliano peraltro con l’una e con l’altra condizione giuridica. Comunque sia, l’iscrizione conferma che a Fundi, prafectura in quanto sede di un praefectus i. d.27, esisteva un senato28 e che i senatori, come altrove29, si denominavano conscripti. Non solo: l’iscrizione ci consente anche di farci un’idea, per quanto approssimata, dei rapporti intercorrenti tra il praefectus, rappresentante del governo centrale, e gli organi deliberanti locali. Vediamo infatti che questa concessione di hospitium e di patrocinium è deliberata dalla collettività di Fundi con il consensus del praefectus: nulla però sappiamo sul valore giuridico di questo consensus, se fosse obbligatorio e vincolante, obbligatorio ma non vincolante, ο se avesse un semplice significato politico30.

2. — Le coloniae Latinae

  • 31 Per il testo e l’interpretazione, seguo Gabba, L’elogio di Brindisi, Athenaeum, Ν.S. 36, 1958, pp.  (...)

11Il ben noto elogio di Brindisi31, se, come anche io credo, si riferisce ad un magistrato locale, fornisce una serie di testimonianze di primaria importanza sui senati delle colonie latine. Fra le res gestae dell’anonimo personaggio onorato si mette in rilievo che egli primus senatum legit et comiti[a instituit], nell’anno 230 a.C. Ricordiamo che le operazioni connesse con la deduzione della colonia latina di Brindisi si erano concluse nel 244 a.C. Il passo citato, attestando che la prima lectio del senato locale ebbe luogo soltanto a distanza di 14 anni dalla conclusione delle operazioni di deduzione della colonia, induce a ritenere che, come nelle colonie romane, cosi anche nelle colonie latine, formalmente stati autonomi ma pur sempre fondazioni dello stato romano, il senato fosse inizialmente nominato dal governo centrale. Dal governo centrale ο forse anche dal senato locale saranno stati nominati i primi magistrati, fino all’impianto dei comizi. Il passo citato attesta inoltre esplicitamente che il completamento del senato, dopo la fase iniziale, avveniva nelle colonie latine mediante il sistema della lectio magistratuale, come nelle colonie romane e nella stessa Roma.

  • 32 Il fatto che Circei e Velitrae fossero nel 382 a.C. impegnate in una rivolta contro Roma non toglie (...)

12Il senato era, anche nelle colonie latine, l’organo costituzionale preminente. Esso dirigeva la politica estera (nei limiti in cui questa era consentita) e decideva l’invio di legazioni. Ciò risulta esplicitamente per Circei e Velitrae da Liv., VI. 21, 8 (382 a.C.)32. L’esistenza di senati locali è documentata anche in altre colonie latine: a Venusia (CIL I2, 402 = ILLRP, 691), a Paestum (CIL I2, 1682 = ILLRP, 636), a Firmum (CIL I2, 1921 = ILLRP, 594), ad Aquileia (CIL I2, 2197 = ILLRP, 487 a). L’iscrizione citata di Venusia comprova che il senato locale aveva il potere specifico di dichiarare un luogo sacro ο pubblico. Le altre tre iscrizioni confermano le note competenze del senato in materia di edilizia pubblica.

  • 33 Fondamentale G. Tibiletti, La politica delle colonie e città latine nella guerra sociale, Rend. Ist (...)

13Per quanto riguarda la composizione dei senati nelle colonie latine, va richiamato con la dovuta attenzione il fatto che, a partire verosimilmente dal 124 a.C., i magistrati all’uscita di carica acquisivano ipso iure la cittadinanza romana33. Poiché i senatori erano reclutati in primo luogo fra gli ex-magistrati, ne consegue che, alla vigilia della guerra sociale, i senati delle colonie latine erano composti in prevalenza da cittadini romani.

3. — Le civitates foederatae

  • 34 CIL I2, 1506 = ILLRP, 60.
  • 35 ILLRP, 656. con il commento, dove è citata un’altra iscrizione con la stessa formula e pertinente a (...)
  • 36 Vd., in generale. G. Radke, R.E., VIII A 2, 1958, s.v. Velitrae, coll. 2406-2411; Humbert, Municipi (...)
  • 37 Liv., VIII, 14,5-7; vd. Humbert, Municipium et civitas sine suffragio, pp. 185-186, 338, n. 13.
  • 38 Liv., VIII, 20, 9; vd. Sherwin-White, Roman Citizenship2, p. 48; Humbert, Municipium et civitas sin (...)
  • 39 CIL I2, 1529 = ILLRP, 528.
  • 40 Vd. L. Gasperini, Aletrium, I: i documenti epigrafici, Alatri, 1965, pp. 18-19, con altra bibliogra (...)

14I senati delle città latine, volsche ed erniche. - A Cora due personaggi privi di qualifiche, ma identificabili con i due praetores, costruiscono con denaro sacro il tempio di Castore e Polluce de senatus sententia; altri due personaggi, presumibilmente i successori dei due magistrati sopra ricordati, lo collaudano e lo dedicano, ugualmente de senatus sententia34. A Praeneste iscrizioni pertinenti al santuario della Fortuna Primigenia attestano che alcune parti del complesso (ma evidentemente ciò vale anche per le altre parti, per le quali non ci è giunta esplicita tesimonianza) sono state costruite de senatus sententia35. Le testimonianze citate non richiedono commenti particolari: le materie di deliberazione del senato sono quelle canoniche. A Velitrae, antica colonia latina del 494 a.C. passata dopo alterne vicende e in seguito ad infiltrazioni continue sotto la dominazione volsca36, Livio testimonia l’esistenza di un senato all’epoca della guerra dei Latini contro Roma, alla quale la città stessa prese parte attiva. Tale senato venne eliminato da Roma nella sistemazione del 338 a.C.37. Lo stesso Livio testimonia l’esistenza di un senato a Privernum, città volsca, nel 329 a.C.38. Ad Aletrium, città ernica, risulta da una nota iscrizione di poco anteriore alla guerra sociale39 che L. Betilienus Varus eseguì una serie di opere pubbliche de senatus sententia. Fin qui nulla di rilevante. Del più grande interesse è invece la notizia, contenuta nella stessa iscrizione, che il senato concesse al figlio l’esenzione dal servizio militare. Soltanto il senato di una città federata, sovrana rispetto a Roma, poteva accordare un tale privilegio40.

  • 41 Liv., XXVII, 24, 1-5; sull’episodio, vd. W.V. Harris, Rome in Etruria and Umbria, Oxford, 1971, pp. (...)
  • 42 Le fonti, con commento, in Marina R. Torelli, Rerum Romanarum fontes ab anno CCXCII ad annum CCLXV (...)
  • 43 Vd., in generale, Maria Capozza, Movimenti servili nel mondo romano in età repubblicana, I, Roma, 1 (...)
  • 44 Rosenberg, Staat der alten Italiker, pp. 137-138.

15I senati delle città etrusche. - Ad Arezzo il senato appare direttamente responsabile della conduzione della politica verso Roma: Livio narra che nel 208 a.C., temendosi a Roma una defezione della città ad Annibale, il propretore C. Hostilius convocò i senatori aretini nel forum ed intimò loro di consegnare degli ostaggi; nello stesso contesto sono ricordati septem principes senatus, che saranno da identificare con i patres maiorum gentium41. A Volsinii una massa di «servi», manomessi in numero sempre maggiore, si impadronisce gradualmente, a partire dal 280 a.C. ca, del governo della città ed afferma il suo predominio anche nel senato, finché Roma, chiamata in aiuto da fuorusciti, non interviene a restaurare l’egemonia della classe dei «domini»42. L’episodio richiederebbe un’analisi puntuale, che non è possibile in questo contesto43. Mi limiterò semplicemente a richiamare l’attenzione su alcuni passi della tradizione relativi al senato. L’anonimo autore de vir. ill., 36, 1-2 afferma: Vulsinii... cum temere servos manumitterent, dein in curiam legerent, consensu eorum oppressi; Zonara (VIII, 7, 5) completa questa testimonianza: εἰς τὴν βουλὴν ἐνεγράφοντο κα τὰς ἀρχὰς ἐλάμβανον; si può aggiungere Val. Max., IX, 1, ext. 2: qui primum admodum pauci senatorium ordinem intrare ausi, mox universam rem publicam occupaverunt. Dal passo citato di Zonara il Rosenberg ricava la conclusione che i senatori fossero nominati dal sommo magistrato cittadino, considerato che gli ex-servi manomessi τὰς ἀρχὰς ἐλάμβανον e potevano quindi nominare persone di loro gradimento fino ad ottenere la maggioranza nel senato44. Più che dal passo di Zonara la conclusione che i senatori fossero nominati dal sommo magistrato cittadino parrebbe suggerita dal passo del de vir. ill, qualora il verbo legere venga interpretato secondo la sua accezione tecnica. Ma che così debba essere interpretato in quel contesto è tutt’altro che sicuro: nemmeno a questo argomento mi sentirei quindi di attribuire un valore di carattere dirimente.

  • 45 CIL I2, 365 = ILLRP, 238.

16Comunque sia, dai dati in nostro possesso sembra potersi ricavare che, durante il periodo di predominio di questi ceti ex-servili, i senatori non fossero reclutati soltanto fra gli ex-magistrati: riuscirebbe infatti difficile immaginare come, con immissioni cosi circoscritte, gli ex-servi manomessi, ammesso anche che monopolizzassero le magistrature, riuscissero ad acquisire il controllo del senato (il consensus eorum si sarà realizzato in primis nel senato) in un periodo di soli 10-15 anni. Un senato è testimoniato anche nella città etrusco-falisca di Falerii Novi, dove un’iscrizione, datata intorno alla metà del II sec. a.C., menziona un pretore che consacra un’offerta de zenatuo sententiad45. Degna di nota è l’adozione del termine istituzionale romano, che ritroveremo in altri casi.

  • 46 Il testo, con commento, in Vetter, Handbuch, nr. 1; alla bibliografia ivi citata si aggiunga Campor (...)
  • 47 Liv., XXIII, 14, 7; 16, 7; 17, 3; 39, 7; 43,8; XXIV, 13, 8; vd. Sartori, Problemi di storia costitu (...)
  • 48 Liv., XXIII, 15, 6; Cass. Dio, XV. fragm. 57, 30 (cfr. Zon., IX, 2, 11) (I, p. 227 Boiss.); fragm.  (...)
  • 49 Vetter, Handbuch, nrr. 11, 12, 18.
  • 50 Vetter, Handbuch, nr. 17; cfr. anche nr. 19 (dove il termine è plausibilmente integrato).
  • 51 Vd. Devoto, Gli antichi italici3, pp. 221-222; Sartori, Problemi di storia costituzionale italiota,(...)
  • 52 In questo senso gli autori citati nella nota precedente. Salmon, Samnium and the Samnites, pp. 92-9 (...)

