Le pluralità identitarie tra bioetica e biodiritto: un confronto interdisciplinare
p. 13-24
Note de l’éditeur
Questo lavoro introduttivo è il frutto della comune riflessione tra i curatori del volume, facendo presente che il par. 1 è da attribuire a Luigi Ferraro, il par. 2 a Francesca Dicé e Paolo Valerio, il par. 3 ad Alberto Postigliola.
Texte intégral
1Il Convegno “Pluralità identitarie tra bioetica e biodiritto”, organizzato a Napoli dal C.I.R.B. (Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica) nei giorni 28 e 29 novembre 2014 e i cui Atti sono pubblicati nel presente volume, è stato il risultato finale di un intenso lavoro profuso da un gruppo di ricerca aderente allo stesso CIRB e coordinato dal Prof. Paolo Valerio dell’Università di Napoli Federico II. L’indagine scientifica si è sviluppata sin dall’inizio con un forte carattere di interdisciplinarietà, che ha visto un confronto serrato sui temi dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere tra medici, psicologi, filosofi e giuristi; naturalmente, tale caratterizzazione ha contraddistinto anche il Convegno quale naturale epilogo di quel percorso di ricerca.
2Il testo propone una riflessione congiunta sui fattori individuali, sociali e culturali che possono determinare il benessere della persona ed il rispetto della sua soggettività, nell’ambito della cornice tematica dei Gender Studies. In particolare, gli Autori si sono concentrati sul principio di autodeterminazione che prevede il riconoscimento della tutela dei diritti e delle possibilità di scelta da parte di ciascuno, evidenziando in questo modo la pluralità delle varie strutturazioni identitarie. In tale contesto e con la modalità interdisciplinare prima richiamata sono state dunque trattate alcune delicate questioni che riguardano la popolazione LGBTQI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer Questioning, Intersexual).
31. La problematicità di queste tematiche è confermata dalla giurisprudenza di una pluralità di Corti, interne e internazionali. È il caso, ad esempio, della sentenza della Corte EDU (Oliari e altri c. Italia), del 21 luglio 2015, che ha condannato il nostro Paese poiché, in quel momento, era ancora privo di una disciplina legislativa a tutela delle unioni omosessuali1. Di questo tema il Parlamento italiano solo ora ha finalmente preso consapevolezza, tant’è vero che da poco è stata approvata la legge n. 76, del 20 maggio 2016, con il titolo: “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”2; ciò non di meno, il grave ritardo accumulato nel legiferare ha rappresentato comunque la ragione principale della sentenza di condanna da parte della Corte di Strasburgo.
4Come viene bene evidenziato da questo giudice, almeno fino all’approvazione della legge 76/2016, le coppie same-sex erano sprovviste di garanzia nell’ordinamento italiano, per cui tale tipo di legame affettivo si presentava nel nostro Paese come un’unione de facto; tuttalpiù, gli interessati hanno provato ad assicurarsi un certo grado di tutela attraverso accordi contrattuali privati, però con evidenti limiti sotto il profilo dell’assistenza morale e materiale all’interno della coppia.
5La Corte EDU si era già espressa favorevolmente sul riconoscimento delle unioni omosessuali nella nota decisione Schalk and Kopf v. Austria (2010), anche se in quel caso al momento della sentenza i ricorrenti avevano acquisito la possibilità di costituire una partnership registrata, poiché l’Austria si era dotata dal 1° gennaio 2010 – in un tempo tuttavia successivo alla proposizione del ricorso – di una opportuna regolamentazione. Al contrario, nella recente pronuncia del luglio 2015 la Corte di Strasburgo ha dovuto decidere a fronte di una persistente omissione del legislatore italiano in tema di coppie omosessuali, che ha imposto agli interessati di ricorrere all’autorità giudiziaria per tentare di ricevere tutela circa la propria condizione. La grave carenza del Parlamento italiano, che si è protratta sino al maggio 2016, è evidenziata dalla Corte di Strasburgo in tutte le sue conseguenze, in particolare quelle “di minare la credibilità e l’autorità” dell’intervento della magistratura “e di mettere a rischio la […] efficacia” delle sue decisioni (Corte EDU, 21 luglio 2015, Oliari e altri c. Italia, par. 184).
