Pratiche di sortitio nel processo romano fra repubblica e principato
p. 195-214
Résumés
Il diritto romano non conosceva una vera e propria pratica costante di sorteggio dei giudici. Nelle controversie civili, la sortitio era residuale e giustificata solo per questioni specifiche, come l’actio finium regundorum. Altre forme di sortitio, come quelle applicate in Sicilia e conosciute dalle Verrine (le sortitiones dicarum) sembrano riflettere pratiche locali. D’altra parte, la sortitio era utilizzata in modo consistente a Roma nelle reciperationes, che traevano origine dalla sfera delle relazioni internazionali e in origine avevano anche collegi a composizione mista, quindi con iudices peregrini. Il modello delle reciperationes costituì la base per la legislazione sulle repetundae e, attraverso di essa, il modello per la definizione dei meccanismi di composizione delle quaestiones. Per quanto riguarda la materia civile, la grande sistemazione operata sotto Augusto con la lex Iulia iudiciorum privatorum comportò alcuni cambiamenti nella procedura. La disciplina delineata dalla lex Iulia fu così trasposta in procedure giudiziarie extra ordinem. Essa esercitò un’influenza significativa anche nelle province, sia attraverso la sua trasposizione negli editti dei governatori provinciali, sia nella definizione della disciplina dei recuperatoria iudicia delle comunità dotate di ius Latii. È possibile, tuttavia, rintracciare echi dei recuperatoria iudicia anche oltre i confini dell’impero, come ad esempio nel Chersoneso Taurico, dove forse questi paradigmi procedurali furono importati attraverso esperienze provinciali.
Roman law did not know a true and constant practice of drawing lots of judges. In civil litigations, sortitio was residual and only justified for specific matters, such as the actio finium regundorum. Other forms of sortitio, such as those applied in Sicily and known from the Verrines (the sortitiones dicarum) seem to reflect local practices. On the other hand, the sortitio was used consistently in Rome in the reciperationes, which originated from the sphere of international relations and originally also had mixed composition panels, thus with iudices peregrini. The model of the reciperationes formed the basis for the legislation on repetundae and, through it, the basis for the definition of the settlement mechanisms of the quaestiones. As far as civil matters were concerned, the great arrangement made under Augustus with the lex Iulia iudiciorum privatorum entailed changes in procedure. The discipline outlined by the lex Iulia was thus transposed into extra ordinem judicial procedures. It also exerted a significant influence in the provinces, both through its transposition in the edicts of the provincial governors and in the definition of the discipline of the recuperatoria iudicia of the communities endowed with ius Latii. It is possible, however, to trace echoes of recuperatoria iudicia even beyond the borders of the empire, as for instance in the Tauric Chersonese, where perhaps these procedural paradigms were imported through provincial experiences.
Dédicace
In ricordo di Francesco Maria Silla (1970‑2023)
Remerciements
Ringrazio Luigi Capogrossi Colognesi, Umberto Laffi e Bernardo Santalucia per aver letto e discusso con me una versione provvisoria di questo lavoro.
Texte intégral
Gli occhi di Iustitia
1Nel 1939, nei suoi Studies in Iconology, il filosofo e storico dell’arte Erwin Panofsky osservava come la rappresentazione della Giustizia come dea bendata fosse una elucubrazione di epoca umanistica, e dunque di origine senz’altro più recente e successiva rispetto all’età classica e persino a quella medievale1. Non mancava altresì di osservare come la prima rappresentazione di una Giustizia bendata fosse una delle xilografie che corredavano l’opera Narrenschiff (la “nave dei folli”) di Sebastian Brant, apparsa a Basilea nel 1497, in un contesto socio-culturale nel quale, appena una generazione dopo, avrebbe trovato terreno fertilissimo la riforma luterana. E peraltro, come osservava Panofsky, nella xilografia di Brant la dea era bendata da un diavolo, quasi a voler significare che fossero le dinamiche terrene a impedirle di operare. Una rappresentazione, dunque, ben lontana dalla percezione che l’iconologia di età moderna e contemporanea della giustizia trasmette, con la benda a voler rappresentare un simbolo di imparzialità2.
2Se anzi volgiamo la nostra attenzione all’evo antico potremo osservare come per i Greci e poi per i Romani Δίκη/Iustitia non solo non fosse bendata, ma anzi, per così dire, ci vedesse benissimo. A darcene conferma è un brano di Aulo Gellio (XIV, 4, 1‑2), che ricorda come, nel primo libro del Περὶ καλοῦ καὶ ἡδονῆς, il filosofo greco Crisippo di Soli
facit quippe imaginem Iustitiae fierique solitam esse dicit a pictoribus rhetoribusque antiquioribus ad hunc ferme modum: “forma atque filo virginali, aspectu vehementi et formidabili, luminibus oculorum acribus, neque humilis neque atrocis, sed reverendae cuiusdam tristitiae dignitate”.
3Crisippo faceva insomma il ritratto di Δίκη osservando che essa era sempre stata rappresentata da pittori e retori antichi con aspetto virginale, ma allo stesso tempo con un contegno terribile ed energico a un tempo, sicché dal suo sguardo acceso, fiero traducesse il proprio ruolo. Il suo sguardo, né umile né orgoglioso, ma piuttosto carico di una venatura di reverenda mestizia, faceva insomma da anticamera alla irreprensibilità che deve essere propria dei giudici e di quanti sono preposti all’amministrazione della giustizia: irreprensibili, seri, severi, incorrotti, per nulla sensibili alle adulazioni e anzi inesorabili contro i malvagi, pertanto decisi, forti e potenti, portatori di quella magnitudine che risiede nell’equità e nella verità3.
4Gravis, sanctus, severus, incorruptus, inadulabilis. Queste le principali e inderogabili qualità richieste a ciascun organo giudicante romano, sia che si trattasse di controversie fra privati, sia – a maggior ragione – che si trattasse di repressione di crimina. Anche per questo motivo, il diritto romano conosceva procedure estremamente trasparenti nella costituzione degli organi di giudizio. In un ordinamento giuridico che non aveva definito ancora il principio, oggi comunemente accettato, del “giudice naturale precostituito per legge”4, la definizione degli organi giudicanti richiedeva o il coinvolgimento dell’intero corpo civico, ovvero – per i processi civili – l’individuazione di un iudex arbiterve da individuarsi con il concorso attivo di entrambe le parti coinvolte. Per quanto riguarda, invece, i processi celebrati in provincia si faceva ricorso a usanze locali, qualora queste fossero compatibili con l’ordinamento romano. Per le liti su base internazionale si adottava infine il sistema della recuperatio. Una procedura che prevedeva una fase di sorteggio, sulla quale ritorneremo più avanti, e che di fatto avrebbe favorito l’introduzione di pratiche di sortitio nel sistema processuale romano.
La sortitio nell’actio finium regundorum
5Se volgiamo lo sguardo all’età alto e medio-repubblicana, orientativamente nell’ampio arco di tempo che va dalle XII Tavole a prima dei Gracchi, possiamo renderci conto di come il ricorso a procedure di sortitio fosse sia nel processo civile che nella repressione criminale del tutto residuale5. Per i iudicia populi la giuria competente era l’intero popolo riunito in comizio, mentre nel processo civile – amministrato nelle forme delle legis actiones e poi, a partire dall’ultimo scorcio di iii secolo a.C., secondo la procedura per formulas – le parti giungevano all’individuazione di un iudex arbiterve o per comune accordo, ovvero facendo ricorso al meccanismo del procare iudicem: una procedura, quest’ultima, che prevedeva che l’attore proponesse un giudice dall’album iudicum e se il convenuto lo avesse rifiutato l’attore ne avrebbe proposto un altro, e così via finché ne venisse accettato uno6.
6Nell’ambito del processo civile, l’individuazione del giudice era informata insomma al principio consensualistico, ma con un potere di ricusazione riconosciuto al convenuto7, sicché (sulla base dell’invero generico testo di Plin., nat. praef., 8: plurimum refert sortiatur aliqui iudicem an eligat)8 è stato postulato da parte degli studiosi che una sortitio del iudex unus dalle liste dei giudici potesse avere luogo soltanto se ciò fosse stato preventivamente concordato fra le parti in lite9. Ma, come ammetteva già parte degli studiosi, non vi sono nelle fonti prove positive per una sistematica ammissibilità del sorteggio del iudex unus, sicché è ragionevole che questi fosse sempre scelto direttamente dalle parti, o per compromesso o facendo ricorso al procare10. Un dato che risulterebbe del resto confermato dal tenore di Irn., 87, rubrica della lex Irnitana “relativa alla scelta e designazione del giudice unico, (che) sembra confermare proprio quest’ultima impostazione, non menzionando mai la sortitio tra gli schemi di scelta”11.
7Un sorteggio era previsto soltanto per alcune materie particolari, come per esempio nell’actio finium regundorum, volta a ottenere la determinazione dei confini ed eventualmente a rimuovere situazioni di comunione relative a zone intermedie di proprietà incerta. A tale riguardo merita di essere richiamata l’attenzione su un testo di Agennio Urbico, De contr. agr., 74, 24‑27 La. = 33, 21‑24 Th.:
solent quidam per inprudentiam mensores arbitros conscribere aut sortiri iudices finium regundorum causa, quando in re presenti plus quidem quam de fini regundo agatur.
8Alcuni – scriveva Agennio Urbico – hanno per imperizia l’abitudine di nominare degli agrimensori come arbitri o di sorteggiare giudici per definire i confini quando nella controversia in questione (in re praesenti) è in gioco molto di più (plus quidem) che la definizione di un confine12. Così il testo, che si inserisce in una riflessione del gromatico sull’erroneo esperimento dell’actio finium regundorum in luogo di una azione di rivendica; esso presenta tuttavia alcune criticità, sia in ordine al pronome con funzioni di soggetto quidam (congettura di Lachmann e Thulin, laddove il codex Arcerianus “B” reca la lectio “quidem”, che se accolta produrrebbe l’effetto di rendere soggetto della frase i mensores13), sia in ordine al sintagma arbitros conscribere, che potrebbe riferirsi tanto alla nomina di arbitri ex compromisso quanto a giudici scelti dalle parti14. Pare in ogni caso abbastanza evidente che in esso l’inciso sortiri iudices finium regundorum causa si riferisca a giudici estratti a sorte dall’album iudicum per decidere questa tipologia di azioni divisorie. Si tratta di una eccezione al sistema di individuazione e nomina del iudex privatus adottato nei processi ordinari e che potrebbe aver avuto il proprio fondamento giuridico nella lex Mamilia Roscia, ovvero nella lex Iulia agraria del 59 a.C., cui la prima era strettamente connessa15. Né può destare dubbi il fatto che – stando al dettato letterale del passo – quale che sia il soggetto della frase (e cioè i quidam o i mensores), ad essi sia attribuita la sortitio del iudex: una funzione che invece, come è noto, era di competenza del pretore. Nel passo in esame, infatti, Agennio Urbico poneva l’accento più sulla tipologia di azione da esperire che sulle modalità di nomina del iudex e di conseguenza tale “elencazione ha forse un carattere più esemplificativo che tassativo”16.
