Capitolo 4. Come gestire i diritti d’autore per fare Open Access
p. 93-118
Texte intégral
Introduzione
1Chi si aspetta un capitolo in cui per l’ennesima volta illustro sistematicamente il senso e il funzionamento delle licenze open content (Creative Commons e simili) rimarrà deluso. In questa sede, cioè in un libro che esce a ormai quindici anni dal lancio del progetto Creative Commons e dopo numerose iniziative di divulgazione e formazione sul tema (da parte mia e da altri colleghi), preferisco concentrarmi sulla questione centrale: ossia conoscere e comprendere i principi giuridici, gli strumenti giuridici, le prassi giuridiche che ci permettono di fare Open Access, lasciando i discorsi più generali ad altre fonti già a disposizione.
2Le licenze open content sono di certo un ingrediente importante di questa ricetta, ma non l’unico e forse non il più essenziale. Ancora più alla base vi è a mio avviso una esigenza di maggior consapevolezza sugli aspetti giuridici da parte degli scienziati e degli addetti ai lavori della comunicazione scientifica.
3Confido che gli spunti forniti in questi prossimi paragrafi possano contribuire proprio ad aumentare questa consapevolezza o quanto meno a fornire un’utile mappa concettuale da utilizzare e consultare al bisogno.
1. Le gestione dei diritti sulle opere di natura scientifica
4Prima di procedere a presentare gli strumenti giuridici per fare Open Access, è comunque utile definire meglio il campo in cui si muove la nostra analisi. Per farlo dobbiamo innanzitutto aver chiaro con quali tipi di opere dell’ingegno abbiamo a che fare; dopo di che potremo riflettere su quali diritti insistono su di esse e chi siano i titolari di questi diritti. Questo ci permetterà in generale di muoverci con maggior confidenza su questo terreno e più specificamente di cogliere più chiaramente il senso delle indicazioni che sto per fornirvi.
1.1 Che tipi di opere?
5Quando parliamo di “sapere scientifico” abbiamo a che fare con varie categorie di opere tra quelle tradizionalmente individuate dal diritto d’autore.
6Principalmente si tratta di opere letterarie: articoli, monografie, atti di convegni, papers, saggi, manuali, trattati rientrano in questa categoria; la più antica e quindi anche quella dotata di una più solida giurisprudenza e prassi contrattuale.
7Però quasi sempre la parte più strettamente testuale è accompagnata da immagini di vario tipo (fotografie, diagrammi, grafici, mappe geografiche) che in alcuni casi sono semplice corredo del testo, in altri casi invece diventano di fatto la parte più interessante dell’opera scientifica, e perciò possono diventare oggetto di riproduzioni anche svincolate dal contesto originario.
8In alcuni casi possiamo avere a che fare con opere videografiche; pensiamo infatti ai video divulgativi realizzati per comunicare i risultati di alcune ricerche, oppure alle riprese che documentano convegni, conferenze, lezioni, oppure alle videointerviste fatte da giornalisti scientifici.
9Ci sono poi quelli che vengono molto genericamente chiamati “dati” e che, in un contesto di comunicazione scientifica sempre più digitale e “open”, diventano davvero un elemento fondamentale per i fruitori di “sapere scientifico”. Su questa categoria è importante fare alcune precisazioni concettuali.
10Innanzitutto è importante precisare che “dati” è un termine troppo generico ai fini di un inquadramento nei cardini del diritto della proprietà intellettuale. Per esperienza so che scienziati, informatici, giuristi, statistici usano il termine “dati” in senso diverso; per alcuni sono dati tutte quelle “cose” archiviate in un supporto di memoria, per altri sono dati solo i risultati di rilevazioni scientifiche; e ancora il linguaggio informatico utilizza “database” e “dataset” per individuare oggetti profondamente diversi.
11Tuttavia, ai fini della nostra riflessione, è fondamentale tenere presente che i dati in sé, cioè le semplici informazioni, non sono oggetto di tutela da parte del diritto della proprietà intellettuale. I dati sono oggetto di tutela solo quando sono raccolti e organizzati in una vera e propria banca dati e sono tutelati nei limiti di un particolare diritto chiamato diritto sui generis (di cui parleremo tra poco).
12Unico vincolo applicabile alle semplice informazioni è l’istituto del segreto industriale. Esso può essere esercitato attraverso indicazioni di confidenzialità su alcune informazioni o attraverso veri e propri accordi di non divulgazione. Si tratta di un’ipotesi non remota (pensiamo ad esempio alla ricerca scientifica condotta da enti privati, come case farmaceutiche o aziende hi-tech) ma che a un certo punto, se parliamo di comunicazione scientifica, si infrange con la necessità di rendere noti i risultati alla comunità scientifica.
1.2 Quali diritti?
13In realtà l’espressione onnicomprensiva “diritti d’autore”, benché utilizzata per comodità, è molto vaga, dato che i diritti di privativa che possono insistere su un’opera dell’ingegno sono numerosi e molto eterogenei. Non è questa la sede per una classificazione dettagliata e una presentazione approfondita di tutti i diritti previsti dalla legge sul diritto d’autore1, tuttavia è opportuno tenere presente le linee generali delle varie categorie di diritti, e mettere a fuoco in particolar modo i diritti che entrano in gioco nel caso di opere di carattere scientifico.
