La dissoluzione della famiglia ai tempi della crisi economica: nuove sfide e possibili risposte
p. 63-77
Texte intégral
I termini del problema
1La dissoluzione di un nucleo familiare, come quasi ogni interazione con il diritto di famiglia, costituisce un tema rispetto al quale un approccio che tenga conto del solo punto di vista del giurista non può che risultare insoddisfacente1. Non è questa la sede per condurre quello studio esaustivo e capace di tener conto di tutti gli aspetti del problema che possono essere enucleati facendo riferimento a scienze umane quali la filosofia, la psicologia e la sociologia, per menzionarne alcune; tuttavia, pare necessario compiere almeno qualche cenno, senza alcuna pretesa di esaustività2, a quei concetti dai quali non può prescindersi volendo fronteggiare il tema oggetto d’analisi. Anzitutto, il dato che la famiglia “tradizionale”, nel corso dei secoli, si è trasformata più e più volte3, non senza importanti ricadute a livello economico. Invero, si è passati da un “modello esteso”, legato all’idea dell’indissolubilità del matrimonio e caratterizzato dalla coabitazione di più consanguinei di diverse generazioni presso un’unica casa famiglia, ad un “modello nucleare” comprendente madre, padre e figli4. Detto stato di fatto, la famiglia nucleare appunto, viene ulteriormente superato laddove intervenga una crisi della stessa, nella “nuova” logica che consente la dissoluzione del vincolo matrimoniale. In tal senso, nel panorama attuale è dato riscontrare una diversa situazione, tutt’altro che sporadica, ovverosia quella delle famiglie c. d. monoparentali, composte da madre e figlio o da padre e figlio. Tali elementi comportano delle ricadute economiche capaci di assumere dimensioni tutt’altro che secondarie per i soggetti che si trovano ad essere protagonisti della crisi familiare. In altri termini, il fattore economico rischia di divenire un odioso elemento capace di influire sulla libertà di autodeterminarsi e dunque sulla scelta relativa alla dissoluzione del proprio nucleo familiare; considerazione ancora più attuale alla luce della grave crisi economica che ha interessato e che ancora interessa lo scenario globale contemporaneo.
2In effetti, è intuitivo comprendere la diversa ripartizione dei costi in seno al modello esteso della famiglia rispetto a quello monoparentale. Parimenti, laddove si giunga ad un processo di separazione, ovvero di divorzio, si è ben consapevoli dei costi cui si va incontro; anzitutto le spese processuali, ma non di meno quelle derivanti dalla necessità di ottemperare al dictum giudiziario, e soprattutto ai provvedimenti disciplinanti il dovere di mantenimento della prole, del coniuge (o ex coniuge), ovvero l’assegnazione della casa familiare. In effetti, alcuni dei problemi più gravi si annidano proprio nel momento in cui si renda necessario attuare i provvedimenti che scaturiscono dai processi della crisi della famiglia, giacché, il mancato adempimento, ad esempio, dell’obbligo di mantenimento può divenire un mezzo col quale il soggetto economicamente più forte esercita pressioni sull’altro, in linea con le dinamiche conflittuali connaturate alla crisi medesima. Inoltre, può verificarsi l’ipotesi, tutt’altro che sporadica, che dalla dissoluzione di un nucleo familiare originario ne sorgano di nuovi, con conseguente incremento degli obblighi di mantenimento, id est dei costi da sostenere e con l’ovvia difficoltà di fronteggiarli.
3In punto attenta dottrina5 non ha mancato di evidenziare come il fenomeno dell’inottemperanza ai provvedimenti giudiziari in parola preoccupi tanto con riferimento alla dimensione privata dell’individuo, costituendo una manifestazione di disprezzo di quel canone di solidarietà che si accompagna al fenomeno familiare, quanto rispetto a quella pubblica. In effetti, consentire che le decisioni rese dagli organi di giustizia siano ignorate o violate significa minare l’autorità del potere giudiziario6, con il conseguente insorgere nel singolo di un senso crescente di sfiducia nei confronti del sistema-giustizia. In altre parole, un soggetto che impiega tempo e risorse in un processo si attende, una volta ottenuto un provvedimento giudiziario, di potersi giovare di quanto gli spetta; viceversa, se si assiste ad una perversione del sistema, tale per cui un certo numero di decisioni giudiziarie restano impunemente ineseguite, la diretta conseguenza è la distruzione del rapporto di fiducia che lega il soggetto alle istituzioni pubbliche. Per di più, tale circolo vizioso muove nella pericolosa direzione dell’autogiustizia, soprattutto in un momento di crisi economica globale. Tale pericolo, da scongiurare con riferimento a qualunque diritto fatto valere attraverso lo strumento processuale, in virtù del principio di effettività, deve esser arginato in misura maggiore laddove si fronteggino situazioni che involgono interessi fondamentali e delicati, quali quelli connessi alla crisi della famiglia.