9La deroga al principio di consensualità nell’individuazione del giudice nelle actiones finium regundorum, ancora in uso a quanto pare in piena età antonina17, è forse vincolata alle difficoltà, avvertite nel dibattito giurisprudenziale, di distinguere lo stato di attore rispetto a quello di convenuto. Si tratta infatti di una di quelle azioni in cui le parti erano tutte nella stessa posizione (par causa omnium videtur) e alcuni giuristi avevano incominciato a distinguere l’attore dal convenuto soltanto in ragione del fatto che il primo aveva provocato il giudizio (magis placuit eum videri actorem, qui ad iudicium provocasset)18.
10D’altro canto, che i iudices per la risoluzione delle azioni confinarie fossero sorteggiati è suggerito anche da Ag. Urb. 68, 22‑23 La. = 28, 28‑29 Th.: plerique inter <se> convenientes potius quam iudices sortient<es> (sortiti, La.) factum consignare malunt19.
Sortitio dicarum e sorteggio della cause a ruolo
11Per il periodo di riferimento in esame sorteggi di ordini giudicanti sono attestati poi in caso di amministrazione della giustizia da parte dei governatori provinciali, in realtà territoriali nelle quali si evince il ricorso a prassi giudiziarie locali, in quanto compatibili con l’ordinamento romano.
12È questo il caso del regime introdotto nell’amministrazione della giustizia nella provincia di Sicilia dalla lex Rupilia, ossia la lex data con la quale il console Publio Rupilio – nel 132 a.C. – aveva disciplinato una serie di meccanismi di funzionamento della provincia, fra i quali l’autonomia giurisdizionale della stessa20. Sicché, se la controversia avesse riguardato Siculi di una stessa civitas, questi avrebbero potuto adire direttamente un giudice locale della loro civitas e questi avrebbe risolto la controversia sulla base del diritto locale21. Se invece la controversia fosse stata fra Siculi provenienti da città diverse, sarebbe stato necessario adire il governatore nella sede del conventus e fare sì che questi istruisse la causa, modellata sul processo formulare per la fase in iure, sorteggiando però per quella apud iudicem la dica, ossia una giuria estratta a sorte e composta di tre membri22. Queste regole di procedura erano recepite dall’editto provinciale, nel quale il governatore fissava anche le date, su base annuale, della sortitio dicarum, ossia l’estrazione a sorte dell’ordine di trattazione delle cause sottoposte al governatore nel conventus23. Si tratta di procedure consolidate, tanto che il loro mancato rispetto da parte di Verre sarebbe stato oggetto di accusa da parte di Cicerone24.
13È piuttosto improbabile che questo sorteggio dell’ordine delle cause a ruolo – forse residuo di antiche prassi del mondo greco – fosse invece invalso al di fuori dei tribunali provinciali. Ne troviamo infatti soltanto un vago accenno nel thema della declamazione “minore” 250:
Qui iniuriarum damnatus fuerit, ignominiosus sit. Ignominioso ne qua sit actio. Duo adulescentes invicem <iniuriarum> agere coeperunt. Sortiti sunt utrius iudicium prius ageretur. Is qui sorte vicerat egit et damnavit iniuriarum. Damnato agere volenti praescribit.
14Si prospetta il caso di due adulescentes che si trascinano vicendevolmente a giudizio esperendo entrambi l’actio iniuriarum. Sorteggiato l’ordine delle cause (quale debba cioè svolgersi per prima), l’attore della prima causa a ruolo ottiene la condanna dell’altro, eccependo poi la praescriptio, evidentemente all’inizio della fase in iure della seconda causa, in cui è convenuto. Fin qui il testo, che non prova in nessun modo che la sortitio fosse stata operata dal magistrato giusdicente: l’uso di sortior, nella forma deponente, per di più alla terza plurale (sortiti sunt), sembra anzi indirizzare in altra direzione, riconducendoci a una iniziativa privata dei due litiganti, antecedente alla vicenda processuale in senso stretto25.
Reciperationes e sortitio
15Lo strumento del sorteggio risulta attestato invece (soltanto) all’interno delle pratiche di reciperatio. Stando alla definizione di Elio Gallo, ripresa da Festo attraverso l’intermediazione di Verrio Flacco, la reciperatio era una procedura fondata su una legge o un trattato fra Roma e una comunità peregrina per restituire o recuperare beni, o per ottenere beni di privati entro i rapporti fra di loro, cioè fra Roma e l’altra comunità:
Reciperatio est, ut ait Gallus Aelius, cum inter populum et reges nationesque et civitates peregrinas lex convenit, quomodo per reciperatores reddantur res reciperenturque, resque privatas inter se persequantur (Fest. 342 L., s.v. “reciperatio”).
16La grande difficoltà nella sfera delle relazioni internazionali era – evidentemente – l’individuazione del giudice competente a pronunciarsi. Non vi si poteva supplire con l’accordo fra le parti, né esisteva per queste materie un album iudicum da cui effettuare il procare iudicem. Poteva anzi capitare che i giudici che componevano questi collegi fossero (anche) peregrini26, e in linea di principio è facile intuire come “la richiesta di far luogo a una reciperatio e il suo mancato compimento costitui(ssero) una premessa necessaria per una dichiarazione di guerra”27. Quindi, per eliminare il profilo di estremo arbitrio che sarebbe derivato dall’individuazione di un singolo giudice, si ricorreva alla costituzione di un collegio, con evidenti funzioni di vicendevole controllo fra i componenti dello stesso.
17La glossa festina appena esaminata non illustra però il modo di costituzione dei collegi di reciperatores, su cui siamo invece informati dalla copia di Cnido della Lex de provinciis praetoriis (RS I, no 12, Cnidos copy, col. V, linn. 14‑19):
π̣αρὰ τούτων (ξενοκρίτων, scil.) τ̣ε̣ τεσσαράκοντα πέντε [--- μετὰ ταῦ-]|15τα ὅπως γνώμηι ἐκείνου ὧι περὶ τούτου τοῦ π[ράγματος προσαχθῆι [λ-]|άχ̣ω̣σι καὶ οὕτως παρεξαιρῶνται φροντιζέτ[ω. ἐπεί τέ εἰσι τ]εσ-|σαράκοντα πέντε πα̣ρ̣ό̣ν̣τ̣ε̣ς, τῶι ἀπαιτησαμ[ένωι πρῶτον ἐξέστ]ω | μεταπορίπτειν, ἕνα ἕκαστος ἵνα ἀπολέγωνται ἐ[ν μέρει μέχρι τούτου] | ἕως ἂν δεκαπέντε λοιποὶ ἔ̣σω̣νται.
18La lex, che si data intorno al 100 a.C., dettava norme in ordine ai procedimenti adottati nelle controversie finalizzate al recupero di quanto una comunità nemica o i suoi cittadini avessero sottratto a Roma o a cittadini romani, ovvero nelle procedure di restituzione di quanto i magistrati romani avessero sottratto ai danni di provinciali con condotte concussorie.
19In particolar modo, la procedura per la nomina degli organi preposti a queste reciperationes prevista dalla lex in esame si sviluppava in due fasi: un preliminare sorteggio di 45 nomi da una lista di giudici (per i processi azionati a Roma le decuriae dell’album iudicum) e la progressiva reiezione di nomi fra la parte che aveva azionato il giudizio e quella resistente, sino ad arrivare a un numero di quindici. Sempre questa lex ci informa della facoltà accordata al promagistrato romano di sostituirsi alla parte che si fosse mostrata inattiva nella fase di reiectio dei nomi dei giudici28.
20Merita anche di essere osservato come il testo di Cnido ci introduca a una prima terminologia tecnica in lingua greca per indicare tanto i reciperatores, qualificati come ξενοκρίται, quanto la procedura di sorteggio, per la quale è adoperato il verbo λαγκάνω. Il termine ξενοκρίται, in particolar modo, ci rimanda alla probabile originaria composizione mista dei collegi recuperatori, in sede di soluzione di controversie “internazionali”, con la partecipazione quindi di giudici non romani (ξένοι, per l’appunto).
21E quindi, in quei casi nei quali dalla nomina di un singolo iudex privatus sarebbe potenzialmente derivata una percezione di estremo arbitrio, si ricorreva alla costituzione del collegio dei recuperatores. In ordine alla sua costituzione, la sortitio, ossia l’affidamento al caso, costituiva una alternativa all’impossibilità di perfezionare la manifestazione del consenso fra le parti. La reiectio è invece l’eliminazione di un certo numero di nomi, e aveva lo scopo di garantire quello che i giuristi romani qualificano come aequum ius: non lasciare cioè tutto all’alea, ma tener conto, entro certi limiti, della volontà delle parti.
22Al di là di questo, la procedura recuperatoria era particolarmente duttile, soprattutto per quelle materie che – pur di rilevanza privatistica – avevano ricadute sul piano del pubblico interesse. D’altra parte, la distinzione fra ius publicum e ius privatum non sarebbe stata nettamente marcata almeno sino all’avanzata età tardo-repubblicana.
23La troviamo pertanto adoperata anche nei processi come per esempio quelli promossi dai pubblicani e prospettati nel kaput 28 dalla lex agraria del 111 a.C. (FIRA I2, no 8 = RS I, no 2):
Sei quid publicanus eius rei causa sibi deberi] darive oportere de[icet, is co(n)s(ul) prove co(n)]s(ule) pr(aetor) prove pr(aetore) quo in ious adierint, in diebus X proxsumeis qu[ibus d(e) e(a) r(e) in ious adierit, sorte recuperatores ex cei]vibus <R(omanis)> quei classis primae sient XI dato, inde alternos du[mtaxat quaternos(?) is quei petet et is unde] | [petetur, quos volent, facito utei reiciant].
24A fronte dell’istanza di un pubblicano che avesse dichiarato che qualcosa gli fosse dovuto o gli dovesse essere dato, il console o il proconsole, il pretore o il propretore presso il quale questi avesse promosso il giudizio avrebbe dovuto entro dieci giorni procedere a individuare undici cittadini romani appartenenti alla prima classe di censo e fare in modo che attore e convenuto ne ricusassero a turno fino alla concorrenza del numero di nomi rimasti con il numero di posti previsti per la composizione del collegio di recuperatores.
25Lo stato lacunoso dell’iscrizione impedisce di accertare il numero di recusationes alterne, ma la stima più probabile formulata dagli editori del testo è di quattro per parte, sino alla composizione di un collegio di tre membri. Con riferimento invece alla prima lacuna, resta del tutto incomprensibile la soluzione prospettata dai più recenti editori del testo, non soltanto a non integrare in lacuna anche il termine “sorte”, ma a ipotizzare che il magistrato o promagistrato presso il quale si svolgeva la fase in iure scegliesse personalmente i nomi degli undici soggetti da sottoporre a reiectio29.
26La selezione di undici nomi effettuata intuitu personae dal magistrato che istruiva la causa avrebbe infatti determinato il compiersi di un atto di arbitrio al quale la reiectio avrebbe posto solo parzialmente rimedio: atteso che compito principale della reciperatio fosse la rimozione di tutte le forme di arbitrio e la realizzazione di un aequum ius, non vi sarebbe potuto essere accesso a questo senza che vi fosse il ricorso anche alla sortitio. Che la sortitio fosse un moltiplicatore dell’aequitas sarà poi del resto espresso molto nitidamente in un celebre inciso oraziano (carm., III, 1, 14‑16): aequa lege Necessitas / sortitur insignis et imos, / omne capax movet urna nomen30.