14La classificazione più accreditata distingue innanzitutto in diritti di tipo personale e diritti di tipo patrimoniale. I primi sono i cosiddetti diritti morali, come il diritto al riconoscimento della paternità dell’opera e il diritto a impedire modifiche all’opera che siano lesive della reputazione dell’autore; si tratta di diritti strettamente legati alla personalità e alla reputazione creativa dell’autore, che quindi non possono essere ceduti e regolamentati in contratti o licenze. Tra l’altro non esistono in tutte le legislazioni. Per questi motivi è difficile che essi entrino in gioco nella macchina della contrattazione e del licensing, e dunque non è il caso di dedicare loro troppo spazio. Semplicemente ricordiamoci che esistono e che possono in alcune situazioni essere esercitati dall’autore originario, anche quando egli abbia ceduto interamente tutti gli altri diritti.
15Vi sono poi i diritti d’autore di carattere patrimoniale, cioè quei diritti di utilizzazione che hanno come fine principale quello di rendere possibile una remunerazione per gli autori o per i loro aventi causa. Questi invece sono assolutamente cedibili per contratto (se non lo fossero perderebbero di fatto la loro funzione) e possono quindi essere oggetto di licenziamento da parte dell’autore stesso o del soggetto a cui l’autore li ha ceduti. Nella maggior parte dei casi, quando si parla di “cessione dei diritti d’autore” in ambito accademico e scientifico, si sta parlando di questi diritti. Essi, secondo lo schema proposto dalla legge italiana sul diritto d’autore (dagli articoli 12 a 18bis), sono il diritto pubblicare l’opera, il diritto di farne copie e riproduzioni, il diritto di trascrivere l’opera, il diritto di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l’opera, il diritto di comunicare al pubblico l’opera e di metterla a disposizione del pubblico in rete, il diritto di distribuire copie dell’opera, il diritto di fare modifiche e traduzioni dell’opera, il diritto di dare in prestito o a noleggio l’opera.
16Ci sono poi i cosiddetti diritti connessi, ossia diritti su attività simili o connesse a quelle tutelate dai diritti d’autore in senso stretto; attività comunque fondamentali nel processo di diffusione e “confezionamento” delle opere ma non propriamente autorali. Questi diritti non appartengono agli autori ma ad altri soggetti che appunto si occupano di queste attività; gli esempi principali sono il produttore fonografico, il produttore cinematografico, le emittenti radiofoniche e televisive, gli artisti interpreti ed esecutori. Questi diritti entrano più raramente in gioco nella diffusione del “sapere scientifico”, se non in casi in cui vi sia un’attività di divulgazione scientifica strutturata anche in forma audiovisiva.
17Infine vi è il diritto sui generis del costitutore di banche dati (così come è stato definito fin dalla sua comparsa a metà degli anni 90): si tratta di uno strano diritto figlio di una direttiva UE e dunque esistente solo in Europa, che tutela l’estrazione e il riuso di parti sostanziali di una banca dati. Esso copre anche le banche dati prive di carattere creativo, cioè nelle quali l’organizzazione dei dati non risponda a logiche particolarmente creative (ad esempio dati ordinati in ordine alfabetico o in ordine di grandezza), a condizione però che la costituzione della banca dati abbia richiesto un rilevante investimento. Non a caso si parla di “costitutore” e non di “autore” della banca dati. Questo diritto effettivamente entra in gioco sempre più spesso dal momento che la disseminazione scientifica è ormai costantemente accompagnata dalla messa a disposizione dei dati su cui si fondano le rilevazioni e conclusioni tratte.
1.3 Di chi sono i diritti?
18Avere ben chiaro di chi sono i diritti diventa fondamentale quando ci troviamo a dover ragionare sul licenziamento di contenuti di carattere scientifico. È infatti il titolare dei diritti a poter ricoprire il ruolo di licenziante, cioè di colui che legittimamente attribuisce una licenza alla sua opera per regolamentarne l’utilizzo da parte del pubblico. Nel sistema italiano, figlio del diritto d’autore di matrice francese che dà indiscussa centralità alla figura dell’autore, i diritti sono tendenzialmente dell’autore, inteso come la persona fisica che ha concepito lo spunto creativo e lo ha estrinsecato sotto forma di opera dell’ingegno. La legge italiana pone solo alcune ristrette eccezioni a questa regola, stabilendo che nel caso di software, banche dati e progetti di design creati da lavoratori dipendenti i diritti di utilizzazione economica appartengono in via originaria al datore di lavoro. In tutti gli altri casi l’autore è sempre il titolare originario e quindi l’eventuale cessione ad altri soggetti (che può essere esclusiva o non esclusiva) deve comunque essere sorretta da un apposito contratto. Si faccia comunque attenzione che, in caso di cessione esclusiva dei diritti, l’autore di fatto perde buona parte della prerogative di gestione e controllo sull’utilizzo della sua opera (che passano nelle mani del cessionario), tra cui anche il “potere” di applicare licenze all’opera e rilasciare liberatorie.
