I diritti riproduttivi tra genere, integrità del corpo e autodeterminazione
p. 617-638
Texte intégral
Io non mi auguro che [le donne] abbiano potere sugli uomini ma su se stesse.
Mary Wollstonecraft1
1. Premessa
1Le questioni bioetiche di inizio vita sono state indagate negli ultimi decenni attraverso approcci molteplici, che hanno via via illuminato le implicazioni connesse all’ampliamento del cerchio delle libertà entro cui gli individui assumono decisioni cruciali per la propria esistenza. Implicazioni che rinviano a un mutamento del paradigma del procreare sottratto al dominio della determinazione naturale e interpretato, piuttosto, come «processo disseminato di scelte e di soggettività»2. Uno degli approcci certamente più fertili, ma altresì più controversi, è quello legato all’adozione della categoria di gender3, che contribuisce a delineare un campo discorsivo irrequieto, intriso di elaborazioni teoriche e pratiche relazionali in cui è il corpo che genera a imporsi sulla scena politica. Un corpo che reclama autodeterminazione, anche sul proprio progetto procreativo, diventando finalmente capace di scelte consapevoli e responsabili. E la questione dei diritti riproduttivi attiva meccanismi concettuali interessanti, proprio perché mette in circuito le grammatiche dei diritti e della cittadinanza, da una parte, e quelle della norma etica e dell’autonomia morale dei soggetti dall’altra.
2I diritti riproduttivi costituiscono una delle voci forse più contrastate di quel catalogo dei diritti che le grandi trasformazioni del Novecento hanno contribuito a scrivere e che, come sottolinea Stefano Rodotà, le più recenti dinamiche della globalizzazione concorrono incessantemente a riscrivere4. La loro definizione, progressivamente precisata a livello internazionale, implica il rinvio a un plesso molto articolato di bisogni e istanze che hanno a che fare con l’intera esperienza di vita delle persone e sottendono dunque il diritto di poter scegliere liberamente il proprio partner, di avere il governo del proprio corpo, di non subire violenze, mutilazioni, trattamenti inumani e degradanti, di avere accesso, senza discriminazioni, sia a servizi di informazione e formazione, sia a servizi per la salute sicuri e qualificati.
3Ampi sono i profili etici, bioetici e biogiuridici che concorrono oggi alla configurazione dei diritti riproduttivi in rapporto a due diverse esigenze: quella legata a una «fenomenologia negativa» del procreare, cioè al controllo della fertilità e all’interruzione volontaria della gravidanza, e quella connessa a una «fenomenologia positiva»5, che investe il difficile problema di regolamentare la fecondazione assistita alla luce del rapido evolversi delle tecnologie biomediche.
4In questo lavoro mi occuperò solo del primo aspetto e concentrerò l’attenzione soprattutto sui significati che i diritti riproduttivi hanno assunto nella riflessione delle donne, evidenziando l’importanza decisiva del loro contributo sia sul piano della elaborazione teorica, sia a livello delle pratiche politiche nazionali e internazionali. L’intento è quello di mettere in luce gli esiti peculiari dell’impegno dispiegato, a partire dagli anni Settanta del Novecento, dai movimenti femminili e femministi «dentro e intorno all’Onu»6 e, dunque, nello scenario globale in cui matura una nuova concezione dei diritti delle donne come diritti umani. Un impegno che mette in movimento le nozioni di uguaglianza e differenza, per uscire da una logica di opposizione binaria e ridefinire un terreno di significati in cui «uguaglianza non significhi uniformità e differenza non equivalga a gerarchia»7.
2. Dentro e intorno alle Conferenze dell’ONU
5«Fuori dal Palazzo della conferenza si manifestò, si portarono richieste, ancora non articolate nel linguaggio istituzionale delle Nazioni Unite, ma capaci di rendere udibile una “voce”»8. La voce diventata finalmente udibile, a cui allude Gabriella Rossetti9, è quella delle donne presenti nel 1975 alla Conferenza di Città del Messico10. È una voce che irrompe sul palcoscenico internazionale e comincia a dire tante esperienze fino ad allora taciute: esperienze di violenza, di marginalità, di esclusione. A partire da quell’incontro prende corpo un attivismo femminile che si articola con diverse forme e gradi d’intensità tra vecchio e nuovo secolo, intrecciandosi con i grandi eventi mondiali che tematizzano i diritti violati delle donne. Si tratta di un processo molto dinamico e a tratti conflittuale, intensamente nutrito dal confronto tra realtà lontane. Un processo che costruisce prossimità e reti di relazioni decisive per alimentare ibridazioni tra i femminismi e tra femminismi e culture postcoloniali. Infatti ciò che accade dentro e intorno ai grandi appuntamenti degli organismi internazionali rappresenta una preziosa occasione di scambio tra le donne bianche e le altre. E la scoperta delle altre ha il volto delle attiviste afroamericane e delle rappresentanti dei tanti sud del pianeta: attraverso le loro elaborazioni muta il modo di concettualizzare il nesso tra povertà e sviluppo11 e matura la consapevolezza del carattere intersezionale delle discriminazioni di genere, di razza e di classe12.
6L’impegno per i diritti delle donne, sviluppatosi nel contesto dell’Onu, ha una storia lunga, che è stata ricostruita da Stefania Bartoloni e, più di recente, da Paola Degani13. Già nel 1945 lo Statuto delle Nazioni Unite proclamava, con una formula rimasta celebre, «il rispetto e l’osservanza universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione» (art. 55). Sarebbe stata poi la creazione di commissioni specifiche, variamente modulate nel corso del tempo, a sollecitare il dispiegamento di un’attenzione inedita verso le concrete condizioni di esistenza delle donne e l’ampio spettro di discriminazioni e abusi a cui esse si trovano esposte, nell’accesso alla formazione e al lavoro, nella fruizione dei servizi sociali e sanitari, nelle emergenze dei conflitti armati. In seguito, soprattutto negli anni Novanta, si configura l’ambizioso obiettivo di non affrontare più la questione dei diritti delle donne come questione distinta, bensì di rovesciare la prospettiva trasformando, attraverso il punto di vista femminile, l’impianto stesso dei diritti umani. Si trattava, come scrive Charlotte Bunch, di «spostare le donne dai margini al centro mettendo in discussione i concetti fondamentali del nostro ordine sociale in modo che tengano in maggior conto la vita delle donne»14.
7Lungo questo «percorso per la presa di parola delle donne sul mondo»15 si delineano istanze, divenute ormai incoercibili, rispetto all’autogoverno sul proprio corpo, che significa anche controllo della propria capacità generativa. Così la voce delle donne comincia ad articolare il discorso sui diritti da un angolo visuale che scruta l’intreccio tra autonomia della decisione procreativa, tutela della salute e libertà da condizionamenti sociali inferiorizzanti, da discriminazioni e violenze, dentro e fuori la famiglia. Emerge dunque la questione dei diritti riproduttivi che trovano nella Conferenza di Pechino del 1995 la loro formulazione paradigmatica, perché contestualizzati entro una dimensione dell’integrità del corpo, posta a fondamento del riconoscimento dei diritti delle donne come diritti umani. Esplicito in tal senso è il paragrafo 96 della Piattaforma di Pechino, in cui si legge: «I diritti fondamentali delle donne includono il loro diritto ad avere il controllo e a decidere liberamente e responsabilmente circa la propria sessualità, inclusa la salute sessuale e riproduttiva, senza coercizione, discriminazione e violenza»16. Ma Pechino rappresenta un punto di approdo di una vicenda molto articolata di cui può essere utile individuare almeno alcune tappe.