27D’altra parte, l’esistenza di una procedura recuperatoria con ricorso alla sortitio e poi alla reiectio è ben visibile anche nella lex Ursonensis, ossia lo statuto coloniario della lex Coloniae Genetivae Iuliae (FIRA I2, no 21). Al kaput 95 le due fasi della procedura sono indicate con l’asindeto sortiantur reiciantur:
… quo magis eo absente de eo cui {i}is negotium facesset recip(eratores) sortiantur reiciantur res iudicetur ex h(ac) l(ege) n(ihilum) r(ogatur)…31.
La sortitio nel regime delle quaestiones
28Il modello recuperatorio non si esauriva però soltanto nell’ambito delle procedure descritte, ma è ben noto che esso avesse già costituito nel ii secolo a.C. la base per la costruzione della prima quaestio publica, finalizzata alla repressione del crimen repetundarum e introdotta nell’ordinamento dalla lex Calpurnia del 149 a.C.32. Come ha messo bene in luce Carlo Venturini, infatti, “nulla osta … a supporre che sia da ascrivere proprio alla lex Calpurnia l’introduzione di una disciplina del giudizio recuperatorio da essa contemplato idonea a venire rapidamente recepita (almeno in rapporto a particolari procedure disposte per via legislativa) nei decenni successivi ed a determinare l’acquisto, da parte di esso, di tratti peculiari, adatti a favorirne il diffondersi nell’ordinamento giuridico per la persecuzione di specifici illeciti o la risoluzione di particolari controversie”33. Sulla quaestio de repetundis così sagomata vennero quindi a modellarsi, per gli aspetti procedurali, le altre quaestiones.
29Di conseguenza, il meccanismo di costituzione dei collegi di recuperatores, ossia sortitio+reiectio, finì per essere assunto a modello dei processi di costituzione delle giurie preposte alla repressione criminale. Senza entrare in questa sede nella questione dei profili politici dell’evoluzione della composizione delle decuriae, e in prevalenza del conflitto fra senatori ed equites al riguardo, che pure potrebbe aver determinato qualche battuta d’arresto nella definizione delle procedure di composizione delle giurie, basterà richiamare i caratteri salienti di questo processo evolutivo. Come è stato definitivamente chiarito da Bernardo Santalucia, in epoca sillana, attraverso la lex Cornelia iudiciaria, l’album iudicum fu articolato in 10 decuriae, ciascuna composta di 60 nomi, tutti di estrazione senatoria: queste sarebbero state di anno in anno ripartite fra le diverse quaestiones. Le giurie dei singoli iudicia sarebbero quindi state formate dalla sortitio di un certo numero di giudici, estratti dalle decuriae attribuite a ciascuna quaestio, con la successiva ricusazione compiuta alternatamente da accusato e accusatore34.
30Il sistema fu mantenuto dalla successiva lex Aurelia iudiciaria, approvata nel clima di compromesso sollecitato da Pompeo e Crasso, nel 70 a.C., rogante il pretore L. Aurelio Cotta. Questa lex ristrutturò l’album iudicum in tre decuriae, composte rispettivamente da 300 senatori, 300 cavalieri e 300 tribuni aerarii, e annualmente aggiornate dal praetor urbanus35. Attraverso una sortitio preliminare operata dai questori36 sarebbero dunque state compilate le liste dei giudici delle singole quaestiones da cui poi, mediante una successiva sortitio operata dal presidente della singola quaestio (nella maggior parte dei casi un pretore), venivano a essere compilate le liste di giudici di ciascun procedimento, su cui erano ammesse le reiectiones alternatamente operate dall’accusa e dalla difesa, ma prestando attenzione che la giuria fosse costituita in egual misura da membri appartenenti a tutte le tre decuriae. A quanto pare le giurie avrebbero avuto un numero differente di membri: 75 membri per crimini “politici” come repetundae e maiestas, 51 per i crimini semplici37.
31L’età cesariana segnò il passo introducendo – mediante una lex Vatinia de alternis consiliis reiciendis del 59 a.C. – la ricusazione “in blocco” di interi gruppi di giudici: in altre parole il presidente della quaestio avrebbe dovuto sorteggiare tre possibili giurie, lasciando a ciascuna parte il diritto di ricusarne una38. Un sistema macchinoso, e che per certi versi avrebbe limitato i margini di coinvolgimento delle parti nella definizione delle giurie, sicché fu presto abbandonato: l’ultima attestazione rimonta al 54 a.C.39.
32Già dal 55 a.C., infatti, una lex Pompeia iudiciaria aveva a grandi linee reintrodotto il sistema prospettato dalla lex Aurelia, con lo scopo di limitare l’arbitrio dei magistrati nella scelta dei giudici40. Come apprendiamo da Asconio Pediano (39 C.), che descrive la procedura molto in dettaglio, il regime della lex Pompeia avrebbe comportato però che sortitio e reiectio dei componenti della giuria avvenissero il giorno successivo all’audizione dei testes. Soltanto dopo tale audizione, che si svolgeva nel corso di tre giorni, si ordinava a tutti di comparire e,
… coram accusatore ac reo pilae in quibus nomina iudicum inscripta essent aequarentur; dein rurusus postera die sortitio iudicum fieret unius et LXXX: qui numerus cum sorte obtigisset, ipsi protinus sessum irent; tum ad dicendum accusator duas horas, reus tres haberet, resque eodem die illo iudicaretur; prius autem quam sententiae ferrentur, quinos ex singulis ordinibus accusator, totidem reus reiceret, ita ut numerus iudicum relinqueretur qui sententias ferrent quinquaginta et unus.
33Alla presenza di accusatore e accusato, si rendevano perfettamente identiche le sferette (pilae) recanti i nomi dei giudici, sorteggiate poi il giorno successivo in modo da raggiungere il numero di 81 giudici. I sorteggiati prendevano poi posto nei loro seggi e tutti udivano l’accusatore (che aveva a disposizione due ore) e l’accusato (che ne aveva invece tre). Prima però che si andasse a sentenza, che doveva essere emessa lo stesso giorno per votazione di assoluzione o condanna espressa da ciascun membro della giuria, l’accusatore ricusava cinque giudici per ciascuno degli ordini (senatori, cavalieri, tribuni aerarii) e altrettanto faceva l’accusato, di modo che residuasse il numero di 51 giudici: costoro sarebbero stati chiamati a emettere effettivamente la sentenza. La lex Pompeia manteneva in ogni caso elementi materiali della sortitio in continuità con la procedura seguita nelle precedenti leggi giudiziarie: il meccanismo delle pilae è attestato anche in un frammento di una legge repubblicana di rogatore ignoto (RS I, no 6)41, e risulta ancora adottato nel procedimento straordinario introdotto in difesa dei provinciali e che conosciamo dal primo editto di Cirene di età augustea (linn. 24‑29)42.
34Come osservato da Giovanni Rotondi, comunque, anche la lex Pompeia, come già la lex Vatinia, “sembra non aver fatto buona prova”43, soprattutto perché l’interrogatorio dei testimoni si svolgeva di fronte al presidente della corte e a un piccolo gruppo di giudici. E infatti Cesare (bell. civ., III, 1, 4), avrebbe denunciato come un’aberrazione il fatto che “i giudici preposti all’audizione dei testimoni potessero anche non coincidere con quelli che dovevano pronunciare la sentenza”44, giustificando così il proprio intervento che – nei fatti – avrebbe ripristinato sul piano procedurale il regime a suo tempo definito dalla lex Aurelia. I successivi interventi (e cioè una lex Iulia del 46 a.C. e la lex Antonia de tertia decuria del 44 a.C., poi abrogata nel 43 a.C.), intervennero a quanto pare, sulla sola composizione delle decuriae, senza più intervenire sugli aspetti procedurali.
35In linea di principio, comunque, la procedura della sortitio e delle reiectiones aveva ormai intaccato l’immaginario collettivo, tanto che la troviamo cristallizzata nei versi del sesto libro dell’Eneide di Virgilio (Verg., Aen., VI, 431‑433):
Nec vero hae sine sorte datae, sine indice, sedes:
quaesitor Minos urnam movet; me silentum
consiliumque vocat vitasque et crimina discit.
36Come ha ormai da tempo messo in luce Carla Masi Doria, l’immagine di questo tribunale infernale rimanda al processo per quaestiones e alla procedura di sortitio dei membri della giuria prima dell’inizio del dibattimento45.
37Aspetti procedurali di lì a breve destinati a essere stabilizzati, nella repressione criminale, dalla lex Iulia iudiciorum publicorum, e dopo questa destinati a essere riproposti, con adattamenti alle singole realtà, anche nella repressione criminale nelle province, come ben suggerisce il primo editto di Augusto ai Cirenei (FIRA I2, no 68, I, linn. 1‑40). Tale atto normativo descrive infatti una procedura che ricalca il meccanismo adoperato nelle quaestiones, ma con una strutturazione dell’album iudicum provinciale (almeno quello della Cirenaica) in due liste – di Romani e di peregrini – con requisiti in parte assimilabili a quelli previsti per la composizione delle giurie a Roma (età superiore a venticinque anni come a Roma, ma censo infinitamente più basso). A entrambe queste liste i provinciali accusati di un crimine sanzionabile con pena capitale avrebbero potuto accedere per la composizione di una giuria mista46. L’opzione fra una giuria di soli romani e una mista andava infatti esercitata dall’imputato il giorno prima che fosse pronunciata l’arringa dell’accusa, e nel caso di una giuria mista si sarebbe proceduto a un sorteggio preliminare, in urne separate, di 25 cives Romani residenti in provincia e altrettanti peregrini. Di questi 50 potenziali membri della giuria, l’accusatore avrebbe potuto ricusare un Romano e un peregrino; l’imputato avrebbe invece potuto effettuare la reiectio di tre nomi, ma non tutti della medesima appartenenza (quindi due peregrini e un romano o viceversa). Si sarebbe così giunti a una lista di quarantacinque giudici (23 Romani e 22 Greci, o viceversa), la cui opinione, espressa a maggioranza, sarebbe divenuta vincolante per il governatore nell’emissione della sentenza.