2. Pubblico dominio, fair use e libere utilizzazioni
19Ancora prima di entrare nel merito degli strumenti e delle prassi coerenti con lo spirito dell’Open Access è importante ricordare che non tutti i frutti della creatività e dell’inventiva umana sono sottoposti a tutela da parte del cosiddetta proprietà intellettuale. Certo, la prudenza suggerisce sempre che, quando troviamo un’opera dell’ingegno e non siamo sicuri che sia liberamente utilizzabile, ci asteniamo dall’utilizzarla e ci attiviamo per ottenere un formale permesso dal titolare dei diritti.
20Ci sono però molti casi in cui le opere sono liberamente utilizzabili poiché sono passate in pubblico dominio oppure perché ci troviamo in un caso di fair use (come lo chiamerebbero gli americani) o di libera utilizzazione. Spesso l’attività di ricerca scientifica è resa possibile proprio da questi istituti giuridici, dunque è importante conoscerne i lineamenti di massima.
2.1 Il pubblico dominio
21Per fornire una definizione laconica, possiamo dire che un’opera è in pubblico dominio quando non insiste più alcun tipo di vincolo e privativa su di essa ed è diventata patrimonio culturale dell’umanità; l’opera è quindi liberamente utilizzabile da chiunque senza dover chiedere una preventiva autorizzazione, salvo il rispetto dei cosiddetti diritti morali (in quegli ordinamenti che contemplano questa categoria di diritti).
22È infatti importante tener presente che il diritto d’autore come anche il brevetto per invenzione industriale sono istituti giuridici che prevedono una durata limitata nel tempo, concepiti per attribuire al titolare dei diritti la possibilità di sfruttare in via esclusiva la sua creazione o invenzione per un periodo predeterminato e comunque limitato. Trascorso questo termine il titolare dei diritti non ha più la possibilità di controllarne lo sfruttamento e l’utilizzo da parte di altri soggetti.
23Possiamo “isolare” tre tipi di pubblico dominio, cioè tre diverse casistiche secondo cui un’opera è da ritenersi libera da qualsivoglia vincolo e utilizzabile liberamente.
- Tipo A (che possiamo definire “public domain by law”). L’opera creativa è in pubblico dominio perché è la legge a stabilirlo espressamente. In questo caso, dunque, non ha rilevanza il trascorrere di un determinato lasso di tempo; al contrario l’opera è in pubblico dominio fin dalla sua creazione e pubblicazione in virtù di una previsione legislativa. Ad esempio la legislazione statunitense in materia di copyright stabilisce il principio secondo cui un’opera realizzata dal Governo Federale (si noti bene: solo dal Governo Federale e non da tutti gli enti pubblici USA) non è soggetto a copyright (si veda 17 U.S. Code § 105). Anche l’ordinamento italiano ha un principio vagamente simile nell’articolo 5 della L. 633/1941, che testualmente recita: “Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.” Questa norma, benché nello spirito sia simile a quanto previsto dall’ordinamento americano, è ben più ristretta nella portata (anche a causa di una sua interpretazione fin troppo restrittiva da parte della dottrina e della giurisprudenza italiane). Si noti infatti che si fa riferimento unicamente ai testi – e quindi non ad altri tipi di contenuti come immagini, suoni, video – degli atti ufficiali – cioè di quegli atti emessi dallo Stato o da un ente pubblico nell’esercizio delle sue funzioni amministrative e giurisdizionali (leggi, regolamenti, delibere, verbali, sentenze, ordinanze…). Rimangono quindi sotto il campo d’azione del diritto d’autore tutte le altre opere creative prodotte dagli apparati pubblici italiani, i quali – ai sensi del successivo articolo 11 – esercitano un pieno diritto di privativa “sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome e a loro conto e spese”.
- Tipo B (che possiamo definire “pubblico dominio per scadenza dei termini”). L’opera creativa è in pubblico dominio perché sono scaduti tutti i diritti di privativa su di essa. È questo il caso più classico e più noto (nonché quello di cui abbiamo già trattato nella parte introduttiva di questo paragrafo); ma anche quello più problematico, siccome non è affatto facile stabilire quando siano effettivamente e pacificamente scaduti tutti i diritti su un’opera. Innanzitutto, come abbiamo accennato, nonostante ci sia una regola generale che accomuna le principali legislazioni, sono comunque molteplici le eccezioni dipendenti da norme nazionali o specifiche decisioni giurisdizionali. A volte, ad esempio nel caso di opere che coinvolgono vari autori provenienti da paesi differenti, non è nemmeno chiaro quale sia la legge di riferimento. Inoltre si tenga presente che sono poche le categorie di opere che nascono dal contributo creativo di un unico autore; in tutti gli altri casi per accertarsi del passaggio in pubblico dominio è necessario avere contezza dei nomi di tutti gli autori e delle relative date di morte: cosa non semplice, a meno che si tratti di autori di fama riconosciuta. Infine, a tutto ciò si aggiunga che in alcuni casi sulle opere non insistono solo diritti d’autore in senso stretto ma anche diritti connessi o il già citato diritto sui generis sulle banche dati.
