Valori sportivi e strumenti giuridici di contrasto all’omofobia
p. 103-124
Texte intégral
1. L’egemonia maschile nello sport
1Ai giochi olimpici di Atene del 1896, i primi dell’era contemporanea, le donne non furono ammesse a competere1. Nella visione dell’instancabile promotore dell’iniziativa, il barone Pierre de Coubertin, a loro spettava «l’incoronazione dei (maschi) vincitori con gli allori»2. Ciò sarebbe stato in linea non solo con la tradizione storica3, ma anche con lo spirito olimpico, e cioè «l’esaltazione solenne e periodica dell’atletismo maschile, che ha l’internazionalismo come base, la correttezza (fairness) come mezzo, l’arte come contesto e l’applauso delle donne come premio»4.
2A sostegno della sua posizione, il barone invocò di volta in volta (pretese) leggi naturali, ideali estetici e princìpi morali: ad esempio, sostenne che il corpo femminile non fosse in grado di affrontare sforzi eccessivi perché costituito da nervi più che da muscoli5 ; che, nel tirare di scherma, le donne assumevano una postura indecente; che sarebbe stato comunque preferibile non far gareggiare le donne in pubblico, perché altrimenti gli uomini avrebbero assistito alle competizioni femminili per ragioni lascive, nuocendo alla purezza dello sport6.
3A distanza di un secolo, si è ancora costretti a constatare che l’ambiente sportivo «è una delle ultime arene che continua a essere palesemente dominata dagli uomini»7. Basti pensare che, nel nostro Paese, la carriera sportiva professionistica è preclusa alle donne8, con tutto ciò che ne consegue sul piano delle garanzie retributive, sanitarie, previdenziali, ecc.; inoltre, le donne sportive sono meno pagate, godono di una minore attenzione mediatica e accedono più difficilmente ai vertici degli organi di gestione dell’attività sportiva9.
4Si potrebbe discutere sulle ragioni dell’egemonia maschile nello sport, e cioè se quest’ultimo microcosmo riproduca i rapporti di forza che caratterizzano le altre istituzioni sociali10, oppure se assuma la specifica funzione simbolica di rafforzare un’identità maschile messa progressivamente in crisi dalle dinamiche socio-economiche legate all’emancipazione femminile11.
5Quale che sia la risposta, l’egemonia maschile si concretizza non solo nel predominio del gruppo degli uomini su quello delle donne, e quindi in una struttura di potere, ma anche in «un insieme di pratiche, funzionali a preservare il potere del gruppo, che sono considerate “maschili”»12.
6Si parla di pratiche «considerate» maschili per prendere le distanze dall’opinione comune secondo cui le categorie del maschile e del femminile sarebbero strettamente connesse alla differenza biologica tra uomo e donna13, o addirittura rifletterebbero le essenze universali della mascolinità (l’oggettività, il coraggio, la forza…) e della femminilità (la soggettività, il sentimento materno, la vulnerabilità… )14.
7Al contrario, la costruzione del genere maschile o femminile si realizza attraverso l’interazione sociale, e in tale processo si stabiliscono differenze tra uomini e donne che si credono biologiche, ma sono invece culturali15 ; persino chi assume posizioni essenzialiste, e cioè vede nel dimorfismo biologico uomo/donna un limite invalicabile della sessualità, è disposto a riconoscere «il fatto che i modi di intendere, percepire e vivere femminilità e mascolinità siano cambiati nel tempo e nelle società, abbiano espressioni diverse nei contesti culturali e possano modificarsi nel futuro»16.
8Ebbene, lo sport svolge un ruolo di primo piano nella costruzione del genere17, enfatizzando e convalidando alcuni tratti (ritenuti) identitari della mascolinità18 quali lo spirito competitivo, la forza fisica, l’aggressività, il bisogno che la propria abilità sia riconosciuta e apprezzata da altri uomini19.
9Nel momento in cui l’attività sportiva è considerata una pratica prevalentemente maschile, e l’atleta assurge ad archetipo della mascolinità, tutto ciò che si allontana da questi paradigmi mette in discussione l’egemonia maschile, o meglio l’immagine che di essa si vuole trasmettere, e viene pertanto socialmente stigmatizzato20. Di conseguenza, non si concepisce l’esistenza di sportivi gay perché, sulla scorta della confusione tra orientamento sessuale e ruolo di genere21, si crede che i maschi omosessuali siano tutti deboli ed effeminati22; secondo gli stessi rozzi stereotipi, la forza fisica è incompatibile con la femminilità, e pertanto la donna sportiva è etichettata come mascolina e lesbica23 ; insomma, la costruzione del genere maschile passa anche attraverso la denigrazione della femminilità e dell’omosessualità24, e da qui al sessismo e all’omofobia il passo può essere breve25.
10Prendiamo ad esempio lo sport che in Italia rappresenta l’emblema della mascolinità, ossia il calcio. In mancanza di ricerche empiriche, è comunque possibile farsi un’idea approssimativa del rapporto tra calcio e omosessualità grazie alle dichiarazioni di alcuni autorevoli protagonisti della scena sportiva professionistica: un dirigente di grande esperienza dichiara di non aver mai conosciuto calciatori omosessuali, e afferma che in caso contrario non li avrebbe assunti, perché il calcio non sarebbe un ambiente adatto a loro26 ; secondo importanti calciatori e allenatori, sarebbe preferibile che un calciatore non si dichiarasse pubblicamente omosessuale27, altrimenti rischierebbe di essere massacrato dalle tifoserie28; un noto calciatore si augura che non ci siano «froci» nella Nazionale29; un allenatore di serie A si lamenta dell’arbitraggio sfavorevole, osservando che «il calcio è diventato uno sport per froci» e che «in Italia si fischia molto di più che in Inghilterra con interpretazione da omosessuali»30; il Presidente della Lega nazionale dilettanti afferma, a proposito dei finanziamenti a favore del calcio femminile, che non «si può sempre parlare di dare soldi a queste quattro lesbiche»31; il Presidente della FIGC - Federazione italiana giuoco calcio si domanda, riferendosi a un altro dirigente sportivo: «Ma è vero che è omosessuale? Io non ho nulla contro, però teneteli lontani da me. Io sono normalissimo»32; e si potrebbe continuare.
11Riepilogando, nei nostri esempi si adopera comunemente un lessico denigratorio nei confronti delle persone omosessuali; abbondano i pregiudizi di genere (calciatrici = lesbiche); si nega l’esistenza di calciatori omosessuali, e in ogni caso si ritiene che sia meglio per loro non rivelarsi; si temono reazioni violente da parte delle tifoserie nei confronti di giocatori apertamente omosessuali. Tutto ciò evoca pericolosamente la logica dello scherno, della discriminazione e della violenza nei confronti delle persone omosessuali: in una parola, dell’omofobia33.
2. Le strategie discorsive di contrasto all’omofobia
12Si potrebbe osservare che negli episodi menzionati non è stata offesa una persona omosessuale ben determinata, e che nel caso contrario i responsabili non sarebbero restati impuniti: ad esempio, dare a qualcuno del «frocio» integra l’illecito civile di ingiuria (art. 4, d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7)34; non assumere un calciatore a causa della sua omosessualità costituisce una discriminazione relativa all’occupazione (direttiva 2000/78/CE; d. lgs. 9 luglio 2003, n. 216)35; per altri tipi di comportamenti discriminatori, può subentrare l’obbligo di risarcire il danno (art. 2043 c.c.)36; eventuali condotte violente sono ovviamente punibili a titolo di percosse, lesioni, ecc.
13Sennonché, un efficace contrasto all’omofobia non può limitarsi alla repressione delle manifestazioni di intolleranza più eclatanti37, ma richiede anche la rimozione degli stereotipi che alimentano le attitudini negative nei confronti delle persone omosessuali.
14Ad esempio, l’errata equazione tra ruolo di genere e orientamento sessuale, che associa i comportamenti socialmente etichettati come femminili (o maschili) all’attrazione emotiva o sessuale verso persone di sesso maschile (o femminile), favorisce l’idea che non esistano calciatori gay e che le calciatrici siano lesbiche; la presunta anormalità delle persone omosessuali deriva dall’infondata credenza che l’omosessualità sia una malattia38, oppure che sconfini nella pedofilia39; infine, va ricordato che l’omosessualità non ha niente a che fare con l’identità di genere, nel senso che la persona omosessuale, a differenza di quella transessuale, non percepisce di appartenere a un genere diverso da quello legato al proprio sesso biologico di nascita40.