4Ciò posto, il presente studio intende concentrarsi sulle risposte fornite dall’ordinamento in caso di mancata ottemperanza a quanto stabilito dal giudice nei processi della famiglia. A tal fine, dopo una ricostruzione volta ad individuare le linee guida degli strumenti previsti dal Legislatore italiano, si sposterà l’analisi su un istituto previsto dall’ordinamento belga che non ha eguali nel panorama domestico e che, tuttavia, presenta non pochi elementi di grande interesse. Pertanto, il presente contributo è orientato anche allo studio di una disciplina dettata nel contesto di un ordinamento diverso, alla ricerca di differenze e parallelismi, ovvero di spunti anche nella direzione dell’auspicata armonizzazione nella materia della famiglia.
Lo scenario italiano
5Come premesso, l’obiettivo del presente paragrafo è quello di tracciare, senza alcuna pretesa di esaustività, il quadro dei presidi predisposti dal Legislatore italiano a tutela dei provvedimenti c. d. patrimoniali dettati dal giudice in conseguenza della crisi familiare. In punto, deve anzitutto evidenziarsi che il Legislatore domestico, anziché introdurre misure valevoli in maniera generalizzata con riferimento all’ambito del diritto della famiglia, le ha frammentate in virtù dello status della coppia, con pesanti ripercussioni quanto alla razionalità del quadro normativo. Invero, il sistema processuale italiano conosce, a far data dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, una serie di misure speciali, capaci di affiancarsi agli strumenti esecutivi tradizionali di cui al libro terzo del codice di rito. In particolare, la risposta normativa consta di presidi diversi, quali l’obbligo di prestare idonea garanzia, l’iscrizione ipotecaria sui beni del debitore, particolari tipologie di sequestri e di deviazioni del reddito del debitore o di altri suoi crediti continuativi. Purtroppo, il nostro ordinamento anziché contemplare, ad esempio, un’unica, generale figura di sequestro applicabile in riferimento a qualsivoglia inadempimento, differenzia la disciplina, secondo il momento che vive la coppia: matrimonio, separazione o divorzio. Inoltre, sino all’approvazione, datata 10 dicembre 2012, della legge n. 219, oltre che del decreto legislativo del 28 dicembre 2013, n. 154, si trattava di strumenti processuali previsti, almeno secondo la littera legis, esclusivamente a presidio dei figli nati all’interno del matrimonio, con le conseguenti problematiche di discriminazione che è intuitivo ravvisare. Tuttavia, quanto alle misure volte a favorire l’attuazione dei provvedimenti in parola anche la recente riforma del diritto di famiglia non riduce le distinzioni7. In effetti, anziché estendere ai figli nati fuori del matrimonio le misure speciali già esistenti, il Legislatore della riforma attinge con non poche imprecisioni agli artt. 156 c.c. ed 8 l. div., manipolando, con una tecnica tutt’altro che precisa, dette norme al fine di coniare degli ulteriori strumenti esecutivi ad hoc destinati stavolta ai figli nati fuori del matrimonio. Il risultato è un’altra ripartizione delle misure di rafforzamento dei c. d. provvedimenti a contenuto patrimoniale, attualmente distinti tra quelli utili in costanza di matrimonio, di separazione, di divorzio, e a tutela dei figli nati fuori del matrimonio. Gli aspetti di maggiore irrazionalità del sistema si riscontrano, a mio modo di vedere, in relazione alle differenze di regime esistenti da un lato rispetto ai sequestri speciali e, dall’altro in riferimento alle figure di deviazione del reddito.
6Sotto il primo profilo, la disciplina dei sequestri ad hoc è attualmente contenuta agli artt. 146, 156 c.c., 8 l. div. e 3 l. 219 del 2012. Tra questi l’art. 146 c.c.8 configura uno strumento cautelare che ha come unico presupposto il dato che, in costanza di matrimonio e nell’incuranza dell’obbligo di convivenza che scaturisce dallo stesso, uno dei due coniugi si allontani ingiustificatamente dalla residenza della famiglia e non voglia farvi ritorno. In siffatta ipotesi è possibile domandare al giudice di ordinare tale figura speciale di sequestro, da eseguirsi sui beni del coniuge che senza motivo si è allontanato dalla residenza familiare, a tutela dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143, 3° comma, oltre che di mantenimento dei figli ex art. 147 c.c. Il problema legato allo strumento in parola risiede nel dato che lo stesso è utilizzabile solo in costanza di matrimonio, di talché si renderebbe necessaria una generalizzazione dello strumento cautelare de quo. In effetti, pare evidente come una figura di sequestro cautelare tra le misure a tutela dell’attuazione degli obblighi in parola miri a proteggere il principio del concorso agli oneri familiari. In questo senso è indubbia l’utilità di uno strumento così modulato, il quale è l’unico capace di impedire al debitore il compimento di atti tali da incidere sul proprio patrimonio, andando a ridurlo o peggio ancora ad azzerarlo, prima che il creditore sia in grado di disporre di un titolo esecutivo. In questa direzione sarebbe importante ampliare l’ambito di applicazione dell’istituto disciplinato dall’art. 146 c.c. in modo tale che lo stesso si ponga anche al servizio dei figli nati fuori del matrimonio. In effetti, il bene giuridico protetto dalla norma, id est la tutela del mantenimento della famiglia con particolare riguardo alla posizione della prole, non sembra mutare in ragione dello status matrimoniale o meno dei genitori.
