Strutture sociali e politica romana in Italia nel II sec. a.C.
p. 41-45
Texte intégral
1Intendo presentare alla vostra attenzione una serie di riflessioni relative alle condizioni sociali e politiche esistenti all’interno delle colonie latine e degli stati italici alleati di Roma nel corso del II e del I sec. a.C. Queste osservazioni derivano tanto da un ripensamento di casi ben noti, quanto dall’interpretazione di alcuni testi che, per quanto mi è noto al momento, non sono di regola inseriti nella discussione dei problemi che qui ora ci interessano.
2I. Come è ben testimoniato dalla tradizione antica, all’interno delle colonie latine veniva stabilita dalle leggi istitutive delle colonie, e quindi per decisione precisa del governo romano, una rigida divisione in classi di censo. Il dislivello sociale era spesso assai forte e veniva ottenuto mediante una differente assegnazione di terreno ai coloni.
3È ovvio che la classe dirigente coloniaria, nella quale in taluni casi (per es. a Brundisium) potevano essere inseriti elementi di preesistenti aristocrazie, veniva a trovarsi fin dall’inizio in una fortissima posizione di privilegio, resa ancor più evidente dal fatto che spesso passavano anni prima che la colonia funzionasse, con i suoi organi politici, in modo autonomo (Athenaeum, 1958, pp. 90 s.). La forte discrepanza fra i lotti di terra assegnati nella colonia latina di Aquileia, che distinguevano tre classi di censo, con rispettivamente 140, 100 e 50 iugeri di terra, dimostra che le due prime classi erano praticamente irraggiungibili dai coloni della terza classe sul piano economico, sociale e politico. Si può anche avanzare l’ipotesi che la provenienza dei coloni non fosse omogenea: nella terza classe saranno stati arruolati come coloni anche alleati italici e forse elementi veneti; le prime due classi avranno meglio rispecchiato una provenienza romana ο latina (forse è questa la ragione vera per la quale dopo lunga discussione in Senato si decise che la colonia da dedursi fosse di diritto latino e non di cittadini).
4La posizione di netta distinzione politica all’interno delle classi di una colonia latina può essere probabilmente dimostrata da un dato archeologico. Nella colonia latina di Cosa l’indagine archeologica nel forum ha ritrovato tre spazi separati per le votazioni (che salgono a cinque dopo il supplemento del 197 a.C.) che devono corrispondere a tre poi cinque categorie di cittadini che votano in tre classi censitarie (F.G. Brown, Cosa, 1980, pp. 24-25, 32-33; M. Crawford, JRS, 71, 1981, p. 155): le due prime, anche se numericamente molto inferiori alla terza, avranno avuto la maggioranza delle sezioni di voto (come nei comizi centuriati a Roma). In altri termini, il governo romano si preoccupava di mantenere inalterata la composizione e la capacità economico-politica delle classi alte nelle colonie, sulle quali fidava. E non è affatto da escludere che le stesse leggi istitutive delle colonie contenessero clausole precise in questo senso. Penso che un confronto assai importante possa essere stabilito con le norme, dovute a patroni romani appositamente incaricati, vigenti in talune città siciliane, che garantivano una particolare composizione dei senati locali e anche dei genera dei cittadini. I casi sono ricordati da Cicerone, II Verr., II, 120-125 e si riferiscono ad Agrigentum, Heraclea e Halaesa (Athenaeum, 1959, pp. 304-320).Queste norme ripetevano molto probabilmente modelli coloniari romani.
5II. La distinzione politica e sociale si traduceva anche in una differenza di insediamento. Come sappiamo da testi legislativi (Lex mun. Tar., 26 ss., lex col. Genet., cap. 91), la classe dirigente doveva abitare nella città; gli altri coloni saranno stati dispersi nella pertica della colonia, come puntualmente dimostra la più avveduta indagine topografica (P. Tozzi, Storia padana antica, 1972, pp. 17 e 22, per Cremona e Placentia; M. Frederiksen, Hellenismus in Mittelitalien, II, Göttingen, 1976, p. 342; P. Garnsey, PCPS, 25, 1979, pp. 1 ss.).