15Opportunamente, le linee di politica legislativa promosse dal Consiglio d’Europa e dall’Unione europea insistono sull’importanza dell’istruzione per «promuovere la tolleranza reciproca e il rispetto», a tal riguardo suggerendo di comunicare «informazioni oggettive sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, per esempio nei programmi scolastici e nel materiale didattico», nonché di fornire «agli alunni e agli studenti le informazioni, la protezione e il sostegno necessari per consentire loro di vivere secondo il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere»41.
16Inoltre, le istituzioni europee invitano gli Stati a promuovere campagne per prevenire la discriminazione nello sport delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender, invitando i media a rappresentare obbiettivamente le prestazioni degli sportivi e delle sportive e ad evitare il linguaggio sessista e gli stereotipi di genere42.
17Il tema del linguaggio è decisivo. Con un discorso omofobo si può non solo dire qualcosa, ma anche fare qualcosa43, come nel caso di quel patron di una società calcistica rumena che dichiarò pubblicamente di preferire l’ingaggio del peggiore alcolizzato o attaccabrighe a quello di un giocatore dal presunto orientamento omosessuale44 : un’affermazione del genere ha l’effetto di dissuadere tutte le persone omosessuali dal proporre le loro candidature, e pertanto costituisce un atto discriminatorio ai sensi della direttiva 2000/78/CE45.
18Inoltre, il discorso omofobo può creare un ambiente ostile, o comunque percepito come tale46, inducendo le persone omosessuali a «disidentificarsi»47, ossia a non esprimere pubblicamente la loro identità sessuale (si pensi allo sportivo che dissimula il proprio orientamento omosessuale a causa di un gergo da spogliatoio intessuto di appellativi denigratori nei confronti delle persone gay e lesbiche48); legittima l’egemonia maschile, perché ne esalta in modo parossistico un connotato essenziale, e cioè l’eterosessualità49; in definitiva, rafforza le infrastrutture cognitive che sorreggono le dinamiche discriminatorie50, confermando l’intuizione di Michel Foucault, secondo il quale i discorsi vanno trattati non solo «come degli insiemi di segni (di elementi significanti che rimandino a contenuti o a rappresentazioni), ma come delle pratiche che formano sistematicamente gli oggetti di cui parlano»51.
19Dovrebbe essere ormai chiaro il ruolo centrale delle politiche educative nel contrasto all’omofobia e agli altri i modi di «odiare in prima persona plurale»52 quali il razzismo, la xenofobia, la misoginia, ecc. È ancora Foucault a enunciare la regola della «polivalenza tattica dei discorsi», secondo la quale «il discorso può essere contemporaneamente strumento ed effetto di potere, ma anche ostacolo, intoppo, punto di resistenza ed inizio di una strategia opposta»53. In altri termini, è possibile reagire all’egemonia maschile e al discorso omofobo che essa produce con « controdiscorsi » in grado di opporsi ai processi comunicativo-ascrittivi che favoriscono l’esclusione sociale54.
3. Il divieto di discriminazione nell’ordinamento giuridico
20Nel nostro ordinamento giuridico, l’identità sessuale costituisce il referente di alcuni diritti che il legislatore ha l’obbligo di tutelare e promuovere55: il «diritto soggettivo assoluto» al libero esercizio della sessualità, che costituisce «uno degli essenziali modi di espressione della persona umana»56; «il diritto fondamentale» delle persone omosessuali «di vivere liberamente una condizione di coppia», nella cornice di una stabile convivenza regolata dalla legge57 ; il diritto a non subire discriminazioni irragionevoli58 ; il diritto di identificarsi pubblicamente come persone omosessuali e di manifestare pacificamente a favore di diritti non ancora riconosciuti, ad esempio quelli all’adozione e al matrimonio59; il diritto all’identità di genere, che è un elemento costitutivo del diritto all’identità personale, e quindi rientra «a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona»60.
21Per rendere pienamente operativi tali diritti, lo Stato dovrebbe non solo intervenire con normative apposite61, ma anche impegnarsi in una seria politica di «controdiscorsi» educativi orientati al rispetto di tutte le identità sessuali.
22Allo stato attuale, un accenno a queste tematiche si ritrova nel Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, il quale affida all’educazione e alla scuola l’obiettivo di contribuire al superamento degli «stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e il significato dell’essere donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini nel rispetto dell’identità di genere, culturale, religiosa, dell’orientamento sessuale, delle opinioni e dello status economico e sociale»62. Più genericamente, la legislazione scolastica sancisce l’obbligo di aggiornamento e di formazione del personale scolastico sulle questioni inerenti «all’educazione all’affettività, al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere»63. Infine, il piano triennale dell’offerta formativa predisposto da ogni istituzione scolastica deve promuovere «l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni»64.
23Tanto è bastato a scatenare una campagna contro il «pericolo gender», e cioè che nelle nostre scuole si introduca surrettiziamente «l’erronea considerazione che uomo e donna siano semplici categorie sociali e culturali, unita all’idea che si possa scegliere di appartenere all’una o all’altra categoria indipendentemente dal sesso biologico »65.
24Non è il caso di soffermarsi sulla strategia comunicativa di chi identifica l’affermazione dei diritti costituzionali delle minoranze sessuali con la diffusione della c.d. teoria del gender, e cioè di quell’ideologia perniciosa che vorrebbe scardinare ogni differenza sessuale, riducendo il corpo a una sorta di attaccapanni al quale appendere l’abito del genere o dell’orientamento sessuale di volta in volta desiderato66 : posta in questi termini, tale fantomatica teoria è stata definita «un blob di slogan senza alcun senso teorico e di pregiudizi sessisti e omofobi che non hanno niente a che spartire con le ricerche prodotte nel campo degli studi di genere»67.
25Giova piuttosto ricordare che, ad avviso della Corte di Cassazione, la scuola pubblica può impartire un’istruzione «non pienamente corrispondente alla mentalità ed alle convinzioni dei genitori, senza che alle opzioni didattiche così assunte sia opponibile un diritto di veto dei singoli genitori»; è pertanto legittimo adottare programmi e metodi didattici idonei «a interferire ed anche eventualmente a contrastare con gli indirizzi educativi adottati dalla famiglia e con le impostazioni culturali e le visioni politiche esistenti nel suo ambito»68.
26Le polemiche sulla teoria del gender sottendono però una problematica molto più vasta, e cioè quella del conflitto tra i valori religiosi e culturali del singolo e quelli dell’ordinamento giuridico69.
27Infatti, c’è chi ritiene che le relazioni eterosessuali siano superiori a quelle omosessuali70, oppure che lo Stato abbia il diritto di scoraggiare le pratiche omosessuali71, o ancora che l’omosessualità appartenga a «una di quelle dimensioni di mera fattualità che caratterizzano l’esistenza umana, e che il diritto è impotente a gestire e regolamentare, perché hanno un carattere ed una valenza pregiuridica»72.
28Da parte sua il magistero della Chiesa cattolica, pur deplorando «con fermezza che le persone omosessuali siano state e siano ancora oggetto di espressioni malevole e di azioni violente»73, afferma che gli atti omosessuali «sono intrinsecamente disordinati», e non possono essere approvati in nessun caso74; che «la particolare inclinazione della persona omosessuale, benché non sia in sé peccato, costituisce tuttavia una tendenza, più o meno forte, verso un comportamento intrinsecamente cattivo dal punto di vista morale», ed è quindi «oggettivamente disordinata»75; che la «maggioranza delle persone a tendenza omosessuale non rende pubblica la sua tendenza sessuale», sicché «il problema della discriminazione in termini di impiego, alloggio, ecc. normalmente non si pone»76; che, in ogni caso, vi sarebbero «ambiti nei quali non è ingiusta discriminazione tener conto della tendenza sessuale: per esempio, nella collocazione di bambini per adozione o affido, nell’assunzione di insegnanti o allenatori di atletica, e nel servizio militare»77; che, in conclusione, non vi sarebbe un diritto all’omosessualità, né quest’ultima potrebbe costituire la base per rivendicazioni giudiziali78.