6A ciò si aggiunga che in questo modo – come sottolineato ancora dal giudice di Strasburgo – il Parlamento è sembrato non tenere conto delle pronunce della Corte costituzionale. Il chiaro riferimento è alle sentenze n. 138/2010 e n. 170/2014 del nostro giudice delle leggi, in cui “il legislatore è chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine” (a partire dalla sent. n. 138/2010 ci sono voluti sei anni per l’approvazione di una legge!) al suo compito di garantire una disciplina alle coppie omoaffettive (sent. n. 170/2014, punto 5.6 del Considerato in diritto). In tali due pronunce la Consulta ha espresso il proprio indirizzo su questo tipo di unioni, che a suo giudizio non sono tutelate dall’art. 29 Cost., in tema di matrimonio, bensì dall’art. 2 della nostra Carta fondamentale. La Corte costituzionale ritiene, cioè, non ammissibile il matrimonio same-sex, poiché l’istituto del coniugio – come presupposto dal Costituente – è legato al paradigma eterosessuale della coppia per cui le unioni omosessuali sono da ricomprendersi all’interno delle formazioni sociali di cui all’art. 2 Cost. (su entrambe le pronunce, prestando particolare attenzione al principio di eguaglianza, si sofferma nel presente volume Massimo Villone).
7L’indirizzo della Consulta non corrisponde, però, a quello di altre Corti. Difatti, è da ricordare la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America, che nel caso Obergefell v. Hodges (26 giugno 2015) ha deciso per la “rilevanza costituzionale del matrimonio tra persone dello stesso sesso” (quest’esperienza comparata è stata analizzata nel saggio di Antonio D’Aloia). Anche in quest’occasione, però, si è registrata la forte problematicità del tema, tant’è vero che la decisione all’interno della Corte Suprema è stata adottata con una maggioranza risicata di 5 giudici a 4 e le dissenting opinions di questi ultimi si sono mostrate molto radicali nelle loro argomentazioni.
8L’ammissibilità dell’istituto matrimoniale per le coppie same-sex si può intrecciare, peraltro, con le problematiche dell’identità di genere. È quanto accaduto, ad esempio, in Italia nel noto caso Bernaroli, la cui fattispecie è stata sottoposta anche all’attenzione della Corte costituzionale nella già citata sentenza n. 170/2014, che pure è stata al centro delle tematiche affrontate nel Convegno. In breve, si tratta della situazione di una coppia regolarmente sposata in cui la persona di sesso maschile, d’accordo con l’altro coniuge, decideva in costanza di coniugio di procedere alla rettificazione del sesso ai sensi della legge 164/1982. Proprio in ragione di tale dettato legislativo (art. 4) l’ufficiale di stato civile annotava nell’atto di matrimonio la cessazione dei suoi effetti civili, come conseguenza di quella scelta identitaria, nonostante entrambi i coniugi avessero manifestato l’intenzione di perseverare nel rapporto affettivo.
9È evidente in questo caso di c.d. ‘divorzio imposto’ il problematico intreccio tra l’esercizio del diritto all’identità di genere e il diritto all’orientamento sessuale, che i coniugi avrebbero voluto far valere chiedendo di preservare il loro rapporto matrimoniale, benché quest’ultimo fosse divenuto di tipo omosessuale. La stessa Corte costituzionale – pur non riconoscendo la conformità di siffatta unione all’art. 29 Cost. – non ha mancato di evidenziare il “pregresso vissuto” della coppia quale legittima relazione matrimoniale, che perciò costituisce la caratteristica principale di questa fattispecie. La Consulta, comunque, ha ritenuto tale rapporto affettivo – come si è venuto ora a configurare – tutelabile ex art. 2 Cost., sicché ha rivolto l’invito al legislatore a prevedere un nuovo istituto giuridico, come la “convivenza registrata”, che possa garantire un’adeguata protezione a questa tipologia di coppie (proprio partendo dalla citata pronuncia della Consulta, Valeria Marzocco affronta nel suo contributo il problematico rapporto tra “eguaglianza” e “differenza” nell’ambito delle dinamiche sull’identità di genere).
