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Fabrique de la déclamation antique

 | 
Catherine Schneider
, 
Rémy Poignault

« Scabreuses » déclamations ?

Istituzioni religiose e pratica declamatoria in età augustea e tiberiana

Il culto di Vesta in Seneca il Vecchio

Ida Gilda Mastrorosa

Zusammenfassung

Les références au culte de Vesta contenues dans de nombreux extraits du recueil des controverses par Sénèque le Père apportent la preuve de la compétence technique des déclamateurs dans l’évocation des liens prescrits par le droit pontifical pour l’admission et le maintien dans ce sacerdoce, que nous connaissons grâce à la tradition antiquaire. Par ailleurs, de tels passages, révélateurs en soi de l’importance attribuée sur le plan éthique aux valeurs de castitas et de pudicitia à l’époque d’Auguste et de Tibère, peuvent s’interpréter à la lumière d’épisodes spécifiques et de dispositions attestées par la tradition historiographique qui démontrent leur intérêt à la promotion et la consolidation du culte de la déesse garante de l’Empire de Rome. Au-delà du domaine scolaire, le même intérêt est également partagé sur le plan littéraire par Sénèque le Père, comme le laisse entendre la reprise dans son œuvre des extraits de controverses dédiées aux vestales.

Volltext

  • 1 Cf. Petr., I, 3 ; Tac., Dial. 35, 4‑5 e in proposito Berti 2007, p. 79‑80 e 99‑100 ; nonché Quint., (...)
  • 2 Cf. Sen., Contr. III, pr. 13.
  • 3 Sull’argomento, oltre Rossi 1917‑1918 ; Rossi 1919 ; Lanfranchi 1938, ha posto l’accento Migliario  (...)
  • 4 Sul culto di Vesta, oggetto di ampia bibliografia, oltre a indagini di carattere storico-istituzion (...)
  • 5 Al di là di sporadiche osservazioni in lavori non specificamente dedicati ad interventi declamatori (...)

1Nonostante le critiche rivolte nel I secolo d. C. alle scuole di retorica, accusate di coltivare un precipuo interesse per temi e modelli scarsamente verosimili1, la pratica declamatoria documentata dalla raccolta di Seneca il Vecchio, dal canto suo non inconsapevole della distanza esistente tra esercitazioni e realtà forense2 riflette di frequente aspetti e questioni riconducibili alla società e alle istituzioni romane3. Fra questi si segnalano i riferimenti attinenti al culto di Vesta4 contenuti in numerosi estratti di interventi declamatori trasmessi nei libri I, IV e VI delle controversiae, generalmente considerati dagli studiosi soprattutto sotto il profilo letterario5.

  • 6 Si ricordino le dichiarazioni sull’origine della raccolta in Sen., Contr. I, pr. 1‑2, sul cui valor (...)
  • 7 Per una messa a fuoco del significato e delle implicazioni connesse a tale vincolo, su cui esiste u (...)

2Quanto al primo di essi, dai themata apprendiamo che nella prassi scolastica della fine del I secolo a. C. e dei primi decenni di quello successivo, da cui Seneca avrebbe tratto esempi e materiali confluiti nella propria opera6, le vestali erano oggetto di attenzione fino a divenire protagoniste di canovacci argomentativi sovente imperniati sulla discussione dei requisiti d’accesso al sacerdozio in questione o sull’obbligo di punire quelle che si fossero sottratte al rispetto del vincolo della castità ad esso consustanziale7, commettendo un’infrazione tecnicamente definita incestus.

  • 8 Cf. Sen., Contr. I, 3 : Incesta saxo deiciatur : Incesti damnata, antequam deiceretur de saxo, invo (...)
  • 9 Il ricorso a tale specifica punizione, attestato in alcuni casi dei casi registrati dalla storiogra (...)
  • 10 Per una disamina delle attestazioni di ricorso alla deiectio e Tarpeio come forma di punizione nei (...)
  • 11 Cf. Cic., Leg. II, 8, 20 ; Liv., V, 52, 7.

3Di quest’ultimo aspetto offrono riscontro particolare gli stralci compresi in Contr. I, 3 dedicata alla vestale sopravvissuta dopo esser stata precipitata dalla rupe Tarpea in quanto incestuosa8. Al di là della sanzione peculiare prevista dal thema, divergente dalla prassi attestata dalle fonti secondo cui alla colpevole sarebbe spettata la sepoltura da viva in una camera sotterranea nel campus Sceleratus presso la porta Collina9, forse ispirata dalla implicita assimilazione del reato commesso dalla sacerdotessa ad un caso di tradimento10, più specificamente di proditio ai danni dello stato in considerazione dell’offesa da lei recata al fuoco di Vesta, notoriamente inteso quale quintessenza della res publica romana11, i singoli passaggi lasciano comunque emergere l’impegno profuso dai declamatori per evidenziare la necessità della punizione e l’opportunità di reiterarla onde renderla effettiva.

  • 12 Cf. Sen., Contr. VI, 8 : Virgo Vestalis scripsit hunc versum : felices nuptae ! Moriar nisi nubere (...)
  • 13 Cf. Sen., Contr. VI, 8, 1 : Tu carmen scribas, tu verba pedibus tuis emollias et severitatem templo (...)
  • 14 Cf. Sen., Contr. VI, 8, 2 : Incesti damnari nulla potest, nisi cuius violatum corpus est. Quid, tu (...)
  • 15 Cf. Sen., Contr. VI, 8, 1 : Tibi magistratus suos fasces submittunt, tibi consules praetoresque via (...)
  • 16 Con specifico riguardo alla presenza di littori al servizio delle vestali, cf. Plut., Num. 10, 6 ; (...)

4Del medesimo aspetto recano conferma anche gli interventi raccolti in Contr. VI, 8 intorno al thema della vestale accusata di incesto per aver scritto versi inneggianti alle nozze12, ritenuti indizio sufficiente per incriminarla d’aver violato la castità imposta dal suo ruolo. Caratterizzata dalla contrapposizione di argomentazioni che, da un canto, tendono complessivamente a rimproverare all’imputata il ricorso ad un linguaggio lesivo della severitas consona al tempio di Vesta, ponendo l’accento sulla intenzionale propensione all’incestum comunque ricavabile dalle sue affermazioni13, e dal lato opposto mirano a escluderne ogni responsabilità riconducendo sul piano letterario la valenza delle sue dichiarazioni14, la discussione ripresa in Contr. VI, 8 si segnala ai nostri fini anche per un puntuale accenno all’autorevolezza goduta in sede pubblica dalle sacerdotesse. Indicativo il riferimento all’uso dei magistrati di abbassare le insegne in loro presenza e di consoli e pretori di cedere loro la precedenza di passo, onori addotti dal primo declamatore per invitare l’incriminata a considerarli quali ricompense non esigue dell’obbligo della verginità imposto alle vestali15, nei quali si coglie facilmente il riflesso di un costume reale attestato dalla tradizione16.

