Versión clásicaVersión móvil

Pluralità identitarie tra bioetica e biodiritto

 | 
Luigi Ferraro
, 
Francesca Dicé
, 
Alberto Postigliola
, 
et al.

Autodeterminazione, dignità, soggettività

Un diritto sessuato? Processi di soggettivazione di genere e traiettorie del femminismo contemporaneo

Valeria Marzocco

Texto completo

1. Identità di genere e riconoscimento giuridico. Sul ‘dilemma dell’uguaglianza’

  • 1 In questa direzione, censurando gli artt. 2 e 4 della L. 164/1982, in tema di “divorzio imposto”, o (...)
  • 2 Ciò, particolarmente per il caso del transessualismo, pone il problema della giustificazione, sul p (...)

1I processi di soggettivazione originanti dalle identità di genere sono al centro della riflessione di una teoria del diritto che torna a interrogarsi sulle dinamiche di riconoscimento della differenza nel quadro del principio di uguaglianza. Nello scenario del pluralismo che contraddistingue le società contemporanee, le rivendicazioni di genere declinano tuttavia una pretesa a un riconoscimento identitario che, pur implicando la messa a punto di nuove strategie di governo delle ragioni che si fronteggiano nello spazio pubblico, finiscono con il problematizzarne in senso radicale l’assetto, incidendo sulla struttura patriarcale ed eterosessuale nella quale si è riconosciuta la storia delle società occidentali. Ne deriva una complessità che chiama in causa il discorso giuridico, per il rinvio a una strategia ricostruttiva della differenza che si emancipa dalla sua declinazione in chiave biologica – quella ancorata alla differenza sessuale, tra uomo e donna – e si confronta con processi di soggettivazione che riguardano l’identità personale di ciascuno, e in cui sessualità biologica e identità di genere escono da una condizione di reciprocità1. Questo dacché le identità di genere, nel disancorare dalla dimensione della sessuazione l’identità personale, avanzano una pretesa di riconoscimento che porta definitivamente sul piano della costruzione e del vissuto di ciascuno, al di là del corpo, l’identità sessuale2.

2Di queste forme di soggettivazione e della domanda di riconoscimento giuridico che da esse proviene, la principale interlocutrice è la giurisprudenza che con attenzione, nelle Corti di merito e in quelle di legittimità, sta svolgendo una funzione di progressiva erosione del quadro legislativo vigente, nel senso di una interpretazione costituzionalmente orientata che, sotto il profilo teorico, mette alla prova l’elasticità del principio giuridico dell’eguaglianza.

  • 3 La sentenza in questione (cfr. supra, nt. 1) non a caso fa leva, in punto di principio, e nell’argo (...)

3Va detto tuttavia, che proprio nell’ambito di queste dinamiche, queste domande, che sono domande di riconoscimento e di accesso ai diritti, rinnovano temi su cui, non pacificamente, si è esercitata la riflessione sul rapporto tra uguaglianza e differenza. Argomenti sui quali è probabilmente opportuno tornare, non solo perché sono evidentemente ancora in campo – basti pensare alla questione del «paradigma eterosessuale del matrimonio», ancora di recente avanzato e non ancora superato, in verità, nella recente sentenza della Corte Costituzionale del 20143 – ma anche perché teoricamente dirimenti, in relazione alla definizione del profilo giuridico del principio di uguaglianza che è in questione nel quadro di questi temi.

4Nella cornice del rapporto tra principio di uguaglianza e dinamiche di riconoscimento della differenza, rischiano, in altri termini, di ritrovarsi ancora attivi, sul piano teorico, alcuni degli argomenti con cui una parte del femminismo teorico aveva, nel corso degli anni Settanta, attaccato la pretesa dell’accesso ai diritti delle donne, per il carattere storicamente e concettualmente sessuato del linguaggio e della logica ai quali si chiedeva legittimazione, entrambi avvinti da una solo pretesa universalità.

  • 4 Particolarmente significativa, seppure non possa essere oggetto di adeguato approfondimento in ques (...)