- Tipo C (che possiamo definire “pubblico dominio artificiale” o “volontario”). L’opera creativa è in pubblico dominio perché il titolare ha dichiara di rinunciare (in modo definitivo e irrevocabile) all’esercizio dei suoi diritti sull’opera. Ciò è possibile attraverso l’utilizzo di appositi strumenti che con dizione anglosassone sono chiamati public domain waiver, cioè atti di rinuncia (“to waive” significa infatti “rinunciare”); dichiarazioni che, diffuse assieme all’opera (o anche semplicemente collegate attraverso link ipertestuale), comunicano agli utenti la volontà del titolare dei diritti di “donare” la propria opera all’umanità, quasi come se egli – mi si conceda la battuta – fosse già morto da più di settant’anni.
24Questi strumenti si comportano come una licenza open, anche se in realtà essi non realizzano un rapporto di licensing perché appunto non vi è una forma di permesso condizionato all’utilizzo dell’opera, ma una più radicale rinuncia all’esercizio dei diritti. Il più noto è quello realizzato e messo a disposizione da Creative Commons, chiamato CC0 (CC Zero).2
2.2 Fair use, fair dealing e libere utilizzazioni
25Esistono casi in cui l’ordinamento giuridico sceglie di mettere il diritto d’autore, diritto che tutela un interesse privato-commerciale (di autori, editori e produttori), in secondo piano rispetto ad altri diritti e interessi ritenuti più importanti. Tra questi interessi vi sono proprio quelli legati alla libertà di insegnare e di fare ricerca scientifica, o anche alla possibilità di accedere a risorse culturali da parte di soggetti svantaggiati (come i portatori di handicap).
26In altre parole si tratta di aree franche in cui gli utilizzatori di opere dell’ingegno ancora tutelate da copyright possono muoversi più liberamente, utilizzandole senza dover chiedere il permesso al titolare dei diritti.
27Gli Stati Uniti hanno l’istituto giuridico del fair use, locuzione che normalmente non viene tradotta e che comunque letteralmente significa “uso corretto”; nel copyright act (Section 17 U.S.C. § 107) è definito come segue:
“l’uso corretto di un’opera coperta da copyright […] per fini come la critica, il commento, la cronaca, l’insegnamento, lo studio, la ricerca, non è una violazione del copyright”.
28Ovviamente, trattandosi di un ordinamento di common law, è la giurisprudenza (cioè la ricostruzione delle decisioni dei giudici) a definire i confini specifici dei singoli casi d’uso.
29In altri ordinamenti di common law si parla più che altro di fair dealing, cioè di una versione più ristretta e meno flessibile del fair use americano. Non si tratta di un principio generale, ma affinché si possa effettivamente invocare tale istituto è necessario ricadere in alcune ipotesi specificamente definite dalla legge. Queste ipotesi comunque comprendono casi d’uso più o meno aderenti con quelli già menzionati dalla norma statunitense: studio e ricerca, critica e commento, parodia, satira, cronaca.
30Il sistema italiano è più vicino a questo modello, con approccio ancor più restrittivo. Infatti quelle che nella nostra legge sul diritto d’autore (legge 633/1941) venivano tradizionalmente denominate come “libere utilizzazioni” nel 2003 sono state riscritte e rinominate “eccezioni al diritto d’autore”, a sottolineare anche a livello semantico che si tratti di casi eccezionali (rispetto alla norma che prevede un sistema “closed by default”). Esse sono disciplinate dagli articoli 65 e seguenti, tra cui, ai fini della nostra analisi, è utile menzionare l’articolo 70, che appunto si occupa (pur con portata più ristretta) degli stessi casi d’uso del fair use e del fair dealing. Riportiamo il testo integrale dei commi 1 e 1-bis.
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del MIBAC, sentito il MIUR, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.
31Dopo un comma 2 dedicato unicamente al caso delle antologie a uso scolastico (e quindi poco utile alla nostra analisi), il comma 3 cristallizza in norma giuridica un principio ben noto al “galateo accademico”.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.
3. Le licenze per fare Open Access
32Oltre che da specifiche disposizioni di legge (come descritto ne paragrafo precedente), il libero utilizzo di opere ancora coperte da copyright può essere anche sorretto dalla presenza di una licenza d’uso applicata all’opera dal titolare dei diritti (autore, editore, produttore, costitutore di banca dati, etc.). Dalla fine degli anni 80 circolano infatti particolari licenze, dette appunto “licenze open”, che, a rispetto alle licenze proprietarie, invertono il rapporto tra libertà concesse e condizioni imposte; esse infatti da un lato concedono un’ampia gamma di libertà di utilizzo e dall’altro impongono all’utilizzatore un numero abbastanza circoscritto di condizioni.