7In modo ben diverso si atteggia il sequestro di cui all’art. 156, 6° comma c.c.9 che configura uno strumento sanzionatorio, il cui presupposto è costituito dall’inadempimento del soggetto obbligato a quanto prescritto in sede di separazione dei coniugi. Si tratta di una misura coercitiva tramite la quale il patrimonio dell’obbligato è sequestrato ed egli non può disporne finché non adempie le obbligazioni a suo carico, secondo quanto stabilito dalla sentenza di separazione. Allo strumento appena richiamato si affianca l’ulteriore figura speciale di sequestro disciplinata all’art. 8, 7° comma l. div. Mentre con riferimento al sequestro di cui all’art. 156, 6° comma c.c. il presupposto è dato dall’inadempienza a quanto fissato dalla sentenza di separazione, rispetto alla misura disciplinata in sede divorzile lo stesso risiede nella necessità di “assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore”. Tale diverso elemento ha portato parte della dottrina10 ad affermare, in maniera condivisibile, che la misura de qua possa essere concessa “anche nel caso di mero pericolo di inadempimento”. La diversità dei presupposti implica, dunque, che lo speciale sequestro che il giudice può pronunciare in un contesto di divorzio configura uno strumento applicabile su più ampia scala, dal momento che non è necessario accertare che vi sia stato l’inadempimento. Ciò significa, inoltre, fornire il giudice di un maggiore potere discrezionale che gli consentirà l’adozione della misura qualora lo stesso ravvisi una condotta foriera di future inadempienze. Le due figure di sequestro differiscono altresì sotto un altro importante aspetto. Si tratta dell’oggetto che possono andare a colpire: “parte dei beni del coniuge obbligato” ai sensi dell’art. 156, 6° comma c.c. e “i beni del coniuge obbligato” ex art. 8, 7° comma l. div. Infine, l’art. 3, 2° comma della l. n. 219 del 2012 delinea un ulteriore sequestro speciale che rinvia al modello di cui all’art. 8, 7° comma l. div., cui tuttavia apporta dei correttivi. Tra questi l’innovazione maggiore risiede nella possibilità di una pronuncia ex officio del sequestro speciale introdotto dalla riforma. Si tratta di un’ opzione, a mio modo di vedere, perfettamente in linea con una misura che mira a garantire diritti di cui sono titolari i figli. Anche il dato che l’opzione legislativa richiami il sequestro disciplinato in ambito divorzile appare meritevole; in effetti, laddove la scelta fosse caduta sull’analoga misura operante in sede di separazione il Legislatore avrebbe fatto riferimento ad uno strumento più limitato tanto sul piano dei presupposti, quanto con riferimento ai beni che possono essere oggetto della misura stessa.