5In questo senso, gli interrogativi posti dalle identità di genere alla teoria del diritto, precipitano al cuore della riflessione teorica e critica sul principio giuridico dell’eguaglianza, al quale essi rinviano tanto sotto il profilo delle vicende giurisprudenziali in atto, quanto, soprattutto, dell’esigenza, altrettanto rilevante, di inquadramento delle condizioni per una intelligenza critica di questi processi di soggettivazione, con le questioni di politica del diritto che da esse discendono. Proprio in questi termini, occorre tornare al contributo al quale il femminismo teorico ha affidato un argomento importante della sua lettura della modernità politico-giuridica occidentale, la critica al principio di uguaglianza, tenendolo nel segno di un’obiezione radicale, che ha finito con il marcarne la distanza dalla riflessione sul diritto: l’idea che vi fosse una matrice ‘sessuata’ tanto della sua logica quanto del linguaggio giuridico, assunti entrambi come espressioni del dominio del maschile e orizzonte d’intelligenza e di normalizzazione della realtà4.

  • 5 La costruzione sessualizzata della dicotomia pubblico/privato è una traccia di lunga durata della m (...)

6In questo quadro, i processi di soggettivazione di genere si offrono però a una ricostruzione in sé ambigua, teoricamente contraddittoria: perché se, per un verso, le identità che si aprono nello spettro del genere – per quello stesso processo di emancipazione dai tratti corporei e biologici dell’identità sessuale – rompono la logica di sessualizzazione della differenza, collocandosi nel solco di un compimento del principale orizzonte critico del femminismo della differenza, per altro quella rottura si consumerebbe attraverso i canali del riconoscimento e dell’accesso ai diritti. Qui, più specificamente, starebbe in campo l’argomento della normalizzazione, per la pretesa ad accedere a un linguaggio dei diritti inteso come il precipitato storico e concettuale del patriarcato. Ciò significa, in altri termini, che se la matrice culturale e non più biologica di cui si fanno portartici le identità di genere si ritrova, di per sé, a erodere il perno su cui si era fondata la costruzione, nella modernità, dei confini tra pubblico e privato, in una declinazione immediatamente politica della differenza che normalizzava secondo un modello riproduttivo – e dunque naturale – la sfera della sessualità5, ciò finisce per non smarcare il dilemma dell’uguaglianza.

2. “Cosa vuol dire uguale?”. Su uguaglianza e differenza

  • 6 In questo passaggio, come ricostruito da Michel Foucault, anche attraverso le pratiche della confes (...)

7Negli argomenti di parte della letteratura LGBT, il processo della rivendicazione dei diritti al quale fanno appello le soggettività di genere non è sempre inteso nei termini di pretesa all’uguale trattamento. In qualche caso, si tratterebbe piuttosto di una concessione a essere normalizzati: costituitisi in termini di rivendicazioni portate sul piano della rappresentazione politica e del riconoscimento giuridico, questi processi si candiderebbero a riproporre la strutturale e irrisolvibile tensione tra uguaglianza e differenza, definendo forme di soggettivazione politica che si offrono alla normalizzazione, in linea con una traiettoria di stampo neoliberale di governo della vita che penetra nelle esistenze individuali, attivando la principale chiave del controllo, l’affermazione pubblica di ciò che era il privato6.

  • 7 Questo dacché, come rileva Judith Butler, essere legittimati dallo Stato «significa entrare a far p (...)
  • 8 Ciò finisce con il produrre forme di distinzione all’interno delle stesse esistenze queer, secondo (...)

8Di quest’orizzonte critico – che percorre tutti i temi che le identità di genere pongono alla teoria del diritto, dalla libertà procreativa, alla ridefinizione del modello di famiglia e di matrimonio, al riconoscimento dei diritti civili e sociali che vi stanno connessi – il punto cruciale sarebbe, in altri termini, ancora il principio di uguaglianza, e la dimensione ambigua del dono della legittimazione: nella dialettica, innanzitutto semantica, tra «legittimo» e «illegittimo», ciò che ne verrebbe di necessità escluso è il campo di ciò che eccede a questa distinzione7. Nella domanda di riconoscimento che insiste sulle relazioni parentali e sul matrimonio, ciò implicherebbe per questo un’opera di disciplinamento e di riduzione del campo sessuale, che ne verrebbe circoscritto, a monte, nel matrimonio, come termine stesso di acquisizione di legittimità e condizione, di converso, per una «illegibilità» delle altre forme attraverso cui la sessualità può darsi8.