33Questo modello di licensing nasce in ambito informatico, in seno alla comunità del software libero, ed è stato poi esportato negli altri campi della creatività umana. Seguendo l’evoluzione storica, normalmente si inizia l’argomentazione dalle licenze per software; tuttavia dal momento che ci stiamo occupando di accesso aperto ai contenuti scientifici, prenderemo le mosse dalle licenze per contenuti.
34Infine, per meglio inquadrare il concetto di licenza, ricordiamo che “licenza” deriva dal latino “licere” che significa “autorizzare, permettere”; di conseguenza una licenza altro non è che un documento che esprime un permesso all’utilizzo dell’opera, imponendo delle condizioni più o meno restrittive (a seconda dei casi). Possiamo dunque dire che le licenze d’uso sono dei “permessi condizionati” concessi a priori dal titolare dei diritti sull’opera (che tecnicamente è chiamato “licenziante”) e rivolte a tutti i potenziali utilizzatori (“licenziatari”).
3.1 Licenze per contenuti
35Le licenze “open content” (cioè per “contenuti aperti”) compaiono nei primi anni 2000, non a caso con l’esplosione di Internet come fenomeno di massa e quindi con la concreta possibilità per tutti di diffondere contenuti creativi senza passare dai classici canali dell’industria editoriale. Come accennato, esse sono state redatte prendendo a modello le licenze di software libero e open source, già in circolazione dal decennio precedente.
36Una delle prime e attualmente ancora molto utilizzata è la GNU Free Documentation License, una licenza predisposta dalla Free Software Foundation per distribuire la documentazione tecnico-informatica del Progetto GNU. È stata anche la licenza utilizzata da Wikipedia dalla sua nascita fino al 2009 (quando avvenne il passaggio a una delle licenze Creative Commons).
37Nel 2002 venne inaugurato il progetto Creative Commons che proponeva un set di licenze utilizzabili sostanzialmente per tutti i tipi di opere creative, ad esclusione del software. Attualmente le licenze Creative Commons sono sei ma solo alcune risultano pienamente compatibili con la definizione di Open Access ormai diffusamente accettata. Tra i due requisiti fondanti fissati dalla Dichiarazione di Berlino, il primo prevede che “l’autore e il detentore dei diritti relativi al contributo creativo garantiscano a tutti gli utilizzatori il diritto d’accesso gratuito, irrevocabile ed universale e l’autorizzazione a riprodurlo, utilizzarlo, distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente e a produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni formato digitale per ogni scopo responsabile, soggetto all’attribuzione autentica della paternità intellettuale”.
38Ne consegue che, delle sei licenze Creative Commons, quelle che incarnano questo approccio sono la Attribution (Attribuzione) e la Attribution - Share Alike (Attribuzione - Stessa licenza), cioè le due più libere e meno restrittive.
39La prima permette massima libertà di utilizzo dell’opera, anche a scopi commerciali e con possibilità di modifica e realizzazione di opere derivate, con l’unica condizione di attribuire sempre la paternità all’autore originario (o comunque al titolare dei diritti che dà in licenza l’opera). La seconda invece aggiunge la sola condizione che, nel caso vengano realizzate opere derivate, anche queste ultime siano rilasciate con la stessa licenza; in questo modo le libertà d’utilizzo presenti sull’opera originaria vengono trasmesse anche sulle opere derivate, e via via anche sulle derivate delle derivate.
40In alcuni casi specifici, ad esempio nel caso di opere saggistiche, nelle quali la visione personale dell’autore ha un forte peso, può essere ritenuta accettabile la licenza Attribution - NoDerivatives (Attribuzione - Non opere derivate), cioè una licenza che permette ampie libertà di riutilizzo ma non consente la realizzazione di opere derivate. Si tenga comunque presente che questa licenza non risulta compatibile con la definizione di Open Access.
41Non vi è dubbio invece che le licenze con clausola “Non Commercial” (per altro molto utilizzate dalle case editrici che abusano del termine “Open Access”) restino escluse dalle licenze considerate pienamente “aperte”.
3.2 Licenze per dati
42Abbiamo visto che negli ultimi anni l’idea di accesso aperto ai contenuti di carattere scientifico si è ampliata a ricomprendere anche la libera disponibilità e trasparenza dei dati di ricerca su cui gli autori di questi contenuti fondano le loro argomentazioni. Il tutto nello spirito del principale pilastro della scienza sperimentale: la riproducibilità dei processi e delle analisi che hanno portato a determinate conclusioni.
43Non è però detto che le licenze open content descritte nel paragrafo precedente possano funzionare senza problemi anche se applicate sulle banche dati. Come spiegato, la tutela delle banche dati pone questioni particolari, strettamente dipendenti dal funzionamento (complesso e diverso rispetto al diritto d’autore classico) del cosiddetto diritto sui generis; istituto giuridico che, tra l’altro, esiste solo in Unione Europea e in pochi altri ordinamenti.