10La fattispecie ora descritta, pur nella sua peculiarità, non è isolata. Difatti, altre Corti costituzionali – quale il Tribunale costituzionale federale tedesco – si sono trovati ad affrontare casi molto simili, ma che sono stati risolti in modo parzialmente diverso. Il Bundesverfassungsgericht in Germania ha sollecitato il legislatore verso due diverse soluzioni: convertire il rapporto matrimoniale in “una unione di vita sui generis disciplinata dalla legge” oppure preservare il rapporto matrimoniale senza interromperlo, malgrado la sopravvenuta identità di genere dei coniugi, proprio per l’eccezionalità della situazione (sulla sentenza n. 170/2014 della Corte costituzionale italiana e su talune esperienze di comparazione, tra cui quella tedesca, si veda il saggio di Luigi Ferraro).
11Naturalmente, la sent. n. 170/2014 del giudice delle leggi è stata l’occasione per tornare a riflettere sul delicato argomento dell’identità di genere. È ormai chiaro – già dalla sentenza n. 161/1985 (Corte cost.) – come per questo tipo di diritto sia dominante il profilo psicologico, pertanto nel caso in cui la persona non dovesse riconoscersi più nel proprio sesso anagrafico, dovrà essere il soma ad adeguarsi alla psiche che, rappresentando “l’unità ideale del soggetto”, rivela l’identità di genere di una persona (a questo proposito è illuminante il contributo di Pasquale Stanzione).
12A differenza delle unioni same-sex, sul diritto all’identità di genere il legislatore italiano si è dimostrato più sensibile, tanto da disciplinare la rettificazione anagrafica del sesso già nel 1982 con la legge n. 164, di poco successiva al Transsexuellengesetz tedesco (TSG), cioè la “Legge sul cambiamento dei prenomi e sulla determinazione dell’appartenenza sessuale in casi particolari” del 10 settembre 1980, che rappresenta – almeno in Europa – una delle prime discipline sul mutamento dell’identità sessuale di una persona. Manca ancora in Italia, tuttavia, una disciplina in materia di contrasto della transfobia e dell’omofobia a tutela dei transessuali e degli omosessuali, che rappresenta un’ulteriore grave carenza del nostro ordinamento (sulla tutela penale dell’omofobia e della transfobia e sui disegni di legge all’esame del Parlamento si sofferma Gianluca Gentile).
13Nell’ambito del procedimento previsto dalla legge 164/1982 un ruolo decisivo è stato assegnato all’autorità giudiziaria: basti ricordare come sia compito del giudice disporre con sentenza la rettificazione anagrafica del sesso (art. 1), così come autorizzare il trattamento medico-chirurgico per l’adeguamento dei caratteri sessuali (d.lgs. 150/2011, art. 31, 4° co.). In questo modo il legislatore ha affidato all’imparzialità ed al rigore della magistratura le decisioni sui diritti fondamentali relativi allo status delle persone, a differenza di altre più recenti legislazioni a livello europeo come quella spagnola (Ley 3/2007), che sottraggono alla competenza giurisdizionale l’istanza per la modifica del sesso (sull’importanza del ruolo della magistratura nel procedimento de quo si vedano le valutazioni formulate da Stefano Celentano nel suo contributo).
14Proprio relativamente ad uno di quegli aspetti per cui è necessario l’intervento dell’autorità giudiziaria, come nel caso del trattamento medico-chirurgico, si è espressa di recente ancora la Corte costituzionale (sent. n. 221/2015) che ha stabilito la non indispensabilità della terapia chirurgica in materia di transessualismo. Attraverso il canone dell’interpretazione conforme a Costituzione e richiamandosi ai diritti della persona (diritto alla salute, diritto all’identità sessuale e sfera di autodeterminazione), la Consulta ha affidato al giudice la decisione ultima sull’intervento operatorio in ragione dell’assenza nel testo di legge di ogni riferimento alle modalità (chirurgiche o ormonali) necessarie per la modifica del sesso, per cui lo stesso trattamento chirurgico deve considerarsi “solo una delle possibili tecniche per realizzare l’adeguamento dei caratteri sessuali” (sent. n. 221/2015, punto 4.1 del Considerato di diritto). In questo modo il giudice delle leggi – in sintonia con la Corte di Cassazione che poco prima (sent. n. 15138/15) aveva espresso il medesimo orientamento – ha manifestato un indirizzo diverso rispetto alla giurisprudenza di merito che, almeno nella sua maggioranza, si è sempre dimostrata favorevole alla terapia chirurgica quale condizione necessaria per la rettificazione sessuale.