9Se si considera questa prospettiva, tanto i processi di soggettivazione di genere, quanto quelli di soggettivazione femminile che li hanno preceduti, insistono teoricamente sul medesimo punto, e richiedono, ancora una volta, la problematizzazione delle condizioni alle quali sia possibile un riconoscimento delle differenze che non ricada nel doppio binario legittimo/illegittimo attraverso cui le classi dominanti predeterminano ciò che è desiderabile o meno. Il discorso sulle pluralità identitarie si riannoda così, necessariamente, ad alcune delle questioni su cui il femminismo teorico, a partire degli anni Settanta, si è a lungo interrogato, in una stagione in cui l’emancipazione della differenza femminile dal dominio del biologico aveva aperto a una proiezione immediatamente politica del genere come categoria capace di originare processi di soggettivazione imprevisti e destabilizzanti dentro l’ordine del discorso patriarcale.

  • 9 Celebre, in tal senso, la pagina di Rousseau su Émile e Sophie, in cui il pregiudizio inchiodava la (...)

10Sostanzialmente acquisita nel contesto dei paesi occidentali la lotta per i diritti civili e politici che, guidata dalla rivendicazione di un diritto sex-blind, si era ritrovata a legittimare, di fatto – ovvero, per il fatto stesso che ne si rivendicava l’accesso – quella logica di inclusione/esclusione che aveva costruito lo spazio pubblico per differentiam dal privato – sessualizzando la polis come dominio del maschile, e l’oikos come rifugio del femminile9 – il femminismo della differenza spostava il piano, tanto dell’impegno teorico quanto dell’attivismo politico, sul fronte della critica serrata all’universalismo e alla pretesa neutralità del linguaggio dei diritti della modernità.

  • 10 Sul classico rapporto di tensione tra uguaglianza e differenza, si vedano: C. Marletti, Emancipazio (...)
  • 11 C. Lonzi, “Sputiamo su Hegel” (1970), in Ead., Sputiamo su Hegel. La donna clitoridea e la donna va (...)

11La tensione decostruttrice con la quale soprattutto il femminismo della differenza si era rivolto al principio di uguaglianza sarebbe, in questo senso, ancora in questione10 : consegnata a mera illusione la stagione del femminismo emancipazionista (che aveva contraddistinto la prima ondata del pensiero femminista, quella in cui la rivendicazione era stata una rivendicazione di inclusione e di accesso all’uguaglianza formale) il femminismo, a partire dagli anni Settanta, rivendicava, a muovere dal genere, una debiologicizzazione necessaria della condizione femminile, nel nome di una «soggettivazione imprevista», come tale estranea e non compromissibile11. Muovendo da queste premesse, il femminismo teorico rivendicava la sua capacità di costituirsi come sguardo epistemologicamente in grado di svelare e destrutturare la presunta neutralità del diritto come strumento di politiche della differenza, ma anche come patrimonio concettuale costruitosi intorno a un linguaggio che aveva introiettato il sessismo come modalità performativa del dominio maschile.

  • 12 Così, lucidamente, I. Dominijanni, Il Femminismo degli anni Ottanta: il nodo tra uguaglianza e diff (...)

12Al di là delle sue ingenue rappresentazioni, l’obiettivo critico di quel femminismo differenzialista, non era di certo l’uguaglianza come istanza di giustizia sociale, né tanto meno l’uguaglianza come orizzonte di reale universalità (ovvero bisessuazione) dei diritti politici, quanto piuttosto la sua interpretazione come dispositivo di neutralizzazione e assimilazione della differenza12.

13In questo senso, femminismo della differenza, ecofemminismo, studi post-coloniali si costituivano come contributi a una teoria radicalmente critica del diritto e del suo linguaggio, che assumeva come duplice premessa normativa implicita: la considerazione negativa di un principio di uguaglianza schiacciato sul suo carattere meramente formale, ed il favor, non sempre adeguatamente discusso, nei confronti della differenza, intesa come categoria di per sé idonea a rappresentare una dimensione di pluralità delle identità, come tali sottratte all’assimilazione universalizzante del linguaggio giuridico-politico.

  • 13 Sull’inserimento delle culture gay e lesbiche nel mainstream, che eroderebbe il senso di minoranza (...)