8L’ulteriore irrazionalità del sistema si riscontra in sede di ordine a terzi di versare somme in favore del destinatario del mantenimento/assegno. In effetti, l’art. 156, 6° comma c.c. disciplina uno strumento sanzionatorio che consente di modificare il flusso dei crediti del coniuge inadempiente, attraverso l’ordine a terzi di versare delle somme in favore dell’avente diritto al mantenimento, secondo quanto stabilito dalla sentenza di separazione11. In altre parole, attraverso la c. d. distrazione dei redditi è possibile chiedere al giudice che egli ordini “ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto”. I presupposti per attingere alla misura in parola sono l’inadempimento e l’istanza di parte. A tale misura si affianca, in ambito divorzile, l’art. 8, 3° comma l. div., disposizione che disciplina uno strumento più agile, deformalizzato e capace di condurre in tempi rapidi al risultato. La norma spiega i suoi effetti qualora si riscontri l’inottemperanza rispetto a quanto sancito dal provvedimento che si occupa di regolamentare la corresponsione periodica di un assegno di mantenimento, a favore dell’ex coniuge o dei figli. In tale situazione, qualora il destinatario dell’assegno riscontri un comportamento d’inadempienza perdurante almeno trenta giorni, può, in seguito a costituzione in mora del soggetto che non adempie, procedere direttamente alla notifica del “provvedimento in cui è contenuta la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, con l’invito di versargli le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente”. Si tratta dunque di una procedura che si svolge in via stragiudiziale. Anche con riferimento alla c. d. deviazione del flusso di reddito il Legislatore della recente riforma decide di richiamare la figura individuata dalla legge sul divorzio. Invero, la tecnica legislativa genera non pochi problemi interpretativi dal momento che l’art. 3 della l. n. 219 del 2012 prevede che il giudice possa “ordinare ai terzi tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all’obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall’articolo 8, secondo comma e seguenti, della legge 1° dicembre 1970, n. 898”. L’aver richiamato l’art. 8, 2° comma l. div. è indice di una certa superficialità del Legislatore della riforma che, anziché richiamare correttamente il 3° comma, rinvia alla parte della norma disciplinante l’ipoteca. Anche un altro errore, ben più grave, vizia la nuova disposizione. In effetti, se l’ordine a terzi disciplinato dall’art. 8 l. div. si concreta in una procedura di tipo stragiudiziale, il medesimo strumento, per come è disciplinato dalla novella, necessita invece di un ordine del giudice, in modo ben più affine alla disciplina di cui all’art. 156 c.c. Dinanzi ad uno scenario caotico e spesso caratterizzato da una tecnica legislativa infelice l’auspicio sarebbe quello di ricondurre le molteplici figure di ordine a terzi in parola ad una unica. In questa direzione a me pare che il modello più convincente sia ancora una volta quello contenuto nella disciplina di cui all’art. 8, 3 ° comma l. div. In effetti, in conformità alla logica già richiamata riguardo all’istituto del sequestro speciale, credo che nel bilanciamento delle contrapposte istanze in sede di processi della crisi familiare si debba sempre tentare di proteggere la posizione di colui il quale si trova a subire il comportamento inadempiente, pena la compressione dell’effettività della tutela giurisdizionale ed il rischio di minare la fiducia nei confronti del sistema giustizia. Tuttavia, pur ponendosi in questa prospettiva resta necessario ricordare che, proprio perché si è dinanzi ad una procedura stragiudiziale, la posizione del soggetto tenuto a corrispondere l’assegno e ancor più quella del debitor debitoris non devono esser abbandonate nelle mani del creditore senza previo intervento chiarificatore a livello normativo. In questo senso sarebbe necessario che il Legislatore intervenga al fine di individuare le possibilità connesse al diritto alla difesa in capo al terzo debitore del debitore che si trovi a fronteggiare l’esecuzione forzata in conseguenza della procedura in parola. Solo in questo modo l’i-stituto disciplinato all’art. 8, 3° comma l. div. sarà davvero in grado di soddisfare il bisogno di una tutela urgente e capace di valorizzare il dato che si è dinanzi a diritti permanenti.
L’organismo pubblico previsto dall’ordinamento Belga
9La scelta legislativa belga rispetto al tema in oggetto è perlopiù quella di utilizzare gli strumenti tradizionali dell’esecuzione, seppur potenziati e/o modulati in modo da valorizzare i caratteri peculiari che si rinvengono laddove si debba dare attuazione ai provvedimenti scaturenti dai processi della crisi familiare. In effetti, l’ordinamento belga consente al creditore de quo di ricorrere ai tradizionali mezzi di coazione previsti dal code judiciaire, quali il saisie conservatoire o il saisies-exécution12, di utilizzare la via di esecuzione semplificata, cioè la délégation de sommes13, ovvero di rivolgersi al Service des créances alimentaires14. Non è possibile in questa sede analizzare tutti i presidi testé richiamati, pur tuttavia giova concentrarsi sul Service des créances alimentaires, un servizio pubblico capace di intervenire a fronte della mancata esecuzione delle obbligazioni alimentari15 scaturenti dalla crisi della famiglia.
10Si tratta, in particolare, di un organismo statale la cui funzione è quella di anticipare al creditore determinate somme cui ha diritto in conseguenza della crisi familiare e, contemporaneamente, rivalersi sul debitore al fine di recuperare quanto anticipato al primo, oltre agli arretrati dovuti. Attraverso l’anticipo delle somme si evita al creditore alimentare di subire le conseguenze di un ulteriore ritardo nel pagamento; parimenti, lo stesso soggetto può esimersi dall’agire in prima persona, aggirando le difficoltà connesse alla degradazione dei rapporti tra creditore e debitore alimentare. Il fatto, invece, di rifarsi sul soggetto recalcitrante per recuperare le somme anticipate ha lo scopo di non deresponsabilizzare il debitore alimentare. In effetti, costui, nel momento in cui subisce il recupero delle somme che avrebbe dovuto versare e che invece sono state anticipate da parte dell’organismo pubblico, si vede aggiungere una maggiorazione nella somma dovuta.