15Di conseguenza, la Corte costituzionale, non ritenendo ora più indispensabile l’intervento operatorio, ha implementato la valenza del profilo psicologico nelle questioni di identità di genere, confermando così l’interdisciplinarietà quale chiave di lettura essenziale per affrontare questo tipo di situazioni.
162. Altri contributi presentati nel testo evidenziano come gli aspetti culturali, psicologici e sociali possano avere notevole influenza sui processi di costruzione dell’identità, con particolare attenzione agli aspetti di essa legati al sesso, al genere ed agli orientamenti sessuali. Rispetto a tali questioni, il principio di autodeterminazione può essere utile a comprendere le esigenze di coloro che si riconoscono nell’acronimo LGBTQI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer Questioning, Intersexual). Spesso, infatti, queste persone sentono di appartenere ad una minoranza e si confrontano con complesse difficoltà relative ai processi di inclusione sociale. Una di queste riguarda il profilo linguistico, talvolta contraddistinto da locuzioni assai lontane dai reali significati appartenenti all’universo delle questioni di genere. Anche in questo volume, che raccoglie i contributi di studiosi provenienti da diversi ambiti disciplinari, si rinvengono esempi di come questa difficoltà sussista ancora; ciò mostra come – nonostante i risultati raggiunti dalla comunità scientifica – di cui questo testo è un importante esempio, può essere ancora necessaria la promozione di un linguaggio universale volto allo sviluppo di una cultura condivisa e di un’integrazione multidisciplinare.
17Altre difficoltà possono riguardare le prospettive culturali dell’eterosessismo, che tende a discriminare tutti i comportamenti sociali che deviano dall’orientamento eterosessuale, e del genderismo, che considera, in un’ottica binaria, l’esistenza soltanto di due generi, maschile e femminile. Tali prospettive possono orientare drasticamente i processi di significazione culturale nella società, rischiando così di costringere chi non si riconosce in tali definizioni a confrontarsi con condizioni di minority stress, con evidenti vissuti di stigma sociale dovuti a pesanti discriminazioni spesso agite in maniera violenta (a tale riguardo, si veda il contributo di Paolo Valerio e Cristiano Scandurra).
18La discriminazione di genere può assumere specifiche complessità che rispecchiano il contesto sociale in cui essa ha luogo. Ad esempio, in ambito sportivo gli stereotipi di genere appaiono ancora molto radicati e ciò sembra scoraggiare le persone LGBTQI a rendersi visibili o a esprimere pubblicamente il loro orientamento sessuale. È, in particolare, l’esclusione delle persone transgender da alcune attività agonistiche a essere molto frequente, a causa delle cure ormonali alle quali sono sottoposte per le procedure mediche legate alle modifiche dei caratteri sessuali secondari. Per tali motivi, sono oggi necessarie importanti azioni di sensibilizzazione su questi temi, allo scopo di contrastare le forti dinamiche di omofobia e transfobia ad essi sottese (sul punto si soffermano proficuamente Giuliana Valerio, Simona Picariello e Cristiano Scandurra).
19La discriminazione di genere, ancora tanto radicata nella nostra società, ha tuttavia radici antiche: per anni è stata legata alla diffusa concezione culturale che confondeva l’omosessualità con il disagio psichico. Sono stati vari i passaggi attraverso i quali la comunità medico-scientifica, nel corso degli anni, ha finalmente disgiunto le due condizioni: infatti, la malattia mentale è oggi descritta come caratterizzata da disagio soggettivo e da una compromissione generalizzata del funzionamento, a differenza dell’orientamento sessuale omosessuale, che non presenta alcune di queste caratteristiche (si veda, in questo caso, il lavoro di Roberto Vitelli).
