Scelte alimentari e diritti della persona: tra autodeterminazione del consumatore e sicurezza sulla qualità del cibo1
p. 47-66
Texte intégral
1. Il vegetarianismo: una chiave di lettura giuridica
1Senza affatto pretendere di esaurire l’analisi degli svariati temi al centro del dibattito politico e giuridico, le note che seguono, attraverso il ricorso a significative parole chiave, si propongono piuttosto di fornire meri spunti di riflessione che richiederebbero, in considerazione della complessità della materia, ben altro livello di approfondimento per coinvolgere principi costituzionali primari come la salute, il diritto all’autodeterminazione dell’individuo – comprensivo della libertà di coscienza –, la salvaguardia dell’ambiente, i diritti animali, i diritti intergenerazionali, l’iniziativa economica.
2In attesa di ascoltare l’opinione degli specialisti della nutrizione umana, è indubbio infatti che un approccio giuridico alla questione vegetariana, lungi dal pervenire ad una drastica scelta tra consumo di proteine animali e vegetali, potrebbe al più offrire lo spunto, alla luce delle più accreditate evidenze scientifiche, per una riformulazione delle politiche alimentari più coerenti alla salvaguardia della salute umana e alla stessa protezione dei beni ambientali, posti al vertice del catalogo assiologico contenuto nel nostro testo costituzionale.
3Pur dovendo essere consentito, all’interno di uno Stato che vuole definirsi pluralista e laico, il maggior spazio possibile di autonomia alle molteplici espressioni etiche, religiose, ideologiche, inclusive di quelle di impostazione vegetariana e vegana, compito del giurista potrà essere, al più, quello di verificare la natura e consistenza delle coordinate valoriali che dovranno indirizzare l’interprete nello svolgimento della propria attività, sia essa legislativa, amministrativa che giurisprudenziale, volta ad assicurare la massima protezione del benessere umano.
4L’impostazione essenzialmente antropocentrica del nostro testo normativo fondamentale, elaborato in una fase di forte rivendicazione della dignità umana come reazione alle atrocità commesse durante il secondo conflitto mondiale, induce conseguentemente gli organi di governo dello Stato a prestare attenzione agli elementi costitutivi dell’habitat umano da cui potrà ricavarsi il cibo. Da qui una particolare cura per la salvaguardia della integrità dei prodotti della terra, siano essi vegetali che animali, della loro naturalità, contro inopportune alterazioni artificialmente introdotte, proprio al fine di assicurare la preservazione della diversità biologica di indiscussa valenza intergenerazionale.
5La primazia riconosciuta ai diritti dell’uomo, a cominciare proprio dal diritto alla salute comprensivo dello stesso diritto ad una corretta alimentazione, indispensabile per la sua sopravvivenza, dovrà indurre i pubblici poteri a svolgere gli opportuni controlli per contrastare sia gli effetti pregiudizievoli di una possibile deriva produttivistica dell’industria alimentare2, influenzata dagli straordinari interessi economici di grandi multinazionali, in grado finanche di influenzare le abitudini nutrizionali, che quelli provocati da un pericoloso tecnicismo proteso ad una conoscenza fine a se stessa, certamente pregiudizievole per la tenuta di quegli stessi beni personalistici.
6Al di là dei frequenti e periodici episodi di epidemia animale (aviaria, mucca pazza, febbre suina) provocati da un irresponsabile comportamento dell’uomo3, indotto da obiettivi economico/ produttivistici informati al massimo profitto possibile, e che sono stati la causa di provvedimenti di divieto dell’uso alimentare di carne (a seconda delle circostanze, di uccelli, mucche, maiali), un’eventuale regolamentazione, in senso restrittivo, dell’impiego alimentare di queste proteine, anche attraverso mirate campagne educative, potrebbe invero essere giustificata soltanto in presenza di inconfutabili prove di evidenza scientifica comprovanti l’inadeguatezza per il benessere dei consumatori della presenza, nella dieta quotidiana, di un’elevata percentuale di carne.
7La diffusione di ricerche, statisticamente confortate da dati epidemiologici, sulla pericolosità per la salute umana di un’abitudine alimentare di questo tipo4, potrebbe allora indurre gli organi di governo dello Stato e le stesse autorità sanitarie locali a diffondere le necessarie informazioni sui possibili rischi, anche per contrastare gli effetti pregiudizievoli per la spesa sanitaria di stili di vita inadeguati e inappropriati.
2. Il fondamento costituzionale del diritto alla sicurezza alimentare
8Numerosi sono gli spunti normativi, presenti nel costituzionalismo contemporaneo, che consentono di enucleare un diritto all’alimentazione sostenibile e soprattutto sana.
9Accanto a previsioni, contenute nelle Carte elaborate nel periodo post bellico, da cui è possibile desumere, seppure implicitamente, una particolare attenzione dei Costituenti per una alimentazione adeguata, in quanto funzionale al benessere dell’individuo, potrà rinvenirsi, nelle elaborazioni costituzionali più recenti, pure una esplicita considerazione di questa aspettativa.
10Appartengono al primo filone normativo le prescrizioni, a cominciare da quelle contenute nella Costituzione italiana del ‘48, che attribuiscono particolare attenzione agli obiettivi sociali dello Stato con l’intento di assicurare al démos la realizzazione delle proprie aspettative.
11Si tratta di disposizioni che, alla luce delle conquiste assiologiche elaborate nell’immediato dopoguerra, potranno consentire una declinazione del diritto all’alimentazione sia sotto il profilo, per così dire, negativo della garanzia (libertà da), per i suoi stretti legami al fondamentale diritto alla salute (garantito dall’art. 32 Cost., che esige «il rispetto della persona umana»), che di tipo positivo (libertà di), considerata la pretesa di ogni individuo, tipica della conformazione sociale di qualsivoglia fattispecie di libertà, per una esistenza libera e dignitosa, cui dovrà provvedere lo Stato mediante il conferimento all’interessato di opportunità di lavoro, indispensabili per assicurare i mezzi economici necessari alla sua sussistenza (artt. 36 e 38 Cost.)5, accanto ad un assiduo impegno per la preservazione dell’ambiente che lo circonda (artt. 9, 117 Cost).
12Una maggiore consapevolezza delle trasformazioni tecnologiche e produttivistiche delle società contemporanee in continua evoluzione e soggette alle poderose spinte di una globalizzazione senza regole, ha, invece, indotto il più recente costituzionalismo (elaborato dalle democrazie di ultima generazione) ad assicurare ampio spazio, sotto la spinta delle suggestioni offerte dal diritto transnazionale (elaborato dalla FAO e dall’UNESCO), proprio alle aspettative di una maggiore sufficienza e sicurezza alimentare, attraverso un suo esplicito richiamo all’interno del rispettivo tessuto normativo.