11Il Service des créances alimentaires, disciplinato dalla legge 21 febbraio 2003, anticipa e tenta di recuperare qualsivoglia contributo al mantenimento a favore della prole16, purché lo stesso risulti da una decisione giudiziaria esecutiva, ovvero da determinate tipologie di accordi che la legge vi equipara. Inoltre, è possibile rivolgersi al Service al fine di recuperare quanto dovuto all’(ex) coniuge o al convivente legale, purché la somma sia fissata in una decisione esecutiva del giudice, o in seno ad un particolare accordo conseguente alla dissoluzione familiare. Che si agisca per ottenere un anticipo di quanto dovuto a favore della prole, ovvero per recuperare quanto dovuto all’(ex) coniuge o convivente legale, non è necessario che la “decisione” che fissa l’obbligo alimentare sia dotata del carattere della definitività, purché la stessa sia esecutiva. Inoltre, è ben possibile rivolgersi al Service des créances alimentaires qualora si sia destinatari della decisione resa da una giurisdizione straniera purché la stessa sia esecutiva anche in Belgio e il creditore alimentare sia domiciliato in Belgio. Per accedere al servizio in parola è necessario che il beneficiario del contributo alimentare rientri in un limite reddituale massimo, la cui misura è aggiornata ogni anno17. La giustificazione di tale opzione legislativa ha radici molto pratiche: mantenere un organismo pubblico di tale portata rappresenta per lo Stato un costo non secondario. Per questo non pare criticabile l’aver circoscritto l’utilizzabilità del Service alle fasce più deboli della popolazione. La cifra anticipata non può comunque superare i 175 euro mensili per ogni figlio a carico. Laddove il Service agisca per recuperare le somme e ne riesca a recuperare solo una parte, l’ordine dei pagamenti preordina le spese di funzionamento del Servizio medesimo alla posizione del creditore a ricevere gli arretrati cui avrebbe diritto. Detto aspetto ha sollevato diverse critiche18, ben comprensibili e sostenute da autorevole dottrina19, le quali tuttavia sembrano poter essere, se non superate, almeno arginate. In effetti, lo strumento di cui si discute è utilizzato in situazioni estremamente difficili e vede coinvolti soggetti con una situazione patrimoniale che è eufemistico definire precaria. Si tratta, tra l’altro, di persone tutelate dai limiti d’insequestrabilità del patrimonio del debitore secondo il code judiciaire, dunque da soglie che vincolano, tra l’altro, l’attività del Service. In particolare, i soggetti che non hanno alcuna forma di reddito sono supportati dallo Stato tramite diverse forme di aiuti sociali20. Il Servizio, qualora si interfacci con una persona che dispone esclusivamente di tali entrate, è bloccato e non può agire in recupero nei suoi confronti, proprio in ragione dei richiamati limiti fissati dal codice di rito. Pertanto, il SECAL, seppure continuerà ad anticipare al creditore la pensione alimentare prevista in favore della prole, non potrà procedere per recuperare dal debitore gli arretrati, né quanto anticipato, ma sarà costretto, per il momento, a “congelare” la procedura di recupero. Ciò significa, tradotto in un dato pratico, che il Service riesce a recuperare circa il 20%21 delle somme anticipate. Pertanto, alla luce della realtà concreta che si trova a fronteggiare il Servizio de quo pare doversi ridimensionare la critica che si riportava. Per quanto riguarda invece le spese connesse all’attività del Service in luogo del creditore, a far data dal 1° gennaio 2015, le stesse sono integralmente a carico del debitore22.
12Il soggetto che intenda attivare il Servizio in parola nella sua funzione di “anticipo”, oltre a soddisfare le condizioni richiamate, deve dimostrare che negli ultimi dodici mesi almeno due mensilità di quanto dovuto a titolo di contribuzione alimentare a favore della prole non sono state (integralmente) versate dal debitore alimentare. Detto credito alimentare sarà anticipato per un periodo di sei mesi, allo scadere dei quali è possibile rinnovare la richiesta purché le condizioni economiche del creditore alimentare rientrino ancora nei criteri stabiliti dalla legge.