20Altri contributi presentano le declinazioni che tali difficoltà assumono in situazioni complesse quali quella degli adolescenti gender variant e quella dei bambini intersessuali. I primi sono persone la cui modalità di espressione del genere differisce da ciò che ci si aspetterebbe da loro in base al sesso biologico. Spesso, costoro possono desiderare la sospensione dello sviluppo dei caratteri sessuali secondari e ciò sarebbe possibile tramite la somministrazione di bloccanti ipotalamici, che consentirebbe loro di poter usufruire di un tempo prolungato utile per effettuare una scelta più consapevole della propria identità sessuale. Riguardo il tema, il dibattito scientifico è tuttora caratterizzato da continui aggiornamenti, poiché riguarda diversi aspetti etici, medici, psicologici e sociali: ultimamente, molti autori si stanno soffermando su come la somministrazione di questi farmaci possa consentire al/la giovane adolescente di usufruire di un maggiore tempo per interrogarsi sulla sua identità sessuale e di genere, senza essere costretto/a a confrontarsi con il sopraggiungere della pubertà con le modifiche di un corpo nel quale egli/ella non si riconosce (la questione è descritta nel contributo redatto da Paolo Valerio e Fabiana Santamaria).
21Anche le questioni relative alle condizioni di intersessualità sono al centro di un acceso dibattito internazionale in cui la comunità scientifica si confronta sulla rigidità delle categorizzazioni di genere e dei concetti di “maschile” e “femminile”, nei quali le persone solitamente si identificano. Tali condizioni, altre volte indicate come Differente Sviluppo Sessuale o Disordini della Differenziazione Sessuale, riguardano bambini e bambine nei quali lo sviluppo del sesso cromosomico, gonadico o anatomico è atipico. Per questi soggetti è attualmente prevista la somministrazione di terapie farmacologiche e il ricorso ad interventi chirurgici di correzione estetica o ri-assegnazione del sesso. In ragione di favorire più ampie possibilità di scelta consapevole di queste pratiche mediche sarebbe utile, come peraltro previsto dal Comitato Nazionale di Bioetica, l’implementazione di protocolli di cura e presa in carico multidisciplinare, al fine di promuovere il dialogo intrasanitario e favorire l’assunzione di decisioni condivise da tutti i componenti del nucleo familiare, in particolar modo del bambino/a (il tema è stato approfondito da Francesca Dicé).
223. Una breve riflessione a parte meritano le implicazioni filosofiche e antropologiche delle tematiche trattate in questo volume. L’impostazione degli studi scientifici, gli elementi valoriali che vengono privilegiati e le modalità stesse di alludere alle caratteristiche di ciò che banalmente possiamo chiamare ‘natura umana’, alludono a continuità e rotture all’interno del pensiero e della coscienza della nostra parte di mondo cui è indispensabile accennare. All’interno del Convegno vi è stato un contributo emblematico in tal senso (è il caso del saggio di Ignazio Schinella). Si può dire sia quasi una ‘summa’ delle tematiche in questione da un punto di vista della tradizione teologica occidentale, classificate come ‘Riflessioni antropo/teologiche’. La cosiddetta gender theory viene perciò dettagliatamente confutata in nome della nozione di famiglia naturale e di identità sessuale poggiante sulla netta distinzione maschile/femminile. Facendo riferimento anche a vari pensatori contemporanei, Schinella insiste sulla fragilità della natura umana intesa come ‘creatura’, che tuttavia mantiene una sua ‘fissità’ ontologica e antropologica, fortemente impegnativa sul piano dell’etica e sul riconoscimento delle diverse identità e autodeterminazioni in materia di orientamento sessuale.
23Ben diversa la prospettiva di altri interventi, che talvolta oppongono in maniera significativa proprio all’antropologia tradizionale, come il lettore vedrà, il caso particolarmente cruciale della persona intersex, la quale, da un punto di vista che potremmo dire appunto ‘antropologico’, pone il problema del riconoscimento non solo del desiderio, ma anche della specificità identitaria di tale condizione. Con delle implicazioni enormi: le stesse categorie di sesso, genere, orientamento sessuale, poco valgono a renderne ragione. D’altra parte la ‘normalizzazione’ da parte dei medici per via chirurgica ed endocrinologica di tali situazioni, dovuta alla necessità, per certi aspetti ‘totalitaria’, dell’‘assegnazione’ di un sesso (ovviamente: M o F), producono come si accennava esiti a volte tragici per l’equilibrio psichico di queste persone. È chiaro che quella intersex infatti pone, in maniera forse più emblematica di altre condizioni, la problematicità dell’antropologia per così dire ‘fissista’ e fortemente identitaria. Il che è come dire che le implicazioni filosofiche di queste problematiche cominciano a essere più evidenti (a tale proposito, si veda il contributo di Lorenzo Bernini).