17I senati delle città osche. - Il cippo Abellano (fine III sec./inizio II sec. a.C.), che contiene il testo osco di un accordo tra Abella e Nola circa l’uso di un tempio di Ercole posta al confine dei due territori e dei terreni circostanti, testimonia che i ligatús (= legati) incaricati di assistere i magistrati delle rispettive comunità per la definizione dell’accordo stesso, erano stati nominati sia ad Abella sia a Nola senateís tanginúd (= senatus sententia). Ciò conferma che tra le prerogative dei senati nelle città alleate rientrava, con la nomina di legati, il controllo delle relazioni internazionali. Una clausola dell’accordo stabilisce inoltre che sulla striscia di terreno esterna al muro di cinta del santuario, proprietà comune delle due città, ciascuna di esse poteva costruire edifici previa autorizzazione del rispettivo senato46. Il senato di Nola è ricordato da Livio anche al tempo della guerra annibalica47. Nello stesso periodo è inoltre testimoniato un senato a Nuceria48. A Pompei, come risulta da testimonianze epigrafiche del II sec. a.C., esistevano due assemblee: il kúmbennio-49 e il kúmparakion-50. Vi è un largo consenso tra gli studiosi nel ritenere che il termine kúmbennio- designi l’assemblea popolare51; è assai probabile, nonostante opinioni divergenti, che il termine kúmparakion-designi il senato52. Quanto alle competenze del kúmparakion- l’iscrizione dove il termine è esplicitamente attestato menziona un [k]vaísstur che dà corso ad una locatio, []mparakineís [ta]ngin(ud).

  • 53 P. Poccetti, Nuovi documenti italici a complemento del Manuale di E. Vetter, Pisa, 1979, nr. 20; cf (...)
  • 54 Poccetti, Nuovi documenti italici, nr. 148.
  • 55 Poccetti, Nuovi documenti italici, nrr. 167, 168, 175.
  • 56 Poccetti, Nuovi documenti italici, nr. 155.
  • 57 Il testo, commentato, della lex Osca tabulae Bantinae, compreso il nuovo frammento pubblicato da M. (...)
  • 58 Per un commento a questa clausola, vd. Galsterer, Chiron, 1971, pp. 194-196.

18Dalla Campania trasferiamoci al Sannio. A Pietrabbondante un meddix fa erigere degli altari [s]enateís tanginúd53. Dal Sannio scendiamo nella Lucania; ad Atena Lucana un’iscrizione osca in caratteri greci testimonia la costruzione di un edificio pubblico [σενα]τηις τανγινοδ54. La stessa formula ricorre in tre iscrizioni provenienti da Rossano di Vaglio, che si riferiscono a dediche sacre poste da magistrati locali55. Il termine σε[νατηις] è plausibilmente integrato in un’altra iscrizione proveniente dalla stessa località56. Anche la lex Osca tabulae Bantinae (se può essere presa in esame in questo contesto cronologico) fa menzione del senato locale57. La clausola finale del primo capitolo conservato autorizza un magistrato ad esercitare il diritto di intercessio, bloccando la discussione di una proposta nei comizi, a condizione che giuri di agire senza un interesse personale e con il consenso della maggioranza del senato. Nella frase precedente, che non si sa se è direttamente connessa con questa disposizione, si accenna ad un giuramento (dello stesso magistrato intercedente? o del questore menzionato in precedenza in un contesto lacunoso?) e ad una delibera della maggioranza del senato, che deve essere presa alla presenza di almeno 40 senatori58.

  • 59 IG XIV, 612 = Syll.3, 715: ἔδοξε τᾶι ἁλία[ι] kαθάπεϱ τᾶι ἐσκήτωι κα τᾶι βουλᾶι; che la ἔσκλητος co (...)
  • 60 Elenco dei passi in cui è menzionata la βωλά (di regola insieme con il δᾶμος) in A. De Franciscis, (...)
  • 61 Not. Sc., 1894, p. 61, nr. 2, lin. 3; nr. 4, lin. 3, con l’interpretazione di Sartori, Problemi di (...)
  • 62 R. Herzog - G. Klaffenbach, Asylieurkunden aus Kos, Abh. d. Deutsch. Akad. d. Wiss. zu Berlin, Kl. (...)
  • 63 Sulla costituzione di Locri quale risulta dalle tavole e sui rapporti tra città e santuario, vd. De (...)
  • 64 Giudicano per vari motivi inattendibile la formulazione liviana E. Badian, Foreign Clientelae (264- (...)

19I senati delle città greco-italiote. - L’organo consiliare caratteristico del mondo greco, variamente denominato, presenta caratteristiche proprie, diverse da polis a polis. Le testimonianze che si riferiscono al periodo anteriore alla guerra sociale e posteriore all’inizio delle relazioni delle rispettive poleis con Roma non sono numerose. Il consiglio è attestato esplicitamente, con la denominazione βουλά a Reggio59, βωλά a Locri60; indirettamente a Taranto61; con la denominazione σύγκλητος è attestato a Napoli62. Le materie sulle quali i consigli deliberano, di regola congiuntamente con le assemblee popolari, appaiono essere nelle poleis menzionate le più varie. A Reggio la ἁλία, la ἔσkλητος e la βουλά decretano il conferimento di onori (fra cui la proxenia) ad un magistrato romano. A Locri la βωλά e il δᾶμος autorizzano la polis a prelevare sotto forma di prestito somme in denaro dal tesoro del santuario di Zeus Olimpio, a restituire tali somme, ad usare i beni del santuario; parimenti un decreto della βωλά e del δᾶμος autorizza il santuario a spendere delle somme per eseguire determinati lavori63. A Napoli la σύγκλητος e il δμος decretano il riconoscimento dell’asylia dell’Asklepieion di Cos. Ai senati delle città alleate dell’Italia peninsulare, con particolare riferimento alle comunità italiote, accenna Liv., XXIV, 2, 8, in riferimento all’anno 215 a.C.: unus velut morbus invaserat omnes Italiae civitates ut plebes ab optimatibus dissentirent, senatus Romanis faveret, plebs ad Poenos rem traheret (l’analisi socio-politica di questa importante e discussa testimonianza non rientra nel tema di questa relazione)64.

20In generale si può affermare che il mondo greco-italiota presenta una notevole forza di resistenza alla penetrazione di istituti romani: anche i consigli, come gli altri organi di governo, mantengono nelle singole poleis i nomi, le forme, le strutture, le funzioni tradizionali; le loro competenze, estendendosi al campo della politica estera, sono quelle proprie di organi deliberativi di stati sovrani.

  • 65 Vd. H.D. Meyer. Die Organisation der Italiker im Bundesgenossenkrieg, Historia, 7, 1958, pp. 74-79, (...)
  • 66 Sono attestati concilia dei Latini, dei Volsci, degli Ernici, degli Equi, dei Sanniti, dei Lucani, (...)

21I senati federali. - Accenneremo soltanto di sfuggita al problema dei senati federali. Come è ben noto, Diod., XXVII, 25, 2, 5 testimonia che gli insorti italici istituirono nel 91 a.C. un senato comune (σύγκλητος κoιv) di 500 membri, nel quale erano rappresentate tutte le popolazioni che avevano preso parte all’insurrezione; non sembra tuttavia che tale senato costituisse un organismo rappresentativo in senso proprio, con capacità decisionali esclusive e definitive65. Possono essere ricordati in questo contesto anche i concilia di quelle leghe ο confederazioni che troviamo attestate presso varie popolazioni dell’Italia centro-meridionale, anche se non si saprebbe dire se e fino a che punto tali consessi possano essere considerati assimilabili a dei senati federali. Quello che è certo è che queste confederazioni non costituivano degli organismi politici a carattere permanente: e sembra altresì affermata l’opinione che le loro finalità fossero prevalentemente religiose, anche se è difficile negare che all’occorrenza potessero funzionare come organi centrali di carattere politico66.

***

22Giova a questo punto fissare una serie di considerazioni riepilogative. Nelle città di fondazione romana, sia nelle coloniae civium Romanorum, che fanno parte dell’ager Romanus, sia nelle coloniae Latinae, che sono stati formalmente indipendenti, i senati locali appaiono modellati su quello di Roma, per quanto riguarda la composizione, il meccanismo di reclutamento, le competenze, ovviamente con adattamento alle peculiari esigenze locali (è superfluo, ad es., ricordare che queste comunità non svolgono una politica estera indipendente).

23Nei municipi, comunità costituzionalmente già definite prima della loro incorporazione nello stato romano, i senati locali conservano caratteristiche proprie, astenendosi Roma dall’imporre schemi uniformi. Ciò vale per i municipia sine suffragio, finché questa categoria di comunità continuerà ad esistere; lo stesso si può ragionevolmente sostenere anche per la categoria dei municipia optimo iure.

  • 67 Sul significato dell’adozione da parte di comunità alleate di termini istituzionali romani, vd., in (...)

24Nelle civitates foederatae i senati locali si configurano come organi di governo sovrani: ogni città-stato ha il suo senato, con le proprie strutture, il proprio sistema di reclutamento, le proprie funzioni. I senati gestiscono anche la politica estera, ovviamente entro i limiti di autonomia concessi dal foedus con la città dominante. D’altro canto, la posizione egemonica di Roma anche sul piano culturale fa si che varie comunità alleate accolgano spontaneamente nel proprio lessico istituzionale, insieme con i nomi di alcune magistrature, anche il termine senatus. Questo termine, si è visto, è attestato nell’Etruria a Falerii Novi, nella Campania ad Abella e a Nola, nel Sannio a Pietrabbondante, nella Lucania ad Atena Lucana, a Rossano di Vaglio, a Bantia (se la lex Osca tabulae Bantinae viene datata ad un periodo anteriore alla municipalizzazione da parte di Roma). Non sappiamo peraltro se in tali casi l’influenza romana si limitasse alla terminologia ο non investisse anche per qualche aspetto le strutture e le funzioni del consiglio stesso, ciò che pare più probabile per il confronto con quanto è documentato, presso le stesse comunità, nel campo delle magistrature67.