13Per introdurre la domanda volta e attivare il Servizio, il soggetto interessato deve utilizzare un formulario predisposto a tal fine, scaricabile dal sito internet del SECAL, ovvero disponibile presso gli uffici del Service presenti sul territorio. Si tratta di un modulo munito di istruzioni utili per agevolarne il riempimento, facilmente compilabile dal creditore alimentare medesimo senza che sia necessario l’ausilio di un avvocato. È interessante notare che, dimostrando forte sensibilità ed attenzione nei confronti delle particolarità del pubblico al quale è indirizzata tutta la procedura, anche a livello linguistico vengono adottati molteplici accorgimenti volti a facilitare l’accesso al Service. Infatti, si constata facilmente che, per meglio permettere la comprensione delle possibilità offerte dal Servizio in parola, l’opzione praticata nelle brochures informative23, così come sul sito internet, è quella di esprimersi in maniera semplice e comprensibile a tutti. Il formulario è unico, tanto per la domanda di recupero degli arretrati disposti a favore dell’ex coniuge/convivente o del figlio, quanto per quella volta ad ottenere un anticipo sul contributo alimentare in favore della prole. Nella compilazione del modello predisposto è necessario fornire i propri dati identificativi e quelli del debitore, le informazioni circa l’obbligo alimentare, con particolare riguardo alle somme non pagate o non integralmente versate, ed il numero di conto sul quale accreditare l’anticipo o le somme recuperate dal SECAL. Vanno allegati al formulario l’originale della decisione resa dal giudice o dell’accordo che fissa la misura dell’obbligo, oltre alla documentazione di tutti gli atti eventualmente compiuti dall’huissier de justice e delle eventuali azioni intentate prima di rivolgersi al SECAL. Una volta introdotta la domanda presso uno degli uffici predisposti sarà compito del Service riscontrare la presenza di tutti i requisiti necessari e, in caso positivo, inviare al richiedente una proposition de mandat. Il creditore, dopo aver verificato la correttezza del documento inviatogli dal SECAL, lo firma e lo invia nuovamente all’ufficio. Ciò fatto, il Service informa il debitore, attraverso una lettera raccomandata, della domanda che è stata introdotta a suo carico. Dal momento dell’invio della raccomandata decorrono quindici giorni di tempo per il debitore per provare che egli ha rispettato la decisione del giudice o l’accordo, ovvero che il debito non vi è più. In tal caso spetta al SECAL prendere una decisione definitiva nei trenta giorni che seguono la ricezione del mandato conferito dal creditore. Nel caso in cui il SECAL reputi di andare avanti con la procedura, invia per raccomandata al debitore alimentare la messa in mora relativa tanto agli arretrati, quanto alle somme da corrispondere in futuro. Da questo momento il debitore alimentare deve pagare le somme dovute al SECAL e non più al suo creditore24. Ogni mese, il SECAL invia al debitore un avviso di pagamento relativo alle somme ancora da pagare. Se il debitore alimentare non paga spontaneamente il SECAL può iniziare una procedura di recupero sequestrando ad esempio il salario, o i beni mobili dello stesso. Può altresì avvenire che il Service accolga in parte la richiesta del creditore, a fronte della dimostrazione del debitore del pagamento di una parte di quanto dallo stesso dovuto. In tal caso, la decisione e la motivazione saranno recapitate per scritto al creditore. Anche laddove il creditore non rientri nelle condizioni che la legge richiede perché si possa rivolgersi al Service costui riceverà una comunicazione scritta.
Possibili conclusioni
14In conclusione e tornando a guardare la situazione domestica pare potersi affermare anzitutto la necessità di unificare i presidi attualmente esistenti in un’unica figura; in tale direzione sarebbe necessario coniare un ordine di prestare idonea garanzia, un’unica ipoteca giudiziale, un solo sequestro e un’unica deviazione di crediti periodici, anche facendo tesoro dell’esperienza che si è avuta in relazione agli strumenti attualmente esistenti. Dall’altro lato, è forse giunto il momento per introdurre uno strumento che consenta alla vittima dell’inadempimento di giovarsi di quanto gli è dovuto grazie a forme di aiuto statale, quale ad esempio un anticipo. In effetti, l’istituto pubblico previsto dall’ordinamento belga che si è tentato, seppur brevemente, di ricostruire non ha eguali nel nostro ordinamento ma presenta innegabili vantaggi. Soprattutto dal momento che lo stesso si rivolge alle fasce della popolazione che, se lasciate prive di una tutela effettiva, sono destinate a subire, soprattutto alla luce della grave crisi economica, una compressione inaccettabile del proprio diritto ad un esistenza dignitosa. In effetti, non pare dubitabile che l’istituto del Service des créances alimentaires rappresenti un importante punto di riferimento per il soggetto che si trovi, suo malgrado, a dover agire per l’attuazione dei propri diritti in ambito di crisi della famiglia. In altri termini, il cittadino che può rivolgersi ad un organo pubblico, strutturato nei termini richiamati, sarà più propenso a riporre fiducia in un sistema che tende effettivamente alla realizzazione di quanto stabilito dal provvedimento giudiziale. Vero è che vi sono innegabili difficoltà d’ordine pratico nell’importare un meccanismo equivalente al Service des créances alimentaires, soprattutto in ragione dei costi di gestione che allo stesso si legano. Tuttavia, anche senza prevedere che un organismo pubblico di questo tipo anticipi le somme, lo stesso consentirebbe ai creditori di tutelarsi senza bisogno di assistenza legale e quindi renderebbe il sistema italiano molto più accettabile ed economico per le parti. Soprattutto perché lo scenario attuale e i bisogni delle persone che si trovano protagoniste della crisi familiare non consentono più al Legislatore di rimandare un ripensamento globale dell’attuazione delle decisioni giudiziarie concernenti tali vicende della famiglia.