13Si inoltra in questa direzione l’interessante esperienza brasiliana, la cui Carta Costituzionale redatta nel 1988 pone il diritto ad una corretta alimentazione al centro della sua attenzione, con il dichiarato intento di migliorare soprattutto le condizioni sociali dei lavoratori urbani e rurali (art. 7). Le previsioni, contenute nel successivo art. 79, di un apposito Fondo per la lotta e lo sradicamento della povertà, e nell’art. 212, che contempla l’opportunità di avviare programmi supplementari di alimentazione e assistenza sanitaria, hanno poi consentito ai governi che si sono succeduti nel tempo (presieduti da Luiz Inacio Lula da Silva, prima, e da Dilma Rousseff, in seguito) di realizzare significative campagne per combattere la fame (attraverso i programmi denominati Fome zero6 e Bolsa familia7), oltre ad avviare un’importante riforma di tipo igienico/sanitario, attraverso il varo della legge federale sulla sicurezza alimentare nutrizionale il cui precipuo obiettivo è stato proprio quello di assicurare ad ogni individuo il godimento di un corretto diritto all’alimentazione.
14Un’esplicita tutela del diritto di ogni persona a ricevere una «alimentazione nutriente, sufficiente e di qualità» è poi contenuta nella più recente Costituzione messicana (all’esito della riforma introdotta nel 2011, art. 4) e in quella sudafricana del 1997 [che si impegna ad assicurare «una efficiente alimentazione» (art. 27), accanto al diritto di ogni fanciullo «all’alimentazione essenziale» (art. 28)].
15Per assicurare il perseguimento di questi significativi obiettivi, preordinati a rimuovere ataviche condizioni di povertà, causa di una insufficiente dieta alimentare e di inevitabili malattie, questi testi costituzionali affidano soprattutto allo Stato il compito di adoperarsi per la promozione, attraverso le necessarie riforme economico/sociali, delle condizioni necessarie per lo sviluppo delle attività agricole, nelle zone rurali, indispensabili per consentire l’appagamento dei diritti alimentari (art. 4, 3° comma, Cost. messicana8, introdotto a seguito della revisione costituzionale del 13 ottobre 2011), svolgendo, contemporaneamente, anche un’attenta attività di controllo sull’effettivo perseguimento di questo insopprimibile bisogno esistenziale.
16Accanto ad una significativa attenzione di tipo igienico/sanitario, che induce, ad esempio, la Costituzione austriaca (art. 10, n. 12) ad auspicare un assiduo «controllo sui generi alimentari», frequenti sono poi i riferimenti dedicati dal costituzionalismo di più recente elaborazione alla salvaguardia dell’ambiente, come indiscutibile precondizione per l’affermazione dei diritti alimentari e della stessa salute umana. E così, a titolo meramente esemplificativo, si va da una esplicita previsione della tutela dell’ «equilibrio ecologico», in grado di scongiurare la «distruzione degli elementi naturali» (art. 27, 3° comma Cost. messicana), dell’ «ecosistema» (art. 117, 2° comma lett. s, Cost. italiana, a seguito della riforma del 2001), della «terra» e delle «risorse naturali» (art. 88, n. 4 Cost. etiope del 1994), della «natura e dell’ambiente umano» (art. 3 della Cost. croata del 2010), del «diritto di ciascuno all’ambiente sano» (art. XXI Cost. ungherese del 2011), al fine di assicurare la «difesa» e il «miglioramento dell’ambiente» (artt. 5 e 74 Cost. polacca del 1997), senza affatto trascurare l’impegno dedicato da alcune di queste Carte, più sensibili alle alterazioni introdotte dalle applicazioni delle tecnologie nel campo biologico, all’esigenza di «preservare la diversità e integrità del patrimonio genetico» (art. 225, par. 1, n. 2, Cost. brasiliana), di promuovere il diritto alla salute «con un’agricoltura senza organismi geneticamente modificati» (art. XX, n. 2 Cost. ungherese) ovvero di regolare l’ «impiego del patrimonio germinale e genetico di animali, piante e altri organismi» (art. 120, n. 2 Cost. svizzera).
3. La scelta alimentare nell’esercizio del diritto all’autodeterminazione del singolo
17Uno spazio al diritto di ciascun individuo di decidere in piena autonomia la dieta alimentare da impiegare per il proprio sostentamento potrebbe anche ricavarsi da quelle disposizioni costituzionali che promuovono il diritto all’autodeterminazione nell’esercizio della irrinunciabile libertà di coscienza.
18Accanto ad una libertà del singolo di decidere autonomamente sulle sorti del proprio corpo, alla luce degli ampi spazi di autonomia consentiti dagli artt. 13 e 32 Cost., al punto di consentire all’interessato finanche di rinunciare a prestazione sanitaria pure se indispensabile alla cura della malattia, quando non addirittura rifiutare qualunque nutrimento9, altrettanto significativi sono gli ambiti consentiti dal costituzionalismo contemporaneo (a cominciare dagli artt. 2, 19 e 21 della nostra Costituzione) alla libertà di coscienza dell’individuo10. Anziché coinvolgere l’esercizio di una libertà fisica, tale previsione costituzionale avrà l’effetto di rafforzare la disponibilità di ciascuno sulla propria esistenza, in considerazione delle aspirazioni (di natura esistenziale, pure di origine religiosa e morale) che appartengono al modo di pensare del soggetto interessato.
19Secondo questo indirizzo, particolarmente attento ad una adeguata valorizzazione di una «etica della qualità della vita», legata ad una concezione personale e autonoma della dignità della propria esistenza (che ovviamente può variare in considerazione della biografia di ciascun individuo11), la tutela della libertà di coscienza, come diritto di informare la vita alle più intime aspirazioni, comporta conseguentemente che «anche le azioni conseguenti alle proprie convinzioni», circa le modalità di soddisfare il proprio bisogno alimentare, «dovrebbero ricadere sotto la tutela costituzionale»12.
20Lo sviluppo di uno stretto legame tra il sentire e l’agire, conformemente ai dettami della propria coscienza, induce perciò a valorizzare alcuni spunti interpretativi elaborati dalla stessa Corte Costituzionale, secondo i quali la «sfera intima della coscienza individuale deve essere considerata come il riflesso giuridico più profondo dell’idea universale della dignità della persona umana che circonda quei diritti»13.
21Da qui un diritto per ciascun individuo, che abbia raggiunto la maggiore età14, di decidere in piena libertà di assumere gli alimenti a lui più graditi, attraverso una scelta anche di tipo vegetariano o addirittura vegano, contraria all’impiego di carni animali o pure dei prodotti (latte, uova, miele, ecc.) da essi derivati, in quanto appartenenti a creature senzienti dotate di una propria dignità, anche ne possa derivare un pregiudizio per la salute individuale, in presenza, ad esempio, di un organismo bisognoso di proteine animali. Ne deriverebbe, come implicito corollario, una pretesa nei confronti dei pubblici poteri, da parte di quegli stessi soggetti interessati, di consentire (ad esempio negli ospedali, scuole e, più in generale, nelle mense presenti nei luoghi di lavoro) l’appagamento di questa aspettativa.