  • 17 Cf. Sen., Contr. I, 2 : Sacerdos casta e castis, pura e puris sit. Quaedam virgo a piratis capta ve (...)

5Altre allusioni specifiche a prerogative connesse al culto in esame si rinvengono in alcuni passaggi inclusi in Contr. I, 217 incentrata sul caso di una virgo che dopo esser stata catturata dai pirati e messa in vendita, acquistata da un lenone ed esposta in un postribolo, sarebbe riuscita a suscitare la pietà dei clienti e a ottenerne il pagamento senza offrire il proprio corpo, prima di imbattersi in un soldato che avrebbe tentato di recarle violenza e contro il quale si sarebbe scagliata provocandone la morte. Processata e assolta, come fittiziamente prefigurato ancora nel thema, la fanciulla tornata in famiglia avrebbe avanzato richiesta di divenire vestale.

  • 18 A favore di tale ipotesi, vd. innanzitutto Lanfranchi 1938, p. 386‑388 ; Bonner 1949, p. 104.
  • 19 Sul retore, legato a Seneca da rapporti di intima amicizia fino alla morte avvenuta nel 4‑3 a. C., (...)
  • 20 Eloquente l’affermazione che si legge in Sen., Contr. II, 7, 9 : Feminae quidem unum pudicitia decu (...)
  • 21 Cf. Sen., Contr. I, 2, 1 : De pudicitia sacerdotis hic quaeritur. « Nemo » inquit « mihi virginitat (...)
  • 22 Cf. Cic., Leg. II, 12, 29.

6Costruita intorno alla finzione di una petitio capace di offrire a retori di fama più o meno consolidata variegati spunti argomentativi, sostanzialmente tesi a dimostrare l’inammissibilità al sacerdozio di Vesta di una fanciulla di castità discutibile, altresì macchiatasi di un assassinio, la silloge di interventi assemblata da Seneca su tale caso contiene notazioni ancora una volta indicative della conoscenza da parte dei declamatori di alcuni dei requisiti prefissati nell’ordinamento sacrale per dedicarsi al culto della dea. In particolare, oltre al richiamo alla norma sacerdos casta e castis, pura e puris sit, in cui deve probabilmente riconoscersi un’autentica legge pontificale18, vi figurano osservazioni efficaci per identificare accanto a procedure e vincoli peculiari del sacerdozio sotto il profilo istituzionale-religioso anche i paradigmi etici ad essi sottesi, come si evince dal primo intervento attribuito a Porcio Latrone19. Originario di quella provincia iberica più di altre interessata da un profondo processo di romanizzazione entro cui doveva collocarsi anche la condivisione di valori come la pudicitia apprezzata dal conterraneo Seneca e non di meno dalla cultura d’età tiberiana20, costui, misurandosi con il thema di Contr. I, 2 avrebbe soprattutto rimarcato che la permanenza della virgo nel lupanare ne aveva comunque intaccato la reputazione : pur risultando de facto non violata grazie alla sua abilità nel sottrarsi ai pretendenti, a suo giudizio ella avrebbe comunque ricavato dall’episodio un discredito sufficiente ad addebitarle una castitas precaria21, sì da risultare in concreto priva di una delle qualità fondamentali fra quelle richieste a chiunque avesse ambito al sacerdozio, come efficacemente sottolineato già da Cicerone22.

  • 23 Cf. Sen., Contr. I, 2, 1 : Si mater tua prostitisset, tibi noceret : propter te liberis tuis sacerd (...)
  • 24 Sulla valenza sociale della buona reputazione in ambito romano, cf. Hellegouarc’h 1972, p. 364‑365  (...)
  • 25 Cf. Quint., V, 3 ; vd. inoltre Ps.-Quint., Decl. min. 269, 4.
  • 26 Cf. Cic., Top. 20, 76.

7Del resto, che con la sua linea argomentativa Latrone intendesse sollecitare i propri studenti a trattare l’argomento senza attenersi esclusivamente ai fatti, ma concentrandosi innanzitutto sulla cattiva reputazione comunque derivata alla fanciulla dal suo permanere in un luogo di malaffare, può dedursi dal seguito del discorso, incentrato sul puntuale accenno esemplificativo al danno che lei stessa, in veste di aspirante vestale, avrebbe ottenuto nel caso in cui la madre avesse tenuto un comportamento altrettanto censurabile e in parallelo alle ripercussioni che la sua condotta avrebbe potuto avere sulle figlie qualora fossero state ugualmente interessate a dedicarsi al medesimo culto23. Un’impostazione tutt’altro che fittizia, bensì rispondente ai costumi di una società come quella romana abituata a riconoscere valore funzionale e spendibilità alla fama24, ovvero il buon nome individuale, non a caso sfruttato tecnicamente in ambito giudiziario per demolire o elogiare l’immagine di un soggetto imputato, come ricaviamo ad es. dai precetti di Quintiliano che ascrive la reputazione tra le probationes atecniche equiparandola ad un publicum testimonium25, e ancor prima da Cicerone, per cui tale elemento probatorio, equivalente ad una testimonianza collettiva, doveva includersi fra le argomentazioni difficilmente confutabili26.

  • 27 Cf. Gell., I, 12, 1‑5 : Qui de virgine capienda scripserunt, quorum diligentissime scripsit Labeo A (...)
  • 28 Cf. Cic., Off. I, 42, 150 : Iam de artificiis et quaestibus, qui liberales habendi, qui sordidi sin (...)
  • 29 Cf. Tac., Ann. II, 86.

8Cionondimeno, è altresì probabile che il riferimento esemplificativo di Latrone al potenziale discredito che la prostituta aspirante sacerdotessa ne avrebbe tratto qualora la madre avesse assunto un comportamento immorale e al contempo a quello che lei stessa, dopo aver soggiornato in un postribolo, avrebbe procurato anche alle proprie figlie, qualora queste avessero dal canto loro desiderato divenire vestali, alludesse tecnicamente ad uno dei requisiti previsti per l’accesso al sacerdozio dai giureconsulti fra cui Labeone, vale a dire alla necessità che le aspiranti avessero non solo genitori ancora viventi, non emancipati, né di precedente condizione servile, bensì che essi non avessero esercitato un mestiere ignobile27. Alla luce di tale dato e tenendo conto dell’implicita inclusione a Roma del meretricio tra le attività disonorevoli, le cosiddette artes sordidae annoverate da Cicerone fra quelle volte a soddisfare i piaceri28, non si può forse escludere che con la sua ipotesi Latrone intendesse dunque riferirsi a status e onorabilità richiesti ai parentes delle candidate vestali. Del resto, a testimonianza del peso attribuito a tali aspetti gioverà tener presente che proprio negli anni del principato tiberiano, segnatamente nel 20 d. C., secondo una notizia riportata da Tacito29, la condotta materna giocò una funzione determinante nell’indurre il principe a scegliere la figlia di Domizio Pollione perché succedesse alla vestale Occia, morta dopo cinquantasette anni di sacerdozio esemplare, spingendolo a preferirla alla figlia di Agrippa in quanto, a differenza di quest’ultima, ella poteva vantare una madre univira, ovvero ancora unita in matrimonio al padre della giovane, suo primo e unico marito.