II. I senati locali dopo la guerra sociale

  • 68 Vd., in generale, Laffi, Akten des VI. Intern. Kongr. f. Griech. u. Lat. Epigraphik, pp. 37-38, con (...)
  • 69 Sulle magistrature, anomale rispetto a quella quattuorvirale, dei municipi costituiti sull’antico a (...)

25Nel corso e in seguito alla guerra sociale la cittadinanza romana venne estesa, in blocco, a tutte le colonie latine ed alle comunità federate. Le singole comunità incorporate, sia latine sia federate, furono trasformate in municipia e le loro magistrature supreme furono riorganizzate secondo lo schema unitario del quattuorvirato68. Come le magistrature supreme, cosi anche gli altri organi di governo cittadino, in primis i senati, furono riorganizzati secondo uno schema unitario, che venne applicato sia alle ex-colonie latine, che peraltro già si ispiravano a norme esemplate sul modello romano, sia alle comunità ex-alleate, che avevano invece mantenuto i propri ordinamenti nazionali, a volte difformi dai principi del diritto pubblico romano. Questo schema unitario d’ordinamento venne esteso anche ai senati dei municipi costituiti sull’antico ager Romanus, i quali avevano conservato caratteristiche proprie (questi municipi mantennero tuttavia le magistrature già esistenti)69. I senati delle coloniae civium Romanorum si presentavano già fedelmente modellati su quello di Roma.

  • 70 CIL I2, 593 = Bruns, Fontes7, nr. 18 = Riccobono, Leges2, nr. 13, linn. 83-141.

26L’unificazione delle norme fondamentali regolanti la composizione e i poteri dei senati locali risulta esplicitamente documentata dalla tabula Heracleensis70. Le norme ivi riportate riguardanti i senati locali sono infatti dichiarate valide indistintamente per tutte le categorie di comunità di cittadini romani: municipia, coloniae, praefecturae, fora, conciliabula.

  • 71 Vd. soprattutto De Martino, Nota sulla «lex Iulia municipalis», Diritto e società dell’antica Roma,(...)
  • 72 In questo senso, partendo da impostazioni diverse e con argomentazioni diverse, Brunt, Italian Manp (...)
  • 73 CIL I2, 590 = Bruns, Fontes7, nr. 27 = Riccobono, Leges2, nr. 18.
  • 74 CIL I2, 590 = Bruns, Fontes7, nr. 28 = Riccobono, Leges2, nr. 21 = A. D’Ors, Epigrafía jurídica de (...)
  • 75 CIL II, 1964 = Bruns, Fontes7, nr. 30 = Riccobono, Leges2, nr. 24 = D’Ors, Epigrafía jurídica, nr.  (...)
  • 76 CIL II, 1963 = Bruns, Fontes7, nr. 30 = Riccobono, Leges2, nr. 23 = D’Ors, Epigrafía jurídica, nr.  (...)
  • 77 Queste corrispondenze sono state da tempo rilevate: un prospetto dei principali passi paralleli in (...)
  • 78 Vd. Tibiletti, Diz. Epigr., s.v. Lex, p. 722, con rinvio ad altra letteratura.
  • 79 Fondamentale Gabba, Urbanizzazione e rinnovamenti urbanistici nell’Italia centro-meridionale del I (...)
  • 80 Contro la tesi di Mommsen, Lex Municipii Tarentini, Ges. Schr., I, pp. 152-154, che nega l’esistenz (...)
  • 81 De Martino, Storia della costituzione romana, III2, pp. 344-345.
  • 82 E.G. Hardy, Some Problems in Roman History, Oxford, 1924, pp. 285-288 (cfr. anche ibid., pp. 317-31 (...)
  • 83 G. De Petra, Le fonti degli statuti municipali, in V. Scialoja - G. De Petra, Di un frammento di le (...)

27Prima di esaminare i contenuti di questo schema unitario d’ordinamento, occorre chiederci quando e in che forma esso sia stato emanato dal governo romano. Dato il contenuto eterogeneo della tabula Heracleensis e il carattere tralaticio delle disposizioni ivi raccolte71 non è facile ricavare un terminus ante quem sicuro, anche se oggi si tende di nuovo, da più parti, ad alzare la cronologia di questo documento ο per lo meno di alcune sue sezioni dall’età cesariana all’età sillana, ο immediatamente post-sillana72. Sarà meglio partire da una constatazione, vale a dire che da questo schema unitario d’ordinamento dipendono, come da un comune archetipo, gli statuti che Roma concedeva alle singole comunità: per l’appunto, i frammenti, più ο meno ampi, che di tali statuti possediamo (la lex municipii Tarentini73, la lex coloniae Genetivae Iuliae74, e, per l’età imperiale, la lex municipii Malacitani75, la lex municipii Salpensani76) appaiono non soltanto congruenti fra di loro, ma presentano anche clausole che si ripetono quasi alla lettera77. Ora, la lex municipii Tarentini, il più antico di questi statuti, è databile tra l’89 e il 62 a.C.78: tutto lascia pensare che l’archetipo comune di questi statuti, anteriore in ogni caso al 62 a.C., risalga al periodo immediatamente successivo alla guerra sociale e che quindi la materia dei senati locali sia stata regolata contemporaneamente e contestualmente con l’introduzione del quattuorvirato, nel quadro di quel vasto ed organico processo di municipalizzazione che il governo romano perseguiva in quegli anni con chiara volontà di unificazione politica79. Per quanto riguarda la forma giuridica, credo non possano sussistere dubbi che l’ordinamento uniforme delle costituzioni locali sia stato definito in una legge-quadro generale80. Da alcuni questa legge è attribuita a Silla81, da altri a Cinna82; altri ritengono che si tratti di una legge coeva e coordinata con la lex Iulia de civitate83. La questione ha un importanza limitata in questo contesto.

28Passiamo ora a considerare, sulla base delle disposizioni di carattere generale tramandateci dalla tabula Heracleensis e delle norme contenute nei singoli statuti municipali e coloniari, quali sono i principi caratterizzanti e informatori dello schema unitario d’ordinamento applicato da Roma ai senati locali. Ma preliminarmente mi preme ribadire una considerazione di carattere generale: il governo romano, in linea di massima, non creò norme nuove, ma si limitò a precisare e a meglio definire norme esistenti, consacrate da decenni di prassi amministrativa, estendendone l’applicazione anche a quelle comunità dove non fossero in vigore.

  • 84 Tab. Her., linn. 83-87: queiquomque in municipieis coloneis praefectureis foreis conciliabuleis c(i (...)
  • 85 Tab. Her., linn. 86 e 106. Il termine cooptare ricorre anche in altre testimonianze, letterarie ed (...)
  • 86 Secondo Mommsen, Staatsrecht, III3, p. 855, n. 4 il termine cooptare, usato in riferimento a nomine (...)

29La tabula Heracleensis attesta che per la nomina dei membri dei senati locali venne generalizzato in tutte le comunità di cittadini romani il sistema della lectio censoria, che aveva luogo ogni cinque anni ad opera dei magistrati supremi delle singole comunità (quinquennales)84. È sintomatico tuttavia che nel testo della tabula Heracleensis venga usato come sinonimo di legere, in riferimento alla lectio magistratuale, anche il termine cooptare85: evidentemente si conserva in questo termine un riferimento storico alla procedura della cooptatio, vale a dire dell’autocompletamento, che doveva aver regolato l’ingresso nel senato in alcune comunità alleate e forse anche in alcuni municipi dell’antico ager Romanus86.

  • 87 Gli ex-magistrati entravano di diritto nell’ordo: tab. Her., lin. 137; per testimonianze posteriori (...)
  • 88 Tab. Her., linn. 96, 106, 110, 125, 127, 129, 131; lex mun. Tarent., lin. 27; per testimonianze pos (...)
  • 89 Tab. Her., linn. 85-87; vd. Liebenam, Städteverwaltung, p. 229.
  • 90 Il numero dei membri del consiglio dei decurioni era fissato nelle singole comunità dai rispettivi (...)
  • 91 Tab. Her., linn. 89 e 99. Il limite dei 30 anni, già in vigore prima dell’unificazione delle norme (...)
  • 92 Lex col. Gen., cap. 91 (domicilium); lex mun. Tarent., linn. 26-31 (aedificium); vd. Mommsen, Ges. (...)

30Il senato continuò ad essere reclutato in primo luogo tra gli ex-magistrati87; come a Roma, i magistrati che avevano maturato il loro anno di carica ed avevano quindi acquisito il titolo per l’ingresso nel senato, ma dovevano attendere per la nomina effettiva la lectio quinquennale, erano ammessi a partecipare alle riunioni del senato stesso con il ius sententiae dicendae88. Si faceva divieto di ampliare il numero dei membri del senato89, senza tuttavia fissare una cifra assoluta, valida per tutte le comunità90. Si precisavano i requisiti per essere decurioni: ad es., l’età minima venne fissata in tutte le comunità a 30 anni91; fu stabilito che i senatori dovevano avere il domicilium e una casa di proprietà all’interno della città di appartenenza ο nei suoi immediati sobborghi: il che sottintende la richiesta di un censo minimo92.

31Le competenze dei senati in materia religiosa e di culto, di amministrazione delle finanze comunali, di amministrazione del suolo pubblico e delle acque, di edilizia pubblica e privata, di concessione di privilegi e di onoreficenze, ecc., non avevano bisogno di essere definite in forma teorica e normativa, perché ovvie: abbiamo visto infatti come già prima della guerra sociale in tutte le categorie di comunità i senati autorizzassero, ad es., costruzioni pubbliche e private, sorvegliassero e collaudassero i lavori, consacrassero offerte. Credo piuttosto che nella legge-quadro generale fossero definiti e regolati casi specifici, senza peraltro che si procedesse ad un’elencazione esaustiva.

  • 93 Tab. Her., linn. 94-96, 104-107, 108-125; sulla esclusione dalle magistrature locali e dal decurion (...)

32È probabile che nella legge-quadro fossero definiti, sempre attraverso l’elencazione di casi singoli, gli obblighi, gli onori, i privilegi dei decurioni. È certo che vi erano elencate, minuziosamente, le cause di incapacità e di indegnità93.

  • 94 Su tutto ciò, vd. Laffi, Akten des VI. Intern. Kongr. f. Griech. u. Lat. Epigraphik, pp. 50-52, con (...)