8Innanzitutto è indispensabile sgombrare il campo da un pregiudizio piuttosto diffuso, quello che identifica tout court i diritti riproduttivi con le pratiche contraccettive e abortive. La storia è molto più complessa e si incardina piuttosto su una rivendicazione di libertà da parte delle donne, che è libertà di poter scegliere se non avere figli, entro un quadro di regole adeguate a garantire l’accesso alla contraccezione e anche all’aborto sicuro, ma è altresì libertà da qualsiasi ingerenza statale nella scelta di poter avere figli. Opportunamente Jennifer Merchant individua, tra le ascendenze storiche decisive per la configurazione dei diritti procreativi, la contestazione di una visione eugenetica che legittimava l’interesse dello Stato a intervenire sul controllo delle nascite, imponendo la sterilizzazione a soggetti considerati inadatti a riprodursi17. La studiosa si sofferma in particolare sulle vicende legate al programma lanciato dal governo degli Stati Uniti, a partire dagli anni Cinquanta, per risolvere il problema della sovrappopolazione a Porto Rico. I risultati del programma sono, osserva non senza sarcasmo la Merchant, «un succès total par rapport aux objectifs annoncés»18, tanto che in poco tempo più di un terzo delle portoricane vengono sterilizzate. Ma dietro il successo formale si celano verità atroci: quelle di tante donne coinvolte, senza alcuna informazione, nella sperimentazione della pillola anticoncezionale o sottoposte abusivamente a sterilizzazione. Numerose sono le testimonianze di coloro che, recatesi in ospedale per una qualsiasi operazione, ne escono sterilizzate, senza aver dato il loro consenso o perché intimorite dalla minaccia di perdere le sovvenzioni del servizio sociale. Il caso delle donne portoricane diviene lo stimolo per una più ampia campagna, che mobilita l’associazionismo femminista nella denuncia di pratiche discriminatorie per cui, mentre si tutela la fertilità delle donne appartenenti a categorie privilegiate, si cerca il più possibile di disincentivare i tassi di natalità nei gruppi etnici minoritari e, più in generale, nei gruppi sociali colpiti da condizioni di povertà e marginalità. In altri termini, negli anni Settanta, l’attività di associazioni, come la National Oganisation for Women, la National Abortion Rights Action League, il Committee to End Sterilization Abuse e il Committee for Abortion Rights and Against Sterilization Abuse, mette in moto, sia pur con obiettivi e metodi non sempre omogenei19, un campo discorsivo in cui l’intreccio tra diritto di accedere all’aborto e diritto di non subire sterilizzazioni forzate rinvia a un più ampio diritto della donna di controllare la propria vita riproduttiva.
9In tal senso dunque la questione dei diritti riproduttivi può considerarsi come fattore determinante di una dinamica di lungo respiro, proiettata verso la critica e lo smantellamento di qualsiasi ideologia biopolitica20, secondo cui lo Stato ha il compito primario di curare il corpo sociale attraverso un duplice meccanismo: potenziare i tassi di crescita demografica, criminalizzando l’aborto21, e nello stesso tempo proteggere la popolazione da tare e degenerazioni, imponendo la sterilizzazione a soggetti considerati inadatti22.
10Questa dinamica si coglie anche osservando l’evoluzione di linguaggi e orientamenti politici che si verifica nel corso delle conferenze organizzate dall’Onu a partire dalla fine degli anni Sessanta. Infatti la storia dell’ «autonomia riproduttiva» come diritto umano è legata all’emergere a livello internazionale di due grandi aree di intervento: quella connessa allo sviluppo della popolazione mondiale e quella riguardante i diritti delle donne23. Tali aree s’intrecciano nel corso del tempo, dando luogo ad alcuni snodi importanti sul piano concettuale e politico.
11Un punto di partenza può essere individuato nella Conferenza sui diritti dell’uomo svoltasi a Teheran nel 1968. In essa le Nazioni Unite esprimono una forte preoccupazione per le conseguenze della crescita demografica e adottano azioni mirate a favorire la pianificazione familiare, anche tramite la diffusione di strumenti contraccettivi. Ed è la dichiarazione finale di Teheran a introdurre, per la prima volta, un riferimento alla libera decisione dei genitori rispetto a quanti figli avere e a quando averli24, ma, come alcune studiose non hanno mancato di sottolineare, attribuisce tale scelta ai genitori e non agli individui25. Anche in seguito nelle Conferenze Onu su popolazione e sviluppo, tenute a Bucarest nel 1974 e a Città del Messico nel 1984, il riferimento alla libertà procreativa rimanda non tanto a un principio di autodeterminazione dell’individuo, quanto a una responsabilità della coppia rispetto agli equilibri dello sviluppo e, quindi, all’interesse della comunità sul piano del controllo demografico.
12È nelle Conferenze Onu dedicate alle donne che questa prospettiva comincia a mutare, avviandosi ad assumere come punto focale l’integrità del corpo femminile, comprensiva anche delle scelte riproduttive. La Convenzione Cedaw del 1979 colloca entro la cornice della parità nel matrimonio e nella vita familiare il diritto delle donne di «decidere liberamente e responsabilmente il numero e la cadenza dei figli e di accedere alle informazioni, all’istruzione e ai mezzi»26 che consentano di rendere effettivo tale diritto. Pochi anni dopo la Conferenza di Nairobi (1985) precisa come «the ability of women to control their own fertility forms an important basis for the enjoyment of other rights»27, individuando così proprio nel governo del corpo e della sua capacità generativa il presupposto ineliminabile dei diritti delle donne.
13Nelle Conferenze Onu degli anni Novanta emerge con chiarezza il nesso sistematico che lega le differenti discriminazioni e violenze subite dalle donne, ciò sul piano dell’accesso all’istruzione, al lavoro, alla proprietà e alla rappresentanza politica, nonché sul piano della sicurezza e dell’integrità personale nella sfera pubblica e privata. E l’elemento di novità è che tali discriminazioni e violenze vengono interpretate entro un quadro concettuale di violazione dei diritti umani. Il tragitto che accompagna questa trasformazione si caratterizza per alcuni elementi destinati a mutare significati e valore della presenza femminile nello spazio pubblico internazionale. Un primo elemento è riconducibile allo sviluppo di una pratica di partecipazione dal basso, che, nata in seno alle Conferenze Onu sulle donne, è destinata a diffondersi ampiamente a livello internazionale. Essa si traduce in un modello organizzativo per cui alle sessioni ufficiali, in cui siedono le delegazioni governative, si affiancano forum paralleli animati dalle organizzazioni non governative. Il secondo elemento riguarda l’ingresso nelle dichiarazioni ufficiali della prospettiva di genere. Per entrambi questi elementi è la Conferenza di Nairobi a giocare un ruolo centrale. È a partire da Nairobi che si formano reti femminili destinate ad avere grande peso nel movimento globale per i diritti umani, come l’Institute for Women, Law and Development articolato in tre aree regionali (l’America Latina, l’Africa, l’Asia e il Pacifico)28. Ed è sempre a Nairobi che viene introdotto un approccio di genere, indispensabile per far emergere come i ruoli e le relazioni differenti delle donne siano costrutti sociali e culturali costantemente esposti a revisioni e slittamenti di significato e, comunque, orientati dal radicamento entro quadri valoriali e normativi legati a determinanti storiche, religiose, etniche, economiche. Ma proprio in quanto sociali e culturali questi costrutti non sono statici, non identificano qualità essenziali, bensì si iscrivono nell’ordine della storia e quindi della possibilità del mutamento. Si marca così una rottura con il passato che lascia ampie tracce nella Conferenza sull’ambiente di Rio de Janeiro del 1992, in quella di Vienna sui diritti umani del 1993 e in quella del Cairo su popolazione e sviluppo del 1994.
