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Una finestra sul mondo del lavoro

 | 
Riccardo Bonato
, 
Francesca Campini

Problematiche diffuse

Le dimissioni

Francesca Campini

Volltext

1Col termine “dimissioni” s’intende la cessazione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore. Con le dimissioni, il lavoratore esercita una libera facoltà (normalmente, per la semplice convenienza a lasciare il posto di lavoro), col solo limite del rispetto del periodo di preavviso, salve alcune ipotesi particolari (giusta causa, genitori lavoratori, in caso di matrimonio e incentivate).

2Dal punto di vista normativo, le dimissioni sono contemplate nel codice civile all’art. 2118 come una delle cause per cui può interrompersi il rapporto di lavoro: la disciplina più cospicua è contenuta nella l. 92/12 (la c.d. Riforma Fornero) che, per la prima volta, le subordina al rispetto di una procedura specifica. Questo accorgimento è, nelle intenzioni del legislatore, finalizzato a garantire che il lavoratore recedente sia genuinamente intenzionato a farlo e non sia spinto in questa direzione dal datore di lavoro.

1. Requisiti

3Il carattere fondamentale delle dimissioni è la volontarietà. Nei casi in cui la volontà del lavoratore sia stata in qualsiasi modo condizionata da un evento esterno, pertanto, le dimissioni sono invalide.

4Quindi devono ritenersi viziate, e invalide, le dimissioni determinate da:

  • la minaccia del datore di lavoro (ad esempio: minaccia di licenziamento);

  • l’errore del lavoratore ricadente su una norma giuridica (ad esempio: dimissioni di un lavoratore che crede di avere un contratto a termine, ma in realtà ha un contratto a tempo indeterminato perché il termine è nullo);

  • l’incapacità di intendere e di volere (ad esempio: lavoratore affetto da bipolarismo);

  • E’ anche possibile che il datore di lavoro e il lavoratore si accordino perché il lavoratore si dimetta in cambio di un incentivo economico (c.d. “dimissioni incentivate”).

2. Comunicazione

5Non sussiste l’obbligo di rassegnare le dimissioni in una determinata forma: possono essere pertanto presentate oralmente, in forma scritta o per fatti concludenti.

6Più in particolare, la forma scritta è prescritta dai contratti collettivi e talvolta richiamata espressamente nei contratti individuali. Nella generalità dei casi, le dimissioni si presentano con una lettera firmata e indirizzata al proprio datore o alla Direzione del Personale, munita di data, indirizzo della società o della persona fisica a cui è indirizzata, l’indicazione del periodo di preavviso e dell’ultimo giorno di lavoro. Non è obbligatorio indicare le motivazioni personali per cui ci si dimette.

7Con “fatti concludenti”, infine, si intendono quei comportamenti del lavoratore tali da esternare esplicitamente e inequivocabilmente una sua volontà di recedere (ad es. assenza non giustificata, rifiuto del trasferimento).

3. Il rischio delle c.d. “dimissioni in bianco”

8Il legislatore ha voluto scoraggiare una prassi diffusa in passato per la quale il datore di lavoro estorceva al lavoratore la firma di una lettera di dimissioni priva di data, in modo di poterne abusare nel momento in cui avesse voluto terminare il rapporto di lavoro senza incorrere nei rischi di un licenziamento azzardato (e al rischio di vedere il licenziamento impugnato davanti ad un giudice del lavoro). Per questo motivo, il legislatore ha introdotto una procedura particolare di convalida (v. dopo) il cui rispetto condiziona l’efficacia delle dimissioni stesse (per formalizzare la volontà del lavoratore che intende dimettersi).

9Inoltre, la lettera di dimissioni in bianco è nulla per difetto di causa e non può di conseguenza essere usata dal datore per far cessare il rapporto successivamente. Al datore di lavoro che ne fa uso viene irrogata inoltre una sanzione amministrativa.

4. Procedura di convalida

10Al fine di certificare la genuinità della volontà del lavoratore di recedere, a partire dalla Riforma Fornero non è più sufficiente la semplice comunicazione delle dimissioni per recedere dal rapporto.

11Infatti il lavoratore che intende recedere dal rapporto deve, dopo aver presentato le proprie dimissioni al datore:

  • convalidarle presso la Direzione Territoriale del Lavoro o il Centro per l’Impiego territorialmente competente, oppure presso altre sedi individuate dai contratti collettivi;

  • in alternativa, sottoscrivere un’apposita dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto.