33Ovviamente, questa sistemazione, attuata all’indomani della guerra sociale, non rimase senza modifiche nei decenni successivi. Occorre chiederci quale fu il ruolo svolto da Cesare nella riorganizzazione dei senati locali. Il problema si connette con quello più generale del ruolo svolto da Cesare nella municipalizzazione dell’Italia. Indipendentemente dall’esistenza, da alcuni asserita, da altri negata, di una lex Iulia municipalis di carattere generale, la legislazione superstite dell’età cesariana relativa al riordinamento dell’amministrazione dell’Italia testimonia che Cesare, con una serie di interventi ampi e coerenti, incrementò in maniera decisiva la diffusione degli ordinamenti municipali nei distretti dell’antico ager Romanus ancora sottoposti alla giurisdizione dei praefecti i.d.; estese la cittadinanza alla Gallia Cisalpina, convertendo in municipi retti da IIIIviri i.d. le colonie latine ivi esistenti; introdusse il sistema costituzionale dei IIviri i.d. nei municipi istituti dopo il 49 a.C.; precisò le competenze giudiziarie dei magistrati locali rispetto a quelle del magistrato romano, definendone i limiti di valore e di materia; disciplinò, in genere, il funzionamento degli organi di governo cittadino. Ma, pur essendo vasta ed incisiva e per taluni aspetti anche innovatrice, l’opera di Cesare non introdusse negli ordinamenti delle comunità italiane alcuna rivoluzione94.

  • 95 L’intervento di Cesare in materia risulta esplicitamente dalla ben nota lettera di Cicerone a Lepta (...)
  • 96 Lex col. Gen., cap. 129; vd. Mommsen, Lex coloniae Iuliae Genetivae Urbanorum sive Ursonensis, Ges. (...)
  • 97 Lex col. Gen., capp. 130-131; vd. D’Ors, Epigrafía jurídica, comm ad loc., pp. 270-275.

34Questa conclusione ritengo possa valere, in particolare, anche per i senati locali. Sappiamo ad es., che Cesare ridefinì alcuni casi di incompatibilità95; codificò la norma che i decreti del senato fossero vincolanti anche per i magistrati, i quali in caso di inosservanza venivano puniti con una multa, reclamabile mediante un’azione popolare96; riformò le procedure per la nomina dei patroni e per l’adozione di rapporti ospitali97. Ma le norme fondamentali regolanti la composizione e i poteri dei senati locali non subirono con questi interventi modifiche sostanziali.

Notes

1 Sui senati locali, vd., in generale, W. Liebenam, Stadteverwahung im römischen Kaiserreiche, Leipzig, 1900, pp. 226-252; B. Kübler, R.E., IV 2, 1901, s.v. Decurio, coll. 2319-2352; G. Mancini. Dizionario Epigrafico di Antichità Romane di E. De Ruggiero, II. s.v. decuriones, pp. 1515-1552; ChLécrivain, Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines di ChDaremberg - E. Saglio, IV. s.v. senatus municipalis, IV, pp. 1200-1205; W. Langhammer, Die rechtliche und soziale Stellung der magistratus municipales und der decuriones, Wiesbaden, 1973, pp. 188-278; F. De Martino, Storia della costituzione romana, II2, Napoli, 1973, pp. 128-130; IV 2, 1975, pp. 720-742; V2, 1975, pp. 509-529. Sui senati nelle comunità dell’Italia romana, vd., in particolare, R.K. Sherk. The Municipal Decrees of the Roman West (Arethusa Monographs, 2), Buffalo, 1970, pp. 1-15.

2 In questo senso E. Gabba, L’elogio di Brindisi, Athenaeum, N.S. 36, 1958, p. 98.

3 CIL I2, 698 = ILLRP, 518.

4 Fondamentali le considerazioni di H. Rudolph, Stadt und Staat im römischen Italien. Untersuchungen liber die Entwicklung des Munizipalwesens in der republikanischen Zeit, Leipzig, 1935, pp. 134-138; cfr. anche A.N. Sherwin-White, The Roman Citizenship2, Oxford, 1973, p. 87, n. 2.

5 Dal passo sopra citato il Rudolph, Stadt und Staat, 138 perviene alla conclusione che il senato di Puteoli fosse composto esclusivamente da ex-duoviri e che questi fossero gli unici magistrati della colonia in questo periodo; cosï anche A. Degrassi, comm. a ILLRP, 518, n. 18; W. Simshauser, Iuridici und Munizipalgerichtsbarkeit in Italien, München, 1973, pp. 104-105. De Martino, Storia della costituzione romana, II2, p. 132, n. 75 non condivide queste conclusioni, non escludendo la possibilità che nel caso specifico fossero chiamati a decidere, nel senato, soltanto i duovirales. H. Galsterer, Herrschaft und Verwaltung im republikanischen Italien. Die Beziehungen Roms zu den italischen Gemeinden vom Latinerfrieden 338 v. Chr. bis zum Bundesgenossenkrieg 91 v. Chr., München, 1976, p. 57, n. 92 ritiene che i duovirales costituissero soltanto un comitato ristretto (consilium) all’interno del senato, analogamente ai decemprimi ο ai vigintiviri: anche secondo questa interpretazione l’iscrizione non testimonierebbe che i duoviri fossero gli unici magistrati della città. Per parte mia, non vedo motivi che impediscano di ritenere che a Puteoli, come in genere nelle colonie più antiche, dove la consistenza numerica del senato doveva essere assai ridotta. i senatori potessero essere scelti esclusivamente fra gli ex-duoviri, anche nell’ipotesi che accanto ai duoviri esistessero, altri magistrati.

6 E.T. Salmon, Roman Colonization under the Republic, London, 1969, p. 87, pensa invece ad un sistema di autocompletamento.

7 Degrassi, comm. a ILLRP, 518, n. 18; Salmon, Roman Colonization, p. 182, n. 142. Da un’iscrizione degli ultimi anni del II sec. d.C. (CIL X, 1783 = ILS, 5919) si ricava che i membri dell’ordo di Puteoli erano saliti a 100. Quando e in che forma sia avvenuto questo passaggio da 30 a 100 membri non sappiamo: certamente, esso è da porre in relazione con un ampliamento del corpo civico. Nel piccolo municipium di Castrimoenium troviamo attestato un ordo di 30 membri ancora nella prima età imperiale; vd. n. 90.

8 Diverso è il caso delle colonie romane fondate (a partire dal 184 a.C.) con un maggior numero di coloni, dove anche il numero dei membri del senato doveva essere maggiore; vd. Salmon, Roman Colonization, pp. 87 s.; contro una generalizzazione dei dati ricavabili dal caso di Puteoli si pronuncia anche Sherwin-White, Roman Citizenship2, p. 87.

9 Su tutto ciò, vd., in generale, M. Humbert, Municipium et civitas sine suffragio. L’organisation de la conquête jusqu’à la guerre sociale (Coll. de l’École Française de Rome, 36), Roma, 1978, pp. 173-176, 195-207, 366-372, con rinvio alle fonti e discussione della bibliografia moderna.

10 Liv., XXIII. 2, 1-4, 1.

11 Vd. J. Von Ungern-Sternberg, Capua im zweiten punischen Krieg. Untersuchungen zur römischen Annalistik, München, 1975, pp. 24-62.

12 Vd. A. Rosenberg, Der Staat der alten Italiker. Untersuchungen iiber die ursprungliche Verfassung der Latiner, Osker und Etrusker, Berlin, 1913, pp. 135-136, ripreso da J. Heurgon, Recherches sur l’histoire, la religion et la civilisation de Capoue préromaine des origines à la deuxième guerre punique, Paris, 1942, p. 236, n. 2; G. Camporeale, La terminologia magistratuale nelle lingue osco-umbre, Atti e Memorie dell’Accademia Toscana di Scienze e Lettere La Colombaria, 21, 1956, p. 63; G. Devoto, Gli antichi italici3, Firenze, 1967. p. 221; Salmon, Samnium and the Samnites, Cambridge, 1967, p. 93; F. Sartori, Costituzioni italiote, italiche, etrusche, Studii Clasice, 10, 1968, p. 43. Altri studiosi (Sherk, Municipal Decrees, 6; Ungern-Sternberg, Capua, p. 28, n. 14) insistono invece sul carattere anomalo e «tumultuario» della procedura adottata da Pacuvius Calavius e negano che dall’episodio si possa dedurre che a Capua i senatori fossero normalmente eletti dal popolo.

