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Donde no habite el olvido

 | 
Marzia Rosti
, 
Valentina Paleari

El testimonio en las aulas judiciales: voces para la verdad y la justicia

Nel processo penale “no habita el olvido”: crimini allarmanti, diritto alla verità e oblio illecito

Silvia Buzzelli

Texte intégral

Ad Anna Milazzo,
donna colta, testarda, coraggiosa.

Due luoghi artificiali, due spazi di cultura

  • 1   Cfr. Portinaro 2014: 323-344, cui si rinvia anche per l’ampio apparato bibliografico.

1Sfrutto l’occasione che mi viene concessa per rispolverare (nel senso proprio di togliere la polvere) discorsi vecchi, ma non per questo, ritengo, superati. Penso al rapporto tra ‘gioco e processo’ (Calamandrei 1950: 49; Carnelutti 1951: 106; Huizinga 1949: 100; Silvi 2014: 455); ho in mente ancor di più l’accostamento del processo penale al teatro. Insisto sul rito penale poichè quello civile ha meno pathos rispetto «allo svolgimento di certi processi penali, nei quali si intuisce il simbolo oscuro della sorte umana» (Calamandrei 1950: 70). Provvedo, inoltre, ad accantonare per scelta un altro filone, che va sotto il nome complessivo di ‘diritto e letteratura’: è un filone meno polveroso essendo, al momento, probabilmente, il più studiato1.

2Molte volte il processo penale è stato paragonato a una rappresentazione scenica e del processo si sono messi in luce gli effetti teatrali (Buzzelli 2000: 23): se le cose stanno così, non si tratta, allora, di fare l’ennesima conta, separando le similitudini che esistono, dalle differenze che sono altrettanto evidenti.

  • 2   Art. 146 c. 1 norme attuazione Codice di procedura penale.

3C’è piuttosto un aspetto che merita di essere analizzato e appare in tutte le sue proporzioni, e con tutte le sue caratteristiche, appena lo si ponga sotto la lente di ingrandimento: teatro e processo si presentano come luoghi artificiali, in cui nulla è lasciato al caso. I ruoli sono ben delineati, financo visibili, c’è un posto per gli attori, per l’accusa e per la difesa: nelle «aule di udienza per il dibattimento, i banchi riservati al pubblico ministero e ai difensori sono posti allo stesso livello di fronte all’organo giudicante»2; non per niente la pubblica accusa in Francia è denominata Parquet. Le regole sono chiare; scene e intervalli si alternano, le sequenze procedono con ritmo (ecco il processus), salvo ‘colpi di scena’, appunto.

4A prima vista lo studio dei due luoghi artificiali e dei loro protagonisti sembra, quindi, non prestarsi all’obbiettivo di scompaginare, cioè di creare un po’ di scompiglio, tra alcune solide coppie di opposti, conosciute e impiegate in molti settori del sapere: memoria/dimenticanza, ricordo/oblio, oblio/giustizia, vero/falso. Sono termini generali che possiedono un’estensione semantica vastissima e producono, quasi all’infinito, tante specie (la verità si scinde in storica e giudiziale, la memoria in individuale e collettiva, e così via).

5Quando si approfondisce però l’indagine, processo penale e rappresentazione in teatro (al momento, non interessa il genere, sebbene la tragedia si avvicini di più al processo penale) servono a introdurre ulteriori combinazioni rispetto al contenuto del piccolo elenco di base che ho presentato adesso. Si arriva a un uso promiscuo dei vocaboli: ad esempio, il contrario dell’oblio non risulterà essere sempre e solo il ricordo, oppure una generica forma di giustizia, in quanto sul lato opposto dell’oblio potremmo incontrare la conoscenza dei fatti (fatti controversi nel processo penale).

6La sensazione è che ciò dipenda da un elemento comune: sia l’aula di tribunale sia il palcoscenico sono ambedue spazi di cultura; sarebbe riduttivo intravedere nel processo una mera manifestazione e un esercizio del potere giudiziario, trascurando una prospettiva d’ampio respiro al cui interno il processo è un «fatto culturale» (Cordero 1959: 70). E la cultura, per definizione, non gradisce el olvido; utilizzo indifferentemente oblio/olvido per mera comodità espositiva: quel che l’oblio «significa lo si sa da sempre ed è l’ultima cosa che si dimenticherà» (Weinrich 1999: VII).

7Tento di argomentare affermazioni così perentorie, quasi eccessive.