44Le licenze Creative Commons erano state originariamente pensate per le opere creative in senso classico e per di più provengono da un ordinamento giuridico, quello statunitense, in cui non esiste un vero e proprio “database right”. Tuttavia, tra gli ultimi anni 2000 e i primi anni 2010, il tema “open data” si è fatto sempre più centrale, fino ad arrivare a toccare l’ambito dei dati della ricerca (si parla infatti di “open science data”3 o anche “open research data”). Qualcuno ha iniziato a segnalare che, per come erano scritte, le Creative Commons non fossero adatte a gestire e “licenziare” correttamente il diritto sui generis. È questo il motivo principale che ha spinto al Open Knowledge Foundation (ente con sede in Regno Unito) a redigere nel 2009 una licenza specifica per il rilascio di banche dati: la Open Database License (ODbL)4. Tale licenza è stata scelta ed è tuttora utilizzata dal progetto Open Street Map5 ed è quindi la licenza sotto cui viene rilasciata l’immensa e preziosa massa di dati georeferenziati di OSM.
45Tuttavia, nel frattempo Creative Commons si è attivata per aggiornare le proprie licenze e renderle pienamente efficaci anche per le banche dati. Infatti le licenze Creative Commons in versione 4.0, disponibili dal novembre 20136, contengono specifici riferimenti al diritto sui generis e dunque possono ora essere tranquillamente utilizzate anche per le banche dati. Per evitare complicazioni e rischi di confusione e incompatibilità, è consigliabile, ove possibile, applicare ai dati la stessa licenza applicata al contenuto (articolo, saggio, paper, poster); quindi le licenze Creative Commons in versione 4.0 rimangono la soluzione migliore.
3.3 Licenze per software (cenni)
46Tradizionalmente non si dovrebbe parlare di licenze software in un libro dedicato all’Open Access, ma ritengo opportuno fare qualche cenno dato che sempre più spesso il rilascio di programmi per elaboratore è parte integrante della produzione scientifica.
47Benché la definizione di Open Access non si occupi di software, anche in questo campo possiamo comunque individuare delle licenze che riproducano gli stessi effetti già illustrati riguardo le licenze per contenuti e dati.
48Entrambi i principali enti internazionali che si occupano di monitorare e classificare le licenze open per software, la Free Software Foundation e la Open Source Initiative, redigono e tengono costantemente aggiornate due liste delle varie licenze coerenti con le rispettive definizioni di software libero e di software open source.
49Le licenze coerenti con la definizione di software libero (tra cui per antonomasia la licenza GNU GPL che rimane anche la licenza più utilizzata in assoluto) sono anche coerenti con quella di Open Access, poiché non impongono restrizioni sugli utilizzi commerciali e sulle opere derivate.
4. Consigli e indicazioni per fare Open Access
4.1 Prendere una minima confidenza con gli aspetti giuridici
50Come già anticipato nel paragrafo introduttivo di questo capitolo, il requisito minimo affinché gli addetti ai lavori della produzione e comunicazione scientifica si muovano correttamente verso l’Open Access è una maggiore consapevolezza sugli aspetti giuridici. Troppo spesso ho avvertito da parte di questi soggetti una sorta di idiosincrasia verso questo tema, in quanto noioso e complesso. Lasciatemi dire che in realtà nell’apprendimento di qualche nozione di base sul diritto d’autore non vi è nulla di così complesso da non essere alla portata di persone con una formazione di livello massimo (dottorato di ricerca e master) come tutte quelle che lavorano nel mondo della ricerca scientifica e dell’insegnamento universitario. A volte a chi mi dice che non conosce bene questi temi rispondo che per una infarinatura di base sarebbe sufficiente leggere con attenzione la voce “diritto d’autore” su Wikipedia; e non vi è dubbio che quella sia una lettura davvero alla portata di tutti. Bisogna solo mettersi nella giusta disposizione d’animo verso l’argomento e di apertura mentale.
51In alcuni casi il problema non è tanto la noia, la complessità o la pigrizia, bensì una sorta di atteggiamento “snob” verso questioni come la titolarità dei diritti sulle proprie opere e la gestione di contratti di cessione e licenze d’uso. Come a dire “io devo occuparmi di ricerca scientifica, non posso abbassarmi a queste cose meramente amministrative”. Ecco, in questo caso mi viene da pensare al noto adagio popolare secondo cui non vi è peggior sordo di chi non vuol sentire. Questa impostazione mentale è davvero controproducente. In fondo, si chiama “diritto d’autore” perché è un diritto dell’autore, della persona che crea l’opera. Se non è l’autore stesso a preoccuparsi per primo dei diritti sulle proprie opere, è ovvio che ci sarà qualcuno che se ne occuperà in sua vece. Ma poi eventuali lamentele da parte dell’autore o i classici “non so, non me ne occupo io” che spesso creano problemi proprio in caso di diffusione Open Access, non troverebbero serie giustificazioni.