Sviluppi di età imperiale: il ritorno al modello recuperatorio
38Se la sortitio e la successiva reiectio nelle publicae quaestiones sono il frutto di un’evoluzione dell’antica pratica recuperatoria che aveva trovato applicazione tanto nella sfera della repressione criminale quanto in più limitate frange di portata civilistica, possiamo osservare come la procedura recuperatoria vera e propria fu nuovamente applicata nei processi de repetundis secondo la procedura “senatoria” affermatasi in età augustea, come mostra il celebre senatoconsulto riprodotto (nella sua traduzione greca) nel quinto editto di Augusto ai Cirenei:
Ἐάν τινες τῶν συμμάχων μετὰ τὸ γενέσθαι τοῦτο τὸ | δόγμα τῆς συνκλήτου χρήματα δημοσίαι ἢ ἰδίαι πραχθέντες ἀπαι-|τεῖν βουληθῶσιν, χωρὶς τοῦ κεφαλῆς εὐθύνειν τὸν εἰληφότα, καὶ ὑπὲρ |100 τούτων καταστάντες ἐνφανίσωσι τῶν ἀρχόντων τινί, ὧι ἐφεῖται συν[ά]-|γειν τὴν σύγ[κλ]ητον, τούτους τὸν ἄρχοντα ὡς τάχιστα πρὸς τὴν βουλήν | προσαγαγεῖν καὶ συνήγορον, ὃ(ς) ὑπὲρ αὐτῶν ἐρεῖ ἐπὶ τῆς [[η]] συνκλήτου, ὃν ἂ[ν] | αὐτοὶ αἰτήσωσιν, διδόναι· ἄκων δὲ μὴ συνηγορείτω, ὧι ἐκ τῶν νόμων παρ-|αίτησις ταύτης τῆς λειτουργίας δέδοται. Ὧν ἂν ἐν τῇ συνκλήτωι αἰ-|105τίας ἐπιφέρουσιν ὅπως ἀκουσθῶσιν, ἄρχων ὃς ἂν αὐτοῖς πρόσοδον εἰς τὴν | σύνκλητον δῶι, αὐθημερὸν παρούσης τῆς βουλῆς, ὥστε μὴ ἐλάττους διακο-|σίων εἶναι, κληρούσθω[[ι]] ἐκ πάντων τῶν ὑπατικῶν τῶν ἢ ἐπ’ αὐτῆς τῆς Ῥώμης | [ἢ] ἐντὸς εἴκοσι μειλίων ἀπ[[τ]]ὸ τῆς πόλεως ὄντων τέσσαρ(α)ς· ὁμοίως ἐκ τῶν στρατη-|[γ]ικῶν πάντων τῶν ἐπ’ αὐτῆς τῆς Ῥώμης ἢ ἐντὸς εἴκοσι μειλίων ἀπὸ τῆς πόλε-|110[ω]ς ὄντων τρῖς· ὁμοίως ἐκ τῶν ἄλλων συνκλητικῶν ἢ οἷς ἐπὶ τῆς συνκλήτου γνώ-|μην ἀποφαίνεσθαι ἔξεστιν πάντων, οἳ ἂν τότε ἢ ἐπὶ Ῥώμης ἢ ἔνγειον εἴκοσι | μειλίων τῆς πόλεως ὦσιν, δύο· κληρούσθω δὲ μηθένα, ὃς ἂν ἑβ(δ)ομήκοντα ἢ | πλείω ἔτη γεγονὼς ἦι ἢ ἐπ’ ἀρχῆς ἢ ἐπ’ ἐξουσίας τεταγμένος ἢ ἐπιστάτης κριτη-|ρίου ἢ ἐπιμελητὴς σειτομετρίας ἢ ὃν ἂν νόσος κωλύηι ταύτην τὴν λειτουργίαν |115 λειτουργεῖν ἀντικρὺς τῆς συνκλήτου ἐξομοσάμενος καὶ δοὺς ὑπὲρ τούτου | τρεῖς ὀμνύντας τῆς βουλῆς ἄνδρας, ἢ ὃς ἂν συνγενείαι ἢ οἰκηότητι προσή-|κηι αὐτῶι ὥστε νόμωι Ἰουλίωι τῶι δικαστικῶι μαρτυρεῖν ἐπὶ δημοσίου δικαστη-|ρίου (ἄ)κων μὴ ἀναγκάζεσθαι, ἢ ὃν ἂν ὁ εὐθυνόμενος ὀμόσηι ἐπὶ τῆς συνκλήτου | ἐχθρὸν ἑατῶι εἶναι, μὴ (π)λείονας δὲ ἢ τρεῖς ἐξομνύσθω. Οἳ ἂν ἐννέα τοῦ-|120τον τὸν τρόπον λάχωσιν, ἐκ τούτων ἄρχων ὃς ἂν τὸν κλῆρον ποιήσηται φροντι-|ζέτω, ὅπως ἐντὸς δυεῖν ἡμερῶν οἱ τὰ χρήματα μεταπορευόμενοι καὶ ἀφ’ οὗ ἂν | μεταπορεύωνται ἀνὰ μέρος ἀπολέγωνται, ἕως ἂν πέντε ὑπολειφθῶσιν47.
39Il magistrato portatore di ius agendi cum patribus che avesse raccolto un’accusa di repetundae da socii (τινες τῶν συμμάχων) che intendevano ripetere (sia individualmente, sia a nome di una comunità) le somme di cui erano stati spogliati, avrebbe dovuto nel più breve tempo possibile condurre questi socii dinanzi all’assemblea senatoria, affidarli al patrono da loro richiesto, che avrebbe parlato per questi dinanzi al senato e – al fine di istruire i passaggi successivi del procedimento – estrarre a sorte, nello stesso giorno e alla presenza di un’assemblea di almeno 200 patres, quattro senatori di rango consolare presenti a Roma ovvero nel raggio di venti miglia (vale a dire una giornata di cammino) dalla città; inoltre tre membri tra tutti i senatori di rango pretorio, anch’essi che si trovassero a Roma o nel raggio di venti miglia dalla città; infine due tra tutti gli altri senatori, sempre fra quelli presenti a Roma o nel raggio di venti miglia. Il testo del senatoconsulto prosegue con le excusationes, avendo cura però di annotare come entro due giorni le parti (coloro che reclamano le somme di denaro e coloro ai quali vengono richieste: οἱ τὰ χρήματα μεταπορευόμενοι καὶ ἀφ’ οὗ ἂν μεταπορεύωνται) avrebbero dovuto a turno ricusare due dei nove membri sorteggiati, per complessive quattro ricusazioni, in modo che il collegio investito dell’istruzione del giudizio fosse composto di cinque membri.
40In età augustea la sortitio iudicum, soprattutto con riguardo ai iudicia publica, assume d’altro canto i caratteri di un estremo formalismo, quasi sacrale. Abbiamo in precedenza accennato alla complessa procedura descritta dal primo editto di Augusto ai Cirenei, ma non è escluso che procedure analoghe potessero essersi replicate in altre province. Ma per rimanere ai sorteggi effettuati a Roma, Svetonio (Aug., 29) ricorda addirittura come il foro di Augusto fu inaugurato (nel 2 a.C.?) prima ancora del completamento del tempio di Marte Ultore, perché i due esistenti non erano più sufficienti e soprattutto perché in esso non solo si amministrasse la giustizia penale, ma vi si svolgessero espressamente i sorteggi dei giudici (cautumque, ut separatim in eo publica iudicia et sortitiones iudicum fierent).
41L’ampliarsi delle fattispecie sottoposte a giudizio recuperatorio dovette d’altro canto conoscere un incremento anche ben oltre i limiti della repressione criminale, come suggerisce per esempio l’editto de aquaeductu Venafrano (FIRA I2, no 67), che istituì (linn. 64‑69) un iudicium reciperatorium per le controversie inerenti a questo acquedotto, da celebrarsi a Roma davanti al pretore qui inter cives et peregrinos ius dicit, e per lo svolgimento del quale le formalità relative alla reiectio dei reciperatores avrebbero dovuto seguire le disposizioni contenute nella lex Iulia iudiciorum privatorum:
reciperatorum reiectio inter eum qui aget et | eum quocum agetur ita fi[et ut ex lege q]uae de iudicis privatìs lata est | licebit oportebit.
42Ciò non significa, peraltro, che l’individuazione dei reciperatores non prevedesse più la fase della sortitio48, bensì che la lex Iulia iudiciorum privatorum avesse disciplinato la procedura d’istituzione dei collegi recuperatori, evidentemente con specifiche norme in ordine alle reiectiones, quasi sicuramente rese preventive rispetto alla sortitio.
43È d’altro canto possibile che le riforme sull’ordinamento giudiziario introdotte da Augusto disciplinassero gli aspetti procedurali relativi alla sortitio anche con riferimento ai iudicia publica e quindi che norme analoghe fossero contenute nella coeva lex Iulia iudiciorum publicorum per il funzionamento delle publicae quaestiones, che del resto aveva stabilizzato il regime di sortitio e reiectiones che abbiamo già descritto (§ 5). Così come dalla normativa augustea sarebbe peraltro dipesa la definizione della procedura di sorteggio dei centumviri dall’albo pretorio, poi divisi in quattro hastae da venticinque membri. Una procedura affidata alle competenze dei decemviri stlitibus iudicandis, non a caso indicati da Dio, LIV, 26, 6 come οἱ δέκα οἱ ἐπὶ τῶν δικαστηρίων τῶν ἐς τοὺς ἑκατὸν ἄνδρας κληρουμένων ἀποδεικνύμενοι49.
44Il kaput 88 della lex Irnitana, sotto la rubrica “de reciperatoribus reiciendis sorte ducendis dandis” riporta invece la disciplina della procedura costitutiva dei collegi di recuperatores all’interno del municipio flavio irnitano:
[R(ubrica) de re]cip[e]ratoribus reiciendis sorte ducendis dandis | Qua[ndo] rec[iper]atores dari oportebit is qui i(ure) d(icundo) prae(e)rit ex | h(ac) [l(ege) dato qui in] iu[di]c{i}um numero erunt item eodemque | mo[d]o [re]iecti[s iudicib]us donec reliqui septem sint ex iis aut | ite[m] e[od]emq[ue] mod[o] optione data septem reciperatorum | siv[e inter] eo[s c]on[veniet] {quibus} u[t]i septem de iudic{i}um nu|me[r]o sorte [d]uc[i] reciperatores vel inter ex his tot recipe|ratores sorte ductos dato{s} quod de qua{e}que (sic!) reciperatores | dari h(ac) [l(ege) op]ortebit cogitoque eos u[ti] cognoscant iudicent | qui [tum] reci[perat]o[res] dati erunt eorum de his rebus iudicatio | li[tis]que [aestumatio e]sto quodque ii iudicaverint litem ae|stumaverint i[d iust]um ratumque esto.
45In questo kaput abbiamo alcune variazioni rispetto alla sequenza di sortitio e successive reiectiones che siamo venuti descrivendo per le testimonianze relative all’età repubblicana. La procedura delineata in Irn., 88 descrive invece una fase preliminare, che porta a una riduzione dei giudici registrati nell’album iudicum municipale sino a sette. A tale riguardo lo statuto prevede che le parti potessero procedere a reiectiones alterne sino alla definizione di sette nomi (reiectis iudicibus donec reliqui septem sint ex iis), ovvero a scegliere di comune accordo sette nomi, ovvero a procedere, sempre si … inter eos conveniet, al sorteggio diretto di sette nomi. Di seguito, fra questi sette nomi, come che fossero stati selezionati, si sarebbe dovuta effettuare una sortitio per costituire il collegio di reciperatores, nella sua composizione di tre o cinque membri a seconda della materia oggetto di controversia50.
46È difficile affermare con certezza se questa peculiare procedura sia dovuta a una prassi diffusa in Baetica nella fase premunicipale, ovvero corrisponda a una peculiarità tipica del regime di ius Latii (ipotesi entrambe a dire il vero non troppo probabili), oppure rifletta gli effetti della riforma introdotta dalla lex Iulia iudiciorum privatorum. Questa ultima ipotesi51 è senz’altro da non trascurare. Come è noto, infatti, alcune delle norme contenute nella legislazione augustea furono recepite in centoni coevi, assunti poi a loro volta ad archetipo per gli statuti municipali di diritto latino di età flavia52; e in linea di principio buona parte della disciplina dei iudicia reciperatoria sembra essere dipesa, negli statuti flavi, dalla normativa adottata a Roma53.