Tragedia, processo, ricostruzione della verità

8A teatro i personaggi rivivono, tornano cioè a vivere ogni volta in cui l’opera viene recitata, secondo la sensibilità dell’attore che interpreta la parte davanti a un pubblico comunque diverso.

  • 3   Il testo stenografico dell’arringa (pronunciata il 30 marzo 1956 dinanzi al Tribunale di Palermo) (...)

9E torna a vivere l’autore (Galeano 2006: 15): insomma, Sofocle, che ha pensato Antigone, vive insieme a lei. Non è un fatto casuale che dopo mille e mille anni, noi poveri e modesti moderni si abbia ancora la necessità di invocare quella donna - modello di una resistenza che si contrappone (‘lotta contro’ è il senso del suo nome) alla ragion di Stato (Ferrajoli 1989: 846; Ost 2007: 121; Zagrebelsky 2003) - richiamata da Piero Calamandrei nell’arringa in difesa del pacifista Dino Dolci3.

  • 4   Si rinvengono spunti in tal senso nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue, 26 febbraio 20 (...)

10Antigone resta esempio per chi non si arrende e cerca i corpi dei familiari e dei compagni scomparsi per dare loro sepoltura («diritto al lutto», Ost 2007: 166). E cercando ci insegna che l’obbedienza non è dovuta, in qualche occasione addirittura finisce per essere criminale al pari degli ordini impartiti e trasmessi lungo la catena del comando; in fondo, Antingone, con il suo linguaggio e con il suo comportamento, anticipa quello che contiene oggi lo Statuto della Corte Penale Internazionale (d’ora in poi Statuto CPI). Se ingiusti, gli ordini, siano essi di un governo o di un superiore gerarchico militare, non vanno eseguiti (art. 33 c. 1 Statuto CPI); l’ordine di commettere un grande crimine è sempre manifestamente illegale: nessuno può esserne esonerato quanto a responsabilità penale (art. 33 c. 2 Statuto CPI). L’ordine criminale, a determinate condizioni, giustifica la diserzione e il conseguente diritto di asilo sul territorio dell’Unione Europea4.

11Tragedia e processo si sovrappongono in un gioco di oralità e scrittura. Quanto capita a teatro, succede del resto anche in un’aula di giustizia; non importa, da questo punto di vista, indicare l’aula di Norimberga, o l’aula che fu un tempo un cinematografo - e divenne, in anni recenti, sede del Tribunale militare di La Spezia, e pertanto sede dei processi per le stragi nazifasciste compiute lungo l’Appennino tosco-emiliano nel 1944 (Buzzelli-De Paolis-Speranzoni 2012) -, o ancora la cosiddetta aula bunker di Rebibbia, dove si è svolto per mesi, concludendosi nel gennaio 2017, il Processo Condor (Calloni 2010 e anche il successivo saggio di A. Speranzoni).

12L’udienza rimane una rappresentazione spettacolare e raffinata nel corso della quale i protagonisti - principali, comprimari, assenti, presenti - contribuiscono, di sicuro in maniera differente, non a ‘ricercare’, non ad ‘accertare’, ma a ‘ricostruire’ la verità giudiziale (Donini 2015: 104-105; Ubertis 1979: 128-129).

  • 5   Parlamento europeo, Risoluzione coscienza europea e totalitarismo, «Gazzetta Ufficiale dell’Ue» 2 (...)
  • 6   La letteratura sul processo politico (dall’antichità a oggi) costituisce un’autentica legione, co (...)

13Questo terzo verbo - ‘ricostruire’ - rende meglio l’idea degli intrecci e degli sforzi enormi che sono alla base di un processo giusto (capace di «condannare i colpevoli» e «onorare le vittime»)5 in cui le battute non si trovano scritte in anticipo sul copione (Calamandrei 1950: 49). Se lo fossero saremmo davvero a teatro, o ci troveremmo catapultati in un processo politico6, o saremmo partecipi di un rito inquisitorio che ruota intorno alla supposizione - l’inquisitore «suppone[va] di conoscere» la verità che il reo «trasformato in un quid» doveva «solo confessare» (Mereu 1988: 221) - dando per scontata l’ipotesi iniziale. La prima idea che «un Giudice si fa nell’istruire un processo non si cancella più: diventa la compagna di tutto il suo cammino, e a sua norma va regolando ogni nuova opinione» (Gayot de Pitaval 1991: 121); quindi, nell’atto di accusa ci sarebbero i germi della condanna (Calamandrei 1939: 32).