14Al Cairo, dove si registra l’affermazione ufficiale della nozione di diritti riproduttivi29, l’impegno delle delegate governative e delle attiviste delle Ong comincia ad aprire una breccia nei quadri tradizionali della demografia e delle politiche di controllo della natalità. Il linguaggio della pianificazione familiare acquista una declinazione differente. Le pietre angolari dei programmi di popolazione e sviluppo divengono ora il riconoscimento pieno dell’uguaglianza di genere, lo sradicamento della violenza e la promozione della capacità delle donne di controllare la propria fecondità30. I diritti riproduttivi sono così collocati entro una rete di princìpi che enfatizzano la centralità della persona, e non più dell’interesse delle comunità, nello sviluppo, assicurando a ogni individuo la possibilità di compiere scelte senza discriminazioni o violenze. E il diritto di autodeterminazione rispetto al se e al quando procreare acquista una valenza assai significativa per l’empowerment delle donne, in quanto si accompagna anche a una più ampia definizione delle nozioni di salute sessuale e riproduttiva, che devono assumere come obiettivo non solo la diffusione di informazioni e cure legate alla pianificazione familiare, alle malattie sessualmente trasmesse, alla gravidanza e al parto, ma soprattutto all’ «enhancement of life and personal relations»31. La questione dell’interruzione volontaria di gravidanza, che nel programma del Cairo trova ampio spazio, viene trattata dal punto di vista delle conseguenze per la salute delle donne: le delegazioni ufficiali concordano sul principio per cui l’aborto non può in alcun caso rappresentare uno strumento di pianificazione familiare, sollecitano l’attenzione verso la piaga diffusa degli aborti clandestini, di cui si evidenziano gli altissimi rischi di mortalità e morbilità, e invitano gli Stati a un impegno attivo per prevenire, soprattutto tramite adeguati programmi educativi, le gravidanze indesiderate. Le donne – secondo le previsioni adottate al Cairo – devono poter accedere, nei paesi dove l’aborto è legale, a servizi sicuri e in ogni caso, anche là dove l’aborto è illegale, devono poter usufruire sia di terapie per le complicanze sanitarie derivanti dall’interruzione volontaria di gravidanza, sia di un adeguato servizio di counseling per evitare il ripetersi di tali pratiche. Interrogandosi sull’importanza di quanto era avvenuto nella capitale egiziana, Gabriella Rossetti scrive: «Si scopriva anche, allora, la differenza tra il “controllo delle nascite” quando è il frutto di un agire autonomo di donne e quando è invece una politica imposta dai governi. Ecco che l’universalismo dei diritti esce ricontestualizzato da questo confronto e le condizioni di validità dell’esercizio di un diritto si spostano sullo spessore dei processi che permettono di reclamarlo. Al Cairo si sono scontrati anche il neo-malthusianesimo sospetto dei fautori della crescita economica e l’autonomia delle donne che rischiava continuamente di diventare un pezzo subalterno della neutrale, complessiva rivendicazione di autonomia, equità e sviluppo indipendente del blocco dei Paesi poveri. In altre parole, le amiche indiane che praticavano un antico conflitto tra «ricchi» e «poveri», chiedendo la riduzione dei consumi nei Paesi ricchi al posto della riduzione delle nascite nei loro Paesi, quanto erano autonome, quanto rischiavano di essere loro stesse mezzi e non fini di una politica neutrale che chiede loro di sacrificare il controllo sul proprio corpo in nome della nuova edizione «globale» della lotta di classe? E ancora: il tema del «controllo di sé», al centro della conferenza del Cairo, ha dato forse il colpo di grazia all’equazione donna-natura?»32. Sono queste le domande che transitano, l’anno dopo, nella Conferenza ufficiale di Pechino e soprattutto nell’affollatissimo Forum parallelo di Houairou.
15È infatti a Pechino che il tema dei diritti riproduttivi viene definitivamente ancorato alla piena affermazione dell’autonomia delle donne. In particolare il paragrafo 96 della Piattaforma, già ricordato in precedenza, costituisce il primo riferimento internazionale in cui viene superata la sistematica interdipendenza tra sessualità e riproduzione: si configura così con nettezza il diritto delle donne a decidere liberamente della propria sessualità, che significa poter avere relazioni paritarie nella vita affettiva e familiare, improntate al rispetto reciproco, al consenso e alla condivisione delle responsabilità33. E anche la salute riproduttiva viene concettualizzata come requisito indispensabile per promuovere l’agency delle donne. Superando definitivamente un approccio di carattere biomedico, la nozione di salute riproduttiva diventa più ampia e ricomprende i numerosi fattori che influenzano il benessere delle donne e la loro capacità d’interazione con gli altri, le altre e con l’ambiente nella vita quotidiana34. L’impostazione adottata nel 1995 fa dunque emergere un’argomentazione lucida dell’impatto multidimensionale che discriminazioni e violenze, anche intrafamiliari, hanno sui corpi e sulla libertà delle donne. Nelle affollate riunioni di Pechino e Houairou le donne trovano le parole per esprimere una fenomenologia estesa di abusi e violazioni che vanno dai matrimoni forzati alle maternità in età infantile, dalle mutilazioni genitali agli stupri, dai maltrattamenti familiari alla privazione di opportunità educative e lavorative, dall’esclusione politica al divieto assoluto d’interruzione volontaria di gravidanza.
16Nel percorso che da Nairobi conduce a Pechino la questione della salute e dei diritti riproduttivi si colloca entro un contesto profondamente segnato dalle nozioni di mainstreaming ed emporwement. Il crescente protagonismo delle donne nello spazio pubblico internazionale determina un ampliamento del loro raggio d’azione nella sfera delle decisioni politiche e altresì nella sfera delle relazioni private e familiari. «Les femmes – sottolineano Bérengère Marquès-Pereira e Florence Raes – ne sont plus considérées comme de simples objets de politiques publiques, mais comme des acteurs à part entière susceptibles d’intervenir dans la formulation, l’exécution et le contrôle des politiques qui les concernent et des politiques publiques de manière plus générale»35. Questo diventare acteurs à part entière costituisce il pilastro di una visione in cui i diritti delle donne non rappresentano più una questione settoriale, al contrario la dimensione di genere viene integrata, secondo il principio del mainstreaming, in tutti gli ambiti della politica, dall’economia al welfare, all’educazione, alla salute. E diventare acteurs à part entière significa altresì riconoscersi e vedersi riconosciute autorevolezza e competenza morale di decisione rispetto alle proprie vite, anche nel campo della procreazione.
3. I diritti riproduttivi nella storicità dei diritti umani
17I diritti riproduttivi s’insediano dunque nel catalogo dei diritti umani come elemento chiave di garanzia dell’integrità del corpo e dell’autonomia degli individui, in particolare delle donne.
18Ma è proprio su questo terreno che essi entrano in un difficile campo di tensione tra riconoscimento di diritti universali e rispetto di diversità legate ad appartenenze etniche, culturali, religiose. Infatti sono gli elementi storicamente e teoricamente caratterizzanti dei diritti umani, ovvero l’enfasi posta sui diritti individuali e la diffidenza nei confronti dei diritti collettivi36, ad essere contestati con vigore e su fronti diversi.