22Gli ampi spazi offerti dal nostro disposto costituzionale all’autonomia di scelta dell’individuo, tali da consentirne la soddisfazione delle personali opzioni esistenziali (di natura etica, ecologica, salutistica ovvero sociale15), non potrebbero neppure essere ridimensionati dalla contestuale previsione, all’interno dello stesso art. 32 Cost., di un precipuo interesse della collettività per la salvaguardia del diritto alla salute. L’indiscutibile accezione libertaria e autonomistica della situazione giuridica di vantaggio delineata dal testo fondamentale non potrebbe, in altre parole, giustificare una sua trasfigurazione in un contrapposto dovere di salvaguardare la propria salute, secondo un’impostazione autoritaria e paternalista risalente al trascorso regime dittatoriale, al di fuori ovviamente di quei casi in cui la presenza di una persona all’interno di un corpo sociale possa interferire con la salute di altri individui, in grado in questo caso di giustificare (attraverso una previsione normativa di stretta interpretazione) l’imposizione, anche coattiva, da parte di una legge, di un trattamento sanitario obbligatorio (TSO).
4. La spinta interpretativa offerta dal diritto transnazionale
23L’evoluzione esegetica dei principi costituzionali interni, che ha consentito ai legislatori e ai giudici nazionali di ricavare ulteriori spazi di garanzia a favore degli equilibri ambientali, della salute umana, del diritto all’autodeterminazione alimentare, della sicurezza sanitaria e degli stessi diritti animali, è stata consentita soprattutto a merito di un significativo attivismo del diritto sovranazionale, sia esso internazionale che comunitario, impegnato a sradicare la fame nel mondo e, al tempo stesso, a preservare la ricchezza biologica delle fonti di approvvigionamento.
24Si inoltrano in questa direzione i numerosi documenti adottati dalla FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), a cominciare dal proprio atto costitutivo, che si propongono essenzialmente di migliorare i livelli nutrizionali e gli standard di vita della popolazione mondiale, accanto ad una maggiore sicurezza ed efficienza nella produzione e distribuzione degli alimenti, in modo da assicurare ad ogni individuo la libertà dalla fame, coerentemente ai propositi perseguiti dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 194816.
25La presenza di un «diritto di ogni essere umano all’accesso al cibo sicuro e nutriente, in linea con il diritto ad una alimentazione appropriata e il fondamentale diritto di essere liberi dalla fame» è stato pure inserito nella Dichiarazione sulla sicurezza alimentare mondiale del 1996, redatta al termine del vertice di Roma promosso dalla stessa FAO.
26Un analogo impegno a favore di una corretta e sufficiente alimentazione di ogni essere umano, al fine di impegnare l’azione politica svolta dai Paesi sottoscrittori, è pure contenuto in altri documenti e carte internazionali come il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 196617, la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 198918, la Carta africana sui diritti e il benessere dei bambini del 1990, il Protocollo aggiuntivo (cd. Protocollo di San Salvador) del 1988 alla Convenzione americana sui diritti umani (del 1969) nell’area dei diritti economici.
5. Segue: l’impegno dell’U.E. a promuovere la sicurezza alimentare
27Ulteriori spunti ermeneutici per la definizione garantistica dei principi costituzionali a salvaguardia della salute dell’individuo e dell’habitat che lo circonda sono forniti, con esiti certamente più significativi dal punto di vista giuridico (considerata l’obbligatorietà e vincolatività delle fonti normative di riferimento), dall’ampia produzione normativa adottata dall’U.E. sulla sicurezza alimentare.
28Nel dare attuazione ai propri obiettivi costitutivi (contenuti nei Trattati), tra cui un elevato livello di protezione della salute umana, la tutela della qualità dell’ambiente19 e del benessere animale, gli organi di governo di questa istituzione sovranazionale hanno dedicato ampio spazio, soprattutto a seguito della redazione del Libro bianco della Commissione europea sulla sicurezza alimentare (gennaio 200020), alla salvaguardia dei diritti dei consumatori (secondo lo slogan «dai campi alla tavola»), attraverso l’adozione di norme volte ad assicurare la tracciabilità degli alimenti. L’obiettivo è quello di garantire l’idoneità e qualità del prodotto, la sua etichettatura (origine e luogo di produzione), così da assicurare una perfetta conoscenza della filiera21, e conseguentemente della sua composizione biologica22, comprensiva soprattutto dell’eventuale presenza di OGM23.
29I rischi di una proliferazione incontrollata di organismi che abbiano subito una trasformazione genetica, sottraendoli alle incognite della selezione naturale, da cui potrebbero derivare danni per l’ecosistema e per la stessa diversità biologica24, mettendo in discussione la «tradizionale saggezza» derivante da «milioni di anni di evoluzione»25, hanno indotto l’U.E. a un atteggiamento di prudenza (in applicazione del principio precauzionale) con l’intento di protrarre nel tempo la fase sperimentale e ritardare, in attesa di dati scientifici rassicuranti, l’immissione in commercio di alimenti che li contengono.
30La pericolosità di taluni cibi, di origine animale e vegetale, in grado di produrre, seppure potenzialmente, una seria minaccia per la salute umana, potrà infatti consentire agli organi comunitari, perdurando l’assenza di inconfutabili prove di evidenza scientifica, l’adozione di «provvedimenti temporanei» (art. 191 TFUE) che potrebbero pure pervenire all’interdizione cautelare del loro consumo, proprio all’esito di una incerta comunicazione del rischio da parte delle industrie alimentari.
31Norme specifiche sono state poi adottate per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui cibi di origine animale destinati al consumo umano26, la regolamentazione dell’uso dei contaminanti e dei residui27.
32A dimostrazione dei pericoli che potrebbero derivare per la salute umana da una inappropriata gestione della filiera alimentare, sono gli stessi risultati delle indagini compiute, sul consumo di proteine animali, dall’Autorità europea per la sicurezza degli alimenti (EFSA), istituita nel gennaio 2002 con l’obiettivo di fornire agli organi di governo dell’U.E. «pareri scientifici e consulenze specialistiche», indispensabili per consentire a questi ultimi l’assunzione di «decisioni tempestive ed efficaci nella gestione del rischio». Da un documento elaborato dall’Authority con sede a Parma è, infatti, emersa l’origine zoonotica, per essere state trasmesse da animali, di una buona parte (compresa tra un terzo e la metà) delle malattie infettive28; e, inoltre, che circa il 75 % delle nuove malattie di cui è risultato, negli ultimi dieci anni, affetto l’uomo, «hanno avuto origine da animali o prodotti di origine animale».