24Cosa è dunque oggi l’identità, come forma univocamente caratterizzante, della natura umana? La stessa problematicità del soggetto umano, con riferimenti tra l’altro a Nietzsche, Heidegger, Freud, e alla biopolitica di origine foucaultiana, rimanda a una dinamizzazione che se per certi versi ne mette in risalto la fragilità, d’altro canto implica, con l’implicito superamento del paternalismo occidentale, una nuova affermazione della soggettività (la questione è messa in risalto da Rossella Bonito Oliva). Più specificamente, è possibile pervenire anche all’affermazione di un “uso minimo e debole della nozione di identità”. Ma tale ‘debolezza’ riguarda per così dire la ‘natura’ dell’identità, non già il riconoscimento, o meglio, il diritto (anche se la parola non viene utilizzata) al riconoscimento di tale pur fragile identità, quale che essa sia affermata dal soggetto umano. I principali riferimenti teorici di questo discorso possono essere David Hume e, per l’identità sociale o di gruppo, Amartya Sen. Alla base c’è la critica humeiana al carattere essenzialista dell’identità, basata sulla critica della nozione stessa di sostanza (i richiami e gli ulteriori approfondimenti si rinvengono nel saggio di Eugenio Lecaldano).
25Ma tutto ciò ci rimanda a un contesto più ampio, a una elaborazione di lungo periodo, alla quale è doveroso brevemente far riferimento. Una cosa poco nota è per esempio che Antonio Gramsci, nei suoi Quaderni del carcere, si diffonde con una certa ampiezza sulla nozione appunto non sostanzialista della natura umana, in particolare in un paragrafo dal titolo ‘Naturale, contro natura, artificiale’. Ed è significativo che in questa sede, ma anche in altre note, Gramsci faccia riferimento ai Pensieri di Pascal, su cui ritorna e riflette in vari luoghi e momenti, e in particolare al famoso aforisma 93, che così recita: “Che cos’è dunque questa natura che può essere cancellata? Il costume è una seconda natura che distrugge la prima. Ma che cos’è la natura? Perché il costume non è naturale? Ho una gran paura che questa natura non sia essa stessa che un primo costume, allo stesso modo che il costume è una seconda natura”3. Il discorso appunto si allarga, sia cronologicamente che su di un piano teorico. Ci si trova infatti all’interno di una linea del pensiero occidentale che attraversa tutta la modernità e l’età presente. L’aforisma pascaliano è tutt’altro che un unicum, che una geniale intuizione letteraria di metà seicento. È un momento alto, emblematico, di una problematizzazione della fissità creaturale che avrà, per esempio, nella teorizzazione su ‘prima’ e ‘seconda natura’ all’interno del pensiero tedesco un momento di altissima riflessione teorica4. Pascal ci rimanda poi da un lato al Rinascimento, dall’altro a un momento che a prima vista ci parrebbe indenne da queste elaborazioni, come l’Illuminismo.
26Non di frequente si cita completamente la definizione dell’uomo nello stato naturale quale è tratteggiata per esempio da Rousseau nel Discorso sulla diseguaglianza. Uno stato nel quale gli uomini, vivendo sparsi tra gli altri viventi, “osservano ed imitano la loro industriosità e si elevano così fino all’istinto delle bestie, con questo vantaggio che, mentre ogni specie animale possiede solo l’istinto che le è proprio, l’uomo, non avendone forse nessuno che gli appartenga (corsivi miei), se li appropria tutti”5. Il che è come dire che l’uomo intrinsecamente non ha una natura sua propria, che è per così dire ‘tutto cultura’, e che, appunto, è nell’‘artificio’, nel costume pascaliano, che consiste la natura dell’uomo. Fragilità e potenzialità enormi, fondative di una antropologia non fissista e non sostanzialista.