4.2 Rispettare il pubblico dominio
52L’industria del copyright ha negli anni sviluppato degli “anticorpi” contro il pubblico dominio e ha trovato vari modi per mantenere il controllo su opere anche molto datate e quindi comunemente (ma anche ingenuamente) considerate ormai patrimonio dell’umanità. Celebre è la storia della canzoncina Happy Birthday che dopo decenni di diatribe legali è giunta finalmente a un chiarimento giudiziale solo nel 2016; e altrettanto dibattuta è la vicenda del “Diario di Anna Frank” che, vista la morte della protagonista e autrice risalente al 1945, sarebbe potuta teoricamente passare in pubblico dominio il 1° gennaio del 2016, se non fosse poi emerso che la versione editoriale dell’opera non è frutto del solo lavoro di Anna ma vede un sostanziale contributo creativo da parte del padre Otto Frank e di altri suoi collaboratori. Ma senza arrivare a questi casi (che in effetti risultano abbastanza complessi ed eclatanti), ci sono altre situazioni ben più semplici e più comuni in cui i titolari dei diritti riescono ad allungare nel tempo e nella portata il loro controllo su opere creative teoricamente già fuori tutela.
53Gli artifici e gli stratagemmi sono vari e non possono essere illustrati nel dettaglio in questa sede. Tuttavia ad accomunarli c’è l’idea di incutere nei potenziali utilizzatori quello che nel gergo dei nuovi media è chiamato FUD, cioè fear, uncertainty, doubt (paura, incertezza, dubbio)7. Secondo questo approccio, non conta tanto la legittimità di una pretesa o la reale sussistenza di un diritto; ciò che conta è incutere timore nei potenziali utilizzatori in modo che, presi appunto dal dubbio, preferiscano astenersi per non incorrere in scocciature legali.
54È un metodo deprecabile quanto diffuso nel campo dei brevetti per invenzione, dove spesso i grandi nomi dell’industria tecnologica sostengono di avere brevetti in quasi tutti gli ambiti di loro competenza ottenendo così l’effetto di scoraggiare eventuali concorrenti (più piccoli e meno attrezzati) i quali, spaventati dal rischio di una faticosa e impari battaglia tra avvocati, preferiscono fare un passo indietro. Lo stesso può verificarsi nel campo del diritto d’autore di cui ci stiamo occupando, con la differenza che qui ad uscire danneggiati e a rimanere interdetti dal FUD sono i comuni utilizzatori e non solo le aziende concorrenti.
55Chi produce contenuti scientifici o si occupa di divulgarli e vuole farlo in ottica Open Access dovrebbe assolutamente astenersi dall’attuare questi artifici e dovrebbe invece essere molto chiaro e trasparente sullo status di copyright delle proprie opere.
56Forse sembrerà superfluo, ma visto che lo vedo accadere sempre più spesso tengo a segnalarlo: anche applicare una licenza “open” su un’opera di pubblico dominio è una prassi assolutamente deprecabile quanto insensata. Il passaggio in pubblico dominio implica che non vi è più alcun titolare di diritti di privativa e dunque nessuno ha più alcun titolo per regolamentare l’utilizzo dell’opera con una licenza.
4.3 Attenti a ciò che si firma
57Molte legislazioni, e tra queste anche quella italiana (articolo 110 legge 633/1941), richiedono che la cessione dei diritti d’autore avvenga per iscritto, o quanto meno sia provata per iscritto. Da ciò deriva che tendenzialmente prima della pubblicazione di qualsiasi opera l’autore debba sottoscrivere o un vero e proprio contratto di edizione o di cessione dei diritti, o una semplice liberatoria alla pubblicazione. Ho scritto “tendenzialmente” perché in realtà non sono rari i casi in cui invece la pubblicazione avviene anche solo “sulla fiducia” o sul semplice scambio di email.
58Agli occhi (forse un po’ pignoli) di me giurista, il fatto di ricevere per tempo dalla casa editrice o dai curatori della rivista un contratto o liberatoria da restituire firmato è un buon indicatore della serietà del soggetto con cui mi sto interfacciando. Ma so anche che agli occhi di uno scienziato che non ha acquisito quella confidenza minima con questi aspetti di cui parlavamo poco sopra ricevere un contratto o una liberatoria può diventare fonte di stress (perché richiede comunque tempo e attenzione) o addirittura una scocciatura vera e propria.
59C’è comunque da dire che, per come sono impostati i meccanismi del diritto d’autore, in realtà la mancanza di un documento scritto è un problema più per la casa editrice che per l’autore, il quale, essendo il titolare originario dei diritti, è sempre in una posizione favorita.
60Detto questo, in ottica di “fare Open Access”, è importante che, se l’idea è quella di pubblicare il nostro contributo in Open Access, i documenti firmati non contengano disposizioni che risultino in contrasto con i requisiti dell’Open Access che abbiamo più volte illustrato in queste pagine.
4.4 Attenti a ciò che si accetta tacitamente e inconsapevolmente
61Un simile discorso va fatto per le policy e i termini d’uso delle varie piattaforme web su cui vengono caricati contenuti scientifici. Come è prassi diffusa, l’accettazione di questi documenti avviene più o meno implicitamente, all’atto della registrazione, con una semplice spunta sul form, o tacitamente con il continuo utilizzo della piattaforma.
62Questo meccanismo porta come effetto collaterale una minor attenzione sul testo delle policy e dei termini d’uso; come è ormai prassi diffusa sul web, tendenzialmente si accetta tutto senza leggere e si procede con il caricamento dei nostri contenuti.