33Particolari controlli, alla stregua di quanto richiesto dalla normativa europea di natura vincolante, dovranno pure interessare le stesse modalità di allevamento, nutrizionali e legate alla crescita (anche di tipo ormonale29) degli animali, al fine di evitare le inconferenti alterazioni dei processi naturali di ingrassamento, causa delle periodiche diffusioni di pericolose epidemie (dalla encefalopatia spongiforme bovina, alla aviaria, alla febbre suina).
34L’intento è quello di evitare, in avvenire, gli effetti pregiudizievoli per la salute provocati da una scarsa considerazione della «natura intrinseca» degli animali, costretti, per la prevalenza di logiche di tipo produttivistico miranti al puro profitto, a nutrirsi in modo inappropriato, a seguito di una innaturale violazione delle «barriere della specie», di farine ricavate da scarti di macellazione30.
35Non trascurando, poi, gli stessi pericoli, per il benessere dei consumatori, derivanti da un impiego intensivo di erbicidi per irrorare i cereali (soprattutto mais e soia) utilizzati per l’alimentazione animale31.
36Tra gli obiettivi che l’Autorità europea dovrà proporsi, anche in collaborazione con la FAO e l’OMS, per assicurare un alto livello di protezione della salute dell’individuo, rientra pertanto proprio quello di fornire le più adeguate informazioni che possano indirizzare ed, eventualmente, correggere le abitudini alimentari. L’intento è di ridurre gli effetti degli straordinari condizionamenti che potrebbero derivare, anche in modo subliminare e surrettizio, dalla pubblicità promossa da potenti multinazionali che operano nel comparto alimentare.
37Tale impegno, fondato su serie ed accurate analisi scientifiche e sulla valutazione dei rischi per la salute umana, la conservazione dell’ecosistema, della variabilità biologica e, non ultimo, del benessere animale32, dovrebbe pure consentire una più attenta educazione, rispettosa delle specificità culturali dei singoli territori, contro quelle pericolose forme di omogeneizzazione e omologazione delle abitudini nutrizionali, indotte da una globalizzazione dei mercati, da taluni pure definite come mcDonaldizzazione degli stili alimentari33, causa non secondaria di conseguenze preoccupanti per la stessa tenuta dei valori personalistici ed ambientali, da cui abbiamo preso le mosse.
38E proprio, in una prospettiva di miglioramento degli standard di protezione della «salute dei consumatori e di garantire la buona pratica nel commercio internazionale dei prodotti alimentari», con la Decisione 2003/822/CE del Consiglio, del 17 novembre 200334, è stato pure deliberato di immettere una rappresentanza della CE all’interno della Commissione istituita per consentire l’elaborazione del Codex alimentarius, dando così attuazione ad un programma svolto in collaborazione con FAO e OMS.
6. La tutela del benessere animale
39Una sempre maggiore sensibilità per il benessere animale, di cui possono rilevarsi significative tracce nell’ordinamento giuridico sovranazionale35 e in quello di derivazione statale, con particolare riguardo alla regolamentazione della sperimentazione, degli allevamenti, del trasporto, della macellazione, rappresenta un’ulteriore pista di riflessione per indurre ad un contingentamento della produzione di carne animale e, conseguentemente, ad un maggior rispetto per la esistenza di questi esseri viventi (pure definiti come «persone non umane»), sovente ancora considerati, a causa di un diffuso «utilitarismo meccanicista» risalente a René Descartes, alla pari di oggetti, di «automi senz’anima»36.
40Lo sviluppo di una maggiore propensione per l’animalismo, distante da quella visione antropocentrica tipica del costituzionalismo postbellico europeo, nel mettere in discussione le derive economicistiche favorevoli ad una produzione intensiva di carne (come consentita dall’introduzione di vere e proprie catene di sezionamento e smontaggio dell’organismo animale), potrebbe avere l’effetto di indurre, in ossequio alla dignità di questi esseri senzienti, ad un maggior rispetto della loro esistenza e conseguentemente ad una rinuncia al loro impiego, a seguito ovviamente di un’autonoma decisione del consumatore di evitarne il sacrificio funzionale al proprio nutrimento.
41Nonostante l’assenza di una esplicita tutela dei diritti animali, analogamente a quanto invece assicurato da altre Carte costituzionali (a cominciare dall’art. 20 della Costituzione tedesca e dall’art. 80 di quella Svizzera), è certamente incontestabile una propensione anche del nostro testo fondamentale ad esprimere beni in grado comunque di ricomprendere la loro tutela, anche in considerazione della capacità di questi esseri viventi di rappresentare una risorsa per le generazioni presenti e per quelle future.
42Sulla spinta delle suggestioni provenienti dal diritto sovranazionale, con riguardo soprattutto alla previsione contenuta nell’art. 13 del Trattato di Lisbona che dedica esplicita attenzione al «benessere degli animali in quanto esseri senzienti»37, è indubbia l’attuale apertura del nostro disposto costituzionale alla loro salvaguardia attraverso il ricorso ad una interpretazione evolutiva di beni quali il paesaggio (art. 9, 2° comma), l’ambiente e l’ecosistema (art. 117, 3° comma lett. s) o della stessa valorizzazione dei beni ambientali (art. 117, 4° comma).
43Una maggiore comprensione, consentita dalle più recenti acquisizioni scientifiche, della «vulnerabilità» degli animali, in considerazione di una loro capacità di esprimere una «coscienza» (certamente non assimilabile all’ «autocoscienza»), accanto a «desideri» e «credenze», che «appartengono al livello cognitivo della vita mentale», e, conseguentemente, «emozioni» e dolore, ha indotto il legislatore ad elevarli, quanto meno, a «oggetti di doveri» morali e indiretti38, così da superare una antica concezione cartesiana che li prendeva in considerazione alla stregua di strumenti o di macchine al servizio dell’uomo.
44La valorizzazione dei diritti animali dovrà, perciò, indurre, in applicazione al principio di responsabilità39, accanto a quelli di proporzionalità e di precauzione, a verificare le ricadute, anche di tipo intergenerazionale, dell’azione umana sul benessere di questi protagonisti dell’habitat che circonda l’individuo, soprattutto se ne possano derivare effetti irreversibili, a cominciare ad esempio dalla estinzione di specie ridotte a pochi esemplari.
45Una progressiva affermazione del pensiero animalista nelle nostre società, peraltro comprovata dalla diffusione nella letteratura specialistica di nozioni come quelle di «valore inerente»40, «etica della capacità»41 o della «vulnerabilità»42, ha quindi condotto la stessa cultura giuridica a un riconoscimento di un nuovo statuto della persona non umana in quanto ritenuta meritevole di precipua considerazione. Si inoltrano in questa direzione, ad esempio, quelle norme, di natura codicistica (come l’art. 727 c.p.) o deontologica (art. 50 Cod. deont. med.43) che si propongono di perseguire le inutili sofferenze e crudeltà provocate a danno degli animali, nel campo della sperimentazione, della macellazione, delle esposizioni circensi, e delle quali è stata data concreta applicazione da una oramai consolidata giurisprudenza.