  • 30 Per l’esame di testimonianze e interventi relativi a tale declamatore, cf. Balbo 2007, p. 219‑224 ; (...)
  • 31 Cf. Sen., Contr. I, 2, 3 : Etiamsi nos nobis non timeremus, tu tibi metuere deberes. Aliter deorum (...)
  • 32 Cf. Sen., Contr. I, 2, 3.

9Indizi ulteriori del sostrato di richiami ad un’etica strettamente ancorata alla prassi e alle istituzioni religiose romane sotteso alle argomentazioni raccolte in Contr. I, 2, possono cogliersi in alcuni passaggi argomentativi ascritti al retore Vinicio30. In particolare, stando al resoconto di Seneca, costui dopo aver insistito a livello generale sulla necessità di avviare al sacerdozio una fanciulla di provata e duratura honestas, volgendosi all’incriminata fittiziamente proposta quale protagonista del caso presentato nel thema, le avrebbe ricordato di dover comunque render conto del suo operato agli dei assunti a giudici non già di fatti realmente accaduti e posti sotto gli occhi di tutti quanto piuttosto dei propositi custoditi nel segreto della sua coscienza individuale31. Ribadito inoltre che già il semplice passaggio attraverso il lupanar avrebbe reso indegna del sacerdozio la virgo, Vinicio si sarebbe poi rivolto agli ascoltatori con un’arguta sequenza di quesiti, di fatto concepiti per prefigurare davanti ai loro occhi l’immagine della giovane preceduta da un littore addetto a liberarle la via, nonché trattata con deferenza da un pretore pronto a darle precedenza di passo e dai consoli disponibili a cedere le insegne del potere in sua presenza (Praecedens hanc lictor summovebit ? Huic praetor via cedet ? Summum imperium, consules cedent tibi ?32).

  • 33 Cf. Sen., Contr. I, 2, 3 : Quaecumque meretrix prostabit fugiet ? Fas sacerdoti non esset ancillam (...)
  • 34 Cf. Gell. I, 12, 11 : Sed Papiam legem invenimus qua cavetur ut pontificis maximi arbitratu virgine (...)

10Formulato con tono ironico, dietro cui si scorge comunque ancora una volta l’interesse prestato in sede declamatoria alle prerogative particolari godute sul piano pubblico-istituzionale dalle vestali, probabilmente reputate tanto più eclatanti proprio in quanto concesse a figure femminili, l’intervento di Vinicio offre riscontro nell’immediato seguito di un altro aspetto tecnico direttamente concernente le modalità di reclutamento delle aspiranti sacerdotesse. Si tratta, in particolare, di un sintetico accenno all’ipotesi di un necessario isolamento imposto alla giovane durante la fase del sorteggio onde evitare che con la sua presenza potesse contaminare le altre candidate33, dietro cui può cogliersi un’allusione alla sortitio, vale a dire al procedimento introdotto con la Lex Papia de vestalium lectione per la scelta delle vestali34.

  • 35 Cf. Sen., Contr. I, 2, 4 : Mentonis – Non potest in ea sperari sacerdos, in qua sperari meretrix po (...)
  • 36 Sul noto retore d’età tiberiana originario di Smirne, capace di riscuotere un certo successo tra i (...)
  • 37 Cf. Sen., Contr. I, 2, 7 : Cestii Pii narratio : Ita domi custodita est ut rapi posset ; ita cara f (...)
  • 38 Sulla soggezione delle donne alla tutela in ambito romano cf. Tituli ex corpore Ulpiani 11, 1 ; Gai (...)
  • 39 Cf. Sen., Contr. I, 2, 7.
  • 40 Cf. Sen., Contr. I, 2, 7 : Ancillae ex lupanaribus sacerdoti non emuntur, « Le ancelle d’una sacerd (...)
  • 41 Cf. Sen., Contr. I, 2, 7 : Non sine causa sacerdoti lictor apparet : occurrent(em) illi meretricem (...)
  • 42 Cf. Cass. Dio, XLVII, 19, 4.

11In quest’ottica, alla luce della quale può esser considerato anche l’uso del verbo aestimare nell’argomentazione attribuita nella medesima Contr. I, 2 a Mentone35, evidentemente riconducibile alla fase anteriore della selezione, di competenza del pontefice, merita di essere inoltre rilevato il riferimento alla pratica del sorteggio contenuto nello stralcio dell’intervento ascritto ancora nel medesimo contesto a Cestio Pio36. Nello specifico, dal passo senecano ricaviamo che costui, dopo un accenno al mancato intervento dei genitori della giovane sia in opposizione al rapimento che per il pagamento del riscatto37, probabilmente teso a denunciare il mancato esercizio nei suoi confronti della tutela38, avrebbe insistito allusivamente sulla scarsa credibilità dei suoi tentativi di liberarsi dal postribolo, rimarcando non a caso il suo necessario ricorso perfino alla violenza. Ciò prima di spingersi a prefigurare enfaticamente che, giunti al momento cruciale della scelta della virgo per l’accesso al sacerdozio, il bossolo contenente il suo nome, gettato nell’urna, anziché essere estratto sarebbe schizzato fuori cosicché, completato il sorteggio, si sarebbe perfino resa necessaria la depurazione della stessa urna, contaminata dunque dal nome dell’immonda candidata : Coniectum in urnam nomen eius non exit sed eiectum est : tempus erat nos sortiri ; urna purgata est 39. Che l’intervento di Cestio Pio fosse scandito da realistici richiami alla vita quotidiana delle vestali si può ricavare anche dallo zelo con cui, secondo la testimonianza senecana, per ribadire la totale incompatibilità di un’aspirante vestale con un luogo quale il lupanar, egli avrebbe fatto notare ai propri ascoltatori che la permanenza in tale ambiente avrebbe perfino nociuto a giovani desiderose di divenire anche semplici ancelle di una sacerdotessa di Vesta40, evidentemente soggette a regole di comportamento ugualmente rigorose. Altrettanto significativo che nel prosieguo, per rimarcare l’inammissibilità della richiesta della virgo, il declamatore avrebbe evocato la facoltà delle vestali di far persino allontanare dal proprio cospetto qualunque meretrice tramite l’intervento dei littori addetti ad accompagnarle41, richiamando evidentemente l’attenzione del suo pubblico sulla consueta prerogativa già strumentalmente usata – come abbiamo visto – da Latrone e Vinicio e in effetti rispondente al diritto delle sacerdotesse di avere al proprio servizio dei littori espressamente riconosciuto da un provvedimento degli ultimi anni dell’età repubblicana42.