29Il divario tra queste posizioni e l’assiologia dei diritti umani non potrebbe essere più evidente. Ecco perché nelle fonti normative del Consiglio d’Europa si precisa che «nessun valore culturale, tradizionale o religioso, né qualsivoglia precetto derivante da una “cultura dominante”» può «giustificare il discorso dell’odio o qualsiasi altra forma di discriminazione, ivi comprese quelle fondate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere»79. Ad esempio, chi si rifiutasse di assumere un insegnante o un allenatore a causa del suo orientamento omosessuale non potrebbe invocare a suo favore gli insegnamenti del Magistero cattolico: ciò in quanto l’ordinamento giuridico, dovendo assicurare una disciplina oggettiva delle relazioni umane, «non può consentire a ciascuno di agire in base alle sue concezioni etiche o religiose individuali»80.
30Certo, ognuno ha il diritto di valutare l’omosessualità come meglio (o peggio…) crede, purché l’esercizio delle libertà di religione, di espressione e di ricerca scientifica (art. 19, 21 e 33 Cost.) non vada a discapito della pari dignità sociale di ogni individuo (art. 3 Cost.)81. Allo stesso tempo, però, lo Stato ha il diritto di agire in conformità ai valori che si ricavano dai princìpi costituzionali e dalle fonti sovranazionali, pretendendone il rispetto da parte di tutti, anche di chi non li condivide82.
4. (segue):… e nell’ordinamento sportivo
31Il principio di non discriminazione è presente anche nel diritto sportivo, ossia nelle norme prodotte dai soggetti istituzionali che governano il sistema dello sport83.
32Cominciando dal vertice84, ai sensi del quarto principio fondamentale dell’olimpismo statuito dalla Carta olimpica85, ogni «persona deve avere la possibilità di praticare lo sport senza discriminazioni di alcun genere e nello spirito olimpico, che esige mutua comprensione, spirito di amicizia, solidarietà e fair-play». Nella stessa prospettiva, il sesto principio fondamentale ribadisce che il godimento dei diritti e delle libertà sanciti dalla Carta «deve essere garantito senza discriminazioni di alcun tipo, siano esse fondate sulla razza, sul colore, sul sesso, sull’orientamento sessuale, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o qualsiasi altra opinione, sull’origine nazionale o sociale, sulla condizione economica, sulla nascita o su qualsiasi altra condizione». In attuazione di questi princìpi, il Comitato olimpico internazionale deve «contrastare ogni forma di discriminazione che riguarda il Movimento olimpico»86; analogamente, i Comitati olimpici nazionali devono «adoperarsi contro ogni forma di discriminazione e violenza nello sport»87.
33Passando alla normativa delle federazioni internazionali, e rimanendo in ambito calcistico, l’art. 4 dello Statuto FIFA (Fédération Internationale de Football Association) sanziona le discriminazioni di qualunque tipo per motivi di «razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, genere, disabilità, lingua, religione, opinioni politiche o qualsiasi altra opinione, salute, nascita o qualsiasi altra condizione, orientamento sessuale o qualsiasi altro motivo»88. La nozione di discriminazione è specificata nell’articolo 23 del Codice etico89, il quale prescrive di «non offendere la dignità o l’integrità di un paese, di una persona o di un gruppo di persone attraverso parole o azioni di disprezzo, denigratorie o discriminatorie» per vari motivi, tra i quali l’orientamento sessuale90.
34Anche la Confederazione calcistica europea, la UEFA (Union des Associations Européennes de Football), si è posta l’obiettivo di «promuovere il calcio in Europa in uno spirito di pace, comprensione e fair play, senza discriminazioni per motivi politici, di genere, di razza o per qualsiasi altro motivo»91. Infatti, tra gli obblighi delle associazioni confederate figura quello di adottare una policy volta a «sradicare dal calcio il razzismo e ogni altra forma di discriminazione», nonché quello di sanzionare severamente i comportamenti discriminatori, in particolare con la sospensione degli sportivi, dei dirigenti sportivi, degli allenatori, ecc., e la chiusura degli stadi92.
35Veniamo infine al contesto nazionale. Il divieto di discriminazioni basate sull’orientamento sessuale è stato recentemente introdotto nello Statuto del CONI (Comitato olimpico nazionale italiano)93, ma non ancora in quello della Federazione calcistica nazionale. Tuttavia, l’ampia formula adoperata dallo Statuto FIGC per descrivere i compiti dell’istituzione (promuovere «l’esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale»)94 è suscettibile di interpretazione adeguatrice alla luce della normativa gerarchicamente sovraordinata, e cioè la Carta olimpica e gli Statuti FIFA e CONI95 : ne deriva che l’omofobia può farsi rientrare in quelle forme di discriminazione sociale che la FIGC deve bandire dal calcio.
36Invece, altre disposizioni sembrano enunciare i motivi discriminatori in modo tassativo, e non esemplificativo. È il caso, ad esempio96, dell’art. 11 del Codice di Giustizia sportiva della FIGC (da ora C.G.S.)97, ai sensi del quale costituisce «comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori».
37Anche se l’orientamento sessuale non è espressamente menzionato tra i motivi di discriminazione, alcuni giudici federali hanno qualificato le espressioni omofobe in termini di «offesa e denigrazione per ragioni di sesso e sessualità ai sensi dell’art. 11 co. 1 C.G.S»98. In casi analoghi, invece, sono state inflitte sanzioni più blande di quelle previste dall’art. 11 C.G.S.99, potendo le espressioni omofobe comunque rientrare nella sfera operativa dell’art. 1-bis C.G.S (doveri e obblighi generali, tra i quali il rispetto dei doveri di lealtà, correttezza e probità)100.
38Per evitare che il contrasto all’omofobia passi attraverso letture non pienamente rispettose del principio di legalità101, sarebbe pertanto auspicabile un intervento normativo chiarificatore, volto non solo a conferire maggiore legittimità alla repressione delle discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale, ma anche a circoscrivere la discrezionalità dei giudici federali102.
39In particolare, sarebbe opportuno distinguere, anche sul piano delle sanzioni, la discriminazione che sfocia in un atto violento, quella che introduce una disparità di trattamento ingiustificata103 e infine quella che si manifesta attraverso espressioni denigratorie. Senza dimenticare che queste ultime non sono sempre determinate da un motivo discriminatorio104, potendo anche consistere in una meccanica riproduzione di quei deprecabili usi linguistici invalsi nell’ambiente calcistico che vanno certamente sanzionati, ma forse senza ricorrere al severo armamentario dell’art. 11 C.G.S: punire con «la squalifica per almeno dieci giornate di gara»105 un atleta che impulsivamente ha dato del «frocio» a un avversario o a un direttore di gara lancia sicuramente un messaggio deterrente a tutta la comunità sportiva, ma rischia anche di trasformare il destinatario della sanzione in un capro espiatorio, nuocendo così alla credibilità del precetto106.
40In ogni caso, l’intervento sanzionatorio dev’essere uno dei tasselli del contrasto alla discriminazione, non l’unico. Ne è ben consapevole la FIFA, che ha elaborato una strategia complessiva di promozione delle diversità che poggia su cinque pilastri107 : a) l’adozione, da parte delle federazioni nazionali, di codici disciplinari e di regole in tema di sicurezza negli stadi, ambienti di lavoro inclusivi, nomina di un responsabile antidiscriminazione; b) l’identificazione delle competizioni che presentano maggiori rischi di comportamenti discriminatori da parte dei tifosi, la predisposizione di istruzioni per gli arbitri, l’addestramento degli addetti alla sicurezza, l’adeguamento dei codici disciplinari nazionali a quello della FIFA; c) la comunicazione attraverso pubblicazioni, campagne informative, premi, eventi e testimonial antidiscriminazione; d) l’educazione attraverso le campagne informative, la formazione degli allenatori, degli sportivi, ecc.; e) la cooperazione con gli altri soggetti istituzionali e con i tifosi.
5. Conclusioni
41Lo sport è un’attività umana caratterizzata da propri valori intrinseci, ma allo stesso tempo si colloca «sempre in una più ampia rete di valori che sono diffusi in una determinata società» e che si modificano nel tempo108.
42Il divieto di discriminazione, essendo allo stesso tempo intrinseco ed estrinseco allo sport, si ricollega a entrambe le prospettive. Infatti, l’obiettivo di ogni competizione è che vinca il migliore, a tal riguardo contando la bravura dello sportivo e il suo fair play, non certo le caratteristiche sessuali (razziali, religiose, ecc.)109. D’altro canto, le istituzioni nazionali ed europee fanno leva sullo sport per promuovere la cultura dell’eguaglianza e dell’integrazione sociale110, nell’auspicio di contrastare le pratiche discorsive che alimentano gli stereotipi e le condotte discriminatorie.