46L’esigenza di contemperare gli interessi animali con i certamente più rilevanti interessi umani, «nell’ambito di un sistema giuridico creato ad uso e consumo»44 di questi ultimi per soddisfare loro aspettative «economiche, igienico-sanitarie, affettive»45, potrà consentire all’interprete di pervenire ad un giusto punto di equilibrio, al riparo da comportamenti degradanti e portatori di inutili sofferenze46 per questa importante componente del nostro ambiente.
47E così, accanto a innovative sentenze della Cassazione47 e del Consiglio di Stato, cui va il merito di aver aperto la strada ad una tutela degli animali in quanto «autonomi esseri viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore, come alle attenzioni amorevoli dell’uomo»48, altrettanto significativa è stata pure una giurisprudenza di merito49 che ha ripetutamente sanzionato gli inutili maltrattamenti provocati da modelli intensivi di allevamento, giustificati da logiche di puro profitto, e causa di indicibili crudeltà.
48Il perseguimento di comportamenti chiaramente insensibili alla dignità di questi esseri non potrebbe, tuttavia, andare disgiunto dall’ulteriore esigenza di impedire lo sfruttamento di enormi estensioni del territorio destinati al pascolo50, in grado, questa volta, di pregiudicare l’appagamento delle esigenze alimentari dell’uomo e la stessa integrità ambientale. L’elevato consumo dei prodotti vegetali da parte degli animali, cui sarebbero destinati la maggioranza dei raccolti di cereali (soprattutto mais e soia), avrebbe infatti l’effetto di sottrarre al consumo umano tali proteine, di cui sono soprattutto bisognose le popolazioni situate su territori, appartenenti a Paesi in via di sviluppo, soggette a forme indiscriminate di sfruttamento da parte delle grosse multinazionali del cibo51.
49La tendenza dell’agricoltura industriale di favorire le monoculture e l’uniformità, contraria alla biodiversità, per incrementare l’alimentazione animale, nel danneggiare l’ecosistema, al punto di «provocare l’estinzione di alcune specie»52, è in grado pure di arrecare danno alle tradizioni nutrizionali delle popolazioni interessate da questo tipo di coltivazione.
50Pur non potendo di certo pervenire ad una irrealistica soggettivazione degli animali53 (incapaci di assumere in proprio responsabilità d’azione e soprattutto di riconoscere diritti altrui54), una maggiore attenzione al loro benessere (grazie all’impiego di una alimentazione non artefatta, modalità di allevamento meno intensive e più rispettose della loro dignità) potrebbe, di riflesso, migliorarne la coesistenza con il genere umano, rimettendo ovviamente alla decisione del singolo individuo (più sensibile alla sofferenza di queste creature) di rinunciare al consumo delle loro carni, per approdare ad una scelta vegetariana oppure vegana.
7. Conclusioni
51Un approccio giuridico al vegetarianismo, lungi dal giustificare l’introduzione di rigidi divieti al consumo di carne, potrebbe allora offrire lo spunto per una riformulazione delle politiche alimentari, condotte dagli organi competenti dello Stato e delle autonomie territoriali, in grado di favorire, coerentemente alle più accreditate evidenze scientifiche (sulle possibili minacce per la salute umana di un consumo eccessivo di questo prodotto e sulle conseguenze pregiudizievoli per l’ambiente di allevamenti intensivi di bestiame), la progressiva conversione verso un maggior impiego di proteine ricavate da piante, in modo da pervenire ad un giusto equilibrio della dieta impiegata da ciascun soggetto.
52La primazia conferita dal nostro testo giuridico fondamentale, anche per effetto degli stimoli provenienti dal diritto transnazionale, alla salvaguardia della salute dell’individuo (art. 32 Cost.) e dell’ecosistema che lo circonda [artt. 9 e 117, 2° comma, lett. s) Cost.], dovrebbe condurre ad una maggiore intensificazione dei consumi giudicati favorevoli al perseguimento di questi obiettivi e, soprattutto, rispettosi dei beni ambientali, a cominciare proprio dalla biodiversità e dal benessere animale.
53La compiuta attuazione delle prescrizioni europee sulla sicurezza alimentare, in grado di consentire agli utenti di riconoscere, attraverso la loro tracciabilità, i prodotti di «alta qualità» non pregiudizievoli per l’ambiente, potrebbe ridurre le conseguenze di quelle derive produttivistiche, legate alla realizzazione di straordinari interessi economici da parte delle industrie interessate, causa, in numerose occasioni, dello sfruttamento eccessivo delle risorse naturali (acqua, aria, territorio), quando non dell’introduzione di inappropriate forme intensive di allevamenti animali.
54Oltre a provocare un deterioramento del tradizionale rapporto dell’uomo con il cibo, questa rincorsa verso un maggiore uso dei beni della terra ha pure condotto ad illegittime alterazioni dei processi naturali di ingrassamento animale, causa delle note e periodiche diffusioni di pericolose epidemie (dalla encefalopatia spongiforme bovina, alla aviaria55, ecc.).
55In questa prospettiva, un ruolo di assoluto rilievo dovrà essere svolto dalla Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) che, proprio attraverso un’attenta valutazione del rischio, potrà consentire agli organi di governo sopranazionali (Consiglio, Commissione e Parlamento europeo) e interni a ciascuno degli Stati membri l’adozione delle misure, anche di tipo educativo/culturale, più opportune, in quanto ritenute sostenibili dal punto di vista ambientale e, soprattutto, dirette a preservare, sia pure in via precauzionale, il benessere dei consumatori.
56In presenza di straordinari interessi economici di potenti multinazionali, spinte principalmente dal desiderio di collocare i propri prodotti sul mercato, particolarmente significativa è l’azione svolta da questo organismo indipendente, composto da esperti in grado di dimostrare l’assenza di qualunque conflitto d’interesse. Nello svolgimento della sua attività di controllo, l’EFSA, viene infatti abilitata ad esprimere autorevoli pareri scientifici così da fornire la necessaria informazione alla Commissione europea cui spetterà, invece, il compito di decidere le attività da intraprendere su «tutte le questioni che hanno un impatto diretto o indiretto sulla salute e sicurezza dei consumatori in relazione al consumo di alimenti»56.
57In linea con l’esigenza di assicurare una più intensa conoscenza sulla origine e composizione proteica dei cibi, come pure auspicato dal Libro bianco sulla sicurezza alimentare elaborato dalla Commissione europea, l’Authority europea potrà, inoltre, svolgere una proficua attività di informazione per gli stessi destinatari dei prodotti, così da consentire loro di acquisire una maggiore consapevolezza sulle ricadute che potrebbero derivare sulla propria salute e sugli equilibri ecologici.