  • 43 Su Asprenate, personaggio di spicco giunto al consolato nel 38 d. C., si veda la ricognizione proso (...)
  • 44 Cf. Sen., Contr. I, 2, 10 : « Proclama pure d’esser nata libera : a che ti serve ? Da quando sei en (...)
  • 45 Cf. Gell., I, 12, 4 : Qui de virgine capienda scripserunt […] negaverunt capi fas esse […] item qua (...)
  • 46 Cf. Cass. Dio, LV, 22, 5 ; sui tentativi del principe di promuovere l’accesso al sacerdozio, cf. an (...)
  • 47 Cf. Sen., Contr. I, 2, 10 : Castigationem ex pontificis maximi meruerat sacerdos, si te e lupanari (...)
  • 48 Cf. Plut., Num. 9, 9 ; più in generale sul ruolo superiore ricoperto dal pontefice nella sfera reli (...)

12Accanto a riscontri di tal genere, riferibili a condizioni di vita reali delle cultrici di Vesta, merita di essere segnalato anche un rilievo formulato in un passaggio successivo della medesima Contr. I, 2 da Asprenate43, inteso a ironizzare sulla nascita libera vantata dall’aspirante sacerdotessa : Proclama ingenuam esse te : quid expectas, cum in lupanar veneris ? Iam tibi omnia templa praeclusa sunt44. Incentrato sulla ridicolizzazione della liceità formale della pretesa avanzata dalla fanciulla, dietro cui deve scorgersi l’evocazione di un altro dei requisiti puntualmente indicati per l’ammissione delle candidate al sacerdozio dal già ricordato Antistio Labeone45, tale passaggio va tuttavia valutato alla luce delle innovazioni introdotte all’inizio del I sec. d. C. In particolare, posto che nel 5 d. C., sotto il consolato di Cornelio e Valerio Messalla, Augusto decise di superare la scarsa inclinazione dei membri delle famiglie più nobili a concedere le figlie per essere avviate al sacerdozio di Vesta, concedendo la possibilità di ammettervi anche fanciulle di condizione libertina46, sembra verosimile collocare anteriormente a tale data l’intervento di Asprenate, la cui ironia sul valore effettivo da riconoscere allo status libero che la giovane protagonista della Contr. I, 2 avrebbe potuto inopportunamente vantare, non sarebbe stata altrimenti più così cogente. Del resto, quanto ai riflessi della prassi istituzionale realmente vigente in relazione al culto di Vesta non va tralasciato che, stando ad un passaggio successivo del discorso attribuitogli da Seneca47, il medesimo declamatore avrebbe addirittura affermato che quand’anche quella fosse stata riscattata da un lupanare per intervento di una sacerdotessa, quest’ultima con il suo gesto sarebbe incorsa nei rimproveri del pontefice massimo. Concepita per decretare in via definitiva l’indegnità della giovane al sacerdozio, tale puntualizzazione lascia emergere un’allusione al pieno assoggettamento delle vestali all’autorità del pontifex maximus previsto dall’ordinamento religioso romano, documentatoci oltre che sul piano storiografico anche dalla tradizione recepita da Plutarco48.

  • 49 Cf. Tac., Ann. VI, 3, 1‑3 ; Cass. Dio, LVIII, 18, 3‑4 ; sul personaggio, vd. anche Balbo 2007, p. 2 (...)
  • 50 Cf. Sen., Contr. I, 2, 11 : Iunii Gallionis – Ambitiosa lex est : ad sacerdotium [non] nullas nisi (...)
  • 51 Per qualche puntualizzazione sul significato assunto dal termine nella sfera religiosa romana, vd. (...)
  • 52 Cf. Sen., Contr. I, 2, 14 da cui si ricava che Latrone avrebbe addotto il rapimento della fanciulla (...)
  • 53 Cf. Sen., Contr. I, 2, 19 secondo cui oltre ad includere tale aspetto tra i tre requisiti apprezzab (...)

13Che i declamatori intervenuti a trattare del thema della virgo prostituta, omicida e infine aspirante sacerdotessa potessero contare sulla conoscenza di specifiche norme pontificali da parte di studenti e astanti presenti nelle aule scolastiche, si può infine desumere anche da un passaggio attribuito a Lucio Giunio Gallione, l’illustre retore legato a Seneca da rapporti assai stretti, nonché senatore sotto Tiberio, per mano del quale finì in disgrazia, subendo l’esilio e poi la prigionia a Roma a causa di un episodio di servilismo spiaciuto al principe49. Nello specifico è interessante notare che stando all’intervento ascrittogli in Contr. I, 2, 11 tale declamatore, per rigettare la richiesta della ragazza, avrebbe ribadito innanzitutto il carattere rigoroso della legge che regolava l’ammissione delle vestali, precisando che essa assegnava un significato fondamentale non solo al possesso di una condotta irreprensibile sotto il profilo morale, ma più in generale alla buona fortuna, all’origine sociale e al vissuto delle candidate50, vale a dire a requisiti ancora una volta ispirati dal dettato della norma restituitaci da Gellio, fra i quali in prospettiva storico-religiosa si segnala la felicitas. Di quest’ultima qualità, ritenuta imprescindibile nel sistema sacrale romano per colui che avesse ambito a cariche sacerdotali, in quanto indicativa della buona disposizione già nutrita dagli dei nei suoi confronti, indispensabile per farne un ottimo intermediario fra essi e gli uomini51, secondo la testimonianza senecana avrebbero tenuto conto in prospettiva opposta anche Latrone52 nella divisio e Cestio Pio53 nella narratio.

  • 54 Cf. Cic., Scaur. 48 ; Liv., Per. XIX, 14 ; Dion. Hal., Ant. Rom. II, 66, 4 ; Ov., Fast. VI, 437‑454 (...)
  • 55 Cf. Sen., Contr. IV, 2, 1 : Sacerdos integer sit. Metellus pontifex, cum arderet Vestae templum, du (...)
  • 56 Cf. Sen., Contr. IV, 2, 2 : Sacerdos non integri corporis quasi mali ominis res vitanda est. Hoc et (...)
  • 57 Cf. Plut., Quaest. Rom. 73.
  • 58 Cf. Gell., I, 12, 3 : Qui de virgine capienda scripserunt […] negaverunt capi fas esse […] item qua (...)

14Cionondimeno, in relazione a tale aspetto può essere inquadrata anche la vicenda trattata nella Contr. IV, 2, concernente il caso ben noto e attestato del pontefice Lucio Cecilio Metello, intervenuto a strappare il Palladio dall’incendio scoppiato nel tempio di Vesta nel 241 a. C. 54 in seguito al quale, secondo il thema in discussione nel luogo senecano, sarebbe divenuto cieco sicché sarebbe stato chiesto il suo allontanamento dal sacerdozio55. Incentrata su un’iniziale sequenza di sintetiche affermazioni volte a sottolineare i meriti dello sfortunato pontefice e rimarcare dunque l’inopportunità di sottrarlo alle sue funzioni, la silloge di interventi raccolta nel passo presenta d’altro canto anche l’invito a interpretare la sua perduta integrità fisica quale presagio ominoso, indicativo del venir meno dell’appoggio divino nei suoi confronti e ad escluderlo pertanto dagli uffici religiosi56. Riconducibile ancora una volta alla prassi religiosa romana che avrebbe prescritto ai sacerdoti di avvicinarsi agli dei in stato di integrità fisica e in buone condizioni di salute57, come peraltro sancito anche per le vestali dalla norma già menzionata58, tale posizione non sembra discostarsi molto dalle dichiarazioni relative al venir meno della felicitas per la virgo in Contr. I, 2.