13 Liv., XXIII, 4, 2-3: «in seguito a ciò i senatori, dimentichi della dignità e della libertà, presero ad adulare i plebei: li salutavano, li invitavano amabilmente, li accoglievano in banchetti suntuosi, di quelle cause si assumevano il patrocinio, quella parte sempre assistevano, a favore di quella (parte) decidevano come giudici la controversia, che fosse più popolare e più adatta a conciliare il favore presso la moltitudine»; per la corretta interpretazione del passo, vd. Titi Livi ab Urbe condita libri, bearb. v. W. Weissenborn - H.J. Müller, IV8, Berlin, 1907, comm. ad loc.; P.F. Girard, Histoire de l’organisation judiciaire des Romains. I, Paris, 1901, p. 292, n. 2; W. Steinmann, Th. L.L., s.v. lis, col. 1497, lin. 5, che individuano nel contesto l’espressione tecnica dare litem. Il passo è doppiamente frainteso dal Mommsen, Staatsrecht, III3, p. 581, n. 2, che lo riferisce al summus magistratus di Capua anziché ai senatori locali, e lo interpreta come se esso provasse che il meddix aveva in questo periodo poteri giurisdizionali (in realtà iudices è riferito a senatores ed è usato in funzione appositiva, non è oggetto di dare [anche se quest’ultima interpretazione non è esclusa in Weissenborn Müller, loc. cit.]). Queste conclusioni del Mommsen vengono comunemente ripetute, non senza ulteriori fraintendimenti e forzature del passo liviano, nella letteratura moderna, con gravi implicazioni sul problema delle competenze giuridizionali dei magistrati municipali prima della guerra sociale (bibliografia in Humbert, Municipium et civitas sine suffragio, p. 370); l’interpretazione proposta a sua volta dall’Humbert, loc. cit. è rettificata dallo stesso in Rev. Hist. de Droit Franç. et Étrang., 58, 1980, p. 619, n. 15 (piena adesione all’esegesi del Girard).
L’amico Michael Crawford, con il quale ho discusso a Napoli il passo citato di Livio, mi fa osservare che le tre frasi che precedono la relativa finale presentano una caratteristica strutturale comune: ciascuna inizia con un dimostrativo, seguito da un sostantivo con esso accordato: eas causas..., ei semper parti..., secundum earn litem... Secondo il Crawford è difficile disgiungere l’eam della terza frase dal termine litem: nel contesto va quindi individuata, a conferma dell’opinione tradizionale, l’espressione tecnica iudices dare. Livio, nella frase in questione, si riferirebbe non ai senatori tout court, che in quanto tali non avevano il potere di iudices dare, ma soltanto a quei senatori che rivestivano la magistratura suprema, nelle cui competenze un tale potere doveva evidentemente rientrare (cfr. M.H. Crawford, Italy and Rome, Journ. of Rom. Studies, 91, 1981, p. 155).
Queste acute considerazioni mi hanno fatto a lungo riflettere. Tuttavia, vagliati attentamente i pro e i contra a favore dell’una e dell’altra tesi, persisto a ritenere che esistono forti argomenti a favore della tesi che io stesso ho accolto nel testo. Ritengo opportuno presentare alcuni di questi argomenti, se non altro per alimentare la discussione tra gli studiosi. La locuzione litem dare (sc. a iudice) secundum aliquem, aliquid (o contra aliquem, aliquid) è tecnica, come è provato da numerosi esempi: Cic., pro Q. Roscio com., 3: quo minus secundum eas [scil. tabulas] lis detur. non recusamus; Val. Max., II, 8, 2: itaque, Lutati, quamvis adhuc tacueris, secundum te litem do [il soggetto è il iudex Atilius Calatinus]; Luc., Phars., VIII, 333-334: secundum Emathiam lis tanta datur?; Gell., N.A., V. 10, 10: si contra te lis data erit, merces mihi ex sententia debebitur, quia ego vicero; sin vero secundum te iudicatum erit, merces mihi ex pacto debebitur, quia tu viceris. Non mi sembra invece che l’espressione iudices dare secundum litem possa prestarsi ad un’interpretazione soddisfacente. E, in tutti i casi, come andrebbe interpretata la relativa finale, riferita a litem? Dal punto di vista stilistico, l’interpretazione da noi sostenuta soltanto in apparenza provoca una rottura della concinnitas. Occorre infatti tener presente che nell’espressione secundum eam è sottinteso il sostantivo partem, che si ricava dalla frase immediatamente precedente (eas causas [scil. eius partis causas]..., ei semper parti..., secundum eam [scil. partem]: i tre dimostrativi sono usati in funzione prolettica, rispetto alla relativa che segue e conclude il periodo). Infine l’interpretazione da noi sostenuta si inserisce nella maniera più logica e naturale nel contesto dell’esposizione liviana. Livio dapprima descrive il comportamento adulatorio dei senatori verso i plebei nella vita quotidiana: salutare, benigne invitare, apparatis accipere epulis; passa poi a descrivere come gli stessi senatori si comportano quando agiscono come patroni, come advocati, come iudices.

14 Vd. n. 9. Il senato di Capua è menzionato anche in Liv., IX. 6, 7 (321 a.C.); XXIII, 7, 11 (216 a.C.); con il senato di Capua è da identificare anche il senatus Campanus menzionato in Liv., XXIII, 5, 3 (216 a.C); XXIII, 35, 3 (215 a.C.); XXVI, 14, 7 (211 a.C.); XXVI, 15, 1 (211 a.C.), allo stesso modo di come il meddix Campanus indica il magistrate supremo della stessa Capua (vd. E. Campanile, Le strutture magistratuali degli stati osci, in E. Campanile - C. Letta, Studi sulle magistrature indigene e municipali in area italica, Pisa, 1979, pp. 23-24); che in Liv., XXIII, 35, 3 senatus Campanus indichi un senato federale «auquel était représenté l’ensemble du populus Campanus» sostiene, a mio awiso non a ragione, Heurgon, Capoue préromaine, p. 190.

15 Liv., XXIII, 35, 3; vd. Sherwin-White, Roman Citizenship2, p. 43, n. 1.

16 Liv., XXVI, 16, 6; Sherwin-White, Roman Citizenship2, p. 43, n. 1; Ungern-Sternberg, Capua, p. 81.

17 Cass. Dio, XV, fragm. 57, 34 (cfr. Zon., IX, 2, 12) (I, p. 228 Boiss.); vd. Ungern-Sternberg, Capua, p. 65, n. 9.

18 Liv., VIII, 19, 10; vd. Sherwin-White, Roman Citizenship2, 48; Humbert, Municipium et civitas sine suffragio, pp. 197, 294; per un’altra testimonianza relativa al senato di Fundi, vd. infra, pp. 63-64.

19 Liv., IX, 16, 5-6. I Satricani erano passati ai Sanniti dopo Caudio (Liv., IX, 16, 1); la qualità di municipes sine suffragio non è esplicitamente attestata, ma si ricava dallo stesso Livio, che li definisce cives Romani (IX, 16, 2; cfr. XXVI, 33, 10); su tutto ciò, vd. Ungern-Sternberg, Capua, p. 104, n. 93; sulla data del 319 a.C., vd. ibid., p. 104, n. 94.

20 E. Vetter, Handbuch der italischen Dialekte, Heidelberg, 1953, nr. 222.

21 Così J. Untermann, Die Bronzetafel von Velletri, Ind. Forsch., 62, 1956, pp. 127-129; Campanile, Strutture magistratuali, p. 21.

22 Così F. Altheim, Altitalische Inschriften, I: die Bronzetafel von Velletri, Epigraphica, 19, 1957, pp. 73-77.

23 Per l’ipotesi che Velitrae, antica colonia latina del 494 a.C. passata sotto la dominazione volsca, sia stata incorporata come muncipium sine suffragio nella sistemazione del 338 a.C., vd., da ultimo, Humbert, Municipium et civitas sine suffragio, pp. 184-186, con rinvio alle fonti e discussione della bibliografia moderna; questa ipotesi è respinta da S. Calderone, La conquista romana della Magna Grecia, La Magna Grecia nell’età romana. Atti del XV Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto 5-10 ottobre 1975), Napoli, 1976, p. 56; per i dubbi sull’originaria pertinenza della tabula a Velitrae, vd. Crawford, Athenaeum, N.S. 59, 1981, p. 542.
Per una testimonianza del senato di Velitrae, colonia latina. vd. infra, p. 64; per una testimonianza del senato di Velitrae nella fase della dominazione volsca, vd. infra, p. 65.

24 G. Manganaro, Un senatus consultum in greco dei Lanuvini e il rinnovo della cognatio con i Centuripini, Rend. d. Accad. di Archeol. Lettere e Belle Arti di Napoli, N.S. 38, 1963, pp. 23-44 (cfr. J. e L. Robert, Bull. Épigr., 1965, 499).

25 Su tutto ciò, vd. C. Nicolet, Arpinum, Aemilius Scaurus et les Tullii Cicerones, Rev. Étud. Lat., 45, 1967, pp. 276-304.

26 L’iscrizione è ora ampiamente esaminata in Humbert, Municipium et civitas sine suffragio, pp. 393-399; la datazione, ivi sostenuta, alla fase del municipium optimo iure (166 ο 152 a.C.) è fondata su considerazioni in larga misura ipotetiche.

27 Sul concetto di praefectura, vd. U. Laffi, Sull’organizzazione amministrativa dell’Italia dopo la guerra sociale, Akten des VI. Intern. Kongr. f. Griech. u. lat. Epigraphik (München 1972), Miinchen, 1973, p. 41.

28 Per una testimonianza del senato a Fundi nella fase del municipium sine suffragio, vd. supra, p. 62.

29 Le testimonianze in E. De Ruggiero, Diz. Epigr., II, s.v. conscripti, pp. 604-605; cfr. anche Kübler, R.E., IV 2, s.v. Decurio, coll. 2321-2322; Mancini, Diz. Epigr., II, s.v. decuriones, pp. 1520-1521.

30 Sul significato politico dell’intervento del praefectus insiste Humbert, Municipium et civitas sine suffragio, pp. 397-399.

31 Per il testo e l’interpretazione, seguo Gabba, L’elogio di Brindisi, Athenaeum, Ν.S. 36, 1958, pp. 90-105; Id., Critica Storica, 2, 1963, p. 209. L’interpretazione del Gabba è ripresa da A. Guarino, Fabio e la riforma dei comizi centuriati, Labeo, 9, 1963, pp. 89-95; Galsterer, Herrschaft und Verwaltung, p. 58.

32 Il fatto che Circei e Velitrae fossero nel 382 a.C. impegnate in una rivolta contro Roma non toglie valore a queste testimonianze: la situazione particolare in cui si trovavano allora le due comunità avrà senz’altro favorito un ampliamento dei poteri dei rispettivi senati, ma certamente questi poteri non si saranno sviluppati dal nulla; per una testimonianza più tarda del senato a Velitrae, vd. infra, p. 65; cfr. anche supra, pp. 62-63.

33 Fondamentale G. Tibiletti, La politica delle colonie e città latine nella guerra sociale, Rend. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Cl. Lett, e Sc. Mor. e Stor., 86, 1953, pp. 45-63, part. pp. 54-60. Contro Galsterer, Herrschaft und Verwaltung, pp. 99-100, che data l’introduzione di questo diritto dei magistrati latini all’epoca delle leggi de civitate del 90-89 a.C., vd. Laffi, Roma e l’italia prima della guerra sociale: una nuova indagine, Athenaeum, Ν.S. 58, 1980, p. 180.

34 CIL I2, 1506 = ILLRP, 60.

35 ILLRP, 656. con il commento, dove è citata un’altra iscrizione con la stessa formula e pertinente allo stesso complesso.

36 Vd., in generale. G. Radke, R.E., VIII A 2, 1958, s.v. Velitrae, coll. 2406-2411; Humbert, Municipium et civitas sine suffragio. pp. 59-60, 64, 153-154, 160-161, 171-172.

37 Liv., VIII, 14,5-7; vd. Humbert, Municipium et civitas sine suffragio, pp. 185-186, 338, n. 13.

38 Liv., VIII, 20, 9; vd. Sherwin-White, Roman Citizenship2, p. 48; Humbert, Municipium et civitas sine suffragio, pp. 197-198, 338, n. 13.

39 CIL I2, 1529 = ILLRP, 528.

40 Vd. L. Gasperini, Aletrium, I: i documenti epigrafici, Alatri, 1965, pp. 18-19, con altra bibliografia: si aggiunga Sherk, Municipal Decrees, p. 10.