14La storia giudiziaria dei vari Paesi (occidentali e non) ha già sopportato troppi copioni: troppi casi distorti, iniqui, talvolta etichettati come ‘esemplari’ (termine assai pericoloso che rischia di nascondere un significato vendicativo).

Diritto alla verità, diritto di sapere, oblio illecito

15Mentre nei teatri vanno in scena le opere recitate nei modi più disparati, è nel processo penale che verità e oblio hanno subito una metamorfosi estrema, degna di una tragedia greca.

  • 7   Art. 30 legge n. 287 del 1951 modificato dal dpr n. 449 del 1988.

16La verità, nel suo complesso, trae forza e vantaggio dal cambiamento perché tende a espandersi ben oltre gli scopi processuali. Costituisce ancora la nota distintiva dell’attività giurisdizionale: la formula introdotta per il giuramento dei giudici popolari - «la sentenza [...] quale la società deve attenderla: affermazione di verità e giustizia»7 - rappresenta la conferma normativa del «nesso (e pertanto [del] rifiuto di omologazione) tra verità e giustizia» (Ubertis 1995: 7).

17Nel frattempo la verità conquista una sua esplicita autonomia: diventa un diritto per le vittime di crimini grandi e sproporzionati, per i loro parenti, per le vittime di condotte criminali simili (Rodotà 2012: 497). Questo almeno sembra essere l’orientamento della Corte di Strasburgo che ha risposto ai ricorsi per episodi di consegne straordinarie (extraordinary renditions) facendo propri i ragionamenti della Corte Interamericana dei Diritti Umani: emblematica la lettura delle sentenze El Masri vs. Macedonia di fine 2012 (Buzzelli 2014a: 151) e Al Nashiri del 27 luglio 2014 vs. Polonia (par. 481 sg.); e siamo in attesa del provvedimento in risposta al ricorso presentato da Abu Omar contro lo Stato italiano (vedi Postilla).

  • 8   Corte Interamericana dei Diritti Umani, sentenza 24 febbraio 2011, Gelman vs. Uruguay, par. 79.

18La verità assume poi le vesti di uno specifico diritto di sapere per l’opinione pubblica, per noi tutti che siamo componenti di quella umanità lesa dai crimini allarmanti: «todo el pueblo uruguayo pueda conocer la verdad de los hechos ocurridos durante la época del terrorismo de estado»8.

  • 9   Corte di Giustizia dell’Ue, sentenza 13 maggio 2014, C-131/12, Google Spain SL e Google Inc. vs. (...)

19In questo schema, minimo ed essenziale, la sfera operativa dell’oblio invece è destinata a ridursi notevolmente, nonostante abbia preso forma e consistenza un diritto all’oblio in capo al singolo individuo9, un diritto di ‘uscire di scena’. E nonostante sia considerato lecito il disinteresse dello Stato che, attraverso il meccanismo della prescrizione, rinuncia alla propria potestà punitiva.

  • 10   Vedi Buzzelli 2014b: 186. Cfr. art. 12 Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materi (...)
  • 11   Cfr. la versione della Carta delle pene e del carcere - Protocollo etico/deontologico per giornal (...)

20Infatti, i «torti di sconvolgente disumanità» - ricorre a una simile espressione, per qualificare i crimini di guerra, il Tribunale Civile di Firenze che ha sollevato una questione di legittimità costituzionale risolta dai giudici della Consulta con la sentenza n. 238 del 2014 - rimangono assolutamente fuori da una simile zona d’influenza. Il ‘grande male’, per sua natura, non tollera bilanciamenti, mediazioni, né deleghe di sorta, ammette rare forme di giustizia riparativa a condizione che l’autore abbia fornito una versione circostanziata e completa dei fatti considerata tale dalle vittime10. L’oblio è illecito e «diseducativo»11, l’imprescrittibilità la regola.

  • 12   Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sentenza 7 aprile 2015, Cestaro vs. Italia, par. 246 (Cassib (...)

21Il crimine di tortura, insomma, non si prescrive; forse per questa ragione il nostro legislatore stenta a inserirlo nel Codice penale italiano o ne propone versioni edulcorate: e dire che sono passati ventisei anni dal giorno in cui l’Italia ha ratificato la Convenzione Onu contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti12.

L’oblio e i suoi complici

22Arrivati a questo punto bisogna essere realisti, altrimenti l’intero discorso risulta avvelenato dall’enfasi e dalla retorica e si risolve in uno sterile passatempo per chi predilige l’accademia - gli studi universitari - e ama starsene lontano dalla vita quotidiana, specie da quella giudiziaria.