  • 59 Cf. Cass. Dio, LIV, 24, 2.

15Oltre tale retroterra di riferimenti istituzionali-religiosi, è probabile che il canovaccio oggetto della Contr. IV, 2, a dispetto del thema apparentemente fittizio, fosse stato ispirato da vicende analoghe più o meno recenti. Al di là dell’evidente richiamo all’episodio occorso nel 241 a. C. al pontefice Metello, destinato a lasciar traccia considerevole presso la tradizione antica soprattutto per la sua violazione del divieto d’accesso alla casa di Vesta vigente per gli uomini, di cui nel passo senecano non si conserva tuttavia alcuna traccia, non si può escludere che la scelta dell’argomento fosse stata influenzata da un episodio come quello verificatosi nel 14 a. C. quando, secondo Cassio Dione59, divampò un incendio nella Basilica di Paolo e le fiamme giunsero fino al tempio di Vesta, tanto che le vestali, tranne la più anziana che era divenuta cieca, dovettero intervenire per trasferire gli arredi sacri sul Palatino, nella casa del flamen Dialis.

16Al di là di tale ipotesi, certo non dimostrabile ma comunque utile per comprendere il carattere non del tutto straordinario e fittizio delle situazioni immaginate in contesti declamatori, non v’è dubbio che le argomentazioni proposte negli interventi considerati tradiscano oltre alla conoscenza di norme specifiche del diritto pontificale in materia di requisiti e condizioni di accesso al sacerdozio addetto al culto di Vesta, anche un considerevole interesse per esso, che merita di essere valutato oltre il piano letterario, ovvero alla luce del rilievo crescente conferitogli sotto il Principato di Augusto e del successore Tiberio.

  • 60 Cf. Cass Dio, LIV, 27, 3.
  • 61 Cf. Inscr. It. XIII, 2, p. 66 (Fasti Caeretani) e p. 133 (Fasti Praenestini) ; cf. inoltre Ov., Fas (...)
  • 62 Su tale aspetto ha posto efficacemente l’accento Fraschetti 2005, p. 308 cui si rimanda per ulterio (...)
  • 63 Cf. Cass. Dio, LV, 9, 6.
  • 64 Cf. Tac., Ann. IV, 16, 4.

17Quanto al primo, è indicativo che nel 13 a. C. egli assegnò alle vestali la casa del rex sacrorum, fino a quel momento separata dalla loro dimora (l’Atrium Vestae) solo da un muro, evidentemente al fine di ampliare e rendere più autorevole la loro residenza con l’annessione di un edificio vetusto60. Né va trascurato che dopo la designazione a pontefice, del 6 marzo del 12 a. C., Augusto volle che nella sua abitazione sul Palatino fossero innalzate una statua di Vesta e un’ara a lei dedicata, con un’iniziativa poi celebrata dai calendari in corrispondenza dell’anniversario dell’evento il 28 aprile61, certamente utile ai nostri fini per cogliere la speciale contiguità o « parentela »62 che il capostipite della dinastia giulio-claudia intese stabilire tra sé e la dea simbolo della continuità imperitura della res publica romana. Venendo a Tiberio, oltre un riscontro apparentemente secondario relativo al fatto che già nel 6 a. C., durante un soggiorno a Rodi, egli avrebbe costretto gli abitanti di Paro a vendergli una statua della dea da collocare a Roma nel tempio della Concordia63, va notato che nel 23 d. C., al fine di aumentare la dignità dei sacerdoti e spingerli a svolgere le loro funzioni, il principe decretò il versamento di un contributo di due milioni di sesterzi (in effetti equivalenti al doppio della cifra prevista per l’appartenenza all’ordo senatorio) a favore della vestale Cornelia, eletta al posto di Scanzia, stabilendo inoltre che a partire da quel momento sua madre Livia prendesse posto in teatro nel seggio riservato alle sacerdotesse, evidentemente reputato quale segno di prestigio64.

  • 65 Cf. Sen., Contr. I, 3, 1 e in parallelo Liv., V, 52, 7.

18In conclusione, alla luce di tali dati, i riflessi e le tracce della conoscenza del culto di Vesta restituiti dalle controversiae senecane possono essere considerati ulteriori prove dell’interesse crescente sviluppatosi in età augustea e tiberiana per la divinità forse più rappresentativa della potenza romana, significativamente invocata da Porcio Latrone quale Romani imperii pignus, con la medesima espressione riservatale anche da Tito Livio65. Quanto alle ragioni dello sguardo ravvicinato rivolto in sede scolastica alla dea garante dell’impero dell’urbe, non è escluso che i declamatori intendessero contribuire dal canto loro a promuoverne l’immagine fra le giovani generazioni : un proposito destinato a realizzarsi anche grazie a Seneca il Vecchio, che con la sua raccolta seppe consegnare i loro interventi alla storia della cultura letteraria.

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Anmerkungen

1 Cf. Petr., I, 3 ; Tac., Dial. 35, 4‑5 e in proposito Berti 2007, p. 79‑80 e 99‑100 ; nonché Quint., II, 10, 8‑12 dove l’auspicio che la declamatio sia similis … veritati implica comunque la percezione della distanza sussistente nella prassi.

2 Cf. Sen., Contr. III, pr. 13.

3 Sull’argomento, oltre Rossi 1917‑1918 ; Rossi 1919 ; Lanfranchi 1938, ha posto l’accento Migliario 1989 ; Migliario 2007, p. 6 ; Migliario 2008, p. 77.

4 Sul culto di Vesta, oggetto di ampia bibliografia, oltre a indagini di carattere storico-istituzionale più o meno risalenti (cf. e. g. Giannelli 1913 ; Guizzi 1968 ; Hommel 1972) fra i lavori d’inquadramento più recenti si vedano soprattutto Staples 1998 ; Martini 2004 ; Wildfang 2006 ; Takács 2008 ; con particolare riguardo alla documentazione archeologica vd. Morrow McGlannan Lindner 1996 ; Arvanitis 2010.

5 Al di là di sporadiche osservazioni in lavori non specificamente dedicati ad interventi declamatori sulle vestali (cf. e. g. Berti 2007, p. 95‑99), gli interventi più direttamente inerenti ad essi si devono a Santini 2006 ; Lentano 2009.

6 Si ricordino le dichiarazioni sull’origine della raccolta in Sen., Contr. I, pr. 1‑2, sul cui valore cf. Berti 2007, p. 19‑21.