41 Liv., XXVII, 24, 1-5; sull’episodio, vd. W.V. Harris, Rome in Etruria and Umbria, Oxford, 1971, pp. 118, 139-141; sull’oligarchia dei principes nelle città etrusche, vd., in generale, Heurgon, L’état étrusque, Historia, 6, 1957, pp. 69-71; M. Cristofani, Società e istituzioni nell’Italia preromana, Popoli e civiltà dell’Italia antica, VII, Roma, 1978, p. 88; M. Torelli, Storia degli Etruschi, Bari, 1981, pp. 76-79 e passim.

42 Le fonti, con commento, in Marina R. Torelli, Rerum Romanarum fontes ab anno CCXCII ad annum CCLXV a. Chr. n., Pisa, 1978, pp. 257-261.

43 Vd., in generale, Maria Capozza, Movimenti servili nel mondo romano in età repubblicana, I, Roma, 1966, pp. 126-133; Harris, Rome in Etruria, pp. 115-118; M. Torelli, Tre studi di storia etrusca, Dialoghi di Archeologia, 8, 1974-1975, pp. 73-74; Id., Storia degli Etruschi, 257-258.

44 Rosenberg, Staat der alten Italiker, pp. 137-138.

45 CIL I2, 365 = ILLRP, 238.

46 Il testo, con commento, in Vetter, Handbuch, nr. 1; alla bibliografia ivi citata si aggiunga Camporeale, Terminologia magistratuale, pp. 51-52, 60, 63-65, 72; sul diritto dei senati locali di nominare legati, vd. anche Salmon, Samnium and the Samnites, p. 94; Ungern-Sternberg, Capua, p. 74, n. 47, e supra, p. 64.

47 Liv., XXIII, 14, 7; 16, 7; 17, 3; 39, 7; 43,8; XXIV, 13, 8; vd. Sartori, Problemi di storia costituzionale italiota, Roma, 1953, p. 149; Camporeale, Terminologia magistratuale, p. 63; Ungern-Sternberg, Capua, pp. 64-65.

48 Liv., XXIII, 15, 6; Cass. Dio, XV. fragm. 57, 30 (cfr. Zon., IX, 2, 11) (I, p. 227 Boiss.); fragm. 57, 34 (cfr. Zon., IX, 2, 12) (I, p. 228 Boiss.); vd. G. De Sanctis, Storia dei Romani, III, 2, p. 236; Ungern-Sternberg, Capua, p. 65, n. 9.

49 Vetter, Handbuch, nrr. 11, 12, 18.

50 Vetter, Handbuch, nr. 17; cfr. anche nr. 19 (dove il termine è plausibilmente integrato).

51 Vd. Devoto, Gli antichi italici3, pp. 221-222; Sartori, Problemi di storia costituzionale italiota, p. 71; Camporeale. Terminologia magistratuale, pp. 101-103; M.W. Frederiksen, Republican Capua: A Social and Economic Study, Papers of the British School at Rome, 27, 1959, p. 93; P. Castrén, Ordo Populusque Pompeianus. Polity and Society in Roman Pompeii (Acta Inst. Rom. Finlandiae, 81), Roma, 1975, p. 42.

52 In questo senso gli autori citati nella nota precedente. Salmon, Samnium and the Samnites, pp. 92-93 ritiene che kúmbennio- e kúmparakion- siano due termini diversi per designare uno stesso organo assembleare; contra Sartori, Studii Clasice, 1958, p. 44, il quale, modificando in parte e ampliando quanto sostenuto in Problemi di storia costituzionale italiota, p. 71 (vd. n. precedente), affaccia l’ipotesi che kùmparakion- possa designare, nell’ambito di un sistema tricamerale, un’assemblea ristretta, distinta tanto dal senato che dall’assemblea generale. Campanile, Strutture magistratuali, pp. 24-25 ribadisce, contro il Salmon, che kúmbennio- e kúmparakion-designano due diverse assemblee, vale a dire un senato e un’assemblea popolare, ma ritiene che non ci sia dato sapere «chi a chi corrisponda».

53 P. Poccetti, Nuovi documenti italici a complemento del Manuale di E. Vetter, Pisa, 1979, nr. 20; cfr. anche l’iscrizione nr. 17, con le integrazioni di A. La Regina, Sannio, Pentri e Frentani dal VI al I sec. a.C. (Isernia, Museo Nazionale, ottobre-dicembre 1980), Roma, 1980, p. 172, nr. 53.

54 Poccetti, Nuovi documenti italici, nr. 148.

55 Poccetti, Nuovi documenti italici, nrr. 167, 168, 175.

56 Poccetti, Nuovi documenti italici, nr. 155.

57 Il testo, commentato, della lex Osca tabulae Bantinae, compreso il nuovo frammento pubblicato da M. Torelli, in D. Adamesteanu - M. Torelli, Il nuovo frammento della Tabula Bantina, Arch. Class., 21, 1969, pp. 2-17, in Galsterer, Die lex Osca Tabulae Bantinae. Eine Bestandsaufnahme, Chiron, 1, 1971, pp. 191-214, con bibliografia. Come è noto, la lex Osca è incisa su una tavola bronzea, che contiene sull’altra faccia una lex Latina, databile nell’ultimo quarto del II sec. a.C.: il nuovo frammento, pure opistografo, ha portato la prova materiale che la lex Osca è posteriore alla lex Latina. Ma I’ulteriore deduzione che la lex Osca è posteriore alla guerra sociale ο ancor più precisamente appartiene all’età sillana ο immediatamente post-sillana (così Galsterer, op. cit.; Loretta Del Tutto Palma, Bantia, Studi Etruschi, 42, 1974, pp. 397-400; C. Letta, Magistrature italiche e magistrature municipali: continuità ο frattura?, in Campanile - Letta, Studi sulle magistrature, cit., pp. 64-65; io stesso ho accolto questa datazione in Akten des VI. Intern. Kongr. f. Griech. u. Lat. Epigraphik, p. 50) è stata forse un po’troppo precipitosa; vd. le riserve di Frederiksen, Journ. of Rom. Studies, 65, 1975, p. 192; Humbert, Municipium et civitas sine suffragio, p. 225, n. 71 (tra il 100 e il 90 a.C.). La lex Osca è ora interpretata come una legge di reazione contro la dominazione romana all’epoca della guerra sociale da A.W. Lintott, The quaestiones de sicariis et veneficis and the Latin Lex Bantina, Hermes, 106, 1978, pp. 125-138, part. pp. 128-129, 138 (cfr. Humbert, Rev. Hist. de Droit. Franç. et Étrang., 58, 1980, p. 154).

58 Per un commento a questa clausola, vd. Galsterer, Chiron, 1971, pp. 194-196.

59 IG XIV, 612 = Syll.3, 715: ἔδοξε τᾶι ἁλία[ι] kαθάπεϱ τᾶι ἐσκήτωι κα τᾶι βουλᾶι; che la ἔσκλητος costituisse un organo deliberante distinto sia dalla ἁλία che dalla βουλά è sostenuto da Sartori, Problemi di storia costituzionale italiota, pp. 135-136; Id., Città e amministrazione locale in Italia meridionale: Magna Grecia, Atti del Convegno Internazionale sulla città antica italiana (= Atti Ce. S.D.I.R., 3, 1970-1971), Milano, 1971, p. 50; F. Ghinatti, Synkletoi italiote e siceliote, Kokalos, 5, 1959, pp. 121-122, 126-127; C. Turano, Note di epigrafia classica (III), Klearchos, 10, 1968, pp. 102-103. G. Forni, Intorno alle costituzioni di città greche in Italia e in Sicilia, Kokalos, 3, 1957, pp. 66-67 interpreta invece la ἔσκλητος come parte della ἁλία ο della βουλά ο come comprensiva di quest’ultima, oppure come «strumento ratificante ο latore nella fase iniziale, intermedia ο finale del processo legislativo, ma non perciò e di per sé stessa organo deliberante»; questa opinione è ribadita dallo stesso Kokalos, 6, 1960, p. 53 ed è alla base dell’interpretazione di Manganaro, Tre tavole di bronzo con decreti di proxenia nel Museo di Napoli e il problema dei proagori in Sicilia, Kokalos, 9, 1963, pp. 209-210.

60 Elenco dei passi in cui è menzionata la βωλά (di regola insieme con il δᾶμος) in A. De Franciscis, Stato e società in Locri Epizefiri, Napoli, 1972, p. 196; M. Gigante, La tavola di Locri come testo storico, Le tavole di Locri. Atti del colloquio sugli aspetti politici, economici, culturali e linguistici dei testi dell’archivio locrese (Napoli 26-27 aprile 1977), Napoli, 1979, pp. 51-52.

61 Not. Sc., 1894, p. 61, nr. 2, lin. 3; nr. 4, lin. 3, con l’interpretazione di Sartori, Problemi di storia costituzionale italiota, pp. 88-89.

62 R. Herzog - G. Klaffenbach, Asylieurkunden aus Kos, Abh. d. Deutsch. Akad. d. Wiss. zu Berlin, Kl. f. Sprachen, Literal, u. Kunst, 1952, 1, pp. 20-21, nr. 11 = SEG, XII, 378 (cfr. H. Bengtson, Randbemerkungen zu den koischen Asylieurkunden, Historia, 3, 1954-1955. pp. 457-458). Che σύγκλητος sia da interpretare nel contesto come sinonimo di βουλή è generalmente ammesso; vd., oltre alla bibliografia citata sopra, Forni, Kokalos, 1957, p. 66; Ghinatti, ibid., 1959, pp. 140-141; per l’omissione della σύγκλητος nel decreto di Elea inciso immediatamente al di sotto di quello di Napoli sulla stessa stele, vd. Forni, op. cit., p. 66; A. Russi, Diz. Epigr., IV, s.v. Lucania, p. 1907.

63 Sulla costituzione di Locri quale risulta dalle tavole e sui rapporti tra città e santuario, vd. De Franciscis, Stato e società, pp. 133-161; D. Musti, Città e santuario a Locri Epizefiri, La Parola del Passato, 29, 1974, pp. 12-21; Id., Problemi della storia di Locri Epizefiri, Locri Epizefiri. Atti del XVI Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto 3-8 ottobre 1976), Napoli, 1977, pp. 120-130; Id., Strutture cittadine e funzione del santuario, Le tavole di Locri, pp. 209-228.