14Sulla scorta delle criticità alle quali quel femminismo affidava la messa a punto del suo discorso radicalmente decostruttivo sul diritto, la richiesta di accesso all’uguaglianza che contraddistingue i processi di soggettivazione di genere riproporrebbe la medesima eterogenesi dei fini connessa al riconoscimento, che porta sul piano della sfera pubblica, ma dispone anche al suo disciplinamento13.

  • 14 L. Gianformaggio, Eguaglianza e differenza: sono realmente incompatibili? in Eguaglianza, donne e d (...)

15L’attacco al principio giuridico dell’uguaglianza costituisce un leit motiv centrale della critica femminista, sul quale si è esercitato il contributo che non solo è venuto dal femminismo della differenza, ma anche, nel corso degli anni Novanta, sotto l’egida di matrici teoriche tra loro eterogenee, come il comunitarismo, il post-modernismo, o il movimento dei Critical Legal Studies14.

16Dal punto di vista giuridico, contro una tendenza a contrapporre teorie dell’uguaglianza e teorie della differenza ostaggio di una non adeguata esplicitazione, sul piano analitico, delle concezioni che dell’uguaglianza e della differenza, ne vengano di volta in volta accolte, giova tornare probabilmente al prezioso contributo teorico offerto da Letizia Gianformaggio.

17Il punto cruciale di quest’analisi resta l’indagine sul privilegio che ciascuna di queste teorie si ritrova a concedere rispetto al contenuto normativo di differenza e uguaglianza, muovendo evidentemente da presupposti ideologici: se uguaglianza è così, nel contesto delle teorie della differenza, sinonimo di omologazione, all’interno di un’analisi che si struttura come decostruzione della logica di oppressione e dominio delle società occidentali, e differenza è «scarto, alterità assoluta», nel contesto delle teorie dell’uguaglianza, la differenza vale, per converso, come distribuzione, privilegiandosi la questione dei criteri e la fiducia, sostanzialmente, sulla circostanza per la quale solo intervenendo sulla differenza prescrittiva, può eliminarsi la differenza valutativa che si lamenta.

18In questi termini, non è difficile vedere come entrambe le concezioni «pregiano l’uguaglianza», nella sua declinazione di uguaglianza sostanziale, ritrovandosi in un rapporto di reciproca integrazione: perché se la differenza che sta a cuore delle teorie della differenza, è ribaltamento della «differenza dell’opinione» prodotto dell’oppressione, nel nome dell’affermazione della uguale dignità di persona, quest’ultima difficilmente potrà realizzarsi senza il contributo del nucleo sul quale insistono le teorie dell’uguaglianza, ovvero il contenuto prescrittivo dell’uguaglianza, come uguale trattamento e criterio della distribuzione.

19Altrettanto utile è l’altro aspetto che divarica teorie dell’uguaglianza e teorie della differenza, che Gianformaggio indica opportunamente nel far leva, l’una su relazioni tra gruppi, l’altra su interazioni tra individui.

  • 15 L. Gianformaggio, ivi, 56.

20È un tema centrale, dacché è proprio a muovere dal privilegio accordato ad una differenza che valorizzerebbe della persona l’individualità specifica, che viene la critica teorica mossa dal femminismo all’individualismo proprio dell’umanesimo liberale, che assurge a rango di valori condivisi, quelli fatti propri dal gruppo dominante e, segnatamente, dalla logica del maschile. Anche su questo punto tuttavia, non è difficile non concordare con una constatazione semplice nella evidenza con cui essa si impone alla considerazione del giurista: quella per cui la differenza-specificità, sia, essa, una parte, «una forma» del principio di uguaglianza, sia perché storicamente è il precipitato di una emancipazione dall’oppressione di soggetti precedentemente marginalizzati, ma anche perché, più puntualmente, in termini giuridici, è la rivendicazione di uguale trattamento avanzata da soggetti «prescrittivamente uguali» nei confronti di altri indebitamente assunti come «descrittivamente diversi»15.

  • 16 Cfr., su ciò, anche L. Gianformaggio, Uguaglianza formale e sostanziale: il grande equivoco, in Il (...)
  • 17 Essa, piuttosto, parrebbe riaffiorare, seppure rovesciata nelle premesse, nel dibattito del femmini (...)