58Un ampliamento delle opportunità di «conoscenza collettiva»57, relativamente ai vantaggi e ai possibili rischi dell’impiego dei prodotti vegetali o animali, potrebbe allora agevolare l’esercizio, da parte di ciascun individuo, dell’inderogabile diritto all’autodeterminazione alimentare comprensivo della scelta di escludere l’impiego di particolari tipologie di cibo di cui si abbia un «ragionevole motivo per sospettare» che possano comportare pericoli per la salute58.
59Una maggiore informazione sulla composizione dei prodotti alimentari, a cominciare da quelli che abbiano subito trasformazioni industriali o di tipo genetico, nel consentire a ciascun consumatore di realizzare una scelta più ponderata, avrebbe pure l’effetto di allontanare le possibili reazioni antiscientiste effetto di un pericoloso analfabetismo derivante, appunto, da una cattiva o insufficiente conoscenza della loro origine biologica e composizione organolettica.
Notes de bas de page
1 Il testo raccoglie la relazione tenuta nel corso del Convegno «AmbientaMente 2», svoltosi a Isernia nei giorni 28 e 29 giugno 2013. L’intervento è stato preceduto dalle seguenti parole: «Il 2° Meeting Internazionale di Bioetica della Biosfera, organizzato dalla Sezione Campania dell’Istituto italiano di Bioetica, con il patrocinio del Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica di Napoli, rappresenta un’ulteriore tappa di una proficua collaborazione tra queste due istituzioni scientifiche meridionali. L’interesse della manifestazione, dedicata quest’anno al tema del vegetarianismo all’interno del dibattito bioetico, potrà consentire un significativo dialogo tra esperti, di diversa formazione culturale, su delicate questioni relative alla salute umana che, a causa di svariati episodi provocati da una cattiva gestione della filiera alimentare, sono state sovente al centro di preoccupanti vicende giudiziarie. La presenza di autorevoli cultori delle scienze agro-alimentari, di quelle botaniche e sanitarie potrà certamente contribuire a diffondere la necessaria informazione a quanti, come consumatori, sono i destinatari finali di prodotti animali e vegetali. Le conclusioni cui perverrà il Meeting potranno pure consentire un’utile sensibilizzazione di coloro che sono tenuti, all’interno degli organi della rappresentanza politica, ad assumere le necessarie scelte legislative ed amministrative coerentemente ai principi costituzionali di fondo e agli impegni internazionali assunti dal nostro Paese. Traendo spunto dalle suggestioni sviluppate nella stessa scheda di presentazione del Convegno, elaborata dai suoi organizzatori, e inserita nel programma distribuito ai partecipanti, le conclusioni cui perverranno gli esperti del settore potranno certamente fornire proficue indicazioni sui possibili vantaggi di abitudini alimentari propense ad un maggiore consumo dei prodotti vegetali».
2 Che, come sottolineato nell’intervista a José Bové (agricoltore francese, ma soprattutto testimonial della lotta contro la globalizzazione in occasione del boicottaggio della MC Donald’s di Millau), «rompe i legami con la natura per piegarla alla volontà dell’imprenditore» (J. Bové, F. Dufour, Il mondo non è in vendita, tr. it., Feltrinelli, Milano 2001, p. 80).
3 L’innaturale impiego di farine animali per l’alimentazione di erbivori, nonostante i divieti introdotti nel 1994 dall’U.E., si deve alla debolezza di un «sistema di vigilanza sul piano della sicurezza alimentare» e ad una «tendenza, davvero imbarazzante, dei responsabili politici a tenersi alla larga dai problemi sino al momento in cui la crisi non esploda a livello dei mass media» (P.M. Lledo, Malati di cibo. Storia della mucca pazza, tr. it., Cortina Raffaello, Milano 2001, p. 17). Come ricorda F. Dufour (in J. Bové, F. Dufour, Il mondo non è in vendita, cit., p. 103) le autorità di governo francesi e gli stessi servizi sanitari di questo Paese, «tra il 1989 e il 1996, hanno adottato la politica dello struzzo. La maggior parte delle farine animali, inglesi e francesi, sono state usate per l’alimentazione degli animali violando le regole stabilite».
4 Cfr. G. Vesce, Della sofferenza degli animali macellati pietosamente, in http://www.unibioetica.it/Aree%20di%20ricerca/diritti%20animali/saggi%20dirit-ti%20anim/Della_sofferenza_degli_animali_macellati_pietosamente%20Vesce.pdf[accesso del 18.11.2013], che ricorda la forte «incidenza delle malattie metaboliche e cardiovascolari» legate al consumo di carne.
5 A giudizio di V. Shiva, Il bene comune della terra, tr. it., Feltrinelli, Milano 2006, p. 74, a prescindere da ogni riconoscimento statale, «ogni forma di vita, inclusi gli esseri umani, ha il diritto naturale di condividere le ricchezze della natura e di assicurarsi il proprio sostentamento – ha il diritto al cibo e all’acqua, a uno spazio ecologico e alla libertà di evolversi». Per la nota ambientalista indiana (p. 102) «la libertà dai bisogni primari – libertà dalla fame, dal non avere una casa, dal vedersi negare le risorse necessarie per la sopravvivenza – è quella fondamentale senza la quale non possono esistere altre forme di libertà».
6 Il quale «prevede 31 azioni e progetti, portati aventi in diversi ministeri, miranti a garantire l’accesso al cibo, ad aumentare i redditi delle famiglie e promuovere le aziende agricole familiari» (FAO, Il diritto all’alimentazione. La sfida dei diritti umani nel 21° secolo, Giornata mondiale dell’alimentazione, 16 ottobre 2007, http://www.fao.org/fileadmin/templates/wfd2007/pdf/WFDLeaflet2007I.pdf) [accesso del 18.11.2013].
7 Che consiste in «un sussidio mensile che aiuta attualmente 12 milioni di famiglie povere. Un programma alimentare scolastico distribuisce pasti a 37 milioni di bambini. […] Altre componenti del programma sono: il Consiglio nazionale per la sicurezza alimentare e nutrizionale, che svolge un’attività di consulenza su politiche e linee guida per realizzare il diritto all’alimentazione; un sistema di sorveglianza su fame e malnutrizione; una commissione di vigilanza sulle violazioni del diritto all’alimentazione; ed il cosiddetto Pubblico Ministero, un’autorità indipendente dai poteri esecutivo, legislativo e giudiziario e che ha facoltà di proprie azioni legalmente vincolanti per porre rimedio a violazioni dei diritti umani» (FAO, Il diritto all’alimentazione. La sfida dei diritti umani nel 21° secolo, Giornata mondiale dell’alimentazione, cit.).