12In mancanza di convalida, grava sul datore di lavoro l’onere di trasmettere al lavoratore (entro 30 giorni dalle dimissioni) un invito scritto a provvedere. Se il datore di lavoro non provvede o se il lavoratore non accoglie l’invito e non convalida le dimissioni entro 7 giorni, oppure se le revoca (v. dopo) le stesse si intendono prive di efficacia.

5. Effetti delle dimissioni

13Con le dimissioni convalidate, il rapporto di lavoro termina (dal giorno in cui le dimissioni sono state presentate e non da quando sono state convalidate). Non è necessario che il datore di lavoro le accetti.

14In attesa della convalida, le dimissioni sono valide ma temporaneamente inefficaci.

15Nei sette giorni successivi all’invito del datore di lavoro a convalidare le dimissioni, il lavoratore può revocarle. Le conseguenze della revoca sono le seguenti:

  • il contratto di lavoro torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca;

  • se non vi è stata prestazione lavorativa tra recesso e revoca, il lavoratore non matura alcuna retribuzione;

  • con la revoca cessa ogni effetto delle eventuali pattuizioni connesse al recesso e sorge in capo al lavoratore l’obbligo di restituire tutto quanto percepito in forza di tali pattuizioni.

16Le dimissioni invalide sono annullate dal giudice, che ordina la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e l’eventuale risarcimento dei danni.

6. Il preavviso

17Per evitare che le improvvise dimissioni del lavoratore compromettano lo svolgimento dell’attività del datore di lavoro, è necessario che queste intervengano nel rispetto di un certo periodo di preavviso che è determinato dal contratto collettivo o dal contratto individuale. Durante il periodo di preavviso “lavorato”, le parti mantengono tutti gli obblighi e i diritti derivanti dal rapporto di lavoro (ad esempio, il lavoratore può essere licenziato per giusta causa).

18Il lavoratore può tuttavia recedere prima della scadenza del termine di preavviso, ma in tal caso il datore di lavoro gli trattiene dalle spettanze di fine rapporto una somma pari alla retribuzione dei giorni di preavviso non rispettato (c.d. “indennità sostitutiva del preavviso”). Se il lavoratore opta per questa soluzione, non può successivamente cambiare idea e proseguire l’attività fino alla scadenza. Il datore di lavoro, dal canto suo, può rifiutare il preavviso versando a sua volta l’indennità sostitutiva al lavoratore.

19Nei seguenti casi, il lavoratore non è tenuto a rispettare alcun termine di preavviso:

  • dimissioni per giusta causa (v. sotto);

  • dimissioni della lavoratrice madre o del padre lavoratore;

  • casi di libera recedibilità (es. nel corso del periodo di prova).

7. (segue) Le dimissioni per giusta causa

20Secondo una classica definizione, si parla di giusta causa quando si verifica un “grave inadempimento del datore di lavoro tale da non permettere la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto”. A titolo esemplificativo, i giudici hanno ravvisato la giusta causa nei seguenti casi:

  • reiterati ritardi o mancanze nel pagamento delle retribuzioni;

  • omesso versamento dei contributi;

  • comportamenti ingiuriosi del datore di lavoro;

  • pretesa di prestazioni illecite;

  • molestie sessuali;

  • demansionamento e mobbing.

21In questi casi, proprio perché la giusta causa consiste in un comportamento di particolare gravità e intollerabilità, la comunicazione delle dimissioni deve essere immediata. Il ritardo del lavoratore nel dimettersi è giustificato soltanto in casi eccezionali e sempre per un breve periodo di tempo.

22Le dimissioni per giusta causa attribuiscono al lavoratore recedente il diritto a percepire l’indennità sostitutiva del preavviso, ma non il risarcimento del danno patrimoniale determinato dalla risoluzione del rapporto. Se, però, ha subito un danno non patrimoniale in virtù dell’inadempimento che ha determinato la giusta causa di dimissioni, il lavoratore può certamente chiederne il risarcimento.

23Modello di lettera di dimissioni per giusta causa

24(Luogo e data)
Oggetto: dimissioni per giusta causa
Io sottoscritto (nome e cognome del lavoratore) con la presente lettera intendo recedere dal rapporto di lavoro con (nominativo del datore di lavoro) rassegnando, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2119 c.c., le mie dimissioni con effetto immediato.
I motivi che mi inducono al recesso, ossia (indicazione sintetica dei motivi) costituiscono infatti una giusta causa di dimissioni poiché non consentono la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto in essere. Chiedo pertanto che, unitamente al TFR e alle spettanze di fine rapporto, mi venga corrisposta anche l’indennità sostitutiva del preavviso.
Distinti saluti, (Firma del lavoratore)

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