7 Per una messa a fuoco del significato e delle implicazioni connesse a tale vincolo, su cui esiste una cospicua bibliografia, cf. soprattutto Beard 1980 ; Cancik-Lindemaier 1990 ; Pailler 1994 ; Scheid 1994 ; Beard 1995 ; Lovisi 1998 ; Moreau 2002 ; Parker 2004 ; Mustakallio 2007 ; nonché da ultimo Baschirotto 2012.

8 Cf. Sen., Contr. I, 3 : Incesta saxo deiciatur : Incesti damnata, antequam deiceretur de saxo, invocavit Vestam. Deiecta vixit. Repetitur ad poenam, « La sacerdotessa incestuosa sis precipitata dalla rupe. Una sacerdotessa, condannata per incesto, prima d’esser precipitata dalla rupe ha invocato Vesta. È sopravvissuta. Si chiede la ripetizione del supplizio » (tutte le traduzioni di Seneca sono tratte da Zanon Dal Bo 1986).

9 Il ricorso a tale specifica punizione, attestato in alcuni casi dei casi registrati dalla storiografia per l’età repubblicana (e. g. Liv., VIII, 15, 7‑8 ; XXII, 57, 2 ; Dion. Hal., Ant. Rom. VIII, 89, 5 ; IX, 40, 3), nonché per quella imperiale da Plin., Ep. IV, 11, 7‑9, trova riscontro anche in sede antiquaria : cf. Plut., Num. 10, 8‑9 ; Tib. 15, 6 ; Quaest. Rom. 96 ; Serv., Aen. XI, 206. In proposito, vd. anche Parker 2004, p. 593‑595. Quanto al significato della misura punitiva in questione, oltre Cornell 1981 ; Fraschetti 1984 ; Cantarella 1991, p. 136‑140 ; Martini 2004, p. 247‑248, cf. da ultimo Baschirotto 2012, p. 166. Per qualche approfondimento sulle testimonianze conservate al riguardo dalla tradizione pontificale, vd. inoltre Richardson 2011.

10 Per una disamina delle attestazioni di ricorso alla deiectio e Tarpeio come forma di punizione nei casi di proditio, cf. Cantarella 1991, p. 240‑245 e p. 257‑263 per quanto concerne l’uso documentato da Sen., Contr. I, 3 di cui, oltre a rilevare la corrispondenza con Quint., VII, 8, 3, si circoscrive comunque il carattere peculiare sulla base dell’analogo significato attribuito in ambito romano a vivisepoltura e precipitazione, reputate forme equivalenti di deiectio agli dei inferi.

11 Cf. Cic., Leg. II, 8, 20 ; Liv., V, 52, 7.

12 Cf. Sen., Contr. VI, 8 : Virgo Vestalis scripsit hunc versum : felices nuptae ! Moriar nisi nubere dulce est. Rea est incesti, « Una Vestale compose questo verso : “Felici le donne maritate ! Ch’io possa morire se lo sposarsi non è una dolce cosa !” Viene accusata d’incesto. »

13 Cf. Sen., Contr. VI, 8, 1 : Tu carmen scribas, tu verba pedibus tuis emollias et severitatem templo debitam modulatione frangas ? […] Incesta est etiam sine stupro quae cupit stuprum, « Proprio tu devi scriver dei versi, tu addolcir le parole col metro e rompere coi ritmi la severità dovuta al tempio ? […] È incestuosa senza stupro colei che desidera lo stupro. »

14 Cf. Sen., Contr. VI, 8, 2 : Incesti damnari nulla potest, nisi cuius violatum corpus est. Quid, tu putas poetas quae sentiunt scribere ? Vixit modeste, castigate […] unum crimen eius vobis confiteor : ingenium habet, « Non si può condannare per incesto se non colei il cui corpo è stato violato. Ma tu credi che davvero i poeti scrivano quel che sentono ? Ha condotto una vita modesta, riservata […] vi confesso un suo solo peccato : ha del talento » e in proposito Lentano 2009, p. 192, che tuttavia attribuisce a tutta la pagina senecana « un’intonazione sostanzialmente difensiva », ritenendola intesa « a stornare preventivamente ogni possibile sospetto di fronda anti-imperiale ribadendo il carattere fittizio della letteratura, e dunque della stessa declamazione ».

15 Cf. Sen., Contr. VI, 8, 1 : Tibi magistratus suos fasces submittunt, tibi consules praetoresque via cedunt ; numquid exigua mercede virgo es ?, « Al tuo passaggio i magistrati piegano le insegne, al tuo passaggio consoli e pretori fanno strada ; ti pare un’esigua ricompensa della tua verginità ? »

16 Con specifico riguardo alla presenza di littori al servizio delle vestali, cf. Plut., Num. 10, 6 ; per un riferimento generico agli onori ad esse tributati nell’urbe si veda anche Dion. Hal., Ant. Rom. II, 67, 3, nonché Staples 1998, p. 145. Per qualche approfondimento su tipologie diverse di servitori e collaboratori attestati accanto alle sacerdotesse, cf. Scardigli 1997.

17 Cf. Sen., Contr. I, 2 : Sacerdos casta e castis, pura e puris sit. Quaedam virgo a piratis capta venit ; empta a lenone et prostituta est. Venientes ad se exorabat stipem. Militem, qui ad se venerat, cum exorare non posset, colluctantem et vim inferentem occidit. Accusata et absoluta remissa ad suos est ; petit sacerdotium, « La sacerdotessa sia casta da casti, pura da puri. Una vergine fu catturata dai pirati e messa in vendita ; fu comprata da un lenone che la espose in un postribolo. Impietosiva i clienti e ne otteneva la mercede senza concedersi. Quando venne da lei un soldato che non si lasciò commuovere dalle sue preghiere, l’uccise mentre s’avventava su di lei per possederla a forza. Accusata e assolta è stata restituita alla famiglia. Ora chiede il sacerdozio. »

18 A favore di tale ipotesi, vd. innanzitutto Lanfranchi 1938, p. 386‑388 ; Bonner 1949, p. 104.

19 Sul retore, legato a Seneca da rapporti di intima amicizia fino alla morte avvenuta nel 4‑3 a. C., cf. testimonianze e riscontri esaminati da Balbo 2004, p. 117‑133 ; Echavarren 2007, p. 221‑226.

20 Eloquente l’affermazione che si legge in Sen., Contr. II, 7, 9 : Feminae quidem unum pudicitia decus est ; itaque ei curandum est esse ac videri pudicam, « Ma certo il pudore è il solo vero ornamento della donna, che deve quindi aver cura d’essere e d’apparire pudica » ; cf. inoltre Val. Max., II, 1, 3 ; VI, 1. Che figurasse tra i valori promossi anche da Augusto si ricava e. g. da Suet., Aug. 34, 1. Più in generale, sul significato riconosciuto alla pudicitia in ambito romano, anche in rapporto alla dimensione civica e alla sfera cultuale, oltre Treggiari 1991, p. 233‑236 ; Thomas 2005, vd. da ultimo Langlands 2006, p. 29‑32.