19Un fronte che è opportuno subito richiamare, per la sua incidenza culturale e politica, rinvia alle posizioni espresse dalla Chiesa cattolica, che ripetutamente in sedi ufficiali ha sottolineato la propria distanza dalle teorie di genere, perché fondate su antropologie estranee a una costituzione essenzialistica del dualismo biologico tra i sessi. E le delegazioni della Santa Sede, insieme con quelle di alcuni paesi islamici, si sono opposte fermamente, negli organismi internazionali, all’uso della terminologia connessa al gender, impegnando, tra l’altro, le Nazioni Unite in difficili tentativi di mediazione, a cui di recente ha dedicato una interessante ricostruzione la teologa croata Rebeka Jadranka Anić37. Tra le molteplici fonti in cui sono rinvenibili le ragioni dell’avversione del magistero cattolico rispetto alla nozione di diritti riproduttivi e più in generale rispetto all’uso della categoria di genere, mi limito qui a ricordare un testo del Pontificio Consiglio per la famiglia, pubblicato nel 1999, nel quale compare un esplicito riferimento alla Conferenza di Pechino assunta come episodio esemplare di una ideologia relativistica e distruttiva dei valori della vita38. Partendo dalla sottolineatura della convergenza tra il riconoscimento della famiglia come «nucleo naturale e fondamentale della società», proclamato nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani39, e i principi dell’antropologia e dell’etica cristiane, il testo si sofferma sulla necessità di difendere la «sovranità della famiglia». Una sovranità sfidata dagli attacchi provenienti da dichiarazioni e programmi elaborati da agenzie internazionali e organismi non governativi, che, ispirandosi a una forma esasperata di individualismo, propagandano «modelli nuovi» di famiglia e pretendono di «imporre a nazioni sovrane “nuovi diritti” umani, come i “diritti riproduttivi”, che abbracciano il ricorso all’aborto, alla sterilizzazione, al divorzio facile, ad uno “stile di vita” della gioventù che favorisce la banalizzazione del sesso e l’indebolimento della giusta autorità dei genitori nell’educazione dei figli».
20I valori in gioco sono dunque quelli della famiglia e della formazione dei giovani secondo modelli che dovrebbero rispettare innanzitutto l’appartenenza religiosa. Si tratta di temi che ricorrono, sia pur con declinazioni molto diversificate, anche sul versante della contestazione all’universalità dei diritti operata dalle teorie del multiculturalismo, le cui vicende tra consonanze e dissonanze, si intrecciano strettamente con quelle dei femminismi. Le consonanze riguardano innanzitutto una comune matrice rinvenibile nella critica dell’universalismo astratto della tradizione liberale, le dissonanze si sono via via moltiplicate nel tempo, focalizzandosi proprio sul rischio che la tutela dei gruppi comporti un danno per i diritti delle donne40. L’attacco ai diritti umani, considerati dai teorici comunitaristi più radicali espressione di una egemonia neocoloniale dell’Occidente, si è sviluppato anche sul fronte dei sostenitori dei cosiddetti «valori asiatici»41, che rivendicano il riconoscimento di una tradizione altra, ancorata a princìpi per cui sono i diritti della comunità a prevalere su quelli dell’individuo. Ma la contestazione di questa visione è radicale all’interno dello stesso mondo asiatico. Sono già le organizzazioni non governative dell’Asia, riunitesi a ridosso della Conferenza di Bangkok, a denunciare con lucidità le ambivalenze degli Asian values42, sottolineando come la tutela del pluralismo culturale non può in alcun caso legittimare pratiche lesive dei diritti umani e, in particolare, di quelli delle donne43. Si tratta di una presa di posizione forte a favore dell’universalità dei diritti, che ritroviamo ampiamente argomentata in autorevoli studi, come quelli di Amartya Sen e Martha Nussbaum44.
21Per sciogliere questo nodo problematico, in cui l’universalismo dei diritti si intreccia con l’incidenza delle identità particolari e, altresì, con i significati di una istanza di laicità, inaggirabile nelle moderne società democratiche, è indispensabile tenere presente un presupposto teorico fondamentale. Si tratta cioè di cogliere le ragioni per cui il bersaglio privilegiato della critica dei femminismi alle teorie del liberalismo e della democrazia risieda in quella distinzione tra sfera pubblica e sfera privata entro la quale s’incardina un dispositivo sessuato dell’accesso ai diritti, che preclude alle donne l’autogoverno del proprio corpo e, quindi il controllo sulla sessualità e sulla riproduzione. Ed è appunto sul piano della strenua difesa dei più tradizionali assetti della sfera privata che i movimenti culturali nazionali giungono a «legittimare la limitazione o addirittura la negazione dei diritti umani delle donne»45.
22Separare sfera pubblica e sfera privata, escludendo quest’ultima dal discorso sui diritti umani, rappresenta una strategia politica che assevera l’oppressione e la discriminazione delle donne, rendendo invisibili tante e drammatiche violazioni fondate sul genere46. Ed è significativo su questo piano ricordare uno dei capisaldi della politica antidiscriminatoria elaborata dalle Nazioni Unite già dal 1979, cioè la priorità di modificare schemi di comportamento e modelli culturali, ancorati a pregiudizi e pratiche consuetudinarie, che legittimano ruoli sociali stereotipati, in cui la norma è l’inferiorità del sesso femminile47.
23La contrapposizione tra relativismo culturale e difesa dell’universalità rappresenta una trappola nociva soprattutto per i diritti delle donne. Infatti l’opera di smascheramento del contrassegno eurocentrico dell’universalità, compiuta dalle femministe nere statunitensi e dalle donne dei tanti Sud del mondo, non approda a una scelta di relativismo, bensì sollecita la ricerca di un universalismo in grado di coniugare le differenze, quelle di genere e quelle culturali. Questo percorso, che è insieme di riflessione teorica e di pratica politica, è reso possibile dal fatto che «la critica femminista al liberalismo e alla democrazia aveva significato non il loro rifiuto, ma semmai la denuncia del mancato sviluppo delle loro potenzialità»48. Si tratta di un approccio molto interessante per il presente e per il futuro, in vista del delinearsi anche di una nuova idea di multiculturalismo. Quel «multiculturalismo più ospitale verso il genere», auspicato da Anna Loretoni, al quale corrisponde la costruzione di un nuovo modello di liberalismo che, facendosi «più ospitale verso la diversità culturale», non abdica però «alla sua vocazione libertaria e individualistica, di critica e di dissenso nei confronti delle molteplici forme del potere, rafforzando la capacità di azione degli uomini e delle donne che, kantianamente maggiorenni, potrebbero scegliere in autonomia le proprie appartenenze»49.
24Il pensiero femminile e femminista si colloca così entro un orizzonte che valorizza una visione dinamica del discorso sui diritti umani non considerandoli come un catalogo definitivamente costituito e atemporale, ma come una costruzione normativa profondamente radicata nella storia e continuamente perfettibile. E riconoscere la storicità dei diritti umani significa allora sottrarne la giustificazione a un ideale di matrice giusnaturalistica e collocarli in una trama temporale caratterizzata da conflittualità e negoziazioni che alimentano le relazioni tra gli Stati e le nuove domande emancipative provenienti dai soggetti differenti e diversi della società civile.
4. Scenari in transizione
25I diritti riproduttivi non rientrano in un corpus di norme di cui sarebbero specificamente titolari le donne, costituiscono anzi un patrimonio imprescindibile per l’autodeterminazione responsabile di ciascuno. Ma è per le donne che essi rappresentano – come sottolineano alcune studiose – l’ «enjeu majeur de leur individuation»50, in quanto diverso è stato storicamente il processo attraverso cui uomini e donne hanno acquisito lo status di soggetti individuali e, quindi, indipendenti rispetto a ruoli, quali quelli di moglie e madre, socialmente assegnati e politicamente decisivi per gli assetti della rappresentanza e della deliberazione pubblica. In tal senso i gender studies hanno offerto una vasta e diversificata elaborazione critica, che ha consentito il superamento sia di una visione dicotomica tra identità e alterità, sia di una prospettiva in cui le differenze vengono gerarchizzate entro un ordine rigidamente fondato su basi biologistiche ed essenzialiste. Se al vertice di questa gerarchia si colloca il soggetto maschio, bianco e proprietario, unico titolare di diritti e autonomia, alle donne, in quanto naturalmente incapaci di ratio e di competenza morale, viene precluso l’accesso al perimetro dei diritti e, quindi, della cittadinanza. La decostruzione dei meccanismi di potere, che fondano classificazioni essenzialistiche ipostatizzando la molteplicità umana entro schemi binari (bianco/nero; maschio/femmina), è stata dunque la mossa decisiva attraverso cui il pensiero femminile e femminista ha cominciato a meditare su basi nuove l’idea stessa di democrazia in chiave sempre più laica e inclusiva.