6È in questa prospettiva, penso, che dovrebbe essere affrontato il problema dei cittadini intramurani e extramurani. In ogni modo, i coloni che abitavano nella campagna, probabilmente la maggioranza, erano a contatto con gli indigeni, nei casi frequentissimi in cui essi non erano stati eliminati. Questi ultimi sono gli accolae (qui iuxta coloniam agros accolunt: Comm. Bern. Lucan., IV, 398) ben noti per le colonie nella Cisalpina (per i Galli presso Placentia e Cremona: Liv., XXI, 39, 5; XXVIII, 11, 10; XXXVII, 46, 10; cfr. X, 2, 9,), per i quali saranno state formate delle “riserve” nei terreni certamente meno fertili. P. Tozzi ritiene con fondamento di essere in grado di distinguere queste localizzazioni indigene nel territorio della colonia latina di Placentia. Se gli incolae Samnites della colonia latina di Aesernia (La Regina, DdA, IV-V, 1971, p. 327) sono resti della popolazione precedente la colonia, questi avevano conservato una qualche forma di autonomia nell’ambito delle nuove realtà amministrativa. Questi indigeni erano una preziosa riserva di mano d’opera. I maggiorenti di Aquileia, intestatari di proprietà di proporzioni “catoniane” dovevano certamente dipendere da mano d’opera locale per far lavorare i propri campi: saranno forse stati indigeni, come i Carni e Catali, poi attribuiti a Tergeste?
7Il problema era già stato individuato da E. Pais, quando aveva studiato la romanizzazione della Liguria e della Transpadana (Dalle Guerre Puniche a Cesare Augusto, II, 1918, pp. 560 ss.). Ora anche F. De Martino accenna alla presenza di forme di lavoro subordinato indigeno nello sfruttamento dell’agro pubblico, anche come eredità in età romana di situazioni precedenti (si pensi poi per la Liguria alla sententia Minuciorum e allo studio di E. Sereni). In altri termini l’affermazione di Polibio, II, 35, 4, che gli abitanti precedenti in Cisalpina erano stati espulsi non può nè deve essere generalizzata. Caso mai si sono avuti casi di spostamenti di popolazioni, come nel caso degli Statielli, forse spostati in area mantovana (Liv., XLII, 22, 5-6: G. Luraschi, Annali Benacensi, 7, 1981, pp. 73-80). Vale anche la pena di ricordare che nella zona di Derthona (dove secondo Kolendo potrebbe essere localizzata l’azienda agricola dei Sasernae alla fine del II sec. a.C.) sono poi testimoniati ancora nel 43 a.C. ergastula, che Antonio apre (Cic., Fam., XI, 10, 3; 13a, 2): forse indizio importante dall’ampiezza dei lotti assegnati.
8III. La situazione in Gallia Cisalpina (e meglio si direbbe in Transpadana) può essere illustrata con l’ausilio di alcuni testi. Polibio, II, 17, 11-12, descrivendo la società celtica in questa area, supergiù come la troverà un secolo dopo Cesare nella Transalpina, insiste sulla presenza di clans clientelari, nei quali a capi socialmente, economicamente e politicamente preminenti sono subordinati e sottoposti gruppi di sudditi. Si noti che la grande fertilità della zona, che impressionò Catone e Polibio, e la ricca produttività non devono essere solo l’effetto della colonizzazione romana, ma una condizione largamente preesistente.
9Il caso di Vicetia descritto nel 43 a.C. da Dec. Bruto in una lettera a Cicerone (Fam., XI, 19, 3) è illuminante nello stesso senso.