21 Cf. Sen., Contr. I, 2, 1 : De pudicitia sacerdotis hic quaeritur. « Nemo » inquit « mihi virginitatem eripuit » ; sed omnes quasi erepturi venerunt, sed omnes quasi eripuissent recesserunt. Quo mihi sacerdotem cuius precaria est castitas ? Cum ex illo lupanari cruenta fugeres, si qua tibi occurrisset…, « Qui s’indaga sulla castità d’una sacerdotessa – “Nessuno m’ha tolto la verginità” dice ; ma tutti venivano con l’intenzione di togliertela e tutti se n’andavano soddisfatti, come se te l’avessero tolta davvero. Lungi da noi una sacerdotessa di così precaria verginità. Quando, macchiata di sangue, fuggivi da quel postribolo, immagina che una sacerdotessa t’avesse incontrato… »

22 Cf. Cic., Leg. II, 12, 29.

23 Cf. Sen., Contr. I, 2, 1 : Si mater tua prostitisset, tibi noceret : propter te liberis tuis sacerdotium non darem, « Se tua madre si fosse prostituita la tua candidatura ne sarebbe compromessa : per causa tua non darei il sacerdozio ai tuoi figli. »

24 Sulla valenza sociale della buona reputazione in ambito romano, cf. Hellegouarc’h 1972, p. 364‑365 ; Hardie 2012, p. 237‑244.

25 Cf. Quint., V, 3 ; vd. inoltre Ps.-Quint., Decl. min. 269, 4.

26 Cf. Cic., Top. 20, 76.

27 Cf. Gell., I, 12, 1‑5 : Qui de virgine capienda scripserunt, quorum diligentissime scripsit Labeo Antistius […] negaverunt capi fas esse […] item cuius parentes alter ambove servitutem servierunt aut in negotiis sordidis versantur, « Gli autori che hanno trattato la presa della vergine e tra questi il più scrupoloso fu Antistio Labeone […] affermano che è sacrilegio prenderla […] che i suoi genitori, uno o entrambi, siano stati in schiavitù o pratichino mestieri ignobili » (trad. Bernardi Perini 1992).

28 Cf. Cic., Off. I, 42, 150 : Iam de artificiis et quaestibus, qui liberales habendi, qui sordidi sint, haec fere accepimus […] minimeque artes eae probandae, quae ministrae sunt voluptatum, « Ed infine intorno alle professioni e alle fonti di guadagno, quali debbano ritenersi onorevoli e quali sordide, questa è più o meno la tradizione che abbiamo ricevuto […] del tutto ignobili sono poi quei mestieri, che servono a soddisfare i piaceri » (traduzione tratta da Resta Barrile, Narducci 1992) ; quanto all’infamia gravante su lenoni e prostitute oltre Kaser 1956, p. 245, cf. McGinn 1998, p. 65‑69.

29 Cf. Tac., Ann. II, 86.

30 Per l’esame di testimonianze e interventi relativi a tale declamatore, cf. Balbo 2007, p. 219‑224 ; Echavarren 2007, p. 272‑273.

31 Cf. Sen., Contr. I, 2, 3 : Etiamsi nos nobis non timeremus, tu tibi metuere deberes. Aliter deorum numini subiecta uniuscuiusque conscientia est, aliter nostrae aestimationi : nos tantum quae palam feceras vidimus, illi etiam quae secreta sunt, « Se anche non fossimo preoccupati per noi dovresti esserlo per te. Gli dei penetrano nella coscienza di ciascuno di noi e ne danno un giudizio diverso dal nostro : noi abbiamo visto soltanto le tue azioni palesi, essi anche le nascoste. »

32 Cf. Sen., Contr. I, 2, 3.

33 Cf. Sen., Contr. I, 2, 3 : Quaecumque meretrix prostabit fugiet ? Fas sacerdoti non esset ancillam tibi similem habere : tene fieri sacerdotem fas erit ? Nam quod ad sortem pertinet, ne reliquae virgines contaminarentur, haec segregata est, « Se una meretrice si troverà sulla tua strada dovrà scomparire ? A una sacerdotessa non sarebbe lecito avere un’ancella come te e a te sarà lecito avere il sacerdozio ? Durante il sorteggio essa fu tenuta a parte perché le altre vergini non ne fossero contaminate. »

34 Cf. Gell. I, 12, 11 : Sed Papiam legem invenimus qua cavetur ut pontificis maximi arbitratu virgines e populo viginti legantur sortitioque in contione ex eo numero fiat et, cuius virginis ducta erit, ut eam pontifex maximus capiat eaque Vestae fiat, « Troviamo però la Legge Papia, con la quale si dispone che siano scelte tra il popolo venti vergini a discrezione del pontefice massimo, e poi da questo numero si tragga a sorte nell’assemblea ; e che la vergine estratta a sorte, il pontefice massimo la prenda ed essa appartenga a Vesta. » Sulla norma, di datazione incerta, per taluni collocabile tra il 300 a. C. e il 254 a. C. e per altri attribuibile all’intervento del tribuno Cneo Papio in età cesariana, parzialmente modificata da Augusto nel 5 d. C. (cf. infra n. 46) oltre Guizzi 1968, p. 73‑97, cf. Wildfang 2006, p. 46‑48.

35 Cf. Sen., Contr. I, 2, 4 : Mentonis – Non potest in ea sperari sacerdos, in qua sperari meretrix potest : aliis oculis virginem leno aestimat, aliis pontifex, « Non ci si può attendere da una stessa persona una sacerdotessa e una meretrice : con altri occhi valuta una vergine un mezzano, con altri il pontefice. »

36 Sul noto retore d’età tiberiana originario di Smirne, capace di riscuotere un certo successo tra i giovani e finanche di porsi idealmente in competizione con Cicerone, vd. Echavarren 2007, p. 101‑104.

37 Cf. Sen., Contr. I, 2, 7 : Cestii Pii narratio : Ita domi custodita est ut rapi posset ; ita cara fuit suis, ut rapta non redimeretur ; ita raptae pepercere piratae ut lenoni venderent ; sic emit leno, ut prostitueret ; sic venientes deprecata est ut ferro opus esset, « Narrazione di Cestio Pio : A casa sua la custodivano così bene da lasciarla rapire ; stava così a cuore ai suoi da non venir riscattata ; i pirati la rispettarono al punto da venderla a un lenone ; il lenone l’acquistò con l’intenzione di prostituirla ; pregó i clienti con tale successo d’aver bisogno d’un’arma. »

38 Sulla soggezione delle donne alla tutela in ambito romano cf. Tituli ex corpore Ulpiani 11, 1 ; Gai., Inst. I, 144 ; 190 ; Cic., Mur. 12, 27 ; e in proposito Zannini 1976, p. 11‑69 ; Dixon 1984, nonché da ultimo Gardner 2009, p. 10‑16.