21Nonostante il carattere ingenuamente apodittico e analiticamente errato di questa opposizione venga con chiarezza evidenziato, attraverso il rigore degli strumenti proprio di uno studio del diritto di matrice analitica16, la tensione tra uguaglianza (intesa come principio di formalizzazione universalistica propria del linguaggio giuridico) e differenza (valutata in termini di forme che le identità rivendicano contro questa tensione omologante), pare non essere del tutto superata17.

  • 18 Più specificamente, nella prospettiva di una più generale dismetria tra identità culturali e uguagl (...)

22Nel contesto del pluralismo normativo che contraddistingue le società contemporanee, il dilemma dell’uguaglianza ritrova, piuttosto, rinnovata linfa entro un nuovo campo di rappresentazione, quello di una tensione tra multiculturalismo e femminismo che mostra i limiti tanto della declinazione formalistica del principio di uguaglianza, quanto della interpretazione in chiave identitaria della differenza culturale18.

3. Omologare la differenza? Le identità di genere, oltre il dilemma dell’uguaglianza

  • 19 J. Butler, Undoing Gender, Routledge, 2004 (tr.it. La disfatta del genere, Meltemi, 2006); R. Braid (...)

23Il rapporto tra uguaglianza e differenza si offre come la cifra alla quale, in termini critici, i processi di soggettivazione di genere affidano la loro principale criticità. Anche alla luce delle questioni che il conflitto identitario mostra nel contesto pluralistico delle società contemporanee, non è marginale come uno dei principali fuochi di discussione sui quali si anima il dibattito del femminismo teorico contemporaneo, abbia finito con il precipitare proprio sul genere come categoria identitaria: sessualità e identità sarebbero processi molteplici e irrisolti, inidonei ad assorbire di per sé l’identità delle persone, e il genere, in questo senso, ben al di là della carica storicamente esibita entro il discorso femminista nel contributo a portare fuori dalla natura e dal sesso la condizione femminile, avrebbe assunto, suo malgrado, la fisionomia di categoria essenzialistica e identitaria, nelle cui maglie la costruzione del sé rischia di essere schiacciata come dato e non come processo strutturalmente aperto e mutevole19.

  • 20 E.A.G. Arfini, C. Lo Iacono (a cura di), Canone inverso. Antologia di teoria queer, Pisa, 2012. A. (...)
  • 21 S. De Petris, Tra “agency” e differenze. Percorsi del femminismo postcoloniale, in «Studi culturali (...)

24È in questa prospettiva che la decostruzione del genere, destituito della stessa sua capacità rappresentativa, si è andato riannodando più ampiamente al contributo critico del postmodernismo, lungo una traccia che ha, per un verso, riflettuto sulla fallacia epistemica del soggetto20, e per l’altro messo a frutto l’esperienza teorica maturata nell’ambito degli studi sul post-colonialismo21.

25Lo scenario di radicale destrutturazione delle categorie offerto dal pensiero postmoderno, al quale parte del femminismo teorico – ma, come si è visto, anche degli studi delle queer theories – hanno affidato e affidano i propri strumenti analitici, si espone tuttavia a non prendere adeguatamente sul serio ciò che resta in campo. Il che rinvia alle maglie di una falsa rappresentazione del dilemma dell’eguaglianza, ostaggio degli argomenti che dell’eguaglianza prendono in considerazione il solo profilo formalistico e omologante, abbandonando quella possibilità, che Gianformaggio indicava lucidamente, di intenderne pienamente il principio giuridico, come parte della dialettica attraverso cui può mutare, per effetto della spinta di soggetti assunti prescrittivamente uguali, la diseguaglianza delle opinioni, frutto della valutazione ideologica dei gruppi dominanti.

26Rinunciare al principio giuridico dell’uguaglianza, in questo senso, ha una posta in gioco troppo alta, che rischia, come scrive Catherine McKinnon a proposito della condizione femminile – alla storia delle cui rivendicazioni, delle cui conquiste e contraddizioni, le identità di genere vanno ricondotte –, di cedere alla possibilità stessa di una declinazione possibile di umanità, ovvero di attestarsi su di una sua condizione comunque troppo angusta perché le donne, e con esse, le identità di genere, possano esservi addirittura ricomprese.