47Tanto la lex Iulia – almeno per quanto ci pare dal già citato editto venafrano – quanto la lex Irnitana sembrerebbero peraltro aver posto l’accento sulla reiectio, ponendola in una posizione di preminenza rispetto alla sortitio (si noti al riguardo la sequenza nel titolo della rubrica di Irn., 88: … reiciendis sorte ducendis…)54.
48Il testo dell’Irnitana ci informa però che alla reiectio in senso stretto si poteva derogare mediante il ricorso a procedure che manifestavano il consenso delle parti. In caso di reiectio, e ancor più di scelta condivisa dei nomi dei sorteggiabili, si produceva l’effetto di comprimere l’alea a cui sarebbe stata sottoposta la determinazione del giudizio, facendo peraltro valere, come è stato pure osservato “ragioni di sfiducia nei confronti di una gran parte dei componenti l’album iudicum”, pur non “dispone(ndo) della libertà … concessa per la scelta del iudex unus”55.
49In caso di sorteggio preliminare, l’alea diveniva sì assoluta, ma era ricondotta entro i termini di una piena condivisione e “consapevolezza” delle parti in causa. Le parti accettavano cioè di privarsi degli strumenti riconosciuti a loro tutela dall’ordinamento giudiziario.
50Questo ventaglio di soluzioni produceva insomma l’effetto di ridurre casualità e arbitrio del magistrato o dei giudici, ovvero di ricondurli entro un margine di rischio consapevolmente ammesso e accolto dalle parti, appressandosi così al raggiungimento di un ideale di aequum ius. Ed è probabilmente per queste stesse ragioni che il modello del giudizio recuperatorio si estese – in questo stesso torno di tempo – ad altri ambiti di amministrazione della giustizia, anche demandati a forme di cognitio extra ordinem56.
Pratiche di sortitio nelle province orientali e in aree di metissage giuridico
51È difficile chiarire invece entro che termini la legislazione augustea costituì la base per disciplinare procedure di costituzione dei collegi giudicanti nei processi recuperatori celebrati nelle province. Un’iscrizione di cronologia fluttuante fra età augustea e tiberiana attesta un praef(ectus) fabr(um) i(ure) d(icundo) et sortiend(is) iudicibus in Asia: quindi un collaboratore di rango equestre del proconsole d’Asia, con competenze non soltanto di amministrazione della giustizia (iure dicundo: probabilmente per cause residuali e di modico valore), ma anche (si noti l’et) con funzioni di sorteggio dei giudici (sortiendis iudicibus)57. La mancata specificazione dell’ambito di competenza di questi iudices lascia presupporre che questo funzionario coadiuvasse il governatore sovrintendendo alla sortitio dei giudici in tutte le circostanze in cui ciò fosse richiesto: quindi sia per le reciperationes finalizzate alla repressione delle repetundae che troviamo applicata alle province, quantomeno quelle senatorie, sia per i iudicia reciperatoria connessi al regime privatistico (e forse anche dei iudices privati nelle actiones finium regundorum). E d’altra parte, del celebre medico originario di Prusa Gaio Calpurnio Asclepiade, che aveva ottenuto la cittadinanza romana da Traiano, si ricorda che – ancora nella prima età antonina – adsedit magistratibus populi Romani … et in provincia Asia custodiar(ius) [tabellarum(?)] in urna iudicum58, il che lascia intravvedere come questi fosse competente a curare gli aspetti materiali dei sorteggi (cura delle urne, delle pilae…). Ad ogni modo è piuttosto probabile che, in Asia, queste procedure avessero conosciuto una prima codificazione in età repubblicana: in Cic., Flacc., 4, 11 si fa infatti riferimento a un numerus recuperatorum della provincia d’Asia, da cui il pubblicano Marco Celio sarebbe stato escluso perché riluttante a pronunciarsi contro un altro pubblicano59.
52Sempre rimanendo in contesti provinciali, è utile richiamare anche l’attenzione sulla parte finale di un’iscrizione proveniente da Pinara, in Licia (TAM II, n° 508, part. linn. 20‑27):
20 … καὶ ὑπὸ τῆς Κα̣ρίας προε̣ισο[διάσαντα] | μυριάδας ἀτόκους λʹ, πρεσβεύσαντα̣ τρὶς ὑπὲρ τ[ῆς Λυκίας, <δόντα> | τοῖς μὲν τῶν ξενοκριτῶν δʹ <σ>[υ]?σ[τ]ήμα̣σιν̣ ἀ̣νὰ (δραχμὰς?) εʹ, π[ᾶσι δὲ βου]-|λευταῖς καὶ ἀρχοστάταις καὶ τοῖς τὰς κοινὰς τετελε[κόσιν ἀρχὰς (δραχμὰς) -ʹ], | <π>ρ̣<ο>?σδεξάμενον ἀόκνως τὰς διενγυήσεις τῶν ἐπικ[εφαλαίων, τάς τε] |25 [ἐγδ]ικείας διοικήσαντα καθαρῶς καὶ ἀδωροδοκήτως [ἐπὶ τοῦ σε]-|μνοτάτου δικαιοδότου καὶ τὴν τῶν ξενοκριτῶν δ̣[ιαλά]-|χεσιν καὶ δίκαιον [καὶ?] μεγαλόψ[υ]χον ἐν τοῖς θεί̣[οις? - - -].
53In questo testo si onora un notabile licio, la cui identità è al momento a noi ignota. Questi, senza farsi remunerare, aveva patrocinato cause presso il tribunale del governatore provinciale; era stato inoltre incaricato, sempre presso il governatore, della [διαλά]χεσις di ξενοκρίται, organizzati in quattro συστήματα, e a ciascuno di questi συστήματα aveva anzi donato 5000 dracme. L’iscrizione è di epoca quasi certamente successiva alla provincializzazione operata sotto Claudio60 e Dieter Nörr aveva a suo tempo proposto di leggervi un riferimento alla sortitio di recuperatores inquadrati in un album iudicum strutturato in quattro decuriae61. Nörr ha provato però anche a sostenere che nel lessico dell’amministrazione giudiziaria romana ξενοκρίται traduca in maniera univoca il latino “recuperatores”. E questo è certamente il significato che riscontriamo nella già citata lex de provinciis praetoris e in alcuni papiri, anche provenienti da contesti spaziali e cronologici differenti: si pensi per esempio a P.Oxy. XLII, no 3016, recante il resoconto di un procedimento giudiziario dall’Egitto del 148 d.C.62, e a P.Babatha, no 28‑30, contenente la formula dell’actio tutelae63. Questi testi, in cui in entrambi i casi sono menzionati ξενοκρίται, comprovano il ricorso a procedure modellate sui giudizi recuperatori (e dunque il ricorso al sistema di sortitiones e reiectiones) in altre due province, l’Egitto e la Giudea. In realtà ci sono ulteriori testimonianze che sembrano muovere in direzione opposta (SEG XI, no 491, linn. 4‑5), sicché diviene complesso affermare con certezza che tutte le testimonianze di ξενοκρίται siano sempre riconducibili a recuperatores64.
54Possiamo invece osservare come, sempre nel corso dell’età del principato, il modello costituito dai giudizi recuperatori si estese anche (e persino) al di fuori dei contesti romani, venendo recepito oltre i confini provinciali. Rinveniamo infatti tale schema assorbito in aree che potremmo definire di “metissage giuridico”, cioè ormai fortemente influenzate da paradigmi culturali romani, anche in ambito normativo. A tale riguardo, Georgy Kantor ha opportunamente richiamato l’attenzione su un’iscrizione di recente rinvenimento (AE, 2007, no 1243 = SEG LV, no 838) proveniente dal Chersoneso Taurico, databile fra fine i e inizi ii secolo d.C.65 e recante un decreto che mostra la recezione del modello di sortitio e successive, alterne reiectiones operate dalle parti in lite nella costituzione di collegi giudicanti in procedimenti assimilabili a giudizi recuperatori (linn. 8 ss.):
τοὺς κατὰ ἔτος ἄρχον-|τας εἰς Ο̣[- - -]ις κλαροῦν [κα]τ[ὰ] |10 τὸν νόμο[ν] [- - -] [τᾶ]ς βουλᾶς καὶ τῶ[ν - -] | [. .]ΑΝΩΝ[- - -] ἐ̣ν̣κ̣λ̣ή̣μ̣α̣τ̣α̣ ἔχει μείζωι δύ-|[να]μιν [ἢ Χς] [- - -] [· ὅσα δὲ] μ̣είζ[ω]ι δύναμιν̣ ἔχει | [ἢ] Χς ξ̣ ἀποκλαροῦν ἄ̣ν[δ]ρας ι̣ε̣ʹ· [ὅ]σα δὲ π[λεί]ονός ἐστιν τε[ι]-|15[μ]άματο[ς ἢ Χς] λ̣ʹ ἄνδρας θ̣ʹ· [τ]ῶ̣ν δὲ ἡ̣τ[τόν]ων ἐνκληι̣-|[μ]ά̣των ἄνδρας ζʹ, ἐκτὸς αἴ κ[α] μὴ̣ ἑκοῦσιν ἦν τοῖς ἀντι-|δίκοις ὀλιωιτέροις χρῆσθαι κ̣[ρι]τ̣αῖς ἢ κ̣α̣τ̣αδωισιάζει·| [ἔστ]ω δὲ ἐξουσία τοῖς ἀντιδίκοις ἐκ τοῦ πλάθεος τ[οῦ] | [ἐννόμου - - - τῶν δικ]α̣σ̣[τ]ῶ̣ν̣ ἀπολέγειν πέντε ὑπεξαιρο[υ]-|[μένους· ἄλλους? δὲ δ]ικάζειν κατὰ τὸν νόμον τὸν τῶν vac. Ο̣[- - -] |20 [- - - καὶ ὀ]μ̣νύοντ̣α̣ς φέρειν τὰν ψᾶφ̣[ον] [- - -] | [- - -] τὸν νόμον ΟΣ.Ε[- - -] | [- - -]Ο̣ κατὰ τὸν ν̣[όμον] [- - -] | [- - -]ΣΠ̣ΑΡ̣[- - -] | [- - -] ΑΓ [- - -] |25 [- - - - - - -].
55Il testo, pur gravemente lacunoso, ci permette di apprendere come gli ἄρχοντες in carica, svolgendo le funzioni di magistrati giusdicenti, fossero chiamati a sorteggiare (ἀποκλαροῦν, c’è da credere da una lista di giudici predefinita), un numero variabile di possibili giudici, di 15 per le cause superiori a 60 denari, di 9 giudici per le cause tra 30 e 60 denari, di 7 giudici per le cause di entità inferiore, eccetto nei casi in cui le parti in causa avessero manifestato di avvalersi di un numero inferiore di giudici rispetto a quello prescritto. Effettuato il sorteggio, le parti avrebbero avuto dunque la facoltà di rigettare (ἀπολέγειν) cinque nomi, sicché si sarebbero costituiti collegi di 10, 4 o 2 giudici, chiamati poi effettivamente a giudicare. Non è chiaro se il numero dispari di reiezioni previste presupponesse che la prima scelta spettasse al convenuto. Ad ogni modo, è evidente la matrice romana. Come ha messo in evidenza Kantor, però, è molto più opportuno ipotizzare che questo elemento della procedura giudiziaria romana fu recepito dai Chersoniti attraverso la mediazione di processi celebrati nella provincia di Bitinia e Ponto, alla quale i Chersoniti erano strettamente legati sia dal vincolo di fondazione con Heraclea Pontica sia da attivi legami commerciali; meno probabile, invece, che la fonte di influenza fosse Roma stessa, da loro conosciuta soltanto attraverso infrequenti ambascerie presso gli imperatori66.