43Pertanto, in una società caratterizzata dalla (purtroppo lenta e non uniforme) regressione dell’omofobia111, ci sono tutte le condizioni per consentire allo sport di emanciparsi dai disvalori dell’egemonia maschile112, trasformandosi da istituzione tendenzialmente reazionaria che «divide le persone in modi che sono spesso distruttivi» e incoraggia «valori antisociali e antidemocratici»113 a luogo che favorisce la socializzazione ed educa al rispetto dell’altro114.
Notes de bas de page
1 Al successivo appuntamento del 1900 fu ammessa solamente «una manciata di golfiste e giocatrici di tennis» (A. Guttman, The Olympics. A History of the Modern Games, Champaign, 2002, 46), e per di più al di fuori del programma ufficiale: per informazioni sull’evoluzione successiva, cfr. J. Hargreaves, Sporting Females. Critical Issues in the History and Sociology of Women’s Sport, London-New York, 1994, 209 ss.
2 La citazione, ripresa da più autori, si trova ad esempio in U. Simri, Women at the Olympic Games, Netanya, 1979, 13.
3 In effetti, nell’antica Grecia le donne non potevano assistere alla celebrazione delle olimpiadi, e tanto meno partecipare alle gare, nel caso contrario andando incontro alla morte: per gli opportuni riferimenti alle fonti, e per le eccezioni alla regola enunciata nel testo (ad esempio, la sacerdotessa di Demetra poteva assistere alle gare; le donne potevano partecipare ai giochi in onore di Era), si rinvia ai contributi di J. Swaddling, The Ancient Olympic Games, Austin, 1999, 40 ss. e di D.G. Kyle, Fabulous Females and Ancient Olympia, in G.P. Schaus, S.R. Wenn (eds.), Onward to the Olympics. Historical Perspectives on the Olympic Games, Waterloo, 2007, 132 ss.
4 Su quest’altra affermazione del barone, cfr. D. Chatziefstathiou, I. P. Henry, Discourses of Olympism. From the Sorbonne 1894 to London 2012, Basingstoke, 2012, 122.
5 A dire il vero, de Coubertin non era il solo a credere che alcune pratiche sportive nuocessero alle donne, e in particolare alla loro capacità riproduttiva: una rassegna di tali bizzarre opinioni in M. Burton Nelson, The Stronger Women Get, the More Men Love Football. Sexism and the American Culture of Sports, San Diego, 1994, 16.
6 Riferimenti testuali in M. Leigh, Pierre de Coubertin: A Man of His Time, in Quest, 1974, 19 ss.
7 A. Gregory, Rethinking Homophobia in Sports: Legal Protections for Gay and Lesbian Athletes and Coaches, in DePaul J. Sports L. & Contemp. Probs., 2004, 266. Analogamente (ma si tratta di rilievo diffuso), J.A Baird, Playing It Straight: An Analysis of Current Legal Protections to Combat Homophobia and Sexual Orientation Discrimination in Intercollegiate Athletics, in Berkeley Women’s L.J., 2002, 32.
8 Ciò fino a quando non saranno modificate le normative delle Federazioni sportive, alle quali compete la qualificazione delle attività sportive professionistiche (cfr. M. T. Spadafora, Diritto del lavoro sportivo, Torino, 2012, 21 e nota 27). Ad esempio, il calcio femminile nazionale è una divisione della LDN (Lega nazionale dilettanti) della FIGC (Federazione italiana Giuoco Calcio), e ai sensi dell’art. 29 delle Norme organizzative interne della FIGC sono «qualificati “non professionisti” i calciatori tesserati, compresi quelli di sesso femminile, che svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., che giocano a “Calcio a Cinque” e che svolgono attività ricreativa».
9 G. Valerio, S. Picariello, C. Scandurra, I valori e le contraddizioni dello sport, in L. Ferraro, F. Dicè, A. Postigliola, P. Valerio (a cura di), Pluralità identitarie tra bioetica e biodiritto, Milano – Udine, 2016, 232 ss. Sulla situazione negli altri Paesi, cfr. ad esempio A. Gregory, Rethinking Homophobia in Sports, cit., 266-268; J. Hovden, The “fast-track” as a future strategy for achieving gender equality and democracy in sport organizations, in Y. Vanden Auweele, E. Cook, J. Parry (eds.), Ethics and Governance in Sport. The Future of Sport Imagined, Abingdon-New York, 2016, 36 ss.
10 Così, K. Lucyk, Don’t be Gay, Dude: How the Institution of Sport Reinforces Homophobia, in Constellations, 2011, 66 ss., 70 ss.; C. Scandurra, S. Picariello, A.L. Amodeo, F. Muollo, A. Sannino, P. Valerio, G. Valerio, Heteronormativity, Homophobia and Transphobia in Sport, in Aa. Vv., Bioethical Issues by the Interuniversity Center for Bioethics Research, Napoli, 2013, 199.
11 È la tesi di M. Messner, Sports and Male Domination: The Female Athlete as Contested Ideological Terrain, in Sociology Sport J., 1988, 199 ss., ripresa in numerosi altri suoi studi.
12 N.E. Dowd, N. Levit, A.C. Mcginley, Feminist Legal Theory Meets Masculinities Theory, in F.R. Cooper, A.C. McGinley (eds.), Masculinities and the Law, New York - London, 2012, 25, le quali precisano che le strategie di potere non operano in maniera uniforme all’interno dei rispettivi gruppi, ma si differenziano a seconda della razza, della classe sociale e dell’orientamento sessuale, con la conseguenza che un uomo di colore o gay, sebbene appartenente al gruppo maschile dominante, può a sua volta essere gerarchicamente subordinato agli uomini bianchi o eterosessuali. Si parla, a tal proposito, di approccio intersezionale, nel senso che «non è possibile parlare di una dimensione della diversità senza chiamare in causa anche le altre»: così, S. Marchetti, Intersezionalità, in C. Botti (a cura di), Etiche della diversità culturale, Firenze, 2013, 134.
13 Accennano a tale opinione, per poi confutarla, C. West, D.H. Zimmerman, Doing Gender, in Gend. Soc., 1987, 127 - 128. Più radicalmente, J. Butler, Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity, London-New York, 1999, 10 ss., afferma che anche il sesso, e in particolare la logica binaria uomo/donna, è un prodotto culturalmente costruito.
14 Esposizione e critica di questa tesi in M.S. Kimmel, Masculinity as Homophobia: Fear, Shame, and Silence in the Construction of Gender Identity, in M.M. Gergen, S.N. Davis (eds.), Toward a new Psychology of Gender. A Reader, London-New York, 1997, 223 ss.; N. Vassallo, “Il matrimonio omosessuale è contro natura”. Falso!, Roma-Bari, 2015, 19 ss.
15 Quasi testualmente, L.A. Mazzie, Michael Sam and the NFL Locker Room: how Masculinities Theory Explains the Way we View Gay Athletes, in Marq. Sports L. Rev, 2014, 133. Cfr. anche S. Kiesling, Men, Masculinities and Language, in Lang. Linguist. Compass, 2007, 655 ss., e A. Gregory, Rethinking Homophobia in Sports, cit., 268, e in quest’ultimo i risultati di un esperimento che consisteva nel far descrivere ad alcune persone dei neonati che erano stati vestiti in blu o in rosa a prescindere dal loro sesso reale: ebbene, i primi erano immancabilmente definiti forti e vigili, i secondi dolci e piccoli.
16 L. Palazzani, Sex/gender: gli equivoci dell’uguaglianza, Torino, 2011, 113-114.
17 V. Burstyn, The Rites of Men. Manhood, Politics, and the Culture of Sport, Toronto-Buffalo-London, 1999, 28; R. W. Connell, Masculinities, Cambridge, 2005, 54; L.A. Mazzie, Michael Sam, cit., 141.
18 Tratti che, «lungi dall’essere innati, devono essere accuratamente insegnati e rinforzati»: così, P. Griffin, Homophobia in Sport: Addressing the Needs of Lesbian and Gay High School Athletes, in High School J., 1993/1994, 81.
19 M.S. Kimmel, Masculinity as Homophobia, cit., 65 ss., il quale invita a pensare «a come gli uomini si vantano l’un l’altro per i loro successi – dalla loro ultima conquista sessuale alle dimensioni del pesce che hanno appena pescato – e a come mettiamo in mostra gli indicatori della mascolinità – ricchezza, potere, status, donne sexy – di fronte ad altri uomini, alla disperata ricerca della loro approvazione».