Notas

1 In questa direzione, censurando gli artt. 2 e 4 della L. 164/1982, in tema di “divorzio imposto”, ovvero scioglimento automatico del matrimonio, in caso di modificazione dello stato anagrafico di uno dei coniugi, si muove la Corte Costituzionale (170/2014). Richiamando la pronuncia 138/2010, non già con riferimento alla «non superabilità del paradigma eterosessuale» del matrimonio, come sostenuto dall’Avvocatura dello Stato, ma nella parte giudicata più pertinente rispetto al caso in esame, ovvero il rinvio all’art. 2 Cost. e alla nozione di “formazione sociale”, entro la quale, come sostenuto nel 2010, «è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri», la Corte provvede a dichiarare l’illegittimità costituzionale, tanto dei suddetti artt. 2 e 4 delle L. 164/182 «nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi (…) consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata», quanto, per le medesime ragioni, dell’art. 31, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

2 Ciò, particolarmente per il caso del transessualismo, pone il problema della giustificazione, sul piano sia scientifico che giuridico, dell’ancoramento dell’autorizzazione alla rettifica anagrafica alla previa modificazione dei caratteri sessuali del soggetto richiedente, rispetto alla quale, parrebbe prospettarsi, in via interpretativa, una configurazione in termini di mera eventualità (S. Patti, Mutamento di sesso e «costringimento al bisturi»: il Tribunale di Roma e il contesto europeo, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2015, 39 ss.). Il punto riguarda, specificamente, il quadro che discende dai due principali interventi del legislatore italiano in materia: se ai sensi dell’art. 1 della L. 164/1982 «la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali», per converso, l’art. 1 della legge 14.04.1982 n. 164, stabilisce che tale provvedimento si adotti «quando risulta necessario»: su questo punto, evidenziato come espressione di una disciplina “fumosa e generica” (Trib. Messina 4.11.2014), va considerata la discussione in dottrina, e, su tutti, M. Bilotta, voce Transessualismo, in Digesto, disc. priv., Agg., Torino, 2013, 732, 759 ss.; A. Lorenzetti, Diritti in transito. La condizione giuridica delle persone transessuali, Milano, 2013, 59 ss.

3 La sentenza in questione (cfr. supra, nt. 1) non a caso fa leva, in punto di principio, e nell’argomentare i profili della sua censura in tema di «divorzio imposto» degli artt. 2 e 4 della L. 164/1982, sul riconoscimento di «forme di convivenza registrata», tenendosi al riparo dall’aprire, o modificare, l’assetto della pronuncia del 2010 (C.C. 138/2010).

4 Particolarmente significativa, seppure non possa essere oggetto di adeguato approfondimento in questa sede, la proposta che, nel corso degli anni Settanta, veniva avanzata dall’ecofemminismo, centrata sulla individuazione, nel sessimo, della categoria paradigmatica di analisi della logica di dominio e di sfruttamento, in grado di tenere in un unico orizzonte la critica delle società occidentali e di fare da puntello a un un’unica tensione decostruttiva avente sullo sfondo la connessione tra condizione femminile e natura: su ciò, per una rassegna antologica e un interessante contributo all’introduzione teorica del movimento, cfr. M. Andreozzi, C. Faralli, A. Tiengo (a cura di), Donne, ambiente, animali-non umani. Riflessioni bioetiche al femminile, Milano, 2014.

5 La costruzione sessualizzata della dicotomia pubblico/privato è una traccia di lunga durata della modernità, ma più ampiamente, del pensiero politico occidentale che fa leva su di un orizzonte veritativo di riferimento ritrovato nella spiegazione biologica e dunque innata, naturale, immutabile, della differenza, al quale il patriarcato ha affidato la legittimazione del suo discorso di dominio: «la donna – scriveva Aristotele – è più piccola, ha una voce più debole e più acuta, la natura femminile sia per natura una menomazione (De generatione animalium 775a 15- 16)”, [ «Il maschio, è ancora Aristotele, è più adatto al comando della femmina, tolte alcune eccezioni contro natura» (Politica, I)].