Un bilancio
56Tracciando un bilancio, potremo concludere che il diritto romano non conobbe una vera e propria prassi costante di sorteggio dei giudici: se per il iudex unus sono attestate le due pratiche della scelta consensuale fra le parti e del ricorso al procare iudicem, la sortitio è residuale e si giustifica solo per specifiche materie, come l’actio finium regundorum. Altre forme di sortitio, come quelle applicate in Sicilia e note dalle Verrine (sortitiones dicarum) sembrano riflettere prassi locali recepite nella lex Rupilia del 132 a.C. e attraverso essa all’interno dell’editto del governatore provinciale.
57La sortitio fu adoperata invece a Roma, in maniera costante, nei processi recuperatori, che derivavano dalla sfera delle relazioni internazionali e che originariamente conobbero anche collegi a composizione mista, quindi con iudices peregrini (da cui sarebbe derivato il termine greco di xenokrites). Se da un lato la funzione del collegio recuperatorio era di limitare l’arbitrio del singolo giudice in materie di peculiare e pubblico interesse, dall’altro il meccanismo di costituzione di tali collegi, attraverso il ricorso alla sortitio e poi alle altere reiectiones avrebbe a sua volta avuto lo scopo di limitare l’arbitrio del magistrato nell’individuazione dei singoli reciperatores e di tenere conto, entro certi limiti, della volontà delle parti.
58Il modello dei giudizi recuperatori costituì a sua volta la base per la legislazione in materia di repetundae e, attraverso essa, la base per la definizione dei meccanismi di composizione delle quaestiones: la procedura di queste ultime fu quindi disciplinata da diverse leges (fra queste, per esempio, la lex Pompeia iudiciaria e quella nota dal verso della tavola recante il cd. fragmentum Florentinum). Tale modello fu ancora seguito, per i iudicia publica, in età augustea, come comprova la procedura descritta nel senatoconsulto confluito nel quinto editto di Augusto ai Cirenei.
59Per quanto attiene alla materia civile, la grande sistemazione operata sotto Augusto con la lex Iulia iudiciorum privatorum comportò modificazioni della procedura, sembrerebbe intervenendo sulla fase di reiectio, finendo così per conferirle maggior rilievo. La disciplina tracciata dalla lex Iulia fu quindi recepita in procedure giudiziarie extra ordinem, come per esempio quella adottata, già in età augustea, con riguardo alle controversie relative all’acquedotto venafrano, o ancora in materia fiscale. Esercitò inoltre un significativo influsso in provincia, sia mediante una recezione negli editti dei governatori provinciali (tanto che alcuni apparati, come per esempio quello della provincia Asia e poi ancora della neocostituita Lycia et Pamphylia sembrerebbero essersi dotati di un personale di supporto alle “sortitiones iudicum”) sia nella definizione della disciplina dei giudizi recuperatori delle comunità dotate di ius Latii (come mostra Irn., 88‑89).
60È possibile però rintracciare echi delle procedure recuperatorie anche al di là delle frontiere dell’impero, come per esempio nel Chersoneso Taurico, dove forse questi paradigmi procedurali furono importati per il tramite delle esperienze provinciali. Una prova ulteriore, se mai ve ne fosse bisogno, della vitalità e della capacità di penetrazione della cultura giuridica romana.
Bibliographie
Alvazzi Del Frate 1999: P. Alvazzi Del Frate, Il giudice naturale. Prassi e dottrina in Francia dall’ancien régime alla restaurazione, Roma, Viella, 1999.
Alvazzi Del Frate 2002: P. Alvazzi Del Frate, “Il principio del ‘giudice naturale’ nel costituzionalismo della Restaurazione in Francia e Italia”, Historia Constitucional 3, 2002, p. 1‑16.
Behrends 1970: O. Behrends, Die römische Geschworenenverfassung: ein Rekonstruktionsversuch, Göttingen, O. Schwartz Verlag, 1970.
Birks 1988: P. Birks, “New light on the Roman legal system: the appointment of judges”, The Cambridge Law Journal 47, 1988, p. 36‑60.
Biscardi 1975: A. Biscardi, “Sulla identificazione degli ‘xenokritai’ e sulla loro attività in P. Oxy. 3016”, in H. Hübner, E. Klingmüller, A. Wacke (a cura di), Festschrift für Erwin Seidl zum 70. Geburtstag, Köln, Hanstein Verlag, 1975, p. 15‑24.
Brugi 1897: B. Brugi, Le dottrine giuridiche degli agrimensori romani comparate a quelle del Digesto, Verona/Padova, F.lli Drucker, 1897.
Buongiorno 2017: P. Buongiorno, Claudio, il principe inatteso, Palermo, 21Editore, 2017.
Buongiorno 2020: P. Buongiorno, “Continentia aedificia. Un’elaborazione augustea”, BIDR 114, 2020, p. 221‑238.
Cafaro 2021: A. Cafaro, Governare l’impero. La praefectura fabrum fra legami personali e azione politica (ii sec. a.C.-iii sec. d.C.), Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2021.
Campbell 2000: B. Campbell, The writings of the Roman land surveyors. Introduction, text, translation and commentary, Londra, Society for the Promotion of Roman Studies, 2000.
Cardilli 1992: R. Cardilli, “Scelta e designazione del iudex unus alla luce della lex Irnitana”, Rend. Acc. Lincei (s. ix) 3, 1992, p. 37‑73.
Crawford 1996: M. Crawford, Roman Statutes, I‑II, Londra, BICS, 1996.
Demougin 1992: S. Demougin, Prosopographie des chevaliers romains julioclaudiens (43 av. J.C.-70 ap. J.C.), Roma, École française de Rome, 1992.
De Nardis 1994: M. De Nardis, The writings of the Roman land surveyors. Technical and legal aspects, Londra, University College, PhD Thesis, 1994 (non pubblicato).
Di Cintio 2021: L. Di Cintio, Archivio di Babatha: un’esperienza ai confini dell’impero romano. Sul processo nelle province, Milano, LED Edizioni, 2021.
Dimatteo 2016: G. Dimatteo, “La ‘pena d’infamia’ e l’inibizione dello ius accusandi. Le norme e le argomentazioni in tema di infamia delle Declamazioni minori 250, 263, 265 e 275”, in A. Casamento, D. van Mal-Maeder, L. Pasetti (a cura di), Le “Declamazioni Minori” dello Pseudo-Quintiliano Discorsi immaginari tra letteratura e diritto, Berlino/Boston, De Gruyter, 2016, p. 47‑62.
Eder 1969: Walter Eder, Das vorsullanische Repetundenverfahren, Bonn, Rudolf Habelt Verlag, 1969.
Fournier 2010a: J. Fournier, “La Lex Rupilia, un modèle de régime judiciaire provincial à l’époque républicaine?”, Cahiers du Centre Gustave Glotz 21, 2010, p. 157‑186.
Fournier 2010b: J. Fournier, Entre tutelle romaine et autonomie civique. L’administration judiciaire dans les provinces hellénophones de l’Empire romain (129 av. J.‑C.-235 apr. J.‑C.), Atene, École française d’Athènes, 2010.
Fournier 2010c: J. Fournier, “Entre droit romain et droit grec: la pratique judiciaire dans les provinces hellénophones de l’empire romain (iie s. av. J.‑C.-iiie s. apr. J.‑C.) (excepté l’Égypte)”, RHDFE 88/2, 2010, p. 165‑187.
Gagliardi 2006: L. Gagliardi, Decemviri e centumviri. Origini e competenze, Milano, Giuffrè, 2006.
Gagliardi 2012: L. Gagliardi, “I collegi giudicanti: ‘decemviri’, ‘centumviri’, ‘septemviri’, ‘recuperatores’. Idee vecchie e nuove su origini, competenze, aspetti procedurali”, in L. Garofalo (a cura di), Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese, II, Padova, CEDAM, 2012, p. 339‑383.
Horstkotte 1996: H. Horstkotte, “Xenokritai beim Praefectus Aegypti (P. Oxy. 3016)”, ZPE 112, 1996, p. 192‑196.
Jeuland 2008: E. Jeuland, “Le droit au juge naturel et l’organisation judiciaire”, Revue française d’administration publique 125, 2008, p. 33‑42.
Johnston 1987: D. Johnston, “Three thoughts on Roman Private Law and the Lex Irnitana”, JRS 77, 1987, p. 62‑77.
Kantor 2007: G. Kantor, Ancestral Laws under the Roman Rule: The Case of Lycia, Oxford, Balliol College, PhD Thesis, 2007 (disponibile all’indirizzo: https://users.ox.ac.uk/~ball1674/lycian_text.rtf).
Kantor 2010: G. Kantor, “Siculus cum Siculo non eiusdem ciuitatis. Litigation between citizens of different communities in the Verrines”, Cahiers du Centre Gustave Glotz 21, 2010, p. 187‑204.
Kantor 2013: G. Kantor, “Local courts of Chersonesus Taurica in the Roman Age”, in P. Martzavou, N. Papazarkadas (a cura di), Epigraphical Approaches to the Post-Classical Polis, Oxford/New York, Oxford University Press, 2013, p. 69‑86.
Kantor 2014: G. Kantor, “Roman legal administration in the province of Asia. Hellenistic heritage vs. innovation”, in J. Dubouloz, S. Pittia, G. Sabatini (a cura di), L’imperium Romanum en perspective. Les savoirs d’empire dans la République romaine et leur héritage dans l’Europe médiévale et moderne, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2014, p. 243‑268.
Kaser, Hackl 1996: M. Kaser, K. Hackl, Das römische Zivilprozessrecht, Monaco, C.H. Beck Verlag, 1996 (2a ed.).
Lamberti 1993: F. Lamberti, Tabulae Irnitanae. Municipalità e “ius Romanorum”, Napoli, Jovene, 1993.
Lambrini 2012: P. Lambrini, “‘Titius iudex esto’: la scelta del giudice privato nel processo formulare”, in L. Garofalo (a cura di), Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese, II, Padova, CEDAM, 2012, p. 294‑337.
Lintott 1990: A. Lintott, “Le procès devant les recuperatores d’après les données épigraphiques jusqu’au règne d’Auguste”, RHDFE 68/1, 1990, p. 1‑11.
Lohsse 2021: S. Lohsse, “Zum SC. Calvisianum und der Strafgerichtsbarkeit des Senats”, in P. Buongiorno, G. Camodeca (a cura di), Die senatus consulta in den epigraphischen Quellen. Texte und Bezeugungen, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2021, p. 331‑342.
Luzzatto 1948: G.I. Luzzatto, Procedura civile romana, II, Bologna, Cesare Zuffi Editore, 1948.
Maganzani 1997: L. Maganzani, Gli agrimensori nel processo privato romano, Roma, PUL/Mursia, 1997.
Maganzani 2007: L. Maganzani, “L’editto provinciale alla luce delle Verrine: profili strutturali, criteri applicativi”, in J. Dubouloz, S. Pittia (a cura di), La Sicile de Cicéron: lecture des Verrines. Actes du colloque de Paris (19‑20 mai 2006), Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2007, p. 127‑146.