39 Cf. Sen., Contr. I, 2, 7.

40 Cf. Sen., Contr. I, 2, 7 : Ancillae ex lupanaribus sacerdoti non emuntur, « Le ancelle d’una sacerdotessa non si cercano in un postribolo » ; analogo riferimento alla moralità irreprensibile richiesta alle ancelle delle vestali si trae anche dall’intervento di Vinicio in Sen., Contr. I, 2, 3 : Fas sacerdoti non esset ancillam tibi similem habere, « A una sacerdotessa non sarebbe lecito avere un’ancella come te… »

41 Cf. Sen., Contr. I, 2, 7 : Non sine causa sacerdoti lictor apparet : occurrent(em) illi meretricem summovisset, « Non senza motivo una sacerdotessa ha un littore al suo servizio : trovando una meretrice sulla sua via l’avrebbe allontanata. »

42 Cf. Cass. Dio, XLVII, 19, 4.

43 Su Asprenate, personaggio di spicco giunto al consolato nel 38 d. C., si veda la ricognizione prosopografica di Echavarren 2007, p. 198‑199.

44 Cf. Sen., Contr. I, 2, 10 : « Proclama pure d’esser nata libera : a che ti serve ? Da quando sei entrata in un postribolo tutti i templi per te si sono chiusi. »

45 Cf. Gell., I, 12, 4 : Qui de virgine capienda scripserunt […] negaverunt capi fas esse […] item quae ipsa aut cuius pater emancipatus sit, « Gli autori che hanno trattato la presa della vergine affermano che è sacrilegio che […] sia essa, o il padre suo, nella condizione di emancipato. »

46 Cf. Cass. Dio, LV, 22, 5 ; sui tentativi del principe di promuovere l’accesso al sacerdozio, cf. anche Suet., Aug. 31, 3.

47 Cf. Sen., Contr. I, 2, 10 : Castigationem ex pontificis maximi meruerat sacerdos, si te e lupanari redemisset, « Una sacerdotessa che […] t’avesse riscattata dal lupanare meriterebbe i rimproveri del pontefice massimo. »

48 Cf. Plut., Num. 9, 9 ; più in generale sul ruolo superiore ricoperto dal pontefice nella sfera religiosa, cf. Porte 1989, p. 122‑127.

49 Cf. Tac., Ann. VI, 3, 1‑3 ; Cass. Dio, LVIII, 18, 3‑4 ; sul personaggio, vd. anche Balbo 2007, p. 247‑253 ; Echavarren 2007, p. 167‑169 con ulteriore bibliografia.

50 Cf. Sen., Contr. I, 2, 11 : Iunii Gallionis – Ambitiosa lex est : ad sacerdotium [non] nullas nisi integrae non sanctitatis tantum sed felicitatis admittit ; inquirit in maiores, in corpus, in vitam : vide, quemadmodum tam morosae legi satisfacias, « Giunio Gallione – La legge non s’accontenta di poco : non ammette al sacerdozio nessuna donna di cui non sia integra non solo l’illibatezza, ma anche la buona fortuna ; indaga sugli ascendenti, sul corpo, sulle vicende della vita. Vedi un po’ tu se ti senti in grado di soddisfare una legge così cavillosa. »

51 Per qualche puntualizzazione sul significato assunto dal termine nella sfera religiosa romana, vd. Fugier 1963, p. 31‑45 ; nonché Champeaux 1987, p. 236‑243.

52 Cf. Sen., Contr. I, 2, 14 da cui si ricava che Latrone avrebbe addotto il rapimento della fanciulla, la sua vendita ad un lenone, il suo esser costretta a prostituirsi, poi a uccidere e infine a subire un processo quali prove della sua infelicitas.

53 Cf. Sen., Contr. I, 2, 19 secondo cui oltre ad includere tale aspetto tra i tre requisiti apprezzabili per l’accesso al sacerdozio accanto alla pudicitia e all’innocentia, Cestio Pio avrebbe identificato nel ritorno a casa garantito dagli dei alla fanciulla un segno della loro volontà di farne una predestinata ai culti.

54 Cf. Cic., Scaur. 48 ; Liv., Per. XIX, 14 ; Dion. Hal., Ant. Rom. II, 66, 4 ; Ov., Fast. VI, 437‑454 ; Plin., VII, 141 ; Iuven., III, 138‑139 ; e in proposito Brelich 1939 ; Van Ooteghem 1967, p. 17‑20 ; Mueller 2002, p. 56‑59 ; Pellegrino 2003 ; Casamento 2004 ; nonché da ultimo Assenmaker 2007.

55 Cf. Sen., Contr. IV, 2, 1 : Sacerdos integer sit. Metellus pontifex, cum arderet Vestae templum, dum Palladium rapit oculos perdidit. Sacerdotium illi negatur, « Il sacerdote deve essere senza difetti. Nell’incendio del tempio di Vesta il pontefice Metello ha perso gli occhi mentre portava in salvo il Palladio. Gli si vuol togliere il sacerdozio. »

56 Cf. Sen., Contr. IV, 2, 2 : Sacerdos non integri corporis quasi mali ominis res vitanda est. Hoc etiam in victimis notatur, quanto magis in sacerdotibus ? Post sacerdotium magis est observanda debilitas ; non enim sine ira deorum debilitatur sacerdos. Apparet non esse propitios deos sacerdoti quem ne servati quidem servant, « È cosa da evitare, come un funesto presagio, un sacerdote non integro di corpo. Vi si fa attenzione anche nelle vittime, quanto più in un sacerdote ! Dopo l’ammissione al sacerdozio si deve far maggiore attenzione alle infermità ; un sacerdote non s’inferma senza l’ira degli dei. È evidente che gli dei non sono propizi a un sacerdote se neppur salvati da lui lo salvano. »

57 Cf. Plut., Quaest. Rom. 73.

58 Cf. Gell., I, 12, 3 : Qui de virgine capienda scripserunt […] negaverunt capi fas esse […] item quae lingua debili sensuve aurium deminuta aliave qua corporis labe insignita sit, « Gli autori che hanno trattato la presa della vergine […] affermano che è sacrilegio che abbia difetti di pronuncia o sia minorata nell’udito o comunque segnata da un difetto fisico. »

59 Cf. Cass. Dio, LIV, 24, 2.

60 Cf. Cass Dio, LIV, 27, 3.

61 Cf. Inscr. It. XIII, 2, p. 66 (Fasti Caeretani) e p. 133 (Fasti Praenestini) ; cf. inoltre Ov., Fast. IV, 949‑954 ove in corrispondenza del 28 aprile si celebra la decisione di Augusto di accogliere Vesta nella Domus Palatina.

62 Su tale aspetto ha posto efficacemente l’accento Fraschetti 2005, p. 308 cui si rimanda per ulteriori riscontri.

63 Cf. Cass. Dio, LV, 9, 6.

64 Cf. Tac., Ann. IV, 16, 4.

65 Cf. Sen., Contr. I, 3, 1 e in parallelo Liv., V, 52, 7.

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