6 In questo passaggio, come ricostruito da Michel Foucault, anche attraverso le pratiche della confessione e poi della psichiatria, non è in questione un processo di razionalizzazione del sesso, quanto piuttosto la sua trasformazione in ordine del discorso: «Una certa china ci ha condotti, in qualche secolo, a porre al sesso la domanda: chi siamo? E non tanto al sesso-natura (elemento del sistema vivente, oggetto di una biologia) ma al sesso-storia, al sesso-significato, al sesso-discorso» (M. Foucault, La volonté de savoir, Paris, 1976; tr.it. La volontà di sapere. Storia della sessualità 1, Milano10, 2004, 70).

7 Questo dacché, come rileva Judith Butler, essere legittimati dallo Stato «significa entrare a far parte dei termini della legittimazione offerta e scoprire che la percezione di sé in quanto persona, pubblica e riconoscibile, dipende essenzialmente dal lessico di tale legittimazione»: J. Butler, Undoing gender, New York, 2004; tr.it. La disfatta del genere, Roma, 2006, 135 ss.

8 Ciò finisce con il produrre forme di distinzione all’interno delle stesse esistenze queer, secondo che siano legittime, candidate alla legittimità, o illegittime: «La coppia stabile che desidererebbe sposarsi, se solo potesse, viene considerata illegittima, ma ha i requisiti della futura legittimità, mentre la rappresentanza sessuale di coloro che agiscono al di fuori dei dispositivi del legame matrimoniale e della sua riconosciuta, seppure illegittima, forma alternativa, costituiscono al presente delle possibilità sessuali che non avranno mai i requisiti necessari per il passaggio alla legittimità»: J. Butler, ivi, 135-136.

9 Celebre, in tal senso, la pagina di Rousseau su Émile e Sophie, in cui il pregiudizio inchiodava la donna, Sophie, all’oikos, al “chiostro” privato, e candidava Émile alla dimensione della cittadinanza, ovvero al governo della sfera pubblica: J.J. Rousseau, L’Émile, 1762.

10 Sul classico rapporto di tensione tra uguaglianza e differenza, si vedano: C. Marletti, Emancipazione e liberazione. Saggio sulle idee politiche di cittadinanza, in G.M. Bravo, S. Rota Ghibaudi (a cura di), Il pensiero politico contemporaneo, vol. IV, Milano, 1987, 431-523; G. Conti Odorisio, voce «Femminismo», in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino (a cura di), Dizionario di politica, Torino, 1983, 385-389; F. Papa, voce «Femminismo», in R. Esposito, C. Galli (a cura di), Enciclopedia del pensiero politico, Bari-Roma, 2000, 237-238. Meno dicotomica e più integrata la prospettiva adottata in studi recenti come quelli di M.P. Paternò, Dall’uguaglianza alla differenza. Diritti dell’uomo e cittadinanza femminile nel pensiero politico moderno, Milano, 2006; Donne e diritti. Percorsi della politica dal Seicento a oggi, Roma, 2012.

11 C. Lonzi, “Sputiamo su Hegel” (1970), in Ead., Sputiamo su Hegel. La donna clitoridea e la donna vaginale e altri scritti. Scritti di Rivolta Femminile, Milano, 1974, 60-61.

12 Così, lucidamente, I. Dominijanni, Il Femminismo degli anni Ottanta: il nodo tra uguaglianza e differenza, in Esperienza storica femminile nell’età moderna e contemporanee, vol. 2, Roma, 1982.

13 Sull’inserimento delle culture gay e lesbiche nel mainstream, che eroderebbe il senso di minoranza distinta e destabilizzante, in difesa di un essere «invisibilmente visibili», che salverebbe invece dai rischi dell’identificazione di massa, cfr. D. Harris The Rise and Fall of Gay Culture, New York, 1997; e cfr. M. Warner, The Trouble with Normal. Sex, Politics and the Ethics of Queer Life, Harvard (Mass.), 2000.

14 L. Gianformaggio, Eguaglianza e differenza: sono realmente incompatibili? in Eguaglianza, donne e diritto, a cura di A. Facchi, C. Faralli, T. Pitch, Bologna, 2005, 50 ss.

15 L. Gianformaggio, ivi, 56.

16 Cfr., su ciò, anche L. Gianformaggio, Uguaglianza formale e sostanziale: il grande equivoco, in Il Foro italiano, 1996, 1961-1976. Sul pensiero di Gianformaggio, cfr. B. Pastore, Ragione giuridica, eguaglianza, differenze: il contributo di Letizia Gianformaggio, in Notizie di Politeia, n. 80, 2005, 239-246.