26Certamente complessi, e per tanti aspetti ancora incompiuti, restano i processi di riconoscimento e positivizzazione dei diritti delle donne, in particolare nella sfera riproduttiva. Da questo punto di vista decisiva è stata, come ho sottolineato in precedenza, la mobilitazione, dentro e intorno alle conferenze Onu, sui diritti delle donne come diritti umani: convenzioni internazionali, atti di soft law, strumenti di indirizzo, piani d’azione, dichiarazioni di organismi non-governativi, decisioni di corti di giustizia internazionali o regionali (come la Cedu in Europa o la Corte interamericana per i diritti umani) costituiscono ormai un inaggirabile punto di riferimento per la ridefinizione anche di profili costituzionali e giuridici relativi ai diritti fondamentali delle donne.
27Ampio è il dibattito teorico sul rapporto tra diritti umani, che rinviano a un «diritto ad avere diritti»51 fondato sulla comune appartenenza all’umanità, e diritti fondamentali, di cui sono titolari i cittadini in virtù di uno specifico ordinamento costituzionale. Le aporie di tale rapporto, che sono state variamente messe in luce su piani diversi52, si addensano intorno a un nodo cruciale: i diritti umani, proprio in quanto «diritti senza Stato»53, presentano infatti l’innegabile difficoltà di doversi correlare alle differenti culture costituzionali per diventare effettivamente esigibili all’interno di specifici contesti statuali54.
28Tuttavia, secondo Susanna Mancini, i diritti umani «presentano alcuni vantaggi nella costruzione di una cittadinanza uguale per donne e uomini, anche nella sfera dei diritti riproduttivi»55. È infatti la «qualità transfrontaliera» dei diritti umani, il cui rispetto, sganciato da particolarità nazionali, diviene «responsabilità di tutti gli attori della comunità internazionale»56, a proporre una «piattaforma migliore nella regolamentazione di fenomeni divisivi»57, come quelli legati all’interruzione volontaria di gravidanza e alla procreazione assistita.
29La Mancini insiste quindi sul «potenziale dei diritti umani nella costruzione della cittadinanza di genere»58, citando vari casi in cui campagne per il riconoscimento dei diritti riproduttivi come diritti umani si sono rivelate efficaci sul piano della trasformazione dei dispositivi giuridici. Si tratta di campagne intraprese da organizzazioni non governative, gruppi e associazioni nazionali e transnazionali, che si sono concretizzate «anche in un contenzioso “ad alto impatto” sia davanti a corti nazionali che ad organi giudiziali internazionali»59. In tal senso significativo è il caso della Colombia dove a lungo è rimasta in vigore una delle normative più restrittive al mondo rispetto all’interruzione di gravidanza, con implicazioni gravissime per la vita e la salute delle donne e delle adolescenti esposte ai pericoli delle pratiche clandestine. Nel 2006 una decisione della Corte costituzionale colombiana infrange la precedente impostazione giuridica e – proprio facendo ampiamente ricorso ai trattati internazionali sui diritti umani, nonché alla protezione dei diritti riproduttivi maturata nel sistema Onu – stabilisce che la criminalizzazione dell’aborto è incostituzionale quando la gravidanza è l’esito di uno stupro, quando rappresenta un rischio per la salute psico-fisica della gestante e quando il feto risulta affetto da gravi anomalie60.
30Di grande interesse per l’individuazione di scenari di cambiamento è la realtà africana, segnata da contraddizioni profonde tra permanenze di tradizioni arcaiche e spinte di trasformazione democratica, contraddizioni aggravate dall’esplosione endemica di conflitti armati e oggi soprattutto dal ritorno dei fondamentalismi. La Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, adottata a Nairobi nel 1981 dalla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell’Organizzazione dell’Unità africana61, accentua, più che i diritti della persona, i doveri dell’individuo verso la famiglia, la società e lo Stato, secondo una impostazione che privilegia l’appartenenza alla comunità. Il riferimento ai diritti delle donne rimane generico e confinato nell’affermazione del godimento di libertà spettante a tutti, senza distinzione di sesso (art. 2), e nel divieto di discriminazioni, sancito dall’art. 18. Nessuna disposizione è invece prevista riguardo alla libertà di scelta del coniuge, all’età minima dei matrimoni e alla posizione della donna nella famiglia. Ma è proprio in Africa che quanto accade anche dentro e intorno alle conferenze Onu contribuisce a marcare impronte tutt’altro che trascurabili nell’avvio di processi di cambiamento.
31La crescita dei movimenti femminili e femministi e la diffusione globale delle loro reti orientano, ad esempio, la definizione della cittadinanza, nella nascente democrazia sudafricana, in una direzione tesa a incorporare il genere62. All’inizio degli anni Novanta, quando il Sudafrica di Mandela avvia i negoziati per la stesura della nuova Costituzione, circa settanta organizzazioni femminili danno vita alla Women’s National Coalition (WNC), il cui obiettivo è quello di elaborare un documento rappresentativo di bisogni e interessi delle donne, da far valere sui tavoli delle trattative. La Women’s Charter for Effective Equality, presentata al nuovo Parlamento sudafricano nell’agosto del 1994, è l’esito di una mediazione problematica tra gruppi assai diversi per etnia, religione, classe, ma comunque riesce ad amalgamare una identità collettiva «attorno ad un’agenda sia pur limitata di interessi comuni»63. Alcuni dei temi qualificanti di questa agenda si riferiscono ai diritti delle donne nella famiglia, nelle relazioni intime, nonché al controllo del proprio corpo e alle «reproductive decisions»64. Tali temi ricorrono anche nella Costituzione sudafricana del 1996, dove la Women’s National Coalition influenza «l’impalcatura della nuova cittadinanza democratica su basi di genere»65. Il Bill of Rights inserito nel testo costituzionale (capitolo 2) contiene infatti «alcune delle più esplicite affermazioni di uguaglianza che siano state fatte al mondo»66: riconosce tra i fattori di discriminazione diretta e indiretta il genere e l’orientamento sessuale; sancisce altresì il diritto alla «bodily and psychological integrity, which includes the right to make decisions concerning reproduction»67. Certamente tante sono le difficoltà e le contraddizioni che rimangono irrisolte per le donne sudafricane68, ma la traccia di tali dichiarazioni concorre a una trasformazione di modelli e mentalità che emerge, questa volta su scala continentale, con il Protocollo di Maputo, siglato nel 2003 dall’Assemblea dell’Unione Africana69. Tra i diversi aspetti rilevanti del documento mi limito qui a segnalarne due. Il primo concerne specificamente la questione della salute riproduttiva, di cui, nell’art. 14, vengono con precisione individuati gli ambiti che si riguardano non solo la contraccezione, l’educazione alla pianificazione familiare, l’informazione rispetto alle malattie sessualmente trasmesse, le cure pre- e post-parto, ma pure l’accesso all’ «aborto terapeutico nei casi di violenza sessuale, stupro, incesto e quando portare avanti la gravidanza danneggerebbe la salute mentale e fisica della donna o la vita della donna o del feto». L’altro aspetto del Protocollo di Maputo a cui vorrei brevemente accennare è quello relativo alle mutilazioni genitali femminili, che vengono espressamente vietate come «pratiche pregiudizievoli», impegnando gli Stati ad adottare misure sia di carattere informativo e formativo, sia di natura legislativa per sradicarle. Su questo tema torna nel 2012 l’Onu con una risoluzione che rappresenta la prima moratoria generale di tutte le forme di mutilazione genitale, definite come «danno irreparabile e irreversibile che ha un impatto negativo sui diritti umani delle donne e delle bambine», compromettendo la loro salute fisica, psichica, sessuale e riproduttiva70.