Mantovani 2000: D. Mantovani, “Aspetti documentali del processo criminale nella Repubblica. Le tabulae publicae”, MEFRA 112/2, 2000, p. 651‑691.
Marrone 1962: M. Marrone, Querela inofficiosi testamenti. Lezioni di diritto romano, Palermo, Manfredi, 1962.
Masi Doria 2004: C. Masi Doria, “Quaesitor urnam movet. Un’immagine della procedura per quaestionem in Verg. Aen. 6.432”, in M. Garrido-Hory, A. Gonzales (a cura di), Histoire, espaces et marges de l’Antiquité. Hommages à Monique Clavel-Lévêque, t. III, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2004, p. 222‑248.
Mazeaud 1933: J. Mazeaud, La nomination du Iudex unus sous la procédure formulaire à Rome, Parigi, Sirey, 1933.
Müßig 2009: U. Müßig, Recht und Justizhoheit, Der gesetzliche Richter im historischen Vergleich von der Kanonistik bis zur Europäischen Menschenrechtskonvention, unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsentwicklung in Deutschland, England und Frankreich, Berlino, Duncker & Humblot, 2009 (2a ed. ampliata e migliorata).
Nörr 1995a: D. Nörr, “Zu den Xenokriten in TAM II 2 Nr.508”, in C. Schubert, K. Brodersen (a cura di), Rom und der griechische Osten. Festschrift für Hatto H. Schmitt, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1995, p. 187‑197.
Nörr 1995b: D. Nörr, “The Xenokritai in Babatha’s Archive (Pap. Yadin 28‑30)”, Israel Law Review 29, 1995, p. 83‑94.
Nörr 1999: D. Nörr, “Zu den Xenokriten (Rekuperatoren) in der römischen Provinzialgerichtsbarkeit”, in W. Eck (a cura di), Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen vom 1. bis 3. Jahrhundert, Monaco, R. Oldenbourg Verlag, 1999, p. 257‑301.
Ostwaldt 2009: L. Ostwaldt, Aequitas und Justitia. Ihre Ikonographie in Antike und Früher Neuzeit, Magdeburg, Peter Junkermann Verlag, 2009.
Panofsky 1939: E. Panofsky, Studies in Iconology. Humanistic Themes in the Art of the Renaissance, Oxford, Routledge, 1939.
Petrucci 2017: A. Petrucci, Corso di diritto pubblico romano, Torino, Giappichelli, 2017.
Picardi 2010: N. Picardi, “Le juge naturel. Principe fondamental en Europe”, Revue internationale de droit comparé 62/1, 2010, p. 27‑73.
Pina Polo, Díaz Fernández 2019: F. Pina Polo, A. Díaz Fernández, The Quaestorship in the Roman Republic, Berlino/Boston, De Gruyter, 2019.
Pugliese 1963: G. Pugliese, Il processo civile romano II. Il processo formulare, t. I, Milano, Giuffrè, 1963.
Purpura 2012: G. Purpura, “Gli Edicta Augusti ad Cyrenenses e la genesi del SC Calvisiano”, AUPA 55, 2012, p. 463‑518.
Robert 1959. L. Robert, “Les inscriptions de Didymes”, Gnomon 31, 1959, p. 657‑674.
Rotondi 1912: G. Rotondi, Leges Publicae Populi Romani, Milano, SEL, 1912.
Santalucia 1998: B. Santalucia, Diritto e processo penale nell’antica Roma. Seconda edizione, Milano, Giuffrè, 1998.
Santalucia 2022: B. Santalucia (a cura di), Asconio. Commento alle orazioni di Cicerone, Venezia, Marsilio, 2022.
Schmidlin 1963: B. Schmidlin, Das Rekuperatorenverfahren. Eine Studie zum römischen Prozess, Friburgo (Svizzera), Universitätsverlag, 1963.
Simshäuser 1989: W. Simshäuser, “La juridiction municipale à la lumière de la lex Irnitana”, RHDFE 67/4, 1989, p. 619‑650.
Sisani 2015: S. Sisani, L’ager publicus in età graccana (133‑111 a.C.). Una rilettura testuale, storica e giuridica della lex agraria epigrafica, Roma, Quasar, 2015.
Steinwenter 1916: A. Steinwenter, “Iudex”, PWRE 18, 1916, col. 2464‑2473.
Torrent 1980: A. Torrent, “L’eredità di Eraclio di Siracusa e le origini della ‘cognitio extra ordinem’”, in Atti del II Seminario Romanistico Gardesano, Milano, Giuffrè, 1980, p. 177‑188.
Venturini 2015: C. Venturini, Scritti di diritto penale romano, I, a cura di F. Procchi e C. Terreni, Padova, Wolters Kluwer/CEDAM, 2015, p. 273‑346 (tratto da ibid., “‘Quaestiones perpetuae constitutae’. Per una riconsiderazione della Lex Calpurnia repetundarum”, Iura 48, 1997, p. 1‑76).
Vinci 2004: M. Vinci, Fines regere. Il regolamento dei confini dall’età arcaica a Giustiniano, Milano, Giuffrè, 2004.
Notes de bas de page
1Panofsky 1939, p. 109: “the figure of blindfold Justice in particular is a humanistic concoction of very recent origin”.
2Su questo tema vd. ora anche l’ottima messa a punto di Ostwaldt 2009, p. 109‑119.
3Gell., XIV, 4, 3: Ex imaginis autem istius significatione intellegi voluit iudicem, qui Iustitiae antistes est, oportere esse gravem, sanctum, severum, incorruptum, inadulabilem contraque improbos nocentesque inmisericordem atque inexorabilem erectumque et arduum ac potentem, vi et maiestate aequitatis veritatisque terrificum.
4Questa è la formulazione che si rinviene oggi in art. 25 co. 1 Cost. it.: “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”, ma il principio – che muove da quello postclassico di suus iudex (una cui prima affermazione si rinviene per esempio in Paul. 3 resp., D. V, 1, 49 pr.) e che fu variamente declinato, in particolar modo dalla canonistica (aspetto su cui vd. Müßig 2009) e ancora nei regimi di ancien régime (Alvazzi Del Frate 1999) – fu definitivamente connotato nel costituzionalismo del xix secolo (come ha messo in luce Alvazzi Del Frate 2002) fino ad assumere un vero e proprio principio cardine degli ordinamenti giudiziari (Jeuland 2008, p. 33‑42 e Picardi 2010, p. 27‑73).
5In tal senso vd. anche le brevi notazioni di Luzzatto 1948, p. 227.
6Fest. 290 L., s.v. “procum patricium”. Una descrizione della procedura è anche in Cic., de orat., II, 70, 285; sul punto vd. adesso Lambrini 2012, p. 318‑320.
7Sulla cui natura vd. Pugliese 1963, p. 237.
8Artificiosa la lettura che ne fa Behrends 1970, p. 49‑50. Più prudente la lettura di Cardilli 1992, p. 62.
9Sul punto Kaser, Hackl 1996, p. 60 nt. 36 (con bibl.); ma vd. anche Birks 1988, p. 52 nt. 36.
10Steinwenter 1916, col. 2467; Pugliese 1963, p. 237. In ogni caso arbitraria e priva di addentellati nelle fonti appare l’opinione di Behrends 1970, p. 77‑78, che considera equivalenti il procare e il sortiri.
11Così Cardilli 1992, p. 70, e ora soprattutto Lambrini 2012, p. 336.
12Vedi in tal senso la traduzione di Campbell 2000, p. 31: “Some people through ignorance are in the habit of enrolling surveyors as arbiters or drawing lots for judges to establish boundaries, when in the matter in question more is at stake than the establishment of a boundary”.
13Così Maganzani 1997, p. 95‑96, su cui però vd. anche le perplessità manifestate da Vinci 2004, p. 406‑407.
14Sul dibattito vd. la bibliografia annotata in Maganzani 1997, p. 96 ntt. 17‑18.
15Questa ipotesi – fondata su Cic., leg., 1.21.55: nec Mamilia lege singuli, sed e duodecim tres arbitri finis regemus – è accennata anche in Mazeaud 1933, p. 118‑119. La connessione fra lex Mamilia e lex Iulia è messa in evidenza anche da Rotondi 1912, p. 389.
16Così Maganzani 1997, p. 96.
17Come osserva Brugi 1897, p. 221, sulla base di Frontin. 43.22 La.
18Così Gai., 7, ad ed. prov., D. V, 1, 13 = D. X, 3, 2, 1.
19Su questo testo vd. almeno De Nardis 1994, 269.
20Per una introduzione a questa lex vd. Fournier 2010a.
21Cic., Verr., II, 2, 13, 32.
22Cic., Verr., II, 2, 13, 32. Sulla natura “formulare” di questo processo, benché in parte “deformato” rispetto alla prassi dei tribunali di Roma, vd. soprattutto Maganzani 2007, p. 133, e poi ancora Fournier 2010a, p. 157. Meno probabile appare l’ipotesi formulata da molti, e ripresa ancora in Torrent 1980, p. 177, che vede in questa procedura un antecedente delle cognitiones di età imperiale. Pensano invece a una procedura strettamente locale Kaser, Hackl 1996, p. 475. Si veda poi anche Kantor 2010, che insiste invece sul fatto che le norme descritte nel passo di Cicerone in esame non si applicassero ai residenti in Sicilia che erano peregrini nullius civitatis, come pure alle controversie che coinvolgevano Siculi residenti in altre province romane o in Italia. Si sarebbe trattato insomma di una procedura nettamente distinta dagli accordi giurisdizionali noti per altre province grecofone in cui – almeno nei casi di comunità privilegiate – sarebbe stata sovente confermata la giurisdizione sugli stranieri residenti e si sarebbero altresì protetti i cittadini di una particolare comunità ovunque entro i fines imperii.
23Cic., Verr., II, 2, 15, 37. In tema vd. Maganzani 2007, p. 130‑133.
24Cic., Verr., II, 2, 15, 39 e 16, 41.
25Non prende posizione sul punto Dimatteo 2016, p. 48‑49 e nt. 4, cui si rinvia comunque per una prima esegesi del testo in questione.
26Una possibilità ancora valevole, per tutti i giudizi recuperatori, ai tempi del giurista Gaio: cfr. Gai., IV, 105 e IV, 109.
27In tal senso vd. Petrucci 2017, p. 341‑342.
28Linn., 19‑22: ὃ̣ς αὐτὸς [μὴ δύνηται, ποιείτω ὁ] |20 ὑπὲρ ἐκείνου ἄρχων ὃν ἀνθ’ ἑαυτοῦ τῶν Ε̣[- - -] μέχρι τούτου ἕως <ἂν> δεκαπέντε ἔ̣σω̣ντα[ι - - - περὶ τούτου τοῦ] πράγματος εἰς ἐκείνους δεδομένοι.
29Così per esempio Sisani 2015, p. 202 nt. 827. Un’integrazione di “sorte” era ipotizzata però già da Lamberti 1993, p. 178, che opportunamente osservava come non si sarebbe compreso secondo quale canone di imparzialità il magistrato iure dicundo potesse altrimenti selezionare dall’album i nomi undici dei cittadini di prima classe.
30Su questo testo vd. Masi Doria 2004, p. 228.
31Per un esame complessivo di questo kaput vd. almeno Lintott 1990, p. 8.