20 G. Valerio, S. Picariello, C. Scandurra, I valori e le contraddizioni dello sport, cit., 233 ss.
21 Su questo paradigma ascrittivo, secondo il quale «un comportamento omosessuale definisce inevitabilmente qualcuno come omosessuale», E. Anderson, In the Game. Gay Athletes and the Cult of Masculinity, 2010, 22.
22 A. Gregory, Rethinking Homophobia in Sports, cit., 270; L.A. Mazzie, Michael Sam, cit., 137; R.W. Connell, A Very Straight Gay: Masculinity, Homosexual Experience, and the Dynamics of Gender, in Am. Soc. Rev., 1992, 736.
23 M.J. Veri, Homophobic Discourse Surrounding the Female Athlete, in Quest, 1999, 364; K. Russell, ‘Queers, even in netball?’ Interpretations of the lesbian label among sportswomen, in C.C. Aitchison (ed.), Sport and Gender Identities. Masculinities, femininities and sexualities, London-New York, 2007, 106 ss.
24 E. Anderson, In the Game, cit., 22; L.A. Mazzie, Michael Sam, cit., 137.
25 Secondo M. Donaldson, What is Hegemonic Masculinity?, in Theor. Soc., 1993, 645, eterosessualità e omofobia sono appunto i caposaldi dell’egemonia maschile. Con specifico riferimento allo sport, si vedano C. Scandurra, S. Picariello, A.L. Amodeo, F. Muollo, A. Sannino, P. Valerio, G. Valerio, Heteronormativity, Homophobia and Transphobia in Sport, cit., 198, e K. Lucyk, Don’t be Gay, Dude, cit., 76.
26 Luciano Moggi, per anni dirigente di importanti squadre calcistiche, nella trasmissione web KlausCondicio. Nella stessa trasmissione, anche l’ex allenatore Marcello Lippi ha dichiarato di non aver mai conosciuto o avuto notizia di calciatori omosessuali.
27 Così il già citato Marcello Lippi nella trasmissione televisiva «Che tempo che fa» del 14 marzo 2009 e il Presidente dell’Associazione nazionale calciatori Damiano Tommasi nella trasmissione KlausCondicio.
28 È l’opinione dell’ex giocatore Francesco Coco, espressa in una videointervista disponibile in www.corriere.it. Analogamente, il calciatore Antonio Di Natale, in www.gazzetta.it, ritiene che infrangere «il tabù dell’omosessualità nel mondo del calcio è un’impresa difficile, direi quasi impossibile», e si interroga su «come potrebbero reagire i tifosi».
29 Lo ha dichiarato Antonio Cassano in un’intervista del 12 giugno 2012, disponibile su www.youtube.com.
30 Maurizio Sarri, all’epoca allenatore dell’Empoli (la notizia si trova ad esempio in www.gazzetta.it). Un altro allenatore, Ezio Capuano, esclamò dopo aver subìto una sconfitta all’ultimo minuto che «in campo devono andare gli uomini con le palle, non le checche» (la dichiarazione può ascoltarsi su www.video.gazzetta.it).
31 Felice Belloli, che ha reso tale dichiarazione (nella quale l’omofobia si interseca con il sessismo) durante la riunione del Consiglio di Dipartimento Calcio femminile del 5 maggio 2015, come risulta dal verbale pubblicato in www.soccerlife.it.
32 La dichiarazione di Carlo Tavecchio può ascoltarsi su www.corriere.it.
33 Mi rifaccio alla definizione contenuta nella Risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012 sulla lotta all’omofobia in Europa, la quale pone l’accento sulla triplice dimensione dell’omofobia, ossia quella emotiva (e cioè il suo legame con l’avversione o la paura dettate dal pregiudizio), quella cognitiva (e cioè il suo basarsi su motivazioni apparentemente razionali) e quella sociale (ossia il suo manifestarsi nella sfera pubblica e privata attraverso lo scherno, la discriminazione e la violenza). In dottrina, cfr. per tutti D.A.F. Haaga, Homophobia?, in J. Soc. Bea. Pers., 1991, 172 ss.
34 Prima dell’intervento abolitivo del legislatore del 2016, il fatto integrava il reato di ingiuria. Ad avviso della giurisprudenza (che in mancanza di altri riferimenti si intende reperita su www.italgiure.giustizia.it), erano punibili ai sensi dell’abrogato art. 594 c.p. non solo epiteti quali «frocio» (Cass. pen., sez. V, 22 giugno 2006, n. 24513, Giancola), «ricchione» (Cass. pen., sez. V, 6 luglio 2006, n. 26227, Secondo), «culattone» (Cass. pen., sez. V, 7 dicembre 2012, n. 8015/2013, Ottonello), «lesbicona» (Cass. pen., sez. V, 28 marzo 2007, n. 29282, Andersen), ma anche rinfacciare con intento denigratorio a una persona omosessuale di «essere gay» (Cass. pen., sez. I, 3 marzo 2010, n. 10248, Svarca); cfr. però, in relazione all’art. 595 c.p., Cass., Sez. V, 18 ottobre 2016, n. 50659, Chichiarelli, secondo la quale sarebbe da escludere che il termine «omosessuale […] abbia conservato nel presente contesto storico un significato intrinsecamente offensivo come, forse, poteva ritenersi in un passato nemmeno tanto remoto».
35 Sulla disciplina antidiscriminatoria, cfr. L. Cafalà, Le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale, in M. Barbera (a cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e nazionale, Milano, 2007, 171 ss.
36 M. Caielli, Punire l’omofobia: (non) ce lo chiede l’Europa. Riflessioni sulle incertezze giurisprudenziali e normative in tema di hate speech, in Genius, 1/2015, 61-62, con altri riferimenti dottrinali e giurisprudenziali.
37 Per quanto attiene alla dimensione penalistica della questione, sia consentito rinviare a G. Gentile, La tutela penale dell’identità sessuale nelle «Disposizioni in materia di contrasto dell’omofobia e della transfobia», in L. Ferraro, F. Dicè, A. Postigliola, P. Valerio (a cura di), Pluralità identitarie, cit., 163 ss.
38 N. Vassallo, “Il matrimonio omosessuale è contro natura”, cit., 65 ss.; G. Gentile, La tutela penale, cit., 173 ss., 179 ss.
39 M.M. Winkler, G. Strazio, L’abominevole diritto. Gay e lesbiche, giudici e legislatori, Milano, 2011, 68-69. È appena il caso di ricordare che l’ «attrazione pedofilica può dirigersi in senso omosessuale, eterosessuale, o verso entrambi i sessi»: così, R. Rossi, P. Fele, Parafilie, in G. Cassano, P. Pancheri (a cura di), Trattato italiano di psichiatria, Milano, 1999, 2446.
40 L. Ferraro, Transessualismo e Costituzione: i diritti fondamentali in una prospettiva comparata, in www.federalismi.it, 2.
41 Così, il paragrafo 32 dell’Allegato alla Raccomandazione CM/Rec (2010) 5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, adottata in seno al Consiglio d’Europa il 31 marzo 2010. Nell’ambito dell’Unione europea, cfr. il punto 4D della Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla tabella di marcia dell’UE contro l’omofobia e la discriminazione legata all’orientamento sessuale e all’identità di genere e il § 2.6 del Libro bianco sullo sport [COM (2007) 391].
42 Cfr. il § 41 dell’Allegato alla già citata Raccomandazione CM/Rec (2010) 5, nonché la Raccomandazione 1635 (2003) dell’Assemblea Parlamentare – Lesbiche e gay nello sport, adottata in seno al Consiglio d’Europa il 25 novembre 2003. La versione italiana della Raccomandazione CM/Rec (2010) 5 traduce erroneamente «transgender persons» con «persone […] transessuali», senza considerare che la prima espressione ha una portata più ampia della seconda, riguardando tutti coloro che non si riconoscono nell’identità o nel ruolo di genere associato al proprio sesso biologico, e magari si collocano tra i due generi (transessuali, travestiti, persone che sentono di non appartenere né al genere maschile né a quello femminile, oppure a entrambi contemporaneamente): sul transgenderismo, per tutti A.I. Lev, Transgender Emergence: Therapeutic Guidelines for Working with Gender-Variant People and their Family, New York-London, 2004, 6 ss.