32Di recente le questioni connesse ai diritti procreativi hanno acquistato piena visibilità anche nelle iniziative dell’Onu dedicate alla tortura e ai trattamenti crudeli, inumani e degradanti. Un saggio di Luisa Cabal e Amanda McRae71 discute ampiamente le conclusioni presentate nel 2013 dal relatore speciale Juan E. Méndez72, sottolineando come «when a woman is denied her reproductive rights – when she is denied obstetric care, modern contraceptives, facts about her reproductive health, or safe abortion – she is denied the means to direct her own life, protect her health, and exercise many of her human rights as recognized by regional and international human rights bodies and international consensus documents. This denial of basic human rights can, under certain circumstances, constitute torture or cruel, inhuman, or degrading treatment»73. Le circostanze in cui la violazione dei diritti riproduttivi si palesa come tortura vengono ricondotte dalle autrici sia a discriminazioni legali nell’accesso a servizi essenziali per la salute sessuale e procreativa, sia a stereotipi e credenze tradizionali che condizionano gli atteggiamenti di operatori sociali e sanitari. Evidenziando come i maltrattamenti fondati sul genere siano aggravati in molte realtà da altri fattori, quali lo status socio-economico, l’etnia o la disabilità, Cabal e McRae illustrano una scabra casistica intessuta di dolore e sofferenza inflitta alle donne in spregio della loro dignità umana. In particolare le studiose si soffermano sulle implicazioni sia delle normative che, regolamentando in modo estremamente restrittivo l’aborto, non contemplano neanche i casi in cui la gravidanza sia frutto di stupro o incesto, sia dei divieti legali imposti all’accesso agli strumenti contraccettivi e, in particolare, alla contraccezione di emergenza. Trattamenti degradanti sono poi anche quelli che tante donne subiscono nell’ambito delle cure post-aborto: abusi verbali e fisici, ritardi o rifiuti di trattamenti o farmaci antidolorifici, estorsioni, minacce di segnalazioni alle forze dell’ordine per violazione delle leggi penali.
33Questo quadro delinea dunque una situazione globale ancora fortemente caratterizzata dal permanere di una fenomenologia multidimensionale della violenza di genere, che sembra compromettere in tante regioni del nostro pianeta l’effettività di dichiarazioni e programmi d’azione internazionali. I diritti riproduttivi sarebbero dunque destinati a restare per molte donne solo «diritti di carta»? La risposta a tale quesito può trovare un supporto prezioso nell’argomentazione di Stefano Rodotà: «non bisogna […] rimanere prigionieri dell’immagine dei “diritti di carta”, e della conseguente svalutazione dell’intera dimensione dei diritti determinata da una considerazione solo statistica e sociologica della loro effettività. […] [L] a misurazione dell’effettività non [può] essere affidata solo alla categoria della “giustiziabilità” […]. I diritti “sulla carta” sono sempre stati un forte strumento di mobilitazione politica e di azione istituzionale, godendo così di una effettività diversa da quella tradizionalmente determinata»74.
Notes de bas de page
1 M. Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Woman, 1792, trad. it. I diritti delle donne, a cura di F. Ruggieri, Roma, 1977, 152.
2 P. Donatelli, Lo sfondo del liberalismo e gli inizi della vita umana, in Iride, n. 69, maggio-agosto 2013, 228.
3 Tra le pubblicazioni che, più di recente, in Italia hanno affrontato le questioni di inizio vita da un punto di vista di genere mi limito qui a ricordare: C. Botti, Prospettive femministe. Morale, bioetica e vita quotidiana, Torino, 2012; E. D’Antuono, Truth and meaning of the human embryo’s life: from ancient Greece to the contemporary bioethical debate, in Interuniversity Center for Bioethics Research, Bioethical Issues, Napoli, 2013, 49-67; S. Dodds, A. Donchin et Aliae, Nuove maternità. Riflessioni bioetiche al femminile, a cura di C. Faralli e C. Cortesi, Reggio Emilia, 2005; C. Mancina, Oltre il femminismo. Le donne nella società pluralista, Bologna, 2002; Ead., La laicità al tempo della bioetica, Bologna, 2009.
4 S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2012, 4 ss.
5 P. Iagulli, Diritti riproduttivi e fecondazione artificiale. Studio di sociologia dei diritti umani, Milano, 2013, 52.
6 A. Rossi-Doria, Diritti delle donne e diritti umani, in Ead., Dare forma al silenzio. Scritti di storia politica delle donne, Roma, 2007, 209.
7 A. Rossi-Doria, Introduzione, in Ead., Dare forma al silenzio, cit., XVIII.
8 G. Rossetti, Il mondo in gabbia? Promesse, delusioni e conflitti attorno alle conferenze Onu sulle donne, in Genesis, X/2, 2011, 165.
9 Gabriella Rossetti è stata una delle protagoniste del movimento femminista italiano e internazionale. Tra le sue opere mi limito a ricordare il volume Terra incognita. Antropologia e cooperazione: incontri in Africa, Soveria Mannelli, 2004.
10 Quella di Città del Messico è la prima conferenza mondiale sulla condizione della donna convocata dall’Onu in coincidenza con l’Anno Internazionale delle Donne. Essa innesca un ampio movimento politico-culturale destinato a orientare, attraverso le tappe scandite dal Decennio delle Nazioni Unite per le Donne (1976- 1985), il dibattito pubblico sui diritti e la cittadinanza femminile.
11 Da questo punto di vista la Conferenza Onu convocata a Nairobi nel 1985 costituisce un tornante decisivo, perché è proprio a partire da lì, e grazie al contributo delle attiviste africane, che si avviano analisi inedite, volte a indagare le potenzialità che uno sguardo differente poteva offrire al mutamento della nozione stessa di sviluppo. Cfr. B.M. Pomeranzi, Prospettiva Pechino, in DWF, 1 (25), gennaio-marzo 1995, 39-50.
12 Su genesi e sviluppi del pensiero intersezionale cfr. S. Marchetti, Intersezionalità, in C. Botti (a cura di), Le etiche della diversità culturale, Firenze, 2013, 133-148.
13 Cfr. S. Bartoloni, Introduzione. Politiche di genere nelle Nazioni Unite, in Ead. (a cura di), A volto scoperto. Donne e diritti umani, Roma, 2002, 11-40; P. Degani, Condizione femminile e Nazioni Unite. Recenti sviluppi della politica internazionale per i diritti umani delle donne, Padova, 2010.
14 Ch. Bunch, Trasforming Human Rights from a Feminist Perspective, in Women’s Rights Human Rights. International Feminist Perspectives, a cura di J. Peters e A. Wolper, New York-London 1995, 11. Riprendo la citazione da A. Rossi-Doria, Diritti delle donne e diritti umani, cit., 221.
15 B.M. Pomeranzi, Prospettiva Pechino, in DWF, cit., 39.
16 Commissione per la parità e le pari opportunità, Pechino 1995. Dichiarazione e programma di azione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma 1995, 52
17 J. Merchant, Féminismes américains et reproductive rights / droits de la procréation, in Le Mouvement Social, 2003/2, 55-87.
18 Ivi, 62.
19 Un’analisi della genesi di questi gruppi e delle loro modalità d’intervento nel dibattito sulla sterilizzazione forzata e sull’aborto è sviluppata dalla Merchant nel saggio sopra citato (cfr. in particolare le pagine 62-65).
20 Per le articolazioni del concetto di biopolitica imprescindibile è il riferimento agli studi di Michel Foucault. Cfr. M. Foucault, Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979), Milano, 2005.