Gioco, spettacolo, tecnica? Il processo è tutte queste cose, ma il gioco non è gratuito, lo spettacolo non ha come sola preoccupazione la bellezza, la tecnica non è spersonalizzata perché si esprime attraverso e a profitto di esseri umani. E’ una visione della vita, un’arte di vivere (Vergès 1969: 114).

  • 13   Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sentenza 13 dicembre 2012, El Masri vs. Macedonia (Buzzelli (...)

23Essere realisti impone di non chiudere gli occhi davanti al tentativo massiccio dell’oblio di occupare abusivamente l’area dei crimini inimmaginabili; è un tentativo che l’oblio, purtroppo non di rado, conclude con successo perché in un’operazione del genere non è mai solo, anzi trova il sostegno di molti complici: si avvale della cultura dell’impunità, della congiura del silenzio (Buzzelli 2013: 59), delle indagini lente e ineffettive (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sentenza 7 aprile 2015, Cestaro vs. Italia). Spesso l’oblio è alimentato da un’ingombrante interferenza statale che si attua attraverso il ricorso agli istituti premiali - come la grazia (Pugiotto 2013) e l’amnistia (De Mello Jorge Silveira 2013) - o tramite l’apposizione del segreto di Stato13.

24Gli strumenti che ho elencato si diffondono, nel loro insieme, senza aver ricevuto, ovviamente, alcuna approvazione da parte dei trattati internazionali in tema di diritti umani, e operano in senso inverso alla giurisprudenza.

25Alla fine, oblio, istituti premiali, segreto di Stato ci appaiono per quel che sono: autentici clandestini. Loro sì andrebbero respinti alle frontiere, a differenza delle migliaia di disperati - i nuovi desaparecidos - che la ‘fortezza-Europa’ sta abbandonando a se stessi; il richiamo non è né retorico, né polemico, bensì tecnico/fattuale perché la desaparición «è una modalità di sterminio di massa, gestita in modo che l’opinione pubblica non riesca a prenderne coscienza, o possa almeno dire di non sapere»: le parole sono di Enrico Calamai, vice-console italiano in Argentina negli anni della dittatura militare.

Postilla

26Il giorno 23 febbraio 2016 la quarta sezione della Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia per una serie di gravissime violazioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nel caso Nasr e Ghali (n. 44883/09), meglio conosciuto come Caso Abu Omar.

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Notes

1   Cfr. Portinaro 2014: 323-344, cui si rinvia anche per l’ampio apparato bibliografico.

2   Art. 146 c. 1 norme attuazione Codice di procedura penale.

3   Il testo stenografico dell’arringa (pronunciata il 30 marzo 1956 dinanzi al Tribunale di Palermo) si legge nella rivista «Il Ponte» (1956: 529-544).

4   Si rinvengono spunti in tal senso nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue, 26 febbraio 2015, C-472/13, Andre Lawrence Sheperd/Bundesrepublik Deutschland.

5   Parlamento europeo, Risoluzione coscienza europea e totalitarismo, «Gazzetta Ufficiale dell’Ue» 27 maggio 2010, 137.

6   La letteratura sul processo politico (dall’antichità a oggi) costituisce un’autentica legione, come ha avuto modo di notare Portinaro (2013: 225); un classico rimane J. M. Vergès (1969).

7   Art. 30 legge n. 287 del 1951 modificato dal dpr n. 449 del 1988.

8   Corte Interamericana dei Diritti Umani, sentenza 24 febbraio 2011, Gelman vs. Uruguay, par. 79.

9   Corte di Giustizia dell’Ue, sentenza 13 maggio 2014, C-131/12, Google Spain SL e Google Inc. vs. Agencia Española de Protección de Datos y Mario Costeja González (Pollicino 2014: 569).

10   Vedi Buzzelli 2014b: 186. Cfr. art. 12 Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, «Gazzetta Ufficiale dell’Ue» 14 novembre 2012, L 315.

11   Cfr. la versione della Carta delle pene e del carcere - Protocollo etico/deontologico per giornalisti e operatori dell’informazione che trattano notizie concernenti cittadini privati della libertà o ex detenuti tornati in libertà, presentata il 15 marzo 2013 dai Consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

12   Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sentenza 7 aprile 2015, Cestaro vs. Italia, par. 246 (Cassibba 2015; Zacchè 2015: 462).

13   Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sentenza 13 dicembre 2012, El Masri vs. Macedonia (Buzzelli 2014a: 154).

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Università degli Studi di Milano-Bicocca

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