10Dice il testo: Vicentini me et M Brutum praecipue observant. His ne quam patiare iniuriam fieri in senatu vernarum causa a te peto. Causam habent optimam, officium in re publica summun, genus hominum adversariorum seditiosum et inertissimum (opp. incertissimum). I commenti di Tyrrell-Purser (VI, 1899, DCCCLXXV) e di Shackleton Bailey (II, 1977, p. 340) non aiutano molto. Bisogna considerare che con vernae si allude qui a ‘indigeni, nativi’: L. Valmaggi, Atti Acc. Torino, 58, 1923, pp. 583-4; C.G. Starr, Cl. Phil., 37, 1942, pp. 314-317. Il termine è di probabile origine etrusca: E. Benveniste, REL, 10, 1932, pp. 435-7. La situazione alla quale Dec. Bruto allude può essere intesa in questo modo: gli indigeni, tradizionalmente in condizione subordinata ai cittadini di Vicetia (colonia latina dall’89 a.C.), hanno con questi ultimi ottenuto la cittadinanza romana nel 49 a.C. e sono venuti a trovarsi in condizioni di “parità” con i precedenti ‘padroni’. Come avevano intuito Tyrrell e Purser, questa parità deve aver sconvolto i precedenti rapporti anche riguardo alla proprietà della terra e creato difficoltà, per le quali i Vicetini, cioè gli abitanti della città di contro agli altri che avranno abitato la campagna, cercano di ricorrere a Roma, al Senato, fidando nell’appoggio dei loro patroni della gens Iunia. I vernae sono naturalmente descritti in modo spregiativo. È la stessa situazione che si era venuta determinando a Larinum quando i Martiales avevano ottenuto la civitas (Cic., Cluent., 43) con lo sdegno dei benpensanti; è soprattutto la medesima situazione che, su ben più vasta scala, si era verificata in ambito etrusco, quando i servi, ottenuta la civitas romana, si trovarono nella stessa condizione giuridica dei domini (si pensi all’interpretazione della profezia di Vegoia proposta da J. Heurgon, JRS, 49, 1959, pp. 41 ss.).
11Il problema, così prospettato, propone una revisione, anche in termini di storia sociale, dell’istituto dell’adtributio, diffuso proprio in concomitanza con la concessione del diritto latino nell’89 a.C. alla città della Traspadana. Certamente si intuisce, nel caso di Vicetia, il contrasto che si verifica nel momento del passaggio da strutture socio-politiche di tipo etrusco ο celtico a quelle caratterizzate dal diritto romano. I Dripsinates erano forse una comunità adtributa a Vicetia (Fraccaro, Opuscula, III, pp. 245 ss.).
12È difficile determinare chi fossero e dove abitassero gli Inalpini contro i quali Dec. Bruto nello stesso 43 a.C. condusse una campagna (Cic., Fam., XI, 4).
13Il caso dei vernae di Vicetia, se la spiegazione proposta è accettabile, può aiutare a capire il caso di Titiro nell’ecloga I di Virgilio (datata al 41-40 a.C.): perchè va a Roma a ottenere la libertà? J. Heurgon, Cahiers de Tunisie, 15, 1967 = Mélanges Saumagne, 39-45 aveva acutamente supposto la sopravvivenza nell’area di Mantova di strutture sociali e agrarie di tipo etrusco: come anche in Etruria i ceti subalterni avevano un qualche diritto ad una forma di proprietà, che non era di tipo ‘quiritario’.
14L’introduzione del diritto romano con la civitas nel 49 aveva creato complessi problemi di adeguamento. La spiegazione è preferibile all’altra, del pari acuta, di P. Veyne, Rev. Phil., 1980, pp. 245 ss., che aveva proposto di vedere in Titiro un servus colonus di Ottaviano. Questa persistenza di strutture indigene ancora nel I sec. a.C. avanzato in Transpadana si concilia bene con la teoria di G. Luraschi di una tarda romanizzazione di questa area (Studi Rittatore Vonwiller, II, 1980, pp. 207 ss.). In ambito più generale andranno valutate attentamente le fondazioni augustee della Cisalpina che portano nel loro nome un etnico indigeno.