Bibliographie
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Notes de bas de page
1 Nello stesso senso v. Probert, Cretney and Probert’s family law, Sweet& Maxwell, 2012, p. 1 ss.; Querzola, Il processo minorile in dimensione europea, Bologna, 2010, p. 11 ss.
2 In tal senso, giova precisare che non sarà possibile in questa sede affrontare il tema della crisi delle famiglie formate da individui dello stesso sesso, le quali, tuttavia, rivestono un ruolo tutt’altro che secondario nel panorama attuale. Parimenti, non sarà possible occuparsi del tema, anch’esso centrale nello scenario contemporaneo, della dissoluzione della famiglia di fatto.
3 Sul punto v. Lemouland, L’obligation alimentaire: mythe ou réalité?, in La famille en mutuation, Archives de philosophie du droit, Dalloz, 2014, p. 159 ss.; Porcelli, La famiglia al plurale, in Dir. fam e pers., 2014, p. 1248.
4 Il punto è evidenziato da Querzola, Il processo minorile in dimensione europea, cit., p. 12 ss.
5 Sul punto v. De Leval e altri, Les voies conservatoires et d’exécution–bilan et perspectives, Bruxelles, 1982, p. 143; Gallus, L’exécution en matière familiale, in Actualités en droit de l’exécution forcée, sous la direction de Georges, partie 2, Liège, 2009, p. 174 ss.
6 Scrive Storme “In effetti è essenziale per uno Stato di diritto che le leggi siano non solo applicate ed attuate, ma anche che gli atti del potere giudiziario abbiano l’autorità necessaria, autorità che implichi l’esecuzione in forma specifica delle sentenze e dei provvedimenti.”. Così v. Storme, L’astreinte nel diritto belga: sei anni di applicazione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1986, p. 602. Analoga riflessione è condotta in ambito domestico da Mazzamuto, La comminatoria di cui all’art. 614 bis c. p. c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e dir. priv., 2009, p. 947ss.
7 Tra i commenti alla riforma v. Cea, Trasferimento del contenzioso dal giudice minorile al giudice ordinario ex art. 219/12, in Foro It., 2013, pt. IV, p. 116; Danovi, Nobili intenti e tecniche approssimative nei nuovi procedimenti per i figli (non più) “naturali”, in Corr. giur., 2013, p. 537 ss.; Id., Le ultime riforme in tema di diritto di famiglia e processo, cit., p. 1 ss.; De Filippis, La nuova legge sulla filiazione: un prima lettura, in Fam. e dir., 3, 2013, p. 291 ss.; Dosi, Pari diritti ai figli nati da coppie non coniugate: passa la legge che equipara lo stato giuridico, in I dossier di Guida al diritto, 2012, p. 49 ss.; Querzola, Riforma della filiazione e processo: nuove sfumature delle categorie giuridiche tradizionali?, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2013, p. 1041 ss.; Scarselli, La recente riforma in materia di filiazione: gli aspetti processuali, in Giusto proc. civ., 3, 2013, p. 667 ss.; Tommaseo, La nuova legge sulla filiazione: i profili processuali, in Fam. e dir., 3, 2013, p. 251 ss.
8 Sul punto la letteratura è vastissima; v. Acone, La tutela dei crediti di mantenimento, Napoli, 1985, p. 12 ss.; Attardi, Aspetti processuali del nuovo diritto di famiglia. Appendice al Commentario alla riforma del diritto di famiglia, Padova, 1977, I, p. 972 ss.; Carpi, Doveri coniugali patrimoniali e strumenti processuali nel nuovo diritto di famiglia, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1978, p. 213 ss.; Graziosi, L’esecuzione forzata dei provvedimenti del giudice in materia di famiglia, in Dir. fam. e pers., 2008, p. 889 ss.
9 In punto v. ad esempio Carpi, Doveri coniugali patrimoniali e strumenti processuali nel nuovo diritto di famiglia, cit., p. 215 ss.; Danovi, Esecuzione forzata e garanzie patrimoniali nei processi di separazione e divorzio, in Dir. fam. e pers., 2005, p. 1361.
10 V. Feola, Le garanzie dell’assegno post-matrimoniale, in Bonilini-Tommaseo, Lo scioglimento del matrimonio, Milano, 2010, p. 944.