17 Essa, piuttosto, parrebbe riaffiorare, seppure rovesciata nelle premesse, nel dibattito del femminismo contemporaneo, impegnato a discutere le forme di un conflitto tra declinazioni della differenza, il genere e la cultura, brandendo, questa volta in chiave di tutela della condizione femminile, l’arma della gender equality. Per la discussione sul rapporto tra differenza culturale e diritti delle donne, cfr. S. Moller Okin, Is multiculturalism bad for women? in J. Cohen-M. Howord (eds.), Is multiculturalism bad for women?, Princeton, 1999, 8-24. Sulla tensione tra multiculturalismo e femminismo, cfr. A. Phillips, Dilemmas of gender and culture: the judge, the democrat and the political activist, in A. Eisenberg – J. Spinner-Halef (eds. by) Minorities within Minorities. Equality, Rights and Diversity, New York, 2004, 113-134.

18 Più specificamente, nella prospettiva di una più generale dismetria tra identità culturali e uguaglianza di genere, parte della letteratura femminista nel corso degli anni successivi, prendeva a interrogarsi sul dato della crescita in Europa, soprattutto in contesti nei quali il fattore culturale appare determinante, del numero di delitti che colpiscono la donna in ragione di elementi di tipo identitario – nel nome cioè di una appartenenza dell’agente ad una comunità che rivendica ed affida all’uomo, secondo un ordine patriarcale, il diritto a farsi garante della tenuta di valori e principi che si postulano come condivisi – interpretandolo in senso normativo: sarebbe stato necessario tenere distinti questi delitti d’onore, di matrice culturale (honor killings), dalle ipotesi di violenza perpetrato in danno delle donne tra le mura domestiche (domestic violence). In questa prospettiva, per rispondere alla domanda sul se gli honor killings possano considerarsi semplicemente ‘domestic violence’; ci si interroga sulla descrizione delle peculiarità che riguardano la motivazione culturale nella violenza di genere: dal rapporto di discendenza familiare (padri che uccidono le loro figlie), all’esigenza di controllo di un ordine di valori condivisi, alla sostanziale approvazione del gruppo di appartenenza, tutte caratteristiche non si presentano nell’ipotesi della violenza domestica, che viene configurata come azione di un uomo singolo che non gode di complicità familiari, che agisce dinanzi alla fine di un rapporto, per punire l’infedeltà, che non gode di alcuna forma di approvazione della sua comunità di appartenenza: cfr. P. Chesler, Are Honor Killings Simply Domestic Violence? http://www.meforum.org/2067/are-honor-killings-simply-domestic-violence. Su ciò, cfr. S. Hossain- L. Welchman, ‘Honor’. Crimes, paradigms and violence against women, London, 2005; e cfr. P. Chesler, Worldwide trends in honor killings, http://www.meforum.org/2646/worldwide-trends-in-honor-killings, 2010.

19 J. Butler, Undoing Gender, Routledge, 2004 (tr.it. La disfatta del genere, Meltemi, 2006); R. Braidotti, Nomadic Subjects. Embodiment and sexual difference in contemporary feminist theory, New York, 1994 (tr. it. Nuovi Soggetti nomadi, Roma, 1995).

20 E.A.G. Arfini, C. Lo Iacono (a cura di), Canone inverso. Antologia di teoria queer, Pisa, 2012. A. Cavarero, F. Restaino (a cura di), Filosofie femministe, Milano, 2002.

21 S. De Petris, Tra “agency” e differenze. Percorsi del femminismo postcoloniale, in «Studi culturali», 2 (2005), 259-290; L. Ellena, White Women Listen! La linea del genere negli studi postcoloniali, in S. Bassi, A. Siotti (a cura di), Gli studi postcoloniali. Un’introduzione, Firenze, 2010, 125-145.

Autor

Professore associato di Filosofia del Diritto presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II

Salvo indicación contraria, el texto y otros elementos (ilustraciones, archivos adicionales importados) se puede utilizar bajo licencia OpenEdition Books License.

Comprar

Volumen papel

amazon.fr
Buscar en OpenEdition Search

Se le redirigirá a OpenEdition Search