15In età precedente, secondo la testimonianza di Livio, XLI, 27, 3-4, dei torbidi di carattere sociale a Patavium avevano richiesto l’intervento armato di Roma, certamente su richiesta della classe alta (siamo al 175 a.C.). L’intervento era pienamente legittimo, perchè era certamente previsto nel foedus fra Roma e Patavium, cosi come lo era stato quello del 265 a.C. a Volsinii per reprimere una presa di potere da parte di servi (Zon., VIII, 7,4).
16IV. L’analisi, per quanto è possibile allo stato della nostra documentazione, dei foedera stretti da Roma con le comunità alleate aiuta a comprendere meglio anche la struttura sociale interna di quelle comunità, e non soltanto gli intenti della politica di Roma. Cicerone, pro Balbo, 32 ricorda l’esistenza di trattati con Cenomani, Insubres, Helvetii e Iapudes, e con altre popolazioni della Gallia (Transpadana) nei quali era fatto espresso divieto a Roma di concedere la cittadinanza romana ad appartenenti alla comunità alleata. Questi trattati si collocano fra il 197 e il 104 a.C. (G. Luraschi, Foedus Ius Latii Civitas, Pavia, 1979, pp. 41 ss.). Prima, ovvia conclusione è che in altri casi tale concessione era prevista e forse anche abbastanza normale. In questi casi il divieto sembra indicare che la concessione della civitas era considerata non desiderabile, e quindi un ‘danno’, per la comunità alleata. Non credo che tale divieto volesse impedire che membri delle classi al potere in quelle comunità divenissero cives: credo, per contro che si volesse evitare che un appartenente alle classi inferiori, subordinate, potesse ottenere la cittadinanza romana e acquistare cosi una posizione e dei diritti che, nella sua comunità di appartenenza, avrebbero leso la struttura sociale esistente.
17La concessione della civitas avrebbe automaticamente riconosciuto loro una posizione di parità anche sul piano economico e sociale con i loro dirigenti: proprio quella situazione che si deve essere verificata dopo il 49 a.C. Un esempio in questo senso è ben noto. Il decreto di Emilio Paolo (CIL I2, 614 = ILLRP, 514) che rende liberi i servei degli Hastenses, i quali abitavano una enclave nel territorio di questa comunità, e che concede loro l’insediamento abitativo (oppidum) e la terra che già lavoravano, è chiaramente una misura punitiva per gli Hastenses (siamo al 190-189 a.C.).
18Quei servei non diventano cives, ma per contro ottengono la cittadinanza romana i cavalieri Hispani della turma Salluitana del decreto di Pompeo Strabone (CIL I2, 709 = ILLRP, 515). Questo testo ci indica la ragione e il modo per i quali i Romani avrebbero potuto concedere la cittadinanza ad appartenenti alle comunità galliche sopra citate: queste dovevano fornire contingenti militari, in base ai foedera. Tali forniture sono bene testimoniale sia per il II sec. a.C., sia per il I: Liv., XLI, 1, 8 (guerra Istrica: Catmelus regulus praeerat tribus haud amplius milibus armatorum: si tratta di contingenti gallici); Liv., XLI, 5, 5 (M. Iunius consul transire in Galliam et ab civitatibus provinciae eius, quantum quaequae posset militum exigere iussus; siamo al 178 a.C.). La caratteristica strutturale tribale di questi reclutamenti è ancora testimoniata in età imperiale dalla presenza di principes di gruppi etnici alla testa di contingenti arruolati nelle loro terre (Trumplini, Sabini: U. Laffi, Adtributio e Contributio, Pisa, 1966, pp. 28 e 54). Per la presenza di truppe galliche durante la Guerra Sociale: App., b.c., I, 177; 188-89; 219-220; CIL I2, 864; Plut., Sert., IV, I.
19La clausola dei trattati, che Cicerone ricorda, impediva ai Romani di concedere la cittadinanza a guerrieri gallici per atti di valore, appunto per la ragione sopra indicata: per rispettare la particolare situazione sociale e politica che reggeva quelle comunità.