21 Mi limito ad accennare solamente al caso italiano, in cui il codice varato durante il regime fascista, e rimasto in vigore anche dopo la nascita della Repubblica, puniva l’aborto come reato contro la stirpe. Interessante a questo proposito è la notazione esposta nella celebre sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 1975: «Nel vigente codice penale l’aborto volontario è rubricato come “delitto contro l’integrità della stirpe” (libro II titolo X c.p.). Secondo i lavori preparatori e la Relazione al Re che accompagna il codice, il bene protetto è “l’interesse demografico dello Stato”. Il codice precedente, invece, considerava l’aborto fra i “delitti contro la persona”, e questa sembra essere più giusta collocazione».
22 Sulle visioni eugenetiche che fondano le pratiche di controllo demografico cfr. F. Cassata, Molti, sani e forti. L’eugenetica in Italia, Torino, 2006; C. Mantovani, Rigenerare la società. L’eugenetica in Italia dalle origini ottocentesche agli anni trenta, Soveria Mannelli, 2004; N. Rose, La politica della vita, Torino, 2008.
23 Per un ampio inquadramento del contesto in cui di delineano i diritti riproduttivi rinvio a P. Iagulli, Diritti riproduttivi, cit.
24 Onu, Final Act of the International Conference on Human Rights, Teheran, 22 April to 13 May 1968, art. 16.
25 B. Marquès-Pereira, F. Raes, Les droits reproductifs comme droits humains: une perspective internationale, in M.-Th. Coenen, Corps de femmes. Sexualité et contrôle social, Bruxelles, 2002, 21.
26 Onu, Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Cedaw), adottata nel 1979, art. 16.
27 Report of the World Conference to Review and Appraise the Achievements of the United Nations Decade for Women: Equality, Development and Peace, Nairobi, 15-26 July 1985.
28 A. Rossi Doria, Diritti delle donne e diritti umani, cit., 227.
29 Unpd, Programme of Action of the International Conference on Population and Development, Adopted at the 14th plenary meeting, on 13 September 1994, par. 7.3: «reproductive rights embrace certain human rights that are already recognized in national laws, international human rights documents and other consensus documents. These rights rest on the recognition of the basic right of all couples and individuals to decide freely and responsibly the number, spacing and timing of their children and to have the information and means to do so, and the right to attain the highest standard of sexual and reproductive health. It also includes their right to make decisions concerning reproduction free of discrimination, coercion and violence, as expressed in human rights documents» (http://www.un.org/popin/icpd/conference/offeng/poa.html).
30 Cfr. all’interno del documento citato nella nota precedente in particolare il quarto principio del secondo capitolo: «Advancing gender equality and equity and the empowerment of women, and the elimination of all kinds of violence against women, and ensuring women’s ability to control their own fertility, are cornerstones of population and development-related programmes. The human rights of women and the girl child are an inalienable, integral and indivisible part of universal human rights. The full and equal participation of women in civil, cultural, economic, political and social life, at the national, regional and international levels, and the eradication of all forms of discrimination on grounds of sex, are priority objectives of the international community».
31 Ivi, Ch. VII.
32 G. Rossetti, Il mondo in gabbia?, cit., 172-173.
33 Cfr. Commissione per la parità e le pari opportunità, Pechino 1995, cit., 52.
34 Sui temi della salute sessuale e riproduttiva assai rilevante è l’elaborazione maturata nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Cfr. Who, Defining sexual health. Report of a technical consultation on sexual health, 28-31 January 2002, Geneva.
35 B. Marquès-Pereira, F. Raes, Les droits reproductifs comme droits humains, cit., 21. Il corsivo è mio.
36 I diritti umani, nella cornice delineata fin dal 1948 dalle Nazioni Unite, trovano «nell’autonomia individuale un “punto di non ritorno”, una conquista “assoluta” e irreversibile» (P. Costa, Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, vol. IV, L’età dei totalitarismi e della democrazia, Roma-Bari 2001, 494). La ragione di tale orientamento risiede nella rivitalizzazione della tradizione giusnaturalistica in funzione dell’affermazione di una cultura politica e giuridica inequivocabilmente antitotalitaria. Non è certo un caso se l’Onu nel 1966, varando il Patto sui diritti civili e politici, recupera il tema della tutela delle minoranze a partire, però, dal riconoscimento dei diritti delle «persone appartenenti a tali minoranze» (United Nations, International Covenant on Civil and Political Rights, adopted by General Assembly Resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966, art. 27). Questo impianto viene ribadito dall’Onu nella Dichiarazione del 1992, dove la protezione e promozione delle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche viene sempre ricondotta ai rights of persons e perimetrata dall’esclusione di pratiche che violano leggi nazionali e «standard» internazionali (United Nations, Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, Adopted by General Assembly Resolution 47/135 of 18 December 1992, art. 4).
37 R.J. Anić, Genere, politica e Chiesa cattolica. Contributo alla decostruzione della “ideologia del genere”, in Concilium, 4/2012, 35-37.
38 Pontificio Consiglio per la famiglia, Famiglia e diritti umani, 9 dicembre 1999.
39 Onu, Dichiarazione universale dei diritti umani, 1948, art. 16.
40 Da questo punto di vista imprescindibile è il richiamo alle riflessioni di Susan Moller Okin e al dibattito critico, a volte anche aspro, che esse hanno suscitato. Cfr. S.M. Okin, Diritti delle donne e multiculturalismo, Milano, 2007. Per una discussione delle posizioni della Okin cfr. pure C. Mancina, Multiculturalismo, in C. Botti (a cura di), Le etiche della diversità culturale, cit., 83-102.
41 I «valori asiatici» hanno trovato la loro prima formulazione nella Dichiarazione di Bangkok del 1993, redatta in occasione della riunione preparatoria per l’Asia della Conferenza di Vienna sui diritti umani (Final Declaration of the Regional Meeting for Asia of the World Conference on Human Rights, Bangkok, Thailand, 1993 April 2). Per un approfondimento dei temi connessi ai «valori asiatici» rinvio a A. Ehr-Soon Tay, I “valori asiatici” e il rule of law, in P. Costa, D. Zolo, E. Santoro (a cura di), Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica, Milano, 2002, 683-707; R. Cavalieri, La Carta asiatica e la Cina, in Parolechiave, n. 37, 2007, 73-82; A. Pisanò, I diritti umani come fenomeno cosmopolita. Internazionalizzazione, regionalizzazione, specificazione, Milano, 2011, 135-159; A. Chiricosta, Filosofia interculturale e valori asiatici, Milano, 2013.
42 Le ONG criticano alcuni aspetti fondamentali della Bangkok Declaration. In particolare si soffermano sull’uso strumentale del principio di autodeterminazione dei popoli da parte di governi autoritari protesi unicamente a reprimere il dissenso politico e le rivendicazioni autonomistiche, come quelle del Tibet. Per una discussione sulle ambivalenze degli Asian values cfr. F. Tedesco, I diritti umani alla prova del relativismo. La critica dei “valori asiatici”, in Th. Casadei (a cura di), Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie, Torino, 2012, 45-60.
43 Bangkok Ngo Declaration, Joint Statement of Several Human Rights and Development NGOs, presented at the Regional Meeting for the Asia-Pacific in preparation for the U.N. World Conference on Human Rights, Bangkok, Thailand, 1993 March 29.
44 Significative sono, ad esempio, le pagine che Amartya Sen dedica alla configurazione di una «idea della democrazia come valore universale», che non può essere incrinato dalla contrapposizione tutta ideologica tra «valori asiatici» e «valori occidentali», pensati come monoliti uniformi e alternativi. «La diversità dei valori – precisa Sen – sembra caratterizzare moltissime […] culture. L’argomento culturale non preclude, né limita in modo sostanziale, le scelte che oggi possiamo fare» (A. Sen, La democrazia degli altri. Perché la libertà non è un’invenzione dell’Occidente, Milano, 2004, 78-79). Martha Nussbaum, considerando la permanente ingiustizia che caratterizza la condizione femminile, difende un «approccio normativo universalistico come base valida per affrontare i problemi delle donne nei paesi in via di sviluppo» (M.C. Nussbaum, Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone, Bologna, 2002, 57). Cfr. anche M.C. Nussbaum, Diventare persone. Donne e universalità dei diritti, Bologna, 2001; Ead., Le nuove frontiere della giustizia, Bologna, 2007.