8 A norma del quale «Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará».
9 A norma dell’art. 53 del Cod. Deont. Med. del 2006 (la cui rubrica reca «Rifiuto consapevole di nutrirsi»), «Quando una persona rifiuta volontariamente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle gravi conseguenze che un digiuno protratto può comportare sulle sue condizioni di salute. Se la persona è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale nei confronti della medesima, pur continuando ad assisterla».
10 Al riguardo cfr. C. Tripodina, Il diritto nell’età della tecnica. Il caso dell’eutanasia, Jovene, Napoli 2004, p. 253 ss.
11 Cfr. C. Tripodina, op. ult. cit., p. 255.
12 C. Tripodina, op. ult. cit., p. 254.
13 Corte Costituzionale, sent. 16 dicembre 1991, n. 467, in www.giurcost.org, a giudizio della quale tale «riflesso giuridico, […] nelle sue determinazioni conformi a quell’idea essenziale, esige una tutela equivalente a quella accordata ai menzionati diritti, vale a dire una tutela proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essi riconosciuti nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana».
14 In presenza di un minore affetto da una malattia che imponga, secondo le più accreditate evidenze scientifiche, una dieta comprensiva di proteine animali, sarebbe certamente giustificato un intervento coattivo dei pubblici poteri, pure sospensivo della patria potestà, per impedire una contraria scelta vegetariana (o addirittura vegana) di chi ha, al contrario, come esercente la patria potestà, il dovere di assisterlo e curarlo adeguatamente, secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 Cost.
15 Cfr. M.A. La Torre, Il cibo e l’altro. Orizzonti etici della sostenibilità alimentare, ESI, Napoli 2007, p. 30.
16 Che all’art. 25, par. 1, afferma il diritto di ogni individuo «ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione».
17 Che all’art. 11 impegna i governi a riconoscere «il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, che includa un’alimentazione adeguata […] nonché il miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita».
18 Che afferma l’esigenza di soddisfare il bisogno alimentare in relazione alla salute e al benessere nutrizionale del bambino.
19 La garanzia di «un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità», in conformità «al principio dello sviluppo sostenibile», è richiamata dall’art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
20 Commissione delle Comunità europee, Libro bianco sulla sicurezza alimentare, Bruxelles, 12.1.2000, COM (1999) 719 def.
21 Cfr. Comunicazione della Commissione al P.E., al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, sulla Politica di qualità dei prodotti agricoli, Bruxelles, 28.5.2009, COM (2009) 234 def. Per soddisfare questi obiettivi di trasparenza si prevede pure il rilascio da parte dell’U.E. di un marchio di qualità ecologica (Ecolabel U.E.) che «consente ai consumatori di riconoscere i prodotti di alta qualità più rispettosi dell’ambiente» (Regolamento CE n. 66/2010 del P.E. e del Consiglio del 25 novembre 2009, in G.U.C.E., L 27/1 del 30 gennaio 2010).
22 Cfr. Regolamento CE n. 834/2007 del Consiglio del 27 giugno 2007, in G.U.C.E., L 189 del 20 luglio 2007.
23 Cfr. Regolamento CE n. 1830/2003 del P.E. e del Consiglio del 22 settembre 2003, in G.U.C.E. del 18 ottobre 2003.
24 Che rappresenta uno degli obiettivi della Convenzione quadro sul cambiamento climatico promossa dalle Nazioni Unite a Rio de Janeiro nel 1992. La tutela della biodiversità costituisce un principio richiamato da alcune Carte costituzionali come quella svizzera (art. 120) che, nel proporsi un elevato livello di tutela dell’ambiente al riparo «dagli abusi dell’ingegneria genetica», auspica la conservazione della «varietà genetica delle specie animali e vegetali». La stessa Costituzione brasiliana (art. 225) afferma la garanzia di un «diritto alla salvaguardia dell’ambiente ecologicamente equilibrato, come bene di uso comune per il popolo e essenziale per la salvaguardia della qualità della vita». In Italia, tale aspettativa è stata richiamata dalla stessa Corte Costituzionale (sent. 210 del 1987, in www.giurcost.org) che è pervenuta ad assimilare l’ambiente ai «beni di valore assoluto primario», in modo da assicurare la «preservazione dei patrimoni genetici, terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in essi vivono allo stato naturale».
25 J. Rifkin, Ecocidio. Ascesa e caduta della cultura della carne, tr. it. Mondadori, Milano 2002, p. 209. Dello stesso Autore cfr. anche Il secolo Biotech. Il commercio genetico e l’inizio di una nuova era, tr. it. Dalai Editore, Milano 1998.
26 Cfr. Regolamento CE n. 854/2004 del P.E. e del Consiglio del 29 aprile 2004, in G.U.C.E. L. 139/206 del 30 aprile 2004.
27 Cfr. Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio dell’8 febbraio 1993, in G.U.C.E., L 37 del 13 febbraio 1993; Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006, in G.U.C.E., L 364/5 del 20 dicembre 2006.
28 EFSA, La scienza che contribuisce a proteggere la sicurezza degli alimenti in Europa, in http://www.efsa.europa.eu/it/search/doc/efsa10thanniversaryit.pdf[accesso del 18.11.2013].
29 Cfr. Direttiva CE 96/22/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, in G.U.C.E., L 125 del 23 maggio 1996.
30 G. Rifkin, Ecocidio. Ascesa e caduta della cultura della carne, cit., p. 8, a giudizio del quale tali modalità di allevamento finiscono per trasformare «pacifici ruminanti in cannibali», con l’effetto di trattare gli animali «come puri utensili in un degradato e degradante sistema industriale della produzione agro-pastorale».
31 G. Rifkin, op. ult. cit., p. 23.
32 Verso cui si indirizza una maggiore attenzione da parte degli stessi ordinamenti costituzionali e legislativi interni ai singoli Stati membri.
33 Cfr. G. Ritzer, Il mondo alla McDonald’s, tr. it., il Mulino, Bologna 1997.
34 In G.U.C.E., L. 309/14 del 26 novembre 2003.
35 Cfr. artt. 13 e 36 TFUE.
36 G. Rifkin, Ecocidio. Ascesa e caduta della cultura della carne, cit., p. 287.
37 Pur rimettendo alle «disposizioni legislative o amministrative» e «alle consuetudini degli Stati membri», nel rispetto, «in particolare», dei «riti religiosi» e delle «tradizioni culturali», la opportunità di introdurre specifiche regolamentazioni.
38 L. Battaglia, La cognizione del dolore. Per un’etica della vulnerabilità, in Rassegna mensile di Israel, vol. LXXVIII, n. 1-2, gennaio-agosto 2012, p. 49 e 51 ss.