64 Giudicano per vari motivi inattendibile la formulazione liviana E. Badian, Foreign Clientelae (264-70 B.C.), Oxford, 1958, p. 147; Ungern-Sternberg, Capua, pp. 63-76; la testimonianza è rivalutata in G. Pugliese Carratelli, Sanniti, Lucani, Brettii e Italioti dal secolo IV a.C., Le genti non greche della Magna Grecia. Atti dell’XI Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto 10-15 ottobre 1971), Napoli, 1972, pp. 51, 54; Sartori, Le città italiote dopo la conquista romana, La Magna Grecia nell’età romana. Atti del XV Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto 5-10 ottobre 1975), Napoli, 1976, pp. 100-101; F. Costabile, Municipium Locrensium. Istituzioni ed organizzazione sociale di Locri romana, Napoli, 1976, pp. 66-67; Id., I principes Locrensium e l’atteggiamento filoromano dette aristocrazie italiote nella tradizione liviana (216-205 a.C.), Historica, 30, 1977, pp. 179-187.

65 Vd. H.D. Meyer. Die Organisation der Italiker im Bundesgenossenkrieg, Historia, 7, 1958, pp. 74-79, con discussione della letteratura precedente: si aggiunga, a favore della tesi secondo cui questo senato avrebbe costituito un organo rappresentativo con autorità sovrana, De Sanctis, La guerra sociale, opera inedita a cura di L. Polverini, Firenze, 1976, 39-42; Salmon, Samnium and the Samnites, pp. 348-352.

66 Sono attestati concilia dei Latini, dei Volsci, degli Ernici, degli Equi, dei Sanniti, dei Lucani, degli Etruschi: le principali testimonianze sono elencate in Kornemann, R.E., IV 1, 1900, s.v. concilium, coll. 802 (per i Lucani, vd. Liv., VIII, 27, 8-9); sull’organizzazione della lega latina, vd. A. Alfoldi, Early Rome and the Latins, Ann Arbor, s.d. [ma 1965], pp. 36-41 (cfr. Sherwin-White, Roman Citizenship2, pp. 190-200); A. Bernardi, Nomen Latinum, Pavia, 1973, pp. 22-30; sulla lega sannitica, vd. Salmon, Samnium and the Samnites, pp. 95-101; sulla lega lucana, vd. E. Lepore, La tradizione antica sui Lucani e le origini della entità regionale, Antiche civiltà lucane. Atti del Convegno di Studi di Archeologia, Storia dell’Arte e del Folklore (Oppido Lucano 5-8 aprile 1970), Galatina, 1975, pp. 53-55; sulla lega etrusca, vd. Heurgon, L’état étrusque, Historia, 1957, pp. 86-93; R. Lambrechts, Essai sur les magistratures des républiques étrusques, Bruxelles-Roma, 1959, pp. 25-31; B. Liou, Praetores Etruriae XV populorum, Bruxelles, 1969; M. Pallottino, Etruscologia, rist. 6a ed., Milano, 1973, pp. 207-215; M. Torelli, Elogia Tarquiniensia, Firenze, 1975, pp. 68-70; Cristofani, Società e istituzioni, p. 83; che la lega etrusca funzionasse anche come organo politico è negato da Camporeale, Sull’organizzazione statale degli Etruschi, La Parola del Passato, 58, 1958, pp. 5-25 (così anche sostanzialmente Harris, Rome in Etruria, pp. 23, 59, n. 2, 96-97).

67 Sul significato dell’adozione da parte di comunità alleate di termini istituzionali romani, vd., in generale, Camporeale, Terminologia magistratuale, pp. 42-76; P.A. Brunt, Italian Aims at the Time of the Social War, Journ. of Rom. Studies, 55, 1965, pp. 100-101; per il mondo osco, vd. anche Campanile, Strutture magistratuali, pp. 27-28; Letta, Magistrature italiche e magistrature municipali, pp. 41, 85-88.

68 Vd., in generale, Laffi, Akten des VI. Intern. Kongr. f. Griech. u. Lat. Epigraphik, pp. 37-38, con riferimenti.

69 Sulle magistrature, anomale rispetto a quella quattuorvirale, dei municipi costituiti sull’antico ager Romanus, vd. ora Letta, Magistrature italiche e magistrature municipali, pp. 34-42, con i riferimenti bibliografici.

70 CIL I2, 593 = Bruns, Fontes7, nr. 18 = Riccobono, Leges2, nr. 13, linn. 83-141.

71 Vd. soprattutto De Martino, Nota sulla «lex Iulia municipalis», Diritto e società dell’antica Roma, Roma, 1979, pp. 339-356; Frederiksen, The Republican Municipal Laws: Errors and Drafts, Journ. of Rom. Studies, 55, 1965, pp. 194-197; Brunt, Italian Manpower, 225 B.C.-A.D. 14, Oxford, 1971, pp. 519-523. Sul carattere unitario della lex Heracleensis (che costituirebbe la parte finale dello statuto del municipium di Heraclea, così come fu imposto dai Romani) insiste invece W. Seston, Aristote et la conception de la loi romaine au temps de Cicéron, d’après la lex Heracleensis, Scripta varia. Mélanges d’histoire romaine, de droit, d’épigraphie et d’histoire du Christianisme (Coll. de l’École Française de Rome, 43), Roma, 1980, pp. 33-51, part. 36-37.

72 In questo senso, partendo da impostazioni diverse e con argomentazioni diverse, Brunt, Italian Manpower, pp. 519-523 (che data la maggior parte delle disposizioni contenute nella tabula nel secondo e nel terzo decennio del I sec. a.C.); Seston, Scripta varia, pp. 48-51 (che data l’intera lex, considerata unitaria, intorno al 75 a.C.).

73 CIL I2, 590 = Bruns, Fontes7, nr. 27 = Riccobono, Leges2, nr. 18.

74 CIL I2, 590 = Bruns, Fontes7, nr. 28 = Riccobono, Leges2, nr. 21 = A. D’Ors, Epigrafía jurídica de la España Romana, Madrid, 1953, nr. 7.

75 CIL II, 1964 = Bruns, Fontes7, nr. 30 = Riccobono, Leges2, nr. 24 = D’Ors, Epigrafía jurídica, nr. 9.

76 CIL II, 1963 = Bruns, Fontes7, nr. 30 = Riccobono, Leges2, nr. 23 = D’Ors, Epigrafía jurídica, nr. 8.

77 Queste corrispondenze sono state da tempo rilevate: un prospetto dei principali passi paralleli in Riccobono, Fontes2, pp. 161-162; D’Ors, Epigrafía jurídica, p. 157; sulle modalità degli adattamenti locali dall’archetipo comune, vd. Frederiksen, Journ. of Rom. Studies, 1965, pp. 190-192.

78 Vd. Tibiletti, Diz. Epigr., s.v. Lex, p. 722, con rinvio ad altra letteratura.

79 Fondamentale Gabba, Urbanizzazione e rinnovamenti urbanistici nell’Italia centro-meridionale del I sec. a.C., Studi Classici e Orientali, 21, 1972, pp. 73-112.

80 Contro la tesi di Mommsen, Lex Municipii Tarentini, Ges. Schr., I, pp. 152-154, che nega l’esistenza di una legge generale regolante lo stato dei municipi e delle colonie, vd. la bibliografia citata alle nn. 81-83. L’esistenza di una legge generale è negata anche da Galsterer, Herrschaft und Verwaltung, p. 123, secondo cui le diverse comunità che ricevettero la cittadinanza romana dopo la guerra sociale avrebbero adottato spontaneamente lo schema del quattuorvirato, allora «di moda»; obiezioni contro questa teoria in Laffi, Athenaeum, 1980, p. 182.

81 De Martino, Storia della costituzione romana, III2, pp. 344-345.

82 E.G. Hardy, Some Problems in Roman History, Oxford, 1924, pp. 285-288 (cfr. anche ibid., pp. 317-318); Rudolph, Stadt und Staat, pp. 94-95, 118, n. 1.

83 G. De Petra, Le fonti degli statuti municipali, in V. Scialoja - G. De Petra, Di un frammento di legge romana scoperto in Taranto, Monumenti Antichi della R. Accad. dei Lincei, 6, 1896, pp. 430-431, 442; V. Scialoja, Legge municipale tarentina, Bull. dell’Ist. di Diritto Romano, 9, 1896, p. 14 = Studi giuridici, II, Roma, 1934, p. 50; in senso analogo Gabba, Considerazioni politiche ed economiche sullo sviluppo urbano in Italia nei secoli II e I a.C., Hellenismus in Mittelitalien. Kolloquium in Göttingen vom 5. bis 9. Juni 1974, hrsg. v. P. Zanker (Abh. d. Akad. d. Wiss. in Göttingen, Philol.-Hist. Kl., 3. Folge, 97, 1976), II, p. 319. Letta, Magistrature italiche e magistrature municipali, pp. 78-85 ritiene che si siano succedute due leggi-quadro generali: una lex Iulia del 90 a.C. e una lex Cornelia di Cinna, che sarebbe stata più articolata della precedente e avrebbe riconosciuto situazioni privilegiate (riserve su questa interpretazione in Crawford, Athenaeum, 1981, p. 543).

84 Tab. Her., linn. 83-87: queiquomque in municipieis coloneis praefectureis foreis conciliabuleis c(ivium) R(omanorum) IIvir(ei) IIIIvir(ei) erunt, aliove quo nomine mag(istratum) potestatemve sufragio eorum, quei quoiusque municipi«a» coloniae praefecturae fori conciliabuli erunt, habebunt: nei quis eorum que <m> in eo municipio colonia«e» praefectura«t» foro conciliabulo <in> senatum decuriones conscriptosve legito neve sublegito neve co«a»ptato neve recitandos curato nisi in demortuei damnateive locum eiusve quei confessus erit se senatorem decurionem conscreiptumve ibei h(ac) l(ege) esse non licere; cfr. anche linn. 104-107.

85 Tab. Her., linn. 86 e 106. Il termine cooptare ricorre anche in altre testimonianze, letterarie ed epigrafiche, che si riferiscono sia al senato di Roma sia a senati locali di comunità di cittadini romani: i rinvii in Gabba, Sui senati delle città siciliane nell’età di Verre, Athenaeum, N.S. 37, 1959, pp. 307-309, n. 7, con bibliografia; vd. anche la n. seguente.