11 In punto v. De Filippis-Casaburi, Separazione e divorzio nella dottrina e nella giurisprudenza, Padova, 2004, p. 447; Calogero, La separazione giudiziale, in Tratt. dir. fam., diretto da Zatti, I, 2, Milano, 2002, p. 1095.
12 Sul punto v. Chabot-Leonard, Saisies conservatoires et saisies-exécution, Bruxelles, 1979; De Leval, Traité de saisies, Liège, 1988, p. 12; Gallus, Le recouvrement des aliments en droit interne, in Les ressources de la famille, Coll. Famille et droit, Bruxelles, 1992, p. 75 ss.
13 In punto v. Gallus, Les aliments, Bruxelles, 2006, p. 330 ss.; Gallus, L’exécution en matière familiale, cit., p. 187 ss; Leleu, Droit des personnes et des familles, Bruxelles, p. 776 ss.
14 In punto v. Gallus, Les aliments, op. cit. p. 349 ss.; Masson, La loi du 21 février 2003 créant le service des créances alimentaires au sein du Service public fédéral des finances, in Journal des Tribunaux, 2004, p. 189.
15 In punto giova evidenziare come a livello di normativa sovranazionale è dato riscontrare un concetto ampio di obbligo alimentare. In punto v. R. Rossi, Il mantenimento dei figli, Milano, 2005, p. 18-20. In effetti, la legislazione belga non distingue concettualmente tra le due nozioni di mantenimento e di alimenti. In particolare, ci si imbatte con il concetto di “aliments”, nozione utile per indicare, ad esempio, anche anche quanto dovuto all’ex coniuge una volta intervenuto il divorzio.
16 Rientrano in tale nozione di prole i figli a carico; sono tali, secondo la legge in commento, le persone che non hanno compiuto 25 anni di età o che sono sottoposte al regime della “minorité prolongée”.
17 Nel 2012 i c. d. moyen d’existence nets erano fissati in euro 1344 al mese aumentabili nell’ipotesi di figli a carico per un importo di 64 euro per figlio; nel 2015 si parla di euro 1800 aumentabili di 66 euro per ogni figlio a carico (dati riscontrabili sul sito www.secal.belgium.be).
18 Si veda per tutti Masson, La loi du 21 février 2003 créant le Service des créances alimentaires au sein du Service public fédérale des finances, cit., p. 192.
19 Nel corso di un incontro cui si è gentilmente resa disponibile la Professoressa Nicole Gallus, la stessa mi ha confermato delle criticità rispetto al punto appena sollevato. In particolare, il punctum dolens emergerebbe dal raffronto tra la posizione del creditore alimentare che si serve dei tradizionali strumenti di saisi (il quale, pur dovendo anticipare delle spese, potrà in un secondo momento recuperarle dal debitore) e quello che si rivolge al Servizio in oggetto che perde definitivamente il 5%. Nello stesso senso anche Masson, cit., p. 192.
20 Per un elenco completo di tali aiuti sociali v. https://pro.guidesocial.be/.
21 Dato conoscibile grazie alla gentilezza del Dott. Christian Midelear dell’amministrazione centrale del SECAL che si è prestato per un incontro a Bruxelles il 23 maggio 2013.
22 Prima della modifica legislativa richiamata, ad opera della legge 12 maggio 2014, le spese erano ripartite tra il creditore (nella misura del 5% detratto dalla cifra eventualmente recuperata dal Service) ed il debitore (nella misura del 10% delle somme da recuperare e da sommare alle stesse).
23 Interessante, in questa direzione, il dato per cui dalla brochure informativa del 2004 a quella del 2013 sono scomparse le citazioni testuali della legge, di difficile comprensione, per lasciare il posto a spiegazioni ed esemplificazioni.
24 È possibile che il debitore alimentare paghi al creditore, nel qual caso il SECAL può chiedere un secondo pagamento. Nella prassi difficilmente gli uffici del Service andranno a richiedere un ulteriore identico pagamento, sempre nella consapevolezza della difficile situazione che generalmente riguarda il debitore alimentare. Dato conoscibile grazie alla disponibilità del Dott. Midelear.
Auteur
Assistente all’ Université Catholique de Louvain e collaboratrice del Max Planck Institute for Procedural Law Luxembourg
sara.maffei@uclouvain.be
Conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pisa nel giugno 2011, con una tesi in diritto processuale civile e con la votazione di 110/110 e lode. A marzo 2015 ha discusso la sua tesi di dottorato in diritto processuale civile presso l’Università Milano Bicocca sotto la guida del Professor Filippo Danovi. Durante il dottorato ha svolto un periodo di ricerca presso l’Université Catholique de Louvain (Belgio) ed è stata seguita Professor Jean-François Van Drooghenbroeck. Da giugno 2015 svolge attività di ricerca presso il Max Planck Institute Luxembourg for procedural law e da settembre è assistente e ricercatrice presso l’Université Catholique de Louvain.
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