43 Inevitabile il rinvio a J.L. Austin, How to do Things with Words, Cambridge, 1975, 5 ss.
44 CGUE, Asociaţia Accept v. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, 25 aprile 2013, C-81/12, § 35, in Riv. it. dir. lav., 2014, II, 144-145, con nota di L. Calafà, Dichiarazioni omofobiche nel calcio: il caso “FC Steaua Bucarest” e la discriminazione per orientamento sessuale alla Corte di Giustizia. A quanto pare, il giocatore in questione era eterosessuale: U. Belavusau, A penalty card for Homophobia from EU Non-Discrimination Law: Comment on Asociaţia Accept (c-81/ 12), in Colum. J. Eur. L., 2015, 361 e 374.
45 Il principio, ripreso nel § 53 della già citata CGUE, Asociaţia Accept v. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, è stato sancito per la prima volta in CGUE, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v. Firma Feryn NV, 10 luglio 2008, C-54/07, § 25, in Riv. it. dir. lav., 2009, II, 240, con nota di F. Savino, Discriminazione razziale e criteri di selezione del personale. In termini ancora più incisivi, nel § 16 delle Conclusioni dell’Avvocato generale M. Poiares Maduro presentate il 12 marzo 2008 in merito al caso Firma Feryn, e disponibili su www.eur-lex.europa.eu, si afferma (citando Austin!) che il datore di lavoro, manifestando la propria intenzione di non assumere determinate persone, «non si limita semplicemente a parlare di discriminazione, ma sta discriminando. Non sta semplicemente pronunciando parole, ma compie un atto linguistico (speech act)».
46 Osserva J.C. Gonsiorek, Mental Health Issues of Gay and Lesbians Adolescents, in J. Adol. Care, 1988, 117, che «molti giovani gay e lesbiche osservano il trattamento riservato ai loro pari e capiscono chiaramente cosa potrebbe capitare a loro se apparissero diversi, o lo se fossero ritenuti tali».
47 Con «disidentificazione» si traduce l’espressione passing, che indica la strategia di nascondere quella caratteristica identitaria che impedirebbe di essere accolti in un determinato contesto: sul punto, M.M. Winkler, G. Strazio, L’abominevole diritto, cit., 84 ss.; M.J. Veri, Homophobic Discourse, cit., 365-366, con specifico riferimento allo sport.
48 Cfr. la ricerca condotta da E. Anderson, Openly Gay Athletes. Contesting Hegemonic Masculinity in a Homophobic Environment, in Gend. Soc., 2002, 872 - 873, il quale rileva anche che, nei casi in cui lo sportivo si è rivelato, l’accoglienza da parte dei compagni di squadra è stata migliore del previsto. Prende atto del fenomeno il § 31 del Parere del Comitato per le Regioni intitolato Le pari opportunità e lo sport, reso nella 71a Sessione plenaria del 10-11 ottobre 2007.
49 R. W. Connell, Masculinities, cit., 40.
50 Emergono numerosi punti di contatto con la tematizzazione del discorso razzista compiuta dagli studiosi della Critical Race Theory (per un quadro di sintesi, R. Delgado, J. Stefancic, Critical Race Theory. An Introduction, 2012, 7 ss., 32 ss., 131 ss.), secondo la quale la razza sarebbe un costrutto culturale, alla formazione del quale contribuirebbero pratiche sociali basate su stereotipi e pregiudizi. Su questo indirizzo, nella nostra dottrina, cfr. G. Pino, Discorso razzista e libertà di manifestazione del pensiero, in Pol. dir., 2008, 287 ss.; A. Tesauro, Riflessioni in tema di dignità umana, bilanciamento e propaganda razzista, Torino, 2013, 67 ss.; C. Visconti, Aspetti penalistici del discorso pubblico, Torino, 2008, 161 ss.
51 M. Foucault, L’archeologia del sapere. Una metodologia per la storia della cultura [1969], Milano, 2015, 67, il quale puntualizza che, indubbiamente, « i discorsi sono fatti di segni; ma fanno molto di più che utilizzare questi segni per designare delle cose». Sviluppi in M. Foucault, La volontà di sapere. Storia della sessualità [1976], 1, Milano, 2013, 19 ss., 69 ss.
52 Su questa suggestiva formula, D. Moss, On Hating in the First Person Plural: Thinking Psychoanalytically about Racism, Homophobia, and misogyny, in J. Am. Psychoanal. Assoc., 2001, 1315 ss., il quale osserva che il razzista, l’omofobo e il misogino non odiano «alla prima persona singolare», ma in quanto «bianco, eterosessuale, maschio». A proposito dei processi psicologici di categorizzazione che conducono alla dialettica «noi - loro», cfr. anche G.B Cunningham, E.N. Melton, The Benefits of Sexual Orientation Diversity in Sport Organizations, in J. Homosexuality, 2011, 653.
53 M. Foucault, La volontà di sapere, cit., 90.
54 Parla di « controdiscorsi », con esplicito richiamo a Foucault, M.J. Veri, Homophobic Discourse, cit., 359-360, la quale auspica interventi «nelle policies, nelle leggi e nei curricula in modo da resistere strategicamente all’omofobia istituzionalizzata e all’eterosessismo ». Con riferimento al discorso razzista, cfr. G. Pino, Discorso razzista, cit. 305, pur non condividendo gli assunti della Critical Race Theory.
55 Un quadro di sintesi in F. Angelini, Orientamento sessuale nell’ordinamento costituzionale italiano, in Dig. disc. pubb., Aggiornamento ****, 2010, 372 ss. Quanto al transessualismo, cfr. L. Ferraro, Transessualismo e Costituzione, cit., 5 ss.; A. Lorenzetti, Diritti in transito. La condizione giuridica delle persone transessuali, Milano, 2013, 26 ss.
56 Corte cost., 18 dicembre 1987, n. 561, in Foro it., 1989, I, 2118, con nota di L. Mannelli, Della libertà sessuale e del suo fondamento costituzionale. Parla di un «diritto costituzionalmente tutelato alla libera espressione della propria identità sessuale», Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 2015, n. 1126, Giuffrida c. Ministero delle infrastrutture e trasporti.
57 Corte cost., 14 aprile 2010, n. 138, in Giur. cost., 2010, 1624, con nota di R. Romboli, Il diritto “consentito” al matrimonio ed il diritto “garantito” alla vita familiare per le coppie omosessuali in una pronuncia in cui la Corte dice “troppo” e “troppo poco”. Il passaggio è ripreso da Corte cost., 11 giugno 2014, n. 170, in Giur. cost., 2014, 2702 ss., con nota di F. Saitto, L’incostituzionalità del “divorzio imposto” tra rettificazione di sesso e tutela del “pregresso vissuto” della coppia.
58 Il principio di non discriminazione per ragioni legate all’orientamento sessuale è espressamente sancito nel contesto istituzionale dell’Unione europea (cfr. l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e gli articoli 10 e 19 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea). Non va dimenticato che, ai sensi dell’art. 165 del Trattato sull’Unione europea, l’azione dell’UE mira «a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l’equità e l’apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l’integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi». Da parte sua, la Corte di Strasburgo (da ora, Corte Edu) ha esteso all’orientamento sessuale la sfera operativa dell’art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (da ora, Cedu). In dottrina, per tutti M. C. Vitucci, La tutela internazionale dell’orientamento sessuale, Napoli, 2012, 77 ss.
59 Corte Edu, Alekseyev v. Russia, 21 ottobre 2010, § 84, in http://hudoc.echr.coe.int., che ha condannato la Russia ai sensi degli articoli 11, 13 e 14 Cedu per aver vietato lo svolgimento di manifestazioni dell’orgoglio omosessuale.
60 Corte cost., 20 ottobre 2015, n. 221, in Giur. cost., 2015, 2051, con note di L. Ferraro, La Corte costituzionale e la primazia del diritto alla salute e della sfera di autodeterminazione e di C. Tomba, Il “depotenziamento” dell’obbligo di interpretazione conforme a Costituzione. Un “nuovo” riflesso sulle tecniche decisorie? (a margine della sent. n. 221 del 2015). In precedenza, Corte cost., 23 maggio 1985, n. 161, in Giur. cost., 1985, 1186-1887.
61 Ad esempio, si pensi al delicato problema dell’adozione del figlio del/la partner omosessuale (cfr. in merito Cass. civ., Sez. I, 22 giugno 2016, n. 12962), oppure al potenziamento della disciplina antidiscriminatoria, attualmente limitata all’ambito lavorativo.