86 Secondo Mommsen, Staatsrecht, III3, p. 855, n. 4 il termine cooptare, usato in riferimento a nomine di senatori, sia nel senato di Roma sia nei senati di comunità di cittadini romani, ha sempre un signifïcato generico e non quello tecnico di autocompletamento, che è proprio dei collegi. Gabba, Athenaeum, 1959, pp. 307-309, n. 7 distingue invece tra l’uso riferito al senato romano e quello riferito ai senati locali: nel primo caso riconosce che il termine cooptare non è tecnico, nel secondo caso ammette la possibilità di un significato tecnico. Propende, in particolare, ad interpretare come tecnico l’uso del termine in talune iscrizioni municipali di età imperiale, non considerate dal Mommsen, dove compare la formula senator coptatus (CIL X, 3736 [Atella]; CIL X, 4649 = ILS, 6299 a [Cales]: in senatum cooptato) e in due iscrizioni di Anagnia, dove si trova la formula aid. sen. cop. (CIL X, 5914 = I2, 1521 = ILS, 6258; CIL Χ, 5916 = I2, 1520 = ILS, 6257); sulle due iscrizioni di Anagnia, vd. anche ibid., pp. 319-320. Personalmente sono d’avviso che il dettato, esplicito, della tabula Heracleensis renda improbabile che in comunità di cittadini romani sia restato in vigore dopo l’unificazione delle norme regolanti l’entrata nei senati locali il vetusto sistema della cooptatio (che questo sistema fosse stato in vigore, prima dell’introduzione del sistema uniforme della lectio magistratuale, anche in alcune comunità dell’Italia, è sostenuto da Liebenam, Städteverwaltung, pp. 232-233; Mancini, Diz. Epigr., II, s.v. decuriones, p. 1523; E. Kornemann, R.E., XVI 1, 1933, s.v. Municipium, col. 621; io pure condivido questa ipotesi, anche se non posso non essere d’accordo con De Martino, Storia della costituzione romana, II2, p. 129, n. 61 nel ritenere che non tutti gli argomenti addotti sono pertinenti e convincenti). Non vedo, d’altro canto, che cosa impedisca di ritenere che nelle iscrizioni sopra citate, così come è ammesso per i testi che si riferiscono al senato di Roma, il termine cooptare possa essere considerato sinonimo, a seconda dei casi, di legere ο sublegere o adlegere (Liebenam, Städteverwaltung, p. 233, n. 1; Mancini, Diz, Epigr., II, s.v. decuriones, p. 1529). Allo stesso modo interpreterei il passo di Frontone relativo alla colonia di Concordia: factusne est Volumnius decreto ordinis scriba et decurio? (ep. ad am., II, 7, 6, p. 193 Naber = p. 182 Van Den Out), nonché il passo di Cic., pro Coelio, 5, relativo a Puteoli ο a qualche altra comunità (il testo è corrotto): in amplissimum ordinem cooptarunt, dove peraltro il soggetto di cooptarunt non è precisato.
Diverso è il caso delle comunità peregrine della Sicilia, oggetto specifico del fondamentale studio del Gabba, nelle quali, non dovendosi applicare le disposizioni unificanti riportate nella
tabula Heracleensis, i senati locali potevano continuare ad essere completati mediante sistemi diversi dalla lectio magistratuale, quali appunto la cooptatio e la diretta elezione popolare; sul senato di Agrigento, vd. anche D. Asheri, Nota sul senato di Agrigento, Riv. di Filol., Ser. III, 97, 1969, pp. 268-272.

87 Gli ex-magistrati entravano di diritto nell’ordo: tab. Her., lin. 137; per testimonianze posteriori, vd. Liebenam, Städteverwaltung, pp. 230-233; Kübler, R.E., IV 2, s.v. Decurio, coll. 2325-2326; Mancini, Diz. Epigr., II, s.v. decuriones, pp. 1524, 1528-1530; De Martino, Storia delta costituzione romana, IV2, pp. 720-722.

88 Tab. Her., linn. 96, 106, 110, 125, 127, 129, 131; lex mun. Tarent., lin. 27; per testimonianze posteriori, vd. Liebenam, Städteverwaltung, p. 233; Kübler, R E., IV 2, s.v. Decurio, col. 2325; Mancini, Diz. Epigr., II, s.v. decuriones, p. 1524.

89 Tab. Her., linn. 85-87; vd. Liebenam, Städteverwaltung, p. 229.

90 Il numero dei membri del consiglio dei decurioni era fissato nelle singole comunità dai rispettivi statuti. Normalmente i decurioni erano 100, ma nelle comunità più piccole il numero poteva essere inferiore: a Castrimoenium, ad es., il consiglio dei decurioni si componeva di 30 membri; le testimonianze sono esaminate in Liebenam, Städteverwaltung, p. 229; Kübler, R E., IV 2, s.v. Decurio, coll. 2323-2324; Mancini, Diz. Epigr., II, s.v. decuriones, p. 1522; Langhammer, Magistratus municipales, pp. 189-190: per i dati che possono ricavarsi dalle cifre relative a donativi offerti agli stessi decurioni in singole città, vd., in particolare. R. Duncan-Jones, The Economy of the Roman Empire, Cambridge, 1974, pp. 283-287.

91 Tab. Her., linn. 89 e 99. Il limite dei 30 anni, già in vigore prima dell’unificazione delle norme regolanti l’entrata nei senati locali (Cic., II Verr., 2, 122, a proposito di Halaesa; vd. Gabba, Athenaeum, 1959, p. 312), rimase quello canonico per tutta l’età repubblicana (Plin., Ep., X, 79, 80); per successive modifiche dei limiti di età, vd. Liebenam, Städteverwaltung, p. 235; Kübler, R.E., IV 2, s.v. Decurio. coll. 2328-2329; Mancini, Diz. Epigr., II, s.v. decuriones, pp. 15 25-1526; De Martino, Storia della costituzione romana, IV2, p. 723; Langhammer, Magistratus municipales, pp. 45-46, 192-193.

92 Lex col. Gen., cap. 91 (domicilium); lex mun. Tarent., linn. 26-31 (aedificium); vd. Mommsen, Ges. Schr., 1, p. 158; Scialoja, Le case dei decurioni di Toronto e dei senatori romani, Studi giuridici, II, Roma, 1934, pp. 99-101; Id., Sulla garanzia patrimoniale richiesta ai senatori romani durante la repubblica, ibid., pp. 102-105; Gabba, Hellenismus in Mittelitalien, II, pp. 322-323; sulla possibilità, prevista in Tab. Her., lin. 157, di avere il domicilio pluribus in municipieis coloneis praefectureis, si rinvia alla relazione di A. Fraschetti, in questo convegno. Sul censo minimo richiesto ai decurioni, che era inferiore a quello equestre, ma che non sembra fosse uniforme in tutte le comunità, vd. Kübler, R.E., IV 2, s.v. Decurio, col. 2328; Nicolet, L’ordre équestre à l’époque républicaine (312-43 av. J.-C.), I, Paris, 1966, pp. 402-405; P. Garnsey, Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire, Oxford, 1970, p. 243; Langhammer, Magistratus municipales, pp. 192-193.

93 Tab. Her., linn. 94-96, 104-107, 108-125; sulla esclusione dalle magistrature locali e dal decurionato dei praecones, dei dissignatores e dei libitinarii, vd. E. Lo Cascio, Praeconium e dissignatio nella Tabula Heracleensis, Helikon, 15-16, 1975-1976, pp. 351-371, con discussione della letteratura precedente; cfr. anche infra, n. 95.

94 Su tutto ciò, vd. Laffi, Akten des VI. Intern. Kongr. f. Griech. u. Lat. Epigraphik, pp. 50-52, con i rinvii (ma si tenga presente che sia di De Martino, Storia della costituzione romana, sia di Sherwin-White, Roman Citizenship, sono uscite nel frattempo le seconde edizioni): si aggiunga Simshäuser, Iuridici und Munizipalgerichtsbarkeit, pp. 110-144.

95 L’intervento di Cesare in materia risulta esplicitamente dalla ben nota lettera di Cicerone a Lepta del gennaio del 45 a.C. (Cic., ad fam., VI, 18, 1), dove si fa riferimento ad una legge, di recentissima se non di imminente approvazione, che disponeva l’esclusione dal decurionato soltanto per coloro che esercitassero il praeconium, non per colore che l’avevano esercitato: simul atque accepi a Seleuco tuo litteras, statim quaesivi e Balbo per codicillos quid esset in lege. Rescripsit eos, qui facerent praeconium, vetari esse in decurionibus; qui fecissent, non vetari. Mi sembra difficile negare la conformità di questa disposizione con le norme sui praecones contenute nella tabula Heracleensis, linn. 94-96: neve quis, que <i> praeconium dissignationem libitinamve faciet, dum eorum quid faciet, in municipio colonia praefectura IIvir(atum) IIIIvir(atum) aliumve quern mag(istratum) petito neve capito neve gerito neve habeto, neve ibei senator neve decurio neve conscriptus esto neve sententiam dicito; linn. 104-107: neve eum, quei praeconium dissignationem libitinamve faciei, dum eorum quid faciei, IIvir(um) IIIIvir(um), queive ibei mag(istratus) sit, renuntiato, neve in senatum neve in decurionum conscriptorum <ve> numero legito sublegito coptato neve sententiam rogato neve dicere neve ferre iubeto sc(iens) d(olo) m(alo); su tutto ciò, vd. le giuste considerazioni di Lo Cascio, Helikon, 1975-1976, pp. 351-360 (nessun nuovo argomento rispetto a quelli di ChSaumagne, Le droit latin et les cités romaines sous l’Empire, Paris, 1965, pp. 31-36, confutati dal Lo Cascio, in Seston, Scripta varia, p. 51). La conclusione più logica è che il testo della tabula Heracleensis riproduca la legge cesariana alla quale fa riferimento Cicerone, anche se si deve tener conto di altri tentativi di spiegazione (vd., in particolare, Brunt, Italian Manpower, p. 520, il quale ritiene «not impossible» che la clausola relativa ai praecones fosse tralaticia: «it was feared that Caesar intended to disqualify past praecones. In fact he did not: that might mean that he kept to the terms of some previous law, preserved in our Table»). In tutti i casi, dato il carattere composito ed eterogeneo della tabula Heracleensis, l’attribuzione a Cesare delle norme sui praecones non comporta di dover ritenere cesariana tutta la sezione che disciplina i requisiti per l’esercizio delle magistrature locali e per l’accesso all’ordo, tanto meno la tabula nel suo complesso.

96 Lex col. Gen., cap. 129; vd. Mommsen, Lex coloniae Iuliae Genetivae Urbanorum sive Ursonensis, Ges. Schr., I, p. 226; D’Ors, Epigrafía jurídica, comm. ad loc., pp. 269-270.

97 Lex col. Gen., capp. 130-131; vd. D’Ors, Epigrafía jurídica, comm ad loc., pp. 270-275.

Auteur

Dipartimento di Scienze Storiche del Mondo Antico, Università di Pisa

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