39 H. Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, tr. it., Einaudi, Torino 2002.
40 T. Regan, I diritti animali, tr. it., Garzanti, Milano 1990, p. 329.
41 M. Nussbaum, Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità, appartenenza di specie, tr. it., il Mulino, Bologna, 2007.
42 L. Battaglia, Intervento alla Tavola rotonda su «I diritti degli animali. Quale fondazione teorica per un’etica animalista?», in E. Granito, F. Manzione (a cura di), Per una storia non antropocentrica. L’uomo e gli altri animali, Archivio di Stato di Salerno, Ministero per i beni e le attività culturali-Direzione Generale per gli Archivi, Saggi 95, Salerno 2010, p. 293.
43 A norma del quale «La sperimentazione sull’animale deve essere improntata a esigenze e a finalità di sviluppo delle conoscenze non altrimenti conseguibili e non a finalità di lucro, deve essere condotta con metodi e mezzi idonei a evitare inutili sofferenze e i protocolli devono avere ricevuto il preventivo assenso di un Comitato etico indipendente. Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di coscienza». L’art. 13 della recente legge 6 agosto 2013, n. 96 (contenente «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2013») introduce regole ancora più restrittive a cominciare da quella (n. 1 lett. g) che vieta «l’allevamento nel territorio nazionale di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione».
44 F. Rescigno, I diritti degli animali. Da res a soggetti, Giappichelli, Torino 2005, p. 134.
45 F. Rescigno, op. ult. cit., p. 120.
46 F. Rescigno, op. ult. cit., p. 133, a giudizio della quale la vita degli animali «potrà essere sacrificata solo per realizzare esigenze umane considerate vitali, come l’alimentazione, la sperimentazione medica e l’abbigliamento, ma sempre cercando di minimizzare le sofferenze imposte all’animale».
47 Cass. Pen., sez. III, 14 marzo 1990, est. Postiglione; Cass. Pen., sez. III, 21 dicembre 1998, n. 3914; Cass. Pen., sez. III, 9 giugno 2005, n. 21744; Cass. Pen., sez. III, 24 gennaio 2006, n. 2774.
48 Cons. St., sez. V, 27 settembre 2004, n. 6317 in http://www.ambientediritto.it/sentenze/2004/CdS/lug-dic/Cds%202004%20n.6317.htm.
49 Tra le tante: Trib. Vigevano, sent. n. 280 del 7 giugno 2005, giudice Dr.ssa M. Abenavoli, Imp. Sartino; Trib. Arezzo, Sez. distac. di Montevarchi, sent. n. 0040/05 dell’11 febbraio 2005, Giudice Dr. M. Federici, Imp. Noferi; Trib. Pisa, Sez. Pen., sent. n. 755/04 del 13 luglio 2004, Giudice Perrone, imp. Sorichetti.
50 In considerazione delle conseguenze inquinanti prodotte dagli allevamenti [per le «emissioni antropogeniche di metano», che, secondo quanto riportato da J. Safram Foer, Se niente importa. Perché mangiamo gli animali, tr. it., Guanda, Milano 2010, p. 679, ha un potenziale di riscaldamento globale (GWP) 23 volte superiore a quello della CO2], al punto di indurre G. Rifkin, Ecocidio. Ascesa e caduta della cultura della carne, cit., p. 208, a rimarcare la minaccia di distruzione di «interi ecosistemi» da parte del «complesso bovino globale […], in una folle corsa a incrementare l’offerta di carne». Da qui l’esigenza, per questo Autore, di commisurare «l’impatto della moderna produzione e del consumo di carni bovine» rispetto agli «effetti» prodotti «sull’ambiente terrestre». Non meno significativo, per lo stesso Rifkin (p. 116), è poi il dato sul consumo da parte di ogni animale di proteine vegetali ( «più di 790 chilogrammi») per produrre «meno di 50 chilogrammi di proteine» animali, con l’effetto che la coltivazione mondiale di cereali destinata al consumo animale potrebbe consentire il nutrimento «di più di un miliardo di persone».
51 G. Rifkin, Ecocidio. Ascesa e caduta della cultura della carne, cit., p. 116. Per V. Shiva, Il bene comune della terra, cit., p. 25, il mercato globale, che tende a sottrarsi ai tipici controlli cui sono invece sottoposte le democrazie rappresentative, nell’affidare «l’agricoltura al monopolio delle multinazionali, […] non fa che accelerare e sviluppare ulteriormente» la «pratica di svuotamento delle economie di sussistenza. Il carattere aggressivo e violento di tale modello di sviluppo si rivela proprio nella deliberata condanna alla morte per fame che colpisce le economie di sussistenza dei popoli coinvolti».
52 V. Shiva, Il bene comune della terra, cit., p. 112. Gli effetti pregiudizievoli per i Paesi economicamente più arretrati, che sovente sono pure soggetti a fenomeni di depredazione delle proprie materie prime (la cd. biopirateria), sarebbero ancora più significativi in presenza della immissione in commercio di semi brevettati che, in considerazione dei loro elevati costi imposti dalle multinazionali a protezione dei diritti di privativa, potrebbero certamente condizionare la possibilità di un loro acquisto.
53 Nonostante gli ardui tentativi pure intrapresi da chi (P. Singer, Liberazione animale, tr. it., Net, Milano 1991, p. 33 e p. 97) ha cercato di parificarli ai soggetti che sono parimenti privi di adeguate capacità relazionali (i cd. casi marginali, come i neonati, i cerebrolesi, i dementi senili e simili).
54 Cfr. H. Jonas, Sulla sofferenza, in Rassegna mensile di Israel, vol. LXXVIII, n. 1-2, gennaio-agosto 2012, p. 17.
55 Per consentire l’introduzione di rimedi contro la diffusione di questa epidemia sono stati adottati: la Direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005, in G.U.C.E., L 10/16 del 14 gennaio 2006, riguardante misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e la prevenzione di tale malattia e il Regolamento (CE) n. 999/2001 del P.E. e del Consiglio, del 22 maggio 2001, in G.U.C.E., L 147 del 31 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.
56 Commissione delle Comunità europee, Libro bianco sulla sicurezza alimentare, Bruxelles, 12.1.2000, COM (1999) 719 def.
57 B. De Marchi, L. Pellizzoni, D. Ungaro, Il rischio ambientale, il Mulino, Bologna 2001, p. 10, a giudizio dei quali (p. 191) «le questioni ambientali premono per un ripensamento delle forme democratiche in direzione di una progressiva responsabilizzazione di tutte le componenti sociali. Si tratta, in particolare, di inserire nei processi decisionali le diverse istanze che la società esprime, anche attraverso forme di organizzazione spontanea».
58 Cfr. art. 10 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del P.E. e del Consiglio del 28 gennaio 2002, in G.U.C.E., L 31/1 del 1° febbraio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
Auteur
Docente di Diritto Costituzionale avanzato presso la Seconda Università di Napoli; Direttore del Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica.
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