62 Così il § 5.2 del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, adottato il 7 luglio 2015 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base dell’art. 5, d. l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119. La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a Istanbul l’11 maggio 2011, entrata in vigore sul piano internazionale il 1° agosto 2014, resa esecutiva dalla l. 27 giugno 2013, n. 77, dispone, all’art. 12, che gli Stati «adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull’idea dell’inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini». Inoltre, ai sensi dell’art. 14, le tematiche relative alla parità tra i sessi, ai ruoli di genere non stereotipati, al reciproco rispetto, alla soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, alla violenza contro le donne basata sul genere e al diritto all’integrità personale devono essere veicolati non solo nelle scuole, ma anche «nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media».
63 Art. 16, comma 1, lett. d), d. l. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla l. 8 novembre 2013, n. 128.
64 Art. 1, comma 16, l. 13 luglio 2015, n. 107.
65 G. Amato, Il gender nella “buona scuola” c’è eccome, in www.lanuovabq.it, 26 agosto 2015. L’allarme sollevato contro l’introduzione di una pretesa teoria del gender nelle scuole ha indotto il Ministero dell’istruzione a emanare la circolare n. 1972 del 15 settembre 2015, recante Chiarimenti e riferimenti normativi a supporto dell’art. 1 comma 16 legge 107/2015.
66 L’immagine del corpo-abito si ritrova ad esempio in L. Palazzani, Sex/gender, cit., 105.
67 S. Garbagnoli, L’ideologia del genere: l’irresistibile ascesa di un’invenzione retorica vaticana contro la denaturalizzazione dell’ordine sessuale, in AG, 2014, 255. Cfr. anche L. Bernini, Uno spettro si aggira per l’Europa… Sugli usi e abusi del concetto di “gender”, in Cambio, 8/2014, 81 ss.
68 Cass., Sez. un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2656, Micheletti c. Provincia autonoma di Bolzano. Su questi aspetti, e sull’arretratezza della legislazione italiana in materia, A. Gasparini, C. La Torre, S. Gorini, M. Russo, Homophobia in the Italian Legal System: File not Found, in L. Trappolin, A. Gasparini, R. Wintemute (a cura di), Confronting Homophobia in Europe. Social and Legal Perspectives, Oxford - Portland, 2012, 149 ss.
69 L’affermazione presuppone che il diritto non sia assiologicamente neutrale: cfr. ad esempio L. Ferrajoli, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, 1, Teoria del diritto, Roma-Bari, 2007, 16; D. Pulitanò, Diritto penale, Torino, 2015, 23; in senso contrario, v. però N. Irti, Nichilismo e concetti giuridici. Intorno all’aforisma 459 di “Umano, troppo umano”, Napoli, 2005, 12 ss. Sul rapporto tra diritto e valori, si veda da ultimo F. Mancuso, Le verità del diritto. Pluralismo dei valori e legittimità, Torino, 2013. Per ulteriori considerazioni, volendo, G. Gentile, La tutela penale, cit., p. 187 ss.
70 R. Scruton, Sexual desire: a moral philosophy of the erotic, London, 1986, 305 ss. (sul quale, criticamente, N. Vassallo, “Il matrimonio omosessuale è contro natura”, cit., 76 ss.); L. Palazzani, Sex/gender, cit., 121 ss.
71 J.M. Finnis, Law, Morality and Sexual Orientation, in Notre Dame L. Rev., 1994, 1049 ss.
72 F. D’Agostino, Sessualità. Premesse teoriche di una riflessione giuridica, Torino, 2014, 120, il quale sostiene anche che non spetterebbe al giurista «riflettere su quale possa essere la politica sociale ottimale da adottare nei confronti degli omosessuali (o addirittura se debba esserci una politica sociale a riguardo)».
73 Congregazione per la dottrina della fede, Lettera ai vescovi della Chiesa cattolica sulla cura pastorale delle persone omosessuali, 1° ottobre 1986, § 10, in www.vatican.va.
74 Congregazione per la dottrina della fede, Persona humana. Alcune questioni di etica sessuale, 29 dicembre 1975, § 8, in www.vatican.va.
75 Congregazione per la dottrina della fede, Lettera ai vescovi, cit., § 3.
76 Congregazione per la dottrina della fede, Alcune considerazioni concernenti la risposta a proposte di legge sulla non discriminazione delle persone omosessuali, 23 luglio 1992, § 14, in www.vatican.va.
77 Congregazione per la dottrina della fede, Alcune considerazioni, cit., § 11.
78 Congregazione per la dottrina della fede, Alcune considerazioni, cit., § 13.
79 Così la già citata Raccomandazione CM/Rec (2010) 5. Analoga clausola, stavolta riferita alla violenza di genere, nell’art. 42 della Convenzione di Istanbul del 2011. In giurisprudenza, cfr. Corte Edu, Refah Partisi and others v. Turkey, 13 febbraio 2003, § 119, nella quale la Grande Camera ha confermato quanto statuito in Corte Edu, Refah Partisi and others v. Turkey, 31 luglio 2011, § 70.
80 G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2015, 427. Per una critica di matrice sociologica al tradizionale modo di concepire il fulcro del rimprovero penale in un atteggiamento contrario ai valori e alle norme sociali, cfr. però A. Baratta, Criminologia critica e critica del diritto penale, Bologna, 1982, 71 ss.
81 Su questo crinale si colloca la delicata questione della punibilità del c.d. hate speech, sulla quale si vedano da ultimo, e con diverse prospettive, i contributi di A. Pugiotto, M. Pelissero, L. Goisis, M. Caielli e L. Morassuto, in Genius, 1/2015, 6 ss.
82 A tal proposito, G. Limone, Il sacro come la contraddizione rubata. Prolegomeni a un pensiero metapolitico dei diritti fondamentali, Napoli, 2000, 196, individua la differenza strutturale tra diritto ed etica nel fatto che il primo «impone al soggetto di obbedire, a pena di sanzioni, indipendentemente dai propri convincimenti profondi». Cfr. anche G. Dalla Torre, Lezioni di diritto ecclesiastico, Torino, 2014, 46-47, il quale osserva che l’ordinamento giuridico lascia al cittadino la possibilità di disobbedire al comando legislativo, accettando la sanzione eventualmente prevista. Solo in casi eccezionali la legge riconosce l’obiezione di coscienza, e cioè la possibilità di disobbedire a un precetto legislativo che contrasta con un proprio convincimento interiore: sul tema, da ultimo, F. Grandi, Doveri costituzionali e obiezione di coscienza, Napoli, 2014.
83 Cfr. M. Lai, La discriminazione nel calcio moderno e l’evoluzione delle normative federali, in Riv. dir. ec. sport, 3/2013, 70 ss.
84 Per la descrizione della struttura gerarchica del sistema sportivo cfr. per tutti L. Casini, Il diritto globale dello sport, Milano, 2010, 49 ss., e qui la definizione del Comitato olimpico internazionale come «massima autorità dello sport».
85 Olympic Charter (edizione 2016), in www.olympic.org.
86 Art. 2 (6) della citata Carta olimpica.
87 Art. 27 (2.5.) della citata Carta olimpica.
88 FIFA Statutes (edizione 2016), in www.fifa.com.
89 FIFA Code of Ethics (edizione 2012), in www.fifa.com.
90 Tuttavia, l’art. 58 del Codice di disciplina (edizione 2011), in www.fifa.com, sanziona l’offesa alla dignità della persona o di un gruppo di persone solo quando le parole e le azioni di disprezzo, o denigratorie, discriminatorie riguardano «la razza, il colore, la lingua, la religione o l’origine».
91 Art. 2 (b) dello Statuto UEFA (edizione 2016), in www.uefa.org.
92 Art. 7 (7) del già citato Statuto UEFA. Cfr. anche l’art. 14, UEFA Disciplinary Regulations (edizione 2016), in www.uefa.org.
93 Ai sensi dell’art. 2, comma 4, dello Statuto CONI (modificato dal Consiglio nazionale il 4 maggio 2016), il Comitato detta «principi contro l’esclusione, le disuguaglianze, il razzismo e contro le discriminazioni basate sulla nazionalità, il sesso e l’orientamento sessuale e assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di violenza e discriminazione nello sport».
94 Art. 2, comma 5, dello Statuto della FIGC, adottato il 30 luglio 2014.
95 Ai sensi dell’art. 2, comma 1, Statuto FIGC, la Federazione «svolge le proprie funzioni in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi» della FIFA, della UEFA, del Comitato olimpico internazionale e del CONI.