27Ed è ciò che ci rimanda alle radici della nostra modernità. E molti sono gli autori, da Ficino, a Bruno, a Montaigne, cui si potrebbe rinviare. Nel 1860 Jacob Burckhardt concludeva la quarta parte del suo ampio lavoro sulla civiltà del rinascimento italiano, dedicata alla ‘Scoperta del mondo esteriore e dell’uomo’, con un ampio riferimento alla cosiddetta “Oratio de hominis dignitate” di Giovanni Pico della Mirandola6. Sono passi e parole ben noti, quelli di Pico, presenti in tutti i manuali e le antologie scolastiche al fine di esemplificare l’eccellenza dell’uomo, ma sulle cui implicazioni non sempre ci si sofferma. Pico racconta, “secondo la testimonianza di Mosè e di Timeo”, come Dio avesse creato l’uomo dopo aver dato fondo alla sua completa capacità creativa, non potendo quindi disporre di ulteriori archetipi, sulla cui base dar vita a una nuova specie. “L’ottimo artigiano – scrive Pico – decise infine di mettere a disposizione di colui al quale non poteva dar nulla di proprio tutto ciò che era proprio delle altre creature. Prese dunque l’uomo, quest’opera dalla natura indistinta (indiscretae opus imaginis) e, collocatolo al centro del mondo, così gli disse: ‘Non ti ho assegnato né un luogo determinato, né un aspetto (faciem) tuo proprio, né un dono particolare, o Adamo, affinché tu conquisti e possieda da te solo il tuo posto, il tuo aspetto e i tuoi doni. La natura racchiude altre specie entro leggi da me stabilite. Ma tu, non limitato da alcunché, puoi definirti in base alla tua capacità di decidere (tuo arbitrio), nelle cui mani ti ho posto. Ti ho messo al centro del mondo, affinché tu possa meglio contemplare intorno a te ciò che il mondo contiene. Non ti ho fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale, affinché tu, sovrano su te stesso, porti a compimento la tua forma, alla maniera di un pittore o di uno scultore. Tu potrai degenerare nelle forme inferiori, come quelle delle bestie, ovvero, per decisione della tua mente (ex tui animi sententia), rigenerarti e attingere le forme superiori, che sono divine’”7. Uomo che in altri passi Pico definisce come Proteo e camaleonte.
28Un testo questo insomma fortemente suggestivo ed emblematico, del quale si lasciano qui da parte le fonti e le molteplici problematiche interpretative, ma che testimonia come la dinamizzazione delle natura umana (in tal caso si ha la creatura che diventa creatrice di se stessa) è acquisizione costante e irreversibile che affonda le radici fin nella nostra modernità. Un’antropologia (e quindi un’etica e un diritto), come paiono evidenziare i pochi riferimenti qui fatti, non legata a un automatismo biologico, nella quale sono l’autodeterminazione e l’irriducibile, per quanto fragile, soggettività, a ‘costituire’ la ‘natura umana’. Dato particolarmente significativo tanto più oggi che le problematiche divenute ormai cruciali da vari decenni, di cui è questione in questo volume, potrebbero invece apparire a prima vista come sprovviste di una cornice teorica e valoriale. La quale invece è ben presente, tanto da rappresentare una costola importante del pensiero occidentale, di cui è un’acquisizione in qualche modo perenne.
29A conclusione di tali dissertazioni, si è ritenuto utile, al fine di promuovere ulteriormente le possibilità di scambio interdisciplinare dei contenuti trattati, inserire un glossario (curato da Cristiano Scandurra, Francesca Dicé, Anna Lisa Amodeo, Giuliana Valerio e Paolo Valerio). Tale lavoro, riprendendo l’opuscolo “LGBT, una guida dei termini politicamente corretti” (online su www.sinapsi.unina.it), propone un’ampia serie di termini e vocaboli liberi da stereotipi, pregiudizi e stigmi, volti a favorire un’informazione corretta ed una riflessione sulle terminologie più inclusive da utilizzare quando si parla di questioni relative al mondo LGBTQI.
30In termini generali, il testo si propone come un ‘dialogo di saperi’ che evidenzia, pur nella diversità delle opinioni espresse, come il principio di autodeterminazione possa essere un importante volano dell’espressione della soggettività di tutti gli individui e delle loro possibilità di vedersi riconosciuti non nelle diversità, bensì nelle pluralità delle loro identità e di vedere considerate e tutelate le loro credenze, opinioni e scelte quotidiane.