20V. La preoccupazione costante di conservare l’identità politica e le capacità economiche delle classi alte deve essere stata la linea direttrice della politica romana verso le comunità italiche e le colonie latine nel corso del II sec. a.C. In tal modo Roma intendeva mantenere la stabilità e la posizione di predominio dei propri interlocutori, sui quali si fondava perchè essi rappresentavano la garanzia dell’esecuzione degli ordini e degli impegni assunti nei trattati di alleanza. Il coinvolgimento negli interessi che derivavano dalla politica di espansione e di sfruttamento, anche se a livello diseguale, era pur sempre cospicuo e spiega la sostanziale fedeltà degli alleati di Roma, che andò crescendo dopo le misure punitive che avevano tenuto dietro alla Guerra Annibalica. Fu la generale crisi di trasformazione della società romano-italica nel corso del secolo che finì per mettere in discussione l’assetto stesso basilare delle alleanze e aggravò sulle classi elevate italiche il peso della politica imperiale. Il rimedio proposto dalla legge agraria di Tib. Gracco per cercare di rimediare alla decadenza delle classi medie e piccole contadine, vale a dire il recupero di parte dell’agro pubblico occupato e la redistribuzione ai proletari in piccoli lotti, venne a danneggiare gravemente gli interessi dei possessori alleati, latini e italici, che fra l’altro dovevano essere riconosciuti e garantiti dai foedera. Fu in queste circostanze che si pensò di placare l’ostilità dei possessori italici verso la legge concedendo ad essi la cittadinanza romana (App., b.c., I, 86; 152: 125 a.C.). La proposta del console M. Fulvio Flacco conteneva anche un’alternativa: chi non fosse stato interessato alla cittadinanza avrebbe potuto ricevere il ius provocationis (Val. Max., IX, 5, 1). Forse il desiderio di ricevere la cittadinanza non era ancora generale.
21Interessa a noi, ora, ricordare che la stessa alternativa, con maggior articolazione, si ritrova nelle leggi de repetundis di quello stesso periodo come ricompensa al non-romano che avesse sostenuto con successo un’accusa in un processo: Lex repet., linn. 76-79 (123-122 a.C.); Frag. Tarentin., lin. 1. ss.
22Secondo l’interpretazione che ritengo più probabile, la prima alternativa, cioè la concessione della civitas romana, si riferisce in questi testi genericamente a tutti i non-romani, latini e italici, e concede loro e ai loro discendenti appunto la civitas con suffragium e la vacatio militiae. Con quest’ultimo privilegio i nuovi cittadini erano praticamente autorizzati a rimanere nelle loro sedi originali. La seconda alternativa si riferiva anch’essa alla stessa categoria di persone, latini e italici.
23Oltre alla provocatio, concedeva loro la vacatio militiae munerisque publici, l’immunitas e la scelta del foro giudiziario a Roma ο nella loro città. L’alleato che avesse scelto questa possibilità era sollevato dai pesi della milizia, delle funzioni pubbliche e dalle tasse. Ma da questa seconda alternativa erano esclusi coloro che nelle proprie città fossero stati magistrati, vale a dire gli appartenenti alle classi di censo più elevate. Essi erano quindi praticamente costretti a scegliere la prima alternativa, che non contemplava la vacatio muneris. In altri termini anche per questa via il governo romano si preoccupava di non privare della classe dirigente tradizionale le comunità alleate, per le quali preferiva di fatto riconoscere una sorta di doppia cittadinanza. E infatti è dello stesso periodo (124 a.C.?: Tibiletti, Rend. Ist. Lomb., 86, 1953, pp. 45 ss.) la norma che concedeva la cittadinanza romana ai magistrati delle colonie latine: anche in questo caso ammettendo di fatto una doppia cittadinanza, perchè non è da credere che Roma volesse decapitare i suoi più fedeli alleati delle loro classi dirigenti.
24Penso che tutti questi provvedimenti venissero presi dal governo romano in piena legittimità, perché i foedera con gli alleati e le leggi istitutive delle colonie latine, come già sopra ho detto, dovevano permettere al governo romano una latitudine di interventi negli affari interni dei socii e dei Latini, proprio per garantire la solidità della classe al potere.
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