96 Cfr. anche l’art. 6 del Codice di comportamento sportivo approvato dal CONI il 30 ottobre 2012, e disponibile in www.coni.it: «I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all’origine etnica o territoriale, al sesso, all’età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche».
97 Codice di Giustizia sportiva della FIGC, adottato il 30 luglio 2014, in www.figc.it.
98 Cfr. la decisione del Giudice sportivo ligure a carico di Davide Marcucci, portiere dell’Ospedaletti, nella competizione con il Golfodianese del 1° maggio 2016, in www.svsport.it. Nello stesso sito, si veda anche la decisione del Giudice sportivo a carico della società Certosa in relazione alla competizione con l’Andora A.D.S. del 1° maggio 2016, nella quale si argomenta che il riferimento al sesso operato dall’art. 11 C.G.S. sarebbe incomprensibile «laddove si escludessero dalla sua sfera applicativa le offese di matrice omofoba».
99 Cfr. il Comunicato ufficiale n. 131 del 21 gennaio 2016, in relazione alla partita Napoli-Inter del 19 gennaio 2016, durante la quale l’allenatore della prima squadra aveva apostrofato il collega della seconda come «frocio» e «finocchio» (il Giudice sportivo parla genericamente di «epiteti pesantemente insultanti»; nella stampa, cfr. ad esempio gli articoli su Repubblica del 19 gennaio 2016, in www.repubblica.it).
100 Il principio di lealtà sportiva è infatti una clausola generale che consente di sanzionare comportamenti non espressamente vietati da disposizioni più specifiche: così, R. Caprioli, L’autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato, Napoli, 1997, 125 ss.; G. Liotta, Attività sportive e responsabilità dell’organizzatore, Napoli, 2005, 56 ss.
101 Anche se in dottrina si osserva che la giustizia sportiva si caratterizza per la «mancanza di tipicità delle condotte illecite e, di conseguenza, l’ampia discrezionalità lasciata agli organi di giustizia nella individuazione delle violazioni e nella determinazione delle sanzioni» (così, R. Morzenti Pellegrini, L’evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale, Milano, 2007, 208), il principio di legalità non è del tutto sconosciuto al sistema federale. Nella nota vicenda di Calciopoli, di fronte a comportamenti che avevano «investito nel loro complesso il sistema calcistico nazionale e la sua struttura, scuotendone le fondamenta e sorprendendo la pubblica fiducia», la Corte d’appello federale prese atto dell’assenza di fattispecie associative adeguate al disvalore complessivo del fatto e segnalò «la necessità di radicali interventi di riforma dell’ordinamento federale» (decisione della C.A.F. del 14 luglio 2006, Com. uff. 1/C, 58 ss). Su questa decisione, criticamente, A. Riviezzo, Il diritto dello sport “Giustizia” e “certezza” (ovvero: un’ennesima puntata della querelle tra giusnaturalismo e giuspositivismo), in I. De Muro e T.E. Frosini (a cura di), Calcio professionistico e diritto, Milano, 2009, 317 ss.; sui riflessi penali di Calciopoli, volendo, G. Gentile, Modelli concettuali e ragionamento probatorio nella prima sentenza penale su ‘Calciopoli’, in Foro nap., 2012, 192 ss.
102 Denuncia l’eccesso di discrezionalità dei giudici sportivi, G. Clemente di San Luca, Dei limiti all’autonomia dell’ordinamento sportivo. Riflessioni intorno a calcio e diritto, in Dir. pubbl., 2007, 51 ss., 61 ss.
103 Se in alcuni casi la disparità di trattamento è palese (si ricordi il patron che si rifiuta di assumere calciatori omosessuali), in altri la questione è più complessa. Ad esempio, secondo alcuni sarebbe legittimo precludere alla persona transessuale M to F (cioè che effettua la transizione da maschio a femmina) di partecipare a una competizione sportiva destinata alle donne, e parimenti negare alla persona transessuale F to M (da femmina a maschio) l’ammissione a una competizione maschile, perché in entrambe le ipotesi sarebbe violato il principio del fair play: le persone transessuali M to F godrebbero dei vantaggi muscolari legati al sesso di origine, mentre quelle F to M sarebbero agevolate dai trattamenti ormonali necessari per la transizione (in merito, si rinvia alle analisi critiche di C.B. Lucas-Carr, V. Krane, What is the T in LGBT? Supporting Transgender Athletes Through Sport, in Sport Psychologist, 2011, 532 ss.; E.E. Buzuvis, Transgender Student+Athletes and Sex+Segregated Sport: Developing Policies of Inclusion for Intercollegiate and Interscholastic Athletics, in Seton Hall J. Sports and Ent. L., 2011, 1 ss.). Il Comitato olimpico internazionale ha invece stabilito che le persone transessuali F to M possono partecipare alle competizioni maschili senza restrizioni, mentre quelle M to F devono sottostare ad alcuni controlli sul livello del testosterone (IOC Consensus Meeting on Sex Reassignment and Hyperandrogenism November 2015, in www.olympic.org).
104 Nel senso che non ogni termine sessualmente connotato avrebbe valenza omofoba, M. Mccormack, Mapping the Terrain of Homosexually-Themed Language, in J. Homosex., 2011, 644 ss.
105 È la sanzione minima prevista dall’art. 11 C.G.S.
106 In tutte le strategie sanzionatorie, e non solo nel diritto penale, dovrebbe tenersi a mente che, anche «sul piano dell’efficienza, un sistema fondato sull’intimidazione risulta poco affidabile», perché la minaccia di sanzioni eccessive disorienta i destinatari delle norme e viene avvertita dal condannato «come un sopruso, con il risultato di rendere incomprensibile il messaggio normativo» (S. Moccia, Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica, Napoli, 1992, 98-99).
107 FIFA Good Practice Guide on Diversity and Anti-Discrimination, in www.fifa.org.
108 J. Steenberger, J. Tamboer, Ethics and the double character of sport: an attempt to systematize discussion of the ethics of sport, in M.J. McNamee, S.J. Parry (eds.), Ethics and Sport, London, 1998, 38. Per un quadro di sintesi sullo sport come istituzione sociale, cfr. J.H. Frey, D.S. Eitzen, Sport and Society, in Annu. Rev. Sociology, 1991, 503 ss.
109 Sulla scorta di questa premessa, T. Tännsjö, Against sexual discrimination in sports, in T. Tännsjö, C. Tamburrini (eds.), Values in Sport. Elitism, nationalism, gender equality and the scientific manufacture of winners, London, 2000, 101 ss., considera discriminatoria la stessa distinzione tra competizioni maschili e competizioni femminili; per la critica, cfr. A.J Schneider, On the definition of ‘woman’ in the sport context, in T. Tännsjö, C. Tamburrini (eds.), Values in Sport, cit., 135 ss.
110 Sull’integrazione sociale come obiettivo estrinseco allo sport, cfr. J. Steenberger, The double character of sport, in J. Steenbergen, P. de Knop, A. Elling (eds.), Values and Norms in Sport. Critical Reflections on the Position and Meanings of Sport in Society, Aachen, 2001, 49. Che lo sport sia considerato dal legislatore italiano (anche) in funzione del contrasto alla discriminazione si desume dall’art. 2, comma 1, d. lgs. 23 luglio 1999, n. 242, ai sensi del quale il CONI «assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport».
111 Insistono su questo aspetto E. Anderson, Inclusive Masculinity. The Changing Nature of Masculinities, Abingdon-New York, 2009, 105 ss.; M. Mccormack, The Declining Significance of Homophobia. How Teenage Boys are Redefining Masculinity and Heterosexuality, Oxford-New York, 2012, 57 ss.
112 La stessa J. Butler, Athletic Genders: Hyperbolic Instance and/or the Overcoming of Sexual Binarism, in Stan. Hum. R., 1998, 103 ss., autrice di una delle riflessioni più approfondite sul carattere pervasivo delle norme di genere (gender norms), riconosce che lo sport può essere il luogo in cui queste ultime vanno in crisi e si ristrutturano su nuove basi.
113 V. Burstyn, The Rites of Men, cit., 27.
114 L. Chieffi, Impiego di sostanze dopanti nella pratica sportiva e salvaguardia dei valori personalistici, in Dir. giurisp., 2008, 8. Si soffermano sui benefìci derivanti dalle strategie di inclusione sociale, G.B Cunningham, E.N. Melton, The Benefits, cit., 649 ss.
Auteur
Professore associato di Diritto Penale presso l’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa
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