45 E. Vezzosi, Una storia difficile, in S. Bartoloni (a cura di), A volto scoperto, cit., 42.
46 Sviluppando la teoria delle capacità elaborata da Amartya Sen, Martha Nussbaum propone interessanti considerazioni sull’importanza di un approccio che renda «ogni persona portatrice di valore e fine in sé». Infatti sottolinea l’autrice «sarebbe insufficiente limitarsi a promuovere il bene “della comunità” o “della famiglia”, lasciando che rimangano immutate rilevanti asimmetrie di capacità tra i singoli membri della comunità o della famiglia. Sono le donne, in particolare, che più hanno da perdere quando ci si limita a promuovere il bene del gruppo in quanto tale, senza rimettere in discussione le sue gerarchie interne di potere e di opportunità» (M.C. Nussbaum, Giustizia sociale e dignità umana, cit., 79). Per un esame critico delle posizioni della Nussbaum cfr. A. Rossi-Doria, Diritti umani e diritti delle donne, in Contemporanea, n. 4, ottobre 2004, 531-553; C. Botti, Femminismo e differenza culturale, in Ead. (a cura di), Le etiche della diversità culturale, cit., 103-132.
47 Onu, Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW), adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, art. 5. La versione italiana del testo è consultabile in http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-sulleliminazione-di-tutte-le-forme-di-discriminazione-nei-confronti-delle-donne-1979/25.
48 A. Rossi-Doria, Diritti delle donne e diritti umani, cit., 222.
49 A. Loretoni, Un multiculturalismo più ospitale verso il genere, in CosmoPolis, IV.1/2009 (http://www.cosmopolisonline.it/20090522/loretoni.php).
50 B. Marquès-Pereira, F. Raes, Les droits reproductifs comme droits humains, cit., 36.
51 H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Torino, 1999, 410.
52 Cfr. su questo tema la densa problematizzazione sviluppata nel saggio di G. Palombella, La tutela dei diritti, le discriminazioni, l’uguaglianza. Dai diritti umani ai diritti fondamentali, in Ragion Pratica, n. 23, dicembre 2004, 381-409.
53 F. Riccobono, I diritti senza Stato, in Id., I diritti e lo Stato, Torino, 2004, 11-24.
54 Complesso è il problema dell’effettiva universalità dei diritti umani, la cui tutela è ripartita, secondo meccanismi molto articolati, a livello internazionale e nazionale. Questa ripartizione comporta il permanere di discrasie per cui quanto viene riconosciuto come violazione dei diritti umani nel sistema internazionale non trova poi pieno riscontro negli ordinamenti nazionali o sub-nazionali. In tal senso emblematica è la questione della pena di morte che ancora in certe realtà, come la Cina o alcuni Stati degli Usa, è legale. Per un approfondimento sulle implicazioni politico-ideologiche del nesso tra sicurezza e pena di morte cfr. D. Zolo, Tramonto globale. La fame, il patibolo, la guerra, Firenze, 2010.
55 S. Mancini, Un affare di donne. L’aborto tra libertà eguale e controllo sociale, Padova, 2012, 83.
56 Ibidem.
57 Ivi, 16.
58 Ivi, 84-85.
59 Ivi, 88.
60 Nella vicenda colombiana ha giocato un ruolo di primo piano la giurista e attivista Mónica Roa che, con l’appoggio di alcune organizzazioni internazionali (come Women’s Link Worldwide e Human Rights Watch) e delle facoltà di legge di Yale e Harward, ha sviluppato una duplice azione. Da una parte ha promosso una campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, dall’altra ha impugnato, dinanzi alla Corte costituzionale della Colombia, i dispositivi del codice penale che criminalizzavano l’aborto senza eccezioni. Per un’ampia ricostruzione del caso cfr. S. Mancini, Un affare di donne, cit., 32, 57-59, 97-103.
61 Giampaolo Calchi Novati sottolinea come il contesto in cui si inserisce la Carta africana è ancora influenzato dalla decolonizzazione e precisa che tale documento manifesta l’obiettivo precipuo di consolidare i diritti sovrani degli Stati, piuttosto che i diritti umani. «Una norma a difesa dei diritti umani – scrive lo studioso – presupporrebbe un costituzionalismo internazionale superiore alla giurisdizione dei singoli governi che qui non viene neppure abbozzato. Non compare nessuna deroga alla sovranità dello Stato come previsto, ad esempio, dalla Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali» (G. Calchi Novati, La tutela dei diritti in Africa: Stati, governi e cittadini, in Parolechiave, n. 37, 2007, 106). La Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli è consultabile nel medesimo fascicolo di Parolechiave alle pagine 119-134.
62 E. Vezzosi, La cittadinanza femminile: una nozione “porosa”, in Genesis, V/2, 2006, 226-227.
63 R. Pellizzoli, La partecipazione politica delle donne in Sudafrica tra politiche di genere e discorso femminista, in Genesis, IV/2, 2005, 46.
64 WNC, Women’s Charter for Effective Equality, 1994. Il testo del documento è disponibile sul sito dell’African National Congress (http://www.anc.org.za/show.php?id=233).
65 E. Vezzosi, La cittadinanza femminile, cit., 226.
66 B. Caine, Le donne nella storiografia sudafricana, in Genesis, V/1, 2006, 155.
67 Constitution of the Republic of South Africa, 1996, art. 12. (http://www.gov.za/documents/constitution/constitution-republic-south-africa-1996-1).
68 Interessanti sono a questo proposito le osservazioni esposte da Barbara Caine in merito allo spazio limitato concesso alle donne, e alle specifiche violazioni dei loro diritti durante l’apartheid, nell’ambito dei lavori della Commissione per la verità e la riconciliazione (B. Caine, Le donne nella storiografia sudafricana, cit., 156-157).
69 Si tratta del Protocollo alla “Carta Africana sui diritti dell’uomo e dei popoli” sui diritti delle donne in Africa, adottato a Maputo, Mozambico, l’11 luglio 2003 ed entrato in vigore il 25 novembre 2005 (http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Protocollo-alla-Carta-Africana-sui-diritti-delluomo-edei-popoli-sui-diritti-delle-donne-in-Africa-2003/83). Molto disomogeneo risulta ancora lo stato delle ratifiche. Il Protocollo è stato ratificato da Paesi come il Camerun, il Kenya, la Nigeria, ma non, ad esempio dall’Egitto, dalla Somalia e dal Sudan.
70 Onu, Intensifying global efforts for the elimination of female genital mutilations, Resolution adopted by the General Assembly on 20 December 2012. Per un’analisi di questo documento rinvio a I. Ruggiu, La Risoluzione Onu del 2012 per l’eliminazione delle mutilazioni genitali femminili. Una lettura problematica, in Studium Iuris, n. 7-8, 2014, 866-875.
71 L. Cabal, A. Mcrae, Torture or Ill-Treatment in Reproductive Health Care: a Form of Gender Discrimination, in Torture in Healthcare Settings: Reflections on the Special Rapporteur on Torture’s 2013 Thematic Report, ed. by Center for Human Rights and Humanitarian Law, American University, Washington College of Law, 2014, 51-64.
72 U.N. Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Report of the Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, U.N. Doc. A/ HRC/22/53 (2013), by Juan E. Méndez.
73 L. Cabal, A. Mcrae, Torture or Ill-Treatment in Reproductive Health Care, cit., 51. Il corsivo è mio.
74 S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, cit., 100.
Auteur
Emilia Taglialatela, Dottoranda di ricerca, Università degli Studi di Napoli Federico II
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