63Anche in questo caso, però, se l’idea è quella di rilasciare i nostri contenuti in Open Access, è fondamentale verificare che in questi documenti non vi siano disposizioni che possano creare un conflitto con i principi dell’Open Access.
64Su questo punto è opportuno fare un’ulteriore segnalazione: quasi sempre i termini d’uso di piattaforme online, specie se si tratta di piattaforme di rilevanza internazionale, non fanno riferimento alla legislazione italiana bensì alla legislazione dei loro paesi di origine. Dunque la situazione si fa ancora più complicata dato che alcuni dei principi cardine del diritto nostrano (su cui per altro è basato buona parte di questo capitolo) potrebbero non essere più validi; e bisognerebbe invece di volta in volta verificare i principi applicati e le norme richiamate.
4.5. Applicare la stessa licenza sia sulla versione cartacea sia su quella digitale
65Altra prassi piuttosto diffusa ma altrettanto deprecabile è quella di rilasciare la versione cartacea di un’opera con una licenza diversa rispetto alla versione digitale. È un problema che tocca più che altro le monografie e i saggi; un grande classico è la scelta di pubblicare il libro cartaceo sotto copyright (con la classica dicitura “copyright – tutti i diritti riservati”) e di spacciare l’iniziativa editoriale come Open Access per il semplice fatto che da qualche parte sul web esiste una versione digitale gratuitamente scaricabile però priva di una licenza davvero coerente con la definizione di Open Access o con una licenza solo parzialmente open (ad esempio una CC con clausola Non Commercial).
66Benché la definizione di Open Access non entri specificamente nel merito di questo aspetto (essa infatti si riferisce più che altro alla diffusione dei prodotti della ricerca in un contesto digitale), a risolvere eventuali dubbi soccorre il buon senso.
67Le licenze Creative Commons non fanno distinzione di formato o di medium su cui l’opera viene diffusa; dunque agiscono sull’opera in sé e non tanto sul formato o sul supporto dell’opera. Ne consegue che in tutti quei casi in cui la versione digitale e la versione cartacea sono di fatto la stessa identica opera sia a livello di contenuti sia a livello di impaginazione e grafica (si pensi al caso in cui si diffonde il PDF della versione editoriali) non ha molto senso diffonderle con due licenze diverse. In quel modo si ottiene solo l’effetto di creare confusione nei fruitori dell’opera e di mostrare di non aver ben compreso il funzionamento dell’open licensing.
4.6. Non abusare del termine “Open Access” (e del relativo logo)
68Uno degli elementi di disturbo per l’Open Access e per la sua affermazione è l’abuso che si fa del termine. Troppe volte ho sentito utilizzare “open access” per indicare libri, riviste, banche dati che, pur essendo accessibili gratuitamente, in realtà non avevano i requisiti richiesti dalla definizione di Open Access generalmente riconosciuta.
69Mettiamocelo bene in testa: “Open Access” non equivale a “gratuito”. Lo stesso equivoco concettuale affligge il mondo del software libero e open source da ormai trent’anni e ora si sta replicando anche nell’ambito della comunicazione scientifica.
70Purtroppo il successo della filosofia Open Access e anche l’efficacia semantica del termine fa sì che molti soggetti, ovviamente non del tutto in buona fede, cerchino di cavalcare l’onda e di confondersi tra le istituzioni, le aziende, gli autori che invece sono impegnati seriamente e autenticamente nella promozione di questo movimento.
71Il movimento Open Access è contraddistinto anche da un logo molto efficace, formato da un lucchetto aperto che richiama una “a” minuscola8. Anche l’utilizzo troppo disinvolto di questo simbolo (ad esempio su locandine di eventi o su siti web di iniziative che hanno ben poco a che fare con l’Open Access) è deprecabile.
Notes de bas de page
1 Per questo si rimanda a Aliprandi, S., Capire il copyright. Percorso guidato nel diritto d’autore, Ledizioni, 2012.
2 Il testo della CC0 è disponibile all’indirizzo https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.it
3 A tal proposito si veda l’apposita voce su Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Open_science_data.
4 Il testo integrale della ODbL è disponibile al sito https://opendatacommons.org/licenses/odbl/.
5 Si veda http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Open_Database_License.
6 Si veda il comunicato “CC’s Next Generation Licenses — Welcome Version 4.0!” a firma di Diane Peters: https://creativecommons.org/2013/11/25/ccs-next-generation-licenses-welcome-version-4-0/.
7 v. https://it.wikipedia.org/wiki/Fear,_uncertainty_and_doubt.
8 Immagine richiamata anche nella fotografia che trovate sulla copertina di questo libro.
Auteur
Ha un dottorato in Società dell’Informazione ed è un avvocato che si occupa da circa quindici anni delle nuove frontiere per il diritto d’autore e in generale delle nuove sfide per il diritto nell’era digitale. Svolge regolarmente attività di consulenza e formazione in questo settore e ha all’attivo diverse pubblicazioni sui temi a lui più cari, tutte diffuse con licenze open. Maggiori informazioni sul suo sito http://www.aliprandi.org
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