32Che la lex Calpurnia assumesse a modello il meccanismo della reciperatio è stato messo bene in luce da Eder 1969, p. 93‑95. Ma in tal senso vd. anche Santalucia 1998, p. 109 e poi Venturini 2015, cui si rinvia (pp. 293‑300) per un riesame del dibattito sul punto.
33Così Venturini 2015, p. 336.
34Sul punto vd. diffusamente Santalucia 1998, p. 138‑139, ove fonti e bibliografia e, a nt. 107, discussione sulle subsortitiones, ossia le procedure di sorteggio suppletivo dei membri della giuria deceduti o venuti meno per altri impedimenti, pubblici o personali. In particolar modo, stante l’ambiguità di Cic., Verr., II, 1, 61, 158, non è chiaro se questi sorteggi fossero tratti dalla medesima decuria ovvero da un’altra. Ma in tema vd. anche Mantovani 2000, p. 680 e 687.
35Cic., Cluen., 43, 121; Cic., fam., VIII, 8, 5; Plin., nat., XXXIII, 31.
36Dio, XXXIX, 7, 4; Pina Polo, Díaz Fernández 2019, p. 116‑117.
37Santalucia 1998, p. 164‑165, con fonti e bibliografia.
38Santalucia 1998, p. 171.
39Cic., Planc., 15, 36.
40Cic., in Pis., 39, 94: iudices iudicabunt ii quos lex ipsa non quos hominum libido delegerit.
41In passato identificata con la lex Pompeia iudiciaria; ma vd. al riguardo le perplessità di Crawford 1996, I, p. 189 e 191.
42Santalucia 1998, p. 170.
43Rotondi 1912, p. 405.
44Così Santalucia 2022, p. 231 nt. 298, cui si rinvia anche (p. 187‑190) per la traduzione e un primo commento al brano in oggetto.
45Masi Doria 2004, p. 233‑243.
46In materia vd. diffusamente Purpura 2012, p. 470‑474.
47Senatus consultum, apud Edicta Augusti ad Cyrenenses (FIRA I2, no 68), V, ll. 97‑119. Su questo testo vd. da ultimo Purpura 2012, p. 478‑489 (con ampia discussione della bibliografia), e poi Lohsse 2021, p. 331‑342.
48Così anche Johnston 1987, p. 64: “it seems unlikely that sortitio would not have featured in the Lex Julia”. Ma vd. anche Lintott 1990, p. 7, secondo il quale peraltro il silenzio sulla sortitio nell’edictum in questione (e, a suo dire, anche nella lex agraria del 111 a.C.: ma contra vd. quanto qui diversamente affermato nel § 4) si giustificherebbe in considerazione del fatto che essa non coinvolgeva strettamente le parti, chiamate invece a compiere la reiectio.
49Non si tratta in ogni caso di una denominazione ufficiale in greco di questa magistratura minore. La competenza esercitata dai decemviri stilitibus iudicandis sul tribunale centumvirale – in sostituzione di senatori di rango questorio – è comprovata anche da Suet., Aug., 36 e Pomp., l.s. enchir., D. I, 2, 2, 29, che non fanno però menzione del sorteggio. Sul punto vd. Gagliardi 2006, p. 53 e nt. 31 (ove bibliografia), e 2012, p. 350. Come ha da tempo messo in luce Marrone 1962, p. 67, la procedura di sorteggio dei centumviri, ripetuta annualmente, sarebbe emersa solo in età imperiale. Il che suggerisce una sua stretta dipendenza dalla lex Iulia iudiciorum privatorum.
50Vd. Lamberti 1993, p. 177‑178.
51Già avanzata, fra gli altri, da Johnston 1987, p. 64, secondo il quale la disciplina descritta in Irn., 88, sarebbe quella cui alluderebbe l’edictum Augusti de aquaeductu Venafrano sopra ricordato. Sagace, a tale proposito, l’ulteriore considerazione di Simshäuser 1989, p. 629, secondo il quale, con riguardo a questo editto, “on est tenté de se demander si reiectio n’est pas utilisé ici au sens générique et si cette procédure de reiectio est véritablement autre chose que celle prévue dans le chapitre 88 de la lex Irnitana qui fait prévaloir la reiectio”.
52Buongiorno 2020, p. 231‑232 nt. 42.
53In tal senso si osservi peraltro anche la chiusa di Irn., 89: De ea re de qua, si Romae ageretur, quantacumque esset, reciperator{i}<e>s dari oporteret, tot reciperatores da<n>to quod dari oporteret si de ea re Romae ageretur.
54Lamberti 1993, p. 179.
55Così Lambrini 2012, p. 336‑337.
56In tal senso pare potersi intendere Plin., paneg., 36: sors et urna fisco iudicem adsignat. Licet reicere, licet exclamare: “Hunc nolo, timidus est et bona saeculi parum intellegit; illum volo, qui Caesarem fortiter amat” (su questo testo vd. anche Cardilli 1992, p. 63 nt. 104); ma vd. anche CIL II, n° 5368 = CILA II, n° 341, che sembrerebbe estendere ai collegi di reciperatores, secondo la disciplina fissata nella lex coloniae, anche cause in materia di operis novi nuntiatio originariamente di competenza dei cognitores: [- - - quod fi]eri | [oporteat in extraordinariis cog]nitio|[nibus | quod eius in novi operis d]enuntiationes | [ex lege Ulp(ia) cautum sit] observari debe|[bitur at si ad unu]m iudicem ibitur | [cumque nov(a) op(era) nuntie]ntur eodem modo | [satis dare oporte]bit quo ut recipe|[ratores sortian]tur lege quam vobis | [- - - mit]tit. Su questi testi vd. almeno Schmidlin 1963, p. 70‑71. L’integrazione sortian]tur è di Mommsen in CIL (ad loc.); ma alla luce di quanto si è visto con riguardo all’editto venafrano si potrebbe anche integrare reician]tur.
57CIL X, n° 5393 = ILS, n° 6286. Secondo Demougin 1992, p. 231, questo praefectus fabrum (Q. Decio Saturnino [PIR2, D 27], alla sua quarta esperienza in questa carica) sarebbe giunto in Asia al seguito di uno dei consoli per cui era stato praefectus fabrum: l’ipotesi, seguita da alcuni, è suggestiva, ma puramente speculativa. Funzioni analoghe a quelle di Decio Saturnino sembra aver svolto un altro praefectus fabrum della provincia d’Asia, ausiliario del proconsole d’età neroniana Vipstano Messalla, di nome Gaio Claudio Chionis (PIR2, C 832), il cui cursus è ricordato da OGIS, n° 494 = ILS, n° 8860 = I.Didyma, no 272 (linn. 17‑19: λαβὼν [μ]όνος ὁμοῦ π[ίσ]τιν ... κλήρου): in tal senso cfr. Robert 1959, p. 665‑666: “Je crois qu’il s’agit de présider au tirage au sort des juges pour le tribunal du gouverneur”; il che suggerirebbe una competenza stabile dei praefecti fabrum attivi in provincia a svolgere queste funzioni. Un’opinione che mi sembra condivisa anche da Fournier 2010b, p. 26. Estremamente banale la lettura di Cafaro 2021, p. 258, che liquida queste competenze dei p.f. in Asia in mezza riga, limitandosi a qualificarle come “attività istituzionalmente e amministrativamente delicate”.
58CIL XI, no 3943 = ILS, no 7789.
59Su questo testo (e sul successivo Cic., Flacc., 20, 47: a recuperatoribus causa cognoscitur) vd. Schmidlin 1963, p. 69 nt. 6. Ma abbiamo anche altre testimonianze, per esempio sull’album iudicum della provincia di Bitinia e Ponto: Plin., ep., X, 58, su cui vd. ora Fournier 2010b, p. 34 e 38. In ogni caso non desumerei da queste testimonianze, come invece fa Fournier 2010c, p. 175, la considerazione generalizzata secondo cui, almeno fino agli inizi del ii secolo d.C., “les jurés provinciaux furent sélectionnés en principe par sortitio”. Come si è avuto modo di vedere sin qui la sortitio era strettamente connessa a specifici procedimenti, e i casi di ricorso ad essa erano indicati all’interno dei differenti editti provinciali.
60In essa si menziona infatti un δικαιοδότης, appellativo usualmente adoperato in contesti locali con riguardo al governatore provinciale romano (cfr. per esempio AE, 2001, no 1931, linn. 23, 24 e 68). Sul punto bene Fournier 2010a, p. 178 nt. 90. Diversa opinione in Kantor 2014, p. 243 nt. 3: “a possible adoption of the sortitio iudicum procedures in the courts of the pre-annexation Lycian League”. Per la provincializzazione della Lycia vd. almeno Buongiorno 2017, p. 156‑158.
61Nörr 1995a, p. 187‑197 e Nörr 1999, p. 276‑279.
62Su questo testo e gli ξένοκριται in esso menzionati vd. Biscardi 1975, p. 15‑24, e – con opinioni differenti – Horstkotte 1996, p. 192‑196.
63Nörr 1995b, p. 83‑94. Questa lettura è respinta da parte della letteratura, solertemente annotata in Di Cintio 2021, p. 95‑97. Secondo Di Cintio, peraltro, i P.Babatha, no 28‑30 rappresenterebbero “un caso esemplare di compromesso tra processo romano ed esigenze provinciali”, con la conseguenza che il termine ξένοκριται sarebbe stato adoperato con “connotazione volutamente generica” per riferirsi a “soggetti locali delegati» alle funzioni giudicanti (p. 97): ma questa considerazione mi pare lasciare impregiudicata la questione se questi “soggetti locali delegati”, ancorché peregrini, abbiano operato come recuperatores e dunque siano stati costituiti in collegio mediante una procedura predeterminata contenuta nell’editto del governatore romano.
64In tal senso vd. Kantor 2007, § VI, (e poi ancora Kantor 2014, p. 243 nt. 3), rispetto alla cui ricostruzione sarei però più propenso a considerare TAM II, no 508 nel senso prospettato da Nörr 1995a. Ad ogni buon conto, il tema sarebbe meritevole di riconsiderazione complessiva.
65Kantor 2013, p. 79, propone una cronologia fra l’86‑87 e il 114‑115 d.C.
66Così Kantor 2013, p. 85.

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2019
Lyon dans les textes grecs et latins
La géographie et l’histoire de Lugdunum, de la fondation de la colonie à l’occupation burgonde (43 avant - 460 après J.-C.)
Jean‑Claude Decourt et Gérard Lucas
2021
La colonisation militaire en Phrygie (IVe siècle avant-IIIe siècle après J.-C.). Tome 1 : synthèse
Dynamiques spatiales, économiques et sociales
Michel Roux
2023
La colonisation militaire en Phrygie (IVe siècle avant-IIIe siècle après J.-C.). Tome 2 : corpora
Dynamiques spatiales, économiques et sociales
Michel Roux
2023
Réseaux de pouvoir en Haute-Égypte
Stratégies sociales et territoriales des notables provinciaux sous le Nouvel Empire (1539-1077 av. J.-C.)
Vincent Chollier
2023
Affirmer sa puissance par la mer
La rivalité pour l’hégémonie en Grèce dans la première moitié du IVe siècle avant J.-C.
Giulia Icardi
2024
Le tirage au sort dans l’Antiquité
Du monde grec à Rome
Julie Bothorel et Frédéric Hurlet (dir.)
2025