Notes de bas de page
1 Ancora più recentemente (30 giugno 2016) l’Italia è stata nuovamente condannata dalla Corte EDU (caso Taddeucci e McCall c. Italia) per violazione degli artt. 14 e 8 CEDU, in quanto il diniego al partner same-sex del permesso di soggiorno per motivi familiari costituisce una discriminazione, in ragione dell’orientamento sessuale, ai fini del godimento del diritto alla vita privata e familiare.
2 In sede di prima lettura da parte del Senato, si ricorda come sia stata estrapolata dal testo del d.d.l. la c.d. stepchild adoption. Tuttavia, il silenzio serbato dal legislatore non ha trattenuto parte della giurisprudenza dal proporre soluzioni interpretative tese a sodd disfare l’interesse di ciascuno dei partner della coppia omosessuale ad adottare i figli dell’altro. È il caso, ad esempio, della Corte App. Napoli, ord. del 05.04.2016, con cui questo giudice di secondo grado, per la prima volta, ha disposto la trascrizione di due sentenze francesi che riconoscevano l’adozione “piena” e incrociata di due figli di una coppia coniugale same-sex da parte di ciascuna delle madri richiedenti (adozione coparentale incrociata); egualmente, si evidenzia come la Corte App. Milano (16.10.2015) abbia disposto, sempre nell’ambito di una coppia omosessuale, la trascrizione di un’adozione “piena” di una minore, figlia biologica di una delle coniugi, a favore dell’altra partner. In data 22.06.2016 è stata depositata la sent. n. 12962/16, con cui la Corte di cassazione ha ammesso – in contrasto con l’indirizzo parlamentare prima richiamato – l’adozione del figlio naturale di uno dei membri di una coppia same-sex da parte dell’altra partner (c.d. stepchild adoption); si aggiunge, infine, la sent. definitiva del Trib. per i minorenni di Roma, depositata il 23.12.2015, che consente l’adozione di un bambino nato da maternità surrogata a favore del padre sociale. Tutte queste decisioni in www.articolo29.it. Sullo stesso sito internet, per un primo commento alla pronuncia della Cassazione, cfr. M. Gattuso, La vittoria dei bambini arcobaleno, 22 giugno 2016.
3 Cfr. A. Postigliola, Su natura umana e storia in Gramsci, in Convegno internazionale di studi gramsciani (Firenze, 9-11 dicembre 1977), Torino, 1978, II, 578-596.
4 Basti qui rinviare a C. Cesa, La seconda natura tra Kant e Hegel, in Natura. XII colloquio internazionale del LIE (4-6 gennaio 2007, Roma), Firenze, 2008, 485- 502, e a V. Verra, Storia e seconda natura in Hegel, in Id., Su Hegel, Bologna, 2007, 65-82.
5 Cfr. J.-J. Rousseau, Discorso sulla disuguaglianza, in Scritti politici, a cura di M. Garin, Bari, 1971, vol. II, 143.
6 Cfr. J. Burckhardt, La civiltà del Rinascimento in Italia, trad. D. Valbusa, Firenze, 2000, 327-328.
7 Qui si traduce dall’edizione a cura di O. Boulnois e G. Tognon, in Oeuvres philosophiques, Paris, 2004, 4-6.
Auteurs
Ricercatore di Diritto Pubblico Comparato presso la Seconda Università degli Studi di Napoli;
Psicologa, Psicoterapeuta Specialista in Psicologia Clinica e Dottore di Ricerca in Scienze Psicologiche e Pedagogiche presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II;
Docente di Storia della Filosofia presso l’Università degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’;
Professore ordinario di Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II;
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Terzo tempo, fair play
I valori dello sport per il contrasto all’omofobia e alla transfobia
Giuliana Valerio, Manuela Claysset et Paolo Valerio (dir.)
2017
Pluralità identitarie tra bioetica e biodiritto
Luigi Ferraro, Francesca Dicé, Alberto Postigliola et al. (dir.)
2016
Biosfera, acqua, bellezza
Questioni di bioetica ambientale
Francesco Del Pizzo et Pasquale Giustiniani (dir.)
2016
Questioni di inizio vita
Italia e Spagna: esperienze in dialogo
Lorenzo Chieffi et José Ramón Salcedo Hernández (dir.)
2015
Bioetica, ambiente e alimentazione
Per una nuova discussione
Francesco Del Pizzo et Pasquale Giustiniani (dir.)
2014